Provincia di Modena
Opportunità &
possibilità
Promozione e inserimento lavorativo
delle persone disabili (Legge 68/99)
GUIDA PER L’IMPRESA
ASSESSORATO AL LAVORO
PROVINCIA DI MODENA
Maggio 2002
2
Comitato tecnico di progettazione
Daniele Bindo, Alessandra Pontiroli, Maria Cecilia Righi
Redazione
Maria Cecilia Righi
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Tipolitografia Azzi – Pavullo (Modena)
opportunità
3
INDICE
Presentazione
5
1
1.1
1.2
1.3
1.4
Soggetti interessati: come identificarli
Calcolo della base di computo
Casi particolari
Quote di riserva
I datori di lavoro privati con 15-35 dipendenti
7
7
9
11
11
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Cosa bisogna fare: adempimenti obbligatori
Prospetto informativo e richiesta di assunzione
Avviamenti
Certificazione di ottemperanza
Rapporto di lavoro e mansioni compatibili
Sanzioni
13
13
15
15
17
17
3
3.1
3.2
3.3
Cosa si può fare: sospensione, esonero e compensazione
Sospensione degli obblighi
Esonero parziale
Compensazione territoriale
19
19
20
21
4
4.1
4.2
Convenzioni: una opportunità della nuova normativa
Convenzione (A)
Convenzione (B)
23
23
24
5
5.1
5.2
5.3
Agevolazioni ed incentivi
Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili
Contributi a sostegno dell’inserimento lavorativo dei disabili
Azioni di supporto della Provincia
26
26
28
30
6
A chi rivolgersi per saperne di più
32
possibilità
4
opportunità
5
L
a Legge n. 68 del 12 marzo 1999 ha profondamente innovato la normativa del collocamento obbligatorio, abrogando la
Legge 482/68 che già da tempo aveva dimostrato la propria
inadeguatezza a rispondere ai bisogni sia dei soggetti beneficiari
sia degli stessi datori di lavoro.
L’obiettivo della nuova legge – ora gestita dalla Provincia nell’ambito delle nuove funzioni acquisite in materia di mercato del lavoro
– è quello di favorire, attraverso il collocamento mirato, l’incontro
tra le esigenze delle aziende e quelle dei lavoratori disabili, prevedendo strumenti di supporto alle procedure di inserimento.
Ciò comporta la necessità di attivare da un lato accurate procedure di rilevazione delle specificità dei cicli produttivi e degli ambienti di lavoro, dall’altro adeguate forme di analisi delle caratteristiche personali dei candidati all’inserimento lavorativo, nonché individuare strumenti di formazione, sostegno e tutoraggio finalizzati a supportare il percorso di graduale inserimento sul luogo di
lavoro.
L’introduzione di nuovi strumenti operativi, quali la fiscalizzazione
degli oneri sociali ed il rimborso delle spese di adeguamento del
posto di lavoro, vanno visti nell’ottica di una presa di coscienza
dell’importanza di fornire forme di incentivazione rivolte al mondo
dell’impresa.
Forte di queste premesse la presente guida intende fornire un
supporto ai datori di lavoro, offrendo un percorso di orientamento
pratico nell’applicazione della legge.
Sono richiamate, in particolare, le molteplici opportunità di sostegno ai processi reali di inserimento dei lavoratori in azienda, con
l’auspicio che il ricorso allo strumento delle convenzioni, l’utilizzo
delle agevolazioni previste dal Fondo nazionale dei disabili, i contributi per l’inserimento lavorativo della Legge Regionale 45/96,
possano essere opportunità più diffusamente conosciute ed utilizzate dalle imprese modenesi.
Giorgio Razzoli
Assessore al Lavoro
Provincia di Modena
possibilità
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opportunità
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1
SOGGETTI INTERESSATI:
COME IDENTIFICARLI
I datori di lavoro, pubblici e privati, che hanno, come base
di computo, più di 14 dipendenti, sono obbligati ad avere
alle proprie dipendenze lavoratori disabili.
