PONY EXPRESS MARZO 2010 Associazione - Assemblea dei soci: eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’AIPD - 29 marzo: Metroweb fa battere un’asta da Christie’s in favore dell’AIPD - 21 marzo: Giornata mondiale delle persone con sindrome di Down - Uno stage in collaborazione con la Presidenza della Repubblica a Villa Rosebery per i ragazzi della Sezione di Caserta - Approvati i progetti “Down Town” e “Ragazzi sul web” - Pubblicati gli importi del 5X1000 2008 - CoorDown: eletto il nuovo Comitato Notizie dalle Sezioni AIPD Avellino Bari Belluno Bergamo Catania Cosenza Livorno Marca Trevigiana Oristano Legislazione - Tempo di elezioni: il diritto di voto è di tutti - Scuola: ripristinata la possibilità di richiedere ore di sostegno in deroga; nuove schede dell’Osservatorio Scolastico AIPD - Modifica alla disciplina dei permessi sul posto di lavoro - Dipartimento delle Politiche per la famiglia: pubblicato il bando 2010 per la presentazione dei progetti Eventi - Giornata di studio sulla sindrome di Down, Ravenna 25 marzo - Convegno “Quale futuro per le politiche sociali in Italia. Quale ruolo per le organizzazioni di volontariato”, Iesi, 27 marzo - 28 marzo, III Giornata nazionale della disabilità intellettiva e relazionale - Fiera di Trieste, 15 - 18 aprile 1 Associazione - Assemblea dei soci: eletto il nuovo consiglio di amministrazione dell’AIPD Gli scorsi 13 e 14 marzo si è svolta a Roma l’annuale assemblea dei soci AIPD nell’ambito della quale si sono svolte le elezioni per designare il nuovo consiglio di Amministrazione. Ecco la composizione del nuovo CDA che resterà in carica per tre anni: Presidente: Mario Berardi, Roma Consiglieri: Giovanna Palladino - Campobasso, Maurizio Pietropaoli - Roma, Anna Puntel – Venezia, Remo Romano - Marca Trevigiana, Lucia Ruggiero – Cosenza, Massimo Zallocco – Livorno. Revisori dei Conti: Paolo Benedetti – Roma, Alessandro Andreotti – Roma, Domenico Ritorto - Castelli Romani. Probiviri: Vittorio Cannata – Milazzo, Giovanna Grignoli – Campobasso, Enzo Razzano – Roma. Il vicepresidente sarà eletto nel corso della prima riunione del CDA, prevista per sabato 10 aprile. - 29 marzo: Metroweb fa battere un’asta da Christie’s in favore dell’AIPD I tombini art di Milano – realizzati dai più affermati street artist internazionali nell’ambito della mostra “Sopra il Sotto” – saranno battuti all’asta per realizzare il progetto Osservatorio Scolastico dell’AIPD. Sono 32: colorati, scolpiti, figurativi o astratti, poetici o irriverenti. Sono i tombini art che, lo scorso giugno 2009, hanno catturato lo sguardo dei cittadini o dei passanti nella zona Tortona – il quartiere più vivace e creativo del capoluogo meneghino. A realizzare queste sorprendenti e bellissime (e ormai celebri) opere metropolitane sono stati chiamati 17 tra i più affermati street artist in circolazione, ognuno libero di interpretare il tema della Rete e il suo linguaggio contemporaneo, in occasione dell’anniversario decennale di attività di Metroweb, titolare della più grande rete metropolitana di fibre ottiche d’Europa. La mostra open air “Sopra il Sotto – Tombini Art raccontano la Città Cablata”, nata da un’idea di Monica Nascimbeni per Metroweb, ha messo in scena arte in strada e arte di strada ed è stata prolungata fino al 29 marzo 2009 giorno in cui i 32 tombini d’artista (dopo un attento restauro) verranno battuti all’asta da Christie’s in un evento speciale conclusivo e benefico ospitato a Palazzo Clerici, dove sarà possibile ammirare in visita privata gli affreschi del Tiepolo. Il ricavato dell’asta sarà interamente destinato alla realizzazione dell’Osservatorio Scolastico a cura dell’AIPD. Si tratta di un progetto di estrema attualità, in un anno in cui anche la prossima Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down (organizzata in tutta Italia dal CoorDown, come di consuetudine, la seconda 2 domenica di ottobre) sarà dedicata al tema della scuola e della disabilità. L’Osservatorio Scolastico avrà il compito di monitorare il mondo della scuola e la qualità dell’integrazione scolastica per gli alunni con sindrome di Down, con l’obiettivo di promuovere una sempre maggiore inclusione nella scuola di tutti, attraverso il giusto sostegno e le necessarie risorse, nel pieno rispetto della diversità. La diversità è una preziosa risorsa, anche a scuola. La mostra “Sopra il Sotto” e l’asta benefica conclusiva, attraverso l’eclettismo dei suoi protagonisti e la sua fruibilità artistica senza barriere e mediazioni, sposa perfettamente, non solo simbolicamente, la cultura della diversità promossa dall’AIPD. Sono 17 gli street artist (tutti già entrati nelle gallerie d’arte e nei musei internazionali) selezionati dal curatore Davide Giannella, con la direzione artistica di Gisella Borioli: 108, 2501, Abbominevole, Bo130, Bros, Dem, El Gato Chimney, Faust, Luze, Maba, Microbo, Ozmo, Pho, Veronique Pozzi, Santy, Sten&Lex, Ufo5. “Siamo lieti e orgogliosi di concludere questo evento, che ha riscosso un così grande successo, contribuendo a una causa che ci sta particolarmente a cuore - sostiene Alberto Trondoli, Ad di Metroweb - attraverso il sostegno tangibile a un progetto importante che si realizzerà sia a Milano che in tutto il resto del paese”. - 21 marzo: Giornata mondiale delle persone con sindrome di Down Educazione, disabilità, integrazione. Un dibattito di forte attualità ma anche un percorso difficile, un obiettivo spesso disatteso nel suo significato più autentico dalla miopia della politica e da scelte economiche che non rispettano la diversità e il diritto all’educazione di tutti. Per questa ragione, per la Giornata Mondiale delle persone con sindrome di Down, in programma domenica 21 marzo, il Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down (cui l’AIPD aderisce) ha scelto l’integrazione scolastica come tema fondamentale della campagna di sensibilizzazione per il 2010.(in allegato – ALLEGATO 1, pag.17 il manifesto prodotto dal Coordinamento Down per la giornata). L’inclusione scolastica nelle classi normali è un percorso imprescindibile: gli alunni con sindrome di Down vanno a scuola per socializzare, apprendere e acquisire tutte le capacità, le competenze e gli strumenti indispensabili per conquistare una piena autonomia nella vita quotidiana e per poter poi avere delle concrete possibilità di accesso al mondo del lavoro. L’Italia si è distinta, prima in Europa, nell’innovativa scelta culturale di includere gli alunni con disabilità nella scuola di tutti. E’ questa la scuola del futuro in cui crede il CoorDown: una scuola senza barriere, che possa garantire il giusto sostegno e le necessarie risorse a tutti, nel pieno rispetto della diversità. Oggi, in Italia, oltre 180.000 bambini con disabilità sono iscritti alle scuole ordinarie. L’inclusione non riguarda solo i bambini con disabilità e il loro diritto allo studio, ma coinvolge anche le loro famiglie e tutti gli altri alunni che hanno così modo di 3 conoscere le persone con disabilità e di confrontarsi con la ricchezza della diversità. Per non tradire questo primato culturale, e per non disilludere i progressi culturali, la scuola italiana deve imporsi un cambiamento di rotta rispetto ai forti