AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA CORSO AZIENDALE PER VOLONTARI - ANNO 2015 LA CONVENZIONE E IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO. CENNI SULLA PRIVACY Dott. Felice Schena 28 novembre 2015 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 14, comma 7, D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 (Riforma sanitaria): “È favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano funzioni di servizio o di assistenza gratuita all'interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/91 e dalle leggi regionali attuative.” 2 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 7, Legge 11/08/1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato): “1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa. 2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese. 3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.” 3 IL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO La figura del volontario Chi è il volontario Volontario è colui che in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, presta attività di supporto morale e sociale, di carattere non sanitario, ai pazienti ed eventualmente ai loro parenti, secondo le modalità e i tempi di volta in volta concordati dall’Associazione di appartenenza con il Direttore e il Coordinatore delle Professioni Sanitarie dell'Unità Operativa di destinazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti presso tale Unità e di ogni altra regola imposta dal Direttore e dal Coordinatore delle Professioni Sanitarie. Diritti e doveri del volontario Il volontario ha diritto: alle medesime tutele che competono al lavoratore dal punto di vista della sicurezza sul luogo in cui presta la propria opera, e dunque: - il diritto di avere dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti in ambiente ospedaliero e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. A tale proposito, l'Azienda elabora, d'intesa con le Associazioni di appartenenza dei volontari, un apposito documento di valutazione dei rischi cui il volontario stesso è esposto; - il diritto alla sorveglianza post - esposizione ad agenti biologici per il caso di eventuale e 4 IL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO La figura del volontario imprevedibile esposizione a rischi del genere, con conseguente divieto, a fini preventivi, di accedere ad aree interdette per il pericolo di radiazioni ionizzanti o a qualunque altra zona con limitazioni di accesso, nonché di assistere pazienti sottoposti a indagini di medicina nucleare con impiego di radioisotopi; - il diritto alla vaccinazione antinfluenzale e a quella contro l'epatite A e B; alla copertura assicurativa contro i rischi di infortuni e malattie, nonché per il caso di danni arrecati a terzi non per dolo o colpa grave, ferma la responsabilità dell'Azienda per i danni occorsi al volontario nell'esercizio della sua attività riconducibili a carenze dell'Azienda medesima; al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività, e debitamente documentate, per il tramite della propria Associazione, alla quale l'Azienda le riconosce in modo forfetario sulla base di una stima presentata a inizio anno 5 IL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO La figura del volontario Chi è il volontario Volontario è colui che in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, presta attività di supporto morale e sociale, di carattere non sanitario, ai pazienti ed eventualmente ai loro parenti, secondo le modalità e i tempi di volta in volta concordati dall’Associazione di appartenenza con il Direttore e il Coordinatore delle Professioni Sanitarie dell'Unità Operativa di destinazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti presso tale Unità e di ogni altra regola imposta dal Direttore e dal Coordinatore delle Professioni Sanitarie. Diritti e doveri del volontario i diritti e i doveri del volontario sono enucleati negli articoli 6 e 7 del Regolamento, gli uni più che altro sotto forma di tutele a lui riservate stante la sua equiparazione al lavoratore dal punto di vista della sicurezza sul luogo in cui presta la propria opera, con tutto ciò che ne consegue in termini di diritto ad ottenere dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad agire e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, di diritto alla sorveglianza post - esposizione ad agenti biologici alla stregua di un dipendente dell’Azienda, di divieto di accesso a luoghi esposti a radiazioni ionizzanti, di diritto a vaccinazioni di vario tipo; gli altri relativi a modalità di condotta da osservare scrupolosamente, pena l’applicazione delle sanzioni interdittive o espulsive di cui diremo. Svolge i seguenti compiti: • coordina le competenze dei diversi uffici interessati alla materia del volontariato; • favorisce la più ampia collaborazione tra le Associazioni convenzionate e l’Azienda; • monitora le varie attività di volontariato realizzate in seno all’Azienda; • analizza e dirime le eventuali questioni insorte con le Associazioni convenzionate; • valuta la possibilità di realizzazione delle iniziative proposte in maniera innovativa dalle Associazioni stesse; • organizza il corso di formazione aziendale (contenuti, durata e periodicità); • per le Associazioni di nuovo ingresso, esamina le situazioni di idoneità attestate a seguito di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, diversi da quelli organizzati dall’Azienda, valutandone la congruità, per contenuti e durata, anche attraverso l’acquisizione e la comparazione di documentazione specifica (programma corso, registro presenze, test finale di apprendimento). 