Legge Finanziaria La legge finanziaria costituisce uno dei tre strumenti della manovra di bilancio annuale del Governo, che viene approvata dal Parlamento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune. La legge di bilancio e il provvedimento collegato rappresentano gli altri due strumenti della manovra di bilancio. La legge finanziaria contiene le nuove disposizioni che hanno un impatto sui conti pubblici, sia sul fronte delle entrate dello Stato, cioè delle tasse e della vendita di beni pubblici, sia sul fronte delle uscite, ossia della spesa pubblica. La legge di bilancio fotografa invece la destinazione della spesa pubblica e l'origine delle entrate con le disposizioni vigenti, ossia sulla base delle leggi già approvate, e viene aggiornata con note di variazioni a seguito dell'approvazione della legge finanziaria. Il provvedimento collegato contiene le cosiddette disposizioni ordinamentali, cioè nuove misure che non hanno un impatto sui conti pubblici. Per esempio la semplificazione di procedure amministrative, la riforma di un ente pubblico, sono misure la cui attuazione non presenta costi particolari da sostenere con nuovi stanziamenti. 1 L’Unione Europea e il Patto di Stabilità e di Crescita A livello comunitario il Trattato di Amsterdam (1997) ha stabilito alcune importanti regole per accelerare i processi di convergenza per un risanamento rapido e costante (Patto di Stabilità e di Crescita). Tra queste è possibile citare le seguenti: il ricorso all’indebitamento è ammesso per finanziare le sole spese di investimento le proposte legislative che non rispettano gli equilibri finanziari fissati in bilancio, sono considerate inammissibili Tali regole chiamano in causa governi centrali e autonomie locali. L’adesione al Patto di Stabilità e di Crescita si concretizza in un’azione di risanamento attraverso la quale Regioni, Province autonome, Province, Comuni e Comunità Montane si devono impegnare a: ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il Prodotto Interno Lordo (PIL) 2 Il Patto di Stabilità e di Crescita Interno A partire dal 1999 il Patto di Stabilità e di Crescita è stato esteso agli enti territoriali italiani, individuando con la locuzione PdSC Interno l’insieme di regole da applicare agli enti territoriali italiani Sin da quando è stato introdotto, è stato normato di anno in anno attraverso le Leggi Finanziarie Nel corso di tutti questi anni le regole che gli enti territoriali avrebbero dovuto seguire per rispettare i vincoli di bilancio, non sono mai state le stesse, impedendo di fatto una sana e coerente programmazione 1999 – 2004: logica di saldi con regole quasi sempre differenti nel corso degli anni 2005 – 2006: logica dei tetti di spesa, anche in questo caso con regole diverse tra il 2005 e il 2006 2007 – 2009: SI TORNA ALLA LOGICA DEI SALDI, IN ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE 3 Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) art. 1 commi da 138 a 150 138. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Limitatamente all’anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 139 e 140 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) art. 1 commi da 676 a 702 676. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 677 a 695, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 677. La manovra finanziaria e' fissata in termini di riduzione 'del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. 4 Legge Finanziaria 2006: art. 1 commi da 138 a 150 139.Il complesso delle spese correnti, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 142, non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi anni il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143, non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell’anno 2004 aumentato del 4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell’anno precedente aumentato del 4 per cento. Legge Finanziaria 2007: art. 1 commi da 676 a 702 678. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti di cui al comma 676 devono seguire la seguente procedura: a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti al comma 680 e risultanti dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti: 1) province: 0,400 per l'anno 2007, 0,210 per l'anno 2008 e 0,117 per l'anno 2009; 2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per l'anno 2007, 0,205 per l'anno 2008 e 0,155 per l'anno 2009; 5 Legge Finanziaria 2006: art. 1 commi da 138 a 150 140. Per gli stessi fini di cui al comma 139: a) per l’anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 142, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno 2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro capite inferiore a quella media pro capite della classe demografica di appartenenza e diminuito dell’8 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6,5 per cento. Per l’individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l’individuazione della popolazione, ai fini dell’appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche e la spesa media pro capite sono così individuate: Legge Finanziaria 2007: art. 1 commi da 676 a 702 b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come risultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti: 1) province: 0,041 per l'anno 2007, 0,022 per l'anno 2008 e 0,012 per l'anno 2009; 2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l'anno 2007, 0,017 per l'anno 2008 e 0,013 per l'anno 2009; c) determinare l'importo annuo della manovra mediante la somma degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b). Gli enti che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa determinano l'importo del concorso alla manovra applicando solo i coefficienti relativi alla spesa di cui alla lettera b). 