tagli di bilancio e alle decurtazioni di organico che negli ultimi tempi hanno fortemente penalizzato gli alunni con disabilità. Per sviluppare al meglio le proprie potenzialità, gli alunni con sindrome di Down hanno bisogno di classi non numerose e di sufficienti insegnanti di sostegno qualificati. La Giornata Mondiale vuole promuovere una campagna di sensibilizzazione sul tema dell’inclusione - in un periodo storico in cui si sono reiterati una serie di gravi episodi di inciviltà nei confronti delle persone con sindrome di Down – e vuole essere un’utile occasione di riflessione e di discussione sul reale percorso scolastico dei bambini e degli adolescenti con sindrome di Down. Serve individuare i punti critici perché si possa migliorare la qualità del sistema scolastico e perché si possano offrire sempre maggiori occasioni di crescita, formazione e arricchimento. Il Governo ha emanato le Linee Guida per l’integrazione, che devono essere supportate da adeguati finanziamenti per la loro attuazione. Inoltre la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge 18/09, all’articolo 24 ribadisce chiaramente il diritto all’educazione. Sempre la Legge 18/09 ha previsto l’Osservatorio sulla Condizione delle Persone con Disabilità, il cui compito è quello di individuare e segnalare le barriere e gli ostacoli che impediscono la piena affermazione dei diritti educazionali ai bambini con disabilità. Se un alunno con sindrome di Down non riesce a studiare non vuol dire che non ne abbia le capacità ma, come molto spesso accade, che non sia messo nelle condizioni di farlo perché mancano i sostegni adeguati. Il diritto all’educazione e allo studio degli alunni con sindrome di Down non può essere penalizzato dalla costante diminuzione delle risorse economiche a disposizione della scuola. Le persone con sindrome di Down meritano di essere messe alla prova e hanno il diritto di avere le stesse opportunità di chiunque altro, anche nel percorso formativo e scolastico. Due gli eventi organizzati per la Giornata mondiale: - Sabato 20 marzo: spettacolo teatrale “Oltre il limite”, interpretata dalla Compagnia di Piero (il gruppo di attori fa parte della Sezione AIPD di Catania). Gli attori: Emily Reitano, Valeria Sciuto, Enzo Malerba, Pietro Russo, Daniela Teriaca, Emanuela Dei Pieri, Marco Cinque, Gianluca Scuderi, Luca D’Angelo. Attore coordinatore: Giuseppe Calcagno; Assistente alla regia: Daniela Di Stefano; Videoscenografia: Giuseppe D’Alia; Tecnico di scena: Ignazio Di Raimondo; Regia: Monica Felloni (organizzazione e cura “Mettiamoci in gioco” in collaborazione con il CoorDown); - Domenica 21 marzo: Tavola Rotonda “Persone con sindrome di Down in Europa: quali prospettive. Voci a confronto”. Sono intervenuti: Juan Pereira, direttore ASNIMO Baleari, Spagna, già presidente EDSA e attuale membro del board EDSA; Patrick Clark, Down Syndrome 4 Ireland, presidente Down Syndrome International e membro del board EDSA. Moderatore dei lavori Anna Contardi, coordinatrice AIPD, membro CoordDown onlus, membro del board EDSA - Uno stage in collaborazione con la Presidenza della Repubblica a Villa Rosebery per i ragazzi della Sezione di Caserta Il tema dell'integrazione sociale e dell’inserimento lavorativo delle persone con sindrome di Down è ormai da molti anni al centro delle campagne di sensibilizzazione e dei numerosi progetti promossi e sostenuti dall’AIPD. Da oltre un decennio, più precisamente dal 1999, la Sede Nazionale realizza - in collaborazione con la Presidenza della Repubblica degli stage settimanali di formazione lavorativa presso i Giardini del Quirinale. Quest’anno la collaborazione si arricchisce di un’ulteriore e prestigiosa sede di formazione: Villa Rosebery di Napoli, splendido complesso neoclassico e residenza napoletana del Presidente della Repubblica. Il progetto coinvolgerà 10 ragazzi con sindrome di Down della Sezione AIPD di Caserta (accompagnati da tre operatori), che saranno impegnati in due settimane di stage, dal 22 al 26 marzo e dal 19 al 23 aprile, con orario dalle 9 alle 13. I ragazzi si occuperanno in particolare dei Giardini di Villa Rosebery, una esperienza che comprenderà, tra le altre attività, il lavoro all’interno della serra, la manutenzione dei prati e la realizzazione di composizioni floreali. Si tratta di un’importante occasione di formazione - in una sede, peraltro, di rara accessibilità - per offrire gli strumenti e le competenze necessarie e utili a garantire alle persone con sindrome di Down delle concrete opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. In questo senso, l’Associazione Italiana Persone Down vuole ringraziare la Presidenza della Repubblica per la consueta sensibilità e la disponibilità dimostrate, in oltre un decennio, a sostegno dell’integrazione lavorativa. Il progetto di Villa Rosebery rappresenta una nuova e preziosa opportunità che consente di fruire delle bellezze e degli spazi di una residenza presidenziale nell’insolita veste di luogo di formazione per i cittadini del territorio, anche per quelli con sindrome di Down - Approvati i progetti “Down Town” e “Ragazzi sul web” E’ di pochi giorni fa la comunicazione ufficiale ricevuta circa l’approvazione, da parte del Ministero del Lavoro, dei progetti “Amici sul web” e “Down Town – Vicini lontani”, proposti dall’AIPD in base alla legge 383/2000, art. 12, comma 3, rispettivamente lett. D e lettera F. “Amici sul web”: questo progetto è rivolto specialmente ai soci con SD perché non “perdano il treno” delle tecnologie informative e comunicative. Fedeli al motto ormai mondiale di “Niente su di 5 noi senza di noi”, si ritiene che la nascita di una comunità virtuale e la creazione di un Internet point in almeno alcune delle Sezioni AIPD partecipanti possa favorire l’inserimento sociale e, per alcuni, professionale di queste persone. Le metodologie e gli strumenti dell’e-learning di ultima generazione puntano, infatti, sempre più a forme di apprendimento collaborativo e pongono la persona al centro di una molteplicità di relazioni, rendendola partecipante attivo, nonché costruttrice di conoscenza: apprendimento formale, non formale e informale si intrecciano, generando una fluidificazione dei saperi e delle relazioni. Molte persone con SD presentano difficoltà linguistiche nella forma e/o nel contenuto verbale, che influenzano la fluidità del’eloquio, la capacità di espressione e comunicazione. L’utilizzo di una comunità virtuale può rappresentare un efficace strumento per la valorizzazione delle capacità comunicative, relazionali ed espressive, nonché per il miglioramento dell’inclusione sociale. La capacità di auto-organizzazione, così come quella di scelta e libera iniziativa, rappresenta per molte persone con SD un potenziale (o reale) limite alla propria autonomia personale e sociale. Per superare quest’ostacolo è importante favorire la costruzione di contatti raggiungibili e relazioni indipendenti, attraverso l’utilizzo di strumenti accessibili. Gli obiettivi sono quindi l’integrazione sociale e professionale delle persone adulte con sindrome di Down attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione: in particolare si lavorerà per incrementare le capacità di socializzazione