A cura di
ABC Calabria
Il c ont rollo e la c er t if ic a zione
d ell’ a g r ic olt ur a biologic a
Adempimenti del sistema di controllo
e dei regimi di aiuto europei
www.gaiacalabria.it
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Edizione cofinanziata dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
PSR Calabria 2007/2013 - Misura 111 - Azione 3
Indice
Premessa .....................................................................................................
5
1. Il Sistema di Controllo e Certificazione dell’agricoltura biologica
1.1 Organizzazione ................................................................................
7
1.2 OdC: Requisiti per l’autorizzazione .................................................
“
1.3 Ingresso nel Sistema di Controllo ...................................................
9
1.4 Notifica informatizzata: le informazioni da inserire .........................
11
1.5 Documenti da allegare alla notifica .................................................
14
1.6 Cosa controllano gli OdC ...............................................................
15
1.7 Provvedimenti sanzionatori emessi dagli OdC ...............................
17
1.8 Vigilanza ..........................................................................................
18
2. Agricoltura Biologica, Condizionalità e misure di sostegno europee ......
21
2.1 PSR Calabria 2007-2013: Pagamenti agro-ambientali ....................
22
2.1.1 Rotazioni ......................................................................................
23
2.1.2 Irrigazione ....................................................................................
“
2.1.3 Tutela del Suolo ...........................................................................
“
2.1.4 Gestione degli oliveti ....................................................................
“
2.1.5 Gestione dei pascoli .....................................................................
“
2.1.6 Zootecnia Biologica .....................................................................
“
2.1.7 Verifica attrezzature per l’irrorazione ............................................
24
Appendice
1 Il Programma Annuale di Produzione (PAP) .............................................
26
2 Etichettatura dei prodotti biologici ..........................................................
27
3 Riconoscimento retroattivo del periodo di conversione ..........................
29
3
Organizzazione del sistema di controllo bilologico in Europa
4
Premessa
L’agricoltura biologica è un’agricoltura controllata e certificata, non solo per la certificazione dei prodotti che vengono immessi sul mercato, ma anche per la garanzia
che i processi di produzione rispettino i requisiti previsti dalle norme di sostegno
economico delle aziende bio-agricole, come da normative europee vigenti.
La recente introduzione del SIB (Sistema Informatizzato del Biologico) ha automatizzato parte importante delle procedure di ingresso nel sistema di controllo e certificazione delle aziende, interfacciandolo con il fascicolo aziendale. Si è venuto
quindi a determinare un intreccio sempre più importante e (allo stesso tempo) complesso fra sistemi normativi e procedurali diversi, fra di essi sinergici, ma non del
tutto uniformi per finalità ed impostazioni.
La presente pubblicazione intende rispondere quindi ad una esigenza concreta,
quella di fornire indicazioni utili al contemporaneo rispetto dei due ambiti normativi,
il sistema di certificazione dei prodotti biologici ed i regimi di aiuto dell’agricoltura
biologica.
Si tratta di una vera e propria linea guida per tutti i soggetti protagonisti del biologico, cioè gli operatori economici (aziende agrobiologiche, ma anche di trasformazione), i tecnici consulenti ed i quadri tecnici operanti nelle organizzazioni che
lavorano a supporto delle decisioni delle imprese (in primo luogo i Centri di Assistenza Agricola).
Nell’elaborazione si sono tenute in considerazione le problematiche ricorrenti che
riscontrano gli addetti ai lavori nell’espletamento delle pratiche di ingresso nel sistema ufficiale di controllo, con tutti i risvolti verso le richieste del mercato e degli
enti pubblici competenti delle misure di sostegno delle coltivazioni biologiche.
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Le guide di ABC Calabria
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1. Il Sistema di Controllo e Certificazione dell’agricoltura
biologica
1.1. Organizzazione
In Italia l’attività di controllo è affidata agli
Organismi di Controllo privati (OdC), strutture specifiche deputate a verificare la corretta applicazione del metodo biologico.
Il Reg. CE 834/2007, definisce “biologico”
un prodotto ottenuto mediante la “produzione biologica”. Quest’ultima è intesa
come l’impiego dei metodi di produzione in
conformità delle norme stabilite dai Regg.
834/07 e 889/08, in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione.
Nel sistema italiano, l’amministrazione
pubblica esplica un’attività di vigilanza
sugli organismi privati deputati al controllo, come avviene, per altro, in altri
paesi comunitari.
Per garantire che i prodotti biologici siano
ottenuti in conformità ai requisiti stabiliti
dal quadro normativo comunitario, relativo alla produzione biologica, le attività
svolte dagli operatori in tutte le fasi della
produzione, preparazione e distribuzione
dei prodotti biologici devono essere soggette ad un Sistema di Controllo, istituito
e gestito in accordo alle disposizioni del
regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e
alle norme sulla salute e sul benessere
degli animali.
Nello specifico, l’attività di vigilanza viene
svolta nei confronti degli OdC dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali (MIPAAF) attraverso il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei
prodotti agroalimentari (ICQRF), che
opera in sinergia con le Regioni e con le
Province autonome (PP.AA.), per le strutture ricadenti sul territorio di propria competenza, attraverso una verifica periodica
del mantenimento dei requisiti di autorizzazione ed esercizio degli stessi organismi.
L’attività di vigilanza svolta nei confronti
degli OdC mira a verificare direttamente
la validità del loro operato ed indirettamente la conduzione aziendale ed il metodo produttivo applicato.
Il Reg. (CE) 834/2007 fornisce la possibilità
ai singoli Stati Membri, di organizzare il sistema di controllo della produzione dei
prodotti biologici affidandolo ad organismi privati o ad organismi pubblici, o di
fare ricorso a sistemi misti.
1.2. OdC: requisiti per l’autorizzazione
La normativa nazionale prevede che per
svolgere i controlli sulla produzione, preparazione ed importazione di prodotti otte-
A livello comunitario, gli Stati Membri
hanno organizzato il Sistema di Controllo
con modalità differenti.
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Le guide di ABC Calabria
nuti secondo i metodi dell’agricoltura biologica, gli organismi di controllo debbano
ottenere preventivamente il riconoscimento e l’autorizzazione da parte del MIPAAF, dimostrando di possedere i requisiti
stabiliti dalla normativa di riferimento.
tarie emesse.
Requisito fondamentale per il riconoscimento è l’accreditamento preliminare
dell’OdC presso l’organismo nazionale di
accreditamento ACCREDIA, ai sensi della
norma UNI CEI EN 45011:99 (da settembre 2014 sostituita dalla norma ISO/IEC
17065:2012).
Nella fase di accreditamento sono rispettati i principi di imparzialità, indipendenza,
correttezza e competenza.
L’accreditamento ha l’obiettivo di tutelare
l’interesse dei consumatori finali, degli operatori coinvolti nella filiera e della pubblica
Amministrazione, per assicurare la qualità
e la sicurezza dei prodotti certificati.
Il MIPAAF assegna ad ogni Organismo
autorizzato al controllo degli operatori
biologici, un numero di riconoscimento
che viene incluso nel codice di identificazione che compare anche nell’etichetta
dei prodotti biologici certificati. Conformemente alle disposizioni di cui all’art.
58 del Reg. 889/08, tale codice è composto dalla sigla identificativa dello Stato
membro (IT), comprende un termine che
rinvia al metodo di produzione biologico
(BIO), ed un numero di riferimento stabilito dall'autorità competente (XXX), che
identifica l’Organismo di Controllo autorizzato.
