Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di
cittadini stranieri adulti sul territorio regionale. Servizi complementari.
Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. alle attività di
“Promozione dell’integrazione sociale e lavorativa dei cittadini stranieri adulti
sul territorio regionale” acquisite con D.D. n. 3530/2008
e previste nel contratto rep. N. 3757 del 9/04/2008
RTI formato da A.E.C.A. – mandatario
Obiettivo Lavoro Agenzia per il Lavoro S.p.A. – mandante
PLAN Soc. Coop. – mandante
Vista la natura dei servizi complementari richiesti l’attività presentata all’interno del
presente volume è stata realizzata dal soggetto mandatario A.E.C.A.
L’AECA (Associazione Emiliano-Romagnola di Centri Autonomi di formazione
professionale) nasce nel 1973. Fanno parte dell’associazione 18 enti di ispirazione
cristiana che operano su tutti i territori provinciali attraverso una rete di 26 centri di
formazione professionale accreditati. La rete AECA si rivolge alle persone
(prevalentemente giovani e coloro che sono maggiormente in difficoltà) per supportare il
percorso di inserimento nel mondo del lavoro o la permanenza e la stabilizzazione per i
lavoratori e le lavoratrici. I percorsi formativi, così come i progetti europei, sono realizzati in
collaborazione con gli attori territoriali. La presenza capillare dei centri associati consente
una lettura attenta dei fabbisogni ed una risposta mirata all’interno della maggior parte dei
settori produttivi.
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
Indice
_______________________________________________________________________
Introduzione
pag. 3
Capitolo 1
La sintesi del progetto
pag. 6
Capitolo 2
La metodologia
pag. 198
Capitolo 3
Approfondimento ed aggiornamento normativo dei richiedenti asilo
pag. 21
Capitolo 4
Quadro regionale
pag. 47
Capitolo 5
Conclusioni
pag. 51
Appendice
Slides di presentazione del progetto regionale
2
Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
Introduzione
________________________________________________________________________
La prima fase realizzativa del progetto “Acquisizione di servizi per la promozione
dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale” ha
consentito di soffermarsi ad analizzare gli elementi più rilevanti che incidono sui processi di
inserimento socio-professionale e di stabilizzazione della popolazione straniera.
Lo scenario sociale, così come quello professionale è mutato notevolmente, ma soprattutto
velocemente in questi ultimi decenni. I lavoratori stranieri sono diventati un elemento
imprescindibile per lo sviluppo sociale ed economico della Regione Emilia-Romagna.
Questo tema è stato evidenziato nelle comunicazioni regionali che hanno accompagnato il
lancio del Programma triennale 2009-2011 per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri.
È interessante soffermasi su alcuni dati statistici, che rappresentano una conferma di
quanto è stato analizzato nella prima parte del progetto, ma soprattutto individuano negli
strumenti di politica attiva del lavoro (la formazione professionale in primis) un’importante
opportunità di inserimento e stabilizzazione professionale.
In Emilia-Romagna sono aumentate le persone titolari di permessi di soggiorno di lunga
durata. Nel 2004 erano 41.228. Nel 2005, 65.817. Nel 2006, 82.679 e nel 2007, 100.393.
La Regione Emilia-Romagna si colloca pertanto ai primi posti tra le regioni italiane, per
quanto riguarda la presenza di perone straniere.
Un ulteriore dato, sul quale si potrebbero aprire importanti riflessioni, è il numero di figli di
genitori stranieri: 40 mila bambini e ragazzi di famiglia d’origine straniera, la cui esistenza
però è cominciata e si sta sviluppando a tutti gli effetti in regione.
La popolazione straniera contribuisce alla creazione di ricchezza nella nostra regione: il Pil
nel 2006 è stato pari al 11,3% del totale, mentre nel 2005 era del 10,8%.
A livello nazionale il gettito contributivo Inps 2007 dei lavoratori stranieri pesa per oltre il
10% sul totale.
Pochi dati, ma sufficienti a far comprendere come la presenza delle persone straniere in
questa regione non sia un elemento trascurabile, in termini di apporto di nuove esperienze
sociali e culturali così come contributo alla creazione di ricchezza.
Il lavoro di studio, ricerca, analisi e soprattutto il confronto diretto con un campione
significativo di persone straniere (svolto dal RTI nel periodo febbraio-ottobre 2008, prima
fase del progetto) ha messo in evidenza una situazione molto dinamica del mercato del
lavoro regionale: permane la presenza di lavoratori stranieri in determinati settori produttivi
(con differenziazioni marcate per i lavoratori maschi e le lavoratrici femmine), ma si è colta
da parte delle realtà aziendali la volontà (spesso per necessità) di ricorrere a manodopera
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
straniera e di valorizzare le competenze laddove vengono individuate come propedeutiche
allo sviluppo dell’azienda. Il cosiddetto terzo settore è inoltre particolarmente attivo e
“stimolato” dalla presenza di lavoratori e lavoratrici straniere.
È stata segnalata in modo trasversale a tutti i settori produttivi, la carenza di conoscenza
della lingua italiana, che rappresenta un vero e proprio campanello di allarme, sia per lo
svolgimento della mansione lavorativa, ma soprattutto per la tutela della sicurezza
personale dei lavoratori e delle lavoratrici: tradotto in altri termini più diretti (vista la triste
attualità del tema sicurezza, è necessario sottolinearlo con forza) è necessario che i
lavoratori e le lavoratrici sappiano “leggere” e “comprendere” le norme sulla sicurezza, per
poterle applicare, salvaguardando la propria e la altrui incolumità.
Anche l’autoimprenditorialità è in forte crescita: molte persone straniere (coerentemente
con la forza ed il coraggio necessari per iniziare una nuova vita in un paese diverso) dopo
qualche anno di lavoro subordinato hanno la volontà e le capacità di intraprendere percorsi
professionali autonomi.
Nonostante queste costanti e positive evoluzioni sociali continuano a permanere situazioni
di svantaggio e di difficoltà per molte persone straniere, in particolare le donne, ostacolate
nel processo di inclusione sociale per motivi culturali e religiosi e spesso vittime di
fenomeni di sfruttamento.
Questo ambito specifico di lavoro è stato l’oggetto della seconda parte del progetto,
svoltosi nel periodo novembre e dicembre 2008. Vista la particolarità della tematica il RTI
ha ritenuto opportuno affidare al solo soggetto mandatario la realizzazione delle attività
previste. AECA infatti nasce con l’obiettivo di occuparsi delle categorie di persone
maggiormente svantaggiate e per dare loro l’opportunità di “riscattarsi” attraverso la
realizzazione professionale, che come sappiamo, è propedeutica o per lo meno parallela al
riconoscimento sociale.
Il focus di questa seconda parte di lavoro è stato pertanto la comprensione e
l’approfondimento di un ambito specifico, partendo da un dato concreto, cioè
l’approvazione dello schema di “Protocollo/dichiarazione di proposito di cooperazione
relativa alla lotta contro il traffico di essere umani”.
La Regione Emilia-Romagna è uno dei soggetti che sottoscriveranno questo protocollo, fra
il Ministero del lavoro, Famiglia e Pari Opportunità di Romania, il Dipartimento per le Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri Italiano, il Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni: Piemonte, Calabria, Campania, Lazio,
Marche, Sicilia, Toscana e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
Era pertanto necessario capire e conoscere prima di agire e/o fare proposte alle altre
Regioni e allo stato Rumeno: raccogliere dati numerici e statistici sul ruolo del FSE nei
confronti delle persone rumene (uomini e donne), la loro partecipazione ai percorsi
formativi (avendo riscontrato un livello di efficacia della formazione per l’inserimento
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
lavorativo - prima parte del progetto); il livello di gradimento e di efficacia dei percorsi,
attraverso interviste mirate ad un campione significativo di persone.
Era necessario capire e conoscere quali sono i percorsi per “strappare” le donne dai
percorsi di sfruttamento e ridare loro una prospettiva di vita.
Ed infine come la formazione può essere una leva di stimolo ad una nuova vita sociale e
professionale per gli stranieri che a causa di eventi tragici si trovano nella condizione di
rifugiati politici.
Ad oggi, al termine di questo lavoro, abbiamo tante idee che si agitano imperiose nelle
nostre menti e che chiedono solo di essere tradotte in elementi operativi. Il passo
successivo sarà quindi più difficile, cioè trovare i mezzi e gli strumenti per dare voce a
tante storie, voci, volti che abbiamo, per un attimo, incrociato.
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
Capitolo 1
La sintesi del progetto
________________________________________________________________________
L’attività realizzata nel periodo novembre-dicembre 2008 è stata complementare alle
precedenti azioni svolte.
È pertanto utile ripercorrere brevemente le attività svolte nei mesi scorsi, ma soprattutto i
risultati conseguiti. Il progetto dal titolo “Acquisizione di servizi per la promozione
dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale” è
stato articolato in 8 attività fra loro collegate e complementari.
Attività
Risultato conseguito
Report relativo alle dinamiche
evolutive dell’occupazione
straniera e dei relativi bisogni
formativi e di servizi, nei principali
settori e distretti dell’economia
regionale.
Attività n. 1
Analisi dei processi di inserimento lavorativo e
sviluppo professionale degli stranieri nel mercato
del lavoro regionale, in riferimento alle principali
dinamiche settoriali e distrettuali, compreso il
settore cooperativo.
Sintesi dei contenuti
All’interno dell’Attività numero 1 è stata svolta un’‘indagine empirica sul territorio, di tipo
qualitativo, tendente ad approfondire temi quali: la distribuzione delle/degli stranieri nelle
aziende del territorio, le modalità di reclutamento, la collocazione all’interno dell’organico
aziendale, la presenza/assenza di possibilità di evoluzione della carriera lavorativa, di
turn-over e le sue eventuali motivazioni, la presenza di conflittualità tra autoctoni e
stranieri. Sono state effettuate interviste ai responsabili aziendali di 50 aziende con sede
legale nel territorio regionale, che dichiarano una forza lavoro complessiva impiegata di
circa 73.000 dipendenti (più precisamente: 44.106 donne e 28.687 uomini risultano attivi
nelle imprese intervistate).
Gli elementi fondamentali emersi:
- la distribuzione della forza lavoro straniera nel panorama aziendale regionale è
disomogenea (dal 30-50% di aziende con attività produttive poco gradite da
lavoratrici e lavoratori italiani, alla pressoché assenza in ambiti produttivi forti del
tessuto regionale);
- le donne straniere si addensano nelle imprese di pulimento e servizi alla persona;
- scelte occupazionali diverse (rispetto quanto avviene tra lavoratrici e lavoratori
italiani) in funzione del proprio progetto migratorio;
- la lingua italiana come grosso limite per la propria permanenza nel lavoro e per ogni
evoluzione possibile di carriera;
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
-
la ricerca del lavoro avviene al di fuori dei canali tradizionalmente seguiti dai/dalle
nativi/e (Centri per l’impiego e agenzie interinali), prevalentemente attraverso la
compilazione del format aziendale di richiesta di assunzione (anche attraverso
l’ausilio di associazioni di volontariato) o per passaparola.
Attività
Risultato conseguito
Attività n. 2
Analisi delle principali buone pratiche sviluppate a
livello regionale per l’integrazione sociale e
Report relativo alle buone pratiche
lavorativa, con particolare riferimento alle
e alle condizioni di riproducibilità e
esperienze maturate dalle PS dell’Iniziativa
trasferibilità.
Comunitaria Equal e ad altri progetti e azioni
innovative.
Sintesi dei contenuti
Sono stati analizzati i seguenti progetti:
1) Equal M.O.B.I.L.I. – Modelli di Orientamento di Base per l’Inserimento Lavorativo
dei giovani Immigrati.
2) Equal SCI – Sostenere la competitività individuale.
3) Equal I.N.S.I.E.M.E. – Inserimento, Socialità e Integrazione per Evolvere,
Migliorare, Emergere.
4) IN LINEA Azioni a supporto di un sistema integrato e innovativo per l’inserimento
lavorativo degli immigrati.
5) Equal Sin.Te.S.I. Sinergie territoriali per l’inclusione sociale
6) Equal A.M.I.C.A. - Accoglienza della Manodopera Immigrata nel Comparto
Agroindustriale.
