COMUNE DI LIBRIZZI (Provincia di Messina) 2° Settore Economico-Finanziario OPUSCOLO INFORMATIVO “CHE COS’È L’I.M.U.” A cura dell’Ufficio Comunale Tributi - Servizio ICI / IMU Librizzi (ME), maggio 2012 IMU: Imposta Municipale Propria Tutto quello che c’è da sapere Dal 2012 entra in vigore la nuova imposta comunale che sostituisce la vecchia ICI, il cui gettito finirà in parte nelle casse comunali e in parte in quelle erariali. Di seguito si riportano le schede di sintesi con tutti gli aspetti più importanti e da conoscere assolutamente per la nuova imposta. Caratteristiche dell’IMU L’IMU sostituisce sia la vecchia ICI sia la componente immobiliare IRPEF e le addizionali regionali e comunali, relativi a redditi di immobili non locati o non affittati. L’IMU si applica al possesso di qualunque immobile, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente a: - quota di possesso - mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Nota: il mese durante il quale il possesso si sia protratto per almeno 15 giorni va computato per intero. Cosa colpisce? L’imposta è dovuta per il possesso di: - fabbricati in cui rientrano anche i fabbricati rurali ad uso sia abitativo sia strumentale; aree fabbricabili; terreni in cui rientrano sia quelli agricoli sia quelli incolti. 1 Chi deve pagare l’IMU L’IMU deve essere corrisposta da: - proprietari dell’immobile, terreno o area (a prescindere che siano strumentali o merce); titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie); locatari di immobili in base a un contratto di leasing finanziario; concessionari di beni demaniali. IMU e uso gratuito a parenti in linea retta Non è possibile ottenere agevolazioni per case concesse a parenti in uso gratuito. La nuova normativa Imu non ripropone più la possibilità di assimilare ad abitazione principale l’immobile dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale con conseguente applicazione dello stesso regime agevolato previsto per l’abitazione principale. Calcolo dell’IMU per fabbricati e terreni Per calcolare l’IMU si parte dalla rendita catastale rivalutata e moltiplicata per opportuni coefficienti, al fine di ottenere il valore catastale. A tale valore si applica l’aliquota prevista per la particolare fattispecie. Per i fabbricati la base imponibile si determina come riportato di seguito. La rendita catastale va rivalutata del 5% e poi moltiplicata per i seguenti coefficienti: - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; - 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Per i terreni la base imponibile si determina come segue. Si moltiplica il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al mese di gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, moltiplicando, poi, per: - 135 per i terreni agricoli; - 110 per i terreni agricoli utilizzati da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola. 2 Aliquote IMU L'aliquota IMU di base è pari allo 0,76%. I Comuni possono innalzare o ridurre l'aliquota di base fino a 0,3 punti percentuali, ottenendo quindi: - minimo pari a 0,46% - massimo pari a 1,06% Abitazione Principale e relative pertinenze: l’aliquota base è pari a 0,4%. I Comuni possono innalzare o ridurre l'aliquota di base fino a 0,2 punti percentuali, ottenendo quindi: - minimo pari a 0,2% - massimo pari a 0,6% Fabbricati rurali ad uso strumentale: l’aliquota base è pari a 0,2%. I Comuni possono innalzare o ridurre l'aliquota di base fino a 0,1%, ottenendo quindi: - minimo pari a 0,1% - massimo pari a 0,2% Immobili non produttivi di reddito fondiario: è prevista la riduzione dell'aliquota IMU di base fino allo 0,4%. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: i Comuni possono ridurre l’aliquota di base, pari allo 0,76% fino ad un livello minimo pari alla sua metà 0,38%, ottenendo quindi: - minimo pari a 0,38% - massimo pari a 1,06% Nota: la Circolare del Ministero dell’Economia n. 3/DF del 18 maggio2012 ha precisato che il limite sia minimo che massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del Comune. Abitazione principale L’abitazione principale va intesa come l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto nella quale il possessore e il suo nucleo familiare - dimorano abitualmente; - risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle accatastate nelle categorie: - C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa; - C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse; - C/7: tettoie. Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa. 3 Riduzione del 50% del valore dell’immobile Previsto il dimezzamento del valore imponibile per - i fabbricati di interesse storico o artistico; per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Aliquota ridotta per altre fattispecie Le aliquote ridotte per l’abitazione principale si applicano anche: - alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge; all’abitazione non locata posseduta da (se il comune lo ha previsto) anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitario; cittadini italiani residenti all’estero Detrazioni Per l’abitazione principale e relative pertinenze è prevista una detrazione secca pari a 200€ per il periodo durante il quale si protrae la destinazione. Nota: se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica. Per ciascun figlio convivente con età non superiore a 26 anni è prevista un’ulteriore detrazione di 50€, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione può essere al più pari a 800€. Nota: il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del 26° anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Per potere computare l’intero mese nel calcolo della maggiorazione, occorre che: - il compimento del 26° anno di età si verifichi dal 15° giorno del mese in poi; - la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni 4 Numero di rate e scadenze L’IMU va versata: - per l’abitazione principale, a scelta del contribuente, in due o tre rate - per gli altri immobili in due rate Le scadenze sono: - nel caso di 3 rate: - I rata: 18 giugno 2012 - II rata: 17 settembre 2012 - III rata: 17 dicembre 2012 - nel caso di 2 rate: - I rata: 18 giugno 2012 - II rata: 17 dicembre 2012 Come pagare Il pagamento dell'acconto IMU deve essere effettuato con il modello F24. Da dicembre, in sede di saldo sarà possibile utilizzare il bollettino postale come avveniva per l'ICI. Codici di tributo I codici tributo da utilizzare per il pagamento dell’Imu sono i seguenti: - 3912 per abitazione principale e relative pertinenze - destinatario Comune 3913 per fabbricati rurali ad uso strumentale - destinatario Comune 3914 per terreni - destinatario il Comune 3915 per terreni - destinatario lo Stato 3916 per aree fabbricabili - destinatario il Comune 3917 per aree fabbricabili - destinatario lo Stato 3918 per altri fabbricati - destinatario il Comune 3919 per altri fabbricati - destinatario lo Stato 3923 per interessi da accertamento - destinatario il Comune 3924 per sanzioni da accertamento - destinatario il Comune 5 IMU Risposte alle domande più frequenti poste dai contribuenti Premessa L’IMU comporta un forte aumento del prelievo patrimoniale sugli immobili (pari al 233% dell’ICI) gran parte del quale va a beneficio dello Stato. Infatti, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. La riserva statale non si applica alle variazioni deliberate dai Comuni. La legge prevede inoltre che tutto il gettito comunale “in eccesso” rispetto a quanto incassato con l’ICI sia recuperato dallo Stato attraverso drastiche riduzioni dei trasferimenti. Considerando anche le riduzioni ulteriori di risorse decise per il 2012, i Comuni ricaveranno dall’IMU risorse equivalenti al 72% del gettito dell’ICI. Di fatto, quindi, l’IMU è un’imposta “municipale” solo di nome. Il presente documento fa parte di un’iniziativa dell’Anci volta a facilitare la comprensione dell’IMU e gli adempimenti cui i contribuenti saranno chiamati per il calcolo e il pagamento dell’imposta. Le domande più frequenti di seguito riportate con le relative risposte sono tratte dai contatti dell’l’IFEL con i cittadini e con gli operatori comunali sull’applicazione della nuova imposta. Per semplificare i riferimenti di legge, si indicherà il “d.l. n. 201” per intendere il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, comprensivo delle modificazioni introdotte dal d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con legge in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. 1 Sommario 1. Chi deve pagare l’IMU? .............................................................................................................................. 4 2. Come si calcola la "base imponibile" dell'IMU? ........................................................................................ 4 3. Quali sono le aliquote dell’IMU ? .............................................................................................................. 5 4. … e come si calcola l’imposta dovuta ? ..................................................................................................... 5 5. Cosa si intende per abitazione principale? ................................................................................................ 6 6. Gli anziani o i disabili proprietari di un immobile, che risiedono in casa di cura devono pagare l’IMU con l’aliquota prevista per l’abitazione principale oppure ad aliquota base ? ................................................ 6 7. Gli immobili locati a “canone concordato” beneficiano di un’aliquota ridotta rispetto a quelli a canone libero? ........................................................................................................................................................ 7 8. L’IMU assorbe l’Irpef sui redditi immobiliari? ........................................................................................... 7 9. Quando si paga l'IMU e con quali regole per la suddivisione in rate ? ...................................................... 8 10. Come si paga l’IMU? .................................................................................................................................. 9 11. Sono un cittadino italiano residente all’estero. Come si applica l’IMU all’abitazione che possiedo nel Comune di origine ? ................................................................................................................................. 11 12. Siamo due genitori che hanno affidato in uso gratuito un’abitazione di loro proprietà al figlio che la utilizza come propria dimora e che non possiede altri immobili. L’abitazione in questione beneficia del regime di agevolazione previsto per l’abitazione principale? ................................................................. 11 13. Nel caso di coniugi separati, a chi spetta il pagamento dell’IMU per la casa coniugale? ....................... 12 14. Qual è la disciplina per gli immobili storici? ............................................................................................ 12 15. Qual è la disciplina per i fabbricati inagibili/inabitabili? .......................................................................... 13 16. Possiedo un immobile in un comune dell’Abruzzo, che risulta tuttora inagibile perché fortemente danneggiato dal terremoto del 2009. Devo pagare l’IMU anche per quell’immobile ? .......................... 13 17. Sono diventato proprietario, insieme a mio fratello, di una quota dell’abitazione dei miei genitori a seguito del decesso di mio padre. L’abitazione continua ad essere utilizzata esclusivamente dalla mamma. Chi deve pagare l’IMU ? ........................................................................................................... 13 18. Le pertinenze dell'abitazione principale godono tutte della stessa aliquota ridotta e possono fruire della detrazione spettante per l’abitazione? ........................................................................................... 14 19. Nel caso in cui la pertinenza all’abitazione principale sia autonomamente accatastata rispetto all'appartamento, si può applicare l'aliquota IMU ridotta e la detrazione per l'abitazione principale? . 14 20. Nel caso in cui due coniugi siano comproprietari, ognuno al 50%, della casa abitano, la detrazione abitazione principale spetta per 200 euro ad entrambi, oppure spetta nella misura di 100 euro per ciascuno? ................................................................................................................................................. 14 21. Se l’abitazione è cointestata al 50% ad una coppia convivente, non legata dal vincolo del matrimonio, la detrazione di 200 euro va ugualmente divisa in due (cioè 100 euro a testa), oppure spetta ad entrambi per intero (cioè 200 euro a testa)? .......................................................................................... 15 22. Con l'introduzione dell' IMU, che cosa succederà alle abitazioni rurali di proprietà dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli, che possiedono i requisiti previsti dall'art. 3 del decreto legge n. 557 del 30 dicembre 1993? .................................................................................................................................. 15 2 23. Come si applica l’IMU sui fabbricati rurali strumentali (imponibilità e modalità di pagamento) ? ........ 15 24. Come si calcola l'IMU sui terreni agricoli? ............................................................................................... 16 25. L’IMU per le aree edificabili prevede nuove regole rispetto alla disciplina dell’ICI? ............................... 17 26. Quando va presentata la dichiarazione dell’IMU? .................................................................................. 18 27. Sono assegnatario di una abitazione realizzata da una cooperativa edilizia a proprietà indivisa, che utilizzo come abitazione mia e della mia famiglia. E’ vero che la cooperativa (e quindi io stesso) dovrà pagare l’IMU come se fosse una “seconda casa” ? ................................................................................. 19 3 1. Chidevepagarel’IMU? Risposta: sono tenuti al pagamento dell’IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, o superficie sugli immobili stessi. Costituisce presupposto per il pagamento dell’IMU il possesso degli immobili già assoggettati ad ICI (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli) e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati. Diversamente dall’ICI, l’IMU si applica anche all’abitazione dove il contribuente risiede e dimora abitualmente (l’abitazione principale). Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale (cioè utilizzati per l’attività dell’impresa agricola), già esclusi dall’ICI, sono imponibili, pur se con ampie eccezioni. 2. Comesicalcolala"baseimponibile"dell'IMU? Risposta: La base imponibile dell’IMU è il valore degli immobili. Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili. Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”, in pratica il valore di mercato. Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (ai sensi dell'art.3, comma 48, della legge 23/12/1996, n. 662), per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l’IMU: • 160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; • 140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; • 60, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; • 80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; • 55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Nel caso dei terreni agricoli o incolti il procedimento è simile. La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, che valgono solo per l’IMU: 4 • 110, nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; • 135, per tutti gli altri terreni. 3. Qualisonolealiquotedell’IMU? Risposta: La disciplina dettata dalla legge stabilisce tre distinte aliquote di base dell’IMU: - Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di tre punti per mille (tra 4,6 e 10,6 per mille); - Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 4 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di due punti per mille (tra 2 e 6 per mille); - Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille, che i Comuni possono diminuire di un punto (fino all’1 per mille) Si ricorda che per il 2012 il calcolo dell’imposta dovuta in acconto va effettuato facendo riferimento alle aliquote (e alle detrazioni di base. Soltanto con la rata a saldo (dicembre 2012) si dovranno considerare le variazioni introdotte dai Comuni (o dal Governo, in caso di emanazione del DPCM correttivo che la legge prevede facoltativamente) e versare l’importo dovuto complessivo a conguaglio di quanto già pagato in acconto. 4. …ecomesicalcolal’impostadovuta? Risposta: L’IMU da pagare dipende dalla base imponibile dell’immobile posseduto, dall’aliquota, dalla quota di possesso e dal periodo di possesso. Nel caso di un immobile posseduto per intero e per tutto l’anno, l’imposta annuale dovuta si calcola moltiplicando il valore imponibile per l’aliquota. Ad esempio, un fabbricato abitativo non utilizzato come abitazione principale del valore imponibile di 128 mila euro, comporta il pagamento pari a € 128.000 x 7,6 / 1000 = € 972,80 Se lo stesso fabbricato è posseduto dal contribuente al 30% a decorrere dal 20 maggio 2012, si dovrà tener conto anche della quota di possesso (30%) e del periodo di possesso (7 mesi, cioè 7 dodicesimi). Il calcolo dell’imposta dovuta per il 2012 sarà il seguente: € 972,80 (imposta teorica annua) x 30% / 12 x 7 = € 170,24 5 Per il calcolo del periodo di possesso vale la stessa regola dell’ICI: viene considerato un mese intero di possesso il mese nel quale il possesso si verifica per almeno 15 giorni. Pertanto, l’acquisto di un immobile che avviene il 10 del mese comporta il calcolo dell’imposta da parte dell’acquirente per l’intero mese (il possesso si protrae per oltre 15 giorni); un acquisto che avviene il giorno 20 del mese, comporta il calcolo dell’imposta a partire dal mese successivo (il possesso si protrae per meno di 15 giorni). 5. Cosasiintendeperabitazioneprincipale? Risposta: Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, come indicato dal comma 2, art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n.16 del 2012. La norma specifica inoltre che “le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”, anche nel caso in cui i componenti del nucleo abbiano stabilito in domicili diversi la propria dimora e la propria residenza. Già con pronunciamenti della Corte di Cassazione (ved. sentenza n. 14389 del 2010), nel regime ICI veniva affermato il principio dell’unicità dell’abitazione principale a livello familiare indipendentemente dalla sua ubicazione, sulla base di considerazioni che non sembrano superate dalla definizione della norma IMU. In altri termini, nonostante il tenore letterale della definizione IMU, che esclude esplicitamente l’applicazione dei benefici per l’abitazione principale a il caso di un nucleo familiare con più di un’abitazione principale nel territorio dello stesso Comune per effetto della residenza dichiarata dai suoi componenti, si ritiene che l’unicità dell’abitazione principale rispetto a ciascun nucleo familiare vada considerata per l’intero territorio nazionale. 6. Glianzianioidisabiliproprietaridiunimmobile,cherisiedonoincasadi curadevonopagarel’IMUconl’aliquotaprevistaperl’abitazione principaleoppureadaliquotabase? Risposta: Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell'immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni. In particolare, per ciò che riguarda le assimilazioni all’abitazione principale, immobili cioè che per il loro particolare utilizzo erano assoggettate alla stessa aliquota prevista per l’abitazione principale (e per questo motivo, dal 2008 al 2011, escluse dal pagamento dell’ICI), il nuovo disposto normativo (articolo 13, co. 10 del d.l. n. 201 del 2011) prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 6 o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata. L’adozione di questa agevolazione dovrà risultare dalla deliberazione comunale riguardante la disciplina dell’IMU. In questo caso sarà applicabile sia l’aliquota ridotta, sia la detrazione, come previsto per il regime dell’abitazione principale stabilito dalla legge (ed eventualmente modificato dalla delibera comunale). Se il Comune non delibera espressamente nel senso indicato, l’abitazione di anziani o disabili residenti in case di cura dovrà pagare l’IMU senza agevolazioni, e l’aliquota da applicare sarà quella ordinaria. 