RITARDATA CONSEGNA DEL
BAGAGLIO E DANNO DA
VACANZA ROVINATA
Silvia Consonni
Sara Chiappa
LA MASSIMA
In caso di mancata o ritardata consegna dell’unico bagaglio del
passeggero, in coincidenza con un breve periodo di vacanza, il vettore
aereo è tenuto a risarcire, oltre al danno patrimoniale, anche il danno da
vacanza rovinata, intendendosi per tale quello determinato dal disagio non
strettamente economico sopportato per rintracciare il bagaglio e per
procurarsi i beni di prima necessità andati smarriti.
I SOGGETTI
PASSEGGERO
Effettua viaggio in
Spagna con la famiglia
dal 5 Settembre 2002
all’8 Settembre 2002
ALITALIA LINEE
AEREE S.p.A.
Smarrisce il bagaglio
del passeggero
RICHIESTA DEL PASSEGGERO
Il passeggero chiede alla compagnia aerea Alitalia il risarcimento dei
danni subiti in seguito allo smarrimento del suo bagaglio per un totale di
Euro 1.000,00, di cui Euro 149,00 sostenuti per l’acquisto di beni di prima
necessità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Prima udienza di comparizione: 26 Giugno 2003
Il passeggero presenta la documentazione che dimostra la responsabilità
della compagnia aerea Alitalia per quanto riguarda lo smarrimento del
bagaglio; inoltre viene dichiarata la contumacia della società convenuta in
giudizio.
Documentazione:
- Il fax del 10 ottobre 2002 inviato al passeggero dalla compagnia aerea,
la quale ammette il disservizio patito dall’attore.
- Il fax del 4 dicembre 2002 inviato al passeggero dalla compagnia aerea,
la quale prova a definire la controversia con l’offerta del 50% delle spese
di prima necessità sostenute in seguito alla ritardata consegna del
bagaglio.
Sentenza del 13 Novembre 2003
Riconosciuta la responsabilità civile della società, il Giudice di pace di
Massa condanna la compagnia Alitalia Linee Aeree S.p.A. al pagamento
della somma di Euro 649,00 (di cui Euro 149,00 per l’acquisto di beni di
prima necessità ed Euro 500,00 per il risarcimento del danno da vacanza
rovinata), oltre alle spese legali di Euro 900,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice di Pace ha considerato la domanda del passeggero fondata e
quindi è stata accolta (anche se solo in parte in quanto il risarcimento è di
Euro 649,00 e non di Euro 1000,00).
Il Giudice ha riconosciuto non solo il danno materiale, ma anche il danno
c.d. da “vacanza rovinata” (nonostante l’inadempimento non sia del tour
operator, ma del vettore aereo), di cui è responsabile la compagnia aerea,
poiché, a causa della mancata consegna dell’unico bagaglio, il passeggero
ha subito vari disagi (si pensi alla perdita di tempo per rintracciare il
bagaglio e per procurarsi i beni di prima necessità) e non ha potuto
godere della vacanza come occasione di svago e riposo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Inoltre, in seguito alle sentenze n. 8827/2003 e n. 8828/2003, non è più
necessaria la sussistenza di un illecito penale a carico del responsabile
civile per aver diritto alla liquidazione del danno morale: infatti devono
essere risarciti tutti i danni di natura non patrimoniale derivanti da
lesioni di valori inerenti alla persona, di cui fa parte anche il danno c.d.
“esistenziale”, definito come l'ingiusta lesione alle attività realizzatrici,
alle abitudini di vita e agli assetti relazionali della persona, dunque come
lesione del diritto al libero svolgimento della personalità.
Quindi anche il bene “vacanza” sarebbe una di quelle attività nella quale si
svolge la personalità dell’individuo: infatti il diritto alle ferie non è solo il
mero corrispettivo del lavoro, ma permette anche di svolgere attività
ricreative, di coltivare rapporti familiari ed amicali, ecc; è quindi
necessario per lo svolgersi della personalità dell’individuo.
NORME APPLICATE
Art. 18 Convenzione di Varsavia del 12 Ottobre 1929
1. Il vettore è responsabile del danno verificatosi in caso di distruzione,
perdita o avaria dei bagagli registrati o di merci, quando l’avvenimento
che ha causato il danno sia successo durante il trasporto aereo.
2. Il trasporto aereo, a’ sensi del precedente capoverso, comprende il
periodo durante il quale i bagagli o le merci si trovano in custodia del
vettore sia in aerodromo, sia a bordo d’un aeromobile sia in un posto
qualsiasi in caso d’atterramento fuori d’un aerodromo.
3. Il periodo del trasporto aereo non comprende nessun trasporto
terrestre, marittimo o fluviale, effettuato fuori d’un aerodromo.
Tuttavia, quando un siffatto trasporto vien effettuato per eseguire il
contratto di trasporto aereo a motivo del carico, della consegna o del
trasbordo, ogni danno è presunto, salvo prova contraria, causato da un
avvenimento accaduto durante il trasporto aereo.
Art. 19 Convenzione di Varsavia del 12 Ottobre 1929
Il vettore è responsabile del danno risultante da un ritardo nel trasporto
aereo di viaggiatori, bagagli o merci.
Art. 2697 c.c. (Onere della prova)
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne
costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è
modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Art. 2059 c.c. (Danni non patrimoniali)
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati
dalla legge.
Art. 113 c.p.c. (Pronuncia secondo diritto)
Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto,
salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.
Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede
millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a
contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice
civile.
Art. 1226 c.c. (Valutazione equitativa del danno)
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato
dal giudice con valutazione equitativa (2056 e seguenti).
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Danno da vacanza rovinata