A cura di ABC Calabria Il c ont rollo e la c er t if ic a zione d ell’ a g r ic olt ur a biologic a Adempimenti del sistema di controllo e dei regimi di aiuto europei www.gaiacalabria.it Direttore responsabile: Maurizio Agostino Condirettore: Domenico Maria Ranieli Hanno collaborato: Mariano Serratore Redazione ([email protected]): Salvatore Cugliari Progetto grafico: Monteleone Grafica & Stampa s.r.l. Redazione Uffici: Via Raffaele Teti 73 - 89843 Sant’Onofrio (VV) Tel. 0963.267215 - Fax 0963.269546 E.mail: [email protected] Internet: www.gaiacalabria.it Edizione cofinanziata dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). PSR Calabria 2007/2013 - Misura 111 - Azione 3 Indice Premessa ..................................................................................................... 5 1. Il Sistema di Controllo e Certificazione dell’agricoltura biologica 1.1 Organizzazione ................................................................................ 7 1.2 OdC: Requisiti per l’autorizzazione ................................................. “ 1.3 Ingresso nel Sistema di Controllo ................................................... 9 1.4 Notifica informatizzata: le informazioni da inserire ......................... 11 1.5 Documenti da allegare alla notifica ................................................. 14 1.6 Cosa controllano gli OdC ............................................................... 15 1.7 Provvedimenti sanzionatori emessi dagli OdC ............................... 17 1.8 Vigilanza .......................................................................................... 18 2. Agricoltura Biologica, Condizionalità e misure di sostegno europee ...... 21 2.1 PSR Calabria 2007-2013: Pagamenti agro-ambientali .................... 22 2.1.1 Rotazioni ...................................................................................... 23 2.1.2 Irrigazione .................................................................................... “ 2.1.3 Tutela del Suolo ........................................................................... “ 2.1.4 Gestione degli oliveti .................................................................... “ 2.1.5 Gestione dei pascoli ..................................................................... “ 2.1.6 Zootecnia Biologica ..................................................................... “ 2.1.7 Verifica attrezzature per l’irrorazione ............................................ 24 Appendice 1 Il Programma Annuale di Produzione (PAP) ............................................. 26 2 Etichettatura dei prodotti biologici .......................................................... 27 3 Riconoscimento retroattivo del periodo di conversione .......................... 29 3 Organizzazione del sistema di controllo bilologico in Europa 4 Premessa L’agricoltura biologica è un’agricoltura controllata e certificata, non solo per la certificazione dei prodotti che vengono immessi sul mercato, ma anche per la garanzia che i processi di produzione rispettino i requisiti previsti dalle norme di sostegno economico delle aziende bio-agricole, come da normative europee vigenti. La recente introduzione del SIB (Sistema Informatizzato del Biologico) ha automatizzato parte importante delle procedure di ingresso nel sistema di controllo e certificazione delle aziende, interfacciandolo con il fascicolo aziendale. Si è venuto quindi a determinare un intreccio sempre più importante e (allo stesso tempo) complesso fra sistemi normativi e procedurali diversi, fra di essi sinergici, ma non del tutto uniformi per finalità ed impostazioni. La presente pubblicazione intende rispondere quindi ad una esigenza concreta, quella di fornire indicazioni utili al contemporaneo rispetto dei due ambiti normativi, il sistema di certificazione dei prodotti biologici ed i regimi di aiuto dell’agricoltura biologica. Si tratta di una vera e propria linea guida per tutti i soggetti protagonisti del biologico, cioè gli operatori economici (aziende agrobiologiche, ma anche di trasformazione), i tecnici consulenti ed i quadri tecnici operanti nelle organizzazioni che lavorano a supporto delle decisioni delle imprese (in primo luogo i Centri di Assistenza Agricola). Nell’elaborazione si sono tenute in considerazione le problematiche ricorrenti che riscontrano gli addetti ai lavori nell’espletamento delle pratiche di ingresso nel sistema ufficiale di controllo, con tutti i risvolti verso le richieste del mercato e degli enti pubblici competenti delle misure di sostegno delle coltivazioni biologiche. 5 Le guide di ABC Calabria 6 1. Il Sistema di Controllo e Certificazione dell’agricoltura biologica 1.1. Organizzazione In Italia l’attività di controllo è affidata agli Organismi di Controllo privati (OdC), strutture specifiche deputate a verificare la corretta applicazione del metodo biologico. Il Reg. CE 834/2007, definisce “biologico” un prodotto ottenuto mediante la “produzione biologica”. Quest’ultima è intesa come l’impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite dai Regg. 834/07 e 889/08, in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione. Nel sistema italiano, l’amministrazione pubblica esplica un’attività di vigilanza sugli organismi privati deputati al controllo, come avviene, per altro, in altri paesi comunitari. Per garantire che i prodotti biologici siano ottenuti in conformità ai requisiti stabiliti dal quadro normativo comunitario, relativo alla produzione biologica, le attività svolte dagli operatori in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici devono essere soggette ad un Sistema di Controllo, istituito e gestito in accordo alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Nello specifico, l’attività di vigilanza viene svolta nei confronti degli OdC dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) attraverso il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), che opera in sinergia con le Regioni e con le Province autonome (PP.AA.), per le strutture ricadenti sul territorio di propria competenza, attraverso una verifica periodica del mantenimento dei requisiti di autorizzazione ed esercizio degli stessi organismi. L’attività di vigilanza svolta nei confronti degli OdC mira a verificare direttamente la validità del loro operato ed indirettamente la conduzione aziendale ed il metodo produttivo applicato. Il Reg. (CE) 834/2007 fornisce la possibilità ai singoli Stati Membri, di organizzare il sistema di controllo della produzione dei prodotti biologici affidandolo ad organismi privati o ad organismi pubblici, o di fare ricorso a sistemi misti. 1.2. OdC: requisiti per l’autorizzazione La normativa nazionale prevede che per svolgere i controlli sulla produzione, preparazione ed importazione di prodotti otte- A livello comunitario, gli Stati Membri hanno organizzato il Sistema di Controllo con modalità differenti. 