IV Trimestre 2011 anno XXIV *ISSN 1825-5396 Direttore Rino Pavanello Norme in materia di Tutela penale dell’Ambiente D.L.gs. 121/2011 “231-Ambiente” a cura di: Stefano Maglia e Rino Pavanello contributi di: Stefano Aldini, Carlo Maria Grillo, Anna Guardavilla, Andrea Sillani, Monica Taina in collaborazione con co-promosso con Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (MI) tel. 02 26223120 - 02 26223130 - www.amblav.it Trimestrale della Associazione Ambiente e Lavoro - Copia € 30,00 - arretrato € 45,00 - carta riciclata 100% Poste Italiane S.p.a. - Sped. in a.p. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art.1, comma 1 - DCB MILANO - Contiene I.P. carta riciclata 100% n°96 Indice D.L.Gs. 121/2011: “231-Ambiente” INDICE D.L.GS. 231/2001: INTRODUZIONE, Rino Pavanello ........................................................................ 2 D.L.GS. 121/2011: TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE, Stefano Maglia............................................ 25 LA POLITICA CRIMINALE IN ITALIA NEL QUADRO DELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA’ AMBIENTALE, Carlo M. Grillo............................................................................ 39 D.L.GS. 121/2011: RELAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 121/2011 ............................................. 43 D.L.GS. 121/2011: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE ......................................................................... 59 D.L.GS. 121/2011: TABELLA FATTISPECIE REATI PREVISTI DAL "231/AMBIENTE", Stefano Maglia........................................................................................ 63 D.L.GS. 121/2011: TABELLA CON ESEMPI DI REATI AMBIENTALI ASCRIVIBILI AD ATTIVITA’ NON INDUSTRIALI, Andrea Sillani ........................................................................... 73 D.L.GS. 121/2011 E “MODELLO-231”: NORMA ISO 14001 E REGOLAMENTO EMAS, Stefano Aldini.......................................................................................... 77 D.L.GS. 231/2001: APPROFONDIMENTI GIURIDICI SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI, Anna Guardavilla......................................................................... 97 D.L.GS. 231/2001: DISCIPLINA SULLA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI, Anna Guardavilla ....................................................................................105 D.L.GS. 231/2001: UN CASO DI APPLICAZIONE INDIRETTA AI REATI AMBIENTALI, Monica Taina ..........................................................................................119 D.LGS. 231/2001: PRINCIPIO DI FRAZIONABILITA’ DELLE SANZIONI INTERDITTIVE – COMMISSARIO GIUDIZIALE, Anna Guardavilla..........................................................................125 GIURISPRUDENZA SULLE RESPONSABILITA’ AMBIENTALI............................................................127 TESTO DEL D.L.GS. 8 GIUGNO 2001, N. 231.................................................................................135 TESTO DEL D.L.GS. 7 LUGLIO 2011, N. 121 ..................................................................................159 TESTO DELLA DIRETTIVA 99/2008/CE .........................................................................................165 D.L.gs. 121/2011: “231-Ambiente” - 1 “D.L.gs. 231/2001: introduzione” D.LGS. 231/2001: INTRODUZIONE Rino Pavanello, Segretario nazionale Associazione Ambiente e Lavoro 1. D.Lgs. 231/2001 2. Modello-231: approccio concettuale e metodologico A) Fase 1 - Identificazione delle aree sensibili (“as-is analysis”) B) Fase 2 - Identificazione del modello organizzativo e di controllo “a tendere” (to be) e “Gap analysis” C) Fase 3 - Predisposizione del Modello 3. Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori 4. Illeciti più rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 1. Cenni normativi sul D.Lgs. 231/2001 In questa introduzione trattiamo gli aspetti generali del D.Lgs. 231/2001, rinviando l’esame dei contenuti specifici del D.Lgs. 121/2011, il cd. 231-ambiente agli altri contributi di questa pubblicazione. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (D.Lgs. 231/2001), recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’Art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto fin dal 2001 nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti collettivi per alcuni tipi di reato, commessi nell’interesse o a vantaggio della società da parte di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonchè da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso oppure da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza delle persone che ricoprono posizioni apicali nell'ente. L’innovazione del D.Lgs. 231/2001 allinea l’ordinamento italiano a quelli di molti altri Paesi europei e consiste nella previsione di un modello sanzionatorio rivolto (anche) al soggetto collettivo portatore dell'interesse economico sotteso alla commissione del reato, quando il comportamento illecito sia