Le cooperative, una risorsa delle Marche. Titolo da definire La realtà marchigiana e le iniziative regionali di promozione della cooperazione. Intervento dell’Assessore Regionale alla Cooperazione Giulio Silenzi 3 Nuove opportunità per la cooperazione marchigiana: la Lgge regionale n. 5/2003 e la Legge 49/85 titolo 1 regionalizzata. 11 Il quadro attuativo 2003 19 www.cooperazione.marche.it Appendice Legge regionale 16 aprile 2003, n. 5. Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione. Legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34. Promozione e sviluppo della cooperazione sociale. 1 2 35 Intervento dell’Assessore regionale alla cooperazione Giulio Silenzi La realtà marchigiana e le iniziative regionali di promozione della cooperazione L’approvazione della Legge regionale n. 5 del 16 aprile 2003, “Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione”, ha aperto una nuova fase per questo importante settore della società marchigiana. Una fase nella quale la vitalità e lo sviluppo di ampi settori dell’universo cooperativo si incontrano con un forte impegno della Regione Marche nel sostegno ad un sviluppo quantitativo e qualitativo della cultura e dell’economia cooperativa. È dal 1999 che la Giunta Regionale ha intrapreso una sempre più ampia azione di promozione della cooperazione e nell’attuale legislatura si è registrato un ulteriore salto di qualità. Il forte aumento delle risorse destinate, la creazione di una struttura operativa ad hoc e l’impegno sul piano legislativo ne sono stati i principali segnali. Con la nuova legge si è raggiunto un importante traguardo che è il punto di partenza per nuovi impegni. In questi mesi si è lavorato alla predisposizione del primo quadro attuativo annuale della Legge regionale n. 5/03 per rendere concrete le opportunità offerte alle società cooperative. Da pochi giorni, il 15 ottobre 2003, si è conclusa la fase di accettazione delle domande per accedere ai circa 2 milioni di euro di contributi per l’anno 2003. La risposta delle cooperative è stata……………..per un totale di ……………………………richieste di agevolazione pervenute. Ogni anno l’uscita del quadro attuativo sarà il momento in cui non solo la regione determinerà condizioni e tempi per accedere ai finanziamenti ma anche per fare il punto dell’esperienza maturata e della situazione del settore. Un’ulteriore iniziativa assunta in questo periodo è stata il completamento dell’iter di effettiva regionalizzazione della L. 49/85 titolo I, nota come “Marcora”. Finalmente le cooperative marchigiane richiedenti potranno ottenere i contributi, tramite il gestore Coopercredito spa. L’istituzione di un Comitato Regionale che delibererà la concessione delle agevolazioni permetterà una gestione più vicina alle necessità della cooperazione marchigiana. La Conferenza Regionale della Cooperazione, preceduta da quelle provinciali, che hanno iniziato a svolgersi, sarà un momento di valorizzazione dell’attività e delle 2 3 aspirazioni dei cooperatori e delle cooperatrici marchigiane. Ma sarà anche il momento della verifica dello stato di salute del settore, delle cose fatte e del ruolo svolto dall’associazionismo e dalle istituzioni, la Regione in primo luogo, per la diffusione dei valori e dell’esperienza cooperativa nella società e nell’economia dei nostri territori. Lo scopo di tutta la nostra azione è e sarà quello di aiutare le cooperative a diventare ancora di più protagoniste nello sviluppo delle Marche. Con la consapevolezza che già in questo momento, nonostante i suoi limiti, la cooperazione marchigiana gioca un ruolo significativo, per rilevanza economica e sociale, sia per la cooperazione italiana che per la società regionale. La Regione Marche ha incrementato costantemente negli ultimi anni le iniziative di sostegno al ruolo svolto dalla cooperazione a partire dall’abrogata L.R. 4/1999 alle leggi di promozione della cooperazione sociale. L’approvazione della L.R. n.5/2003 è l’ultimo di questi momenti, una legge innovativa anche rispetto al panorama nazionale degli interventi attuati dalle varie Regioni. Nelle Marche le cooperative operano in agricoltura, edilizia, credito, pesca, servizi sociali, produzione e servizi, trasporti, consumo e distribuzione. In diversi di questi settori alcune cooperative si collocano tra le più importanti imprese della Regione, in altri casi rappresentano reti di imprese rilevanti, radicate ed in forte crescita. La tendenza all’incremento del settore cooperativo, per società attive, numero degli occupati e soci sta avvenendo contemporaneamente ad un riequilibrio nello sviluppo cooperativo delle varie province. La realtà marchigiana si è dimostrata vitale nel sviluppare le potenzialità di una formula, quella cooperativa, che permette di creare nuova occupazione, soprattutto giovanile, femminile e con livelli medio - alti di istruzione. La cooperazione è quindi non solo spazio di democrazia economica ma anche una risorsa importante per la creazione di occupazione e l’autoimprenditorialità. Istituzione regionale e Associazionismo cooperativo hanno collaborato in questi anni per ridurre i pericoli di una cooperazione “spuria” e poco affidabile e favorire la crescita qualitativa del sistema. La stessa Legge regionale n. 5/2003 è il risultato di questa abitudine al confronto e alla collaborazione tra istituzione e mondo cooperativo. Il percorso di discussione è iniziato nei mesi successivi alla II Conferenza Regionale sulla cooperazione del 1999, ha risentito dell’evoluzione della realtà cooperativa regionale e si è sviluppato sulla base dell’esperienza che stava maturando con la L.R. n. 4, 1999 ed il Patto per lo sviluppo (sostegno alla creazione di occupazione in cooperative nuova costituzione). La Regione, con la nuova L.R. n. 5 /03, sarà in grado di rispondere in maniera più puntuale alle esigenze poste dalla crescita del numero di cooperative, dei soci e degli addetti. La nuova legge sarà uno degli strumenti di una azione regionale capace di agire su tre distinti livelli; quello della valorizzazione della forma cooperativa, realizzato anche sul piano del consolidamento delle realtà già operanti, quello della nascita di nuove cooperative, quello dell’attenzione allo specifico dei vari settori cooperativi. Con la stampa di questo materiale crediamo di fare un opera utile sia ai singoli cittadini e cooperatori che alle società. Un’ azione informativa che si avvale anche di un sito internet (www.cooperazione.marche.it ) e della collaborazione delle quattro associazioni regionali cooperative (Confcooperative, Legacoop, Agci, Unci). Un’informazione che grazie alla nuova legge verrà affiancata da iniziative di studio e ricerca sulla cultura ed il mondo cooperativo marchigiano per valorizzare quella che non è solo una esperienza economica ma anche culturale, legata a quei valori di democrazia e partecipazione di cui la nostra società continua ad avere bisogno. 