PONY EXPRESS
MARZO 2010
Associazione
- Assemblea dei soci: eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione
dell’AIPD
- 29 marzo: Metroweb fa battere un’asta da Christie’s in favore
dell’AIPD
- 21 marzo: Giornata mondiale delle persone con sindrome di Down
- Uno stage in collaborazione con la Presidenza della Repubblica a
Villa Rosebery per i ragazzi della Sezione di Caserta
- Approvati i progetti “Down Town” e “Ragazzi sul web”
- Pubblicati gli importi del 5X1000 2008
- CoorDown: eletto il nuovo Comitato
Notizie dalle Sezioni AIPD
Avellino
Bari
Belluno
Bergamo
Catania
Cosenza
Livorno
Marca Trevigiana
Oristano
Legislazione
- Tempo di elezioni: il diritto di voto è di tutti
- Scuola: ripristinata la possibilità di richiedere ore di
sostegno in deroga; nuove schede dell’Osservatorio Scolastico AIPD
- Modifica alla disciplina dei permessi sul posto di lavoro
- Dipartimento delle Politiche per la famiglia: pubblicato il
bando 2010 per la presentazione dei progetti
Eventi
- Giornata di studio sulla sindrome di Down, Ravenna 25 marzo
- Convegno “Quale futuro per le politiche sociali in Italia. Quale
ruolo per le organizzazioni di volontariato”, Iesi, 27 marzo
- 28 marzo, III Giornata nazionale della disabilità intellettiva e
relazionale
- Fiera di Trieste, 15 - 18 aprile
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Associazione
- Assemblea dei soci: eletto il nuovo consiglio di amministrazione
dell’AIPD
Gli scorsi 13 e 14 marzo si è svolta a Roma l’annuale assemblea
dei soci AIPD nell’ambito della quale si sono svolte le elezioni
per designare il nuovo consiglio di Amministrazione.
Ecco la composizione del nuovo CDA che resterà in carica per tre
anni:
Presidente: Mario Berardi, Roma
Consiglieri: Giovanna Palladino - Campobasso, Maurizio Pietropaoli
- Roma, Anna Puntel – Venezia, Remo Romano - Marca Trevigiana,
Lucia Ruggiero – Cosenza, Massimo Zallocco – Livorno.
Revisori dei Conti: Paolo Benedetti – Roma, Alessandro Andreotti –
Roma, Domenico Ritorto - Castelli Romani.
Probiviri: Vittorio Cannata – Milazzo, Giovanna Grignoli –
Campobasso, Enzo Razzano – Roma.
Il vicepresidente sarà eletto nel corso della prima riunione del
CDA, prevista per sabato 10 aprile.
- 29 marzo: Metroweb fa battere un’asta da Christie’s in favore
dell’AIPD
I tombini art di Milano – realizzati dai più affermati street
artist internazionali nell’ambito della mostra “Sopra il Sotto” –
saranno battuti all’asta per realizzare il progetto Osservatorio
Scolastico dell’AIPD.
Sono 32: colorati, scolpiti, figurativi o astratti, poetici o
irriverenti. Sono i tombini art che, lo scorso giugno 2009, hanno
catturato lo sguardo dei cittadini o dei passanti nella zona
Tortona – il quartiere più vivace e creativo del capoluogo
meneghino. A realizzare queste sorprendenti e bellissime (e ormai
celebri) opere metropolitane sono stati chiamati 17 tra i più
affermati street artist in circolazione, ognuno libero di
interpretare il tema della Rete e il suo linguaggio contemporaneo,
in occasione dell’anniversario decennale di attività di Metroweb,
titolare della più grande rete metropolitana di fibre ottiche
d’Europa.
La mostra open air “Sopra il Sotto – Tombini Art raccontano la
Città Cablata”, nata da un’idea di Monica Nascimbeni per Metroweb,
ha messo in scena arte in strada e arte di strada ed è stata
prolungata fino al 29 marzo 2009 giorno in cui i 32 tombini
d’artista (dopo un attento restauro) verranno battuti all’asta da
Christie’s in un evento speciale conclusivo e benefico ospitato a
Palazzo Clerici, dove sarà possibile ammirare in visita privata gli
affreschi del Tiepolo.
Il ricavato dell’asta sarà interamente destinato alla realizzazione
dell’Osservatorio Scolastico a cura dell’AIPD. Si tratta di un
progetto di estrema attualità, in un anno in cui anche la prossima
Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down (organizzata
in tutta Italia dal CoorDown, come di consuetudine, la seconda
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domenica di ottobre) sarà dedicata al tema della scuola e della
disabilità.
L’Osservatorio Scolastico avrà il compito di monitorare il mondo
della scuola e la qualità dell’integrazione scolastica per gli
alunni con sindrome di Down, con l’obiettivo di promuovere una
sempre maggiore inclusione nella scuola di tutti, attraverso il
giusto sostegno e le necessarie risorse, nel pieno rispetto della
diversità. La diversità è una preziosa risorsa, anche a scuola.
La mostra “Sopra il Sotto” e l’asta benefica conclusiva, attraverso
l’eclettismo dei suoi protagonisti e la sua fruibilità artistica
senza barriere e mediazioni, sposa perfettamente, non solo
simbolicamente, la cultura della diversità promossa dall’AIPD.
Sono 17 gli street artist (tutti già entrati nelle gallerie d’arte
e nei musei internazionali) selezionati dal curatore Davide
Giannella, con la direzione artistica di Gisella Borioli: 108,
2501, Abbominevole, Bo130, Bros, Dem, El Gato Chimney, Faust, Luze,
Maba, Microbo, Ozmo, Pho, Veronique Pozzi, Santy, Sten&Lex, Ufo5.
“Siamo lieti e orgogliosi di concludere questo evento, che ha
riscosso un così grande successo, contribuendo a una causa che ci
sta particolarmente a cuore - sostiene Alberto Trondoli, Ad di
Metroweb - attraverso il sostegno tangibile a un progetto
importante che si realizzerà sia a Milano che in tutto il resto del
paese”.
- 21 marzo: Giornata mondiale delle persone con sindrome di Down
Educazione, disabilità, integrazione. Un dibattito di forte
attualità ma anche un percorso difficile, un obiettivo spesso
disatteso nel suo significato più autentico dalla miopia della
politica e da scelte economiche che non rispettano la diversità e
il diritto all’educazione di tutti. Per questa ragione, per la
Giornata Mondiale delle persone con sindrome di Down, in programma
domenica 21 marzo, il Coordinamento Nazionale Associazioni delle
persone con sindrome di Down (cui l’AIPD aderisce) ha scelto
l’integrazione scolastica come tema fondamentale della campagna di
sensibilizzazione per il 2010.(in allegato – ALLEGATO 1, pag.17 il manifesto prodotto dal Coordinamento Down per la giornata).
L’inclusione scolastica nelle classi normali è un percorso
imprescindibile: gli alunni con sindrome di Down vanno a scuola per
socializzare, apprendere e acquisire tutte le capacità, le
competenze e gli strumenti indispensabili per conquistare una piena
autonomia nella vita quotidiana e per poter poi avere delle
concrete possibilità di accesso al mondo del lavoro.
L’Italia si è distinta, prima in Europa, nell’innovativa scelta
culturale di includere gli alunni con disabilità nella scuola di
tutti. E’ questa la scuola del futuro in cui crede il CoorDown: una
scuola senza barriere, che possa garantire il giusto sostegno e le
necessarie risorse a tutti, nel pieno rispetto della diversità.
Oggi, in Italia, oltre 180.000 bambini con disabilità sono iscritti
alle scuole ordinarie. L’inclusione non riguarda solo i bambini con
disabilità e il loro diritto allo studio, ma coinvolge anche le
loro famiglie e tutti gli altri alunni che hanno così modo di
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conoscere le persone con disabilità e di confrontarsi con la
ricchezza della diversità.