espressione della politica aziendale o quanto meno derivi da una “colpa di organizzazione”. Il regime di responsabilità istituito dal D.Lgs. 231/2001, inizialmente rivolto ad ambiti specifici di reato doloso (corruzione, concussione, truffa e simili e in seguito reati societari, reati in materia di falsità di monete, di terrorismo, contro la personalità individuale, abusi di mercato, reati transnazionali in materia di criminalità organizzata), si è ampliato negli anni attraverso successivi interventi normativi (v. figura 1). D.L.gs. 121/2011: “231-Ambiente” - 2 “D.L.gs. 231/2001: introduzione” I reati di “omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime” commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”, sono stati introdotti attraverso l’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, con la Legge n. 123 del 3 agosto 2007 e il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008. I REATI PREVISTI DAL DECRETO Reati contro la PA nella gestione dei finanziamenti pubblici (art. 24): Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies): Omicidio colposo, lesioni personali colpose 20 0 08 Concussione, Corruzione , Istigazione alla corruzione, ecc. Reati nella gestione di monete ed altri valori “pubblici”(art. 25-bis): 01 20 REATI PREVISTI IN SEDE DI EMANAZIONE 7 1 200 D. D.Lgs. Lgs.231/2001 231/2001 2007 Abuso di informazioni privilegiate, Manipolazione del mercato 2003 Riciclaggio, Associazione a delinquere, ecc... Reati di Abusi di mercato (art. 25-sexies): Falsificazione di monete, spedita e introduzione nello Stato di monete false e Alterazione di monete ecc. Reati societari (art. 25-ter) 2002 REATI INSERITI IN MOMENTI SUCCESSIVI 06 20 20 05 Reati Transnazionali (L. 146/2006): 20 2001 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies) Reati nei rapporti con la PA (art. 25): Malversazione a danno dello Stato, Indebita percezione di erogazioni, Truffa in danno della PA, Frode informatica in danno della PA Reati Informatici (art. 24-bis): 20 0 3 Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies): Riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi False Comunicazioni sociali, Falso in prospetto; Impedito controllo, Operazioni in pregiudizio dei creditori; Illecita influenza sull’assemblea, Aggiotaggio; Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, ecc... Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e di finanziamento del terrorismo (art. 25-quater) 12 Figura 1 - Fonte: Prof. Pietro Previtali, Incontro Regione Lombardia, novembre 2010 Un elenco dei principali reati previsti dal D.L.gs. 231/2001, prima dell’entrata in vigore del D.L.gs. 121/2011 è riportato a pag. 14 e seg. Ad essi si aggiungono i “reati ambientali”, che sono stati introdotti attraverso l’art. 25undecies del D.Lgs. 231/2001, con il D.Lgs. n. 121/2011 del 7 luglio 2011 entrato in vigore il 16 agosto 2011, che ha recepito la direttiva n. 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente. Il D.Lgs. 231/2001 introduce, quindi, per la prima volta nel nostro ordinamento la nozione di responsabilità “amministrativa” dell’ente associativo (gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica) per reati commessi da: - persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; - persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra. D.L.gs. 121/2011: “231-Ambiente” - 3 “D.L.gs. 231/2001: introduzione” La responsabilità ha natura sostanzialmente penale perché: - è derivante da reato; - viene accertata con procedimento penale; - comporta l’applicazione di sanzioni particolarmente afflittive (sino all’interdizione dall’esercizio dell’attività). Presupposto necessario della responsabilità dell’ente associativo è che il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. Non rientrano dunque nell’ambito di detta responsabilità i reati commessi esclusivamente nell’interesse o a vantaggio del loro autore materiale o di un terzo. L’art. 5 del D.Lgs. 231/01 prevede che l’Ente sia responsabile se: - il reato è stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente; - il reato non è stato commesso nell’esclusivo interesse proprio o di terzi; - l’autore del reato é una persona che ricopre una posizione apicale o subordinata. Nel caso in cui l’autore del reato sia un soggetto in posizione apicale1 la responsabilità dell’Ente è presunta, salvo prova dell’adozione di un modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire il reato stesso. Nel caso in cui l’autore del reato sia un soggetto in posizione subordinata2 la responsabilità dell’Ente dipende dall’eventuale violazione degli obblighi di direzione e controllo sul subordinato. In caso di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, per escludere la responsabilità dell’Ente, si dovrà dimostrare: - l’efficace adozione di un modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire il reato stesso; - l’elusione fraudolenta del modello da parte dell’autore del reato; - il corretto svolgimento, da parte dell’Organo di Vigilanza, dei compiti di controllo. La responsabilità dell’ente - definita dal legislatore “amministrativa” - è secondo la Cassazione un terzo genere di responsabilità, che si affianca a quelle amministrativa e penale: va notato che dal punto di vista processuale l’ente è chiamato a rispondere nei casi previsti dalla normativa davanti al giudice penale secondo le procedure del codice di procedura penale. 