Legge Finanziaria




La legge finanziaria costituisce uno dei tre strumenti della manovra
di bilancio annuale del Governo, che viene approvata dal
Parlamento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune. La
legge di bilancio e il provvedimento collegato rappresentano gli altri
due strumenti della manovra di bilancio.
La legge finanziaria contiene le nuove disposizioni che hanno un
impatto sui conti pubblici, sia sul fronte delle entrate dello Stato, cioè
delle tasse e della vendita di beni pubblici, sia sul fronte delle uscite,
ossia della spesa pubblica.
La legge di bilancio fotografa invece la destinazione della spesa
pubblica e l'origine delle entrate con le disposizioni vigenti, ossia
sulla base delle leggi già approvate, e viene aggiornata con note di
variazioni a seguito dell'approvazione della legge finanziaria.
Il provvedimento collegato contiene le cosiddette disposizioni
ordinamentali, cioè nuove misure che non hanno un impatto sui
conti pubblici. Per esempio la semplificazione di procedure
amministrative, la riforma di un ente pubblico, sono misure la cui
attuazione non presenta costi particolari da sostenere con nuovi
stanziamenti.
1
L’Unione Europea e il Patto di Stabilità
e di Crescita



A livello comunitario il Trattato di Amsterdam (1997) ha stabilito alcune
importanti regole per accelerare i processi di convergenza per un
risanamento rapido e costante (Patto di Stabilità e di Crescita). Tra queste è
possibile citare le seguenti:

il ricorso all’indebitamento è ammesso per finanziare le sole spese di
investimento

le proposte legislative che non rispettano gli equilibri finanziari fissati in
bilancio, sono considerate inammissibili
Tali regole chiamano in causa governi centrali e autonomie locali.
L’adesione al Patto di Stabilità e di Crescita si concretizza in un’azione di
risanamento attraverso la quale Regioni, Province autonome, Province,
Comuni e Comunità Montane si devono impegnare a:

ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie
spese

ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il Prodotto Interno
Lordo (PIL)
2
Il Patto di Stabilità e di Crescita
Interno



A partire dal 1999 il Patto di Stabilità e di Crescita è stato esteso agli
enti territoriali italiani, individuando con la locuzione PdSC Interno
l’insieme di regole da applicare agli enti territoriali italiani
Sin da quando è stato introdotto, è stato normato di anno in anno
attraverso le Leggi Finanziarie
Nel corso di tutti questi anni le regole che gli enti territoriali
avrebbero dovuto seguire per rispettare i vincoli di bilancio, non
sono mai state le stesse, impedendo di fatto una sana e coerente
programmazione