ACCREDIA è l’unico organismo nazionale
autorizzato dallo Stato a svolgere attività di
accreditamento. L'Ente nazionale è responsabile per l'accreditamento in conformità agli
standard internazionali della serie ISO 17000
e alla serie armonizzata delle norme europee
EN 45000.
ACCREDIA valuta le abilità tecniche e
l’idoneità professionale degli OdC, al
fine di verificare il valore e l’attendibilità
delle certificazioni obbligatorie e volon-
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Il sistema di controllo e certificazione dell’agricoltura biologica
1.3. Ingresso nel Sistema di Controllo
formazioni già contenute nel Fascicolo
aziendale del SIAN saranno contenute
nella nuova "notifica on line" che le renderà automaticamente disponibili a tutti gli
utenti del sistema.
In conformità con quanto previsto dal
quadro normativo, tutte le aziende di produzione, preparazione, commercializzazione, importazione di prodotti agricoli o
derrate alimentari biologiche, devono assoggettarsi al sistema di controllo degli
OdC autorizzati dal MIPAAF. A tal fine devono presentare l’apposita notifica di attività con metodo biologico, all’OdC
prescelto ed agli uffici regionali competenti o, nel caso di aziende di importazione,
direttamente
al
MIPAAF,
comunicando successivamente eventuali
modifiche rispetto alla situazione registrata in fase di avvio.
Tutti gli operatori che non abbiano attivato un fascicolo aziendale all'interno del
SIAN, sono tenuti a farlo prima di poter
compilare la “notifica di attività”.
Le informazioni riportate nella notifica informatica sono rese disponibili dal SIB, ai
sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 del DM,
ai seguenti soggetti interessati:
1. all’operatore, tramite il soggetto
mandatario o delegato;
2. all’OdC indicato dall’operatore;
3. alla Regione territorialmente competente ai sensi dell’art. 3 paragrafo
5 e art. 5 paragrafo 6 del DM
2049/2012 e all’art. 2 paragrafo 1
del DM 31 luglio 2012, alle Regioni
nel cui territorio è ubicata la sede
operativa dell’operatore;
Il Decreto Ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012 ha istituito il SIB (Sistema Informativo Biologico), per la gestione
informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica di attività con
metodo biologico, definendone le modalità applicative e integrando i sistemi informativi regionali ad oggi esistenti.
4. ai soggetti deputati al controllo e
alla vigilanza;
In realtà il progetto e la realizzazione del
SIB nascono per assolvere agli obblighi
sanciti dall'art. 92 bis del Reg. CE n.
889/2008, introdotto dal Reg. UE n.
426/2011. Questo articolo prevede che gli
Stati membri mettano a disposizione del
pubblico, nei modi opportuni, compresa la
pubblicazione su Internet, gli elenchi aggiornati degli operatori biologici e i Documenti Giustificativi (DG, si veda paragrafo
relativo alle procedure di controllo), rilasciati a ciascun operatore da parte degli
Organismi di Controllo e Certificazione.
5. all’Organismo pagatore territorialmente competente ai sensi dell’art.
3 paragrafo 5, per le funzioni di
competenza.
Tutti gli "operatori" (definizione che comprende tutte le persone fisiche o giuridiche
che producono, preparano, immagazzinano, importano da un Paese terzo o immettono sul mercato prodotti biologici) che
per la prima volta si assoggettano al sistema di controllo per l'agricoltura biologica, devono ricorrere alle funzionalità del
SIB per inoltrare tutte le "comunicazioni obbligatorie" tra cui in primis la "notifica di attività con metodo biologico".
Il Sistema Informativo Biologico, è stato
progettato sulla "piattaforma" del Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) integrandone le funzionalità ed utilizzando le
banche dati attualmente disponibili (Fascicoli aziendali o elettronici). Infatti tutte le in-
Dal 01 ottobre 2012 il vecchio sistema di
Notifica (Modelli compilati manualmente
e spediti alle Regioni e Province auto9
Le guide di ABC Calabria
nome) non è più valido.
Ne consegue che la notifica potrà essere
presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il Fascicolo Aziendale. Tale Fascicolo dovrà essere validato prima di
procedere alla compilazione della notifica
in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati. Per gli operatori "preparatori"
che svolgono, in maniera esclusiva e senza
la conduzione di alcuna superficie agricola, l'attività di cui all'art. 2, lett. i) del Regolamento (CE) n. 834/2007, il Fascicolo
Aziendale contiene le informazioni anagrafiche di base.
Lo stesso termine vale ora per qualunque altra comunicazione di variazione di
attività, anch'esse devono essere trasmesse solo ricorrendo alla procedura
informatizzata.
In tutti i casi, una volta compilata la notifica, il sistema "rilascia" un "documento"
identificato da un codice univoco.
Tale documento – “notifica di attività” -,
stampato, debitamente sottoscritto dall'operatore secondo le normative vigenti,
con l'apposizione della marca da bollo
prevista (nota del Ministero delle Finanze,
Dipartimento
delle
Entrate,
n.
V/10/161/96 del 23 luglio 1996, allegata
alla circolare del Ministero n.9697084 del
17/12/1996), deve essere inviata a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Al termine della procedura di compilazione della notifica il sistema telematico
(SIB) attribuisce automaticamente un numero univoco di identificazione, con
conseguente avvio della fase istruttoria
del procedimento amministrativo da
parte degli uffici competenti e dell’attività di controllo da parte dell’ OdC, indicato dall’operatore al momento della
notifica.
Regione Calabria
Dipartimento Agricoltura, Foreste
e Forestazione
I soggetti del “sistema” possono visionare lo stato del procedimento amministrativo attraverso appositi servizi di
consultazione del SIB.
Settore 3
Via E. Molè, 88100 Catanzaro.
Gli Organismi di Controllo invece, scaricano direttamente dal portale SIAN le notifiche delle aziende assoggettate.
Si precisa che la notifica di variazione va
presentata entro trenta giorni dall’intervenuta variazione. L’operatore presenta
notifica di variazione quando intervengono modifiche rispetto alle informazioni
contenute nella notifica presentata in
precedenza.
Il SIB utilizza l'infrastruttura del SIAN, che
garantisce la disponibilità di servizi di
certificazione delle informazioni attraverso procedure di controllo supportate
da banche dati delle Pubbliche Amministrazioni.
Si elencano le modifiche che determinano
l’obbligo di notifica di variazione:
Le componenti anagrafiche e territoriali,
presenti nel Fascicolo Aziendale disciplinato dal D.P.R. n.503/1999 e successive
modifiche ed integrazioni in conformità
alle disposizioni Agea Coordinamento e
degli Organismi Pagatori, costituiscono la
base di partenza per la compilazione elettronica delle notifiche.
a) aumento o diminuzione del numero
di attività;
b) aumento o diminuzione di superficie
condotta (variazione metodo di produzione);
c) aumento o diminuzione UP zootecnia
(variazione metodo di produzione);
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Il sistema di controllo e certificazione dell’agricoltura biologica
d) cambio dell’OdC cui si è assoggettati.
1.4 Notifica informatizzata: le informazioni da inserire
Prima di compilare la “notifica di variazione” è necessario modificare, se del caso,
le informazioni contenute nel “fascicolo
aziendale”, in particolare per quel che riguarda le modifiche intervenute sulle superfici catastali o sulle superfici condotte.