7) V.O.C.I. Valorizzazione e opportunità di sviluppo di competenze per immigrati
8) P.R.I.D.E. – Progetto Regionale Integrato Rivolto a Donne Extracomunitarie.
9) SPINN Servizi Per l’Impiego Network Nazionale.
10) Equal LE RADICI E LE ALI - Sostegno Integrato, Inserimento Lavorativo per
Migranti e Rom.
L’analisi ed il confronto delle esperienze e buone pratiche identificate ha permesso di
delineare alcuni principi, paradigmi ed indirizzi operativi da cui trarre spunto per la
progettazione ed implementazione nel contesto regionale di servizi volti all’integrazione
socio-lavorativa dei cittadini stranieri. L’elemento principale di innovazione si può
riassumere nel perseguimento di una strategia complessiva di inclusione sociale e
lavorativa nei confronti dei cittadini stranieri focalizzata sulla centralità della persona e
sulla promozione dei diritti attivi di cittadinanza dei migranti che adotta misure
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Servizi complementari
antidiscriminatorie per qualificare le competenze, accrescere la consapevolezza delle
risorse e competenze individuali nell’ambito di un progetto di sviluppo locale integrato.
Attività
Risultato conseguito
Attività n. 3
Costruzione e sperimentazione di strumenti e
procedure operative per l’erogazione di servizi
Modello operativo di intervento
integrati di adattabilità, stabilizzazione e
(anche articolato, e comunque
qualificazione sul lavoro (orientamento, analisi
comprensivo di descrittori di
delle competenze, formazione e qualificazione sul processo, metodologie,
lavoro, servizi di sostegno e accompagnamento
strumentazioni operative).
allo sviluppo professionale, servizi di conciliazione)
rivolti a stranieri occupati.
Sintesi dei contenuti
Con il supporto di un software specifico sono stati realizzati 200 interventi di counselling
con lavoratori stranieri, che hanno consentito di
• restituire alla persona un bilancio delle competenze (tecnico professionali e
trasversali);
• verificare la corrispondenza delle competenze espresse rispetto ad un profilo
“standard” di riferimento;
• valutare eventuali aree settoriali / profili professionali già prossime per la risorsa
intervistata;
• individuare eventuali gaps di competenze da colmare al fine di consentire alla
risorsa di avere maggiori sicurezze in relazione alla stabilità e adattabilità nel
mercato del lavoro riferimento.
Gli elementi rilevati tramite lo svolgimento dell’attività hanno consentito di elaborare il
modello di intervento per l’attuazione di azioni di formazione di base e
professionalizzante rivolti a cittadini stranieri. Le risultanze dimostrano che il punto
focale è la conoscenza della lingua italiana “tecnica” cioè specifica del settore e del
ruolo svolto dal lavoratore/lavoratrice.
Gli elementi prioritari del modello
Per quanto riguarda il modello operativo di intervento per l’attuazione di azioni di
formazione di base e professionalizzanti, rivolte a cittadini stranieri per favorire
l’adattabilità, la stabilizzazione e la qualificazione del lavoro, in base a quanto emerso
dai risultati dall’analisi realizzata è stato sviluppato un modello complesso ed articolato
per la formazione linguistica (che è risultata essere l’elemento prioritario per le aziende).
Questo tipo di formazione, fino ad ora considerata secondaria rispetto allo svolgimento
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
di percorsi professionalizzanti appare, in questo momento, prioritaria sia per quanto
emerso dalla Azione 1, in specifico dalle interviste con le aziende in cui operano
lavoratori stranieri, che dai risultati dell’Azione 2.
Il modello sviluppato parte dal presupposto che, senza competenze linguistiche, sia per
lo meno problematico parlare di integrazione sociale, di processo di inserimento
lavorativo e di sviluppo professionale di un lavoratore straniero. Il modello contiene una
proposta di percorso sia per i lavoratori stranieri, individuati nel loro paese di origine,
che si apprestano a venire a lavorare in Italia su specifica commessa aziendale o
richiesta di Agenzia di Somministrazione o in seguito a accordi tra Nazioni, che per i
lavoratori stranieri già residenti in Italia.
Il modello costruito in maniera flessibile ed articolata prevede la valutazione del livello
linguistico posseduto dal lavoratore e di erogare la formazione linguistica in maniera
continuativa fino al raggiungimento di una padronanza della lingua italiana.
L’azione si svolge nel suo complesso con una serie articolata di interventi formativi che
devono essere coerenti con il percorso professionale intrapreso dal lavoratore straniero,
affiancandolo e supportandolo costantemente nel suo sviluppo professionale.
Un’attenzione particolare va posta, in fase di progettazione dei percorsi ad attività
“premianti” per i partecipanti a queste attività di formazione linguistiche, per stimolare la
partecipazione e il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Il modello prevede anche spunti formativi legati all’acquisizione di altre capacità ed
abilità tra i quali sono inseribili, oltre che quelle professionalizzanti, anche quelle legate
alla sicurezza sul lavoro.
Attività
Risultato conseguito
Attività n. 4
Sperimentazione di accordi territoriali, reti e sedi di Definizione e sperimentazione
coordinamento permanente tra EE.LL., imprese e
attuativa di almeno 2 accordi
parti sociali, per la governance dei processi di
territoriali o reti o tavoli permanenti
stabilizzazione e adattabilità dei lavoratori stranieri di coordinamento, in altrettante
in azienda e sperimentazione di protocolli per la
province o distretti produttivi del
pre-formazione e la preparazione all’ingresso di
territorio regionale.
cittadini stranieri comunitari.
Sintesi dei contenuti
All’interno di questa fase di lavoro sono stati finalizzati protocolli territoriali per favorire
l’integrazione socio-professionale delle persone straniere. Propedeutica a questa
sottoscrizione è stata la mappatura delle realtà territoriali (in prevalenza le associazioni)
presenti sui territori.
L’attività ha portato alla sottoscrizione di due protocolli per la costituzione di tavoli di
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Servizi complementari
confronto sperimentali.
Un protocollo è stato realizzato in Provincia di Parma e, oltre ad Obiettivo Lavoro ed
AECA, vede la presenza delle parti sociali (CGIL – CISL – UIL) e di Ageform.
Il secondo protocollo è stato realizzato a Bologna e, oltre ad Obiettivo Lavoro ed AECA,
vede la presenza di Piazza del Lavoro, di Irecoop e delle associazioni datoriali (Lega
Coop, Confcooperative e CNA).
Attività
Attività n. 5
Sviluppo di servizi territoriali, integrabili nella
pianificazione di zona, in collaborazione con gli
EE.LL. e il sistema territoriale di istruzione ed
educazione permanente.
Risultato conseguito
Progettazione e sperimentazione
di almeno due servizi territoriali a
partire dalla valorizzazione degli
esiti di esperienze positive già
attivate al fine di incrementarne la
riconoscibilità, la fruibilità e
l’integrazione con gli altri servizi
territoriali.
Sintesi dei contenuti
Sono stati identificati ed analizzati casi di servizi che si occupano di accoglienza,
orientamento ed altre tipologie di servizi alle persone straniere. L’ambito di analisi ha
riguardato tutto il territorio regionale e nello specifico la rete dei Cfp AECA che da
sempre si sono occupati (e si occupano) dell’integrazione socio-professionale delle
persone straniere.
Il dato principale è la modalità in cui nascono (o sono nati) queste tipologie di servizi: si
sviluppano infatti nella maggior parte dei casi, su base progettuale e solo in rarissimi
casi vengono organizzati e gestiti in modo organico dagli enti che li hanno promossi.
Questo connota il servizio con un senso di “sperimentalità” che potremmo anche definire
di precarietà. Lo “sportello” (anche se la definizione è estremamente limitativa) è infatti
collegato ad un finanziamento comunitario ed alla specifica programmazione provinciale
o regionale.
Il termine “sportello” è limitativo in quanto i servizi erogati vanno, nella maggior parte dei
casi, ben oltre all’erogazioni di informazioni: infatti presso il servizio vengono erogate
attività di accoglienza, orientamento, inserimento in percorsi di formazione, costruzione
di CV, individuazione di opportunità lavorative. La stabilizzazione di un servizio rivolto
agli stranieri sul territorio, comporta inoltre una sorta di fidelizzazione al servizio (o
meglio agli operatori e alle operatrici presenti) e il rivolgersi allo sportello diventa prassi
consolidata anche per avere informazioni ed indicazioni di altra natura e non
direttamente connesse ai percorsi formativi o al lavoro. In numerosi si è reso necessario
dotare il personale presente agli sportelli di competenze e conoscenza di base in tema
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Servizi complementari
legislativo, questioni legate alla casa, alla salute, all’educazione dei figli.
Questa presenza ha inoltre consolidato rapporti e collaborazioni con altre strutture
presenti sul territorio che intervengono nei confronti delle persone immigrate: questure,
scuole, centri di accoglienza, centri di volontariato, etc.
Il lavoro di analisi, indagine ed elaborazione delle esperienze più significative si è
articolato su due livelli:
1)
ricognizione quantitativa di tutte le esperienze realizzate all’interno del sistema dei
centri associati AECA. Tale fasi di lavoro è stata realizzata con l’ausilio di un
questionario.
2)
Individuazione delle esperienza più significative realizzate. Questo lavoro di
selezione dei servizi più significativi si è basato sui seguenti indicatori:
continuità del servizio nel corso degli ultimi anni
numero di stranieri “intercettati” negli ultimi anni
specificità territoriale
integrazione con gli attori del territorio.
La fase finale dell’attività ha portato ad una proposta di fattibilità per la realizzazione del
servizio.
Attività
Risultato conseguito
Attività n. 6
Costruzione e sperimentazione di modelli operativi Un modello operativo di intervento
per l’erogazione di servizi integrati di inserimento
(anche articolato, e comunque
lavorativo (orientamento, analisi delle competenze, comprensivo di descrittori di
formazione e servizi di sostegno all’inserimento)
processo, metodologie,
rivolti a persone straniere in specifica condizione di strumentazioni operative).
svantaggio nel mercato del lavoro.
Sintesi dei contenti
Definizione di un modello di intervento da proporre all’interno dei percorsi formativi
finalizzati all’apprendimento della lingua e della cultura italiana. Sono state individuate 4
tappe fondamentali
1)
Analisi del mercato del lavoro
2)
Selezione e counselling
3)
Mediazione Domanda/Offerta
4)
Accompagnamento e inserimento al lavoro
L’obiettivo di tale modello è:
- rilevare i settori emergenti ed evidenziare le figure professionali che li
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Servizi complementari
-
rappresentano;
analizzare le figure specifiche dei processi di trasformazione nei quali sono inserite;
favorire un sistema standard di rilevazione dei fabbisogni a sostegno dei servizi per
l’impiego delle Province Emiliane-Romagnole
Analisi del mercato del lavoro
Il modello è finalizzato ad elaborare conoscenze utili ai processi decisionali degli attori
istituzionali, sociali e del sistema formativo in riferimento a:
- l'evoluzione del mercato del lavoro locale alla luce delle tendenze dello sviluppo
locale a medio-lungo termine;
- ambiti produttivi per i quali si ritiene necessario predisporre e realizzare azioni di
sviluppo del sistema formativo e del mercato del lavoro;
- figure professionali di cui imprese, enti ed organizzazioni degli ambiti individuati
ritengono di aver bisogno per il proprio sviluppo competitivo;
- competenze professionali che si ritiene necessario potenziare anche ai fini del
miglioramento dell'occupabilità dei lavoratori.
Selezione e counselling
Il passaggio successivo è rappresentato dal modello di preselezione al quale va
indissolubilmente connesso il counselling. L’attività di counselling non va intesa nella
prospettiva del bilancio di competenze, ma nella prospettiva della selezione. Infatti gli
strumenti messi a disposizione mirano ad individuare se il candidato ha le competenze
di base e tecniche, nonché le risorse motivazionali per l’inserimento in un contesto
produttivo altro rispetto a quello del paese di origine. L’attività di pre-selezione e di
counselling può avere come output o l’inserimento lavorativo assistito o un’attività
formativa legata alla lingua italiana per rafforzare evidenti lacune in questa specifica ed
essenziale disciplina.
