Cittadinanza e
integrazione: politiche
migratorie in Italia
26 giugno 2014
Cosa si intende per “politiche
migratorie”
 Le azioni e gli interventi che lo Stato italiano si propone
di svolgere in materia di immigrazione, anche in
cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione
europea, con le organizzazioni internazionali, con le
istituzioni comunitarie e con organizzazioni non
governative, anche mediante la conclusione di accordi
con i Paesi di origine.
 Indica altresì le misure di carattere economico e
sociale individuate nei confronti
soggiornanti nel territorio dello Stato.
degli
stranieri
In concreto…
 L politiche migratorie possono concretizzarsi attraverso:
1. la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello
Stato
2. gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari,
l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli
stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle
identità culturali delle persone, purché non confliggenti con
l'ordinamento giuridico
3. ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei
Paesi di origine.
Allo straniero comunque presente alla
frontiera o nel territorio dello Stato sono
riconosciuti i diritti fondamentali della
persona umana
Lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato gode dei diritti in
materia civile attribuiti al cittadino italiano
Permesso di soggiorno CE
di lungo periodo
Ricongiungimento familiare
Espulsione
Cittadinanza
Come
si
«ufficialmente»
fa
ingresso
L’ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo
straniero in possesso di passaporto valido o
documento equipollente e del visto d’ingresso,
salvi i casi di esenzione, e può avvenire soltanto
attraverso i valichi di frontiera appositamente
istituiti.
Il visto d’ingresso
E’ rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero.
Per soggiorni non superiori a 3 mesi, i visti rilasciati
dalle Autorità diplomatiche consolari di altri Paesi
UE sono equiparati a quelli rilasciati dalle medesime
autorità italiane.
Art. 4 Testo Unico Immigrazione
Tipologie di Visto
 Adozione, affari, cure mediche, diplomatico, gara
sportiva,
invito,
lavoro
autonomo,
lavoro
subordinato, missione, motivi familiari, motivi
religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca,
studio, transito aeroportuale, trasporto, turismo,
vacanze –lavoro, volontariato.
 Decreto 11 maggio 2011 – “Definizione delle
tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro
ottenimento”
Spazio Schengen
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Le amministrazioni competenti
 Rappresentanze consolari italiane all’estero
 Questura
 Sportello Unico per l’Immigrazione – Prefettura
 Commissione territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale
 Poste italiane
 DPL
Le novità di questi ultimi anni
Tassa di rilascio e rinnovo del pds
La richiesta di rilascio e rinnovo del pds è sottoposta al
versamento di un contributo il cui importo è fissato fra un
minimo di 80 euro e un massimo di 200 euro.
Tabella pagamenti tasse
rinnovo
 Euro 80,00 per pds di durata superiore a tre mesi e
inferiore o pari a un anno;
 b) Euro 100,00 per pds di durata superiore a un anno e
inferiore o pari a due anni;
 dirigenti d'azienda sempre euro 200 a prescindere dal
motivo e dalla durata
pds rilasciato ai sensi dell'art. 27, comma 1,
lett. a), del D.Lgs. 286/98 ;
 permesso di soggiorno lungo periodo CE sempre €
200.
Esenti dal pagamento del
contributo
- titolari di permesso di soggiorno per familiari cittadino UE;
- i cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale
di età inferiore ai 18 anni;
- i cittadini stranieri di cui all'art. 29, comma 1, lett b) del D.Lgs.
286/98 ( figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente,
abbia dato il suo consenso);
- i cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere
cure mediche, nonché i loro accompagnatori, secondo quanto
previsto dall'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 286/98;
- I cittadini
stranieri
richiedenti
l'aggiornamento
o
conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.
la
il contratto di soggiorno
Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato
fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia e uno straniero, prestatore di lavoro,
contiene:
 la garanzia da parte del datore di lavoro della
disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri
nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi
di edilizia residenziale pubblica;
 l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro
delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel
paese di provenienza.
Per dimostrare la stipula del
contratto di soggiorno…
La comunicazione obbligatoria INPS, assolve agli obblighi di comunicazione della
stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra
le parti per l’assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in
corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato
Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
Nell'istruttoria di un permesso di soggiorno per lavoro le questure non dovranno
più accertare la presenza, tra la documentazione prodotta a corredo dell'istanza,
del modello "Q" (contratto di soggiorno) e della ricevuta di ritorno della
raccomandata inviata allo Sportello unico immigrazione, ma unicamente la
sussistenza di copia del nuovo modello UNILAV.
Circolare n. 9172 del 5 dicembre 2011
Chi non deve sottoscrivere il
contratto di soggiorno
Non sono tenuti alla stipula del Contratto di soggiorno:
- Lo straniero che chiede il rinnovo del pds e
contestualmente la variazione del motivo
- Lo straniero titolare di pds per motivi familiari, di studio,
di protezione umanitaria, richiesta asilo, riconoscimento
status di rifugiato, protezione sussidiaria
l’Accordo di Integrazione
 Lo straniero che fa ingresso in Italia, contestualmente alla
presentazione della domanda di rilascio del permesso di
soggiorno è soggetto alla stipula di un Accordo di
integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a
sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire
nel periodo di validità del permesso di soggiorno.
 La stipula dell’Accordo di integrazione rappresenta condizione
necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.
 La perdita integrale dei crediti determina la revoca del
permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal
territorio dello Stato.
Esclusi dall’Accordo di
Integrazione

