La responsabilità amministrativa degli
enti dipendenti da reati ambientali
D.lgs 231/2001
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Responsabilità amministrativa dell’ente per i reati commessi
da soggetti in posizione apicale o soggetti a questi
subordinati.
L’ente può essere ritenuto responsabile solo per i reati
«presupposto» previsti nel decreto.
L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o
a suo vantaggio.
Garanzie del procedimento penale
responsabilità
sostanzialmente penale.
Sanzioni pecuniarie e interdittive laddove espressamente
previste + confisca del profitto.
Stick and carrot approach
• L’ente non risponde se ha adottato ed
efficacemente applicato un sistema di
gestione, organizzazione e controllo idoneo a
impedire il reato commesso.
• Fondamentale adozione del modello come
causa di esclusione della punibilità dell’ente
(colpa di organizzazione), o se l’adozione è
successiva alla commissione del reato,
riduzione pena pecuniaria e esclusione pena
interdittiva.
D.lgs 121/2011
• Decreto che introduce nel nostro ordinamento
la responsabilità degli enti giuridici per i reati
ambientali.
• Attuazione di una direttiva comunitaria:
Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla
tutela penale dell’ambiente.
Direttiva 2008/99/CE
• Gli Stati membri dovranno punire i seguenti comportamenti,
intenzionali o conseguenti a una grave negligenza, che violino
una normativa comunitaria nel campo della tutela
ambientale:
1. lo scarico illecito di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria,
nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare
il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti
all’ambiente;
2. la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento illeciti di
rifiuti che provochi o possa provocare il decesso o lesioni
gravi alle persone o danni rilevanti all’ambiente;
3. la spedizione illecita di rifiuti in quantità non trascurabile;
4. il funzionamento illecito di un impianto in cui sono svolte
attività pericolose o nel quale siano depositate o utilizzate
sostanze o preparati pericolosi che provochino o possano
provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni
rilevanti all’ambiente;
5. la produzione, il trattamento, il deposito, l’uso, il trasporto,
l’esportazione o l’importazione e lo smaltimento illeciti di
materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose
che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi
alle persone o danni rilevanti all’ambiente;
6. l’uccisione, la distruzione, il possesso, il prelievo o il
commercio illeciti di specie animali o vegetali protette;
7. il deterioramento illecito di un habitat protetto.
La vera novità introdotta dalla direttiva
• Agli Stati membri viene imposto di adottare
«le misure necessarie affinché le persone
giuridiche dichiarate responsabili di un reato
ai sensi dell’articolo 6 siano passibili di
sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive»
(art. 7 direttiva 2008/99/CE).
Quali reati? Art. 25 undecies
• 727 bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo,
detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche
protette).
• 733 bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat
all’interno di un sito protetto).
• Scarichi, rifiuti, omessa bonifica, traffico illecito di rifiuti,
formulari, Sistri, aria (d.lgs 152/2006).
• Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie
animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (l.
150/1992).
• Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di
certificazioni e licenze falsi o alterati per l’importazione di
animali.
• Violazione delle disposizioni sull’impiego delle sostanze
nocive per lo strato di ozono (l. 549/1993).
• Sversamento doloso e colposo in mare da navi di sostanze
inquinanti (d.lgs 202/2007).
Critiche
• Dimensione decisamente conservativa: recezione di reati già
previsti da normative speciali
occasione persa del nostro
legislatore di introdurre nuovi delitti per una più pregnante
tutela.
• Si impone la responsabilità agli enti rispetto a reati
contravvenzionali con poco disvalore offensivo, ma non è stato
inserito fra i reati presupposto il disastro innominato
le
persone giuridiche sono chiamate a rispondere anche di illeciti
meramente formali, ma non degli eventi più gravi in cui possono
esitare comportamenti dolosi e colposi tenuti nel loro interesse
e correlati all’inquinamento delle acque, dell’aria e del suolo.
Problema
• La maggior parte dei reati presupposto inseriti nel
nuovo catalogo sono delle contravvenzioni
caratterizzate, sotto il profilo soggettivo, tanto dal
dolo che dalla colpa.
• Il concetto di interesse e quello di vantaggio (art. 5
d.lgs 231/2001) presentano una evidente sintonia
con l’imputazione all’ente di illeciti dolosi consumati
nel suo ambito, mentre assai più problematica
appare la loro effettiva capacità a fungere da indici di
collegamento tra il medesimo ente e gli illeciti
colposi, nei quali per definizione l’evento non è
voluto dall’agente.
