Famiglia e lavoro
Indice
1.
REALIZZATO A CURA DI:
Christine De Tomaso – Ufficio Personale
Maria Christina Obkircher – Ufficio Personale
CON LA COLLABORAZIONE DI:
Diego Divenuto – Progetto “Tempi della Città“
PRIMA EDIZIONE
Dicembre 2004
AGGIORNAMENTO A CURA DI:
Irene Ascani
Irena Casciaro
Annalisa Dal Bosco
Rossella Dallo
Christian Kob
Maria Christina Obkircher
Anselmo Zampatti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
3
Riposi giornalieri per allattamento
5
Congedo parentale
6
Aspettativa per personale con prole
8
Permesso per motivi educativi
10
Adozione ed affidamento
12
Congedo straordinario per malattia dei figli
14
Permessi e congedo straordinario per la
cura di figli conviventi in situazione di disabilità 15
Assegno per il nucleo familiare
17
Detrazioni d’imposta per familiari a carico
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Congedo di maternità/paternità
Settembre 2013
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1.
Prefazione
“Conciliare famiglia e lavoro” è diventato negli ultimi anni uno dei temi
più rilevanti ed attuali nella vita quotidiana di molte persone. Riuscire
a far quadrare i molteplici impegni di carattere personale e familiare
con quelli legati al mondo del lavoro ha infatti conseguenze dirette
sulla qualità della nostra vita.
Congedo di maternità/paternità
artt. 39, 40, 41 contratto di intercomparto del 12.02.2008
artt. 16, 17, 19, 20, 21, 24, 54 T.U./D.LGS. 151/2001
Il congedo di maternità è l’astensione dal lavoro obbligatoria prima e dopo
la nascita del/della bambino/a.
Il congedo di maternità dura complessivamente 5 mesi: 2 mesi prima e 3
mesi dopo il parto. È possibile, con il consenso medico, rinviare il congedo
di maternità di 1 mese prima della data presunta del parto e godere quindi
di un periodo di 4 mesi dopo il parto.
Se il/la bambino/a nasce dopo la data presunta, spettano anche i giorni
compresi tra la data presunta e quella effettiva del parto.
Grazie all’esperienza di dieci anni di politiche temporali abbiamo maturato la convinzione che la conciliazione fra tempi di vita e di lavoro non è solamente un problema “privato” del singolo individuo, ma
rappresenta anche una questione “sociale” che investe la sfera delle
scelte pubbliche.
In caso di gravidanza a rischio, attestata dal competente ispettorato del
lavoro, è possibile assentarsi dal servizio prima del congedo di maternità.
L’amministrazione comunale di Bolzano è sensibile alle esigenze personali e familiari delle collaboratrici e dei collaboratori. I numerosi
orari di lavoro flessibili e personalizzati testimoniano questa volontà.
Il padre potrà usufruire del congedo solo in situazioni eccezionali ad esempio in caso di affidamento esclusivo del/della bambino/a o in caso di grave
infermità della madre.
Questo opuscolo vuole essere un valido aiuto per conoscere tutti gli
strumenti attualmente a disposizione per la tutela della maternità e
della paternità: dal congedo parentale agli assegni familiari, dal permesso per motivi educativi all’asilo aziendale.
Ci auguriamo che la pubblicazione possa fornirvi delle indicazioni utili
e chiare e possa inoltre contribuire a migliorare ulteriormente il rapporto di comunicazione ed il clima lavorativo all’interno della nostra
amministrazione.
Prefazione
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Se invece il/la bambino/a nasce prima della data presunta, i 3/4 mesi
successivi alla nascita spettano a decorrere dalla data presunta del parto.
Dove rivolgersi
Ufficio Personale, stanza 119
Christine De Tomaso tel. 0471/997485
Fax 0471/997472 [email protected]
Documenti da presentare
prima della nascita:
• modulo da consegnare almeno 65 giorni prima della data presunta
del parto;
• certificato medico indicante la data presunta del parto.