Al termine del percorso sono possibili tre differenti outcome:
- approfondimenti formativi
- tirocinio
- inserimento lavorativo assistito.
Mediazione Domanda/Offerta
Scopo della procedura è quello di definire una metodologia pianificata e sistematica del
processo per la gestione delle attività di mediazione domanda offerta.
Accompagnamento e inserimento al lavoro
Il modello di accompagnamento proposto, arriva al termine di un percorso di selezione e
di counselling che garantisce della congruità tra la figura richiesta dal MDL e le persone
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selezionate. L’attività di accompagnamento lavorativo consente un inserimento sociolavorativo guidato per i cittadini stranieri che hanno preso parte alle attività di selezione
ed incrocio D/O.
Sono previsti i seguenti servizi:
1.
servizio di tutoring
2.
servizio di ospitalità
3.
frequenza ad un percorso formativo
4.
procedure di supporto
Attività
Risultato conseguito
Attività n. 7
Report contenente buone
Attività di scambio e diffusione delle migliori prassi operative
pratiche rilevate a livello
in materia di formazione, inserimento lavorativo ed
transnazionale e
alfabetizzazione dei cittadini stranieri con significative realtà
regionale.
dei paesi europei.
Sintesi dei contenti
Nell’ambito della presente attività sono state analizzate azioni progettuali e/o processi di
lavoro realizzati per favorire l’integrazione socio-professionale delle persone straniere, in
ambito nazionale e transnazionale.
Caso n. 1
• Presenza di reti formali o informali di supporto ai
Percorso formativo
processi di integrazione
“Addetti all’ufficio
• Accoglienza / Orientamento / Informazione / Formazione commerciale”
professionale
Caso n. 2
• Accoglienza / Orientamento / Informazione / Formazione
Cooperare con i Balcani
professionale
• Supporto alla creazione di attività autonome
• Collegamento con i sistemi produttivi
Caso n. 3
• Presenza di reti formali o informali di supporto ai
processi di integrazione
Non solo braccia
• Accoglienza / Orientamento / Informazione / Formazione
professionale
Caso n. 4
Permanence: Accueil
• Accoglienza / Orientamento / Informazione / Formazione Emploi
professionale
(Permanenza:
Accoglienza Lavoro)
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Caso n. 5
• Accoglienza / Orientamento / Informazione / Formazione
professionale
• Collegamento con i sistemi produttivi
Caso n. 6
• Accoglienza / Orientamento / Informazione /
Formazione professionale
• Presenza di reti formali o informali di supporto ai
processi di integrazione
Caso n. 7
• Presenza di reti formali o informali di supporto ai
processi di integrazione
• Collegamento con i sistemi produttivi
Caso n. 8
• Accoglienza/Orientamento/informazione/Formazione
professionale
Attività
Pré qualification pluri
sectorielle
(Pre
qualificazione
plurisettoriale)
Tremplin
(Trampolino)
Espoir Emploi
(Speranza Lavoro)
Alea
Risultato conseguito
Attività n. 8
Studio di fattibilità per la
Costruzione e sperimentazione di protocolli per la
sottoscrizione di un protocollo con
pre-formazione e la preparazione all’ingresso di
un paese straniero.
cittadini stranieri comunitari.
Sintesi dei contenti
In funzione della realizzazione di un protocollo sperimentale per la pre-formazione e la
preparazione all’ingresso di cittadini stranieri comunitari è stato costituito un gruppo di
progetto avente la finalità di: individuare il paese con il quale realizzare l’accordo,
mappare i referenti e gli interlocutori più funzionali, definire le modalità di intervento.
Il processo di lavoro ha portato alla sottoscrizione di un protocollo con la La Fondazione
ASFORM, agenzia specializzata nella gestione di percorsi di mobilità internazionale.
ASFOMR ha sviluppato precedentemente all’ingresso della repubblica di Romania
nell’Unione Europea una vasta esperienza nella gestione di progetti ex art.23 del testo
unico sull’Immigrazione.
La seconda parte del progetto, come è già stato anticipato, si è concentrata su una precisa
categoria di persone straniere. Il punto di partenza è stato la delibera di approvazione del
“Protocollo/dichiarazione di proposito di cooperazione relativa alla lotta contro il traffico di
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esseri umani” sancisce la volontà comune di operare per l’integrazione socio-professionale
delle persone vittime del traffico di esseri umani. Le numerose disposizioni comunitarie in
materia di lotta contro il traffico di esseri umani, sottolineano l’esigenza di integrare tutti i
mezzi esistenti, ivi compreso il FSE come strumento di reintegrazione delle vittime
mediante l’accesso al mercato del lavoro, la formazione e l’istruzione.
Era pertanto importante capire ed analizzare i risultati quantitativi e qualitativi ottenuti
attraverso il FSE, quindi analizzando le esperienze, evidenziando i percorsi realizzati,
promuovendo lo scambio ed il confronto con i casi di successo.
Il progetto si è articolato su 4 piste di lavoro finalizzate ad individuare azioni, metodi e
pratiche di lavoro per la promozione dell’integrazione sociale e lavorative dei cittadini (e
delle cittadine) stranieri adulti sul territorio regionale.
I servizi complementari richiesti hanno riguardato i seguenti ambiti, finalizzati, come è già
stato sottolineato, ad individuare modalità di lavoro nei confronti di categorie specifiche di
persone straniere:
Attività – Servizi complementari
Attività n. 1
Analisi quantitativa e qualitativa sugli
utenti provenienti dalla Romania,
coinvolti nella attività cofinanziata dal
FSE.
Attività n. 2
Analisi ed elaborazione di esempi di
successo in tema di integrazione sociale
e occupazionale delle vittime del traffico
di persone.
Attività n. 3
Studio di fattibilità sulla programmazione
per l’elaborazione di un piano regionale
di intervento.
Risultato atteso
Report relativo alla presenza dei cittadini e
cittadine rumene nelle attività e progetti
cofinanziati dal FSE.
Il rapporto di ricerca sarà strutturato in due
sezioni:
sezione A) – Analisi quantitativa.
Elaborazioni di dati numerici e statistici.
Sezione B) – Analisi qualitativa dei percorsi
intrapresi.
Report relativo ai casi di successo in tema di
integrazione sociale e occupazionale delle
vittime della tratta e del traffico di persone.
Studio di fattibilità per l’elaborazione di un
piano regionale di intervento.
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
Attività n. 4
Focus di approfondimento sulla capacità
del sistema di rispondere ai bisogni
formativi per l’inclusione lavorativa dei
richiedenti asilo.
Report di lavoro contenenti dati aggiornati in
tema di richiedenti asilo. Le recenti
innovazioni normative. Soluzioni realizzative
per coinvolgere i richiedenti asilo all’interno
dei percorsi e progetti cofinanziati dal FSE.
Lo schema proposto nella pagina seguente, intende visivamente rappresentare la
metodologia di lavoro utilizzata per la realizzazione di questa seconda parte di lavoro.
I risultati attesi delle quattro attività saranno propedeutici al lancio di iniziative regionali e/o
territoriali nei confronti delle persone straniere in condizione di svantaggio.
Di particolare importanza l’attività numero 3 che raccoglie gli input delle altre azioni
progettuali, comprese quelle già realizzate nella prima fase di lavoro.
16
Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
Analisi complessiva della presenza delle persone
straniere sul territorio Emiliano-Romagnolo
(appalto I parte)
Approfondimento situazione socio-professionale
perone straniere che vivono situazioni di svantaggio:
in particolare la popolazione rumena
(appalto II parte)
Stabilizzazione professionale
dei cittadini e cittadine straniere
Indicazione e piste di lavoro in merito:
- ai percorsi professionali
- alle competenze necessarie per la stabilizzazione
- alle esperienze realizzate (trasferibili)
- ai servizi realizzati (acquisiti dai territori)
- alla presenza dei partenariati locali (associazioni, etc.)
- ai possibili sviluppi transnazionali
Analisi quantitativa e qualitativa sugli utenti provenienti dalla Romania, coinvolti
nell’attività cofinanziata dal FSE (attività n. 1)
Analisi ed elaborazione di esempi di successo in tema di integrazione sociale ed
occupazionale delle vittime del traffico di persone (attività n. 2)
Focus di approfondimento sulla capacità del sistema di rispondere ai bisogni
formativi per l’inclusione lavorativa dei richiedenti asilo (attività n. 4)
Approfondimenti specifici trasversali propedeutici all’attività n. 3
Studio di fattibilità sulla programmazione per l’elaborazione di un piano regionale di intervento
(attività n. 3)
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
Capitolo 2
La metodologia
________________________________________________________________________
Questa attività ha portato all’approfondimento ed analisi di due aspetti:
1.
Sezione A: - Approfondimento ed aggiornamento della normativa che riguarda i
"richiedenti asilo politico".
2.
Sezione B - Focus sui percorsi formativi.
Sezione A - Approfondimento ed aggiornamento normativo.
E' stata affidata ad un esperto legale la parte che riguarda i documenti e tutte le normative
in tema di Rifugiati politici.
Il lavoro è stato strutturato in schede suddivise come segue.
Introduzione
Introduzione, in cui viene fatta una carrellata del quadro normativo
dalle prime norme alla attuale, molto recente, normativa vigente,
che è comunque tuttora in divenire, infatti il d. lgs. 28.1.2008, n. 25
ha già subito alcune modifiche ed integrazioni con il d. lgs
3.10.2008, n. 159. Di fatto la nuova disciplina manda in pensione
quello che restava del d.l. 416/89, abrogato in quasi tutte le sue
norme.
Scheda n. 1
La normativa italiana di riferimento in materia di protezione
internazionale. In questa scheda viene riportato il quadro generale
della legislazione.
Scheda n. 2
Chi ha diritto ad accedere alla protezione internazionale? Viene
riportata la definizione che l'art. 2 del d. lgs. 251/07 dà del
"rifugiato" e in base allo stesso art. 2 chi è la persona ammissibile
alla protezione sussidiaria.
Scheda n. 3
Cosa si intende per atti di persecuzione e danno grave? In questa
scheda viene riportata la normativa che fa riferimento agli atti di
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
persecuzione e al danno grave e ne elenca la definizione della
norma di riferimento.
Scheda n. 4
Casi di esclusione dalla protezione internazionale. Vengono
riportati gli artt. 10 e 16 del d. lgs.251/07 che disciplinano,
rispettivamente, i casi di esclusione dallo status di rifugiato o da
quello di protezione sussidiaria.
Scheda n. 5
Procedura per l'accesso alla protezione internazionale. Questa
tematica è stata suddivisa in più schede come di seguito:
5.1 - A chi si presenta la domanda? Quali contenuti deve avere?
5.2 - Il richiedente protezione internazionale può essere trattenuto
coattivamente?
5.3 - A chi compete l'esame della domanda di protezione
internazionale?
5.4 - Come avviene l'esame della domanda?
5.5 - Quali decisioni può la Commissione?
5.6 - Si può ricorrere contro la decisione della Commissione?
Scheda n. 6
Scheda n. 6 (bis)
Diritti e doveri del richiedente asilo o protezione sussidiaria, con
particolare riferimento all'accesso al lavoro e alla formazione
professionale.
Scheda n. 7
Casi di cessazione o revoca dello status.
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
Sezione B - Focus sui percorsi formativi.
Il primo passo è stato quello di organizzare un gruppo di lavoro che ha avuto l'obiettivo di
analizzare e trovare soluzioni alla problematicità della partecipazione e dell'inserimento
delle persone richiedenti asilo e rifugiati in percorsi formativi che sono attivi sui territori
della Regione Emilia Romagna.
Metodologia di lavoro:
ƒ si è proceduto in prima battuta ad un'analisi delle difficoltà che incontrano i richiedenti
asilo ad inserirsi in percorsi di formazione professionale (es. riconoscimento titolo di
studio, bassa scolarità, tempi, domicilio,corsi di lingua italiana, ecc).
ƒ all'analisi è seguita la fase di proposte che riteniamo possano portare un effettivo
contributo ad alcune delle criticità esaminate.