1999 – 2004: logica di saldi con regole quasi sempre differenti nel corso
degli anni
2005 – 2006: logica dei tetti di spesa, anche in questo caso con regole
diverse tra il 2005 e il 2006
2007 – 2009: SI TORNA ALLA LOGICA DEI SALDI, IN ATTUAZIONE
DELLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE
3
Legge n. 266/2005
(Finanziaria 2006) art. 1
commi da 138 a 150
138. Ai fini della tutela dell'unita'
economica della Repubblica, le
regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano, le province, i
comuni con popolazione superiore a
3.000 abitanti e le comunità montane
con popolazione superiore a 50.000
abitanti concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2006-2008 con il rispetto
delle disposizioni di cui ai commi da
139 a 150, che costituiscono princìpi
fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica ai sensi degli articoli
117, terzo comma, e 119, secondo
comma, della Costituzione.
Limitatamente all’anno 2006, le
disposizioni di cui ai commi 139 e 140
non si applicano ai comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti.
Legge n. 296/2006
(Finanziaria 2007) art. 1
commi da 676 a 702
676. Ai fini della tutela dell'unita' economica
della Repubblica, le province e i comuni
con popolazione superiore a 5.000
abitanti concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2007-2009 con il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 677 a
695, che costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica ai sensi degli articoli
117, terzo comma, e 119, secondo
comma, della Costituzione.
677. La manovra finanziaria e' fissata in
termini di riduzione 'del saldo
tendenziale di comparto per ciascuno
degli anni 2007, 2008, 2009.
4
Legge Finanziaria 2006:
art. 1 commi da 138 a 150
139.Il complesso delle spese correnti, per
ciascuna regione a statuto ordinario,
determinato ai sensi del comma 142,
non può essere superiore, per l’anno
2006, al corrispondente ammontare di
spese correnti dell’anno 2004 diminuito
del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e
2008, non può essere superiore al
complesso delle corrispondenti spese
correnti dell’anno precedente
aumentato, rispettivamente, dello 0,4
per cento e del 2,5 per cento. Per gli
stessi anni il complesso delle spese in
conto capitale, determinato ai sensi del
comma 143, non può essere superiore,
per l’anno 2006, al corrispondente
ammontare di spese in conto capitale
dell’anno 2004 aumentato del 4,8 per
cento e, per ciascuno degli anni 2007 e
2008, al complesso delle corrispondenti
spese in conto capitale dell’anno
precedente aumentato del 4 per cento.
Legge Finanziaria 2007:
art. 1 commi da 676 a 702
678. Per la determinazione del proprio
obiettivo specifico di miglioramento del
saldo, gli enti di cui al comma 676
devono seguire la seguente procedura:
a) calcolare la media triennale per il periodo
2003-2005 dei saldi di cassa, come
definiti al comma 680 e risultanti dai
propri conti consuntivi, ed applicare ad
essa, solo se negativa, i seguenti
coefficienti:
1) province: 0,400 per l'anno 2007, 0,210
per l'anno 2008 e 0,117 per l'anno 2009;
2) comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti: 0,330 per l'anno 2007,
0,205 per l'anno 2008 e 0,155 per l'anno
2009;
5
Legge Finanziaria 2006:
art. 1 commi da 138 a 150
140. Per gli stessi fini di cui al comma 139:
a) per l’anno 2006, il complesso delle spese
correnti, con esclusione di quelle di carattere
sociale, determinato ai sensi del comma 142, per
ciascuna provincia e per ciascun comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti non può
essere superiore al corrispondente ammontare di
spese correnti dell’anno 2004 diminuito del 6,5
per cento limitatamente agli enti locali che nel
triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa
corrente media pro capite inferiore a quella media
pro capite della classe demografica di
appartenenza e diminuito dell’8 per cento per i
restanti enti locali. Per le comunità montane con
popolazione superiore a 50.000 abitanti la
riduzione è del 6,5 per cento. Per l’individuazione
della spesa media del triennio si tiene conto della
media dei pagamenti, in conto competenza e in
conto residui, delle spese correnti, e per
l’individuazione della popolazione, ai fini
dell’appartenenza alla classe demografica, si
tiene conto della popolazione residente in
ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti
dall’articolo 156 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le
classi demografiche e la spesa media pro capite
sono così individuate:
Legge Finanziaria 2007:
art. 1 commi da 676 a 702
b) calcolare la media triennale della spesa
corrente sostenuta in termini di cassa in
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
come risultante dai propri conti consuntivi,
ed applicare ad essa i seguenti coefficienti:
1) province: 0,041 per l'anno 2007, 0,022 per
l'anno 2008 e 0,012 per l'anno 2009;
2) comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti: 0,029 per l'anno 2007, 0,017 per
l'anno 2008 e 0,013 per l'anno 2009;
c) determinare l'importo annuo della manovra
mediante la somma degli importi,
considerati in valore assoluto, di cui alle
lettere a) e b). Gli enti che presentano una
media triennale positiva per il periodo
2003-2005 dei saldi di cassa determinano
l'importo del concorso alla manovra
applicando solo i coefficienti relativi alla
spesa di cui alla lettera b).
6
Legge Finanziaria 2006:
art. 1 commi da 138 a 150
1)
per le province con popolazione fino a 400.000
abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati,
spesa media pro capite pari a 153,87 euro;
2) per le province con popolazione fino a 400.000
abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri
quadrati, spesa media pro capite pari a 176,47 euro;
3) per le province con popolazione superiore a 400.000
abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati,
spesa media pro capite pari a 102,03 euro;
4) per le province con popolazione superiore a 400.000
abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri
quadrati, spesa media pro capite pari a 113,24 euro;
5) per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999
abitanti, spesa media pro capite pari a 589,89 euro;
6) per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999
abitanti, spesa media pro capite pari a 617,49 euro;
7) per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999
abitanti, spesa media pro capite pari a 662,74 euro;
8) per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999
abitanti, spesa media pro capite pari a 768,37 euro;
9) per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999
abitanti, spesa media pro capite pari a 854,59 euro;
10) per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999
abitanti, spesa media pro capite pari a 1.194,38 euro;
11) per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed
oltre, spesa media pro capite pari a 1.167,47 euro;
Legge Finanziaria 2007:
art. 1 commi da 676 a 702
679. Nel caso in cui l'incidenza percentuale
dell'importo di cui al comma 678, lettera
c), sull'importo della media triennale 20032005 delle spese finali al netto delle
concessioni di crediti risulti, per i comuni di
cui al comma 676, superiore all'8 per
cento, il comune deve considerare come
obiettivo del patto di stabilita' interno
l'importo corrispondente all'8 per cento
della suddetta media triennale.
680. Il saldo finanziario e' calcolato in termini di
cassa quale differenza tra entrate finali,
correnti e in conto capitale, e spese finali,
correnti e in conto capitale, quali risultano
dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario
non sono considerate le entrate derivanti
dalla riscossione di crediti e le spese
derivanti dalla concessione di crediti.
7
Legge Finanziaria 2006:
art. 1 commi da 138 a 150
b) per l’anno 2007, per gli enti locali di cui
al comma 138, si applica una
riduzione dello 0,3 per cento rispetto
al complesso delle corrispondenti
spese correnti dell’anno 2006 e, per
l’anno 2008, si applica un aumento
dell’1,9 per cento al complesso delle
corrispondenti spese correnti
dell’anno 2007.
141. Per gli stessi enti locali di cui al
comma 138, il complesso delle spese
in conto capitale, determinato ai sensi
del comma 143, non può essere
superiore, per l’anno 2006, al
corrispondente ammontare di spese
