Contratto a tempo parziale
Il part-time nell’ordinamento
comunitario
• Sentenze della Corte di giustizia sull’art.
119 (ora 141) Tratt. CE (Jenkins, BilkaKaufhaus, Rinner-Kühn,…)
• Accordo-quadro recepito nella Direttiva
97/81/CE del 15.12.1997
Il rapporto con l’Unione Europea
• Adattabilità
• Occupabilità
• Pari opportunità
La direttiva comunitaria e le vicende
attuative
• I principi della Dir. 97/81/CE: volontarietà,
non discriminazione, bilanciamento,
incentivazione, non regresso
• D.lgs. 61/00, come modificato dal d.lgs.
100/01 (prima attuazione)
• Art. 46 d.lgs. 276/03 (seconda attuazione)
Fonti nazionali di disciplina
• D. lgs. n. 61/2000, modificato da d.lgs. n.
100/2001, che, oltre a recepire Direttiva
97/81/CE del 15.12.1997, ha riformulato
totalmente la disciplina previgente (a. 5 l.
863/84)
• D. lgs. n. 276/2003, a. 46, che ha modificato la
disciplina del 2000, diminuendone
notevolmente i vincoli e disponendo
l’inapplicabilità della nuova disciplina alle
amministrazioni pubbliche (art. 1, c. 2)
Definizioni
• Art. 1 d.lgs. n. 61:
Si considerano a tempo parziale i rapporti
di lavoro in cui l’orario di lavoro – fissato dal
contratto individuale - è inferiore a quello a
tempo pieno vale a dire all’orario normale
di lavoro (ex art. 3, c. 1, d.lgs. 66/2003:
cioè 40 ore settimanali) o all’eventuale
minore orario normale fissato dai contratti
collettivi applicati (c. 1, lett. b)
…
•
Tre varianti di prestazione part-time (art. 1, c. 1,
lett. c, d, e):
a) orizzontale (riduzione in relazione all’orario
normale giornaliero di lavoro ossia alcune ore
tutti i giorni);
b) verticale (attività lavorativa svolta a tempo pieno,
ma limitatamente a periodi predeterminati nel
corso della settimana, del mese, dell’anno);
c) misto (si svolge secondo una combinazione di
“orizzontale” e “verticale”).
…
•
Innovazione d.lgs. 276/03: le assunzioni a
termine possono anche essere effettuate
con rapporto part time (art. 1, c. 4, d.lgs.
61/2000)
Ruolo generale della c. collettiva
•
I contratti collettivi nazionali o territoriali
stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi ed i contratti collettivi
aziendali stipulati da rsa ovvero con rsu –
possono
determinare condizioni e modalità della
prestazione lavorativa a tempo parziale
•
I contratti collettivi nazionali possono anche
prevedere per specifiche figure o livelli
professionali modalità particolari di attuazione
delle discipline rimesse alla contrattazione
collettiva
Forma
• Il contratto di lavoro part–time è stipulato in forma
scritta ai soli fini della prova (art. 2, c. 1, d.lgs.
61/2000)
• La forma ad probationem costituisce un’innovazione
del d. n. 61 rispetto al regime preesistente, in cui un
consolidato orientamento giurisprudenziale riteneva
la forma scritta richiesta ad substantiam (elemento
essenziale del contratto), con conseguente nullità
del contratto in sua mancanza (dell’irrazionalità di
tale orientamento ancora si discute: Cass.
24.8.2004 n. 16755 (ord.) ha sollevato la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 5, c. 2, l. 863/84)
Procedure informative
• Il d.lgs. n. 276/03 fa venir meno l’obbligo per
il datore di lavoro di comunicare l’assunzione
a tempo parziale alla DPL competente per
territorio
• Fatte salve eventuali più favorevoli previsioni
dei contratti collettivi, il datore di lavoro deve
informare le rsa, se esistenti, con cadenza
annuale su andamento delle assunzioni a
tempo parziale, tipologia delle stesse e
ricorso al lavoro supplementare
Il difetto di forma
• L’art. 8, c. 1, d.lgs. 61/200 stabilisce che:
- qualora la scrittura manchi, è ammessa la
prova per testimoni in base all’art. 2725 c. c.
(quando il contraente abbia senza sua colpa
perduto il documento che forniva la prova)
- In difetto di prova della stipulazione, su
richiesta del lavoratore potrà essere dichiarata
la conversione giudiziale del contratto da
tempo parziale a tempo pieno. Resta fermo il
diritto alle retribuzioni dovute per le prestazioni
rese antecedentemente alla conversione
Contenuti
 Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta
puntuale indicazione della durata della prestazione
lavorativa e della collocazione temporale dell’orario
con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e
all'anno (art. 2, co. 2).
