Le cooperative, una risorsa delle Marche.
Titolo da definire
La realtà marchigiana e le iniziative regionali
di promozione della cooperazione.
Intervento dell’Assessore Regionale
alla Cooperazione Giulio Silenzi
3
Nuove opportunità per la cooperazione
marchigiana: la Lgge regionale n. 5/2003
e la Legge 49/85 titolo 1 regionalizzata.
11
Il quadro attuativo 2003
19
www.cooperazione.marche.it
Appendice
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 5.
Provvedimenti per favorire lo sviluppo della
cooperazione.
Legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34.
Promozione e sviluppo della cooperazione sociale.
1
2
35
Intervento dell’Assessore regionale alla cooperazione
Giulio Silenzi
La realtà marchigiana e le iniziative regionali di
promozione della cooperazione
L’approvazione della Legge regionale n. 5 del 16 aprile
2003, “Provvedimenti per favorire lo sviluppo della
cooperazione”, ha aperto una nuova fase per questo
importante settore della società marchigiana. Una fase
nella quale la vitalità e lo sviluppo di ampi settori
dell’universo cooperativo si incontrano con un forte
impegno della Regione Marche nel sostegno ad un
sviluppo quantitativo e qualitativo della cultura e
dell’economia cooperativa.
È dal 1999 che la Giunta Regionale ha intrapreso una
sempre più ampia azione di promozione della
cooperazione e nell’attuale legislatura si è registrato un
ulteriore salto di qualità. Il forte aumento delle risorse
destinate, la creazione di una struttura operativa ad hoc
e l’impegno sul piano legislativo ne sono stati i principali
segnali. Con la nuova legge si è raggiunto un importante
traguardo che è il punto di partenza per nuovi impegni.
In questi mesi si è lavorato alla predisposizione del primo
quadro attuativo annuale della Legge regionale n. 5/03
per rendere concrete le opportunità offerte alle società
cooperative. Da pochi giorni, il 15 ottobre 2003, si è
conclusa la fase di accettazione delle domande per
accedere ai circa 2 milioni di euro di contributi per l’anno
2003. La risposta delle cooperative è stata……………..per
un totale di ……………………………richieste di
agevolazione pervenute.
Ogni anno l’uscita del quadro attuativo sarà il momento
in cui non solo la regione determinerà condizioni e tempi
per accedere ai finanziamenti ma anche per fare il punto
dell’esperienza maturata e della situazione del settore.
Un’ulteriore iniziativa assunta in questo periodo è stata
il completamento dell’iter di effettiva regionalizzazione
della L. 49/85 titolo I, nota come “Marcora”. Finalmente
le cooperative marchigiane richiedenti potranno ottenere
i contributi, tramite il gestore Coopercredito spa.
L’istituzione di un Comitato Regionale che delibererà la
concessione delle agevolazioni permetterà una gestione
più vicina alle necessità della cooperazione marchigiana.
La Conferenza Regionale della Cooperazione, preceduta
da quelle provinciali, che hanno iniziato a svolgersi, sarà
un momento di valorizzazione dell’attività e delle
2
3
aspirazioni dei cooperatori e delle cooperatrici
marchigiane. Ma sarà anche il momento della verifica
dello stato di salute del settore, delle cose fatte e del
ruolo svolto dall’associazionismo e dalle istituzioni, la
Regione in primo luogo, per la diffusione dei valori e
dell’esperienza cooperativa nella società e nell’economia
dei nostri territori.
Lo scopo di tutta la nostra azione è e sarà quello di
aiutare le cooperative a diventare ancora di più
protagoniste nello sviluppo delle Marche.
Con la consapevolezza che già in questo momento,
nonostante i suoi limiti, la cooperazione marchigiana
gioca un ruolo significativo, per rilevanza economica e
sociale, sia per la cooperazione italiana che per la società
regionale.
La Regione Marche ha incrementato costantemente negli
ultimi anni le iniziative di sostegno al ruolo svolto dalla
cooperazione a partire dall’abrogata L.R. 4/1999 alle leggi
di promozione della cooperazione sociale.
L’approvazione della L.R. n.5/2003 è l’ultimo di questi
momenti, una legge innovativa anche rispetto al
panorama nazionale degli interventi attuati dalle varie
Regioni.
Nelle Marche le cooperative operano in agricoltura,
edilizia, credito, pesca, servizi sociali, produzione e
servizi, trasporti, consumo e distribuzione. In diversi di
questi settori alcune cooperative si collocano tra le più
importanti imprese della Regione, in altri casi
rappresentano reti di imprese rilevanti, radicate ed in
forte crescita.
La tendenza all’incremento del settore cooperativo, per
società attive, numero degli occupati e soci sta
avvenendo contemporaneamente ad un riequilibrio nello
sviluppo cooperativo delle varie province.
La realtà marchigiana si è dimostrata vitale nel sviluppare
le potenzialità di una formula, quella cooperativa, che
permette di creare nuova occupazione, soprattutto
giovanile, femminile e con livelli medio - alti di istruzione.
La cooperazione è quindi non solo spazio di democrazia
economica ma anche una risorsa importante per la
creazione di occupazione e l’autoimprenditorialità.
Istituzione regionale e Associazionismo cooperativo
hanno collaborato in questi anni per ridurre i pericoli di
una cooperazione “spuria” e poco affidabile e favorire la
crescita qualitativa del sistema.
La stessa Legge regionale n. 5/2003 è il risultato di questa
abitudine al confronto e alla collaborazione tra istituzione
e mondo cooperativo. Il percorso di discussione è iniziato
nei mesi successivi alla II Conferenza Regionale sulla
cooperazione del 1999, ha risentito dell’evoluzione della
realtà cooperativa regionale e si è sviluppato sulla base
dell’esperienza che stava maturando con la L.R. n. 4, 1999
ed il Patto per lo sviluppo (sostegno alla creazione di
occupazione in cooperative nuova costituzione).
La Regione, con la nuova L.R. n. 5 /03, sarà in grado di
rispondere in maniera più puntuale alle esigenze poste
dalla crescita del numero di cooperative, dei soci e degli
addetti. La nuova legge sarà uno degli strumenti di una
azione regionale capace di agire su tre distinti livelli;
quello della valorizzazione della forma cooperativa,
realizzato anche sul piano del consolidamento delle realtà
già operanti, quello della nascita di nuove cooperative,
quello dell’attenzione allo specifico dei vari settori
cooperativi.
Con la stampa di questo materiale crediamo di fare un
opera utile sia ai singoli cittadini e cooperatori che alle
società. Un’ azione informativa che si avvale anche di
un sito internet (www.cooperazione.marche.it ) e della
collaborazione delle quattro associazioni regionali
cooperative (Confcooperative, Legacoop, Agci, Unci).
Un’informazione che grazie alla nuova legge verrà
affiancata da iniziative di studio e ricerca sulla cultura
ed il mondo cooperativo marchigiano per valorizzare
quella che non è solo una esperienza economica
ma anche culturale, legata a quei valori di democrazia
e partecipazione di cui la nostra società continua
ad avere bisogno.
