Il contratto di lavoro
a tempo parziale
1
La flessibilità riguarda la
dimensione temporale interna alla
prestazione lavorativa
Le modalità temporali di erogazione: i
c.d. moduli
2
Il contratto di lavoro a tempo parziale
INTERESSE GENERALE
La rimodulazione dei tempi di lavoro
come strumento di politica occupazionale
INTERESSE
DELL’IMPRESA
Utilizzo
più flessibile
della forza lavoro
INTERESSE DEL
LAVORATORE
3
obiettivi
Gestione
personalizzata
dei propri tempi
di vita e di lavoro
3
La disciplina legale del parttime in Italia
L’Accordo sul costo del
lavoro del 22.1.1983
La Direttiva n.
97/81/CE
la legge
863/1984
Il Libro Bianco sulla riforma
del mercato del lavoro
UNA ULTERIORE RIFORMA
il D. lgs.
61/2000
Il D. lgs.
276/03
Art. 1 comma44
l. n.247/07
4
La disciplina del part-time nella l. n.
863/1984
 Il part-time come “strumento
a sostegno e ad incremento dei
livelli occupazionali” viene
disciplinato assieme ad altri
contratti di lavoro che,
direttamente o
indirettamente, tendono ad un
impiego più duttile e flessibile
del tempo di lavoro:
 I contratti
di
formazionelavoro
 I contratti
collettivi di
solidarietà
5
La disciplina del part-time nella l. n.
863/1984


la forma
scritta (ad
probationem
o ad
substantiam?
Quali
conseguenze
in caso di
mancanza di
forma?)

l’art. 5: in una ventina
di commi
UNA NORMATIVA LACUNOSA
PER MOLTI PROFILI,
SPECIALMENTE DUE:
la faticosa elaborazione giurisprudenziale
le clausole
elastiche
L’obbligo di
predetermi
nazione
dell’orario
con
riferiment
o al giorno,
alla
settimana,
al mese,
all’anno
(art. 5, comma
2)6