 Esigenza affermata da Corte cost. n. 210/1992 di
assicurare al lavoratore la libera disponibilità del
proprio tempo di vita anche per poter programmare
altre attività con le quali integrare il reddito lavorativo
ricavato dal part-time
 Si richiede dunque una predeterminazione del tempo
di lavoro ad orario ridotto, con la possibilità di
introdurre le cosiddette clausole elastiche o flessibili,
alle condizioni fissate dal legislatore (ai sensi dell’art.
Assenza o indeterminatezza dei contenuti
 L’assenza o indeterminatezza di tali
contenuti (art. 8, co. 2) non comporta la
nullità del contratto, con perdita
dell’occupazione, ma anche qui, su
richiesta del lavoratore:
- qualora l’omissione riguardi la durata della
prestazione lavorativa, può essere dichiarata
dal giudice la sussistenza fra le parti di un
rapporto di lavoro a tempo pieno a partire
dalla data del relativo accertamento giudiziale
Assenza o indeterminatezza dei contenuti
-
Qualora l’omissione riguardi la collocazione
temporale dell’orario,
il giudice provvede a determinare le modalità
temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa, tenendo conto delle previsioni dei
contratti collettivi, oppure, in mancanza, in via
equitativa, delle responsabilità familiari del
lavoratore interessato, della sua necessità di
integrazione del reddito derivante dallo
svolgimento di altra attività lavorativa nonché delle
esigenze del datore di lavoro. Per il periodo
antecedente: diritto alla retribuzione ed
emolumento a titolo di risarcimento del danno da
liquidarsi con valutazione equitativa del giudice.
…
•
-
-
Il d.lgs. 276 ha aggiunto che:
a) nel corso del successivo svolgimento del
rapporto, è fatta salva la possibilità di
concordare per iscritto clausole elastiche o
flessibili (per riportare nell’ambito della
disciplina standard un rapporto ridefinito
nelle aule giudiziarie);
b) in luogo del ricorso all’autorità giudiziaria,
risoluzione controversie mediante
procedure di conciliazione ed arbitrato
previste dai Ccnl
Lavoro supplementare
• Il lavoro supplementare è inteso come il
lavoro svolto oltre l'orario concordato nel
contratto individuale ed entro il limite del
tempo pieno: art. 1, c. 2, lett. e
• Nel regime preesistente si è passati da
originario divieto di lavoro supplementare,
salvo deroga ad opera dei contratti
collettivi (art. 5 l. 863/84), alla “doppia
chiave” di controllo: autorizzazione
contratto collettivo, consenso del
lavoratore (art. 3 d.lgs. 61/2000)
…
• Attualmente, in base alle modifiche apportate
dal d.lgs. 276, il lavoro supplementare potrà
essere richiesto dal datore di lavoro con il limite
dell’unica chiave di controllo, costituita dal
contratto collettivo o in alternativa dal consenso
del lavoratore (art. 3, c. 1, d. n. 61)
• I contratti collettivi stabiliscono (art. 3, c. 2, d.
n. 61) : a) il numero massimo delle ore di lavoro
supplementare effettuabili; b) le relative causali
in relazione alle quali si consente di richiedere lo
svolgimento di lavoro supplementare; c) le
conseguenze del superamento delle ore di lavoro
supplementare consentite dai contratti collettivi
stessi (es. riposi compensativi come suggerisce circ. min. lav. n. 9/2004)
….
• Qualora il contratto collettivo preveda
espressamente e regolamenti il lavoro
supplementare non è necessario il consenso del
lavoratore (rifiuto illegittimo: rilevanza
disciplinare)
• Se l’effettuazione del lavoro supplementare non
è prevista e regolamentata dal contratto
collettivo, è necessario il consenso del lavoratore
• Il rifiuto del lavoratore non integra gli estremi
del giustificato motivo di licenziamento (ciò non
esclude l’irrogazione di altre sanzioni disciplinari)
(art. 3, c.3)
….
• I contratti collettivi possono prevedere una
percentuale di maggiorazione sull’importo della
retribuzione oraria globale di fatto; possono
anche stabilire che l’incidenza della
retribuzione delle ore supplementari sugli
istituti retributivi indiretti e differiti sia
determinata convenzionalmente mediante
l’applicazione di una maggiorazione forfettaria
sulla retribuzione dovuta per la singola ora di
lavoro supplementare (art. 3, c. 4, d. n. 61)
• Maggiore facilità nell’uso del lavoro
supplementare senza che ciò possa cambiare
l’accordo iniziale: paradosso tutela
individuale/collettiva
Lavoro straordinario
• Lo svolgimento di prestazioni di lavoro
straordinario è consentito in caso di lavoro a
tempo parziale verticale o misto, anche a
tempo determinato, applicandosi in questo caso
la disciplina legale e contrattuale prevista per i
rapporti di lavoro a tempo pieno (art. 3, c. 5, d.
n. 61): si applica la disciplina di cui al d.lgs. n.