In caso di posticipo di 1 mese del congedo di maternità:
• modulo da consegnare almeno 65 giorni prima della data presunta
del parto;
• certificato medico, in cui risulta che il prolungamento in servizio fino
all‘8° mese non reca danno al nascituro e/o alla gestante;
• certificato del medico competente del lavoro dal quale risulta che
l’opzione del prolungamento in servizio fino all‘8° mese è compatibile
con le mansioni svolte. Se la lavoratrice non rientra nelle categorie a rischio questa certificazione può essere rilasciata dal/dalla ginecologo/a.
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2.
Riposi giornalieri per allattamento
art. 46 contratto di intercomparto del 12.02.2008
artt. 39, 40, 41 T.U./D.LGS. 151/2001
Circolare n. 8494 del Ministero del Lavoro del 12.05.2009
Dopo la nascita:
dichiarazione sostitutiva del certificato di nascita da presentare entro 30
giorni dalla nascita.
Durante il primo anno di vita del/della bambino/a si ha diritto ad un riposo
giornaliero di 2 ore, che può essere fruito in due diversi intervalli oppure cumulato durante la giornata.
Retribuzione
Durante il congedo di maternità/paternità e durante l’astensione anticipata in caso di gravidanza a rischio, si ha diritto ad un’indennità che corrisponde al 100% della retribuzione fissa e continuativa ed il periodo equivale al servizio effettivo (si maturano tutti i diritti ai fini della pensione,
del trattamento di fine rapporto, dell’anzianità di servizio, delle ferie, della
tredicesima mensilità, ecc.).
Se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere si ha diritto ad 1 sola ora
di riposo.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro termina durante il congedo oppure il
congedo di maternità inizia entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto
di lavoro, si ha diritto, per il periodo di congedo di maternità fruito al di
fuori del rapporto di lavoro, esclusivamente all’indennità di maternità corrispondente al 90% dell’ultima retribuzione fissa e continuativa.
I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando il/la lavoratore/trice
fruisce dell’asilo aziendale istituito dall’Amministrazione Comunale.
Questi periodi di riposo sono considerati ore lavorative a tutti gli effetti.
In caso di nascita di gemelli i periodi di riposo sono raddoppiati (non oltre le
4 ore giornaliere se l’orario di lavoro quotidiano è di almeno 6 ore, a prescindere dal numero dei gemelli) e le ore aggiuntive possono essere utilizzate
anche dal padre. In questo caso i riposi sono fruibili dal padre anche durante
i periodi di congedo di maternità o di congedo parentale della madre.
I periodi di riposo giornaliero sono riconosciuti al padre lavoratore nei seguenti casi:
1.i figli sono affidati al solo padre;
2.in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che decida di non usufruirne;
3.la madre è lavoratrice autonoma o libera professionista;
4.morte o grave infermità della madre;
5.in famiglia ci sono altri due figli di età inferiore a 10 anni e la madre non
è lavoratrice: al padre è riconosciuto un riposo giornaliero retribuito di
1 ora per ogni figlio/a oltre il/la secondo/a, da fruire entro il 1° anno
di vita del/della relativo/a figlio/a. In questo caso il parto plurimo non
consente un aumento di tale riposo;
6.se la madre è casalinga.
Dove rivolgersi
Ufficio Personale, stanza 119
Christine De Tomaso tel. 0471/997485
Fax 0471/997472 [email protected]
Documenti da presentare
modulo
Retribuzione
Le ore di riposo giornaliero per allattamento sono interamente retribuite.
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3.
Congedo parentale
artt. 42, 43, 44, 45 contratto di intercomparto 12.02.2008
artt. 33, 42 T.U./D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche
Il congedo parentale è l’astensione facoltativa dal lavoro che spetta ai
genitori per ciascun/a figlio/a.
La durata complessiva del congedo parentale è di 11 mesi, da godere
entro l’8° anno di vita del/della bambino/a. Il periodo massimo fruibile
da un genitore è di 8 mesi.
