Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” 30 Nov.-1 e 2 Dic. 2012
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” INTRODUZIONE
L‘organizzazione di volontariato “Comitato Salviamo Campana” avente come oggetto della propria
attività quella, altresì, di assistenza sociale e di formazione extra scolastica nei confronti di donne e
uomini svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, spinta
dalla preoccupazione per il clima di intolleranza e chiusura dei campanesi nei confronti di soggetti
stranieri e mossa anche dall’esigenza di superare il gap formativo dei propri soci riguardo al fenomeno
migratorio organizza grazie all’iniziativa promossa dal CSV Cosenza “pillole di formazione” dei seminari
per ovviare a tali problemi.
L’obiettivo principale degli incontri consiste nell’accrescere il nostro bagaglio culturale sugli aspetti
concernenti la normativa dell’immigrazione , le tradizioni dei soggetti stranieri per poter fornire loro
ausilio posto che sempre più si rivolgono a noi soci per avere informazioni sulle modalità della
regolarizzazione. Più nello specifico, Campana conta attualmente 46 immigrati provenienti da paesi
comunitari ed extracomunitari ,ma tale dato è fittizio dato che la popolazione straniera è oltre il doppio
della cifra indicata essendo molti irregolari. A ciò si aggiunga anche il fatto che il numero è destinato ad
aumentare di altre 15 unità grazie all’iniziativa di aderire al programma “Pitagora Mundus” che consiste
nell’ accogliere un certo numero di cittadini stranieri, nel nostro caso egiziani, a cui offrire un percorso
formativo al termine del quale conseguire un titolo di studio spendibile nel mercato del lavoro nazionale
ed europeo.
Alla luce di quanto esposto possiamo, dunque, parlare della comunità campanese come di una mini
società multietnica in cui la presenza di persone immigrate è un fenomeno tutt’ altro che marginale e
sporadico. Quest’afflusso di soggetti da Paesi diversi comunitari ed extracomunitari implica il delinearsi
di un complesso sistema di bisogni, diritti ed esigenze sociali che necessitano di risposte concrete nelle
società di accoglienza. L’Associazione “Comitato Salviamo Campana” impegnata a destare i propri
compaesani dalla letargia che impera sovrana nel territorio, portando questa alla morte del nostro paese
non solo culturale, ma purtroppo anche fisica rischiando l’estinzione, vede nei migranti una risorsa e non
dei nemici per questo vuole ascoltare la loro voce e orientare il suo operato in una prospettiva di
integrazione, interazione ed intercultura formandoci sul tema al riguardo.
Il primo seminario sarà dedicato all’analisi dei principali aspetti sul fenomeno migratorio. La relazione
sarà tenuta Sig. Fabio( Dima Segretariato Migranti Schiavonea).
Il secondo seminario tenuto dall’ Isp. D’Angelo Andrea e dall’ Ass. A. Cefalo Gennaio avrà ad oggetto
l’ingresso e il soggiorno dei cittadini in Italia.
Nel terzo seminario-formativo si
organizzerà un laboratorio di cucina autobiografica tenendo un
confronto sulle varie esperienze di persone migranti e si proietterà il Film “ Hanna e Voilka”
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” Pane e Coraggio Testo Ivano Fossati,
canzone vincitrice del Premio Amnesty Italia 2004
Proprio sul filo della frontiera
il commissario ci fa fermare
su quella barca troppo piena
non ci potrà più rimandare
su quella barca troppo piena
non ci possiamo ritornare.
E sì che l'Italia sembrava un sogno
steso per lungo ad asciugare
sembrava una donna fin troppo bella
che stesse lì per farsi amare
sembrava a tutti fin troppo bello
che stesse lì a farsi toccare.
E noi cambiavamo molto in fretta
il nostro sogno in illusione
incoraggiati dalla bellezza
vista per televisione
disorientati dalla miseria
e da un po' di televisione.
Pane e coraggio ci vogliono ancora
che questo mondo non è cambiato
pane e coraggio ci vogliono ancora
sembra che il tempo non sia passato
pane e coraggio commissario
che c'hai il cappello per comandare
pane e fortuna moglie mia
che reggi l'ombrello per riparare.
Per riparare questi figli
dalle ondate del buio mare
e le figlie dagli sguardi
che dovranno sopportare
e le figlie dagli oltraggi
che dovranno sopportare.
Nina ci vogliono scarpe buone
e gambe belle Lucia
Nina ci vogliono scarpe buone
pane e fortuna e così sia
ma soprattutto ci vuole coraggio
a trascinare le nostre suole
da una terra che ci odia
ad un'altra che non ci vuole.
Proprio sul filo della frontiera
commissario ci fai fermare
ma su quella barca troppo piena
non ci potrai più rimandare
su quella barca troppo piena
non ci potremo mai più ritornare.
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” Dott. Fabio Dima
Associazione “Torre del Cupo” ONLUS – Corigliano Calabro
Segretariato Migranti
Il Fenomeno dell’ immigrazione
Come risaputo il nostro paese è diventato un paese di immigrazione solo da qualche decennio, prima delle
crisi economiche degli anni ’70, infatti, dall’Italia si emigrava principalmente verso altri paesi europei o
verso altre regioni dello stesso paese. La crisi petrolifera degli anni ’70 e la ristrutturazione economica
iniziata in quegli anni hanno determinato uno spartiacque nei flussi migratori in Europa, ridefinendo sia le
caratteristiche dei migranti, sia le nuove aree di destinazione. Ed è a partire da questo periodo storico che
l’Italia diventa un paese in cui si emigra. Gli stranieri provengono, soprattutto, dai Paesi dell’Europa
Centro Orientale e spesso sono persone laureate o in possesso di diplomi universitari, che però vanno ad
occupare quasi sempre posizioni lavorative poco qualificate, come ad esempio quelle di colf o badante.
La loro presenza è più marcata nelle regioni del Mezzogiorno dove è decisamente carente l’offerta di
servizi di assistenza a persone anziane e bambini. A questi flussi migratori, per avere un quadro chiaro
della situazione in Italia, vanno aggiunti quelli provenienti dai paesi dell’area balcanica in cui le vicende
politiche hanno giocato un ruolo cruciale nelle scelte di parte di questa popolazione che ha preferito
raggiungere il nostro Paese, in questo caso trattandosi di migrazioni dovute a vicende militari, la
popolazione migrante è molto eterogenea e costituita tanto da giovani quanto da meno giovani e da
persone singole come da interi nuclei familiari. La comunità di immigrati più numerosa è quella rumena
con oltre 625 mila residenti e rappresentativa di quasi un quinto di tutte le nazionalità presenti. Segue
quella albanese (11,7%) e marocchina (10,7%); distanziati si collocano gli immigrati cinesi (4,6%) e
ucraini (3,9%). Insieme queste cinque nazioni assorbono quasi la metà degli immigrati complessivi
residenti nel nostro Paese. Gli immigrati sono una popolazione giovane: l’80% ha meno di 45 anni,
mentre sono molto pochi quelli che hanno superato i 55 anni. Inoltre il tassa di fecondità delle donne
straniere è in grado di assicurare il ricambio della popolazione (2,51 figli per donna) , a differenza di
quanto avviene tra le donne italiane (1,26 figli in media). Negli ultimi tempi, inoltre si sta registrando un
aumento vertiginoso di matrimoni contratti tra anziani e donne straniere, per lo più badanti. Gli ultimi 10
anni sono stati caratterizzati, infatti, da oltre 30.000 i matrimoni tra uomini italiani, tra i 70 e gli 85anni,
con donne straniere originarie dei paesi dell’Europa dell’Est. Infine, abbiamo i cosiddetti fattori di
espulsione dei paesi di origine legati principalmente ad episodi di discriminazione politica, religiosa,
etnica ecc.
La decisione a migrare rimane una scelta individuale o al massimo familiare che coinvolge solo chi è
disposto a sopportarne i costi monetari, affettivi e possiede le risorse economiche, personali ed
informative necessarie ad affrontare le difficoltà che una tale decisione comporta.
L’attuale emigrazione verso l’Italia e gli altri paesi europei ha quindi, varie origini e non si può escludere
che più di un progetto conviva nella stessa persona ed influisca in modo contraddittorio sull’orientamento
verso il lavoro. Il lavoro degli immigrati si caratterizza principalmente come un lavoro appartenente alla
cosiddetta fascia secondaria del mercato del lavoro, quella cioè caratterizzata dai cosiddetti bad jobs da
lavori spesso poco qualificati e qualificanti e con scarse garanzie e protezioni sociali. Scarso interesse
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” può suscitare per norme e valori del paese di arrivo, l’identità sociale resta ancorata alla società di origine
e si scinde da quella lavorativa. In questo caso, quindi, il lavoro è considerato un semplice strumento per
guadagnare al fine di realizzare il proprio progetto che quasi sempre coincide il desideri di avviare nuova
attività nel paese di origine. In questa situazione la marginalità subita nel mercato del lavoro non intacca
l’identità personale, perché tale condizione è vissuta come transitoria e strumentale. Tanti sono i giovani
altamente scolarizzati provenienti dai contesti urbani dei paesi scarsamente sviluppati. Questa
emigrazione esprime l’inquietudine di chi fugge dall’ambiente di origine alla ricerca di una società
diversa, democratica e moderna di cui ha appreso a scuola. Per questi soggetti lo scopo della migrazione è
quindi strettamente conoscitivo della nuova realtà sociale e quindi l’accettazione di lavori dequalificati è
visto, anche in questo caso, come uno strumento di una fase transitoria che permette di vivere e di
conoscere un ambiente nuovo e spesso idealizzato. Un ulteriore progetto migratorio è infine quello
“orientato al consumo” che esprime l’aspirazione ad assumere modelli e stili di vita dei paesi sviluppati.
È questa un’immigrazione proveniente soprattutto da quei paesi culturalmente vicini in cui cioè la
socializzazione alla nuova realtà, che in parte inizia già prima dell’arrivo nel paese di destinazione grazie
ai mass media e alla televisione in particolare, è meno traumatica proprio grazie alla “vicinanza
culturale”. Per intenderci questi progetti migratori caratterizzano principalmente le persone che
provengono dall’Est europeo piuttosto che quelli provenienti dai paesi islamici. Per questi soggetti i
modelli di vita e di consumo del paese di arrivo costituiscono un riferimento da raggiungere
immediatamente senza preoccuparsi del modo in cui ci si arriva.
Per comprendere il perché dell’esistenza di un flusso migratorio verso la Calabria è necessario cogliere
sia gli elementi di attrazione espressi dal sistema socioeconomico nel suo complesso che i meccanismi di
espulsione presenti eventualmente in aree relativamente contigue. A questo riguardo si possono rinvenire
due fasi ben distinte del movimento immigratorio. Il primo, grosso modo, arriva fino agli anni del
conflitto nella ex Jugoslavia comprendendo anche i flussi migratori originati subito dopo “la caduta del
muro di Berlino”. Certamente, a partire anche dai conflitti che hanno interessato l’area dei Balcani la
composizione dell’universo migratorio si è trasformata radicalmente. Dopo questi avvenimenti, per
quanto permangano movimenti migratori sviluppati in precedenza, la struttura del fenomeno immigratorio
muta radicalmente soprattutto in conseguenza della posizione geografica della Calabria. La presenza degli
stranieri nei comuni della provincia cosentina, tuttavia, segue una distribuzione che sembra influenzata,
dalla diversa attrattività delle singole realtà territoriali, ovvero dalla loro capacità di ospitare popolazioni
straniere. Si tenga presente, infatti, che in generale gli stranieri manifestano un approccio con il territorio
più “itinerante” e “flessibile” con la tendenza a localizzarsi lì dove più elevate sono le opportunità
lavorative e o dove esiste una maggiore accoglienza. Nella Piana di Sibari, fortemente caratterizzata dal
fenomeno dell’immigrazione, si collega con il fattore economico. Infatti alla fine degli anni ’90 ci fu una
pesantissima crisi agrumicola dovuta alla fortissima concorrenza esercitata dai prodotti provenienti dagli
altri paesi del mediterraneo. Le aziende locali, in quel periodo, si trovavano davanti all’ esigenza di
ridurre drasticamente il prezzo della produzione degli agrumi per poter competere sul mercato. La
riduzione del costo del lavoro fu la strategia intrapresa dagli imprenditori agricoli locali e il ricorso alla
manodopera straniera fu uno dei sistemi che venne generalmente utilizzato per raggiungere questo
obiettivo. I primi stranieri che cominciarono ad affluire verso che zone di produzione agrumicola nei
mesi infernali furono i polacchi. Successivamente vi fu un forte afflusso di stranieri provenienti dall’Est
Europa. La maggior parte di loro si fermava solo nei mesi invernali per il periodo della raccolta
agrumicolo, ma un certo numero di loro si stabiliva in loco per fare altri lavori sia in agricoltura, sia nelle
piccole aziende artigiane e sia nei servizi alla persona. Questa fase durò fino alla fine del 2006, tanto che
la comunità ucraina divenne quella più rappresentativa nella Sibaritide e soprattutto nei centri più grandi
come a Corigliano Calabro e a Rossano. Con l’inizio del 2007 si aprì una nuova fase, che portò un gran
numero di cittadini bulgari e, soprattutto, rumeni nei comuni della Piana. Con il I gennaio 2007, infatti
Bulgaria e Romania entrarono a far parte della Comunità Europea e di conseguenza, per i neocomunitari
non fu più necessario il permesso di soggiorno per stabilirsi in Italia. Furono da subito impiegati in
agricoltura, ma anche nelle piccole e medie imprese locali dell’edilizia e, limitamento alle donne, nei
servizi alla persona. L’area della Sibaritide, oltre che da una precisa “vocazione produttiva” è
caratterizzata, anche, da altre caratteristiche socio-economiche:
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” - una trasformazione demografica e culturale che, coerentemente col resto della regione, ha evidenziato
sia una tendenza all’invecchiamento della popolazione, sia un cambiamento degli stili di vita, passati in
poco meno di mezzo secolo da una condizione di vita inserita in un ambiente rurale ad uno urbano;
-una spiccata mobilità professionale e sociale, sia per quanto riguarda le carriere dei lavoratori, sia per la
possibilità di passaggio dal lavoro dipendente a quello autonomo;
- un’omogeneità della cultura locale, sia per quanto riguarda l’etica del lavoro, sia per il sistema più
generale dei valori;
- un sistema economico produttivo articolato in un complesso sistema di imprese di piccole o
piccolissime dimensioni.
