La responsabilità amministrativa degli enti dipendenti da reati ambientali D.lgs 231/2001 • • • • • Responsabilità amministrativa dell’ente per i reati commessi da soggetti in posizione apicale o soggetti a questi subordinati. L’ente può essere ritenuto responsabile solo per i reati «presupposto» previsti nel decreto. L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. Garanzie del procedimento penale responsabilità sostanzialmente penale. Sanzioni pecuniarie e interdittive laddove espressamente previste + confisca del profitto. Stick and carrot approach • L’ente non risponde se ha adottato ed efficacemente applicato un sistema di gestione, organizzazione e controllo idoneo a impedire il reato commesso. • Fondamentale adozione del modello come causa di esclusione della punibilità dell’ente (colpa di organizzazione), o se l’adozione è successiva alla commissione del reato, riduzione pena pecuniaria e esclusione pena interdittiva. D.lgs 121/2011 • Decreto che introduce nel nostro ordinamento la responsabilità degli enti giuridici per i reati ambientali. • Attuazione di una direttiva comunitaria: Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente. Direttiva 2008/99/CE • Gli Stati membri dovranno punire i seguenti comportamenti, intenzionali o conseguenti a una grave negligenza, che violino una normativa comunitaria nel campo della tutela ambientale: 1. lo scarico illecito di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti all’ambiente; 2. la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento illeciti di rifiuti che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti all’ambiente; 3. la spedizione illecita di rifiuti in quantità non trascurabile; 4. il funzionamento illecito di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nel quale siano depositate o utilizzate sostanze o preparati pericolosi che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti all’ambiente; 5. la produzione, il trattamento, il deposito, l’uso, il trasporto, l’esportazione o l’importazione e lo smaltimento illeciti di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti all’ambiente; 6. l’uccisione, la distruzione, il possesso, il prelievo o il commercio illeciti di specie animali o vegetali protette; 7. il deterioramento illecito di un habitat protetto. La vera novità introdotta dalla direttiva • Agli Stati membri viene imposto di adottare «le misure necessarie affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili di un reato ai sensi dell’articolo 6 siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive» (art. 7 direttiva 2008/99/CE). Quali reati? Art. 25 undecies • 727 bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette). • 733 bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto). • Scarichi, rifiuti, omessa bonifica, traffico illecito di rifiuti, formulari, Sistri, aria (d.lgs 152/2006). • Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (l. 150/1992). • Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l’importazione di animali. • Violazione delle disposizioni sull’impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (l. 549/1993). • Sversamento doloso e colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (d.lgs 202/2007). Critiche • Dimensione decisamente conservativa: recezione di reati già previsti da normative speciali occasione persa del nostro legislatore di introdurre nuovi delitti per una più pregnante tutela. • Si impone la responsabilità agli enti rispetto a reati contravvenzionali con poco disvalore offensivo, ma non è stato inserito fra i reati presupposto il disastro innominato le persone giuridiche sono chiamate a rispondere anche di illeciti meramente formali, ma non degli eventi più gravi in cui possono esitare comportamenti dolosi e colposi tenuti nel loro interesse e correlati all’inquinamento delle acque, dell’aria e del suolo. Problema • La maggior parte dei reati presupposto inseriti nel nuovo catalogo sono delle contravvenzioni caratterizzate, sotto il profilo soggettivo, tanto dal dolo che dalla colpa. • Il concetto di interesse e quello di vantaggio (art. 5 d.lgs 231/2001) presentano una evidente sintonia con l’imputazione all’ente di illeciti dolosi consumati nel suo ambito, mentre assai più problematica appare la loro effettiva capacità a fungere da indici di collegamento tra il medesimo