Sono considerati persone disabili ai sensi della Legge n. 68
del 12 marzo 1999:
• invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
• invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%;
• persone non vedenti e sordomute;
• invalidi di guerra, invalidi civili di guerra ed invalidi per servizio con minorazioni comprese tra
la prima e l’ottava categoria descritte nelle tabelle annesse al “Testo Unico delle norme in materia
di pensioni di guerra”.
1.1
CALCOLO DELLA BASE DI COMPUTO
Dall’organico aziendale complessivo, vanno esclusi i dipendenti assunti con le seguenti tipologie contrattuali:
• tempo determinato sino a 9 mesi;
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• tempo determinato part-time di qualsiasi durata;
• soci di cooperative di produzione lavoro, intesi nel
senso più ampio, ovvero i soci che prestano la propria attività lavorativa nelle cooperative di lavoro;
• dirigenti;
• formazione lavoro;
• apprendistato;
• reinserimento di soggetti assunti ai sensi dell’articolo 20 della Legge 223/91 e lavoratori socialmente
utili, come previsto dall’articolo 7 comma 4 del Decreto Legislativo 81/2000;
• lavoro temporaneo presso l’impresa utilizzatrice;
• lavoro a domicilio;
• attività lavorativa svolta all’estero per il periodo
inerente la sua durata;
• disabili e categorie protette citate nell’articolo 18
comma 2 della Legge 68/99,ovvero orfani, coniugi
superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio oppure in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, coniugi e
figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa
di guerra, di servizio e di lavoro, nonché profughi
italiani rimpatriati, assunti tramite il collocamento
obbligatorio o riconosciuti successivamente l’instaurazione del rapporto di lavoro purché aventi una percentuali di invalidità pari o superiore al 60%, se invalidi civili, o superiore al 33% se invalidi di lavoro.
In queste categorie sono compresi figli e coniugi superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, anche se occupati.
I dipendenti con contratto a tempo indeterminato part-time
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devono essere calcolati riproporzionando la somma delle ore
effettuate con l’orario contrattuale previsto nell’azienda, arrotondando all’unità superiore i resti di frazione che superano lo 0,50%.
Esempio
• 3 lavoratori occupati 20 ore settimanali in
un’azienda che applica un contratto in cui sono
previste 40 ore settimanali:
20 ore x 3 unità = 60 ore : 40 ore contrattuali =
1,5 unità = 1 unità
1.2
CASI PARTICOLARI
(art. 3, Legge 68/99 e DPR n. 3 del 10/10/2000)
● Alcune associazioni, quali:
• partiti politici;
• associazioni sindacali;
• organizzazioni che, senza scopo di lucro operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione;
• enti, associazioni di arte e cultura, istituti scolastici religiosi senza scopo di lucro;
• istituti pubblici assistenza e beneficenza; devono conteggiare, nella base di computo, esclusivamente il personale tecnico esecutivo e quello
svolgente funzioni amministrative, così come è
individuato nelle norme contrattuali e regolamentari.
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● Servizi di polizia, protezione civile e difesa nazionale: la base di computo comprende solo il
personale dei servizi amministrativi. Tale norma è applicabile anche agli Istituti di vigilanza
in quanto l’attività è assimilabile (Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali: nota n. 1238/
m20 del 20/7/01).
● Datori di lavoro pubblici e privati che operano
nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre, nonché dell’autotrasporto privato (articolo. 5 comma 2 legge 68, articolo. 2
bis legge. 27/2000 ed articolo. 78 comma. 9
legge 388/2000): devono escludere dalla base
di computo il personale viaggiante.
● Datori di lavoro pubblici e privati operanti nel
settore degli impianti a fune, devono escludere
dalla base di computo il personale adibito alle
aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto.