Un altro aspetto importante è cercare di capire anche perché e come gli immigrati riescono a trovare
lavoro in questo contesto. Sulle modalità che permettono l’incontro fra i lavoratori stranieri e le aziende
un ruolo strategico sembra quello giocato dai networks sociali e, più in particolare da quelli etnici e
parentali. Ciò è particolarmente importante se si considera il fatto che l’approccio economico neoclassico,
per quanto nelle versioni successive attenui «l’ipotesi di informazione perfetta», prevede una completa
conoscenza delle possibili alternative di lavoro proposte al migrante nell’area. Sulla base di tali
informazioni e dopo un calcolo dei costi e dei benefici gli stranieri effettuerebbero razionalmente la loro
scelta migratoria. In realtà non è mia così, anzitutto non si può avere una conoscenza perfetta di tutti i
posti in cui uno può decidere di emigrare e delle possibilità offerte da ognuno. In secondo luogo è chiaro
le informazioni sui luoghi di possibile migrazione sono strettamente legate alle reti relazionali in cui
questi individui sono coinvolti. Il ruolo dei networks è quindi fondamentale per la scelta del posto ed è
altrettanto fondamentale nella possibilità di accedere ad un lavoro una volta arrivati nel paese di
destinazione. Questa analisi, inoltre, conferma la debolezza delle funzioni svolte dagli uffici preposti al
collocamento dei lavoratori in un contesto ad economia diffusa in cui le transazioni economiche e quelle
lavorative sono basate su un elevato grado di incertezza che viene ridotto solo grazie al ricorso della
conoscenza diretta o tramite il ricorso a reti di conoscenze basate sulla fiducia. La prima cosa da
sottolineare è, che gli immigrati continuano ad avere un ruolo sostitutivo nel nostro mercato del lavoro,
svolgono cioè, principalmente quelle attività che gli italiani ritengono troppo faticose, o degradanti. Per
gli immigrati, tra cui prevale principalmente una visione strumentale del lavoro, è, invece, meno difficile
accettare di svolgere queste mansioni, certo in molti casi sono anche le uniche occasioni che gli vengono
offerte e sicuramente in questi ambiti lavorativi non hanno la concorrenza degli italiani e questo ne spiega
ancora di più la loro incidenza nel fascia secondaria del mercato del lavoro. Il secondo aspetto importante
da tenere in conto sono i rapporti economici, anche sociali e soprattutto i rapporti di lavoro. Non si può
cioè cercare di spiegare il comportamento, in questo caso degli immigrati, nel mercato del lavoro
prescindendo dall’insieme delle relazioni sociali in cui queste persone sono inserite e che ne condizionano
le scelte e le azioni anche strettamente economiche.
Fabio Dima
Operatore – Segretariato Migranti- Associazione “Torre del Cupo” ONLUS
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” Da 80 a 200 euro, arriva la tassa sui permessi
Stangata per gli immigrati: bisognerà pagarla ogni volta che si chiede il rilascio o il rinnovo del
documento. In vigore dal 30 gennaio, servirà a finanziare le espulsioni e l’attività degli sportelli unici per
l’immigrazione
Roma – 2 gennaio 2012- Per le tasche degli stranieri in Italia il 2012 si apre malissimo. Oltre che con la
stangata che li colpirà, causa crisi, insieme agli italiani, gli immigrati dovranno fare i conti con una nuova
tassa da versare ogni volta che chiedono o rinnovano il permesso di soggiorno.
Già prevista dalle legge sulla sicurezza del 2009, era finora rimasta sulla carta, forse in considerazione di
un servizio tutt’altro che efficiente. Ora però diventa realtà, grazie a un decreto firmato a ottobre dagli
allora ministri dell’Interno e dell’Economia Roberto Maroni e Giulio Tremonti e arrivato il 31 dicembre
in Gazzetta Ufficiale.
L’importo del “contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno” varia in base alla durata del
permesso: ottanta euro se è compresa tra tre mesi e un anno, cento euro se è superiore a un anno e
inferiore o pari a due anni, duecento euro per il “permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo”, la
cosiddetta “carta di soggiorno”. L’esborso si aggiunge al contributo di 27,50 euro per il rilascio del
permesso di soggiorno elettronico e ai trenta euro che si prende Poste italiane per il servizio.
Sia il nuovo contributo, che quello da 27,50 euro che già si pagava per il permesso elettronico, andranno
versati con un unico bollettino sul conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro. Quindi, per esempio, chi rinnova un permesso
biennale, dovrà pagare con un unico bollettino 127,50 euro.
La nuova tassa non riguarda i permessi dei minori, compresi quelli arrivati con un ricongiungimento
familiare. Non pagano nemmeno gli stranieri che entrano in Italia per sottoporsi a cure mediche e i loro
accompagnatori, così come chi chiede un permesso per asilo, richiesta d’asilo, protezione sussidiaria o
motivi umanitari. Il contributo non tocca, infine, a chi chiede solo di aggiornare o convertire un permesso
di soggiorno valido.
Che ci farà lo Stato con questi soldi? Metà dei nuovi introiti servirà a finanziare il “Fondo Rimpatri”, con
il curioso risultato che gli immigrati regolari pagheranno le espulsioni dei clandestini, l’altra metà andrà
al ministero dell’Interno per spese di ordine pubblico e sicurezza, per finanziare gli sportelli unici e
l’attuazione dell’accordo di integrazione.
La novità scatterà dal 30 gennaio. Chi ha un permesso in scadenza, farebbe bene a chiedere il rinnovo
prima di quella data per evitare il salasso.
Flussi. 14 mila posti, quasi tutti per le conversioni
Pubblicato un mini decreto. Duemila ingressi per lavoratori autonomi, cento per sudamericani di origine
italiana, il resto delle quote verrà utilizzato per convertire permessi rilasciati a chi già si trova in Italia.
Domande dal 7 dicembre
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” Roma – 23 novembre 2012 – In Gazzetta Ufficiale è stato appena pubblicato un mini decreto flussi.
Sblocca 13.850 quote per lavoro, subordinato e autonomo. La maggior parte di queste verranno però
utilizzate per convertire permessi di soggiorno rilasciati ad immigrati già presenti in Italia. Tranne che per
cento lavoratori sudamericani di origine italiana, non sono previsti ingressi per lavoro subordinato.
In particolare, le quote sono divise così:
Ingressi dall’estero:
-2.000 lavoro autonomo (imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana; liberi
professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli
elenchi curati dalla pubblica amministrazione; figure societarie di societa' non cooperative,
espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara
fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti
privati);
-100 lavoratori autonomi o subordinati di origine italiana (ascendenza fino al terzo grado) residenti in
Argentina,. Uruguay, Venezuela e Brasile.
Conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
-4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
-6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
-500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi
da altro Stato membro dell'Unione europea.
Conversione in permessi per lavoro autonomo di:
-1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
-250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi
da altro Stato membro dell'Unione europea.
La ripartizione territoriale delle quote verrà effettuata dal ministero del Lavoro in base alle domande
pervenute. Queste potranno essere presentate dalle ore 9:00 del 7 dicembre via internet, attraverso il sito
https://nullaostalavoro.interno.it
PERMESSO DI SOGGIORNO
Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, devono richiedere il permesso di
soggiorno.
Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni di tempo per chiedere il permesso di soggiorno.
Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare:
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il modulo di richiesta;
il passaporto, o altro documento di viaggio (pdf 17 KB) equivalente, in corso di validità con il
relativo visto di ingresso, se richiesto;
una fotocopia del documento stesso;
4 foto formato tessera, identiche e recenti;
un contrassegno telematico da € 14,62;
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” •
•
la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto
il versamento di un contributo compreso tra € 80 e € 200. Le modalità di pagamento sono state
stabilite con decreto 6 ottobre 2011 del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero
dell'Interno. Leggi la circolare esplicativa
Chi è già in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza, deve chiedere il rinnovo almeno 60 giorni
prima della scadenza. La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso:
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•
•
fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che
richiedono tale estensione;
fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente
documentato;
fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per
ricongiungimenti familiari.
Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi,
non devono chiedere il permesso di soggiorno.
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. (Carta di soggiorno per cittadini
stranieri)
Dall'8 gennaio 2007, la carta di soggiorno per cittadini stranieri è stata sostituita dal permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Questo tipo permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede
un permesso di soggiorno da almeno 5 anni. La domanda va presentata presso gli uffici postali oppure,
senza utilizzare il kit, ci si può recare presso i Comuni (pdf 13 KB) che offrono questo servizio o presso i
Patronati (pdf 2 MB).
Dal 9 dicembre 2010 è in funzione il sistema informatico di gestione delle domande per la partecipazione
al test di conoscenza della lingua italiana che dovranno sostenere gli stranieri che intendono richiedere
il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Nel sito web del Ministero dell'interno ci
sono tutte . Alla domanda è necessario allegare:
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copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all'importo annuo
dell'assegno sociale); per i collaboratori domestici (colf/badanti): esibizione dei bollettini INPS o
estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;
certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari;
copie delle buste paga relative all'anno in corso;
documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;
bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (€ 27,50)
contrassegno telematico da € 14,62
Il costo della raccomandata è di € 30.
Il permesso di soggiorno CE non può essere rilasciato a chi è pericoloso per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato.
La richiesta può essere presentata anche per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai
diciotto anni; figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, figli maggiorenni a carico che
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” non possano permanentemente provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro
stato di salute che comporti invalidità totale; genitori a carico.
Per ottenere il permesso CE anche per i familiari, oltre ai documenti elencati sopra, è necessario:
•
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avere un reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare. Nel caso di due o più figli, di
età inferiore ai 14 anni, il reddito minimo deve essere pari al doppio dell'importo annuo
dell'assegno sociale;
avere la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. La documentazione proveniente
dall'estero dovrà essere tradotta, legalizzata e validata dall'autorità consolare nel Paese di
appartenenza o di stabile residenza dello straniero;
il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana; il giorno 9 dicembre 2010 è entrato
in vigore, infatti, il Decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, del 4 giugno 2010, recante le "Modalità di svolgimento dei test di
conoscenza della lingua italiana". Lo stesso decreto ha attribuito alle Prefetture - Uffici
Territoriali del Governo le competenze relative alla ricezione delle richieste di svolgimento del
test, alla convocazione dello straniero presso le sedi individuate ed alla acquisizione dell'esito ai
fini della comunicazione alla Questura. Il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha
predisposto un sistema informatico, di supporto alle Prefetture, che consente di ricevere le
richieste degli stranieri, di organizzare lo svolgimento del test e di acquisirne gli esiti. Tali
attività sono dettagliatamente descritte dalla circolare n. 7589, diramata dal medesimo
Dipartimento, il 16 novembre 2010.
Sono esclusi dall'obbligo di sostenere il test, i figli minori di anni 14, anche nati fuori dal
matrimonio, propri e del coniuge.
Non è necessario effettuare il test della lingua italiana, qualora lo straniero sia in possesso di:
a) attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore
al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato
dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari
Esteri e da quello dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: Università degli Studi Roma
Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Società Dante
Alighieri;
b) titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiana di primo o secondo
grado, oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati);
c) riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2;
d) attestazione che l'ingresso in Italia è avvenuto ai sensi dell'art. 27, co. 1 lett. a), c), d), q) del
decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni;
e) certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, nella quale sia dichiarato che lo
straniero è affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti
dall'età, da patologie o handicap".
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” Con il permesso di soggiorno CE è possibile:
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entrare in Italia senza visto;
svolgere attività lavorativa;
usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione;
partecipare alla vita pubblica locale.
Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno CE, rilasciato da altro Stato membro, può rimanere in
Italia oltre i 3 mesi, per:
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esercitare un'attività economica come lavoratore regolare;
frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
soggiornare, dimostrando di avere sufficienti mezzi di sostentamento (reddito superiore al doppio
dell'importo minimo previsto per l'esenzione della spesa sanitaria) e stipulando un'assicurazione
sanitaria per l'intero periodo del soggiorno.
In questo caso lo straniero titolare ottiene un permesso di soggiorno rinnovabile alla scadenza
(leggi circolare pdf 616 kb), mentre ai familiari verrà rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi di famiglia.
Divieti e revoche
Non è possibile richiedere il permesso di soggiorno CE nei seguenti casi:
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per motivi di studio o formazione professionale e ricerca scientifica;
per soggiorni a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;
per asilo o in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato;
per possesso di un permesso di soggiorno di breve durata;
ai diplomatici, i consoli, i soggetti che godono di funzioni equiparate e i membri di rappresentanze
accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale.
Il permesso di soggiorno CE è revocato:
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se acquisito fraudolentemente;
in caso di espulsione;
quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio;
in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di 12 mesi consecutivi;
in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato
membro dell'Unione europea;
in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 anni.
Cittadini della Comunità Europea
Con il D.Lgs. nr. 32 del 28 febbraio 2008 (pdf 39 Kb), i cittadini dell'Unione Europea che intendono
soggiornare in Italia per un periodo inferiore ai tre mesi, possono presentare presso un ufficio di polizia
la dichiarazione di presenza (pdf 44 Kb) sul territorio nazionale.
L'ufficio gli restituirà copia, debitamente timbrata, che andrà esibita ad ogni richiesta da parte delle forze
di polizia.
In mancanza della dichiarazione di presenza, il cittadino comunitario si intende soggiornante in Italia da
più di tre mesi.
Per periodi superiori ai 3 mesi è necessario iscriversi all'anagrafe (pdf 19 Kb) del comune di residenza.
Per l'iscrizione è necessario presentare la documentazione che attesti lo svolgimento di un'attività
lavorativa, di studio o di formazione professionale.
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” Diversamente, è necessario dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno ed
essere titolari di un'assicurazione sanitaria.
I cittadini comunitari che hanno presentato domanda di carta di soggiorno prima dell'11 aprile 2007,
potranno iscriversi all'anagrafe con la ricevuta rilasciata dalla Questura o da Poste Italiane e con
l'autocertificazione dei requisiti richiesti dalla nuova normativa.
Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i familiari stranieri (cioè non comunitari) del cittadino
comunitario devono chiedere la carta di soggiorno, presentando domanda presso la Questura o
inoltrandola tramite le Poste (kit con banda gialla).
Alla domanda si allegano i seguenti documenti: documento d'identità o passaporto ed eventuale visto
d'ingresso, documento che attesti la qualità di familiare, l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica
del familiare del cittadino comunitario.
Dopo cinque anni di permanenza continuativa, i familiari stranieri (cioè non della comunità europea) dei
cittadini comunitari potranno chiedere la carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.
La richiesta della carta di soggiorno permanente deve essere presentata, prima della scadenza della carta
di soggiorno, alla Questura del luogo di residenza.
Richiesta di Protezione internazionale
Di seguito alla Convenzione di Ginevra, al fine di poter garantire un livello sempre più elevato di
protezione e di tutela, sono stati adottati il decreto legislativo del 19 novembre 2007, n.251 ed il decreto
legislativo del 28 gennaio 2008, n.25, che recepiscono i principi sanciti dalle due direttive europee in
materia di protezione internazionale:
•
•
direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, ai
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, non chè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta
(direttiva qualfiche);
direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 10 dicembre 2005, recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello Status di rifugiato
riconosciuta (direttiva procedure).
La richiesta di protezione internazionale, può essere presentata dal cittadino straniero all'ufficio di polizia
di frontiera, al momento dell'ingresso in Italia.
Diversamente è possibile fare domanda direttamente all'Ufficio immigrazione della Questura.
Dopo il fotosegnalamento, la Questura provvede ad inviare la domanda alla Commissione Territoriale,
che rappresenta l'unico organo competente a decidere in ordine al riconoscimento dello status, e rilascia
allo straniero un permesso di soggiorno per richiesta asilo in attesa della definizione del procedimento..
Per completare la richiesta è comunque necessario presentare all'Ufficio Immigrazione della Questura:
•
•
•
il modulo di richiesta, con le motivazioni per le quali si richiede asilo, redatto nella lingua
conosciuta dalla straniero;
copia del passaporto, se posseduto;
ogni altra documentazione comprovante i motivi della richiesta.
Una volta ricevuto lo status di rifugiato, lo straniero potrà richiedere all'Ufficio Immigrazione il rilascio
del permesso di soggiorno per asilo.
Per avere maggiori informazioni consulta l'opuscolo informativo per il richiedente lo status di rifugiato,
realizzato dalla Commissione Nazionale per il diritto d'Asilo del Ministero dell'Interno (art. 32 della legge
n. 189/02) e redatto in italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo.
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” Dal 19 gennaio 2008 sono in vigore le norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti
all'Unione europea o ad apolidi della qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione
sussidiaria.
L'ingresso in Italia
L'ingresso nel territorio italiano è consentito soltanto agli stranieri che:
•
•
•
•
•
•
si presentano attraverso un valico di frontiera
siano in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio (pdf 17 KB) equivalente
riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere
abbiano un visto di ingresso o di transito, nei casi in cui è richiesto
non siano segnalati al sistema informativo Schengen ai fini della non ammissione
non siano considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o
le relazioni internazionali
dimostrino di avere mezzi finanziari per il loro sostentamento (vedi tabella) e abbiano a
disposizione la somma necessaria al rimpatrio, eventualmente dimostrabile con l'esibizione del
biglietto di ritorno.
Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari.
Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti può essere respinto alla frontiera. Il
provvedimento può essere attuato dalle Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto
d'ingresso o di transito.
Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre
mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.
Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen l'obbligo di rendere la
dichiarazione di presenza è soddisfatto con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di
viaggio al momento del controllo di frontiera.
Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen dovrà presentare la
dichiarazione di presenza (pdf 202 KB), entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui
si trova.
Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione
resa all'albergatore e sottoscritta dallo straniero.La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo
straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
Dall'8 agosto 2009 è introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato italiano
(l.94 del 15/7/2009). Pertanto, chi entra o soggiorna in maniera irregolare in Italia commette il reato di
immigrazione clandestina, punito con un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.
I cittadini stranieri che entrano o soggiornano in Italia illegalmente sono denunciati al giudice di pace e
rimpatriati. Il Questore, pertanto, dopo aver eseguito l'espulsione o il respingimento dello straniero, ne dà
comunicazione allo stesso giudice di pace che pronuncia sentenza di non luogo procedere.
Visto di ingresso
Il visto è l'autorizzazione concessa allo straniero per l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana. E'
stampato su carta adesiva e si applica sul passaporto o altro documento di viaggio (pdf 20 KB) del
richiedente.
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” Alla domanda di visto deve essere allegata una foto formato tessera, un documento di viaggio valido e,
dove richiesto, la documentazione specifica per il tipo di visto richiesto.
Lo straniero deve obbligatoriamente indicare:
•
•
•
finalità del viaggio;
mezzi di sostentamento per il viaggio ed il soggiorno;
condizioni di alloggio
Il visto è rilasciato dalle ambasciate e dai consolati italiani nello stato di origine o della stabile residenza
dello straniero. Non è possibile il rilascio del visto (né la proroga) allo straniero che già si trovi in Italia.
I cittadini di alcuni Paesi (pdf 19 KB) non sono obbligati a richiedere il visto d'ingresso per soggiorni per
turismo, missione, affari, invito e gara sportiva purchè non superiori a 90 giorni. (pdf 19kb)
Dal prossimo 1° settembre 2010, i cittadini dei Paesi esenti dall'obbligo del visto per corto soggiorno
potranno far ingresso in Italia, per soggiorni fino a novanta giorni, anche per motivi di studio, senza la
necessità di richiedere il corrispondente visto d'ingresso per studio. Leggi la circolare e le disposizioni del
Ministero Affari Esteri (pdf 184 kb)
Diversamente, cittadini di altri Paesi (pdf 14 KB) hanno sempre l'obbligo di visto.
1. Visto per soggiorni brevi fino a 90 giorni (Visto Schengen Uniforme). Consente al titolare il transito i il
breve soggiorno fino a 90 giorni, all'interno dello Spazio Scengen.
2. Visto per soggiorni di lunga durata, di tipo D (Nazionali). Per tutti i soggiorni di lunga durata (oltre 90
giorni) gli stranieri devono avere sempre il visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di
visto per soggiorni di breve durata. Il visto di tipo D è valido per l'ingresso ed il soggiorno in Italia
superiore a 90 giorni (per uno o più ingressi) e consente al titolare di circolare liberamente nell'area
Schengen per un periodo non superiore a tre mesi per semestre. L'esercizio della libera circolazione è
consentito solo qualora il visto sia in corso di validità.
3. Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno, è esente da visto
per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l'ingresso in Italia non avvenga per motivi di
lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio. Anche in questo caso occorre la dichiarazione di
presenza
Tipologie di Visto.
Sono 20 le tipologie di visto d'ingresso: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito,
gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso,
residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo,
vacanze-lavoro.
•
•
•
•
Visto tipo A: transito aeroportuale
Visto tipo B: transito, è stato abolito di seguito all'entrata in vigore del Regolamento (UE) n.
265/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010.
Visto tipo C: per l'ingresso e il soggiorno di breve durata, fino a 90 giorni, con uno o più ingressi
Visto tipo D: per l'ingresso e il soggiorno di lunga durata, superiore a 90 giorni e l'esercizio del
diritto di libera circolazione nei Paesi Schengen diversi da quello che ha rilasciato il visto, per uno
o più ingressi.
In attesa del permesso di soggiorno
Gli stranieri in attesa del rinnovo del titolo di soggiorno possono uscire dall'Italia e rientrarci se in
possesso:
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” •
•
•
della ricevuta rilasciata da Poste Italiane S.p.A. che attesta l'avvenuta presentazione della
domanda di rinnovo del loro permesso di soggiorno o della carta di soggiorno,
del titolo di soggiorno scaduto,
del passaporto o altro documento equipollente
e a condizione che:
•
•
•
l'uscita e il rientro avvengano attraverso una qualunque frontiera esterna italiana (circolare 11
marzo 2009) pertanto lo straniero può recarsi nel suo Paese e rientrare in Italia solo con volo
diretto, quindi senza scali in Paesi Schengen.
In caso l'aereo faccia scalo in Paesi extra Schengen lo straniero dovrà informarsi preventivamente
presso le Autorità diplomatiche (ambasciata o consolato) del Paese dello scalo oppure presso un
operatore turistico sulla possibilità di transito prevista per i cittadini del suo Paese;
lo straniero esibisca il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, unitamente al visto
d'ingresso dal quale desumere i motivi del soggiorno (lavoro subordinato, lavoro autonomo o
ricongiungimento familiare) e la ricevuta di Poste Italiane S.p.A.;
il viaggio non preveda il transito in altri Paesi Schengen, essendo lo stesso precluso.
Alle medesime condizioni le facilitazioni sono consentite agli stranieri che hanno presentato domanda per
il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o
ricongiungimento familiare.
Con la circolare (pdf 35 Kb) del 27 giugno 2007, si è stabilito che chi ha figli minori di 14 anni può
richiedere alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno cartaceo provvisorio e con validità
limitata. Sul titolo saranno iscritti i figli minori che in questo modo potranno lasciare temporaneamente
l'Italia.
Ricongiungimento familiare
Gli stranieri residenti in Italia che hanno un permesso di soggiorno per lavoro, per asilo, per studio,
motivi religiosi o familiari, oppure sono già in possesso di carta di soggiorno, possono mantenere o
riacquistare l'unità familiare.
Richiesta di nulla osta per il ricongiungimento familiare
La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare va presentata, compilando i moduli allo Sportello
Unico Immigrazione istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di dimora
del richiedente. Si può richiedere il nulla osta in favore:
•
•
•
•
del coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a 18 anni;
dei figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che
l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
dei figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle proprie esigenze di vita in per le
loro condizioni di salute che comporti invalidità totale;
dei genitori a carico che non abbiano altri figli nel loro Paese di origine o di provenienza, ovvero
genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento
per documentati, gravi motivi di salute.
Dal 10 aprile 2008 parte la nuova procedura di inoltro delle richieste di ricongiungimento familiare di
competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
Pertanto a partire da questa data non saranno più accettate domande di ricongiungimento che non siano
presentate via web.
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” Figli minori
Il figlio minore dello straniero che soggiorna in Italia regolarmente, è iscritto nel permesso di soggiorno o
nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al 14° anno di età.
Al compimento del 14° anno di età del minore viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi
familiari valido fino al compimento della maggiore età, oppure una carta di soggiorno.