4 5 Alcuni dati sulla cooperazione marchigiana Le cooperative sono oggetto di diverse classificazioni, una è quella istituzionale delle sezioni di iscrizione nel Registro Prefettizio, prerequisito per l’accesso a tutta una serie di agevolazioni. Le cooperative sono suddivise nelle varie sezioni in considerazione delle attività previste statutariamente. Società Cooperative iscritte ai Registri Prefettizi marchigiani al 31.12.02 Provincia Sezione Consumo Produz e lav. Agricola Edilizia Trasporto Pesca Mista Mutuo Socc. Totale Variazione totale 2001/2002 Sociale Variaz. tot coop sociali 2001/2002 PU AN MC AP Totale 11 114 56 58 6 9 52 0 387 13 316 117 139 4 19 202 4 814 12 166 67 40 2 7 89 0 383 4 175 63 61 6 12 88 0 409 1993 + 11 81 + 17 72 +9 42 + 45 70 + 82 +5 + 12 +1 + 19 + 37 Fonte: Prefetture Marchigiane - Elaborazione Regione Marche - Funzione Cooperazione nei settori produttivi. N.B. Il numero di PU 2002 non è confrontabile con quello delle altre tre province perché il dato di queste ultime considera la doppia iscrizione delle coop sociali che quindi sono conteggiate anche nell’altra sezione di iscrizione (prevalentemente Produzione-Lavore o mista) mentre nel caso di PU è il contrario ed il totale di 387 cooperative si ottiene sommando anche le 81 coop sociali cosa che non avviene negli altri tre casi. 6 7 Gli ultimi anni hanno visto una notevole crescita del settore sia per numero di cooperative che per occupati. Evoluzione società cooperative attive con sede legale nelle Marche. 1998-2001 1998 Province AN AP MC PU Totale 1999 attive % prov. su tot. attive 498 291 293 316 1.398 35,62% 20,81% 20,95% 22,60% 512 302 290 318 1.422 2000 % prov. su tot attive 2001 % prov. su tot 531 327 296 328 1.482 incremento 98-01 attive % prov. su tot increm. imprese increm. % 548 342 296 344 1.530 35,81% 22,35% 19,34% 22,48% 50 51 3 28 132 10,04% 17,52% 1,02% 8,86% 9,44% Fonte Infocamere – elabo Servizio statistico Regione Marche/ufficio cooperazione. I dati INPS sono particolarmente interessanti nell’ottica delle politiche attive del lavoro e per la conoscenza di quelle tipologie cooperative a impatto occupazionale DIRETTO (in particolare produzione e lavoro). Confronto dati numero dipendenti iscritti all’INPS al 31.12.1994 –15.05.2001 Totale Marche 1994 1998 8.655 10.527 Var% 1994/1998 + 21,62 2001 + 13.514* per Provincia PU AN MC AP Var % 1994/2001 + 56,14 2001-numero dipendenti cod 4° 1426 4542 1113 1574 2029 4937 1263 2298 + 42,28 + 8,69 + 13,47 + 45,99 Fonte: INPS Nazionale e ARMAL Report n.6/2001 Elaborazione Regione Marche – Ufficio Cooperazione. *Di cui 3.068 dipendenti iscritti al codice 4A (assetto previdenziale previsto al DPR 602/70 per particolari categorie, es. facchinaggio) 8 Var% 1998/2001 + 28,37 9 2525 6075 2058 2856 335 1629 347 757 + + + + 77,06 33,75 84,90 81,44 Nuove opportunità per la cooperazione marchigiana: la Legge regionale n. 5/2003 e la Legge 49/85 titolo I regionalizzata. La Regione Marche negli ultimi anni ha incrementato il suo impegno verso il mondo cooperativo, sia sul versante normativo che su quello dell’entità delle risorse umane e finanziarie. Si tratta di attività essenziali nel favorire la crescita qualitativa della cooperazione marchigiana e la diffusione e valorizzazione di una formula societaria dall’indubbio valore sociale e culturale oltre che economico. Vediamone gli aspetti più significativi. L. R. n. 5/2003 Con la nuova legge il ventaglio delle opportunità si è ampliato e il quadro attuativo 2003 rappresenta il momento di passaggio dal vecchio al nuovo. La legge sostiene le iniziative delle cooperative di produzione/lavoro, miste e sociali (con l’eccezione dell’art. 3 che prevede anche altre tipologie) nei seguenti ambiti: 1. interventi a sostegno di processi di capitalizzazione delle cooperative e finalizzati all’incremento dell’occupazione; 2. contributi a sostegno degli investimenti effettuati; 3. contributi alla costituzione di nuove cooperative finalizzati alla creazione di nuova occupazione; 4. attuazione di interventi sperimentali nei territori che presentano condizioni di svantaggio; 5. iniziative per favorire l’accesso al credito; Un cenno merita l’art. 3 che è in attesa di essere approvato dall’Unione Europea e che è particolarmente innovativo e prevede il finanziamento di progetti di incremento occupazionale e sostegno alla capitalizzazione tramite l’azione di società finanziarie di partecipazione. Una modalità che ripropone l’esperienza della Marcora titolo II che nelle Marche ha favorito, negli ultimi 15 anni, realizzazioni molto positive. Altrettanto importante degli incentivi alle imprese è il sostegno che la legge prevede per le iniziative di informazione e promozione, la cultura cooperativa, la conoscenza del settore e l’attivazione di un ambito di consultazione permanente tra la Regione e l’Associazionismo cooperativo. Il testo della Legge e cenni sull’attuazione dei singoli interventi sono riportati più avanti. 10 11 Legge 49/85 modificata (L. 57/01 art. 12), titolo 1° “Fondo di rotazione” (Foncooper) Gli interventi realizzati negli ultimi anni della Regione Marche, Assessorato alla promozione della cooperazione. Il lungo e difficoltoso iter di regionalizzazione della legge è alla conclusione. È stato costituito un Comitato regionale che delibererà la concessione delle agevolazioni. Ciò significa che le richieste di finanziamento già presentate a Coopercredito spa potranno essere accolte mano a mano che si renderanno disponibili le risorse finanziarie dei rientri del Fondo di rotazione del neocostituito Foncooper Marche, che ammontano a circa 1 milione di Euro l’anno. Si tratta di risorse non enormi e che al momento non sono sufficienti a coprire le richieste già presentate; tuttavia con le opportune modifiche su criteri e priorità la Marcora regionalizzata, grazie al mantenimento/incremento del Fondo di rotazione permetterà alla cooperazione marchigiana di contare su una quota stabile di risorse utilizzabili. I beneficiari di questa legge sono tutte le Società Cooperative con esclusione di quelle che hanno per oggetto l’acquisto della casa e con i requisiti dimensionali per le piccole e medie imprese. Gli investimenti finanziabili sono: – acquisto delle aree e/o fabbricati strumentali, esecuzione delle opere murarie, – acquisto, ammodernamento e ristrutturazione di macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresi gli automezzi targati e natanti, comunque compatibili con la normativa comunitaria. I finanziamenti (Foncooper) sono erogati a tasso agevolato ed alle seguenti condizioni: Durata: – per i beni mobili 12 mesi di preammortamento e 8 anni di ammortamento con rate semestrali posticipate, – per i beni immobili 18 mesi (elevabili a 24 mesi per le piccole imprese del centro nord e quelle ubicate nel Mezzogiorno) di preammortamento e 10 anni di ammortamento con rate semestrali posticipate, Percentuale d’intervento ed entità massima. L’importo di ciascuno intervento viene determinato, con riferimento alla capacità di autofinanziamento, nella misura massima del 70% dell’ammontare totale delle spese ammissibili a finanziamento. L’entità massima concedibile a finanziamento è pari ad € 2.000.000. Le opportunità oggi offerte sono il risultato di mutamenti avvenuti negli ultimi anni. Da una parte il decentramento dallo Stato alle Regioni (regionalizzazione Legge