Le informazioni che devono essere contenute nella notifica informatizzata, variano
in funzione della tipologia dei soggetti notificati. Di seguito sono schematizzate le
tipologie di attività previste dal SIB.
Codice
identificativo
Note
Tipologia di
attività
PRODUTTORE
per il SdC
A
Informazioni da
Notificare
• Dati anagrafici;
• Riferimenti catastali dei terrreni
notificati;
• Riferimenti catastali delle strutture aziendali;
• Data di prima
notifica delle
particelle notificate.
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Il “produttore” è il soggetto che si occupa
della fase produttiva direttamente in campo.
Nella parte anagrafica compare l’indicazione
“produzione vegetale”.
Una singola azienda può notificare sia superfici condotte con metodo biologico che superfici in convenzionale. In questo caso
l’azienda si configura come “mista”. Nell’azienda mista deve essere evitata la produzione parallela, intesa come la presenza
contemporanea in azienda di medesima specie e medesima varietà non facilmente distinguibili tra loro, sia in bio che in
convenzionale. Nel caso in cui in azienda si
configuri la produzione parallela, la stessa
deve essere gestita secondo le disposizioni
previste dall’art. 40 del Reg. CE 889/08.
Per ogni singola particella di terreno notificata, deve essere indicata la data di prima
notifica, che dovrà coincidere sempre con la
data di inserimento – della stessa - per la
prima volta nel Sistema di Controllo dell’agricoltura biologica. Questa informazione risulta
sostanziale per il corretto processo di controllo e certificazione dell’azienda, in quanto,
sulla base della data di prima notifica sarà
calcolato il periodo di conversione delle particelle (e quindi degli appezzamenti) notificati.
Un’azienda zootecnica è considerata come
“Produttore”. In questo caso, nella parte anagrafica, oltre alla voce “produzione vegetale”, compare anche la dicitura “Produzione
zootecnica (esclusiva o no)”.
Per le aziende zootecniche deve essere compilata l’apposita sezione “ZOOTECNIA”, inserendo le informazioni relative alla specie
allevata e alla consistenza zootecnica, con le
UBA corrispondenti.
Le guide di ABC Calabria
Tipologia di
attività
Codice
identificativo
per il SdC
Informazioni da
Notificare
Note
PREPARATORE
B
• Dati anagrafici;
• Riferimenti catastali delle strutture aziendali;
• Filiera produttiva
• Tipologia di attività
I “Preparatori” sono gli operatori che, in conformità alla normativa vigente in materia di
produzioni agroalimentari, svolgono operazioni di conservazione e/o di trasformazione
e/o distribuzione di prodotti agricoli, (compresa la macellazione e il sezionamento per i
prodotti animali), il condizionamento, il magazzinaggio, o immettono/commercializzano
tali prodotti sul mercato all’interno dell’Unione Europea, e/o apportano modifiche
all’etichettatura relativamente alla presentazione del metodo biologico. Rientrano in
questa categoria anche le industrie mangimistiche, la vendita al dettaglio di prodotto
sfuso e/o preincartato o la commercializzazione.
Per ogni preparatore, deve essere dettagliato
il metodo produttivo, ovvero se l’azienda applica il metodo di produzione biologica in
modo esclusivo oppure se la produzione è
mista/promiscua. In quest’ultimo caso devono essere indicate le modalità di separazione dei flussi di lavorazione del prodotto
biologico rispetto al convenzionale. Può essere applicata una separazione spaziale (ad
esempio con linee di lavorazione dedicate al
bio), oppure una separazione di tipo temporale (lavorazione del prodotto biologico in
giornate/ore dedicate).
Devono essere descritte le attività svolte (trasformazione, confezionamento, etichettatura,
magazzinaggio, etc), oltre che l’origine della
materia prima (aziendale oppure extraaziendale).
IMPORTATORE
C
• Dati anagrafici;
• Riferimenti catastali delle strutture aziendali;
• Filiera produttiva
• Tipologia di attività
Gli “importatori” sono tutti gli operatori che
importano prodotti ottenuti con metodo biologico da Paesi Terzi (extra U.E.) secondo le
procedure dell'art. 32 e dell’art. 33 del Reg.
CE 834/07 dell’art. 34 del Reg. CE 889/08. e
al Reg. CE 1235/08 nonché del DM 18354
del 27/11/09 e successive modifiche ed integrazioni.
Oltre a quanto già segnalato nei precedenti
punti, per l’importatore deve essere compilata la sezione “Importazioni”, inserendo le
informazioni relative alla filiera produttiva in
cui si inseriscono i prodotti importati, la tipologia di importazione (prodotto biologico oppure promiscuo), ed il paese di origine del
prodotto importato.
12
Il sistema di controllo e certificazione dell’agricoltura biologica
Una singola azienda può notificare più attività, in funzione della propria struttura organizzativa. Le combinazioni possibili in tal
senso sono di seguito schematizzate:
2. Il terzista è già notificato. In questo
caso, la lavorazione in conto terzi
deve essere regolata da un apposito
accordo contrattuale tra le parti,
preventivamente approvato dall’OdC o dagli OdC dei soggetti interessati. Nel contratto devono
essere fissati gli obblighi degli operatori per quanto attiene la comunicazione preventiva delle operazioni
e la gestione documentale.
• AB: produttore/preparatore;
• BC: preparatore/importatore;
• AC: produttore/importatore;
• ABC: produttore/preparatore/importatore.
La combinazione che si riscontra più frequentemente è quella AB, in cui l’attività
B, viene svolta da un terzista. E’ l’esempio
tipico delle aziende olivicole, che lavorano
le olive presso un frantoio terzista. In questo caso, il terzista deve essere a sua volta
notificato. In tale contesto, possono profilarsi due situazioni specifiche:
Ad ogni modo, l’OdC a cui è notificato
l’operatore titolare del prodotto che viene
lavorato in conto terzi, deve essere informato preventivamente dell’intenzione di
effettuare tale lavorazione e delle caratteristiche dell’unità di preparazione interessata. Allo stesso modo, l’OdC a cui è
notificato l’operatore titolare dell’unità di
preparazione dove viene effettuata la lavorazione in conto terzi, deve essere preventivamente informato.
1. Il terzista non è notificato. In questo
caso, è l’operatore titolare del prodotto da trasformare (olive), che inserisce nella sua notifica i
riferimenti dell’unità di preparazione in conto terzi.
13
Le guide di ABC Calabria
1.5 Documenti da allegare alla notifica
Alla notifica devono essere allegati una serie di documenti, in funzione della tipologia
di attività notificata.
Documentazione da allegare alla notifica per tipologia di attività
TIPOLOGIA ATTIVITA’
DOCUMENTAZIONE
TUTTE LE TIPOLOGIE
• copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA;
• dichiarazione integrativa alla notifica e/o richiesta di servizi (piano di gestione – rif. Art.
63 deI Reg. CE 889/08).
PRODUTTORE (Produzione vegetale)
• Planimetria catastale in scala 1:2.000, 1:1.000
o 1:500, (max. 1:10.000) dell’azienda con evidenziati i confini aziendali;
• Planimetria delle strutture e dei locali adibiti
allo stoccaggio, magazzinaggio, conservazione;
• Il Programma annuale di produzione;
• Piano di gestione delle produzioni agricole in
conformità all’art.63 del Reg. CE 889/08.
PRODUTTORE (Produzione zootecnica)
• Programma di utilizzo delle deiezioni zootecniche;
• Piano di gestione dell'allevamento;
• Piano di gestione apicoltura, se l’azienda è
apistica.