4
5
Alcuni dati sulla cooperazione marchigiana
Le cooperative sono oggetto di diverse classificazioni,
una è quella istituzionale delle sezioni di iscrizione nel
Registro Prefettizio, prerequisito per l’accesso a tutta una
serie di agevolazioni. Le cooperative sono suddivise nelle
varie sezioni in considerazione delle attività previste
statutariamente.
Società Cooperative iscritte ai Registri Prefettizi
marchigiani al 31.12.02
Provincia
Sezione
Consumo
Produz e lav.
Agricola
Edilizia
Trasporto
Pesca
Mista
Mutuo Socc.
Totale
Variazione totale
2001/2002
Sociale
Variaz. tot coop
sociali 2001/2002
PU
AN
MC
AP
Totale
11
114
56
58
6
9
52
0
387
13
316
117
139
4
19
202
4
814
12
166
67
40
2
7
89
0
383
4
175
63
61
6
12
88
0
409
1993
+ 11
81
+ 17
72
+9
42
+ 45
70
+ 82
+5
+ 12
+1
+ 19
+ 37
Fonte: Prefetture Marchigiane - Elaborazione Regione Marche - Funzione
Cooperazione nei settori produttivi.
N.B. Il numero di PU 2002 non è confrontabile con quello
delle altre tre province perché il dato di queste ultime
considera la doppia iscrizione delle coop sociali che
quindi sono conteggiate anche nell’altra sezione di
iscrizione (prevalentemente Produzione-Lavore o mista)
mentre nel caso di PU è il contrario ed il totale di 387
cooperative si ottiene sommando anche le 81 coop sociali
cosa che non avviene negli altri tre casi.
6
7
Gli ultimi anni hanno visto una notevole crescita del
settore sia per numero di cooperative che per occupati.
Evoluzione società cooperative attive con sede legale
nelle Marche. 1998-2001
1998
Province
AN
AP
MC
PU
Totale
1999
attive
% prov.
su tot.
attive
498
291
293
316
1.398
35,62%
20,81%
20,95%
22,60%
512
302
290
318
1.422
2000
% prov.
su tot
attive
2001
% prov.
su tot
531
327
296
328
1.482
incremento 98-01
attive
% prov.
su tot
increm.
imprese
increm.
%
548
342
296
344
1.530
35,81%
22,35%
19,34%
22,48%
50
51
3
28
132
10,04%
17,52%
1,02%
8,86%
9,44%
Fonte Infocamere – elabo Servizio statistico
Regione Marche/ufficio cooperazione.
I dati INPS sono particolarmente interessanti nell’ottica
delle politiche attive del lavoro e per la conoscenza di
quelle tipologie cooperative a impatto occupazionale
DIRETTO (in particolare produzione e lavoro).
Confronto dati numero dipendenti iscritti all’INPS
al 31.12.1994 –15.05.2001
Totale Marche
1994
1998
8.655
10.527
Var%
1994/1998
+ 21,62
2001
+ 13.514*
per Provincia
PU
AN
MC
AP
Var %
1994/2001
+ 56,14
2001-numero
dipendenti cod 4°
1426
4542
1113
1574
2029
4937
1263
2298
+ 42,28
+ 8,69
+ 13,47
+ 45,99
Fonte: INPS Nazionale e ARMAL Report n.6/2001
Elaborazione Regione Marche – Ufficio Cooperazione.
*Di cui 3.068 dipendenti iscritti al codice 4A
(assetto previdenziale previsto al DPR 602/70 per particolari categorie, es. facchinaggio)
8
Var%
1998/2001
+ 28,37
9
2525
6075
2058
2856
335
1629
347
757
+
+
+
+
77,06
33,75
84,90
81,44
Nuove opportunità per la cooperazione marchigiana:
la Legge regionale n. 5/2003 e la Legge 49/85 titolo I
regionalizzata.
La Regione Marche negli ultimi anni ha incrementato
il suo impegno verso il mondo cooperativo, sia sul
versante normativo che su quello dell’entità delle risorse
umane e finanziarie. Si tratta di attività essenziali nel
favorire la crescita qualitativa della cooperazione
marchigiana e la diffusione e valorizzazione di una formula
societaria dall’indubbio valore sociale e culturale oltre che
economico. Vediamone gli aspetti più significativi.
L. R. n. 5/2003
Con la nuova legge il ventaglio delle opportunità si è
ampliato e il quadro attuativo 2003 rappresenta il
momento di passaggio dal vecchio al nuovo. La legge
sostiene le iniziative delle cooperative di produzione/lavoro,
miste e sociali (con l’eccezione dell’art. 3 che prevede
anche altre tipologie) nei seguenti ambiti:
1. interventi a sostegno di processi di capitalizzazione
delle cooperative e finalizzati all’incremento
dell’occupazione;
2. contributi a sostegno degli investimenti effettuati;
3. contributi alla costituzione di nuove cooperative
finalizzati alla creazione di nuova occupazione;
4. attuazione di interventi sperimentali nei territori che
presentano condizioni di svantaggio;
5. iniziative per favorire l’accesso al credito;
Un cenno merita l’art. 3 che è in attesa di essere
approvato dall’Unione Europea e che è particolarmente
innovativo e prevede il finanziamento di progetti di
incremento occupazionale e sostegno alla capitalizzazione
tramite l’azione di società finanziarie di partecipazione.
Una modalità che ripropone l’esperienza della Marcora
titolo II che nelle Marche ha favorito, negli ultimi 15 anni,
realizzazioni molto positive. Altrettanto importante degli
incentivi alle imprese è il sostegno che la legge prevede
per le iniziative di informazione e promozione, la cultura
cooperativa, la conoscenza del settore e l’attivazione
di un ambito di consultazione permanente tra
la Regione e l’Associazionismo cooperativo. Il testo
della Legge e cenni sull’attuazione dei singoli interventi
sono riportati più avanti.
10
11
Legge 49/85 modificata (L. 57/01 art. 12), titolo 1° “Fondo
di rotazione” (Foncooper)
Gli interventi realizzati negli ultimi anni
della Regione Marche, Assessorato alla promozione
della cooperazione.
Il lungo e difficoltoso iter di regionalizzazione della legge
è alla conclusione. È stato costituito un Comitato
regionale che delibererà la concessione delle agevolazioni.
Ciò significa che le richieste di finanziamento già
presentate a Coopercredito spa potranno essere accolte
mano a mano che si renderanno disponibili le risorse
finanziarie dei rientri del Fondo di rotazione del
neocostituito Foncooper Marche, che ammontano
a circa 1 milione di Euro l’anno.
Si tratta di risorse non enormi e che al momento non
sono sufficienti a coprire le richieste già presentate;
tuttavia con le opportune modifiche su criteri
e priorità la Marcora regionalizzata, grazie al
mantenimento/incremento del Fondo di rotazione
permetterà alla cooperazione marchigiana di contare
su una quota stabile di risorse utilizzabili.
I beneficiari di questa legge sono tutte le Società
Cooperative con esclusione di quelle che hanno
per oggetto l’acquisto della casa e con i requisiti
dimensionali per le piccole e medie imprese.
Gli investimenti finanziabili sono:
– acquisto delle aree e/o fabbricati strumentali,
esecuzione delle opere murarie,
– acquisto, ammodernamento e ristrutturazione
di macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresi
gli automezzi targati e natanti, comunque compatibili
con la normativa comunitaria.
