RITARDATA CONSEGNA DEL
BAGAGLIO
E DANNO DA VACANZA
ROVINATA
GIUDICE DI PACE DI MASSA – Sentenza del 13 Novembre 2003
Giud. Locane – D.S.F. c. Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a.
MASSIMA
In caso di mancata o ritardata consegna
dell’unico bagaglio del passeggero, in
coincidenza con un breve periodo di
vacanza, il vettore aereo è tenuto a risarcire,
oltre al danno patrimoniale, anche il danno
da vacanza rovinata, intendendosi per tale
quello determinato dal disagio non
strettamente economico sopportato per
rintracciare il bagaglio e per procurarsi i beni
di prima necessità andati smarriti.
SOGGETTI
ATTORE
D.S.F. e Famiglia
Chiede il riconoscimento di
- danno patrimoniale
- danno da vacanza rovinata
CONVENUTO
Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a.
Vuole risarcire solo
parte
del
danno
patrimoniale
RICOSTRUZIONE DEI FATTI
1
Gli attori lamentano numerosi
inconvenienti dovuti alla ritardata
dell’unico bagaglio in occasione di un
Spagna nel periodo dal 5 Settembre
Settembre 2002.
disagi e
consegna
viaggio in
2002 all’8
RICOSTRUZIONE DEI FATTI
2
La compagna aerea con fax del 10 Ottobre 2002 ha
ammesso il disservizio patito dall’attore e con successivo
fax del 4 Dicembre 2002 ha tentato di definire la
controversia con l’offerta del 50% delle spese di prima
necessità sostenute in seguito alla ritardata consegna del
bagaglio.
RICOSTRUZIONE DEI FATTI
3
Gli attori richiedono non solo il rimborso completo del danno
patrimoniale ma anche il risarcimento dei danni non
patrimoniali quali perdita di tempo per rintracciare il bagaglio
e per procurarsi i beni di prima necessità, lo stress emotivo,
etc.
4
L’attore cita in giudizio la Alitalia Linee Aeree s.p.a. con atto
di citazione notificato a mezzo posta.
RICOSTRUZIONE DEI FATTI
5
Alla prima udienza di comparizione del 26 Giugno 2003, viene
dichiarata la contumacia della società
6
Il 6 novembre 2003 viene deciso che la causa poteva essere
trattenuta a sentenza a data 13 novembre 2003
7
Il Giudice di Pace di Massa condanna la Alitalia Linee Aeree
s.p.a. al risarcimento del danno patrimoniale ed anche del
danno da vacanza rovinata.
MOTIVAZIONE

La domanda è fondata perché l’attore ha assolto l’onere
probatorio (ex. Art. 2697 c.c.) e quindi deve essere
accolta.

Il giudice con riferimento all’interpretazione orientata
dell’art. 2059 c.c., introdotta dalle sentenze della
Cassazione nn. 8827 e 8828 del 2003, riconosce il
risarcimento del danno non patrimoniale conseguente
allo smarrimento od alla ritardata consegna del
bagaglio al viaggiatore imputabile a responsabilità del
vettore e sempre secondo tale interpretazione non
sarebbe più necessaria la sussistenza di un illecito
penale a carico del responsabile civile per aver diritto
alla liquidazione del danno morale.
FONTI NORMATIVE
Art. 2697 Onere della prova
Chi vuol far valere un diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. 163) deve provare i fatti
che ne costituiscono il fondamento (Cod. Proc. Civ. 115). Chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto
deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
FONTI NORMATIVE
Convenzione di Varsavia del 12 Ottobre 1929
ART. 18
Il vettore è responsabile del danno verificatosi in caso di distruzione, perdita o
avaria dei bagagli registrati o di merci, quando l’avvenimento che ha
causato il danno sia successo durante il trasporto aereo.
Il trasporto aereo, a’ sensi del precedente capoverso, comprende il periodo
durante il quale i bagagli o le merci si trovano in custodia del vettore sia in
aerodromo, sia a bordo d’un aeromobile sia in un posto qualsiasi in caso
d’atterramento fuori d’un aerodromo.
