CONGREGAZIONE DELLE SUORE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE DEL CABURLOTTO
PARTE SPECIALE “B” REATI
CONTRO LA PERSONALITA'
INDIVIDUALE
PARTE SPECIALE “B” B REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe Caburlotto
Rev. 0
Data:
15 luglio 2013
Pagina 2 di 14
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha stabilito, in un ampio processo legislativo di lotta alla
corruzione, un regime di responsabilità amministrativa ( di fatto penale) a carico delle persone
giuridiche, responsabilità che affianca quella propriamente penale della persona fisica autrice
materiale del reato e che mira a coinvolgere nella punizione dello stesso gli Enti, nel cui interesse o
vantaggio il reato è stato commesso. Tale nuova responsabilità sussiste soltanto per quei reati
(indicati nel testo vigente del decreto 231/01) per i quali il regime di responsabilità è
espressamente previsto, e non invece per tutti i reati previsti nel nostro ordinamento giuridico.
Le sanzioni per l’Ente che viene ritenuto responsabile ex DLgs 231/01 sono disciplinate dagli artt.
9-23 del suddetto decreto e si dividono in sanzioni pecuniarie (artt. 10-12) e sanzioni interdittive
(artt. 13-17). Le prime sono calcolate in base ad un sistema “per quote in numero non inferiore a
cento né superiore a mille” la cui commisurazione (delle quote) viene determinata dal giudice sulla
base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell’Ente, nonché dall’attività svolta da
quest’ultimo per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la
commissione di ulteriori illeciti. Ogni singola quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di
€ 1.549,37. L’importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo conto delle condizioni
economiche e patrimoniali dell’Ente: l’ammontare della sanzione pecuniaria ,pertanto, è il
prodotto del primo fattore (numero quote) per il secondo (importo della quota). Per quanto
riguarda le sanzioni interdittive, esse hanno la caratteristica di limitare l’attività dell’Ente e, nei casi
più gravi, arrivano persino a paralizzarlo. Attesa la gravità, esse hanno una durata temporanea non
inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e si applicano nei soli casi in cui sono
espressamente previste e sono: l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca
delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di
contrarre con la P.A., l’esclusione da agevolazioni,finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale
revoca di quelli concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Nelle situazioni più gravi si arriva
all’applicazione di sanzioni interdittive in via definitiva esse sono: la confisca (art.19), che ha per
oggetto il prezzo o il profitto del reato ovvero se ciò non sia possibile somme di denaro o altra
utilità di valore equivalente, e la pubblicazione della sentenza (Art.18) per una sola volta, per
estratto o per intero, in uno o più giornali scelti dal giudice e mediante affissione all’albo del
Comune dove l’Ente ha sede; la pubblicazione è a spese dell’Ente ed ha lo scopo di portare a
conoscenza della collettività la condanna subita dall’Ente.
Stante la gravità delle sanzioni comminate in caso di accertata responsabilità amministrativa, il
legislatore del Dlgs 231/01 ha altresì previsto che l’Ente possa andare esente da responsabilità ( e
quindi dalle sanzioni sopra descritte) qualora abbia adottato ante factum ( ossia prima della
commissione del reato) un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneamente attuato
per prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.
Le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e
controllo, sono descritte nell’art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/01 che di fatto, seppur utilizzando un
linguaggio prevalentemente giuridico, descrive un tipico sistema di gestione dei rischi aziendali.
2
PARTE SPECIALE “B” B REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe Caburlotto
Rev. 0
Data:
15 luglio 2013
Pagina 3 di 14
Nella costruzione del presente modello si è quindi proceduto :
A) ad identificare i rischi, ovvero ad analizzare il contesto aziendale per evidenziare in quale
area e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi
indicati dal Dlgs 231/01;
B) a valutare il sistema esistente all’interno dell’Ente ed il suo eventuale adeguamento in
termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i
rischi identificati.
3
PARTE SPECIALE “B” B REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe Caburlotto
Rev. 0
Data:
15 luglio 2013
Pagina 4 di 14
PARTE SPECIALE “B”:
REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE
La presente Parte Speciale si riferisce ai reati introdotti ai sensi dell’art. 5 legge 11 agosto 2003 n.
