LINEAMENTI GENERALI DEL DL 78 del 31.05.2010 22 IL NUOVO REDDITOMETRO 1. Restano 2 diverse tipologie (generale e automatizzata con parametri) 2. Scompare il riferimento agli incrementi patrimoniali 3. Viene introdotto l’obbligo di contraddittorio preventivo 4. La difesa del contribuente è libera su tutti i fronti 22 IL NUOVO REDDITOMETRO 5. Viene ridotta la soglia minima di scostamento (dal 25 al 20%) 6. Viene eliminato lo scostamento minimo per più periodi sul redditometrico 7. Il redditometrico deve attendere l’emanazione di un apposito DM che fisserà i parametri, tenendo anche conto di un quoziente familiare e della collocazione territoriale del contribuente Spese significative Spese di sussistenza DISPOSIZIONI CORRELATE NUOVO REDDITOMETRO PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL’ACCERTAMENTO 18 TRASMISSIONE TELEMATICA OPERAZIONI > 3.000 EURO 21 TORNA L’INTERESSE PER IL REDDITOMETRO 19 AGGIORNAMENTO CATASTO FINALITA’ CENSIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE (tributo ai comuni) MONITORAGGIO DELLE LOCAZIONI PROBABILE AGGIORNAMENTO RENDITE 20 CONTANTI A SOGLIA 5.000 Art. 49 DL 231/07 1 E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro . Il trasferimento e' vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. 5 Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 8 Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità. 12 Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro 13 I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30.06.2011. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione. 20 DIFFERIMENTO PER LE SANZIONI 1 IN SEDE DI CONVERSIONE: Art. 49 DL 231/07 5 8 12 13 LIMITI APPLICABILI DAL 31.05.2010 è esclusa la applicazione delle sanzioni per le violazioni compiute nel periodo dal 31.05.2010 Al 15.06.2010 INCREMENTO SANZIONI INSERIMENTO DI SOGLIE MINIME 3.000 EURO SANZIONE PECUNIARIA DAL 1% AL 40% 20 INASPRIMENTO PER ELEVATI IMPORTI (> 50.000 €) ESEMPIO PER CONTANTI E ASSEGNI 15.000 € 36 OPERAZIONI SOSPETTE LISTA PAESI PERICOLOSI Ci si deve astenere dall’instaurare rapporti continuativi o prestazioni professionali se il soggetto si presenta con fiduciarie, trust, società anonime, società controllate da azioni al portatore OPERAZIONI SOSPETTE E’ elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti dell’art. 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro 12 GESTIONE SEPARATA INPS PER COPRIRE IL BUCO CHE SI POTEVA CREARE, NON SI ESITA A DARE UNO SCHIAFFO ALLA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE SOCI LAVORANTI DI SOCIETA’ CHE PERCEPISCONO COMPENSO SE PREVALENTE ATTIVITA’ LAVORATIVA, PAGANO ANCHE LA GESTIONE SEPARATA SE PREVALENTE ATTIVITA’ DI AMMINISTRAZIONE, PAGANO SOLO LA GESTIONE SEPARATA 23 IMPRESE APRI E CHIUDI SITAUZIONE DI RISCHIO DI FRODE FISCALE E CONTRIBUETIVA INIZIO ATTIVITA’ CESSAZIONE ATTIVITA’ 1 ANNO SOTTOPOSTE A VIGILANZA SISTEMATICA AGENZIA ENTRATE, GUARDIA DI FINANZA, INPS 24 IMPRESE IN PERDITA SISTEMICA LE IMPRESE CONFLUISCONO AUTOMATICAMENTE NELLE LISTE SELETTIVE SE: CONDIZIONE PERDITA FISCALE PER PIU’ DI UN PERIODO DI IMPOSTA ESIMENTI PERDITA GENERATA DA COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SOCI DELIBERA E INTEGRALE LIBERAZIONE UNO O PIU’ AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE A TITOLO ONEROSO DI IMPORTO ALMENO PARI ALLE PERDITE STESSE 25 RITENUTE SU AGEVOLAZIONI DAL 01 LUGLIO 2010 CHI COSA BANCHE E POSTE ITALIANE CHE RICEVONO BONIFICI PER: -36% - 55% OPERANO UNA RITENUTA DEL 10% A TITOLO DI ACCONTO AL MOMENTO DELL’ACCREDITO DELLE SOMME PROVVEDONO A VERSARE E CERITIFCARE Procedure speciali Circolare 40/E del 28.07.10 Base imponibile Importo del bonifico