I finanziamenti (Foncooper) sono erogati a tasso
agevolato ed alle seguenti condizioni:
Durata:
– per i beni mobili 12 mesi di preammortamento e 8 anni
di ammortamento con rate semestrali posticipate,
– per i beni immobili 18 mesi (elevabili a 24 mesi
per le piccole imprese del centro nord e quelle ubicate
nel Mezzogiorno) di preammortamento e 10 anni
di ammortamento con rate semestrali posticipate,
Percentuale d’intervento ed entità massima. L’importo
di ciascuno intervento viene determinato, con riferimento
alla capacità di autofinanziamento, nella misura massima
del 70% dell’ammontare totale delle spese ammissibili
a finanziamento. L’entità massima concedibile
a finanziamento è pari ad € 2.000.000.
Le opportunità oggi offerte sono il risultato di mutamenti
avvenuti negli ultimi anni. Da una parte il decentramento
dallo Stato alle Regioni (regionalizzazione Legge Marcora)
dall’altra un impegno cresciuto con forza negli ultimi anni
fanno si che la Regione Marche sia l’interlocutore
principale del mondo cooperativo ed un fattore
importante per favorire lo sviluppo di questo settore.
La forte iniziativa regionale verso questo settore ha
trovato espressione in tre versanti:
- l’aggiornamento della legislazione
- l’aumento delle risorse economiche destinate agli
interventi per il settore;
- una crescente attenzione verso il settore e la creazione
nell’organizzazione regionale di una struttura per
la cooperazione
Del primo aspetto abbiamo già parlato mentre per
il terzo evidenziamo la costituzione nel 2001 dell’Ufficio
Cooperazione all’interno del Servizio Formazione
Professionale e Lavoro sostituito nel 2003 dalla Posizione
di Funzione Cooperazione nei settori produttivi.
Vediamo invece in quali interventi e risorse si è reso
evidente l’impegno sempre più forte della Regione
per lo sviluppo di questo importante settore.
Un cenno a parte meritano gli interventi dedicati
alla promozione della cooperazione sociale gestiti
dall’Assessorato ai Servizi Sociali e svolti sulla base delle
leggi regionali specifiche, l’ultima della quale, la L.R. n.
34/2001 abbastanza recente. Gli interventi realizzati
vanno dalla istituzione dell’albo regionale delle coop
sociali, ai contributi per progetti di inserimento lavorativo
di persone svantaggiate nelle cooperative di tipo b, alla
regolamentazione delle modalità di convenzionamento
e delle tariffe. La Giunta regionale si è impegnata a
riservare commesse di beni e servizi alle cooperative
di inserimento lavorativo ed inoltre negli ultimi anni
ha attuato consistenti riduzioni di IRAP in favore delle
cooperative sociali.
A parte la legge 34/01 gli interventi principali in favore
della cooperazione sono realizzati dall’Assessorato alla
Promozione della Cooperazione e negli ultimi anni
la tipologia è stata la seguente:
12
13
Stanziamenti in € a favore della Cooperazione
1999
2000
2001
C/interessi
C/capitale
Promozione
anno
descrizione
c/interessi investimenti
c/capitale per investimenti innovativi
promozione
assistenza tecnica
ricerca, studi, documentazione
iniziative promozionali, diffusione
acc.credito breve termine
acc.credito medio termine
sostegno nascita cooperative
interventi sperimentali sviluppo locale
fondo rotazione capitalizzazione
Legge Marcora
1999
2000
2001
2002
2003
totale
103.000
0
103.000
103.000
0
0
77.000
77.000
619.748
0
387.000
0
1.469.748
206.000
0
103.000
103.000
0
0
77,000
77.000
206.582
0
1.563.000
0
2.335.582
129.000
0
129.000
129.000
0
0
77.000
77.000
1.032.913
0
3.226.000
0
4.799.913
122.000
0
98.000
108.000
0
0
77.000
77.000
619.748
0
1.764.000
0
2.865.748
93.060
47.853
209.720
0
58.110
29.085
16.850
49.300
1.013.356
92.435
795.800
3.276.702
5.682.253
653.060
47.853
642.720
443.000
58.110
29.085
324.850
357.300
3.492.347
92.435
7.735.800
3.276.702
17.153.244
2002
2003
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
14
15
Legge
Marcora
Fondo
rotazione
capitalizzazione
Sviluppo
locale
Sostegno
nascita
cooperative
Credito
medio termine
Credito
breve termine
Iniziative
promozionali
Ricerca
Assistenza
tecnica
0
Legge regionale 4/1999.
Patto per lo Sviluppo e Legge regionale 12/2001
Art. 4
Interventi in favore degli investimenti:
Contributi in conto interessi concessi alle imprese
cooperative e loro consorzi per effettuare investimenti
materiali e immateriali.
Spese per la costituzione di nuove cooperative
e la creazione di nuova occupazione.
Contributi a fondo perduto per le imprese cooperative
di nuova costituzione
Spese per gli investimenti, la gestione e l’assistenza
tecnica.
L’intervento sperimentale è stato realizzato con risorse
stanziate negli anni 2000, 2001 e 2002. I progetti finanziati
sono stati 75 per centinaia di nuovi posti di lavoro creati.
Art. 5
Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi:
Fondo di rotazione per la capitalizzazione delle cooperative
Art. 6 – comma 2, lett. a)
Consorzi di garanzia collettiva fidi
Contributi ad integrazione del fondo rischi per il sostegno
delle attività dei consorzi fidi regionali costituiti da coop.
e/o organizzazioni regionali della coop. per le operazioni
a breve termine
6.000.000
5.000.000
Art. 6 – comma 2, lett. b)
Consorzi di garanzia collettiva fidi
Contributi ad integrazione del fondo rischi per il sostegno
delle attività dei consorzi fidi regionali costituiti da coop.
e/o organizzazioni regionali della coop. per le operazioni
a medio termine
Art. 7 – comma 1, lett. a)
Sostegno alle attività delle centrali cooperative
Contributi alle organizzazioni regionali delle Associazioni
cooperative per la realizzazione di progetti volti alla
promozione e organizzazione delle cooperative associate
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
Art. 7 – comma 1, lett. b)
Sostegno alle attività delle centrali cooperative
Contributi per le attività di assistenza tecnica ed
amministrativa svolta in favore delle cooperative associate
16
0
1999
17
2000
2001
2002
2003
Il quadro attuativo 2003
Il quadro attuativo – anno 2003 – predisposto ai sensi
dell’articolo 9 della Legge regionale n. 5/2003 è finalizzato
a definire quelle modalità applicative della legge che si è
ritenuto necessario regolamentare con atto distinto e che
ogni anno sono più facilmente modificabili. Quindi ogni
anno questo atto sarà determinante per dare concretezza
agli interventi previsti dalla legge.
Il quadro determina criteri e modalità per la concessione
delle agevolazioni, i limiti massimi dei relativi importi,
la percentuale di ripartizione del Fondo per la
capitalizzazione, nonché le fattispecie che danno luogo alla
revoca o alla decadenza dai benefici. Nel quadro vengono
definite le eventuali quote delle risorse disponibili o criteri
più favorevoli per le cooperative sociali o altre tipologie.