1 Con il termine “Soggetti Apicali” ci si riferisce alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, dell’Ente o di una sua unità organizzativa, ovvero che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell’Ente 2 Con il termine “Soggetti Subordinati” ci si riferisce alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei “soggetti apicali”. D.L.gs. 121/2011: “231-Ambiente” - 4 “D.L.gs. 121/2011: tutela penale dell’ambiente” D.L.GS. 121/2011: TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE Stefano Maglia, Univ. Parma, Consulente Legale Ambientale 1. Le origini comunitarie della tutela penale dell’ambiente. L'Unione europea ha dato una spinta determinante al processo di costruzione del diritto penale dell'ambiente. La consapevolezza che l'inquinamento costituisce un fenomeno globale, infatti, ha imposto l'adozione di provvedimenti di carattere sovranazionale. Il Consiglio d'Europa – già nel 1998 – decise di adottare una Convenzione per la tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale (mai entrata in vigore per il ridotto numero di ratifiche), che rappresenta tuttavia il primo strumento internazionale che ha previsto la criminalizzazione da parte degli Stati membri dell'UE di una serie di condotte produttive di danno o pericolo per l'ambiente. Invero, scopo ultimo della Convenzione era imporre agli Stati l'introduzione nei codici penali di fattispecie di reato di pericolo, anticipando, così, la soglia di tutela del bene, nonché la predisposizione di una responsabilità a titolo di colpa, quanto meno in riferimento ai casi di colpa grave. Nel 2001 la Commissione europea – visto il tentativo mal riuscito nel 1998 – predispose un testo per una direttiva in materia, mentre il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea il 27 gennaio 2003 assunse la decisione quadro 2003/80/GAI, nota per esser stata oggetto di ricorso da parte della Commissione europea per un conflitto di competenza istituzionale, risolto dalla sentenza della Corte di Giustizia del 13 settembre 2005, Causa C-176/03, nella quale i giudici europei confermarono che una decisione in materia di protezione dell’ambiente mediante il diritto penale avrebbe dovuto avere come fondamento giuridico il trattato CE e non il trattato sull'Unione europea (trattato UE). Si deve poi anche ricordare che la Commissione Europea ha emanato la Direttiva 2004/35/CE con la quale ha inteso fornire un contributo determinante nella costruzione di un sistema normativo condiviso in tema di responsabilità per danni all'ambiente, pur senza introdurre fattispecie penali, ma prescrivendo obblighi e responsabilità a carico degli operatori economici in caso di causazione di danni. L’atto più significativo in materia è certamente rappresentato dalla Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente del 19 novembre 2008. 2. La Direttiva 2008/99/CE. Muovendo dal rilievo che i reati ambientali spesso si estendono oltre i confini degli Stati ove vengono commessi per cui le risposte degli ordinamenti nazionali devono essere almeno in parte condivise, nonché dalla convinzione che tale azione a livello comunitario “… trova comunque la sua legittimazione nel principio di sussidiarietà…”7 tramite la Direttiva l’UE ha im7 L’art. 5 del Trattato della Comunità europea recita: “La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato. Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono D.L.gs. 121/2011: “231-Ambiente” - 25 “D.L.gs. 121/2011: il punto della Cassazione” D.L.GS. 121/2011: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE PUBBLICHIAMO UN ESTRATTO DI UN’APPROFONDITA ANALISI DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE: RELAZIONE N. III/09/2011 DEL 2 AGOSTO 201131, NELLA QUALE I GIUDICI DI LEGITTIMITÀ HANNO ESPRESSO IMPORTANTI CONSIDERAZIONI SUGLI ASPETTI GENERALI DEL D.L.GS. N. 121/2011. Innanzitutto, è stato osservato che “il legislatore si è limitato esclusivamente ad inserire nel decreto legislativo soltanto quelle disposizioni strettamente necessarie a garantire l’adempimento agli obblighi comunitari scaturenti dalla direttiva 2008/99/CE, senza invece riordinare, come pure era lecito attendersi, l’intera materia dei reati ambientali. Il legislatore delegato, stante la limitazione derivante dall’entità delle pene previste dall’art. 2 della legge delega n. 96/2010, ha preferito dunque rinviare ad un successivo intervento normativo sul codice penale, al fine di un più completo ripensamento del sistema dei reati ambientali che recepisca più compiutamente la direttiva prevedendo come delitti (anziché contravvenzioni) le fattispecie di illecito di maggiore gravità”. La