7. Gliimmobililocatia“canoneconcordato”beneficianodiun’aliquota ridottarispettoaquelliacanonelibero? Risposta: La legge istitutiva dell’IMU non prevede alcun trattamento agevolato per gli immobili locati a canone concordato (secondo i criteri della legge n. 431 del 1998. La norma (articolo 13, comma 9 del dl 201/2001 convertito nella legge n.214/2001 recentemente modificata dal dl 16/2012), prevede tuttavia che i Comuni possano facoltativamente ridurre l’aliquota di base allo 0,4 per cento per tutti gli immobili locati, non specificando all’interno della categoria generale, quale tipo di contratto (a canone libero o concordato) potrà beneficiare dell’eventuale riduzione. In tale contesto tuttavia, si ritiene che seppur in assenza di una precisa indicazione della legge a favore dei proprietari di immobili che decidano di affittare a canoni calmierati, i Comuni restano liberi di prevedere un’aliquota ridotta in relazione alle tipologie di affitto che considerano meritevoli di un maggior sostegno. Resta inteso tuttavia, che l’aliquota applicata agli immobili in affitto a canone libero non potrà in ogni caso risultare superiore a quella ordinaria (il 7,6 previsto dalla legge, ovvero la misura modificata dalla delibera del Comune). 8. L’IMUassorbel’Irpefsuiredditiimmobiliari? Risposta: Si, ma limitatamente all’Irpef applicata agli immobili non locati. Ciò significa che il contribuente persona fisica che prima pagava sul suo immobile non locato l'Irpef in base alla rendita catastale, dal 2012 pagherà per quell’immobile soltanto l’IMU. Se si tratta di abitazione principale non cambia nulla, perché era già esente dall’Irpef. Negli altri casi bisogna tenere presente la scansione temporale dei tributi: sull'Unico o sul 730 del 2012, che andranno compilati in queste settimane, la rendita catastale va dichiarata e bisogna pagarvi, se 7 dovute, anche l'Irpef e le eventuali addizionali, perché si tratta di quelle riferite ai redditi 2011. L'IMU è un'imposta entrata in vigore nel 2012 e assorbe Irpef e addizionali dovute per il 2012. Ciò significa che per il contribuente il beneficio dell’assorbimento dell’Irpef nell’IMU vi sarà nella dichiarazione dei redditi che si presenterà nella primavera 2013, oltre che nel calcolo dell’acconto Irpef di novembre 2012. 9. Quandosipagal'IMUeconqualiregoleperlasuddivisioneinrate? Risposta: Per il 2012 è previsto un regime speciale per il pagamento dell’IMU. In primo luogo, la legge stabilisce che l’acconto si deve pagare secondo le regole di base del tributo, senza tener conto delle eventuali variazioni alle aliquote e alle detrazioni che i Comuni possono aver già deliberato. In secondo luogo, mentre per la generalità degli immobili è previsto il pagamento in due rate, nel caso dell’abitazione principale, il contribuente può decidere di pagare in tre rate. Inoltre, per gli immobili rurali sono previste modalità specifiche (ved. quesito n. 23) A) Il pagamento degli immobili diversi dall’abitazione principale Si paga in due rate: la prima entro il 18 giugno e il saldo il 17 dicembre (ambedue le date sono il primo giorno feriale utile successivo alla scadenza di legge del 16 del mese). Il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base. La seconda rata è versata a saldo d’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili). Si ricorda in proposito che, a causa dell’incertezza circa la determinazione delle risorse previste dalla legge, fortemente connesse con il gettito dell’IMU, i Comuni potranno eccezionalmente approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione entro il 30 settembre 2012. Inoltre, entro il 10 dicembre 2012, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo potrebbe modificare la stessa disciplina di base dell’IMU, sulla base del gettito della prima rata e dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali. B) Il pagamento dell’imposta dovuta per l’abitazione principale Il contribuente può scegliere se pagare in due o tre rate. Nel caso in cui il contribuente scelga di pagare in tre rate: la prima entro il 18 giugno, la seconda entro il 17 settembre (primo giorno feriale utile dopo la scadenza di legge del 16) e la terza entro il 17 dicembre. Le prime due rate dovranno essere corrisposte in misura ciascuna pari ad un terzo 8 dell’imposta annua calcolata applicando l’aliquota di base (0,4 per cento) e la detrazione di 200 euro per l’abitazione principale, più 50 euro per ciascun figlio convivente di età inferiore ai 26 anni. La terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno a conguaglio delle precedenti rate, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili). Nel caso di scelta per il pagamento in due rate, la prima dovrà essere corrisposta entro il 18 giugno e dovrà essere pari al 50 per cento dell’imposta annua calcolata ad aliquota e detrazione di base, e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute. In ambedue i casi, l’importo dell’ultima rata dipenderà dalle variazioni di aliquota e di detrazione eventualmente disposte dai Comuni entro il 30 settembre e da quelle disposte dallo Stato entro il 10 dicembre. 10. Comesipagal’IMU? Risposta: L’IMU si paga esclusivamente attraverso il modello F24. La legge prevede la possibilità di utilizzare un bollettino postale appositamente predisposto (sulla base di un decreto ministeriale da emanare), a decorrere dal 1° dicembre 2012. Pertanto, per il pagamento degli acconti dell’IMU In ogni caso, si dovrà compilare il modello F24. L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione, n. 35/E) ha previsto che nell'indicazione delle somme versate, il contribuente dovrà indicare in modo distinto la parte dell’imposta dovuta al Comune da quella di pertinenza statale. Per quanto riguarda i codici tributo, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici necessari per il versamento dell'imposta, che si articolano per tipologia di immobile imponibile e per ente destinatario del gettito (Comune di ubicazione degli immobili o Stato): Codici tributo per il pagamento dell'IMU con il modello F24 (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E ) Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato Abitazione principale 3912 … Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 … Terreni 3914 3915 Tipologia immobili 9 Aree fabbricabili 3916 3917 Altri fabbricati 3918 3919 3923 … 3924 … INTERESSI DA ACCERTAMENTO SANZIONI DA ACCERTAMENTO I codici indicati devono essere riportati all’interno del nuovo modello F24, nella “Sezione IMU e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nel calcolo dell’acconto, che deve essere determinato secondo la disciplina stabilita dalla legge, l’importo totale dell’IMU dovuta per Terreni, Aree fabbricabili e Altri fabbricati, va suddiviso a metà tra Comune e Stato, riportando sul modello F24 i relativi importi con il codice tributo appropriato. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta. Le indicazioni per la compilazione sono presenti all’interno del modello. Si rammenta in proposito che il codice catastale del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, è reperibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. L’Agenzia delle Entrate ha anche modificato i codici tributo per il versamento dell’ICI, ferma restando l’indicazione dei relativi pagamenti nella “Sezione IMU e altri tributi locali” del modello F24. I nuovi codici per il pagamento dell’ICI relativa ad annualità fino al 2011 sono i seguenti: Ricodifica codici tributo per versamento ICI (annualità 2011 e precedenti) Nuovo Codice ICI Tipologia immobile da 3901 diventa 3940 Abitazione principale da 3902 diventa 3941 Terreni agricoli da 3903 diventa 3942 Aree fabbricabili da 3904 diventa 3943 Altri fabbricati 3906 (invariato) Interessi ICI 3907 (invariato) Sanzioni ICI 10 Si precisa che i codici 3901, 3902, 3903 e 3904 non sono più utilizzabili. Restano invece invariati i codici tributo 3906 e 3907, rispettivamente utilizzati per il versamento di interessi e sanzioni relativi all’ICI. Tutte le modifiche indicate sono attive dal 18 aprile 2012. 11. Sonouncittadinoitalianoresidenteall’estero.Comesiapplical’IMU all’abitazionechepossiedonelComunediorigine? Risposta: Il comma 10 dell’ art. 13 del d.l. 201/2011 prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata. Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in cui è ubicata l’abitazione. Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “ di base” attualmente previsto dalla legge. Per l’indicazione di modalità di pagamento facilitate nel caso di contribuenti residenti all’estero, potrebbe essere emanato un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze. Si ricorda, ad ogni modo, che il pagamento per via telematica del modello F24, da utilizzare anche ai fini dell’IMU, è possibile attraverso i servizi di home banking delle principale banche italiane e attraverso il servizio di pagamento reso disponibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate. 12. Siamoduegenitorichehannoaffidatoinusogratuitoun’abitazionedi loroproprietàalfigliochelautilizzacomepropriadimoraechenon possiedealtriimmobili.L’abitazioneinquestionebeneficiadelregimedi agevolazioneprevistoperl’abitazioneprincipale? Risposta: No. Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell'immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni. In particolare, gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti (ad esempio da padre a figlio), che ai fini ICI scontavano sino al 2008 l’aliquota prevista per l’abitazione principale e dal 2008 al 2011 erano esenti in quanto assimilate all’abitazione principale, con la nuova disciplina IMU sono trattate come qualsiasi altro fabbricato. 11 A tali abitazioni si applica dunque (secondo la disciplina di base dell’IMU) l'aliquota pari allo 0,76 per cento e non è prevista alcuna detrazione. I Comuni potrebbero decidere trattamenti agevolati, che in ogni caso non potranno prevedere alcuna “assimilazione” come era avvenuto con l’ICI, entro il termine di legge, che per il 2012 è fissato al 30 settembre 2012, e la stessa disciplina di base potrebbe essere modificata dal Governo entro il 10 dicembre 2012. Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in cui è ubicata l’abitazione. Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “ di base” attualmente previsto dalla legge. 13. Nelcasodiconiugiseparati,achispettailpagamentodell’IMUperlacasa coniugale? Risposta: con le modifiche introdotte dal decreto legge n.16/2012, ai fini IMU, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge in sede di separazione o divorzio, si intende effettuato a titolo di diritto di abitazione e pertanto costituisce presupposto per il pagamento dell’IMU. Il coniuge assegnatario dell’abitazione è quindi obbligato dalla legge al pagamento dell’IMU, a prescindere dall’effettivo possesso dell’immobile, per tutta la durata dell’assegnazione. Nel caso dell’ICI invece, da circa dieci anni a questa parte e sulla base di pronunciamenti della Corte di Cassazione, il soggetto passivo restava individuato nel coniuge proprietario. 14. Qualèladisciplinapergliimmobilistorici? Risposta: la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico “di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”. L’aliquota e, più in generale, la disciplina per il calcolo dell’imposta saranno invece quelle ordinariamente risultanti dalla normativa sul tributo e dalle eventuali modifiche adottate dal Comune. 12 15. Qualèladisciplinaperifabbricatiinagibili/inabitabili? Risposta: Nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. Per poter accedere alla riduzione di base imponibile, l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Agli effetti della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono disciplinare, nella delibera comunale, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di ordinaria manutenzione. 16. Possiedounimmobileinuncomunedell’Abruzzo,cherisultatuttora inagibileperchéfortementedanneggiatodalterremotodel2009.Devo pagarel’IMUancheperquell’immobile? Risposta: No, i fabbricati ubicati nelle zone del sisma che ha colpito l’Abruzzo il 6 aprile 2009, sono esenti da IMU, Irpef e Ires, se risultano distrutti, ovvero inagibili ed oggetto di ordinanze di sgombero. L’esenzione si applica sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità degli immobili (art. 4, comma 5-octies del d.l. n. 16 del 2012) 17. Sonodiventatoproprietario,insiemeamiofratello,diunaquota dell’abitazionedeimieigenitoriaseguitodeldecessodimiopadre. L’abitazionecontinuaadessereutilizzataesclusivamentedallamamma. Chidevepagarel’IMU? Risposta: Il genitore superstite acquisisce automaticamente, mortis causa, il diritto reale di abitazione sull'intera casa (in quanto “coniuge superstite”), come previsto dall'articolo 540, comma 2, del Codice civile. Così come avveniva per l'ICI prima dell’abolizione del tributo sull’abitazione principale, anche l'IMU è interamente a carico del genitore che continua a risiedere nella casa coniugale, con le agevolazioni previste per l'abitazione principale: aliquota base ridotta allo 0,4% e detrazione di 200 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è stato adibito ad abitazione del contribuente. I figli, invece, non dovranno pagare l'IMU su tale abitazione. 13 18. Lepertinenzedell'abitazioneprincipalegodonotuttedellastessa aliquotaridottaepossonofruiredelladetrazionespettanteper l’abitazione? Risposta: L'articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/2011 stabilisce che per pertinenze dell'abitazione principale «si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo». Per espressa disposizione del successivo comma 7 dello stesso articolo 13, contenente la disciplina dell'IMU, l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% (4 per mille). I comuni possono modificare tale aliquota di base, aumentandola o diminuendola sino a 0,2 punti percentuali (2 per mille). Pertanto, di norma, il valore delle pertinenze si deve considerare unitamente al valore dell’abitazione principale di riferimento per il calcolo dell’imposta (all’aliquota ridotta del 4 per mille) e per l’applicazione della detrazione. 19. Nelcasoincuilapertinenzaall’abitazioneprincipalesiaautonomamente accatastatarispettoall'appartamento,sipuòapplicarel'aliquotaIMU ridottaeladetrazioneperl'abitazioneprincipale? Risposta: Si, se l'appartamento è adibito ad abitazione principale si applica l'aliquota ridotta dello 0,4% (4 per mille) e la detrazione base di 200 euro. Le agevolazioni coinvolgono la relativa pertinenza (cioè il box, o la cantina), anche se distintamente iscritta in catasto. Il numero massimo di pertinenze associabili ad un’abitazione principale è una unità per ciascuna categoria catastale c/2, C/6 e C/7. Nel conto delle pertinenze associabili vanno considerate anche le unità non accatastate in modo autonomo. 20. Nelcasoincuidueconiugisianocomproprietari,ognunoal50%,della casaabitano,ladetrazioneabitazioneprincipalespettaper200euroad entrambi,oppurespettanellamisuradi100europerciascuno? Risposta: Per l'abitazione principale l'aliquota base IMU è pari allo 0,4% (4 per mille), ma il Comune può modificarla - in aumento o in diminuzione - fino a 0,2 punti percentuali. La detrazione fissa di 200 euro si suddivide suddivisa in parti uguali fra i comproprietari dell'immobile che lo utilizzano come abitazione principale, a prescindere dalla quota di possesso. Nel caso indicato, la detrazione sarà suddivisa in 100 € annuali per ciascuno dei due coniugi 14 21. Sel’abitazioneècointestataal50%adunacoppiaconvivente,nonlegata dalvincolodelmatrimonio,ladetrazionedi200eurovaugualmente divisaindue(cioè100euroatesta),oppurespettaadentrambiper intero(cioè200euroatesta)? Risposta: La detrazione base di 200 euro prescinde dall'esistenza di vincoli familiari tra i comproprietari e si suddivide in parti uguali (indipendentemente dalle quote di possesso), alla sola condizione che i contitolari stessi utilizzino la casa come abitazione principale. Nel caso specifico, la detrazione dovrà essere suddivisa a metà fra i due contitolari dell'immobile. 22. Conl'introduzionedell'IMU,checosasuccederàalleabitazioniruralidi proprietàdeicoltivatoridirettiodegliimprenditoriagricoli,che possiedonoirequisitiprevistidall'art.3deldecretoleggen.557del30 dicembre1993? Risposta: Le abitazioni possedute da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli che possiedono i requisiti di cui all’articolo 3, del dl 557/1993 dal 2012, dovranno pagare l’IMU. In questo caso, si applicano le stesse regole che valgono per le altre abitazioni: la rendita catastale si rivaluta del 5% e poi il risultato va moltiplicato per 160; le pertinenze (cantine, soffitte e garage) vanno comprese nel calcolo. Se l'agricoltore proprietario dell'immobile ha la residenza anagrafica e la dimora nella casa, si applicheranno le agevolazioni per l'abitazione principale: - aliquota ridotta allo 0,4%, aumentabile o riducibile dello 0,2% da parte dei Comuni; - detrazione base di 200 euro per l'abitazione principale, più 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, residente nella casa, fino a un massimo complessivo di 600 euro. Se invece la casa non è abitazione principale del possessore, l'aliquota base è quella ordinaria dello 0,76% e non si applica la detrazione. 23. Comesiapplical’IMUsuifabbricatiruralistrumentali(imponibilitàe modalitàdipagamento)? Risposta: La nuova normativa prevede l’assoggettamento ad IMU anche dei fabbricati rurali strumentali di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, che prima erano esclusi dall’ICI. Tuttavia, con il d.l. n. 16 del 2012, sono stati esclusi dall’IMU i fabbricati rurali strumentali siti nei Comuni che risultano “montani” o “parzialmente montani” secondo l’elenco dei Comuni italiani pubblicato dall’ISTAT, consultabile all’indirizzo Internet: http://www.istat.it/it/archivio/6789. 15 L’aliquota base prevista per i fabbricati rurali strumentali è pari a 0,2 per cento (2 per mille), che può essere ulteriormente ridotta (e mai aumentata) dai Comuni fino allo 0,1 per cento. Si ricorda che, per effetto di diverse sentenze della Corte di Cassazione, solo i fabbricati classificati in catasto nella categoria D/10 possono essere considerati rurali strumentali. Inoltre, nel caso dei fabbricati rurali strumentali, non è necessaria l’identità soggettiva tra l’utilizzatore del bene strumentale e il proprietario dell’immobile posto sul fondo asservito, in quanto il carattere rurale viene automaticamente riconosciuto alla costruzione strumentale all’attività agricola ed è sganciato dalla necessità di ulteriori requisiti specifici. L’unico criterio oggettivo previsto dall’articolo 9, comma 3 bis del dl 557/93 è il riconoscimento della ruralità della costruzione in sé e per sé considerata. Si ricorda, inoltre, che: - i fabbricati rurali (strumentali e non) già iscritti al catasto edilizio urbano ed oggetto di variazione catastale ai fini del riconoscimento della ruralità (comma 14-bis, art. 13, del d.l. 201), saranno assoggettati all’IMU sulla base dell’avvenuta riclassificazione; - i fabbricati rurali (strumentali e non) non ancora iscritti al catasto edilizio urbano devono essere accatastati entro il 30 novembre 2012 (commi 14-ter e 14–quater del medesimo articolo 13), sulla base del modello DOCFA. Non devono essere accatastati i fabbricati rurali che “non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’ articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28”. Il calcolo dell’IMU sui fabbricati rurali strumentali (ad aliquota di base) è il seguente: la base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, aumentata del 5%, per il nuovo coefficiente pari a 60; il risultato si moltiplica poi per l’aliquota ordinaria del 2 per mille. Il pagamento dell’IMU relativa ai fabbricati rurali è regolato per il 2012 da norme specifiche. Fabbricati rurali strumentali: acconto entro il 18 giugno, pari al 30% dell’imposta dovuta annua ad aliquota di base, da conguagliare al momento del saldo (17 dicembre), sulla base delle modifiche eventualmente disposte dai Comuni (entro il 30 settembre) o dal Governo (entro il 10 dicembre); Fabbricati rurali (strumentali e non) in corso di accatastamento entro il prossimo novembre: pagamento a saldo in unica soluzione, entro il 17 dicembre 2012, sulla base della disciplina definitiva del tributo. 