La disciplina del part-time nella l. n.
863/1984
la faticosa elaborazione
giurisprudenziale sulle questioni di forma
e sulla cd. “flessibilità interna” (clausole elastiche)
(rinvio)
 Il risultato: i giudici
artefici dell’effettivo
ruolo del lavoro a
tempo parziale come
strumento di
flessibilità
 Il carattere
inappagante delle
soluzioni
7
Il part-time nel d. lgs. n. 61/2000
(di attuazione della Dir. 97/81/CE)
Una disciplina dettagliata con :
 poche lacune
 molte tutele
8
Art. 1, comma 1, d. lgs. n. 61/2000
“nel rapporto di lavoro
subordinato l’assunzione
può avvenire a tempo pieno
o a tempo parziale”
9
La definizione legale di part-time
Ai fini del presente decreto legislativo si
intende:
a) Per "tempo pieno" l'orario normale di
lavoro o l'eventuale minor orario
normale fissato dai contratti collettivi
applicati;
b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro,
fissato dal contratto individuale, cui sia
tenuto un lavoratore, che risulti
comunque inferiore a quello indicato
nella lettera a)
10
La disciplina
tipizza tre
modalità di
lavoro part-time
PART TIME
ORIZZONTALE
PART TIME
VERTICALE
Svolgimento della
prestazione
tutti i giorni ma a orario
ridotto rispetto
all’orario normale
Svolgimento
di una prestazione di lavoro
a tempo pieno
“limitatamente a
periodi predeterminati
nel corso della settimana,
giornaliero di lavoro
del mese o dell’anno”
PART-TIME
MISTO
Si svolge
secondo
una
combinazione
delle prime
11
due modalità
…inoltre
“Le assunzioni a a termine, di cui al decreto
legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e
successive modificazioni (…), possono essere
effettuate anche con rapporto a tempo
parziale”
(art. 1, comma 4)
la doppia flessibilità
12
Come si instaura un rapporto di lavoro a
tempo parziale
I “SOSPETTI” DEL
LEGISLATORE
DUE
POSSIBILITA’
 Stipulazione
diretta
 Trasformazione di
un precedente
rapporto full time
Su accordo delle parti
risultante da atto
scritto, convalidato
dalla direzione
provinciale del lavoro,
è ammessa la
trasformazione del
rapporto di lavoro a
tempo pieno in
rapporto a tempo
13
parziale
Come si instaura un rapporto di lavoro a
tempo parziale
IN OGNI
CASO, in ossequio
al principio
(posto dalla
Dir. 97/81/Ce)
della
volontarietà…
“Il rifiuto di un lavoratore
di trasformare il proprio
rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a
tempo parziale, o il proprio
rapporto di lavoro a
tempo parziale in rapporto
a tempo pieno, non
costituisce giustificato
motivo di
licenziamento”
14
Ma esiste un diritto alla
trasformazione del full-time in part-time
se tale trasformazione è richiesta?
NO
Il datore di lavoro è semplicemente tenuto, in
caso di nuove assunzioni con contratti
part-time a darne “tempestiva
informazione al personale già dipendente
con rapporto a tempo piano” e a “prendere
in considerazione” le eventuali domande di
trasformazione a tempo parziale
(art. 5, comma 3)
15
…ed in caso di nuove
assunzioni a tempo pieno?
IL DIRITTO DI PRECEDENZA
(prima previsto dal d. lgs. n. 61/2000)
è stato cancellato dall’art. 46 del d.
lgs. 276/2003 e può essere, oggi,
soltanto previsto dal contratto
individuale (art. 5, comma 2)
previsione assai improbabile
16
Il problema maggiormente dibattuto:
il requisito della forma scritta
“Il contratto di lavoro a tempo
parziale è stipulato in forma scritta”
Il dissidio
giurisprudenziale
precedente la riforma
del 2000
17
La giurisprudenza precedente il d. lgs. n.
61/2000: forma scritta richiesta ad
substantiam actus
“La forma scritta prevista per la
stipulazione del contratto di lavoro
a tempo parziale, costituisce un
requisito stabilito "ad substantiam"
e non già "ad probationem”
(Cass. 2231/1991)
18
…segue
prima del d. lgs. n. 61/2000: gli
effetti della nullità per mancanza
di forma. Due possibilità
L’EFFETTO
MODIFICATIVO
(la conversione in
full-time)
La nullità della
clausola di riduzione
dell’orario e la sua
sostituzione ex art.
1419 c.c. sulla base di
una “presunzione di
tempo pieno”
L’EFFETTO
ESTINTIVO
La nullità della clausola
determina la nullità
dell’intero contratto
Entrambe
insoddisfacenti
19
La soluzione della nuova normativa
(art. 8 d.lgs. 61/2000)
Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma
scritta è richiesta a fini di prova.
Qualora la scrittura risulti mancante, è ammessa la
prova per testimoni.
In difetto di prova, su richiesta del lavoratore,
potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti
di un rapporto di lavoro a tempo pieno
20
Cosa accade in caso di mancanza o indeterminatezza nel
contratto scritto delle indicazioni riguardanti la durata
della
prestazione lavorativa e/o la collocazione temporale
dell’orario
di lavoro?
Se non si
indica
la durata
Se non si
specifica
la collocazione
temporale
rapporto di lavoro
a tempo
pieno su richiesta
del lavoratore
determinazione
giudiziale
delle modalità
temporali di svolgimento
del lavoro in base ai contr.
coll. o secondo equità
In
entrambi
i casi:
emolumento
a titolo
di risarc.
del
danno
per il
periodo
pregresso
21
NON si produce, in ogni caso,
NULLITA’ DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
L’uso del part-time nella ricerca della
massima flessibilità in funzione di politica
occupazionale
L’art. 3
Quanto
si lavora
Quando
si lavora
LE DISPOSIZIONI PIU’ SIGNIFICATIVE
DEL D. LGS. 61/2000 NELL’OTTICA
DELLA FLESSIBILIZZAZIONE DEL
PART-TIME
Possibilità di lavoro supplementare
Possibilità di clausole flessibili
22
1) Il lavoro supplementare
(solo nel part-time orizzontale)
L'effettuazione di
prestazioni lavorative
supplementari è
ammessa
esclusivamente quando
il contratto di lavoro a
tempo parziale sia
stipulato a tempo
indeterminato
“vecchio” 61/2000
Nelle ipotesi di lavoro a
tempo parziale, anche a
tempo determinato, il
datore di lavoro ha
facoltà di richiedere lo
svolgimento di
prestazioni
supplementari
“nuovo” 61/2000
23
Il contratto collettivo che il I contratti collettivi stabiliscono il
datore di lavoro
numero massimo delle ore di
effettivamente applichi
lavoro supplementare
stabilisce:
effettuabili e le relative causali
a) il numero massimo di ore
in relazione alle quali si
di lavoro supplementare
consente di richiedere ad un
lavoratore a tempo parziale lo
b) il numero massimo di ore
di lavoro supplementare
svolgimento di lavoro
effettuabili nella singola
supplementare, nonché le
giornata lavorativa;
conseguenze del superamento
delle ore di lavoro
c) le causali in relazione alle
supplementare consentite dai
quali si consente di
richiedere lo svolgimento
contratti collettivi stessi
di lavoro supplementare
“vecchio” 61/2000
“nuovo” 61/2000
24
La circolare ministeriale n. 9/2004
“In ipotesi di superamento dei limiti
consentiti al lavoro supplementare il
termine "conseguenze" deve essere
interpretato nel senso che tali
conseguenze non devono essere di natura
necessariamente economica (per esempio
riposi compensativi)”
25
“nuovo” 61/2000
L'effettuazione di
prestazioni di lavoro
supplementare richiede il
consenso del lavoratore
interessato ove non
prevista e
regolamentata dal
contratto collettivo
Il rifiuto da parte del
lavoratore non può
integrare in nessun caso
gli estremi del
giustificato motivo di
licenziamento
“vecchio” 61/2000
L'effettuazione di prestazioni
di lavoro supplementare
richiede in ogni
caso il consenso del
lavoratore
interessato
L'eventuale rifiuto dello
stesso non costituisce
infrazione disciplinare,
né integra gli estremi del
giustificato motivo di
licenziamento
26
2) Clausole flessibili e clausole
elastiche
flessibili
elastiche
“le parti del contratto di lavoro a tempo
parziale possono (…) concordare
clausole flessibili relative alla
variazione delle collocazione
temporale della prestazione”.
Nei rapporti di lavoro a tempo parziale
di tipo verticale o misto possono
essere stabilite anche clausole
elastiche relative alla variazione in
aumento della durata della
prestazione lavorativa
(art. 3, comma 7)
27
2) Clausole flessibili e clausole
elastiche
flessibili
elastiche
RICHIEDONO SEMPRE UNO
SPECIFICO PATTO SCRITTO
(art. 3, comma 9)
28
Non esisteva più il principio della
“doppia chiave”
A)
NON C’E’ IL
CONTRATTO
COLLETTIVO
BASTA IL CONSENSO
DEL LAVORATORE
B)
C’É IL CONTRATTO
COLLETTIVO
NON OCCORRE
IL CONSENSO
DEL LAVORATORE
29
I CONTRATTI COLLETTIVI
applicati dal datore di
lavoro interessato, hanno
la facoltà di prevedere
clausole elastiche in
ordine alla sola
collocazione temporale
della prestazione
lavorativa, determinando
le condizioni e le modalità
a fronte delle quali il
datore di lavoro può
variare detta collocazione
“le parti del contratto di
lavoro a tempo parziale
possono (…) concordare
clausole flessibili relative alla
variazione delle collocazione
temporale della prestazione”.
“Nei rapporti di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale o misto
possono essere stabilite anche
clausole elastiche relative alla
variazione in aumento della
durata della prestazione
lavorativa“
“nuovo” 61/2000
“vecchio” 61/2000
Rimodificato dalla l.n.247/07
30
E nuovo comma 44 articolo 1 della
legge