• Planimetria catastale in scala 1:2.000, 1:1.000
o 1:500, (max. 1:10.000) dell’azienda con evidenziati i siti degli apiari ricorrenti o fissi per
gli allevamenti apistici;
• Programma annuale di produzione animali
L’azienda apistica dovrà, invece, presentare il
Programma annuale di produzione apistica;
• Planimetria catastale delle strutture dell’allevamento, inclusi i locali adibiti allo stoccaggio, magazzinaggio, conservazione dei
mangimi e foraggi;
PREPARATORE
• copia delle autorizzazioni sanitarie (SCIA) necessarie o della loro richiesta all’autorità competente, inclusa la planimetria dello
stabilimento con la destinazione d’uso dei locali (In Paesi Terzi, se applicabile);
• Piano di gestione della trasformazione in conformità all’art.63 del Reg. CE 889/08 (M.0206
o analoga documentazione aziendale).
14
Il sistema di controllo e certificazione dell’agricoltura biologica
1.6 Cosa Controllano gli Organismi di
Controllo (OdC)
889/2008 le analisi sono obbligatorie qualora si sospetti l’uso di prodotti non autorizzati).
Gli organismi di controllo nel settore biologico sono soggetti giuridici privati che
assolvono a due funzioni pubbliche:
In generale le ispezioni in azienda sono
condotte mediante verifiche fisiche e documentali finalizzate, in particolare, all’accertamento della regolarità dei processi
produttivi, all’assolvimento degli obblighi
documentali, per quanto attiene alla tracciabilità delle produzioni e alla correttezza
e veridicità delle informazioni riportate
sull’etichetta dei prodotti. Il controllo analitico, complementare a quello ispettivo,
consente la verifica delle caratteristiche di
composizione quali-quantitativa dei prodotti e l’accertamento della loro conformità ai requisiti di legge e/o al dichiarato.
1. verificano l’idoneità del percorso
produttivo delle aziende che intendono certificarsi come operanti nel
settore dell’agricoltura biologica;
2. consentono alle suddette aziende
di utilizzare i marchi relativi ai prodotti biologici da apporre sulle confezioni e su eventuale materiale
pubblicitario.
All’interno degli organismi di controllo,
operano in maniera indipendente la struttura tecnica d’ispezione e la struttura di
certificazione (Commissione di Certificazione) che decide in merito all’ammissione
degli operatori nel sistema, al rilascio della
certificazione e all’irrogazione di misure
sanzionatorie nei confronti degli operatori
medesimi.
L’attività ispettiva svolta dagli Organismi di
Controllo ha obiettivi diversi in funzione
dello status dell’operatore (nuovo ingresso
oppure già inserito nel sistema di controllo).
La valutazione dell’idoneità dell’operatore
a produrre con metodo biologico viene
svolta dalla Commissione di Certificazione, organo composto da personale
qualificato ed indipendente, sulla base dei
documenti forniti dall’azienda e dei risultati della visita ispettiva di avvio, la quale
fornisce tutte le informazioni utili alla
Commissione di Certificazione dell’ODC,
al fine di esprimere un giudizio di idoneità.
Sono sottoposti al controllo da parte degli
ODC, gli operatori che producono, trasformano, importano, esportano e/o distribuiscono i prodotti che rientrano nella
filiera del prodotto certificato biologico.
I controlli mirano a:
• ricercare l’uso di prodotti non ammessi;
All’azienda ammessa (idonea) è inviata
una comunicazione contenente la decisione della Commissione di Certificazione,
relativa ai tempi di conversione (per le
aziende agricole) dei singoli appezzamenti, in funzione del loro orientamento
produttivo e le eventuali azioni preventive
da adottare (ad es. la corretta gestione dei
confini a rischio segnalati).
• verificare la conformità delle tecniche di produzione;
• prevenire o dimostrare eventuali
contaminazioni accidentali;
• prelevare campioni, in presenza di
sospette violazioni, da fare analizzare in laboratorio accreditato alla
norma volontaria UNI CEI EN
ISO/IEC 17025:2000 per le specifiche tipologie di prova richieste (ai
sensi dei Reg. (CE) 834/2007 e
La certificazione delle produzioni avviene
attraverso l’emissione del Documento
Giustificativo (DG). Il documento attesta
15
Le guide di ABC Calabria
Schema esemplificativo dell’attività ispettiva svolta da un Organismo di Controllo in funzione
della tipologia di verifica.
Tipologia di verifica
Note
Si tratta della prima verifica ispettiva di controllo, condotta dall’OdC in azienda che
ha presentato prima notifica o notifica di variazione per cambio OdC. Ha lo scopo di:
Verifica Ispettiva di
Avvio
Verifica ispettiva di
sorveglianza
•
Stabilire la conformità o meno degli aspetti strutturali-gestionali e del processo produttivo svolto dall’azienda rispetto alle prescrizioni generali e specifiche contenute nei Regg. CE 834/07 e 889/08 e successive modifiche ed
integrazioni;
•
Accertare l’adeguatezza delle strutture, dell’organizzazione e della gestione
del processo produttivo ai fini della corretta applicazione dei Regg. CE
834/07 e 880/08, valutando l’efficacia e la corretta applicazione delle misure
dichiarate e formalizzate dall’azienda ai fini del rispetto dei requisiti richiesti
dal Reg. CE 889/08;
•
Verificare il sistema di registrazioni di qualità inerenti la gestione dei processi
produttivi, consegnare i registri richiesti dalle Autorità competenti, e fornire
all’operatore le indicazioni utili alla loro corretta compilazione.
La verifica ispettiva di sorveglianza è effettuata annualmente, per tutte le aziende
già inserite nel sistema di controllo, di norma dopo l’emissione del Documento Giustificativo. L’attività di sorveglianza annuale richiesta dalla normativa vigente, è necessaria al fine di verificare la conformità del processo produttivo dall’ultima
ispezione effettuata. Ha lo scopo di:
• Verificare che il sistema aziendale dell’operatore continui a soddisfare le prescrizioni generali e specifiche contenute nei Regg. 834/07 e 889/08, e che
siano realmente messe in atto;
• Verificare che i prodotti posti in commercio con i riferimenti all’agricoltura
biologica, siano conformi alle prescrizioni della normativa di riferimento.
Ciascun OdC programma le attività di sorveglianza in funzione delle classe di rischio
nelle quali le aziende sono classificate. La classe di rischio è potenzialmente variabile
nel tempo, in funzione della criticità dell’azienda stessa. Concorrono a definire la
classe di rischio di un operatore, la tipologia di attività, la dimensione dell’azienda,
l’orientamento produttivo, le sanzioni emesse a suo carico, etc.
Con riferimento alla classe di rischio aziendale, le verifiche di sorveglianza possono
a loro volte essere di diverse tipologie:
• Verifiche annunciate – Sono ispezioni preannunciate all’operatore, inserite in
un’attività di carattere sistematico, che viene programmata nel tempo, mediante la definizione della frequenza e del tipo degli interventi che garantiscono un tipo di controllo proporzionato all’obiettivo;
• Verifiche non annunciate – Sono ispezioni svolte senza preavviso per l’operatore e vengono effettuate a campione. Si concentrano di norma, sugli operatori per i quali il rischio di accertamento di non conformità è più elevato;
• Verifiche supplementari o mirate – Si tratta di ispezioni effettuate nei casi in
cui vi è il sospetto di non conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali
(anche a seguito di comunicazioni esterne pervenute sotto forma di reclamo
per l’OdC), dirette a prevenire i rischi specifici sulla corretta applicazione del
metodo di produzione biologico.