di un gruppo di 60 soci con SD di AIPD, attraverso la formazione in informatica e la creazione di una comunità telematica specialmente dedicata. “Down Town – vicini lontani”: l’idea da cui è nato il progetto è che ancora molte famiglie di bambini o giovani/adulti con sindrome di Down non sono pienamente coscienti dei diritti esigibili e delle prestazioni utili e necessarie. L’ipotesi progettuale è che tali famiglie potrebbero avviare un processo di empowerment grazie al contatto con una realtà associativa di categoria, al fine di affrontare insieme ad altri le problematiche correlate ai bisogni comuni. Delle 41 Sezioni AIPD presenti sul territorio nazionale alcune sono di nuova formazione e dunque con poca esperienza, oltre a poter contare su un numero limitato di soci; altre, pur costituite da tempo, presentano difficoltà nell’allargare la base associativa o nel coinvolgere i soci silenti; due nuove Sezioni, inoltre, sono tuttora in fase di costituzione e dunque anch’esse potenziali destinatarie della presente proposta, in quanto operative in fase di eventuale attuazione del progetto. In talune province interessate, i familiari di e/o le stesse persone con sindrome di Down che fanno riferimento ad associazioni per persone con la stessa disabilità, rappresentano appena il 2% del totale delle persone con sindrome di Down residenti. 6 Se l’obiettivo generale è l’integrazione sociale della persona con sindrome di Down e l’empowerment delle famiglie di persone con sindrome di Down, quello specifico è l’incremento da parte del target di riferimento della consapevolezza dei diritti della persona con sindrome di Down e dell’utilizzo dei servizi sociali, sanitari e formativi forniti dall’associazione e da altre strutture, pubbliche e private, presenti nella realtà locale; per le Sezioni coinvolte sarà il raggiungere il maggior numero possibile di persone con sindrome di Down e loro famiglie, promuovendo l’attivazione di servizi minimi di animazione, consulenza e segreteria loro rivolti, in contesti associativi e territorialità in difficoltà. I due progetti, della durata di 12 mesi ciascuno, si avvieranno una volta conclusi gli adempimenti burocratici e dopo la firma della convenzione con il ministero, presumibilmente entro la fine dell’anno in corso. - Pubblicati gli importi del 5X1000 2008 Sul sito dell’Agenzia delle entrate sono stati pubblicati gli importi con le indicazioni delle scelte dei contribuenti del 5X1000 per l’anno 2008. - CoorDown: eletto il nuovo Comitato Nel corso dell’ultima Assemblea Nazionale del Coordinamento Nazionale delle Associazioni delle persone con sindrome di Down è stato eletto il nuovo Comitato di Gestione che guiderà il CoorDown per i prossimi due anni. Questi i membri: Sergio Silvestre, Associazione Down Friuli Venezia Giulia Franca Torti, UniDown Luciana Basso, UniDown Lisa Orlandini, Associazione Down Dadi Gianni Lacoppola, Air Down Carmela Colombo, Capirsi Down Antonietta Porrà, Centro Down Anna Contardi, AIPD Nazionale Carlo Tiano, AIPD Saluzzo Notizie dalle Sezioni AIPD Avellino La Sezione di Avellino partecipa al progetto promosso dall’AIPD nazionale “Dal sospetto della sindrome alla realtà della persona” e ha organizzato per il 6 marzo un seminario di studi: hanno partecipato la dott.ssa Maria Teresa Calignano, una degli autori dell’orientamento sul tema dell’educazione in famiglia, e la dott.ssa Cinzia Miccinesi, una degli autori dell’orientamento sul tema della riabilitazione pubblicati nell’ambito del progetto. 7 Bari “Spazio libero” è un gruppo di persone con sindrome di Down della Sezione AIPD di Bari che si incontrano tutte le mattine dal lunedì al venerdì e organizzano e gestiscono varie attività di tempo libero: gruppi di discussione, giornate dell'orientamento, laboratorio di dolci. Una volta a settimana si preparano pasti da consegnare poi alla mensa dei poveri di Bari. Nella pagina internet dedicata (www.aipdbari.it/SpazioLibero_1794206.html) trovate anche una serie di ricette di dolci scritte in linguaggio ad alta comprensibilità per essere utilizzate con facilità dai ragazzi. Belluno Invitata da Mirco Della Vecchia, noto mastro cioccolatiere di Limana, l’AIPD di Belluno è stata presente alla manifestazione “Cioccolando”, svolta ad Auronzo il 5, 6 e 7 marzo. L’invito fa seguito ad una collaborazione iniziata già da tempo e che si è concretizzata, nell’ultimo anno, con due iniziative: dapprima il coinvolgimento, da parte dell’AIPD, di Mirco Della Vecchia tra i maestri di cucina delle due Scuole Alberghiere e di alcuni ristoranti della provincia, nella compilazione di un ricettario di piatti tipici, compresi i dolci e, nel caso, anche a base di cioccolato. Il ricettario è stato, da poco dato alle stampe con successo, tanto che è stata necessaria una prima ristampa. La seconda iniziativa è stata, nell’autunno scorso, in occasione della Giornata Nazionale della Persona Down, l’allestimento di un laboratorio di cioccolateria in cui il maestro cioccolatiere ha insegnato ad un gruppo di ragazzi dell’AIPD a costruire un modello delle auto d’epoca “Topolino”, naturalmente di cioccolato, in omaggio agli amici del Club “ Topolino”, coinvolti, da anni, nelle iniziative dell’AIPD. Il tutto, a suggello delle manifestazioni della giornata, conclusesi sotto il tendone della “Festa dei moroni” a Rasai di Seren del Grappa. Ed ora anche “Cioccolando” si è aperta ai temi sociali, così l’AIPD bellunese ha avuto la possibilità di essere presente con un proprio “stand” a fornire documentazione sulla sindrome di Down e sulla attività associativa. Maggiori informazioni sul sito www.aipdbelluno.org Inoltre, la Sezione di Belluno partecipa al progetto promosso dall’AIPD nazionale “Dal sospetto della sindrome alla realtà della persona” e ha organizzato per il prossimo 17 aprile la Giornata di studio “Il bambino con sindrome di Down da 0 a 6 anni. Diagnosi Riabilitazione - Educazione. Realtà e prospettive alla luce delle linee guida nazionali”. A seguire la Tavola Rotonda “Sono bambino, ma diventerò adulto”. All’evento parteciperà il prof. Pierpaolo Mastroiacovo, uno degli autori dell’orientamento sul tema della comunicazione della diagnosi pubblicato nell’ambito del progetto. 8 Bergamo In occasione della Giornata mondiale delle persone con sindrome di Down, l’AIPD di Bergamo ha organizzato un grande evento di solidarietà: “Questo è solo il calcio di inizio”, sabato 20 marzo 2010 presso lo stadio comunale di Verdello. La manifestazione ha visto affrontarsi una formazione locale composta da rappresentanti di varie realtà presenti sul territorio (amministratori, insegnanti, allenatori, dirigenti, rappresentanti di realtà associative, etc.) e la Nazionale Calcio TV che da anni si rende protagonista e disponibile per queste iniziative benefiche con la partecipazione di vari personaggi del mondo televisivo e non solo, tra i quali gli inviati di “Striscia la notizia” Jimmy Ghione, Capitan Ventosa, G.“Vespa”, Max Laudadio, Moreno Morello, etc.; da Colorado Caffè: Baz, il “Principe Cacca”, i Turbolenti, “Baffo” e molti altri ed eccezionalmente la presenza del Gabibbo. Una grande giornata di divertimento che ha visto coinvolti anche vari gruppi sportivi, ricreativi, di danza e di volontariato della zona, nella sfilata di apertura. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Verdello, la Provincia di Bergamo e tante altre realtà desiderose di dare un aiuto concreto per un grande risultato di partecipazione e di raccolta fondi che saranno destinati ai progetti della Sezione AIPD di Bergamo. Maggiori informazioni sul sito: www.aipdbergamo.it Catania (dal sito siciliatoday.it) Si chiama “…quando ti chiedo Venezia” ed è uno spettacolo che attraverso la sperimentazione teatrale intende superare i pregiudizi legati alla “diversità”, puntando sull’interazione e il confronto con le persone con disabilità. Grazie alla sinergia tra assessorato comunale alla Famiglia, retto da Marco Belluardo, e il Teatro Stabile di Catania – diretto da Giuseppe Dipasquale –venerdì 26 marzo, alle 20.30, al Teatro Ambasciatori la compagnia “Bagnati di Luna – AIPD Catania” porterà in scena un ordito di scene e immagini video, espressione di un accostamento drammatico che supera la linea temporale e si centra sull’immagine possibile di un ambiente preciso: Venezia. Nel corso delle mattine del 25 e 26 marzo spettatori d’eccezione saranno 1.500 ragazzi di alcune scuole medie inferiori e superiori della città, mentre la sera del 26 marzo alle 20.30 lo spettacolo sarà aperto a tutti, cittadini e associazioni, con ingresso libero Realizzato dall’associazione culturale Neon, sotto la direzione artistica di Piero Ristagno, lo spettacolo rappresenta la fase conclusiva del “Progetto Pari Opportunità nella Diversità”: la sua finalità è quella di fornire al pubblico elementi utili a considerare l'impegno teatrale delle persone con disabilità non più come manifestazione della loro “diversabilità” ma come attività di valore artistico. Consentendo, quindi, di far rientrare tali attività non più in un contesto esclusivamente sociale ma in quello culturale. Nell’ultima edizione il laboratorio ha visto come protagonisti, insieme al gruppo ormai consolidato arrivato al nono 9 anno di attività laboratoriale dei Bagnati di Luna, un altro gruppo composto dai piccoli nuovi attori con sindrome di Down di età compresa tra 10 e 15 anni, in scena anche Giuseppe Calcagno, Manuela Partanni, Stefania Licciardello e Anna Balestrieri: la regia video e il montaggio sono di Giuseppe D’Alia, l’assistenza alla regia è affidata a Daniela Distefano, la regia dello spettacolo è di Monica Felloni, le immagini delle animazioni video sono realizzate con i disegni di Massimo Lanzilao, uno dei ragazzi dell’AIPD. In “...quando ti chiedo di Venezia”, l’architettura di una tra le tragedie di Shakespeare più note, l’Otello, incontra la poesia delle Città Invisibili di Italo Calvino ed in particolare, i dialoghi tra il Gran Khan e Marco Polo. Le descrizioni dei popoli conosciuti e immaginati, delle merci transitate, degli ambienti attraversati e fantasticati, fa tutto capo alla città senza tempo del Moro, in un gioco che supera secoli di storia e letteratura, nell’intima relazione da una Venezia invisibile prima, perché non direttamente raccontata da Polo, ad una Venezia visibile poi, nell’impalcatura magistrale della tragedia di Otello; qui la vicenda umana trova piena corrispondenza nella struttura ambientale in cui accade. Cosenza Giovedì 25 Marzo 2010 si è tenuto il Seminario “Per una pedagogia e per una scuola dell’inclusione” presso la Scuola Elementare V° Circolo di Cosenza. È il Seminario di apertura all’interno del Progetto scolastico “Diversamente Uguali”, finanziato dalla Regione Calabria (Legge Reg. 27/85 ), promosso dall’AIPD di Cosenza e che vedrà la partecipazione, fra gli altri, della d.ssa Paola Gherardini dell’Osservatorio Scolastico AIPD Nazionale. Nelle fasi successive sono previsti tre laboratori (sul gioco e sulla fiaba) per promuovere un’integrazione concreta. La realizzazione di un DVD sarà il prodotto finale che racconterà le esperienze dei suddetti laboratori che verrà presentato in occasioni future nelle stesse Scuole o in altri luoghi. Livorno La Sezione di Livorno partecipa al progetto promosso dall’AIPD nazionale “Dal sospetto della sindrome alla realtà della persona” e ha organizzato per il prossimo 10 aprile il convegno “Una buona parola... per un sereno progetto di vita”. Ai lavori prenderanno parte la dott.ssa Bargagna, una degli autori dell’opuscolo sul tema della riabilitazione, e il dott. Seganti, uno degli autori dell’opuscolo sul tema della comunicazione della diagnosi, pubblicati dall’AIPD nell’ambito del progetto. 10 Marca Trevigiana La passione e la tradizione di una tipicità culinaria caratteristica dei colli tra Conegliano e Valdobbiadene si sposa con la solidarietà verso le persone diversamente abili, grazie alla rassegna “Peccati di Golosa” (la golosa è, in gergo, la leccarda di rame stagnato, lunga e stretta, che contiene il condimento e raccoglie il grasso che cola dalle carni infilate nello spiedo). L’iniziativa è ideata dall’Associazione Le Ciacole di Valdobbiadene. Si tratta di un percorso di buon gusto sia per il cibo, sia per la gioia del buon vivere, grazie all’aiuto che sarà devoluto all’AIPD Sezione Marca Trevigiana nelle mani del suo presidente Maria Grazia Santolin. Maggiori informazioni sul sito www.aipdmarcatrevigiana.it/ Inoltre, in occasione della Giornata mondiale delle persone con sindrome di Down, la Sezione ha ideato un video “Down, persone come te”, visualizzabile dal suo sito e su You Tube all’indirizzo: http://www.youtube.com/watch?v=i7qaqHSwUvA Oristano La squadra di Basket AIPD di Oristano, dopo una due giorni di sport fra Cagliari e Oristano, e dopo 4 partite di basket vissute con impegno e sacrificio, si è aggiudicata la partecipazione ai campionati italiani di basket F.I.S.D.I.R. ed è entrata nella rosa delle quattro squadre più forti d’Italia, battendo le squadre di Cagliari e Villacidro. A 5 anni dalla sua costituzione, la squadra di basket dell’AIPD ha ottenuto, al palazzetto dello sport di Oristano, la tanta agognata vittoria per accedere ai nazionali, dopo un percorso fatto di tanto lavoro, di gioie e di amarezze, ma soprattutto di crescita, non solo sportiva, ma sociale, individuale e comportamentale, rafforzando l’autonomia e l’autostima dei suoi membri. I giorni 17 e 18 aprile, la squadra, guidata dal preparatore atletico Mauro Dessì, sarà a Gorizia per giocarsi, con la lealtà e l’onestà e la volontà che la caratterizza, le finali per i campionati italiani di basket F.I.S.D.I.R. Legislazione - Tempo di elezioni: il diritto di voto è di tutti Il 28 e 29 marzo si svolgeranno le elezioni regionali e in alcuni territori anche quelle per l’elezione dei sindaci. Il tema dell’esercizio del diritto di voto e quindi del diritto di essere cittadini a tutti gli effetti è molto caro all’AIPD, non a caso uno dei progetti in atto in questo momento è “My opinion my vote – MOTE”, un progetto che per la sua valenza internazionale si propone di educare le persone con disabilità intellettiva alla consapevolezza dei propri diritti politici ed aiutarle nel formarsi ed esprimere la propria opinione politica in occasione di 11 elezioni locali, nazionali ed europee e referendum come qualsiasi altro cittadino. Ma una domanda che spesso ci viene