Al compimento della maggiore età hanno diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per la stessa durata
di quello del genitore. Lo stesso diritto viene riconosciuto anche ai minori affidati a un tutore.
Se lo straniero, al compimento del 18° anno di età, possiede i requisiti per altro tipo di permesso di
soggiorno (studio, attesa di occupazione, lavoro autonomo o subordinato) verrà rilasciato il permesso di
soggiorno corrispondente.
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” INGRESSO E SOGGIORNO DEI
CITTADINI STRANIERI IN ITALIA
A cura dell’Ispettore della Polizia di Stato
Andrea D’Angelo
(Squadra Mobile - Questura di Crotone)
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” L’INGRESSO DEGLI STRANIERI IN ITALIA
I cittadini non italiani possono entrare nel nostro territorio per turismo, studio, ricongiungimento
familiare e lavoro.
L’INGRESSO DEGLI STRANIERI PROVENIENTI DAI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA.
È regolato dagli accordi di Schengen che hanno reso possibile la creazione di uno spazio comune di libera
circolazione tra gli Stati aderenti ed eliminato i controlli alle frontiere. Lo straniero titolare di permesso di
soggiorno, in questo caso, è esente da visto per soggiorno non superiore a tre mesi, a condizione che
l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio. Lo
straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno, è esente da visto per
soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo o studio/tirocinio – studio/formazione.
PER ENTRARE IN ITALIA DA UN PAESE CHE NON FA PARTE DELL’UNIONE EUROPEA
L’ingresso nel territorio italiano degli stranieri provenienti dalle frontiere esterne dello Spazio Schengen è
consentito soltanto allo straniero che:
a. si presenti attraverso un valico di frontiera;
b. sia in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per
l’attraversamento delle frontiere;
c. disponga di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di disporre di
mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura, alla durata prevista del soggiorno, ed alle spese per il
ritorno nel Paese di provenienza (o per il transito verso uno Stato terzo);
d. sia munito, ove prescritto, di valido visto di ingresso o di transito;
e. non sia segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen (SIS);
f. non sia considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali
di una delle Parti contraenti, da disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen.
Lo straniero deve possedere un visto che autorizza l’ingresso e che deve essere applicato sul passaporto o
su un altro documento di viaggio. Alcuni Stati sono esenti dall'obbligo del visto per turismo. Il visto è
rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato di origine o nel Paese in cui lo straniero ha
una residenza stabile. Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà
richiedere il permesso di soggiorno. Il documento avrà una motivazione identica a quella indicata nel
visto.
Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti, può essere oggetto di respingimento, che
può essere attuato dalle competenti Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d’ingresso.
Il visto, che consta di un’apposita "vignetta" (o "sticker") applicata sul passaporto o su altro valido
documento di viaggio del richiedente, è una autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso nel
territorio della Repubblica Italiana o in quello delle altre Parti contraenti per transito o per soggiorno, da
valutarsi alla luce di esigenze connesse con il buon andamento delle relazioni internazionali e con la
tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico.
Il visto rilasciato dalle Rappresentanze italiane all’estero consente l’accesso, per transito o per breve
soggiorno (fino a 90 giorni), sia in Italia che negli altri Paesi che applicano la Convenzione di Schengen,
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” e assume la denominazione di “Visto Schengen Uniforme” (VSU). Analogamente, il VSU rilasciato dalle
Rappresentanze diplomatico-consolari degli altri Paesi che applicano la Convenzione, consente l’accesso
anche al territorio italiano.
Il visto d’ingresso per lungo soggiorno (superiore a 90 giorni) assume la denominazione di “Visto
Nazionale” (VN) e consente l’accesso per soggiorni di lunga durata nel territorio dello Stato che ha
rilasciato il visto e, purché in corso di validità, consente la libera circolazione per un periodo non
superiore a 90 giorni per semestre nel territorio degli altri Stati membri.
Per l’ingresso, il soggiorno o il transito nell’intero Spazio Schengen, gli stranieri devono essere in
possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido da tutti gli Stati Schengen.
Per l’ingresso, il soggiorno od il transito in Italia gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o
di altro documento di viaggio riconosciuto valido dal Governo Italiano.
I documenti di viaggio si considerano validi se “oltre a soddisfare le condizioni di cui agli articoli 13 e 14
della Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen, attestino debitamente l’identità del titolare
e la sua nazionalità o cittadinanza”.
In particolare, nel caso in cui sia necessario il visto, l’articolo 13 della Convenzione dispone che:
nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio scaduto;
la durata della validità del documento di viaggio deve essere superiore a quella del visto. Tale validità
dovrebbe essere superiore di almeno 3 mesi a quella prevista dal visto.
Il passaporto sul quale viene richiesta l’apposizione del visto non deve essere stato rilasciato da più di
dieci anni (Articolo 12 lett. C Reg. 810/2009).
Allo straniero titolare di un documento di viaggio non riconosciuto dall’Italia, potrà essere eventualmente
rilasciato dalla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare un “lasciapassare”, valido solo per il nostro
Paese, che non consentirà il transito attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.
Sono considerati validi per l’attraversamento delle frontiere e per il rilascio del visto, i documenti di
viaggio seguenti:
Passaporto. Documento internazionalmente riconosciuto che abilita il titolare a recarsi da un Paese
all’altro. Può essere:
-diplomatico, di servizio (o ufficiale, speciale, o per affari pubblici) od ordinario;
-individuale (con l’eventuale iscrizione del coniuge e dei figli minori) o collettivo (intestato a gruppi di
non meno di 5 e non più di 50 persone, che viaggino tutte insieme e per la stessa finalità, di solito
turistica, aventi tutte la stessa cittadinanza, e che entrino, soggiornino ed escano tutte insieme dallo
Spazio Schengen: ogni componente la comitiva deve essere in possesso di un documento individuale
d’identità, corredato di fotografia).
Altri documenti di viaggio, equivalenti al passaporto, sono:
-titolo di viaggio per apolidi rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi firmata a
New York il 28.9.1954. Gli apolidi sono soggetti ad obbligo di visto per l’Italia, a meno che non
dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen;
-titolo di viaggio per rifugiati, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati firmata a
Ginevra il 28.7.1951. I rifugiati sono soggetti ad obbligo di visto per l’Italia, a meno che non dispongano
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen o di un documento di viaggio rilasciato da
uno dei Paesi firmatari dell’Accordo di Strasburgo del 20.4.1959;
-titolo di viaggio per stranieri, rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido documento di
viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini. Segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui
l’interessato è cittadino;
-libretto di navigazione, documento professionale rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro attività.
E’ riconosciuto come documento valido per l’ingresso nello Spazio Schengen solo in relazione alle
esigenze professionali del marittimo, e non per altre motivazioni. L’Italia riconosce i Libretti di
Navigazione emessi dai Paesi U.E., dai Paesi S.E.E., dagli Stati che aderiscono alla Convenzione
Internazionale del Lavoro n.108 (Ginevra, 13.5.1958), e da quelli con i quali abbia stipulato specifici
accordi bilaterali;
-documento di navigazione aerea, rilasciato ai piloti ed al personale di bordo delle Compagnie Aeree
civili per l’esercizio delle loro attività, ai sensi della Convenzione sull’Aviazione Civile firmata a Chicago
il 7.12.1944: Licenza di Pilota, Crew Member Certificate. Sono documenti di viaggio riconosciuti come
esenti dall’obbligo di visto dai Paesi aderenti alla predetta Convenzione, a titolo di reciprocità, a
condizione che l’ingresso sia determinato da motivi inerenti l’attività professionale;
-lasciapassare delle Nazioni Unite, rilasciato dal Segretario delle Nazioni Unite al personale ONU ed a
quello delle Istituzioni dipendenti ai sensi della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni
Specializzate adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU a New York il 21.11.1947. Il rilascio del visto
seguirà il regime in vigore per il Paese di cui il titolare è cittadino;
-documento rilasciato da un Quartier generale della NATO al personale – militare, civile e alle persone a
loro carico (coniuge e figli) – inviato a prestare servizio in uno Stato dell’Alleanza Atlantica, ai sensi della
Convenzione fra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico firmata a Londra il 19.6.1951 e
ratificata dall’Italia con Legge n. 1335 del 30.11.1955. I membri di una forza NATO (ma non il personale
civile al seguito, né i familiari a carico) sono esenti dal visto;
-carta d’identità per i cittadini degli Stati della U.E., valida anche per l’espatrio per motivi di lavoro. E’
esente da visto;
-carta d’identità (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti all’Accordo europeo sull’abolizione
del passaporto (Parigi, 13.12.1957), valida per recarsi, a scopo turistico, nel territorio di uno degli Stati
stessi, per viaggi di durata non superiore a 3 mesi. E’ esente da visto;
-elenco di partecipanti a viaggi scolastici all’interno della UE, rilasciato a studenti stranieri residenti negli
Stati della U.E., ai sensi dell’Azione Comune del Consiglio dell’Unione Europea del 30.11.1994. I titolari
sono esenti dall’obbligo di visto;
-lasciapassare, foglio sostitutivo del passaporto rilasciato allo straniero che non dispone di un titolo di
viaggio valido per tutti gli Stati Schengen, o solo per l’Italia. Segue il regime di visto in vigore per il
Paese di cui l’interessato è cittadino;
-lasciapassare - o tessera - di frontiera, concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontiera, per il transito
della frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti zone degli Stati confinanti, in esenzione dal
visto.
Lo straniero che intenda fare ingresso in Territorio Nazionale ed, in generale, nello Spazio Schengen,
deve disporre di mezzi finanziari che possano garantire il proprio sostentamento durante il
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” soggiorno previsto ed il ritorno nel proprio paese al termine dello stesso. La disponibilità dei mezzi
finanziari di sostentamento è considerato dunque uno dei presupposti indispensabili per l’ingresso nello
Spazio Schengen (Codice dei visti).
Il Ministero dell’Interno (in attuazione dell’art. 4 del T.U. del 25 luglio 1998, n. 286) ha emanato, in data
1.3.2000, la Direttiva sulla definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli
stranieri nel territorio dello Stato (pubblicata sulla G.U. n. 64 del 17.3.2000).
La Direttiva stabilisce che la disponibilità dei mezzi finanziari possa essere dimostrata, dal cittadino
straniero, mediante l’esibizione di denaro contante, di fideiussioni bancarie, di polizze fideiussorie, di
equivalenti titoli di credito, di titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di
fonti di reddito.
Salvo che le norme dispongano diversamente, lo straniero deve indicare poi l’esistenza di un idoneo
alloggio nel Territorio Nazionale e la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile
questa anche con l’esibizione del biglietto di ritorno.
L’esibizione dei mezzi di sostentamento nella misura richiesta, oltre a costituire requisito fondamentale
per la concessione di alcune tipologie di visto d’ingresso, è richiesta allo straniero al momento
dell’ingresso nel Territorio Nazionale.
Il mancato possesso dei mezzi provocherà la mancata concessione del visto d’ingresso, ovvero –
all’eventuale controllo da parte delle Autorità di Polizia di Frontiera – il formale Provvedimento di
Respingimento in frontiera.
SI PUÒ ENTRARE IN MODO REGOLARE IN ITALIA E SOGGIORNARVI PER:
Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi,
non devono chiedere il permesso di soggiorno. Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano
l’Accordo di Schengen l’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l’apposizione
del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera. Invece, lo
straniero che proviene da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen (Austria, Belgio, Danimarca,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia,
Islanda, Norvegia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituana, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria
e Malta) dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall’ingresso, al questore della
provincia in cui si trova.
Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa
all’albergatore e sottoscritta dallo straniero. La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero
per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
L’inosservanza da parte dello straniero della procedura indicata, salvo i casi di forza maggiore, ne
determina l’espulsione; questa sanzione sarà applicata anche nel caso in cui lo straniero si sia trattenuto in
Italia oltre i tre mesi o il minor termine stabilito nel visto d’ingresso.
Ingresso per motivi Studio. Un visto per motivi di studio può essere richiesto all’Ambasciata italiana nel
Paese di residenza dello straniero. Ha validità pari al corso che si intende seguire e si
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” rinnova di anno in anno fino alla fine del corso di studi previsto. Questo permesso permette di svolgere
attività lavorative part time, con contratto di lavoro non superiore alle 20 ore settimanali.
Ingresso per motivi Ricongiungimento familiare. Può essere richiesto da uno straniero regolarmente
soggiornante, titolare di carta di soggiorno o valido permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio, per motivi familiari o per motivi religiosi, di
durata non inferiore ad un anno.
Ingresso per motivi Lavoro. Il cittadino straniero deve possedere al momento di ingresso in Italia un
visto per motivi di lavoro a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico
competente. I permessi per lavoro riguardano il lavoro subordinato, il lavoro autonomo e il lavoro
stagionale.
-Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un
cittadino extracomunitario residente all'estero, il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente
soggiornante, deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta presso lo Sportello unico
competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi.