24. Comesicalcolal'IMUsuiterreniagricoli? Risposta: L’articolo 13, co.5 del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n.16 del 2012, dispone che per i terreni agricoli il valore imponibile si calcola moltiplicando il reddito dominicale risultante in 16 catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, aumentato del 25 per cento, per un moltiplicatore pari a 135. Lo stesso procedimento vale anche per i terreni incolti. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110. L'aliquota ordinaria dell'imposta è stabilita nella misura dello 0,76%, aumentabile o riducibile dello 0,3% da parte dei Comuni. Sono esenti dall’IMU, come già avveniva nel regime dell’ICI, i terreni agricoli situati in aree montane o di collina, delimitate ai sensi della legge n. 984 del 1977. L’elenco dei territori nei quali tale esenzione si applica è allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. L’esenzione non si applica ai terreni incolti. Le modifiche introdotte con il citato d.l. 16 prevedono inoltre agevolazioni per il calcolo dell’IMU, nel caso di terreni agricoli posseduti e direttamente condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola. In questi casi i terreni sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 Si applicano inoltre le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. La parte di valore che supera i 32.000 euro è soggetta all’IMU senza alcuna riduzione. 25. L’IMUperleareeedificabiliprevedenuoveregolerispettoalladisciplina dell’ICI? Risposta: Per le aree edificabili non sono previste novità rispetto alla disciplina dell’ICI. La base imponibile è pari al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (così come era previsto per l'ICI), avendo riguardo alla zona territoriale in cui è ubicato l'immobile, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per 17 eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree con analoghe caratteristiche. L'IMU sulle aree fabbricabili si applica con l’aliquota ordinaria del 7,6 per mille (lo 0,76%), con possibilità per i Comuni di arrivare sino al 10,6 per mille. La nuova normativa non conferma la facoltà dei Comuni di determinare i valori venali delle aree fabbricabili per zone omogenee e sulla base di parametri, al fine di facilitare il calcolo dell’imponibile e limitare l’accertamento ai casi di dichiarazione di valori imponibili inferiori, riducendo così la possibilità di controversie con i contribuenti. In mancanza di una espressa previsione di legge, dunque, l’eventuale deliberazione comunale sui valori parametrici delle aree fabbricabili emanata ai fini dell’ICI non è formalmente applicabile all’IMU, pur potendo rappresentare l’espressione di un orientamento per l’attività di accertamento degli uffici tributi del Comune stesso. 26. Quandovapresentataladichiarazionedell’IMU? Risposta: l’articolo 13 comma 12-ter del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n. 16 del 2012, prevede l’obbligo di presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dai quali risulti un diverso ammontare dell'imposta dovuta. La legge conferma la validità delle dichiarazioni già presentate ai fini dell’ICI. La legge sembra inoltre confermare la validità del Modello unico informatico (MUI) inviato a cura del notaio incaricato dell’atto di compravendita, in sostituzione della presentazione dichiarazione a cura del contribuente (art.37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006). Nella gran parte dei casi, dunque la presentazione della dichiarazione non sarà necessaria, o perché non sono cambiate le condizioni in base alle quali è stata presentata una dichiarazione ai fini dell’ICI, o perché in occasione dell’avvenuta compravendita o altro atto modificativo del possesso per il quale viene prodotto un MUI, l’invio telematico dell’atto stesso a cura del notaio ha sostituito – e continuerà a sostituire – ogni altro obbligo dichiarativo a carico del contribuente. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. In questo insieme devono essere ricompresi, ad esempio i casi di: acquisizione del possesso di un’abitazione principale non dichiarato ai fini dell’ICI in quanto avvenuto nel periodo in cui l’abitazione principale era esente; il possesso di terreni non coltivati e di fabbricati agricoli già esclusi dall’ICI e pertanto non dichiarati; il possesso, da parte di ONLUS o enti religiosi, di immobili che non risultano più esenti dal tributo 18 immobiliare secondo i nuovi criteri di cui all’articolo 91-bis del d.l. n. 1 del 2012 (il cosiddetto “Decreto Liberalizzazioni“). Istruzioni dettagliate sulle modalità e sugli obblighi di dichiarazione dell’IMU verranno indicati con un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Resta infine in vigore l’obbligo di indicazione, nella dichiarazione delle imposte dirette, dell’importo del tributo locale immobiliare pagato nell’anno precedente (art.1, co. 104 della legge n. 296 del 2006). 27. Sonoassegnatariodiunaabitazionerealizzatadaunacooperativa ediliziaaproprietàindivisa,cheutilizzocomeabitazionemiaedellamia famiglia.E’verochelacooperativa(equindiiostesso)dovràpagare l’IMUcomesefosseuna“secondacasa”? Risposta: la legge non equipara ad abitazione principale le unità abitative delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci e da questi utilizzate come propria dimora. Pertanto, nella disciplina di base dell’IMU l’aliquota da applicare è quella ordinaria (0,76%). La stessa disciplina, tuttavia, prevede per queste abitazioni (e anche per le abitazioni regolarmente assegnate dagli ATER/IACP) la stessa detrazione riservata all’abitazione principale: 200 euro annui più 50 euro per ogni figlio convivente di età non superiore ai 26 anni (fino ad un massimo complessivo di 600 euro). Per il calcolo dell’acconto dovuto entro il 18 giugno, la cooperativa dovrà far riferimento alla disciplina di base. Le eventuali agevolazioni deliberate dal Comune (che ha tempo per intervenire fino al 30 settembre 2012) verranno considerate per il pagamento a saldo, a conguaglio di quanto effettivamente dovuto per l’intero 2012. 19 LE GUIDE DEL SOLE Lunedì 7 Maggio 2012 I PRIMI. SECONDO TUTTI TUT TI LatuaImu w Le istruzioni per l’uso dei contribuenti w Le indicazioni Ifel-Anci per sindaci e amministratori SistemaFrizzera Qui c’è un regalo per te: www.tuttopiusemplice.it N. 23 Lunedì 7 maggio 2012 LE CATEGORIE DOSSIER A CURA DI IL VERSAMENTO pag. 14-16 Cristiano Dell’Oste Gianni Trovati GLI ENTI LOCALI pag. 17 pag. 18-20 IN REDAZIONE Valeria Uva COORDINAMENTO Franca Deponti IL SOLE 24 ORE.COM FORUM ONLINE Invio dei quesiti fino alle 18 L’Esperto Risponde ? Perrispondereaidubbidi cittadinieamministratori localisull’Imuèpossibile inviarefinoalle18dioggii propriquesitiagliesperti. Bastacollegarsiall’indirizzo internetesceglieretrai diversiargomenti: 1 L’Imusulleabitazioni 1 L’Imusuglialtriimmobili 1 Lemodalitàdiversamento 1 Glieffettisulbilancio comunale 1 Delibereeregolamenti,le opzioni Rispondono ai quesiti GliespertidiIfel-Fondazione Anci Casa, tutti i passi per il primo acconto La bussola per i cittadini alle prese con il prelievo - Le incognite dei Comuni su importi e gettito Cristiano Dell’Oste Gianni Trovati Il rompicapo dell’Imu è arrivato all’ultimo miglio: mancano 41 giorni alla scadenza per il pagamento dell’acconto (18 giugno), e i contribuenti e gli amministratori locali sono ancora alle prese con una disciplina difficile da inquadrare e da applicare. L’ultimo restyling è opera del Parlamento, che pochi giorni fa ha convertito con la legge 44/2012 il decreto fiscale (il Dl 16). È stato così introdotto, ad esempio, il limite di una sola abitazione principale per nucleo familiare, per arginare la prassi delle residenze diverse tra i coniugi nello stesso Comune. Ma cosa succede se ad aver preso laresidenza in un altro alloggio è un figlio maggiorenne? O se leduecase sitrovano incittà differenti? La legge non lo dice espressamente, e gli interpreti hanno già iniziato a pro- 0,76% 8 AlessandroBeltrami 8 EnnioDina 8 AndreaFerri 8 PasqualeMirto 8 CorradoPollastri 8 SilviaScozzese GliespertidiAgefis (Associazionedeigeometri fiscalisti) 8 AlbertoBonino 8 GianniMarchetti 8 MircoMion 8 StefanoPerego GliespertidiConfedilizia 8 GiorgioSpazianiTesta 8 DariodalVerme GliespertidelSole24Ore 8 AngeloBusani(notaio) 8 GiuseppeDebenedetto (tributarista) 8 LucianoDeVico (tributarista) 8 LuigiLovecchio (tributarista) 8 AntonioPiccolo (commercialista) 8 GianPaoloTosoni (tributarista) 8 MarcoZandonà (direttorefiscalitàAnce) In collaborazione con: L’aliquota ordinaria È il prelievo base sui fabbricati diversi dalla prima casa porre le proprie letture. Quando le regole sono chiare, comunque, non è detto che siano facili da applicare, anche perlascelta"originale"di finanziareconlastessaimpostailGoverno centrale e quelli locali. Basti pensare al meccanismo cheimponeaicittadinidi calcolare la quota di tributo destinata al Comune e quella indirizzataalloStato.Certo,sull’abitazione principale tutto il gettito va al sindaco, ma basta avere due pertinenze della stessa categoria catastale (ad esempio, due garage, oppure una cantina e un magazzino) per doverne tassare una con l’aliquota ordinaria dello 0,76% e dover dividere in due quote – nazionale e locale – l’ammontare del tributo. Né le cose sono più semplici per gli amministratori locali, i cui bilanci continuano a essere avvoltinell’ombra.Ipuntiinterrogativi per le amministrazioni locali – va chiarito subito – non sono un capitolo a sé, da addetti ailavori,ma interessanodavicino i contribuenti. E questo per unaragionesemplice:con ipre- ventivi stretti dalle urgenze di cassa, le tante incertezze sulla disciplinadell’impostaesoprattutto sui frutti reali che questa può portare producono un’ovvia spinta al rialzo delle aliquote. In altri termini, nella confusione può crescere la tendenza a tutelarsi alzando il conto. Le ragioni per un allarme del genere non mancano, e risiedono primadi tutto nei tanti ingranaggi poco trasparenti nel meccanismo dell’Imu. Le prime contestazioni, per esempio, si sono concentrate sulle stime di gettito indicate dal ministero dell’Economia per ogni Comune. La norma prevede che il «fondo di riequilibrio», cioè gli ex trasferimenti, oltre alle sforbiciate dettate dalle ultime manovre subisca un taglio ulteriore pari alla differenza fra l’Imu stimata dall’Economia e il gettito medio effettivo dell’Ici nel 2009 e 2010. I numeri ministeriali, lamentano i sindaci, sono ampiamente sovrastimati, con i risultati che i tagli sono certi e le "compensazioni" in entrata rimangono quantomeno ipotetiche. Nessuno, poi, ha ancora calcolato l’impatto delle novità introdotte dal Parlamento nella legge di conversione del decreto fiscale, che hanno ridotto l’imposta per alcune categorie a partire dal settore agricolo. Per il momento, i numeri del gettitocalcolatiinbasealdecretosalva-Italia sonocuriosamente sopravvissuti alle novità. Le difficoltà del sistema Imu rendonopoidifficilelaconcretaapplicazione di alcune possibilità inteoriaoffertedallenorme,come l’aumento delle detrazioni per l’abitazione principale o un trattamento di favore su alcune categorie di immobili ritenute meritevoli di tutela, come quelli di piccole imprese e commercianti o le abitazioni concesse in affitto a canone concordato. Su tutto il panorama, poi, pesa l’incognita delle successive revisioni di aliquote, che i Comuni possono ritoccare fino al 30 settembre e lo Stato addirittura fino al 10 dicembre. Un’incognita, questa, che non pesa sull’acconto, da pagare in base alle aliquote di riferimento indicate nel decreto salva-Italia, ma che rende per ora impossibile capire quale sarà il peso effettivo dell’imposta su ogni contribuente nel 2012. Analisi. Gli effetti della manovra sulle aliquote Le scadenze data per data PER I CITTADINI PER I COMUNI 18 giugno 30 giugno L’ACCONTO ALLA CASSA Entroquestadatavaversato l’accontodell’Imu,pari al50%dell’impostacalcolata applicandolealiquotebase (0,4%primacasa,0,76% suglialtriimmobilitranne iruralistrumentali,chehanno lo0,2%).Perlaprimacasa, sipuòsceglierel’acconto di1/3.Suiruralistrumentali, l’accontoèil30% L’ORA DEL BILANCIO Entrolafinedigiugnoi Comuniapprovanoilbilancio preventivo,utilizzando ilgettitoImuconvenzionale, cioèl’importo"stimato"dal ministerodell’Economia edellefinanze.Findaadessoi Comunipossonoapprovarele delibereconlealiquoteImue ilrelativoregolamento,anche sepoi potrannomodificarli 17 settembre 30 settembre LA SECONDA RATA Periproprietaridiabitazioni principalichescelgonodi pagarel’Imuintrerate, scade iltermineperilversamento dellasecondarata,sempre paria1/3 dell’impostaannua calcolatasecondol’aliquota base(0,4%condetrazione di200euro) LE SCELTE SULLE ALIQUOTE Lealiquotecomunalidevono esseredefiniteentrolafinedi settembre:ogniComunedeve quindistabilireillivellodel prelievosullaprimacasa (da0,2%a0,6%)esuglialtri immobili(da0,46% a1,06%).Èpossibilestabilire aliquotedifferenziate.Inoltre, sonopossibiliscontifinoallo 0,4%sugliimmobililocali edelleimprese,cosìcomeun incrementodelledetrazioni perl’abitazioneprincipale 30 novembre RURALI DA ACCATASTARE Ifabbricatirurali(caseealtre costruzioni)ancoracensiti alcatastodeiterreni,devono essereiscrittialcatasto ediliziourbanoentroquesta data.Perquestifabbricati, l’accontoImunonèdovuto: sipagatuttoadicembre 17 dicembre CONGUAGLIO COMPLICATO L’appuntamentoconilsaldo siannunciacomplicatoperi proprietari:sidovràcalcolare l’impostadovutasubase annuaallalucedell’aliquota definitivafissatadaStatoe Comune;poibisognerà sottrarrel’importogiàversato inaccontoedividereilsaldo traquotastataleecomunale 10 dicembre LE DECISIONI DEL GOVERNO Finoasettegiornidalla scadenzaperilversamento delsaldo,ilGovernopuò intervenireconunDpcmper modificarelealiquotebase dell’Imu,imarginidimanovra deiComuniel’ammontare delledetrazioniperlaprima casa.Inpratica,PalazzoChigi siriservadirivedereillivello delprelievoallaluce delgettitoderivantedalprimo acconto.SeilDpcmarriverà doposettembre,però, l’intreccioconledecisioni deiComunirischiadicreare problemidicoordinamento © RIPRODUZIONE RISERVATA Aumenti inevitabili se i tagli rimangono quelli previsti oggi di Silvia Scozzese I ldecretosalva-Italia,nell’intervento straordinario per salvaguardare gli equilibri di bilancio del Paese, ha inciso in maniera radicale sull’assetto della finanza comunalecontribuendofortementealla grande difficoltà in cui versa la programmazione del bilancio. Nel 2012 la manovra complessiva a caricodelcompartoammontaacirca3,5miliardi,parial10%dellaspesacorrente,chesiaggiungeallamedesimamisuravaratanel2011. L’Imu sperimentale è un intervento molto ampio: il gettito vale quasi 2,5 volte l’Ici, l’inedita compartecipazione statale è pari alla metà del gettito non derivante dall’abitazioneprincipale. L’attribuzione di gettito Imu allo Stato e la riduzione "compensativa" dei trasferimenti,per circa 3,2miliardi, fanno sì che ogni Comune nonriceva un euro in più di quanto incassato con la vecchia Ici; il risultato è un trasferimento improprio di responsabilità fiscale. Il meccanismo si basa sulle stime ministeriali che mostrano divergenzemolto ampie conquelle comunali, come emerge dalla rilevazione Ifel. Il Dl 16/2012 cerca di rimediare permettendo all’Economia di rivederelealiquotebase,preferibilmente entro il 31 luglio (il termine formaleèal10dicembre). Perevitare che i Comuni siano costretti ad aumentare le aliquote per correggere gli errori di stima, il Dl fiscalehariesumatol’«accertamento convenzionale», utilizzato nel rimborso statale dell’esenzione Ici dell’abitazione principale: tagli certi quantificati su stime di gettito, imprecise, in particolare inunsistemacomeilnostro,composto da oltre 8mila e senza una conoscenza capillare a livello nazionale della base imponibile e delle situazioni soggettive dei contribuenti. Si disegna per i Comuni,quindi,unbilanciodi previsione «virtuale», in cui i tagli sono per legge corrispondenti con le entrate comunicate, in attesa della verità del gettito fiscale, che sarà anticipata dopo l’acconto Imudi metàgiugnoechecostituirà il vettore della necessaria revisione dell'entità dei trasferimenti spettanti ad ogni ente. Purtroppo, per ora non sono notiglieffettidelleultimemodifiche, l’entità dei trasferimenti è incerta,lestessealiquotedibasepotrebbero subire revisioni all’esito dei pagamenti dei cittadini. I Comuni,alorovolta,potrannovariare le aliquote fino al 30 settembre 2012, oltre il termine di deliberazione del preventivo (30 giugno). Il saldo di dicembre assorbiràtutte queste possibili variazioni. Il 2012 vede quindi un contraddittorio nuovo avvio dell’autonomia comunale, tanto auspicata ma di fatto utilizzata dallo Stato per coprire buona parte della manovra necessaria sulle maggiori entrate per salvare il Paese dalla crisi. I Comuni dispongono di risorseinferioririspettoal2011,ilrecupero dei tagli per mantenere le entrate al livello del 2011 vale un punto di aumento delle aliquote ordinarieelacontinuitàdeiservizipotrebberichiedereulterioriincrementi; l’obbligo di mantenere i bilanci in avanzo porterà a ulterioririduzioni di circa il 20% della spesa per investimenti, fondamentalevolanoanticrisi;leagevolazioni introdotte in quasi vent’anni di Ici sono cancellate mentre perequazione e fabbisogni standard restano sullo sfondo. Eppure i Comuni sono l’unico comparto pubblico ad aver tenuto ferma la spesa corrente nell’ultimo decennio. Il peso sui Comuni diventa insostenibile. C’è da domandarsi se davvero non esiste un’altra via, che riparta dalla distribuzione equa della manovra e dal valore delle funzioni fondamentali che la spesa locale incarna: garanzia deiserviziprimari,coesione,solidarietà e sviluppo. Direttore scientifico Ifel © RIPRODUZIONE RISERVATA Sul web. Le spiegazioni degli esperti e il Codice dell’imposta RADIO 24 A SALVADANAIO L’informazione è di servizio L’appuntamentocon l’informazionediservizioèsu Radio24dallunedìavenerdì alle12,15conSalvadanaio. Durantelatrasmissione, condottadaDeboraRosciani, gliascoltatoripossono intervenireindirettasuitemi affrontatichiamandoil numero800.240024. Online i chiarimenti video La Guida pratica «La tua Imu» continua su internet. I lettori potranno trovare ulteriori informazioni e contenuti a partire da oggi sul sito del Sole 24 Ore (www.ilsole24ore. com/imu). Il dossier online, gratuito per tutti, si apre con il grafico riepilogativo che spiega con diversi esempi, i soggetti tenuti a versare l’acconto Imu. In questo modello anche alcune simulazioni di situazioni particolari (coniugi separati, anziani ricoverati, casa rurale). Nel grafico anche il "memo" per i fabbricati delle imprese, quelli commerciali o in- dustriali e per le seconde abitazioni. Dal sito è possibile anche collegarsi al forum online e mandare il proprio quesito agli esperti: nei giorni seguenti le risposte verranno man mano pubblicate sul quotidiano. Sempre online sono consultabili i video curati dagli esperti del Sole 24 Ore che si soffermano sulle ultime modifiche all’imposta municipale apportate dal decreto fiscale (Dl 16/2012) appena convertito in legge: in particolare, viene chiarito cosa si intende per abitazione principale, come trattare le pertinenze e il caso par- ticolare dei coniugi che mantengono la residenza in abitazioni diverse. Sul sito è disponibile anche il calcolatore Imu che, a partire dalla rendita catastale del proprio immobile, fornisce l’importo in modo