ancora rivolta è: le persone con sindrome di Down possono votare? Se sì, devono o possono essere accompagnate nella cabina elettorale? Al compimento della maggiore età tutte le persone acquisiscono il diritto di voto. Questo è riconosciuto anche a coloro che sono stati interdetti (l’art. 11 della Legge n. 180/78, ha abrogato il punto 1), art. 2, del DPR 20 marzo 1967, che precedentemente ad essi lo negava). Le persone con sindrome di Down devono entrare in cabina elettorale da sole, e non possono ricorrere all’opportunità del Voto Assistito, circostanza prevista esclusivamente in presenza di impedimenti di carattere fisico riconducibili a cecità, amputazioni delle mani, paralisi degli arti superiori o da altro impedimento di analoga gravità, a meno che ovviamente non presentino tali condizioni. (art. 55 e 56, Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche e, per le elezioni amministrative art. 41, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570). Coloro che presentano gli impedimenti fisici di cui sopra devono far richiesta alla propria ASL di una certificazione che ne attesti la presenza e fornendo tale certificazione al seggio possono essere accompagnate nella cabina elettorale da altra persona. In merito all’esatta interpretazione della generica espressione «o da altro impedimento di analoga gravità», nel caso in cui non venga prodotta, da parte dell’elettore, l’apposita certificazione medica, il Consiglio di Stato, in numerose decisioni, ha affermato che spetta al presidente del seggio valutare, di volta in volta, l’effettività dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi), che di per sé consentono l’ammissione al voto assistito. L’impedimento o handicap, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell’elettore oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che l’ammissione al voto assistito non è consentita per le infermità che non influiscono su tali capacità, ma che riguardano la sfera psichica dell'elettore. - Scuola: ripristinata la possibilità di richiedere ore di sostegno in deroga; nuove schede dell’Osservatorio Scolastico AIPD Con la Sentenza n. 80 depositata il 26/02/2010 la Consulta ha dichiarato incostituzionali i commi 413 e 414 dell'art. 2 della Legge Finanziaria 2008 n. 244/07 (vedi scheda n. 242 all’interno dello Sportello Informativo-Scuola-Schede normative). Come è noto il comma 413 aveva fissato un tetto massimo al numero degli insegnanti di sostegno da nominare in organico di fatto intorno a circa 91.000 unità, secondo un rapporto medio nazionale di 1 posto ogni 2 alunni certificati con disabilità. Il comma 414, nel mantenere fermo il principio dell’integrazione scolastica e dell’assegnazione di ore di sostegno secondo il criterio delle “effettive esigenze rilevate”, vietava però la possibilità di 12 deroghe al rapporto medio nazionale di 1 a 2, precedentemente consentito dalla normativa in organico di fatto. La Sentenza afferma che queste due norme sono contrarie all’art. 3 della Costituzione in quanto trattano in modo eguale gli alunni con disabilità lieve e grave, mentre quelli con disabilità più grave debbono logicamente avere più risorse. Inoltre la Corte ritiene “irragionevole” il divieto di deroghe nel momento in cui ribadisce il principio del rispetto delle “effettive esigenze”. In allegato (ALLEGATO 2, pag.18) il testo della Scheda informativa n. 293 pubblicata a cura dell’Osservatorio scolastico dell’AIPD e scaricabile dal sito nella pagina dello Sportello Informativo dedicata alla scuola. Su altri aspetti l’Osservatorio Scolastico AIPD ha prodotto ulteriori schede informative: - n. 292 “Iscrizioni all’anno scolastico 2010-2011 (CM 4/10 e CM 17/10)”; - n. 294: “Apparentemente invisibili nella riforma dei Licei gli studenti con disabilità”; - n. 295: “La Corte dei Conti riafferma la necessità di specializzazione per il sostegno (Sentenza 260/10)” (in allegato – ALLEGATO 3, pag. 19 - i testi) - Modifica alla disciplina dei permessi sul posto di lavoro L’art. 26 del disegno di legge n. 1167/B – definitivamente approvato dal Parlamento ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e non ancora in vigore - apporta delle modifiche ai permessi sul posto di lavoro previsti per i genitori e i familiari di persone con handicap in situazione di gravità. Cosa cambia: Per i genitori la modifica riguarda coloro che hanno figli maggiorenni non conviventi con essi: con l’abrogazione del comma 3 dell’art. 42 del Decreto legislativo n. 151/2001 infatti viene meno il requisito di assistenza continuativa ed esclusiva prima previsto; anche l’art. 20 della legge 53/2000 è stato modificato eliminando il riferimento all’assistenza continuativa ed esclusiva, e si rivolge da oggi solo ai genitori e non più ai familiari. Tutti i genitori quindi mantengono il diritto a percepire i permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/92 (prolungamento del congedo parentale o permessi orari sotto i tre anni di vita del bambino, tre giorni di permesso mensile successivamente al compimento dei tre anni di età) e il congedo straordinario di due anni previsto dal comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001. La modifica del comma 3 dell’art. 33 della legge 104 (che elimina la frase “successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino”) potrebbe far pensare alla possibilità di fruire dei permessi mensili anche per i genitori dei figli minori di tre anni; il realtà questa disposizione va incrociata con quella dei commi 1 e 2 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 che, successivo alla Legge 104, specifica chiaramente quali sono i 13 permessi previsti prima e dopo il compimento dei 3 anni del bambino. Per i familiari: con la nuova normativa mantengono il diritto ai tre giorni al mese i parenti e affini entro il secondo grado (cioè fratelli, nonni, nipoti di nonni; come affine il fratello/sorella del coniuge). I parenti e gli affini di terzo grado (zio e nipote dello zio; come affine, zio del coniuge) possono fruirne solo se i genitori o il coniuge della persona da assistere hanno più di 65 oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Altra modifica riguarda la richiesta del trasferimento ad altra sede: la sede deve essere quella più vicina al domicilio della persona da assistere. Sono poi state introdotte alcune novità: - il nuovo comma 7-bis dell’art. 33 della legge n. 104/92 prevede per il datore di lavoro e l’INPS la facoltà di accertare l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la fruizione dei permessi. - le amministrazioni pubbliche di cui art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 (cioè tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale) dovranno comunicare per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno i nominativi dei dipendenti che hanno fruito dei permessi orari e dei tre giorni; i nominativi della persona per la quale hanno fruito dei permessi (e se questa è dipendente di amministrazioni pubbliche, la sua denominazione e il comune di residenza della persona); il rapporto di parentela-affinità tra il fruitore dei permessi e la persona assistita; per i genitori, la specifica se i figli assistititi hanno più o meno di tre anni; il contingente complessivo di ore e giorni fruiti nel corso dell’anno precedente e per ciascun mese. Queste comunicazioni confluiranno in una banca dati informatica; il Dipartimento della funzione pubblica conserverà i dati per un periodo non superiore a 24 mesi; le amministrazioni per non più di 30 giorni dalla data di comunicazione al Dipartimento. (in allegato – ALLEGATO 4, pag. 22, il testo dei nuovi articoli) Dipartimento delle Politiche per la famiglia: pubblicato il bando 2010 per la presentazione dei progetti E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo il “Comunicato relativo all'approvazione del bando per l'attribuzione di contributi destinati alla valorizzazione di progetti a favore delle famiglie”. 