Il decreto 78/2010
Manovra correttiva 2010-2013
Norme di diretto interesse
per i dipendenti pubblici
• Art. 7 (soppressione di enti pubblici)
• Art. 9 (contenimento della spesa in materia
di impiego pubblico)
• Art. 12 (Interventi in materia previdenziale)
• Art. 14 (Patto di stabilità interno e altre
disposizioni per Regioni- Province e Comuni)
IMPORTANTE
I limiti imposti al Turn-Over per le P.A. (art. 9
per le Funzioni Centrali e art. 14 per gli Enti
territoriali) pare non siano previsti per la
Sanità, in quanto mai esplicitamente citata, se
non sulla riduzione dei contratti di lavoro
flessibile (art. 9 comma 28).
ART. 7
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Soppresse IPSEMA e ISPESL – Funzioni attribuite all’INAIL
Soppresso l’IPOST – Funzioni attribuite all’INPS
Soppresso l’Istituto Affari Sociali – Funzioni attribuite all’ISFOL
Soppresso l’Ente di Previdenza per pittori, scultori, ecc – Funzioni
attribuite all’ENPALS
• Soppresso l’ISAE – Funzioni attribuite al Ministero dell’Economia
• Soppresso l’Ente Italiano Montagna – Funzioni attribuite alla PCM
ATTENZIONE: Soppressa la Stazione Sperimentale per l’Industria delle
Conserve Alimentari – Funzioni attribuite alla CCIAA di PARMA
Art. 7
• I dipendenti degli Enti soppressi sono trasferiti
agli Enti subentranti e mantengono il trattamento
economico in godimento. Se più elevato, viene
riconosciuto un assegno ad personam riassorbibile
con i futuri miglioramenti economici (?????)
Art. 7
• Modifica degli Organi di INPS, INAIL e INPDAP, che
diventano:
–
–
–
–
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
IL COLLEGIO DEI SINDACI
IL DIRETTORE GENERALE
ART. 7
Chi fa parte del Collegio dei Sindaci degli Enti soppressi
diventa DIRIGENTE GENERALE presso il Ministero del
Lavoro e presso il Ministero dell’Economia per esigenze di
consulenza, studio e ricerca (sic!)
Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i
Collegi dei Sindaci degli enti soppressi cessano, ma…….
Se non viene attribuito lo stesso incarico presso il Collegio
dei Sindaci degli Enti subentranti, viene loro conferito un
posto di livello dirigenziale generale dall’Amministrazione
di competenza
Art. 9 – Commi 1-2
• Lo stipendio dei singoli dipendenti pubblici resta
congelato al 2010, fatta salva la IVC.
• Dal 2011 al 2013 la quota di stipendio tra 90mila e
150mila € è ridotta del 5% e quella superiore a
150mila € del 10%. I tagli non hanno effetti
previdenziali, per cui si presume che vi sia
copertura contributiva sulla parte “tagliata”
Art. 9 – Comma 4
I contratti relativi al biennio 2008/2009 non possono
determinare aumenti superiori al 3,2%. (non si applica
quindi l’aumento dello 0,8% per la sanità e l-1,5% per le
Autonomie Locali)
La disposizione si applica anche ai contratti già stipulati e le
norme difformi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità
successiva alla data di entrata in vigore del decreto ed i
trattamenti retributivi vanno conseguentemente adeguati
(nulla si dice rispetto al recupero delle somme eccedenti il
3,2 % già stanziati e pagati con la Contrattazione
Integrativa.)
La norma non si applica al comparto Sicurezza-difesa ed ai
Vigili del Fuoco.
Art. 9 – Commi 5-12
Per il quadriennio 2010/2013 nelle Funzioni Centrali
si potrà assumere massimo il 20% del numero di
dipendenti cessati l’anno precedente, sia in termini
numerici che in termini di spesa (per gli Enti
Locali vedere art. 14)
Nel 2014 il tetto sale al 50% e nel 2015 al 100%.