ente e gli illeciti colposi, nei quali per definizione l’evento non è voluto dall’agente. Interesse e vantaggio • L’ espressione normativa «reato commesso nell’interesse o vantaggio dell’ente», che descrive un connotato funzionale del reato presupposto, non contiene un’endiadi, poiché i termini riguardano concetti giuridicamente diversi, in quanto il primo evoca l’interesse prefigurato «a monte» come indebito arricchimento conseguente all’illecito ed il secondo il vantaggio effettivamente conseguito dalla sua consumazione (G.u.p. Tribunale Novara, 1 ottobre 2010). Soluzione? Art. 25 septies Interpretazione dei concetti di interesse e vantaggio di tipo oggettivo Nei reati colposi l’interesse o il vantaggio dell’ente si identifica nel risparmio dei costi organizzativi necessari a dare attuazione ai presidi antinfortunistici omessi e al profitto conseguito dall’aver continuato l’esercizio dell’attività d’impresa senza eventuali pause tecniche necessarie ad adeguare la realtà aziendale alle necessarie misure di sicurezza. ThyssenKrupp • La notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007, negli stabilimenti torinesi della ThyssenKrupp, scoppia un terribile incendio nel quale trovano la morte sette operai a causa delle gravissime ustioni riportate. • «Le gravissime violazioni della normativa antinfortunistica ed antincendio, le colpevoli omissioni, sono caratterizzate da un contenuto economico rispetto al quale l’azienda non solo aveva interesse, ma se ne è anche sicuramente avvantaggiata, sotto il profilo del considerevole risparmio economico che ha tratto omettendo qualsiasi intervento nello stabilimento di Torino; oltre che dell’utile contemporaneamente ritratto dalla continuità della produzione» (Corte di Assise di Torino, Sezione II, 15 aprile 2011). ThyssenKrupp • Condanna della ThyssenKrupp alla sanzione pecuniaria di un milione di euro, alle sanzioni interdittive della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata di 6 mesi, alla confisca del profitto del reato per una somma di 800.000 euro e alla pubblicazione della sentenza sui quotidiani di diffusione nazionale. Altre pronunce di merito • Il requisito dell’interesse o del vantaggio è pienamente compatibile con la struttura del reato colposo, dovendosi di volta in volta accertare se la condotta colposa, che ha determinato l’evento morte o lesioni, sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell’ente, ovvero se la condotta medesima abbia determinato un beneficio per quest’ultimo senza apparenti interessi esclusivi di altri. Se l’evento delittuoso è il risultato della mancata adozione di misure di prevenzione, è agevole sostenere che la mancata adozione di tali misure abbia garantito un vantaggio alla società o all’ente, in ipotesi nella forma di un risparmio di costi (Trib. Trani, 26 ottobre 2009-11 gennaio 2010). • • Solo la violazione delle regole cautelari poste a tutela della salute del lavoratore può essere commessa nell’interesse o vantaggio dell’ente, e cioè allo scopo di ottenere un risparmio dei costi di gestione, mentre l’evento lesivo deve essere ascritto all’ente per il fatto stesso di derivare dalla violazione di regole cautelari (G.u.p. Tribunale Novara, 1 ottobre 2010). Nei reati colposi di evento, il «vantaggio» costituisce il criterio naturalmente più idoneo a fungere da indice di collegamento tra ente e illecito e può essere ravvisato laddove un soggetto agisca per conto dell’ente, con sistematiche violazioni di norme cautelari, così da far rientrare quella condotta nella politica di impresa volta alla svalutazione della gestione in materia di sicurezza, con conseguente abbattimento dei costi e spese, nonché ottimizzazione dei profitti (G.u.p. Tribunale Novara, 1 ottobre 2010). Confisca • Art. 19 d.lgs 231/2001 «Nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato». • Prezzo: cose date o promesse per indurre l’agente a commettere il reato. • Profitto: complesso dei vantaggi economici tratti dall’illecito e a questo strettamente pertinenti Può essere ricondotto al risparmio equivalente agli omessi interventi da parte dell’impresa per assolvere agli oneri ambientali richiesti dal sistema? Caso ILVA • Alla società ILVA di Taranto è stato contestato l’illecito amministrativo di cui all’art. 25 undecies c. 2 del d.lgs 231/2001, in relazione alla commissione