14 Sul sito del dipartimento (www.politichefamiglia.it) è disponibile il bando. Possono partecipare e presentare progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative a favore delle famiglie soggetti privati, comunque denominati, che svolgono la loro attività prevalentemente nel campo delle politiche familiari fatta eccezione per le persone fisiche, nonché per le associazioni partitiche o sindacali, ovvero facenti capo o affiliate a partiti politici o ad associazioni sindacali. Una quota parte dei contributi è specificatamente riservata ai progetti finalizzati alla realizzazione di misure a favore delle famiglie per la lotta alla povertà ed all’esclusione sociale Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, Via della Mercede, 9 – 00187 Roma, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del bando 8quindi entro il 24 maggio 2010). Eventi Giornata di studio sulla sindrome di Down, Ravenna 25 marzo Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, la U.O. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza - Forum per la U.O.N.P.I.A., organizzano tre giornate di studio sul tema “Le strategie di intervento per le persone con sindrome di Down”. La prima giornata ha affrontato il tema “La sindrome di Down. L’evoluzione delle conoscenza, i percorsi clinici e riabilitativi, il raccordo tra famiglie e servizi sanitari” e si è svolta dalle 8.30 alle 14.30 di giovedì 25 marzo presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico per Geometri “Morigia” in Via G. Marconi 6 a Ravenna. Anna Contardi, coordinatrice delle attività AIPD, è stata tra i relatori del seminario. - Convegno “Quale futuro per le politiche sociali in Italia. Quale ruolo per le organizzazioni di volontariato”, Iesi, 27 marzo Organizzato dal Gruppo Solidarietà per festeggiare il trentennale della sua attività. In programma interventi sul volontariato, il welfare, le politiche sociali e il terzo settore, diritti e cittadinanza. 28 marzo, III Giornata nazionale della disabilità intellettiva e relazionale Promossa dall’ANFFAS con il patrocinio del Segretariato Sociale Rai. In tante piazze italiane le sedi ANFFAS saranno presenti per sensibilizzare e informare i cittadini, distribuendo materiale informativo. 15 - Fiera di Trieste, 15 - 18 aprile Nell’ambito della manifestazione, in programma convegni e seminari di approfondimento sul tema della salute e miglioramento della qualità della vita delle persone. Tra gli eventi segnaliamo il convegno “Disabili e qualità della vita” previsto per giovedì 15 aprile. Per info: www.domuspersona.it 16 ALLEGATO 1 17 ALLEGATO 2 Osservatorio Scolastico AIPD Scheda n. 293 La Corte Costituzionale ripristina le deroghe per il sostegno (Sentenza n° 80/10) La Corte Costituzionale con la Sentenza n° 80 depositata il 26/02/2010 ha dichiarato incostituzionali i commi 413 e 414 dell'art. 2 della Legge Finanziaria 2008 n° 244/07 (vedi scheda n° 242. L’integrazione nella Legge Finanziaria per il 2008 n° 244/07). Come è noto il comma 413 aveva fissato un tetto massimo al numero degli insegnanti di sostegno da nominare in organico di fatto intorno a circa 91.000 unità, secondo un rapporto medio nazionale di 1 posto ogni 2 alunni certificati con disabilità. Il comma 414, nel mantenere fermo il principio dell'integrazione scolastica e dell'assegnazione di ore di sostegno secondo il criterio delle "effettive esigenze rilevate", vietava però la possibilità di deroghe al rapporto medio nazionale di 1 a 2, precedentemente consentito dalla normativa in organico di fatto. La Sentenza afferma che queste due norme sono contrarie all'art. 3 della Costituzione in quanto trattano in modo eguale gli alunni con disabilità lieve e grave, mentre quelli con disabilità più grave debbono logicamente avere più risorse. Inoltre la Corte ritiene "irragionevole" il divieto di deroghe nel momento in cui ribadisce il principio del rispetto delle "effettive esigenze". OSSERVAZIONI Il Ministero dovrà emanare la nuova Ordinanza sugli organici di fatto che dovrà necessariamente tener conto di questo radicale cambiamento nella normativa. Le novità introdotte dalla Sentenza, praticamente, varranno dal prossimo anno scolastico, perché la Sentenza che ha forza di Legge, andrà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Occorre quindi prepararsi in vista del prossimo anno scolastico. Pertanto i genitori i cui figlioli abbiano una certificazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n° 104/92, potranno chiedere le ore in deroga, qualora ritengano che le ore assegnate siano insufficienti ad affrontare i problemi didattici del loro figliolo. Ciò va fatto in un GLH operativo appositamente convocato in vista della formulazione delle richieste in organico di fatto, e cioè non oltre maggio, al massimo primi di giugno prossimi. Nel caso di richiesta di deroghe sarà importante che il GLH verbalizzi lo stato di gravità risultante dalla certificazione e della Diagnosi Funzionale e quantifichi la richiesta di ore sia di sostegno che, eventualmente, di assistenza per l'autonomia e la comunicazione. Ciò per precostituire documentazione in vista di eventuale ricorso al TAR contro il diniego di deroghe. E' opportuno che i genitori avanzino delle richieste ragionevoli, nel senso che, per esempio, in presenza di gravità dovuta ad handicap motori la richiesta va rivolta prevalentemente agli enti locali per le ore di assistenza per l'autonomia. Comunque la richiesta delle deroghe non deve far rinunciare ai genitori di richiedere la presa in carico da parte dei docenti curricolari, per i quali il POF (Piano dell'Offerta Formativa) della scuola può prevedere dei corsi di aggiornamento in servizio. Inoltre rimane sempre valida la Nota Ministeriale prot. n° 4798 del 2005 circa l'obbligo di programmazione definitiva a inizio d'anno del PEI, precedentemente predisposto per le richieste entro maggio, da parte di tutti i docenti della classe, facendo eventualmente intervenire anche esperti interni ed esterni alla scuola sulle specifiche problematiche didattiche (vedi scheda n° 191. Obbligo di programmazione dell'integrazione scolastica ad inizio di ogni anno (Nota 4798/05)). Le famiglie inoltre dovranno pretendere dai Dirigenti Scolastici il rispetto dell'art. 5 comma 2 del DPR n° 81/09 sul numero massimo di 20 o 22 alunni nelle classi frequentate da alunni con disabilità (vedi scheda n° 285. Riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle classi a seguito della riforma Gelmini (DPR 81/09)). Ciò al fine della richiesta, sempre entro maggio prossimo, di sdoppiamento da parte dei Dirigenti Scolastici di tali classi, se superaffollate . E' da tener presente che le Sentenze della Corte Costituzionale, a differenza delle sentenze della Magistratura Ordinaria, hanno forza di Legge e valgono su tutto il territorio nazionale. Quindi un rifiuto di deroga in presenza del requisito documentato della gravità, comporta una palese violazione di legge, se non addirittura una violazione di atti d'ufficio. Comunque ci si augura che vi sia ragionevolezza sia da parte delle richieste delle famiglie, ma soprattutto da parte degli Uffici Scolastici e del Ministero, al fine di garantire un sereno svolgimento dell'anno scolastico e una buona qualità dell'integrazione. 