Marcora) dall’altra un impegno cresciuto con forza negli ultimi anni fanno si che la Regione Marche sia l’interlocutore principale del mondo cooperativo ed un fattore importante per favorire lo sviluppo di questo settore. La forte iniziativa regionale verso questo settore ha trovato espressione in tre versanti: - l’aggiornamento della legislazione - l’aumento delle risorse economiche destinate agli interventi per il settore; - una crescente attenzione verso il settore e la creazione nell’organizzazione regionale di una struttura per la cooperazione Del primo aspetto abbiamo già parlato mentre per il terzo evidenziamo la costituzione nel 2001 dell’Ufficio Cooperazione all’interno del Servizio Formazione Professionale e Lavoro sostituito nel 2003 dalla Posizione di Funzione Cooperazione nei settori produttivi. Vediamo invece in quali interventi e risorse si è reso evidente l’impegno sempre più forte della Regione per lo sviluppo di questo importante settore. Un cenno a parte meritano gli interventi dedicati alla promozione della cooperazione sociale gestiti dall’Assessorato ai Servizi Sociali e svolti sulla base delle leggi regionali specifiche, l’ultima della quale, la L.R. n. 34/2001 abbastanza recente. Gli interventi realizzati vanno dalla istituzione dell’albo regionale delle coop sociali, ai contributi per progetti di inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle cooperative di tipo b, alla regolamentazione delle modalità di convenzionamento e delle tariffe. La Giunta regionale si è impegnata a riservare commesse di beni e servizi alle cooperative di inserimento lavorativo ed inoltre negli ultimi anni ha attuato consistenti riduzioni di IRAP in favore delle cooperative sociali. A parte la legge 34/01 gli interventi principali in favore della cooperazione sono realizzati dall’Assessorato alla Promozione della Cooperazione e negli ultimi anni la tipologia è stata la seguente: 12 13 Stanziamenti in € a favore della Cooperazione 1999 2000 2001 C/interessi C/capitale Promozione anno descrizione c/interessi investimenti c/capitale per investimenti innovativi promozione assistenza tecnica ricerca, studi, documentazione iniziative promozionali, diffusione acc.credito breve termine acc.credito medio termine sostegno nascita cooperative interventi sperimentali sviluppo locale fondo rotazione capitalizzazione Legge Marcora 1999 2000 2001 2002 2003 totale 103.000 0 103.000 103.000 0 0 77.000 77.000 619.748 0 387.000 0 1.469.748 206.000 0 103.000 103.000 0 0 77,000 77.000 206.582 0 1.563.000 0 2.335.582 129.000 0 129.000 129.000 0 0 77.000 77.000 1.032.913 0 3.226.000 0 4.799.913 122.000 0 98.000 108.000 0 0 77.000 77.000 619.748 0 1.764.000 0 2.865.748 93.060 47.853 209.720 0 58.110 29.085 16.850 49.300 1.013.356 92.435 795.800 3.276.702 5.682.253 653.060 47.853 642.720 443.000 58.110 29.085 324.850 357.300 3.492.347 92.435 7.735.800 3.276.702 17.153.244 2002 2003 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 14 15 Legge Marcora Fondo rotazione capitalizzazione Sviluppo locale Sostegno nascita cooperative Credito medio termine Credito breve termine Iniziative promozionali Ricerca Assistenza tecnica 0 Legge regionale 4/1999. Patto per lo Sviluppo e Legge regionale 12/2001 Art. 4 Interventi in favore degli investimenti: Contributi in conto interessi concessi alle imprese cooperative e loro consorzi per effettuare investimenti materiali e immateriali. Spese per la costituzione di nuove cooperative e la creazione di nuova occupazione. Contributi a fondo perduto per le imprese cooperative di nuova costituzione Spese per gli investimenti, la gestione e l’assistenza tecnica. L’intervento sperimentale è stato realizzato con risorse stanziate negli anni 2000, 2001 e 2002. I progetti finanziati sono stati 75 per centinaia di nuovi posti di lavoro creati. Art. 5 Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi: Fondo di rotazione per la capitalizzazione delle cooperative Art. 6 – comma 2, lett. a) Consorzi di garanzia collettiva fidi Contributi ad integrazione del fondo rischi per il sostegno delle attività dei consorzi fidi regionali costituiti da coop. e/o organizzazioni regionali della coop. per le operazioni a breve termine 6.000.000 5.000.000 Art. 6 – comma 2, lett. b) Consorzi di garanzia collettiva fidi Contributi ad integrazione del fondo rischi per il sostegno delle attività dei consorzi fidi regionali costituiti da coop. e/o organizzazioni regionali della coop. per le operazioni a medio termine Art. 7 – comma 1, lett. a) Sostegno alle attività delle centrali cooperative Contributi alle organizzazioni regionali delle Associazioni cooperative per la realizzazione di progetti volti alla promozione e organizzazione delle cooperative associate 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 Art. 7 – comma 1, lett. b) Sostegno alle attività delle centrali cooperative Contributi per le attività di assistenza tecnica ed amministrativa svolta in favore delle cooperative associate 16 0 1999 17 2000 2001 2002 2003 Il quadro attuativo 2003 Il quadro attuativo – anno 2003 – predisposto ai sensi dell’articolo 9 della Legge regionale n. 5/2003 è finalizzato a definire quelle modalità applicative della legge che si è ritenuto necessario regolamentare con atto distinto e che ogni anno sono più facilmente modificabili. Quindi ogni anno questo atto sarà determinante per dare concretezza agli interventi previsti dalla legge. Il quadro determina criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni, i limiti massimi dei relativi importi, la percentuale di ripartizione del Fondo per la capitalizzazione, nonché le fattispecie che danno luogo alla revoca o alla decadenza dai benefici. Nel quadro vengono definite le eventuali quote delle risorse disponibili o criteri più favorevoli per le cooperative sociali o altre tipologie. Le disposizioni previste Per l’anno 2003 la legge autorizza, per le cooperative di produzione-lavoro, miste e sociali, con esclusione per le coop. che operano nel settore dei trasporti, dell’agricoltura (produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli: allegato I del trattato della Comunità europea), della pesca, dell’acquacoltura e dell’esportazione (Regolamento CE n. 69/2001 del 12/01/2001), uno stanziamento di € 1.878.758. Tipologia degli interventi Art. 2 Capitalizzazione: Finanziamento senza interessi (garantito da fideiussione) a fronte del capitale sociale versato. Stanziamento 2003: € 795.799. Misura del contributo Importo pari a due volte l’incremento del capitale sociale versato dai soci (per le cooperative esistenti) o tre volte (per le cooperative neo-costituite), a) massimo: € 100.000 b) restituzione in 6 rate semestrali a partire dal 2° anno Art. 3 Sostegno alla capitalizzazione per la salvaguardia e lo sviluppo dell’occupazione La Giunta Regionale concede contributi annuali a Società 18 19 finanziarie, costituite da Cooperative, per partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale sociale. Questo intervento si renderà operativo dopo l’approvazione dell’Unione Europea. Art. 4 – c. 1 Contributi sugli investimenti: contributo una tantum