in conto capitale dell’anno 2004
aumentato dell’8,1 per cento e, per
ciascuno degli anni 2007 e 2008, al
complesso delle corrispondenti spese
in conto capitale dell’anno precedente
aumentato del 4 per cento.
Legge Finanziaria 2007:
art. 1 commi da 676 a 702
681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di
stabilita' interno, per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009 gli enti devono
conseguire un saldo finanziario, sia in
termini di competenza sia in termini di
cassa, pari a quello medio del triennio
2003-2005 migliorato della misura
annualmente determinata ai sensi del
comma 678, lettera c), ovvero del comma
679. Le maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144
concorrono al conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno.
682. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto
di stabilita' interno i trasferimenti statali
sono conteggiati, in termini di competenza
e di cassa, nella misura a tale titolo
comunicata dall'amministrazione statale
interessata.
8
Legge Finanziaria 2006:
art. 1 commi da 138 a 150
142. Il complesso delle spese correnti di cui ai
commi 139 e 140 deve essere calcolato,
sia per la gestione di competenza sia per
quella di cassa, al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la
specifica disciplina di settore;
b) spese per la sanità per le sole regioni, cui si
applica la specifica disciplina di settore;
c) spese per trasferimenti correnti destinati alle
amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato e individuate
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
nell’elenco annualmente pubblicato in
applicazione di quanto stabilito dall’articolo
1, comma 5, della legge 30 dicembre
2004, n. 311;
d) spese di carattere sociale quali risultano
dalla classificazione per funzioni previste
dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 gennaio
1996, n. 194;
…………
Legge Finanziaria 2007:
art. 1 commi da 676 a 702
683. Ai fini del comma 686, il saldo finanziario
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e
quello medio del triennio 2003-2005 sono
calcolati, sia per la gestione di competenza sia
per quella di cassa, quale differenza tra le
entrate finali e le spese finali al netto delle
entrate derivanti dalla riscossione di crediti e
delle spese derivanti dalla concessione di
crediti. Nel saldo finanziario non sono
considerate le entrate in conto capitale
riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti
dalla dismissione del patrimonio
immobiliare e mobiliare destinate, nel m
edesimo triennio, all'estinzione anticipata di
prestiti. Per i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti nel saldo finanziario
non sono considerate le spese in conto
capitale e di parte corrente, autorizzate dal
Ministero, necessarie per l'attivazione di
nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle
relative al trasloco.
9
Legge Finanziaria 2006:
art. 1 commi da 138 a 150
e) spese per interessi passivi;
f)
spese per calamità naturali per le quali sia
stato dichiarato lo stato di emergenza
nonché quelle sostenute dai comuni per il
completamento dell’attuazione delle
ordinanze emanate dal Presidente del
Consiglio dei ministri a seguito di
dichiarazione dello stato di emergenza;
g) spese per oneri derivanti da sentenze che
originino debiti fuori bilancio;
h) spese derivanti dall’esercizio di funzioni
trasferite o delegate da parte delle regioni
ed esercitate dagli enti locali a decorrere
dal 1º gennaio 2005, nei limiti dei
corrispondenti trasferimenti finanziari
attribuiti dall’amministrazione regionale.
Conseguentemente, il livello di spesa per il
2004 delle regioni, assunto a base di
calcolo per la riduzione del 3,8 per cento,
ai sensi del comma 139, è ridotto in misura
pari ai predetti trasferimenti correnti.
Legge Finanziaria 2007:
art. 1 commi da 676 a 702
684. Il bilancio di previsione degli enti
locali ai quali si applicano le
disposizioni del patto di stabilita'
interno deve essere approvato, a
decorrere dall'anno 2007, iscrivendo
le previsioni di entrata e di uscita in
termini di competenza in misura tale
da consentire il raggiungimento
dell'obiettivo programmatico del patto
di stabilita' interno determinato per
ciascun anno. Gli enti locali che
hanno approvato il bilancio di
previsione in data anteriore a quella
dell'entrata in vigore della presente
legge provvedono ad apportare le
necessarie variazioni di bilancio.
10
Legge Finanziaria 2006:
art. 1 commi da 138 a 150
143. Il complesso delle spese in conto capitale di cui
ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, sia
per la gestione di competenza che per quella di
cassa, al netto delle:
a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati
alle AP inserite nel conto economico consolidato
e individuate dall’ISTAT nell’elenco annualmente
pubblicato in applicazione di quanto stabilito
dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre
2004, n. 311;
b) spese derivanti da concessioni di crediti;
c) spese per calamità naturali per le quali sia stato
dichiarato lo stato di emergenza nonchè quelle
sostenute dai comuni per il completamento
dell’attuazione delle ordinanze emanate dal
Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di
dichiarazione dello stato di emergenza;
d) spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite
o delegate da parte delle regioni ed esercitate
dagli enti locali a decorrere dal 1º gennaio 2005,
nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari
attribuiti dall’amministrazione regionale.
Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004
delle regioni, assunto a base di calcolo per
l’aumento del 4,8 per cento, ai sensi del comma
139, è ridotto in misura pari ai predetti
trasferimenti in conto capitale.
Legge Finanziaria 2007:
art. 1 commi da 676 a 702
685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi
al patto di stabilita' interno, le province e i
comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti trasmettono trimestralmente
al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo
di riferimento, utilizzando il sistema web
appositamente
previsto
per
il
patto
di
stabilita'
interno
nel
sito
"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it",
le
informazioni riguardanti sia la gestione di
competenza, secondo la definizione indicata
al comma 683, sia quella di cassa, attraverso
un prospetto e con le modalita' definiti con
decreto del predetto Ministero, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
Con lo stesso decreto e' definito il prospetto
dimostrativo dell'obiettivo determinato per
ciascun ente ai sensi dei commi 678 e 679.
11
Legge Finanziaria 2006:
art. 1 commi da 138 a 150
144. Gli enti di cui al comma 138 possono
eccedere i limiti di spesa stabiliti dai
commi 139 e 141 per le spese in conto
capitale nei limiti derivanti da
corrispondenti riduzioni di spesa
corrente aggiuntive rispetto a quelle
stabilite dai commi 139 e 140.
145. Gli enti possono eccedere i limiti di
spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per
spese in conto capitale nei limiti dei
proventi derivanti da soggetti diversi
dalle Amministrazioni Pubbliche per le
erogazioni a titolo gratuito e liberalità.
Legge Finanziaria 2007:
art. 1 commi da 676 a 702
686. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del
patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui
al comma 676 e' tenuto a inviare, entro il termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato una certificazione,
sottoscritta dal rappresentante legale e dal
responsabile del servizio finanziario, secondo un
prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di
cui al comma 685.
687. Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005, si fa
riferimento alla media degli anni, compresi nello
stesso periodo, per i quali sono disponibili i bilanci
consuntivi; se si dispone del bilancio di un solo
anno, quest'ultimo costituisce la base annuale di
calcolo su cui applicare le regole del patto di
stabilita' interno. Gli enti istituiti nel 2006 sono
soggetti alle nuove regole del patto di stabilita'
interno dall'anno 2009 assumendo, quale base di
calcolo su cui applicare le regole, le risultanze
nell'esercizio 2007.
12
Legge Finanziaria 2006:
art. 1 commi da 138 a 150
