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Il contratto di crociera turistica: diritti, doveri
e responsabilità dell’organizzatore. Il caso Costa Concordia
Il naufragio della Costa Concordia è un sinistro marittimo “tipico” avvenuto venerdì 13 gennaio 2012 alle 21:42 alla nave di crociera Concordia al comando di Francesco Schettino e
di proprietà della compagnia di navigazione Costa Crociere (di proprietà del gruppo angloamericano Carnival).
Salpata dal porto di Civitavecchia con 4.229 persone a bordo (3.216 passeggeri e 1.013 membri
dell’equipaggio), avrebbe dovuto toccare il porto di Savona, ma di fronte all’isola del Giglio ha
urtato uno scoglio riportando sul lato sinistro l’apertura di una falla lunga circa 70 metri. L’impatto ha provocato un forte sbandamento e il conseguente arenamento sullo scalino roccioso del
basso fondale prospiciente. L’incidente ha causato 32 morti. È la più grande nave passeggeri
mai naufragata della storia. [Fonte: wikipedia]
Quello che i passeggeri hanno sottoscritto – prima di diventare protagonisti di un tragico incidente – è un contratto di crociera turistica. Esso è un contratto mediante il quale un soggetto
(l’organizzatore della crociera) si obbliga a trasportare un altro soggetto (il crocierista) per un
viaggio di piacere, fornendogli numerose altre prestazioni, quali il vitto, la sistemazione in cabina,
spettacoli e varie forme di intrattenimento, nonché visite guidate, escursioni ecc.
È un contratto atipico, in cui la prestazione dei vari servizi risulta preordinata al raggiungimento
della finalità turistico-ricreativa, tipica di tale contratto, ed è ulteriore rispetto all’obbligazione
principale del mero trasferimento del passeggero da un luogo a un altro.
Il soggetto che organizza la crociera può essere lo stesso armatore della nave oppure, come
sovente avviene nella maggior parte dei casi, un’agenzia di viaggi o un operatore specifico,
l’organizzatore di crociere. È in ogni caso l’armatore che, emettendo il biglietto di passaggio nei
confronti di ciascun crocierista, assume verso il medesimo le vesti di vettore.
Per lungo tempo il contratto di viaggio è stato sprovvisto di una disciplina specifica, ma la sempre crescente dimensione transnazionale del fenomeno, unita alla necessità di una disciplina
omogenea, ha portato all’individuazione di una normativa uniforme volta ad armonizzare le legislazioni dei singoli Stati.
Nell’ottica di tale esigenza, è stata stipulata la Convenzione internazionale di Bruxelles del 23
aprile 1970 sul contratto di viaggio (CCV), ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 1084
del 27 dicembre 1977 ed entrata in vigore il 4 ottobre 1979.
La disciplina della suddetta Convenzione distingue due principali tipologie di contratto: il contratto di organizzazione di viaggio e il contratto di intermediazione di viaggio.
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Il contratto di crociera turistica: diritti, doveri
e responsabilità dell’organizzatore. Il caso Costa Concordia
La distinzione tra le due tipologie contrattuali non è di poco conto e si giustifica alla luce della
differente veste giuridica per mezzo della quale agiscono i due operatori.
Ai sensi dell’art. 1 della Convenzione, infatti, l’organizzatore di viaggi è colui che abitualmente,
a titolo di attività principale o meno e a titolo di professionista o meno, si impegna a suo nome
a procurare a un’altra persona, avvalendosi di un mezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi si
riferisca. L’intermediario di viaggi, invece, è colui che abitualmente, a titolo di attività principale
o meno e a titolo di professionista o meno, si impegna a procurare a un’altra persona, attraverso
il pagamento di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio sia i servizi separati che
permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi.
Così, mentre l’organizzatore di viaggio è l’agente che si impegna a suo nome a procurare al
viaggiatore l’insieme di prestazioni richieste per la realizzazione di un viaggio, l’intermediario si
impegna a procurare un contratto di organizzazione di viaggio oppure singoli servizi separati, ma
non agisce in nome proprio.