automatico. Nel dossier online, infine, anche il glossario dell’Imu. In abbinamento al dossier online è proposto, al costo di 3 euro, anche il pdf del «Testo unico dell’Imu», pubblicato con il Sole 24 Ore del 10 maggio, che raccoglie tutte le ultime disposizioni e le istruzioni sull’imposta. © RIPRODUZIONE RISERVATA www.ilsole24ore.com/imu crisi d’impresa? Se vuoi uscirne, entra in L@voro, il servizio on line con tutti gli aggiornamenti in materia. LevideoistruzionidegliespertidelSole24Oreconleultime modificheall’Imucontenuteneldecretofiscalesonotrai contenutiaggiuntividelDossieronline«LatuaImu». Sulsito ancheilgraficointerattivocongliesempidicalcolo eilcalcolatoreautomaticodell’imposta Abbonati a L@voro su www.ilsole24ore.com/lavoronline www.lavoro.ilsole24ore.com Il Sole 24 Ore Lunedì 7 Maggio 2012 14 LE CATEGORIE IL VERSAMENTO GLI ENTI LOCALI Lealtreabitazioni A giugno lo 0,76% sulla seconda casa vuota o affittata In sintesi LE ALIQUOTE CASE DIVERSE DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE L’Imu colpisce anche le seconde case. Categoria in cui rientrano – tra le altre – le abitazioni tenute a disposizione in una località di villeggiatura, quelle concesse in uso gratuito (comodato) a parenti o amici, quelle sfitte e quelle date in locazione a canone calmierato o libero. Peraltro, in base alla nuova e più restrittiva definizione di «abitazione principale», il trattamentodifavorenonèautomatico (per legge) neppure per le abitazionideglianzianiodisabili rimaste sfitte a seguito del loro ricovero permanente in case di cura né per quelle dei cittadini italiani residenti all’estero non concesse in locazione. Per queste ultime fattispecie, infatti, il legislatore ha attribuito ai Comunilapotestàregolamentare di assimilarle all’abitazione principale. Resteranno invece sempre escluse dal campo del regime agevolato le abitazioni di soggetti che per motivi di lavoro hanno l’obbligo della residenzaaltroveocomunquela loro residenza anagrafica non coincide con la dimora abituale (carabinieri, poliziotti, militari, custodi di stabili). La disciplina originale dell’Imu, dettata nel contesto del federalismo municipale, prevedeva l’aliquota dimezzata in modo automatico per gli immobili locati (articolo 8, comma 6, del Dlgs 23/2011). La disciplina "sperimentale" introdotta dal decreto salva-Italia, invece, rimette gli sconti sugli immobili locati alle scelte dei Comuni, che possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4% (articolo 13, comma 9, del decreto legge 201/2011). In assenza di diverse scelte comunali, invece, l’aliquota base su tutte le seconde case è dello 0,76%, manovrabile dello 0,3% in più o in meno da parte dei Comuni. Le scelte degli enti locali, comunque, influiranno solo per il versamento del saldo, dal momentochel’accontodovràessere versato entro il 18 giugno sullabasedellealiquotebasenazionali (in questo caso, lo 0,76%, con il gettito diviso a metà tra Stato e Comune) Va ricordato che l’Imu ha sostituito anche l’Irpef sui redditi fondiari degli immobili non locati– quindi anche l’Irpef dovuta sull’abitazione tenuta a propria disposizione, la cui rendita catastale, rivalutata del 5%, andavamaggiorata diun terzo(articolo 41 del Tuir). Nonostante Aliquota minima che può essere stabilita dal Comune per le case affittate 0,4% Aliquota minima che può essere stabilita dal Comune per le seconde case non locate L’aliquota standard va applicata anche agli immobili in uso ai parenti Antonio Piccolo IL CASO questoaccorpamentoè comunque probabile che il prelievo sulle case tenute a disposizione risulti nel complesso più elevato di quello che era all’epoca dell’Ici. Vuoi per l’incremento del moltiplicatore utilizzato per il calcolo del valore catastale, che passerà da 100 a 160. Vuoi perché molti Comuni applicheranno aliquote più elevate rispetto allo 0,76%, avvicinandosi di fatto al livello massimo dell’1,06% per gli immobili tenuti a disposizione, concentrando altrove le agevolazioni (abitazioneprincipale,immobili di soggetti Ires, fabbricati locati a canone concordato). In nessun modo le abitazioni date in comodato (uso gratuito) a parenti o amici potranno essere assimilate all’abitazione principale. I Comuni possono invececonsideraredirettamente adibite ad abitazione principale, con conseguente applicazionedeibeneficisialeunitàimmobiliari possedute (a titolo di proprietà o usufrutto) da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, sia quelle possedute da cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che non siano locate. © RIPRODUZIONE RISERVATA 0,46% Aliquota ordinaria 0,76% Aliquota massima che può essere stabilita dal Comune sulle seconde case, affittate o no 1,06% L’ESEMPIO Casa tenuta a disposizione, con una rendita catastale di 921 euro Prendere la rendita catastale dell'abitazione 921,00 Rivalutarla del 5% 921,00 1,05 967,05 Applicare il moltiplicatore 967,05 160 154.728,00 154.728,00 100 1.547,28 1.547,28 0,76 1.175,93 Applicare l'aliquota ordinaria sul valore catastale Calcolare l'acconto in due rate (la prima il 18 giugno) 1.175,93 2 588,00 Il pagamento va effettuato con il modello F24 dividendo l'ammontare dell'acconto a metà tra la quota erariale (294 euro con codice tributo 3919) e la quota comunale (294 euro con codice tributo 3918) EDICOLA & LIBRERIA Tassazione base per le dimore rurali Gian Paolo Tosoni Le abitazioni rurali ai fini dell’imposta municipale hanno il medesimo trattamento delle case civili. Sulla base della rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per 160 si ottiene il valore imponibile soggetto ad imposta mediante l’aliquota ordinaria dello 0,76 per cento. Ovviamente se l’abitazione posseduta è quella principale in cui risiede l’agricoltore proprietario, l’aliquota è pari allo 0,4% e si applicano le detrazioni relative. Nelle corti agricole si trovano spesso più abitazioni utilizzate da persone legate da vincoli di parentela. Nella fattispecie si può applicare la nuova regola introdotta nel Dl 16/2012 secondo la quale se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora e residenza anagrafica in immobili diversi, si applicano le agevolazioni per un solo immobile; quindi si può scegliere di applicare l’aliquota ridotta e le detrazioni sull’abitazione che ha un maggior valore imponibile. Le abitazioni dei dipendenti dell’impresa agricola assunti con un numero di giornate annue superiore a 100 sono indicate nell’articolo 9 del Dl 557/1993 fra i fabbricati strumentali; non per questo a nostro parere possono essere considerate fra le costruzioni di categoria D e quindi soggette al coefficiente 60 e aliquota dello 0,2 per cento. Nel modello emanato dal ministero dell’Economia con decreto 14 settembre 2011 queste abitazioni vengono classificate di categoria A. Ai fini dell’Imu non rileva neppure la classificazione catastale nella categoria A/6R (abitazione rurale), in quanto non sussiste alcuna particolare agevolazione. Infatti occorre fare riferimento al classamento originario (articolo 13, comma 14-bis del Dl 210/2011). Semmai questa categoria è opportuna per le case già iscritte in catasto ai fini della esclusione da Ici per gli anni ancora suscettibili di accertamento. Le abitazioni rurali sono soggette ad imposta anche se situate in territori montani. Per le abitazioni rurali già iscritte in catasto l’Imu deve essere versata alle scadenze comuni agli altri immobili, e cioè la metà al 18 giugno e l’altra metà entro il 17 dicembre (oppure, a scelta, tre rate con la seconda al 17 settembre, per l’abitazione principale). Qualora invece le abitazioni rurali risultino ancora annotate nel catasto terreni, dovranno essere iscritte nel catasto fabbricati entro il prossimo 30 novembre, secondo la procedura Docfa con attribuzione della rendita proposta. L’imposta sarà versata quindi, in un’unica soluzione entro il 17 dicembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA IL CONFRONTO Dall’Ici all’Imu: come cambia il prelievo Esempi,calcolieraffronti nelvolume:«ImueIci:guidaalla nuovatassazioneimmobiliare» delSistemaFrizzera24. Pagine 194 Prezzo: 32,00 euro IL MANUALE Versamenti e rimborsi: quanto pesa l’imposta Nella«Guidapraticaall’Imu» gliapprofondimentisullabase imponibile,lariscossione eirimborsidellanuovaimposta immobiliare. Pagine 240 Prezzo: 29,00 euro NASCE IL QUOTIDIANO ONLINE PER LE AUTONOMIE Amministratori e Organi Personale Fisco e Contabilità Edilizia e Appalti Territorio e Sicurezza Servizi Pubblici Welfare e Anagrafe Sviluppo e Innovazione PER LEI, IN ANTEPRIMA TUTTE LE INFORMAZIONI SU: www.ilsole24ore.com/autonomie Il Sole-24 Ore Lunedì 7 Maggio 2012 15 LE CATEGORIE IL VERSAMENTO GLI ENTI LOCALI Laprimacasa Abitazione principale a perimetro ristretto Solo se il contribuente ha residenza e dimora nell’immobile può applicare il prelievo ridotto dello 0,4% Angelo Busani L’abitazione principale e le sue pertinenze ricevono nell’Imuuntrattamentoagevolato: l’aliquota base è fissata allo 0,4% e al contribuente spetta una detrazione di 200 euro (aumentabile di 50 euro per ogni figlio,fino all’ottavo,dietànon superiorea26anni,dimoranteeresidente nella casa). I Comuni possono incrementare il beneficio, abbassando l’aliquota fino allo 0,2% e aumentando la detrazione fino a concorrenza dell’intera imposta dovuta. Le decisioni comunali, comunque, peseranno solo al momento del saldo, visto che l’acconto va calcolato con l’aliquota base. Prima casa «di lusso» Per abitazione principale si intende «l’immobile, iscritto o iscrivibilenelcatastoedilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmenteerisiedonoanagraficamente», ma con la precisazione che «nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abitualeelaresidenza anagraficainimmobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile». La normativa sull’abitazione principale non allude ad alcuna caratteristica del bene immobile in questione: pertanto, esso può essere classificato in qualsiasi categoria catastale (compre- se quindi le categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9, vale a dire le categoriecheraggruppanoifabbricati di maggior pregio), nonché presentare quelle caratteristichedilusso(dicuialDm2agosto1969)cheimpediscono,insede di acquisto, di beneficiare dell’aliquota ridotta per l’imposta di registro o per l’Iva. Inoltre,iltestolegislativopunta l’obiettivo sull’immobile nel quale il possessore e il suo nucleofamiliaredimorano abitualmente e risiedono anagraficamente: è palese che il legislatore,conquestaespressioneconfinalità antielusiva, abbia voluto negare il regime agevolato sia all’unità immobiliare nella quale il possessore risieda anagraficamente ma non dimori (e quindi si tratti di una residenza fittizia)siaall’unitànellaqualeilpossessore dimori (cioè abiti) ma non risieda anagraficamente. Da quanto precede discende, ad esempio, che: e non può essere considerato quale abitazione principale l’appartamento di titolarità di Tizio, da questi concesso in comodato al figlio Caio, nel quale Tizio nondimorienon risieda(per beneficiare di un’aliquota ridotta in questi casi, bisognerebbe ipotizzare la stipula di un contratto dilocazionetraisoggettiinteressati, nella speranza che il Comune deliberi un’aliquota ridotta per le abitazioni locate, ma dovrebbetrattarsi diun"vero"contratto, e non già di un contratto "fittizio" fatto solo per ottenere l’eventuale aliquota ridotta); r non può essere considerato quale abitazione principale l’ap- partamento di titolarità di Tizio (nel quale Tizio non dimori e non risieda), da questi concesso in locazione a un soggetto che vi dimori e vi risieda; t allo stessomodo,le norme introdotte dalla legge 44/2012, che ha convertito il Dl 16, puntano a impedirelasituazione didue coniugi che, avendo una casa di proprietà per ciascuno nello stesso Comune, prendano la residenza nelle due abitazioni, così da duplicare il trattamento agevolato riservato all’abitazione principale; u non può essere considerata comeabitazioneprincipalelacasa di titolarità dell’appartenente alle forze armate che abbia l’obbligo di residenza in caserma (si veda anche l’articolo alla pagine precedente). Box, cantine e laboratori Quanto alle pertinenze, l’abitazione principale può averne al massimo tre, ognuna delle quali appartenente a una di queste tre categorie catastali: C/2 (magazzini, soffitte, cantine, locali di sgombero),C/6(boxautoegarage) e C/7 (tettoie e posti auto). È quindi esclusa combinazione: cosìnonèpossibilecheletrepertinenzeammessesianounadicategoria C/2 e due di categoria C/6;néèpossibileavereduepertinenze, se entrambe di categoriaC/6;néèpossibile considerarecomepertinenzadell’abitazioneprincipaleun’unitàclassificata come C/3, e cioè come laboratorio,nonostanteilsuopaleseasservimento all’appartamento a cui servizio essa è destinata. © RIPRODUZIONE RISERVATA In sintesi LE ALIQUOTE ABITAZIONE PRINCIPALE L’ESEMPIO Abitazione principale con una rendita catastale di 632 euro e un box auto pertinenziale con rendita catastale di 125 euro Aliquota minima che può essere stabilita dal Comune 0,2% Prendere la rendita catastale Aliquota ordinaria 632,00 Rivalutarla del 5% 632,00 1,05 663,60 Applicare il moltiplicatore 633,60 160 106.176,00 0,4% Aliquota massima che può essere stabilita dal Comune Prendere la rendita del box 0,6% LA DETRAZIONE Per l’Imu dovuta sull’abitazione principale è prevista una detrazione. Dati in euro LE PERTINENZE Lo stesso regime agevolato dell’abitazione principale si applica anche alle sue pertinenze, ma solo nella misura massima di tre, e non più di una per ognuna di queste categorie catastali: Per ogni abitazione principale Magazzini, cantine, soffitte, locali di sgombero 50 200 C/2 Garage, box auto Per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni che abbia dimora e residenza nella stessa abitazione, fino a un massimo teorico di otto figli C/6 Tettoie chiuse o aperte, posti auto 125,00 Rivalutarla del 5% 125,00 1,05 131,25 Applicare il moltiplicatore 131,25 160 21.000,00 21.000 127.176,00 Sommare i valori catastali 106.176 Applicare l'aliquota ordinaria sul valore catastale complessivo 127.176,00 100 1.271,76 1.271,76 0,4 508,70 Sottrarre la detrazione 508,70 200 308,70 Calcolare l'acconto in due rate 308,70 2 154,00 OPPURE calcolare l’acconto in tre rate 1.175,93 3 103,00 Il pagamento va effettuato con il modello F24 utilizzando il codice tributo 3912 C/7 REGOLE AD HOC 1 IN FAMIGLIA 2 L’AGEVOLAZIONE 3 LE PERTINENZE Sull’ex casa coniugale l’assegnatario paga l’Imu Base imponibile dimezzata per beni storici o inagibili Vale anche la cantina censita con l’alloggio Luigi Lovecchio La disciplina Imu degli immobili inagibili o inabitabili e degli immobili d’interesse storico-artistico è stata resa meno gravosa dalle modifiche inserite in sede di legge di conversione del decreto fiscale (Dl 16/2012). Si prevede infatti che per queste unità la base imponibile sia ridotta alla metà. Nella formulazione originaria l’imposizione avveniva con le regole ordinarie. Per gli immobili d’interesse storico-artistico si tratta di un’agevolazione molto diversa rispetto a quella vigente nell’Ici. Nell’ambito del vecchio tributo comunale, infatti, la base imponibile era determinata sulla scorta della tariffa d’estimo più bassa applicabile alle abitazioni ubicate nella medesima zona censuaria. Al contrario, per le unità inagibili o inabitabili si verifica un ritorno al passato, poiché nel regime Ici era già disposta la riduzione a metà dell’imposta. È riprodotta anche la disciplina per ottenere il riconoscimento dello stato di inagibilità o inabitabilità. È infatti stabilito Novitàinarrivoperlacasa assegnatainsedediseparazioneo divorzio.Conlaleggedi conversionedeldecretofiscale (Dl16/2012),infatti,ilconiuge assegnatariosiconsidera,aisoli finidell’Imu,titolaredeldirittodi abitazionesulbene.L’effettoèche l’unicosoggettopassivoperl’ex casaconiugalediventailconiuge assegnatario,anchenell’ipotesiin cuiilconiugenonassegnatario dovessevantaredirittirealisul bene.Sel’assegnatariodimorae risiedeanagraficamente nell’immobile(comeaccadenella normalitàdeicasi),potrà applicareibeneficidell’abitazione principale(aliquotaridottae detrazione).Laddove,inoltre, nellamedesimaabitazione dovesseroconvivereifiglidietà nonsuperiorea26anni,la maggiorazionedi50europer figlioandrebbeperinteroa beneficiodell’assegnatario. Ilconiugenonassegnatario, invece,potràsenz’altrofruire delleagevolazionidell’abitazione principaleconriferimento all’immobilediproprietànelquale eglidimoraerisiede,anchese ubicatonellostessoComune dell’excasaconiugale. Sull’immobileassegnato,infine, nontrovaapplicazionelaquota d’impostaerarialedello0,38%, trattandosidiabitazione principaleatuttiglieffetti. Dovràinveceesseremeglio chiaritalasituazionedelle residenzeseparatenell’ambito dellostessonucleofamiliare.La nuovadefinizionediabitazione principale–introdottadalla stessaleggediconversione 44/2012–richiedeche nell’immobilerisieda nonsolo il contribuente,maancheilsuo nucleofamiliare.Viene altresì precisato che se i componenti del nucleo acquisiscono residenze diverse nello stesso Comune, le agevolazioni di legge si applicano nei riguardi di una sola unità immobiliare. Ilprimodubbioriguarda l’esattaidentificazionedelnucleo familiare.Assumendochesitratti delnucleooriginario,composto daconiugiefigli,quantomeno sinoachenonsiverifichila fratturadelvincoloconiugale, occorredeterminarequaleèla condottaelusivacolpitadalla norma.Sembrainfattieccessivo disconosceresempreecomunque laresidenzaseparataacquisitadal figliomaggiorennenellostesso Comune.Nelcontempo,c’èda chiedersicosaaccadaaiconiugi nonseparaticherisiedonoe dimoranoinabitazionidiverse:la normaimponediconsiderare comeabitazioneprincipalesolo unadelleduecasesegliimmobili sitrovanonellostessoComune. Macosasuccedeselecasesonoin Comunidiversi?Lanormanon citaquestocaso,maèispiratadal principiochecisiaunasola abitazioneprincipaleperfamiglia. Edelrestoleresidenzedisgiunte sipossonoprestarefacilmentea praticheelusive.Anchese potrebberoessercisituazioniin cuiiconiugirisiedonoedimorano incittàdiverseperragionidi lavoro,equindisarebbe opportunounchiarimento. È stato infine chiarito che i Comuni hanno inoltre la facoltà di assimilare all’abitazione principale le unità immobiliari non locate, possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero e dai cittadini italiani residenti all’estero. Si ritiene tuttavia che, poiché è un’assimilazione facoltativa, anche in tale eventualità resti dovuta la quota di imposta erariale. © RIPRODUZIONE RISERVATA che, a tale scopo, il contribuente possa richiedere il sopralluogo dell’Ufficio tecnico comunale, a proprie spese, oppure presentare la dichiarazione sostitutiva di notorietà. In quest’ultimo caso, ovviamente, il Comune potrà sottoporre a controllo la veridicità della dichiarazione. Il beneficio compete a condizione che l’immobile non sia comunque utilizzato. Secondo l’orientamento di Cassazione, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione non è sufficiente che il bene sia di fatto inagibile o inabitabile, occorrendo la formale comunicazione da parte del contribuente di questo stato di fatto. A meno che il Comune non ne sia già ufficialmente a conoscenza, come accade ad esempio nei casi di ordinanze di sgombero. È stato inoltre ripristinato il potere dei Comuni di disciplinare con regolamento lo stato di fatiscenza sopravvenuta dei fabbricati che danno diritto alla riduzione d’imponibile. L’agevolazione per i fabbricati d’interesse storico-artistico spetta anche se l’immobile è l’abitazione principale del possessore. In questa eventualità, dunque, la riduzione si cumulerà con l’aliquota ridotta e la detrazione d’imposta. Un caso particolare, tuttora privo di specifica regolamentazione, riguarda i fabbricati collabenti (cioè ruderi, diroccati e così via), identificati con la categoria catastale F/3, senza attribuzione di rendita. È evidente che, mancando un elemento fondamentale della base imponibile, gli stessi non possono essere tassati come fabbricati. Potrebbe tuttavia accadere che le unità collabenti insistano su di un’area qualificabile come fabbricabile. In tale ipotesi, il