INFORMAZIONI SULL’INGRESSO IN
ITALIA
Visti, permessi di soggiorno, legislazione inerente,
diritti e doveri
SECONDO LA LEGGE ITALIANA SONO
20 LE TIPOLOGIE POSSIBILI DI
RICHIESTA PER IL VISTO:
Adozione, affari, cure mediche,
diplomatico, familiare al seguito, gare
sportive, invito, lavoro autonomo,
lavoro subordinato, missione, motivi
religiosi,
reingresso,
residenza
elettiva, ricongiungimento familiare,
studio, transito aeroportuale, transito,
trasporto, turismo, vacanze-lavoro.
LE PRINCIPALI TIPOLOGIE SONO QUATTRO
1)
2)
3)
4)
Turismo
Studio
Ricongiungimento familiare
Lavoro
(I Visti sono validi per permanenze inferiori ai
novanta giorni, cioè tre mesi)
Accordo di Schengen:
Trattato sottoscritto nel 1985 dalla maggior parte dei paesi
appartenenti all’Unione Europea ( 29 stati ). E’ stato introdotto nelle
leggi europee attraverso il trattato di Amsterdam con la
conseguente eliminazione dei controlli alle frontiere comuni e
con l’introduzione del regime di libera circolazione.
L’ITALIA COME MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA, PREVEDE
UN DIVERSO TRATTAMENTO PER GLI STRANIERI FIRMATARI
DELL’ACCORDO DI SHENGEN
I cittadini dell’area Schengen sono esenti da
visto per un periodo inferiore ai 90 giorni.
Devono comunque presentarsi
entro 8 giorni dall’arrivo
in Questura, per dichiarare la propria presenza
su suolo italiano.
Gran Bretagna e Irlanda non hanno aderito al trattato di
Schengen.
Norvegia, Islanda e Svizzera non fanno parte dell’Unione
Europea ma hanno aderito a Schengen.
SCHENGEN
-
-
Obbligatorio il visto di ingresso sul passaporto, da richiedere
all’Ambasciata o al Consolato Italiano nel paese di provenienza;
Per un periodo più breve di 90 giorni è sufficiente un visto per turismo.
Per un periodo superiore ai 90 giorni entro 8 giorni dall’ingresso in
Italia ci si deve recare in Questura e richiedere il permesso di soggiorno
con motivazione identica a quella indicata sul visto di ingresso.
MODALITÀ DI RICHIESTA VISTO PER COLORO
CHE NON PROVENGONO DA PAESI EUROPEI
VISTO PER TURISMO
Documenti necessari:
-
Formulario per la domanda del visto di ingresso
Fototessera
Documento di viaggio valido
Dimostrazione disponibilità mezzi di trasporto propri
Disponibilità di alloggio
Dimostrazione disponibilità mezzi economici di sostentamento
Documentazione condizione socio-professionale
Assicurazione sanitaria con copertura minima 30.000 euro
VISTO PER STUDIO
-
Da richiedere all’Ambasciata Italiana nel paese di provenienza
Stesse modalità del visto per turismo
Ha durata pari a quella del corso che si intende seguire
Permette di lavorare con un contratto non superiore alle 20 ore
settimanali (part-time)
VISTO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
-
-
Lo può richiedere un parente di 1° grado con un
permesso di soggiorno valido o con la cittadinanza
italiana (padre, figlio, fratello, coniuge)
Questa persona deve recarsi allo Sportello Unico della Prefettura e
richiedere un nullaosta da presentare con la documentazione
Ne segue un appuntamento in Prefettura
VISTO PER LAVORO
SUBORDINATO
Il datore di lavoro deve presentare allo
sportello unico per l’immigrazione:
-
-
Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
Idonea documentazione relativa alle modalità
d’alloggio per il lavoratore straniero;
La proposta di contratto di soggiorno;
Dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro;
(Segue le direttive del decreto
flussi)
AUTONOMO
Il lavoratore straniero deve dimostrare:
-
-
-
Di disporre di risorse adeguate per l’esercizio
dell’attività che intende intraprendere in Italia;
Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla
legge italiana per l’esercizio della singola attività;
Di essere in possesso di un’attestazione
dell’autorità competente;
IL DECRETO FLUSSI
È una legge italiana attraverso la quale
il Governo sancisce, ogni anno, il numero
di cittadini stranieri, non comunitari,
che possono entrare nel paese,
suddivisi per paesi di provenienza
o motivi di lavoro.
PERMESSO DI SOGGIORNO
È il documento che attesta la presenza legale del
cittadino extracomunitario in Italia;
 deve essere richiesto entro otto giorni
dall'ingresso in Italia dello straniero. La sua durata
è differente a seconda delle motivazioni del
soggiorno.
 per motivi di lavoro subordinato, la durata è
quella del relativo contratto di lavoro (con un
massimo di due anni, rinnovabile sino a che lo
straniero conserva quello od un altro lavoro

PERMESSO DI SOGGIORNO
per motivi di lavoro stagionale, la durata varia
dai sei ai nove mesi (a seconda del tipo di
lavoro svolto).
 per ricongiungimento familiare ha la durata di
due anni se il familiare a cui ci si ricongiunge ha
un permesso biennale, altrimenti la minore
durata del permesso del familiare fonte di
sostentamento
 per finalità di studio o formazione può avere
durata fino ad un anno.