Le disposizioni previste
Per l’anno 2003 la legge autorizza, per le cooperative
di produzione-lavoro, miste e sociali, con esclusione per le
coop. che operano nel settore dei trasporti, dell’agricoltura
(produzione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli: allegato I del trattato della Comunità
europea), della pesca, dell’acquacoltura e dell’esportazione
(Regolamento CE n. 69/2001 del 12/01/2001),
uno stanziamento di € 1.878.758.
Tipologia degli interventi
Art. 2
Capitalizzazione:
Finanziamento senza interessi (garantito da fideiussione)
a fronte del capitale sociale versato.
Stanziamento 2003: € 795.799.
Misura del contributo
Importo pari a due volte l’incremento del capitale
sociale versato dai soci (per le cooperative esistenti)
o tre volte (per le cooperative neo-costituite),
a) massimo: € 100.000
b) restituzione in 6 rate semestrali a partire dal 2° anno
Art. 3
Sostegno alla capitalizzazione per la salvaguardia
e lo sviluppo dell’occupazione
La Giunta Regionale concede contributi annuali a Società
18
19
finanziarie, costituite da Cooperative, per partecipazioni
temporanee e di minoranza al capitale sociale.
Questo intervento si renderà operativo dopo
l’approvazione dell’Unione Europea.
Art. 4 – c. 1
Contributi sugli investimenti:
contributo una tantum sugli interessi in contratti di
mutuo e di locazione finanziaria, di durata non superiore
a dieci anni, effettuati per investimenti in beni materiali
e immateriali. Stanziamento 2003: € 93.060.
Misura del contributo
Valore attuale del concorso sugli interessi nella misura
massima del 70 per cento del tasso ufficiale di riferimento.
a) importo massimo: € 15.000
b) limite minimo degli investimenti: € 25.000
Art. 4 – c. 2
Contributi sugli investimenti:
contributi in c. capitale per investimenti innovativi
(conclusi nei 12 mesi precedenti, in corso, da concludere
nei 12 mesi seguenti): macchinari e attrezzature, ricerca e
sviluppo, brevetti-licenze-marchi, certificazione di qualità
e ambientale, marcatura CE, trasferimento tecnologico.
Stanziamento 2003: € 47.832
Misura del contributo
a) 35% del costo ammissibile
b) massimo: € 5.000
limite minimo degli investimenti: € 25.000
interessati, le Associazioni Cooperative finanzia progetti
di intervento finalizzati allo sviluppo, la valorizzazione
e l’integrazione delle imprese cooperative che operano in
aree che presentano particolari condizioni di svantaggio
socio-economico o in zone rurali.
Stanziamento 2003: € 92.434
Art. 7
Sostegno ai consorzi di garanzia collettiva fidi:
contributi al Confidi, sul Fondo Rischi, per
garanzie fidejussorie prestate a coop. e loro consorzi su:
operazioni a breve termine
– operazioni a medio termine
– operazioni a lungo termine
– fideiussioni su operazioni di credito a favore
di enti pubblici
Stanziamento 2003: € 55.146
Art. 8
Sostegno all’attività di sviluppo della cooperazione:
La Giunta Regionale concede contributi alle Associazioni
Regionali Cooperative per progetti finalizzati:
a) alla realizzazione di attività di informazione e
promozione della cooperazione
b) all’attività di ricerca, studi e centri di documentazione
per la cooperazione
Stanziamento anno 2003: € 267.830
Art. 5
Sostegno alle nuove Cooperative (costituite dal 16/9/2001)
per investimenti (effettuati dalla costituzione fino ai 12
mesi successivi alla graduatoria), per spese di gestione
del primo anno di attività (escluso
il costo del lavoro), per assistenza tecnica di un tutor.
Stanziamenti 2003: € 486.568
Misura del contributo
a) fino al 50% degli investimenti (massimo € 60.000)
ed a un massimo di € 5.000 per addetto
b) 30% delle spese sostenute fino a un massimo di € 12.000
c) fino a € 7.000 e per un periodo non superiore a un anno
Art. 6
Interventi sperimentali per lo sviluppo locale:
la Giunta Regionale, sentite le Province e i Comuni
20
21
www.cooperazione.marche.it
È un iniziativa della Regione Marche, Assessorato
alla Promozione della Cooperazione, nata per mettere
a disposizione delle cooperative e dei cittadini uno
strumento di informazione per conoscere meglio
le iniziative promosse dalla Regione per questo settore.
Uno spazio per la valorizzazione di quella funzione
sociale della cooperazione, mutualistica e senza fini
di speculazione privata, che l’art.45 della Costituzione
riconosce.
www.cooperazione.marche.it offre alle cooperative:
- la possibilità di una informazione costante sulle
iniziative regionali, sia visitando regolarmente il sito,
che iscrivendosi alla mailing list dell’assessorato;
- la possibilità di informare sulla propria attività,
di essere contattati e, se si dispone di sito internet, di
essere collegate e visitate grazie all’iniziativa cooperative
marchigiane on line, che, oltre che fornire gli indirizzi
e brevi informazioni sulle cooperative della regione,
intende attuare un collegamento dei siti cooperativi
regionali.
Per aderire all’iniziativa basta compilare e spedire la
scheda che troverete sul sito.
22
23
Appendice
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 5.
Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione.
Il Consiglio regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Finalità
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 45 della
Costituzione, dell'articolo 6, commi 7 e 8, dello Statuto e in
armonia con gli obiettivi della programmazione economica
e della pianificazione territoriale, promuove lo sviluppo e
il rafforzamento della cooperazione; sostiene l'innovazione
delle imprese cooperative e ne valorizza le potenzialità per
la salvaguardia, il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione
e per la valorizzazione di aree del territorio regionale che
soffrono di particolari condizioni di svantaggio.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione attua interventi a
favore delle cooperative, delle piccole società cooperative
di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266
(Interventi urgenti per l'economia) e dei loro consorzi,
iscritti all'Albo nazionale degli enti cooperativi previsto
dall'articolo 7 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione
della legislazione in materia cooperativistica, con
particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).
3. La Giunta regionale coordina le politiche regionali per
la valorizzazione e la diffusione dell'esperienza cooperativa
in tutti i settori economici e sociali della realtà marchigiana
e promuove la concertazione, la cooperazione istituzionale
e il confronto tecnico-operativo tra le strutture competenti.
Art. 2
Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi
1. La Regione favorisce la capitalizzazione delle imprese
cooperative e loro consorzi mediante la concessione
di un finanziamento senza interessi a fronte del capitale
sociale versato.
2. Per le cooperative o loro consorzi costituiti entro i dodici
mesi antecedenti la data di pubblicazione del quadro
attuativo di cui all'articolo 9, il finanziamento è pari a tre
volte l'ammontare del capitale sociale versato; per le
cooperative o loro consorzi già costituiti, il finanziamento
è pari a due volte l'incremento del capitale sociale versato
dai soci a partire dall'anno solare precedente la richiesta
di finanziamento.
24
25
3. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla
sottoscrizione di apposita convenzione redatta secondo
lo schema approvato con il quadro attuativo di cui
all'articolo 9 e alla presentazione di idonea fideiussione
a favore della Regione a garanzia della restituzione del
finanziamento.
