Contratto a tempo parziale Il part-time nell’ordinamento comunitario • Sentenze della Corte di giustizia sull’art. 119 (ora 141) Tratt. CE (Jenkins, BilkaKaufhaus, Rinner-Kühn,…) • Accordo-quadro recepito nella Direttiva 97/81/CE del 15.12.1997 Il rapporto con l’Unione Europea • Adattabilità • Occupabilità • Pari opportunità La direttiva comunitaria e le vicende attuative • I principi della Dir. 97/81/CE: volontarietà, non discriminazione, bilanciamento, incentivazione, non regresso • D.lgs. 61/00, come modificato dal d.lgs. 100/01 (prima attuazione) • Art. 46 d.lgs. 276/03 (seconda attuazione) Fonti nazionali di disciplina • D. lgs. n. 61/2000, modificato da d.lgs. n. 100/2001, che, oltre a recepire Direttiva 97/81/CE del 15.12.1997, ha riformulato totalmente la disciplina previgente (a. 5 l. 863/84) • D. lgs. n. 276/2003, a. 46, che ha modificato la disciplina del 2000, diminuendone notevolmente i vincoli e disponendo l’inapplicabilità della nuova disciplina alle amministrazioni pubbliche (art. 1, c. 2) Definizioni • Art. 1 d.lgs. n. 61: Si considerano a tempo parziale i rapporti di lavoro in cui l’orario di lavoro – fissato dal contratto individuale - è inferiore a quello a tempo pieno vale a dire all’orario normale di lavoro (ex art. 3, c. 1, d.lgs. 66/2003: cioè 40 ore settimanali) o all’eventuale minore orario normale fissato dai contratti collettivi applicati (c. 1, lett. b) … • Tre varianti di prestazione part-time (art. 1, c. 1, lett. c, d, e): a) orizzontale (riduzione in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro ossia alcune ore tutti i giorni); b) verticale (attività lavorativa svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno); c) misto (si svolge secondo una combinazione di “orizzontale” e “verticale”). … • Innovazione d.lgs. 276/03: le assunzioni a termine possono anche essere effettuate con rapporto part time (art. 1, c. 4, d.lgs. 61/2000) Ruolo generale della c. collettiva • I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ed i contratti collettivi aziendali stipulati da rsa ovvero con rsu – possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa a tempo parziale • I contratti collettivi nazionali possono anche prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva Forma • Il contratto di lavoro part–time è stipulato in forma scritta ai soli fini della prova (art. 2, c. 1, d.lgs. 61/2000) • La forma ad probationem costituisce un’innovazione del d. n. 61 rispetto al regime preesistente, in cui un consolidato orientamento giurisprudenziale riteneva la forma scritta richiesta ad substantiam (elemento essenziale del contratto), con conseguente nullità del contratto in sua mancanza (dell’irrazionalità di tale orientamento ancora si discute: Cass. 24.8.2004 n. 16755 (ord.) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, c. 2, l. 863/84) Procedure informative • Il d.lgs. n. 276/03 fa venir meno l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare l’assunzione a tempo parziale alla DPL competente per territorio • Fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi, il datore di lavoro deve informare le rsa, se esistenti, con cadenza annuale su andamento delle assunzioni a tempo parziale, tipologia delle stesse e ricorso al lavoro supplementare Il difetto di forma • L’art. 8, c. 1, d.lgs. 61/200 stabilisce che: - qualora la scrittura manchi, è ammessa la prova per testimoni in base all’art. 2725 c. c. (quando il contraente abbia senza sua colpa perduto il documento che forniva la prova) - In difetto di prova della stipulazione, su richiesta del lavoratore potrà essere dichiarata la conversione giudiziale del contratto da tempo parziale a tempo pieno. Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute per le prestazioni rese antecedentemente alla conversione Contenuti Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno (art. 2, co. 2). Esigenza affermata da Corte cost. n. 210/1992 di assicurare al lavoratore la libera disponibilità del proprio tempo di vita anche per poter programmare altre attività con le quali integrare il reddito lavorativo ricavato dal part-time Si richiede dunque una predeterminazione del tempo di lavoro ad orario ridotto, con la possibilità di introdurre le cosiddette clausole elastiche o flessibili, alle condizioni fissate dal legislatore (ai sensi dell’art. Assenza o indeterminatezza dei contenuti L’assenza o indeterminatezza di tali contenuti (art. 8, co. 2) non comporta la nullità del contratto, con perdita dell’occupazione, ma anche qui, su richiesta del lavoratore: - qualora l’omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, può essere dichiarata dal giudice la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale Assenza o indeterminatezza dei contenuti - Qualora l’omissione riguardi la collocazione temporale dell’orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, tenendo conto delle previsioni dei contratti collettivi, oppure, in mancanza, in via equitativa, delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del reddito derivante dallo svolgimento di altra attività lavorativa nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente: diritto alla retribuzione ed emolumento a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi con valutazione equitativa del giudice. … • - - Il d.lgs. 276 ha aggiunto che: a) nel corso del successivo svolgimento del rapporto, è fatta salva la possibilità di concordare per iscritto clausole elastiche o flessibili (per riportare nell’ambito della disciplina standard un rapporto ridefinito