Per tracciare il quadro delle criticità e dell'attuale situazione in Emilia Romagna dei
richiedenti asilo uno degli elementi di supporto è stato il monitoraggio relativo ai primi mesi
del 2008 del progetto "Emilia Romagna terra d'asilo", di cui è titolare l'Assessorato
regionale alle politiche sociali e immigrazione e la Provincia di Parma ricopre il ruolo di
ente attuatore e coordinatore del progetto. Partecipano, inoltre, al progetto 36 soggetti fra
enti locali, associazioni, organizzazioni sindacali.
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
Capitolo 3
Approfondimento ed aggiornamento normativo dei richiedenti asilo
________________________________________________________________________
All’interno di questo capitolo vengono riportati in forma aggiornata, ma soprattutto di facile
ed immediata lettura, i riferimenti normativi (sezione A). Come è stato anticipato nel
capitolo precedente, per agevolare la lettura degli aspetti legali e normativi, i contenuti
sono stati organizzati in schede di lavoro.
Introduzione
Secondo la definizione che ne fornisce l’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 il
rifugiato è colui che “avendo un fondato timore di persecuzione per motivi di razza,
religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o di opinioni politiche,
si trova fuori dal paese di cui è cittadino e non può o, a causa di tale timore, non vuole
avvalersi della protezione di tale paese”.
Secondo l’art. 10, comma 3, della Costituzione “lo straniero, al quale sia impedito nel
suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla
legge”.
La differenza tra il dettato costituzionale e la disciplina specifica sul rifugio politico è
stata oggetto di un vasto dibattito tra gli interpreti del diritto e i Giudici chiamati ad
applicare, concretamente, le norme in esame.
I più accorti studiosi hanno sempre considerato il rifugio politico un minus rispetto alla
più ampia categoria dell’asilo, la cui disciplina tuttavia, era rimessa dal Legislatore
costituente all’emanazione di una legge apposita.
Il primo documento normativo con cui in Italia ci si è occupati, seppur marginalmente,
del tema dei rifugiati politici è stato il decreto legge 30.12.1989, n. 416, convertito con
modifiche nella legge 28.2.1990, n. 39 (c.d. Legge Martelli) che, pur intitolato norme
urgenti in materia di asilo politico, ha affrontato la materia soltanto sotto il più ristretto
profilo del riconoscimento dello status di rifugiato in base alla definizione fornitane dalla
Convenzione di Ginevra.
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
Il d.l. 416/89 è anche la prima legge italiana a regolamentare in maniera pressoché
organica la materia dell’immigrazione; qualche anno dopo è giunto il vero e proprio Testo
Unico dell’immigrazione, il d. lgs. 25.7.1998, n. 286 (c.d. Legge Turco-Napolitano), che
sostituisce ed integra le disposizioni dettate dal d.l. 416/89 senza, tuttavia, incidere sulle
norme inerenti il rifugio politico, che restano inalterate (e carenti, come dimostrato dal
sempre più frequente ricorso alle aule di Tribunale per il riconoscimento del diritto d’asilo
costituzionale al di fuori della procedura amministrativa prevista per lo status di rifugiato).
Bisogna attendere il 2002, e la legge 30.7.2002, n. 189 (c.d. Bossi-Fini), che riforma
profondamente l’impianto del Testo Unico, per vedere una più ampia articolazione della
disciplina dell’asilo. In realtà, la legge 189/02 – che aggiunge alcuni articoli al residuo
impianto del d.l. 416/89 in materia di rifugio politico – e il regolamento relativo alle
procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato (d.p.r. 16.9.2004, n. 303)
affrontano il tema soltanto sotto il profilo procedurale, senza porre mano alla necessaria
riforma delle ipotesi sostanziali di accesso alla protezione internazionale, con il risultato
che l’Italia rimane fanalino di coda tra i Paesi europei in una così delicata materia.
Ma ormai i tempi sono maturi, le direttive comunitarie in materia di asilo si susseguono
numerose e il Legislatore italiano si trova di fronte alla necessità di compiere un passo più
incisivo verso la compiuta regolamentazione del diritto d’asilo così come individuato dai
Padri costituenti e voluto in sede comunitaria.
Con il d. lgs. 30.5.2005, n. 140 recante attuazione della direttiva 2003/9/CE che
stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri,
l’Italia comincia a mettersi al passo con l’Europa e garantisce alcuni diritti minimi in tema di
alloggio, assistenza medica, diritto allo studio, lavoro e formazione professionale ai
richiedenti asilo presenti nel nostro Paese.
Si arriva così a tempi recentissimi, con due provvedimenti che fissano, finalmente, sia
sul piano sostanziale che su quello processuale, i criteri e i presupposti della protezione
internazionale: forse ancora qualcosa di più contenuto rispetto al diritto d’asilo previsto
dall’art. 10 della Costituzione ma certamente più incisivo del mero rifugio politico ai sensi
della Convenzione di Ginevra del 1951, trattato internazionale di fondamentale importanza
ma oramai superato, dopo quasi sessant’anni dalla sua approvazione.
Le ultime norme approvate dal nostro Legislatore, cui si fa principalmente riferimento
nelle pagine che seguono, sono dunque il d. lgs. 19.11.2007, n. 251 (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale soltanto il 4.1.2008), contenente attuazione della direttiva 2004/83/CE
recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e il d. lgs. 28.1.2008, n. 25 contenente
attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate
negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
La disciplina attualmente vigente è dunque molto recente ed è tuttora in divenire, se è
vero che il d. lgs. 25/08 ha già subito alcune modifiche ed integrazioni con il d. lgs.
3.10.2008, n. 159.
Di certo la nuova disciplina manda praticamente in pensione quello che restava del d.l.
416/89, espressamente abrogato in quasi tutte le sue norme – restando in vigore
unicamente la disciplina del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – mentre il
d. lgs. 25/08 va a sostituire, nella sua funzione procedurale, il d.p.r. 303/04, anche se per il
pieno “passaggio di consegne” bisognerà attendere l’emanazione di alcuni regolamenti
attuativi.
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
Scheda n. 1
La normativa italiana di riferimento in materia di protezione internazionale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Costituzione della Repubblica italiana, art. 11.
Legge 24.7.1954, n. 722, contenente la ratifica della Convenzione di Ginevra del
28.7.1951 relativa allo status dei Rifugiati
Decreto legge 30.12.1989, n. 416 (convertito con modifiche nella legge 28.2.1990,
n. 39), Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed
apolidi già presenti nel territorio dello Stato.
Decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Decreto del Presidente della Repubblica 31.8.1999, n. 394, Regolamento recante
norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Regolamento (CE) 18.2.2003, n. 343/2003, Regolamento del Consiglio che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati
membri da un cittadino di un paese terzo.
Decreto del Presidente della Repubblica 16.9.2004, n. 303, Regolamento relativo
alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Decreto legislativo 30.5.2005, n. 140, Attuazione della direttiva 2003/9/CE che
stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli stati
membri.
Decreto legislativo 19.11.2007, n. 251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE
recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
Decreto legislativo 28.1.2008, n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante
norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
Decreto legislativo 3.10.2008, n. 159, Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
Scheda n. 2
Chi ha diritto di accedere alla protezione internazionale?
In base all’art. 2 del d. lgs. 251/07 si definisce come rifugiato il “cittadino straniero1 il
quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova
fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore,
non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal
territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni
succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno”; la definizione
riprende il dettato della Convenzione di Ginevra, ampliando la portata della norma
all’apolide (cioè la persona priva di cittadinanza di qualunque Paese).
Lo stesso art. 2 definisce, inoltre, la persona ammissibile alla protezione sussidiaria (di
fatto assimilabile alla “vecchia” protezione umanitaria): si tratta del “cittadino straniero che
non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti
sussistono fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine o, nel caso di
un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale,
correrebbe il rischio di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il
quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto
Paese”.
1 Per cittadino straniero si intende, secondo l’esplicita previsione dell’art. 1, il cittadino di Paese non
appartenente all’Unione Europea o l’apolide.
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
Scheda n. 3
Cosa si intende per atti di persecuzione e danno grave?
L’art. 7 del d. lgs. 251/07 stabilisce che gli atti di persecuzione, per poter essere valutati
al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, devono alternativamente:
¾ essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una
violazione dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti inderogabili ai sensi
dell’art. 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell’Uomo2, oppure
¾ costituire una somma di diverse misure, tra cui la violazione di diritti umani, il cui
impatto sia tale da produrre nella persona un effetto analogo a quello di cui al punto
precedente.
La norma fornisce poi un elenco, non esaustivo, di atti di persecuzione:
a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per loro
natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto,
quando ciò potrebbe comportare la commissione di crimini di guerra o contro l’umanità
o atti efferati e crudeli;
f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia.
L’art. 8 contiene la definizione dei concetti di razza, religione, nazionalità, gruppo sociale,
opinione politica quali motivi di persecuzione.
Ai fini della protezione sussidiaria è invece ritenuto danno grave (art. 14 d. lgs. 251/07):
a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
c) la minaccia grave o individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla
violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
L’art. 5 del d. lgs. 251/07 individua i responsabili delle persecuzioni o del danno grave,
che devono essere:
2 Ci si riferisce qui ai diritti umani non derogabili nemmeno in caso di guerra o altro pericolo pubblico che
minacci la vita della nazione: diritto alla vita, diritto a non essere sottoposti a tortura o ridotti in schiavitù,
diritto a non essere condannati per un fatto che non costituiva reato al momento della commissione.
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
¾
¾
¾
lo Stato;
i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo
territorio;
soggetti non appartenenti all’organizzazione dello Stato ma nei confronti dei quali
quest’ultimo non possa o non voglia fornire protezione.
Oltre all’ampliamento, rispetto alla Convenzione di Ginevra, delle
ipotesi in cui si può ritenere sussistente una persecuzione ai
danni del richiedente, la previsione dell’art. 5 è la più incisiva
dell’intero assetto normativo, poiché introduce il concetto che le
persecuzioni o il danno grave possono anche essere causati da
soggetti non statali, nei confronti dei quali il perseguitato sia
privo di protezione all’interno del proprio Paese.
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
Scheda n. 4
Esistono casi di esclusione dalla protezione internazionale?
Gli artt. 10 e 16 del d. lgs. 251/07 disciplinano, rispettivamente, i casi di esclusione dallo
status di rifugiato o da quello di protezione sussidiaria.
Non è ammesso al rifugio lo straniero che:
rientra nel campo di applicazione della Convenzione di Ginevra relativamente ai
soggetti posti sotto la protezione di un organo o di un’agenzia delle Nazioni Unite (cioè
gode già di un regime di protezione);
¾ abbia commesso un crimine contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l’umanità;
¾
abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima del rilascio del permesso di
soggiorno come rifugiato, un reato grave oppure atti particolarmente crudeli3;
¾ si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite.
¾
Non è ammesso alla protezione sussidiaria lo straniero che, oltre a rientrare nella casistica
precedente:
¾ abbia commesso un reato grave, anche nel territorio italiano;
¾ costituisca pericolo per la sicurezza dello Stato, per l’ordine pubblico o per la sicurezza
pubblica;
¾ abbia istigato o concorso alla commissione di alcune delle fattispecie previste in
precedenza.
3 La gravità del reato è determinata in base alla pena per esso attribuita dalla legge italiana, non inferiore
nel minimo a quattro anno o nel massimo a dieci anni.
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
Scheda n. 5
Procedura per l’accesso alla protezione internazionale
5.1 - A chi si presenta la domanda? Quali contenuti deve avere?
La domanda di protezione internazionale va presentata personalmente dal richiedente
all’ufficio di Polizia di frontiera al momento dell’ingresso in Italia, oppure presso la
Questura del luogo di dimora del richiedente (art. 6 d. lgs. 25/08). Se il richiedente è un
genitore che si trova in Italia con i figli minori, la domanda si estende automaticamente
anche ad essi.