228 che ha aggiunto al decreto 231/01 l’ art. 25 quinquies che di seguito si riporta:
Delitti contro la personalità individuale
In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II
del codice penale si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille
quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,
anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, e 600-quinquies,
la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma,600-ter terzo e quarto comma, e 600quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, la
sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione
dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3”.
Inoltre, si evidenzia che la legge 9 gennaio 2006 n. 7 in materia di “Disposizioni in materia di lotta
contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet” ha
altresì integrato l’art. 25-quinquies includendo anche le ipotesi in cui gli illeciti siano commessi
mediante l’utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori di anni
diciotto o parti di essi( c.d. pedopornografia virtuale ai sensi del rinvio del nuovo art. 600-quater 1
c.p.)
Le fattispecie richiamate dall’art. 25 quinquies sono riportate ed esemplificate nel paragrafo
seguente.
4
PARTE SPECIALE “B” B REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe Caburlotto
Rev. 0
Data:
15 luglio 2013
Pagina 5 di 14
ELENCO DELLE FATTISPECIE DI REATO
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero
chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a
prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne
comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata
mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di
inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o la dazione di
somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in
danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di
sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
In ordine a questa fattispecie di evidenzia che per quanto attiene ai reati connessi alla schiavitù,
tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie ma
anche a chi consapevolmente agevola, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. La
condotta rilevante in questi casi può essere costituita dal procacciamento illegale di forza lavoro
attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.
Tale fattispecie potrebbe verificarsi in capo all’Ente: un esempio potrebbe essere rappresentato
dal procacciamento di servizi (ad es. attività di pulizia delle sedi dell’Ente) tramite una ditta
appaltatrice che si serva di persone ridotte quasi in schiavitù e che, per tale ragione, prestano la
propria attività a prezzo sensibilmente inferiore rispetto alla concorrenza. In questo caso l’Ente
anche se di fatto non ha compiuto materialmente la riduzione in schiavitù degli individui di fatto
ha agevolato la condotta concludendo un contratto con la ditta sfruttatrice ad un prezzo
particolarmente basso (quindi traendo vantaggio dalla commissione del reato).
Prostituzione minorile ( Art. 600-bis c.p.)
Chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero
ne favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione è punito con la reclusione da
sei a dodici anni e con la multa da € 15.000 a € 150.000.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età
compresa fra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o altra utilità economica, anche
solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa non inferiore a € 1.500 a
€ 6.000.
Tale fattispecie appare di improbabile realizzo atteso che è difficilmente ravvisabile la
circostanza per cui il vertice dell’Ente o suoi dipendenti pongano in essere autonomamente tale
reato e ancor più difficile individuare un interesse o un vantaggio per l’Ente stesso.
5
PARTE SPECIALE “B” B REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe Caburlotto
Rev. 0
Data:
15 luglio 2013
Pagina 6 di 14
Solo a titolo esplicativo si simula comunque il seguente caso: il segretario dell’Istituto corrompe
un P.U. per evitare l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, organizzando un incontro “amoroso”
tra l’ispettore ed una studentessa minorenne consenziente.
Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)
Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni o spettacoli pornografici o
di produrre materiale pornografico o recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a
esibizioni o spettacoli pornografici è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da
€ 24.000 a € 240.000.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per
via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma,
ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento
sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da € 2.582 ad € 51.645.
Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede
ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento
sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da €
1.549 a € 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due
terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato , chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici
in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa da € 1.500 a € 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con
qualunque mezzo , di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o
simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per
scopi sessuali.
Anche questa fattispecie di reato appare di improbabile realizzo atteso che è difficilmente
ravvisabile la possibilità che il vertice dell’Ente o suoi dipendenti pongano in essere
autonomamente tale reato e ancor più difficile individuare un interesse o un vantaggio per
l’Ente stesso.
Solo a titolo esemplificativo si simula il seguente caso: un insegnante divulga notizie ed
informazioni finalizzate all’adescamento di un alunno dell’Ente riferendo ad un pubblico ufficiale
dell’ASL giorni, orari e luogo degli allenamenti del minore al fine di evitare controlli/sanzioni
all’Ente in ordine all’agibilità della palestra scolastica.
