DANNO RISARCIBILE • Non tutti i danni sono risarcibili • Si identifica con le CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI che dall’ingiusta lesione discendono e determinano in concreto l’obbl. risarcitoria • Fondamentale è la posta del DANNO PATRIMONIALE (1223 c.c.); in giurisprudenza da tempo sono considerati risarcibili anche danni mediati e indiretti ricollegabili x regolarità causale • Art. 2056: rinvio artt. 1223-1226-1227 • Compensatio lucri cum damno Danno non patrimoniale • ART. 2059 C.C.: il suo risarcimento è ammesso solo nei casi previsti dalla legge • La definizione di danno non patrimoniale si ricava in negativo: tutte le poste non direttamente economicamente valutabili ossia lesione di valori inerenti alla persona • Nel tempo diverse letture dell’art. 2059 • Inizialmente: 2059 coincidenza del danno non patrimoniale con i SOLI danni morali (dolori sofferenze e patimenti d’animo) successivamente • Tendenziale oggettivazione del danno e Corte Costituzionale 233/03 recepisce una articolazione del danno non patrimoniale in: danno morale in senso stretto, danno biologico e danno cd. Esistenziale (al fare non reddituale) Cass. 11-11-2008 n.26972 • Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate; non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata “danno esistenziale” perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell’atipicità, situazione non consentita dall’art. 2059 c.c. le sentenze gemelle 8827 e 8828/03 • Hanno ridefinito presupposti e contenuti del danno non patrimoniale • Presupposti: risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge ex art. 2059 ma anche in tutti quei casi in cui il fatto illecito abbia leso un valore o un interesse della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica Contenuto • Pur rappresentando una categoria unitaria il danno non patrimoniale era distinto in tre pregiudizi diversi: danno morale subiettivo, danno biologico e danno esistenziale • La Corte Cost. 233/2003 confermava: • Danno morale : patema d’animo • Danno biologico: lesione all’integrità psicofisica medicalmente accertabile • Danno esistenziale:compromissione delle attività realizzatrici della persona umana quale lesione del fare areddituale. I° orientamento • Il danno esistenziale come tertium genus di danno nella categoria del danno non patrimoniale II° orientamento • Il danno non patrimoniale, essendo risarcibile nei soli casi previsti dalla legge tra i quali rientrano , in virtù dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. fornita dalle sentenze gemelle, i casi di lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, manca del carattere della atipicità che al contrario caratterizza il danno patrimoniale ex art. 2043. continua • Conseguentemente non è possibile concepire categorie generalizzanti come quella del danno esistenziale che finirebbero per privare il danno non patrimoniale del carattere della tipicità che x legge deve avere. In sintesi • L’art. 2059 c.c. non delinea una nuova fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche di danni non patrimoniali nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell’illecito civile, che si ricavano dall’art. 2043 (condotta-nesso di causalità- evento dannoso ingiusto determinato da lesione interesse meritevole di tutela e danno-conseguenza). Sul piano della struttura dell’illecito: • Le due ipotesi dannose (danno patrimoniale e non patrimoniale) differiscono in tema di LESIONE DELL’INTERESSE PROTETTO • Il risarcimento del 1° connotato da atipicità, lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (2043) • Il risarcimento del 2° connotato da tipicità, risarcibile solo nei casi stabiliti dalla legge o nei casi di lesione di specifici diritti inviolabili dell’uomo DANNO BIOLOGICO • (reddito – tabelle – equità; x micropermanenti l. n.57/2001 sostituito da d.lgs 209/2005 valorepunto)