7 Le guide di ABC Calabria nuti secondo i metodi dell’agricoltura biologica, gli organismi di controllo debbano ottenere preventivamente il riconoscimento e l’autorizzazione da parte del MIPAAF, dimostrando di possedere i requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento. tarie emesse. Requisito fondamentale per il riconoscimento è l’accreditamento preliminare dell’OdC presso l’organismo nazionale di accreditamento ACCREDIA, ai sensi della norma UNI CEI EN 45011:99 (da settembre 2014 sostituita dalla norma ISO/IEC 17065:2012). Nella fase di accreditamento sono rispettati i principi di imparzialità, indipendenza, correttezza e competenza. L’accreditamento ha l’obiettivo di tutelare l’interesse dei consumatori finali, degli operatori coinvolti nella filiera e della pubblica Amministrazione, per assicurare la qualità e la sicurezza dei prodotti certificati. Il MIPAAF assegna ad ogni Organismo autorizzato al controllo degli operatori biologici, un numero di riconoscimento che viene incluso nel codice di identificazione che compare anche nell’etichetta dei prodotti biologici certificati. Conformemente alle disposizioni di cui all’art. 58 del Reg. 889/08, tale codice è composto dalla sigla identificativa dello Stato membro (IT), comprende un termine che rinvia al metodo di produzione biologico (BIO), ed un numero di riferimento stabilito dall'autorità competente (XXX), che identifica l’Organismo di Controllo autorizzato. ACCREDIA è l’unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento. L'Ente nazionale è responsabile per l'accreditamento in conformità agli standard internazionali della serie ISO 17000 e alla serie armonizzata delle norme europee EN 45000. ACCREDIA valuta le abilità tecniche e l’idoneità professionale degli OdC, al fine di verificare il valore e l’attendibilità delle certificazioni obbligatorie e volon- 8 Il sistema di controllo e certificazione dell’agricoltura biologica 1.3. Ingresso nel Sistema di Controllo formazioni già contenute nel Fascicolo aziendale del SIAN saranno contenute nella nuova "notifica on line" che le renderà automaticamente disponibili a tutti gli utenti del sistema. In conformità con quanto previsto dal quadro normativo, tutte le aziende di produzione, preparazione, commercializzazione, importazione di prodotti agricoli o derrate alimentari biologiche, devono assoggettarsi al sistema di controllo degli OdC autorizzati dal MIPAAF. A tal fine devono presentare l’apposita notifica di attività con metodo biologico, all’OdC prescelto ed agli uffici regionali competenti o, nel caso di aziende di importazione, direttamente al MIPAAF, comunicando successivamente eventuali modifiche rispetto alla situazione registrata in fase di avvio. Tutti gli operatori che non abbiano attivato un fascicolo aziendale all'interno del SIAN, sono tenuti a farlo prima di poter compilare la “notifica di attività”. Le informazioni riportate nella notifica informatica sono rese disponibili dal SIB, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 del DM, ai seguenti soggetti interessati: 1. all’operatore, tramite il soggetto mandatario o delegato; 2. all’OdC indicato dall’operatore; 3. alla Regione territorialmente competente ai sensi dell’art. 3 paragrafo 5 e art. 5 paragrafo 6 del DM 2049/2012 e all’art. 2 paragrafo 1 del DM 31 luglio 2012, alle Regioni nel cui territorio è ubicata la sede operativa dell’operatore; Il Decreto Ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012 ha istituito il SIB (Sistema Informativo Biologico), per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica di attività con metodo biologico, definendone le modalità applicative e integrando i sistemi informativi regionali ad oggi esistenti. 4. ai soggetti deputati al controllo e alla vigilanza; In realtà il progetto e la realizzazione del SIB nascono per assolvere agli obblighi sanciti dall'art. 92 bis del Reg. CE n. 889/2008, introdotto dal Reg. UE n. 426/2011. Questo articolo prevede che gli Stati membri mettano a disposizione del pubblico, nei modi opportuni, compresa la pubblicazione su Internet, gli elenchi aggiornati degli operatori biologici e i Documenti Giustificativi (DG, si veda paragrafo relativo alle procedure di controllo), rilasciati a ciascun operatore da parte degli Organismi di Controllo e Certificazione. 5. all’Organismo pagatore territorialmente competente ai sensi dell’art. 3 paragrafo 5, per le funzioni di competenza. Tutti gli "operatori" (definizione che comprende tutte le persone fisiche o giuridiche che producono, preparano, immagazzinano, importano da un Paese terzo o immettono sul mercato prodotti biologici) che per la prima volta si assoggettano al sistema di controllo per l'agricoltura biologica, devono ricorrere alle funzionalità del SIB per inoltrare tutte le "comunicazioni obbligatorie" tra cui in primis la "notifica di attività con metodo biologico". Il Sistema Informativo Biologico, è stato progettato sulla "piattaforma" del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) integrandone le funzionalità ed utilizzando le banche dati attualmente disponibili (Fascicoli aziendali o elettronici). Infatti tutte le in- Dal 01 ottobre 2012 il vecchio sistema di Notifica (Modelli compilati manualmente e spediti alle Regioni e Province auto9 Le guide di ABC Calabria nome) non è più valido. Ne consegue che la notifica potrà essere presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il Fascicolo Aziendale. Tale Fascicolo dovrà essere validato prima di procedere alla compilazione della notifica in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati. Per gli operatori "preparatori" che svolgono, in maniera esclusiva e senza la conduzione di alcuna superficie agricola, l'attività di cui all'art. 2, lett. i) del Regolamento (CE) n. 834/2007, il Fascicolo Aziendale contiene le informazioni anagrafiche di base. Lo stesso termine vale ora per qualunque altra comunicazione di variazione di attività, anch'esse devono essere trasmesse solo ricorrendo alla procedura informatizzata. In tutti i casi, una volta compilata la notifica, il sistema "rilascia" un "documento" identificato da un codice univoco. Tale documento – “notifica di attività” -, stampato, debitamente sottoscritto dall'operatore secondo le normative vigenti, con l'apposizione della marca da bollo prevista (nota del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, n. V/10/161/96 del 23 luglio 1996, allegata alla circolare del Ministero n.9697084 del 17/12/1996), deve essere inviata a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Al termine della procedura di compilazione della notifica il sistema telematico (SIB) attribuisce automaticamente un numero univoco di identificazione, con conseguente avvio della fase istruttoria del procedimento amministrativo da parte degli uffici competenti e dell’attività di controllo da parte dell’ OdC, indicato dall’operatore al momento della notifica. Regione Calabria Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione I soggetti del “sistema” possono visionare lo stato del procedimento amministrativo attraverso appositi servizi di consultazione del SIB. Settore 3 Via E. Molè, 88100 Catanzaro. Gli Organismi di Controllo invece, scaricano direttamente dal portale SIAN le notifiche delle aziende assoggettate. Si precisa che la notifica di variazione va presentata entro trenta giorni dall’intervenuta variazione. L’operatore presenta notifica di variazione quando intervengono modifiche rispetto alle informazioni contenute nella notifica presentata in precedenza. Il SIB utilizza l'infrastruttura del SIAN, che garantisce la disponibilità di servizi di certificazione delle informazioni attraverso procedure di controllo supportate da banche dati delle Pubbliche Amministrazioni. Si elencano le modifiche che determinano l’obbligo di notifica di variazione: Le componenti anagrafiche e territoriali, presenti nel Fascicolo Aziendale disciplinato dal D.P.R. n.503/1999 e successive modifiche ed integrazioni in conformità alle disposizioni Agea Coordinamento e degli Organismi Pagatori, costituiscono la base di partenza per la compilazione elettronica delle notifiche. a) aumento o diminuzione del numero di attività; b) aumento o diminuzione di superficie condotta (variazione metodo di produzione); c) aumento o diminuzione UP zootecnia (variazione metodo di produzione); 10 Il sistema di controllo e certificazione dell’agricoltura biologica d) cambio dell’OdC cui si è assoggettati. 