sugli interessi in contratti di mutuo e di locazione finanziaria, di durata non superiore a dieci anni, effettuati per investimenti in beni materiali e immateriali. Stanziamento 2003: € 93.060. Misura del contributo Valore attuale del concorso sugli interessi nella misura massima del 70 per cento del tasso ufficiale di riferimento. a) importo massimo: € 15.000 b) limite minimo degli investimenti: € 25.000 Art. 4 – c. 2 Contributi sugli investimenti: contributi in c. capitale per investimenti innovativi (conclusi nei 12 mesi precedenti, in corso, da concludere nei 12 mesi seguenti): macchinari e attrezzature, ricerca e sviluppo, brevetti-licenze-marchi, certificazione di qualità e ambientale, marcatura CE, trasferimento tecnologico. Stanziamento 2003: € 47.832 Misura del contributo a) 35% del costo ammissibile b) massimo: € 5.000 limite minimo degli investimenti: € 25.000 interessati, le Associazioni Cooperative finanzia progetti di intervento finalizzati allo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle imprese cooperative che operano in aree che presentano particolari condizioni di svantaggio socio-economico o in zone rurali. Stanziamento 2003: € 92.434 Art. 7 Sostegno ai consorzi di garanzia collettiva fidi: contributi al Confidi, sul Fondo Rischi, per garanzie fidejussorie prestate a coop. e loro consorzi su: operazioni a breve termine – operazioni a medio termine – operazioni a lungo termine – fideiussioni su operazioni di credito a favore di enti pubblici Stanziamento 2003: € 55.146 Art. 8 Sostegno all’attività di sviluppo della cooperazione: La Giunta Regionale concede contributi alle Associazioni Regionali Cooperative per progetti finalizzati: a) alla realizzazione di attività di informazione e promozione della cooperazione b) all’attività di ricerca, studi e centri di documentazione per la cooperazione Stanziamento anno 2003: € 267.830 Art. 5 Sostegno alle nuove Cooperative (costituite dal 16/9/2001) per investimenti (effettuati dalla costituzione fino ai 12 mesi successivi alla graduatoria), per spese di gestione del primo anno di attività (escluso il costo del lavoro), per assistenza tecnica di un tutor. Stanziamenti 2003: € 486.568 Misura del contributo a) fino al 50% degli investimenti (massimo € 60.000) ed a un massimo di € 5.000 per addetto b) 30% delle spese sostenute fino a un massimo di € 12.000 c) fino a € 7.000 e per un periodo non superiore a un anno Art. 6 Interventi sperimentali per lo sviluppo locale: la Giunta Regionale, sentite le Province e i Comuni 20 21 www.cooperazione.marche.it È un iniziativa della Regione Marche, Assessorato alla Promozione della Cooperazione, nata per mettere a disposizione delle cooperative e dei cittadini uno strumento di informazione per conoscere meglio le iniziative promosse dalla Regione per questo settore. Uno spazio per la valorizzazione di quella funzione sociale della cooperazione, mutualistica e senza fini di speculazione privata, che l’art.45 della Costituzione riconosce. www.cooperazione.marche.it offre alle cooperative: - la possibilità di una informazione costante sulle iniziative regionali, sia visitando regolarmente il sito, che iscrivendosi alla mailing list dell’assessorato; - la possibilità di informare sulla propria attività, di essere contattati e, se si dispone di sito internet, di essere collegate e visitate grazie all’iniziativa cooperative marchigiane on line, che, oltre che fornire gli indirizzi e brevi informazioni sulle cooperative della regione, intende attuare un collegamento dei siti cooperativi regionali. Per aderire all’iniziativa basta compilare e spedire la scheda che troverete sul sito. 22 23 Appendice Legge regionale 16 aprile 2003, n. 5. Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione. Il Consiglio regionale ha approvato; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Finalità 1. La Regione, in attuazione dell'articolo 45 della Costituzione, dell'articolo 6, commi 7 e 8, dello Statuto e in armonia con gli obiettivi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, promuove lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione; sostiene l'innovazione delle imprese cooperative e ne valorizza le potenzialità per la salvaguardia, il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione e per la valorizzazione di aree del territorio regionale che soffrono di particolari condizioni di svantaggio. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione attua interventi a favore delle cooperative, delle piccole società cooperative di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) e dei loro consorzi, iscritti all'Albo nazionale degli enti cooperativi previsto dall'articolo 7 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore). 3. La Giunta regionale coordina le politiche regionali per la valorizzazione e la diffusione dell'esperienza cooperativa in tutti i settori economici e sociali della realtà marchigiana e promuove la concertazione, la cooperazione istituzionale e il confronto tecnico-operativo tra le strutture competenti. Art. 2 Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi 1. La Regione favorisce la capitalizzazione delle imprese cooperative e loro consorzi mediante la concessione di un finanziamento senza interessi a fronte del capitale sociale versato. 2. Per le cooperative o loro consorzi costituiti entro i dodici mesi antecedenti la data di pubblicazione del quadro attuativo di cui all'articolo 9, il finanziamento è pari a tre volte l'ammontare del capitale sociale versato; per le cooperative o loro consorzi già costituiti, il finanziamento è pari a due volte l'incremento del capitale sociale versato dai soci a partire dall'anno solare precedente la richiesta di finanziamento. 24 25 3. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione redatta secondo lo schema approvato con il quadro attuativo di cui all'articolo 9 e alla presentazione di idonea fideiussione a favore della Regione a garanzia della restituzione del finanziamento. 4. Il finanziamento è restituito in sei rate semestrali in scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal secondo anno solare a quello di erogazione. Art. 3 Sostegno alla capitalizzazione per la salvaguardia e lo sviluppo dell'occupazione 1. La Regione sostiene progetti di salvaguardia e sviluppo dell'occupazione rivolti alle piccole e medie imprese, mediante la concessione di contributi annuali a società finanziarie per la capitalizzazione delle cooperative e dei loro consorzi. 2. Le società finanziarie di cui al comma 1 devono: a) essere partecipate da almeno cento cooperative con sede legale nella regione e distribuite sull'intero territorio; b) possedere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione) e successive modificazioni, non incompatibili con il requisito di cui alla lettera a). 