6 IL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO La figura del volontario Chi è il volontario Volontario è colui che in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, presta attività di supporto morale e sociale, di carattere non sanitario, ai pazienti ed eventualmente ai loro parenti, secondo le modalità e i tempi di volta in volta concordati dall’Associazione di appartenenza con il Direttore e il Coordinatore delle Professioni Sanitarie dell'Unità Operativa di destinazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti presso tale Unità e di ogni altra regola imposta dal Direttore e dal Coordinatore delle Professioni Sanitarie. Diritti e doveri del volontario Il volontario ha diritto: tutele a lui riservate stante la sua equiparazione al lavoratore dal punto di vista della sicurezza sul luogo in cui presta la propria opera, con tutto ciò che ne consegue in termini di diritto ad ottenere dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad agire e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, di diritto alla sorveglianza post - esposizione ad agenti biologici alla stregua di un dipendente dell’Azienda, di divieto di accesso a luoghi esposti a radiazioni ionizzanti, di diritto a vaccinazioni di vario tipo; gli altri relativi a modalità di condotta da osservare scrupolosamente, pena l’applicazione delle sanzioni interdittive o espulsive di cui diremo.in linea di principio, solo il volontario formato è ammesso a prestare la propria opera all’interno delle strutture dell’Azienda; ove non già formato, il volontario può accedere alle strutture ospedaliere, ma deve essere accompagnato da una sorta di “tutor”, ossia da altro volontario già in possesso dell’attestato di formazione; • in ogni caso, il volontario “nuovo” è tenuto a frequentare, nel giro di un anno dalla presa di servizio, con esito positivo il corso formativo organizzato dall’Azienda, di durata triennale; , indossando un abbigliamento consono al luogo di cura presso il quale opera, e funzionale all'attività che va a prestare (di regola, camice) (art. 4); 7 IL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO per i volontari già formati per i quali sia scaduto il triennio di durata del corso, l’Azienda organizza corsi di aggiornamento, anch’essi a frequenza obbligatoria; recentemente il Comitato aziendale per il volontariato ha stabilito che sono esentati dalla obbligatoria partecipazione al corso aziendale i volontari che per professione svolgono un'attività di natura socio-sanitaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, anche tramite convenzione, nonché coloro che, oggi in pensione, l'hanno svolta in passato; • l’ingresso nei reparti delle nuove Associazioni è condizionato, nelle more della partecipazione dei loro volontari al primo corso aziendale utile, ad una valutazione di congruità dei corsi formativi da esse di regola organizzati, che viene riconosciuta se tali corsi sono giudicati assimilabili, per contenuti e durata, a quello indetto dall’Azienda; • la presenza del volontario presso l'Unità Operativa di destinazione è accertata mediante l’apposito Registro Presenze (art. 4), disponibile presso l'Unità Operativa stessa e posto sotto la responsabilità del Coordinatore delle Professioni Sanitarie, ove il volontario deve indicare, di volta in volta, la data, il cognome, il nome, l'ora di entrata e di uscita dall'Unità Operativa e apporre la propria firma, ciò anche al fine di consentire i riscontri circa l’effettiva attività svolta dall’Associazione di appartenenza e il numero di volontari impiegati; • essenziale per l’accesso alle strutture dell'Azienda è la previa acquisizione da parte del volontario dell’apposito cartellino di riconoscimento di colore verde, rilasciato dall'Ufficio 8 IL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO Relazioni con il Pubblico, recante le indicazioni di cui all’art. 5 del Regolamento. È il lasciapassare che attesta che il volontario è autorizzato ad accedere al reparto di destinazione; da qui la necessità che, qualora, in costanza di convenzione, il volontario cessi di prestare la propria attività di volontariato presso l'Azienda, il cartellino di riconoscimento venga restituito all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dal legale rappresentante dell'Associazione, il quale dovrà anche comunicare tempestivamente all'Ufficio anzidetto i nominativi di tutti i nuovi volontari indicati a operare presso le strutture aziendali; • i diritti e i doveri del volontario sono enucleati