Alla tipicità di tale contratto ha successivamente contribuito, nel nostro ordinamento, il D.Lgs.
n. 111 del 17 marzo 1995, di attuazione della direttiva CEE n. 90/314 del 13 giugno 1990, sui
viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”.
Al riguardo, il paragrafo 1 – relativo alla disciplina applicabile – delle condizioni generali di contratto recita:
“1.1 Il presente contratto di vendita di pacchetto turistico, comprendente una crociera, si intende regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle eventuali ulteriori condizioni contenute in dépliant, opuscoli, cataloghi dell’Organizzatore e altra documentazione fornita
dall’Organizzatore al Passeggero.
1.2 Detto contratto sarà altresì disciplinato dalla normativa nazionale di attuazione della Direttiva
n. 90/314/CEE rispettivamente applicabile, nonché, in quanto applicabili, dalla Convenzione di
Bruxelles del 23.4.1970 (CCV) e/o dalle normative nazionali e internazionali relative alle singole
prestazioni che compongono il pacchetto turistico.”
Ciò consente di considerare l’organizzatore di crociere responsabile nei confronti del cliente per
l’inadempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto di crociera, compresi quelli relativi
alle singole prestazioni svolte da terzi, nonché per i sinistri verificatisi nel corso e a causa della
fruizione delle prestazioni rese. E infatti, come viene specificato poco dopo al paragrafo 13, rubricato “responsabilità dell’organizzatore”:
“13.1 L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al Passeggero a motivo dell’inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate
da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi. L’Organizzatore sarà esente da responsabilità quando il danno è derivato da fatto del Passeggero (ivi comprese iniziative autonomamente
assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello di un terzo
estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.”
Al fine di garantire una maggiore e più efficace tutela per i consumatori/turisti, la normativa di
settore è stata arricchita da due nuovi interventi del nostro legislatore: il D.Lgs. 206/2005, meglio
noto come Codice del Consumo, e il più recente D.Lgs.79/2011, più comunemente noto come
Codice del Turismo.
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In particolar modo, al Titolo I-Contratti-Capo I del Codice del Turismo sono disciplinati i contratti
del turismo organizzato, categoria alla quale appartiene il contratto di crociera, come specificato all’art. 34 “pacchetti turistici”.
Significative sono le disposizioni di cui all’art. 43, disciplinante i casi di “Mancato o inesatto
adempimento”, laddove si prevede che:
“1. Fermo restando gli obblighi previsti dall’articolo 42 in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. Si considerano
inesatto adempimento le difformità degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati.
2. L’organizzatore o l’intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a
risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.”
Si configura, in ogni caso, un’ipotesi di responsabilità contrattuale, già prevista nel nostro Codice Civile all’art. 1681 che nel disciplinare la “responsabilità del vettore” dispone: “Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, il vettore risponde
dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria
delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad
evitare il danno. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che
colpiscono il viaggiatore.”
Di uguale tenore è il dettato dell’art. 409 Codice della Navigazione: “Il vettore è responsabile
per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero dipendenti da fatti verificatisi dall’inizio
dell’imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l’evento è derivato da causa a
lui non imputabile.”
Nel tempo, dottrina e giurisprudenza hanno individuato nel sistema normativo del contratto di
trasporto di persone un obbligo di vigilanza e protezione dell’incolumità del passeggero in capo
al vettore. Trattasi di un’obbligazione di carattere essenziale, intrinsecamente e indissolubilmente connessa all’obbligo fondamentale di trasportare incolume a destinazione l’oggetto-soggetto
del trasporto.
Il vettore, quindi, è responsabile di tutti gli eventi dannosi riferibili non solo all’attività di trasporto
in quanto tale, ma altresì alla complessiva attività organizzativa, funzionale allo stesso, e perciò
riferibile alla azione e omissione di lui e dei suoi ausiliari.
La normativa sul trasporto attribuisce, dunque, in capo al vettore un ruolo di garante dell’incolumità del trasportato e, come dimostra la disciplina speciale di cui agli artt. 396 e ss. c. nav.,
nel trasporto marittimo, attesa la peculiarità di tale tipologia di trasporto, gli obblighi di diligenza
sono ancor più pregnanti in capo al trasportatore.
Fonte: G. Gianna, Leggioggi.it
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