4. Il finanziamento è restituito in sei rate semestrali in
scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno,
a partire dal secondo anno solare a quello di erogazione.
Art. 3
Sostegno alla capitalizzazione per la salvaguardia
e lo sviluppo dell'occupazione
1. La Regione sostiene progetti di salvaguardia e sviluppo
dell'occupazione rivolti alle piccole e medie imprese,
mediante la concessione di contributi annuali a società
finanziarie per la capitalizzazione delle cooperative e dei
loro consorzi.
2. Le società finanziarie di cui al comma 1 devono:
a) essere partecipate da almeno cento cooperative con sede
legale nella regione e distribuite sull'intero territorio;
b) possedere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 4,
della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il
credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia
dei livelli di occupazione) e successive modificazioni,
non incompatibili con il requisito di cui alla lettera a).
3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati:
a) per almeno l'85 per cento delle risorse disponibili,
alla concessione di un finanziamento senza interessi
per progetti di capitalizzazione proposti ed approvati
sulla base di un programma annuale di attività;
b) per un ammontare non superiore al 10 per cento
delle risorse disponibili, all'integrazione del fondo rischi
per un importo proporzionale al valore patrimoniale delle
società stesse e delle cooperative partecipate alla data
della domanda. L'importo del contributo non può essere
superiore al 50 per cento del contributo privato al fondo
della società;
c) per un ammontare non superiore al 5 per cento delle
risorse disponibili, alla copertura di una quota pari ad un
massimo del 30 per cento delle spese di gestione, quale
contributo a fondo perduto determinato proporzionalmente
al numero dei progetti approvati annualmente ed in
relazione al numero delle società finanziarie richiedenti.
4. Con le risorse apportate ai sensi del comma 3,
le società finanziarie assumono partecipazioni
temporanee e di minoranza al capitale sociale di
cooperative e loro consorzi, secondo le modalità previste
per i soci persone giuridiche, per i soci sovventori o per
i sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa,
prevedendo in caso di utili una remunerazione
obbligatoria delle quote o azioni ai sensi della legge 31
gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società
cooperative), al fine di garantire l'economicità delle
iniziative. Alle dismissioni delle partecipazioni da parte
delle società finanziarie si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'industria,
commercio e artigianato del 4 aprile 2001.
5. Il quadro attuativo di cui all'articolo 9 individua le
priorità degli interventi, le modalità di riparto delle risorse
e i criteri di valutazione dei progetti. Una quota delle
risorse può essere riservata all'attuazione di progetti
volti a sostenere lo sviluppo di cooperative di recente
costituzione o riguardanti aree a svantaggio territoriale.
6. Le società finanziarie beneficiarie dei contributi si
attengono a criteri di efficacia ed economicità, valutano
i requisiti formali, la fattibilità del progetto di impresa
e l'utilizzo dei finanziamenti in base alla normativa
comunitaria, assicurano il controllo dell'iniziativa
tramite rilevazioni semestrali e l'erogazione dei servizi
di sostegno, stipulando apposita convenzione con le
cooperative partecipate che preveda altresì la
remunerazione delle prestazioni da parte di quest'ultime.
7. I contributi di cui al comma 3, lettera a), sono restituiti
alla Regione dalle società finanziarie beneficiarie entro
il decimo anno solare successivo a quello di erogazione.
La convenzione tra Regione e società finanziarie definisce
le modalità ed i criteri di restituzione.
Art. 4
Contributi in favore degli investimenti
1. La Regione concede alle imprese cooperative e loro
consorzi un contributo una tantum corrispondente al valore
attuale del concorso sugli interessi, nella misura massima
del 70 per cento del tasso ufficiale di riferimento
relativamente a contratti di mutuo e di locazione finanziaria
di durata non superiore a dieci anni, effettuati per
investimenti in beni materiali ed immateriali.
2. La Regione concede contributi in conto capitale in
relazione ad investimenti innovativi relativi a:
a) acquisto di macchinari e di attrezzature di tipo
innovativo;
b) costi per la ricerca e sviluppo;
c) concessioni, acquisizione di brevetti o licenze
27
26
e creazione o acquisizione di marchi;
d) certificazione dei sistemi di qualità aziendale
e marcatura CE dei prodotti;
e) certificazione dei sistemi di gestione ambientale;
f) trasferimento di tecnologie relative ai materiali,
ai processi produttivi e di servizio e ai prodotti.
Ulteriori tipologie di investimenti innovativi possono
essere individuate annualmente con il quadro attuativo
di cui all'articolo 9.
3. Nel quadro attuativo di cui all'articolo 9 sono stabilite
le modalità di concessione dei contributi di cui al comma
2 e i criteri prioritari per la selezione degli interventi
tra i quali:
a) creazione di nuova occupazione stabile, con particolare
riferimento alla qualità professionale e alla composizione
di genere;
b) validità sociale dell'iniziativa;
c) compatibilità e valorizzazione della risorsa ambientale.
Art. 5
Sostegno alla nascita di nuove cooperative
1. La Regione concede alle imprese cooperative costituite
dal 1° gennaio dell'anno antecedente la data di
pubblicazione del quadro attuativo di cui all'articolo 9:
a) un contributo a fondo perduto per gli investimenti
effettuati, proporzionale al numero dei soci lavoratori
e dei dipendenti impiegati;
b) un contributo a fondo perduto per le spese di gestione
sostenute nel primo anno di attività, con esclusione
di quelle riferite al costo del lavoro;
c) un contributo a fondo perduto per l'assistenza tecnica
attraverso un tutor in fase di avvio dell'attività,
per un periodo comunque non superiore ad un anno.
2. Nel quadro attuativo di cui all'articolo 9 sono stabilite
le modalità di concessione dei contributi di cui al comma
1 e i criteri per la selezione degli interventi. Costituiscono
criteri prioritari:
a) numero di lavoratori coinvolti, compresi
i soci-lavoratori, con particolare riferimento alla qualità
professionale e alla composizione di genere;
b) numero di soggetti svantaggiati coinvolti;
c) validità sociale dell'attività;
d) compatibilità e valorizzazione della risorsa ambientale.
28
Art. 6
Interventi sperimentali per lo sviluppo locale
1. In attuazione degli indirizzi e delle modalità fissate nel
quadro attuativo, di cui all'articolo 9, la Giunta regionale,
sentite le Province e i Comuni interessati, nonché le
organizzazioni regionali delle associazioni cooperative,
realizza interventi sperimentali per lo sviluppo, la
valorizzazione e l'integrazione delle imprese cooperative
nelle aree del territorio regionale che presentano particolari
condizioni di svantaggio socio-economico o in zone rurali.
Art. 7
Sostegno ai consorzi di garanzia collettiva fidi
1. La Regione sostiene l'attività di consorzi fidi regionali
intersettoriali costituiti da cooperative e dalle
organizzazioni regionali della cooperazione giuridicamente
riconosciute aventi sede legale ed operativa nella regione,
mediante la concessione di contributi ad integrazione del
fondo rischi.
2. Ai fini della concessione dei contributi, di cui al comma 1,
gli statuti dei consorzi devono prevedere in particolare:
a) prestazioni di garanzia per affidamenti e finanziamenti
bancari a favore dei propri soci;
b) la destinazione dei fondi rischi esclusivamente alla
prestazione di garanzie;
c) la mancanza di scopo di lucro ed il divieto
didistribuzione di utili sotto qualsiasi forma ai soci.