Nel caso di un unico genitore, questo ha diritto a fruire di tutti gli 11
mesi di congedo parentale.
Il periodo di congedo parentale può essere frazionato al massimo in 6
soluzioni se il congedo viene usufruito da entrambi i genitori oppure
al massimo in 5 soluzioni se il congedo viene utilizzato solamente da
un genitore.
Ogni variazione del congedo in godimento costituisce una nuova soluzione.
Nel periodo di congedo parentale sono compresi anche i giorni festivi
e non lavorativi.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (in quanto libero/a professionista,
casalingo/a, disoccupato/a, ecc.).
I genitori possono usufruire del congedo parentale anche contemporaneamente. Il padre inoltre può fruirne durante il periodo di congedo
di maternità della madre.
Anche in caso di nascita di gemelli il congedo parentale può essere
richiesto contemporaneamente dai due genitori, ma se i genitori sono
entrambi dipendenti del Comune di Bolzano, possono fruirne contemporaneamente solo per il/la primo/a bambino/a.
Nel caso di figli gravemente disabili il congedo parentale può essere
prolungato per un massimo di 3 anni fino all’ 8° anno di vita del/della bambino/a, a condizione che il minore stesso non sia ricoverato a
tempo pieno presso istituti specializzati.
Dove rivolgersi
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Documenti da presentare
modulo da consegnare almeno 30 giorni prima della data di inizio
del congedo parentale (per periodi di congedo superiori a 30 giorni)
o almeno 15 giorni prima (per periodi di congedo fino a 30 giorni).
Retribuzione
Per ogni figlio/a i genitori possono godere complessivamente di 8 mesi
retribuiti al 30% dello stipendio. I restanti 3 mesi sono retribuiti al
20%.
Nel caso di gemelli, per il/la primo/a bambino/a si ha diritto a 8 mesi
al 30% dello stipendio ed i restanti 3 mesi al 20%. Per ogni bambino/a
oltre il/la primo/a spettano ai genitori tutti gli 11 mesi al 30% dello
stipendio.
Nel caso di un unico genitore, questo ha diritto a fruire di tutti gli 11
mesi di congedo parentale al 30% dello stipendio.
Nel caso di figli gravemente disabili spetta per un periodo massimo di
3 anni una retribuzione pari al 30% dello stipendio fino all‘ 8° anno di
vita del/della bambino/a.
I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, ma non sono validi ai fini della tredicesima mensilità e per la
maturazione delle ferie.
Per il trattamento di fine rapporto e per la pensione i primi 6 mesi
sono riconosciuti al 100%, mentre gli ulteriori mesi sono riconosciuti
in proporzione alla retribuzione percepita.
Il congedo parentale può essere interrotto, su richiesta scritta, in caso
di malattia documentata del genitore di almeno 8 giorni consecutivi. Il
periodo non goduto può essere usufruito successivamente, su richiesta scritta, tenuto conto delle esigenze di servizio.
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4.
Aspettativa per personale con prole
artt. 38, 50, 53 contratto di intercomparto 12.02.2008
art. 8 accordo di comparto 30.01.2004
art. 3 contratto di intercomparto per il personale dirigenziale del 05.07.2007
art. 6 contratto di intercomparto per il personale dirigenziale del 17.09.2003
art. 33 Regolamento Organico e di Organizzazione
Il personale a tempo indeterminato ha diritto ad un’aspettativa per prole
per un periodo massimo di 24 mesi per ogni figlio/a convivente, da fruire
entro l’8° anno di vita del/della bambino/a.
Il personale a tempo determinato deve aver maturato un’anzianità di almeno 4 anni di servizio presso il Comune di Bolzano per poter fruire di
questo tipo di aspettativa.
L’aspettativa per personale con prole può:
1. essere non retribuita con il diritto al mantenimento del posto di lavoro;
2. consistere in un rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%. Con il
diretto superiore può essere concordato un rapporto di lavoro anche
nella misura del 60%, 75% o 87%.