6
PARTE SPECIALE “B” B REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe Caburlotto
Rev. 0
Data:
15 luglio 2013
Pagina 7 di 14
Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.)
Chiunque al di fuori delle ipotesi previste nell’art. 600-ter consapevolmente si procura o dispone di
materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto
è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore ad € 1.549.
Questa fattispecie è suscettibile di un’applicazione meramente residuale nell’ambito di quelle
contemplate nel Dls 231/01 in quanto se è possibile che un dipendente dell’Ente compia il reato
è difficile ravvisare quale potrebbe essere l’interesse dell’Ente; infatti nel caso in cui il materiale
sia utilizzato ad es. per corrompere un pubblico ufficiale o un incarico di pubblico servizio
rientreremo nella fattispecie di cui al precedente articolo( cessione consapevole di materiale
pornografico)
Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura quando il materiale pornografico di cui agli articoli precedenti
rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di
esse ( per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica
non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione le fa apparire
come vere situazioni )
Tale fattispecie di reato potrebbe concretamente configurarsi in capo all’Ente ad esempio nel
seguente caso: l’insegnante di ginnastica scatta delle foto negli spogliatoi o riprende di nascosto
gli alunni mentre si spogliano, elabora le immagini scattate illegittimamente trasformandole in
materiale pornografico (ancorché virtuale) e le utilizza per corrompere un pubblico ufficiale ( es.
ispettore di polizia che nel corso di un’indagine ha scoperto che l’insegnante opera senza titolo
abilitativo). In questo caso il vantaggio indiretto dell’Ente è rappresentato dall’evitare un giudizio
civile di risarcimento danno nei confronti dei genitori nonché un procedimento penale per aver
assunto una persona priva dei requisiti di legge.
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno
di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e
con la multa da € 15.493 ad € 154.937.
La realizzazione di tale fattispecie pare, allo stato attuale, estremamente remota. Ed infatti, se è
vero che l’Ente, nei vari istituti scolastici ad esso riconducibili organizza gite scolastiche ( che
potrebbero costituire occasione di reato) è vero, altresì, che le stesse prevedono
l’accompagnamento degli alunni da parte di più insegnanti e che l’itinerario è preventivamente
conosciuto dai genitori e approvato dal vertice dell’Ente solo se finalizzato a scopi didattici, come
si evince dal regolamento uscite/gite in uso ad ogni istituto dell’Ente e che qui si richiama
integralmente.
7
PARTE SPECIALE “B” B REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe Caburlotto
Rev. 0
Data:
15 luglio 2013
Pagina 8 di 14
Tratta di persone (art. 601 c.p.)
Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’art. 600 c.p. ovvero, al
fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe
mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o
di una situazione di necessità o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri
vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal
territorio dello stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a vent’anni. La
pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in
danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di
sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
Tale fattispecie appare di improbabile realizzo atteso che è difficilmente ravvisabile la possibilità
che il vertice dell’Ente o suoi dipendenti pongano in essere autonomamente tale reato e ancor
più difficile individuare un interesse o un vantaggio per l’Ente stesso.
Acquisto e alienazione di schiavi ( Art. 602 c.p.)
Chiunque al di fuori dei casi indicati nell’art. 601 c.p. acquista o aliena o cede una persona che si
trova in una delle condizioni di cui all’art. 600 c.p. è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero
se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di
sottoporre la persona offesa al prelievo degli organi.
Tale fattispecie appare di improbabile realizzo atteso che è difficilmente ravvisabile la possibilità
che il vertice dell’Ente o suoi dipendenti pongano in essere autonomamente tale reato e ancor
più difficile individuare un interesse o un vantaggio per l’Ente stesso.
***
In ordine ai reati concernenti l’abuso sui minori si evidenzia che la novella della L. 1 ottobre 2012
n. 172 ha introdotto una nuova norma penale , inserendo nel codice penale l’art. 414-bis c.p. che
sanziona chiunque istighi pubblicamente a commettere un reato sessuale in danno di minori o chi
ne faccia l’apologia.
La succitata novella ha introdotto anche un nuovo reato associativo diretto a colpire chiunque si
associ allo scopo di commettere reati di pedofilia e pedopornografia, aggiungendo il comma 7
all’art. 416 c.p. (associazione a delinquere).