3. I consorzi, al fine di agevolare l'accesso al credito
per investimenti che comportino miglioramenti nelle
tecnologie o nelle strutture organizzative aziendali
o incremento dei livelli occupazionali da parte
delle cooperative associate e loro consorzi, prestano
le garanzie fideiussorie per:
a) operazioni a breve termine;
b) operazioni a medio termine;
c) operazioni a lungo termine;
d) fidejussioni su operazioni di credito a favore di enti
pubblici.
4. L'importo massimo delle operazioni di credito per ogni
cooperativa o consorzio ammesso al beneficio di cui al
comma 1 e le modalità di applicazione del regime di aiuto
sono stabilite dal quadro attuativo di cui all'articolo 9.
5. I rapporti fra la Regione ed i consorzi di cui al comma 1
sono disciplinati mediante apposite convenzioni.
6. I consorzi presentano alla Giunta regionale, entro
sessanta giorni dall'approvazione, il bilancio e la
documentazione prevista dalla convenzione di cui al
29
comma 5, da cui risultino distintamente l'utilizzo dei fondi
assegnati e le operazioni garantite per ognuno di essi.
Art. 8
Sostegno all'attività di sviluppo della cooperazione
1. La Regione, a sostegno di un organico sviluppo
della cooperazione, concede contributi alle organizzazioni
regionali delle associazioni cooperative riconosciute
con decreto ministeriale per progetti finalizzati:
a) alla realizzazione di attività di informazione e
promozione della cooperazione;
b) all'attività di ricerca, studi e centri di documentazione
per la cooperazione.
2. I progetti ammissibili e l'importo del contributo
sono definiti annualmente nel quadro attuativo di cui
all'articolo 9. Nella valutazione dei progetti e nella
determinazione dell'entità del contributo, la Regione
tiene conto dei seguenti criteri di priorità:
a) numero di cooperative coinvolte;
b) strumentazione utilizzata;
c) esperienza acquisita in iniziative di informazione
e assistenza;
d) rappresentatività riconosciuta delle associazioni
cooperative regionali.
4. Per gli stessi interventi, le agevolazioni di cui alla
presente legge non sono cumulabili con quelle previste da
altre norme regionali, statali o comunitarie. I contributi di
cui agli articoli 2 e 5 sono tra loro cumulabili. Gli interventi
di cui agli articoli 5 e 6 sono cumulabili con quelli previsti
dall'articolo 7.
5. Le agevolazioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 sono erogate
in regime di aiuti di importanza minore, ai sensi del
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12
gennaio 2001.
6. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 11
dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione
e strumenti di programmazione) è stabilito in nove mesi.
Art. 9
Quadro attuativo annuale degli interventi di promozione
della cooperazione
1. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui
all'articolo 10 e previo parere conforme della competente
Commissione consiliare approva, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione
del bilancio annuale di previsione, il quadro attuativo
annuale degli interventi di promozione della cooperazione.
2. Il quadro attuativo annuale determina criteri e modalità
per la concessione delle agevolazioni previste dalla
presente legge, i limiti massimi dei relativi importi, la
percentuale di ripartizione del fondo di cui all'articolo 11,
nonché le fattispecie che danno luogo alla revoca o alla
decadenza per i vari tipi di intervento.
3. Il quadro attuativo può riservare una quota delle risorse
disponibili o stabilire criteri più favorevoli per le
cooperative sociali iscritte nell'albo regionale di cui
all'articolo 3 della l.r. 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione
e sviluppo della cooperazione sociale). Per le altre
tipologie di cooperative, la Regione può istituire con
regolamento appositi elenchi.
Art. 10
Consulta regionale per la cooperazione
1. È istituita, presso la Giunta regionale, la Consulta
regionale per la cooperazione, con il compito
di esprimere pareri e formulare proposte in merito:
a) al quadro attuativo di cui all'articolo 9;
b) alle campagne promozionali ed alle altre iniziative,
non incluse nel programma annuale, promosse dalla
Regione per la diffusione del modello di impresa
cooperativa.
2. La Consulta resta in carica per la durata della
legislatura regionale ed è composta:
a) dall'Assessore competente in materia di cooperazione,
o suo delegato, che la presiede;
b) dal Presidente della Commissione consiliare
competente o suo delegato;
c) dal Direttore del dipartimento regionale sviluppo
economico o suo delegato;
d) dal Direttore del dipartimento regionale servizi alla
persona e alla comunità o suo delegato;
e) da tre esperti nei settori attinenti ai problemi della
cooperazione, designati dal Consiglio regionale;
f) da un rappresentante designato dal Comitato tecnico
consultivo per la cooperazione sociale di cui all'articolo
8 della l.r. 34/2001;
g) da un rappresentante designato da ciascuna delle
organizzazioni regionali delle associazioni cooperative
giuridicamente riconosciute;
h) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative.
3. Esercita le funzioni di segretario un dipendente
regionale designato dal Dirigente della struttura
regionale competente in materia.
30
31
4. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati
esperti esterni e dirigenti delle strutture regionali
competenti nelle materie di volta in volta trattate.
5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica
quanto disposto dalla l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme
per le nomine e designazioni di spettanza della Regione)
e successive sue integrazioni e modifiche.
Art. 11
Fondo per la capitalizzazione
1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 è istituito
un fondo denominato "Fondo per la capitalizzazione
delle cooperative", la cui ripartizione è effettuata ai sensi
dell'articolo 9.
2. Il fondo è alimentato, oltre che dalle risorse stanziate
annualmente, dalle somme che vengono rimborsate ai
sensi degli articoli 2, comma 4, e 3, comma 7.
Art. 12
Applicazione dei contratti collettivi di lavoro
1. Le cooperative beneficiarie dei contributi previsti
dalla presente legge devono applicare nei confronti
dei lavoratori loro dipendenti e dei soci lavoratori con
rapporto di lavoro subordinato, trattamenti economici
e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti
collettivi di lavoro nazionali e territoriali.
Art. 13
Disposizioni finanziarie
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata
per il biennio 2003/2004 la spesa complessiva di euro
502.529,98 per le spese di parte corrente e euro
3.665.991,81 per le spese di investimento.
2. Per l'anno 2003, relativamente agli interventi previsti
dalla presente legge la spesa risulta così suddivisa:
a) euro 313.764,99 per la parte di spesa corrente:
1) per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 3,
lettera a), euro 16.849,47;
2) per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera a), euro 209.720,52;
3) per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera b), euro 58.110,00;
4) per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera b), euro 29.085,00;
b) euro 1.564.993,51 per la parte di spesa di investimento:
1) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1,
euro 93.060,61;
32
2) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, euro
47.832,83;
3) per gli interventi di cui all'articolo 5, euro 486.568,98;
4) per gli interventi di cui all'articolo 6, euro 92.434,61;
5) per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera
b), euro 49.297,29;
6) per gli interventi di cui all'articolo 11, euro 795.799,19.
3. A decorrere dal 2004 la spesa autorizzata dal comma 1
sarà ripartita per ciascun anno in sede di predisposizione
del programma operativo annuale.
4. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si
provvede:
a) per l'anno 2003 mediante impiego delle somme che si
rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 22
febbraio 1999, n. 4 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo
della cooperazione) nell'UPB 3.15.03 per l'importo di euro
313.764,99 e nell'UPB 3.15.04 per l'importo di euro
1.564.993,51;
b) per l'anno 2004 mediante impiego delle somme che
si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della
l.r. 4/1999 iscritte ai fini del bilancio pluriennale 2003/2005
nelle UPB 3.15.03 e 3.15.04 rispettivamente per euro
188.764,99 ed euro 2.100.998,30.
5. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita
con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri
di bilancio.
6. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese
autorizzate dal comma 1 sono iscritte per l'anno 2003
nelle UPB 3.15.03 e 3.15.04 a carico di appositi capitoli
che la Giunta regionale istituisce nello stato di previsione
della spesa del bilancio del detto anno ai fini della
gestione del programma operativo annuale; per gli anni
successivi nei capitoli corrispondenti.
Art. 14
Norme transitorie
1. Fino alla costituzione della Consulta di cui all'articolo 10,
le relative funzioni sono svolte dalla Consulta di cui
all'articolo 2 della l.r. 4/1999 .
2. In sede di prima applicazione, sono considerate
di nuova costituzione ai fini dell'attuazione degli
interventi di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 5,
le società costituite successivamente alla data del 15
settembre 2001.
3. Il quadro attuativo di cui all'articolo 9 è adottato
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge; per l'intervento
33
di cui all'articolo 3, la Giunta regionale provvede entro
i quarantacinque giorni successivi alla comunicazione
dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione
europea ai sensi dell'articolo 15, comma 5.
4. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni
organizzative relative all'Albo nazionale delle società
cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, gli interventi
della presente legge sono rivolti alle cooperative
e ai loro consorzi, iscritti nelle sezioni produzione
e lavoro, miste e sociali del registro prefettizio
di cui all'articolo 13 del d.lgs. del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti
per la cooperazione). L'intervento di cui all'articolo 3
è rivolto anche alle cooperative iscritte nel registro
prefettizio alle sezioni: agricola, consumo, trasporto,
pesca. L'intervento di cui all'articolo 6 può riguardare
anche le cooperative iscritte nel registro prefettizio
alle sezioni: agricola, consumo, trasporto, pesca.
Successivamente all'entrata in vigore dell'Albo
che sostituisce i registri prefettizi, le sezioni saranno
individuate dal quadro attuativo di cui all'articolo 9.
Art. 15
Norme finali e abrogazione
1. La l.r. 22 febbraio 1999, n. 4 è abrogata.
2. I benefici concessi e gli impegni assunti ai sensi della
legge regionale di cui al comma 1 sono mantenuti e
liquidati con le modalità di cui alla legge medesima.
3. Le somme rimborsate ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
della l.r. 4/1999 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 11.
4. I fondi residui di cui all'articolo 6 della l.r. 4/1999
sono gestiti in base ai criteri adottati per l'attuazione
dell'articolo 7 della presente legge.
5. Gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 3
sono sospesi fino alla conclusione positiva del
procedimento di notifica alla Commissione europea,
ai sensi dell'articolo 88 del trattato UE.
6. L'applicazione dell'articolo 6, ove comporti, in sede
di quadro attuativo annuale, interventi che rientrano nel
regime degli aiuti di Stato, sarà soggetta a successivo
procedimento di notifica alla Commissione europea,
ai sensi dell'articolo 88 del trattato UE.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione: È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona addì, 16/04/2003
il presidente Vito D'Ambrosio
34
Legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34.
Promozione e sviluppo della cooperazione sociale.
Il Consiglio regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Oggetto
1. La Regione, con la presente legge, riconosce il rilevante
valore della cooperazione sociale e in attuazione
dell'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381
concernente: "Disciplina delle cooperative sociali":
a) istituisce e regolamenta l'albo regionale delle
cooperative sociali;
b) determina le modalità di raccordo con l'attività dei
servizi socio-sanitari e assistenziali, nonché con le attività
di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;
c) fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni
tra le cooperative sociali e loro consorzi e gli enti pubblici
operanti nelle materie di competenza regionale;
d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo
della cooperazione sociale;
e) istituisce il comitato tecnico consultivo per la
cooperazione sociale.
Art. 2
Definizione
1. Ai fini della presente legge le cooperative sociali sono
quelle definite dall'articolo 1 della legge 381/1991.
Art. 3
Albo regionale delle cooperative sociali
1. È istituito presso la struttura competente in materia di
servizi sociali della Giunta regionale l'albo regionale delle
cooperative sociali e loro consorzi.
2. L’albo si articola in sezioni provinciali gestite dalle
Province ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera a),
della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 concernente: “Riordino
delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti
locali nei settori dello sviluppo economico ed attività
produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture,
dei servizi alla persona e alla comunità, nonché
dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa”
ed è suddiviso in:
a) tipologia “A”, comprendente le cooperative
che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
35
b) tipologia “B”, comprendente le cooperative
che svolgono attività diverse: agricole, industriali,
commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate;
c) tipologia “C”, comprendente i consorzi di cui
all'articolo 8 della legge 381/1991.
3. La Giunta regionale definisce i requisiti e le procedure
per l'iscrizione alle sezioni provinciali, gli adempimenti
conseguenti all'iscrizione, i presupposti e le modalità
della cancellazione e le modalità per l’aggiornamento
periodico dell'albo regionale,
4. L'albo regionale delle cooperative sociali è pubblicato
annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 4
Raccordo con i servizi socio-sanitari, assistenziali ed
educativi e con le attività di formazione professionale
1. La programmazione regionale e in particolare gli atti
programmatori nell'ambito delle attività socio-sanitarie,
assistenziali ed educative prevedono le modalità di
specifico apporto delle cooperative sociali.
2. Nei programmi pluriennali delle attività di formazione
professionale e lavoro e nei piani attuativi annuali della
Regione e delle Province sono previsti strumenti idonei
a favorire:
a) la realizzazione, d'intesa tra le strutture formative e le
cooperative sociali, di iniziative finalizzate alla formazione
di base, all'aggiornamento e alla riqualificazione degli
operatori, anche mediante l'individuazione, la definizione
ed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito
delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate;
b) la realizzazione da parte delle cooperative sociali
di specifiche iniziative formative a favore di lavoratori
svantaggiati con particolare riguardo alle iniziative
da attuarsi mediante il ricorso al fondo sociale europeo
e ad altre risorse comunitarie;
c) la realizzazione da parte delle cooperative sociali
di progetti di inserimento lavorativo di persone
svantaggiate;
d) la realizzazione di autonome iniziative delle cooperative
sociali volte alla formazione, qualificazione professionale
ed aggiornamento permanente del proprio personale
e alla qualificazione manageriale degli amministratori,
attraverso adeguati supporti in particolare alle attività
formative svolte in maniera consorziata.