nelle aule giudiziarie); b) in luogo del ricorso all’autorità giudiziaria, risoluzione controversie mediante procedure di conciliazione ed arbitrato previste dai Ccnl Lavoro supplementare • Il lavoro supplementare è inteso come il lavoro svolto oltre l'orario concordato nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno: art. 1, c. 2, lett. e • Nel regime preesistente si è passati da originario divieto di lavoro supplementare, salvo deroga ad opera dei contratti collettivi (art. 5 l. 863/84), alla “doppia chiave” di controllo: autorizzazione contratto collettivo, consenso del lavoratore (art. 3 d.lgs. 61/2000) … • Attualmente, in base alle modifiche apportate dal d.lgs. 276, il lavoro supplementare potrà essere richiesto dal datore di lavoro con il limite dell’unica chiave di controllo, costituita dal contratto collettivo o in alternativa dal consenso del lavoratore (art. 3, c. 1, d. n. 61) • I contratti collettivi stabiliscono (art. 3, c. 2, d. n. 61) : a) il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili; b) le relative causali in relazione alle quali si consente di richiedere lo svolgimento di lavoro supplementare; c) le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi (es. riposi compensativi come suggerisce circ. min. lav. n. 9/2004) …. • Qualora il contratto collettivo preveda espressamente e regolamenti il lavoro supplementare non è necessario il consenso del lavoratore (rifiuto illegittimo: rilevanza disciplinare) • Se l’effettuazione del lavoro supplementare non è prevista e regolamentata dal contratto collettivo, è necessario il consenso del lavoratore • Il rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento (ciò non esclude l’irrogazione di altre sanzioni disciplinari) (art. 3, c.3) …. • I contratti collettivi possono prevedere una percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto; possono anche stabilire che l’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l’applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare (art. 3, c. 4, d. n. 61) • Maggiore facilità nell’uso del lavoro supplementare senza che ciò possa cambiare l’accordo iniziale: paradosso tutela individuale/collettiva Lavoro straordinario • Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario è consentito in caso di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, applicandosi in questo caso la disciplina legale e contrattuale prevista per i rapporti di lavoro a tempo pieno (art. 3, c. 5, d. n. 61): si applica la disciplina di cui al d.lgs. n. 66/03 (l’art. 5, c. 3, prevede che in difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali) Clausole elastiche e flessibili • Notevole mutamento della disciplina preesistente, dove si prevedevano clausole elastiche solo con riguardo alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, sempre con la tutela della “doppia chiave” (collettiva/individuale) • Il d.lgs. 276/03 richiede in ogni caso il consenso del lavoratore mentre dimostra di ritenere utile, ma non necessario l’intervento della contrattazione collettiva … • - - Ora la disciplina (art. 3, c. 7-10) prevede la possibilità di concordare: clausole sulla variazione della collocazione temporale della prestazione part time (clausole flessibili), apponibili a qualunque tipologia di part-time nel part time verticale o misto possono essere stabilite anche clausole relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausole elastiche) … • Ruolo dell’autonomia collettiva che stabilisce: - condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa - - … - - Limite legislativo tenue: Preavviso da parte del datore di lavoro, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi nonché diritto a specifiche compensazioni nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi Disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro, secondo le previsioni delle clausole elastiche e flessibili, richiede consenso del lavoratore espresso con specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con assistenza di componenti rsa o rsu L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento … • In assenza di contratti collettivi, datore di lavoro e lavoratore possono concordare direttamente l’adozione di clausole elastiche o flessibili (art. 8, co. 2 ter) • Sanzioni (art. 8, co. 2 bis): il mancato rispetto dell’art. 3, co. 7, 8 e 9, comporta il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno Principio di non discriminazione e parità di trattamento (art. 4) • Recepimento della Direttiva Ce n. 97/81 e della Convenzione Oil 175/94, consistente nella garanzia che il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile (inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi) per il solo motivo di lavorare part time • Parità di trattamento (per istituti normativi) e trattamento proporzionalmente ridotto per gli istituti economici (ferma restando in quest’ultimo caso la facoltà per il contratto individuale e per quelli collettivi di prevedere la corresponsione degli emolumenti retributivi, specie a carattere variabile, sia effettuato in misura più che proporzionale) … • Non vanno riproporzionati gli istituti non legati da uno stretto nesso di corrispettività con la prestazione d lavoro: la durata del periodo di prova e delle ferie annuali, il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia, infortuni sul lavoro e malattie professionali, l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, l’accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro, l’accesso ai servizi sociali aziendali, i