● Servizi di pulizia e servizi integrati: in caso di
passaggio di appalto e conseguente incremento di personale presso l’impresa subentrante, il
numero di lavoratori acquisito si esclude dalla
base di computo (Accordo associazioni sindacali e datori di lavoro c/o Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali- Circ. n. 77/01).
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1.3
QUOTE DI RISERVA
(art. 3, Legge 68/99)
Definita la base di computo, la quota di riserva si applica
nella seguente misura, a seconda della fascia di appartenenza:
● 15-35 dipendenti: 1 disabile con possibilità d’assunzione nominativa;
● 36-50 dipendenti: 2 disabili con possibilità di
assumerne nominativamente uno;
● superiore a 50 dipendenti:
• 7% disabili con possibilità d’assunzione nominativa in ragione del 60%, più
• 1% di persone appartenenti alle categorie protette elencate all’articolo 18 comma 2 della
Legge 68/99.
1.4
DATORI DI LAVORO CON 15-35 DIPENDENTI
I datori di lavoro privati appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti sono obbligati solo in caso di nuove assunzioni. Tra
queste non rientrano quelle effettuate in ordine a:
• sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro, anche se le mansioni
sono diverse da quelle svolte dalla persona sostituita;
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• sostituzione di personale cessato dal servizio,
(purché non oltre 60 giorni dalla cessazione);
• contratti a tempo determinato sino a 9 mesi;
• inserimenti lavorativi di persone disabili o appartenenti alle categorie protette;
• contratti di formazione lavoro, sino al momento
della trasformazione a tempo indeterminato;
• contratti di apprendistato, sino al momento della trasformazione a tempo indeterminato;
• le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di apprendistato o di formazione lavoro instaurati prima del 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge 68/99.
L’obbligo di assunzione della persona disabile insorge 12 mesi
dopo la data dell’assunzione ad incremento dell’organico.
Trascorsi i 12 mesi, la richiesta di avviamento al lavoro del
disabile, inserita nel prospetto informativo, va inviata alla
Provincia entro 60 giorni.
Nel caso in cui, dopo la prima assunzione, ne avvenga una
seconda entro i predetti 12 mesi, l’obbligo di inoltrare la
richiesta di avviamento insorge entro i successivi 60 giorni.
L’assunzione di un lavoratore disabile con percentuale di invalidità superiore al 50% con contratto a tempo parziale è
considerata equiparabile ad una unità a prescindere dall’orario svolto.
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2
2.1
COSA BISOGNA FARE:
ADEMPIMENTI OBBLIGATORI
PROSPETTO INFORMATIVO
E RICHIESTA DI ASSUNZIONE
(art. 9, Legge 68/99)
Dal giorno successivo a quello in cui sorge l’obbligo, decorrono i 60 giorni in cui i datori di lavoro devono presentare
richiesta di assunzione alla Provincia.
La richiesta si considera formulata anche tramite la presentazione del prospetto informativo, che deve contenere le
seguenti informazioni:
• dati anagrafici aziendali;
• numero dipendenti in organico e numero dipendenti determinanti la base di computo, su cui si
calcola la quota di riserva;
• elenco delle persone disabili e degli appartenenti alle categorie protette in forza*;
* Occorre tenere presente che i lavoratori disabili occupati a tempo parziale nelle aziende con più di 35 dipendenti nella base di computo, devono essere conteggiati rapportando il loro orario di lavoro a quello contrattuale, con arrotondamento all’unità se superiore allo 0,5.
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• riferimenti ad eventuali autorizzazioni alla sospensione o all’esonero parziale o alla compensazione territoriale;
• posti di lavoro e mansioni disponibili per lavoratori disabili. La legge non richiama, a questo proposito, le categorie protette di cui all’articolo 18
comma 2 della Legge 68/99, ma, essendo comunque sanzionabile la mancata assunzione di tali categorie, si consiglia di formulare richiesta di assunzione anche per loro.