Sulla scorta della Raccomandazione del Parlamento Europeo inerente la lotta allo sfruttamento
sessuale dei bambini e alla pornografia infantile del 3 febbraio 2009 e della Convenzione di
Lanzarote promossa dal Consiglio d’Europa, la legge 172/12 ha poi introdotto anche il nuovo reato
di adescamento di minorenni di cui all’art. 609-undecies c.p. che punisce ogni comportamento
volto a carpire la fiducia del minore degli anni sedici, finalizzato alla commissione di reati di
pedofilia e di pedopornografia, nonché alla riduzione in schiavitù dello stesso.
8
PARTE SPECIALE “B” B REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe Caburlotto
Rev. 0
Data:
15 luglio 2013
Pagina 9 di 14
Infine, la L. 172/12 ha modificato l’art. 609 quinquies c.p. prevedendo che chiunque compie atti
sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena
soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti
sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a
subire atti sessuali. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l’ascendente, il
genitore,anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di
cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con
quest’ultimo una relazione di stabile convivenza.
A proposito delle fattispecie appena richiamate vale la pena precisare che il testo del vigente
Decreto 231/01 non le contempla. Tuttavia, trattandosi di reati aventi ad oggetto l’abuso di minori
per fini di pedofilia o di pedopornografia ed essendo astrattamente realizzabili in capo all’Ente,
quest’ultimo ha ritenuto di tenerne conto nell’individuazione delle attività c.d. sensibili e nella
predisposizione di opportune misure atte a prevenirne la commissione.
9
PARTE SPECIALE “B” B REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe Caburlotto
Rev. 0
Data:
15 luglio 2013
Pagina 10 di 14
ANALISI DELLE ATTIVITA’ SENSIBILI
Tenuto conto che L’Ente consta di più Istituti scolastici di grado diverso ( dalla scuola dell’infanzia
alla scuola media superiore) dislocati sul territorio nazionale e, quindi, intrattiene rapporti con
persone di età inferiore agli anni diciotto, sono state individuate, a conclusione dell’attività di
valutazione, una serie di aree sensibili all’interno delle attività svolte e dei servizi offerti, nel cui
ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25quinquies ex Dlgs 231/01.
Qui di seguito sono state divise in aree le attività sensibili in relazione alle fattispecie delittuose
contro la personalità individuale.
1. Gestione del personale
2. Gestione dei sistemi informatici
3.Gestione dei rapporti con gli alunni
4.Gestione di volantini, pubblicità o altre comunicazioni che circolano all’interno dell’ Istituto;
5.Gestione dell’accesso di terzi (fornitori,manutentori…) all’interno dell’Istituto
REGOLE GENERALI ED INDEROGABILI NELL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ SOPRA
INDIVIDUATE
1. è fatto divieto di instaurare rapporti interpersonali in grado di generare una soggezione del
tipo di quella descritta dall’art. 600 c.p. ( riduzione in schiavitù);
2. indurre, favorire o sfruttare la prostituzione dei minori, nonché compiere atti sessuali con
minori in cambio di denaro o altra utilità;
3. distribuire o divulgare notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento
sessuale di minori o immagini di pornografia virtuale come sopra richiamate;
4. organizzare o propagandare iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile;
5. commettere tratta di persone ovvero indurle con qualsiasi modalità a fare ingresso
soggiornare o uscire dal territorio dello Stato;
6. acquistare o alienare persone che si trovino ridotte in schiavitù;
7. nell’ambito dei contratti stipulati con fornitori (es. ditta per pulizie dell’istituto) questi ultimi
devono impegnarsi per iscritto al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro
minorile e delle donne, delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, dei diritti sindacali o
comunque di associazione e di rappresentanza richiesti dalla normativa vigente;
8. la selezione di fornitori/ manutentori deve essere svolta nel rispetto delle specifiche
procedure dell’Ente. L’affidabilità di tali soggetti deve essere attentamente valutata ai fini
della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche ricorrendo a specifiche
indagini ex ante;
10
PARTE SPECIALE “B” B REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe Caburlotto
Rev. 0
Data:
15 luglio 2013
Pagina 11 di 14
9. i contratti con i fornitori/manutentori devono contenere un’apposita dichiarazione dei
medesimi in cui si attesta di non essere stati rinviati a giudizio o condannati in procedimenti
giudiziari relativi ai reati de quibus;
10. l’Ente promuove in ogni sede apposita formazione volta a sensibilizzare il personale sul
rispetto e la prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale;
11. l’Ente è tenuto a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da
reputate imprese del settore che contrastino l’accesso a siti internet contenenti materiale
relativo alla pornografia minorile;
12. l’Ente periodicamente deve richiamare in modo inequivocabile i propri dipendenti ad un
corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
13. l’Ente deve inoltre valutare e disciplinare con particolare attenzione l’organizzazione di gite
scolastiche fuori porta.