-Lo straniero che intende esercitare in Italia un'attività non occasionale di lavoro autonomo, industriale,
professionale, artigianale o commerciale, o intende costituire una società di capitali o di persone o
accedere a cariche societarie deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai
cittadini italiani per l'esercizio delle singole attività e richiedere il visto di ingresso alla Rappresentanza
diplomatica italiana competente.
LO STRANIERO GIÀ PRESENTE IN ITALIA AD ALTRO TITOLO
Può, in particolari circostanze e nell'ambito delle quote previste, svolgere un'attività lavorativa chiedendo
alla Questura competente per territorio la conversione del proprio titolo di soggiorno.
Se titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può svolgere:
-attività di lavoro subordinato, dopo aver acquisito dal competente Sportello unico l'autorizzazione e
ottenuta la conversione del permesso di soggiorno dalla Questura competente;
-attività di lavoro autonomo, dopo la necessaria verifica dei requisiti previsti per l'ingresso dello straniero
per lavoro autonomo e dopo aver ottenuto la conversione del permesso di soggiorno.
Se titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale può svolgere attività di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, con conseguente conversione del permesso di soggiorno, purché abbia ottenuto
l'anno precedente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale e, alla scadenza, abbia fatto
rientro nello Stato di provenienza.
I MINORI STRANIERI
Anche se entrati clandestinamente in Italia, i minori stranieri sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è peraltro affermato che in tutte le
decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il “superiore interesse del
minore”.
L’organo costituito dalla legge per vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e coordinare le attività delle amministrazioni
interessate, é il Comitato per i minori stranieri, incardinato presso il Ministero della Solidarietà Sociale.
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” I minori presenti in Italia possono essere:
-“accompagnati”, minori affidati con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado e regolarmente
soggiornanti
-“non accompagnati”, minori che si trovano in Italia privi dei genitori o di altri adulti legalmente
responsabili della loro assistenza o rappresentanza.
SCHENGEN COS’E’ E COME FUNZIONA
Schengen è il nome di una città sita nello stato del Lussemburgo. In quella sede, nel 1985, un ristretto
numero di stati europei (Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi), decise di creare un
territorio privo di frontiere, aprendo la strada a un nuovo livello di integrazione europea: tale territorio
venne denominato “spazio Schengen”.
È stato il progetto di istituire il mercato interno come spazio privo di frontiere, in cui fosse garantita la
libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone, e quindi finalità prettamente economiche, a far
sorgere l'esigenza di una politica comunitaria di immigrazione (visti, asilo), non il contrario.
Se non si fossero previamente concertate politiche comuni in materia di immigrazione, gli Stati che
avessero abbracciato una politica più favorevole o caratterizzata da controlli meno rigidi, avrebbero
compromesso la tenuta dell'intero sistema e offerto una via d'ingresso al territorio del mercato comune
(corrispondente al territorio degli Stati ad esso appartenenti), in “elusione” della legislazione più restrittiva
eventualmente prevista da altri Stati.
Semplificando: se gli Stati A, B e C fanno parte di uno stesso insieme, e fra i loro territori non ci sono
frontiere interne, ma solo una grande e comune frontiera esterna verso altri paesi; se A e B fanno entrare
solo alcune persone, mentre C fa entrare tutti, allora è ovvio che tutti potranno entrare nel territorio
comune di A, B e C, semplicemente facendo il loro ingresso da C, aggirando i limiti posti da A e B”.
L'Europa “senza frontiere” che conosciamo oggi, pertanto, non venne creata in un'unica soluzione: prese
le mosse dai primi, ristretti e limitati accordi del 1985, per poi evolversi ed estendersi a un numero
sempre maggiore di Stati membri (ma, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non a tutti), e anche a
taluni Stati terzi.
Questo per via dell'impossibilità di trovare, all'epoca e in parte ancora oggi, una posizione comune fra
tutti gli stati interessati, in relazione ai criteri cui conformare l'abolizione delle frontiere.
In particolare, per alcuni stati l'abbattimento delle frontiere, e quindi il concetto di “libera circolazione”, si
sarebbe dovuto riferire solo ai cittadini europei, le frontiere sarebbero dovute rimanere ma soggetti al
controllo sarebbero stati solo i cittadini di stati terzi. Altri, invece, sostenevano la loro totale abolizione, e
una libera circolazione estesa a tutti.
Come si è arrivati all’attuale spazio di libera circolazione
All'accordo tra i cinque paesi fondatori del 1985, nel 1990 si aggiunse la “Convenzione di applicazione”.
Sottoscrivendo tali documenti, e riuscendo ad adottare le misure idonee secondo il Consiglio a darvi
concreta attuazione, uno Stato sarebbe entrato a sua volta nello spazio di libera circolazione, ampliandolo
di una quota pari all'estensione del suo territorio sovrano.
Gli Stati che in futuro entreranno a far parte dell'Unione Europea, dovranno accettare integralmente le
disposizioni contenute nell'accordo Schengen e nella convenzione di applicazione.
A ogni sottoscrizione, l'Area Schengen diviene sempre più vasta, e più vasto diviene il territorio in cui,
per i soggetti in transito, si semplificano enormemente le formalità doganali.
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” L'accordo di Schengen del 1985 e la convenzione del 1990 (in vigore dal 1995), hanno pertanto
consentito, agli Stati fondatori di:
-abolire controlli interni tra gli Stati firmatari e di creare una frontiera esterna unica, lungo la quale i
controlli all'ingresso nello spazio Schengen vengono effettuati secondo procedure uniformi;
-adottare norme comuni in materia di visti, diritto d'asilo e controllo alle frontiere esterne onde consentire
la libera circolazione delle persone all'interno dei paesi firmatari senza turbare l'ordine pubblico.
Nel corso degli anni successivi, quasi tutti gli Stati membri (esclusi Regno Unito e Irlanda), aderirono
all'area Schengen, a riprova della validità del regime da essa introdotto.
Si riesce forse ad apprezzare la portata innovativa del nuovo regime se si pensa che tali accordi valsero a
introdurre il “visto uniforme” per soggiorni della durata massima di 3 mesi per i cittadini di stati terzi che
volessero fare ingresso nell'area Schengen, e il rilascio del “permesso di soggiorno” per permanenze
superiori a 3 mesi.
L’ingresso degli Stati nell’area Schengen
Agli Stati originariamente firmatari dei due atti (accordo 1985 e convenzione del 1990) Belgio, Francia,
Lussemburgo, Germania e Paesi Bassi, successivamente si aggiunsero anche Spagna, Portogallo, Grecia,
Austria. L'Italia è entrata a far parte dell'area Schengen nel 1997. Finlandia e Svezia, sono entrate
nell'Unione nel 1995, ma il loro ingresso nell'area Schengen è stato particolare: Finlandia e Svezia
facevano già parte della c.d. “Unione Nordica” (come spazio di libera circolazione fra i territori di tali
paesi), assieme a Danimarca, Norvegia, Islanda. La Norvegia e l'Islanda però non erano (e non sono)
Stati membri dell'Unione europea. E gli Stati non membri dell'Unione non potevano aderire alla
Convenzione di Schengen.
L'adesione di Finlandia, Svezia e Danimarca alla Convenzione di Schengen avrebbe, pertanto, costretto a
ripristinare i controlli alle frontiere di Norvegia e Islanda. Per evitarlo, quando Finlandia, Svezia e
Danimarca, nel 1996 aderirono alla Convenzione di Schengen, venne stipulato un accordo ad hoc con
Norvegia e Islanda, realizzando così l'estensione dell'Area Schengen a due Stati non membri dell'Unione
Europea.
Oggi l'Area Schengen comprende i territori nazionali di tutti i paesi che applicano la Convenzione del
1990, siano essi Stati membri dell'Unione, oppure Stati terzi.
Pertanto, l'area Schengen non si identifica esattamente con il territorio dell'Unione Europea. Non tutti i
territori degli Stati che fanno parte dell'Unione Europea infatti rientrano anche nell'area Schengen, perché
non accettano di abolire totalmente i controlli alle frontiere o perché non soddisfano i requisiti richiesti
per l'applicazione degli accordi di Schengen.
Stati membri che non “partecipano” a Schengen sono il Regno Unito e l'Irlanda. Bulgaria, Romania, Cipro
(Stati membri), invece, pur non godendo di alcuna clausola di opt-out, ugualmente manterranno i controlli
alle frontiere finchè non avranno adottato tutti i provvedimenti necessari a soddisfare i requisiti per
l'applicazione degli accordi di Schengen.
Non tutti gli stati terzi rispetto all'Unione Europea sono fuori dall'area Schengen: al contrario, vi
partecipano, in base ad accordi stipulati appositamente, Islanda Norvegia e Svizzera.
La Danimarca può scegliere nell'ambito dell'Ue se applicare o meno ogni nuova misura basata sul titolo
IV del trattato CE, sebbene tale misura costituisca uno sviluppo dell'acquis (diritto) di Schengen. La
Danimarca è tuttavia vincolata da alcune misure in materia di politica comune dei visti. L'Irlanda e il
Regno Unito possono avvalersi, in tutto o in parte, delle disposizioni dell'acquis di Schengen.
Quando è possibile sospendere gli accordi
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” A norma dell'articolo 78 comma 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (Tfue, così è stato
rinominato il Tce a seguito dell'entrata in vigore del recente Trattato di Lisbona), “qualora uno o più Stati
membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di
cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a
beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del
Parlamento europeo.”
In sostanza, in particolari casi di emergenza, qualora si producesse un afflusso improvviso di cittadini di
paesi terzi in uno Stato membro, su proposta della Commissione, e previa consultazione del Parlamento
europeo, il Consiglio potrà adottare “misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato per
limitare la libera circolazione o l'ingresso dei cittadini di detto paese terzo”: ad esempio, ripristinando i
controlli alle frontiere.
Eventi recenti in cui tali presupposti di emergenza legata a flussi migratori si sono verificati in Italia e
hanno portato all'adozione di simili misure sono stati il vertice G8 di Genova del 2001, e il recente G8
dell'Aquila nel 2009.
Il reato di immigrazione clandestina nell'ordinamento italiano
Il fenomeno dell'immigrazione a cui si è di fronte non è una micro migrazione, ma una migrazione di
popoli, che hanno invaso in maniera quasi del tutto inaspettata e massiccia il territorio italiano; ciò ha
cagionato situazioni emergenziali e, ancora oggi, non si è usciti dalla legislazione dell'emergenza dello
straniero.
Lo straniero viene visto come legislazione di emergenza e legislazioni, presumibilmente, non perfette. È
ovvio anche la virulenza con cui ondate di persone, le quali si sono riversate sulle coste italiane, hanno
creato problemi di sicurezza interna. La stragrande maggioranza dei reati commessi dagli immigrati, per
quanto a volte ripugnanti nei reati contro la persona, sono una parte infinitesimale dei reati che
commettono gli italiani.
Gran parte dei reati sono commessi da immigrati e immigrati clandestini e pare molto arduo che il reato
sia cagionato da immigrati che sono in regola con il nostro ordinamento.
Circa il 98% dei reati è commesso, appunto, da immigrati non regolari, soprattutto da immigrati giovani,
dettata a volte dal disadattamento, dall'incapacità di integrarsi nell'ambiente che li circonda.
I reati più gravi - come quelli della mafia e via dicendo - sono di esclusiva competenza dei cittadini
italiani e negli stessi gli immigrati, quando ci sono, rivestono ruoli marginali, cioè a dire che nessuno ha
mai constatato uno straniero a capo di un'organizzazione malavitosa. L'unico, effettivamente, fenomeno
criminale associativo, in cui gli immigrati privilegiano, è quello dello sfruttamento della prostituzione, per
la ragione che non interessa i nostri fenomeni mafiosi, i quali sono impegnati su tutt'altri settori ben più
lucrosi.
È chiaro che anche la microcriminalità degli immigrati esige una risposta per il fatto che, di sovente, il
cittadino italiano si sente più irritato dalla presenza di questa microcriminalità, mentre la grande, quella
mafiosa, di solito passa inosservata per sua stessa indole e per sua stessa natura.
A partire dalla legge n.40 del 6 marzo 1998 - denominata legge Turco-Napolitano che si propone di
regolare organicamente l'intera materia dell'immigrazione dall'estero - e, successivamente, con la legge
n.189 del 20 luglio 2002 - denominata legge Bossi-Fini che prevede l'espulsione, emessa in via
amministrativa dal Prefetto della Provincia, dove viene rintracciato lo straniero clandestino, sia
immediatamente eseguita con l'accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica -, la
legislazione, nei confronti dell'immigrato, ha subito sempre una maggiore pressione in senso repressivo.
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” Con la legge n.40/1998 (legge Turco-Napolitano) si puniva essenzialmente il traffico di immigrati, la
tratta delle persone. Vennero modificati anche gli articoli 600, 601 e 602 del codice penale proprio per
venire incontro al tragico fenomeno dello sfruttamento delle giovani donne avviate alla prostituzione e
introdotte clandestinamente nello Stato italiano.