6 Legge Finanziaria 2006: art. 1 commi da 138 a 150 1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 153,87 euro; 2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 176,47 euro; 3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 102,03 euro; 4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 113,24 euro; 5) per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 589,89 euro; 6) per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 617,49 euro; 7) per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 662,74 euro; 8) per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 768,37 euro; 9) per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 854,59 euro; 10) per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media pro capite pari a 1.194,38 euro; 11) per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro capite pari a 1.167,47 euro; Legge Finanziaria 2007: art. 1 commi da 676 a 702 679. Nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 678, lettera c), sull'importo della media triennale 20032005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti risulti, per i comuni di cui al comma 676, superiore all'8 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilita' interno l'importo corrispondente all'8 per cento della suddetta media triennale. 680. Il saldo finanziario e' calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale, quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti. 7 Legge Finanziaria 2006: art. 1 commi da 138 a 150 b) per l’anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 138, si applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno 2006 e, per l’anno 2008, si applica un aumento dell’1,9 per cento al complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno 2007. 141. Per gli stessi enti locali di cui al comma 138, il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143, non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell’anno 2004 aumentato dell’8,1 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell’anno precedente aumentato del 4 per cento. Legge Finanziaria 2007: art. 1 commi da 676 a 702 681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti devono conseguire un saldo finanziario, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero del comma 679. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno. 682. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilita' interno i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione statale interessata. 8 Legge Finanziaria 2006: art. 1 commi da 138 a 150 142. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, al netto delle: a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore; b) spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore; c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell’elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194; ………… Legge Finanziaria 2007: art. 1 commi da 676 a 702 683. Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel m edesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nel saldo finanziario non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal Ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco. 9 Legge Finanziaria 2006: art. 1 commi da 138 a 150 e) spese per interessi passivi; f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza; g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio; h) spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1º gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall’amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del comma 139, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti. Legge Finanziaria 2007: art. 1 commi da 676 a 702 684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2007, iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilita' interno determinato per ciascun anno. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. 10 Legge Finanziaria 2006: art. 1 commi da 138 a 150 143. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle: a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle AP inserite nel conto economico consolidato e individuate dall’ISTAT nell’elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; b) spese derivanti da concessioni di crediti; c) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonchè quelle sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza; d) spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1º gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall’amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l’aumento del 4,8 per cento, ai sensi del comma 139, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale. Legge Finanziaria 2007: art. 1 commi da 676 a 702 685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 683, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678 e 679. 