CONGREGAZIONE DELLE SUORE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE DEL CABURLOTTO PARTE SPECIALE “B” REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE PARTE SPECIALE “B” B REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe Caburlotto Rev. 0 Data: 15 luglio 2013 Pagina 2 di 14 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha stabilito, in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione, un regime di responsabilità amministrativa ( di fatto penale) a carico delle persone giuridiche, responsabilità che affianca quella propriamente penale della persona fisica autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere nella punizione dello stesso gli Enti, nel cui interesse o vantaggio il reato è stato commesso. Tale nuova responsabilità sussiste soltanto per quei reati (indicati nel testo vigente del decreto 231/01) per i quali il regime di responsabilità è espressamente previsto, e non invece per tutti i reati previsti nel nostro ordinamento giuridico. Le sanzioni per l’Ente che viene ritenuto responsabile ex DLgs 231/01 sono disciplinate dagli artt. 9-23 del suddetto decreto e si dividono in sanzioni pecuniarie (artt. 10-12) e sanzioni interdittive (artt. 13-17). Le prime sono calcolate in base ad un sistema “per quote in numero non inferiore a cento né superiore a mille” la cui commisurazione (delle quote) viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell’Ente, nonché dall’attività svolta da quest’ultimo per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Ogni singola quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. L’importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente: l’ammontare della sanzione pecuniaria ,pertanto, è il prodotto del primo fattore (numero quote) per il secondo (importo della quota). Per quanto riguarda le sanzioni interdittive, esse hanno la caratteristica di limitare l’attività dell’Ente e, nei casi più gravi, arrivano persino a paralizzarlo. Attesa la gravità, esse hanno una durata temporanea non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e si applicano nei soli casi in cui sono espressamente previste e sono: l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di contrarre con la P.A., l’esclusione da agevolazioni,finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Nelle situazioni più gravi si arriva all’applicazione di sanzioni interdittive in via definitiva esse sono: la confisca (art.19), che ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato ovvero se ciò non sia possibile somme di denaro o altra utilità di valore equivalente, e la pubblicazione della sentenza (Art.18) per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali scelti dal giudice e mediante affissione all’albo del Comune dove l’Ente ha sede; la pubblicazione è a spese dell’Ente ed ha lo scopo di portare a conoscenza della collettività la condanna subita dall’Ente. Stante la gravità delle sanzioni comminate in caso di accertata responsabilità amministrativa, il legislatore del Dlgs 231/01 ha altresì previsto che l’Ente possa andare esente da responsabilità ( e quindi dalle sanzioni sopra descritte) qualora abbia adottato ante factum ( ossia prima della commissione del reato) un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneamente attuato per prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, sono descritte nell’art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/01 che di fatto, seppur utilizzando un linguaggio prevalentemente giuridico, descrive un tipico sistema di gestione dei rischi aziendali. 2 PARTE SPECIALE “B” B REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe Caburlotto Rev. 0 Data: 15 luglio 2013 Pagina 3 di 14 Nella costruzione del presente modello si è quindi proceduto : A) ad identificare i rischi, ovvero ad analizzare il contesto aziendale per evidenziare in quale area e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Dlgs 231/01; B) a valutare il sistema esistente all’interno dell’Ente ed il suo eventuale adeguamento in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati. 3 PARTE SPECIALE “B” B REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe Caburlotto Rev. 0 Data: 15 luglio 2013 Pagina 4 di 14 PARTE SPECIALE “B”: REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE La presente Parte Speciale si riferisce ai reati introdotti ai sensi dell’art. 5 legge 11 agosto 2003 n. 228 che ha aggiunto al decreto 231/01 l’ art. 25 quinquies che di seguito si riporta: Delitti contro la personalità individuale In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma,600-ter terzo e quarto comma, e 600quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3”. Inoltre, si evidenzia che la legge 9 gennaio 2006 n. 7 in materia di “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet” ha altresì integrato l’art. 25-quinquies includendo anche le ipotesi in cui gli illeciti siano commessi mediante l’utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori di anni diciotto o parti di essi( c.d. pedopornografia virtuale ai sensi del rinvio del nuovo art. 600-quater 1 c.p.) Le fattispecie richiamate dall’art. 25 quinquies sono riportate ed esemplificate nel paragrafo seguente. 