Riguardo alla disciplina: • INGRESSO: Per entrare in Italia occorre avere un passaporto, un visto (di lavoro,di studio e di visite mediche) . Non può avere un visto chi è già stato espulso dall’Italia o chi ritenuto pericoloso per crimini commessi. • RESPINGIMENTO: Ogni anno gli stranieri senza i requisiti per entrare in Italia (visto per turismo, per affari e istruzione) sono respinti dalla polizia. • LOTTA ALL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA : chi favorisce l’ingresso illegale di stranieri in Italia, può essere punito con il carcere dai 3 anni e una multa. • SOGGIORNO: una volta entrato regolarmente nel territorio italiano, lo straniero entro 8 giorni deve chiedere il permesso di soggiorno in questura. Il permesso dura 3 mesi per affari e turismo, 6-9 mesi per lavoro stagionale, non più di 1 anno per studio. • RINNOVO: va richiesto alla questura trenta giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno. Gli immigrati fra diritti e doveri OBBLIGHI: il cittadino straniero deve mostrare il permesso di soggiorno ogni volta che gli viene richiesto dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza ESPULSIONE: il provvedimento è emanato dal prefetto nei confronti dello straniero che non ha i requisiti per rimanere in Italia e lo straniero ha 15 giorni per andarsene. DIVIETO DI ESPULSIONE: non può essere espulso o respinto lo straniero che rischia di essere vittima di persecuzioni, chi è minorenne, gli stranieri che convivono con parenti italiani entro il quarto grado o col coniuge italiano e le donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio La carta di soggiorno La carta di soggiorno è una delle novità introdotte dalla legge. Il cittadino straniero, che soggiorna in Italia da almeno 5 anni ed ha un permesso di soggiorno che consente più rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno. Questo documento, che sostituisce il permesso di soggiorno ed ha durata di 10 anni, gli consentirà di uscire ed entrare in Italia senza bisogno del visto, svolgere qualsiasi tipo di attività lecita che non sia riservata a cittadini italiani, accedere ai servizi e alle prestazioni della pubblica amministrazione e partecipare alla vita pubblica del luogo in cui vive. La carta di soggiorno può essere revocata solo in caso di condanna per reati penali di particolare gravità. I diritti • • • Diritto di essere persona umana e esaudimento dei bisogni primari. Se soggiorna regolarmente nel nostro Paese lo straniero gode degli stessi diritti civili attribuiti al cittadino italiano. Il matrimonio tra italiani e stranieri deve durare più di un anno perché lo straniero ottenga la cittadinanza italiana. DIRITTO ALLA SALUTE • • • Tutti gli stranieri con permesso di soggiorno si devono iscrivere al Servizio sanitario nazionale, che è gratuito. Le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali, anche continuative, sono assicurate a tutti gli stranieri anche se non in regola con il permesso di soggiorno. In particolare sono garantite le prestazioni per la tutela della gravidanza e della maternità, della salute del minore, le vaccinazioni e gli interventi di profilassi internazionale, la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive DIRITTO ALL’ISTRUZIONE • • • Tutti gli stranieri minori di 15 anni, sia regolari sia irregolari, hanno diritto all’istruzione, ad accedere ai servizi educativi e a partecipare alla vita della comunità scolastica Anche agli stranieri adulti presenti regolarmente è garantita l’istruzione scolastica con corsi di alfabetizzazione, corsi di integrazione degli studi fatti nel Paese di provenienza, corsi di lingua italiana e di formazione professionale. Università:ogni anno il Ministero degli Affari Esteri stabilisce il numero dei visti d’ingresso per studio o formazione nelle Università italiane. DIRITTO ALL’UNITA’ FAMILIARE lo straniero in possesso di carta di soggiorno o permesso della durata di almeno un anno può chiedere il ricongiungimento DIRITTO ALLA DIFESA ai cittadini stranieri sono garantiti gli stessi diritti alla difesa che hanno i cittadini italiani. L’Italia aderisce alla Convenzione sui rifugiati La Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati, cui aderisce anche il nostro Paese, fu adottata formalmente il 28 luglio del 1951 per risolvere il problema dei rifugiati in Europa in seguito alla Seconda guerra mondiale. Questo trattato internazionale fornisce la definizione di rifugiato ed enuncia i diritti e i doveri fra Paesi ospitanti e rifugiati.