i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9,
stabilire clausole flessibili relative alla variazione della
collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti
di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere
stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in
aumento della durata della prestazione lavorativa. I predetti
contratti collettivi stabiliscono:
1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro
può modificare la collocazione temporale della prestazione
lavorativa;
2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro
può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della
prestazione lavorativa
31
Ergo:
è richiesto di nuovo il filtro
della contrattazione collettiva.
Le parti non possono
concordare direttamente
l’adozione di clausole flessibili e
di clausole elastiche
…la contrattazione deve regolamentarne condizioni
e modalità, nonché stabilire
le forme e la misura della compensazione 32
La dottrina
 La previsione rappresenta un omaggio alle
posizioni dottrinali più critiche rispetto
all’affidamento alla sola volontà
individuale del compito di introdurre
deroghe alla disciplina legislativa ovvero
della funzione di flessibilizzazione di una
tipologia contrattuale, come il part-time,
in bilico tra le esigenze di libera disponibilità
del tempo di non lavoro e le istanze di
flessibilità delle imprese.

33
“nuovo” 61/2000
L'esercizio da parte del
datore di lavoro del
potere di modificare la
collocazione temporale
della prestazione
comporta in favore del
prestatore di lavoro un
preavviso, fatte salve le
intese tra le parti, di
almeno due giorni
lavorativi.
“vecchio” 61/2000
L'esercizio da parte del
datore di lavoro del
potere di variare la
collocazione temporale
della prestazione
lavorativa a tempo
parziale comporta in
favore del lavoratore
un preavviso di almeno
10 giorni.
è cambiato anche
il termine di preavviso
34
Nuovo termine di preavviso e compensazioni
previste dalla contrttazione collettiva
 L’esercizio, ove previsto dai contratti collettivi … nei
termini, condizioni e modalità ivi stabiliti, da parte del
datore di lavoro del potere di variare in aumento la
durata della prestazione lavorativa, nonchè di
modificare la collocazione temporale della stessa,
comporta in favore del prestatore di lavoro un
preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno
cinque giorni lavorativi, nonchè il diritto a
specifiche compensazioni, nella misura ovvero
nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui
all’articolo 1, comma
35
Volontarietà delle clausole di
flessibilità
 Le clausole richiedono il consenso del
lavoratore formalizzato attraverso uno
specifico patto scritto, anche contestuale al
contratto di lavoro, reso, su richiesta del
lavoratore, con l'assistenza di un
componente della rappresentanza sindacale
aziendale indicato dal lavoratore medesimo.
L'eventuale rifiuto del lavoratore non
integra gli estremi del giustificato motivo di
licenziamento
36
“nuovo” 61/2000
La
cancellazione
del cd. “diritto
di
ripensamento”
“vecchio” 61/2000