18 ALLEGATO 3 Osservatorio Scolastico AIPD Scheda n. 292 Iscrizioni all'anno scolastico 2010-2011 (CM 4/10 e CM 17/10) Il Ministero dell'Istruzione ha emanato due distinte circolari per le iscrizioni al prossimo anno scolastico: la n° 4/10, concernente la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, e la n° 17, riguardante le scuola secondaria di secondo grado. Circolare Ministeriale n° 4/10 per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di primo grado): 1. l'art. 2 al paragrafo "Accoglienza della domanda" prevede che i Consigli di Circolo e di Istituto, in vista di un possibile eccesso di domande di iscrizione, debbono approvare i criteri di precedenza nell'ammissione che devono essere affissi all'albo prima delle iscrizioni. 2. l'art. 3 ribadisce le norme delle iscrizioni degli alunni con disabilità secondo cui all'atto dell'iscrizione va depositata la certificazione collegiale da cui risulta la situazione di handicap o di handicap grave. Sulla base di ciò e della Diagnosi Funzionale redatta dalla ASL, il Capo d'Istituto deve convocare per ogni alunno con disabilità l'unità multidisciplinare (GLH operativo ai sensi dell'art. 12 comma 5 della L. n° 104/92) che predispone il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) ed il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il Piano degli Studi Personalizzato (PSP). Nel PEI debbono essere indicate le richieste di risorse necessarie quali il numero di ore di sostegno e di assistente per l'autonomia fornito dagli enti locali. 3. l'art. 5 riguarda l'adempimento dell'obbligo scolastico da 6 ai 16 anni. Circolare Ministeriale n° 17/10 per la scuola secondaria di secondo grado: 1. all'art. 1 si ribadisce il principio dell'obbligo scolastico fino al 16° anno di età da completarsi entro il 18° anno di età o in un percorso di scuola superiore o in un percorso di istruzione e formazione professionale. 2. l'art. 2 ribadisce l'obbligo dei Consigli di Istituto di predeterminare e pubblicare i criteri di preferenza di ammissione in caso di eccesso di iscrizioni. 3. l'art. 5 ribadisce il principio della presentazione del certificato collegiale di handicap o di handicap grave. Si ripete la procedura indicata nella Circolare n° 4/10, art. 3 di cui sopra per la richiesta di risorse umane (insegnante di sostegno e assistenti per l'autonomia) che il Dirigente Scolastico deve effettuare entro maggio, massimo primi di giugno. Si ribadisce la norma secondo cui gli alunni con disabilità che hanno conseguito all'esame di terza media il semplice attestato con i crediti formativi, se non hanno superato i 18 anni, hanno diritto di iscriversi alla scuola superiore. OSSERVAZIONI La fissazione dei criteri di preferenza potrebbe aiutare a risolvere il problema dell'eccessivo numero di alunni con disabilità nella stessa classe, in attesa che il Ministero si decida a ripristinare un tetto massimo a tale numero. Ad esempio potrebbe fissarsi il criterio che una classe da 20 alunni non possa accogliere più di 2 alunni con disabilità e una classe da 21 a 25 alunni non possa accogliere più di un alunno con disabilità. Quanto alla precedenza tra tali domande, i Consigli di Istituto potrebbero fissare ad esempio quello di residenza o quello di sede di lavoro dei genitori. E' comunque vietato che possano essere discriminati alunni con determinate tipologie di minorazioni per palese violazione della normativa sulla non discriminazione (L. n° 67/06). Per gli alunni eccedenti, oltre alla possibilità di indicare in domanda altri istituti in subordine, continua a rimanere in vigore la C.M. n° 363/94 che prevede degli incontri tra i dirigenti scolastici e il Direttore dell'Ufficio Scolastico Provinciale con le famiglie per trovare delle soluzioni. Quanto all'adempimento dell'obbligo scolastico la C.M. n° 4/10 non ammette deroghe circa il ritardo di iscrizione alle scuole primarie, quindi sembra ribadito il principio che non sia possibile un trattenimento di alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia oltre il compimento del 6° anno di età. Per l'obbligo scolastico degli alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, è bene precisare che, una volta iscritti, tali alunni hanno diritto a completare un regolare ciclo di studi con tutte le risorse previste per legge. Conseguentemente, l'accenno contenuto nelle linee guida del 4 agosto 2009 circa un normale completamento degli studi entro il 21° anno di età, deve essere inteso come un orientamento, ma non può escludere dalla frequenza chi debba completare un regolare ciclo di studi oltre tale età con tutte le risorse previste per legge. E' implicito che rimane valido il parere del Consiglio di Stato secondo cui, una volta completato un ciclo di studi superiori, agli alunni con disabilità in possesso del diploma di scuola media che vogliano iscriversi ad un nuovo indirizzo, non venga concesso il sostegno. E' infine da tener presente che per il prossimo anno scolastico tornano in vigore le norme sulle deroghe per il sostegno a seguito della Sentenza n° 80 del 2010 della Corte Costituzionale (Vedi scheda n° 293. La Corte Costituzionale ripristina le deroghe per il sostegno (Sentenza n° 80/10)). E' ancora da tener presente che i genitori possono formalmente invitare il Dirigente Scolastico a rispettare l'art. 5 comma 2 del DPR n° 81/09, chiedendo lo sdoppiamento di prime classi frequentate da alunni con disabilità che abbiano più di 20 o 22 alunni. 