parte più interessante della Relazione è però sicuramente il par. 3, dedicato alla “Responsabilità degli enti per i reati ambientali”, di cui si riporta uno stralcio: “indubbiamente la più rilevante novità introdotta dal d. lgs. n. 121/2011 è quella dell’inserimento dei reati ambientali (rectius: di alcuni reati ambientali) nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità degli enti previsti dal d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Come già ricordato l’art. 11, lett. d) della l. 29 settembre 2000, n. 300 (la legge delega del d. lgs. n. 231/2001) aveva inserito alcuni illeciti ambientali nell’elenco dei reati presupposto. Il legislatore delegato aveva però preferito non dare seguito sul punto alla delega, ritenendo opportuno un periodo di metabolizzazione della nuova forma di responsabilità da parte delle imprese prima di estenderla anche a fattispecie di ampio impatto sul mondo produttivo. Né la successiva introduzione nel d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 all’art. 192, comma 4, dell’ambigua previsione per cui in materia di rifiuti «qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231» è in qualche modo valsa a configurare la responsabilità da reato degli enti in materia ambientale difettando, come riconosciuto dalla giurisprudenza, nella suddetta disposizione tanto la tipizzazione degli illeciti, quanto quella delle sanzioni applicabili alle persone giuridiche (v. Sez. III, n. 41329 del 7 ottobre 2008, dep. 6 novembre 2008, Galipò, rv 241528). Come spesso accaduto in passato, l’occasione per superare l’impasse l’ha creata l’ineludibile necessità di corrispondere agli obblighi comunitari. Infatti le direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente e 2009/123/CE sull’inquinamento provocato dalle navi hanno entrambe imposto agli Stati membri dell’Unione di estendere alle persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali commessi a loro vantaggio. 31 Il documento è sottoscritto dal vice Direttore Dott. Domenico Carcano e redatto dai Dott.ri Luca Pistorelli e Alessio Scarcella. D.L.gs. 121/2011: “231-Ambiente” - 59 “D.L.gs. 121/2011: tabella fattispecie reati previsti dal 231/ambiente” D.L.GS. 121/2011: TABELLA FATTISPECIE REATI PREVISTI DAL 231/AMBIENTE Stefano Maglia, Univ. Parma, Consulente Legale Ambientale Ipotesi sanzionatoria Precetto Sanzione principale Sanzione ex D. Lgs. n. 121/2011 ed eventuale sanzione accessoria Fattispecie Sanzione pecuniaria da Scarico di acque reflue contenenti 200 a 300 quote piombo di un disanzione accessoria: stributore di benl'interdizione dall'eserci- zina non autorizzio dell'attività, la so- zato (Cass. spensione o la revoca 39729/09) delle autorizzazioni, liReflui da attività cenze o concessioni fundi perforazione zionali alla commissione senza autorizzadell'illecito; divieto di zione allo scarico contrattare con la pubblica amministrazione, (Cass. 39854/06) salvo che per ottenere le Acque di lavaggio prestazioni di un pubblidi cassette di uva co servizio; esclusione da di una azienda agevolazioni, finanziavitivinicola – scamenti, contributi o sussirico in canale di di e l'eventuale revoca di raccolta delle acquelli già concessi; divieque piovane – to di pubblicizzare beni o non ammesso. servizi, per una durata (Cass. 2313/10) non superiore a 6 mesi. Art. 137 co. 2 secondo periodo Chiunque effettui scari- arresto da chi di acque reflue indu- tre mesi a striali contenenti le so- tre anni stanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, Art. 137 co. 3 primo periodo Chiunque effettui uno arresto fi- Sanzione pecuniaria da Impresa di fabbriscarico di acque reflue no a due 150 a 250 quote cazione di batteindustriali contenenti le anni rie – autorizzasostanze pericolose zione allo scarico comprese nelle famiglie con prescrizioni e nei gruppi di sostanze specifiche sul indicate nelle tabelle 5 cadmio – inosser(sostanze pericolose) e vanza. 3/A (cicli produttivi specifici) dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione D.L.gs. 121/2011: “231-Ambiente” - 63 “D.L.gs. 121/2001 e “Modello-231”: norma ISO 14001 e regolamento EMAS” D.LGS. 121/2011 E “MODELLO 231”: NORMA ISO 14001 E REGOLAMENTO EMAS Adeguatezza e caratteristiche dei sistemi di gestione ambientale ed elementi di confronto e di coordinamento con il “Modello-231” di organizzazione e di gestione Stefano Aldini, Avvocato, Certiquality 1. L’adeguamento del Modello Organizzativo e di Gestione per la prevenzione dei reati ambientali previsti dal D.Lgs. 121/2011 e i Sistemi di Gestione ambientale UNI EN ISO 14001 ed EMAS. 2. Principali caratteristiche dei Sistemi di gestione ambientali in secondo la norma ISO 14001 e il Regolamento EMAS 1221/2009. - UNI EN ISO 14001 - Il regolamento EMAS 1221/2009 3. Elementi di confronto e coordinamento tra i requisiti del Modello Organizzativo e di Gestione D.Lgs. 231/2001 e le norme volontarie ISO 14001/EMAS. 1. L’adeguamento del Modello Organizzativo e di Gestione per la prevenzione dei reati ambientali previsti dal D.Lgs. 