I prospetti informativi, che sono pubblici e pertanto consultabili da chiunque, devono essere presentati:
• entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento al personale in forza alla data del 31 dicembre
dell’anno precedente, dai datori di lavoro soggetti all’obbligo;
• entro 60 giorni nel caso avvenga, durante l’anno, una variazione dell’organico aziendale tale da
comportare la riformulazione della quota dell’obbligo dichiarata nel prospetto precedente, sia in
aumento che in diminuzione;
• entro dodici mesi più 60 giorni in caso di nuova
assunzione nelle aziende comprese nella fascia
da 15 a 35 dipendenti (successivamente seguiranno l’obbligo annuale al 31 gennaio);
• entro 60 giorni dalla seconda nuova assunzione
nelle aziende da 15 a 35 dipendenti.
I datori di lavoro che hanno la base di computo inclusa da
15 a 35 dipendenti e non hanno effettuato assunzioni ad
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15
incremento dell’organico aziendale dal 18 gennaio 2000, non
sono tenuti all’assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge
68/99, in quanto non soggetti.
2.2
AVVIAMENTI
(art. 7, DPR n. 333 del 10/10/2000)
La Provincia avvia i lavoratori iscritti sulla base delle competenze indicate dai datori di lavoro e, relativamente a queste, seguendo l’ordine della graduatoria.
Nel caso in cui non sia possibile individuare la persona in
possesso del profilo professionale richiesto, la Provincia convoca il datore di lavoro privato per individuare, insieme a
lui, soluzioni alternative.
Tra tali soluzioni vi può essere, ad esempio, quella relativa
alla stipula di una convenzione di inserimento lavorativo,
che preveda l’attuazione di tirocini con finalità formative per
i soggetti a tal fine individuati.
Qualora, esperiti tutti i tentativi ipotizzabili, non si riesca ad
effettuare l’avviamento per cause non imputabili al datore
di lavoro, quest’ultimo può, se non l’ha ancora fatto, presentare domanda di esonero parziale.
2.3
CERTIFICAZIONE DI OTTEMPERANZA
(art. 17, Legge 68/99)
I datori di lavoro, pubblici e privati, che intendono partecipare a bandi per appalti pubblici, o intrattenere rapporti
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convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, devono presentare preventivamente, insieme alla dichiarazione del legale rappresentante attestante di essere
in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili, il certificato attestante l’ottemperanza a tali
norme.
La Provincia, nel cui territorio il datore di lavoro ha sede
legale, rilascia tale certificato alla condizione che:
• la quota di riserva sia coperta;
• la quota di riserva non sia coperta ma siano
evidenziati i seguenti adempimenti e/o strumenti
atti a dimostrare la volontà di ottemperare agli
obblighi:
• presentazione del prospetto informativo nei
termini previsti;
• formulazione della richiesta di avviamento ove
non sia stata presentata contestualmente al
prospetto informativo;
• autorizzazioni richieste/ottenute in riferimento
a:
• sospensione temporanea degli obblighi occupazionali;
• esonero parziale dall’obbligo di assunzione;
• compensazione territoriale tra diverse unità operative;
• attivazione della stipula di una convenzione.
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La validità del certificato, se non sono cambiate le condizioni che ne hanno determinato il rilascio, è di 6 mesi.
2.4
RAPPORTO DI LAVORO
E MANSIONI COMPATIBILI
(art. 10, Legge 68/99)
Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore disabile o in presenza di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, sia la persona disabile che il datore di lavoro possono chiedere alla Commissione di accertamento dell’handicap, tramite il Comitato tecnico istituito presso la Provincia di Modena, la verifica relativa alla compatibilità della mansione svolta con le condizioni di salute.
Il periodo utile per effettuare l’accertamento non costituisce
causa di sospensione del rapporto di lavoro.
Qualora si riscontri una condizione di aggravamento tale da
rendere incompatibile la prosecuzione dell’attività lavorativa o l’incompatibilità stessa sia strettamente connessa alla
variazione dell’organizzazione del lavoro, la persona disabile
ha diritto alla sospensione, senza retribuzione, del rapporto
sino al perdurare di tale incompatibilità.
Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui venga
accertata l’impossibilità di reinserimento del disabile nella
compagine aziendale da parte della predetta commissione.
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18
LE SANZIONI
2.5
(art. 15, Legge 68/99)
La Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettivo dispone le sanzioni amministrative alle imprese private ed
agli enti pubblici economici in caso di:
• ritardato invio del prospetto informativo alla
Provincia competente: la sanzione ammonta alla
somma di € 516,46, maggiorata di € 25,82 per
ogni giorno di ulteriore ritardo;
• mancata assunzione di persone disabili decorsi i
60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo: la
sanzione è pari a € 51,65 al giorno per ogni persona disabile e/o appartenente alle categorie protette di cui all’articolo 18 comma 2 della Legge
68/99, che non risulta occupata nella medesima
giornata.
Ai responsabili di inadempienze di pubbliche amministrazioni si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.
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3
COSA SI PUÒ FARE: SOSPENSIONE,
ESONERO E COMPENSAZIONE
Vi sono situazioni aziendali in cui può essere consentita la
sospensione temporanea degli obblighi occupazionali, oppure l’esonero parziale, o, in altre circostanze ancora, la
possibilità di compensazione territoriale.
3.1
SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI
(art. 3 comma 5, Legge 68/99)
Gli obblighi di assunzione riguardanti sia lavoratori disabili
che appartenenti alle categorie protette, sono sospesi durante i periodi corrispondenti ai trattamenti di:
• cassa integrazione guadagni straordinaria;
• contratti di solidarietà;
• procedura di mobilità, conclusasi con almeno 5
licenziamenti.
In attesa dell’emanazione di tali provvedimenti, la Provincia
può concedere l’autorizzazione alla sospensione per un periodo di 3 mesi, rinnovabile una sola volta.
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ESONERO PARZIALE
3.2
(D.M. n. 357 del 7 /7/2000)
I datori di lavoro privati (ed enti pubblici economici) che,
causa le particolari condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera quota di lavoratori disabili, possono
chiedere l’esonero parziale.
Le condizioni particolari si possono ravvisare nella faticosità
della prestazione lavorativa, o nella pericolosità sia dell’attività stessa sia del modo in cui si svolge, oppure nell’assenza
di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità delle
persone iscritte negli elenchi.
I datori di lavoro, per chiedere tale autorizzazione, dovranno:
● formulare la domanda indicando:
• elementi identificativi del datore di lavoro;
• il numero dei dipendenti che lavorano nelle unità produttive interessate all’esonero;
• le speciali condizioni e caratteristiche dell’attività svolta che rendono difficoltoso l’inserimento delle persone disabili (es.:
faticosità della prestazione lavorativa, pericolosità dell’attività e/o particolare svolgimento della stessa, assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità degli
aventi diritto);
● presentare la domanda alla Provincia competente per territorio o, in caso di unità produttive
opportunità
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ubicate in più province, alla Provincia dove l’impresa ha la sede legale;
● effettuare il pagamento del contributo
esonerativo al Fondo regionale per l’occupazione
dei disabili, corrispondente a € 12,91 per ciascun
disabile non occupato e per ogni giorno lavorativo.
Il versamento va effettuato:
• entro 30 giorni dalla comunicazione del rifiuto dell’autorizzazione;
• entro il 30 dicembre di ogni anno in cui agisce l’esonero, allorché l’autorizzazione sia stata concessa;
• contestualmente alla presentazione dell’istanza, se il datore di lavoro deve richiedere alla
Provincia la certificazione di ottemperanza prevista dall’articolo 17 della Legge 68/99.
La Provincia potrà autorizzare l’esonero per un periodo sino
a 36 mesi e per un numero di lavoratori non superiore al
60% dei posti da ricoprire, elevabile all’80% per le aziende
operanti nel settore della sicurezza e vigilanza e del trasporto.