19 Osservatorio Scolastico AIPD Scheda n. 294 Apparentemente invisibili nella riforma dei Licei gli studenti con disabilità Ad una prima lettura sia lo schema di regolamento sulla riforma dei Licei, sia l’Allegato A sul profilo dell’alunno, sia la bozza delle indicazioni nazionali dei licei, non presentano alcun riferimento esplicito all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Invero un accenno si rinviene solo nelle indicazioni nazionali concernenti le scienze motorie, in cui è detto che tutte le attività saranno adattate agli alunni con disabilità presenti nel gruppo classe. Quanto agli altri testi solo nello schema di regolamento si rinviene qualche appiglio implicito all’integrazione scolastica, che però può essere colto solo da chi ne sappia fare una lettura tecnico-giuridica molto scrupolosa. Così ad es. nel Preambolo al regolamento si fa riferimento al DLgs n. 77/05 sull’alternanza scuola-lavoro, che contiene norme esplicite agli alunni con disabilità, recando pure in allegato uno schema di modello per il riconoscimento dei crediti formativi di questi specifici alunni. Così l’art. 10 comma 4 dello Schema di Regolamento richiama espressamente l’art. 4 del DPR n° 275/99, regolamento sull’autonomia scolastica, il quale al comma 2 lettera c) espressamente fa riferimento all’integrazione degli alunni con disabilità secondo i principi sanciti dalla L. n° 104/92. Così l’art. 11comma 1 dello Schema di Regolamento si riferisce alla valutazione degli alunni ed al relativo regolamento ultimo, emanato con DPR n° 122/09 che dedica l’art. 9 alla valutazione degli alunni con disabilità. Però tutto ciò non è assolutamente né esplicitato, né desumibile a prima vista da chi non sia particolarmente addetto ai lavori. Agli operatori della scuola in genere quindi sembra che gli alunni con disabilità siano invisibili nella nuova riforma. Neppure nel preambolo del regolamento è direttamente citata la L. n° 53/03 (richiamata solo indirettamente come fonte dei decreti legislativi che sono citati) nella quale è espressamente ribadito il diritto all’integrazione scolastica ai sensi della L. n° 104/92, che però in detto preambolo non è citata, né è citata la fondamentale Sentenza n° 215/87 della Corte Costituzionale che ha proclamato il diritto pieno ed incondizionato degli alunni con disabilità, anche grave, a frequentare le scuole superiori. OSSERVAZIONI Nell’attuale clima di rilancio di una scuola giustamente meritocratica, tendente a recuperare lo svantaggio che ci separa da altri Paesi europei, questo totale silenzio, potrebbe anche essere inteso come un’attenuazione dell’attenzione e quindi del diritto all’integrazione in questo grado di istruzione. Alla luce delle considerazioni svolte, si richiede al MIUR che nella prima Circolare che verrà emanata sulla riforma dei Licei siano esplicitati i chiarimenti circa la permanenza delle norme che assicurano ancor oggi il diritto pieno e incondizionato degli alunni con disabilità all’integrazione nelle scuole superiori. Non trattasi di proposta sconvolgente; essa, ove accolta, però ribadirebbe dei principi fondamentali che, in questi tempi, sembrano appannarsi nell’opinione pubblica e che invece il Ministero continua formalmente a ribadire, come ha fatto di recente con le Linee-Guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 Agosto 2009, anche se però nei fatti poi non le ha pienamente applicate. Occorre evitare che qualche Dirigente scolastico di Liceo, troppo infatuato del ruolo selettivo della propria scuola, possa vietare l’iscrizione a qualche alunno con disabilità, come è avvenuto per Dirigenti di scuole paritarie, malgrado l’esplicito divieto contenuto nella Legge sulla parità n. 62/00, costringendo la famiglia a sollevare un contenzioso giurisdizionale che sarebbe negativo sia per l’immagine che per le finanze del Ministero. 20 Osservatorio Scolastico AIPD Scheda n. 295 La Corte dei Conti riafferma la necessità di specializzazione per il sostegno (Sentenza 260/10) La Sezione siciliana della Corte dei Conti con sentenza n° 260, pubblicata il 5 Febbraio 2010, ha riaffermato il principio sancito già nell’art. 8 del DPR n° 970/75 e poi nell’art. 14 comma 6 della L. n° 104/92, secondo il quale solo in mancanza nelle graduatorie di docenti specializzati per il sostegno, è consentita la nomina di docenti non specializzati. La Corte si è basata sull’art. 8 del DPR n° 970/75 che è più rigido della L. n° 104/92, non prevedendo, come questa fa, la possibilità di nomina di docenti non specializzati quando manchino docenti specializzati. Comunque anche in presenza di questa norma più permissiva, la decisione non avrebbe potuto essere diversa, dal momento che la docente condannata a restituire tutti gli stipendi conseguiti per l’attività di sostegno svolta senza il prescritto titolo di specializzazione, in vero aveva prodotto un falso titolo di specializzazione e quindi, come correttamente osserva la Corte, il suo contratto di lavoro era nullo per causa illecita. OSSERVAZIONI Quello che qui interessa rimarcare è l’attenzione della Corte agli aspetti professionali dell’attività di sostegno, che deve essere documentata dal possesso del prescritto titolo di specializzazione. Su questo punto sia consentito avanzare qualche osservazione nei confronti del Ministero dell’Istruzione che invece non pare abbia la stessa sensibilità della Corte. Infatti, proprio in presenza del disposto dell’art. 14 comma 6 della L. n° 104/92, il Ministero è costretto da tempo a nominare docenti per il sostegno non specializzati in misura pari a circa un terzo di tutti i docenti di sostegno (circa 90.000 in totale). Purtroppo il Ministero non si è mai preoccupato di prevedere corsi di aggiornamento, neppure brevi, per tali docenti non specializzati che quindi assumono il loro incarico senza un minimo di preparazione professionale, anzi avendo essi stessi bisogno di un “sostegno”! Alla luce del principio sancito nella sentenza della Corte, si chiede al Ministero dell’Istruzione che voglia prevedere brevi corsi obbligatori di aggiornamento per tali docenti prima che assumano l’incarico di sostegno. Sarà possibile ottenere una cosa tanto ragionevole e così fortemente sottolineata dalla Corte dei Conti? 21 ALLEGATO 4 I nuovi articoli relativi ai permessi sul posto di lavoro dopo la modifica dell’art. 26 del disegno di legge n. 1167/B Legge 104/1992 Art. 33. Agevolazioni 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 3 A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. (come sostituito dalla lettera a, comma 1, art. 24 ddl 1167/B approvato 3/3/10) (prima era: Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. 4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 22 (come modificato dalla lettera b, comma 1, art. 24 ddl 1167/B approvato 3/3/10) (prima era: Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede 6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità. 7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». (aggiunto dalla lettera c, comma 1, art. 24 ddl 1167/B approvato 3/3/10) 23 Decreto legislativo n. 151, 26 marzo 2001 Art. 42. Riposi e permessi per i figli con handicap grave (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20) 1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito. 2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese. (sostituito dalla lettera a, comma 2, art. 24 ddl 1167/B approvato 3/3/10 (prima era: Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese) ABROGATO DALLA LETTERA B, COMMA 2, ART. 24 DDL 1167/B APPROVATO 3/3/10: 3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva. 4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio. 5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro 24 privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma e' corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. 6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. Legge 53, 8 marzo 2000 Art. 20. (Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap). 1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. (come modificato dal comma 3, art. 24 ddl 1167/B approvato 3/3/10) (Prima era: Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.) 25