121/2011 e i Sistemi di Gestione ambientale UNI EN ISO 14001 ed EMAS. Con l’estensione della responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001 ad alcune fattispecie penali ambientali, avvenuta con il D.Lgs. 121/2011, si è riproposta una situazione analoga a quella verificatasi all’indomani della introduzione di tale responsabilità ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro32. Da un lato, un ampliamento significativo della tipologia e quindi del numero di imprese e organizzazioni potenzialmente soggette all’applicazione di tale responsabilità, dall’altro, la necessità di comprenderne i riflessi operativi sul Modello di Organizzazione e Gestione per la prevenzione di reati assai diversi rispetto a quelli di cui ci si era occupati sino ad allora. La specialità della materia è stata avvertita a tal punto che l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 ha introdotto requisiti specifici per il Modello Organizzativo e di Gestione per la prevenzione dei 32 Legge 3 agosto 2007, n. 123, "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia". D.L.gs. 121/2011: “231-Ambiente” - 77 “D.L.gs 231/2001: approfondimenti giuridici sulla responsabilità amministrativa degli enti” D.LGS. 231/2001: APPROFONDIMENTI GIURIDICI SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI Anna Guardavilla, Giurista. 1. I presupposti giuridici per l’applicazione del D.Lgs. 231/2001 Il campo di applicazione soggettivo del D.Lgs. 231/2001 sono “gli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”. Le disposizioni contenute nel decreto non si applicano invece “allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”. Dunque il D.Lgs. 231/2001 si applica agli (altri) enti pubblici economici. L’articolo 5 del D.Lgs. 231/2001 prevede inoltre che “l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio” (da soggetti in posizione apicale o da soggetti a questi sottoposti). 1.1 La colpa organizzativa Occorre domandarsi: cosa collega concettualmente la responsabilità penale di un soggetto fisico appartenente ad un Ente alla responsabilità amministrativa a carico dell’Ente stesso, quindi della persona giuridica? La risposta a tale quesito è contenuta negli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001. L’articolo 5, già citato, prevede che “l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).” Al secondo comma tale norma aggiunge che “l’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”. Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 disciplinano i modelli di organizzazione, gestione e controllo cui la legge riconosce, previa valutazione del giudice penale, una potenziale efficacia esimente, distinguendo rispettivamente tra: 1) reati commessi da soggetti in posizione apicale; 2) reati commessi da soggetti in posizione subordinata. 1) Reati commessi da soggetti in posizione apicale L’art. 6 prevede che se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa doD.L.gs. 121/2011: “231-Ambiente” - 97 “D.L.gs. 231/2001: un caso di applicazione indiretta ai reati ambientali” D.L.GS. 231/2001: UN CASO DI APPLICAZIONE INDIRETTA AI REATI AMBIENTALI47 Nota a Cass. Pen., Sez. III, n. 15657 del 20 aprile 2011 Monica Taina, Avvocato, Studio Maglia Il D.L.vo n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è applicabile anche alle imprese individuali (nella specie trattavasi di reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di gestione illecita di rifiuti pericolosi). La sentenza che si annota é innanzitutto indubbiamente interessante in quanto ritiene estesa la responsabilità amministrativa ex D.L.gs. 231/2001 anche alle imprese individuali, ampliando notevolmente il raggio di azione del decreto. Essa presenta però un ulteriore elemento di grande rilievo, essendo – a che risulti – la prima che si pronuncia in merito alla responsabilità amministrativa dell’impresa individuale in riferimento ad una fattispecie di reato ambientale, di fatto anticipando le intenzioni del legislatore. Il caso riguarda, infatti, l’applicazione della misura interdittiva della revoca dell'autorizzazione alla raccolta trasporto e conferimento di rifiuti speciali in capo ad una ditta individuale siciliana, nell'ambito di un procedimento penale per il reato ex art. 260 del D. Lvo. n. 152/2006. Il difensore dell’impresa individuale contesta il provvedimento cautelare deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in particolare delle disposizioni relativa al campo di applicazione soggettivo, nonché alle misure cautelari di cui agli articoli 45 e 46 del D.L.vo 231/01, sostenendone l'inapplicabilità alla fattispecie in quanto nella nozione di “ente” di cui all’art. 1 non può ritenersi ricompresa l'impresa individuale. Sul punto specifico la Corte di Cassazione, pur precisando che la ricorrente avrebbe comunque dovuto fornire la prova che la propria impresa individuale era priva di personalità giuridica, si spinge anche a formulare alcune considerazioni di carattere generale proprio sul campo di applicazione del D. Lvo. n. 231/2001. Sostengono