Le prime normative internazionali
e comunitarie sulla parità di
genere.
L'impulso delle organizzazioni
internazionali e dell'UE alle
politiche di pari opportunità e alla
normativa antidiscriminatoria.
Corso “Donne, politica e istituzioni”
prof. Francesca Perrini
Messina, 26 giugno 2013, h. 15-19.00
• molteplicità delle sfumature istituzionali e
giuridiche.
• distinzione tra ruolo svolto dalle OI a
carattere universale (ONU e OIL) e attività
intrapresa dalle OI a carattere regionale
(limitandoci al continente europeo, CdE e
UE).
• concetto di base
• “principio di non
discriminazione”
• Preambolo dello Statuto delle NU:
• “riaffermare la fede nei diritti
fondamentali dell’uomo, nella
dignità e nel valore della persona
umana, nella eguaglianza dei diritti
degli uomini e delle donne e delle
nazioni grandi e piccole”
• art. 55, lett. c) Statuto delle NU
• le NU si impegnano a promuovere: “il
rispetto e l’osservanza universale dei
diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali per tutti, senza
distinzione di razza, sesso, lingua o
religione”.
art. 2 Patto sui diritti civili e politici
art. 2 Dichiarazione Universale dei diritti
dell’Uomo
art. 2, par. 2 Patto sui diritti economici
sociali e culturali
art. 2 Convenzione sui diritti del fanciullo
art. 14 Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (cui si aggiunge il
Protocollo 12)
• Attività delle NU
• Convenzione sull’eliminazione di ogni
forma di discriminazione nei confronti
della donna
• adottata il 18 dic. 1979 ed entrata in vigore
il 3 sett. 1981
• Struttura della Convenzione:un Preambolo e
30 articoli, suddivisi in 6 parti
• Meccanismo di controllo:
• Comitato per l’eliminazione di ogni forma di
discriminazione nei confronti della donna
• 1999 un Protocollo opzionale: istituisce
ulteriori meccanismi di garanzia
• Le conferenze delle Nazioni
Unite sulle donne: dalla
conferenza di Città del
Messico del 1975 alla
conferenza di Pechino del
1995
Città del Messico, 1975:
primo Piano d’Azione Mondiale che
stabiliva risultati precisi da raggiungere
entro il 1980: l’uguaglianza di accesso
all’istruzione, all’impiego, alla nutrizione e ai
servizi sanitari, così come una maggiore
partecipazione alla politica e alla
pianificazione familiare
• Copenaghen 1980:
• fu adottata la “Convenzione sull’eliminazione di tutte le
forme di discriminazione nei confronti delle donne”
• Temi centrali: lavoro, salute e educazione, identificati
come aree strategiche
• Programma d’Azione: insufficiente volontà politica, mancato
riconoscimento del valore dei contributi delle donne alla
società, scarsa consapevolezza femminile riguardo le
opportunità a disposizione delle donne, etc.
Nairobi, 1985:
• Piano d’Azione denominato “Strategie
future per l’avanzamento delle donne”
• le misure raccomandate nel Piano d’Azione
coprivano ogni settore d’intervento:
dall’istruzione alla sanità; dall’occupazione
ai servizi sociali; dall’ambiente alle
comunicazioni.
Pechino, 1995
• incentrata sui concetti di empowerment e
mainstreaming
• Empowerment: attribuzione di potere alle
donne, loro partecipazione attiva ai
processi decisionali
• Mainstreaming: necessità di inserire
nelle politiche di carattere generale
tematiche e aspetti legati alle donne
• Dichiarazione di Pechino
• Piattaforma d’Azione individua le seguenti aree
critiche : donne e povertà; istruzione e
formazione delle donne; donne e salute; la
violenza contro le donne; donne e conflitti armati;
donne ed economia; donne, potere e processi
decisionali; meccanismi istituzionali per favorire il
progresso delle donne; i diritti umani delle donne
e donne e media
Pechino + 5:
• Azioni e iniziative ulteriori per dare
attuazione alla Dichiarazione e alla
Piattaforma d’azione di Pechino
• Dichiarazione politica e un accordo sulle
"Ulteriori azioni e iniziative per attuare la
Dichiarazione e la Piattaforma d’azione di
Pechino".
Criticità:
• • partecipazione delle donne alle decisioni in materia di politica economica,
• • alfabetizzazione
• • violenza domestica
• • pratiche tradizionali nocive quali le mutilazioni dei genitali, i matrimoni
precoci e forzati, i delitti "d’onore", lo sfruttamento commerciale del sesso, la
tratta di donne e bambine/i, infanticidio delle bambine, i crimini di origine
razziale
• • mortalità e morbilità materna
• • prevenzione delle gravidanze indesiderate
• • conseguenze degli aborti a rischio
• • educazione sessuale per le giovani adolescenti
Pechino +10, 2005
• crescita di una pericolosa sinergia di fondamentalismi religiosi.