Nell’ambito dell’attività di sorveglianza, l’OdC redige un piano di campionamento,
che prevede il prelievo di campioni di prodotto e/o di materiale di origine vegetale e animale e/o mangime o qualsiasi altra matrice significativa ai fini del controllo per l’esecuzione di prove o analisi di laboratorio.
16
Il sistema di controllo e certificazione dell’agricoltura biologica
Tipologia di verifica
Note
Verifica di prodotto
Le verifiche ispettive di prodotto hanno lo scopo di verificare la rispondenza dei
prodotti biologici alle caratteristiche stabilite dalla normativa di riferimento. A tale
scopo, le ispezioni di prodotto, sono così articolate:
• Nelle aziende agricole e/o zootecniche, è prelevato, a seconda della coltura,
del momento colturale o dell’andamento climatico e fitopatologico potenzialmente influente sulla corretta applicazione delle tecniche e dei prodotti ammessi, campione di prodotto e/o di materiale di origine vegetale e animale
e/o di terreno o qualsiasi altra matrice utile ai fini dei controlli;
• Nelle aziende di preparazione (industrie alimentari), sono prelevati campioni
di materie prime, ingredienti di origine agricola, oltre che di prodotti semi-lavorati o finiti con lo scopo di valutare i requisiti di conformità previsti dai
Regg. CE 834/07 e 889/08.
che l’operatore opera in conformità alle
norme europee e nazionali in materia di
agricoltura biologica, e contiene le informazioni minime previste sulla base delle
visite effettuate e delle successive valutazioni. Ha un periodo di validità massimo
di 36 mesi dall’emissione. Al DG, viene allegato il Certificato di Conformità, contente l’elenco dettagliato dei prodotti
conformi al metodo di produzione biologica, e che per tanto l’azienda può commercializzare.
completato il periodo di conversione.
La conversione è intesa come la transizione dall’agricoltura non biologica a
quella biologica entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono
state applicate le disposizioni relative alla
produzione biologica. Il periodo di conversione è pari a due anni per le colture
annuali, e tre anni per quelle perenni.
1.7 Provvedimenti sanzionatori emessi
dagli OdC
Gli organismi di controllo possono autorizzare la stampa di etichette da parte del
produttore per il confezionamento dei
prodotti destinati al consumo. Nelle etichette dei prodotti da agricoltura biologica sono obbligatori il logo dell’Unione
Europea per i prodotti biologici e il codice
identificativo dell’ODC rilasciato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali. L’apposizione di questi codici
identificativi nell’etichetta dimostra che
l’operatore è stato oggetto di verifiche
ispettive da parte dell’ODC, a garanzia del
rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
I rilievi formalizzati a carico degli operatori
biologici da parte degli OdC, nell’ambito
dell’attività ispettiva, sono classificati in relazione all’importanza, alla natura e alle
circostanze che hanno determinato il configurarsi della Non Conformità.
La Non Conformità consiste nel mancato
rispetto delle disposizioni previste dalla
normativa europea, nazionale e regionale
in materia di agricoltura biologica, a seguito di comportamenti e/o negligenze
compiuti dall’operatore biologico o da
eventi non direttamente imputabili allo
stesso.
In ogni caso, per un’azienda che entra per
la prima volta nel sistema di controllo,
prima di poter commercializzare il prodotto con riferimento al metodo di produzione biologico, è necessario che sia
Il DM n. 15962 del 16/12/2013 (entrato in
vigore il 01/03/2014), definisce l’elenco
delle Non Conformità riguardanti la produzione biologica e le corrispondenti mi17
Le guide di ABC Calabria
sure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori.
dempienza di carattere sostanziale che
compromette la conformità del processo
di produzione e/o il sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale o
il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli Organismi di Controllo e si caratterizza per avere effetti
prolungati tali da determinare variazioni
sostanziali dello status aziendale e/o di
conformità dei prodotti e/o di affidabilità
dell’operatore.
Le Non Conformità si distinguono in Inosservanze, Irregolarità ed Infrazioni.
L’Inosservanza si configura come una inadempienza lieve, che non compromette la
conformità del processo produttivo e/o il
sistema di autocontrollo aziendale o la gestione della documentazione aziendale.
Questo tipo di non conformità si caratterizza per non avere effetti prolungati nel
tempo e non determinare variazioni nello
status aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell’operatore.
Le infrazioni comportano l’applicazione,
da parte dell’OdC, della SOSPENSIONE
DELLA CERTIFICAZIONE o dell’ESCLUSIONE DELL’OPERATORE dal sistema di
controllo.
Le inosservanze comportano l’applicazione, da parte dell’Organismo di Controllo al quale è assoggettato l’operatore,
di una DIFFIDA.
La Sospensione della Certificazione può riguardare una o più attività (produzione,
preparazione e importazione) una o più
unità produttive o l’intera azienda. La sospensione si applica alla singola attività o
unità produttiva qualora l’infrazione non
abbia ricadute su altre attività o unità produttive.
La Diffida consiste nell’invito scritto a
correggere l’inosservanza rilevata in
tempi definiti e a predisporre le opportune azioni correttive affinchè l’evento
non si ripeta.
L’irregolarità è una inadempienza che
compromette la qualificazione dei prodotti, ma non la conformità del processo
di produzione e/o il sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale, e
si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello status aziendale.
La sospensione comporta per l’operatore
il divieto, per il periodo indicato, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica.
L’esclusione dell’operatore consiste nel ritiro del Documento Giustificativo da parte
dell’Organismo di Controllo e comporta
l’avvio della procedura di cancellazione
dall’elenco degli operatori biologici.
Le irregolarità comportano l’applicazione
della SOPPRESSIONE DELLE INDICAZIONI BIOLOGICHE.
La soppressione delle indicazioni biologiche comporta il divieto per l’operatore di
riportare le indicazioni relative al metodo
di produzione biologica, nell’etichettatura
e nella pubblicità dell’intera partita o dell’intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l’irregolarità.
1.8 Vigilanza
L’attività di vigilanza viene svolta delle autorità competenti, e consiste nella valutazione delle prestazioni operative degli
ODC, tenendo conto dei risultati del lavoro di ACCREDIA. Tale attività com-
L’infrazione si configura come una ina18
Il sistema di controllo e certificazione dell’agricoltura biologica
prende una valutazione delle procedure
interne degli ODC riguardanti i controlli,
la gestione e l’esame dei fascicoli di controllo alla luce degli obblighi previsti, nonché la verifica del trattamento delle non
conformità e il trattamento dei ricorsi e dei
reclami.
logici, effettuando controlli ufficiali, essenzialmente di tipo merceologico, sulla qualità, genuinità e identità dei prodotti
agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione agricola (sementi, mangimi, fertilizzanti e fitosanitari).
L’attività di vigilanza consiste nella verifica
periodica del mantenimento dei requisiti
di autorizzazione e dell’adempimento
degli obblighi previsti per gli organismi di
controllo autorizzati, nonché nella verifica
del rispetto del piano di controllo annuale
e dello schema di certificazione predisposto dagli organismi stessi.