147. Limitatamente all’anno 2006
il complesso delle spese in
conto capitale di cui ai commi
139 e 141 è calcolato anche al
netto delle spese in conto
capitale derivanti da interventi
cofinanziati dall’Unione
europea, ivi comprese le
corrispondenti quote di parte
nazionale.
Legge Finanziaria 2007:
art. 1 commi da 676 a 702
688. Gli enti locali commissariati ai sensi
dell'articolo 143 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono soggetti alle regole
del patto di stabilita' interno dall'anno
successivo a quello della rielezione degli
organi istituzionali.
689. Si intendono esclusi per gli anni 2006 e
2007 dal rispetto degli obiettivi del patto
di stabilita' interno, gli enti locali per i
quali negli anni 2004 e 2005, anche per
frazione di anno, l'organo consiliare e'
stato commissariato ai sensi degli
articoli 141 e 143 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
13
Legge Finanziaria 2006:
art. 1 commi da 138 a 150
146. I comuni possono eccedere i limiti di
spesa stabiliti dal comma 141 per
spese in conto capitale nei limiti dei
proventi derivanti dalla quota di
partecipazione all’azione di contrasto
all’evasione fiscale di cui all’articolo 1
del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
147. Limitatamente all’anno 2006 il
complesso delle spese in conto
capitale di cui ai commi 139 e 141 è
calcolato anche al netto delle spese
in conto capitale derivanti da
interventi cofinanziati dall’Unione
europea, ivi comprese le
corrispondenti quote di parte
nazionale.
Legge Finanziaria 2007:
art. 1 commi da 676 a 702
690. Le informazioni previste dai commi 685 e
686 sono messe a disposizione dell'UPI e
dell'ANCI da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze secondo
modalita' e con contenuti individuati tramite
apposite convenzioni.
691. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno, accertato con la procedura
di cui al comma 686 del presente articolo, il
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, della legge 5
giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad
adottare i necessari provvedimenti entro il
31 maggio dell'anno successivo a quello di
riferimento. Detti provvedimenti devono
essere comunicati al MEF - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro
la medesima data, con le modalita' definite
dal decreto di cui al comma 685………
14
Legge Finanziaria 2006:
art. 1 commi da 138 a 150
148. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di
ciascun anno, con il MEF, il livello delle spese
correnti e in conto capitale, nonchè dei relativi
pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza
pubblica per il periodo 2006-2008, anche con
riferimento, per quanto riguarda le spese di
personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12
dell’accordo sottoscritto tra Governo, regioni e
autonomie locali in sede di Conferenza unificata il
28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si
applicano le disposizioni stabilite per le regioni a
statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi
territori provvedono, alle finalità di cui ai commi
da 138 a 150, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi delle competenze alle stesse attribuite dai
rispettivi statuti di autonomia e dalle relative
norme di attuazione. Qualora le predette regioni e
province autonome non provvedano entro il 31
marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti
locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste
per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle
regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano di estendere le regole del patto di
stabilità interno nei confronti degli enti ed
organismi strumentali.
Legge Finanziaria 2007:
art. 1 commi da 676 a 702
(…691) Qualora i suddetti enti non adempiano,
il sindaco o il presidente della provincia, in
qualita' di commissari ad acta, adottano
entro il 30 giugno i necessari
provvedimenti, che devono essere
comunicati, entro la medesima data, con le
modalita' indicate dal decreto di cui al
comma 685. Allo scopo di assicurare al
contribuente l'informazione necessaria per il
corretto adempimento degli obblighi
tributari, il MEF - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato cura la
pubblicazione sul sito informatico di cui al
comma 685 degli elenchi contenenti gli enti
locali che non hanno rispettato il patto di
stabilita' interno, di quelli che hanno
adottato opportuni provvedimenti nonche' di
quelli per i quali i commissari ad acta non
hanno inviato la prescritta comunicazione.
15
Legge Finanziaria 2006:
art. 1 commi da 138 a 150
149. Gli enti di nuova istituzione
nell’anno 2006, o negli anni
successivi, sono soggetti alle regole
del patto di stabilità interno
dall’anno in cui è disponibile la base
annua di calcolo su cui applicare
dette regole.
150. Continuano ad applicarsi le
disposizioni recate dall’articolo 1,
commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37,
della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. All’articolo 1, commi 30 e
31, della citata legge n. 311 del
2004, le parole: «i comuni con
popolazione superiore a 30.000
abitanti» sono sostituite dalle
seguenti: «i comuni con
popolazione superiore a 20.000
abitanti».
Legge Finanziaria 2007:
art. 1 commi da 676 a 702
692. Decorso inutilmente il termine del 30
giugno previsto dal comma 691:
a) nei comuni interessati, con riferimento al
periodo di imposta in corso, i
contribuenti tenuti al versamento
dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche calcolano
l'imposta maggiorando l'aliquota vigente
nei comuni stessi dello 0,3 per cento;
b) nelle province interessate, con
riferimento al periodo di imposta in
corso, l'imposta provinciale di
trascrizione, per i pagamenti effettuati
a decorrere dal 1° luglio, e' calcolata
applicando un aumento del 5 per cento
sulla tariffa vigente nelle province
stesse.
16
Legge Finanziaria 2007: art. 1 commi da 676 a 702
693. Scaduto il termine del 30 giugno i
provvedimenti del commissario ad
acta non possono avere ad oggetto i
tributi di cui al comma 692.
694. I commi 23, 24, 25 e 26 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, sono
abrogati.
695. All'articolo 1, comma 6, della legge
30 dicembre 2004, n.
311, dopo le parole: "per il
Consiglio superiore della
magistratura," sono inserite le
seguenti: "per gli enti gestori delle
aree naturali protette,".
696. I trasferimenti erariali per l'anno
2007 in favore di ogni singolo ente
locale sono determinati in base alle
disposizioni recate dall'articolo 1,
commi 153 e 154, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
697. Le disposizioni in materia di
compartecipazione provinciale al gettito
dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche di cui all'art. 31, co. 8, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da
ultimo, per l'anno 2006, dall'art. 1, co. 152,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono prorogate per l'anno 2007.
698. All'art. 204, co. 1, del TUEL, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, le parole: "non
supera il 12 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "non supera il 15 per cento".
All'art. 1, co. 45, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, alla lettera b), le parole: "non
superiore al 16 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "non superiore al 15 per
cento" e la lettera c) e' abrogata.
17
Legge Finanziaria 2007: art. 1 commi da 676 a 702
699. Al comma 3 dell'articolo 28 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, il
secondo periodo e' soppresso
con decorrenza dal 1° gennaio
2007.
700. Sono abrogati i commi 38, 39,
40 e 41 dell'articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350.
701. Il primo periodo del comma 150
dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e'
sostituito dal seguente:
"Continuano ad applicarsi le
disposizioni recate dall'articolo 1,
commi 30, 32 e 37, della legge 30
dicembre 2004, n. 311".
702. In ragione del contributo apportato
nel 2006 al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, la
ripartizione dell'incremento del
gettito compartecipato di cui al
comma 191, sara' effettuata nel
2008 esclusivamente a favore dei
comuni che hanno rispettato nel
2006 il patto di stabilita' interno.
18
FOCUS: Patto di stabilità 2006 - 2008


