Circolare N.130 del 6 ottobre 2011
1°ottobre 2011. Al via il nuovo sistema degli accertamenti
esecutivi
1°ottobre 2011: al via il nuovo sistema degli
accertamenti esecutivi
Gentile cliente, con la presente, desideriamo ricordarLe che dallo scorso 01.10.2011 sono
divenute operative le nuove disposizioni in materia di accertamento previste dal DL n.
78/2010 e successivamente modificate dal DL n. 70/2011 e n. 98/2011. In particolare, le
attività di riscossione relative agli atti di accertamento ai fini delle imposte sui
redditi/Irap ed Iva ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, emessi a
partire dal 01.10.2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007
e successivi, sono potenziate attraverso l’introduzione di una serie di disposizioni, volte ad
eliminare le problematiche legate alla notifica delle cartelle. Analizziamo nella presente
informativa tali nuove disposizioni cercando di capire cosa cambia effettivamente e quali saranno, a
livello pratico, i riflessi delle modifiche.
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Lart. 29, co. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con Legge. 30 luglio
2010, n. 122, nell'ambito di una riforma più ampia del sistema della riscossione ha previsto, quale
regola generale, che, a partire dal 1° ottobre 2011 relativamente ai periodi d'imposta in
corso alla data del 31 dicembre 1997 e successivi, gli avvisi di accertamento e i connessi
provvedimenti di irrogazione sanzioni in materia di imposte sui redditi/Irap ed Iva
diventano esecutivi decorsi 60 giorni dalla data di notifica e in caso di inadempimento, decorsi
trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di
accertamento, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata.
Pertanto, a differenza di quanto avviene attualmente, una volta notificato l’avviso di
accertamento, il contribuente dovrà versare le somme senza la necessità di attendere la cartella di
pagamento. Nel nuovo sistema rimangono ferme le disposizioni specifiche sulla riscossione delle
somme in pendenza di giudizio, così come, con alcune peculiarità, gli istituti tipici della riscossione a
mezzo ruolo (dilazione delle somme, ruoli straordinari, ecc.).
IL SISTEMA DI RISCOSSIONE
MODIFICHE DELL’ART. 29
ANTE DL 78/2010
DEL DL 78/2010 CONVERTITO
Le iscrizioni a ruolo avvengono sulla base di
somme
richieste
mediante
avviso
di
accertamento o derivanti da liquidazioni e
controlli
formali
delle
dichiarazioni.
Il
procedimento può essere così riassunto:
 l’ente impositore notifica l’avviso di
accertamento
o
esegue
la
liquidazione/controllo
formale
della
dichiarazione;
 le somme vengono iscritte a ruolo, con
un’intensità che varia in funzione del tipo di
tributo e della pendenza di un contenzioso.
Ove il contribuente impugni l’atto impositivo
l’ufficio procede con l’iscrizione a ruolo degli
importi:
 per un terzo del loro ammontare,
immediatamente1;
NELLA Legge 122/2010
Le disposizioni contenute nell’art. 29 co. 1 del DL
31.5.2010 n. 78, convertito nella L. 30.7.2010 n.
122, sono volte ad accelerare i tempi della
riscossione e a ridurre in maniera considerevole il
contenzioso
instaurato
per
effetto
dell’impugnazione delle cartelle. Viene, infatti,
previsto che gli accertamenti ai fini delle
imposte sui redditi, IRAP e IVA:
 dovranno contenere l’intimazione ad
adempiere entro il termine per la
proposizione del ricorso;
 saranno esecutivi decorsi 60 giorni dalla
notifica dell’atto.
Non sarà, quindi, più necessaria la notifica
della cartella di pagamento ai fini del
Art. 15 del DPR 602/73. L’art. 7 co. 2-quinquies del DL 13.5.2011 n. 70, convertito nella L. 12.7.2011 n.