di plurime violazioni delle norme in materia ambientale previste dal d.lgs 152/2006. • La Corte di Cassazione (20 dicembre 2013, n. 3635) ha accolto il ricorso dell’ILVA che contestava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto, quantificato nell’importo di oltre 8 miliardi, costo che l’impresa avrebbe dovuto sostenere per adeguare gli impianti alle migliori tecnologie disponibili e per far cessare le violazioni delle norme a tutela dell’ambiente. • Gli oltre 8 miliardi sarebbero una cifra equivalente alle somme che dal 1995 l‘Ilva avrebbe risparmiato non adeguando gli impianti del siderurgico, e in particolare quelli dell'area a caldo (sotto sequestro dal luglio 2012, anche se la fabbrica non si è mai fermata), alle normative ambientali. • La Corte spiega che la confisca del profitto-risparmio è possibile solo laddove l’ente realizzi in concreto un ricavo di entità superiore a quello che sarebbe stato ottenuto senza omettere l’erogazione delle spese dovute (risultato economico positivo non ravvisabile nel caso di specie). Un diverso esito • La S.r.l. Duca degli Abruzzi è stata ritenuta responsabile ex art. 25 undecies d.lgs 231/2001 della violazione dell’art. 256 c.1 lett. b) del d.lgs 152/2006, per aver depositato in maniera incontrollata, in un’area di 800 mq, rifiuti pericolosi e non, interrati in gran parte. • La Cassazione afferma che la società deve essere sottoposta a sequestro preventivo per equivalente, fino alla concorrenza della somma di 800.000 euro, diversamente da quanto affermato dal Tribunale del riesame, perché «la ditta, non avendo affrontato le spese per un corretto smaltimento dei rifiuti, ha conseguito un profitto (…) pari all’ammontare dei costi non sostenuti, somma che non coincide affatto con le ulteriori spese che dovrà affrontare per la bonifica successiva dell’area» (Cass. pen., sez. III, 5.2.2014, n. 13860). Prospettive future • Probabile incremento del numero di imprese che si doteranno del modello organizzativo (facoltà e non obbligo), al fine di limitare un’eventuale responsabilità e conseguente impatto pesante sulle vicende aziendali. • Possibile prossima riforma organica del diritto penale realmente coerente con una dimensione sovranazionale: distonia tra la vocazione europea a costruire la responsabilità dell’ente attorno ad una serie di reati di danno e pericolo concreto, puniti se commessi con intenzione o colpa grave e l’attuale sistema italiano, costruito in gran parte su fattispecie di natura formale e a pericolo astratto, sanzionate anche a titolo di semplice colpa. Modelli organizzativi • • Art. 6 d.lgs 231/2001: la responsabilità amministrativa dell’ente non si configura se è provato che «l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi». I punti chiave per la realizzazione di un modello organizzativo idoneo sono: 1. Identificazione dei rischi cui è esposta l’organizzazione; 2. Progettazione di un sistema di controllo. Sistemi di gestione ambientale • Sono i principali dispositivi volontari per definire un sistema di gestione ambientale (ISO 14001 e Regolamento EMAS). • Possono costituire un punto di riferimento per le imprese e un ausilio concreto per la corretta costruzione dei modelli organizzativi, laddove integrati con una maggiore complessità gestionale e organizzativa. Modello organizzativo ISO 14001 • Si predispongono cautele affinché l’ente non si avvantaggi di reati compiuti dai suoi rappresentanti; • Particolare preoccupazione – e conseguente attenzione - agli illeciti dolosi; • Presenza necessaria dell’ Organismo di Vigilanza che si occupa dell’attività di controllo. • Si ricerca una gestione ottimale degli aspetti ambientali nell’attività svolta; • Il dolo non viene assolutamente preso in considerazione; • Nessuna indicazione circa l’O.d.V., i flussi informativi. Questioni aperte • La bonifica dei siti inquinati, che esclude la responsabilità delle persone fisiche per una serie di reati ambientali, esclude anche quella dell’ente? (causa sopravvenuta di non punibilità/condizione obiettiva di non punibilità?) • Oblazione per i reati ambientali contravvenzionali (art. 162 bis c.p.): posto che l’oblazione non è in alcun modo contemplata dal d. lgs 231/2001, è certo che l’estinzione del procedimento riconosciuta alla persona fisica sia aprioristicamente negata alla persona giuridica?