L’ISCRIZIONE AL INTERNAZIONALE CENTRO PER L’IMPIEGO DEL RICHIEDENTE LA PROTEZIONE Il richiedente la protezione internazionale, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo, qualora sia ancora in attesa di una decisione sulla sua domanda di protezione a causa di un ritardo a lui non attribuibile, ha diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per “richiesta asilo” di durata semestrale e con possibilità di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento (art. 11 comma 1 D.Lgs 140/2005). La circolare del Ministero dell’interno n. 4089 del 13 luglio 2010 chiarisce, in conformità con quanto disposto dall’art. 11 comma 1 D.Lgs 140/2005, che, anche colui che ha proposto ricorso innanzi al Tribunale contro la decisione negativa della Commissione Territoriale, deve beneficiare di un permesso di soggiorno di durata semestrale che autorizzi il lavoro. Il permesso di soggiorno per “richiesta asilo” , di durata semestrale, consente l’iscrizione del richiedente asilo al Centro per l'Impiego della Provincia ove è domiciliato purché, minimo, di 16 anni. I documenti richiesti per l’iscrizione al Centro per l’Impiego sono il codice fiscale ed il titolo di soggiorno in corso di validità; il diritto a mantenere l’iscrizione non viene meno in fase di rinnovo del documento di soggiorno (Direttiva Ministero dell'Interno del 05 agosto 2006 articolo 40, comma 3, Legge n.214/2011). Lo stato di inoccupazione/disoccupazione attestato dal Centro per l'Impiego consente al richiedente asilo di ottenere dalla Azienda Sanitaria Locale la tessera per l’esenzione dal pagamento del ticket.