106, ha modificato il sistema di riscossione frazionata. In precedenza, in caso di ricorso, le somme
potevano essere iscritte a ruolo per la metà del loro ammontare. Tanto premesso, si evidenzia che la legge
nulla dice in ordine al momento di decorrenza della nuova disciplina, sicché si potrebbe sostenere che la
più favorevole entità della riscossione frazionata si applichi con riferimento ai ricorsi notificati a partire
dall’entrata in vigore della suddetta L. 106/2011 (13.7.2011), essendo la notifica del ricorso il presupposto
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 per i restanti due terzi, se la sentenza di
primo grado respinge il ricorso (art. 68 del
DLgs. 546/92);
 per il residuo, dopo la sentenza della
Commissione tributaria regionale che
conferma la pretesa (art. 68 del DLgs.
546/92).




Per quanto riguarda le sanzioni, nel caso in
cui il contribuente proponga ricorso avverso
l’atto impositivo, le stesse non possono
essere riscosse fino alla sentenza che
respinge il ricorso e nella misura di due terzi;
il ruolo viene consegnato all’Agente della
Riscossione, che provvede a notificare la
cartella di pagamento;
le somme devono essere versate, in caso di
avviso di accertamento e per le imposte sui
redditi, l’IRAP e l’IVA, entro 60 giorni dalla
notifica della cartella;
l’Agente della Riscossione, decorsi 60 giorni
dalla notifica della cartella di pagamento,
può disporre il fermo dei beni mobili
registrati, iscrivere ipoteca e procedere con
l’esecuzione forzata, in costanza dei
presupposti di legge previsti per ciascuno di
detti istituti;
successivamente alla notifica della cartella di
pagamento (atto soggetto a termini
decadenziali2), operano, per l’espropriazione,
i termini prescrizionali, che, in quanto tali,
possono essere interrotti. Si segnala che, in
ogni tempo (anche a esecuzione avviata), il
contribuente, al ricorrere di determinati
requisiti, può chiedere ad Equitalia la
dilazione delle somme iscritte a ruolo ai sensi
dell’art. 19 del DPR 602/73, previa
dimostrazione dello stato di temporanea
versamento delle somme. Inoltre, secondo la
nuova normativa:
 l’accertamento
dovrà
contenere
l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal
termine ultimo per il pagamento, la
riscossione delle somme richieste sarà
affidata ad Equitalia;
 in caso di fondato pericolo per la riscossione,
in coerenza con quanto avviene nel ruolo
straordinario, le somme potranno essere
affidate ad Equitalia prima del suddetto
termine;
 l’atto “successivo” all’avviso di accertamento
sarà costituito dal pignoramento, che dovrà
essere notificato, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello in cui l’accertamento è divenuto
definitivo;
 a seguito dell’affidamento del credito ad
Equitalia vi sarà la possibilità, per il
contribuente, di chiedere la dilazione delle
somme dovute.
per l’applicabilità della riscossione frazionata, anche se, secondo una diversa interpretazione, occorrerebbe
prendere come riferimento la data di esecutività del ruolo.
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Tale atto deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. La definitività dell’accertamento coincide con il decorso
del termine di 60 giorni senza che sia stata proposta impugnazione o con il momento in cui è passata in
giudicato la sentenza sfavorevole al contribuente.
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difficoltà economica.
L’intimazione ad adempiere
L’avviso di accertamento i connessi provvedimenti di irrogazione sanzioni in materia di
imposte sui redditi/Irap ed Iva emesso deve contenere anche l'intimazione ad adempiere,
entro il termine di presentazione del ricorso:
 all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati;
 in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, di un terzo degli importi
indicati.
In pratica, in caso di impugnazione, il contribuente è tenuto al pagamento, entro il termine
di proposizione del ricorso, di un terzo delle imposte accertate con relativi interessi
(sanzioni escluse) ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 602/1973.
L’esecuzione immediata
Tali atti, inoltre, devono recare espressamente l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal
termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle
disposizioni in materia di
riscossione
anche
ai
iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti
della
fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30.06.2011. I crediti verranno affidati
mediante flussi telematici, che recano un numero identificativo univoco a livello nazionale e devono
contenere l’indicazione, tra l’altro, dell’ufficio che ha emesso l’atto, dell’eventuale informazione del
fondato pericolo per la riscossione, dell’anno e del periodo di riferimento del credito3.