Dal 2010 nel Comparto Sicurezza e Vigili del Fuoco
le assunzioni non possono superare il numero del
personale cessato.
Art. 9 – Comma 16
• In conseguenza dei risparmi per il personale
dipendente e convenzionato, è rideterminato il
finanziamento per gli Enti del SSN:
- riduzione di 418 ml € per il 2011 e di 1.132 ml €
a decorrere dal 2012
Art. 9 – Comma 17
Non si dà luogo, SENZA POSSIBILITA’ DI
RECUPERO, ai rinnovi contrattuali per il triennio
2010/12.
E’ fatta salva l’erogazione della Indennità di Vacanza
Contrattuale
Questo comma si applica anche al personale
convenzionato con il SSN (v. comma 24)
Art. 9 – Comma 21
Negli anni 2011-12-13 sono aboliti gli adeguamenti retributivi
e gli scatti di anzianità automatici dei dipendenti pubblici
non contrattualizzati (Comparto Sicurezza, Magistrati)
senza possibilità di recupero.
Per il personale contrattualizzato, le progressioni di carriera
comunque denominate ed i passaggi tra le aree durante i
predetti anni hanno effetti solo ai fini giuridici (ma come si
faranno, senza Contrattazione Integrativa e risorse a
disposizione? ??????)
Art. 9 comma 28
• Dal 2011 le Amministrazioni delle Funzioni
Centrali devono ridurre del 50% i costi per
TUTTE le tipologie di lavoro flessibile, compresi
quelli di diretta collaborazione con gli Organi
Politici
• Queste norme costituiscono principi generali ai
quali si devono adeguare le Regioni, le Province
Autonome e gli Enti del SSN
Art. 9 – Comma 29
Le società non quotate controllate direttamente o
indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni
adeguano le loro politiche assunzionali alle
disposizioni previste nel presente articolo.
Art. 9 – Comma 31
Dall’entrata in vigore del Decreto i trattenimenti in
servizio (personale con 40 anni di contributi)
possono essere effettuati solo nell’ambito dei
limiti imposti al turn-over.
Art. 9 – Comma 32
E’ possibile attribuire ad un dirigente, alla scadenza
di un incarico, una posizione economica inferiore,
anche senza una valutazione negativa.
Non si applicano le norme che garantiscono il
trattamento economico più favorevole.
Art. 9 – Comma 33
Il 10% delle risorse determinate dalle maggiori entrate
collegate alla lotta all’evasione (art. 12 legge n. 140/97)
vengono destinate:
1. Al 50% per finanziare il fondo di assistenza per i
finanzieri
2. Per il restante 50% a finanziare il fondo di Previdenza
per il personale del Ministero delle Finanze e i
dipendenti civili dell’Amm.ne economico-finanziaria,
iscritti dal 1’ gennaio 2010
RESTANO OVVIAMENTE I TAGLI PREVISTI SU
QUESTO FONDO DALLA L. 133/08
Art. 12 – commi 1-4
Dall’anno 2011 riduzione ad UNA delle quattro
finestre annuali previste per le pensioni.
Vale per tutti i lavoratori dipendenti, per le pensioni
di vecchiaia, di anzianità ed anche con i 40 anni
di contributi.
La pensione verrà erogata 12 mesi dopo il
raggiungimento dei requisiti.
Le nuove regole non si applicano al personale della
Scuola, per il quale resta la vecchia normativa
Art. 12 – commi 5 e 6
I lavoratori in mobilità potranno andare in pensione
con le vecchie regole NEL LIMITE DI 10.000
UNITA’………
L’INPS dovrà provvedere al monitoraggio e, una
volta raggiunto il fatidico numero, NON
PRENDERA’ PIU’ IN ESAME ULTERIORI
DOMANDE DI PENSIONAMENTO
Art. 12 – Commi 7-9
I trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici saranno rateizzati:
in due rate in caso di importi da 90.000 a 150.000 €
in tre rate per gli importi superiori ai 150.000 €
L’INPDAP provvede alla corresponsione delle liquidazioni entro 105
giorni per le cessazioni dal servizio per limiti di età, decesso, inabilità e
limiti di servizio, entro 270 giorni in tutti gli altri casi.