66/03 (l’art. 5, c. 3, prevede che in difetto di
disciplina collettiva applicabile, il ricorso al
lavoro straordinario è ammesso soltanto previo
accordo tra datore di lavoro e lavoratore per
un periodo che non superi le 250 ore annuali)
Clausole elastiche e flessibili
• Notevole mutamento della disciplina
preesistente, dove si prevedevano clausole
elastiche solo con riguardo alla variazione
della collocazione temporale della
prestazione lavorativa, sempre con la tutela
della “doppia chiave” (collettiva/individuale)
• Il d.lgs. 276/03 richiede in ogni caso il
consenso del lavoratore mentre dimostra di
ritenere utile, ma non necessario l’intervento
della contrattazione collettiva
…
•
-
-
Ora la disciplina (art. 3, c. 7-10) prevede la
possibilità di concordare:
clausole sulla variazione della
collocazione temporale della prestazione
part time (clausole flessibili), apponibili a
qualunque tipologia di part-time
nel part time verticale o misto possono
essere stabilite anche clausole relative alla
variazione in aumento della durata della
prestazione lavorativa (clausole elastiche)
…
•
Ruolo dell’autonomia collettiva che
stabilisce:
-
condizioni e modalità in relazione alle quali il
datore di lavoro può modificare la collocazione
temporale della prestazione lavorativa
condizioni e modalità in relazione alle quali il
datore di lavoro può variare in aumento la durata
della prestazione lavorativa
i limiti massimi di variabilità in aumento della
durata della prestazione lavorativa
-
-
…
-
-
Limite legislativo tenue: Preavviso da parte del datore di
lavoro, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due
giorni lavorativi nonché diritto a specifiche compensazioni
nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti
collettivi
Disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro,
secondo le previsioni delle clausole elastiche e flessibili,
richiede consenso del lavoratore espresso con specifico
patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro,
reso, su richiesta del lavoratore, con assistenza di
componenti rsa o rsu L’eventuale rifiuto del lavoratore
non integra gli estremi del giustificato motivo di
licenziamento
…
•
In assenza di contratti collettivi, datore di
lavoro e lavoratore possono concordare
direttamente l’adozione di clausole elastiche o
flessibili (art. 8, co. 2 ter)
• Sanzioni (art. 8, co. 2 bis): il mancato
rispetto dell’art. 3, co. 7, 8 e 9, comporta
il diritto, in aggiunta alla retribuzione
dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del
danno
Principio di non discriminazione e
parità di trattamento (art. 4)
• Recepimento della Direttiva Ce n. 97/81 e della
Convenzione Oil 175/94, consistente nella garanzia che il
lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un
trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a
tempo pieno comparabile (inquadrato nello stesso livello
in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai
contratti collettivi) per il solo motivo di lavorare part
time
• Parità di trattamento (per istituti normativi) e
trattamento proporzionalmente ridotto per gli istituti
economici (ferma restando in quest’ultimo caso la facoltà
per il contratto individuale e per quelli collettivi di
prevedere la corresponsione degli emolumenti retributivi,
specie a carattere variabile, sia effettuato in misura più
che proporzionale)
…
• Non vanno riproporzionati gli istituti non legati
da uno stretto nesso di corrispettività con la
prestazione d lavoro: la durata del periodo di
prova e delle ferie annuali, il periodo di
conservazione del posto di lavoro in caso di
malattia, infortuni sul lavoro e malattie
professionali, l’applicazione delle norme di tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi
di lavoro, l’accesso ad iniziative di formazione
professionale organizzate dal datore di lavoro,
l’accesso ai servizi sociali aziendali, i diritti
sindacali
La trasformazione del rapporto
da part-time a full time
• Il d.lgs. n. 276/03 è intervenuto anche in
materia di incentivazione del lavoro a tempo
parziale
• La trasformazione da full time in part time è
consentita, su accordo della parti risultante
da atto scritto, convalidato dalla DPL (è
saltata l’assistenza di un componente
rsa/rsu, alternativa alla convalida). Il rifiuto
alla trasformazione non costituisce
giustificato motivo di licenziamento
…
• In caso di assunzione di personale part time il
datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva
informazione al personale già dipendente con
rapporto di lavoro full time occupato in unità
produttive site nello stesso ambito comunale anche
mediante comunicazione scritta in luogo accessibile
a tutti nei locali dell’impresa (art. 5, c. 3, d.lgs. n. 61)
• Il diritto legale di precedenza dei lavoratori part time
in caso di assunzioni di personale a tempo pieno
non c’è più; è possibile che il contratto individuale
preveda un diritto di precedenza (art. 5, c. 2, d. n.