OSSERVA
Dal punto di vista temporale, i crediti vengono affidati a Equitalia, con cadenza giornaliera, decorsi
60 giorni dalla notifica dell’atto nonché ulteriori 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento;
invece, se sussiste il fondato pericolo per la riscossione, l’ufficio attenderà solo 60 giorni dalla notifica
dell’atto.
La sospensione dell’esecuzione
Per gli accertamenti esecutivi, che saranno attivati dal 1° ottobre, è prevista (modifiche apportate
dalla conversione del decreto legge sviluppo - Dl 70/2011) una sospensione generalizzata delle
attività di recupero coattivo di 180 giorni, dalla data di affidamento del carico tributario
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La trasmissione avverrà mediante le specifiche tecniche allegate al provvedimento stesso.
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all'agente della riscossione4. La sospensione non opera se Equitalia, successivamente alla “ricezione” del credito, venga a conoscenza di elementi idonei a integrare il fondato pericolo per il positivo
esito della riscossione.
Riepilogando, ne deriva che:
 all’atto della ricezione dell’accertamento, il contribuente può presentare ricorso con
contestuale richiesta di sospensiva;
 in ogni caso (anche a prescindere dalla presentazione del ricorso), la sola esecuzione (quindi il
pignoramento) viene sospesa per 180 giorni dall’affidamento del credito ad Equitalia,
quindi, salvo cause di sospensione dei termini per il ricorso, dalla notifica dell’accertamento
l’esecuzione è sospesa per 270 giorni5;
 se, successivamente all’affidamento del credito, emergono elementi integranti il
fondato pericolo per la riscossione, la sospensione dell’esecuzione viene meno6;
 quanto esposto non opera per fermi7 e ipoteche8, che, in costanza dei presupposti di
legge potranno essere adottati decorsi 90 giorni dalla notifica dell’atto, a meno che,
entro tale termine, il giudice abbia già concesso la sospensione giudiziale.
L’espropriazione forzata, ovvero il pignoramento, deve poi essere adottato entro il termine
decadenziale del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto
definitivo.
4
Ricordiamo a tal proposito che le disposizioni originarie prevedevano la sospensione del recupero coattivo
per una durata pari a soli 120 giorni e successivamente tale lasso di tempo è stato aumentato per garantire
al contribuente un adeguato lasso di tempo per preparare la propria difesa prima che i suoi beni siano
sottoposti a recupero coattivo.
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Infatti, il contribuente deve versare le somme, salvo cause di sospensione del termine per il ricorso, entro
60 giorni dalla notifica dell’atto; in caso di inadempienza, queste vengono date “in carico” ad Equitalia
decorsi ulteriori 30 giorni; una volta date “in carico”, vi è un’ulteriore sospensione di 180 giorni. Sommando
tutti questi termini, emerge un periodo totale di 270 giorni (60 + 30 + 180).
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E’ opportuno rilevare che il fondato pericolo per la riscossione è ravvisabile in ipotesi eccezionali, ad
esempio in caso di assoggettamento del contribuente a procedure concorsuali.
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Art. 86 del DPR 602/73. Per effetto dell’art. 7 co. 2 lett. gg-quinquies) del DL 13.5.2011 n. 70, convertito
nella L. 12.7.2011 n. 106, per le riscossioni di somme sino a 2.000,00 euro, il fermo deve essere preceduto
da due solleciti di pagamento, il secondo decorsi almeno sei mesi dal primo.
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Art. 77 del DPR 602/73. Per effetto dell’art. 7 co. 2 lett. u-bis) e gg-decies) del DL 13.5.2011 n. 70,
convertito nella L. 12.7.2011 n. 106, l’ipoteca deve sempre essere preceduta da un’intimazione ad
adempiere, contenente l’invito a versare le somme richieste entro 30 giorni dalla stessa, pena l’iscrizione
ipotecaria. Inoltre, l’ipoteca non può essere iscritta per crediti nel complesso inferiori a 8.000,00 euro,
importo che si innalza a 20.000,00 euro se l’atto è contestato o contestabile dinanzi al giudice e l’immobile
da ipotecare sia adibito ad abitazione principale del contribuente.