I genitori possono fruire complessivamente, tra il periodo di aspettativa
per personale con prole ed il congedo parentale, di un periodo massimo
di 31 mesi per ogni figlio/a, nell’arco dei primi 8 anni di vita del/della
bambino/a.
Il limite massimo dei 31 mesi si applica anche nel caso di genitore unico.
L’aspettativa può essere frazionata in 2 soluzioni. Se tra le 2 soluzioni di
aspettativa per personale con prole vi è una effettiva ripresa di servizio, il
periodo lavorativo deve essere di almeno 6 mesi.
L’aspettativa può essere interrotta:
• in caso di sopravvenuta nuova maternità. L’aspettativa residua può essere fruita su richiesta entro l’8° anno di vita del/della bambino/a;
• su richiesta in caso di sopravvenuti gravi, comprovati e imprevedibili
motivi. Tale interruzione comporta la perdita del diritto al rimanente
periodo dell’aspettativa in godimento e l’obbligo al rientro in servizio
del/della dipendente;
• su richiesta in caso di patologie gravi, adeguatamente attestate, che
limitano in misura determinante la possibilità di assistenza ai minori.
L’aspettativa è interrotta con decorrenza dal 3° mese dall’accertamento
della patologia e tale interruzione non comporta la perdita del diritto al
rimanente periodo dell’aspettativa in godimento.
Nel caso di gemelli spetta un periodo massimo di 24 mesi per il/la
primo/a figlio/a e di 12 mesi per ogni ulteriore gemello, da fruire entro
l’8° anno di vita dei bambini.
Dove rivolgersi
Ufficio Personale, stanza 119
Christine De Tomaso tel. 0471/997485
Fax 0471/997472 [email protected]
Documenti da presentare
modulo da consegnare almeno 30 giorni prima dell’inizio di ogni periodo di aspettativa.
Retribuzione
Durante il periodo di aspettativa senza assegni non si maturano i diritti ai fini del trattamento di fine rapporto, delle ferie, della tredicesima
mensilità e dell’anzianità di servizio.
Durante il periodo di aspettativa a tempo parziale si riceve uno stipendio proporzionato all’orario lavorativo svolto ed il periodo è utile in
proporzione per il trattamento di fine rapporto e la tredicesima mensilità. Tale periodo di aspettativa con orario ridotto vale per l’anzianità
di servizio e per la maturazione delle ferie.
In entrambi i casi i contributi per la pensione sono versati
dall’Amministrazione nella misura del 100%.
Personale dirigenziale
I dirigenti non possono usufruire dell’aspettativa senza assegni, ma
solamente dell’aspettativa con orario ridotto nella misura del 75% o
dell’87%.
I dirigenti non possono inoltre assentarsi dal servizio per un periodo
continuativo superiore ad 1 anno oppure per 365 giorni lavorativi
nell’arco di 2 anni.
L’aspettativa per personale con prole non può essere fruita dai genitori
contemporaneamente per lo/la stesso/a figlio/a.
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5.
Permesso per motivi educativi
artt. 38, 52, 53 accordo di intercomparto del 12.02.2008
art. 6 contratto di intercomparto per il personale dirigenziale del 17.09.2003
art. 33 del regolamento organico e di organizzazione
Il personale a tempo indeterminato ha diritto al permesso per motivi educativi per un periodo massimo di 24 mesi per ogni figlio/a convivente. Il permesso deve essere goduto in un’unica soluzione (non
può essere suddiviso tra i genitori, né frazionato in più soluzioni). Si
tratta di un permesso alternativo al congedo parentale e all’aspettativa per il personale con prole.
Il personale a tempo determinato deve aver maturato un’anzianità
di servizio:
• di almeno 3 anni ed aver conseguito l’idoneità al relativo impiego in
una procedura concorsuale presso il Comune di Bolzano
oppure
• di almeno 4 anni senza aver avuto la possibilità di partecipare ad
una procedura concorsuale ai fini dell’assunzione in servizio presso
il Comune di Bolzano.