3.3
COMPENSAZIONE TERRITORIALE
(art. 5, Legge 68/99 e art. 5, DPR n. 333 del 10/10/2000)
I datori di lavoro aventi meno di 50 dipendenti nella base di
computo possono effettuare le assunzioni di persone disabili
nelle unità produttive che ritengono maggiormente idonee
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a soddisfare la finalità dell’inserimento mirato.
I datori di lavoro con più di 50 dipendenti nella base di computo e con unità produttive nella stessa regione, se ritengono più idoneo un maggiore inserimento di persone disabili
in un’unità operativa a discapito di un’altra, possono chiedere l’autorizzazione alla compensazione territoriale alla Provincia nel cui territorio l’azienda ha la sede legale.
La domanda dovrà precisare:
• gli elementi che fanno ritenere preferibile, per il
miglior inserimento delle persone disabili, l’assunzione in soprannumero nelle unità produttive
prescelte;
• i motivi che fanno ritenere problematici, alla luce
delle caratteristiche dell’organizzazione del lavoro, gli inserimenti lavorativi delle persone disabili
nelle unità produttive che non effettuano (in tutto
o in parte) le assunzioni d’obbligo.
Le domande di compensazione territoriale che interessano
unità produttive dislocate in diverse regioni vanno inviate al
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale (Direzione
Generale per l’Impiego - Div. III).
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4
CONVENZIONI: UNA OPPORTUNITÀ
DELLA NUOVA NORMATIVA
4.1
(A) CONVENZIONE TRA DATORE
DI LAVORO E PROVINCIA
(art. 11, Legge 68/99)
La convenzione si può definire un patto tra il datore di lavoro e la Provincia, in cui, in deroga alle regole generali previste, si stabiliscono consensualmente programmi occupazionali, miranti ad adempiere all’obbligo, in un periodo massimo di 36 mesi.
Con tale convenzione si può determinare:
• il numero di persone disabili coinvolte (può corrispondere o meno alla scopertura della quota di
riserva);
• la scansione temporale delle assunzioni nell’arco dei 3 anni;
• la possibilità di scelta nominativa in deroga alla
percentuale d’obbligo numerica;
• le diverse modalità di inserimento (tempo determinato, orario parziale, apprendistato, contratto
formazione lavoro ecc.);
• l’opportunità di svolgere tirocini formativi e di
orientamento oppure integrazioni lavorative che
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24
precedano l’instaurazione del rapporto di lavoro,
in particolar modo per soggetti con difficoltà di
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario;
• l’accesso alle agevolazioni previste dal Fondo
per il diritto al lavoro dei disabili istituito dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale;
• eventuali forme di sostegno all’inserimento lavorativo attraverso azioni di orientamento e/o formazione professionale.
I datori di lavoro interessati devono inviare alla Provincia la
proposta di convenzione in cui definiscono le ipotesi dei programmi di inserimento lavorativo.
(B) CONVENZIONI TRA DATORI DI LAVORO
4.2
PRIVATI, PROVINCIA E COOPERATIVE
SOCIALI O DISABILI LIBERO PROFESSIONISTI
(art. 12, Legge 68/99)
Per stipulare questa tipologia di convenzione, in cui il lavoratore disabile presta la propria attività per un anno presso
la cooperativa sociale* o presso il disabile libero professionista*, il datore di lavoro deve:
• assumere il lavoratore disabile a tempo indeterminato;
* La cooperativa sociale ed il disabile libero professionista devono essere
iscritti all’Albo Regionale la prima ed all’Albo Professionale, il secondo, da
almeno un anno.
opportunità
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• coprire, con tale assunzione, la quota d’obbligo;
• affidare alla cooperativa o al libero professionista un ammontare di commesse tale da consentire loro di applicare, al lavoratore in questione, le
previste norme contrattuali e retributive, comprensive degli oneri previdenziali ed assistenziali;
• inserire nella propria azienda la persona disabile
al termine dei 12 mesi convenuti, (prorogabili di
ulteriori 12 mesi previo parere del Comitato tecnico).