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Proposizione del ricorso
L’art. 29 co. 1 del DL 78/2010 prevede che, in caso di proposizione del ricorso, rimangono ferme
le disposizioni sulla riscossione frazionata, salvo il caso di fondato pericolo per l’esito della riscossione.
Pertanto, in coerenza con il sistema pregresso, è possibile osservare che:
 ove il contribuente non presenti ricorso, occorrerà versare le somme entro il termine per il
ricorso stesso, quindi, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto;
 ove il contribuente presenti ricorso, occorrerà il versamento:

di un terzo degli importi dovuti a titolo d’imposta, ai sensi dell’art. 15 del DPR 602/739;

dei restanti due terzi, dopo la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente (art. 68
del DLgs. 546/92);

del residuo, dopo la sentenza di secondo grado sfavorevole al contribuente (art. 68 del DLgs.
546/92);
 per ciò che concerne le sanzioni, sempre nel caso di proposizione del ricorso, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 19 del DLgs. 472/97 e 68 del DLgs. 546/92:

sino alla sentenza di primo grado, non occorrerà versare alcun importo;

dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che rigetta il ricorso,
occorrerà versare le somme nella misura dei due terzi;

dopo la sentenza della Commissione tributaria regionale sfavorevole al contribuente,
sarà necessario versare il residuo.
Come già rilevato, le somme dovute per effetto della riscossione frazionata saranno richieste mediante
apposito atto di rideterminazione, poichè, anche per tali fattispecie, viene meno il sistema del ruolo e
della successiva cartella di pagamento.
Sospensione giudiziale
Gli avvisi di accertamento sono provvedimenti, di regola, immediatamente esecutivi: infatti,
decorsi, in genere, 90 giorni dalla notifica, Equitalia può procedere con le consuete azioni cautelari
L’art. 7 co. 2-quinquies del DL 13.5.2011 n. 70, convertito nella L. 12.7.2011 n. 106, ha modificato il
sistema di riscossione frazionata. In precedenza, in caso di ricorso, le somme potevano essere iscritte a ruolo
per la metà e non per un terzo. Si evidenzia che la legge nulla dice in ordine al momento di decorrenza della
nuova disciplina, pertanto si potrebbe sostenere che la più favorevole entità della riscossione frazionata si
applichi con riferimento ai ricorsi notificati a partire dall’entrata in vigore della suddetta L. 106/2011
(13.07.2011), essendo la notifica del ricorso il presupposto per l’applicabilità della riscossione frazionata.
Inoltre, la modifica incide sull’art. 15 del DPR 602/73 e non sul solo art. 29 co. 1 del DL 78/2010, quindi vale
sia per gli accertamenti “esecutivi” che per gli altri accertamenti, ad esempio relativi a periodi d’imposta in cui
non si applica ancora il nuovo sistema.
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(fermi e ipoteche). L’immediata esecutività del provvedimento può essere evitata
domandando, all’ente impositore o al giudice tributario, la sospensione dell’atto.
La tipologia di tutela cautelare più adottata dai contribuenti è la c.d. “sospensiva”, disposta dal
giudice tributario a seguito di domanda presentata dal ricorrente (art. 47 del DLgs. 546/92).
In tal caso il contribuente deve dimostrare, unitamente al ricorso o nel successivo atto ove si chiede la
sospensiva, la sussistenza delle esigenze cautelari, quindi:
 la verosimiglianza della pretesa (c.d. fumus boni iuris, il che si concretizza, in pratica, nel
richiamo ai motivi di ricorso);
 il danno grave e irreparabile (c.d. periculum in mora, dimostrando ad esempio che, per versare
le somme richieste, occorrerebbe procedere alla dismissione dei beni patrimoniali).
