RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO E DANNO DA VACANZA ROVINATA GIUDICE DI PACE DI MASSA – Sentenza del 13 Novembre 2003 Giud. Locane – D.S.F. c. Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. MASSIMA In caso di mancata o ritardata consegna dell’unico bagaglio del passeggero, in coincidenza con un breve periodo di vacanza, il vettore aereo è tenuto a risarcire, oltre al danno patrimoniale, anche il danno da vacanza rovinata, intendendosi per tale quello determinato dal disagio non strettamente economico sopportato per rintracciare il bagaglio e per procurarsi i beni di prima necessità andati smarriti. SOGGETTI ATTORE D.S.F. e Famiglia Chiede il riconoscimento di - danno patrimoniale - danno da vacanza rovinata CONVENUTO Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. Vuole risarcire solo parte del danno patrimoniale RICOSTRUZIONE DEI FATTI 1 Gli attori lamentano numerosi inconvenienti dovuti alla ritardata dell’unico bagaglio in occasione di un Spagna nel periodo dal 5 Settembre Settembre 2002. disagi e consegna viaggio in 2002 all’8 RICOSTRUZIONE DEI FATTI 2 La compagna aerea con fax del 10 Ottobre 2002 ha ammesso il disservizio patito dall’attore e con successivo fax del 4 Dicembre 2002 ha tentato di definire la controversia con l’offerta del 50% delle spese di prima necessità sostenute in seguito alla ritardata consegna del bagaglio. RICOSTRUZIONE DEI FATTI 3 Gli attori richiedono non solo il rimborso completo del danno patrimoniale ma anche il risarcimento dei danni non patrimoniali quali perdita di tempo per rintracciare il bagaglio e per procurarsi i beni di prima necessità, lo stress emotivo, etc. 4 L’attore cita in giudizio la Alitalia Linee Aeree s.p.a. con atto di citazione notificato a mezzo posta. RICOSTRUZIONE DEI FATTI 5 Alla prima udienza di comparizione del 26 Giugno 2003, viene dichiarata la contumacia della società 6 Il 6 novembre 2003 viene deciso che la causa poteva essere trattenuta a sentenza a data 13 novembre 2003 7 Il Giudice di Pace di Massa condanna la Alitalia Linee Aeree s.p.a. al risarcimento del danno patrimoniale ed anche del danno da vacanza rovinata. MOTIVAZIONE La domanda è fondata perché l’attore ha assolto l’onere probatorio (ex. Art. 2697 c.c.) e quindi deve essere accolta. Il giudice con riferimento all’interpretazione orientata dell’art. 2059 c.c., introdotta dalle sentenze della Cassazione nn. 8827 e 8828 del 2003, riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente allo smarrimento od alla ritardata consegna del bagaglio al viaggiatore imputabile a responsabilità del vettore e sempre secondo tale interpretazione non sarebbe più necessaria la sussistenza di un illecito penale a carico del responsabile civile per aver diritto alla liquidazione del danno morale. FONTI NORMATIVE Art. 2697 Onere della prova Chi vuol far valere un diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. 163) deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cod. Proc. Civ. 115). Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. FONTI NORMATIVE Convenzione di Varsavia del 12 Ottobre 1929 ART. 18 Il vettore è responsabile del danno verificatosi in caso di distruzione, perdita o avaria dei bagagli registrati o di merci, quando l’avvenimento che ha causato il danno sia successo durante il trasporto aereo. Il trasporto aereo, a’ sensi del precedente capoverso, comprende il periodo durante il quale i bagagli o le merci si trovano in custodia del vettore sia in aerodromo, sia a bordo d’un aeromobile sia in un posto qualsiasi in caso d’atterramento fuori d’un aerodromo. Il periodo del trasporto aereo non comprende nessun trasporto terrestre, marittimo o fluviale, effettuato fuori d’un aerodromo. Tuttavia, quando un siffatto trasporto vien effettuato per eseguire il contratto di trasporto aereo a motivo del carico, della consegna o del trasbordo, ogni danno è presunto, salvo prova contraria, causato da un avvenimento accaduto durante il trasporto aereo. ART. 19 Il vettore è responsabile del danno risultante da un ritardo nel trasporto aereo di viaggiatori, bagagli o merci. FONTI NORMATIVE Art. 2059 Codice Civile Danni non patrimoniali Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (Cod. Proc. Civ. 89; Cod. Pen. 185, 598). Sentenze della Suprema Corte di Cassazione n.8827/2003 e n.8828/2003 L’art. 2059 c.c. riconosce la liquidazione dei danni non patrimoniali nei soli casi determinati dalla legge che, secondo l’originaria interpretazione corrispondeva alle sole ipotesi di reato ex art 185 c.p.. La Corte di Cassazione in queste due pronunce ha cercato di imprimere una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. e, dunque, ha riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali in tutte le ipotesi in cui il fatto illecito viola un valore costituzionalmente garantito della persona indipendentemente dalla circostanza che il fatto integri un’ipotesi di reato. Questa lettura costituzionalmente orientata conduce il sistema del risarcimento del danno alla persona per fatto illecito ad un modello “bipolare” e cioè, composto dal danno patrimoniale (nelle sue voci di “danno emergente” e “lucro cessante”) e dal danno non patrimoniale in cui confluiscono: il danno biologico (lesione dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale), il danno morale soggettivo (derivante da reato, consistente nella pecunia doloris) e i pregiudizi diversi ed ulteriori (purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto indipendentemente dalla configurabilità del fatto come reato). Art. 5 Direttiva 90/314/CEE 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto siano responsabili nei confronti del consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, sia che tali obblighi debbano essere eseguiti da lui stesso sia che debbano essere eseguiti da altri prestatori di servizi, fatto salvo il diritto dell'organizzatore e/o del venditore di rivalersi presso questi altri prestatori di servizi. 2. Per quanto riguarda i danni arrecati al consumatore dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l'organizzatore e/o il venditore siano considerati responsabili, a meno che l'inadempimento o la cattiva esecuzione non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi in quanto: - le mancanze constatate nell'esecuzione del contratto sono imputabili al consumatore, - tali mancanze sono imputabili a un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto e presentano un carattere imprevedibile o insormontabile, - tali mancanze sono dovute a un caso di forza maggiore come definito all'articolo 4, paragrafo 6, secondo comma, punto ii), o ad un avvenimento che l'organizzatore e/o il venditore non potevano, con tutta la necessaria diligenza, prevedere o risolvere. Nei casi di cui al primo comma, secondo e terzo trattino, l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto deve agire con la massima sollecitudine per venire in aiuto al consumatore in difficoltà. Per quanto riguarda i danni derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l'indennizzo sia limitato conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni. Per quanto riguarda i danni diversi da quelli corporali derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l'indennizzo sia limitato in virtù del contratto. Questa limitazione non deve essere irragionevole. 3. Fatto salvo il paragrafo 2, quarto comma, non si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 con una clausola contrattuale. 4. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore deve essere segnalata al più presto, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi interessato nonché all'organizzatore e/o al venditore. Questo obbligo deve essere menzionato nel contratto in modo chiaro o preciso. CONCLUSIONE Il Giudice di pace di Massa, ritenuta la responsabilità civile della società convenuta in giudizio, definitivamente pronunciandosi, secondo equità, accoglie la domanda e condanna la Alitalia Linee Aeree s.p.a. al pagamento della somma di Euro 649,00 (149,00 per l’acquisto di beni di prima necessità e Euro 500,00 per il danno morale) oltre alle spese legali che liquida in complessivi Euro 900,00.