CHE COSA VUOL DIRE? I viaggi tutto compreso Per pacchetto “tutto compreso” si intende un insieme di servizi combinato da un tour operator e venduto (generalmente da un’agenzia di viaggio) a un prezzo forfetario. Il viaggio deve essere della durata di almeno 24 ore, o comunque comprensivo di almeno una notte, e presentare un minimo di due servizi tra: alloggio, trasporto e servizi non accessori all’alloggio e al trasporto (ad esempio, visite ed escursioni o noleggio dell’auto sul posto). Danno da vacanza rovinata La Corte di Giustizia europea, con la sentenza C168/00, ha riconosciuto l’esistenza del cosiddetto “danno da vacanza rovinata”, vale a dire il danno morale derivante dai disagi sopportati durante il soggiorno a causa dell’organizzatore del viaggio. I disagi in questione possono essere di vario tipo: dai ritardi degli aerei ai mancati imbarchi, dalla carenza dei servizi essenziali negli alloggi (acqua, corrente elettrica ecc.) alle caratteristiche dei luoghi e degli alberghi diverse da quelle prospettate al cliente o presentate nel dépliant; in generale, quindi, tutti i disservizi imputabili alla negligenza dell’organizzatore. L’entità del risarcimento viene quantificata dal giudice secondo una valutazione equitativa. Qualità degli alberghi La categoria alberghiera è contrassegnata da un numero di stelle, che vanno da 1 a 5, sulla base di un elenco di requisiti minimi che la struttura deve avere. La mancata uniformità del servizio a parità di “stelle” è dovuta a una serie di ragioni diverse. Innanzitutto la classificazione viene eseguita su richiesta dell’albergo stesso e rinnovata ogni cinque anni: in un arco di tempo così ampio segni di decadimento o trascuratezza nel frattempo intercorsi non hanno modo di essere rilevati. Inoltre un buon servizio è il risultato di molti elementi, non tutti facilmente quantificabili: se la pulizia lascia a desiderare, i rubinetti del bagno perdono e il personale è maleducato, il servizio risulta modesto anche se ci sono la piscina, il garage e due ristoranti! Infine, i criteri di classificazione non sono uniformi sul territorio nazionale, ma variano da regione a regione. LE ASSOCIAZIONI CHE ADERISCONO AL PROGETTO SPORTELLO DEL CONSUMATORE ACU - ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI via Assarotti 7 10122 TORINO TEL. 011 4346964 FAX 011 4477555 [email protected] ADICONSUM via Parma 36 15100 ALESSANDRIA TEL. 0131 253132 FAX 0131 253132 [email protected] ADOC via Cigna 45 10152 TORINO TEL. 011 4364331 FAX 011 2475333 [email protected] ADUSBEF via Stupinigi 10 10042 Nichelino (TO) TEL. 011 6279720 [email protected] ASSOCIAZIONE CONSUMATORI PIEMONTE via S. Francesco d’Assisi 17 10122 TORINO TEL. 011 4367413 - 011 4366566 FAX 011 5215961 [email protected] CITTADINANZATTIVA via Della Rocca 20 10123 TORINO TEL. 011 8122381 - 011 8177075 FAX 011 8124473 [email protected] VA D E M E C U M DEL CONSUMATORE 11 CODACONS corso Matteotti 57 10121 TORINO TEL. 011 5069219 FAX 011 5069219 [email protected] COMITATO DIFESA CONSUMATORI via XX Settembre 42 12100 CUNEO TEL. 0171 65699 [email protected] FEDERCONSUMATORI via Pedrotti 25 10152 TORINO TEL. 011 285981 FAX 011 2485897 [email protected] N DUELLO AL SOLE Norme, leggi e consigli a tutela del turista LA CASA DEL CONSUMATORE via Montecuccoli 1 10121 TORINO TEL. 011 542969 FAX 011 5613545 [email protected] MOVIMENTO CONSUMATORI via San Secondo 3 10128 TORINO TEL. 011 5069546 FAX 011 5611414 [email protected] MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO via Pellico 10 12100 CUNEO TEL. 0171 690373 FAX 0171 690229 [email protected] Per informazioni sulle 55 sedi Sportello del Consumatore Call Center Regione Piemonte numero verde 800 333 444 www.regione.piemonte.it/informaconsumatori/sportello/index.htm Sportello del Consumatore egli ultimi anni il turismo, in special modo grazie alla diffusione dei pacchetti tutto compreso, è diventato un fenomeno di massa, che coinvolge un numero sempre maggiore di consumatori. Come spesso