4 PARTE SPECIALE “B” B REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe Caburlotto Rev. 0 Data: 15 luglio 2013 Pagina 5 di 14 ELENCO DELLE FATTISPECIE DI REATO Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. In ordine a questa fattispecie di evidenzia che per quanto attiene ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie ma anche a chi consapevolmente agevola, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. La condotta rilevante in questi casi può essere costituita dal procacciamento illegale di forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi. Tale fattispecie potrebbe verificarsi in capo all’Ente: un esempio potrebbe essere rappresentato dal procacciamento di servizi (ad es. attività di pulizia delle sedi dell’Ente) tramite una ditta appaltatrice che si serva di persone ridotte quasi in schiavitù e che, per tale ragione, prestano la propria attività a prezzo sensibilmente inferiore rispetto alla concorrenza. In questo caso l’Ente anche se di fatto non ha compiuto materialmente la riduzione in schiavitù degli individui di fatto ha agevolato la condotta concludendo un contratto con la ditta sfruttatrice ad un prezzo particolarmente basso (quindi traendo vantaggio dalla commissione del reato). Prostituzione minorile ( Art. 600-bis c.p.) Chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000 a € 150.000. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o altra utilità economica, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa non inferiore a € 1.500 a € 6.000. Tale fattispecie appare di improbabile realizzo atteso che è difficilmente ravvisabile la circostanza per cui il vertice dell’Ente o suoi dipendenti pongano in essere autonomamente tale reato e ancor più difficile individuare un interesse o un vantaggio per l’Ente stesso. 5 PARTE SPECIALE “B” B REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe Caburlotto Rev. 0 Data: 15 luglio 2013 Pagina 6 di 14 Solo a titolo esplicativo si simula comunque il seguente caso: il segretario dell’Istituto corrompe un P.U. per evitare l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, organizzando un incontro “amoroso” tra l’ispettore ed una studentessa minorenne consenziente. Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.) Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni o spettacoli pornografici o di produrre materiale pornografico o recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 24.000 a € 240.000. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 ad € 51.645. Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da € 1.549 a € 5.164. Nei casi previsti dal terzo e quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato , chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500 a € 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo , di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. Anche questa fattispecie di reato appare di improbabile realizzo atteso che è difficilmente ravvisabile la possibilità che il vertice dell’Ente o suoi dipendenti pongano in essere autonomamente tale reato e ancor più difficile individuare un interesse o un vantaggio per l’Ente stesso. Solo a titolo esemplificativo si simula il seguente caso: un insegnante divulga notizie ed informazioni finalizzate all’adescamento di un alunno dell’Ente riferendo ad un pubblico ufficiale dell’ASL giorni, orari e luogo degli allenamenti del minore al fine di evitare controlli/sanzioni all’Ente in ordine all’agibilità della palestra scolastica. 6 PARTE SPECIALE “B” B REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe Caburlotto Rev. 0 Data: 15 luglio 2013 Pagina 7 di 14 Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.) Chiunque al di fuori delle ipotesi previste nell’art. 600-ter consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore ad € 1.549. Questa fattispecie è suscettibile di un’applicazione meramente residuale nell’ambito di quelle contemplate nel Dls 231/01 in quanto se è possibile che un dipendente dell’Ente compia il reato è difficile ravvisare quale potrebbe essere l’interesse dell’Ente; infatti nel caso in cui il materiale sia utilizzato ad es. per corrompere un pubblico ufficiale o un incarico di pubblico servizio rientreremo nella fattispecie di cui al precedente articolo( cessione consapevole di materiale pornografico) Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura quando il materiale pornografico di cui agli articoli precedenti rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse ( per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione le fa apparire come vere situazioni ) Tale fattispecie di reato potrebbe concretamente configurarsi in capo all’Ente ad esempio nel seguente caso: l’insegnante di ginnastica scatta delle foto negli spogliatoi o riprende di nascosto gli alunni mentre si spogliano, elabora le immagini scattate illegittimamente trasformandole in materiale pornografico (ancorché virtuale) e le utilizza per corrompere un pubblico ufficiale ( es. ispettore di polizia che nel corso di un’indagine ha scoperto che l’insegnante opera senza titolo abilitativo). In questo caso il vantaggio indiretto dell’Ente è rappresentato dall’evitare un giudizio civile di risarcimento danno nei confronti dei genitori nonché un procedimento penale per aver assunto una persona priva dei requisiti di legge. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493 ad € 154.937. La realizzazione di tale fattispecie pare, allo stato attuale, estremamente remota. Ed infatti, se è vero che l’Ente, nei vari istituti scolastici ad esso riconducibili organizza gite scolastiche ( che potrebbero costituire occasione di reato) è vero, altresì, che le stesse prevedono l’accompagnamento degli alunni da parte di più insegnanti e che l’itinerario è preventivamente conosciuto dai genitori e approvato dal vertice dell’Ente solo se finalizzato a scopi didattici, come si evince dal regolamento uscite/gite in uso ad ogni istituto dell’Ente e che qui si richiama integralmente. 7 PARTE SPECIALE “B” B REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe Caburlotto Rev. 0 Data: 15 luglio 2013 Pagina 8 di 14 Tratta di persone (art. 601 c.p.) Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a vent’anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. Tale fattispecie appare di improbabile realizzo atteso che è difficilmente ravvisabile la possibilità che il vertice dell’Ente o suoi dipendenti pongano in essere autonomamente tale reato e ancor più difficile individuare un interesse o un vantaggio per l’Ente stesso. Acquisto e alienazione di schiavi ( Art. 602 c.p.) Chiunque al di fuori dei casi indicati nell’art. 601 c.p. acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’art. 600 c.p. è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo degli organi. Tale fattispecie appare di improbabile realizzo atteso che è difficilmente ravvisabile la possibilità che il vertice dell’Ente o suoi dipendenti pongano in essere autonomamente tale reato e ancor più difficile individuare un interesse o un vantaggio per l’Ente stesso. *** In ordine ai reati concernenti l’abuso sui minori si evidenzia che la novella della L. 1 ottobre 2012 n. 172 ha introdotto una nuova norma penale , inserendo nel codice penale l’art. 414-bis c.p. che sanziona chiunque istighi pubblicamente a commettere un reato sessuale in danno di minori o chi ne faccia l’apologia. La succitata novella ha introdotto anche un nuovo reato associativo diretto a colpire chiunque si associ allo scopo di commettere reati di pedofilia e pedopornografia, aggiungendo il comma 7 all’art. 416 c.p. (associazione a delinquere). Sulla scorta della Raccomandazione del Parlamento Europeo inerente la lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini e alla pornografia infantile del 3 febbraio 2009 e della Convenzione di Lanzarote promossa dal Consiglio d’Europa, la legge 172/12 ha poi introdotto anche il nuovo reato di adescamento di minorenni di cui all’art. 609-undecies c.p. che punisce ogni comportamento volto a carpire la fiducia del minore degli anni sedici, finalizzato alla commissione di reati di pedofilia e di pedopornografia, nonché alla riduzione in schiavitù dello stesso. 8 PARTE SPECIALE “B” B REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe Caburlotto Rev. 0 Data: 15 luglio 2013 Pagina 9 di 14 Infine, la L. 172/12 ha modificato l’art. 609 quinquies c.p. prevedendo che chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore,anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza. A proposito delle fattispecie appena richiamate vale la pena precisare che il testo del vigente Decreto 231/01 non le contempla. Tuttavia, trattandosi di reati aventi ad oggetto l’abuso di minori per fini di pedofilia o di pedopornografia ed essendo astrattamente realizzabili in capo all’Ente, quest’ultimo ha ritenuto di tenerne conto nell’individuazione delle attività c.d. sensibili e nella predisposizione di opportune misure atte a prevenirne la commissione. 9 PARTE SPECIALE “B” B REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe Caburlotto Rev. 0 Data: 15 luglio 2013 Pagina 10 di 14 ANALISI DELLE ATTIVITA’ SENSIBILI Tenuto conto che L’Ente consta di più Istituti scolastici di grado diverso ( dalla scuola dell’infanzia alla scuola media superiore) dislocati sul territorio nazionale e, quindi, intrattiene rapporti con persone di età inferiore agli anni diciotto, sono state individuate, a conclusione dell’attività di valutazione, una serie di aree sensibili all’interno delle attività svolte e dei servizi offerti, nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25quinquies ex Dlgs 231/01. Qui di seguito sono state divise in aree le attività sensibili in relazione alle fattispecie delittuose contro la personalità individuale. 