Se il richiedente è un minore non accompagnato, si deve procedere alla nomina di un
tutore (da parte del Tribunale per i minorenni o del Giudice tutelare), su istanza dell’autorità
che riceve la domanda (art. 26, comma 5, dl. lgs. 25/08); la presentazione della domanda è
sospesa sino alla nomina del tutore.
Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda, tutti gli elementi e la
documentazione a sua disposizione e necessari a motivare la domanda. Per elementi di
intendono le dichiarazioni relative all’età, alla condizione sociale, identità, cittadinanza,
paesi e luoghi di precedente soggiorno, eventuali domande d’asilo pregresse, documenti di
identità e motivi della domanda di protezione (art. 3 d. lgs. 251/07).
Il contenuto della domanda riveste, ovviamente, un’importanza
fondamentale nella procedura di riconoscimento della protezione
internazionale, poiché da essa e dalla coerenza, credibilità e
livello di dettaglio con cui è redatta la Commissione competente
a valutarne la fondatezza trae elementi significativi di giudizio,
come si vedrà oltre.
In nessun caso la domanda può essere respinta dall’autorità ricevente per il solo fatto che
non è stata presentata tempestivamente, cioè al momento dell’ingresso in Italia dello
straniero (art. 8 d. lgs. 25/08).
All’atto della presentazione della domanda il funzionario di Polizia redige un verbale
mediante compilazione di apposito modulo, a cui è allegata la documentazione prodotta
29
Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
dal ricorrente; il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente, che ne riceve copia
unitamente a copia dei documenti allegati (art. 26, comma 2, d. lgs. 25/08).
Il richiedente riceve, inoltre, un opuscolo informativo che illustra le fasi della procedura, i
principali diritti e doveri del richiedente protezione internazionale, le prestazioni sanitarie e
di accoglienza cui ha diritto e l’indirizzo e il recapito telefonico dell’ACNUR o di altra
organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo (art. 10 d. lgs. 25/08)4.
Fatta salva l’ipotesi in cui si debba disporre l’ospitalità o il trattenimento del richiedente – di
cui al successivo punto 5 – la Questura rilascia un permesso di soggiorno per richiesta
asilo (art. 26, comma 4, d. lgs. 25/08) della durata di tre mesi, rinnovabile fino alla
definizione del procedimento.
Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato per tutta la durata del
procedimento di esame della domanda di protezione internazionale; tuttavia, il Prefetto
competente per territorio stabilisce un luogo di residenza o un area del Paese in cui
il richiedente può circolare (art. 7 d. lgs. 25/08 come modificato dal d. lgs. 159/08).
4 In realtà, l’opuscolo al momento non è stato ancora realizzato, poiché si attende l’emanazione di un
apposito regolamento che dovrà definire, tra l’altro, le modalità di redazione dell’opuscolo medesimo.
30
Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
Scheda n. 5
Procedura per l’accesso alla protezione internazionale
5.2 – Il richiedente protezione internazionale può essere trattenuto coattivamente?
In nessun caso il richiedente protezione internazionale può essere trattenuto al solo
scopo di esaminare la sua domanda.
Spetta eventualmente al Questore, se ne ricorrono i presupposti, disporre l’accoglienza o il
trattenimento del richiedente; in tal caso, rilascia all’interessato un attestato nominativo
che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale.
Le ipotesi in cui viene disposta l’ospitalità presso un Centro di accoglienza per
richiedenti asilo sono disciplinate dall’art. 20 del d. lgs. 25/08:
¾ necessità di verificare nazionalità o identità del richiedente, per mancanza di
documenti o accertata falsità o contraffazione degli stessi;
¾ presentazione della domanda dopo il fermo per un tentativo di elusione dei controlli
di frontiera;
¾ presentazione della domanda dopo l’accertamento della condizione di soggiorno
irregolare (ma prima dell’espulsione).
Nel primo caso, la permanenza nel Centro è limitata al tempo strettamente necessario alla
verifica di identità e/o nazionalità del richiedente, e comunque per non più di venti giorni;
nelle altre ipotesi il richiedente è ospitato presso il Centro per il tempo strettamente
necessario all’esame della domanda, e comunque per non più di trentacinque giorni.
Allo scadere dei termini di cui sopra, se la procedura non si è ancora conclusa, al
richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo della durata di tre
mesi, rinnovabile fino alla decisione sulla domanda.
La permanenza del richiedente nel Centro di accoglienza per il periodo previsto non è
vincolante al fine della domanda ed è comunque consentito al richiedente l’uscita nelle ore
diurne; si noti, tuttavia, che l’indirizzo del Centro è quello ufficiale per ogni notifica e
comunicazione relativa alla procedura, ed è quindi interesse del richiedente non
allontanarsi dallo stesso.
Il Questore dispone, invece, il trattenimento presso un Centro per l’identificazione e
l’espulsione (CIE, gli ex CPT, Centri di Permanenza Temporanea) di cui all’art. 14 del
Testo Unico sull’immigrazione (d. lgs. 286/98) nei seguenti casi, disciplinati dall’art. 21 del
d. lgs. 25/08:
31
Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
¾
¾
¾
il richiedente si trova in una delle condizioni previste dalla Convenzione di Ginevra,
art. 1, par. F5;
il richiedente è stato condannato per uno dei delitti che prevedono l’arresto
obbligatorio in flagranza, oppure per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in Italia o l’emigrazione clandestina
dall’Italia verso l’estero, lo sfruttamento della prostituzione o dei minori per attività
illecite;
il richiedente è destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento
alla frontiera.
Il trattenimento presso il CIE ha una durata massima di trenta giorni; se il richiedente si
trova già trattenuto in esecuzione dell’espulsione il Questore chiede al Tribunale
competente per territorio la proroga del trattenimento per ulteriori trenta giorni al fine di
consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda. allo scadere del
termine, se la procedura non si è ancora conclusa, al richiedente è rilasciato un permesso
di soggiorno per richiesta asilo della durata di tre mesi, rinnovabile fino alla decisione
sulla domanda.
L’indirizzo del Centro di accoglienza o del CIE viene comunicato dalla Questura alla
Commissione territoriale competente per l’esame della domanda al fine delle notificazioni e
delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda.
Una volta lasciato il Centro per decorrenza dei limiti temporali, il richiedente è tenuto a
comunicare alla Questura e alla Commissione territoriale competente il proprio domicilio ed
eventuali modifiche dello stesso (art. 22 d. lgs. 25/08).
5 Richiedente che:
- abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, come
definito negli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a questi crimini;
- abbia commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del Paese di accoglimento e prima di esservi
ammesso in qualità di rifugiato;
- si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite.
32
Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
Scheda n. 5
Procedura per l’accesso alla protezione internazionale
5.3 - A chi compete l’esame della domanda di protezione internazionale?
Competenti all’esame della domanda di protezione internazionale sono le Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale6, composte da un
funzionario della carriera prefettizia, da un funzionario della Polizia di Stato, da un
rappresentante di un Ente territoriale e da un rappresentante dell’ACNUR (Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati).
La competenza territoriale della Commissione è determinata in base al luogo di
presentazione della domanda, salvo che si sia disposto l’accoglimento o il trattenimento,
nei quali casi prevale il luogo in cui si trova il Centro (art. 4 d. lgs. 25/08).
Esiste anche una Commissione nazionale per il diritto di asilo, disciplinata dall’art. 5 del
d. lgs. 25/08, che ha il compito di disporre la revoca o la cessazione degli status di
protezione internazionale, nonché compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni
territoriali.
6 Con decreto del Ministro dell’Interno del 6.3.2008 sono state individuate le seguenti Commissioni territoriali
(N.B.: sette di queste erano già esistenti come Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di
rifugiato e istituite a seguito dell’entrata in vigore del d.p.r. 16.9.2004, n. 303, contenente il Regolamento
relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato):
1. Gorizia: competenza sulle domande presentate nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto
Adige;
2. Milano: competenza sulle domande presentate nella regione Lombardia;
3. Roma: competenza sulle domande presentate nelle regioni Lazio, Abruzzo, Sardegna, Toscana,
Marche, Umbria;
4. Foggia: competenza sulle domande presentate nelle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani;
5. Siracusa: competenza sulle domande presentate nelle province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta,
Catania;
6. Crotone: competenza sulle domande presentate nelle regioni Calabria e Basilicata;
7. Trapani: competenza sulle domande presentate nelle province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina,
Enna;
8. Bari: competenza sulle domande presentate nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto;
9. Caserta: competenza sulle domande presentate nelle regioni Campania e Molise;
10. Torino: competenza sulle domande presentate nelle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia
Romagna.
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Servizi complementari
Scheda n. 5
Procedura per l’accesso alla protezione internazionale
5.4 - Come avviene l’esame della domanda?
L’esame della domanda di protezione internazionale avviene mediante colloquio
personale della Commissione con il richiedente, da tenersi presso la sede della
Commissione competente secondo le modalità previste dagli artt. 12-17 del d. lgs. 25/08.
La Commissione provvede alla convocazione del richiedente entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi; la Commissione
esamina in via prioritaria le domande nelle seguenti ipotesi:
¾ la domanda è palesemente fondata;
¾ la domanda è presentata da un richiedente che appartiene ad una delle categorie
vulnerabili previste dall’art. 8 del d. lgs. 140/057;
¾ la domanda è stata presentata da un richiedente che si trovi ospitato presso un Centro
d’accoglienza o trattenuto presso un CIE, escluso il caso in cui l’accoglienza è stata
disposta per accertare o verificare l’identità del richiedente.
Nei casi in cui è disposto il trattenimento – o la proroga dello stesso – a seguito della
presentazione della domanda di protezione, il Questore invia immediatamente la relativa
documentazione alla Commissione territoriale competente, la quale provvede all’audizione
entro sette giorni e decide sulla domanda entro i successivi due giorni (art. 28 d. lgs.
25/08).
Su richiesta motivata del richiedente, la Commissione può decidere di svolgere il colloquio
alla presenza di uno solo dei suoi membri, possibilmente dello stesso sesso
dell’interessato; può altresì omettere l’audizione personale quando ritiene di avere elementi
documentali sufficienti per accogliere la domanda o quando risulti certificata l’incapacità
o impossibilità del richiedente di sostenere il colloquio per motivi di salute.
Se il richiedente, regolarmente convocato, non si presenta al colloquio ciò non è motivo di
rigetto della domanda, ma la Commissione decide esclusivamente sulla base della
documentazione disponibile.
7 Si tratta di minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone
per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica
o sessuale.
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Servizi complementari
Il colloquio avviene in seduta non pubblica, alla quale possono prendere parte, se
richiesto dall’interessato, un interprete e un avvocato di fiducia, quest’ultimo a spese del
richiedente; qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni previste dall’art. 8 del d.
lgs. 140/05 (vedere nota n. 7) al colloquio può essere ammesso personale di sostegno.
Se la domanda è presentata da un minore, il colloquio avviene alla presenza del genitore
o del tutore.
Dell’audizione è redatto verbale scritto, contenente le dichiarazioni rilasciate dal
richiedente e sottoscritto da quest’ultimo; in caso di rifiuto di sottoscrivere, le motivazioni
sono riportate nel verbale e ciò non osta all’adozione di una decisione da parte della
Commissione.
In nessun caso la Commissione può acquisire informazioni dai presunti responsabili delle
persecuzioni ai danni del richiedente, né divulgare notizie circa la domanda di protezione
internazionale o altre informazioni che possano nuocere all’incolumità del richiedente e
delle persone a suo carico, nonché dei suoi familiari nel Paese d’origine (art. 25 d. lgs.
25/08).
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Scheda n. 5
Procedura per l’accesso alla protezione internazionale
5.5 - Quali decisioni può assumere la Commissione?
L’art. 3 del d. lgs. 251/07 definisce i criteri di esame della domanda di protezione
internazionale che comprendono, tra l’altro, la valutazione dei fatti riguardanti il Paese
d’origine del richiedente al momento della decisione, la disamina dei documenti e delle
dichiarazioni rese dal richiedente, la sua situazione personale (età, condizione sociale,
sesso, ecc.), la condotta del richiedente successiva all’abbandono del suo Paese, la
tempestività della domanda, la coerenza delle dichiarazioni, eventuali riscontri oggettivi
alle medesime.