Durante il corso di
svolgimento del rapporto di
lavoro il lavoratore potrà
denunciare il patto
accompagnando alla denuncia
l'indicazione di una delle
seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere
familiare;
b) esigenze di tutela della
salute certificate dal
competente Servizio sanitario
pubblico;
c) necessità di attendere ad
altra attività lavorativa
subordinata o autonoma
d) altre esigenze individuate
dalla contrattazione collettiva
(studio, formazione etc…)
37
Flessibilità e/o elasticità del parttime…
…
e in cambio
cosa?
nella precedente
disciplina:
il diritto alla
nell’attuale
disciplina:
il diritto a
”specifiche
compensazio
ni”
(anche riposi
compensativi)
maggiorazione
retributiva
38
Il computo dei part-timer
In tutte le ipotesi in cui, per
In tutte le ipotesi in cui, per
disposizione di legge o di
disposizione di legge o di
contratto collettivo, si renda
contratto collettivo, si renda
necessario l'accertamento
della consistenza
necessario l'accertamento della
dell'organico, i lavoratori a
consistenza dell'organico, i
tempo parziale sono
computati nel complesso
del numero dei lavoratori
dipendenti in
proporzione all'orario
svolto
art. 6, d. lgs. n. 61/2001
“nuovo” 61/2000
lavoratori a tempo parziale sono
computati nel numero
complessivo dei dipendenti in
proporzione all'orario svolto
Ai soli fini dell'applicabilità della
disciplina di cui al titolo III della
legge 1970 n. 300 i lavoratori a
tempo parziale si computano
come unità intere, quale che sia
la durata della loro prestazione
lavorativa
“vecchio” 61/2000
39
Il computo dei lavoratori a tempo
parziale
La generalizzazione della regola del computo
proporzionale rende ancora più “appetibile”
per le imprese il ricorso al part-time.
Ha, pertanto, una funzione di
ulteriore incentivazione
della sua diffusione
40
Il part-time nelle pubbliche
amministrazioni
Art. 10, d. lgs.
61/2000
• forma scritta e
informativa alle
r.s.a.
•diritto di
precedenza
ed incentivi
Le disposizioni del presente decreto si applicano,
ove non diversamente disposto, anche ai rapporti
di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, con esclusione di quelle contenute
negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e
comunque fermo restando quanto previsto da
disposizioni speciali in materia ed, in particolare,
dall’articolo 1 della l. 662/1996…
•sanzioni
41
Il part-time nelle pubbliche
amministrazioni
la costituzione del rapporto:
1) attraverso
assunzione nell’ambito
della programmazione
triennale del fabbisogno
I posti così individuati
sono prioritariamente
coperti sulla base delle
richieste presentate
dal personale in
servizio
2) attraverso
trasformazione del
precedente rapporto
a tempo pieno in
part-time su
richiesta del
dipendente
IMP:
il diritto soggettivo
alla
trasformazione
entro 60 gg. dalla
domanda
42
la
trasformazione può essere negata
solo quando l’eventuale seconda
attività lavorativa che il
dipendente intenda svolgere
comporti una situazione di
“conflitto di interessi con la
specifica attività di servizio”
svolta presso la p.a.
43
Il diritto alla trasformazione
(dal part-time al tempo pieno)
sussiste alla scadenza di un biennio
dalla trasformazione
pertanto, nel privato:
un diritto alla
trasformazione può
essere soltanto
previsto dal
contratto individuale
nel pubblico:
è previsto un vero e proprio
“diritto al ritorno” per i
lavoratori già
precedentemente full-time;
per quelli sin dall’inizio assunti a
part-time, esiste un diritto a
chiedere la trasformazione
decorsi tre anni
dall’assunzione e sempre che
vi sia la disponibilità del posto
in organico
44
Scarica

5. Il contratto di lavoro a tempo parziale