Si rileva che, in genere, non è sufficiente, per dimostrare il danno grave e irreparabile, il semplice
richiamo all’entità delle somme contestate nell’accertamento. Ulteriori ragioni che potrebbero
integrare tale requisito possono essere rinvenibili nei vari effetti che l’inadempienza alle somme
richieste mediante avviso di accertamento comporta: si pensi, ad esempio, al divieto di
compensazione dei crediti nel modello F24 (ai sensi dell’art. 31 del DL 78/2010 convertito nella L.
122/2010) o al “blocco” dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ai sensi dell’art. 48-bis del
DPR 602/73).
OSSERVA
Occorre rilevare che la semplice presentazione dell’istanza di sospensione unitamente al
ricorso contro l’accertamento non comporterà il venir meno dell’obbligo di corrispondere le
somme. Pertanto, il contribuente potrà ritenersi esonerato da tale obbligo solo nel momento
in cui la sospensione verrà concessa, anche mediante il c.d. procedimento di urgenza (per effetto
dell’art. 47 co. 3 del DLgs. 546/92, il giudice può sospendere l’efficacia dell’atto unitamente al decreto di
fissazione dell’udienza, previa dimostrazione del danno imminente – si veda quanto argomentato di
seguito).
Come intuibile, per essere esonerato dall’obbligo di versamento, il contribuente dovrebbe presentare
ricorso entro un giorno o due dalla notifica, confidando che il giudice conceda la sospensiva d’urgenza, il
che rende l’ipotesi prospettata estremamente improbabile.
Il giudice dovrebbe pronunciarsi in merito alla domanda di sospensione entro 180 giorni dalla relativa
proposizione.
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Occorre peraltro evidenziare che, come prevede l’art. 47 del DLgs. 546/92, la sospensiva può essere
sia parziale sia subordinata alla prestazione di idonea garanzia ad opera del contribuente10.
OSSERVA
Vi è anche la possibilità, come sopra accennato, di esperire ad un procedimento di urgenza (c.d.
“sospensione interinale” ) quando il presidente, previa delibazione nel merito, motivatamente dispone
la provvisoria sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del collegio (art. 47 co. 3 del DLgs.
546/92).
Tale provvedimento viene emanato unitamente al decreto di fissazione dell’udienza e si ritiene possa
essere adottato d’ufficio, sebbene sia raccomandata la richiesta. Esso può essere parziale o
“condizionato”. Nel silenzio della norma, è bene che il contribuente provveda in proprio alla notifica
dell’ordinanza all’Agenzia delle Entrate, specie qualora:
 l’esecuzione comporti un particolare pregiudizio;
 la parte resistente, ovvero l’Agenzia delle Entrate, non si sia costituita.
Dal momento in cui l’ordinanza viene comunicata dalla segreteria o notificata dal ricorrente è inibita
ogni forma di riscossione11.
Tale procedimento può tornare utile proprio nel sistema degli accertamenti “esecutivi”, posto che il
decreto di sospensione potrebbe giungere prima che il contribuente possa essere destinatario di
fermi e ipoteche (il che si verifica, come detto, decorsi, di norma, 90 giorni dalla notifica dell’atto).
La concessione della c.d. “sospensione interinale” è subordinata alla dimostrazione, da parte
dell’istante, dell’“eccezionale urgenza”. Pertanto, occorre provare che il danno, nella specie, è
talmente imminente da non consentire nemmeno l’attesa della fissazione dell’udienza (ad esempio,
procedura esecutiva in stato avanzato). Al riguardo, si profila interessante la soluzione prospettata da
C.T. Prov. Udine 6.7.96, secondo cui la sospensiva d’urgenza può essere concessa quando, per
esigenze organizzative, la camera di consiglio per la discussione non possa tenersi in tempi brevi.
10
Se la sentenza del giudice accoglie il ricorso in via definitiva, l’Ufficio, ai sensi dell’art. 8 della L.
212/2000, deve rimborsare le somme che il contribuente ha dovuto sostenere per ottenere la garanzia.