L’art. 3 del d. lgs. 251/07 individua nel dettaglio gli elementi su
cui deve basarsi la decisione della Commissione, comprendenti
sia elementi soggettivi riguardanti la persona del richiedente sia
aspetti oggettivi legati alla situazione dello Stato di provenienza.
La scelta operata dal Legislatore – europeo, prima ancora che
italiano – appare condivisibile, poiché consente un riscontro del
percorso decisionale agevolando così la predisposizione
dell’eventuale ricorso alla magistratura ordinaria.
La decisione della Commissione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo
individuale, obiettivo ed imparziale, alla luce di informazioni precise ed aggiornate
circa la situazione generale del Paese di origine del richiedente e degli eventuali Paesi di
transito, sulla scorta dei dati forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri o
comunque acquisite dalla Commissione (art. 8 d. lgs. 25/08).
La decisione finale assunta dalla Commissione deve essere comunicata all’interessato per
iscritto; nel caso di rigetto, deve inoltre essere corredata dalla motivazione in fatto ed in
diritto e indicare i mezzi di impugnazione ammissibili (vedere punto 9).
Al termine del procedimento, la Commissione territoriale può assumere le seguenti
decisioni:
a) dichiarazione di inammissibilità (art. 29 d. lgs. 25/08). La Commissione dichiara la
domanda inammissibile e non procede all’esame della stessa quando:
36
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b)
c)
d)
e)
- il richiedente è già stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della
Convenzione di Ginevra;
- il richiedente ha presentato una nuova domanda dopo una decisione di rigetto
senza presentare nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o a quelle del
suo Paese di origine;
sospensione per regolamento di competenza (art. 30 d. lgs. 25/08). Se nel corso
dell’esame emergono elementi tali da far ritenere che vi possa essere la competenza
di un altro Paese dell’Unione Europea ad esaminare la domanda di protezione, ai
sensi del Regolamento (CE) n. 343/20038, la Commissione territoriale sospende
l’esame della domanda e rinvia per ogni opportuna valutazione all’Unità Dublino,
operante presso il Ministero dell’Interno. Qualora venga determinata la competenza
territoriale di altro Stato, la Commissione dichiara l’estinzione del procedimento;
accoglimento della domanda (art. 31 d. lgs. 25/08). Viene riconosciuto lo status di
rifugiato o, se non ricorrono i presupposti di legge, l’accesso alla protezione
sussidiaria;
rigetto della domanda (art. 31 d. lgs. 25/08). La Commissione rigetta la domanda nei
seguenti casi:
- non sussistono i presupposti previsti dal d. lgs. 251/07 per il riconoscimento della
protezione internazionale;
- ricorre una delle cause di cessazione o esclusione previste dal d. lgs. 251/07;
- il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro9, a meno che non abbia
documentato gravi motivi per i quali egli non ritenga comunque sicuro un rientro nel
proprio Paese;
- nei casi di manifesta infondatezza, cioè quando risulti la palese insussistenza dei
presupposti previsti dal d. lgs. 251/07, ovvero la domanda risulta essere stata
presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di
espulsione o respingimento;
rinvio alla Questura per motivi umanitari (art. 31, comma 3, d. lgs. 25/08). Nei casi
in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano
tuttavia sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale
8 Regolamento del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadini di un
paese terzo. Il Regolamento ha sostituito la vecchia “Convenzione di Dublino” (ed è anche conosciuto come
Dublino II) e regola le ipotesi in cui il richiedente protezione internazionale si sia trovato, prima di giungere
nel Paese in cui ha fatto domanda, in altro Stato membro aderente alla Convenzione di Ginevra, senza aver
presentato alcuna domanda pur avendone la possibilità (sono escluse, pertanto, le ipotesi di mero transito).
In tal caso, il richiedente deve essere inviato nello Stato di precedente soggiorno per la formalizzazione della
domanda.
9 Sono quelli inseriti nell’elenco comune minimo previsto dall’art. 29 della direttiva 2005/85/CE, elaborato dal
Consiglio d’Europa su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, sulla
base di informazioni fornite dagli Stati membri, dallo stesso Consiglio d’Europa e dall’ACNUR.
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Servizi complementari
trasmette gli atti al Questore per l’eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per
motivi umanitari ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Testo Unico sull’immigrazione.
La dichiarazione di inammissibilità e il provvedimento di rigetto comportano, alla scadenza
del termine per l’impugnazione (vedere punto 9), l’obbligo per il richiedente di lasciare il
territorio dello Stato. Si procede mediante espulsione amministrativa ai sensi dell’art.
13, comma 4, del Testo Unico sull’immigrazione se si tratta di un soggetto accolto presso
un Centro di accoglienza o trattenuto presso un CIE, oppure con l’intimazione a lasciare il
Paese entro 15 giorni ai sensi dell’art. 13, comma 5, del Testo Unico nei confronti del
richiedente titolare di permesso di soggiorno per richiesta asilo.
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Scheda n. 5
Procedura per l’accesso alla protezione internazionale
5.6 - Si può ricorrere contro la decisione della Commissione?
La decisione della Commissione territoriale che non ha accolto la domanda di protezione
internazionale può essere impugnata mediante ricorso dinanzi al Tribunale del distretto di
Corte d’appello in cui ha sede la Commissione (art. 35 d. lgs. 25/08); si può ricorrere anche
contro la decisione che non ha riconosciuto lo status di rifugiato concedendo solo la
protezione sussidiaria.
La nuova disciplina ha abrogato – opportunamente – l’istituto del
riesame, previsto dall’art. 1-ter del d.l. 416/89, che prevedeva,
prima del ricorso all’autorità giudiziaria, un nuovo esame della
domanda da parte della medesima Commissione territoriale
integrata con un membro della Commissione nazionale.
Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento, ma nei casi in cui il richiedente sia ospitato presso un Centro di
accoglienza o trattenuto presso un CIE il termine è ridotto a quindici giorni dalla
comunicazione ed è competente il Tribunale del distretto di Corte d’appello in cui ha sede il
Centro.
Nella procedura di impugnazione il richiedente ha diritto di farsi assistere da un avvocato di
fiducia e può essere ammesso, ricorrendone i presupposti, al patrocinio a spese dello
Stato (art. 16 d. lgs. 25/08).
La proposizione del ricorso sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, tranne i
casi in cui il provvedimento della Commissione abbia dichiarato al domanda
inammissibile ovvero l’abbia rigettata per manifesta infondatezza. In questo caso, il
ricorrente può chiedere contestualmente al deposito del ricorso la sospensione del
provvedimento qualora ricorrano gravi e fondati motivi.
La richiesta di sospensione deve essere presentata in ogni caso dal richiedente che si
trovi accolto presso un Centro di accoglienza o trattenuto presso un CIE.
In caso di accoglimento dell’istanza di sospensione, al richiedente è rilasciato un permesso
di soggiorno per richiesta asilo.
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Servizi complementari
La previsione di un principio generale di sospensione del
provvedimento di rigetto della domanda – che, in realtà, così
generale non è, dal momento che le ipotesi di sospensione
automatica sono residuali – è un’importante innovazione
introdotta dal d. lgs. 25/08, dal momento che la precedente
disciplina prevedeva come regola la provvisoria esecutorietà
del provvedimento.
Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso il Tribunale decide con sentenza, rigettando
il ricorso o riconoscendo al ricorrente lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria.
La sentenza che decide sul ricorso può essere impugnata in Corte d’appello e contro la
decisione della Corte è ammesso ricorso in Cassazione.
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Scheda n. 6
Quali sono i diritti ed i doveri del richiedente protezione internazionale?
6.1 – Accesso al lavoro e alla formazione professionale
Al richiedente protezione internazionale viene rilasciato, come detto, un attesto nominativo
che ne certifica la qualifica di richiedente per il tempo in cui si trova ospitato presso un
Centro di accoglienza o trattenuto presso un Centro di identificazione ed espulsione e,
successivamente – o dal momento della domanda, se non viene accolto o trattenuto – un
permesso di soggiorno per richiesta asilo della durata di tre mesi, rinnovabile sino alla
conclusione del procedimento di esame della sua domanda.
Il richiedente è ammesso alle tutele previste dal d. lgs. 30.5.2005, n. 140, recante
attuazione della Direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza
dei richiedenti asilo.
In particolare, il richiedente con permesso di soggiorno che risulta privo di mezzi
sufficienti a garantire il sostentamento proprio e dei propri familiari ha accesso alle misure
di accoglienza, previa apposita domanda da indirizzare alla Prefettura.
Una volta accertata l’insufficienza di mezzi di sussistenza10, il Prefetto accerta
preliminarmente la disponibilità di posti all’interno del Sistema di protezione dei
richiedenti asilo e dei rifugiati11; se non vi è disponibilità presso le strutture messe a
disposizione dagli Enti Locali, l’accoglienza è disposta in un Centro di accoglienza per
richiedenti asilo. Gli oneri del trasferimento presso il Centro sono a carico della
Prefettura.
I richiedenti ammessi presso le strutture facenti capo al Sistema di protezione oppure
ospitati presso i Centri di accoglienza sono iscritti al Servizio Sanitario nazionale e
godono degli stessi diritti sanitari riconosciuti agli stranieri regolarmente
soggiornanti dall’art. 34 del Testo Unico sull’immigrazione.
10 La valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza, da riferirsi ad un periodo non superiore a sei
mesi, è effettuata in base ai criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti con apposita direttiva del
Ministro dell’Interno ai senso dell’art. 4, comma 3, del Testo Unico sull’immigrazione.
11 Si tratta del sistema previsto dall’art. 1-sexies del d.l. 30.12.1989, n. 416 (di fatto, l’unico articolo della
vecchia Legge Martelli oggi ancora in vigore) con il concorso degli Enti Locali che prestano servizi finalizzati
all’accoglienza dei richiedenti asilo, dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e dell’ACNUR, con
finanziamento del Ministero dell’Interno.
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Servizi complementari
I minori richiedenti protezione internazionale o i figli minori di richiedenti sono soggetti
all’obbligo scolastico, ai sensi dell’art. 38 del Testo Unico sull’immigrazione.
Qualora la decisione sulla domanda di protezione internazionale non venga adottata entro
sei mesi dalla presentazione ed il ritardo non sia attribuibile al richiedente12, il permesso di
soggiorno per richiesta asilo viene rinnovato per la durata di sei mesi e consente di
svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura. Il permesso di
soggiorno non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
Inoltre, il richiedente inserito nei servizi del Sistema di protezione possono frequentare
corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell’Ente
locale dedicato all’accoglienza (art. 11 d. lgs. 140/05).
L’art. 36 d. lgs. 25/08 prevede che la disciplina dell’art. 11 d. lgs. 140/05 (accesso al lavoro
e alla formazione professionale) si applica anche al richiedente che ha proposto ricorso
contro la decisione della Commissione territoriale.
Il richiedente ospitato presso i Centri di accoglienza, una volta decorso il termine massimo
previsto dall’art. 20 d. lgs. 25/08 (vedere punto 5), può rimanere presso la medesima
struttura in applicazione del d. lgs. 140/05; altrettanto accade per il richiedente trattenuto
presso un CIE che abbia ottenuto la sospensione del provvedimento di rigetto in sede di
impugnazione.
12 Il ritardo è attribuito al richiedente se:
-ha presentato documenti o certificazioni false relative alla sua identità e nazionalità o, comunque, attinenti
alla domanda di protezione internazionale;
- si è rifiutato di fornire le informazioni necessarie per l’accertamento della sua identità e nazionalità;
- non si è presentato all’audizione davanti alla Commissione territoriale, nonostante fosse stato regolarmente
convocato.
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Scheda n. 6 (bis)
Quali sono i diritti ed i doveri del rifugiato e della persona con status di protezione
sussidiaria?
6.1 – Accesso al lavoro e alla formazione professionale
Al rifugiato è rilasciato un permesso di soggiorno per asilo di durata quinquennale,
rinnovabile; al titolare dello status di protezione sussidiaria viene invece rilasciato un
permesso di soggiorno per protezione sussidiaria di durata triennale, rinnovabile
previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento
dello status.