Per non tradire questo primato culturale, e per non disilludere i
progressi culturali, la scuola italiana deve imporsi un cambiamento
di rotta rispetto ai forti tagli di bilancio e alle decurtazioni di
organico che negli ultimi tempi hanno fortemente penalizzato gli
alunni con disabilità.
Per sviluppare al meglio le proprie potenzialità, gli alunni con
sindrome di Down hanno bisogno di classi non numerose e di
sufficienti insegnanti di sostegno qualificati.
La
Giornata
Mondiale
vuole
promuovere
una
campagna
di
sensibilizzazione sul tema dell’inclusione - in un periodo storico
in cui si sono reiterati una serie di gravi episodi di inciviltà
nei confronti delle persone con sindrome di Down – e vuole essere
un’utile occasione di riflessione e di discussione sul reale
percorso scolastico dei bambini e degli adolescenti con sindrome di
Down.
Serve individuare i punti critici perché si possa migliorare la
qualità del sistema scolastico e perché si possano offrire sempre
maggiori occasioni di crescita, formazione e arricchimento. Il
Governo ha emanato le Linee Guida per l’integrazione, che devono
essere supportate da adeguati finanziamenti per la loro attuazione.
Inoltre la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con
Disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge 18/09, all’articolo
24 ribadisce chiaramente il diritto all’educazione. Sempre la Legge
18/09 ha previsto l’Osservatorio sulla Condizione delle Persone con
Disabilità, il cui compito è quello di individuare e segnalare le
barriere e gli ostacoli che impediscono la piena affermazione dei
diritti educazionali ai bambini con disabilità. Se un alunno con
sindrome di Down non riesce a studiare non vuol dire che non ne
abbia le capacità ma, come molto spesso accade, che non sia messo
nelle condizioni di farlo perché mancano i sostegni adeguati.
Il diritto all’educazione e allo studio degli alunni con sindrome
di Down non può essere penalizzato dalla costante diminuzione delle
risorse economiche a disposizione della scuola.
Le persone con sindrome di Down meritano di essere messe alla prova
e hanno il diritto di avere le stesse opportunità di chiunque
altro, anche nel percorso formativo e scolastico.
Due gli eventi organizzati per la Giornata mondiale:
- Sabato 20 marzo: spettacolo teatrale “Oltre il limite”,
interpretata dalla Compagnia di Piero (il gruppo di attori fa parte
della Sezione AIPD di Catania). Gli attori: Emily Reitano, Valeria
Sciuto, Enzo Malerba, Pietro Russo, Daniela Teriaca, Emanuela Dei
Pieri, Marco Cinque, Gianluca Scuderi, Luca D’Angelo. Attore
coordinatore: Giuseppe Calcagno; Assistente alla regia: Daniela Di
Stefano; Videoscenografia: Giuseppe D’Alia; Tecnico di scena:
Ignazio Di Raimondo; Regia: Monica Felloni (organizzazione e cura
“Mettiamoci in gioco” in collaborazione con il CoorDown);
- Domenica 21 marzo: Tavola Rotonda “Persone con sindrome di Down
in Europa: quali prospettive. Voci a confronto”. Sono intervenuti:
Juan Pereira, direttore ASNIMO Baleari, Spagna, già presidente EDSA
e attuale membro del board EDSA; Patrick Clark, Down Syndrome
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Ireland, presidente Down Syndrome International e membro del board
EDSA. Moderatore dei lavori Anna Contardi, coordinatrice AIPD,
membro CoordDown onlus, membro del board EDSA
- Uno stage in collaborazione con la Presidenza della Repubblica a
Villa Rosebery per i ragazzi della Sezione di Caserta
Il tema dell'integrazione sociale e dell’inserimento lavorativo
delle persone con sindrome di Down è ormai da molti anni al centro
delle campagne di sensibilizzazione e dei numerosi progetti
promossi e sostenuti dall’AIPD.
Da oltre un decennio, più precisamente dal 1999, la Sede Nazionale
realizza - in collaborazione con la Presidenza della Repubblica degli stage settimanali di formazione lavorativa presso i Giardini
del Quirinale.
Quest’anno la collaborazione si arricchisce di un’ulteriore e
prestigiosa sede di formazione: Villa Rosebery di Napoli, splendido
complesso neoclassico e residenza napoletana del Presidente della
Repubblica.
Il progetto coinvolgerà 10 ragazzi con sindrome di Down della
Sezione AIPD di Caserta (accompagnati da tre operatori), che
saranno impegnati in due settimane di stage, dal 22 al 26 marzo e
dal 19 al 23 aprile, con orario dalle 9 alle 13.
I ragazzi si occuperanno in particolare dei Giardini di Villa
Rosebery, una esperienza che comprenderà, tra le altre attività, il
lavoro all’interno della serra, la manutenzione dei prati e la
realizzazione di composizioni floreali.
Si tratta di un’importante occasione di formazione - in una sede,
peraltro, di rara accessibilità - per offrire gli strumenti e le
competenze necessarie e utili a garantire alle persone con sindrome
di Down delle concrete opportunità di inserimento nel mondo del
lavoro.
In questo senso, l’Associazione Italiana Persone Down vuole
ringraziare la Presidenza della Repubblica per la consueta
sensibilità e la disponibilità dimostrate, in oltre un decennio, a
sostegno dell’integrazione lavorativa.
Il progetto di Villa Rosebery rappresenta una nuova e preziosa
opportunità che consente di fruire delle bellezze e degli spazi di
una residenza presidenziale nell’insolita veste di luogo di
formazione per i cittadini del territorio, anche per quelli con
sindrome di Down
- Approvati i progetti “Down Town” e “Ragazzi sul web”
E’ di pochi giorni fa la comunicazione ufficiale ricevuta circa
l’approvazione, da parte del Ministero del Lavoro, dei progetti
“Amici sul web” e “Down Town – Vicini lontani”, proposti dall’AIPD
in base alla legge 383/2000, art. 12, comma 3, rispettivamente
lett. D e lettera F.
“Amici sul web”: questo progetto è rivolto specialmente ai soci
con SD perché non “perdano il treno” delle tecnologie informative
e comunicative. Fedeli al motto ormai mondiale di “Niente su di
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noi senza di noi”, si ritiene che la nascita di una comunità
virtuale e la creazione di un Internet point in almeno alcune
delle Sezioni AIPD partecipanti possa favorire l’inserimento
sociale e, per alcuni, professionale di queste persone. Le
metodologie e gli strumenti dell’e-learning di ultima generazione
puntano,
infatti,
sempre
più
a
forme
di
apprendimento
collaborativo e pongono la persona al centro di una molteplicità
di relazioni, rendendola partecipante attivo, nonché costruttrice
di conoscenza: apprendimento formale, non formale e informale si
intrecciano, generando una fluidificazione dei saperi e delle
relazioni.
Molte persone con SD presentano difficoltà linguistiche nella
forma e/o nel contenuto verbale, che influenzano la fluidità
del’eloquio,
la
capacità
di
espressione
e
comunicazione.
L’utilizzo di una comunità virtuale può rappresentare un efficace
strumento per la valorizzazione delle capacità comunicative,
relazionali
ed
espressive,
nonché
per
il
miglioramento
dell’inclusione sociale. La capacità di auto-organizzazione, così
come quella di scelta e libera iniziativa, rappresenta per molte
persone con SD un potenziale (o reale) limite alla propria
autonomia personale e sociale. Per superare quest’ostacolo è
importante favorire la costruzione di contatti raggiungibili e
relazioni
indipendenti,
attraverso
l’utilizzo
di
strumenti
accessibili.