11
PARTE SPECIALE “B” B REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe Caburlotto
Rev. 0
Data:
15 luglio 2013
Pagina 12 di 14
PROTOCOLLI
In linea generale si ricorda che tutte le procedure interne costituite e costituende devono essere
caratterizzate dai seguenti elementi :
1. conoscibilità all’interno dell’Ente
2. chiara e formale delimitazione dei ruoli con descrizione precisa dei compiti di ciascuna
funzione e dei relativi poteri/limiti
3. traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo
4. chiara descrizione delle modalità di riporto.
Nell’eseguire le singole fattispecie di attività sensibili sopra riportate, dovranno essere sempre
osservati i principi e le regole di comportamento di cui al Codice Etico e di Condotta.
Gestione del personale.
L’Ente richiede a tutti i destinatari del presente documento (dipendenti, collaboratori,
professionisti, fornitori …) il rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e
delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di
associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa.
La selezione di fornitori/manutentori per particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta
incidenza di manodopera non qualificata) deve essere svolta con particolare attenzione ed in base
ad apposita procedura interna. In particolare l’affidabilità dei fornitori/manutentori deve essere
valutata ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso
specifiche indagini ex ante (es. richiesta di autocertificazione circa l’assenza di precedenti
condanne per reati di cui alla presente parte speciale). In caso di assunzione diretta di personale
da parte dell’Ente deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristi che e degli accordi
sindacali per l’assunzione ed il rapporto di lavoro. Deve, altresì, essere verificato il rispetto delle
regole di correttezza e di buon comportamento nell’ambiente di lavoro ed in ogni caso deve
essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi.
Gestione dei rapporti con gli alunni durante l’orario scolastico o comunque all’interno
dell’istituto o in gita.
In ordine alle condotte che il corpo docente ed il personale ATA deve tenere con gli alunni si
rimanda al regolamento d’Istituto ed al regolamento inerente le uscite/gite scolastiche proprio di
ciascun istituto appartenete all’Ente, da considerarsi entrambi parte integrante della presente
parte speciale.
Gestione di volantini, pubblicità o altre comunicazioni che circolano all’interno dell’ Istituto.
Il vertice dell’Ente per il tramite della Superiora locale è tenuto ad effettuare un rigoroso controllo
sul contenuto di messaggi, volantini , opuscoli pubblicitari ed in generale di tutto il materiale
cartaceo e/o su supporto informatico prima della divulgazione all’interno dell’istituto scolastico (
con ciò intendendosi anche lo spazio esterno scoperto). Precisamente, l’Ente dovrà previamente
12
PARTE SPECIALE “B” B REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe Caburlotto
Rev. 0
Data:
15 luglio 2013
Pagina 13 di 14
accertare che il materiale non sia finalizzato all’adescamento e/o allo sfruttamento sessuale dei
minori e/o non contenga immagini di pornografia anche solo virtuale.
La procedura per l’introduzione di materiale esterno all’Ente dovrà avvenire secondo il seguente
protocollo:
es. introduzione di un volantino pubblicitario a scuola
il richiedente ( terzo estraneo all’Ente) dovrà compilare un’apposita scheda di evidenza che dovrà
depositare presso la segreteria della sede dell’Ente interessata da cui risultino:
- i dati del richiedente nome e cognome /ragione sociale , C. F. o Partita Iva, indirizzo/sede,
recapito telefonico;
- la descrizione dettagliata di ciò che viene pubblicizzato (es. abbigliamento per bambini e
ragazzi);
- autocertificazione del richiedente che il volantino non contiene immagini e/o informazioni,
neppure implicite, finalizzate alla commissione, istigazione o all’apologia di reati sessuali in
danno di minori;
- sottoscrizione in calce del richiedente;
- data di presentazione;
Solo nel caso di accettazione da parte dell’Ente, che dovrà avvenire per iscritto in calce alla
richiesta, l’introduzione del volantino sarà consentita.