1.4 Notifica informatizzata: le informazioni da inserire Prima di compilare la “notifica di variazione” è necessario modificare, se del caso, le informazioni contenute nel “fascicolo aziendale”, in particolare per quel che riguarda le modifiche intervenute sulle superfici catastali o sulle superfici condotte. Le informazioni che devono essere contenute nella notifica informatizzata, variano in funzione della tipologia dei soggetti notificati. Di seguito sono schematizzate le tipologie di attività previste dal SIB. Codice identificativo Note Tipologia di attività PRODUTTORE per il SdC A Informazioni da Notificare • Dati anagrafici; • Riferimenti catastali dei terrreni notificati; • Riferimenti catastali delle strutture aziendali; • Data di prima notifica delle particelle notificate. 11 Il “produttore” è il soggetto che si occupa della fase produttiva direttamente in campo. Nella parte anagrafica compare l’indicazione “produzione vegetale”. Una singola azienda può notificare sia superfici condotte con metodo biologico che superfici in convenzionale. In questo caso l’azienda si configura come “mista”. Nell’azienda mista deve essere evitata la produzione parallela, intesa come la presenza contemporanea in azienda di medesima specie e medesima varietà non facilmente distinguibili tra loro, sia in bio che in convenzionale. Nel caso in cui in azienda si configuri la produzione parallela, la stessa deve essere gestita secondo le disposizioni previste dall’art. 40 del Reg. CE 889/08. Per ogni singola particella di terreno notificata, deve essere indicata la data di prima notifica, che dovrà coincidere sempre con la data di inserimento – della stessa - per la prima volta nel Sistema di Controllo dell’agricoltura biologica. Questa informazione risulta sostanziale per il corretto processo di controllo e certificazione dell’azienda, in quanto, sulla base della data di prima notifica sarà calcolato il periodo di conversione delle particelle (e quindi degli appezzamenti) notificati. Un’azienda zootecnica è considerata come “Produttore”. In questo caso, nella parte anagrafica, oltre alla voce “produzione vegetale”, compare anche la dicitura “Produzione zootecnica (esclusiva o no)”. Per le aziende zootecniche deve essere compilata l’apposita sezione “ZOOTECNIA”, inserendo le informazioni relative alla specie allevata e alla consistenza zootecnica, con le UBA corrispondenti. Le guide di ABC Calabria Tipologia di attività Codice identificativo per il SdC Informazioni da Notificare Note PREPARATORE B • Dati anagrafici; • Riferimenti catastali delle strutture aziendali; • Filiera produttiva • Tipologia di attività I “Preparatori” sono gli operatori che, in conformità alla normativa vigente in materia di produzioni agroalimentari, svolgono operazioni di conservazione e/o di trasformazione e/o distribuzione di prodotti agricoli, (compresa la macellazione e il sezionamento per i prodotti animali), il condizionamento, il magazzinaggio, o immettono/commercializzano tali prodotti sul mercato all’interno dell’Unione Europea, e/o apportano modifiche all’etichettatura relativamente alla presentazione del metodo biologico. Rientrano in questa categoria anche le industrie mangimistiche, la vendita al dettaglio di prodotto sfuso e/o preincartato o la commercializzazione. Per ogni preparatore, deve essere dettagliato il metodo produttivo, ovvero se l’azienda applica il metodo di produzione biologica in modo esclusivo oppure se la produzione è mista/promiscua. In quest’ultimo caso devono essere indicate le modalità di separazione dei flussi di lavorazione del prodotto biologico rispetto al convenzionale. Può essere applicata una separazione spaziale (ad esempio con linee di lavorazione dedicate al bio), oppure una separazione di tipo temporale (lavorazione del prodotto biologico in giornate/ore dedicate). Devono essere descritte le attività svolte (trasformazione, confezionamento, etichettatura, magazzinaggio, etc), oltre che l’origine della materia prima (aziendale oppure extraaziendale). IMPORTATORE C • Dati anagrafici; • Riferimenti catastali delle strutture aziendali; • Filiera produttiva • Tipologia di attività Gli “importatori” sono tutti gli operatori che importano prodotti ottenuti con metodo biologico da Paesi Terzi (extra U.E.) secondo le procedure dell'art. 32 e dell’art. 33 del Reg. CE 834/07 dell’art. 34 del Reg. CE 889/08. e al Reg. CE 1235/08 nonché del DM 18354 del 27/11/09 e successive modifiche ed integrazioni. Oltre a quanto già segnalato nei precedenti punti, per l’importatore deve essere compilata la sezione “Importazioni”, inserendo le informazioni relative alla filiera produttiva in cui si inseriscono i prodotti importati, la tipologia di importazione (prodotto biologico oppure promiscuo), ed il paese di origine del prodotto importato. 12 Il sistema di controllo e certificazione dell’agricoltura biologica Una singola azienda può notificare più attività, in funzione della propria struttura organizzativa. Le combinazioni possibili in tal senso sono di seguito schematizzate: 2. Il terzista è già notificato. In questo caso, la lavorazione in conto terzi deve essere regolata da un apposito accordo contrattuale tra le parti, preventivamente approvato dall’OdC o dagli OdC dei soggetti interessati. Nel contratto devono essere fissati gli obblighi degli operatori per quanto attiene la comunicazione preventiva delle operazioni e la gestione documentale. • AB: produttore/preparatore; • BC: preparatore/importatore; • AC: produttore/importatore; • ABC: produttore/preparatore/importatore. La combinazione che si riscontra più frequentemente è quella AB, in cui l’attività B, viene svolta da un terzista. E’ l’esempio tipico delle aziende olivicole, che lavorano le olive presso un frantoio terzista. In questo caso, il terzista deve essere a sua volta notificato. In tale contesto, possono profilarsi due situazioni specifiche: Ad ogni modo, l’OdC a cui è notificato l’operatore titolare del prodotto che viene lavorato in conto terzi, deve essere informato preventivamente dell’intenzione di effettuare tale lavorazione e delle caratteristiche dell’unità di preparazione interessata. Allo stesso modo, l’OdC a cui è notificato l’operatore titolare dell’unità di preparazione dove viene effettuata la lavorazione in conto terzi, deve essere preventivamente informato. 1. Il terzista non è notificato. In questo caso, è l’operatore titolare del prodotto da trasformare (olive), che inserisce nella sua notifica i riferimenti dell’unità di preparazione in conto terzi. 