infatti i Giudici che la gamma dei soggetti destinatari delle prescrizioni normative non vanno individuati soltanto attraverso la loro espressa previsione o la loro altrettanto espressa esclusione, ma ben possono identificarsi sulla base dell'appartenenza alla generale categoria degli “enti forniti di personalità giuridica” nonché di “società e associazioni anche prive di personalità giuridica” (art, 1 comma 2); non solo, secondo l’organo giudicante l'impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla cd. "ditta individuale") può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 cc. 47 Tale nota a sentenza è visibile per esteso su Ambiente&Sviluppo n. 7/2011. D.L.gs. 121/2011: “231-Ambiente” - 119 “Giurisprudenza sulle responsabilità ambientali” GIURISPRUDENZA SULLE RESPONSABILITA’ AMBIENTALI A cura dello Studio Maglia Seppur l’inserimento dei reati ambientali tra i reati presupposto per l’applicazione del Dlvo 231 risalga solo a pochi mesi fa, la giurisprudenza, in particolare la Corte di Cassazione, è intervenuta più volte in tema di responsabilità ambientale in ambito aziendale. La rassegna che segue riporta alcune tra le più interessanti massime giurisprudenziali in materia, la maggior parte delle quali relative alla gestione dei rifiuti. Cass. III Pen. 19207 del 13/05/2007, Scalzo In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di abbandono di rifiuti cui all'art. 51, c. 2, D.Lgs. 22/97 (ora art. 256, c. 2, D.Lgs. 15206), per titolare di impresa o responsabile di ente non deve intendersi solo il soggetto formalmente titolare dell'attività, ma anche colui che eserciti di fatto l'attività imprenditoriale inquinante. Cass. III Pen. 18366 del 7/05/2008, PG presso Corte d’Appello di Torino in proc. Rapano Poiché il reato di cui all’art. 50, c. 2, D.Lgs. 22/97 (ora art. 256, c. 2, D.Lgs. 152/06) è configurabile nei confronti di chiunque sia individuato nell’ordinanza sindacale quale responsabile dell’abbandono dei rifiuti, a prescindere dalla qualifica rivestita, deve ritenersi valida l’ordinanza che ha come destinatario una persona fisica anche se la società per cui operava è fallita. Cass. III Pen. 41838 del 7/11/2008, Russo A. In caso di abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo, si esclude ogni automatismo nella responsabilità del proprietario del sito interessato, dovendo necessariamente procedersi all’accertamento di un comportamento, pure omissivo, di corresponsabilità, quantomeno per specifici elementi di colpa. Pertanto, non è configurabile il reato di cui all’art. 256, comma 1 lett. a) e 2, del D.Lgs. 152/06 rispetto alla condotta di chi, avendo la disponibilità di un’area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti, si limiti a non attivarsi affinché quest’ultimi vengano rimossi, purché non risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del fondo con altri autori del fatto. Cass. Civ. – Sez. Unite 4472 del 25/02/2009, Cons. Bon. Agro Pontino c. Commissario Pref. Com. Pontinia ed altri) In tema di abbandono di rifiuti, sebbene l'art. 14, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (applicabile "ratione temporis") preveda la corresponsabilità solidale del proprietario o dei titolari di diritti personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, solo in quanto la violazione sia agli stessi imputabile a titolo di dolo o colpa, tale riferimento va inteso, per le sottese esigenze di tutela ambientale, in senso lato, comprendendo, quindi, qualunque soggetto che si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata D.L.gs. 121/2011: “231-Ambiente” - 127 “Testo del D.L.gs. 8 giugno 2001, n. 231” D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. (GU 19 giugno 2001, n. 140) CAPO I Responsabilità amministrativa dell'ente SEZIONE I Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa Art. 1. Soggetti. 1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. 2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. 3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Art. 2. Principio di legalità. 1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto. Art. 3. Successione di leggi. 1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici. 2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee. Art. 4. Reati commessi all'estero. 