Interesse e vantaggio
• L’ espressione normativa «reato commesso
nell’interesse o vantaggio dell’ente», che descrive un
connotato funzionale del reato presupposto, non
contiene un’endiadi, poiché i termini riguardano
concetti giuridicamente diversi, in quanto il primo
evoca l’interesse prefigurato «a monte» come
indebito arricchimento conseguente all’illecito ed il
secondo il vantaggio effettivamente conseguito dalla
sua consumazione (G.u.p. Tribunale Novara, 1 ottobre 2010).
Soluzione? Art. 25 septies
Interpretazione dei concetti di interesse e vantaggio di tipo
oggettivo
Nei reati colposi l’interesse o il vantaggio dell’ente si identifica
nel risparmio dei costi organizzativi necessari a dare attuazione
ai presidi antinfortunistici omessi e al profitto conseguito
dall’aver continuato l’esercizio dell’attività d’impresa senza
eventuali pause tecniche necessarie ad adeguare la realtà
aziendale alle necessarie misure di sicurezza.
ThyssenKrupp
• La notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007, negli stabilimenti torinesi
della ThyssenKrupp, scoppia un terribile incendio nel quale
trovano la morte sette operai a causa delle gravissime ustioni
riportate.
• «Le gravissime violazioni della normativa antinfortunistica ed
antincendio, le colpevoli omissioni, sono caratterizzate da un
contenuto economico rispetto al quale l’azienda non solo
aveva interesse, ma se ne è anche sicuramente
avvantaggiata, sotto il profilo del considerevole risparmio
economico che ha tratto omettendo qualsiasi intervento nello
stabilimento
di
Torino;
oltre
che
dell’utile
contemporaneamente ritratto dalla continuità della
produzione» (Corte di Assise di Torino, Sezione II, 15 aprile
2011).
ThyssenKrupp
• Condanna della ThyssenKrupp alla sanzione
pecuniaria di un milione di euro, alle sanzioni
interdittive della esclusione da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi e del divieto di
pubblicizzare beni o servizi per la durata di 6 mesi,
alla confisca del profitto del reato per una somma di
800.000 euro e alla pubblicazione della sentenza sui
quotidiani di diffusione nazionale.
Altre pronunce di merito
• Il requisito dell’interesse o del vantaggio è pienamente
compatibile con la struttura del reato colposo, dovendosi di
volta in volta accertare se la condotta colposa, che ha
determinato l’evento morte o lesioni, sia stata o meno
determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di
interesse dell’ente, ovvero se la condotta medesima abbia
determinato un beneficio per quest’ultimo senza apparenti
interessi esclusivi di altri. Se l’evento delittuoso è il risultato
della mancata adozione di misure di prevenzione, è agevole
sostenere che la mancata adozione di tali misure abbia
garantito un vantaggio alla società o all’ente, in ipotesi nella
forma di un risparmio di costi (Trib. Trani, 26 ottobre 2009-11
gennaio 2010).
•
•
Solo la violazione delle regole cautelari poste a tutela della
salute del lavoratore può essere commessa nell’interesse o
vantaggio dell’ente, e cioè allo scopo di ottenere un
risparmio dei costi di gestione, mentre l’evento lesivo deve
essere ascritto all’ente per il fatto stesso di derivare dalla
violazione di regole cautelari (G.u.p. Tribunale Novara, 1
ottobre 2010).
Nei reati colposi di evento, il «vantaggio» costituisce il
criterio naturalmente più idoneo a fungere da indice di
collegamento tra ente e illecito e può essere ravvisato
laddove un soggetto agisca per conto dell’ente, con
sistematiche violazioni di norme cautelari, così da far
rientrare quella condotta nella politica di impresa volta alla
svalutazione della gestione in materia di sicurezza, con
conseguente abbattimento dei costi e spese, nonché
ottimizzazione dei profitti (G.u.p. Tribunale Novara, 1 ottobre
2010).
Confisca
• Art. 19 d.lgs 231/2001 «Nei confronti dell’ente è
sempre disposta, con la sentenza di condanna, la
confisca del prezzo o del profitto del reato».
• Prezzo: cose date o promesse per indurre l’agente a
commettere il reato.
• Profitto: complesso dei vantaggi economici tratti
dall’illecito e a questo strettamente pertinenti
Può essere ricondotto al risparmio equivalente
agli omessi interventi da parte dell’impresa per
assolvere agli oneri ambientali richiesti dal sistema?
Caso ILVA
• Alla società ILVA di Taranto è stato contestato l’illecito
amministrativo di cui all’art. 25 undecies c. 2 del d.lgs
231/2001, in relazione alla commissione di plurime violazioni
delle norme in materia ambientale previste dal d.lgs
152/2006.