Gli obiettivi sono quindi l’integrazione sociale e professionale
delle persone adulte con sindrome di Down attraverso le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione: in particolare si
lavorerà per incrementare le capacità di socializzazione di un
gruppo di 60 soci con SD di AIPD, attraverso la formazione in
informatica e la creazione di una comunità telematica specialmente
dedicata.
“Down Town – vicini lontani”: l’idea da cui è nato il progetto è
che ancora molte famiglie di bambini o giovani/adulti con sindrome
di Down non sono pienamente coscienti dei diritti esigibili e
delle prestazioni utili e necessarie. L’ipotesi progettuale è che
tali famiglie potrebbero avviare un processo di empowerment grazie
al contatto con una realtà associativa di categoria, al fine di
affrontare insieme ad altri le problematiche correlate ai bisogni
comuni.
Delle 41 Sezioni AIPD presenti sul territorio nazionale alcune
sono di nuova formazione e dunque con poca esperienza, oltre a
poter contare su un numero limitato di soci; altre, pur costituite
da tempo, presentano difficoltà nell’allargare la base associativa
o nel coinvolgere i soci silenti; due nuove Sezioni, inoltre, sono
tuttora in fase di costituzione e dunque anch’esse potenziali
destinatarie della presente proposta, in quanto operative in fase
di eventuale attuazione del progetto.
In talune province interessate, i familiari di e/o le stesse
persone con sindrome di Down che fanno riferimento ad associazioni
per persone con la stessa disabilità, rappresentano appena il 2%
del totale delle persone con sindrome di Down residenti.
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Se l’obiettivo generale è l’integrazione sociale della persona con
sindrome di Down e l’empowerment delle famiglie di persone con
sindrome di Down, quello specifico è l’incremento da parte del
target di riferimento della consapevolezza dei diritti della
persona con sindrome di Down e dell’utilizzo dei servizi sociali,
sanitari e formativi forniti dall’associazione e da altre
strutture, pubbliche e private, presenti nella realtà locale; per
le Sezioni coinvolte sarà il raggiungere il maggior numero
possibile di persone con sindrome di Down e loro famiglie,
promuovendo l’attivazione di servizi minimi di animazione,
consulenza e segreteria loro rivolti, in contesti associativi e
territorialità in difficoltà.
I due progetti, della durata di 12 mesi ciascuno, si avvieranno una
volta conclusi gli adempimenti burocratici e dopo la firma della
convenzione con il ministero, presumibilmente entro la fine
dell’anno in corso.
- Pubblicati gli importi del 5X1000 2008
Sul sito dell’Agenzia delle entrate sono stati pubblicati gli
importi con le indicazioni delle scelte dei contribuenti del 5X1000
per l’anno 2008.
- CoorDown: eletto il nuovo Comitato
Nel corso dell’ultima Assemblea Nazionale del Coordinamento
Nazionale delle Associazioni delle persone con sindrome di Down è
stato eletto il nuovo Comitato di Gestione che guiderà il CoorDown
per i prossimi due anni.
Questi i membri:
Sergio Silvestre, Associazione Down Friuli Venezia Giulia
Franca Torti, UniDown
Luciana Basso, UniDown
Lisa Orlandini, Associazione Down Dadi
Gianni Lacoppola, Air Down
Carmela Colombo, Capirsi Down
Antonietta Porrà, Centro Down
Anna Contardi, AIPD Nazionale
Carlo Tiano, AIPD Saluzzo
Notizie dalle Sezioni AIPD
Avellino
La Sezione di Avellino partecipa al progetto promosso dall’AIPD
nazionale “Dal sospetto della sindrome alla realtà della persona” e
ha organizzato per il 6 marzo un seminario di studi: hanno
partecipato la dott.ssa Maria Teresa Calignano, una degli autori
dell’orientamento sul tema dell’educazione in famiglia, e la
dott.ssa Cinzia Miccinesi, una degli autori dell’orientamento sul
tema della riabilitazione pubblicati nell’ambito del progetto.
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Bari
“Spazio libero” è un gruppo di persone con sindrome di Down della
Sezione AIPD di Bari che si incontrano tutte le mattine dal lunedì
al venerdì e organizzano e gestiscono varie attività di tempo
libero:
gruppi
di
discussione,
giornate
dell'orientamento,
laboratorio di dolci. Una volta a settimana si preparano pasti da
consegnare poi alla mensa dei poveri di Bari.
Nella
pagina
internet
dedicata
(www.aipdbari.it/SpazioLibero_1794206.html) trovate anche una serie di ricette di dolci
scritte in linguaggio ad alta comprensibilità per essere utilizzate
con facilità dai ragazzi.
Belluno
Invitata da Mirco Della Vecchia, noto mastro cioccolatiere di
Limana, l’AIPD di Belluno è stata presente alla manifestazione
“Cioccolando”, svolta ad Auronzo il 5, 6 e 7 marzo.
L’invito fa seguito ad una collaborazione iniziata già da tempo e
che si è concretizzata, nell’ultimo anno, con due iniziative:
dapprima il coinvolgimento, da parte dell’AIPD, di Mirco Della
Vecchia tra i maestri di cucina delle due Scuole Alberghiere e di
alcuni ristoranti della provincia, nella compilazione di un
ricettario di piatti tipici, compresi i dolci e, nel caso, anche a
base di cioccolato. Il ricettario è stato, da poco dato alle stampe
con successo, tanto che è stata necessaria una prima ristampa.
La seconda iniziativa è stata, nell’autunno scorso, in occasione
della Giornata Nazionale della Persona Down, l’allestimento di un
laboratorio di cioccolateria in cui il maestro cioccolatiere ha
insegnato ad un gruppo di ragazzi dell’AIPD a costruire un modello
delle auto d’epoca “Topolino”, naturalmente di cioccolato, in
omaggio agli amici del Club “ Topolino”, coinvolti, da anni, nelle
iniziative dell’AIPD. Il tutto, a suggello delle manifestazioni
della giornata, conclusesi sotto il tendone della “Festa dei
moroni” a Rasai di Seren del Grappa.
Ed ora anche “Cioccolando” si è aperta ai temi sociali, così l’AIPD
bellunese ha avuto la possibilità di essere presente con un proprio
“stand” a fornire documentazione sulla sindrome di Down e sulla
attività associativa.
Maggiori informazioni sul sito www.aipdbelluno.org
Inoltre, la Sezione di Belluno partecipa al progetto promosso
dall’AIPD nazionale “Dal sospetto della sindrome alla realtà della
persona” e ha organizzato per il prossimo 17 aprile la Giornata di
studio “Il bambino con sindrome di Down da 0 a 6 anni. Diagnosi Riabilitazione - Educazione. Realtà e prospettive alla luce delle
linee guida nazionali”. A seguire la Tavola Rotonda “Sono bambino,
ma diventerò adulto”. All’evento parteciperà il prof. Pierpaolo
Mastroiacovo, uno degli autori dell’orientamento sul tema della
comunicazione della diagnosi pubblicato nell’ambito del progetto.
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Bergamo
In occasione della Giornata mondiale delle persone con sindrome di
Down, l’AIPD di Bergamo ha organizzato un grande evento di
solidarietà: “Questo è solo il calcio di inizio”, sabato 20 marzo
2010 presso lo stadio comunale di Verdello.
La manifestazione ha visto affrontarsi una formazione locale
composta da rappresentanti di varie realtà presenti sul territorio
(amministratori, insegnanti, allenatori, dirigenti, rappresentanti
di realtà associative, etc.) e la Nazionale Calcio TV che da anni
si rende protagonista e disponibile per queste iniziative benefiche
con la partecipazione di vari personaggi del mondo televisivo e non
solo, tra i quali gli inviati di “Striscia la notizia” Jimmy
Ghione, Capitan Ventosa, G.“Vespa”, Max Laudadio, Moreno Morello,
etc.; da Colorado Caffè: Baz, il “Principe Cacca”, i Turbolenti,
“Baffo” e molti altri ed eccezionalmente la presenza del Gabibbo.