1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo. D.L.gs. 121/2011: “231-Ambiente” - 135 Riviste della prevenzione abbonamento 2012 t COPERTINA Y CMY K MY CY con il contributo di AGENTI CHIMICI K a cura di: Alessandro Mazzeranghi Federica Coucourde, Alberto Gandini, Anna Guardavilla, Rino Pavanello, Rossano Rossetti Aggiornato al Titolo IX D.Lgs. 81/2008 e ai Regolamenti UE 453/2010, CE 1272/2008 e CE 1907/2006 nell’ambito della Campagna UE a cura di: Caterina Cintoi, Graziano Frigeri, Edoardo Galatola, Virginio Galimberti, Anna Guardavilla, Ilaria Malerba, Marzio Marziani, Rino Pavanello, Alessandra Pellegrini, Chiara Pozzi, Franco Rossi, Rita Tazzioli nell’ambito del progetto in collaborazione con Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (MI) tel. 02 26223120 - 02 26223130 - www.amblav.it zzamento .it delle Assoc iazioni Euro 25,00 ttor e Rin o Pav n°95 ane llo 100% lata ricic - carta € 45,00 one Amb iente e Lavo ro - Copi a€ 30,00 - arret rato E Asso ciazi ou ghi Rin rde, Alb o Pa van erto Ga ello , Ro ndini , ssa no Ro sse tti Viale tel. 02Marelli 497 262231 20099 20 Sesto 02 262231 San 30 - Giovan www.a ni (MI) mblav.i t VOLUME 2 I.P. riciclata riciclata - carta € 45,00 - arretrato € 30,00 Trimestrale della Associazione Ambiente e Lavoro - Copia € 30,00 - arretrato € 45,00 - carta riciclata 100% € 45,00 - arretrato € 30,00 e e Lavoro zione Ambient Associa ale della 100% - carta - Copia - Contiene in L. 27/02/20 - Copia 1 A SALU TE E CUREZZA SUL LA DELLA SICU VOARO REZZ SUL LAVORO a cura di Anna Gua rdav a cura di Anna Guardavilla e Rino illa e Rino + Codice “Sicurezza Lavoro” edizione 2012 Pavane llo Pavanello + 3 CD Rom - 2012 “Codice Sicurezza Lavoro” in collab orazi one # ........ ................ ......... ......... ORSO ........ . O SOCC ............................................. E MMEE11R8 G E E 58 1111 - #- -9 TO SOCC LOC. ............ 118 25 1111 115 32 1111 112 113 BILE ......... ......... ............ ........ COO ............ GATI ......... BILE . ............ ONSA ORSO ............ DELE ......... ......... ................. ONSA ............ RESP NCENDIO.........E......... ......... ......... LOC.LOC. RESP TO SOCC GENZ ... ......... GATI TEL.TEL. .......... DRA ANTI......... ......... PRON FUOCO ......................... GATI ......... DELE ......... SQUA AMEBILE ......... DELE NTO EMER ......... RI . I DEL ............ ......... . ......... ......... BINIE EONSA ......... ............ ......... . ............ VIGIL ........ RDIN ......... ......... RESP ZION ............ CARA ............ ......... COO ........................... TEL. LOC. ......... ......... BILE DIRE ............ ............ GENZE ......... GATI ......... ......... ............ FUOCO ONSA ............ ......... 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NU PRON *ISSN le della UE VOLUME COD DELLA ICE CODIC E SALUTE E DELLA DELLA SICU VOLUME 2 R OSTE R IL P STE L LPLOEO S T E R E DI E L LPL E G E N ZZA IE R ME RG NENENZZAZEE L EEFONICI D’EE EDDMEMELE RI TEL R G N RG Trim agna 04 n. 46) art.1, comma 1 - DCB MILANO 2 + CD Rom “Rischi Fonti e Misure” GENN#$CODEPDF E' vietata la riproduzione anche parziale. #9 #-9 + #/$)#% $%,,!3!,54%% $%,,!3)#52%::! 35,,!6/2/ GENN#$CODEPDF # - Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (MI) tel. 02 2700 7164 - 02 2622 3120 fax 02 2570 6238 - 02 2622 3130 www.amblav.it e-mail: [email protected] - [email protected] 9 #- -9 E' vietata la riproduzione anche parziale. #9 #-9 # - Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (MI) tel. 02 2700 7164 - 02 2622 3120 fax 02 2570 6238 - 02 2622 3130 www.amblav.it e-mail: [email protected] - [email protected] + #/$)#% 9 #- -9 $%,,!3!,54%% $%,,!3)#52%::! 35,,!6/2/ E' vietata la riproduzione anche parziale. #9 #-9 + #/$)#% $%,,!3!,54%% $%,,!3)#52%::! 35,,!6/2/ con Dossier Ambiente + Rivista Ambiente e Lavoro + Poster Livello Dire estra 353/2 D.L. . in a.p. . - Sped ne S.p.a Italia Poste Camp (conv. 1 che costitu 2 % A o Uniggiorn co Sa ato al lute D.Lgs e Sicu . 81 rezz /2008 Ales a su sanda cura di: l Lav Anna Fede ro Ma oro Guard rica zzer avi Couc an della Associa in a.p. D.L. 353/2003 inviata in pdf delle Associazioni che costituiscono : Calabiana I.P. iene - Cont 003 100 te S icu re lla, mbito ale della Rivista Ambiente e Lavoro - 2012 iscono Copertina: Calabiana.it 10.12 Test nell’a 4 numeri Con l’appre Con l’apprezzamento Copertina 06/04 /11 MA VERIFNUTEN ICHE ZIO PERIO NE DICH NO MILA a1 - DCB , comm n. 46) /2004 (conv . in L. 27/02 MY CY CMY K a Abbonamento a: Dossier Ambiente 2012 GENN#$CODEPDF 1 182 5-5396 zza Lav oro art.1 C M Y CM lata nell’ambit o della Campagn Viale Marelli 497 20099 tel. 02 26223120 Sesto - 02 26223130San Giovanni (MI) - www.amblav. it Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (MI) tel. 02 26223120 - 02 26223130 - www.amblav.it Euro 25,00 III Trim estr ann o XXI e 201 1 V a ricic in collaborazione con (MI) Giovanni it Sesto San 497 2009926223130 - www.amblav. - 02 Viale Marelli tel. 02 26223120 Iva assolta dall’editore DOSSI ER_95 .pdf Salu Trimestr la, Virgin a cura ello, a cura Carlo Bisio Pavan do Galato di: ni, Rino i, Edoar li di: a cura e Rino Marzia no Friger Rita Tazzio Pavanello a, Marzio Grazia Rossi, Cintoi, Ilaria Malerb Pozzi, FrancoAlessandro Mazzeranghi Caterina avilla, Ian Barrat Chiara Anna Guard Pellegrini, Paolo t, Elisa Contri Campanini, Bertan ndra buti di: Federica Coucourde, Alberto a, Carlo Alessa DomenicoGandini, Mauriz Bisio, io Catino Marcu Rossetti Anna Guardavilla, Rino Pavanello, Rossano , Grazia Renata Borga cci, Alessa Sara Pasett to, Marco ndra Meneg no Frigeri, o, Valeria ione con Livia Fussi, Bottaz Perruc in collaboraz zi, ci, Anna hini, Marco Murato Anna Piazza re, Anton Guardavilla, , Paola