COMMA 140: Il complesso delle spese correnti per il 2006, al
netto delle spese di carattere sociale, non può essere superiore
al corrispondente ammontare di spesa dell’anno 2004,
DIMINUITO del 6,5% per gli enti virtuosi e dell’8% per gli enti non
virtuosi. Per l’anno 2007 la riduzione deve essere dello 0,3%
rispetto alle corrispondenti spese dell’anno 2006 e per l’anno
2008, si applica un aumento dell’1,9% rispetto alle spese del
2007.
COMMA 141: il totale delle spese in conto capitale non può
superare, per l’anno 2006, il corrispondente ammontare delle
spese dell’anno 2004, AUMENTATE dell’8,1%, e per gli anni
2007 e 2008, il corrispondente ammontare dell’anno precedente,
aumentato del 4%.
19
Il precedente metodo di calcolo delle spese
correnti (comma 142)

Il complesso delle spese correnti (sia di
competenza, sia di cassa) deve essere calcolato al
netto di:







Personale
Trasferimenti correnti destinati alle A.P.
Spese di carattere sociale (F.10 del Bilancio)
Spese per interessi passivi
Spese per calamità naturali
Spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti
fuori bilancio
Spese per funzioni trasferite e delegate dalla regione a
decorrere dal 1° gennaio 2005
20
Il precedente metodo di calcolo delle spese
in conto capitale (comma 143)

Il complesso delle spese in conto capitale
(sia di competenza, sia di cassa) deve essere
calcolato al netto di:




Spese per trasferimenti in conto capitale destinati
alle A.P.
Spese per concessioni di crediti
Spese per calamità naturali
Spese per funzioni trasferite e delegate dalla
regione a decorrere dal 1° gennaio 2005
21
I trasferimenti alla A.P.