In caso di gemelli invece spetta per il primo gemello un periodo di 24
mesi e per ogni ulteriore gemello altri 12 mesi.
La madre deve usufruire del permesso al termine del periodo di congedo di maternità (salvo il godimento di eventuali periodi di ferie). Il
padre può usufruire invece del permesso dalla nascita del/della figlio/a
o al termine del periodo di maternità della madre.
Il permesso può essere interrotto:
• in caso di sopravvenuta nuova maternità (il periodo residuo deve
essere fruito al termine del congedo di maternità);
• su domanda in caso di gravi, comprovati e imprevedibili motivi sopravvenuti che consentano comunque il rientro effettivo in servizio.
Tale interruzione comporta la perdita del diritto al rimanente periodo di permesso;
• su domanda in caso di patologie gravi che limitano in misura determinante la possibilità di assistenza ai minori, previo presentazione di adeguata attestazione medica, con decorrenza dal 3° mese
dall’accertamento della patologia. Tale interruzione non comporta
la perdita del diritto al rimanente periodo di permesso in godimento;
• se il genitore si ammala durante i primi 8 mesi, per almeno 8 giorni
consecutivi, il periodo di malattia è aggiunto al permesso.
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Retribuzione
Durante l’intero periodo di permesso si ha diritto al 30% dello stipendio. I contributi per la pensione e per il trattamento di fine rapporto
sono versati per i primi 6 mesi al 100%, per i mesi restanti al 30%.
Il periodo di permesso per motivi educativi non è utile ai fini delle
ferie né per il calcolo della tredicesima mensilità.
Ai fini dell’anzianità di servizio il permesso goduto per la prima volta è
utile nella misura intera, mentre per ogni ulteriore figlio/a il permesso
vale solo nella misura di 8 mesi.
Personale dirigenziale
Il permesso per motivi educativi può essere fruito anche dal personale con incarico dirigenziale, ma l’assenza dal servizio per un periodo continuativo superiore all’anno, oppure per 365 giorni lavorativi
nell’arco di 2 anni, comporta la perdita dell’incarico dirigenziale.
Dove rivolgersi
Ufficio Personale, stanza 119
Christine De Tomaso tel. 0471/997485
Fax 0471/997472 [email protected]
Documenti da presentare
modulo da consegnare almeno 30 giorni prima dell’inizio del periodo
di permesso
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6.
Adozione ed affidamento
artt. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 52, 53 contratto di intercomparto del 12.02.2008
artt. 26, 31, 36, 42, 45 T.U./D.LGS. 151/2001 e successive modifiche
art. 2, commi 452, 453, 454, 455, 456 L. 244/07
Nel caso di adozione o di affidamento il/la dipendente ha gli stessi diritti
dei genitori naturali, con alcune particolarità:
Congedo di maternità/paternità
Il congedo di maternità o paternità può essere fruito per un periodo
massimo di 5 mesi.
Aspettativa per il personale con prole
L’aspettativa per il personale con prole, può essere fruita entro 8 anni
dall’ingresso del minore nella famiglia e comunque entro il 15° anno
di vita del/della bambino/a. Per il resto valgono le condizioni previste
per i figli naturali.
• In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante
i primi 5 mesi successivi all’ingresso del/della minore nella famiglia.
• In caso di adozione internazionale il congedo può essere fruito anche
per il periodo di permanenza all’estero per gli adempimenti relativi
alla procedura adottiva prima dell’ingresso del/della minore nella famiglia. In questo caso il congedo può essere frazionato ed il restante
periodo deve essere fruito entro i 5 mesi successivi all’ingresso del/
della minore in Italia.
La dipendente che, per il periodo di permanenza all’estero non richieda, o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un
congedo non retribuito.