13 Le guide di ABC Calabria 1.5 Documenti da allegare alla notifica Alla notifica devono essere allegati una serie di documenti, in funzione della tipologia di attività notificata. Documentazione da allegare alla notifica per tipologia di attività TIPOLOGIA ATTIVITA’ DOCUMENTAZIONE TUTTE LE TIPOLOGIE • copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA; • dichiarazione integrativa alla notifica e/o richiesta di servizi (piano di gestione – rif. Art. 63 deI Reg. CE 889/08). PRODUTTORE (Produzione vegetale) • Planimetria catastale in scala 1:2.000, 1:1.000 o 1:500, (max. 1:10.000) dell’azienda con evidenziati i confini aziendali; • Planimetria delle strutture e dei locali adibiti allo stoccaggio, magazzinaggio, conservazione; • Il Programma annuale di produzione; • Piano di gestione delle produzioni agricole in conformità all’art.63 del Reg. CE 889/08. PRODUTTORE (Produzione zootecnica) • Programma di utilizzo delle deiezioni zootecniche; • Piano di gestione dell'allevamento; • Piano di gestione apicoltura, se l’azienda è apistica. • Planimetria catastale in scala 1:2.000, 1:1.000 o 1:500, (max. 1:10.000) dell’azienda con evidenziati i siti degli apiari ricorrenti o fissi per gli allevamenti apistici; • Programma annuale di produzione animali L’azienda apistica dovrà, invece, presentare il Programma annuale di produzione apistica; • Planimetria catastale delle strutture dell’allevamento, inclusi i locali adibiti allo stoccaggio, magazzinaggio, conservazione dei mangimi e foraggi; PREPARATORE • copia delle autorizzazioni sanitarie (SCIA) necessarie o della loro richiesta all’autorità competente, inclusa la planimetria dello stabilimento con la destinazione d’uso dei locali (In Paesi Terzi, se applicabile); • Piano di gestione della trasformazione in conformità all’art.63 del Reg. CE 889/08 (M.0206 o analoga documentazione aziendale). 14 Il sistema di controllo e certificazione dell’agricoltura biologica 1.6 Cosa Controllano gli Organismi di Controllo (OdC) 889/2008 le analisi sono obbligatorie qualora si sospetti l’uso di prodotti non autorizzati). Gli organismi di controllo nel settore biologico sono soggetti giuridici privati che assolvono a due funzioni pubbliche: In generale le ispezioni in azienda sono condotte mediante verifiche fisiche e documentali finalizzate, in particolare, all’accertamento della regolarità dei processi produttivi, all’assolvimento degli obblighi documentali, per quanto attiene alla tracciabilità delle produzioni e alla correttezza e veridicità delle informazioni riportate sull’etichetta dei prodotti. Il controllo analitico, complementare a quello ispettivo, consente la verifica delle caratteristiche di composizione quali-quantitativa dei prodotti e l’accertamento della loro conformità ai requisiti di legge e/o al dichiarato. 1. verificano l’idoneità del percorso produttivo delle aziende che intendono certificarsi come operanti nel settore dell’agricoltura biologica; 2. consentono alle suddette aziende di utilizzare i marchi relativi ai prodotti biologici da apporre sulle confezioni e su eventuale materiale pubblicitario. All’interno degli organismi di controllo, operano in maniera indipendente la struttura tecnica d’ispezione e la struttura di certificazione (Commissione di Certificazione) che decide in merito all’ammissione degli operatori nel sistema, al rilascio della certificazione e all’irrogazione di misure sanzionatorie nei confronti degli operatori medesimi. L’attività ispettiva svolta dagli Organismi di Controllo ha obiettivi diversi in funzione dello status dell’operatore (nuovo ingresso oppure già inserito nel sistema di controllo). La valutazione dell’idoneità dell’operatore a produrre con metodo biologico viene svolta dalla Commissione di Certificazione, organo composto da personale qualificato ed indipendente, sulla base dei documenti forniti dall’azienda e dei risultati della visita ispettiva di avvio, la quale fornisce tutte le informazioni utili alla Commissione di Certificazione dell’ODC, al fine di esprimere un giudizio di idoneità. Sono sottoposti al controllo da parte degli ODC, gli operatori che producono, trasformano, importano, esportano e/o distribuiscono i prodotti che rientrano nella filiera del prodotto certificato biologico. I controlli mirano a: • ricercare l’uso di prodotti non ammessi; All’azienda ammessa (idonea) è inviata una comunicazione contenente la decisione della Commissione di Certificazione, relativa ai tempi di conversione (per le aziende agricole) dei singoli appezzamenti, in funzione del loro orientamento produttivo e le eventuali azioni preventive da adottare (ad es. la corretta gestione dei confini a rischio segnalati). • verificare la conformità delle tecniche di produzione; • prevenire o dimostrare eventuali contaminazioni accidentali; • prelevare campioni, in presenza di sospette violazioni, da fare analizzare in laboratorio accreditato alla norma volontaria UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000 per le specifiche tipologie di prova richieste (ai sensi dei Reg. (CE) 834/2007 e La certificazione delle produzioni avviene attraverso l’emissione del Documento Giustificativo (DG). Il documento attesta 15 Le guide di ABC Calabria Schema esemplificativo dell’attività ispettiva svolta da un Organismo di Controllo in funzione della tipologia di verifica. Tipologia di verifica Note Si tratta della prima verifica ispettiva di controllo, condotta dall’OdC in azienda che ha presentato prima notifica o notifica di variazione per cambio OdC. Ha lo scopo di: Verifica Ispettiva di Avvio Verifica ispettiva di sorveglianza • Stabilire la conformità o meno degli aspetti strutturali-gestionali e del processo produttivo svolto dall’azienda rispetto alle prescrizioni generali e specifiche contenute nei Regg. CE 834/07 e 889/08 e successive modifiche ed integrazioni; • Accertare l’adeguatezza delle strutture, dell’organizzazione e della gestione del processo produttivo ai fini della corretta applicazione dei Regg. CE 834/07 e 880/08, valutando l’efficacia e la corretta applicazione delle misure dichiarate e formalizzate dall’azienda ai fini del rispetto dei requisiti richiesti dal Reg. CE 889/08; • Verificare il sistema di registrazioni di qualità inerenti la gestione dei processi produttivi, consegnare i registri richiesti dalle Autorità competenti, e fornire all’operatore le indicazioni utili alla loro corretta compilazione. La verifica ispettiva di sorveglianza è effettuata annualmente, per tutte le aziende già inserite nel sistema di controllo, di norma dopo l’emissione del Documento Giustificativo. L’attività di sorveglianza annuale richiesta dalla normativa vigente, è necessaria al fine di verificare la conformità del processo produttivo dall’ultima ispezione effettuata. Ha lo scopo di: • Verificare che il sistema aziendale dell’operatore continui a soddisfare le prescrizioni generali e specifiche contenute nei Regg. 834/07 e 889/08, e che siano realmente messe in atto; • Verificare che i prodotti posti in commercio con i riferimenti all’agricoltura biologica, siano conformi alle prescrizioni della normativa di riferimento. Ciascun OdC programma le attività di sorveglianza in funzione delle classe di rischio nelle quali le aziende sono classificate. La classe di rischio è potenzialmente variabile nel tempo, in funzione della criticità dell’azienda stessa. Concorrono a definire la classe di rischio di un operatore, la tipologia di attività, la dimensione dell’azienda, l’orientamento produttivo, le sanzioni emesse a suo carico, etc. Con riferimento alla classe di rischio aziendale, le verifiche di sorveglianza possono a loro volte essere di diverse tipologie: • Verifiche annunciate – Sono ispezioni preannunciate all’operatore, inserite in un’attività di carattere sistematico, che viene programmata nel tempo, mediante la definizione della frequenza e del tipo degli interventi che garantiscono un tipo di controllo proporzionato all’obiettivo; • Verifiche non annunciate – Sono ispezioni svolte senza preavviso per l’operatore e vengono effettuate a campione. Si concentrano di norma, sugli operatori per i quali il rischio di accertamento di non conformità è più elevato; • Verifiche supplementari o mirate – Si tratta di ispezioni effettuate nei casi in cui vi è il sospetto di non conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali (anche a seguito di comunicazioni esterne pervenute sotto forma di reclamo per l’OdC), dirette a prevenire i rischi specifici sulla corretta applicazione del metodo di produzione biologico. Nell’ambito dell’attività di sorveglianza, l’OdC redige un piano di campionamento, che prevede il prelievo di campioni di prodotto e/o di materiale di origine vegetale e animale e/o mangime o qualsiasi altra matrice significativa ai fini del controllo per l’esecuzione di prove o analisi di laboratorio. 