Sono esclusi dal Patto di stabilità, sia per la parte corrente, sia per la
parte in conto capitale, i trasferimenti destinati alle A.P.
L’elenco delle A.P. fa parte degli allegati alla Finanziaria 2005
Le principali categorie sono:










Ministeri e Presidenza del Consiglio
Organi di rilievo costituzionale
Enti di regolazione dell’attività economica, tra cui ANAS, APAT, ARAN,
Unioncamere)
Enti produttori di servizi economici, tra cui l’Agenzia epr le erogazioni in
agricoltura, l’ente nazionale per il turismo, ecc.)
Autorità amministrative indipendenti
Enti a struttura associativa
Enti produttori di servizi culturali, tra cui il CONI, la CRI, le federazioni
sportive, vari istituti e fondazioni
Enti e istituzioni di ricerca non strumentale, tra cui il CNR, l’ENEA, l’ISTAT
Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
Autonomie territoriali e funzionali, tra cui regioni, province, comuni e città
metropolitane, unioni di comuni e consorzi di funzione di comuni, ASL, enti e
aziende ospedalieri, camere di commercio, enti per il turismo, autorità
portuali, comunità montane, enti regionali si sviluppo, università, ecc.
22
Deroghe ai tagli




COMMA 144: è possibile eccedere i limiti di spesa stabiliti dal
comma 141 per le spese in conto capitale nei limiti di
corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive a quelle
previste dal comma 140.
COMMA 145: è possibile eccedere i limiti di spesa stabiliti dal
comma 141 per le spese in conto capitale nei limiti dei proventi
derivanti da soggetti diversi dalle A.P. per le erogazioni a titolo
gratuito e liberalità.
COMMA 146: è possibile eccedere i limiti di spesa stabiliti dal
comma 141 per le spese in conto capitale nei limiti dei proventi
derivanti dalla quota di partecipazione all’azione di contrasto
all’evasione fiscale (L.248/2005).
COMMA 147: solo per l’anno 2006 non incidono sul tetto di
spesa stabilito dal comma 141, gli investimenti finanziati
dall’Unione Europea, compresa la quota di parte nazionale.
23
Si continuano ad applicare … …

Il COMMA 150 stabilisce che continuano a trovare
applicazione i commi dal 30 al 35 e il comma 37
della Finanziaria 2005:


I commi 30, 31 e 32 sono relativi a comunicazioni varie
Il comma 33 riguarda le penalità per chi non rispetta il
Patto:



Non possono essere effettuate spese per beni e servizi
superiori al corrispondente ammontare dell’esercizio in cui si è
rispettato il patto; in caso di enti sempre inadempienti si
procede ad un ulteriore taglio del 10%
Non si può procedere ad assunzioni di personale
Non si può ricorrere all’indebitamento
24
Non trovano più applicazione … …



Rispetto al 2005, vengono meno i vantaggi derivanti dalla
possibilità di escludere dal Patto tutte le spese di investimento
finanziate dalle alienazioni di beni immobili, mobili (Art.1,
comma 26 della Finanziaria 2005).
Rispetto al 2005, non è più prevista la possibilità di rimborsare
le quote di capitale delle rate di ammortamento attraverso le
entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di
beni patrimoniali, inclusi i beni immobili (Art.1, comma 66
della Finanziaria 2005).
Rispetto al 2005, rientrano nei limiti le spese per
l’acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività
finanziarie, dai conferimenti di capitale (Art.1, comma 24, lett.
c della Finanziaria 2005).
25
In definitiva, la Finanziaria 2006:




Definisce due tetti di spesa, uno per la parte
corrente, l’altro per gli investimenti.
Persiste nel non agganciare i limiti di spesa
alle entrate degli enti. A tal proposito
l’autonomia finanziaria riconosciuta dalla
Costituzione non è reale.
Non consente di escludere dal Patto le spese
finanziate da alienazioni.
Non consente di escludere dal Patto le spese
per capitalizzazioni di società pubbliche.
26
Il metodo di costruzione del Bilancio 2007


I nuovi meccanismi di calcolo prevedono di
rispettare degli obiettivi programmatici che
si basano sulla differenza tra le entrate
(Titolo I, II, III e IV) e le spese (Titolo i e II),
utilizzando come base di riferimento la
media del triennio 2003 / 2005:
MIGLIORAMENTO DEI SALDI
Le novità sono tante sia sulla fiscalità
locale, sia sulla determinazione delle
possibili spese di investimento
27
Fiscalità locale
Comma 142