suolo ricadente nello strumento urbanistico generale sarà senz’altro soggetto a Imu sulla base del valore di mercato esistente al primo gennaio dell’anno. Lu.Lo. © RIPRODUZIONE RISERVATA Antonio Piccolo Ai fini dell’Imu – fatti salvi gli altri requisiti – l’abitazione principale è un immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare. Che succede, dunque, se ci sono due alloggi adiacenti? Se le due abitazioni sono state fuse in una sola, con aggiornamento della situazione catastale, non ci sono problemi: c’è un’unica unità, e si può pagare l’Imu con le agevolazioni per l’abitazione principale. Se invece le abitazioni sono state collegate con l’apertura di una porta interna, ma senza informare il catasto, allora si è in presenza di un’irregolarità, che andrebbe sanata per poter beneficiare del regime agevolato. È vero che la legge parla di unità «iscrivibili» e non necessariamente «iscritte», ma è evidente che l’accorpamento di due alloggi contigui può far cambiare la consistenza, la rendita catastale e il conto dell’Imu da pagare. Non è un ostacolo, invece, il fatto che sulle due unità immobiliari gravino diritti reali non omogenei (ad esempio, un’unità posseduta al 100% e l’altra posseduta al 50% con il coniuge): se si viene a creare un’unica unità immobiliare, è possibile ottenere una fusione catastale di fatto e un’unica rendita ai fini fiscali (agenzia del Territorio, nota 21 febbraio 2002 protocollo 15232). Un’altra novità riguarda le pertinenze dell’abitazione principale: il limite di una pertinenza per categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (si veda l’articolo in alto), riguarda anche quelle iscritte in catasto unitamente all’unità abitativa. Ciò significa che nel computo delle pertinenze vanno considerate anche quelle accatastate con l’abitazione, per le quali è stata attribuita una rendita catastale unitaria. Quando c’è una cantina censita con l’alloggio, ad esempio, un eventuale magazzino accastato a parte va tassato allo 0,76% (perché entrambe le pertinenze sono "censibili" in C/2). Servono istruzioni, però, che dicano come procedere nei casi più complessi, ad esempio quando con l’alloggio sono censite una soffitta e una cantina (entrambe in C/2). © RIPRODUZIONE RISERVATA GLOSSARIO ACCONTO IMU Il decreto fiscale (Dl 16/2012) ha precisato che ALIQUOTE IMU l’acconto Imu da versare entro il 18 giugno è pari al 50% dell’imposta dovuta su base annua, calcolata con le aliquote standard nazionali (0,4% sull’abitazione principale, 0,76% sugli immobili diversi, 0,2% sui fabbricati rurali strumentali). Sulla prima casa, si può scegliere di versare l’acconto del 50% entro il 18 giugno e il saldo a conguaglio entro il 17 dicembre. Oppure, in alternativa, la ripartizione in tre rate, aggiungendo di fatto una rata d’acconto entro il 17 settembre. L’Imu prevede aliquote standard definite a livello nazionale, più un margine di manovra affidato ai Comuni. Sull’abitazione principale l’aliquota "nazionale" è dello 0,4%, aumentabile o riducibile dello 0,2% da parte dei Comuni, ANZIANI E DISABILI RICOVERATI che possono teoricamente anche aumentare la detrazione di 200 euro fino ad azzerare l’imposta. L’aliquota ordinaria dello 0,76%, invece, può essere modificata dello 0,3% in più o in meno Se un anziano o un disabile risiede in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, la sua abitazione - secondo le norme nazionali - è tassata come seconda casa (aliquota 0,76%). Il Comune può equipararla all’abitazione principale, a patto che la casa non sia affittata, ma senza intaccare la quota di gettito statale: quindi, se il Comune dovesse ridurre l’aliquota allo 0,4% (come per la prima casa), lo 0,38% del gettito andrebbe comunque allo Stato BENI MERCE CASE AFFITTATE I fabbricati costruiti dalle imprese edili per essere ceduti - e rimasti invenduti per le difficili condizioni di mercato - pagano l’Imu ad aliquota piena (0,76%). L’unica agevolazione, prevista dal Dl 1/2012, è la possibilità per i Comuni di ridurre l’aliquota fino allo 0,38% per un periodo massimo di tre anni dall’ultimazione. Resta però fissa la quota statale di gettito, pari appunto allo 0,38%, il che rende difficilmente praticabile lo sconto Sulle case date in affitto si applica l’aliquota ordinaria dello 0,76%, sia per contratti liberi che per contratti a canone concordato. Nel decreto sul federalismo municipale, il prelievo sugli immobili locati l’aliquota fino allo 0,4%, e differenziandola in base al tipo di contratto - anche diversi dalle case - era automaticamente dimezzato: ora, invece, è lasciata ai Comuni la facoltà di ridurre CASE SFITTE Le abitazioni sfitte sono considerate seconde case e tassate con aliquota Imu ordinaria (0,76%), che i Comuni potranno aumentare o diminuire dello 0,3%, anche prevedendo un prelievo più elevato, colpendo di più, ad esempio, lo sfitto rispetto al locato: ma molto dipenderà dalle specificità locali, in alcune zone di campagna, le case sfitte non sono abitazioni di villeggiatura, né immobili da reddito, ma semplicemente case ereditate e non più utilizzate dalle nuove generazioni che si sono trasferite altrove per lavoro CASE RURALI Dal punto di vista dell’Imu, le abitazioni rurali sono identiche alle altre abitazioni: hanno il trattamento previsto per la prima casa oppure l’aliquota ordinaria a seconda della presenza dei requisiti di legge Il Sole 24 Ore Lunedì 7 Maggio 2012 16 IL VERSAMENTO LE CATEGORIE GLI ENTI LOCALI Immobiliausodiverso Il moltiplicatore decide su negozi e capannoni CASOPERCASO 1 AREE E TERRENI Zone edificabili tassate con il valore di mercato Imposta più cara con i nuovi coefficienti Imu Gian Paolo Tosoni Marco Zandonà Mentre l’Imu sulla prima casa è attenuata dall’aliquota ridotta e dalla detrazione di 200 euro, nessun beneficio diretto è previsto dalla legge per gli immobili non abitativi posseduti da persone fisiche o da imprese. L’articolo 13 del Dl 201/2011 prevede, anche pergliimmobili non abitativi, che l’Imu sostituisca dal 2012 Ici, Irpef elerelativeaddizionalidovutesugliimmobilinonlocati,echesiapplichiconl’aliquotaordinariadello 0,76% (e un range di manovra per i Comuni che varia dallo 0,46% all’1,06%). In attesa delle decisioni comunali, la prima rata dell’imposta (pari al 50%, senza possibilità di scegliere la divisione in tre rate) vaversataentroilprossimo18giugno, con l’aliquota base dello 0,76%.Labaseimponibiledeifabbricatinonabitativièpariallarendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti catastali, aggiornati ad hoc ai soli finiImu.Edèdaquestinuovicoefficienti che dipende buona parte delrincarorispettoall’Ici.Ilcalcolodell’impostadovràesserequindioperato,moltiplicandolarendita catastale rivalutata del 5% per i seguenti coefficienti: 1 160 per i fabbricati delle categorie C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (rimesse e autori- messe) e C/7 (tettoie); 1 140 per i fabbricati di gruppo B e categorie C/3 (laboratori), C/4 (palestre) e C/5 (stabilimenti balneari); 1 80 per i fabbricati di categoria D/5 (istituti di credito e assicurativi); 1 80 per i fabbricati di categoria A/10 (uffici); 1 60 per i fabbricati del gruppo D (esclusi D/5). Dal 2013, tale moltiplicatore sarà pari a 65; 1 55 per i fabbricati di categoria C/1 (negozi). I margini di sconto I Comuni possano ridurre l’aliquotasinoallo0,4%pergliimmobili non produttivi di reddito fondiario, cioè per gli immobili strumentali per natura o destinazione, utilizzati dalle imprese per l’esercizio dell’attività (articolo 43 del Tuir 917/1986). Si tratta degli immobili diversi da quelli alla cuiproduzione o scambio è direttal’attivitàdell’impresa edi quelli costituenti patrimonio. La stessa facoltà è prevista per gli immobili posseduti da soggetti Ires (societàdicapitali),nonché,piùingenerale,perquelliconcessiinlocazione a terzi, sia da parte delle persone fisiche che delle imprese. L’Imu, anche per gli immobili non residenziali sostituisce l’Irpef, ma solo per i fabbricati non locati posseduti da soggetti non esercenti attività commerciale (persone fisiche non imprenditori). Se invece l’immobile non abitativo (ufficio, negozio) posseduto da privato è concesso in locazione, resta ferma la rilevanza del reddito ritraibile anche ai fini Irpef. Perleimprese(ditteindividuali e società di persone, soggetti Irpef) e i soggetti Ires in generale, l’Imu sul fabbricato strumentale o patrimonio, non assorbe in nessun caso l’Irpef o l’Ires sul reddito, che si tratti di fabbricato locato o detenuto direttamente dall’impresa. Le esenzioni Anche l’Imu (articolo 9, comma 8, del Dlgs 23/2011), come già l’Ici, prevede una serie di esenzioni. In particolare, alla luce anche delle modifiche apportate dalla legge 44/2012, di conversione del Dl 16/2012, l’Imu non si applica per: 1 gliimmobilipossedutidalloStato, dalle regioni e dagli enti locali, purché ubicati nei propri territori, dalle comunità montane, dai consorzi tra tali enti, nonché dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali; 1 i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (si tratta degli immobili «adestinazioneparticolare»,quali ad esempio le stazioni e i ponti); 1 ifabbricatidestinatiadusiculturali(sediapertealpubblicodimusei, biblioteche, archivi, cineteche, eccetera); 1 i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto; 1 i fabbricati di proprietà della Santa Sede; 1 i fabbricati appartenenti a Stati esterieadorganizzazioniinternazionaliperiqualièprevistal’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 1 i fabbricati utilizzati dai soggetti (diversi dalle società) che non hanno per oggetto esclusivo, o principale, l’esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, sportive, eccetera. In caso di utilizzazione "mista", l’esenzione spetta per la sola frazione nella quale si svolge l’attività non commerciale (articolo 91-bis, Dl 1/2012, convertito dalla legge 27/2012); 1ifabbricatidistruttiodanneggiatidalsismachehacolpitol’Abruzzo il 6 aprile 2009 (legge 44/2012, di conversione del Dl 16/2012). I MOLTIPLICATORI Mentre per le abitazioni e le pertinenze il valore catastale si calcola sempre moltiplicando la rendita catastale per 160, nel caso degli altri immobili il coefficiente cambia a seconda della categoria catastale Tipo di immobile Categoria catastale Moltiplicatore Ufficio A/10 80 Negozio C/1 55 C/2, C/6, C/7 160 C/3 140 da D/1 a D/10 escluso D/5 60 Box auto, garage, magazzini e tettoie non pertinenziali di abitazioni principali Laboratori per arti e mestieri Capannoni, industriali, alberghi, teatri, ospedali e altri fabbricati commerciali e produttivi con fini di lucro Banche e assicurazioni Palestre e stabilimenti balneari senza fine di lucro Collegi, scuole, ospedali, prigioni, caserme D/5 80 C/4, C/5 140 da B/1 a B/8 140 LE ALIQUOTE Il livello del prelievo sugli immobili diversi dalle case L’ESEMPIO Negozio con una rendita catastale di 1.651 euro Aliquota minima che può essere stabilita dal Comune per i fabbricati rurali strumentali Prendere la rendita catastale del negozio Terreni con deduzione Per i terreni agricoli la base imponibile si ottiene moltiplicando il reddito dominicale, rivalutato del 25%, per il coefficiente moltiplicatore 135. Il coefficiente è ridotto a 110 per i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e Iap iscritti nella previdenza agricola. La definizione è univoca e riguarda anche le società agricole in possesso della qualifica di Iap. Sembra pertanto che – contrariamente a quanto avveniva per l’Ici – assumano rilevanza anche i terreni iscritti in catasto con attribuzione della tariffa di reddito dominicale, ancorché lasciati incolti, i quali sono soggetti al coefficiente 135 se non compresi in un fondo rustico condotto da coltivatori diretti o Iap. Infine, sempre con riferimento ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali comprese le società, iscritti 2 FABBRICATI RURALI Stalle, portici e cascine si «fermano» allo 0,2% I fabbricati rurali a uso strumentale sono soggetti all’imposta municipale con l’aliquota ridotta dello 0,2%; essendo di categoria D/10, il coefficiente moltiplicatore della rendita catastale è pari a 60. Quelli ubicati nei Comuni montani o parzialmente montani, invece, sono esclusi dall’Imu (articolo 4 del Dl 16/2012). Attenzione: si tratta di quelli situati nei Comuni montani o parzialmente montani di cui all’elenco predisposto dall’Istat, e la norma non fa alcun riferimento alla collina. La definizione di fabbricato rurale strumentale è contenuta nell’articolo 9, comma 3-bis, del Dl 557/93. Sono compresi anche i fabbricati strumentali delle cooperative agricole di trasformazione dei prodotti conferiti dai soci. Alla luce dell’esenzione da Imu, per i fabbricati strumentali rurali situati in montagna sarebbe inutile l’accatastamento, in quanto dal 1˚gennaio 2012 è soppressa la disposizione che condiziona il requisito di ruralità all’appartenenza alla categoria catastale D/10 (articolo 13, comma 14, Dl 201/2011). Però va anche sottolineato che l’esenzione consiste proprio nella circostanza che il fabbricato sia rurale. E il comma 14-ter del Dl 201/2012 stabilisce l’obbligo dell’accatastamento indipendentemente dall’assolvimento dell’imposta municipale. Peraltro la norma prevede una deroga per i fabbricati situati nelle provincie di Trento e Bolzano le quali possono prevedere comunque la tassazione dei fabbricati rurali strumentali, con la aliquota massima dello 0,2% e con la facoltà di introdurre detrazioni o deduzioni. Per questi l’accatastamento è necessario. Per i fabbricati strumentali rurali la prima rata dell’Imu è stabilita nella misura del 30% mentre per i fabbricati iscritti nel catasto terreni che dovranno transitare nel catasto urbano entro il 30 novembre, l’imposta municipale va versata in una unica soluzione entro il 17 dicembre 2012. Per tutti i fabbricati rurali si presentano quindi gli obblighi 1.651,00 Rivalutarla del 5% 1.651,00 1,05 Applicare il moltiplicatore corrispondente alla categoria 1.733,55 55 1.733,55 Per gli alloggi invenduti sconto affidato ai sindaci 0,2% Aliquota minima che può essere stabilita dal Comune a favore dei costruttori per i fabbricati invenduti 0,38% Aliquota minima che può essere stabilita dal Comune per fabbricati locati, immobili d’impresa e dei soggetti Ires Applicare l'aliquota sul valore catastale 0,4% Aliquota minima che può essere stabilita dal Comune per gli altri fabbricati Calcolare l’acconto in due rate (la prima il 18 giugno) 0,46% 95.345,25 95.345,25 100 953,45 953,4525 0,76 724,62 724,62 2 362,00 Aliquota ordinaria 0,76% Aliquota massima che può essere stabilita dal Comune 1,06% © RIPRODUZIONE RISERVATA di accatastamento. In primo luogo quelli tuttora annotati nel catasto terreni devono essere iscritti nel catasto fabbricati entro il prossimo 30 novembre 2012. La procedura di accatastamento è quella ordinaria mediante le modalità stabilite con il Dm 19 aprile 1994, n. 701 (Docfa). Verrà quindi determinata una rendita catastale proposta. Molto opportuna inoltre la verifica della categoria catastale dei fabbricati già iscritti in catasto per i quali, se non risultano iscritti nella categoria A/6R per le abitazioni e D/10 per quelli strumentali, possono scattare delle conseguenze in ordine all’accertamento ai fini dell’Ici nonché per il riconoscimento, per quelli strumentali, dell’aliquota ridotta Imu dello 0,2 per cento. Questa variazione catastale deve essere presentata agli uffici provinciali dell’agenzia del Territorio entro il 30 giugno 2012. G.To. © RIPRODUZIONE RISERVATA 3 BENI MERCE 0,1% Aliquota ordinaria per i fabbricati rurali strumentali Sono tuttavia considerati terreni agricoli le aree possedute e coltivate da imprenditori agricoli professionali (Iap), comprese le società agricole, e da coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola (articolo 1 del Dlgs 99/2004). In questo caso, la base imponibile è determinata moltiplicando per 110 il reddito dominicale rivalutato del 25%. Ora il beneficio è applicabile anche quando le società agricole sono in possesso della qualifica di Iap o quando un amministratore per le società di capitale o un socio per quelle di persone abbia la medesima qualifica a titolo personale. © RIPRODUZIONE RISERVATA In sintesi IMMOBILI DIVERSI DALLE CASE Anche i terreni agricoli e le aree edificabili sono soggetti all’Imu. Innanzitutto, bisogna precisare che – per legge – si considerano aree edificabili quelle utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo (articolo 36, comma 2 del Dl 223/2006). Purtroppo questa definizione non si riscontra facilmente nei nuovi piani del territorio o simili, che hanno superato il concetto di piano regolatore. La base imponibile Imu per le aree edificabili è pari al valore corrente di mercato al 1˚gennaio dell’anno di imposizione. nella gestione previdenziale, che coltivano i terreni agricoli di proprietà (o in forza di altro diritto reale), viene introdotta una riduzione della base imponibile fino al valore del terreni pari a 32mila euro. La franchigia opera nel seguente modo: fino a 6mila euro la base imponibile è pari a zero; da 6mila a 15.500 è del 30% (e cioè di 2.850 euro); da 15.500 a 25.500 il 50% (l’imposta è quindi dovuta sulla metà pari a 5.000); infine da 25.500 a 32.000 l’imponibile è pari al 75% (e cioè a 4.875 euro). In sostanza la deduzione ammonta complessivamente a 19.275 euro. Questa deduzione si applica proporzionalmente agli aventi diritto in base alla loro quota di possesso. Mantengono l’esenzione da Imu i terreni situati nei territori montani, ma sarà un apposito decreto a delimitarne le zone. Al momento restano anche le esenzioni per la cosiddetta "collina depressa" (articolo 7, lettera h) del Dlgs 504/1992), ma rischiano di non essere confermate dallo stesso decreto ministeriale. Il pagamento va effettuato con il modello F24 dividendo l'ammontare dell'acconto a metà tra la quota erariale (181 euro con codice tributo 3919) e la quota comunale (181 euro con codice tributo 3918) L’Imu si applica anche sugli "immobili-merce" delle imprese edili, cioè sui fabbricati costruiti per la successiva vendita, che, in tal modo, continuano a scontare una tassazione di natura patrimoniale ancor prima di essere immessi sul mercato. Si tratta di un’imposizione particolarmente penalizzante in un contesto di mercato difficile come quello attuale. Tanto più che in altri casi, come ad esempio la tassazione sui mezzi di trasporto di lusso prevista dall’articolo 16 del Dl 201/2011 vengono esclusi «gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita». Il Dl 1/2012, convertito, con modificazioni,nella legge 27/2012(articolo 56), ha attribuitoai Comuni la facoltà di ridurrel’aliquota Imu (sino allo 0,38%,dall’ordinario 0,76%) per i fabbricati costruiti e destinati dalleimprese costruttrici alla vendita, per un periodo massimo ditre anni dall’ultimazione dei lavori,a condizione che permangala destinazione alla venditadel fabbricatoe l’immobile non sia locato. L’eventuale riduzione dell’aliquota deliberata dal Comunenon riduce però la quota del gettito Imu destinata alloStato, rendendo di fatto molto difficile da attuare tale disposizione.Lo stesso problemasi poneper le aree edificabilipossedute dalle impresee inedificate o in corso diedificazione. Fabbricati «D» senza rendita Unaltrocaso particolare riguardagliimmobilidelgruppo Dnondotatidi rendita.Sitratta deifabbricati adestinazione specialetra iquali rientrano opifici(D/1),alberghi (D/2), case dicura (D/4),istitutidicredito (D/5).Aisensidell’articolo 13del Dl201/2011,la baseimponibile aglieffetti dell’Imudeifabbricati delgruppo catastaleD, interamentepossedutida impresee noniscrittiincatasto,è determinatadall’ammontare dei costirisultantidallescritture contabili(valoriiscrittiin bilancioo nellibrodeibeni ammortizzabili)al1˚gennaio dell’annodi imposizione(o,se successiva,alladatadi acquisizione),al lordodegli ammortamenti,acuisiapplicano appositicoefficienti di rivalutazionestabiliti annualmenteconspecifico decretoministeriale. Comegià previstoai finiIci (articolo5,Dlgs 504/1992),il valoreimponibileèpari all’ammontaredeicostirisultanti dallescritturecontabili(al 1˚ gennaiodell’annocuièdovuta l’Imu)rivalutatiinbaseai coefficientiche peril2012sono statifissati conildecreto5 aprile 2012(GazzettaUfficialen. 