negli articoli 6 e 7 del Regolamento, gli uni più che altro sotto forma di tutele a lui riservate stante la sua equiparazione al lavoratore dal punto di vista della sicurezza sul luogo in cui presta la propria opera, con tutto ciò che ne consegue in termini di diritto ad ottenere dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad agire e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, di diritto alla sorveglianza post - esposizione ad agenti biologici alla stregua di un dipendente dell’Azienda, di divieto di accesso a luoghi esposti a radiazioni ionizzanti, di diritto a vaccinazioni di vario tipo; gli altri relativi a modalità di condotta da osservare scrupolosamente, pena l’applicazione delle sanzioni interdittive o espulsive di cui diremo. 9 LA CONVENZIONE TIPO: I CONTENUTI ESSENZIALI Ai sensi della Legge regionale n. 40/93, citata, la Convenzione deve contenere: a) la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di settore; Nello schema tipo di Convenzione approvato da AOUI (DDG n. 800 del 28/12/2011) le modalità di svolgimento dell’attività vanno concordate con il Direttore e con il Coordinatore della Professioni Sanitarie (ex caposala) dell’Unità Operativa di destinazione; b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività; Deve essere garantito il funzionamento di una Segreteria almeno una volta a settimana; c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione; Il rapporto convenzionale dura tre anni, con facoltà di rinnovo espresso. A dimostrazione del fatto che trattasi di vincolo giuridicamente rilevante, ne sono causa di risoluzione, previa semplice comunicazione dell’Azienda: • gravi, reiterate, interruzioni nello svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate; • il venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell’Associazione; • gravi violazioni del Regolamento. Ne sono causa di automatica decadenza: 10 LA CONVENZIONE TIPO: I CONTENUTI ESSENZIALI • la cancellazione dell’Associazione dal Registro regionale in costanza di rapporto; • il mancato assolvimento all’onere formativo nei confronti dei soci volontari nel termine di dodici mesi dalla stipula della convenzione. Ne è causa di sospensione il mancato rinnovo delle coperture assicurative nei confronti dei soci volontari; d) l'entità delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo, nonché l’impegno e le modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate; e) l'entità del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate dai volontari e ammissibili ai sensi di legge; L’Associazione ha diritto, a insindacabile giudizio dell’Azienda, al solo rimborso dei costi di gestione del servizio e delle spese sostenute e documentate dai volontari per l’esecuzione del servizio stesso. Quanto all’entità del rimborso, si applicano i criteri del Regolamento aziendale (art. 14, comma 3, che prevede un limite di rimborso in relazione alla spesa preventivata a inizio anno dall’Associazione, che comunque non po’ superare il doppio della quota parte aritmeticamente assegnata ad ogni Associazione sul monte fondi stabilito annualmente dal Servizio Affari Generali anche sulla scorta della manovra generale di finanza pubblica); si ricorda che non è il corrispettivo di un servizio, ma solamente il ristoro di un’attività solidaristica; f) le modalità di rendicontazione delle spese e di corresponsione dei rimborsi; Per ciascuno degli anni di durata del rapporto convenzionale l’Associazione è tenuta a produrre, a firma del legale rappresentante, una stima dei costi preventivati per l’anno di riferimento, salvo ottenerne rimborso a 11 LA CONVENZIONE TIPO: I CONTENUTI ESSENZIALI consuntivo dietro presentazione di una relazione sull’attività svolta e delle corrispondenti note di spesa giustificative; g) l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta all'ente con il quale l'organizzazione stipula la convenzione, sia periodicamente che a richiesta dell'ente medesimo; La relazione sull’attività svolta deve essere presentata a semplice richiesta dell’Azienda e, comunque, al termine di ciascun anno di durata della convenzione; la relazione di fine anno attesta l'attività svolta ed è corredata dalla specifica delle spese sostenute, dalla documentazione delle stesse, e da un elenco nominativo degli associati che hanno svolto il servizio, verificabile tramite corrispondenza con le firme lasciate sui Registri Presenze, sentito il Coordinatore delle Professioni Sanitarie competente. Per le Associazioni che operano fuori dai reparti di degenza, per le quali non è prevista la sottoscrizione del Registro Presenze, l'effettivo svolgimento dell'attività relazionata, o comunque l'utilità della stessa rispetto alle esigenze dell'Azienda, è attestata dal Direttore dell'U.O.C. interessata; h) l'obbligo della copertura assicurativa, con spesa a carico dell'ente con il quale l'organizzazione stipula la convenzione, per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività; Per evitare il rimborso di spese non dovute, l’Azienda, con nota a firma del Direttore Generale del 10/03/2009, prot. n. 