scomputando IVA al 20% a prescindere dalla aliquota applicata (ESIGENZA SEMPLIFICAZIONE PER LE BANCHE) IMPONIBILE IVA 10% TOTALE RITENUTA = ESEMPIO: 10.000 1.000 11.000 11.000 : 1,20 x 10% = 916,67 Doppie ritenute Se è prevista l’applicazione di altra ritenuta (esempio: CONDOMINI) si applica solo quella del 10% Scomputo Se il beneficiario applica regimi sostitutivi (esempio: MINIMI), la ritenuta del 10% può essere scomputata 27 CONTRASTO ALLE FRODI IVA DAL 31 MAGGIO 2010 APERTURA PARTITA IVA Indicazione della volontà di effettuare operazioni comunitarie PERIODO DI RISPETTO Entro 30 gg l’Agenzia può manifestare diniego COPERTURA TELEMATICA Il numero di partita IVA sarà sospeso dal sistema VIES Cosa succede se compio comunque l’operazione? 29 RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO PARAMETRI APPLICATIVI A PARTIRE DAL 01.07.11 PER PERIODI DI IMPOSTA IN CORSO AL 31.12.2007 E SUCCESSIVI L’AVVISO DI ACCERTAMENTO ED IL CONNESSO PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI CONTERRANNO DIRETTAMENTE L’INTIMAZIONE AD ADEMPIERE, ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO (analogamente vale, in caso di ricorso, per le somme dovute a titolo di riscossione provvisoria) 29 RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO NOTIFICA ESECUTIVITA’ EQUITALIA 60 GIORNI 30 GIORNI NOTIFICA ESECUTIVITA’ 60 GIORNI EQUITALIA PERICOLO PER RISCOSSIONE 29 RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO ENTRO 1 ANNO DALLA NOTIFICA DEGLI ATTI AGENZIA AFFIDA CREDITO A EQUITALIA PROVVEDE ALLA ESPROPRIAZIONE FORZATA DELLE SOMME MAGGIORATE DEGLI INTERESSI DI MORA E DEGLI AGGI (tutti a carico del contribuente) EQUITALIA OLTRE 1 ANNO DALLA NOTIFICA DEGLI ATTI NOTIFICA UNA INTIMAZIONE AD ADEMPIERE POI PROVVEDE ALLA ESPROPRIAZIOEN FORZATA COME SOPRA 31 LIMITI COMPENSAZIONE DAL 01.01.2011 SE HANNO SOMME ISCRITTE A RUOLO PER IMPOSTE ERARIALI GIA’ SCADUTE DI IMPORTO SUPERIORE A 1.500 EURO NON POSSONO COMPENSARE SOGGETTI CON CREDITI DA COMPENSARE AI SENSI DEL D. LGS. 241/97 SE HANNO SOMME ISCRITTE A RUOLO PER SOMME DIVERSE DA IMPOSTE ERARIALI , GIA’ SCADUTE E DI QUALSIASI IMPORTO POSSONO COMPENSARE SE HANNO SOMME ISCRITTE A RUOLO PER IMPOSTE ERARIALI GIA’ SCADUTE DI IMPORTO NON SUPERIORE A 1.500 EURO POSSONO COMPENSARE 31 LIMITI COMPENSAZIONE REGOLA GENERALE 50% DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO SCADUTE NEL MASSIMO DELL’AMMONTARE INDEBITAMENTE COMPENSATO SANZIONI PER VIOLAZIONI ESIMENTE LA SANZIONE NON PUO’ ESSERE APPLICATA FINO AL MOMENTO IN CUI SULL’ISCRIZIONE A RUOLO PENDE CONTESTAZIONE GIUDIZIALE O AMMINISTRATIVA (termini per notifica atto decorrono dalla definizione) SOGLIA MASSIMA LA SANZIONE NON PUO’ ESSERE SUPERIORE AL 50% DI QUANTO INDEBITAMENTE COMPENSATO -Ruolo scaduto: 50.000 - Compensazione effettuata: 10.000 - sanzione teorica: 25.000 con MAX di 10.000 - sanzione massima effettiva: 5.000 31 COMPENSAZIONE DEI RUOLI RUOLI RELATIVI A SOMME ERARIALI E RELATIVI ACCESSORI CREDITI COMPENSABILI RELATIVI ALLE MESEDIME IMPOSTE AMMESSA LA COMPENSAZIONE, ANCHE PARZIALE, SULLA BASE DI UN APPOSITO DECRETO DEL MEF 31 RIMOBORSI E RUOLI DAL 01.01.2011 L’OBBLIGO DI COMPENSAZIONE TRA SOMME DA RIMBORSARE E SOMME ISCRITTE A RUOLO E SCADUTE NON SI APPLICA NEL CASO DI RUOLI DI AMMONTARE NON SUPERIORE A 1.500 EURO ART. 28-TER DPR 602/73 31 RUOLI E CREDITI VERSO LA P.A. DAL 01.01.2011 I CREDITI NON PRESCRITTI, CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI, MATURATI VERSO REGIONI, ENTI LOCALI, ENTI SSN PER SOMMINISTRAZIONE, FORNITURE ED APPALTI, POSSONO ESSERE COMPENSATI CON LE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ISCRIZIONE A RUOLO. ART. 28-QUATER DPR 602/73