Le autorità pubbliche di vigilanza sull’operato delle strutture di controllo sono rappresentate dal MIPAAF e dalle Regioni e
Province autonome, che esercitano tale facoltà per gli Organismi di controllo (ODC)
ricadenti nel territorio di propria competenza In riferimento all’attività di vigilanza,
il Ministero relaziona alla Commissione europea, che opera nella direzione di uniformare procedure e strumenti dell’attività di
controllo e certificazione fra gli Stati membri.
Viene effettuata a carico delle strutture di
controllo private autorizzate attraverso le
seguenti modalità operative:
• accesso presso la sede della struttura di controllo per l’estrazione di
un campione di fascicoli relativi ad
operatori presso i quali verificare
l’attività svolta dalla struttura stessa;
• verifica diretta delle modalità operative seguite nell’attività di controllo
a mezzo di affiancamento degli
ispettori della stessa struttura di
controllo;
• verifica presso gli operatori dell’attività svolta dalle strutture di controllo
per accertare che agiscano nel rispetto delle previsioni stabilite nei
piani di controllo e mantengano un
comportamento imparziale nei confronti dei soggetti controllati.
Il MIPAAF è l’autorità nazionale preposta
al controllo dell’applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di
agricoltura biologica, nonché al riconoscimento e alla vigilanza degli organismi di
controllo.
Con la Legge n. 296 del 27 dicembre
2006 sono state attribuite all’Ispettorato
centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
(ICQRF) le funzioni di vigilanza statale
sull’attività degli organismi di controllo.
L’ICQRF è l’organo di controllo ufficiale
del MIPAAF, istituito con la legge n. 462
del 7 agosto 1986, per prevenire e reprimere le frodi relative ai prodotti agroalimentari ed ai mezzi tecnici per
l’agricoltura. L’ICQRF svolge la funzione di
tutela nei confronti dei consumatori e dei
produttori lungo tutte le filiere produttive
dei prodotti agro-alimentari (trasformazione, magazzinaggio, trasporto, commercio e somministrazione degli alimenti e dei
mangimi), inclusa quella dei prodotti bio-
A livello regionale, l’ICQRF, le Regioni e le
PP.AA. compiono l’attività di vigilanza
mantenendo tra loro il massimo livello di
coordinamento e di cooperazione.
19
Le guide di ABC Calabria
20
2. Agricoltura biologica
Condizionalità e misure di sostegno europee
La crescista costante dell’agricoltura biologica in Italia, è stata sicuramente favorita
dalle politiche comunitarie messe in
campo nel corso degli anni, che hanno
privilegiato le misure agro-ambientali.
nica in chiave ecocompatibile, tenendo
conto dei costi aggiuntivi, delle perdite di
reddito e del carattere d’incentivazione
dell’intervento (art. 5 del Reg. CEE
2078/92). Da questo regolamento in poi
tutte le successive programmazioni per lo
sviluppo rurale hanno previsto misure
agroambientali, e dunque di sostegno per
il biologico, seguendo la stessa impostazione seppure con alcune modifiche.
Lo stretto legame tra le politiche economiche e le politiche ambientali è riconosciuto
già nel Trattato di Amsterdam, che impone
agli stati membri di integrare le tematiche
ambientali in tutte le politiche adottate.
Successivamente, nell’ambito delle riforme
della PAC avviate alla fine degli anni ’80,
veniva ulteriormente rafforzata l’integrazione della tutela ambientale nello sviluppo
dell’agricoltura. Più di recente, il pacchetto
di riforme comunitarie, noto come Agenda
2000, metteva l’accento sullo sviluppo rurale, facendone il secondo pilastro della
PAC, e dava un’importanza centrale al rispetto dell’ambiente.
Con il regolamento 1257 del 1999, le misure agroambientali hanno avuto un notevole impulso a seguito dell’emanazione
da parte delle Regioni di misure agroambientali ad hoc, inserite nei relativi Piani di
Sviluppo Rurale. Tali misure sono state rivolte anch’esse alla diffusione di pratiche
agricole di minore impatto ambientale,
compensando gli agricoltori con premi,
ancora una volta, per i maggiori costi sostenuti, per l’eventuale mancato guadagno derivante dagli impegni assunti, ma
anche per fornire un incentivo allo sviluppo del settore (art. 24 del Reg. Ce
1257/99). Ulteriori spinte alla maggiore attenzione dell’aspetto ambientale nelle
scelte operative degli agricoltori derivano
anche dalla revisione della PAC, con il
Reg. Ce 1782/03 che prevede, per i beneficiari degli aiuti disaccoppiati alla produzione, il rispetto obbligatorio degli
standard della condizionalità, tra cui i requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti
e prodotti fitosanitari.
L’agricoltura biologica è comunemente
considerata come una modalità produttiva
che garantisce sia la qualità delle produzioni, sotto l’aspetto della salubrità degli
alimenti, sia il rispetto delle peculiarità
ambientali in cui essa si colloca.
Le politiche d’incentivazione per l’agricoltura biologica fanno il loro primo ingresso
con l’emanazione del Reg. 2078/92 che
disciplinava le cosiddette misure di accompagnamento. Esse prevedevano il pagamento diretto di compensazioni
economiche per la conversione ed il mantenimento dell’attività agricola e zootec21
Le guide di ABC Calabria
La programmazione per lo sviluppo rurale
del periodo 2007-2013 ripropone le misure
agroambientali con alcune novità finalizzate ad aumentare l’efficacia degli interventi. In generale, con la nuova
programmazione si sottolinea l’importanza
degli aspetti ambientali in maniera pervasiva in tutte le misure ed un intero Asse
viene dedicato a tale aspetto.
di cinque anni a decorrere dall’annualità
di presentazione della domanda di aiuto.
Tra i criteri di ammissibilità richiesti, vi è la
sottoscrizione dell’impegno nel rispetto,
su tutta la superficie aziendale, degli obblighi in materia di condizionalità, dei requisiti minimi per i fertilizzanti ed i prodotti
fitosanitari.
La misura 214, azione 2, ha lo scopo di
promuovere l’introduzione o il mantenimento di tecniche colturali e di allevamenti esenti dall’impiego di sostanze
chimiche di sintesi, a norma dei Regg. CE
834/07 e 889/08.
Rispetto alla normativa comunitaria, per
poter beneficiare della misura 214, azione
2, sono richiesti adempimenti tecnici aggiuntivi. Di seguito sono descritte le indicazioni previste.
La fase di introduzione si applica nei primi
due anni in aziende che per la prima volta
si convertono all’agricoltura biologica. La
fase di mantenimento si applica invece
alle aziende biologiche a partire dal terzo
anno di adesione alla misura.
Alle aziende che hanno aderito alla misura
nei quinquenni già attuati in applicazione
del Regolamento CEE n. 2078/92 e del
Reg. CE n. 1257/99, si applica per l’intero
periodo di impegno il solo premio previsto per il mantenimento.
In particolare, per la misura agroambientale
si sottolinea la necessità di territorializzare
gli interventi per trovare misure di compensazione adeguate alle differenti caratteristiche produttive locali, tuttavia l’ammontare
del premio perde la componente d’incentivo per essere fortemente legata alla giustificazione economica dei costi aggiuntivi o
dei mancati guadagni.
2.1. PSR Calabria 2007-2013: Pagamenti
agro-ambientali
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
della Regione Calabria, 2007-2013, ha introdotto la Misura 214, azione 2, dedicata
all’agricoltura biologica.
