L’esperto risponde Confindustria Informa STRESS SUL LAVORO on l’emendamento introdotto al comma 12 dell’articolo 8 del Dl 78/2010, il Senato ha approvato il rinvio di una scadenza che preoccupava non poco gli operatori del settore, sia per la complessità della materia, sia per la mancanza di indicazioni da parte dell’apposita commissione. Il comma 1-bis), articolo 28 del Dlgs 81 del 2008 stabilisce espressamente che la valutazione dello stress lavoro-correlato deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ex articolo 6, comma 8, Dlgs 81/08, e che il relativo obbligo decorre dall’elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto delle stesse, a far data dal 1° agosto 2010. È questa la data che ora viene rinviata al 31 dicembre 2010. Il D.lgs 81/2008, rende dunque più esplicito l’obbligo di valutare lo stress. C 22 L’art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) stabilisce che la valutazione dei rischi deve riguardare tutte le tipologie, compresi i rischi particolari tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004. Lo scopo dell’accordo è migliorare la consapevolezza e la comprensione dello stress da lavoro da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti. L’obiettivo di questo accordo è di offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori un modello che consenta di individuare e di prevenire o gestire i problemi di stress da lavoro. L’individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un’analisi di fattori quali l’organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell’orario di lavoro, grado di autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.), le condizioni e l’ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore, a sostanze pericolose, ecc.), la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro cambiamento, Anno XI - N.2 Consulenza alle imprese ecc.) e i fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di una mancanza di aiuto, ecc.). Si tratta, quindi, di riconoscere nell’organizzazione del lavoro alcuni indicatori di rischio che possono causare stress, fra cui i più comuni possono ricondursi a: - orari di lavoro troppo lunghi o imprevedibili, turni particolarmente faticosi o scarsa flessibilità; - carichi di lavoro eccessivi oppure troppo ridotti, monotonia o frammentarietà del lavoro; - incertezza degli incarichi e dei compiti, mancanza di informazioni e/o di formazione; - posture scomode o stancanti, posti di lavoro inadeguati, temperature elevate o basse, eccessivo rumore eccetera. Per mettere in atto un processo di valutazione e prevenzione dello stress lavoro-correlato nelle aziende, il datore dei lavoro in sintonia col medico competente (medico del lavoro) lo psicologo aziendale, i lavoratori e l’ RSPP provvede a: comunicare e spiegare diffusamente gli obiettivi salutari, benefici e condivisibili delle iniziative, utilizzando avvisi, manifesti, opuscoli, dischetti e vignette sull’avvio della valutazione e prevenzione dello stress lavoro-correlato, recepire tutte le informazioni utili alla sicurezza ed al miglioramento delle condizioni lavorative, delegare il medico competente e lo psicologo a proseguire per tutto l’anno con controlli, verifiche, diagnosi e prescrizioni, cadenzati nel tempo, al fine di individuare ed eliminare il cosiddetto “rischio residuo”. Allo stato dell’arte, quello che manca a livello formativo, è l’elaborazione delle procedure standardizzate che potrebbero essere seguite dai datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori, secondo standard che tengono conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. I datori di lavoro che non superano questi limiti dimensionali possono, comunque, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale che fissa i parametri - e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012 - autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Fra le misure di prevenzione, particolare rilievo assumono la consultazione e l’informazione, che meglio di altri strumenti possono favorire la consapevolezza di questo rischio, non certo nuovo ma oggi particolarmente presente. (Per maggiori informazioni: Integra srl tel.: 0961367137 o www.integrasrl.it) 23