36
Art. 5
Convenzioni
1. La Giunta regionale approva il tariffario regionale, ed
approva, sentita la Commissione consiliare competente,
i criteri per l'affidamento dei servizi e gli schemi di
convenzione fra le cooperative sociali e gli enti territoriali
locali e gli altri enti pubblici operanti nelle materie di
competenza regionale; nel caso di pluralità di soggetti
aspiranti alla convenzione, si procede mediante trattativa
privata, preceduta da gara ufficiosa.
2. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le
cooperative ed i consorzi devono essere iscritti all'albo di
cui all'articolo 3.
3. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione di
diritto della convenzione.
4. Per garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi
ed un efficace processo di programmazione le convenzioni
relative alla gestione dei servizi caratterizzate da
prestazioni ricorrenti possono essere di durata triennale e
sono rinnovabili sulla scorta di valutazioni qualitative che
tengano conto anche del grado di soddisfazione degli
utenti.
5. La Giunta regionale definisce annualmente l'importo
delle risorse da destinare all'acquisto di beni e servizi dalle
cooperative sociali di tipo "B" iscritte all'albo, secondo le
modalità previste dalla legge 381/1991.
Art. 6
Promozione della qualità della cooperazione sociale
1. La Regione, nel quadro delle azioni di promozione e
sviluppo del sistema della cooperazione sociale, opera,
attraverso l'Osservatorio regionale per le politiche sociali,
un monitoraggio sulla qualità, sulle modalità di
affidamento e sull'efficacia dei servizi prestati dalle
cooperative sociali.
2. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, gli enti che
stipulano convenzioni con le cooperative di cui alla
presente legge inviano alla Giunta regionale le notizie
relative con le modalità fissate dalla Regione.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, elabora un sistema di valutazione delle
cooperative sociali fondato sulla qualità delle prestazioni.
Art. 7
Sostegno alle cooperative sociali
1. La Regione concede contributi per il sostegno di
iniziative volte ad una migliore acquisizione di capacità
37
lavorative da parte di persone svantaggiate promosse
dalle cooperative sociali rientranti nella tipologia "B"
iscritte all'albo.
2. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi
di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della
Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente.
3. I contributi previsti dalla presente legge non sono
cumulabili con altri benefici concessi per le medesime
finalità.
4. Le cooperative facenti parte di un consorzio costituito
ai sensi dell'articolo 8 della legge 381/1991 non possono
usufruire dei benefici che vengono concessi al consorzio
sul medesimo progetto o al medesimo titolo.
5. La Regione può concedere alle cooperative sociali
agevolazioni fiscali da determinare annualmente con
legge regionale.
6. La Giunta regionale può disporre ispezioni
amministrative e contabili presso i soggetti beneficiari
per la verifica della corretta destinazione dei fondi e
delibera la revoca e la restituzione dei contributi già
erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non
conforme alle norme della presente legge.
Art. 8
Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale
1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato
tecnico consultivo per la cooperazione sociale, nominato
dal presidente della Giunta regionale e composto da:
a) il dirigente competente in materia di servizi sociali
che lo presiede;
b) i dirigenti delle strutture competenti in materia di
sanità, lavoro e formazione professionale o loro delegati;
c) un rappresentante dell'Agenzia regionale Marche
lavoro di cui all'articolo 8 della l.r. 9 novembre 1998, n. 38;
d) quattro rappresentanti con comprovata esperienza
nel settore sociale designati dalle associazioni regionali
delle cooperative che risultano aderenti alle associazioni
nazionali della cooperazione;
e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori;
f) un rappresentante dell'Unione Province Italiane (UPI)
regionale;
g) un rappresentante dell'Associazione Nazionale
Comuni Italiani (ANCI) regionale.
2. I componenti restano in carica per la durata della
legislatura regionale e possono essere riconfermati.
38
3. Il Comitato si dota di un regolamento per il suo
funzionamento.
4. Il Comitato si avvale per l'assolvimento dei compiti
e delle funzioni ad esso attribuiti dalla presente legge
della struttura competente in materia di servizi sociali.
5. Ai componenti del Comitato con esclusione dei
dipendenti regionali, spettano le indennità ed i rimborsi
previsti dalla l.r. 2 agosto 1984. n. 20 e successive
modificazioni.
Art. 9
Compiti del Comitato tecnico consultivo
per la cooperazione sociale
1. Il Comitato tecnico consultivo per la cooperazione
sociale formula proposte ed esprime pareri alla Giunta
regionale nelle materie di cui alla presente legge,
nonché alle Province in ordine alle problematiche
inerenti le iscrizioni o le cancellazioni delle cooperative
sociali dalla sezione provinciale dell'Abo.
2. Il Comitato, avvalendosi dell'Osservatorio regionale
per le politiche sociali, riferisce annualmente alla
Giunta regionale sull'attuazione delle convenzioni
stipulate ai sensi della presente legge, segnalando lo stato
di recepimento della medesima da parte delle
amministrazioni locali; riferisce altresì sull'attività
complessiva della cooperazione sociale rispetto agli
obiettivi fissati dalla Regione.
Art. 10
Norme finanziarie
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente
legge è autorizzata per l'anno 2002, la spesa di lire
154.000 euro; per gli anni successivi l'entità della spesa
sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi
bilanci.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione
di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2002 mediante
impiego delle somme che si rendono disponibili a seguito
dell'abrogazione della l.r. 13 aprile 1995, n. 50 iscritte
a carico del capitolo 4234124 del bilancio pluriennale
2001/2003; per gli anni successivi mediante quota parte
del gettito derivante dai tributi propri della Regione.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese
autorizzate al comma 1 sono iscritte per l'anno 2002
a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata,
con proprio atto, ad istituire nello stato di previsione
39
della spesa del bilancio del medesimo anno con
la denominazione "Contributi per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione sociale" e con gli
stanziamenti di competenza e di cassa di 154.000 euro.
Art. 11
Norme finali e transitorie
1. È abrogata la l.r. 13 aprile 1995, n. 50.
2. Il Comitato di cui all'articolo 8 è costituito entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge; fino alla sua costituzione resta in carica
il Comitato di cui all'articolo 15 della l.r. 50/1995.
3. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 3,
comma 3, sono iscritte di diritto alle sezioni provinciali
dell'albo di cui all'articolo 3 le cooperative già iscritte
all'albo regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 50/1995.
Regione Marche
Funzione “Cooperazione nei settori produttivi”
Le iniziative promosse dall’Assessorato alla Promozione della
Cooperazione sono concretizzate e rese operative per iniziativa
del Dipartimento Sviluppo Economico e della Posizione di funzione
cooperazione nei settori produttivi.
Il Dipartimento Sviluppo Economico è diretto dal dott. Fabrizio Costa
e sovrintende a quei servizi della Giunta Regionale che svolgono attività
rilevanti per lo sviluppo economico regionale, tra questi la P.F.
Cooperazione nei Settori Produttivi diretta dal dott. Marchionni Danilo.
Per saperne di più sull’attività della Regione Marche
Assessorato alla Promozione della Cooperazione, è possibile contattare:
Regione Marche Funzione Cooperazione nei Settori Produttivi
via Tiziano 44, 60125 Ancona telefono 071-80637355 / 8063896 / 8063776
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 18 dicembre 2001
il presidente Vito D'Ambrosio
40
41
42
Scarica

Visualizza il documento delle iniziative