11 Legge Finanziaria 2006: art. 1 commi da 138 a 150 144. Gli enti di cui al comma 138 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dai commi 139 e 140. 145. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Legge Finanziaria 2007: art. 1 commi da 676 a 702 686. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 676 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 685. 687. Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005, si fa riferimento alla media degli anni, compresi nello stesso periodo, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi; se si dispone del bilancio di un solo anno, quest'ultimo costituisce la base annuale di calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilita' interno. Gli enti istituiti nel 2006 sono soggetti alle nuove regole del patto di stabilita' interno dall'anno 2009 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze nell'esercizio 2007. 12 Legge Finanziaria 2006: art. 1 commi da 138 a 150 147. Limitatamente all’anno 2006 il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale. Legge Finanziaria 2007: art. 1 commi da 676 a 702 688. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. 689. Si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007 dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare e' stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 13 Legge Finanziaria 2006: art. 1 commi da 138 a 150 146. I comuni possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all’azione di contrasto all’evasione fiscale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 147. Limitatamente all’anno 2006 il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale. Legge Finanziaria 2007: art. 1 commi da 676 a 702 690. Le informazioni previste dai commi 685 e 686 sono messe a disposizione dell'UPI e dell'ANCI da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalita' e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni. 691. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, accertato con la procedura di cui al comma 686 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 685……… 14 Legge Finanziaria 2006: art. 1 commi da 138 a 150 148. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il MEF, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonchè dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell’accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 138 a 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali. Legge Finanziaria 2007: art. 1 commi da 676 a 702 (…691) Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della provincia, in qualita' di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le modalita' indicate dal decreto di cui al comma 685. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 685 degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno, di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonche' di quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione. 15 Legge Finanziaria 2006: art. 1 commi da 138 a 150 149. Gli enti di nuova istituzione nell’anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall’anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole. 150. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall’articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All’articolo 1, commi 30 e 31, della citata legge n. 311 del 2004, le parole: «i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti». Legge Finanziaria 2007: art. 1 commi da 676 a 702 692. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 691: a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento; b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio, e' calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse. 16 Legge Finanziaria 2007: art. 1 commi da 676 a 702 693. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 692. 694. I commi 23, 24, 25 e 26 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono abrogati. 695. All'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "per il Consiglio superiore della magistratura," sono inserite le seguenti: "per gli enti gestori delle aree naturali protette,". 696. I trasferimenti erariali per l'anno 2007 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 697. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 31, co. 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo, per l'anno 2006, dall'art. 1, co. 152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogate per l'anno 2007. 698. All'art. 204, co. 1, del TUEL, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: "non supera il 12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non supera il 15 per cento". All'art. 1, co. 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: "non superiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al 15 per cento" e la lettera c) e' abrogata. 