• Italia: criticata ufficialmente dal Comitato per l’Eliminazione della
Discriminazione contro le Donne. Il Comitato ha espresso “forti
preoccupazioni” per la condizione delle donne italiane. Donne ancora
concepite come madri e come oggetti sessuali soprattutto attraverso i
messaggi veicolati dalla pubblicità e dalla televisione; inserite
marginalmente nella vita politica e spesso vittime di discriminazioni
sul lavoro. Gli impieghi per le donne sono spesso precari e part-time
e quasi sempre a basso reddito. Le inferiori condizioni economiche
unite alla mancanza di strutture pubbliche dedicate all’infanzia,
costringono una donna su cinque ad abbandonare il lavoro dopo il
primo figlio. Altro punto irrisolto del nostro sistema politico è quello
della presenza/assenza delle donne nei centri decisionali.
Consiglio d’Europa
1.Giurisprudenza Corte europea dei diritti
dell’uomo
2.Produzione normativa
1. Caratteristica: tutela ancorata ai dritti
contemplati nella CEDU (rispetto della vita
privata e familiare, diritto alla salute, diritto
all’integrità fisica, ecc.) da cui deriva una
tutela frammentaria, senza che si segua
un vero e proprio “approccio di genere”.
2. Atti
 raccomandazione del Comitato dei Ministri
sulla partecipazione equilibrata delle donne e
degli uomini ai processi decisionali politici e
pubblici, adottata il 12 marzo 2003
 Convenzione europea sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle
donne e la violenza domestica, aperta alla
firma ad Istanbul l’11 maggio 2011, non ancora
in vigore.
 L’Italia l’ha ratificata il 19 giugno 2013
La politica delle pari opportunità
nell’Unione Europea
1.Diritto primario
2.Diritto derivato
3.Atti non vincolanti
1. Diritto primario:
 Trattato di Roma 1957, art. 119: “Ciascuno Stato
membro assicura (…) l’applicazione del principio
della parità della retribuzione fra i lavoratori di
sesso maschile e quelli di sesso femminile per
uno stesso lavoro. (…) La parità di retribuzione,
senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
a) che la retribuzione accordata per uno stesso
lavoro pagato a cottimo sia fissata ad una stessa
unità di misura; b) che la retribuzione corrisposta
per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un
posto di lavoro uguale”
• Trattato di Maastricht 1992: la Comunità deve
sostenere e completare l’azione degli Stati membri
riguardo alla parità tra uomini e donne per quanto
concerne le loro opportunità sul mercato del lavoro
ed il trattamento del lavoro e ribadiva l’obbligo degli
Stati aderenti ad applicare il principio della parità
retributiva.
• Infine, una dichiarazione allegata all’atto finale della
conferenza intergovernativa gli Stati membri hanno
precisato che il principio di eguaglianza non
impedisce di prendere misure volte a facilitare
l’impiego femminile.
• Trattato di Amsterdam 1999: il principio delle pari
opportunità entra formalmente a far parte del diritto primario
dell’Unione europea.
• Modifiche del Trattato CE: nuovo art. 119, si aggiungono 2
nuovi paragrafi; art. 2: la parità tra uomini e donne rientra tra
gli obiettivi della Comunità; art. 3: si aggiunge che “l’azione
della Comunità (…) mira ad eliminare le ineguaglianze,
nonché a promuovere la parità tra uomini e donne”; art. 13:
al divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità si
aggiunge quello fondato sul sesso.
Carta dei diritti fondamentali dell’UE,
Nizza 2000:
• art. 23 “parità tra donne e uomini”, co. 1, “la
parità tra donne ed uomini deve essere
assicurata in tutti i campi, compreso in
materia di occupazione, di lavoro e di
retribuzione”, co. 2, “il principio della parità
non osta al mantenimento o all’adozione di
misure che prevedano vantaggi specifici a
favore del sesso sottorappresentato”
• Trattato di Lisbona 2009, art. 157:
vecchio art. 119 senza modifiche
2. Diritto derivato
• Direttiva 76/207, modificata dalla direttiva
2002/73
• Direttive 79/7 e 86/378
• Direttiva 97/80
• Direttiva di “codificazione” 2006/54
3. Atti non vincolanti
• Codici di condotta rivolti alle imprese: 1991, in
materia di molestie sessuali sul lavoro; 1996,
applicazione del principio della parità di
retribuzione
• Comunicazione Commissione 96/67,
applicazione del principio del mainstreaming
• Programmi d’azione: 1982-1985; 1986-1990;
1991-1995; 1996-2000; 2001-2005
Organi ad hoc
• Parlamento europeo: Commissione per i diritti delle donne
• Commissione: Gruppo dei Commissari per le pari
opportunità
• Direzione Generale V “Occupazione, relazioni industriali e
affari sociali”: Unità per le pari opportunità
• Direzione Generale X “Informazione e Comunicazione”:
sezione Informazione delle donne
Strategia per la parità tra donne e
uomini
2010-2015
• Comunicazione Commissione 2010/491
• 5 priorità: 1. economia e mercato del
lavoro, 2. parità salariale, 3. parità nei posti
di responsabilità, 4. lotta contro la violenza
di genere, 5. promozione della parità
all’esterno dell’Ue
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