PERMESSO DI SOGGIORNO
Altri tipi di permesso di soggiorno:
 Per motivi Umanitari ( durata 1 anno);
 Per motivi di asilo politico (durata 5 anni)
 Per protezione sussidiaria (durata 3 anni)
 Per motivi familiari, cure mediche, attesa
occupazione, religione o culto, affari missione…

RICHIESTA DEL
PERMESSO DI SOGGIORNO
Da richiedere entro 8 giorni dall’arrivo per una permanenza superiore ai 90 giorni.
Documenti necessari:
-
Modulo di richiesta
Passaporto
Fotocopia del documento stesso
4 fototessere identiche e recenti
Un contrassegno telematico (marca da bollo) da 14,62 euro
Documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto
RICHIESTA DEL
PERMESSO DI SOGGIORNO
Fasi per la richiesta di permesso di soggiorno:
-
-
Sportello Unico per l’Immigrazione (attribuzione codice fiscale).
Ufficio postale (si riceve il kit con password per controllare sul sito lo stato
della propria pratica: WWW.PORTALEIMMIGRAZIONE.IT).
La Questura contatta il richiedente una volta completati gli aggiornamenti.
Durante l’attesa d’acquisizione del permesso di soggiorno bisogna iscriversi
all’anagrafe del comune in cui si vive.
Introdotto nel 2009, impegna lo straniero a al
raggiungimento di alcuni obiettivi, entro 2 anni:
-
Conoscere la Costituzione Italiana
Imparare la lingua italiana
Assolvere all’istruzione dei figli minori
ACCORDO D’INTEGRAZIONE
ACCORDO D’INTEGRAZIONE
Prevede un percorso di formazione e l’acquisizione di punti:
Il minimo di punti da acquisire è 30, in due anni.
Semplicemente firmando l’Accordo d’Integrazione se ne
acquisiscono 16.
Si possono perdere dei punti commettendo reati e violazioni.
MINORI STRANIERI IN ITALIA
-
Devono essere iscritti nel permesso di
soggiorno regolare di un genitore fino al
compimento del quattordicesimo anno di età;
-
Se un minore entra nel paese in modo
irregolare è comunque titolare di tutti i diritti
garantiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite
sui Diritti del Fanciullo del 1989;
ACCOMPAGNATI

Hanno diritto all’istruzione e
all’assistenza sanitaria
NON ACCOMPAGNATI
Hanno diritto all’istruzione e
all’assistenza sanitaria
 Hanno diritto a protezione, vitto e
alloggio
 Hanno diritto alla garanzia di non
espulsione e di permesso di
soggiorno
 Hanno il diritto di richiedere asilo
politico, coi requisiti adatti
(fino al diciottesimo anno d’età)

MINORI STRANIERI IN ITALIA
REGOLE
Il permesso di soggiorno
va obbligatoriamente
mostrato ad ogni
richiesta delle forze
pubbliche e in ogni
pratica in cui è
necessario attestare la
propria identità
Il permesso di soggiorno
non va mostrato per le
prestazioni sanitarie,
l’iscrizione dei propri figli
all’anagrafe e l’iscrizione
di questi ultimi a scuola
DOCUMENTI PER IL RINNOVO DEL PERMESSO DI
SOGGIORNO







Modulo di richiesta
Passaporto
Fotocopia del documento stesso
4 fototessere identiche e recenti
Marca da bollo da 16,00 euro
Permesso di soggiorno in scadenza
Dimostrazione di disponibilità alloggio, lavoro e reddito minimo (se
l’interessato non è a carico di un famigliare o un tutore)
-
-
Sono necessari:
gli stessi documenti per il rinnovo del permesso
di soggiorno
la dimostrazione del proprio stato di famiglia
un reddito sufficiente alla composizione del
nucleo famigliare
E’ inoltre previsto un test di lingua italiana
DOPO 5 ANNI DI REGOLARE PRESENZA IN
ITALIA È POSSIBILE RICHIEDERE LA CARTA DI
SOGGIORNO A TEMPO INDETERMINATO
-
-
-
-
È concessa ai cittadini stranieri residenti in Italia regolarmente da
almeno 10 anni, senza condanne penali;
Chi nasce in Italia da entrambi i genitori stranieri ottiene la cittadinanza
se risiede, senza interruzioni, regolarmente, su suolo italiano fino al
diciottesimo anno d’età (deve dichiarare di voler acquisire la
cittadinanza prima del diciannovesimo anno d’età);
Chi si sposa con un/una cittadino/a italiano/a può richiedere la
cittadinanza dopo 2 anni di residenza in Italia o dopo 3 anni di
residenza all’estero (termini ridotti alla metà se i coniugi hanno avuto
figli);
I figli minori che convivono col genitore che ha fatto domanda di
cittadinanza, la acquisiscono automaticamente;
CITTADINANZA
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Informazioni sull*ingresso in Italia