17 Legge Finanziaria 2007: art. 1 commi da 676 a 702 699. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo e' soppresso con decorrenza dal 1° gennaio 2007. 700. Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 701. Il primo periodo del comma 150 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: "Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 32 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311". 702. In ragione del contributo apportato nel 2006 al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la ripartizione dell'incremento del gettito compartecipato di cui al comma 191, sara' effettuata nel 2008 esclusivamente a favore dei comuni che hanno rispettato nel 2006 il patto di stabilita' interno. 18 FOCUS: Patto di stabilità 2006 - 2008 COMMA 140: Il complesso delle spese correnti per il 2006, al netto delle spese di carattere sociale, non può essere superiore al corrispondente ammontare di spesa dell’anno 2004, DIMINUITO del 6,5% per gli enti virtuosi e dell’8% per gli enti non virtuosi. Per l’anno 2007 la riduzione deve essere dello 0,3% rispetto alle corrispondenti spese dell’anno 2006 e per l’anno 2008, si applica un aumento dell’1,9% rispetto alle spese del 2007. COMMA 141: il totale delle spese in conto capitale non può superare, per l’anno 2006, il corrispondente ammontare delle spese dell’anno 2004, AUMENTATE dell’8,1%, e per gli anni 2007 e 2008, il corrispondente ammontare dell’anno precedente, aumentato del 4%. 19 Il precedente metodo di calcolo delle spese correnti (comma 142) Il complesso delle spese correnti (sia di competenza, sia di cassa) deve essere calcolato al netto di: Personale Trasferimenti correnti destinati alle A.P. Spese di carattere sociale (F.10 del Bilancio) Spese per interessi passivi Spese per calamità naturali Spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio Spese per funzioni trasferite e delegate dalla regione a decorrere dal 1° gennaio 2005 20 Il precedente metodo di calcolo delle spese in conto capitale (comma 143) Il complesso delle spese in conto capitale (sia di competenza, sia di cassa) deve essere calcolato al netto di: Spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle A.P. Spese per concessioni di crediti Spese per calamità naturali Spese per funzioni trasferite e delegate dalla regione a decorrere dal 1° gennaio 2005 21 I trasferimenti alla A.P. Sono esclusi dal Patto di stabilità, sia per la parte corrente, sia per la parte in conto capitale, i trasferimenti destinati alle A.P. L’elenco delle A.P. fa parte degli allegati alla Finanziaria 2005 Le principali categorie sono: Ministeri e Presidenza del Consiglio Organi di rilievo costituzionale Enti di regolazione dell’attività economica, tra cui ANAS, APAT, ARAN, Unioncamere) Enti produttori di servizi economici, tra cui l’Agenzia epr le erogazioni in agricoltura, l’ente nazionale per il turismo, ecc.) Autorità amministrative indipendenti Enti a struttura associativa Enti produttori di servizi culturali, tra cui il CONI, la CRI, le federazioni sportive, vari istituti e fondazioni Enti e istituzioni di ricerca non strumentale, tra cui il CNR, l’ENEA, l’ISTAT Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca Autonomie territoriali e funzionali, tra cui regioni, province, comuni e città metropolitane, unioni di comuni e consorzi di funzione di comuni, ASL, enti e aziende ospedalieri, camere di commercio, enti per il turismo, autorità portuali, comunità montane, enti regionali si sviluppo, università, ecc. 22 Deroghe ai tagli COMMA 144: è possibile eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 141 per le spese in conto capitale nei limiti di corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive a quelle previste dal comma 140. COMMA 145: è possibile eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 141 per le spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle A.P. per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità. COMMA 146: è possibile eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 141 per le spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all’azione di contrasto all’evasione fiscale (L.248/2005). COMMA 147: solo per l’anno 2006 non incidono sul tetto di spesa stabilito dal comma 141, gli investimenti finanziati dall’Unione Europea, compresa la quota di parte nazionale. 23 Si continuano ad applicare … … Il COMMA 150 stabilisce che continuano a trovare applicazione i commi dal 30 al 35 e il comma 37 della Finanziaria 2005: I commi 30, 31 e 32 sono relativi a comunicazioni varie Il comma 33 riguarda le penalità per chi non rispetta il Patto: Non possono essere effettuate spese per beni e servizi superiori al corrispondente ammontare dell’esercizio in cui si è rispettato il patto; in caso di enti sempre inadempienti si procede ad un ulteriore taglio del 10% Non si può procedere ad assunzioni di personale Non si può ricorrere all’indebitamento 24 Non trovano più applicazione … … Rispetto al 2005, vengono meno i vantaggi derivanti dalla possibilità di escludere dal Patto tutte le spese di investimento finanziate dalle alienazioni di beni immobili, mobili (Art.1, comma 26 della Finanziaria 2005). Rispetto al 2005, non è più prevista la possibilità di rimborsare le quote di capitale delle rate di ammortamento attraverso le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili (Art.1, comma 66 della Finanziaria 2005). Rispetto al 2005, rientrano nei limiti le spese per l’acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale (Art.1, comma 24, lett. c della Finanziaria 2005). 