3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati: a) per almeno l'85 per cento delle risorse disponibili, alla concessione di un finanziamento senza interessi per progetti di capitalizzazione proposti ed approvati sulla base di un programma annuale di attività; b) per un ammontare non superiore al 10 per cento delle risorse disponibili, all'integrazione del fondo rischi per un importo proporzionale al valore patrimoniale delle società stesse e delle cooperative partecipate alla data della domanda. L'importo del contributo non può essere superiore al 50 per cento del contributo privato al fondo della società; c) per un ammontare non superiore al 5 per cento delle risorse disponibili, alla copertura di una quota pari ad un massimo del 30 per cento delle spese di gestione, quale contributo a fondo perduto determinato proporzionalmente al numero dei progetti approvati annualmente ed in relazione al numero delle società finanziarie richiedenti. 4. Con le risorse apportate ai sensi del comma 3, le società finanziarie assumono partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale sociale di cooperative e loro consorzi, secondo le modalità previste per i soci persone giuridiche, per i soci sovventori o per i sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa, prevedendo in caso di utili una remunerazione obbligatoria delle quote o azioni ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), al fine di garantire l'economicità delle iniziative. Alle dismissioni delle partecipazioni da parte delle società finanziarie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato del 4 aprile 2001. 5. Il quadro attuativo di cui all'articolo 9 individua le priorità degli interventi, le modalità di riparto delle risorse e i criteri di valutazione dei progetti. Una quota delle risorse può essere riservata all'attuazione di progetti volti a sostenere lo sviluppo di cooperative di recente costituzione o riguardanti aree a svantaggio territoriale. 6. Le società finanziarie beneficiarie dei contributi si attengono a criteri di efficacia ed economicità, valutano i requisiti formali, la fattibilità del progetto di impresa e l'utilizzo dei finanziamenti in base alla normativa comunitaria, assicurano il controllo dell'iniziativa tramite rilevazioni semestrali e l'erogazione dei servizi di sostegno, stipulando apposita convenzione con le cooperative partecipate che preveda altresì la remunerazione delle prestazioni da parte di quest'ultime. 7. I contributi di cui al comma 3, lettera a), sono restituiti alla Regione dalle società finanziarie beneficiarie entro il decimo anno solare successivo a quello di erogazione. La convenzione tra Regione e società finanziarie definisce le modalità ed i criteri di restituzione. Art. 4 Contributi in favore degli investimenti 1. La Regione concede alle imprese cooperative e loro consorzi un contributo una tantum corrispondente al valore attuale del concorso sugli interessi, nella misura massima del 70 per cento del tasso ufficiale di riferimento relativamente a contratti di mutuo e di locazione finanziaria di durata non superiore a dieci anni, effettuati per investimenti in beni materiali ed immateriali. 2. La Regione concede contributi in conto capitale in relazione ad investimenti innovativi relativi a: a) acquisto di macchinari e di attrezzature di tipo innovativo; b) costi per la ricerca e sviluppo; c) concessioni, acquisizione di brevetti o licenze 27 26 e creazione o acquisizione di marchi; d) certificazione dei sistemi di qualità aziendale e marcatura CE dei prodotti; e) certificazione dei sistemi di gestione ambientale; f) trasferimento di tecnologie relative ai materiali, ai processi produttivi e di servizio e ai prodotti. Ulteriori tipologie di investimenti innovativi possono essere individuate annualmente con il quadro attuativo di cui all'articolo 9. 3. Nel quadro attuativo di cui all'articolo 9 sono stabilite le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 2 e i criteri prioritari per la selezione degli interventi tra i quali: a) creazione di nuova occupazione stabile, con particolare riferimento alla qualità professionale e alla composizione di genere; b) validità sociale dell'iniziativa; c) compatibilità e valorizzazione della risorsa ambientale. Art. 5 Sostegno alla nascita di nuove cooperative 1. La Regione concede alle imprese cooperative costituite dal 1° gennaio dell'anno antecedente la data di pubblicazione del quadro attuativo di cui all'articolo 9: a) un contributo a fondo perduto per gli investimenti effettuati, proporzionale al numero dei soci lavoratori e dei dipendenti impiegati; b) un contributo a fondo perduto per le spese di gestione sostenute nel primo anno di attività, con esclusione di quelle riferite al costo del lavoro; c) un contributo a fondo perduto per l'assistenza tecnica attraverso un tutor in fase di avvio dell'attività, per un periodo comunque non superiore ad un anno. 2. Nel quadro attuativo di cui all'articolo 9 sono stabilite le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 e i criteri per la selezione degli interventi. Costituiscono criteri prioritari: a) numero di lavoratori coinvolti, compresi i soci-lavoratori, con particolare riferimento alla qualità professionale e alla composizione di genere; b) numero di soggetti svantaggiati coinvolti; c) validità sociale dell'attività; d) compatibilità e valorizzazione della risorsa ambientale. 28 Art. 6 Interventi sperimentali per lo sviluppo locale 1. In attuazione degli indirizzi e delle modalità fissate nel quadro attuativo, di cui all'articolo 9, la Giunta regionale, sentite le Province e i Comuni interessati, nonché le organizzazioni regionali delle associazioni cooperative, realizza interventi sperimentali per lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle imprese cooperative nelle aree del territorio regionale che presentano particolari condizioni di svantaggio socio-economico o in zone rurali. Art. 7 Sostegno ai consorzi di garanzia collettiva fidi 1. La Regione sostiene l'attività di consorzi fidi regionali intersettoriali costituiti da cooperative e dalle organizzazioni regionali della cooperazione giuridicamente riconosciute aventi sede legale ed operativa nella regione, mediante la concessione di contributi ad integrazione del fondo rischi. 2. Ai fini della concessione dei contributi, di cui al comma 1, gli statuti dei consorzi devono prevedere in particolare: a) prestazioni di garanzia per affidamenti e finanziamenti bancari a favore dei propri soci; b) la destinazione dei fondi rischi esclusivamente alla prestazione di garanzie; c) la mancanza di scopo di lucro ed il divieto didistribuzione di utili sotto qualsiasi forma ai soci. 3. I consorzi, al fine di agevolare l'accesso al credito per investimenti che comportino miglioramenti nelle tecnologie o nelle strutture organizzative aziendali o incremento dei livelli occupazionali da parte delle cooperative associate e loro consorzi, prestano le garanzie fideiussorie per: a) operazioni a breve termine; b) operazioni a medio termine; c) operazioni a lungo termine; d) fidejussioni su operazioni di credito a favore di enti pubblici. 4. L'importo massimo delle operazioni di credito per ogni cooperativa o consorzio ammesso al beneficio di cui al comma 1 e le modalità di applicazione del regime di aiuto sono stabilite dal quadro attuativo di cui all'articolo 9. 5. I rapporti fra la Regione ed i consorzi di cui al comma 1 sono disciplinati mediante apposite convenzioni. 