LE NUOVE DISPOSIZIONI NON SI APPLICANO AI
COLLOCAMENTI A RIPOSO PER LIMITI DI ETA’ ENTRO IL
30/11/2010 O ALLE DOMANDE DI CESSAZIONE
PRESENTATE ED ACCOLTE PRIMA DELLA DATA DI
ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO , A CONDIZIONE CHE
LA CESSAZIONE AVVENGA PRIMA DEL 30/11/2010
Art. 9 – comma 10
CON EFFETTO DELLE ANZIANITA’
CONTRIBUTIVE MATURATE DAL 1’
GENNAIO 2011 E’ ESTESO ANCHE AI
DIPENDENTI PUBBLICI IN SERVIZIO
ALLA DATA DEL 30/12/2000 IL CALCOLO
DELLA LIQUIDAZIONE SECONDO LE
REGOLE DEL TFR (ART. 2120 CODICE
CIVILE) CON APPLICAZIONE DELLA
ALIQUOTA DEL 6,91% (nulla dice sul
contributo attualmente a carico dei lavoratori)
Art. 14 – Commi 1 - 6
Vengono individuati i tagli ai trasferimenti nel
triennio 2011/2013.
Per le Regioni si tratta di 14,5 miliardi
complessivi, per gli Enti Locali e’ di 7,8
miliardi, di cui 6,5 in carico ai Comuni.
Art. 14 – Commi 7-8
• Gli Enti sottoposti al patto di stabilità devono
ridurre la spesa di personale IN VALORE
ASSOLUTO e non più in rapporto alla spesa
corrente.
• Rientrano nel calcolo gli oneri sostenuti per i
contratti flessibili.
• Sono abolite le precedenti norme sulle spese di
personale
Art. 14 – Commi 9-10
Gli Enti locali possono assumere nella misura
massima del 20% della spesa corrispondente alle
cessazioni dell’anno precedente.
Se le spese per il personale superano il 40% della
spesa corrente non si possono effettuare
assunzioni.
Queste disposizioni si applicano dal 1/1/2011 con
riferimento alle cessazioni verificatesi nel 2010.
Art. 14 – Commi 25-27
Individua, in attesa delle specifica legge, le FUNZIONI
FONDAMENTALI DEI COMUNI, che sono
a)
Funzioni generali di Amministrazione, gestione e controllo nel
limite del 70% delle spese
b)
Polizia locale
asili nido, assistenza scolastica e refezione, edilizia scolastica
viabilità e trasporti
territorio e ambiente, tranne edilizia residenziale pubblica e locale e
servizio idrico integrato
funzioni del settore sociale
Art. 14 – commi 28-29
I Comuni con meno di 5.000 abitanti DEVONO svolgere le
Funzioni Fondamentali in forma associata e la medesima
funzione non può essere svolta da più di una forma
associativa
Art. 14 – commi 30-31
I Comuni con più di 100.000 abitanti non sono
obbligati in nessun caso alla gestione associata.
Entro 90 giorni sarà individuato per decreto il
numero minimo di abitanti che le forme associate
di gestione devono raggiungere.
Art. 14 – Comma 32
I Comuni con meno di 30.000 abitanti non possono
avere partecipazioni societarie, e da 30 a 50mila
possono averne solo UNA.
La norma non si applica alle società con
partecipazione paritaria costituite da più Comuni
la cui popolazione complessiva superi i 30.000
abitanti.
Entro il 31 dicembre 2010 vanno messe in
liquidazione le società non consentite.
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