16 Il sistema di controllo e certificazione dell’agricoltura biologica Tipologia di verifica Note Verifica di prodotto Le verifiche ispettive di prodotto hanno lo scopo di verificare la rispondenza dei prodotti biologici alle caratteristiche stabilite dalla normativa di riferimento. A tale scopo, le ispezioni di prodotto, sono così articolate: • Nelle aziende agricole e/o zootecniche, è prelevato, a seconda della coltura, del momento colturale o dell’andamento climatico e fitopatologico potenzialmente influente sulla corretta applicazione delle tecniche e dei prodotti ammessi, campione di prodotto e/o di materiale di origine vegetale e animale e/o di terreno o qualsiasi altra matrice utile ai fini dei controlli; • Nelle aziende di preparazione (industrie alimentari), sono prelevati campioni di materie prime, ingredienti di origine agricola, oltre che di prodotti semi-lavorati o finiti con lo scopo di valutare i requisiti di conformità previsti dai Regg. CE 834/07 e 889/08. che l’operatore opera in conformità alle norme europee e nazionali in materia di agricoltura biologica, e contiene le informazioni minime previste sulla base delle visite effettuate e delle successive valutazioni. Ha un periodo di validità massimo di 36 mesi dall’emissione. Al DG, viene allegato il Certificato di Conformità, contente l’elenco dettagliato dei prodotti conformi al metodo di produzione biologica, e che per tanto l’azienda può commercializzare. completato il periodo di conversione. La conversione è intesa come la transizione dall’agricoltura non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate le disposizioni relative alla produzione biologica. Il periodo di conversione è pari a due anni per le colture annuali, e tre anni per quelle perenni. 1.7 Provvedimenti sanzionatori emessi dagli OdC Gli organismi di controllo possono autorizzare la stampa di etichette da parte del produttore per il confezionamento dei prodotti destinati al consumo. Nelle etichette dei prodotti da agricoltura biologica sono obbligatori il logo dell’Unione Europea per i prodotti biologici e il codice identificativo dell’ODC rilasciato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. L’apposizione di questi codici identificativi nell’etichetta dimostra che l’operatore è stato oggetto di verifiche ispettive da parte dell’ODC, a garanzia del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento. I rilievi formalizzati a carico degli operatori biologici da parte degli OdC, nell’ambito dell’attività ispettiva, sono classificati in relazione all’importanza, alla natura e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della Non Conformità. La Non Conformità consiste nel mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura biologica, a seguito di comportamenti e/o negligenze compiuti dall’operatore biologico o da eventi non direttamente imputabili allo stesso. In ogni caso, per un’azienda che entra per la prima volta nel sistema di controllo, prima di poter commercializzare il prodotto con riferimento al metodo di produzione biologico, è necessario che sia Il DM n. 15962 del 16/12/2013 (entrato in vigore il 01/03/2014), definisce l’elenco delle Non Conformità riguardanti la produzione biologica e le corrispondenti mi17 Le guide di ABC Calabria sure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori. dempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale o il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli Organismi di Controllo e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello status aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell’operatore. Le Non Conformità si distinguono in Inosservanze, Irregolarità ed Infrazioni. L’Inosservanza si configura come una inadempienza lieve, che non compromette la conformità del processo produttivo e/o il sistema di autocontrollo aziendale o la gestione della documentazione aziendale. Questo tipo di non conformità si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni nello status aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell’operatore. Le infrazioni comportano l’applicazione, da parte dell’OdC, della SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE o dell’ESCLUSIONE DELL’OPERATORE dal sistema di controllo. Le inosservanze comportano l’applicazione, da parte dell’Organismo di Controllo al quale è assoggettato l’operatore, di una DIFFIDA. La Sospensione della Certificazione può riguardare una o più attività (produzione, preparazione e importazione) una o più unità produttive o l’intera azienda. La sospensione si applica alla singola attività o unità produttiva qualora l’infrazione non abbia ricadute su altre attività o unità produttive. La Diffida consiste nell’invito scritto a correggere l’inosservanza rilevata in tempi definiti e a predisporre le opportune azioni correttive affinchè l’evento non si ripeta. L’irregolarità è una inadempienza che compromette la qualificazione dei prodotti, ma non la conformità del processo di produzione e/o il sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale, e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello status aziendale. La sospensione comporta per l’operatore il divieto, per il periodo indicato, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica. L’esclusione dell’operatore consiste nel ritiro del Documento Giustificativo da parte dell’Organismo di Controllo e comporta l’avvio della procedura di cancellazione dall’elenco degli operatori biologici. Le irregolarità comportano l’applicazione della SOPPRESSIONE DELLE INDICAZIONI BIOLOGICHE. La soppressione delle indicazioni biologiche comporta il divieto per l’operatore di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica, nell’etichettatura e nella pubblicità dell’intera partita o dell’intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l’irregolarità. 