11
Per il modello di autodichiarazione che il contribuente deve presentare ad Equitalia in caso di
prosecuzione delle attività esecutive/cautelari, si veda il modello di seguito riportato.
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Sospensione amministrativa
L’art. 29 co. 1 lett. g) del DL 78/2010 prevede che, in caso di ricorso contro l’accertamento, il
contribuente possa chiedere la sospensione amministrativa della riscossione ai sensi dell’art.
39 del DPR 602/73. Detto rimedio si profila meno garantista nei confronti del contribuente, poiché
l’istanza viene rivolta alla parte in causa e non ad un organo terzo (la Commissione tributaria), come
nel caso della sospensiva sopra argomentata.
L’istanza di sospensione amministrativa:
 va indirizzata all’ente che ha notificato l’accertamento “esecutivo”;
 può essere presentata in carta libera;
 postula:


l’avvenuta presentazione del ricorso contro l’accertamento “esecutivo”;
l’insussistenza di un fondato pericolo per la riscossione12;
 se accolta, comporta la corresponsione, sulle somme risultanti a seguito della sentenza del
Giudice tributario, degli interessi da sospensione.
OSSERVA
Nonostante la norma non preveda condizioni particolari per la suddetta richiesta, è comunque
opportuno che il contribuente dimostri il danno che il proseguimento della riscossione
potrebbe cagionare, nonché la potenziale infondatezza della pretesa.
In caso di accoglimento dell’istanza, l’art. 39 del DPR 602/73 prevede che l’ufficio:
 ha l’obbligo di notificare il provvedimento di sospensione sia al contribuente sia all’Agente della
Riscossione;
 può revocare il provvedimento in caso di fondato pericolo per la riscossione.
L’effetto dell’accoglimento dell’istanza è rinvenibile nella sospensione della riscossione sino alla data di
pubblicazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale.
All’atto della pubblicazione della sentenza:
 se il ricorso è stato accolto, il credito dato “in carico” ad Equitalia viene meno con effetto retroattivo,
il che implica anche la caducazione del provvedimento di sospensione;
 se il ricorso viene respinto, il credito “consolida” i propri effetti e l’efficacia della sospensione viene
meno.
12
Tale requisito è previsto implicitamente dallo stesso art. 39 del DPR 602/73, ove viene sancito che la
sospensione deve essere revocata in caso di fondato pericolo per la riscossione.
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Durante il periodo di sospensione, ovviamente, nessun atto esecutivo/cautelare può essere intrapreso
(pignoramento, vendite forzate, fermi, ipoteche). Equitalia, con la direttiva 6.5.2010 n. 10, ha
predisposto un modello di dichiarazione
con cui il contribuente può chiedere la sospensione
dell’attività esecutiva/cautelare a seguito di annullamento/sospensione dell’atto disposto dalla
Commissione tributaria o dall’ente creditore.
Nel predetto documento di prassi - Direttiva Equitalia 06.05.2010, n.10 - viene affermato che qualora
il contribuente, in occasione della notifica del primo atto di riscossione, o in qualunque momento
dell’attività esecutiva/cautelare, asserisca e documenti che gli atti emessi dall’ente creditore prima
della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento13, sono stati interessati da una
sentenza relativa ad un processo al quale Equitalia non ha preso parte o da una sospensione, occorre:
 invitarlo a rilasciarne formale dichiarazione, redatta secondo il modello allegato alla direttiva (
sotto riportato);
 limitatamente agli atti indicati dal contribuente, sospendere ogni ulteriore iniziativa finalizzata
alla riscossione della somma iscritta a ruolo;
 entro i successivi 10 giorni, trasmettere all’ente creditore la documentazione consegnata, al fine
di ottenere conferma di quanto asserito dal contribuente.
13
Nonostante la direttiva 10/2010 non lo preveda espressamente, in quanto emanata in un contesto ove
vigeva solo il sistema del ruolo, è verosimile affermare che alle stesse conclusioni si debba giungere nel
caso degli accertamenti “esecutivi”.