accade, l’aumento vertiginoso della domanda provoca un aumento altrettanto rapido dell’offerta turistica, non sempre però a livelli di qualità accettabili. Numerose sono le lamentele che giungono alle associazioni dei consumatori in merito a viaggi e vacanze e tra le più frequenti ci sono quelle relative alle formule “tutto compreso”: dal prezzo del soggiorno che lievita improvvisamente, al villaggio turistico ancora in costruzione, dall’assenza di servizi pubblicizzati al momento della prenotazione (è il caso della piscina inutilizzabile) all’albergo sporco e trascurato. Le associazioni si raccomandano in casi come questi di protestare immediatamente contro il disservizio, anche perché spesso l’albergatore è in grado di risolvere immediatamente la situazione. Ma le proteste non sono relative solo ai viaggi acquistati nelle agenzie: anche alberghi, case in affitto e campeggi prenotati autonomamente si rivelano spesso deludenti, soprattutto da un punto di vista igienico-sanitario. Molte insidie si annidano poi tra le pieghe di Internet, dove agenzie del tutto abusive vendono viaggi inesistenti o pacchetti che si rivelano piuttosto dei “pacchi”. Per fortuna esistono degli strumenti giuridici a tutela dei consumatori e numerosi accorgimenti che si possono adottare per evitare certi rischi: in questo opuscolo troverai i principali. ASSESSORATO AL COMMERCIO DELLA REGIONE PIEMONTE DIREZIONE COMMERCIO E ARTIGIANATO Ufficio Tutela del Consumatore Piazza Nizza 44 - 10126 Torino Tel. 011 4321489 - Fax 011 4324774 [email protected] DEVI SAPERE CHE... ui contratti d’acquisto di pacchetti di viaggio “tutto compreso” (che Sdevono essere in forma scritta, sottoscritti e timbrati dal venditore), l’oggetto deve essere chiaro e preciso, i caratteri leggibili e le singole clausole facilmente comprensibili. on la firma del contratto il venditore (agenzia di viaggio) si impegna ad C applicare le condizioni predisposte dall’organizzatore del viaggio (tour operator), il quale, a sua volta, sarà responsabile per la corrispondenza del contenuto del contratto al proprio materiale informativo (dépliants, cataloghi…). ntrambi (agenzia e tour operator) sono tenuti a un obbligo generale di informazione in tutte le fasi Edell’accordo, fin dalla trattativa. ’organizzatore può richiedere una revisione al rialzo del prezzo iniziale solo se prevista nel contratto. Essa non può essere superiore al 10% del prezzo originario, né avvenire nei 20 giorni che precedono la partenza e deve essere esclusivamente legata all’aumento dei costi del carburante o delle tasse di imbarco oppure a variazioni del tasso di cambio. L li aumenti del prezzo iniziale superiori al 10% o modifiche significative nel pacchetto (es. il G cambiamento del giorno della partenza) implicano che, se il consumatore non accetta la proposta di modifica, possa recedere senza il pagamento di alcuna penale o usufruire di un altro pacchetto turistico equivalente. pzione recesso (cioè se si decide di non partire): generalmente è previsto il pagamento di una penale, che aumenta con l’avvicinarsi della data di partenza. Si può evitare solo trovando un terzo a cui cedere il contratto e comunicandolo in forma scritta all’organizzatore o all’agenzia almeno 4 giorni lavorativi prima della partenza. O COMPORTATI COSÌ uoni strumenti di tutela del viaggiatore sono la Carta dei diritti del passeggero aereo (vedi Vademecum del consumatore 10) e il nuovo Codice del consumo, che contiene importanti norme sui pacchetti turistici. B -commerce: i viaggi acquistati su Internet. Alcune lamentele di “vacanze rovinate” arrivano da persone che hanno acquistato via Internet viaggi last minute, in cui vengono offerti a prezzi scontati posti rimasti liberi a ridosso della partenza. Sono spesso ottime occasioni, ma è molto importante verificare bene la fonte, controllare che la società offerente abbia indicato i propri dati (indirizzo, sede legale, p. IVA), stampare il contratto telematico (dopo averlo attentamente letto e