1.8 Vigilanza L’attività di vigilanza viene svolta delle autorità competenti, e consiste nella valutazione delle prestazioni operative degli ODC, tenendo conto dei risultati del lavoro di ACCREDIA. Tale attività com- L’infrazione si configura come una ina18 Il sistema di controllo e certificazione dell’agricoltura biologica prende una valutazione delle procedure interne degli ODC riguardanti i controlli, la gestione e l’esame dei fascicoli di controllo alla luce degli obblighi previsti, nonché la verifica del trattamento delle non conformità e il trattamento dei ricorsi e dei reclami. logici, effettuando controlli ufficiali, essenzialmente di tipo merceologico, sulla qualità, genuinità e identità dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione agricola (sementi, mangimi, fertilizzanti e fitosanitari). L’attività di vigilanza consiste nella verifica periodica del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e dell’adempimento degli obblighi previsti per gli organismi di controllo autorizzati, nonché nella verifica del rispetto del piano di controllo annuale e dello schema di certificazione predisposto dagli organismi stessi. Le autorità pubbliche di vigilanza sull’operato delle strutture di controllo sono rappresentate dal MIPAAF e dalle Regioni e Province autonome, che esercitano tale facoltà per gli Organismi di controllo (ODC) ricadenti nel territorio di propria competenza In riferimento all’attività di vigilanza, il Ministero relaziona alla Commissione europea, che opera nella direzione di uniformare procedure e strumenti dell’attività di controllo e certificazione fra gli Stati membri. Viene effettuata a carico delle strutture di controllo private autorizzate attraverso le seguenti modalità operative: • accesso presso la sede della struttura di controllo per l’estrazione di un campione di fascicoli relativi ad operatori presso i quali verificare l’attività svolta dalla struttura stessa; • verifica diretta delle modalità operative seguite nell’attività di controllo a mezzo di affiancamento degli ispettori della stessa struttura di controllo; • verifica presso gli operatori dell’attività svolta dalle strutture di controllo per accertare che agiscano nel rispetto delle previsioni stabilite nei piani di controllo e mantengano un comportamento imparziale nei confronti dei soggetti controllati. Il MIPAAF è l’autorità nazionale preposta al controllo dell’applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di agricoltura biologica, nonché al riconoscimento e alla vigilanza degli organismi di controllo. Con la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 sono state attribuite all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) le funzioni di vigilanza statale sull’attività degli organismi di controllo. L’ICQRF è l’organo di controllo ufficiale del MIPAAF, istituito con la legge n. 462 del 7 agosto 1986, per prevenire e reprimere le frodi relative ai prodotti agroalimentari ed ai mezzi tecnici per l’agricoltura. L’ICQRF svolge la funzione di tutela nei confronti dei consumatori e dei produttori lungo tutte le filiere produttive dei prodotti agro-alimentari (trasformazione, magazzinaggio, trasporto, commercio e somministrazione degli alimenti e dei mangimi), inclusa quella dei prodotti bio- A livello regionale, l’ICQRF, le Regioni e le PP.AA. compiono l’attività di vigilanza mantenendo tra loro il massimo livello di coordinamento e di cooperazione. 19 Le guide di ABC Calabria 20 2. Agricoltura biologica Condizionalità e misure di sostegno europee La crescista costante dell’agricoltura biologica in Italia, è stata sicuramente favorita dalle politiche comunitarie messe in campo nel corso degli anni, che hanno privilegiato le misure agro-ambientali. nica in chiave ecocompatibile, tenendo conto dei costi aggiuntivi, delle perdite di reddito e del carattere d’incentivazione dell’intervento (art. 5 del Reg. CEE 2078/92). Da questo regolamento in poi tutte le successive programmazioni per lo sviluppo rurale hanno previsto misure agroambientali, e dunque di sostegno per il biologico, seguendo la stessa impostazione seppure con alcune modifiche. Lo stretto legame tra le politiche economiche e le politiche ambientali è riconosciuto già nel Trattato di Amsterdam, che impone agli stati membri di integrare le tematiche ambientali in tutte le politiche adottate. Successivamente, nell’ambito delle riforme della PAC avviate alla fine degli anni ’80, veniva ulteriormente rafforzata l’integrazione della tutela ambientale nello sviluppo dell’agricoltura. Più di recente, il pacchetto di riforme comunitarie, noto come Agenda 2000, metteva l’accento sullo sviluppo rurale, facendone il secondo pilastro della PAC, e dava un’importanza centrale al rispetto dell’ambiente. Con il regolamento 1257 del 1999, le misure agroambientali hanno avuto un notevole impulso a seguito dell’emanazione da parte delle Regioni di misure agroambientali ad hoc, inserite nei relativi Piani di Sviluppo Rurale. Tali misure sono state rivolte anch’esse alla diffusione di pratiche agricole di minore impatto ambientale, compensando gli agricoltori con premi, ancora una volta, per i maggiori costi sostenuti, per l’eventuale mancato guadagno derivante dagli impegni assunti, ma anche per fornire un incentivo allo sviluppo del settore (art. 24 del Reg. Ce 1257/99). Ulteriori spinte alla maggiore attenzione dell’aspetto ambientale nelle scelte operative degli agricoltori derivano anche dalla revisione della PAC, con il Reg. Ce 1782/03 che prevede, per i beneficiari degli aiuti disaccoppiati alla produzione, il rispetto obbligatorio degli standard della condizionalità, tra cui i requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. L’agricoltura biologica è comunemente considerata come una modalità produttiva che garantisce sia la qualità delle produzioni, sotto l’aspetto della salubrità degli alimenti, sia il rispetto delle peculiarità ambientali in cui essa si colloca. Le politiche d’incentivazione per l’agricoltura biologica fanno il loro primo ingresso con l’emanazione del Reg. 2078/92 che disciplinava le cosiddette misure di accompagnamento. Esse prevedevano il pagamento diretto di compensazioni economiche per la conversione ed il mantenimento dell’attività agricola e zootec21 Le guide di ABC Calabria La programmazione per lo sviluppo rurale del periodo 2007-2013 ripropone le misure agroambientali con alcune novità finalizzate ad aumentare l’efficacia degli interventi. In generale, con la nuova programmazione si sottolinea l’importanza degli aspetti ambientali in maniera pervasiva in tutte le misure ed un intero Asse viene dedicato a tale aspetto. di cinque anni a decorrere dall’annualità di presentazione della domanda di aiuto. Tra i criteri di ammissibilità richiesti, vi è la sottoscrizione dell’impegno nel rispetto, su tutta la superficie aziendale, degli obblighi in materia di condizionalità, dei requisiti minimi per i fertilizzanti ed i prodotti fitosanitari. La misura 214, azione 2, ha lo scopo di promuovere l’introduzione o il mantenimento di tecniche colturali e di allevamenti esenti dall’impiego di sostanze chimiche di sintesi, a norma dei Regg. CE 834/07 e 889/08. Rispetto alla normativa comunitaria, per poter beneficiare della misura 214, azione 2, sono richiesti adempimenti tecnici aggiuntivi. Di seguito sono descritte le indicazioni previste. La fase di introduzione si applica nei primi due anni in aziende che per la prima volta si convertono all’agricoltura biologica. La fase di mantenimento si applica invece alle aziende biologiche a partire dal terzo anno di adesione alla misura. Alle aziende che hanno aderito alla misura nei quinquenni già attuati in applicazione del Regolamento CEE n. 2078/92 e del Reg. CE n. 1257/99, si applica per l’intero periodo di impegno il solo premio previsto per il mantenimento. In particolare, per la misura agroambientale si sottolinea la necessità di territorializzare gli interventi per trovare misure di compensazione adeguate alle differenti caratteristiche produttive locali, tuttavia l’ammontare del premio perde la componente d’incentivo per essere fortemente legata alla giustificazione economica dei costi aggiuntivi o dei mancati guadagni. 