Entrambe le tipologie di permesso consentono l’accesso al lavoro e allo studio e sono
convertibili in permessi per motivi di lavoro (art. 23 d. lgs. 251/07).
Per consentire gli spostamenti al di fuori dell’Italia, La Questura rilascia al titolare dello
status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale, rinnovabile; al titolare
dello status di protezione sussidiaria è rilasciato un titolo di viaggio per stranieri, quando
sussistono fondate ragioni che non consentano all’interessato di chiedere il passaporto alle
autorità diplomatiche del suo Paese di cittadinanza (art. 24 d. lgs. 251/07).
Al cittadino straniero rifugiato e al beneficiario dello status di protezione sussidiaria è
riconosciuto il diritto al mantenimento dell’unità del nucleo familiare (art. 22 d. lgs.
251/07); in particolare, i familiari che non hanno diritto individualmente alla protezione si
vedono comunque riconosciuti i medesimi diritti del titolare dello status.
A tal fine viene loro rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi
dell’art. 30 del Testo Unico sull’immigrazione.
Il diritto al ricongiungimento familiare senza oneri relativi alla dimostrazione del reddito e
dell’alleggio, già previsto dagli artt. 29 e 29 bis del Testo Unico in favore del rifugiato, si
estende anche allo straniero ammesso alla protezione sussidiaria.
I titolari di entrambi gli status di protezione internazionale hanno diritto di godere del
medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro
subordinato, lavoro autonomo, iscrizione agli albi professionali, formazione professionale,
tirocinio sul luogo di lavoro; al solo rifugiato è consentito l’accesso al pubblico impiego,
con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell’Unione Europea (art. 25 d. lgs.
251/07).
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Allo stesso modo, i minori titolari di protezione internazionale hanno accesso agli studi di
ogni ordine e grado, a parità dei cittadini italiani (art. 26 d. lgs. 251/07); i maggiorenni
possono accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e
perfezionamento professionale nei limiti e con le modalità previste dalla legge per gli
stranieri regolarmente soggiornanti.
I cittadini stranieri che godono di protezione internazionale hanno diritto al medesimo
trattamento di assistenza sociale e sanitaria riconosciuto al cittadino italiano (art. 27
d. lgs. 251/07).
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Scheda n. 7
Si può perdere lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria?
Gli artt. 9 e 15 d. lgs. 251/07 disciplinano le ipotesi di cessazione dello status di rifugiato e
dello status di protezione sussidiaria.
Uno straniero cessa di essere rifugiato quando:
si avvalga volontariamente della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;
¾ avendo perso la cittadinanza, l’abbia volontariamente riacquistata;
¾ abbia acquistato la cittadinanza italiana o quella di altro Paese di cui goda la
protezione;
¾ abbia fatto volontariamente ritorno nel Paese che aveva lasciato per timore di
persecuzioni;
¾ non possa più rinunciare alla protezione del Paese di cui è cittadino, essendo venute
meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status;
¾ trattandosi di apolide, sia in grado di fare ritorno nel Paese in cui aveva abituale
dimora, essendo venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento
dello status.
Nelle ultime due ipotesi, il cambiamento deve avere una natura non temporanea e tale da
eliminare il fondato timore di persecuzioni, né devono sussistere gravi motivi umanitari che
impediscono il ritorno nel Paese (es.: fine di un regime autoritario e amnistia nei confronti
di tutti gli oppositori politici).
¾
La cessazione dello status di protezione sussidiaria viene dichiarata, su base individuale,
quando le circostanze che hanno indotto al riconoscimento vengono meno o sono mutate
in misura tale da non rendere più necessaria la protezione. La mutazione delle circostanze
deve essere significativa e non temporanea, tale per cui lo straniero non sia più esposto al
rischio effettivo di un danno grave (es.: abolizione della pena di morte nel Paese di
provenienza).
Come già ricordato al precedente punto 8, la cessazione della protezione internazionale
può essere rilevata dalla Commissione territoriale nel corso dell’esame della domanda,
con conseguente decisione di rigetto; se le cause di cessazione si verificano dopo il
riconoscimento dello status la competenza la relativa dichiarazione spetta alla
Commissione nazionale per il diritto di asilo.
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La Commissione nazionale provvede a comunicare per iscritto all’interessato l’avvio di
un procedimento di riesame del suo diritto al riconoscimento della protezione
internazionale e le relative motivazioni; il rifugiato o il titolare dello status di protezione
sussidiaria ha diritto di essere sentito, nelle stesse forme previste per l’audizione presso la
Commissione territoriale, e di esporre i motivi per cui il suo status non dovrebbe essere
cessato.
Alla decisione della Commissione nazionale si applica la disciplina delle impugnazioni
prevista per l’impugnazione della decisione di rigetto della domanda (art. 33 d. lgs. 25/08).
Gli artt. 13 e 18 d. lgs. 251/07 disciplinano le ipotesi di revoca dello status di rifugiato e
dello status di protezione sussidiaria.
La revoca dello status di rifugiato è adottata quando, successivamente al riconoscimento di
detto status:
¾ sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisca un pericolo per la
sicurezza dello Stato;
¾ lo straniero costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, essendo
stato condannato con sentenza definitiva per reati di particolare gravità13;
¾ il riconoscimento è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo
erroneo o dalla loro omissione, oppure dal ricorso ad una falsa documentazione dei
fatti medesimi.
La revoca dello status di protezione sussidiaria è adottata quando, successivamente al
riconoscimento di detto status:
¾ ricorre uno dei motivi di esclusione della protezione sussidiaria (vedere punto 3);
¾ il riconoscimento è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo
erroneo o dalla loro omissione, oppure dal ricorso ad una falsa documentazione dei
fatti medesimi.
Competente per il procedimento di revoca dello status di protezione internazionale è la
Commissione nazionale, che segue il medesimo iter procedurale previsto per la
cessazione.
13 Sono quelli previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., tra cui attentato alla sicurezza dello Stato,
guerra civile, associazione di stampo mafioso, strage, terrorismo, eversione dell’ordinamento costituzionale,
riduzione in schiavitù, induzione alla prostituzione, pornografia minorile, tratta di persone, violenza sessuale
aggravata, produzione e commercio abusivo di armi, contrabbando.
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Capitolo 4
Quadro regionale
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Dal quadro generale della Regione Emilia - Romagna emerge che da un punto di vista di
accoglienza i rifugiati politici e i richiedenti asilo nella Regione Emilia - Romagna trovano
ospitalità presso enti locali, organizzazioni sociali e di volontariato, i quali, però, non sono
in grado di far fronte a tutte le richieste per scarsità di posti.
Il sistema nazionale di accoglienza S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati), ex PNA (Piano Nazionale Asilo), così ribattezzato dalla legge 189/02
(c.d. "Bossi - Fini) che ha istituito anche il Servizio Centrale, a livello nazionale per l'anno
2008 consiste in 112 progetti , con una capacità ricettiva di 2516 posti. Nel 2007 sono
state presentate in Italia circa 14.000 domande di asilo (Fonte: UNHCR - Alto
Commissariato ONU per i Rifugiati).
I progetti S.P.R.A.R attivi in Emilia - Romagna sono sette, attuati nelle Province di Parma
(2 progetti, uno con capofila il Comune di Parma e uno con capofila il Comune di Fidenza),
Modena, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara e sono di accoglienza abitativa ,
integrazione sociale, informazione e tutela legale. Le persone accolte nel 2007 sono state
397 (Fonte: Servizio Centrale del S.P.R.A.R. ), un numero altamente insufficiente rispetto
alle richieste. I richiedenti asilo e i rifugiati in Regione sono circa 3300 (dato che emerge
dal monitoraggio del progetto "Emilia Romagna terra d'asilo", 2008) e almeno 1700 di loro
si rivolge ogni anno agli sportelli di Comuni e Associazioni per consulenze giuridiche,
orientamento ai servizi, informazioni e accesso alla prima accoglienza.
La Regione Emilia Romagna, dopo l'approvazione della legge regionale sull'immigrazione
(l. reg. 5/2004), ha sottoscritto il Protocollo d'intesa in materia di richiedenti asilo e rifugiati,
nel 2004, con enti locali, associazioni di tutela, parti sociali e realtà del terzo settore,
finalizzato alla costruzione di una rete di accoglienza a livello regionale.
Da qui nasce il progetto "Emilia Romagna terra d'asilo" ed è la prima iniziativa di
attuazione del Protocollo Regionale.
Il progetto è promosso dalla Regione Emilia-Romagna ed attuato dalla Provincia di Parma
con la partecipazione di 36 partner (Comuni, Province, Associazioni e Parti Sociali).
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
Il progetto "Emilia Romagna terra d'asilo" è, nel 2008, alla sua terza annualità, presentato
per la prima volta nel 2005, si è posto nel 2008 due macro- obiettivi:
1) continuare nel lavoro di estensione e rafforzamento della rete regionale
2) elaborare un livello di accoglienza programmato e rispettoso dei diritti e della
dignità dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria.
Dal monitoraggio emerge che la Regione Emilia Romagna presenta una situazione molto
diversificata di risorse a cui possono accedere la popolazione richiedente asilo, i rifugiati e
i beneficiari di protezione umanitaria.
Poche sono le persone che riescono ad accedere ai progetti S.P.R.A.R. per mancanza di
posti, troviamo, però, nel territorio regionale risorse informali alle quali la popolazione
rifugiata ha maggiore possibilità di accedere.
Nei territori dove l'offerta informale è più alta sembra che si presentino situazioni più
complicate rispetto agli altri territori, in realtà si tratta della concomitanza di almeno tre
fattori critici messi in evidenza dal monitoraggio 2008 del progetto "Emilia Romagna terra
d'asilo", essi sono:
1.
la più volte denunciata mancanza di una rete di servizi sufficientemente omogenea e
di un livello minimo di accoglienza garantito in regione
2.
il vivace lavoro di "passaparola" all'interno delle comunità di stranieri che,
comprensibilmente, tende ad indirizzare più persone laddove - a torto o ragione - si
ritiene vi siano quei servizi o quelle opportunità basilari, prima di tutto, per la
sopravvivenza
3.
l'attività di alcune realtà del terzo settore e dell'associazionismo che contribuiscono
in maniera fondamentale all'accoglienza e, contemporaneamente, si adoperano per
monitorare e denunciare le emergenze sul territorio, che dunque non rimangono
sommerse, latenti, ma sono ben visibili, con tutto il loro carico di problematicità.
Dai dati e dalle interviste realizzate nel corso del monitoraggio e dalle sensazioni degli
operatori si deduce che le problematicità sono maggiori nei territori dove vi è più offerta di
accoglienza; in realtà non è che non vi siano problematicità negli altri territori, ma, dove è
inferiore il numero degli sportelli non si è in grado di intercettare il bisogno o la necessità,
oppure non c'è lavoro di rete con gli altri servizi del territorio locale per cui non si
percepisce l'effettiva necessità che, sfortunatamente, rimane sommersa.
Si rileva, inoltre, nel monitoraggio, che l'accoglienza informale della popolazione rifugiata in
Emilia-Romagna attiva una serie di servizi che sono di assoluta necessità per garantire a
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
molti richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria il minimo per
sopravvivenza: pasti, posti letto, corsi di italiano e di orientamento ai servizi.
la
Tutte le realtà che sono attive in modo informale riescono a dare risposte concrete alle
emergenze in modo più rapido ed efficace rispetto all'apparato pubblico.
E' quindi necessario ottimizzare al massimo livello tutte le strutture dei territori per
migliorare il servizio e dare risposte adeguate alle varie necessità, ma, è fondamentale,
per arrivare a questo risultato, la collaborazione e il rafforzamento dei rapporti con il
privato sociale da parte di tutte le Istituzioni, comprese le Questure e Prefetture.
L'insufficiente relazione fra privato sociale ed ente pubblico non veicola ai diretti interessati
una buona informazione e una conoscenza della realtà locale con conseguenze che
possono essere pericolose. Inoltre, la scarsa comunicazione non permette di seguire ogni
persona dal suo arrivo nella nostra Regione fino alla definizione del suo percorso di
integrazione, rischiando in questo modo di non venire a conoscenza di situazioni di reale
disagio in cui si trovano persone presenti nel territorio e di non dare risposte adeguate e
accoglienza dignitosa.