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Pertanto, nel momento in cui il contribuente esibisce copia del provvedimento di sospensione, l’Agente
della Riscossione non potrà più adottare né atti esecutivi (pignoramento), né provvedimenti cautelari
(fermi, ipoteche).
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L’importo da versare
Abbiamo detto che le somme, per l’intero o per un terzo del loro ammontare, dovranno essere versate
entro il termine per la presentazione del ricorso, quindi, nella maggior parte delle ipotesi, entro 60 giorni
dalla notifica dell’atto14. Al pari di quanto avveniva nel sistema ante art. 29 co. 1 del DL 78/2010, gli
importi che il contribuente dovrà corrispondere saranno maggiori ove il versamento avvenga decorso
il termine per il ricorso. Schematizzando:
 se il pagamento avviene entro il termine per il ricorso, il contribuente dovrà versare:
 le somme dovute a titolo di imposta, per un terzo o per l’intero15;
14
L’art. 21 del DLgs. 546/92 prescrive che il ricorso debba essere notificato, a pena di inammissibilità,
entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.
15
Se viene notificato il ricorso, infatti, opera l’art. 15 del DPR 602/73, sulla riscossione frazionata.
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

se non si è proposto ricorso, le somme dovute a titolo di sanzione;
gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo16;
 se il pagamento avviene dopo il termine per il ricorso, oltre alle somme appena
indicate, occorrerà corrispondere:

gli aggi di riscossione, nella misura del 9% delle somme da versare17;
gli interessi di mora18;

le eventuali spese di esecuzione.

In tale contesto, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 95/E del 27.09.2011 ha istituito i
codici tributo che i soggetti sottoposti ad accertamento esecutivo dovranno utilizzare per
effettuare i versamenti dovuti a titolo di imposta e di interessi tramite modello F24 e da
esporre nella sezione “erario” esclusivamente in corrispondenza degli “importi a debito versati”.
ACCERTAMENTO ESECUTIVO – I CODICI TRIBUTO
Sezione
Codice
ERARIO
9930
ERARIO
9931
ERARIO
9932
ERARIO
9933
ERARIO
9934
ERARIO
9935
ERARIO
9936
ERARIO
9937
16
17
18
Campo
“rateazione/regione/prov./
mese di riferimento”
Denominazione
IRPEF‐ contenzioso e adempimenti da
accertamento art. 29 DL 78/2010 ‐
IMPOSTA
IRPEF‐ contenzioso e adempimenti da
accertamento art. 29 DL 78/2010 ‐
INTERESSI.
IRES‐ contenzioso e adempimenti da
accertamento art. 29 DL 78/2010 ‐
IMPOSTA
IRES‐ contenzioso e adempimenti da
accertamento art. 29 DL 78/2010 ‐
INTERESSI.
IRAP‐ contenzioso e adempimenti da
accertamento art. 29 DL 78/2010 ‐
IMPOSTA
IRAP‐ contenzioso e adempimenti da
accertamento art. 29 DL 78/2010 ‐
INTERESSI.
IMPOSTE SOSTITUTIVE‐ contenzioso e
adempimenti da accertamento art. 29
DL 78/2010 ‐ IMPOSTA
IMPOSTE SOSTITUTIVE‐ contenzioso e
adempimenti da accertamento art. 29
DL 78/2010 ‐ INTERESSI.
NON compilare
NON compilare
NON compilare
NON compilare
Indicare
codice
della
Regione/Provincia autonoma
(Tabella T0)
Indicare
codice
della
Regione/Provincia autonoma
(Tabella T0)
NON compilare
NON compilare
Art. 20 del DPR 602/73.
Artt. 29 co. 1 del DL 78/2010 e 17 del DLgs. 112/99.
Art. 30 del DPR 602/73.
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ERARIO
9938
ERARIO
9939
ERARIO
9940
ERARIO
9941
ERARIO
9942
ERARIO
9943
ERARIO
9944
ERARIO
9945
RITENUTE ALLA FONTE‐ contenzioso e
adempimenti da accertamento art. 29
DL 78/2010 ‐ IMPOSTA
RITENUTE ALLA FONTE‐ contenzioso e
adempimenti da accertamento art. 29
DL 78/2010 ‐ INTERESSI.