Una grande giornata di divertimento che ha visto coinvolti anche
vari gruppi sportivi, ricreativi, di danza e di volontariato della
zona, nella sfilata di apertura.
L’evento
è
stato
organizzato
in
collaborazione
con
l’Amministrazione Comunale di Verdello, la Provincia di Bergamo e
tante altre realtà desiderose di dare un aiuto concreto per un
grande risultato di partecipazione e di raccolta fondi che saranno
destinati ai progetti della Sezione AIPD di Bergamo.
Maggiori informazioni sul sito: www.aipdbergamo.it
Catania
(dal sito siciliatoday.it)
Si chiama “…quando ti chiedo Venezia” ed è uno spettacolo che
attraverso
la
sperimentazione
teatrale
intende
superare
i
pregiudizi legati alla “diversità”, puntando sull’interazione e il
confronto con le persone con disabilità. Grazie alla sinergia tra
assessorato comunale alla Famiglia, retto da Marco Belluardo, e il
Teatro Stabile di Catania – diretto da Giuseppe Dipasquale –venerdì
26 marzo, alle 20.30, al Teatro Ambasciatori la compagnia “Bagnati
di Luna – AIPD Catania” porterà in scena un ordito di scene e
immagini video, espressione di un accostamento drammatico che
supera la linea temporale e si centra sull’immagine possibile di un
ambiente preciso: Venezia.
Nel corso delle mattine del 25 e 26 marzo spettatori d’eccezione
saranno 1.500 ragazzi di alcune scuole medie inferiori e superiori
della città, mentre la sera del 26 marzo alle 20.30 lo spettacolo
sarà aperto a tutti, cittadini e associazioni, con ingresso libero
Realizzato dall’associazione culturale Neon, sotto la direzione
artistica di Piero Ristagno, lo spettacolo rappresenta la fase
conclusiva del “Progetto Pari Opportunità nella Diversità”: la sua
finalità è quella di fornire al pubblico elementi utili a
considerare l'impegno teatrale delle persone con disabilità non più
come manifestazione della loro “diversabilità” ma come attività di
valore artistico. Consentendo, quindi, di far rientrare tali
attività non più in un contesto esclusivamente sociale ma in quello
culturale. Nell’ultima edizione il laboratorio ha visto come
protagonisti, insieme al gruppo ormai consolidato arrivato al nono
9
anno di attività laboratoriale dei Bagnati di Luna, un altro gruppo
composto dai piccoli nuovi attori con sindrome di Down di età
compresa tra 10 e 15 anni, in scena anche Giuseppe Calcagno,
Manuela Partanni, Stefania Licciardello e Anna Balestrieri: la
regia video e il montaggio sono di Giuseppe D’Alia, l’assistenza
alla regia è affidata a Daniela Distefano, la regia dello
spettacolo è di Monica Felloni, le immagini delle animazioni video
sono realizzate con i disegni di Massimo Lanzilao, uno dei ragazzi
dell’AIPD.
In “...quando ti chiedo di Venezia”, l’architettura di una tra le
tragedie di Shakespeare più note, l’Otello, incontra la poesia
delle Città Invisibili di Italo Calvino ed in particolare, i
dialoghi tra il Gran Khan e Marco Polo. Le descrizioni dei popoli
conosciuti e immaginati, delle merci transitate, degli ambienti
attraversati e fantasticati, fa tutto capo alla città senza tempo
del Moro, in un gioco che supera secoli di storia e letteratura,
nell’intima relazione da una Venezia invisibile prima, perché non
direttamente raccontata da Polo, ad una Venezia visibile poi,
nell’impalcatura magistrale della tragedia di Otello; qui la
vicenda umana trova piena corrispondenza nella struttura ambientale
in cui accade.
Cosenza
Giovedì 25 Marzo 2010 si è tenuto il Seminario “Per una pedagogia e
per una scuola dell’inclusione” presso la Scuola Elementare V°
Circolo di Cosenza.
È il Seminario di apertura all’interno del Progetto scolastico
“Diversamente Uguali”, finanziato dalla Regione Calabria (Legge
Reg. 27/85 ), promosso dall’AIPD di Cosenza e che vedrà la
partecipazione, fra gli altri, della d.ssa Paola Gherardini
dell’Osservatorio Scolastico AIPD Nazionale. Nelle fasi successive
sono previsti tre laboratori (sul gioco e sulla fiaba) per
promuovere un’integrazione concreta. La realizzazione di un DVD
sarà il prodotto finale che racconterà le esperienze dei suddetti
laboratori che verrà presentato in occasioni future nelle stesse
Scuole o in altri luoghi.
Livorno
La Sezione di Livorno partecipa al progetto promosso dall’AIPD
nazionale “Dal sospetto della sindrome alla realtà della persona”
e ha organizzato per il prossimo 10 aprile il convegno “Una buona
parola... per un sereno progetto di vita”.
Ai lavori prenderanno parte la dott.ssa Bargagna, una degli autori
dell’opuscolo sul tema della riabilitazione, e il dott. Seganti,
uno degli autori dell’opuscolo sul tema della comunicazione della
diagnosi, pubblicati dall’AIPD nell’ambito del progetto.
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Marca Trevigiana
La
passione
e
la
tradizione
di
una
tipicità
culinaria
caratteristica dei colli tra Conegliano e Valdobbiadene si sposa
con la solidarietà verso le persone diversamente abili, grazie alla
rassegna “Peccati di Golosa” (la golosa è, in gergo, la leccarda di
rame stagnato, lunga e stretta, che contiene il condimento e
raccoglie il grasso che cola dalle carni infilate nello spiedo).
L’iniziativa
è
ideata
dall’Associazione
Le
Ciacole
di
Valdobbiadene. Si tratta di un percorso di buon gusto sia per il
cibo, sia per la gioia del buon vivere, grazie all’aiuto che sarà
devoluto all’AIPD Sezione Marca Trevigiana nelle mani del suo
presidente Maria Grazia Santolin.
Maggiori informazioni sul sito www.aipdmarcatrevigiana.it/
Inoltre, in occasione della Giornata mondiale delle persone con
sindrome di Down, la Sezione ha ideato un video “Down, persone
come te”, visualizzabile dal suo sito e su You Tube all’indirizzo:
http://www.youtube.com/watch?v=i7qaqHSwUvA
Oristano
La squadra di Basket AIPD di Oristano, dopo una due giorni di sport
fra Cagliari e Oristano, e dopo 4 partite di basket vissute con
impegno e sacrificio, si è aggiudicata la partecipazione ai
campionati italiani di basket F.I.S.D.I.R. ed è entrata nella rosa
delle quattro squadre più forti d’Italia, battendo le squadre di
Cagliari e Villacidro.
A 5 anni dalla sua costituzione, la squadra di basket dell’AIPD ha
ottenuto, al palazzetto dello sport di Oristano, la tanta agognata
vittoria per accedere ai nazionali, dopo un percorso fatto di tanto
lavoro, di gioie e di amarezze, ma soprattutto di crescita, non
solo
sportiva,
ma
sociale,
individuale
e
comportamentale,
rafforzando l’autonomia e l’autostima dei suoi membri. I giorni 17
e 18 aprile, la squadra, guidata dal preparatore atletico Mauro
Dessì, sarà a Gorizia per giocarsi, con la lealtà e l’onestà e la
volontà che la caratterizza, le finali per i campionati italiani di
basket F.I.S.D.I.R.