Più in generale, la misura 214, si articola
in una serie di azioni riconducibili ai metodi di produzione compatibili con la tutela ambientale. La durata degli impegni,
per tutte le azioni previste dalla misura, è
Criteri di ammissibilità per i pagamenti agro-ambientali – PSR Calabria 2007-2013 – Misura 214
• Sottoscrizione impegno rispetto condizionalità;
• Coltivare superficie minima di 2 Ha - Allevare un numero minimo di 3UBA, nel rispetto del limite massimo consentito di 2UBA/Ha e del minimo di 0,25 UBA/Ha;
• Mantenere la gestione delle superfici/allevamenti oggetto di aiuto;
• Sottoscrizione quinquennale dell’impegno a partire dal primo pagamento, ovvero
dall’avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva.
22
Agricoltura biologica, condizionalità e misure di sostegno europee
2.1.1 Rotazioni
di elementi nutritivi, deve essere previsto
l’obbligo della copertura vegetale delle
colture arboree con inerbimento delle interfile nel periodo invernale e per la patata copertura con colture o cover-crops
nel periodo autunno-invernale su almeno
il 50% dei suoli. Per l’olivo coltivato in terreni con pendenze superiori al 10%,
dovrà essere garantita la copertura vegetale in inverno con inerbimento naturale
o con semina delle essenze nel periodo
autunnale.
Il controllo integrato delle infestanti, deve
essere effettuato secondo quanto previsto
dai Disciplinari.
Per quanto concerne la patata, le aziende
devono adottare una rotazione quadriennale che comprenda un minimo di due
colture diverse, rispettando una razionale
alternanza tra colture miglioratrici e depauperanti. I disciplinari stabiliscono il numero minimo di anni che deve trascorrere
perché una coltura torni sul medesimo appezzamento.
2.1.2 Irrigazione
Per l’irrigazione è previsto l’obbligo da
parte delle aziende di utilizzare il metodo
del bilancio idrico allo scopo di individuare i tempi e le quantità massime somministrabili. In particolare, i beneficiari
dovranno fare riferimento a quanto indicato nel volume “I fabbisogni irrigui della
Regione Calabria” (Monografia divulgativa a cura dell’ARSSA, 2008), approvata
con DGR 363 del 30/07/2012.
2.1.4 Gestione degli oliveti
Gestione razionale degli uliveti finalizzato
alla produzione nel rispetto e tutela dell'ambiente. In particolare, è prevista la
spollonatura annuale.
2.1.5. Gestione dei pascoli
2.1.3 Tutela del suolo
Gestione razionale dei pascoli, per come
meglio identificati dal SIAN con i codici
colturali 65-9; 54-9; 63-9; 64-9 e 103-9, attraverso lo sfruttamento naturale previo
pascolamento con le UBA aziendali nel rispetto del limite massimo consentito di 2
UBA/Ha e del minimo di 0,25 UBA/Ha.
Alle aziende agricole detentrici di pascoli,
per come prima identificati, senza associazione di codice stalla aziendale (BDN) non
verrà riconosciuta l’ammissibilità del premio per i soli codici colturali pascolo
(gruppo coltura).
Per quanto concerne la tutela del suolo
le aziende devono rispettare i seguenti
vincoli in funzione dei diversi obiettivi
specifici indicati di seguito. Sulle superfici
collinari, per contrastare l’erosione, non
va eseguita alcune lavorazione se le pendenze superano il 30%. Nei suoli con
pendenza media compresa tra il 30% e il
10%, la profondità massima di lavorazione non può superare 0,30 m; inoltre,
la lunghezza degli appezzamenti deve essere contenuta mediante l’apertura di
solchi acquai o fasce inerbite permanenti,
artificiali o naturali, larghe almeno 5
metri, la cui distanza non dovrà essere superiore a 40 metri, disposte trasversalmente alla linea di massima pendenza
per la regimazione idrica. In pianura, allo
scopo di contenere i fenomeni di perdita
2.1.6. Zootecnia biologica
Qualora si intenda attivare il contributo
per le foraggere (Erbai di graminacee e leguminose, Prati di leguminose e graminacee) con allevamento zootecnico
biologico i beneficiari sono obbligati
23
Le guide di ABC Calabria
anche al rispetto di quanto previsto dal
Reg. (CE) n. 834/2007 per la specie interessata.
Le aziende che per l’alimentazione del bestiame utilizzano la produzione cerealicola
e/o delle leguminose da granella conseguita con il metodo biologico, potranno
conteggiare tali superfici, al pari dei pascoli (meglio identificati dal SIAN con i codici colturali 65-9; 54-9; 63-9; 64-9 e
103-9), ai fini della valutazione del carico
di bestiame ammissibile (in base a quanto
riportato Reg. (CE) 834/2007). Il premio
per la zootecnia biologica, pertanto, sarà
erogato per la superficie compatibile con
l’intero carico di bestiame.
Le superfici pascolabili di terreni boscati o
le superfici di macchia mediterranea, non
sono ammissibili agli aiuti ma utilizzabili
soltanto ai fini del calcolo della densità
massima di bestiame allevabile in azienda
purché in regola con gli adempimenti dei
Reg. (CE) 834/07 e ss.mm.ii.
Il calcolo del carico di bestiame allevato in
zootecnia biologica, deve essere riferito al
momento della presentazione dell’istanza
e, successivamente, al momento della
presentazione della domanda di pagamento annuale. Gli allevamenti devono
fare capo all’azienda beneficiaria e devono essere alimentati con le foraggere
aziendali computate per il calcolo del carico di bestiame.
Nel caso di aziende con allevamento zootecnico biologico, oltre agli impegni previsti per le coltivazioni dovranno essere
rispettati gli impegni per la zootecnia previsti dal Reg. CE 834/2007 (cfr. Misura 214
Allegato X - PSR Calabria 2007-2013- tabelle).
2.1.7. Verifica attrezzatura per l'irrorazione
Le aziende devono assicurare il buono
stato di funzionalità dei dispositivi di irrorazione, attraverso la verifica funzionale ed
il rilascio con cadenza quinquennale di un
attestato emesso da un tecnico o una
struttura specializzata. La prima verifica,
anche per le annualità successive al 2009
, dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di inizio
impegno.
24
Appendice
Le guide di ABC Calabria
Appendice1 – Il Programma Annuale di Produzione (PAP)
E’ il documento, che deve essere inviato al proprio OdC entro il 31 gennaio di ogni anno,
con il quale l’operatore comunica le colture in atto o che verranno realizzate sugli appezzamenti notificati durante l’anno corrente fornendo altresì le stime delle produzioni. Nel
caso di variazione di programma e stima delle produzione o modifica delle unità produttive
le variazione devono essere comunicate all’OdC compilando un PAP di Variazione.
Il D.M. n. 18321 del 09/08/2012 esplicita le disposizioni relative alla gestione informatizzata dei “programmi annuali” di produzione vegetale, zootecnia, acquacoltura, delle
preparazioni e delle importazioni con metodo biologico, per la gestione informatizzata
del documento giustificativo e del certificato di conformità. Questo decreto definisce le
modalità di gestione delle informazioni previsionali in materia di programmi annuali e
fornisce definizioni uniformi che garantiscono una gestione coerente delle informazioni
da utilizzare ai fini statistici. Il decreto prevede che gli operatori provvedano ad inserire
nel SIB e nei sistemi informativi regionali le informazioni previsionali sulle produzioni
biologiche relative ai seguenti programmi annuali, entro il 31 gennaio di ogni anno:
• per le produzioni vegetali, contenente la descrizione qualitativa e quantitativa delle
produzioni vegetali, riferite ai singoli appezzamenti/particelle;
• per le produzioni zootecniche, contenente la descrizione qualitativa e quantitativa
delle produzioni animali, espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari
e tipologia di prodotto in un’unità di numero, peso o capacità;
• per le produzioni d’acquacoltura, contenente la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni d’acquacoltura;
• per le preparazioni, contenente la descrizione qualitativa delle produzioni provenienti dalla preparazione;
• per le importazioni, contenente la descrizione qualitativa e quantitativa dei prodotti
importati da Paesi terzi.