verificato) e conservarne una copia, altrimenti risulterà difficile provare, in caso di disservizio, l’esistenza di un rapporto contrattuale. E el caso in cui si decida di affittare un alloggio rispondendo a un annuncio pubblicato su un giornale, se si è versato un anticipo senza poter visitare la casa, le promesse del proprietario (vista mare, distanza dalla spiaggia, presenza di posto auto e così via) sono proposte contrattuali che vanno onorate. In caso contrario, l’inquilino può chiedere la restituzione dell’anticipo versato a titolo di caparra e il risarcimento di danni eventuali. N venienza “overbooking” in hotel: come per i voli aerei, può capitare anche negli alberghi di aver prenotato una stanza che poi non è disponibile. Se si è costretti a cambiare albergo, si ha il diritto di essere risarciti della differenza o di essere trasferiti in un’altra sistemazione almeno pari a quella scelta. Affidarsi a organizzazioni turistiche valide, conosciute e affidabili generalmente garantisce maggiormente da questi rischi. E P rima della partenza adotta tutte le precauzioni necessarie per la tipologia di vacanza prescelta (es. se hai scelto una meta esotica, segui la profilassi medica richiesta). Se ti rechi in un altro Stato dell’UE porta con te il modello E111, rilasciato dalla ASL, che consente di avere diritto alle cure sanitarie. A ttenzione: quando fir mi il contratto per l’acquisto di un viaggio, leggilo con scrupolo, soffermandoti anche su ciò che è scritto in piccolo o contrassegnato da asterischi. Al momento della firma sei tenuto a versare un anticipo (non superiore al 25% del totale). Informati anche sulle possibilità di annullamento del viaggio da parte della società organizzatrice e accertati che essa preveda un indennizzo. R egola d’oro: quando acquisti un viaggio, stipula un’assicurazione (il cui costo è solitamente piuttosto modesto) che ti copra in caso tu decida di non partire (o sia impossibilitato a farlo). In tal modo hai la possibilità di essere rimborsato quasi per l’intera somma. T ieni copia del materiale informativo su cui hai scelto la vacanza e verifica che il catalogo contenga tutte le infor mazioni necessarie; in assenza di esse, meglio rinunciare. O ltre il 10% di variazione sul prezzo di un viaggio “tutto compreso” ti dà diritto ad annullarlo senza il pagamento di alcuna penale: non dimenticarlo! LA LEGGE DICE CHE… VIAGGI TUTTO COMPRESO SERVIZI TURISTICI Riferimento normativo Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. Titolo della legge Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”. Riferimento normativo Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206. Titolo della legge NUOVO CODICE DEL CONSUMO (artt. 82-100). P renotazione alberghiera: se prenoti telefonicamente, fai seguire un fax o un telegramma e richiedi una confer ma scritta dall’albergatore. Se al tuo arrivo la stanza non è disponibile, hai diritto a una sistemazione di pari livello o superiore, anche in altra struttura, senza costi aggiuntivi. R icordati che i prezzi delle camere d’albergo devono essere esposti in modo ben visibile. Se ti chiedono somme diverse puoi rifiutarti di pagare la differenza. Nel conto finale non deve essere presente la voce “tassa di soggior no” (l’albergatore non ha diritto a richiederla). O nde evitare brutte sorprese, quando prenoti un soggiorno in albergo verifica quali sono i servizi considerati accessori e qual è il loro costo. N ella sfortunata evenienza che tu riscontri dei disservizi, documentali con fotografie, immagini, testi scritti, testimonianze e tutto ciò che può essere utilizzato come prova in caso di controversie. T ieni presente che solo entro e non oltre 10 giorni dal rientro puoi sporgere reclamo, inviando all’agenzia una raccomandata a/r in cui descrivi i disservizi e chiedi il risarcimento per il disagio patito. O vviamente, puoi sempre rivolgerti a un’associazione dei consumatori che curi la vertenza sulla base dell’ampia casistica di “danni da vacanza rovinata”.