Con la precedente legge n.39 del 28 febbraio 1990, denominata legge Martelli, con lo scopo di regolare
organicamente l'immigrazione, ridefinire lo status di rifugiato, introdurre la programmazione dei flussi
dall'estero, precisare le modalità di ingresso e respingimento alla frontiera e il soggiorno in Italia, si era
cercato di dare una risposta al problema del diritto d'asilo, garantito dalla costituzione della Repubblica
italiana e da tutta una serie di trattati internazionali, problema che sino ad oggi non è stato risolto del
tutto, più per motivi procedurali delle lungaggini che per altre ragioni.
L'evoluzione normativa in tema di immigrazione clandestina ha subito un primo giro di vite con la legge
n.189 del 20 luglio 2002 (legge Bossi-Fini), in cui, e forse per una sorta di nemesi storica, anche questa
legge è stata voluta in maniera forte da persone che appartengono alla stessa ideologia. L'impianto della
legge non era superficiale, anzi era meritevole per la ragione che questa legge del 2002 prevedeva che il
cittadino straniero potesse entrare nel territorio italiano, che tuttora lo prevede, con il mero contratto di
lavoro.
Si puntava, in sostanza, a garantire la circostanza che il cittadino straniero, il quale doveva fare ingresso
nello Stato italiano, entrasse già con un contratto di lavoro e questo gli impediva, ovviamente, di
delinquere, per il fatto che se l'immigrante entra in uno Paese, in cui già deve lavorare onestamente, viene
sottratto ad eventuali usi o reclutamenti da parte della criminalità. Era previsto, in aggiunta, che doveva
essere in possesso di un'abitazione, era previsto lo sponsor cioè a dire il soggetto che doveva prestare la
garanzia all'immigrato. Questa idea, pur tuttavia, in sé benefica, è stata stravolta da una circostanza che,
in seguito, si è rivelata a quella che oggi ha costretto il legislatore alla nuova legge - c.d. "Pacchetto
Sicurezza", n.94 del 15 luglio 2009 - vale a dire la durata del contratto di lavoro, anello perverso della
catena. Avveniva che queste persone entravano come regolari, lavoravano, di seguito, perdevano il
lavoro, andavano via o dovevano lasciare il territorio italiano; al contrario, questi individui vivevano o di
espedienti o lavoravano a nero.
L'articolo 10-bis disciplina il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Tale reato si
configura come una contravvenzione che sanziona con l'ammenda da 5mila a 10mila € lo straniero che
faccia ingresso o si trattenga nel territorio dello Stato.
L'ingresso nel territorio italiano è consentito ai cittadini dei Paesi non appartenenti all'UE solamente nel
caso in cui siano in possesso di taluni requisiti come:
- passaporto valido ed un visto di ingresso non significa aver diritto all'ingresso. L'ingresso dello straniero
è soggetto a 3 condizioni quali: il possesso di idonea documentazione atta a confermare il fine e le
condizioni del soggiorno; la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno
medesimo; il fatto che l'ingresso sia avvenuto mercé uno dei valichi di frontiera.
Visto di ingresso. Su tale ultima tipologia di atto è compito del Ministero degli esteri il definire le
diverse specifiche dei vari visti di ingresso e disciplinare le modalità della concessione. Non possono
ottenere il rilascio del visto gli stranieri che sono considerati una minaccia per l'ordine pubblico da parte
dell'Italia o di uno dei Paesi dell'area Schengen. Non possono altresì fare ingresso nel nostro territorio gli
stranieri espulsi, quelli da espellere, quelli segnalati ai fini della non ammissione per gravi motivi di
ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali; quelli condannati per
reati legati all'immigrazione clandestina e per altri gravi reati. Circa l'immigrazione per ragioni di lavoro,
l'ingresso degli stranieri è limitato e determinato secondo quote annuali, pertanto, le autorità
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” diplomatiche rilasciano i visti di ingresso entro tali quote e secondo le modalità definite dal testo unico
che prevede anche la possibilità di rilasciare visti per soggiorni di breve durata validi per non più di 90
giorni. In base all'ordinamento vigente, i documenti che legittimano la permanenza dello straniero nel
territorio italiano sono: il permesso di soggiorno rilasciato per un periodo variabile a seconda dei motivi
del soggiorno e la carta di soggiorno a tempo indeterminato, il cui rilascio è previsto per gli stranieri
stabilizzati.
Una volta fatto ingresso nel territorio nazionale, ogni straniero deve fare richiesta del permesso di
soggiorno al questore della provincia in cui si trova, entro 8 giorni viene rilasciata.
Nella precedente legislatura, con la legge 28 maggio 2007 n.68, è stata approvata una disciplina
legislativa, che non è parte integrante del T.U. sull'immigrazione, relativa ai soggiorni di breve durata, in
cui è sancito che per fare ingresso in Italia per un soggiorno che non sia superiore ai 3 mesi e sia volto
solamente per motivi di visita, affari, turismo o studio, non necessita del permesso di soggiorno. Inoltre,
essa determina che per i soggiorni brevi lo spatium temporis per cui è consentita la permanenza nel
nostro territorio sia quello presente nel visto di ingresso. In sostituzione della richiesta di permesso di
soggiorno, la legge n. 68/2007 evidenzia, per gli stranieri non dell'UE, una mera dichiarazione di presenza
sul lembo territoriale italiano in cui debba esserci la sottoscrizione autografa del richiedente, quale titolo
alla permanenza nel nostro Paese per un periodo di tempo ridotto. Per questa dichiarazione sono previste
due modalità diverse, a seconda del caso che l'ingresso sia avvenuto da una frontiera esterna all'area
dell'accordo di Schengen ovvero dai Paesi dell'aera Schengen: nel primo caso la dichiarazione dovrà
essere resa all'autorità di frontiera, nel secondo la dichiarazione dovrà essere presentata entro 8 giorni al
questore della provincia in cui lo straniero si trova. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero
denunciato per il reato di cui stiamo trattando, non è richiesto il rilascio del nulla-osta da parte
dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento dello stesso reato; nulla-osta che deve, di solito,
essere richiesto dal questore nel momento in cui lo straniero viene sotto-posto a procedimento penale e
non si trovi in stato di custodia cautelare.
Il questore comunica all'autorità giudiziaria, competente all'accertamento del reato, l'avvenuta esecuzione
dell'espulsione o, meglio, del respingimento con accompagnamento alla frontiera.
Il questore dispone il respingimento con accompagnamento alla frontiera sia per gli stranieri che siano
entrati nel territorio dello Stato, sottraendosi ai controlli di frontiera e siano stati fermati all'ingresso o
subito dopo, sia nell'ipotesi in cui gli stessi siano stati momentaneamente ammessi nel territorio per
necessità di pubblico soccorso e debbano essere allontanati in seguito.
Se, tuttavia, lo straniero dovesse fare nuovamente ingresso illegalmente nel territorio dello Stato, verrà
attuata l'azione penale per il medesimo fatto e nei riguardi della stessa persona, pur in presenza di una
sentenza di non luogo a procedere. È previsto, in aggiunta, che allo straniero espulso venga inibito di
rientrare nel nostro territorio per un periodo di 10 anni se non sia in possesso di una speciale
autorizzazione del Ministro dell'Interno. È sancito anche che nel decreto di espulsione possa essere
previsto un termine breve, che non sia inferiore a 5 anni.
Quando viene presentata una domanda di protezione internazionale, il procedimento subirà un arresto. Se,
al contrario, nel corso del processo il giudice dovesse acquisire la comunicazione del riconoscimento
della protezione internazionale o, meglio, del rilascio del permesso di soggiorno stabilite dal T.U.
sull'immigrazione, dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere. Il testo che stiamo trattando,
inoltre, estendendo al caso in cui il giudice pronunci sentenza di condanna per il reato di ingresso e di
soggiorno illegale nel lembo territoriale italiano, novella la facoltà di sostituire la pena con la misura
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” dell'espulsione per un periodo non inferiore a 5 anni. Egli potrà avvalersi di tale facoltà quando riterrà di
dovere irrogare una pena detentiva contenuta entro una soglia di due anni senza che ricorrano né le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena, né le cause ostative.
Sotto il profilo processuale, premesso che si tratta con tutta evidenza di un reato perseguibile d'ufficio, la
novella prevede uno specifico processo dedicato; la competenza è attribuita al Giudice di Pace ed
esclusivamente per l'ipotesi di cui all'art. 10 bis.
E' palese, infatti, che tutta la disciplina prevista dal T.U. è orientata a realizzare l'allontanamento dello
straniero irregolare dal territorio nazionale; la condanna alla pena pecuniaria di cui al nuovo art. 10 bis
non è quindi l'obiettivo principale dell'ordinamento.
Inoltre è probabile che l'accertamento della violazione della nuova norma possa avvenire in occasione di
altre fattispecie di reato, più gravi, più complesse, che comportino anche provvedimenti di limitazione
della libertà personale e di competenza del Tribunale.
Immigrazione clandestina e irregolare
Vengono espulsi o accompagnati alla frontiera gli stranieri che non hanno un regolare visto di ingresso o
un permesso di soggiorno.
Sono clandestini gli stranieri entrati in Italia senza regolare visto di ingresso Sono irregolari gli stranieri
che hanno perduto i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale (es: permesso di
soggiorno scaduto e non rinnovato), di cui erano però in possesso all'ingresso in Italia.
I clandestini, secondo la normativa vigente, devono essere respinti alla frontiera o espulsi.
Non possono essere espulsi immediatamente se:
-occorre prestare loro soccorso
-occorre compiere accertamenti sulla loro identità o nazionalità
-occorre preparare i documenti per il viaggio
-non è disponibile un mezzo di trasporto idoneo
-devono essere trattenuti, previo provvedimento del questore convalidato dal magistrato, presso appositi
centri di permanenza temporanea e assistenza (art.14 del Testo Unico n. 286/98) per il tempo strettamente
necessario per la loro identificazione ed espulsione.
Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti che occorrono per l'esecuzione dell'espulsione (anche
mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni) e per la realizzazione di interventi assistenziali.
La Direzione centrale della polizia dell’immigrazione e delle frontiere. È stata istituita presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza dalla legge 30 luglio 2002,n. 189, meglio nota come legge BossiFini, per favorire lo sviluppo di strategie d’azione innovative e più efficaci, anche sul piano
internazionale, nel contrasto all’immigrazione clandestina e per gestire le problematiche che riguardano la
presenza degli stranieri sul territorio nazionale.
I Centri dell’immigrazione
Le strutture che accolgono e assistono gli immigrati irregolari sono distinguibili in tre tipologie
• Centri di accoglienza (CDA)
• Centri di accoglienza richiedenti asilo (CARA)
• Centri di identificazione ed espulsione (CIE)
I CENTRI DI ACCOGLIENZA (CDA)
(L.563/95)
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” Sono strutture destinate a garantire un primo soccorso allo straniero irregolare rintracciato sul territorio
nazionale. L’accoglienza nel centro è limitata al tempo strettamente necessario per stabilire l'identità e la
legittimità della sua permanenza sul territorio o per disporne l'allontanamento.
I centri attualmente operativi sono:
Agrigento, Lampedusa – 381 posti (Centro di primo soccorso e accoglienza)
Cagliari, Elmas – 220 posti (Centro di primo soccorso e accoglienza)
Caltanissetta, Contrada Pian del Lago – 360 posti (CDA)
Lecce - Otranto (Centro di primissima accoglienza)
Ragusa Pozzallo (Centro di primo soccorso e accoglienza) – 172 Posti
CENTRI ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO (CARA)
(DPR 303/2004 - D.Lgs. 28/1/2008 n°25)
Sono strutture nelle quali viene inviato e ospitato per un periodo variabile di 20 o 35 giorni lo straniero
richiedente asilo privo di documenti di riconoscimento o che si è sottratto al controllo di frontiera, per
consentire l’identificazione o la definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.
I centri attualmente operativi sono:
Bari Palese, Area aeroportuale - 744 posti
Brindisi, Restinco - 128 posti
Caltanissetta, Contrada Pian del Lago – 96 posti
Crotone, località Sant’Anna – 875 posti
Foggia, Borgo Mezzanone – 856 posti
Gorizia, Gradisca d’Isonzo – 138 posti
Roma, Castelnuovo di Porto - 650 posti
Trapani, Salina Grande - 260 posti
Vengono utilizzati per le finalità sia centri di accoglienza (CDA) che di centri di accoglienza per
richiedenti asilo (CARA) i centri di Ancona, Bari, Brindisi, Crotone, Foggia.
I CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPLUSIONE (CIE)
Così denominati con decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, sono gli ex 'Centri di permanenza temporanea
ed assistenza': strutture destinate al trattenimento, convalidato dal giudice di pace, degli stranieri
extracomunitari irregolari e destinati all'espulsione.
Previsti dall’art. 14 del Testo Unico sull’immigrazione 286/98, come modificato dall’art. 12 della legge
189/2002, tali centri si propongono di evitare la dispersione degli immigrati irregolari sul territorio e di
consentire la materiale esecuzione, da parte delle Forze dell’ordine, dei provvedimenti di espulsione
emessi nei confronti degli irregolari.