1. Gestione del personale 2. Gestione dei sistemi informatici 3.Gestione dei rapporti con gli alunni 4.Gestione di volantini, pubblicità o altre comunicazioni che circolano all’interno dell’ Istituto; 5.Gestione dell’accesso di terzi (fornitori,manutentori…) all’interno dell’Istituto REGOLE GENERALI ED INDEROGABILI NELL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ SOPRA INDIVIDUATE 1. è fatto divieto di instaurare rapporti interpersonali in grado di generare una soggezione del tipo di quella descritta dall’art. 600 c.p. ( riduzione in schiavitù); 2. indurre, favorire o sfruttare la prostituzione dei minori, nonché compiere atti sessuali con minori in cambio di denaro o altra utilità; 3. distribuire o divulgare notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori o immagini di pornografia virtuale come sopra richiamate; 4. organizzare o propagandare iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; 5. commettere tratta di persone ovvero indurle con qualsiasi modalità a fare ingresso soggiornare o uscire dal territorio dello Stato; 6. acquistare o alienare persone che si trovino ridotte in schiavitù; 7. nell’ambito dei contratti stipulati con fornitori (es. ditta per pulizie dell’istituto) questi ultimi devono impegnarsi per iscritto al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, dei diritti sindacali o comunque di associazione e di rappresentanza richiesti dalla normativa vigente; 8. la selezione di fornitori/ manutentori deve essere svolta nel rispetto delle specifiche procedure dell’Ente. L’affidabilità di tali soggetti deve essere attentamente valutata ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche ricorrendo a specifiche indagini ex ante; 10 PARTE SPECIALE “B” B REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe Caburlotto Rev. 0 Data: 15 luglio 2013 Pagina 11 di 14 9. i contratti con i fornitori/manutentori devono contenere un’apposita dichiarazione dei medesimi in cui si attesta di non essere stati rinviati a giudizio o condannati in procedimenti giudiziari relativi ai reati de quibus; 10. l’Ente promuove in ogni sede apposita formazione volta a sensibilizzare il personale sul rispetto e la prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale; 11. l’Ente è tenuto a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da reputate imprese del settore che contrastino l’accesso a siti internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile; 12. l’Ente periodicamente deve richiamare in modo inequivocabile i propri dipendenti ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso; 13. l’Ente deve inoltre valutare e disciplinare con particolare attenzione l’organizzazione di gite scolastiche fuori porta. 11 PARTE SPECIALE “B” B REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe Caburlotto Rev. 0 Data: 15 luglio 2013 Pagina 12 di 14 PROTOCOLLI In linea generale si ricorda che tutte le procedure interne costituite e costituende devono essere caratterizzate dai seguenti elementi : 1. conoscibilità all’interno dell’Ente 2. chiara e formale delimitazione dei ruoli con descrizione precisa dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri/limiti 3. traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo 4. chiara descrizione delle modalità di riporto. Nell’eseguire le singole fattispecie di attività sensibili sopra riportate, dovranno essere sempre osservati i principi e le regole di comportamento di cui al Codice Etico e di Condotta. Gestione del personale. L’Ente richiede a tutti i destinatari del presente documento (dipendenti, collaboratori, professionisti, fornitori …) il rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa. La selezione di fornitori/manutentori per particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata) deve essere svolta con particolare attenzione ed in base ad apposita procedura interna. In particolare l’affidabilità dei fornitori/manutentori deve essere valutata ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante (es. richiesta di autocertificazione circa l’assenza di precedenti condanne per reati di cui alla presente parte speciale). In caso di assunzione diretta di personale da parte dell’Ente deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristi che e degli accordi sindacali per l’assunzione ed il rapporto di lavoro. Deve, altresì, essere verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell’ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi. Gestione dei rapporti con gli alunni durante l’orario scolastico o comunque all’interno dell’istituto o in gita. In ordine alle condotte che il corpo docente ed il personale ATA deve tenere con gli alunni si rimanda al regolamento d’Istituto ed al regolamento inerente le uscite/gite scolastiche proprio di ciascun istituto appartenete all’Ente, da considerarsi entrambi parte integrante della presente parte speciale. Gestione di volantini, pubblicità o altre comunicazioni che circolano all’interno dell’ Istituto. Il vertice dell’Ente per il tramite della Superiora locale è tenuto ad effettuare un rigoroso controllo sul contenuto di messaggi, volantini , opuscoli pubblicitari ed in generale di tutto il materiale cartaceo e/o su supporto informatico prima della divulgazione all’interno dell’istituto scolastico ( con ciò intendendosi anche lo spazio esterno scoperto). Precisamente, l’Ente dovrà previamente 12 PARTE SPECIALE “B” B REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe Caburlotto