Legislazione
- Tempo di elezioni: il diritto di voto è di tutti
Il 28 e 29 marzo si svolgeranno le elezioni regionali e in alcuni
territori anche quelle per l’elezione dei sindaci. Il tema
dell’esercizio del diritto di voto e quindi del diritto di essere
cittadini a tutti gli effetti è molto caro all’AIPD, non a caso
uno dei progetti in atto in questo momento è “My opinion my vote –
MOTE”, un progetto che per la sua valenza internazionale si
propone di educare le persone con disabilità intellettiva alla
consapevolezza dei propri diritti politici ed aiutarle nel
formarsi ed esprimere la propria opinione politica in occasione di
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elezioni locali, nazionali ed europee e referendum come qualsiasi
altro cittadino.
Ma una domanda che spesso ci viene ancora rivolta è: le persone
con sindrome di Down possono votare? Se sì, devono o possono
essere accompagnate nella cabina elettorale?
Al compimento della maggiore età tutte le persone acquisiscono il
diritto di voto.
Questo è riconosciuto anche a coloro che sono stati interdetti
(l’art. 11 della Legge n. 180/78, ha abrogato il punto 1), art. 2,
del DPR 20 marzo 1967, che precedentemente ad essi lo negava).
Le persone con sindrome di Down devono entrare in cabina elettorale
da sole, e non possono ricorrere all’opportunità del Voto
Assistito, circostanza prevista esclusivamente in presenza di
impedimenti di carattere fisico riconducibili a cecità, amputazioni
delle mani, paralisi degli arti superiori o da altro impedimento di
analoga gravità, a meno che ovviamente non presentino tali
condizioni. (art. 55 e 56, Testo Unico delle Leggi Elettorali
D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche e, per le
elezioni amministrative art. 41, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570).
Coloro che presentano gli impedimenti fisici di cui sopra devono
far richiesta alla propria ASL di una certificazione che ne attesti
la presenza e fornendo tale certificazione al seggio possono essere
accompagnate nella cabina elettorale da altra persona. In merito
all’esatta interpretazione della generica espressione «o da altro
impedimento di analoga gravità», nel caso in cui non venga
prodotta, da parte dell’elettore, l’apposita certificazione medica,
il Consiglio di Stato, in numerose decisioni, ha affermato che
spetta al presidente del seggio valutare, di volta in volta,
l’effettività dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi
tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi), che di per sé
consentono
l’ammissione
al
voto
assistito.
L’impedimento
o
handicap, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità
visiva dell’elettore oppure al movimento degli arti superiori, dal
momento che l’ammissione al voto assistito non è consentita per le
infermità che non influiscono su tali capacità, ma che riguardano
la sfera psichica dell'elettore.
- Scuola: ripristinata la possibilità di richiedere ore di
sostegno in deroga; nuove schede dell’Osservatorio Scolastico AIPD
Con la Sentenza n. 80 depositata il 26/02/2010 la Consulta ha
dichiarato incostituzionali i commi 413 e 414 dell'art. 2 della
Legge Finanziaria 2008 n. 244/07 (vedi scheda n. 242 all’interno
dello Sportello Informativo-Scuola-Schede normative).
Come è noto il comma 413 aveva fissato un tetto massimo al numero
degli insegnanti di sostegno da nominare in organico di fatto
intorno a circa 91.000 unità, secondo un rapporto medio nazionale
di 1 posto ogni 2 alunni certificati con disabilità. Il comma 414,
nel mantenere fermo il principio dell’integrazione scolastica e
dell’assegnazione di ore di sostegno secondo il criterio delle
“effettive esigenze rilevate”, vietava però la possibilità di
12
deroghe al rapporto medio nazionale di 1 a 2, precedentemente
consentito dalla normativa in organico di fatto.
La Sentenza afferma che queste due norme sono contrarie all’art. 3
della Costituzione in quanto trattano in modo eguale gli alunni con
disabilità lieve e grave, mentre quelli con disabilità più grave
debbono logicamente avere più risorse.
Inoltre la Corte ritiene “irragionevole” il divieto di deroghe nel
momento in cui ribadisce il principio del rispetto delle
“effettive esigenze”.
In allegato (ALLEGATO 2, pag.18) il testo della Scheda informativa
n. 293 pubblicata a cura dell’Osservatorio scolastico dell’AIPD e
scaricabile dal sito nella pagina dello Sportello Informativo
dedicata alla scuola.
Su altri aspetti l’Osservatorio Scolastico AIPD ha prodotto
ulteriori schede informative:
- n. 292 “Iscrizioni all’anno scolastico 2010-2011 (CM 4/10 e CM
17/10)”;
- n. 294: “Apparentemente invisibili nella riforma dei Licei gli
studenti con disabilità”;
- n. 295: “La Corte dei Conti riafferma la necessità di
specializzazione per il sostegno (Sentenza 260/10)”
(in allegato – ALLEGATO 3, pag. 19 - i testi)
- Modifica alla disciplina dei permessi sul posto di lavoro
L’art. 26 del disegno di legge n. 1167/B – definitivamente
approvato dal Parlamento ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e non ancora in vigore - apporta delle modifiche ai
permessi sul posto di lavoro previsti per i genitori e i familiari
di persone con handicap in situazione di gravità.
Cosa cambia:
Per i genitori la modifica riguarda coloro che hanno figli
maggiorenni non conviventi con essi: con l’abrogazione del comma 3
dell’art. 42 del Decreto legislativo n. 151/2001 infatti viene meno
il requisito di assistenza continuativa ed esclusiva prima
previsto; anche l’art. 20 della legge 53/2000 è stato modificato
eliminando il riferimento all’assistenza continuativa ed esclusiva,
e si rivolge da oggi solo ai genitori e non più ai familiari.
Tutti i genitori quindi mantengono il diritto a percepire i
permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/92 (prolungamento
del congedo parentale o permessi orari sotto i tre anni di vita del
bambino, tre giorni di permesso mensile successivamente al
compimento dei tre anni di età) e il congedo straordinario di due
anni previsto dal comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo n.
151/2001. La modifica del comma 3 dell’art. 33 della legge 104 (che
elimina la frase “successivamente al compimento del terzo anno di
vita del bambino”) potrebbe far pensare alla possibilità di fruire
dei permessi mensili anche per i genitori dei figli minori di tre
anni; il realtà questa disposizione va incrociata con quella dei
commi 1 e 2 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 che,
successivo alla Legge 104, specifica chiaramente quali sono i
13
permessi previsti prima e dopo il compimento dei 3 anni del
bambino.
Per i familiari: con la nuova normativa mantengono il diritto ai
tre giorni al mese i parenti e affini entro il secondo grado (cioè
fratelli, nonni, nipoti di nonni; come affine il fratello/sorella
del coniuge). I parenti e gli affini di terzo grado (zio e nipote
dello zio; come affine, zio del coniuge) possono fruirne solo se i
genitori o il coniuge della persona da assistere hanno più di 65
oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o
mancanti.
Altra modifica riguarda la richiesta del trasferimento ad altra
sede: la sede deve essere quella più vicina al domicilio della
persona da assistere.
Sono poi state introdotte alcune novità:
- il nuovo comma 7-bis dell’art. 33 della legge n. 104/92 prevede
per il datore di lavoro e l’INPS la facoltà di accertare
l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la
fruizione dei permessi.
- le amministrazioni pubbliche di cui art. 1, comma 2, D.Lgs.