2.1. PSR Calabria 2007-2013: Pagamenti agro-ambientali Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria, 2007-2013, ha introdotto la Misura 214, azione 2, dedicata all’agricoltura biologica. Più in generale, la misura 214, si articola in una serie di azioni riconducibili ai metodi di produzione compatibili con la tutela ambientale. La durata degli impegni, per tutte le azioni previste dalla misura, è Criteri di ammissibilità per i pagamenti agro-ambientali – PSR Calabria 2007-2013 – Misura 214 • Sottoscrizione impegno rispetto condizionalità; • Coltivare superficie minima di 2 Ha - Allevare un numero minimo di 3UBA, nel rispetto del limite massimo consentito di 2UBA/Ha e del minimo di 0,25 UBA/Ha; • Mantenere la gestione delle superfici/allevamenti oggetto di aiuto; • Sottoscrizione quinquennale dell’impegno a partire dal primo pagamento, ovvero dall’avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva. 22 Agricoltura biologica, condizionalità e misure di sostegno europee 2.1.1 Rotazioni di elementi nutritivi, deve essere previsto l’obbligo della copertura vegetale delle colture arboree con inerbimento delle interfile nel periodo invernale e per la patata copertura con colture o cover-crops nel periodo autunno-invernale su almeno il 50% dei suoli. Per l’olivo coltivato in terreni con pendenze superiori al 10%, dovrà essere garantita la copertura vegetale in inverno con inerbimento naturale o con semina delle essenze nel periodo autunnale. Il controllo integrato delle infestanti, deve essere effettuato secondo quanto previsto dai Disciplinari. Per quanto concerne la patata, le aziende devono adottare una rotazione quadriennale che comprenda un minimo di due colture diverse, rispettando una razionale alternanza tra colture miglioratrici e depauperanti. I disciplinari stabiliscono il numero minimo di anni che deve trascorrere perché una coltura torni sul medesimo appezzamento. 2.1.2 Irrigazione Per l’irrigazione è previsto l’obbligo da parte delle aziende di utilizzare il metodo del bilancio idrico allo scopo di individuare i tempi e le quantità massime somministrabili. In particolare, i beneficiari dovranno fare riferimento a quanto indicato nel volume “I fabbisogni irrigui della Regione Calabria” (Monografia divulgativa a cura dell’ARSSA, 2008), approvata con DGR 363 del 30/07/2012. 2.1.4 Gestione degli oliveti Gestione razionale degli uliveti finalizzato alla produzione nel rispetto e tutela dell'ambiente. In particolare, è prevista la spollonatura annuale. 2.1.5. Gestione dei pascoli 2.1.3 Tutela del suolo Gestione razionale dei pascoli, per come meglio identificati dal SIAN con i codici colturali 65-9; 54-9; 63-9; 64-9 e 103-9, attraverso lo sfruttamento naturale previo pascolamento con le UBA aziendali nel rispetto del limite massimo consentito di 2 UBA/Ha e del minimo di 0,25 UBA/Ha. Alle aziende agricole detentrici di pascoli, per come prima identificati, senza associazione di codice stalla aziendale (BDN) non verrà riconosciuta l’ammissibilità del premio per i soli codici colturali pascolo (gruppo coltura). Per quanto concerne la tutela del suolo le aziende devono rispettare i seguenti vincoli in funzione dei diversi obiettivi specifici indicati di seguito. Sulle superfici collinari, per contrastare l’erosione, non va eseguita alcune lavorazione se le pendenze superano il 30%. Nei suoli con pendenza media compresa tra il 30% e il 10%, la profondità massima di lavorazione non può superare 0,30 m; inoltre, la lunghezza degli appezzamenti deve essere contenuta mediante l’apertura di solchi acquai o fasce inerbite permanenti, artificiali o naturali, larghe almeno 5 metri, la cui distanza non dovrà essere superiore a 40 metri, disposte trasversalmente alla linea di massima pendenza per la regimazione idrica. In pianura, allo scopo di contenere i fenomeni di perdita 2.1.6. Zootecnia biologica Qualora si intenda attivare il contributo per le foraggere (Erbai di graminacee e leguminose, Prati di leguminose e graminacee) con allevamento zootecnico biologico i beneficiari sono obbligati 23 Le guide di ABC Calabria anche al rispetto di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 834/2007 per la specie interessata. Le aziende che per l’alimentazione del bestiame utilizzano la produzione cerealicola e/o delle leguminose da granella conseguita con il metodo biologico, potranno conteggiare tali superfici, al pari dei pascoli (meglio identificati dal SIAN con i codici colturali 65-9; 54-9; 63-9; 64-9 e 103-9), ai fini della valutazione del carico di bestiame ammissibile (in base a quanto riportato Reg. (CE) 834/2007). Il premio per la zootecnia biologica, pertanto, sarà erogato per la superficie compatibile con l’intero carico di bestiame. Le superfici pascolabili di terreni boscati o le superfici di macchia mediterranea, non sono ammissibili agli aiuti ma utilizzabili soltanto ai fini del calcolo della densità massima di bestiame allevabile in azienda purché in regola con gli adempimenti dei Reg. (CE) 834/07 e ss.mm.ii. Il calcolo del carico di bestiame allevato in zootecnia biologica, deve essere riferito al momento della presentazione dell’istanza e, successivamente, al momento della presentazione della domanda di pagamento annuale. Gli allevamenti devono fare capo all’azienda beneficiaria e devono essere alimentati con le foraggere aziendali computate per il calcolo del carico di bestiame. Nel caso di aziende con allevamento zootecnico biologico, oltre agli impegni previsti per le coltivazioni dovranno essere rispettati gli impegni per la zootecnia previsti dal Reg. CE 834/2007 (cfr. Misura 214 Allegato X - PSR Calabria 2007-2013- tabelle). 2.1.7. Verifica attrezzatura per l'irrorazione Le aziende devono assicurare il buono stato di funzionalità dei dispositivi di irrorazione, attraverso la verifica funzionale ed il rilascio con cadenza quinquennale di un attestato emesso da un tecnico o una struttura specializzata. La prima verifica, anche per le annualità successive al 2009 , dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di inizio impegno. 24 Appendice Le guide di ABC Calabria Appendice1 – Il Programma Annuale di Produzione (PAP) E’ il documento, che deve essere inviato al proprio OdC entro il 31 gennaio di ogni anno, con il quale l’operatore comunica le colture in atto o che verranno realizzate sugli appezzamenti notificati durante l’anno corrente fornendo altresì le stime delle produzioni. Nel caso di variazione di programma e stima delle produzione o modifica delle unità produttive le variazione devono essere comunicate all’OdC compilando un PAP di Variazione. Il D.M. n. 18321 del 09/08/2012 esplicita le disposizioni relative alla gestione informatizzata dei “programmi annuali” di produzione vegetale, zootecnia, acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico, per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità. Questo decreto definisce le modalità di gestione delle informazioni previsionali in materia di programmi annuali e fornisce definizioni uniformi che garantiscono una gestione coerente delle informazioni da utilizzare ai fini statistici. Il decreto prevede che gli operatori provvedano ad inserire nel SIB e nei sistemi informativi regionali le informazioni previsionali sulle produzioni biologiche relative ai seguenti programmi annuali, entro il 31 gennaio di ogni anno: • per le produzioni vegetali, contenente la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni vegetali, riferite ai singoli appezzamenti/particelle; • per le produzioni zootecniche, contenente la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni animali, espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e tipologia di prodotto in un’unità di numero, peso o capacità; • per le produzioni d’acquacoltura, contenente la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni d’acquacoltura; • per le preparazioni, contenente la descrizione qualitativa delle produzioni provenienti dalla preparazione; • per le importazioni, contenente la descrizione qualitativa e quantitativa dei prodotti importati da Paesi terzi. 