8792, ha raccomandato alle Associazioni di volontariato, che prestano la propria opera anche in strutture extraospedaliere, di accendere polizze assicurative, il cui premio viene calcolato pro capite, cioè a volontario, così da consentire all’Azienda stessa di ristorare solo la quota concernente i volontari effettivamente impiegati presso i propri reparti; 12 LA CONVENZIONE TIPO: I CONTENUTI ESSENZIALI i) le forme e le modalità di verifica e di controllo qualitativo delle prestazioni; L’art. 5 dello schema tipo di Convenzione prevede l’esecuzione, per il tramite del Comitato Aziendale per le Attività di Volontariato di cui all’art. 9 del Regolamento, di un controllo di qualità delle prestazioni erogate dall’Associazione, che consta della verifica periodica dei requisiti di idoneità dell’organizzazione in rapporto alle attività oggetto della convenzione, della verifica del livello di gradimento registrato tra gli utenti anche tramite appositi questionari, e di incontri periodici con i responsabili dei reparti interessati e con gli operatori impegnati nella attività di volontariato; gli esiti del controllo anzidetto sono prontamente comunicati all’Associazione, che, in caso di riscontri negativi, ha trenta giorni di tempo per controdedurre, e delle spiegazioni fornite si terrà conto in sede di eventuale mancato rinnovo della convenzione o di sua anticipata risoluzione; i) l'entità e la qualità delle prestazioni specializzate eventualmente fornite da terzi e a questi retribuite; Tale facoltà è ammessa a condizione che: • il ricorso a prestazioni di terzi, a vario titolo retribuite, si giustifichi esclusivamente nei limiti necessari a garantire il regolare funzionamento dell’Associazione, oppure al fine di qualificare o specializzare l’attività da essa svolta, e non per l’esercizio di attività di solidarietà, con il vincolo della coerenza alle finalità statutarie; • resti in ogni caso prevalente l’apporto dei soci volontari; • nel contratto concluso con il prestatore d’opera l’Associazione inserisca una clausola che precisi che ogni rapporto intercorre con essa, e a sue spese, e che nessun rapporto di servizio, neppure in via di mero fatto, si 13 LA CONVENZIONE TIPO: I CONTENUTI ESSENZIALI instaura tra l’Azienda e il prestatore stesso, il quale dunque non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti di quest’ultima; • dal punto di vista assicurativo, ogni rischio resti a carico dell’Associazione o del soggetto che con essa contrae rapporto, potendo l’Azienda garantire ai prestatori d’opera, tramite la propria polizza RCT, la sola copertura dei rischi derivanti da loro fatto che, nell’espletamento dell’attività svolta presso le strutture aziendali, cagioni un danno a terzi; • l’Associazione comunichi previamente al Servizio Affari Generali, per la necessaria autorizzazione all’ingresso nelle strutture aziendali, nominativo, qualità e funzioni di eventuali altre persone non volontarie, alle cui prestazioni specializzate l’Associazione stessa riterrà di ricorrere per le finalità anzidette; l) l'obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti e le sanzioni per le eventuali inadempienze. A tale ultima previsione dà applicazione l’art. 7, comma 1, del Regolamento, espressamente richiamato dall’art. 3 dello schema tipo di Convenzione, il quale pone al primo posto, fra gli obblighi che gravano sul volontario ammesso a prestare servizio all’interno delle strutture aziendali, appunto il rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, disciplinando altresì una procedura sanzionatoria per l’ipotesi di inosservanza di tale obbligo da parte del volontario stesso, che prevede, in via cautelare, il suo immediato allontanamento dal reparto, e che, nei casi più gravi, può giungere fino alla sua definitiva espulsione nel rispetto della procedura ivi prevista. 14 CENNI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY Il riferimento al rispetto della dignità e dei diritti degli utenti richiama subito alla mente la normativa a tutela della privacy, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che all’art. 83, comma 1, stabilisce appunto che gli organismi sanitari pubblici adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale. Con specifico riguardo alle Associazioni di volontariato, il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 09/11/2005, ha disposto che esse possano ricevere informazioni sui loro assistiti, a condizione che, come dice anche l’art. 8 dello schema tipo di Convenzione, si impegnino “ad osservare tutte le regole stabilite al riguardo dall’Azienda per il proprio personale interno, nonché a seguire norme di condotta analoghe a quelle che devono rispettare coloro che per legge sono vincolati al segreto professionale”. Segnalo per una panoramica delle principali problematiche relative alla tutela della privacy nelle aziende sanitarie, con utili suggerimenti sui comportamenti da seguire, l'opuscolo che il Garante per protezione dei dati personali pubblicò nel 2011, intitolato: Dalla parte del paziente. Privacy: le domande più frequenti. 15