25 In definitiva, la Finanziaria 2006: Definisce due tetti di spesa, uno per la parte corrente, l’altro per gli investimenti. Persiste nel non agganciare i limiti di spesa alle entrate degli enti. A tal proposito l’autonomia finanziaria riconosciuta dalla Costituzione non è reale. Non consente di escludere dal Patto le spese finanziate da alienazioni. Non consente di escludere dal Patto le spese per capitalizzazioni di società pubbliche. 26 Il metodo di costruzione del Bilancio 2007 I nuovi meccanismi di calcolo prevedono di rispettare degli obiettivi programmatici che si basano sulla differenza tra le entrate (Titolo I, II, III e IV) e le spese (Titolo i e II), utilizzando come base di riferimento la media del triennio 2003 / 2005: MIGLIORAMENTO DEI SALDI Le novità sono tante sia sulla fiscalità locale, sia sulla determinazione delle possibili spese di investimento 27 Fiscalità locale Comma 142 Compartecipazione comunale all’Irpef Istituzione in favore dei Comuni di una compartecipazione del 2% al gettito Irpef efficace a decorrere dal 1° gennaio 2008 Variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale Irpef I Comuni con regolamento possono variare l’aliquota di compartecipazione dall’addizionale comunale Irpef fino ad un massimo dello 0,8% Segue 28 >> Fiscalità locale Comma 145 Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche Dal 1° gennaio 2007 i Comuni possono deliberare l’istituzione di un’imposta di scopo destinata alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche: opere per il trasporto pubblico urbano, opere varie, opere di arredo urbano, risistemazione di aree parchi e giardini, realizzazione di parcheggi pubblici. Il gettito complessivo dell’imposta non può essere superiore al 30% dell’ammontare della spesa dell’oprea pubblica da realizzare; 29 Spese di investimento Per quanto concerne gli investimenti, l’Unione Europea invita la pubblica amministrazione a tener sotto stretto controllo il debito pubblico. A tal fine si stabilisce un principio fondamentale: gli enti possono finanziare investimenti facendo prevalere, tra le fonti, risorse Europee, Trasferimenti (es. Stato e Regione, oneri di urbanizzazione, ecc.) e alienazioni. In altri termini, si pone un limite alla spesa di investimento per tutte quelle opere pubbliche da finanziare con il ricorso al debito 30 Comma 698 LIMITE DI INDEBITAMENTO Ai fini del calcolo del limite di indebitamento, quale condizione per gli Enti locali per l’assunzione di nuovi mutui, il limite da rispettare non è più il 12% (delle entrate correnti del consuntivo del penultimo anno antecedente quello in cui viene prevista l’assunzione del mutuo) ma il 15%. 31 Le formule del Patto di Stabilità Definizione dell’obiettivo di miglioramento 2007 per comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti (e province): A) media del triennio 2003 / 2005 dei saldi di cassa, a cui si applicano dei coefficienti, solo in caso di valore negativo: 0.330 (0.400) per il 2007 0.205 (0.210) per il 2008 Comma 678 0.155 (0.117) per il 2009 B) media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di cassa nei tre anni dal 2003 al 2005, a cui si applicano dei coefficienti: 0.029 (0.041) per il 2007 0.017 (0.022) per il 2008 0.013 (0.012) per il 2009 C) l’obiettivo specifico di miglioramento del saldo (importo della manovra) si determina sommando gli importi dei punti precedenti (in valore assoluto). Gli enti che presentano una media triennale positiva dei saldi di cassa di cui alla lett.a), determinano l’importo applicando solo i coefficienti della lett.b) 32 Definizione di saldo finanziario ENTRATE FINALI NETTE in termini di cassa (riscossioni: competenza + residui) Comma 680 - SPESE FINALI NETTE in termini di cassa (pagamenti: competenza + residui) = 33 Il rispetto del Patto di stabilità Comma 681 Per il rispetto del Patto gli enti devono conseguire un saldo finanziario sia di competenza, sia di cassa, pari a quello medio del triennio 2003 / 2005 1. MIGLIORATO DELLA MISURA ANNUALMENTE DETERMINATA AI SENSI DEL C.678, LETT.C (1) OPPURE AI SENSI DEL C.679 (2) 2. OBTV. SPECIFICO DI MIGLIORAMENTO 8% DELLA MEDIA TRIENNALE DELLE SPESE FINALI NETTE 34 Deroghe al Patto di stabilità Comma 683 Nel saldo finanziario non rientrano le entrate in conto capitale, riscosse nel triennio 2003 / 2005, derivanti dalla dismissione di patrimonio immobiliare e mobiliare destinate all’estinzione anticipata di prestiti. Inoltre, per i comuni soggetti al Patto non vengono conteggiate le spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal Ministero, necessarie per l’attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi comprese le spese per il trasloco. 