Tale convenzione, che non può essere ripetibile per lo stesso soggetto, può riguardare una sola persona se l’azienda
ha, nella base di computo, meno di 50 dipendenti oppure
può riferirsi al 30% dei disabili da assumere se ha, sempre
nella base di computo, un numero di dipendenti maggiore di
50.
L’eventuale recesso di una delle parti contraenti prima della
scadenza naturale della convenzione, comporta la contestuale immissione in servizio del lavoratore disabile.
possibilità
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AGEVOLAZIONI
ED INCENTIVI
FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO
AL LAVORO DEI DISABILI
5
5.1
(art. 13, Legge 68/99 e D. n. 91 del 13/1/2000)
Beneficiari
Datori di lavoro privati, soggetti o no all’obbligo determinato dalla Legge 68/99, che, nel contesto di una convenzione,
presentano programmi per l’assunzione di persone disabili.
Agevolazioni
a) Fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali ed assistenziali in relazione all’assunzione di ogni lavoratore disabile
con:
• riduzione della capacità lavorativa superiore al
79%;
• minorazione compresa tra la prima e la terza
categoria delle tabelle annesse al Testo Unico delle
norme in materia di pensioni di guerra (approvato con D.P.R. n. 915 del 23/12/78);
• handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalla percentuale di invalidità.
La durata massima di questa agevolazione può essere di 8 anni.
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b) Fiscalizzazione del 50% dei contributi previdenziali ed
assistenziali in relazione all’assunzione di lavoratori disabili
con:
• riduzione capacità lavorativa compresa tra 67%
e 79%;
• minorazioni comprese tra la quarta e sesta categoria delle tabelle sopra elencate.
La durata massima di questa agevolazione può essere di 5
anni.
c) Rimborso forfetario delle spese sostenute per:
• trasformazione del posto di lavoro al fine di adeguarlo alle possibilità operative di persone con
disabilità superiore al 50%;
• predisposizione di tecnologie di telelavoro;
• rimozione di barriere architettoniche.
Termine di presentazione della richiesta
31 ottobre di ogni anno.
Criteri di priorità nell’ammissione agli incentivi
Particolare attenzione sarà rivolta a programmi concernenti:
• assunzioni di disabili con particolari difficoltà di
inserimento, in special modo per portatori di handicap intellettivo e psichico;
• inserimenti lavorativi stabili;
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• percorsi formativi con applicazione e sviluppo di
tecnologie compensative, diretti, in modo particolare, a settori innovativi di attività;
• modalità e tempi innovativi di lavoro;
• inserimenti lavorativi di donne disabili.
A parità di requisiti sarà concessa l’agevolazione secondo
l’ordine di presentazione della domanda.
Ulteriori criteri potranno essere stabiliti dal competente Comitato tecnico, in relazione ai limiti delle disponibilità del
fondo.
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’INSERIMENTO
LAVORATIVO DEI DISABILI
5.2
(art. 8 commi 1 e 2, L.R. 45/96)
La Provincia di Modena concede, con il contributo del Fondo
Sociale Europeo, incentivi alle imprese che, nell’ambito di
progetti formativi finalizzati all’integrazione lavorativa, assumano persone portatrici di handicap.
Beneficiari
Tutti i datori di lavoro privati in possesso del requisito di piccola e media impresa, secondo la definizione comunitaria.
Requisiti delle iniziative ammesse
Le iniziative devono prevedere l’assunzione, a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 12 mesi, di
persone disabili e iscritte nelle liste provinciali per l’avviamento obbligatorio di cui alla Legge n. 68/99.
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L’ammissione di nuovi soci lavoratori nell’ambito di cooperative è assimilata, a parità di caratteristiche della prestazione lavorativa, alla assunzione di lavoratori subordinati.