165/2001 (cioè tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi
gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e
loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli
Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti
pubblici
non
economici
nazionali,
regionali
e
locali,
le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale) dovranno comunicare per via telematica al Dipartimento
della Funzione Pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno i
nominativi dei dipendenti che hanno fruito dei permessi orari e dei
tre giorni; i nominativi della persona per la quale hanno fruito
dei permessi (e se questa è dipendente di amministrazioni
pubbliche, la sua denominazione e il comune di residenza della
persona); il rapporto di parentela-affinità tra il fruitore dei
permessi e la persona assistita; per i genitori, la specifica se i
figli assistititi hanno più o meno di tre anni; il contingente
complessivo di ore e giorni fruiti nel corso dell’anno precedente e
per ciascun mese.
Queste comunicazioni confluiranno in una banca dati informatica; il
Dipartimento della funzione pubblica conserverà i dati per un
periodo non superiore a 24 mesi; le amministrazioni per non più di
30 giorni dalla data di comunicazione al Dipartimento.
(in allegato – ALLEGATO 4, pag. 22, il testo dei nuovi articoli)
Dipartimento delle Politiche per la famiglia: pubblicato il bando
2010 per la presentazione dei progetti
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo il
“Comunicato relativo all'approvazione del bando per l'attribuzione
di contributi destinati alla valorizzazione di progetti a favore
delle famiglie”.
14
Sul sito del dipartimento (www.politichefamiglia.it) è disponibile
il bando.
Possono partecipare e presentare progetti finalizzati alla
realizzazione di iniziative a favore delle famiglie soggetti
privati, comunque denominati, che svolgono la loro attività
prevalentemente
nel
campo
delle
politiche
familiari
fatta
eccezione per le persone fisiche, nonché per le associazioni
partitiche o sindacali, ovvero facenti capo o affiliate a partiti
politici o ad associazioni sindacali.
Una quota parte dei contributi è specificatamente riservata ai
progetti finalizzati alla realizzazione di misure a favore delle
famiglie per la lotta alla povertà ed all’esclusione sociale
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della
famiglia, Via della Mercede, 9 – 00187 Roma, a mezzo di
raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre sessanta
giorni dalla pubblicazione del bando 8quindi entro il 24 maggio
2010).
Eventi
Giornata di studio sulla sindrome di Down, Ravenna 25 marzo
Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, la U.O.
di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza - Forum per la
U.O.N.P.I.A., organizzano tre giornate di studio sul tema “Le
strategie di intervento per le persone con sindrome di Down”.
La prima giornata ha affrontato il tema “La sindrome di Down.
L’evoluzione delle conoscenza, i percorsi clinici e riabilitativi,
il raccordo tra famiglie e servizi sanitari” e si è svolta dalle
8.30 alle 14.30 di giovedì 25 marzo presso l’Aula Magna
dell’Istituto Tecnico per Geometri “Morigia” in Via G. Marconi 6 a
Ravenna.
Anna Contardi, coordinatrice delle attività AIPD, è stata tra i
relatori del seminario.
- Convegno “Quale futuro per le politiche sociali in Italia. Quale
ruolo per le organizzazioni di volontariato”, Iesi, 27 marzo
Organizzato dal Gruppo Solidarietà per festeggiare il trentennale
della sua attività. In programma interventi sul volontariato, il
welfare, le politiche sociali e il terzo settore, diritti e
cittadinanza.
28 marzo, III Giornata nazionale della disabilità intellettiva e
relazionale
Promossa dall’ANFFAS con il patrocinio del Segretariato Sociale
Rai. In tante piazze italiane le sedi ANFFAS saranno presenti per
sensibilizzare e informare i cittadini, distribuendo materiale
informativo.
15
- Fiera di Trieste, 15 - 18 aprile
Nell’ambito della manifestazione, in programma convegni e seminari
di approfondimento sul tema della salute e miglioramento della
qualità della vita delle persone. Tra gli eventi segnaliamo il
convegno “Disabili e qualità della vita” previsto per giovedì 15
aprile. Per info: www.domuspersona.it
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ALLEGATO 1
17
ALLEGATO 2
Osservatorio Scolastico AIPD
Scheda n. 293
La Corte Costituzionale ripristina le deroghe per il sostegno (Sentenza n° 80/10)
La Corte Costituzionale con la Sentenza n° 80 depositata il 26/02/2010 ha dichiarato incostituzionali i commi 413 e 414
dell'art. 2 della Legge Finanziaria 2008 n° 244/07 (vedi scheda n° 242. L’integrazione nella Legge Finanziaria per il 2008
n° 244/07).
Come è noto il comma 413 aveva fissato un tetto massimo al numero degli insegnanti di sostegno da nominare in
organico di fatto intorno a circa 91.000 unità, secondo un rapporto medio nazionale di 1 posto ogni 2 alunni certificati
con disabilità.
Il comma 414, nel mantenere fermo il principio dell'integrazione scolastica e dell'assegnazione di ore di sostegno
secondo il criterio delle "effettive esigenze rilevate", vietava però la possibilità di deroghe al rapporto medio
nazionale di 1 a 2, precedentemente consentito dalla normativa in organico di fatto.
La Sentenza afferma che queste due norme sono contrarie all'art. 3 della Costituzione in quanto trattano in modo
eguale gli alunni con disabilità lieve e grave, mentre quelli con disabilità più grave debbono logicamente avere più
risorse.
Inoltre la Corte ritiene "irragionevole" il divieto di deroghe nel momento in cui ribadisce il principio del rispetto delle
"effettive esigenze".
OSSERVAZIONI
Il Ministero dovrà emanare la nuova Ordinanza sugli organici di fatto che dovrà necessariamente tener conto di questo
radicale cambiamento nella normativa.
Le novità introdotte dalla Sentenza, praticamente, varranno dal prossimo anno scolastico, perché la Sentenza che ha
forza di Legge, andrà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Occorre quindi
prepararsi in vista del prossimo anno scolastico.
Pertanto i genitori i cui figlioli abbiano una certificazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n°
104/92, potranno chiedere le ore in deroga, qualora ritengano che le ore assegnate siano insufficienti ad affrontare i
problemi didattici del loro figliolo.
Ciò va fatto in un GLH operativo appositamente convocato in vista della formulazione delle richieste in organico di fatto,
e cioè non oltre maggio, al massimo primi di giugno prossimi.
Nel caso di richiesta di deroghe sarà importante che il GLH verbalizzi lo stato di gravità risultante dalla certificazione e
della Diagnosi Funzionale e quantifichi la richiesta di ore sia di sostegno che, eventualmente, di assistenza per
l'autonomia e la comunicazione. Ciò per precostituire documentazione in vista di eventuale ricorso al TAR contro il
diniego di deroghe.
E' opportuno che i genitori avanzino delle richieste ragionevoli, nel senso che, per esempio, in presenza di gravità
dovuta ad handicap motori la richiesta va rivolta prevalentemente agli enti locali per le ore di assistenza per l'autonomia.
Comunque la richiesta delle deroghe non deve far rinunciare ai genitori di richiedere la presa in carico da parte dei
docenti curricolari, per i quali il POF (Piano dell'Offerta Formativa) della scuola può prevedere dei corsi di
aggiornamento in servizio.
Inoltre rimane sempre valida la Nota Ministeriale prot. n° 4798 del 2005 circa l'obbligo di programmazione definitiva a
inizio d'anno del PEI, precedentemente predisposto per le richieste entro maggio, da parte di tutti i docenti della
classe, facendo eventualmente intervenire anche esperti interni ed esterni alla scuola sulle specifiche problematiche
didattiche (vedi scheda n° 191. Obbligo di programmazione dell'integrazione scolastica ad inizio di ogni anno (Nota
4798/05)).
Le famiglie inoltre dovranno pretendere dai Dirigenti Scolastici il rispetto dell'art. 5 comma 2 del DPR n° 81/09 sul
numero massimo di 20 o 22 alunni nelle classi frequentate da alunni con disabilità (vedi scheda n° 285.
Riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle classi a seguito della riforma Gelmini (DPR 81/09)). Ciò al fine
della richiesta, sempre entro maggio prossimo, di sdoppiamento da parte dei Dirigenti Scolastici di tali classi, se
superaffollate .
E' da tener presente che le Sentenze della Corte Costituzionale, a differenza delle sentenze della Magistratura
Ordinaria, hanno forza di Legge e valgono su tutto il territorio nazionale. Quindi un rifiuto di deroga in presenza del
requisito documentato della gravità, comporta una palese violazione di legge, se non addirittura una violazione di atti
d'ufficio.
Comunque ci si augura che vi sia ragionevolezza sia da parte delle richieste delle famiglie, ma soprattutto da parte degli
Uffici Scolastici e del Ministero, al fine di garantire un sereno svolgimento dell'anno scolastico e una buona qualità
dell'integrazione.
18
ALLEGATO 3
Osservatorio Scolastico AIPD
Scheda n. 292
Iscrizioni all'anno scolastico 2010-2011 (CM 4/10 e CM 17/10)
Il Ministero dell'Istruzione ha emanato due distinte circolari per le iscrizioni al prossimo anno scolastico: la n° 4/10,
concernente la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, e la n° 17, riguardante le scuola secondaria di secondo
grado.
Circolare Ministeriale n° 4/10 per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di
primo grado):
1. l'art. 2 al paragrafo "Accoglienza della domanda" prevede che i Consigli di Circolo e di Istituto, in vista di un
possibile eccesso di domande di iscrizione, debbono approvare i criteri di precedenza nell'ammissione che
devono essere affissi all'albo prima delle iscrizioni.
2. l'art. 3 ribadisce le norme delle iscrizioni degli alunni con disabilità secondo cui all'atto dell'iscrizione va
depositata la certificazione collegiale da cui risulta la situazione di handicap o di handicap grave. Sulla base
di ciò e della Diagnosi Funzionale redatta dalla ASL, il Capo d'Istituto deve convocare per ogni alunno con
disabilità l'unità multidisciplinare (GLH operativo ai sensi dell'art. 12 comma 5 della L. n° 104/92) che
predispone il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) ed il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il Piano degli
Studi Personalizzato (PSP). Nel PEI debbono essere indicate le richieste di risorse necessarie quali il
numero di ore di sostegno e di assistente per l'autonomia fornito dagli enti locali.
3. l'art. 5 riguarda l'adempimento dell'obbligo scolastico da 6 ai 16 anni.
Circolare Ministeriale n° 17/10 per la scuola secondaria di secondo grado:
1. all'art. 1 si ribadisce il principio dell'obbligo scolastico fino al 16° anno di età da completarsi entro il 18° anno
di età o in un percorso di scuola superiore o in un percorso di istruzione e formazione professionale.
2. l'art. 2 ribadisce l'obbligo dei Consigli di Istituto di predeterminare e pubblicare i criteri di preferenza di
ammissione in caso di eccesso di iscrizioni.
3. l'art. 5 ribadisce il principio della presentazione del certificato collegiale di handicap o di handicap grave. Si
ripete la procedura indicata nella Circolare n° 4/10, art. 3 di cui sopra per la richiesta di risorse umane
(insegnante di sostegno e assistenti per l'autonomia) che il Dirigente Scolastico deve effettuare entro maggio,
massimo primi di giugno. Si ribadisce la norma secondo cui gli alunni con disabilità che hanno conseguito
all'esame di terza media il semplice attestato con i crediti formativi, se non hanno superato i 18 anni, hanno
diritto di iscriversi alla scuola superiore.
OSSERVAZIONI
La fissazione dei criteri di preferenza potrebbe aiutare a risolvere il problema dell'eccessivo numero di alunni con
disabilità nella stessa classe, in attesa che il Ministero si decida a ripristinare un tetto massimo a tale numero. Ad
esempio potrebbe fissarsi il criterio che una classe da 20 alunni non possa accogliere più di 2 alunni con disabilità e una
classe da 21 a 25 alunni non possa accogliere più di un alunno con disabilità. Quanto alla precedenza tra tali domande, i
Consigli di Istituto potrebbero fissare ad esempio quello di residenza o quello di sede di lavoro dei genitori.
E' comunque vietato che possano essere discriminati alunni con determinate tipologie di minorazioni per palese
violazione della normativa sulla non discriminazione (L. n° 67/06). Per gli alunni eccedenti, oltre alla possibilità di indicare
in domanda altri istituti in subordine, continua a rimanere in vigore la C.M. n° 363/94 che prevede degli incontri tra i
dirigenti scolastici e il Direttore dell'Ufficio Scolastico Provinciale con le famiglie per trovare delle soluzioni.
Quanto all'adempimento dell'obbligo scolastico la C.M. n° 4/10 non ammette deroghe circa il ritardo di iscrizione alle
scuole primarie, quindi sembra ribadito il principio che non sia possibile un trattenimento di alunni con disabilità
nella scuola dell'infanzia oltre il compimento del 6° anno di età.
Per l'obbligo scolastico degli alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, è bene precisare che, una volta
iscritti, tali alunni hanno diritto a completare un regolare ciclo di studi con tutte le risorse previste per legge.
Conseguentemente, l'accenno contenuto nelle linee guida del 4 agosto 2009 circa un normale completamento degli studi
entro il 21° anno di età, deve essere inteso come un orientamento, ma non può escludere dalla frequenza chi debba
completare un regolare ciclo di studi oltre tale età con tutte le risorse previste per legge. E' implicito che rimane valido il
parere del Consiglio di Stato secondo cui, una volta completato un ciclo di studi superiori, agli alunni con disabilità in
possesso del diploma di scuola media che vogliano iscriversi ad un nuovo indirizzo, non venga concesso il sostegno.
E' infine da tener presente che per il prossimo anno scolastico tornano in vigore le norme sulle deroghe per il
sostegno a seguito della Sentenza n° 80 del 2010 della Corte Costituzionale (Vedi scheda n° 293. La Corte
Costituzionale ripristina le deroghe per il sostegno (Sentenza n° 80/10)).
E' ancora da tener presente che i genitori possono formalmente invitare il Dirigente Scolastico a rispettare l'art. 5 comma
2 del DPR n° 81/09, chiedendo lo sdoppiamento di prime classi frequentate da alunni con disabilità che abbiano più
di 20 o 22 alunni.
19
Osservatorio Scolastico AIPD
Scheda n. 294
Apparentemente invisibili nella riforma dei Licei gli studenti con disabilità
Ad una prima lettura sia lo schema di regolamento sulla riforma dei Licei, sia l’Allegato A sul profilo dell’alunno, sia la
bozza delle indicazioni nazionali dei licei, non presentano alcun riferimento esplicito all’integrazione scolastica degli
alunni con disabilità.
Invero un accenno si rinviene solo nelle indicazioni nazionali concernenti le scienze motorie, in cui è detto che tutte le
attività saranno adattate agli alunni con disabilità presenti nel gruppo classe.
Quanto agli altri testi solo nello schema di regolamento si rinviene qualche appiglio implicito all’integrazione scolastica,
che però può essere colto solo da chi ne sappia fare una lettura tecnico-giuridica molto scrupolosa.
Così ad es. nel Preambolo al regolamento si fa riferimento al DLgs n. 77/05 sull’alternanza scuola-lavoro, che contiene
norme esplicite agli alunni con disabilità, recando pure in allegato uno schema di modello per il riconoscimento dei crediti
formativi di questi specifici alunni.
Così l’art. 10 comma 4 dello Schema di Regolamento richiama espressamente l’art. 4 del DPR n° 275/99, regolamento
sull’autonomia scolastica, il quale al comma 2 lettera c) espressamente fa riferimento all’integrazione degli alunni con
disabilità secondo i principi sanciti dalla L. n° 104/92.