io Nocer con il contributo Riva, Claud a, di io Toson cin COPER cart Costr - Sped. (conv. - Sped. D.L. 353/2003 in a.p. K nell’ambito della Campagna UE Abbonamento a “Dossier Ambiente” (4 Numeri) TINA e e Lavoro zione Ambient MILANO 1 - DCB art.1, comma 04 n. 46) in L. 27/02/20 CY CMY o del progetto nell’ambit Dossier Ambiente e 65,00 C M Y CM MY CY CMY K 1 o i L llo nell’ambito della Campagna ll e v in collaborazione con Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (MI) tel. 02 26223120 - 02 26223130 - www.amblav.it Pavane Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (MI) tel. 02 26223120 - 02 26223130 - www.amblav.it Aggiornato al D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro CLP - SDS - REACH Y LAVORO M CY Poste Italiane S.p.a. - Sped. in a.p. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art.1, comma 1 - DCB MILANO - Contiene I.P. C MY Y CM CMY Diretto re Rino uire la Cu 8 ltura de gs. 81/200 lla Sicure Conosc lo IX D.L /2010, zza ato al Tito UE 453 006 Ergono ere, valutare , pre mia, com 7/2 Aggiorn Regolamenti Aggiornato al D.Lgs. 81/2008 unicaziovenire il risc e CE 190 e ai hio ne, lead 2/2008 Testo Unico SaluteGalim e Sicurezza sul Lavoro ership berti, CE 127 io di: M MY E DELLA SICUREZZ A SUL LAVORO M CM MANUTENZIONE VERIFICHE PERIODICHE *ISSN 1825-5396 C Salute Sicurezza Lavoro a 100% Direttore Rino Pavanello CODICE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZ ZA SUL Direttore Rino Pavanello Contributi di: Ian Barratt, Elisa Bertana, Carlo Bisio, Renata Borgato, Marco Bottazzi, Paolo Campanini, Maurizio Catino, Graziano Frigeri, Livia Fussi, Anna Guardavilla, Domenico Marcucci, Alessandra Meneghini, Marco Muratore, Antonio Nocera, Sara Pasetto, Valeria Perrucci, Anna Piazza, Paola Riva, Claudio Tosoncin K n°93 carta riciclat 1 carta riciclata 100% Salute Sicurezza Lavoro n°94 a cura di: Carlo Bisio e Rino Pavanello C CM VOLUME II Trimestre 2011 anno XXIV Conoscere, valutare, prevenire il rischio Ergonomia, comunicazione, leadership *ISSN 1825-5396 Direttore Rino Pavanello CMY 11.12 n°95 1825-5396 Livello 3 carta riciclata 100% n°95 Costruire la Cultura della Sicurezza CY 17/01/11 N T II RISCHI S A GIEM ICCH LAVORO-CORTRESS MANUTENZIONE H- SDVERIFICHE RELATI C S - REA PERIODICHE LP C CODICE DELLA SALUTE 10.13 Trimestrale della Associazione Ambiente e Lavoro - Copia € 30,00 - arretrato € 45,00 - carta riciclata 100% 06/04/11 Poste Italiane S.p.a. - Sped. in a.p. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art.1, comma 1 - DCB MILANO - Contiene I.P. 1 LAVORO-CORRELATI MY 1 I Trimes tre 2011 anno XXIV S.p.a. I.P. - Contiene K COPERTINA DOSSIER_94.pdf RISCHI STRESS CM S.p.a. Y CY Y Pavane *ISSN llo carta riciclata 100% Italiane M MY M n°94 10.12 100% re Rino C 06/04/11 III Trimestre 2011 anno XXIV Diretto *ISSN 1825-5396 Direttore Rino Pavanello Salute Sicurezza Lavoro 1 voro 1825-5396 *ISSN Salu*ISSN 1825-5396 zza La te Sicu Sicure rezza Lavoro Salute Sicurezza Lavoro Salute Poste C CM CMY COPERTINA DOSSIER_95.pdf a 100% carta riciclat Trimestrale della Associazione Ambiente e Lavoro - Copia € 30,00 - arretrato € 45,00 - carta riciclata 100% 10.12 10.13 Italiane n°93 Trimestrale della Associazione Ambiente e Lavoro - Copia € 30,00 - arretrato € 45,00 - carta riciclata 100% 06/04/11 III Trimestre 2011 anno XXIV 06/04/11 tre 2011 II Trimes anno XXIV I Trimestre 2011 anno XXIV Poste Italiane S.p.a. - Sped. in a.p. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art.1, comma 1 - DCB MILANO - Contiene I.P. 1 1 4.pdf 11.12 Poste 17/01/11 Poste Italiane S.p.a. - Sped. in a.p. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art.1, comma 1 - DCB MILANO - Contiene I.P. 1 carta riciclata 100% COPERTINA DOSSIER_95.pdf DOSSIER93 .pdf DOSSIER_9 COPERTINA COPERTINA DOSSIER93.pdf Trimestr r e p ex Abbonamento a “Dossier Ambiente” (4 Numeri) + “Rivista Ambiente e Lavoro” - inviata in pdf e 104,00 Iva assolta dall’editore + CD Rom Chemicalex VI O U N + Poster delle Emergenze R OSTE R IL P STE L LPLOEO S T E R ZE DI E P L I E L L ER G E N ENZA E ME RG N ENZZAZ E L EEFONICI D’EE EDDME LE RI TEL R G E MMEE11R8 G E N E 58 1111 ........ ................ ......... ORSO .................................... SOCC ......... ......... ......... PRIMO RG BILE .................. ME ........ ...... ........ RESPONSA I D’E ........ .................. ........ ........ ......... ........ ZA DIO ORSO ......... DELEGATI ......... 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ALTRI ............ e 174,00 Iva assolta dall’editore Per informazioni e acquisti consultare il sito: www.amblav.it Tel. 02.27007164 - 02.26223120 - Fax 02.25706238 - 02.26223130 - Mail: [email protected] Per acquisti e abbonamenti effettuare il versamento sul c.c.p. n. 10013209 intestato a: Associazione Ambiente e Lavoro - Viale Marelli 497 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI) specificando la causale del versamento e indicando generalità e recapito Oppure effettuare l’acquiso online direttamente dal sito.