Rev. 0 Data: 15 luglio 2013 Pagina 13 di 14 accertare che il materiale non sia finalizzato all’adescamento e/o allo sfruttamento sessuale dei minori e/o non contenga immagini di pornografia anche solo virtuale. La procedura per l’introduzione di materiale esterno all’Ente dovrà avvenire secondo il seguente protocollo: es. introduzione di un volantino pubblicitario a scuola il richiedente ( terzo estraneo all’Ente) dovrà compilare un’apposita scheda di evidenza che dovrà depositare presso la segreteria della sede dell’Ente interessata da cui risultino: - i dati del richiedente nome e cognome /ragione sociale , C. F. o Partita Iva, indirizzo/sede, recapito telefonico; - la descrizione dettagliata di ciò che viene pubblicizzato (es. abbigliamento per bambini e ragazzi); - autocertificazione del richiedente che il volantino non contiene immagini e/o informazioni, neppure implicite, finalizzate alla commissione, istigazione o all’apologia di reati sessuali in danno di minori; - sottoscrizione in calce del richiedente; - data di presentazione; Solo nel caso di accettazione da parte dell’Ente, che dovrà avvenire per iscritto in calce alla richiesta, l’introduzione del volantino sarà consentita. Gestione accesso strumenti informatici. Al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuni dei reati sopra elencati tramite l’utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione l’Ente ha : a) adottato il documento programmatico sulla sicurezza di cui al Dlgs 196/03; b) adottato misure preventive sui sistemi informatici volte a limitare l’accesso ai siti Internet potenzialmente a rischio; c) vietato l’installazione di software non autorizzati sui computer in dotazione; d) prescritto a tutto il personale l’utilizzo degli strumenti informatici a disposizione ai fini esclusivamente i inerenti l’attività didattica/ scolastica; e) l’accesso alla rete informatica dell’Ente , finalizzato all’inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a /da terzi di dati in essa contenuti ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli deve avvenire tramite l’utilizzo di una doppia chiave composta da una parte pubblica (user ID) e da una parte privata (password), che consente all’operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase di sua competenza; f) ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite user ID e una password personale che l’operatore si impegna a non comunicare a terzi. La titolarità della USER ID e della Password è certificata dal responsabile dei servizi informatici presso il quale le stesse sono depositate; g) è vietato utilizzare la userd ID e la password di un altro operatore; 13 PARTE SPECIALE “B” B REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe Caburlotto Rev. 0 Data: 15 luglio 2013 Pagina 14 di 14 Gestione dell’accesso di terzi (fornitori, manutentori …) all’interno dell’Istituto. L’ingresso nelle sedi dell’Ente da parte di terzi estranei, diversi dai genitori, per il ritiro degli alunni al termine dell’orario scolastico o anche anticipatamente, sarà consentito ove le persone estranee siano state previamente identificate. Precisamente, ad inizio anno scolastico i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale degli alunni( tutori legali) dovranno compilare e consegnare un apposito modulo sottoscritto da entrambi i genitori/ tutori ( anche se separati o divorziati o conviventi more uxorio) che deve contenere tra le altre cose: nome, cognome, indirizzo di residenza nonché fotocopia fronte retro in corso di validità del delegato e firma di quest’ultimo. Questo modulo va compilato anche nel caso si tratti di altri genitori ( es. un mamma oltre al proprio figlio ritira anche il compagno di classe per conto della vicina di casa). Solo in casi estremi e di assoluta necessità sarà consentito l’accesso a terzi non previamente identificati purchè i genitori/tutori comunichino al capo d’istituto nome e cognome , eventuale grado di parentela, indirizzo se conosciuto e motivo della sostituzione urgente. Nel caso, invece, di terzo estraneo appartenente alla categoria dei fornitori/ manutentori è necessario che dell’ingresso sia stata data tempestiva comunicazione ( almeno 24 h prima dell’arrivo) al personale della portineria con indicazione del nominativo della ditta e possibilmente del tecnico, giorno ed orario dell’intervento, tipologia dell’intervento ( così da limitare le zone di accesso). Il personale di portineria dovrà annotare l’orario di arrivo del tecnico a cui consentirà l’accesso solo ove risulti munito di cartellino di identificazione contenente foto tessera e dati di riconoscimento. Possibilmente il tecnico non dovrà essere lasciato solo durante l’esecuzione dell’intervento ( es. l’idraulico chiamato per riparare un guasto al WC del bagno delle bambine potrebbe in astratto installare dei dispositivi di ripresa occulti per finalità pedopornografiche). Al termine dell’intervento il personale della portineria dovrà annotare l’ora d’uscita del tecnico. Tali precauzioni sono dettate dall’esigenza di evitare qualsiasi occasione di reato e, quindi, a tutela dei minori. 14