85 dell’11aprile 2012).Insostanza, l’imponibileImu saràparial valorecontabiledell’immobileal 1˚gennaio 2012,moltiplicatoper il coefficienteprevisto inbase all’annodi sostenimentodei costidi acquisizione. M.Z. © RIPRODUZIONE RISERVATA GLOSSARIO CASE RURALI CODICI TRIBUTO COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI Non ci sono esenzioni nemmeno per quelle in montagna. Se ancora iscritte al catasto dei terreni, vanno censite al catasto urbano entro il 30 novembre prossimo La risoluzione 35/E ha stabilito i codici tributo per il pagamento dell’Imu, che sono operativi dallo scorso 18 aprile. I codici consentono anche di dividere tra Stato e Comune la quota dell’imposta: ad esempio, i codici 3918 e 3919 indicano rispettivamente la quota comunale e statale dell’Imu dovuta sui fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai rurali strumentali Sono i coefficienti per i quali va moltiplicata la rendita catastale (già rivalutata del 5%, legge 662/1996) per ottenere il valore catastale, cioè la base imponibile su cui applicare l’Imu. Mediamente, i COMODATO coefficienti utilizzati per l’Imu sono del 60% più alti rispetto a quelli dell’Ici. Ad esempio, per le abitazioni e le pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7) si passa da 100 a 160. I coefficienti sono stati aumentati solo ai fini Imu e non ai fini, ad esempio, delle compravendite Le case concesse in uso gratuito ai parenti, anche con contratto di comodato registrato, sono considerate come seconde case e versano l’Imu con l’aliquota ordinaria (0,76%). Con l’Ici, invece, in molti Comuni erano "assimilate" all’abitazione principale, e quindi esentate. Ora i Comuni possono deliberare aliquote ridotte per queste fattispecie, ma ci rimettono comunque la quota di imposta statale CONGUAGLIO IMU Entro il 17 dicembre dovrà essere versato il DETRAZIONE IMU SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE saldo dell’Imu, che avverrà con conguaglio rispetto alle aliquote decise dai Comuni. Ad esempio, su un negozio del valore catastale di 100mila euro, l’acconto di giugno è 380 euro(il 50% di 760, l’imposta calcolata applicandol’aliquota standard dello 0,76%). Se poi il Comune delibera un’aliquotadello 0,96%, a dicembre si dovrannopagare 580 euro (960 - 380, cioè l’imposta calcolata secondo l’aliquota dello 0,96%, meno l’importogià versato a giugno) Per l’abitazione principale è prevista una detrazione di 200 euro, concessa a tutti a prescindere dal reddito. La detrazione è maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni (fino a un massimo FABBRICATI INAGIBILI di otto figli), purché abbia residenza e dimora nell’abitazione principale. Se le condizioni ci sono solo per una parte dell’anno, la detrazione è rapportata per dodicesimi: ad esempio, se un figlio compie 26 anni o cambia residenza il 20 giugno, la detrazione spetta per sei mesi, quindi è di 25 euro Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili - e di fatto non utilizzati - la base imponibile dell'Imu è ridotta del 50%. Per ottenere lo sconto, il proprietario deve far fare una perizia a proprie spese o presentare un'autocertificazione. I Comuni accertano le condizioni dello stabile e possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato Il Sole-24 Ore Lunedì 7 Maggio 2012 17 IL VERSAMENTO LE CATEGORIE GLI ENTI LOCALI Ilcalcolopassoperpasso Alla cassa con aliquote base e modello F24 Entro il 18 giugno si paga la prima tranche - Divisione in tre rate possibile solo per l’abitazione principale Luigi Lovecchio Le regole dell’acconto Imu per il 2012 richiedono particolare attenzione. Nell’anno di debutto della nuova imposta patrimoniale,infatti,trovanoapplicazionealcune previsioni eccezionali. Non va poi dimenticato che per la prima volta i contribuenti si troverannoadaffrontarelaquotadiimposta erariale. Calcolo con aliquote base La prima rata in scadenza al 18 giugnoprossimo sarà versata utilizzando le aliquote e la detrazione di base. Ciò, per la semplice ragione che per l’anno in corso i Comuni hanno tempo sino al 30 giugno prossimo per deliberare le misure del prelievo. Questo significa quindi che, in occasione della scadenza del primo acconto, le aliquote da applicare sarannolo 0,4%per l’abitazioneprincipale, lo 0,76% per le altre unità immobiliarie lo 0,2% per i fabbricati rurali strumentali. La detrazione per l’abitazione principale, inoltre, è di 200 euro, oltre 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, convivente nell’immobile. Lanormasembraescludere,invece, la possibilità di utilizzare le aliquote comunali già a giugno, a sceltadelcontribuente,ovepiùfavorevoli di quelle nazionali. Il calcolo dell’acconto avverrà assumendo il possesso per l’interoanno eversando il 50%dell’importocosì determinato.Resta peraltropossibile calcolare il periodo di possesso effettivo del primo semestre in tutti i casi in cui il periodo è inferiore a sei mesi. Si pensi ad esempio all’immobile acquistato a fine febbraio 2012. In tale eventualità, il calcolo non potrà riguardare la metà del dovuto per l’intero anno, ma l’effettivo periodo di possesso del primo semestre (4 mesi). Per l’abitazione principale, il contribuentepuòsceglierediversare l’acconto del 50% entro il 18 giugno e il saldo a conguaglio entro il 17 dicembre. Oppure, in alternativa, può scegliere la ripartizione in tre rate, aggiungendo di fatto una rata d’acconto entro il 17 settembre. Di queste, le prime due sono calcolate in misura pari ad un terzo del totale, applicando aliquoteedetrazionebase. Later- I CODICI TRIBUTO Larisoluzione35/Edel2012 dell’agenziadelleEntrateha definitoicodicitributo utilizzabiliperpagarel’Imu conilnuovomodelloF24: 8 3912:Imusuabitazione principaleerelative pertinenze-Comune 8 3913:Imuperfabbricati ruraliausostrumentaleComune 8 3914:ImuperiterreniComune 8 3915:ImuperiterreniStato 8 3916:Imuperlearee fabbricabili-Comune 8 3917:Imuperlearee fabbricabili-Stato 8 3918:Imuperglialtri fabbricati-Comune 8 3919:Imuperglialtri fabbricati-Stato 8 3923:Imu-Interessida accertamento-Comune 8 3924:Imu-Sanzionida accertamento-Comune zaèovviamentea saldo.Resta comunque ferma la scelta del pagamento nelle ordinarie due rate. Per i fabbricati rurali strumentali, il primo acconto è pari al 30% del totale. Per gli immobili rurali ancoraiscritti alcatasto dei terreni, strumentali ed abitativi, si versa tutto a saldo, entro il 17 dicembre.Ciòperchélascadenzadilegge per procedere all’accatastamento obbligatorio con attribuzione della rendita è il 30 novembre prossimo. Gli esempi A CURA DI Luciano De Vico LA CASA CON DUE BOX AUTO CONTRIBUENTE V R D N D R 6 0 A 1 0 A 6 6 2 L CODICE FISCALE giorno ANDREA Aifini della determinazione degli importi minimi da pagare per l’Imu, si applicano le regole generali stabilite per i tributi locali. L’articolo 9, Dlgs 23/2011, richiama infatti l’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 296/2006. La previsione relativa alla quota di imposta erariale inoltre richiama a sua volta la disciplina della riscossione riferita all’Imu. Ciò comporta che, in assenza di regolamenti comunali, il minimo da versare è pari a 12 euro per ciascunversamento(articolo1,comma 168, legge 296/2006). Ne consegue che se, ad esempio, il pagamento del primo acconto è pari a 10 euro e il dovuto per tutto l’anno è pari a 15 euro (perché il Comune ha deliberato un’aliquota più bassa di quella ordinaria), l’Imu dovrà essere versata per intero (cioè, per 15 euro) entro il 17 dicembre. Restano però salve le diverse determinazioni adottate nei regolamenti comunali. La quota fissa statale Unacomplicazionedeltuttonuova è rappresentata dalla quota di imposta erariale. Questa si calcola con l’aliquota dello 0,38% (la metà di quella base) sull’imponibile soggetto a Imu. Ai fini di tale quota, non si tiene conto delle riduzioni di aliquota e delle detrazioni deliberate dai Comuni. Per questo motivo, potrebbe anche accadere che applicando le regole comunali non vi sia nulla da pagare, mentre il debito verso l’Erarioresta.Inrealtà,lemaggioridifficoltà si verificheranno in occasione del saldo di dicembre, perchésoloalloratroverannoingresso le delibere locali. Nella rata di giugno, infatti, sarà sufficiente dividere a metà l’importo da versare e indicare nel modello F24 una quota con il codice tributo dell’Erario e l’altra con il codice tributo del Comune. A dicembre invece le complicazioni saranno tanto maggiori quanto più numerose saranno le aliquote decise dal singolo Comune. Ad ognuna di esse, diversa dall’aliquota ordinaria, corrisponderà infatti un doppio conteggio da eseguire da parte del contribuente. La quota erariale non è tuttavia dovutasututtigliimmobili.Nesono esclusi tutti i casi nei quali la legge stabilisce una aliquota inferiore a quella ordinaria. Si tratta pertantodell’abitazioneprincipale e dei fabbricati rurali strumentali.Pereffettodellemodificheapportate nella legge 44/2012, inoltre, la quota statale non si applica agliimmobilidegliIacpedellecooperativeedilizieaproprietàindivisa nonché agli immobili dei Comuni ubicati sul proprio territorio. Tra l’altro, il calcolo del saldo risulterà particolarmente imprevedibile, in conseguenza della possibilitàcheStatoeComuniapportino variazioni in corso d’anno alle misure del prelievo. 10 01 19 60 M BARI B A prov. comune DOMICILIO ROMA FISCALE RM via e numero civico VIA TRENTO 25 CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare codice identificativo SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI codice ente/ codice comune H501 H501 H501 Immob. Ravv. variati Acc. X X X Saldo Luciano De Vico prov. sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita anno mese numero immobili rateazione/ mese rif. codice tributo 002 001 001 3912 3918 3919 anno di riferimento 2012 2012 2012 importi a debito versati importi a credito compensati 7700 48 00 48 00 +/ – 125 00 detrazione SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI codice sede codice ditta c.c. TOT ALE G numero di riferimento causale 173 00H importi a debito versati SALDO (G-H) SALDO (I-L) SALDO (M-N) 173 00 importi a credito compensati INAIL +/ – codice ente codice sede causale contributo TOT ALE I periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa codice posizione L importi a credito compensati importi a debito versati +/ – TOT ALE FIRMA M N SALDO FINALE EURO 173 00 + DUE CASE E UN NEGOZIO Uncontribuentepossiedel’abitazioneprincipale (renditacatastale1.250euro),incuivivesenzafigli, unasecondacasa(renditadi600euro)eunnegozio (categoriaC/1,rendita2.450euro).L’Imuannuasulla primacasa,calcolataconl’aliquotabase,èdi640 euro.Ilcontribuentescegliediversaredueaccontidi SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI codice ente/ codice comune H501 H501 H501 Immob. Ravv. variati Acc. X X X Saldo numero immobili 002 002 001 rateazione/ mese rif. codice tributo 3919 3918 3912 1/3ciascuno(213,33,arrotondatoa213):ilprimo entroil18giugnoeilsecondoentroil17settembre. L’Imusuglialtriimmobiliè1841,39euroel’acconto èobbligatoriamentedel50%(920,69euro), dadividereametàtralaquotadelloStatoedel Comune(460,34europerrigo,arrotondatoa460) anno di riferimento 2012 2012 2012 importi a debito versati importi a credito compensati 46000 460 00 213 00 +/ – 66 66 detrazione TOT ALE G SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI codice sede codice ditta c.c. numero di riferimento causale 1.133 00H importi a debito versati SALDO 1.133 00 importi a credito compensati +/ – codice ente codice sede causale contributo I periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa codice posizione FIRMA M (I-L) SALDO (M-N) importi a credito compensati +/ – TOT ALE SALDO L importi a debito versati N SALDO FINALE EURO SEZIONE ERARIO rateazione/regione/ prov./mese rif. codice tributo IMPOSTE DIRETTE – IV A RITENUTE ALLA FONTE AL TRI TRIBUTI codice ufficio 4001 0101 importi a credito compensati 400 00 ED INTERESSI +/ – codice atto SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI H501 H501 H501 importi a debito versati 2011 TOT ALE codice ente/ codice comune è139,64euro,dicuimetàinaccontoagiugno(69,82 euro,arrotondatoa70).Lostessocontribuente possiedeal100%unasecondacasa(rendita1.100 euro),perlaqualedevepagare702,24eurodiacconto Imu,dadividereametàtraquotastataleecomunale (351,12euroarrotondatia351).Ilcontribuenteha inoltreuncreditodi400eurodal730chescegliedi usareperpagarel’Imu anno di riferimento Immob. Ravv. variati Acc. X X X Saldo numero immobili 001 001 001 rateazione/ mese rif. codice tributo 3919 3918 3912 A B anno di riferimento 2012 2012 2012 importi a debito versati 400 00 +/ – 64 58 detrazione TOT ALE G SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI codice sede codice ditta c.c. numero di riferimento causale SALDO (A-B) 400 00 importi a credito compensati 35100 351 00 70 00 772 00H importi a debito versati SALDO (G-H) SALDO (I-L) SALDO (M-N) 772 00 importi a credito compensati INAIL +/ – codice ente codice sede causale contributo TOT ALE codice posizione I periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa L importi a credito compensati importi a debito versati +/ – FIRMA TOT ALE M N SALDO FINALE EURO momento non debba essere utilizzato. Se il versamento si riferisce ad un ravvedimento operoso, oltre a barrare la relativacasella, sideve indicare l’annoin cui il pagamento doveva essere effettuato. Idati vanno raggruppati in funzionedel codicetributo. Ad esempio,se il versamento si riferisce all’abitazione principale ealla pertinenza, occorreindicare due immobili. Sesi possiede una seconda casa, anche nello stesso Comune, occorreadoperare altridue righi, in corrispondenza dei quali siutilizza l’apposito codice tributo, anzigli appositi codici tributo, consideratoche il versamento deve essere suddiviso a metà tra Comune e Stato. Fino al 31 maggio 2013 è possibile adoperare il preesistente modello F24, indicandoil versamento dell’Imunella sezione Ici. Il modello èintestato a un solo contribuente, percui, in caso di comproprietà, occorre compilaretanti modelli di versamento per quanti sono i debitori d’imposta, anche nel casodi coniugi. Il pagamento va effettuato con arrotondamentoall’euro per difettose la frazione è inferiore a 49 centesimi, o pereccesso se superiore (articolo 1, comma 166, della legge 296/2006, applicabile anche all’Imu, richiamato dall’articolo9, comma 7, Dlgs 23/2011). Il versamento puòessere effettuato presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o banca convenzionata e presso gli uffici postali in contanti, con bancomat(presso gli sportelli abilitati), con carta Postamat, Postepay o con addebitosu c/c postale(presso le poste). Si possono adoperare anche assegni bancari o postali tratti dalcontribuente a favore di se stessooppure, presso gli agenti della riscossione,assegni circolari evaglia cambiari. Per i soggetti titolari di partita Iva il versamento deve essere effettuato con modalità telematica,direttamente o tramite un intermediario. Lamodalità online può essere adoperatada tutti i contribuenti, mediante i servizi di home banking messi a disposizione da banche ePoste, oppure attraversoil servizio telematico Entratel o Fisconline. © RIPRODUZIONE RISERVATA 2 IN DICHIARAZIONE L’imposta si può saldare usando il credito del 730 1.133 00 + L’ALLOGGIO IN COMPROPRIETÀ E LA CASA EREDITATA Uncontribuenteècomproprietarioal50%conla mogliedellaprimacasa(rendita800euro),incuivive conduefigli:unodi24anni,l’altrodi26anni (compiutiil10marzo2012,quindiladetrazionedi50 eurospettaper2/12,cioè8,33euro;ladetrazione totaleèdi258,33eurodadividereametàtraiconiugi, epoiancoraametàtrasaldoeacconto).Secondo l’aliquotabase,l’Imuannuasullapropriametàdicasa L’acconto Imusi versa con il modello F24. Con la conversione del decreto fiscale (Dl 16/2012), è statoprevisto che dal 1˚ dicembre 2012 sipotrà usare anche il bollettinopostale. Il nuovo modello, approvato con provvedimento del 12 aprile, contienela sezione dedicata all’Imu,in cui vanno indicati il codicecatastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, ilnumero degli immobiliper cui siesegue il versamento (divisi per codice tributo), l’annod’imposta cui si riferisce il pagamentoe l’importo da versare. Quest’ultimo va riportato al netto dell’eventuale detrazione spettante,da esporre nella casella in bassoa sinistra, rapportata al periodo (metà o un terzo). Deveessere inoltre barrata la casella corrispondente all’acconto o al saldo, oppure entrambe, se si versa in unica soluzione. Si ritieneche lo spazio «immobilivariati», da barrare solo se sono intervenute delle variazioniper uno o più immobiliche richiedono la presentazionedella dichiarazione divariazione, al (G-H) INAIL TOT ALE I coniugi comproprietari presentano due moduli nome VERDI data di nascita 1 LA COMPILAZIONE barrare in caso di anno d’imposta non coincidente con anno solare cognome, denominazione o ragione sociale DA TI ANAGRAFICI L’importo minimo di153,20euro:ilcontribuentescegliel’accontodel 50%(76,60euro,arrotondatoa77)daversareentro il18giugno.L’impostadovutasulsecondoboxautoè 191,52euro:l’accontoèobbligatoriamentedel50% (95,76),mavadivisoametàtralaquotadelloStatoe delComune(47,88europerrigo,arrotondatoa48) Uncontribuentehal’usufruttosuunacasache costituiscelasuaabitazioneprincipale.Vivenella casaconunfigliodi10anni.Larenditacatastaleè 450euro.Lacasahaanchedueboxauto(renditadi 150eurociascuno).L’Imuannuasullaprimacasae sulprimoboxauto,calcolataconall’aliquotabase,è IN PRATICA + © RIPRODUZIONE RISERVATA 372 00 Il vantaggio di utilizzare il modello F24 consiste principalmente nella possibilità di compensare eventuali crediti vantati nei confronti di diversi enti impositori (Stato, Regioni, Comuni, Inps, Inail, Enpals), purché non richiesti a rimborso.La compensazione deve essere evidenziata nell’F24, che va presentato o trasmesso anche se a saldo zero. Ovviamente, non deve presentare il modello chi non deve sostenere alcuna spesa. Anche coloro che si avvalgono del 730 possono decidere di compensare il versamento dell’Imu, attraverso la compilazione del quadro I. Se si intende adoperare l’intero credito risultante dal 730, occorre barrare la colonna 1 del rigo I1, mentre la colonna 2 è riservata all’indicazione dell’importo del creditoche si vuole utilizzare incompensazione. In sede di conguaglio il sostituto d’imposta non effettuerà il rimborsodei crediti in busta paga, o rimborserà solo la differenza tra il credito spettante e l’importo indicato nel quadro I. I crediti residui utilizzabili in compensazione per l’Imu sono riportati nel prospetto di liquidazione, modello 730-3, nei righi da 161 a 165, già suddivisi per tipologia d’imposta. Questi crediti dovranno essere riportati nel modello F24, ciascuno nella sezione di competenza, in corrispondenza della colonna «importi a credito compensati». Se, ad esempio, nel rigo 161 del 730-3 compare un credito Irpef di 400 euro, l’importo deve essere indicato nella sezione erario del modello F24 con il codice tributo 4001 (già indicato nel 730), rateazione 0101, anno di riferimento 2011. Per i contribuenti che hanno compilato il quadro I, o si accingono a farlo, quindi, è utile attendere che il sostituto d’imposta, il Caf o il professionista abilitato consegnino il prospetto di liquidazione. Il differimento dei termini disposto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri lo scorso 26 aprile, può complicare le cose. È previsto, infatti, che il sostituto, in caso di assistenza fiscale diretta, consegni la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione entro il 15 giugno, mentre il termine per i Caf e i professionisti è stato prorogato al 2 luglio. Considerato che il versamento dell’Imu scade il 18 giugno, chi si è affidato a un Caf potrebbe venire a conoscenza dell’esatto ammontare dei crediti compensabili oltre il tempo utile. A questo punto, o si chiede all’intermediario di conoscere in anticipo il risultato del 730, oppure è preferibile non compilare il