35 Il rispetto del Patto in fase previsionale Comma 684 Il bilancio di previsione deve essere approvato, a decorrere dal 2007, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in termini di competenza in misura da consentire il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del Patto determinato per ciascun anno Gli enti che avessero già approvato il bilancio prima della data di entrata in vigore della Finanziaria 2007, sono tenuti ad apportare le necessarie variazioni al bilancio 36 Le procedure per il rispetto del Patto Comma 685 OBTV. TRIMESTRALI: gli enti trasmettono trimestralmente al MEF entro 30 gg. dal termine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti la gestione della competenza e della cassa, utilizzando il web e modelli predefiniti OBTV. ANNUALE: gli enti inviano al MEF entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento una certificazione sottoscritta dal legale Comma 686 rappresentante e dal responsabile dei servizi finanziari, utilizzando appositi prospetti e modalità 37 In caso di NON rispetto Comma 691 Nell’ipotesi di mancato rispetto, il Presidente del Consiglio impone agli enti locali di adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento In caso di ulteriore inadempienza, il sindaco, in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti Se decorre anche questo termine, si applicano le sanzioni previste Comma 692 38 Le sanzioni per chi non rispetta il Patto Il comma 561 modifica il sistema sanzionatorio per chi non rispetta il Patto nell’anno 2006: resta confermato solo il divieto di assunzione del personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto Il comma 692 stabilisce la sanzione per chi non rispetta il Patto nell’anno 2007: nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l’imposta maggiorando l’aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3% nelle province, l’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) è aumentata del 5% 39 Esempio del metodo di calcolo (comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) Individuazione del concorso alla manovra basato sul saldo medio (negativo) Entrate finali Titolo I, II, III e IV (al netto delle riscossioni di credito) Spese finali Titolo I e II (al netto delle concessioni di credito) 2003 2004 2005 Media 2003/2005 25.000 25.100 26.000 25.367 23.000 27.000 35.000 28.333 Saldo medio - 2.966 Concorso alla manovra basato sul saldo medio Coefficiente da applicare (se il saldo è negativo) Concorso alla manovra basato sul saldo medio (da considerare con il segno positivo) 2007 2008 2009 0,330 0,205 0,155 978 608 459 40 Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente Spese correnti Titolo I 2003 2004 2005 Media 2003/2005 19.000 20.000 26.000 21.666 Concorso alla manovra basato sulla spesa corrente Coefficiente da applicare Concorso alla manovra basato sulla spesa corrente 2007 2008 2009 0,029 0,017 0,013 628 368 282 41 Determinazione dell’importo annuo della manovra 2007 Concorso alla manovra basato sul saldo medio Concorso alla manovra basato sulla spesa corrente Importo annuo della manovra 2008 2009 978 608 459 + + + 628 368 282 1.606 976 741 42 Verifica dell’8% delle spese finali al netto delle concessioni di crediti Spese finali (media 2003/2005) 28.333 8% della media triennale 2003/2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti Importo annuo della manovra 2.267 2007 2008 2009 1.606 976 741 Importo annuo della manovra – Valori definitivi L’importo definitivo della manovra è dato dal minor valore che emerge dalla comparazione dell’importo annuo della manovra e l’importo ottenuto dal calcolo dell’8% della media triennale delle spese finali. In questo caso, quindi, i valori definitivi della manovra sono 2007 2008 2009 1.606 976 741 43 Individuazione del saldo finanziario obiettivo (commi 681 – 683) in termini di cassa Saldo medio 2003/2005 Importo annuo della manovra Entrate in conto capitale riscosse derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti - 2.966 2007 2008 2009 1.606 976 741 2003 2004 2005 210 200 230 Media 2003/2005 213 Saldo finanziario obiettivo in termini di cassa Saldo medio + Importo annuo della manovra - media 2003/2005 delle entrate in conto capitale riscosse derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti 2007 - 1.573 2008 2009 - 2.203 - 2.438 44 Individuazione del saldo finanziario obiettivo in termini di competenza (accertamento/impieghi) Entrate finali Titolo I, II, III e IV (al netto delle riscossioni di credito) accertamenti Spese finali Titolo I e II (al netto delle concessioni di credito) impegni 2003 2004 2005 Media 2003/2005 26.000 26.500 28.000 26.833 25.000 29.500 39.000 31.166 Saldo medio - 4.333 2007 2008 2009 Importo annuo della manovra 1.606 976 741 Entrate in conto capitale riscosse derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti 2003 2004 2005 220 210 250 Media 2003/2005 Saldo finanziario obiettivo in termini di competenza Saldo medio + Importo annuo della manovra media 2003/2005 delle entrate in conto capitale riscosse derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti 2007 - 2.954 227 2008 2009 - 3.584 - 3.819 45