Dove rivolgersi
Ufficio Personale, stanza 119
Christine De Tomaso tel. 0471/997485
Fax 0471/997472 [email protected]
Il congedo di maternità o paternità spetta per l’intero periodo anche nel
caso in cui, durante il congedo, il/la minore raggiunge la maggiore età.
Al periodo di congedo si aggiunge anche il giorno dell’ingresso in famiglia del minore, cosicché il diritto riconoscibile è pari a 5 mesi e 1 giorno.
In caso di affidamento di minore il congedo spetta per un massimo di 3
mesi e può essere fruito in modo continuativo o frazionato entro 5 mesi
dall’affidamento.
Il padre può fruire del congedo di paternità alle stesse condizioni qualora la madre vi rinunci, anche solo parzialmente.
Permesso per motivi educativi
Il permesso per motivi educativi, in alternativa al congedo parentale e
all’aspettativa per il personale con prole, può essere goduto alle stesse condizioni previste per i figli naturali.
Documenti da presentare
• modulo previsto per i figli naturali
• certificato che attesta la durata del congedo di maternità/paternità
rilasciato dall’ente che cura la procedura di adozione
• in caso di adozione internazionale deve essere inoltre presentato il
certificato attestante la durata del periodo di permanenza all’estero,
rilasciato dall’ente curante la procedura di adozione
Riposi giornalieri per allattamento
I riposi possono essere fruiti entro il 1° anno dall’ingresso del/della minore in famiglia e comunque entro il compimento della maggiore età.
Congedo Parentale
II congedo parentale spetta ai genitori entro i primi 8 anni dall’ingresso del/della minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del/della
bambino/a all’atto dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il
compimento della maggiore età.
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7.
Congedo straordinario per malattia dei figli
art. 47 accordo di intercomparto del 12.02.2008
Fino agli 8 anni di età del/della bambino/a, in caso di malattia, i genitori hanno diritto alternativamente di rimanere a casa in congedo
straordinario retribuito per complessivi 60 giorni lavorativi, anche frazionabili in ore.
I genitori possono fruire contemporaneamente del congedo straordinario solo in caso di grave malattia del/della figlio/a e nel limite comunque dei 60 giorni complessivi.
Il congedo straordinario spetta al genitore richiedente anche qualora
l’altro genitore non ne abbia diritto (in quanto libera/o professionista,
casalinga/o, disoccupata/o, ecc.) e trova applicazione anche nel caso
di bambini adottati, in affidamento preadottivo o temporaneamente
affidati.
La malattia del/della bambino/a che dia luogo al ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta scritta del dipendente, le ferie ordinarie in
godimento.
Retribuzione
Le giornate di congedo straordinario per malattia sono interamente
retribuite.
Dove rivolgersi
Presso la propria Segreteria di Ripartizione.
Documenti da presentare
• modulo
• certificato del medico attestante lo stato di malattia del/della
bambino/a
• dichiarazione attestante che l’altro genitore non ha fruito del congedo negli stessi giorni e per lo stesso motivo
• certificato medico dal quale risulta espressamente la gravità della
malattia del/della bambino/a, in caso di fruizione contemporanea
del congedo da parte dei genitori
8.
Permessi e congedo straordinario per la cura di figli conviventi in situazione di disabilità
art.
art.
art.
art.
54
33
33
42
contratto di intercomparto del 12.02.2008
del regolamento organico e di organizzazione
L. 05.02.1992 n. 104 e successive modifiche
T.U./D.LGS. 151/2001 e successive modifiche
Figlio/a fino ai 3 anni:
La madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore, possono
chiedere:
• un permesso retribuito giornaliero di 2 ore (se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore il permesso giornaliero è di 1 ora);
• un permesso retribuito di 3 giorni al mese anche frazionabili in ore.
Se le 3 giornate non vengono fruite nel mese, il residuo non può
essere goduto nel mese successivo.
Questi permessi di norma non sono cumulabili con il riposo giornaliero
per allattamento se richiesto per il/la medesimo/a figlio/a. Il cumulo è
invece possibile quando si tratta di due figli diversi.