Titolari di pds per richiesta asilo, per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per
motivi familiari (ex procedura di ricongiungimento familiare), per soggiornanti di lungo periodo
(già carta di soggiorno), nonché della carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino
dell’Unione Europea.

titolari di pds di durata inferiore ad un anno;

qualora lo straniero sia affetto da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente
l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale,
attestati mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Nel caso in cui lo straniero sia un minore non accompagnato affidato ai sensi dell'articolo 2
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto a tutela, per i quali
l'accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile di cui
all'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico;

le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l'accordo è
sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui
all'articolo 18 del testo unico.
Verifica crediti e conseguenze
La verifica dell’adempimento dei termini dell’Accordo può dare luogo alle seguenti circostanze:
1. il numero dei crediti finali è pari o superiore ai 30 crediti previsti per l’adempimento - in questo
caso viene decretata l'estinzione dell'accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato;
2. il numero dei crediti è pari o superiore a 40 - lo straniero potrà usufruire di agevolazioni
connesse alla fruizione di attività culturali e formative;
3. il numero dei crediti finali è superiore a zero ma inferiore ai 30 crediti previsti e non sono stati
conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in
Italia di base - in questo caso è dichiarata la proroga dell'accordo per un anno alle medesime
condizioni e lo straniero ne viene informato.
4. il numero dei crediti finali è pari o inferiore a zero - viene decretata la risoluzione dell'accordo
per inadempimento.
Nelle more del rinnovo
 Con la “Direttiva sui diritti dello straniero nelle more del
rinnovo del permesso di soggiorno” del 5 agosto 2006,
il Ministero dell’interno ha definitivamente sancito il
pieno godimento dei diritti del cittadino straniero
anche in fase di rinnovo del pds. La Direttiva, infatti,
riconosce pienamente valore alla ricevuta che
documenta la richiesta di rinnovo del pds. Le
disposizioni si applicano sia ai possessori della cedola
rilasciata dagli Uffici Postali che del cedolino rilasciato
dalle Questure.
Occupazione del lavoratore
irregolare
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno, o titolari di pds scaduto, e
del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo,
revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
Le pene sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni
lavorative di particolare sfruttamento.
Sfruttamento lavorativo
Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo è
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi
umanitari allo straniero che abbia presentato denuncia e
cooperi nel procedimento penale instaurato nei
confronti del datore di lavoro.
Il permesso di soggiorno ha la durata di sei mesi e può
essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo
occorrente alla definizione del procedimento penale.
La cittadinanza ..
Che cos’è la cittadinanza…
Il vincolo giuridico tra un individuo ed il suo Stato di
appartenenza, acquisito per nascita o naturalizzazione, tramite
dichiarazione, scelta, matrimonio o altro.
Chi è lo straniero…
L’individuo che non ha la cittadinanza di nessuno degli
Stati membri dell’Unione Europea. Più in generale,
l’individuo che non ha la cittadinanza di un determinato
Stato.
Un nuovo concetto di
cittadinanza
Il binomio tra “appartenenti al gruppo” e “stranieri” si è
affievolito, facendo posto ad un concetto di cittadinanza
sostanziale, basato sul diffondersi di un sentire condiviso
di bisogni concreti piuttosto che sull’antica nozione di
appartenenza giuridico – formale ad uno Stato – Nazione.
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permesso di soggiorno per motivi umanitari