26
Appendice
Appendice 2 - Etichettatura dei prodotti biologici
Nell’etichettatura e nella pubblicità di un prodotto agricolo tal quale o trasformato, si
possono usare termini riferiti al metodo di produzione biologico a condizione che tutti
gli ingredienti di tale prodotto, sono stati ottenuti conformemente alle prescrizioni di
cui ai Regg. CE 834/07 e 889/08. Nell’etichettatura dei prodotti biologici devono, comunque, essere applicate tutte le disposizioni legislative che disciplinano l’etichettatura
dei prodotti alimentari a livello nazionale, europeo e/o nel Paese di destinazione.
Il D.M. 18354 del 27 Novembre 2009, ad integrazione di quanto già previsto dal Reg.
CE 834/07 e CE 889/08, prevede le seguenti indicazioni:
PRODOTTO BIOLOGICO (*)
Controllato da ?XXX? Organismo di Controllo autorizzato dal MiPAAF: IT BIO XXX (**)
Codice Operatore n° A0000 (***)
Le diciture di controllo sopraindicate sono richieste per tutti i prodotti ottenuti e commercializzati sul mercato italiano. Negli altri Paesi UE normalmente sono richiesti esclusivamente i codici di controllo previsti all’art. 58 del Reg. CE 889/08.
Il regolamento comunitario prevede che le indicazioni al metodo di produzione biologico siano diversificate in relazione alla percentuale di ingredienti di origine agricola vegetali ed animali biologici utilizzati nella preparazione.
Prodotti caratterizzati da una percentuale di ingredienti di origine agricola certificati
UGUALE O SUPERIORE al 95%
In questo caso la dicitura «biologico / bio / eco / organic» può figurare, ben visibile,
nella denominazione di vendita del prodotto, nella descrizione, nei “claim” e nel marchio
aziendale (senza particolari vincoli di tipo del carattere, dimensioni e colore) a patto che:
• gli ingredienti di origine bio siano chiaramente identificati nella lista degli ingredienti (es. con un richiamo asterisco: *biologico);
• gli ingredienti che non sono di origine agricola (additivi, aromi naturali, coadiuvanti
tecnologici, ecc.) siano espressamente contemplati dal Reg. CE 889/08, art. 27 e
allegato VIII;
• gli ingredienti di origine agricola non prodotti con metodo biologico rientrino tra
quelli espressamente autorizzati nell’allegato IX del Reg. CE 889/08 (prodotti non
disponibili da agricoltura biologica nell’ Unione Europea).
Prodotti caratterizzati da una percentuale di ingredienti di origine agricola certificati
INFERIORE al 95%
In questo caso i riferimenti all’agricoltura biologica possono essere riportati esclusivamente
nell’elenco degli ingredienti (es. con un richiamo asterisco: *biologico), unitamente al tenore percentuale di ingredienti bio in rapporto al totale degli ingredienti agricoli.
L’uso del logo comunitario è vietato nei prodotti biologici in conversione e nei prodotti
multi-ingrediente con un contenuto in ingredienti biologici inferiore al 95%.
(*) «bio», «da agricoltura biologica» o «in conversione all’agricoltura biologica».
(**) IT= Italia BIO= Biologico XXX= Codice OdC.
(***) A1234 Codice identificativo univoco attribuito dall’OdC all’operatore controllato.
27
Le guide di ABC Calabria
Quando è usato il logo comunitario, si DEVE anche fare riferimento all’indicazione del
luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto.
Per i prodotti di origine zootecnica deve essere indicato il luogo di l’allevamento.
Tale indicazione compare nello stesso campo visivo del logo e prende, se del caso, una
delle forme seguenti:
Agricoltura UE - quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’UE;
Agricoltura non UE - quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi;
Agricoltura UE/non UE - quando parte della materia prima agricola è stata coltivata
nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo;
La succitata indicazione UE o non UE può essere sostituita o integrata dall’indicazione
di un paese (es. «Agricoltura Italia») nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui
il prodotto è composto siano state coltivate in quel paese.
Esempio etichettatura
28
Appendice
Appendice 3 – Riconoscimento retroattivo del periodo di conversione.
Qualora un produttore voglia richiedere il riconoscimento di periodi anteriori all’entrata
in vigore del Reg. (CE) n. 710/2009 come facenti parte del periodo di conversione, ai
sensi dell’ art. 38 bis del Reg. (CE) n. 889/2008, deve presentare all’Organismo di Controllo una specifica richiesta.
Tale richiesta dovrà essere corredata da:
• descrizione dettagliata degli impianti realizzati e dei metodi produttivi adottati
nelle unità di produzione interessate;
• documentazione comprovante il non utilizzo di mezzi di produzione non autorizzati
ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, come modificato dal Reg. (CE) n. 710/2009,
antecedentemente alla data di notifica ed invio della stessa. Tale documentazione
può essere costituita da: - registrazioni relative all’utilizzo dei mezzi tecnici; - perizie ed ogni altra evidenza utile.
L’OdC acquisita la suddetta richiesta da parte del produttore, ed effettuate le verifiche
necessarie, provvede ad inoltrare alla Regione o Provincia Autonoma (di seguito Regione) di competenza una relazione dettagliata sulla situazione aziendale oggetto della
richiesta ed il parere di merito degli organi deliberanti dello stesso OdC. La relazione
deve contenere almeno le seguenti informazioni:
• Denominazione e CUAA dell'operatore biologico
• Data della richiesta da parte del produttore
• Cartografia delle unità produttive e delle zone interessate e tipologia di allevamento (antecedenti e successive alla notifica) ;
• Data di fine conversione ai sensi del art. 38 bis, paragrafo 1, del Reg. (CE) n.
889/2008, riferite alle singole unità produttive;
• Data di fine conversione richiesta ai sensi del art. 38 bis, paragrafo 2, del Reg. (CE)
n. 889/2008,
La relazione, oltre al richiamato parere di merito degli organi deliberanti dello stesso
OdC, deve essere corredata dal verbale di visita ispettiva dal quale si evinca la verifica
di evidenze documentali ed ispettive e dai rapporti di prova di eventuali analisi effettuate. Le Regioni, esaminata la relazione dell’OdC e la documentazione a corredo ed
eseguiti gli eventuali accertamenti ritenuti opportuni, autorizza o meno il riconoscimento
di periodi anteriori alla notifica di attività come facenti parte del periodo di conversione,
ai sensi dell’art. 38 paragrafo 2 del Reg. CE 889/2008, dandone comunicazione all’OdC
e, per conoscenza, all’operatore.
In assenza di specifico riscontro da parte delle Regioni entro 60 giorni dal ricevimento
dell’istanza, ha valore l’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 20 della legge 7 agosto
1990 n. 241, salvo diversi termini stabiliti dalle citate autorità.
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