Compartecipazione comunale all’Irpef
Istituzione in favore dei Comuni di una compartecipazione del
2% al gettito Irpef efficace a decorrere dal 1° gennaio 2008

Variazione
dell’aliquota
di
compartecipazione
dell’addizionale comunale Irpef
I Comuni con regolamento possono variare l’aliquota di
compartecipazione dall’addizionale comunale Irpef fino ad un
massimo dello 0,8%
Segue 28
>>
Fiscalità locale
Comma 145

Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche
Dal 1° gennaio 2007 i Comuni possono deliberare l’istituzione
di un’imposta di scopo destinata alla parziale copertura delle
spese per la realizzazione di opere pubbliche: opere per il
trasporto pubblico urbano, opere varie, opere di arredo
urbano, risistemazione di aree parchi e giardini, realizzazione
di parcheggi pubblici. Il gettito complessivo dell’imposta non
può essere superiore al 30% dell’ammontare della spesa
dell’oprea pubblica da realizzare;
29
Spese di investimento

Per quanto concerne gli investimenti, l’Unione
Europea invita la pubblica amministrazione a tener
sotto stretto controllo il debito pubblico. A tal fine si
stabilisce un principio fondamentale: gli enti
possono
finanziare
investimenti
facendo
prevalere, tra le fonti, risorse Europee,
Trasferimenti (es. Stato e Regione, oneri di
urbanizzazione, ecc.) e alienazioni. In altri termini,
si pone un limite alla spesa di investimento per
tutte quelle opere pubbliche da finanziare con il
ricorso al debito
30
Comma 698

LIMITE DI INDEBITAMENTO
Ai fini del calcolo del limite di indebitamento, quale
condizione per gli Enti locali per l’assunzione di
nuovi mutui, il limite da rispettare non è più il 12%
(delle entrate correnti del consuntivo del penultimo
anno antecedente quello in cui viene prevista
l’assunzione del mutuo) ma il 15%.
31
Le formule del Patto di Stabilità

Definizione dell’obiettivo di miglioramento 2007 per comuni con
popolazione superiore a 5 mila abitanti (e province):



A) media del triennio 2003 / 2005 dei saldi di cassa, a cui si applicano
dei coefficienti, solo in caso di valore negativo:

0.330 (0.400) per il 2007

0.205 (0.210) per il 2008
Comma 678

0.155 (0.117) per il 2009
B) media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di cassa nei
tre anni dal 2003 al 2005, a cui si applicano dei coefficienti:

0.029 (0.041) per il 2007

0.017 (0.022) per il 2008

0.013 (0.012) per il 2009
C) l’obiettivo specifico di miglioramento del saldo (importo della
manovra) si determina sommando gli importi dei punti precedenti (in
valore assoluto). Gli enti che presentano una media triennale positiva
dei saldi di cassa di cui alla lett.a), determinano l’importo applicando solo
i coefficienti della lett.b)
32
Definizione di saldo finanziario
ENTRATE FINALI NETTE in termini di cassa
(riscossioni: competenza + residui)
Comma 680
-
SPESE FINALI NETTE in termini di cassa
(pagamenti: competenza + residui)
=
33
Il rispetto del Patto di stabilità
Comma 681
Per il rispetto del Patto gli enti
devono conseguire un saldo finanziario
sia di competenza, sia di cassa, pari a
quello medio del triennio 2003 / 2005
1.
MIGLIORATO DELLA MISURA
ANNUALMENTE DETERMINATA
AI SENSI DEL C.678, LETT.C (1)
OPPURE
AI SENSI DEL C.679 (2)
2.
OBTV. SPECIFICO
DI MIGLIORAMENTO
8% DELLA MEDIA TRIENNALE
DELLE SPESE FINALI NETTE
34
Deroghe al Patto di stabilità
Comma 683


Nel saldo finanziario non rientrano le entrate in
conto capitale, riscosse nel triennio 2003 / 2005,
derivanti dalla dismissione di patrimonio immobiliare
e mobiliare destinate all’estinzione anticipata di
prestiti.
Inoltre, per i comuni soggetti al Patto non vengono
conteggiate le spese in conto capitale e di parte
corrente, autorizzate dal Ministero, necessarie per
l’attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi
comprese le spese per il trasloco.
35
Il rispetto del Patto in fase previsionale
Comma 684


Il bilancio di previsione deve essere approvato, a
decorrere dal 2007, iscrivendo le previsioni di
entrata e di spesa in termini di competenza in
misura da consentire il raggiungimento dell’obiettivo
programmatico del Patto determinato per ciascun
anno
Gli enti che avessero già approvato il bilancio prima
della data di entrata in vigore della Finanziaria 2007,
sono tenuti ad apportare le necessarie variazioni al
bilancio
36
Le procedure per il rispetto del Patto


Comma 685
OBTV. TRIMESTRALI: gli enti trasmettono
trimestralmente al MEF entro 30 gg. dal termine del
periodo di riferimento, le informazioni riguardanti la
gestione della competenza e della cassa,
utilizzando il web e modelli predefiniti
OBTV. ANNUALE: gli enti inviano al MEF entro il 31
marzo dell’anno successivo a quello di riferimento
una certificazione sottoscritta dal legale
Comma 686
rappresentante e dal responsabile dei servizi
finanziari, utilizzando appositi prospetti e modalità
37
In caso di NON rispetto
Comma 691