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF‐
contenzioso
e
adempimenti
da
accertamento art. 29 DL 78/2010 ‐
IMPOSTA
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF‐
contenzioso
e
adempimenti
da
accertamento art. 29 DL 78/2010 ‐
INTERESSI.
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF‐
contenzioso
e
adempimenti
da
accertamento art. 29 DL 78/2010 ‐
IMPOSTA
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF‐
contenzioso
e
adempimenti
da
accertamento art. 29 DL 78/2010 ‐
INTERESSI.
IVA‐ contenzioso e adempimenti da
accertamento art. 29 DL 78/2010 ‐
IMPOSTA
IVA‐ contenzioso e adempimenti da
accertamento art. 29 DL 78/2010 ‐
INTERESSI.
NON compilare
NON compilare
Indicare
codice
locale
(Tabella T1)
dell’Ente
Indicare
codice
locale
(Tabella T1)
dell’Ente
Indicare
codice
della
Regione/Provincia autonoma
(Tabella T0)
Indicare
codice
della
Regione/Provincia autonoma
(Tabella T0)
NON compilare
NON compilare
Con una successiva risoluzione saranno individuati gli ulteriori codici tributo necessari per
il versamento delle relative sanzioni.
Va rimarcato, infine, che se è pur assodato che gli importi contestati nell’accertamento dovranno
essere versati, nella maggior parte delle ipotesi, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, salvo
immediata concessione della sospensiva, nel caso di proposizione dell’istanza di adesione, il
termine per il versamento rimarrà sospeso per 90 giorni, per effetto dell’art. 6 del DLgs.
218/97. Del pari, troverà applicazione la sospensione feriale dei termini (art. 1 della L.
742/6919). Rimane quindi ferma l’idoneità della presentazione dell’istanza di adesione a sospendere il
termine per la presentazione del ricorso20. In base all’art. 6 del DLgs. 218/97, invero, la presentazione
di detta istanza comporta la sospensione, per un periodo di 90 giorni:
19
Dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno i termini processuali sono sospesi di diritto. Siccome il
termine per il versamento è legato a quello per il ricorso, la sospensione feriale dei termini opera anche per
il versamento degli importi.
20
Peraltro, ai sensi dell’art. 6 del DLgs. 218/97, la sospensione non opera se l’accertamento è stato
preceduto da un invito a comparire ex art. 5 del medesimo decreto (non quindi, un invito a comparire
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 del termine per l’impugnazione dell’atto;
 delle iscrizioni a ruolo ex art. 15 del DPR 602/7321.
Alla luce di ciò, è possibile sostenere che anche il termine per il versamento delle somme deve
ritenersi sospeso per effetto dell’istanza di adesione22.
Non comporterà, invece, alcuna sospensione la presentazione dell’istanza di annullamento
dell’atto in via di autotutela.
finalizzato all’esibizione di documenti o alla restituzione di questionari, emesso ai sensi dell’art. 32 del DPR
600/73), in quanto in tal caso sarebbe comunque preclusa l’adesione.
21
In base all’orientamento maggioritario, la sospensione cagionata dall’istanza di adesione è cumulabile con la
sospensione feriale dei termini (in senso conforme si vedano la circ. Agenzia delle Entrate 28.6.2001 n. 65
e Cass. 4.2.2011 n. 2682; C.T.Prov. Pescara 26.6.2009 n. 190).
22
A conforto di ciò, si noti che l’art. 6 del DLgs. 218/97 stabilisce che, per effetto dell’istanza di adesione, è
sospeso il termine di cui all’art. 60 del DPR 633/72 per il pagamento dell’IVA a seguito di accertamento,
norma che, a decorrere dall’1.10.2011, dovrebbe ritenersi implicitamente abrogata dall’art. 29 co. 1 del DL
78/2010.
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Circolare N.130 del 6 ottobre 2011 1°ottobre 2011. Al via il nuovo