• La Corte di Cassazione (20 dicembre 2013, n. 3635) ha accolto
il ricorso dell’ILVA che contestava il sequestro preventivo
finalizzato alla confisca per equivalente del profitto,
quantificato nell’importo di oltre 8 miliardi, costo che
l’impresa avrebbe dovuto sostenere per adeguare gli impianti
alle migliori tecnologie disponibili e per far cessare le
violazioni delle norme a tutela dell’ambiente.
• Gli oltre 8 miliardi sarebbero una cifra equivalente
alle somme che dal 1995 l‘Ilva avrebbe risparmiato
non adeguando gli impianti del siderurgico, e in
particolare quelli dell'area a caldo (sotto sequestro
dal luglio 2012, anche se la fabbrica non si è mai
fermata), alle normative ambientali.
• La Corte spiega che la confisca del profitto-risparmio
è possibile solo laddove l’ente realizzi in concreto un
ricavo di entità superiore a quello che sarebbe stato
ottenuto senza omettere l’erogazione delle spese
dovute (risultato economico positivo non ravvisabile
nel caso di specie).
Un diverso esito
• La S.r.l. Duca degli Abruzzi è stata ritenuta responsabile ex art.
25 undecies d.lgs 231/2001 della violazione dell’art. 256 c.1
lett. b) del d.lgs 152/2006, per aver depositato in maniera
incontrollata, in un’area di 800 mq, rifiuti pericolosi e non,
interrati in gran parte.
• La Cassazione afferma che la società deve essere sottoposta a
sequestro preventivo per equivalente, fino alla concorrenza
della somma di 800.000 euro, diversamente da quanto
affermato dal Tribunale del riesame, perché «la ditta, non
avendo affrontato le spese per un corretto smaltimento dei
rifiuti, ha conseguito un profitto (…) pari all’ammontare dei
costi non sostenuti, somma che non coincide affatto con le
ulteriori spese che dovrà affrontare per la bonifica successiva
dell’area» (Cass. pen., sez. III, 5.2.2014, n. 13860).
Prospettive future
• Probabile incremento del numero di imprese che si doteranno
del modello organizzativo (facoltà e non obbligo), al fine di
limitare un’eventuale responsabilità e conseguente impatto
pesante sulle vicende aziendali.
• Possibile prossima riforma organica del diritto penale
realmente coerente con una dimensione sovranazionale:
distonia tra la vocazione europea a costruire la responsabilità
dell’ente attorno ad una serie di reati di danno e pericolo
concreto, puniti se commessi con intenzione o colpa grave e
l’attuale sistema italiano, costruito in gran parte su fattispecie
di natura formale e a pericolo astratto, sanzionate anche a
titolo di semplice colpa.
Modelli organizzativi
•
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Art. 6 d.lgs 231/2001: la responsabilità amministrativa
dell’ente non si configura se è provato che «l’organo dirigente
ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di
gestione idonei a prevenire reati della specie di quello
verificatosi».
I punti chiave per la realizzazione di un modello organizzativo
idoneo sono:
1. Identificazione dei rischi cui è esposta l’organizzazione;
2. Progettazione di un sistema di controllo.
Sistemi di gestione ambientale
• Sono i principali dispositivi volontari per
definire un sistema di gestione ambientale
(ISO 14001 e Regolamento EMAS).
• Possono costituire un punto di riferimento per
le imprese e un ausilio concreto per la corretta
costruzione dei modelli organizzativi, laddove
integrati con una maggiore complessità
gestionale e organizzativa.
Modello organizzativo
ISO 14001
• Si predispongono cautele
affinché l’ente non si
avvantaggi di reati compiuti
dai suoi rappresentanti;
• Particolare preoccupazione
– e conseguente attenzione
- agli illeciti dolosi;
• Presenza necessaria dell’
Organismo di Vigilanza che
si occupa dell’attività di
controllo.
• Si ricerca una gestione
ottimale
degli
aspetti
ambientali
nell’attività
svolta;
• Il
dolo
non
viene
assolutamente preso in
considerazione;
• Nessuna indicazione circa
l’O.d.V., i flussi informativi.
Questioni aperte
• La bonifica dei siti inquinati, che esclude la
responsabilità delle persone fisiche per una serie di
reati ambientali, esclude anche quella dell’ente?
(causa sopravvenuta di non punibilità/condizione obiettiva di
non punibilità?)
• Oblazione per i reati ambientali contravvenzionali
(art. 162 bis c.p.): posto che l’oblazione non è in alcun
modo contemplata dal d. lgs 231/2001, è certo che
l’estinzione del procedimento riconosciuta alla persona fisica
sia aprioristicamente negata alla persona giuridica?
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