quadro I. Va infine ricordato che la compilazione del quadro Imu non esime il contribuente dalla presentazione o trasmissione del modello F24 per versare l’imposta municipale. Per chi presenta Unico, invece, i crediti da compensare devono risultare dalla dichiarazione annuale. Il quadro RX del modello Unico contiene il riepilogo di tutti i crediti risultanti dalla dichiarazione relativa al 2011. L.D.V. © RIPRODUZIONE RISERVATA GLOSSARIO FABBRICATI RURALI STRUMENTALI IMMOBILI COLLABENTI Stalle, cascine e altri fabbricati rurali strumentali pagano l’aliquota Imu allo 0,2% (riducibile allo 0,1% da parte dei Comuni) e versano l’acconto del 18 giugno nella misura del 30%, anziché del 50 per cento. Se sono ancora iscritti al catasto dei terreni, vanno accatastati tra i fabbricati entro il 30 novembre, e in quel caso non versano acconto. La nozione di fabbricato rurale è data dalle sue caratteristiche e non dall’inquadramento catastale (vedi anche la voce Variazione catastale) La legge non disciplina espressamente questa fattispecie, ma gli immobili crollati e i ruderi, accatastati nella categoria F3 (fabbricati "collabenti"), che ha rendita catastale pari a zero, sono di fatto esenti dall’Imu, salvo che non insistano su un’area fabbricabile, nel quale caso si dichiara il valore dell’area MODELLO F24 I fabbricati di interesse storico o artistico, IMMOBILI come definiti dall’articolo 10 del Codice STORICI-ARTISTICI così dei beni culturali (Dlgs 42/2004) beneficiano di una riduzione del 50% della base imponibile. La norma vale anche per gli immobili diversi dalle case e per l’abitazione principale. La nuova regola si traduce in un incremento del prelievo, perché con l’Ici questi fabbricati erano tassati in base al valore catastale risultante dalla tariffa d’estimo più bassa tra quelle delle propria zona censuaria PERTINENZE Fino al prossimo 1˚dicembre, quando torneranno i vecchi bollettini già utilizzati al tempo dell’Ici, il pagamento dell’Imu potrà avvenire solo con il modello F24, la cui versione aggiornata all’Imu è stata corretta con il provvedimento del direttore delle Entrate del 12 aprile scorso (il vecchio modello, comunque, è utilizzabile fino al 31 maggio 2013). Il pagamento può avvenire anche online utilizzando il canale dedicato delle Entrate (il servizio telematico Entratel o Fisconline) o, in alternativa, utilizzando i servizi di home banking messi a disposizione dalle banche Il trattamento agevolato previsto per l’abitazione principale si applica anche sulle pertinenze (accatastate in C/2, C/6 o C/7), ma per una sola pertinenza per categoria Quindi una casa con due garage dovrà tassare il primo con l’aliquota dello 0,4% (più la detrazione) e il secondo con quella allo 0,76% SEPARATI E DIVORZIATI L’ex casa coniugale, di proprietà di un coniuge e assegnata all’altro, è sempre tassata come abitazione principale. L’Imu deve essere versata dal coniuge cui è stata assegnata. Attenzione: la casa assegnata diventa tassabile solo in capo al coniuge assegnatario. L’altro coniuge quindi potrà beneficiare delle agevolazioni per l’abitazione principale sull’eventuale altro immobile nel quale risiede e dimora Il Sole 24 Ore Lunedì 7 Maggio 2012 18 IL VERSAMENTO LE CATEGORIE GLI ENTI LOCALI Comunialconfrontosugliincassiprevisti Sindaci,contialtestdelgettito Darivederelestimedell’Economiachedeterminanoitagliaibilanci Andrea Ferri Corrado Pollastri L’Imu "sperimentale" mette a dura prova i bilanci dei Comuni. Il classico (e corretto) percorsobasatosullavalutazione delle entrate si scontra con l’intreccio tra stime del gettito nazionali e per singolo Comune - e ammontare dei trasferimenti statali (o del fondo di riequilibrio,per iComunidelleRegioniordinarie).Lamanovradetermina le risorse comunali per il2012 secondo unasempliceregola di fondo: i Comuni possonocontaresurisorseequivalentialgettito dell’Ici, piùi trasferimenti statali 2011, ridotti di 2,5 miliardi. L’esigenza di maggiori entrate viene affidata alla facoltà di aumentare le aliquote sui tributi comunali, in primo luogo l’Imu. Considerando le sole risorsecoinvolte(lametàdelbilancio corrente), rispetto ai circa 23 miliardi del 2011, i fondi di base disponibili nel 2012 passano a circa 20,5 miliardi. Parte della riduzione è proporzionata all’Imu di ciascun Comune. Ma invece di delineare soluzioni tecniche aderenti a questa regola,il riferimento perl’intero percorso è il gettito stimato dell’Imu per singolo Comune. Questastimadeterminalavariazionecompensativadeitrasferimenti, attraverso la quale lo Statoprelevaladifferenzaperriportare la nuova entrata allo stesso gettitodell’Icicherisultadaiconsuntivi 2009 e 2010. Si tratta di ben3,2miliardi,parialladifferenza tra il gettito dell’Imu destinataaiComuni (12,4miliardi, dicui 3,4 per l’abitazione principale) e EDICOLA & LIBRERIA ENTI LOCALI il gettito Ici (9,2 miliardi). Questocomplicatodispositivoimpone all’Economia una missione impossibile, "centrare" il gettito Imu di 8.094 Comuni; ogni scostamento dal gettito effettivo produrrà differenze non dovute sullerisorsediciascunComune. La legge prevede ora l’accertamento «convenzionale» di Imu e trasferimenti, nella misura indicata dalle stime governative.Sitrattadiun’obiettivafacilitazione, ma i Comuni dovranno prodursi in equilibrismi nella gestione dei bilanci, anche per le incertezze su come verranno riviste le stime alla luce del gettito effettivo Imu. Il rischio è duplice: l’ulteriore aumento del prelievo, con la manovra delle aliquote, non commisurato all’effettiva riduzione dellerisorse, eun adeguamento dellestimeministerialiallarealtà degli incassi che risulti incompleto, rivelando così livelli di entrata più bassi del previsto. Le stime Imu formulate dai Comuni, che l’Ifel sta rilevando,evidenzianoampiedifferenze di percezione dell’impatto del nuovo tributo rispetto all’Economia. La distanza tra Imu "ministeriale" e Imu "comunale" raggiunge anche il 50% del gettito Ici. Guardando alla sola abitazione principale, emerge la sensazione che i dati dell’Economia portino una generalizzata sovrastima. Inoltre, lestimenonconsideranolemodifiche nella disciplina dell’Imu e nella ripartizione del gettito tra Stato e Comuni introdotte dal Dl 16/2012. Le decisioni comunali su bi- lanci ed entrate devono essere caratterizzate da grande freddezza. Il principio compensativo del Dl 201/2011 deve guidare ogniprevisione.Gliscostamenti tra le stime Imu ministeriali e comunali non possono essere valutatisenzaconsiderarelevariazioni dei trasferimenti che ne discendono. Ciò che conta è la somma delle risorse movimentate (Imu e trasferimenti). In pratica, più alto è il gettito Imu stimato e più alto sarà il taglio derivante dall’articolo 28 della manovra, in costanza della restante parte delle risorse. Non sono trascurabili i rischi di eccessiva "generosità" delle stime ministeriali. Il Dl 16/2012 nega qualsiasi diritto al riconoscimentodelgettitoconvenzionaleprevistoe accertato edè lecito dubitare che il Governo saràingradodiesercitareconfacilità la facoltà di aumento in corso d’anno delle aliquote di base tramite Dpcm. Si tratta, tuttavia dimarginidirischiodanonconfondereconl’eventualità -da rigettare - che i trasferimenti statali resteranno allo stesso livello delle attuali elaborazioni ministerialiancheafronte digettitiImudiversirispettoalleprevisioni. Dare stabilità ai bilanci e razionalità alla manovra sulle entrate locali è ancora possibile, ma a condizione di riprendere relazioni costruttive tra Governo e Comuni, definendo in due-tre settimane al massimo il percorsoconcordatoperlarevisione delle stime Imu sulla base dellanuovanormativaedeigettiti incassati. © RIPRODUZIONE RISERVATA I conti sul territorio IL MECCANISMO Gli effetti del gettito Imu stimato dall’Economia sulle risorse comunali Trasferimenti statali (fondo di riequilibrio)* 100 Gettito Ici 2009/10 80 Gettito Imu stimato dal ministero 100 Taglio ulteriore dei trasferimenti 20 Accertamento convenzionale Gettito Imu 100 Trasferimenti statali 80 NELLE CITTÀ Il gettito Imu stimato dal ministero dell’Economia a confronto con il gettito Ici 2010. Dati in milioni di euro Imu Ici Roma 1.092,5 Differenza % Milano Torino Napoli 417 239,2 162,6 62% 27,4% 650,4 324,8 (*) Al netto dei tagli prodotti dalle manovre 2011 54,9% 151,3 15,9% 138,5 GLI EFFETTI 1 ITRASFERIMENTI Fondo di riequilibrio incerto fino a marzo 2013 Alessandro Beltrami Definitoilquadroentroil qualeiComunipossono delineareilbilanciodi previsione2012.Quasi contestualmente,mentrealla Camerasivotavalafiduciaper blindareilDlfiscale,Viminale edEconomiapubblicavanoi datiriguardantilestimedel nuovotributoeilfondo sperimentalediriequilibrio. Ilfondosperimentale pubblicato(ivecchi trasferimentirelativiaiComuni delleRegioniastatuto ordinario)tienecontodituttigli interventinormativirealizzati nelcorsodiquestimesi,dalla riduzioneoperataperil2012in attuazionedell’articolo14, comma2delDl78/2010, all’attribuzionedell’addizionale energiaelettricaealla compartecipazioneIva,finoalla riduzione(decisanella Finanziaria2010)deicostidella politicaeaglieffettidella manovra«SalvaItalia». L’effettodituttociòha rideterminatoilfondo sperimentalediriequilibrioper il2012in6,8miliardi,controgli 11,2miliardiprevistiperlo scorsoanno.Lapartepiù consistentedellariduzioneè dovutadallacompensazione definitadall’articolo13,comma 17delDl201/2011aseguito dell’introduzionedell’Imu «sperimentale»giàadecorrere daquest’anno(sivedaanche l’articoloafianco). Perattribuireadognisingolo Comunel’Ici2010da confrontare,ilministeroha operatounaripartizionedei9,2 miliardiprevistinellarelazione tecnicaaldecreto,senzaquindi utilizzareinmodopuntualei datiinseritineicertificati consuntivi. Idubbisullafondatezzadelle stimeministerialirispetto all’effettivogettitodell’Imu hannospintoillegislatorea rivedereladisciplinadell’Imue lasuacontabilizzazionenei bilancilocali. Larivisitazionedella disciplinasièconcretizzatain unemendamentogovernativo introdottoinsededi conversionedeldecretofiscale cheaggiungeilnuovocomma 12-bisall’articolo13delDl 201/2011.Ladisposizione prevedeche,aifinidelbilancio diprevisione,iComuni iscrivonol’entratadaImuin baseagliimportistimatidal ministerodell’Economia– dipartimentodellePolitiche fiscali,dallaqualedeve necessariamentederivare anchel’ammontaredelfondodi riequilibrio2012daconsiderare nellaprevisione,inpraticail valorepubblicatodalministero dell’Interno.Pertutelarelo Statoegliaccordigià sottoscrittiinsededi conferenzaStato-Città, l’emendamentorimarcache l’accertamentoconvenzionale nondàdirittoalriconoscimento dapartedelloStato dell’eventualedifferenzatra gettitoaccertatoegettitoreale, echel’accertamentoèrivisto, insiemeagliaccertamenti relativialfondosperimentale(e aitrasferimentierarialiperi ComunidiSiciliaeSardegna), inesitoadatiaggiornatidaparte delministero,comeprevisto nell’accordoinconferenza Stato-cittàeautonomielocali del1˚marzo2012. In sostanza, la nuova disposizione lascia indeterminato l’ammontare del fondo sperimentale di riequilibrio definitivamente riconosciuto, fino alla fine delle verifiche previste in sede di accordo, ossia fino all’ultima verifica prevista entro febbraio 2013. Pergarantire,inognicaso,la correttezzadegliimportiiscritti sianeibilancideglientilocalisia inquellostatale,lostesso emendamentoprevedeche,con Dpcmsuproposta dell’Economia,sipossa provvedereentroilprossimo10 dicembre,sullabasedelgettito dellaprima rataImu,alla modificadellealiquote,delle relativevariazioniedelle detrazionestabilitadalpresente articoloperassicurare l’ammontaredelgettito complessivoprevistoperil2012. Ladisposizionedovrebbe esseresufficientementegarante degliequilibridibilanciodei Comuni:nelcasoincuiilgettito agiugnononconfermassele stimeministeriali,ilGoverno incrementalealiquotebasefino agarantireleprevisionisiadel bilanciostatale,siadeibilanci locali. Pergarantirel’attendibilità delleprevisionialivellolocale,è datafacoltàancheaiComunidi rivedere,sullabasedelgettito effettivodigiugno,lealiquotee ladetrazioneentroil30 settembreinderogaalle disposizionicheobbliganole modifichedialiquoteentrola datadiapprovazionedel bilanciodiprevisione. © RIPRODUZIONE RISERVATA 2 LA GESTIONE Da tempi lunghi e rate doppio colpo alla cassa Gestire il bilancio secondo il Testo unico Ilnuovo«Manualedi programmazionecontabilità econtrolloneglientilocali» analizzailsistemadibilancio deglientilocaliallalucedelle nuovedisposizionicontenute nelTueleneiprincipicontabili definitidall'osservatoriosulla finanzaelacontabilitàdegli entilocali. Pagine 690 Prezzo: 79 euro IL CONTENZIOSO Liti sui tributi: come evitare i vizi di notifica Attraversolagiurisprudenzadi legittimitàedimeritoilvolume «Ivizidinotificadegliatti tributari»svelaleinsidieche possonovanificareglieffetti dellanotificaeneoffreirimedi. Èunlavoroditecnicagiuridica, madi facilelettura,per funzionarideglientilocalieper chisioccupadicontenzioso tributario. Pagine 160 Prezzo: 25 euro Le ultime novità in tema di Imu e la pubblicazione degli importi (ancora provvisori) del fondo sperimentale di riequilibrio per l’anno 2012 (si veda l’articolo sopra), determineranno con ogni probabilità forti tensioni ai Comuni sul versante delle disponibilità di cassa. La drastica riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (ridotto di 4,4 miliardi in un solo anno) e le incertezze sul reale gettito prodotto dalla nuova imposta immobiliare, dovute sia alle stime ministeriali sia alla maggiore rateizzazione del tributo introdotta con la conversione del Dl fiscale, determinano una modifica strutturale dei flussi di cassa dei Comuni. I trasferimenti fiscalizzati, infatti, sono erogati dal ministero dell’Interno secondo scadenze predefinite (in tre rate corrisposte a marzo, maggio e ottobre), e anticipate rispetto alle scadenze previste per il pagamento dell’Imu, e sono disponibilità certe a favore degli enti locali. In regime ordinario, benché la modifica della tempistica di incasso dell’Imu rispetto al fondo sperimentale di riequilibrio sia comunque sfavorevole per i Comuni, i flussi di cassa possono essere adeguatamente calibrati e programmati con una maggiore attenzione, adeguando i pagamenti in funzione degli incassi. Per l’anno 2012, però, la forte contrazione del fondo sperimentale di riequilibrio (circa il 40% a livello complessivo) riduce drasticamente l’afflusso nelle casse degli enti di ingenti somme, senza avere, contestualmente e con certezza, un incremento di gettito di pari importo a titolo di imposta municipale. Prova ne sia l’introduzione, da parte del legislatore, della possibilità di accertare convenzionalmente le stime governative dell’Imu. L’accertamento convenzionale, se garantisce gli enti locali sotto il profilo degli equilibri di bilancio, espone i sindaci a forti criticità in termini di cassa. Il decreto fiscale, infatti, stabilisce espressamente che l’iscrizione delle stime nei bilanci locali non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale. In sostanza, come peraltro ribadito nell’accordo in sede di conferenza Stato-Città e autonomie locali del 2 marzo scorso, ad oggi non è previsto un incremento della dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio. Nel caso in cui i dati ministeriali risultassero sovrastimati, si rischierebbe nel corso del 2012 una crisi di liquidità del comparto comunale. In caso di sovrastima, infatti, non resterebbe che attendere febbraio 2013 per rivedere complessivamente, sulla base del gettito Imu a quella data definitivo, la corretta ripartizione a ogni singolo Comune del fondo sperimentale di riequilibrio. A ciò si aggiungano, come più volte ribadito dal Presidente dell’Anci Graziano Delrio, gli effetti (ad oggi non stimabili) derivanti dalla rateizzazione dell’Imu sia per le abitazioni principali sia per i fabbricati strumentali che, affluiscono direttamente nelle casse dei Comuni e non riguardano la quota statale dell’imposta. maggio e ottobre 03 | ACCERTAMENTI La norma prevede l’accertamento «convenzionale» delle grandezze indicate da Economia (Imu) e Interno (fondo di riequilibrio), ma questo aspetto influisce solo sulla competenza, non sulla cassa A.Bel. © RIPRODUZIONE RISERVATA GLI ELEMENTI IN GIOCO 01 | FONDO SPERIMENTALE Il fondo sperimentale assegnato nel 2012 risente dei tagli operati con le manovre del 2011 e degli effetti delle «compensazioni» con il gettito Imu. Questi fattori assottigliano del 40% le tre consuete rate di marzo, 02 | GETTITO IMU Il gettito Imu accertato dall’Economia determina ulteriori tagli al fondo di riequilibrio, perché la norma prevede una riduzione pari al maggior gettito Imu rispetto all’Ici del 2009/2010 Il Sole-24 Ore Lunedì 7 Maggio 2012 19 IL VERSAMENTO LE CATEGORIE GLI ENTI LOCALI Lesceltedegliamministratori I MARGINI DI SCELTA DEI COMUNI Immobili delle imprese Immobili Locati Possibile ridurre l’aliquota fino allo 0,4%, eventualmente differenziandola in base al tipo di contratto (es. riduzione solo per i canoni concordati) Possibile ridurre l’aliquota fino allo 0,46% (fino allo 0,38% per i fabbricati “merce”), eventualmente differenziandola in base al tipo di attività (es. agevolando gli immobili delle imprese artigiane) Immobili a disposizione Possibile aumentare l’aliquota fino all’1,06%, ma solo se non viene aumentata la detrazione per l’abitazione principale fino alla concorrenza dell’imposta dovuta Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti (comodati) Possibile ridurre l’aliquota fino allo 0,46%: è agevolazione selettiva, non assimilazione all’abitazione principale I MECCANISMI 1 L’OSTACOLO Suanzianieimprese l’ente paga il «bonus» Pasquale Mirto Sconti selettivi per categoria I sindaci possono agevolare tipologie di immobili o settori di attività Giuseppe Debenedetto Dopo la legge 44/2012, di conversione del decreto 16/ 2012 sulle «semplificazioni fiscali», bisogna decidere come azionare la leva fiscale dell’Imu attraverso l’adozione delle delibere sulle aliquote. Si tratta di scelte importanti e delicate, sulle quali tuttavia permangono diversi nodi da sciogliere. In particolare occorre chiedersi se, accanto alle normali possibilità di aumento o riduzione entro i limiti stabiliti dal Dl 201/11, esistono anche i margini per differenziare le aliquote di singole categorie di immobili. La disciplina statale presenta alcune situazioni tipizzate: è possibile infatti diminuire l’aliquota fino allo 0,4% per gli immobili delle imprese e per quelli locati, oltre alla facoltà di riduzione fino allo 0,38% prevista per i fabbricati "mer- EDICOLA & LIBRERIA LA GUIDA Il prelievo sui terreni: possesso e vendita Illibro«Soluzioni2012 Terreni»affrontale problematichelegatealla fiscalitàdeiterreniedificabilie nonedificabili,di proprietà dellepersone fisiche.E chiarisceinparticolarela nozionediareafabbricabilee gliaspettifiscalilegatial possessoealtrasferimentodei terreni.NelvolumeconCdrom trovanopostoanche approfondimentidedicatialle imprese,aipianidirecuperoe alfotovoltaico. Pagine 490 Prezzo: 52 euro LA BANCA DATI Un sistema modulare per i commercialisti Labancadatiprofessionale «Soluzioni24Fisco»contiene edintegratralorotuttigli strumentiinformatividelSole 24oreinmateriadifisco, società,fallimentoeprocedure concorsuali,bilancio, contabilità,finanzaecontrollo. Grazieallasuaimpostazione modulare,costituisceuno strumentodilavoroidealein gradodiconiugare completezza informativa,operativitàe aggiornamentoconstante. OradisponibileanchesuIpad. www.soluzioni24fisco. ilsole24ore.com ce" (articolo 56 del Dl 1/12). Inoltre l’articolo 13, comma 10 del Dl 201/11 consente indirettamente di adottare un’aliquota più elevata per gli immobili a disposizione. Il ricorso alla potestà regolamentare dell’articolo 52, Dlgs 446/97 dovrebbe consentire ai Comuni di intervenire anche al di fuori di questi casi, ma le decisioni degli enti dovranno essere dettate da esigenze di logicità e coerenza con la normativa. Ad esempio non sarebbe ammissibile adottare per l’abitazione principale o per gli immobili locati un’aliquota superiore a quella prevista per gli altri immobili, considerato il trattamento di favore che il legislatore riserva a tali categorie. Occorre comunque fare i conti