diritti sindacali La trasformazione del rapporto da part-time a full time • Il d.lgs. n. 276/03 è intervenuto anche in materia di incentivazione del lavoro a tempo parziale • La trasformazione da full time in part time è consentita, su accordo della parti risultante da atto scritto, convalidato dalla DPL (è saltata l’assistenza di un componente rsa/rsu, alternativa alla convalida). Il rifiuto alla trasformazione non costituisce giustificato motivo di licenziamento … • In caso di assunzione di personale part time il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto di lavoro full time occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa (art. 5, c. 3, d.lgs. n. 61) • Il diritto legale di precedenza dei lavoratori part time in caso di assunzioni di personale a tempo pieno non c’è più; è possibile che il contratto individuale preveda un diritto di precedenza (art. 5, c. 2, d. n. 61) … • In caso di violazione del diritto previsto dal contratto, secondo la circ. min. trova applicazione l’art. 8, c. 3 che prevede la corresponsione di un risarcimento del danno pari alla differenza tra l’importo della retribuzione percepita e quella che sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio nei sei mesi successivi, sempre che le parti abbiano omesso di predeterminare la conseguenza della sua violazione Gli incentivi economici… • Gli incentivi economici sono rinviati e si definiranno nell’ambito della riforma del sistema degli incentivi all’occupazione (art. 5, c. 4) Computo dei lavoratori part-time • I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione dell’orario svolto, rapportato al tempo pieno (art. 6, c. 1) Applicabilità al settore agricolo • L’art. 7 d.lgs. n. 61/2000 (come integrato dal d.lgs. 276/03) prevede l’integrale estensione della disciplina del lavoro a tempo parziale al settore agricolo (in precedenza la stipulazione di questo tipo di contratto era possibile solo nel caso in cui i CCNL sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi ne avessero determinato le modalità di applicazione) Bibliografia di riferimento • Alessi, Part-time e tecniche di incentivazione, in De Luca Tamajo, Rusciano e Zoppoli L. (a cura di), Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema, Editoriale scientifica, 2004. • Bano, Il lavoro a tempo parziale, in Perulli (a cura di), Impiego flessibile e mercato del lavoro, Giappichelli, 2004. • Bavaro, Osservazioni su tempo parziale, tempo flessibile e dogmatica contrattuale, in De Luca Tamajo, Rusciano e Zoppoli L. (a cura di), Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema, Editoriale scientifica, 2004. • Brollo (a cura di), Il lavoro a tempo parziale – D.lgs. n. 61/2000, Ipsoa, 2001. • Brollo, Le modifiche legislative al d.lgs. n. 61/2000 sul lavoro a tempo parziale, in F. Carinci (coordinato da), Commentario al d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, III, Contratti di lavoro flessibili e contratti formativi, a cura di Brollo- Mattarolo- Menghini, Ipsoa, 2004, p.121. • Caruso, Riforma del part-time e diritto sociale europeo: verso una teoria dei limiti ordinamentali, in De Luca Tamajo-Rusciano-Zoppoli L. (a cura di), Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema, Editoriale scientifica, 2004. Bibliografia di riferimento • • • • • • • • Del Punta, Lavoro a tempo parziale, in Pedrazzoli (a cura di), Il nuovo mercato del lavoro, Commentario, Zanichelli, 2004, p. 469. Delfino, Riforma del part-time e vincoli comunitari, in De Luca Tamajo, Rusciano e Zoppoli L. (a cura di), Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema, Editoriale scientifica, 2004. Ghera, Compendio di diritto del lavoro, Cacucci, 2004. Lo Faro, Italia, numero monografico su La regolamentazione del part time in Europa, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2002, p. 603. Magrini, Lavoro a tempo parziale, in Enc. dir., Agg., VI, 2002. Pinto, Lavoro part time e mediazione sindacale: la devoluzione di funzini normative al contratto collettivo, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2002, p. 275. Roccella, Manuale di diritto del lavoro, Giappichelli, 2004. Santucci, Il part time nella nuova disciplina: dalla “flessibilità limitata” alla “precarietà”?, in De Luca Tamajo, Rusciano e Zoppoli L. (a cura di), Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema, Editoriale scientifica, 2004. Bibliografia di riferimento • • • • • • • • Santucci, La nuova disciplina del contratto di lavoro part-time, in Rusciano (a cura di), Problemi giuridici del mercato del lavoro, Jovene 2004. Santucci, Part-time, voce del Commentario di Diritto del lavoro, diretto da Carinci F. e curato da Carinci F. e Zoppoli L., Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Utet, 2004. Santucci, Contrattazione collettiva e lavori flessibili nelle pubbliche amministrazioni, in Diritto delle relazioni industriali, 2003. Santucci, La riforma "europea" del part time: cambiano le regole, rimangono i timori, in Il Diritto del mercato del lavoro, 2000, n. 3 Scarponi, Lavoro a tempo parziale, in Gragnoli - Perulli (a cura di), La riforma del mercato del lavoro e nuovi modelli contrattuali, Cedam, 2004, p. 567. Tiraboschi (a cura di), La riforma Biagi del mercato del lavoro, Giuffrè, 2004. Vallebona, La nuova disciplina del lavoro a tempo parziale, in Mass. giur. lav., 2000, p. 492. Voza, La destrutturazione del tempo di lavoro: part-time, lavoro intermittente e lavoro ripartito, in Curzio (a cura di), Lavoro e diritti dopo il decreto legislativo 276/2003, Cacucci, 2004, p. 237.