Il periodo del trasporto aereo non comprende nessun trasporto terrestre,
marittimo o fluviale, effettuato fuori d’un aerodromo. Tuttavia, quando un
siffatto trasporto vien effettuato per eseguire il contratto di trasporto aereo
a motivo del carico, della consegna o del trasbordo, ogni danno è
presunto, salvo prova contraria, causato da un avvenimento accaduto
durante il trasporto aereo.
ART. 19
Il vettore è responsabile del danno risultante da un ritardo nel trasporto aereo di
viaggiatori, bagagli o merci.
FONTI NORMATIVE
Art. 2059 Codice Civile Danni non patrimoniali
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge
(Cod. Proc. Civ. 89; Cod. Pen. 185, 598).
Sentenze della Suprema Corte di Cassazione n.8827/2003 e n.8828/2003
L’art. 2059 c.c. riconosce la liquidazione dei danni non patrimoniali nei soli casi
determinati dalla legge che, secondo l’originaria interpretazione corrispondeva alle
sole ipotesi di reato ex art 185 c.p..
La Corte di Cassazione in queste due pronunce ha cercato di imprimere una lettura
costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. e, dunque, ha riconosciuto il
risarcimento dei danni non patrimoniali in tutte le ipotesi in cui il fatto illecito viola un
valore costituzionalmente garantito della persona indipendentemente dalla
circostanza che il fatto integri un’ipotesi di reato.
Questa lettura costituzionalmente orientata conduce il sistema del risarcimento del
danno alla persona per fatto illecito ad un modello “bipolare” e cioè, composto dal
danno patrimoniale (nelle sue voci di “danno emergente” e “lucro cessante”) e dal
danno non patrimoniale in cui confluiscono: il danno biologico (lesione dell’integrità
psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale), il danno
morale soggettivo (derivante da reato, consistente nella pecunia doloris) e i
pregiudizi diversi ed ulteriori (purché costituenti conseguenza della lesione di un
interesse costituzionalmente protetto indipendentemente dalla configurabilità del
fatto come reato).
Art. 5 Direttiva 90/314/CEE
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che l'organizzatore e/o il venditore parte del
contratto siano responsabili nei confronti del consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal
contratto, sia che tali obblighi debbano essere eseguiti da lui stesso sia che debbano essere eseguiti da altri
prestatori di servizi, fatto salvo il diritto dell'organizzatore e/o del venditore di rivalersi presso questi altri
prestatori di servizi.
2. Per quanto riguarda i danni arrecati al consumatore dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del
contratto, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l'organizzatore e/o il venditore siano
considerati responsabili, a meno che l'inadempimento o la cattiva esecuzione non siano imputabili né a colpa
loro né a colpa di un altro prestatore di servizi in quanto:
- le mancanze constatate nell'esecuzione del contratto sono imputabili al consumatore,
- tali mancanze sono imputabili a un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto e
presentano un carattere imprevedibile o insormontabile,
- tali mancanze sono dovute a un caso di forza maggiore come definito all'articolo 4, paragrafo 6, secondo
comma, punto ii), o ad un avvenimento che l'organizzatore e/o il venditore non potevano, con tutta la
necessaria diligenza, prevedere o risolvere.
Nei casi di cui al primo comma, secondo e terzo trattino, l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto
deve agire con la massima sollecitudine per venire in aiuto al consumatore in difficoltà.
Per quanto riguarda i danni derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che
formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l'indennizzo sia limitato
conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni.
Per quanto riguarda i danni diversi da quelli corporali derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione
delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che
l'indennizzo sia limitato in virtù del contratto. Questa limitazione non deve essere irragionevole.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, quarto comma, non si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 con una
clausola contrattuale.
4. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore deve essere segnalata al più
presto, per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi interessato nonché
all'organizzatore e/o al venditore.
Questo obbligo deve essere menzionato nel contratto in modo chiaro o preciso.
CONCLUSIONE
Il Giudice di pace di Massa, ritenuta la
responsabilità civile della società convenuta
in giudizio, definitivamente pronunciandosi,
secondo equità, accoglie la domanda e
condanna la Alitalia Linee Aeree s.p.a. al
pagamento della somma di Euro 649,00
(149,00 per l’acquisto di beni di prima
necessità e Euro 500,00 per il danno
morale) oltre alle spese legali che liquida in
complessivi Euro 900,00.
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