Gestione accesso strumenti informatici.
Al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuni dei reati sopra elencati tramite l’utilizzo
degli strumenti informatici messi a disposizione l’Ente ha :
a) adottato il documento programmatico sulla sicurezza di cui al Dlgs 196/03;
b) adottato misure preventive sui sistemi informatici volte a limitare l’accesso ai siti Internet
potenzialmente a rischio;
c) vietato l’installazione di software non autorizzati sui computer in dotazione;
d) prescritto a tutto il personale l’utilizzo degli strumenti informatici a disposizione ai fini
esclusivamente i inerenti l’attività didattica/ scolastica;
e) l’accesso alla rete informatica dell’Ente , finalizzato all’inserimento, alla modifica ovvero
alla comunicazione a /da terzi di dati in essa contenuti ovvero a qualunque intervento sui
programmi destinati ad elaborarli deve avvenire tramite l’utilizzo di una doppia chiave
composta da una parte pubblica (user ID) e da una parte privata (password), che consente
all’operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase di sua competenza;
f) ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite user ID e una password
personale che l’operatore si impegna a non comunicare a terzi. La titolarità della USER ID e
della Password è certificata dal responsabile dei servizi informatici presso il quale le stesse
sono depositate;
g) è vietato utilizzare la userd ID e la password di un altro operatore;
13
PARTE SPECIALE “B” B REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe Caburlotto
Rev. 0
Data:
15 luglio 2013
Pagina 14 di 14
Gestione dell’accesso di terzi (fornitori, manutentori …) all’interno dell’Istituto.
L’ingresso nelle sedi dell’Ente da parte di terzi estranei, diversi dai genitori, per il ritiro degli alunni
al termine dell’orario scolastico o anche anticipatamente, sarà consentito ove le persone estranee
siano state previamente identificate. Precisamente, ad inizio anno scolastico i genitori o gli
esercenti la potestà genitoriale degli alunni( tutori legali) dovranno compilare e consegnare un
apposito modulo sottoscritto da entrambi i genitori/ tutori ( anche se separati o divorziati o
conviventi more uxorio) che deve contenere tra le altre cose: nome, cognome, indirizzo di
residenza nonché fotocopia fronte retro in corso di validità del delegato e firma di quest’ultimo.
Questo modulo va compilato anche nel caso si tratti di altri genitori ( es. un mamma oltre al
proprio figlio ritira anche il compagno di classe per conto della vicina di casa).
Solo in casi estremi e di assoluta necessità sarà consentito l’accesso a terzi non previamente
identificati purchè i genitori/tutori comunichino al capo d’istituto nome e cognome , eventuale
grado di parentela, indirizzo se conosciuto e motivo della sostituzione urgente.
Nel caso, invece, di terzo estraneo appartenente alla categoria dei fornitori/ manutentori è
necessario che dell’ingresso sia stata data tempestiva comunicazione ( almeno 24 h prima
dell’arrivo) al personale della portineria con indicazione del nominativo della ditta e possibilmente
del tecnico, giorno ed orario dell’intervento, tipologia dell’intervento ( così da limitare le zone di
accesso).
Il personale di portineria dovrà annotare l’orario di arrivo del tecnico a cui consentirà l’accesso
solo ove risulti munito di cartellino di identificazione contenente foto tessera e dati di
riconoscimento.
Possibilmente il tecnico non dovrà essere lasciato solo durante l’esecuzione dell’intervento ( es.
l’idraulico chiamato per riparare un guasto al WC del bagno delle bambine potrebbe in astratto
installare dei dispositivi di ripresa occulti per finalità pedopornografiche).
Al termine dell’intervento il personale della portineria dovrà annotare l’ora d’uscita del tecnico.
Tali precauzioni sono dettate dall’esigenza di evitare qualsiasi occasione di reato e, quindi, a tutela
dei minori.
14
Scarica

codice etico (parte speciale b reati contro la personalita` individuale)