Il Decreto-Legge n. 89 del 23 giugno 2011, convertito in legge n. 129/2011, proroga il termine massimo
di permanenza degli stranieri in tali centri dai 180 giorni ( previsti dalla legge n. 94/2009) a 18 mesi
complessivi.
Attualmente i centri operativi sono 13:
Bari-Palese, area aeroportuale – 196 posti
Bologna, Caserma Chiarini – 95 posti
Brindisi, Loc. Restinco - 83 posti
Caltanissetta, Contrada Pian del Lago – 96 posti
Catanzaro, Lamezia Terme – 80 posti
Crotone, S. Anna – 124 posti
Gorizia, Gradisca d’Isonzo – 248 posti
Milano, Via Corelli – 132 posti
Modena, Località Sant’Anna – 60 posti
Roma, Ponte Galeria – 360 posti
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” Torino, Corso Brunelleschi – 180 posti
Trapani, Serraino Vulpitta – 43 posti
Trapani, loc Milo - 204 posti
L’operatività dei centri e la loro a capienza può essere soggetta a variazioni in relazione ad eventuali
lavori di manutenzione, ordinaria o straordinaria.
I CENTRI SONO PIANIFICATI DALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER
L’IMMIGRAZIONE E L’ASILO
Sono gestiti a cura delle Prefetture-Utg tramite convenzioni con enti, associazioni o cooperative
aggiudicatarie di appalti del servizio.
Le prestazioni e i servizi assicurati dalle convenzioni sono:
1) Assistenza alla persona-assistenza alle persone (vitto, alloggio, fornitura effetti personali ecc.); assistenza sanitaria-assistenza psico-sociale;
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” -mediazione linguistico culturale.
2) Ristorazione
3) Servizio di pulizia ed igiene ambientale
4) Manutenzione della struttura e degli impianti
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” Consigli territoriali per l'immigrazione
Compiono monitoraggi promuovendo iniziative e formulando proposte attraverso la collaborazione
interistituzionale.
Istituiti con il Dpcm del 18 dicembre 1999 ai sensi dell'art. 57 del DPR 31.8.1999 n. 394 in tutte le
Prefetture, sono presieduti dai prefetti e composti da rappresentanti delle competenti amministrazioni
locali dello Stato, della Regione, degli Enti locali, della camera di commercio, degli enti localmente attivi
nell'assistenza agli immigrati, delle organizzazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori
extracomunitari.
Compiono monitoraggi promuovendo iniziative e formulando proposte attraverso la collaborazione
interistituzionale.
I Consigli territoriali per l'immigrazione sono organismi fondamentali per monitorare in sede locale la
presenza degli stranieri sul territorio e la capacità di assorbire i flussi migratori. Rappresentano una vera e
propria risorsa per risolvere, in sinergia tra più soggetti istituzionali e non, i problemi connessi al
fenomeno migratorio, per promuovere iniziative di integrazione e far pervenire al "centro" proposte che
emergono a livello provinciale.
Funzione strategica per una politica organica in materia di immigrazione. Il Dipartimento per le libertà
civili e l'immigrazione gestisce la rete dei referenti dei Consigli territoriali delle prefetture, assicurando la
necessaria connessione fra centro e periferia e l’attuazione di indirizzi omogenei negli interventi in
materia di immigrazione sul territorio.
Le iniziative adottate a livello locale intendono favorire e promuovere:
- la realizzazione di un´intensa collaborazione interistituzionale
- un´estesa concertazione sociale tra i vari soggetti presenti sul territorio rispetto all´analisi dei bisogni e
delle difficoltà dei cittadini stranieri
- la programmazione di politiche di integrazione sociale degli immigrati, adatta alle diverse realtà
territoriali
- l´attuazione di efficaci interventi di assistenza e di integrazione sociale degli stranieri
Il rilascio del permesso di soggiorno
Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, devono richiedere il permesso di
soggiorno. Questo è un’autorizzazione rilasciata dal questore che attribuisce allo straniero il diritto di
soggiornare nel territorio italiano.Può essre di durata variabile e deve essere obbligatoriamente richiesto
dallo straniero entro 8 giorni lavorativi dall’ ingresso nel territorio italiano o dall’ingresso in uno stato
Schengen( salvo nei casi di ingresso e soggiorno in Italia per visite , affari, turismo e studio di durata non
superiore ai 3 mesi, per i quali è sufficiente la dichiarazione di presenza da rilasciare alla frontiera oppure
al Questore della provincia in cui si trova lo straniero):
- presso gli Uffici postali abilitati, utilizzando l’apposito kit disponibile presso anche i Patronati e i
Comuni abilitati;
- direttamente al Questore della provincia in cui si trova lo straniero per motivi di:asilo politico;
L’istanza del primo rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato nonché di permesso
di soggiorno per ricongiungimento familiare viene predisposta e stampata dallo Sportello Unico
per l’Immigrazione, che ha già emesso il necessario nulla osta ed è consegnato allo straniero al
momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno unitamente alla busta da usare per l’inltro
all’ Ufficio Postale
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare:
- modulo di richiesta;
-il passaporto, o altro documento di viaggio equivalente, in corso di validità con il relativo visto di
ingresso, se richiesto;
-una fotocopia del documento stesso;
-4 foto formato tessera, identiche e recenti;
- un contrassegno telematico da 14,62;
- la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto
-il versamento di un contributo compreso tra 80 e 200. Le modalità di pagamento sono state stabilite con
decreto 6 ottobre 2011 del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno.
Chi è già in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza, deve chiedere il rinnovo almeno 60 giorni
prima della scadenza.
La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso:
- fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono
tale estensione;
- fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente
documentato;
- fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per
ricongiungimenti familiari. La Questura trattiene una copia dei documenti; un’altra viene consegnata
come ricevuta allo straniero e contiene il timbro dell’ufficio a cui è stata presentata la richiesta, la firma
del funzionario incaricato, la data di presentazione della richiesta, il giorno di ritiro del permesso di
soggiorno.Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre
mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.
Accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno
È in vigore dal 10 marzo 2012 un nuovo strumento offerto agli immigrati che scelgono di vivere nel
nostro Paese per avviare un reale percorso di integrazione attraverso la conoscenza della lingua italiana e
dei principi civici fondamentali L’accordo di integrazione, previsto dall’articolo 4 bis del 'Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero '
(Dlgs 286/1998) è un accordo fra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che entra in Italia per la prima
volta.
Con questa nuova disciplina anche nel nostro Paese si è voluta perseguire la strada, già avviata in altri
Stati europei, di stipulare un patto con un reciproco impegno a fornire da parte dello Stato gli strumenti
della lingua, della cultura e dei principi generali della costituzione italiana e da parte del cittadino
straniero, l’impegno al rispetto delle regole della società civile al fine di perseguire, nel reciproco
interesse, un ordinato percorso di integrazione basato sul principio dei crediti.
Lo straniero si impegna, inoltre, a rispettare l'insieme dei doveri individuati dalla Carta dei valori della
cittadinanza e dell'integrazione varata dal Governo italiano nel 2007.
Il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, con il
quale vengono fissati i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell’accordo da parte dello straniero, è in
vigore dal 10 marzo 2012. Il regolamento contiene l'articolazione per crediti, le modalità e gli esiti della
verifiche cui l'accordo è soggetto, l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di
integrazione ed i casi straordinari per i quali non sarà obbligatoria la sottoscrizione dell’accordo.
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” Con una direttiva congiunta dei ministri dell’Interno Annamaria Cancellieri e per la Cooperazione
internazionale e l’Integrazione Andrea Riccardi, indirizzata il 2 marzo 2012 a tutti i prefetti d’Italia, sono
state indicate le linee d’indirizzo per la corretta applicazione a livello locale delle procedure e delle misure
introdotte dalla nuova normativa.
L’accordo di integrazione è rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la
prima volta e si stipula presso lo sportello unico per l’immigrazione della prefettura o presso la questura
contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
Al momento della sottoscrizione l’accordo viene redatto in duplice originale di cui uno è consegnato allo
straniero nella lingua da lui indicata. Per lo Stato, l'accordo è firmato dal prefetto o da un suo delegato.
All'atto della stipula allo straniero sono assegnati sedici crediti che potranno essere incrementati mediante
l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo
svolgimento di determinate attività (percorsi di istruzione e formazione professionale, titoli di studio,
iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o di acquisto di una
abitazione…).
A questo punto, il primo passo verso la conferma dei crediti acquisiti sarà la frequentazione di una
sessione di formazione civica e di informazione, che avrà una durata variabile da 5 a 10 ore, da sostenere
gratuitamente presso gli Sportelli Unici per l’immigrazione delle Prefetture.
L’accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di almeno 30 crediti per poter
rimanere sul territorio italiano. Questi, oltre ad essere accumulati, potranno essere anche persi in alcuni
casi come la commissione di reati o di gravi violazioni della legge.
Per garantire una partecipazione consapevole degli stranieri al raggiungimento di questi obiettivi, è
disponibile on line la brochure informativa, il modello ed il testo dell'accordo tradotti nelle lingue più
diffuse tra i cittadini immigrati.
In attesa del permesso di soggiorno
Gli stranieri in attesa del rinnovo del titolo di soggiorno possono uscire dall'Italia e rientrarci se in
possesso:
-della ricevuta rilasciata da Poste Italiane S.p.A. che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di
rinnovo del loro permesso di soggiorno o della carta di soggiorno,
-del titolo di soggiorno scaduto,
- del passaporto o altro documento equipollente. La stessa facilitazione è consentita agli stranieri che
hanno presentato domanda per il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato lavoro
autonomo o ricongiungimento familiare a condizione che:
-l'uscita e il rientro avvengano attraverso una qualunque frontiera esterna italiana (circolare 11 marzo
2009) pertanto lo straniero può recarsi nel suo Paese e rientrare in Italia solo con volo diretto, quindi
senza scali in Paesi Schengen. In caso l'aereo faccia scalo in Paesi extra Schengen lo straniero dovrà
informarsi preventivamente presso le Autorità diplomatiche(ambasciata o consolato) del Paese dello
scalo oppure presso un operatore turistico sulla possibilità di transito prevista per i cittadini del suo Paese;
- lo straniero esibisca il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, unitamente al visto
d'ingresso dal quale desumere i motivi del soggiorno (lavoro subordinato, lavoro autonomo o
ricongiungimento familiare) e la ricevuta di Poste Italiane S.p.A.;
- il viaggio non preveda il transito in altri Paesi Schengen, essendo lo stesso precluso.
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” Con la circolare del 27 giugno 2007, si è stabilito che chi ha figli minori di 14 anni può richiedere alla
Questura il rilascio di un permesso di soggiorno cartaceo provvisorio e con validità limitata. Sul titolo
saranno iscritti i figli minori che in questo modo potranno lasciare temporaneamente l'Italia.
Cittadini della Comunità Europea
Con il D.Lgs. nr. 32 del 28 febbraio 2008, i cittadini dell'Unione Europea che intendono soggiornare in
Italia per un periodo inferiore ai tre mesi, possono presentare presso un ufficio di polizia la
dichiarazione di presenza sul territorio nazionale. L'ufficio gli restituirà copia, debitamente timbrata, che
andrà esibita ad ogni richiesta da parte delle forze di polizia. In mancanza della dichiarazione di presenza,
il cittadino comunitario si intende soggiornante in Italia da più di tre mesi.
Per periodi superiori ai 3 mesi è necessario iscriversi all'anagrafe del comune di residenza. Per
l'iscrizione è necessario presentare la documentazione che attesti lo svolgimento di un'attività lavorativa,
di studio o di formazione professionale. Diversamente, è necessario dimostrare la disponibilità di risorse
economiche sufficienti al soggiorno ed essere titolari di un'assicurazione sanitaria.
I cittadini comunitari che hanno presentato domanda di carta di soggiorno prima dell'11 aprile 2007,
potranno iscriversi all'anagrafe con la ricevuta rilasciata dalla Questura o da Poste Italiane e con
l'autocertificazione dei requisiti richiesti dalla nuova normativa.
Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i familiari stranieri (cioè non comunitari) del cittadino
comunitario devono chiedere la carta di soggiorno, presentando domanda presso la Questura o
inoltrandola tramite le Poste (kit con banda gialla).
Alla domanda si allegano i seguenti documenti: documento d'identità o passaporto ed eventuale visto
d'ingresso, documento che attesti la qualità di familiare, l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica
del familiare del cittadino comunitario. Dopo cinque anni di permanenza continuativa, i familiari stranieri
(cioè non della comunità europea) dei cittadini comunitari potranno chiedere la carta di soggiorno
permanente per familiari di cittadini europei. La richiesta della carta di soggiorno permanente deve essere
presentata, prima della scadenza della carta di soggiorno, alla Questura del luogo di residenza.
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
(Carta di soggiorno per cittadini stranieri)
Dall'8 gennaio 2007, la carta di soggiorno per cittadini stranieri è stata sostituita dal permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Questo tipo di permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi
possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni. La domanda va presentata presso gli uffici postali
oppure, senza utilizzare il kit, ci si può recare presso i Comuni che offrono questo servizio o presso i
Patronati .