Fin qui a grandi linee è stato tracciato il tema dell'accoglienza nella Regione EmiliaRomagna, rilevando le principali carenze che essa presenta.
Nel monitoraggio "Emilia Romagna terra d'asilo" un capitolo è dedicato alle principali
criticità con suggerimento di alcune proposte migliorative.
Da un attento lavoro del gruppo tecnico di coordinamento del Progetto sono state
individuate diverse aree e per ciascuna di esse sono stati evidenziati gli aspetti più
problematici che ostacolano la concreta integrazione della popolazione rifugiata.
I temi problematici rilevati dal gruppo di Coordinamento del Progetto sono:
•
residenza, domicilio e accesso ai servizi
•
tutela della salute
•
casa
•
trasporti pubblici
•
formazione/istruzione.
Per ognuno di questi temi sono state presentate le problematiche che comportano ed
alcune proposte migliorative.
Si tratta di problematiche davvero gravi che necessitano di collaborazione tra i vari
Assessorati regionali e le varie Istituzioni.
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
Il problema della residenza e del domicilio sono sicuramente di primaria importanza perché
senza di essi non si può accedere ai servizi di integrazione sociale dei rifugiati.
Pur consapevoli della enorme importanza di tutte le problematiche individuate, in questo
contesto prenderemo in considerazione la formazione professionale, come previsto da
questa azione in fase di progettazione.
In merito alla Formazione, il monitoraggio del progetto "Emilia-Romagna terra d'asilo"
evidenzia i due aspetti di seguito riportati:
a)
b)
corsi di alfabetizzazione e/o lingua italiana per adulti
In collaborazione con i Centri Territoriali Permanenti e talvolta con altri enti o
associazioni di volontariato, parrocchie, ecc. ..sono
organizzati corsi di
alfabetizzazione. Permane la difficoltà a garantire l'accesso ai corsi di lingua italiana
nei mesi estivi e a proporre percorsi per livelli successivi a quelli di base.
corsi formazione e attività di inserimento lavorativo
I Progetti locali per Rifugiati operano per garantire la possibilità per i beneficiari
inseriti nei progetti di accedere alle opportunità di formazione professionale offerte
dagli enti operanti sul territorio.
L'iscrizione dei beneficiari ai corsi di formazione garantisce loro l'opportunità di
svolgere uno stage in azienda o l'attivazione di tirocini formativi in azienda. L'offerta
di corsi di formazione è tuttavia molto bassa e alcuni di essi risultano non
frequentabili da rifugiati/richiedenti asilo/titolari di protezione sussidiaria (ad es. per la
richiesta dell'attestazione degli studi sostenuti).
Nel capitolo successivo vengono delineate alcune proposte, individuate nei Focus
dell'attività 4, che si possono attivare per garantire una migliore offerta formativa.
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
Capitolo 5
Conclusioni
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Il monitoraggio effettuato nel 2008 per il progetto "Emilia Romagna terra d'asilo" ha
confermato che le problematicità per i richiedenti asilo sono davvero tante ed alcune a sé
stanti in tutto il territorio nazionale, non solo in quello regionale.
Nello stesso tempo non solo ha messo in luce le enormi difficoltà che i rifugiati devono
affrontare, che necessariamente dovranno essere risolte, ma ha anche indicato verso quali
aree ci si deve orientare per offrire risposte alle primarie necessità: il settore al quale
abbiamo dedicato i Focus è quello della Formazione Professionale.
Il presente lavoro, naturalmente non ha, e non potrebbe comunque avere, la pretesa di
essere esaustivo nell'individuazione e descrizione delle molteplici soluzioni presenti o
interagenti nell'ambito della formazione professionale per rifugiati.
Premettiamo che in merito al riconoscimento delle attestazioni degli studi effettuati,
richieste per la frequenza ai corsi, è auspicabile che le Istituzioni si facciano carico di
soluzioni che aiutino a superare questo ostacolo non da poco.
Per quanto riguarda l'attività formativa ci troviamo di fronte ad un intervento non semplice,
ma possibile: adeguare offerta formativa e domanda, creare percorsi in funzione delle
esigenze di singole persone, non essere vincolati ai Piani Provinciali e Regionali per
quanto riguarda le procedure burocratiche e temporali.
L'elenco di alcune delle criticità individuate intende rendere più esplicite le attività
formative che potranno essere attivate e che potranno generare maggiori opportunità di
integrazione sociale e inserimento lavorativo.
Criticità:
ƒ
scarsa offerta di corsi di formazione
ƒ
mancanza di corsi di lingua italiana nei mesi estivi
ƒ
mancanza di corsi complementari in lingua italiana e di livelli successivi a quelli di
base, nonché di corsi di lingua italiana per far acquisire competenze specifiche del
settore produttivo
ƒ
difficoltà di inserimento in corsi professionalizzanti per coloro che non hanno il
riconoscimento del titolo di studio
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
ƒ
ƒ
titolo di studio non sempre adeguato al livello del percorso di formazione
impossibilità nella maggior parte dei casi di poter attivare un’attività formativa
quando necessario e per un numero di partecipanti basso.
Per raccordare l'attività formativa con la domanda è auspicabile la disponibilità di un
monte ore assegnato ad un ente di formazione, che lo possa gestire durante tutto l'arco
dell'anno per percorsi personalizzati ed individualizzati.
I percorsi devono essere pensati come attività che si può realizzare sia con percorsi di
formazione diretta, di formazione in affiancamento sul lavoro, di stage, di tirocinio in
azienda (nel settore dove sarà inserito il lavoratore), ecc., in modo che il sistema di
formazione regionale e locale possa essere finalizzato a rispondere ai bisogni emergenti
dei rifugiati e dei richiedenti asilo.
Con un monte ore a disposizione da poter gestire nell'arco dell'anno, sarà possibile attivare
percorsi professionalizzanti e di inserimento lavorativo per coloro che non hanno il
riconoscimento dell'attestazione degli studi sostenuti e sarà, inoltre, possibile dare una
professione a coloro il cui titolo di studio è troppo basso o non spendibile nel territorio.
Vogliamo segnalare anche le difficoltà che incontra il rifugiato o il richiedente asilo che si
trova nella nostra Regione da poco o ha il suo domicilio in un'altra Regione per cui non può
accedere ad un percorso di formazione, in questo caso specifico occorre una maggior
flessibilità nelle caratteristiche per l'iscrizione alle attività formative.
Essendo i rifugiati, i richiedenti asilo una categoria di persone estremamente svantaggiata
e senza reddito, riteniamo che si debba pensare ad una forma di integrazione al reddito,
almeno durante la frequenza di percorsi professionalizzanti finalizzati all'inserimento
lavorativo.
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
Appendice
Slides di presentazione del progetto regionale
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
Acquisizione di servizi
per la promozione
dell’integrazione sociale e lavorativa
di cittadini stranieri adulti
sul territorio regionale.
Servizi complementari
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
Lo scenario ……
Le politiche della Regione Emilia-Romagna
e degli Enti locali si muovono verso tre
direzioni:
- rimozione degli ostacoli al pieno inserimento
sociale, culturale e politico;
- reciproco riconoscimento e valorizzazione
delle identità culturali, religiose e
linguistiche;
- valorizzazione della consapevolezza dei
diritti e dei doveri connessi alla condizione
di cittadino straniero immigrato
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
Gli obiettivi ….
Acquisire servizi tali da consentire:
- Una più approfondita conoscenza del
fenomeno
- L’attivazione di un sistema di governance
tra più soggetti, nell’ottica
dell’integrazione fra le politiche ..
- Comprendere, ed inserire nella
programmazione regionale le risposte ai
bisogni dei cittadini stranieri …
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Servizi complementari
Le fasi del progetto …..
Azione n. 1
Analisi quantitativa e qualitativa sugli utenti
provenienti dalla Romania, coinvolti nella attività
cofinanziata dal FSE.
Attività n. 2
Analisi ed elaborazione di esempi di successo in
tema di integrazione sociale e occupazionale delle
vittime del traffico di persone.
Attività n. 3
Studio di fattibilità sulla programmazione per
l’elaborazione di un piano regionale di intervento.
Attività n. 4
Focus di approfondimento sulla capacità del sistema
di rispondere ai bisogni formativi per l’inclusione
lavorativa dei richiedenti asilo.
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
La situazione in Emilia Romagna.
Ufficialmente i rifugiati e richiedenti asilo
sono 2571 (Fonte: Monitoraggio progetto
“Emilia Romagna terra d’asilo”)
• Rifugiati effettivi ca. 3300, dato che mette a
confronto realtà pubbliche e del privato sociale.
Sono i dati delle Questure e degli sportelli - di
enti locali e associazioni - presenti sul territorio
• Nella nostra Regione i rifugiati trovano
accoglienza sia nelle strutture formali che
informali, ecco perché è necessario sommare i
dati delle Questure a quelli degli sportelli
(accoglienza informale)
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
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L’ACCOGLIENZA ISTITUZIONALE LO
S.P.R.A.R.
Il sistema nazionale di accoglienza
S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati) per l’anno 2008
ha avuto 112 progetti con una capacità
ricettiva di 2516 posti. Nel 2007 sono state
presentate in Italia circa 14.000 domande
(Fonte UNHCR – Alto Commissariato ONU
per i Rifugiati).
In Emilia – Romagna i progetti S.P.R.A.R.
attivi sono 7, attuati nelle Province di Parma
(2 progetti, uno con capofila il Comune di
Parma e uno con Capofila il Comune di
Fidenza), Modena, Bologna, Forlì-Cesena,
Ravenna e Ferrara. Le persone accolte nel
2007, nei progetti della Regione Emilia –
Romagna, sono state 397 (Fonte: Servizio
Centrale del S.P.R.A.R.), numero altamente
insufficiente rispetto alle richieste (271
quelle ufficiali, reali 3300).
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
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PROBLEMATICITA’
Le problematiche di maggior rilievo sono:
• Residenza, domicilio e accesso ai
servizi
• Tutela della salute
• Casa
• Trasporti pubblici
• Formazione/istruzione
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
Servizi complementari
I FOCUS DI APPROFONDIMENTO
Le criticità più frequenti rilevate sono:
• Scarsa offerta di formazione
• Mancanza di corsi di lingua italiana nei mesi
estivi
• Mancanza di corsi complementari in lingua
italiana, di livelli successivi a quelli di base e
per l’acquisizione di competenze tecniche
• Difficoltà di inserimento in corsi
professionalizzanti per mancanza del
riconoscimento del titolo di studio
• Titolo di studio non adeguato al livello del
percorso di formazione
• Impossibilità ad attivare percorsi formativi
quando necessario e per un numero di
partecipanti basso
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Acquisizione di servizi per la promozione dell’integrazione sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
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I FOCUS DI APPROFONDIMENTO
Le proposte:
•
•
•
Disponibilità di un monte ore assegnato al
sistema della Formazione professionale, che
si possa gestire senza i vincoli dei piani
provinciali e regionali,.
Avendo un monte ore a disposizione sarà
possibile:
Realizzare percorsi di formazione diretta, di
formazione in affiancamento sul lavoro, di
stage, di tirocinio in azienda (nel settore di
inserimento del lavoratore)
Attivare percorsi professionalizzanti e di
inserimento lavorativo per coloro che non
hanno il riconoscimento del titolo di studio
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I FOCUS DI APPROFONDIMENTO
Note….
Si ritiene, inoltre, sia molto importante
prevedere una forma di integrazione al
reddito, almeno durante la frequenza di
percorsi professionalizzanti finalizzati
all’inserimento lavorativo.
È necessaria una maggiore flessibilità nelle
caratteristiche richieste per l’iscrizione alle
attività formative, ai rifugiati o richiedenti
asilo, che si trovano nella Regione EmiliaRomagna da poco o hanno il domicilio in
un’altra Regione
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Le politiche della Regione Emilia-Romagna e degli Enti locali si