Documenti da presentare
• verbale attestante la situazione di gravità in base alla legge 104/92
rilasciato dalla competente commissione sanitaria
• modulo
Figlio/a fino agli 8 anni:
La madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore, possono
chiedere il prolungamento del congedo parentale al 30% della retribuzione fino ad un massimo di 3 anni.
Documenti da presentare
• verbale attestante
la situazione di gravità in base alla legge 104/92 rilasciato dalla competente commissione sanitaria
• modulo 1 + modulo 2
Figlio/a dai 3 ai 18 anni:
Il diritto consiste in complessivi 3 giorni di permesso mensile retribuito, frazionabile anche in ore, fruibile alternativamente o contemporaneamente dai genitori. Se le 3 giornate non vengono fruite nel mese,
il residuo non può essere goduto nel mese successivo.
Documenti da presentare
• verbale attestante la situazione di gravità in base alla legge 104/92
rilasciato dalla competente commissione sanitaria
• modulo
Congedo straordinario per figlio/a in situazione di disabilità fino a 18
anni:
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre possono ri-
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chiedere inoltre un periodo di congedo straordinario, continuativo o frazionato, della durata complessiva di 2 anni nell’arco della vita lavorativa.
Il congedo straordinario deve essere concesso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
Tali diritti sono riconosciuti al genitore anche qualora l’altro genitore
non ne abbia diritto perché ad esempio è casalinga/o, disoccupata/o,
lavoratrice/ore autonoma/o.
Il permesso mensile retribuito di 3 giorni può essere usufruito anche
durante il congedo parentale dell’altro genitore.
Invece durante il periodo di congedo straordinario l’altro genitore non
può fruire ne del congedo parentale ne dei permessi mensili retribuiti
di 3 giorni.
Il genitore che assiste in modo sistematico ed adeguato il/la figlio/a,
può scegliere, se possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della
persona da assistere e non può essere trasferito di norma senza il suo
consenso ad altra sede.
Documenti da presentare
• verbale attestante la situazione di gravità in base alla legge 104/92
rilasciato dalla competente commissione sanitaria
• modulo 1 + modulo 2
Retribuzione
I periodi di prolungamento del congedo parentale sono retribuiti
al 30% dello stipendio e sono computati nell’anzianità di servizio. Sono
utili sia per il trattamento di fine rapporto che per la pensione; non sono
invece validi ai fini della tredicesima mensilità, né per la maturazione
delle ferie.
Le ore e le giornate di permesso giornaliero sono interamente retribuite.
Si maturano tutti i diritti ai fini della pensione, del trattamento di fine
rapporto, dell’anzianità di servizio, delle ferie, della tredicesima mensilità, ecc.
Durante il periodo di congedo straordinario spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione comprensiva del rateo di tredicesima
e sono versati i contributi per la pensione.
Il congedo straordinario non è utile ai fini delle ferie, dell’anzianità di
servizio, del calcolo della tredicesima mensilità né ai fini del trattamento
di fine rapporto.
Dove rivolgersi
Ufficio Personale, stanza 119
Christine De Tomaso tel. 0471/997485
Fax 0471/997472 [email protected]
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9.
Assegno per il nucleo familiare
art. 2 L. 13/05/1988, n. 153 e successive modifiche
Per ricevere l’assegno per il nucleo familiare è necessario che il reddito
familiare non superi determinati limiti stabiliti ogni anno dalla legge. Il
reddito da prendere in considerazione è quello prodotto, nell’anno solare
precedente, dal/dalla richiedente e da tutti i componenti il nucleo familiare.
Tale reddito è costituito dalla somma dei redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e dei redditi
di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte (se superiori all’importo previsto dalla legge). I redditi
da lavoro vanno infine considerati al netto dei contributi previdenziali ed
assistenziali.
L’assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni per attività lavorative dipendenti (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) riferita al nucleo familiare
nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell’intero reddito familiare.