Così l’art. 11comma 1 dello Schema di Regolamento si riferisce alla valutazione degli alunni ed al relativo regolamento
ultimo, emanato con DPR n° 122/09 che dedica l’art. 9 alla valutazione degli alunni con disabilità.
Però tutto ciò non è assolutamente né esplicitato, né desumibile a prima vista da chi non sia particolarmente addetto ai
lavori.
Agli operatori della scuola in genere quindi sembra che gli alunni con disabilità siano invisibili nella nuova riforma.
Neppure nel preambolo del regolamento è direttamente citata la L. n° 53/03 (richiamata solo indirettamente come fonte
dei decreti legislativi che sono citati) nella quale è espressamente ribadito il diritto all’integrazione scolastica ai sensi
della L. n° 104/92, che però in detto preambolo non è citata, né è citata la fondamentale Sentenza n° 215/87 della Corte
Costituzionale che ha proclamato il diritto pieno ed incondizionato degli alunni con disabilità, anche grave, a frequentare
le scuole superiori.
OSSERVAZIONI
Nell’attuale clima di rilancio di una scuola giustamente meritocratica, tendente a recuperare lo svantaggio che ci separa
da altri Paesi europei, questo totale silenzio, potrebbe anche essere inteso come un’attenuazione dell’attenzione e quindi
del diritto all’integrazione in questo grado di istruzione.
Alla luce delle considerazioni svolte, si richiede al MIUR che nella prima Circolare che verrà emanata sulla riforma dei
Licei siano esplicitati i chiarimenti circa la permanenza delle norme che assicurano ancor oggi il diritto pieno e
incondizionato degli alunni con disabilità all’integrazione nelle scuole superiori.
Non trattasi di proposta sconvolgente; essa, ove accolta, però ribadirebbe dei principi fondamentali che, in questi tempi,
sembrano appannarsi nell’opinione pubblica e che invece il Ministero continua formalmente a ribadire, come ha fatto di
recente con le Linee-Guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 Agosto 2009, anche se però nei
fatti poi non le ha pienamente applicate.
Occorre evitare che qualche Dirigente scolastico di Liceo, troppo infatuato del ruolo selettivo della propria scuola, possa
vietare l’iscrizione a qualche alunno con disabilità, come è avvenuto per Dirigenti di scuole paritarie, malgrado l’esplicito
divieto contenuto nella Legge sulla parità n. 62/00, costringendo la famiglia a sollevare un contenzioso giurisdizionale
che sarebbe negativo sia per l’immagine che per le finanze del Ministero.
20
Osservatorio Scolastico AIPD
Scheda n. 295
La Corte dei Conti riafferma la necessità di specializzazione per il sostegno (Sentenza 260/10)
La Sezione siciliana della Corte dei Conti con sentenza n° 260, pubblicata il 5 Febbraio 2010, ha riaffermato il principio
sancito già nell’art. 8 del DPR n° 970/75 e poi nell’art. 14 comma 6 della L. n° 104/92, secondo il quale solo in
mancanza nelle graduatorie di docenti specializzati per il sostegno, è consentita la nomina di docenti non
specializzati.
La Corte si è basata sull’art. 8 del DPR n° 970/75 che è più rigido della L. n° 104/92, non prevedendo, come questa fa, la
possibilità di nomina di docenti non specializzati quando manchino docenti specializzati.
Comunque anche in presenza di questa norma più permissiva, la decisione non avrebbe potuto essere diversa, dal
momento che la docente condannata a restituire tutti gli stipendi conseguiti per l’attività di sostegno svolta senza il
prescritto titolo di specializzazione, in vero aveva prodotto un falso titolo di specializzazione e quindi, come
correttamente osserva la Corte, il suo contratto di lavoro era nullo per causa illecita.
OSSERVAZIONI
Quello che qui interessa rimarcare è l’attenzione della Corte agli aspetti professionali dell’attività di sostegno, che
deve essere documentata dal possesso del prescritto titolo di specializzazione. Su questo punto sia consentito avanzare
qualche osservazione nei confronti del Ministero dell’Istruzione che invece non pare abbia la stessa sensibilità della
Corte.
Infatti, proprio in presenza del disposto dell’art. 14 comma 6 della L. n° 104/92, il Ministero è costretto da tempo a
nominare docenti per il sostegno non specializzati in misura pari a circa un terzo di tutti i docenti di sostegno
(circa 90.000 in totale).
Purtroppo il Ministero non si è mai preoccupato di prevedere corsi di aggiornamento, neppure brevi, per tali docenti non
specializzati che quindi assumono il loro incarico senza un minimo di preparazione professionale, anzi avendo essi
stessi bisogno di un “sostegno”!
Alla luce del principio sancito nella sentenza della Corte, si chiede al Ministero dell’Istruzione che voglia prevedere
brevi corsi obbligatori di aggiornamento per tali docenti prima che assumano l’incarico di sostegno.
Sarà possibile ottenere una cosa tanto ragionevole e così fortemente sottolineata dalla Corte dei Conti?
21
ALLEGATO 4
I nuovi articoli relativi ai permessi sul posto di lavoro dopo la
modifica dell’art. 26 del disegno di legge n. 1167/B
Legge 104/1992
Art. 33. Agevolazioni
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre
anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo
7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non
sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di
lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del
periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero
retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3 A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo
pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona
con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il
secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il
coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano
compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di
tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione
figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può
essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza
alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per
l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il
diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che
possono fruirne alternativamente.
(come sostituito dalla lettera a, comma 1, art. 24 ddl 1167/B approvato
3/3/10)
(prima era: Successivamente al compimento del terzo anno di vita del
bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché
colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità
parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre
giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili
anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in
situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti
all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le
disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge
n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e
non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
22
(come modificato dalla lettera b, comma 1, art. 24 ddl 1167/B approvato
3/3/10)
(prima era: Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro
pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine
entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere
trasferito senza il suo consenso ad altra sede
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può
usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto
a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo
consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli
affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.
7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento
della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade
dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o
l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste
per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall’attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
(aggiunto dalla lettera c, comma 1, art. 24 ddl 1167/B approvato 3/3/10)
23
Decreto legislativo n. 151, 26 marzo 2001
Art. 42.
Riposi e permessi per i figli con handicap grave (legge 8 marzo 2000, n.
53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)
1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in
situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di
congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero
retribuito.
2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con
handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di
cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche
adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera
continuativa nell’ambito del mese.
(sostituito dalla lettera a, comma 2, art. 24 ddl 1167/B approvato 3/3/10
(prima era: Successivamente al compimento del terzo anno di vita del
bambino con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti
permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del
mese)
ABROGATO DALLA LETTERA B, COMMA 2, ART. 24 DDL 1167/B APPROVATO 3/3/10:
3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con
handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi
dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi,
fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a
condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di
convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale
ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la
loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con
handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma
1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a
fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della
medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del
congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n.
53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo,
il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente
all'ultima retribuzione e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione
figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un
importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di
durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere
dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è
corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro
24
privati,
nella
denuncia
contributiva,
detraggono
l'importo
dell'indennità' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti
all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori
di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al
presente comma e' corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare
la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi
i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai
commi 5 e 6 del medesimo articolo.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano
anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Legge 53, 8 marzo 2000
Art. 20. (Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di
handicap).
1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
(come modificato dal comma 3, art. 24 ddl 1167/B approvato 3/3/10)
(Prima era: Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si
applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai
genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o
privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un
affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non
convivente.)
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