Nell’ipotesi di mancato rispetto, il Presidente del
Consiglio impone agli enti locali di adottare i
necessari provvedimenti entro il 31 maggio
dell’anno successivo a quello di riferimento
In caso di ulteriore inadempienza, il sindaco, in
qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30
giugno i necessari provvedimenti
Se decorre anche questo termine, si applicano
le sanzioni previste
Comma 692
38
Le sanzioni per chi non rispetta il Patto


Il comma 561 modifica il sistema sanzionatorio per chi
non rispetta il Patto nell’anno 2006: resta confermato
solo il divieto di assunzione del personale a qualsiasi
titolo e con qualsiasi tipo di contratto
Il comma 692 stabilisce la sanzione per chi non rispetta il
Patto nell’anno 2007:
 nei comuni interessati, con riferimento al periodo di
imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche calcolano l’imposta maggiorando
l’aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3%
 nelle province, l’Imposta Provinciale di Trascrizione
(IPT) è aumentata del 5%
39
Esempio del metodo di calcolo
(comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)
Individuazione del concorso alla manovra basato sul saldo medio (negativo)
Entrate finali Titolo I, II, III e IV
(al netto delle riscossioni di credito)
Spese finali Titolo I e II
(al netto delle concessioni di credito)
2003
2004
2005
Media 2003/2005
25.000
25.100
26.000
25.367
23.000
27.000
35.000
28.333
Saldo medio
- 2.966
Concorso alla manovra basato sul saldo medio
Coefficiente da applicare (se il saldo è negativo)
Concorso alla manovra basato sul saldo medio
(da considerare con il segno positivo)
2007
2008
2009
0,330
0,205
0,155
978
608
459
40
Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente
Spese correnti Titolo I
2003
2004
2005
Media 2003/2005
19.000
20.000
26.000
21.666
Concorso alla manovra basato sulla spesa corrente
Coefficiente da applicare
Concorso alla manovra basato sulla spesa corrente
2007
2008
2009
0,029
0,017
0,013
628
368
282
41
Determinazione dell’importo annuo della manovra
2007
Concorso alla manovra basato sul saldo medio
Concorso alla manovra basato sulla spesa corrente
Importo annuo della manovra
2008
2009
978
608
459
+
+
+
628
368
282
1.606
976
741
42
Verifica dell’8% delle spese finali al netto delle concessioni di crediti
Spese finali (media 2003/2005)
28.333
8% della media triennale 2003/2005 delle spese
finali al netto delle concessioni di crediti
Importo annuo della manovra
2.267
2007
2008
2009
1.606
976
741
Importo annuo della manovra – Valori definitivi
L’importo definitivo della manovra è dato dal minor valore che emerge dalla
comparazione dell’importo annuo della manovra e l’importo ottenuto dal calcolo
dell’8% della media triennale delle spese finali.
In questo caso, quindi, i valori definitivi della manovra sono
2007
2008
2009
1.606
976
741
43
Individuazione del saldo finanziario obiettivo
(commi 681 – 683) in termini di cassa
Saldo medio 2003/2005
Importo annuo della manovra
Entrate in conto capitale riscosse derivanti
da dismissioni del patrimonio immobiliare
e mobiliare destinate nel medesimo
triennio all'estinzione anticipata dei prestiti
- 2.966
2007
2008
2009
1.606
976
741
2003
2004
2005
210
200
230
Media 2003/2005
213
Saldo finanziario obiettivo in termini di cassa
Saldo medio + Importo annuo della
manovra - media 2003/2005 delle entrate in
conto capitale riscosse derivanti da
dismissioni del patrimonio immobiliare e
mobiliare destinate nel medesimo triennio
all'estinzione anticipata dei prestiti
2007
- 1.573
2008
2009
- 2.203
- 2.438
44
Individuazione del saldo finanziario obiettivo in
termini di competenza (accertamento/impieghi)
Entrate finali Titolo I, II, III e IV
(al netto delle riscossioni di credito)
accertamenti
Spese finali Titolo I e II
(al netto delle concessioni di credito)
impegni
2003
2004
2005
Media 2003/2005
26.000
26.500
28.000
26.833
25.000
29.500
39.000
31.166
Saldo medio
- 4.333
2007
2008
2009
Importo annuo della manovra
1.606
976
741
Entrate in conto capitale riscosse derivanti
da dismissioni del patrimonio immobiliare
e mobiliare destinate nel medesimo
triennio all'estinzione anticipata dei prestiti
2003
2004
2005
220
210
250
Media 2003/2005
Saldo finanziario obiettivo in termini di competenza
Saldo medio + Importo annuo della manovra media 2003/2005 delle entrate in conto capitale
riscosse derivanti da dismissioni del patrimonio
immobiliare e mobiliare destinate nel medesimo
triennio all'estinzione anticipata dei prestiti
2007
- 2.954
227
2008
2009
- 3.584
- 3.819
45
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Patto di stabilità 2007 – 2009: Entrate