Il nucleo familiare
Il nucleo familiare, oltre al richiedente può essere composto da:
• il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato);
• i figli di età inferiore ai 18 anni;
• i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purchè studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da almeno 4 figli di età inferiore
a 26 anni;
• i figli maggiorenni in situazione di disabilità che si trovano nell’assoluta
e permanente impossibilità di dedicarsi ad un’attività lavorativa;
• i nipoti, di età inferiore ai 18 anni, a carico di un ascendente diretto
(nonno o nonna) che siano in stato di bisogno e siano mantenuti da
uno dei nonni;
• possono far parte del nucleo familiare anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti (figli di fratelli e sorelle) del richiedente, minori di età o maggiorenni in situazione di disabilità, purché siano orfani di entrambi i genitori e
non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.
Le suddette persone fanno parte del nucleo familiare anche se:
• non sono conviventi con il/la richiedente (ad eccezione dei figli naturali,
legalmente riconosciuti da entrambi i genitori);
• non sono a carico del/della richiedente;
• non sono residenti in Italia (l’assegno spetta se il familiare è cittadino/a
di uno stato membro dell’Unione Europea; se invece è cittadino/a
extracomunitario/a deve risiedere in Italia).
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10.
Dove rivolgersi
Ufficio Personale, stanza 120
Patrizia Ciotola tel. 0471/997486
Fax 0471/997472 [email protected]
Documenti da presentare
• modulo
• modulo aggiuntivo per genitore naturale convivente con figli
• documentazione che comprova l’esistenza delle situazioni che danno
luogo ai vari benefici (es. sentenze di separazione legale o di divorzio;
attestazioni rilasciate da autorità sanitaria circa l’inabilità assoluta e
permanente al lavoro).
È possibile inoltre allegare alla domanda copia semplice della dichiarazione dei redditi.
Le variazioni verificatesi nel corso dell’anno relative alla composizione del
nucleo familiare e rilevanti ai fini della rideterminazione dell’assegno per
il nucleo familiare (es. nascita di figli, raggiungimento della maggiore età,
separazioni, matrimoni, ecc.), devono essere comunicate, indicando la
data dell’evento, entro 30 giorni all’Ufficio Personale.
Detrazioni d’imposta per familiari a carico
art. 12, Testo Unico sulle imposte dei redditi
Ai/Alle dipendenti spettano detrazioni d’imposta per i familiari considerati fiscalmente a carico, cioè che non abbiano percepito un reddito
complessivo annuo superiore a Euro 2.840,51.
Sono considerati fiscalmente a carico:
• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
• i figli;
• i seguenti altri familiari:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori e gli ascendenti prossimi;
- i genitori adottivi;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle.
È necessario che i familiari a carico convivano con il/la richiedente
oppure ricevano da questi assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
Se il coniuge non è a carico, la detrazione per i figli è ripartita al 50%
tra i genitori oppure, previo accordo fra gli stessi, spetta al 100% al
genitore con il reddito più elevato. L’importo della detrazione varia in
base al reddito e al numero dei figli, ed è maggiorato ulteriormente
nel caso di figli di età inferiore ai 3 anni oppure di figli portatori di
handicap.
Dove rivolgersi
Ufficio Stipendi, stanza 216
Licia Miazzo tel. 0471/997260
Raffaella Marcotto tel. 0471/997447
Fax 0471/997639 [email protected]
Documenti da presentare
modulo da consegnare all’Ufficio Stipendi a gennaio di ogni anno
Le variazioni verificatesi nel corso dell’anno relative alla composizione
del nucleo familiare e rilevanti ai fini della rideterminazione della detrazione d’imposta (es. nascita di un figlio, aumento del reddito di un
familiare, separazione ecc.), devono essere comunicate, indicando la
data dell’evento, all’Ufficio Stipendi.
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Consultare pagg. 3 e 4 opuscolo “Famiglia e