26 Appendice Appendice 2 - Etichettatura dei prodotti biologici Nell’etichettatura e nella pubblicità di un prodotto agricolo tal quale o trasformato, si possono usare termini riferiti al metodo di produzione biologico a condizione che tutti gli ingredienti di tale prodotto, sono stati ottenuti conformemente alle prescrizioni di cui ai Regg. CE 834/07 e 889/08. Nell’etichettatura dei prodotti biologici devono, comunque, essere applicate tutte le disposizioni legislative che disciplinano l’etichettatura dei prodotti alimentari a livello nazionale, europeo e/o nel Paese di destinazione. Il D.M. 18354 del 27 Novembre 2009, ad integrazione di quanto già previsto dal Reg. CE 834/07 e CE 889/08, prevede le seguenti indicazioni: PRODOTTO BIOLOGICO (*) Controllato da ?XXX? Organismo di Controllo autorizzato dal MiPAAF: IT BIO XXX (**) Codice Operatore n° A0000 (***) Le diciture di controllo sopraindicate sono richieste per tutti i prodotti ottenuti e commercializzati sul mercato italiano. Negli altri Paesi UE normalmente sono richiesti esclusivamente i codici di controllo previsti all’art. 58 del Reg. CE 889/08. Il regolamento comunitario prevede che le indicazioni al metodo di produzione biologico siano diversificate in relazione alla percentuale di ingredienti di origine agricola vegetali ed animali biologici utilizzati nella preparazione. Prodotti caratterizzati da una percentuale di ingredienti di origine agricola certificati UGUALE O SUPERIORE al 95% In questo caso la dicitura «biologico / bio / eco / organic» può figurare, ben visibile, nella denominazione di vendita del prodotto, nella descrizione, nei “claim” e nel marchio aziendale (senza particolari vincoli di tipo del carattere, dimensioni e colore) a patto che: • gli ingredienti di origine bio siano chiaramente identificati nella lista degli ingredienti (es. con un richiamo asterisco: *biologico); • gli ingredienti che non sono di origine agricola (additivi, aromi naturali, coadiuvanti tecnologici, ecc.) siano espressamente contemplati dal Reg. CE 889/08, art. 27 e allegato VIII; • gli ingredienti di origine agricola non prodotti con metodo biologico rientrino tra quelli espressamente autorizzati nell’allegato IX del Reg. CE 889/08 (prodotti non disponibili da agricoltura biologica nell’ Unione Europea). Prodotti caratterizzati da una percentuale di ingredienti di origine agricola certificati INFERIORE al 95% In questo caso i riferimenti all’agricoltura biologica possono essere riportati esclusivamente nell’elenco degli ingredienti (es. con un richiamo asterisco: *biologico), unitamente al tenore percentuale di ingredienti bio in rapporto al totale degli ingredienti agricoli. L’uso del logo comunitario è vietato nei prodotti biologici in conversione e nei prodotti multi-ingrediente con un contenuto in ingredienti biologici inferiore al 95%. (*) «bio», «da agricoltura biologica» o «in conversione all’agricoltura biologica». (**) IT= Italia BIO= Biologico XXX= Codice OdC. (***) A1234 Codice identificativo univoco attribuito dall’OdC all’operatore controllato. 27 Le guide di ABC Calabria Quando è usato il logo comunitario, si DEVE anche fare riferimento all’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto. Per i prodotti di origine zootecnica deve essere indicato il luogo di l’allevamento. Tale indicazione compare nello stesso campo visivo del logo e prende, se del caso, una delle forme seguenti: Agricoltura UE - quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’UE; Agricoltura non UE - quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi; Agricoltura UE/non UE - quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo; La succitata indicazione UE o non UE può essere sostituita o integrata dall’indicazione di un paese (es. «Agricoltura Italia») nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel paese. Esempio etichettatura 28 Appendice Appendice 3 – Riconoscimento retroattivo del periodo di conversione. Qualora un produttore voglia richiedere il riconoscimento di periodi anteriori all’entrata in vigore del Reg. (CE) n. 710/2009 come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell’ art. 38 bis del Reg. (CE) n. 889/2008, deve presentare all’Organismo di Controllo una specifica richiesta. Tale richiesta dovrà essere corredata da: • descrizione dettagliata degli impianti realizzati e dei metodi produttivi adottati nelle unità di produzione interessate; • documentazione comprovante il non utilizzo di mezzi di produzione non autorizzati ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, come modificato dal Reg. (CE) n. 710/2009, antecedentemente alla data di notifica ed invio della stessa. Tale documentazione può essere costituita da: - registrazioni relative all’utilizzo dei mezzi tecnici; - perizie ed ogni altra evidenza utile. L’OdC acquisita la suddetta richiesta da parte del produttore, ed effettuate le verifiche necessarie, provvede ad inoltrare alla Regione o Provincia Autonoma (di seguito Regione) di competenza una relazione dettagliata sulla situazione aziendale oggetto della richiesta ed il parere di merito degli organi deliberanti dello stesso OdC. La relazione deve contenere almeno le seguenti informazioni: • Denominazione e CUAA dell'operatore biologico • Data della richiesta da parte del produttore • Cartografia delle unità produttive e delle zone interessate e tipologia di allevamento (antecedenti e successive alla notifica) ; • Data di fine conversione ai sensi del art. 38 bis, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 889/2008, riferite alle singole unità produttive; • Data di fine conversione richiesta ai sensi del art. 38 bis, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 889/2008, La relazione, oltre al richiamato parere di merito degli organi deliberanti dello stesso OdC, deve essere corredata dal verbale di visita ispettiva dal quale si evinca la verifica di evidenze documentali ed ispettive e dai rapporti di prova di eventuali analisi effettuate. Le Regioni, esaminata la relazione dell’OdC e la documentazione a corredo ed eseguiti gli eventuali accertamenti ritenuti opportuni, autorizza o meno il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attività come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell’art. 38 paragrafo 2 del Reg. CE 889/2008, dandone comunicazione all’OdC e, per conoscenza, all’operatore. In assenza di specifico riscontro da parte delle Regioni entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, ha valore l’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvo diversi termini stabiliti dalle citate autorità. 29 30 31