61)
…
• In caso di violazione del diritto previsto dal
contratto, secondo la circ. min. trova
applicazione l’art. 8, c. 3 che prevede la
corresponsione di un risarcimento del danno
pari alla differenza tra l’importo della
retribuzione percepita e quella che sarebbe
stata corrisposta a seguito del passaggio nei
sei mesi successivi, sempre che le parti
abbiano omesso di predeterminare la
conseguenza della sua violazione
Gli incentivi economici…
• Gli incentivi economici sono rinviati e si
definiranno nell’ambito della riforma del
sistema degli incentivi all’occupazione (art.
5, c. 4)
Computo dei lavoratori part-time
• I lavoratori part-time sono computati nel
complesso del numero dei lavoratori
dipendenti in proporzione dell’orario svolto,
rapportato al tempo pieno (art. 6, c. 1)
Applicabilità al settore agricolo
• L’art. 7 d.lgs. n. 61/2000 (come integrato dal
d.lgs. 276/03) prevede l’integrale
estensione della disciplina del lavoro a
tempo parziale al settore agricolo (in
precedenza la stipulazione di questo tipo di
contratto era possibile solo nel caso in cui i
CCNL sottoscritti dai sindacati
comparativamente più rappresentativi ne
avessero determinato le modalità di
applicazione)
Bibliografia di riferimento
• Alessi, Part-time e tecniche di incentivazione, in De Luca Tamajo,
Rusciano e Zoppoli L. (a cura di), Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di
sistema, Editoriale scientifica, 2004.
• Bano, Il lavoro a tempo parziale, in Perulli (a cura di), Impiego flessibile
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contrattuale, in De Luca Tamajo, Rusciano e Zoppoli L. (a cura di),
Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema, Editoriale scientifica,
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• Brollo (a cura di), Il lavoro a tempo parziale – D.lgs. n. 61/2000, Ipsoa,
2001.
• Brollo, Le modifiche legislative al d.lgs. n. 61/2000 sul lavoro a tempo
parziale, in F. Carinci (coordinato da), Commentario al d.lgs. 10
settembre 2003 n. 276, III, Contratti di lavoro flessibili e contratti
formativi, a cura di Brollo- Mattarolo- Menghini, Ipsoa, 2004, p.121.
• Caruso, Riforma del part-time e diritto sociale europeo: verso una teoria
dei limiti ordinamentali, in De Luca Tamajo-Rusciano-Zoppoli L. (a cura
di), Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema, Editoriale scientifica,
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Bibliografia di riferimento
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Editoriale scientifica, 2004.
Ghera, Compendio di diritto del lavoro, Cacucci, 2004.
Lo Faro, Italia, numero monografico su La regolamentazione del part time in
Europa, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2002, p. 603.
Magrini, Lavoro a tempo parziale, in Enc. dir., Agg., VI, 2002.
Pinto, Lavoro part time e mediazione sindacale: la devoluzione di funzini
normative al contratto collettivo, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2002, p. 275.
Roccella, Manuale di diritto del lavoro, Giappichelli, 2004.
Santucci, Il part time nella nuova disciplina: dalla “flessibilità limitata” alla
“precarietà”?, in De Luca Tamajo, Rusciano e Zoppoli L. (a cura di), Mercato del
lavoro. Riforma e vincoli di sistema, Editoriale scientifica, 2004.
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Santucci, Part-time, voce del Commentario di Diritto del lavoro, diretto da Carinci
F. e curato da Carinci F. e Zoppoli L., Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni,
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Santucci, Contrattazione collettiva e lavori flessibili nelle pubbliche
amministrazioni, in Diritto delle relazioni industriali, 2003.
Santucci, La riforma "europea" del part time: cambiano le regole, rimangono i
timori, in Il Diritto del mercato del lavoro, 2000, n. 3
Scarponi, Lavoro a tempo parziale, in Gragnoli - Perulli (a cura di), La riforma
del mercato del lavoro e nuovi modelli contrattuali, Cedam, 2004, p. 567.
Tiraboschi (a cura di), La riforma Biagi del mercato del lavoro, Giuffrè, 2004.
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Voza, La destrutturazione del tempo di lavoro: part-time, lavoro intermittente e
lavoro ripartito, in Curzio (a cura di), Lavoro e diritti dopo il decreto legislativo
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Part-time - Facoltà di Scienze Economiche ed Aziendali