Dal 9 dicembre 2010 è in funzione il sistema informatico di gestione delle domande per la partecipazione
al test di conoscenza della lingua italiana che dovranno sostenere gli stranieri che intendono richiedere
il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Nel sito web del Ministero dell'interno ci
sono tutte le informazioni
Alla domanda è necessario
allegare:
- copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
-copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all'importo annuo dell'assegno
sociale); per i collaboratori domestici (colf/badanti): esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo
analitico rilasciato dall'INPS;
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” - certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
-un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari;
-copie delle buste paga relative all'anno in corso;
-documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;
-bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (€ 27,50)
- contrassegno telematico da € 14,62
Il costo della raccomandata è di € 30.
Il permesso di soggiorno CE non può essere rilasciato a chi è pericoloso per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato.
La richiesta può essere presentata anche per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai
diciotto anni; figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, figli maggiorenni a carico che
non possano permanentemente provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro
stato di salute che comporti invalidità totale; genitori a carico.
Per ottenere il permesso CE anche per i familiari, oltre ai documenti elencati sopra, è necessario:
-avere un reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare. Nel caso di due o più figli, di età
inferiore ai 14 anni, il reddito minimo deve essere pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale;
- avere la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. La documentazione proveniente
dall'estero dovrà essere tradotta, legalizzata e validata dall'autorità consolare nel Paese di appartenenza o
di stabile residenza dello straniero; non è possibile richiedere il permesso di soggiorno CE nei seguenti
casi:
-per motivi di studio o formazione professionale e ricerca scientifica;
- per soggiorni a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;
- per asilo o in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato;
- per possesso di un permesso di soggiorno di breve durata;
- ai diplomatici, i consoli, i soggetti che godono di rappresentanze accreditate presso organizzazioni
internazionali di carattere universale. Il permesso di soggiorno CE è revocabile se acquisito
fraudolentemente;in caso di espulsione; quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio; in caso di
assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 anni; in caso di ottenimento di soggiorno di
lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell’ Unione europea.
Test di italiano per il permesso di soggiorno di lungo periodo
Il dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno ha messo a punto la
procedura informatica che dal 9 dicembre consente la gestione delle domande per la partecipazione al test
di conoscenza della lingua italiana che devono sostenere gli stranieri che intendono richiedere il permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Da quella data infatti, in contemporanea con l'entrata in vigore del decreto 4 giugno 2010 che disciplina le
modalità di effettuazione del test, il cittadino straniero interessato deve inoltrare per via telematica alla
prefettura della provincia dove ha il domicilio la domanda di svolgimento del test, collegandosi al sito
http://testitaliano.interno.it e compilando il modulo di domanda.
Questo in sintesi il procedimento: l'istanza presentata on line viene acquisita dal sistema e trasferita alla
prefettura competente. Se la domanda risulta regolare, la prefettura convoca il richiedente entro 60 giorni
dall'istanza, sempre per via telematica, indicando giorno, ora e luogo del test. In caso di irregolarità o
mancanza di requisiti il sistema genera automaticamente e invia al richiedente una comunicazione con
l'indicazione dei requisiti mancanti per consentire la rettifica delle informazioni.
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” Il richiedente che inoltra la domanda ha a disposizione un servizio di assistenza che può contattare tramite
un indirizzo e-mail indicato in http://testitaliano.interno.it compilando l'apposito modulo disponibile alla
pagina 'Help Desk'.
Il risultato del test, consultabile da parte del richiedente su http://testitaliano.interno.it, viene inserito nel
sistema a cura della prefettura competente, che lo mette a disposizione attraverso web service alla
questura per le verifiche finalizzate al rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo.
Richiedenti asilo e rifugiati
Possono chiedere asilo nel nostro Paese i perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza a un gruppo sociale e per le proprie opinioni politiche.
I RICHIEDENTI ASILO
Sono persone che, trovandosi fuori dal Paese in cui hanno residenza abituale, non possono o non vogliono
tornarvi per il timore di essere perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un
determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. Possono richiedere asilo nel nostro Paese
presentando una domanda di riconoscimento dello "status di rifugiato".
I RIFUGIATI
Sono coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello "status di rifugiato" in seguito all'accoglimento
della loro domanda.
PERSONE AMMISSIBILI ALLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA
In applicazione della normativa europea, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251, ha previsto
come status di protezione internazionale oltre lo status di rifugiato anche quello di protezione sussidiaria.
Tale status è riconosciuto a colui che pur non possedendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato non
possa essere rinviato nel Paese di origine o, per l’apolide, nel Paese di residenza, in quanto sussiste il
fondato timore che possa subire un grave danno alla sua vita o alla sua incolumità.
LA CONVENZIONE DI GINEVRA RELATIVA ALLO STATUS DEI RIFUGIATI (1951)
Adottata a Ginevra il 28 luglio del 1951, stabilisce le condizioni per essere considerato un rifugiato, le
forme di protezione legale, altri tipi di assistenza, i diritti sociali che il rifugiato dovrebbe ricevere dagli
Stati aderenti al documento e gli obblighi di quest'ultimo nei confronti dei governi ospitanti.
La Convenzione, resa esecutiva in Italia con la legge del 24 luglio 1954 n. 722, definisce “rifugiato” colui
"che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a
un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e
non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che,
non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali
avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra" (Articolo 1 A).
A integrazione della Convenzione è intervenuto il Protocollo di New York nel 1967 che ha rimosso le
limitazioni temporali e geografiche fissate nel testo originario della Convenzione.
L’ambito di applicazione della Convenzione è limitato ai casi di persecuzione individuale.
ESCLUSIONI DALL’APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Le persone costrette a lasciare il proprio Paese a causa di disastri naturali, di calamità, di violenti
rivolgimenti politici o di crisi belliche possono essere escluse dall'applicazione della Convenzione. In tali
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” casi sono adottate misure di protezione straordinarie come per esempio la “protezione temporanea”, come
è accaduto quando sono stati accolti nel nostro Paese i cittadini della ex Jugoslavia, della Somalia o
dell'Albania.
Richiesta di Protezione internazionale
Di seguito alla Convenzione di Ginevra, al fine di poter garantire un livello sempre più elevato di
protezione e di tutela, sono stati adottati il decreto legislativo del 19 novembre 2007, n.251 ed il decreto
legislativo del 28 gennaio 2008, n.25, che recepiscono i principi sanciti dalle due direttive europee in
materia di protezione internazionale:
-direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, ai
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (direttiva qualfiche);
-direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 10 dicembre 2005, recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello Status di rifugiato riconosciuta
(direttiva procedure).
La richiesta di protezione internazionale, può essere presentata dal cittadino straniero all'ufficio di polizia
di frontiera, al momento dell'ingresso in Italia. Diversamente è possibile fare domanda direttamente
all'Ufficio immigrazione della Questura.
Dopo il foto segnalamento, la Questura provvede ad inviare la domanda alla Commissione Territoriale,
che rappresenta l'unico organo competente a decidere in ordine al riconoscimento dello status, e rilascia
allo straniero un permesso di soggiorno per richiesta asilo in attesa della definizione del procedimento.
Per completare la richiesta è comunque necessario presentare all'Ufficio Immigrazione della Questura:
- il modulo di richiesta, con le motivazioni per le quali si richiede asilo, redatto nella lingua conosciuta
dalla straniero;
-copia del passaporto, se posseduto;
-ogni altra documentazione comprovante i motivi della richiesta.
Una volta ricevuto lo status di rifugiato, lo straniero potrà richiedere all'Ufficio Immigrazione il rilascio
del permesso di soggiorno per asilo.
Per avere maggiori informazioni si può consultare l'opuscolo informativo per il richiedente lo status di
rifugiato, realizzato dalla Commissione Nazionale per il diritto d'Asilo del Ministero dell'Interno (art. 32
della legge n. 189/02) e redatto in italiano, inglese,francese, spagnolo, arabo.
Dal 19 gennaio 2008 sono in vigore le norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti
all'Unione europea o ad apolidi della qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione
sussidiaria.
Il glossario dell'immigrazione Da "A" di Asilo alla "Z" di Zona Sar
Ecco un breve glossario dell'immigrazione. Dalla "A" di asilo, alla "Z" di Zona Sar, tutti i termini che
formano il linguaggio del fenomeno sociale e umano dalle dimensioni ormai planetarie, che caratterizza i
nostri tempi.
Asilo. Richiedente asilo è colui che presenta domanda di asilo per il riconoscimento dello status di
rifugiato, in base alla Convenzione di Ginevra del 1951. In Italia, dal 2008 al 2009 le domande di asilo si
sono quasi dimezzate (17.600). Nel 2010, questo trend è continuato con 8.200 domande.
Beneficiario di protezione umanitaria. E' colui che - pur non rientrando nella definizione di rifugiato
poiché non sussiste una persecuzione individuale - necessita di una forma di protezione in quanto, in caso
di rimpatrio nel Paese di origine, sarebbe in serio pericolo. La maggior parte delle persone che sono
riconosciute bisognose di protezione in Italia (oltre l'80% nel 2007) riceve un permesso di soggiorno per
motivi umanitari anziché lo status di rifugiato.
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Comitato Salviamo Campana Corso di Formazione “A Campana nessuno è straniero” Centri. In Italia gli immigrati irregolari vengono accolti in 7 Centri di accoglienza (CDA), 9 Centri di
accoglienza richiedenti asilo (CARA), 13 Centri di identificazione ed espulsione (CIE). Le tendopoli
delle ultime settimane non hanno status giuridico definito. Direttiva 2001/55/CE. Attuata in Italia col
decreto legislativo 2003/85 la direttiva concede protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di
sfollati. Spetta alla Commissione europea presentare al Consiglio la proposta di attivare la direttiva. La
protezione consente i trasferimenti dei migranti da uno Stato all'altro.
Espulsione. In Italia sono due le forme di allontanamento dal territorio nazionale:
l'espulsione e il respingimento. L'espulsione (o rimpatrio) può essere per motivi di ordine pubblico
(disposta dal ministero dell'Interno) o per irregolarità del soggiorno (disposte dal prefetto). Nel 2009 su
oltre 52mila irregolari fermati, solo 18mila (il 34,7%) sono stati effettivamente rimpatriati. E' il dato più
basso dal 1999.
Frontex. L'Agenzia europea per il controllo delle frontiere ha il compito di coordinare gli Stati membri
dell'Unione europea; aiutarli in circostanze straordinarie; fornire agli Stati membri il sostegno per il
rimpatrio. Con un pacchetto di 129 milioni di euro per il 2010-2011 l'Italia è tra i maggiori beneficiari dei
fondi. Per il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, Frontex deve passare "da agenzia di coordinamento a
struttura operativa per portare le persone soccorse nel porto più vicino".
Irregolare. E' l'extracomunitario presente in Italia senza permesso di soggiorno o con permesso scaduto;
chi è entrato eludendo i controlli di frontiera o è arrivato regolarmente in Italia e vi è rimasto dopo la
scadenza del visto (i cosiddetti overstayers) o non ha lasciato il Paese a seguito di un provvedimento di
allontanamento. Al 1 gennaio 2010, erano 544mila gli stranieri privi di un valido titolo di soggiorno in
Italia.
Permessi temporanei italiani. Il decreto del presidente del Consiglio concede i permessi temporanei ai
"cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti in territorio nazionale dal 1 gennaio 2011 alla
mezzanotte del 5 aprile 2011". Tale permesso, della durata di sei mesi, a detta del Governo "consente
all'interessato, titolare di un documento di viaggio, la libera circolazione nei paesi dell'Unione europea,
conformemente alle previsioni di Schengen".
Respingimento alla frontiera. Può essere disposto nei confronti dello straniero che si presenta alla
frontiera privo dei requisiti che consentono l'ingresso nel territorio italiano oppure che, sottraendosi ai
controlli, viene fermato subito dopo l'ingresso.
Rifugiato. E' colui al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra
del 1951 sui rifugiati, alla quale l'Italia ha aderito insieme ad altri 143 Paesi.
Schengen. In base agli accordi del 1985 (articolo 5) gli immigrati con un permesso temporaneo (come
quello italiano) possono circolare liberamente nell'area solo se muniti di documento di viaggio (andata e
ritorno), adeguati mezzi di sussistenza e non devono rappresentare rischi per l'ordine pubblico. Chi non
rispetta queste condizioni, viene rimpatriato nello Stato di provenienza.
Zona Sar. Le zone Sar (Search and Rescue) sono le aree di mare in cui gli Stati devono intervenire a
sostegno delle imbarcazioni in difficoltà. Tra Italia e Malta c'è un contenzioso in atto, visto che le due
aree si sovrappongono. Malta rivendica un'enorme zona Sar, pari a 250mila chilometri quadrati. La
Commissione Ue spiega che nella Sar di competenza di Italia e Malta, i responsabili dei soccorsi sono gli
stessi due Stati che "devono cooperare" e "hanno il diritto di chiedere a qualsiasi altra nave nella zona di
aiutare a salvare le persone in pericolo".
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dispensa - Salviamo Campana