6. I consorzi presentano alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione, il bilancio e la documentazione prevista dalla convenzione di cui al 29 comma 5, da cui risultino distintamente l'utilizzo dei fondi assegnati e le operazioni garantite per ognuno di essi. Art. 8 Sostegno all'attività di sviluppo della cooperazione 1. La Regione, a sostegno di un organico sviluppo della cooperazione, concede contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative riconosciute con decreto ministeriale per progetti finalizzati: a) alla realizzazione di attività di informazione e promozione della cooperazione; b) all'attività di ricerca, studi e centri di documentazione per la cooperazione. 2. I progetti ammissibili e l'importo del contributo sono definiti annualmente nel quadro attuativo di cui all'articolo 9. Nella valutazione dei progetti e nella determinazione dell'entità del contributo, la Regione tiene conto dei seguenti criteri di priorità: a) numero di cooperative coinvolte; b) strumentazione utilizzata; c) esperienza acquisita in iniziative di informazione e assistenza; d) rappresentatività riconosciuta delle associazioni cooperative regionali. 4. Per gli stessi interventi, le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelle previste da altre norme regionali, statali o comunitarie. I contributi di cui agli articoli 2 e 5 sono tra loro cumulabili. Gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 7. 5. Le agevolazioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 sono erogate in regime di aiuti di importanza minore, ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. 6. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è stabilito in nove mesi. Art. 9 Quadro attuativo annuale degli interventi di promozione della cooperazione 1. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'articolo 10 e previo parere conforme della competente Commissione consiliare approva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale di previsione, il quadro attuativo annuale degli interventi di promozione della cooperazione. 2. Il quadro attuativo annuale determina criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, i limiti massimi dei relativi importi, la percentuale di ripartizione del fondo di cui all'articolo 11, nonché le fattispecie che danno luogo alla revoca o alla decadenza per i vari tipi di intervento. 3. Il quadro attuativo può riservare una quota delle risorse disponibili o stabilire criteri più favorevoli per le cooperative sociali iscritte nell'albo regionale di cui all'articolo 3 della l.r. 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale). Per le altre tipologie di cooperative, la Regione può istituire con regolamento appositi elenchi. Art. 10 Consulta regionale per la cooperazione 1. È istituita, presso la Giunta regionale, la Consulta regionale per la cooperazione, con il compito di esprimere pareri e formulare proposte in merito: a) al quadro attuativo di cui all'articolo 9; b) alle campagne promozionali ed alle altre iniziative, non incluse nel programma annuale, promosse dalla Regione per la diffusione del modello di impresa cooperativa. 2. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è composta: a) dall'Assessore competente in materia di cooperazione, o suo delegato, che la presiede; b) dal Presidente della Commissione consiliare competente o suo delegato; c) dal Direttore del dipartimento regionale sviluppo economico o suo delegato; d) dal Direttore del dipartimento regionale servizi alla persona e alla comunità o suo delegato; e) da tre esperti nei settori attinenti ai problemi della cooperazione, designati dal Consiglio regionale; f) da un rappresentante designato dal Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale di cui all'articolo 8 della l.r. 34/2001; g) da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute; h) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative. 3. Esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale designato dal Dirigente della struttura regionale competente in materia. 30 31 4. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati esperti esterni e dirigenti delle strutture regionali competenti nelle materie di volta in volta trattate. 5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica quanto disposto dalla l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e successive sue integrazioni e modifiche. Art. 11 Fondo per la capitalizzazione 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 è istituito un fondo denominato "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative", la cui ripartizione è effettuata ai sensi dell'articolo 9. 2. Il fondo è alimentato, oltre che dalle risorse stanziate annualmente, dalle somme che vengono rimborsate ai sensi degli articoli 2, comma 4, e 3, comma 7. Art. 12 Applicazione dei contratti collettivi di lavoro 1. Le cooperative beneficiarie dei contributi previsti dalla presente legge devono applicare nei confronti dei lavoratori loro dipendenti e dei soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali. Art. 13 Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per il biennio 2003/2004 la spesa complessiva di euro 502.529,98 per le spese di parte corrente e euro 3.665.991,81 per le spese di investimento. 2. Per l'anno 2003, relativamente agli interventi previsti dalla presente legge la spesa risulta così suddivisa: a) euro 313.764,99 per la parte di spesa corrente: 1) per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), euro 16.849,47; 2) per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), euro 209.720,52; 3) per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), euro 58.110,00; 4) per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), euro 29.085,00; b) euro 1.564.993,51 per la parte di spesa di investimento: 1) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, euro 93.060,61; 32 2) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, euro 47.832,83; 3) per gli interventi di cui all'articolo 5, euro 486.568,98; 4) per gli interventi di cui all'articolo 6, euro 92.434,61; 5) per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), euro 49.297,29; 6) per gli interventi di cui all'articolo 11, euro 795.799,19. 3. A decorrere dal 2004 la spesa autorizzata dal comma 1 sarà ripartita per ciascun anno in sede di predisposizione del programma operativo annuale. 4. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede: a) per l'anno 2003 mediante impiego delle somme che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 22 febbraio 1999, n. 4 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione) nell'UPB 3.15.03 per l'importo di euro 313.764,99 e nell'UPB 3.15.04 per l'importo di euro 1.564.993,51; b) per l'anno 2004 mediante impiego delle somme che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 4/1999 iscritte ai fini del bilancio pluriennale 2003/2005 nelle UPB 3.15.03 e 3.15.04 rispettivamente per euro 188.764,99 ed euro 2.100.998,30. 5. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio. 6. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte per l'anno 2003 nelle UPB 3.15.03 e 3.15.04 a carico di appositi capitoli che la Giunta regionale istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno ai fini della gestione del programma operativo annuale; per gli anni successivi nei capitoli corrispondenti. Art. 14 Norme transitorie 1. Fino alla costituzione della Consulta di cui all'articolo 10, le relative funzioni sono svolte dalla Consulta di cui all'articolo 2 della l.r. 4/1999 . 2. In sede di prima applicazione, sono considerate di nuova costituzione ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 5, le società costituite successivamente alla data del 15 settembre 2001. 3. Il quadro attuativo di cui all'articolo 9 è adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per l'intervento 33 di cui all'articolo 3, la Giunta regionale provvede entro i quarantacinque giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 15, comma 5. 4. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni organizzative relative all'Albo nazionale delle società cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, gli interventi della presente legge sono rivolti alle cooperative e ai loro consorzi, iscritti nelle sezioni produzione e lavoro, miste e sociali del registro prefettizio di cui all'articolo 13 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione). L'intervento di cui all'articolo 3 è rivolto anche alle cooperative iscritte nel registro prefettizio alle sezioni: agricola, consumo, trasporto, pesca. L'intervento di cui all'articolo 6 può riguardare anche le cooperative iscritte nel registro prefettizio alle sezioni: agricola, consumo, trasporto, pesca. Successivamente all'entrata in vigore dell'Albo che sostituisce i registri prefettizi, le sezioni saranno individuate dal quadro attuativo di cui all'articolo 9. Art. 15 Norme finali e abrogazione 1. La l.r. 22 febbraio 1999, n. 4 è abrogata. 2. I benefici concessi e gli impegni assunti ai sensi della legge regionale di cui al comma 1 sono mantenuti e liquidati con le modalità di cui alla legge medesima. 3. Le somme rimborsate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della l.r. 4/1999 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 11. 4. I fondi residui di cui all'articolo 6 della l.r. 4/1999 sono gestiti in base ai criteri adottati per l'attuazione dell'articolo 7 della presente legge. 5. Gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 sono sospesi fino alla conclusione positiva del procedimento di notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88 del trattato UE. 6. L'applicazione dell'articolo 6, ove comporti, in sede di quadro attuativo annuale, interventi che rientrano nel regime degli aiuti di Stato, sarà soggetta a successivo procedimento di notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88 del trattato UE. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione: È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Data ad Ancona addì, 16/04/2003 il presidente Vito D'Ambrosio 34 Legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34. Promozione e sviluppo della cooperazione sociale. Il Consiglio regionale ha approvato; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Oggetto 1. La Regione, con la presente legge, riconosce il rilevante valore della cooperazione sociale e in attuazione dell'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 concernente: "Disciplina delle cooperative sociali": a) istituisce e regolamenta l'albo regionale delle cooperative sociali; b) determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari e assistenziali, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione; c) fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra le cooperative sociali e loro consorzi e gli enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale; d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale; e) istituisce il comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale. Art. 2 Definizione 1. Ai fini della presente legge le cooperative sociali sono quelle definite dall'articolo 1 della legge 381/1991. Art. 3 Albo regionale delle cooperative sociali 1. È istituito presso la struttura competente in materia di servizi sociali della Giunta regionale l'albo regionale delle cooperative sociali e loro consorzi. 2. L’albo si articola in sezioni provinciali gestite dalle Province ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera a), della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 concernente: “Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa” ed è suddiviso in: a) tipologia “A”, comprendente le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi; 35 b) tipologia “B”, comprendente le cooperative che svolgono attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; c) tipologia “C”, comprendente i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991. 3. La Giunta regionale definisce i requisiti e le procedure per l'iscrizione alle sezioni provinciali, gli adempimenti conseguenti all'iscrizione, i presupposti e le modalità della cancellazione e le modalità per l’aggiornamento periodico dell'albo regionale, 4. L'albo regionale delle cooperative sociali è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 4 Raccordo con i servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi e con le attività di formazione professionale 1. La programmazione regionale e in particolare gli atti programmatori nell'ambito delle attività socio-sanitarie, assistenziali ed educative prevedono le modalità di specifico apporto delle cooperative sociali. 2. Nei programmi pluriennali delle attività di formazione professionale e lavoro e nei piani attuativi annuali della Regione e delle Province sono previsti strumenti idonei a favorire: a) la realizzazione, d'intesa tra le strutture formative e le cooperative sociali, di iniziative finalizzate alla formazione di base, all'aggiornamento e alla riqualificazione degli operatori, anche mediante l'individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; b) la realizzazione da parte delle cooperative sociali di specifiche iniziative formative a favore di lavoratori svantaggiati con particolare riguardo alle iniziative da attuarsi mediante il ricorso al fondo sociale europeo e ad altre risorse comunitarie; c) la realizzazione da parte delle cooperative sociali di progetti di inserimento lavorativo di persone svantaggiate; d) la realizzazione di autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla formazione, qualificazione professionale ed aggiornamento permanente del proprio personale e alla qualificazione manageriale degli amministratori, attraverso adeguati supporti in particolare alle attività formative svolte in maniera consorziata. 36 Art. 5 Convenzioni 1. La Giunta regionale approva il tariffario regionale, ed approva, sentita la Commissione consiliare competente, i criteri per l'affidamento dei servizi e gli schemi di convenzione fra le cooperative sociali e gli enti territoriali locali e gli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale; nel caso di pluralità di soggetti aspiranti alla convenzione, si procede mediante trattativa privata, preceduta da gara ufficiosa. 2. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le cooperative ed i consorzi devono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 3. 3. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione di diritto della convenzione. 4. Per garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione le convenzioni relative alla gestione dei servizi caratterizzate da prestazioni ricorrenti possono essere di durata triennale e sono rinnovabili sulla scorta di valutazioni qualitative che tengano conto anche del grado di soddisfazione degli utenti. 5. La Giunta regionale definisce annualmente l'importo delle risorse da destinare all'acquisto di beni e servizi dalle cooperative sociali di tipo "B" iscritte all'albo, secondo le modalità previste dalla legge 381/1991. Art. 6 Promozione della qualità della cooperazione sociale 1. La Regione, nel quadro delle azioni di promozione e sviluppo del sistema della cooperazione sociale, opera, attraverso l'Osservatorio regionale per le politiche sociali, un monitoraggio sulla qualità, sulle modalità di affidamento e sull'efficacia dei servizi prestati dalle cooperative sociali. 2. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, gli enti che stipulano convenzioni con le cooperative di cui alla presente legge inviano alla Giunta regionale le notizie relative con le modalità fissate dalla Regione. 3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, elabora un sistema di valutazione delle cooperative sociali fondato sulla qualità delle prestazioni. Art. 7 Sostegno alle cooperative sociali 1. La Regione concede contributi per il sostegno di iniziative volte ad una migliore acquisizione di capacità 37 lavorative da parte di persone svantaggiate promosse dalle cooperative sociali rientranti nella tipologia "B" iscritte all'albo. 2. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. 3. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri benefici concessi per le medesime finalità. 4. Le cooperative facenti parte di un consorzio costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 381/1991 non possono usufruire dei benefici che vengono concessi al consorzio sul medesimo progetto o al medesimo titolo. 5. La Regione può concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali da determinare annualmente con legge regionale. 6. La Giunta regionale può disporre ispezioni amministrative e contabili presso i soggetti beneficiari per la verifica della corretta destinazione dei fondi e delibera la revoca e la restituzione dei contributi già erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle norme della presente legge. Art. 8 Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale 1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale, nominato dal presidente della Giunta regionale e composto da: a) il dirigente competente in materia di servizi sociali che lo presiede; b) i dirigenti delle strutture competenti in materia di sanità, lavoro e formazione professionale o loro delegati; c) un rappresentante dell'Agenzia regionale Marche lavoro di cui all'articolo 8 della l.r. 9 novembre 1998, n. 38; d) quattro rappresentanti con comprovata esperienza nel settore sociale designati dalle associazioni regionali delle cooperative che risultano aderenti alle associazioni nazionali della cooperazione; e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori; f) un rappresentante dell'Unione Province Italiane (UPI) regionale; g) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) regionale. 2. I componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale e possono essere riconfermati. 38 3. Il Comitato si dota di un regolamento per il suo funzionamento. 4. Il Comitato si avvale per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni ad esso attribuiti dalla presente legge della struttura competente in materia di servizi sociali. 5. Ai componenti del Comitato con esclusione dei dipendenti regionali, spettano le indennità ed i rimborsi previsti dalla l.r. 2 agosto 1984. n. 20 e successive modificazioni. Art. 9 Compiti del Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale 1. Il Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale formula proposte ed esprime pareri alla Giunta regionale nelle materie di cui alla presente legge, nonché alle Province in ordine alle problematiche inerenti le iscrizioni o le cancellazioni delle cooperative sociali dalla sezione provinciale dell'Abo. 2. Il Comitato, avvalendosi dell'Osservatorio regionale per le politiche sociali, riferisce annualmente alla Giunta regionale sull'attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi della presente legge, segnalando lo stato di recepimento della medesima da parte delle amministrazioni locali; riferisce altresì sull'attività complessiva della cooperazione sociale rispetto agli obiettivi fissati dalla Regione. Art. 10 Norme finanziarie 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2002, la spesa di lire 154.000 euro; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2002 mediante impiego delle somme che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 13 aprile 1995, n. 50 iscritte a carico del capitolo 4234124 del bilancio pluriennale 2001/2003; per gli anni successivi mediante quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione. 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate al comma 1 sono iscritte per l'anno 2002 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad istituire nello stato di previsione 39 della spesa del bilancio del medesimo anno con la denominazione "Contributi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di 154.000 euro. Art. 11 Norme finali e transitorie 1. È abrogata la l.r. 13 aprile 1995, n. 50. 2. Il Comitato di cui all'articolo 8 è costituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; fino alla sua costituzione resta in carica il Comitato di cui all'articolo 15 della l.r. 50/1995. 3. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 3, sono iscritte di diritto alle sezioni provinciali dell'albo di cui all'articolo 3 le cooperative già iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 50/1995. Regione Marche Funzione “Cooperazione nei settori produttivi” Le iniziative promosse dall’Assessorato alla Promozione della Cooperazione sono concretizzate e rese operative per iniziativa del Dipartimento Sviluppo Economico e della Posizione di funzione cooperazione nei settori produttivi. Il Dipartimento Sviluppo Economico è diretto dal dott. Fabrizio Costa e sovrintende a quei servizi della Giunta Regionale che svolgono attività rilevanti per lo sviluppo economico regionale, tra questi la P.F. Cooperazione nei Settori Produttivi diretta dal dott. Marchionni Danilo. Per saperne di più sull’attività della Regione Marche Assessorato alla Promozione della Cooperazione, è possibile contattare: Regione Marche Funzione Cooperazione nei Settori Produttivi via Tiziano 44, 60125 Ancona telefono 071-80637355 / 8063896 / 8063776 La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche. Data ad Ancona, addì 18 dicembre 2001 il presidente Vito D'Ambrosio 40 41 42