Obblighi
Le aziende beneficiarie sono tenute a fornire annualmente
alla Provincia, per i tre anni successivi alla concessione del
contributo, una dichiarazione utile al rilevamento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività finanziate, con particolare riguardo all’inserimento occupazionale dei lavoratori interessati.
È prevista la revoca del contributo qualora intervenga il licenziamento per ragioni diverse dalla giusta causa o giustificato motivo soggettivo, prima che siano trascorsi tre anni
dalla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero prima della scadenza naturale del contratto
nel caso di rapporto a tempo determinato.
Importo del contributo
I contributi sono calcolati in funzione della tipologia di assunzione, se a tempo determinato o a tempo indeterminato, nonché delle caratteristiche di disabilità del lavoratore
assunto e indicativamente vanno da un minimo di € 2.582,28
ad un massimo di € 15.493,70.
Come chiedere il contributo
A seguito di apposito avviso pubblico da parte della Provincia (scaricabile dal sito internet www.provincia.modena.it),
occorre presentare la domanda di contributo, utilizzando il
modello predisposto, a:
Provincia di Modena - Servizio Politiche del Lavoro
viale Martiri della Libertà, 34 - 41100 Modena.
possibilità
30
AZIONI DI SUPPORTO ALL’INSERIMENTO
LAVORATIVO DELLA PROVINCIA DI MODENA
5.3
La Provincia di Modena, con il contributo del Fondo Sociale
Europeo, finanzia delle azioni a supporto dell’inserimento e
reinserimento lavorativo dei disabili.
Tali azioni consistono in:
• sostegno e affiancamento in azienda del lavoratore disabile da parte di educatori e tutor esperti
al fine di favorire l’inserimento lavorativo e la socializzazione con l’impresa,
• percorsi formativi individualizzati con lo scopo
di fornire al lavoratore una adeguata riqualificazione professionale (anche in relazione alle indicazioni formulate dal Comitato Tecnico).
Questi interventi sono realizzati da Cooperative Sociali, e
loro consorzi, e da Enti di formazione accreditati nell’ambito
della “Formazione rivolta a portatori di handicap e altre utenze speciali”, sulla base di progetti presentati e approvati dalla
Provincia a seguito di apposito avviso pubblico.
I datori di lavoro che intendono inserire lavoratori disabili
nella propria azienda, potranno essere, pertanto, i beneficiari di tale azioni/strumenti.
opportunità
31
Per informazioni relative alle iniziative di sostegno all’inserimento in azienda:
Servizio Politiche del Lavoro
tel.
059-209682 / 059-209674
fax
059-343706
e-mail [email protected]
Per informazioni relative alle azioni di formazione:
Servizio Formazione Professionale
tel.
059-209567/8
fax
059-224866
e-mail [email protected]
[email protected]
possibilità
32
A CHI RIVOLGERSI
PER SAPERNE DI PIÙ
6
ASSESSORATO AL LAVORO
PROVINCIA DI MODENA
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
viale Martiri della Libertà 34 - 41100 Modena
tel.
059-209682
fax
059-343706
e-mail [email protected]
Ufficio Collocamento Disabili
via Schedoni 21 - 41100 Modena
tel.
059-218151 / 059-209662
fax
059-235984
Centri per l’Impiego
MODENA ........................ via Schedoni 21 (tel. 059.211344)
CARPI ........................... via De Amicis 47 (tel. 059.686249)
SASSUOLO .................... via Mazzini 164 (tel. 0536.883318)
VIGNOLA .................... via Montanara 698 (tel. 059.771265)
PAVULLO .......................... via Garibaldi 8 (tel. 0536.20240)
MIRANDOLA ...... via S.Martino Carano 44 (tel. 0535.614141)
Sede distaccata di
FINALE EMILIA .................. corso Cavour 4 (tel. 0535.93697)
opportunità
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Opuscolo 2002 - Informalavoro