con la quota statale dello 0,38% che deve comunque essere garantita anche in caso di riduzione dell’aliquota (si ve- da l’altro articolo in pagina). In questo contesto le possibilità concrete si riducono a quelle strettamente necessarie e ritenute rilevanti dall’ente. Tra queste potrebbero rientrare le abitazioni locate, in particolare quelle a canone concordato che negli anni scorsi sono state spesso trattate ad aliquote vicine allo zero. Andrebbe inoltre alleggerito il carico per gli immobili delle imprese che, unitamente agli immobili locati, subiscono la penalizzazione derivante dall’aggravio dell’aliquota Imu e dalla duplicazione con le imposte sui redditi. In tal caso si ritiene possibile diversificare le aliquote in base alle tipologie di attività, ad esempio agevolando gli immobili delle imprese artigiane oppure quelli delle imprese neo-costituite. Anche le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti po- trebbero scontare un’aliquota più bassa, trattandosi di agevolazione e non già di assimilazione alla prima casa. In realtà sui comodati si registrano pareri contrari, basati sull’abrogazione della lettera e) dell’articolo 59 Dlgs 446/97, nonché sull’eliminazione del riferimento allo stesso articolo 59 disposta dalla legge 44/12, sostenendo che un’eventuale agevolazione si porrebbe in contrasto alla volontà del legislatore. Tuttavia qui non si tratta di assimilare i comodati alle prime case, operazione evidentemente vietata poiché si andrebbe ad applicare lo stesso regime previsto per le abitazioni principali incidendo sulla quota statale; si tratta invece di introdurre un’aliquota agevolata di tipo selettivo. Tra le altre possibilità di manovra, si dovrebbe invece aumentare l’aliquota per le abitazioni a disposizio- ne, considerato che non pagano l’Irpef sui redditi fondiari. Da scartare invece la diversificazione delle aliquote in base alle categorie catastali, in quanto si andrebbe indirettamente a incidere sui moltiplicatori e sulla base imponibile, ipotesi vietata dall’articolo 52 Dlgs 446/97. Insomma la possibilità di diversificare le aliquote è apparentemente molto ampia ma i confini non sono tuttora ben delineati. Peraltro in sede di conversione del Dl 16/12 il legislatore avrebbe potuto codificare la possibilità di diversificare le aliquote anche con riferimento alle diverse destinazioni d’uso degli immobili e caratteristiche socioeconomiche dei soggetti passivi. La soluzione avrebbe sicuramente offerto agli enti locali una più adeguata copertura alle scelte effettuate. LadisciplinaImu dà ai Comunila possibilità di disporreagevolazioni perben individuatecategoriedi contribuenti,oltrea quelleche possonoessere autonomamentedecise, ricorrendoallapotestà regolamentare(articolo52 del Dlgs446/1997) che nonpone limitiallariduzionedelle aliquote.Occorrefare attenzioneallatempistica iniziale.IlComune può «approvare»o«modificare»il regolamentoe ladeliberazione entroil30 settembre2012. Moltedecisioni saranno rinviateall’autunno, quando si avrannoi primi dati sul gettitoe sipotràstimare ilcosto delle agevolazioni. Edè proprio questoiltema chiave,perché loStatoha accollatoai Comuni ilpesodi tuttigliinterventiper alleggerireilcaricosu particolaricategorie.Si pensi all’abitazioneprincipale di famigliea bassoreddito (pensionati),perlequali si può ancheaumentarela detrazione, accollandosenel’interoonere. L’articolo13delDl201/2011 prevedeche i Comunipossano ridurrel’aliquota dibase fino allo0,4% nelcasodiimmobili utilizzatisoloperl’eserciziodi artieprofessioni odaimprese commerciali,diimmobili possedutidaisoggetti Irese di immobililocati;possono poi ridurrel’aliquota dibase sino allo0,38%per i fabbricati costruitiedestinati dal costruttoreallavendita, purché nonlocati,perun periodo non superiorea treanni dall’ultimazionedei lavori. IComunipossono anche prevederechel’aliquota ridotta perl’abitazione principale ela detrazionesiapplichino all’abitazionepossedutada cittadiniitaliani residenti all’esteroodaanziani odisabili cheacquisiscono laresidenza inistituti diricovero osanitari, aseguito diricovero permanente,a condizioneche l’abitazionenon risultilocata. IlComune potrà,poi, disporreriduzioni dialiquote perripristinare,parzialmente, leagevolazioniIci. Così,ad esempio,sipotranno prevederealiquoteridotte,fino ancheallo0,39 percento (stantel’intangibilitàdella quotastatale) perleabitazioni concesseinuso gratuitoa parentioperquellelocate con contrattiacanone concordato. Conriferimento all’abitazioneprincipale i Comunipotranno elevarela detrazionefinoa concorrenza dell’impostadovuta. Inquesto caso,però nonsipotrà stabilire un’aliquotasuperiore aquella ordinariaper gliimmobili vuoti.Siritiene che tale limitazioneoperi soloseil Comunedisponga pertutti l’esenzionedell’abitazione principale,manonnel casoin cuisisiaaumentata la detrazionediun importofisso osisiaagevolata una categoria dicontribuenti,come pensionaticon redditonon superiorea unacerta soglia. Infine,con lasoppressione dellariserva della quotastatale, dispostadal Dl16/2012, le abitazionipossedutedalle coop aproprietàindivisae dagliex Iacp,perlequali già competela detrazione,possonoessere difattiassimilateall’abitazione principalericonoscendola medesimaaliquota. © RIPRODUZIONE RISERVATA 2 OPZIONI LIBERE Comuni e coop senza quota statale © RIPRODUZIONE RISERVATA Lescelte dei Comuni sulle agevolazioniImu sono condizionatedalla quota del tributoriservata allo Stato. Il Dl 201/2011prevede infatti il versamentoall’Erario dello 0,38%con l’eccezione di abitazioniprincipali e pertinenze e fabbricatirurali strumentali.La legge 44/2012 hapoi aggiunto altricasi, innescandotuttavia alcuni dubbiinterpretativi. Con la conversione del Dl 16/2012 è stata comunque risolta la questione degli immobili comunali non istituzionali, per i quali «non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato». La formulazione della norma è chiara: i Comuni non saranno più costretti a pagare la quota statale dell’Imu anche sui loro immobili. Nonaltrettanto chiara è la modificaper gli immobili delle cooperativeedilizie a proprietà indivisae per gli alloggi assegnatidagli Iacp, aiquali «non si applicala riserva della quotadi imposta statale». La disposizionein questo caso è stata interpretatain due modi diversi: 1) i presidenti dei vari Iacp/Ateraffermano diessere esentidall’Imu per la quota statale, sostenendo di dover pagare l’impostacon aliquota ridotta allo 0,38%;2) l’Ifel ritiene invece checooperative eIacp non godano dialcuno sconto,mache «l’intero gettito spettaai Comuni». La norma dovrebbequindi spingere i sindaciaridurre il prelievo senzadover girare alcuna somma all’Erario. Rischiadi esseregrottesca poila soluzione che la legge 44/12offre agli immobili dei ricoverati in strutturedi lungodegenzao degli italiani residentiall’estero. L’intento inizialeera di alleggerire il caricosu queste categorie senzadover gravare sui Comuni.Tuttavia, prima della votazionefinale, è stata cancellatala frase che disapplicavala quotaerariale su questi immobili. In primo luogo non sicomprende la portatainnovativa della parte riguardante glianziani, che di fattocoincide con quanto già previstodall’ultimo periodo delcomma 10.In secondo luogo l’assimilazione introdotta dalla legge 44/2012 nonpuò comportare la disapplicazione dellaquota statale, limitataalle abitazioni principali indicate al comma 7 dell’articolo13 e nonestensibile aquelle «assimilate» dai Comuniai sensidel comma 10. Diconseguenza nel caso in cui ilComune decida di concedere l’agevolazione aquesti immobili, l’Erariodeve comunquericevere il 3,8 per mille,peraltro nonè chiaro da chie con quali modalità. La detrazione di200 euro o l’eventualeriduzione dell’aliquota sull’abitazione principalepotrebbe infatti comportarel’azzeramento del tributo:in tal caso non si capisce sele agevolazioni erodonol’intera imposta o la solaquota comunale, e quindi sel’eventualecredito maturato possa essereo menodetratto dalla quotastatale. In questo contesto è evidente chela normaspinge i Comuni a rinunciarea tale facoltà. G. Deb. © RIPRODUZIONE RISERVATA 3 LE STRATEGIE Le vie per tutelare i redditi più bassi Andrea Ferri Corrado Pollastri Lemanovresulla finanza localeconsentono alloStatodi recuperareoltre13miliardi con tagliai trasferimenti, inasprimentidelPatto e appropriazionediuna grossa quotadelgettito Imu.In questo nuovoassetto, lemanovre (Dl 138/2011e201/2011) attribuisconoai Comuni l’eserciziodinuove levefiscali sulleimpostesul reddito (addizionaleIrpef) esul patrimonio(Imu). IComuni potrannointervenirea compensazionedeinuovi tagli edegli inasprimentidel Patto incrementandolealiquote dell’addizionaleIrpef finoallo 0,8%,conla possibilità di differenziarleperlivello di reddito.Il piùrilevante marginesull’Imu riguardale aliquote.Gliinterventi sull’Imu potrebberorisultarepiù attrattiviperi Comuni rispetto agliincrementi dell’addizionale,almenoper quantoriguardailgettito ottenibile:per l’intero comparto,infatti,il raggiungimentodell’aliquota massimadell’addizionalevale 1,9miliardi,circa unquinto dellaleva fiscalepotenziale complessivasull’Imu.Si consideriinoltre chemolti enti giàadottanol’aliquota massima (13%deiComuni)o comunque relativamenteelevata (nel56% deiComuni l’aliquota2010 era maggioredi0,4%). Inuovimargini dimanovra possonoinoltreporre aglienti complessealternative nella distribuzionedelcaricofiscale tradiverse tipologie di contribuenti.Il bilanciamento trainterventi IrpefeImu consentirebbedidistribuireil caricofiscale tralavoro e rendita,mentre un’articolazioneprogressiva dellealiquoteIrpef concentrerebbeil prelievo sui redditialtialleggerendo le famigliecon redditiinferiori. Tuttaviarispettoa queste opzioniche,perla dimensione dellegrandezze in gioco, possonoassumere unvalore piùche altro segnaletico, appaionopiù concrete le opzionidiinterventoselettivo pergarantirelasostenibilità dell’impostasui contribuentia redditopiù basso. Questotemariguardain primoluogol’Imu. Seinfatti la sostenibilitàdell’Irpefè direttamentecontrollata dall’aliquota,l’incidenza dell’Imusul reddito puòessere rilevante.Ad esempio nelcaso diunpensionatocon assegno sociale(5.577euro annui), con abitazioneprincipale "media" (rendita513euro), l’incidenza dell’Imusul reddito superail 2,6percento. Esenzionidall’Irpef dei contribuentia bassoreddito, inoltre,sonoarischiosia per l’evasione,siaper ilcarattere "personale"dell’Irpef,che non distinguetrai redditipiù bassi quelliche sonoinseriti inun contestofamiliaredi benessere;agevolazioni commisurateaun indicatoredi condizioneeconomicapiù complesso,come l’Isee, consentirebbediescluderedai beneficiunnumeromaggiore di«falsipoveri». © RIPRODUZIONE RISERVATA Il Sole 24 Ore Lunedì 7 Maggio 2012 20 IL VERSAMENTO LE CATEGORIE GLI ENTI LOCALI Leprocedure Addio premi anti-evasione Il decreto fiscale ha abolito gli incentivi sull’emersione dell’Ici Pasquale Mirto Il «federalismo municipale» anziché ampliare l’autonomia dei Comuni la restringe sempre più. Con l’abolizione dell’articolo 59 del Dlgs 446/1997, contenuta nella legge di conversione del Dl 16/2012, il regolamento Imu si assottiglia ulteriormente, creando molti problemi, sia agli enti locali sia ai cittadini (si veda anche Il Sole 24 Ore del 23 aprile). Nel regolamento andranno disciplinate, se non già previste nel regolamento generale delle entrate, la misura degli interessi, gli importi fino a concorrenza dei quali l’Imu non è dovuta e non sono effettuati i rimborsi, le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune. Con la reintroduzione della riduzione a metà della base imponibile dei fabbricati inagibili o inabitabili, disposta dal Dl 16/2012, il Comune dovrà disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione, che danno diritto alla riduzione. Per quanto riguarda le possibilità previste nell’articolo 59, non potranno più trovare ingresso quelle previsioni che permettevano di intervenire sulle fattispecie imponibili, come la possibilità di disporre l’esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Province e altri enti pubblici non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Stesso discorso per la possibilità di limitare ai soli fabbricati l’esenzione prevista per gli enti non commerciali. Ciò implica che nell’Imu sarà esente un’area fabbricabile posseduta da ente non commerciale e utilizzata per una delle attività previste nella lettera i) dell’articolo 7 del Dlgs 504/1992. Dal lato dei contribuenti è sicuramente penalizzante il divieto di prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata con riferimento ad aree successivamente divenute inedifica- AUTONOMIA RIDOTTA Cancellato l’articolo 59 del Dlgs 446/1997 è impossibile per l’ente intervenire su basi imponibili e discipline di rimborso bili. Il problema sussiste soprattutto nella fase che va dall’adozione all’approvazione dello strumento urbanistico, dove la possibilità di avere aree che ritornano a essere agricole è più frequente. Dovrebbe essere ancora possibile determinare periodicamente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, non solo a fini "informativi" ma anche al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, a condizione però che siano individuati valori venali realistici. Non sarà possibile però stabilire differimenti dei termini di versamento, in caso di situazioni particolari, perché si interverrebbe sulla quota statale dell’Imu e un differimento della sola quota comunale non avrebbe molto senso. Non sarà possibile, e non si comprendono le ragioni, riconoscere incentivi anti-evasione. Non sembra ammissibile neanche ricorrere alla previsione contenuta nell’articolo 3, comma 57 della legge 662/ 1996, la quale autorizzava l’utilizzo di una percentuale dell’Ici per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, stante la soppressione dell’Ici e il principio generale che le disposizioni Ici sono applicabili all’Imu solo se espressamente richiamate. Non dovrebbe più essere possibile neanche considerare come regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. Infine, a complicare ulteriormente il quadro normativo, occorre domandarsi se siano applicabili all’Imu quelle norme che permettono genericamente di agevolare o esentare i tributi comunali, quali: a) l’articolo 21 del Dlgs 460/1997, con riferimento alle Onlus; b) l’articolo 1 della legge 549/1995, con riferimento a esercizi commerciali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche; c) l’articolo 4 del Dlgs 207/2011, con riferimento alle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza (ex Ipab). Nei regolamenti Ritardi Pagamenti La misura degli interessi da applicare ai contribuenti che pagano fuori termine Esenzioni Gli importi minimi al di sotto dei quali l’imposta non è dovuta e non vengono effettuati rimborsi (in mancanza, vale il tetto “nazionale” di 12 euro per versamento) Compensazioni Le modalità che i contribuenti dovranno seguire per compensare i propri crediti con le somme dovute al Comune Fabbricati inagibili Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta dei fabbricati inagibili, che non siano superabili con interventi di manutenzione LE OPZIONI ELIMINATE L’F24 non impedisce la riscossione esterna Giuseppe Debenedetto I criteri per la definizione delle regole locali sull’imposta ASPETTI DA DISCIPLINARE L’INCASSO Premi antievasione Vietato riconoscere incentivi al personale impegnato nell’attività di contrasto all’evasione fiscale Imu Fattispecie imponibili Non è più possibile definire localmente le fattispecie di immobili esenti dall’imposta Rimborsi Impossibile prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata su aree poi divenute inedificabili Calendario Non è possibile introdurre differimenti dei termini di versamento per situazioni particolari © RIPRODUZIONE RISERVATA Il passaggio dall’Ici all’Imu comporta alcune conseguenze anche sul fronte della riscossione e sui contratti di affidamento all’esterno. L’Ici prevedeva diverse modalità di pagamento: conto corrente postale, versamento diretto in tesoreria o all’agente della riscossione, F24. L’Imu cambia invece registro e si affida allo strumento esclusivo dell’F24, necessario per assicurare il versamento della quota statale. Tuttavia la disciplina dell’Imu non individua il soggetto a cui versare direttamente l’imposta, diversamente dal tributo Res che riserva al Comune la riscossione spontanea dello stesso, soluzione peraltro criticabile in quanto non considera che in molti Comuni a Tia il servizio non è gestito dall’ente. L’utilizzo dell’F24 non dovrebbe quindi impedire una gestione esternalizzata, dal momento che il provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 26 aprile 2007 prevedeva l’accreditamento ai «concessionari o agenti della riscossione» dell’Ici riscossa con i modelli F24. Tuttavia il recente provvedimento, adottato il 12 aprile scorso, prevede l’accreditamento dell’Imu solo «ai Comuni», modificando l’assetto precedente senza considerare che molti Comuni hanno affidato all’esterno la gestione dei loro tributi. Occorre peraltro considerare che la legge 44/2012 ha modificato il Dl 70/2011 consentendo di esternalizzare la riscossione delle entrate pur imponendo agli affidatari di aprire uno o più conti correnti "dedicati", con obbligo di riversamento IL PASSAGGIO Il cambiamento d’imposta permette di mantenere i vecchi affidamenti ma restano da capire i margini per rinegoziazioni alla tesoreria delle somme riscosse. Soluzione peraltro in sintonia con il Ddl di delega fiscale approvato dal Governo il 16 aprile scorso. La questione andrebbe quindi riconsiderata, anche perché lo strumento dell’F24 è limitato al versamento "spontaneo", mentre le maggiori somme derivanti dall’attività di recupero della quota erariale saranno interamente incamerate dai Comuni con strumenti diversi. Infatti il modello F24 non consente di indicare gli estremi dell’avviso e non può essere quindi utilizzato per i versamenti da accertamenti Imu, così come accadeva per l’Ici. In tale contesto il Comune è libero di utilizzare qualsiasi strumento per effettuare l’attività di recupero, compresa la possibilità di esternalizzare il servizio. Andrebbe inoltre chiarita la sorte degli affidamenti disposti prima dell’entrata in vigore del decreto di Natale, quando cioè non si sapeva ancora nulla sull’anticipazione dell’Imu al 2012. Il passaggio dall’Ici all’Imu dovrebbe comportare la prosecuzione dei contratti aventi a oggetto l’Ici, in quanto «l’Imu sostituisce in tutto e per tutto l’Ici e il gettito di competenza del Comune dovrebbe essere equivalente a quello dell’Ici» (risposta Ancitel del 12 aprile 2012). Inoltre il Dl 201/2011, entrato in vigore successivamente all’aggiudicazione del servizio, non determina alcuna «illegittimità sopravvenuta» della disciplina di gara e non altera l’assetto degli interessi del rapporto di concessione (Tar Bari, ordinanza n. 282 del 18 aprile 2012). Resta comunque da capire se ci sono margini per una eventuale rinegoziazione dei contratti. © RIPRODUZIONE RISERVATA LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A. Via Don G. Minzoni, 24 - 20158 Milano Tel. +39.02.39331.1 Fax +39 0239331.633 [email protected] Estratto Bando di gara 5/2012/LI Lombardia Informatica S.p.A. ha indetto una gara mediante "Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento dei servizi di sviluppo e manutenzione, assistenza, supporto all'analisi dei processi/demand management e territorio per la realizzazione dei modelli di e-health della Regione Lombardia (Gara 5/2012/LI)". Il valore della base d'asta è pari ad euro 29.633.525,00 (ventinovemilioniseicentotrentatremilacinquecentoventicinque/00 Euro), IVA esclusa. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 70 punti per l'Offerta tecnica e 30 punti per l'Offerta economica. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dal seguente sito internet: www.lispa.it (profilo committente). Sul sito internet è disponibile, altresì, la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire a Lombardia Informatica S.p.A., Via Don G. Minzoni n. 24 - 20158 Milano, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 25/06/2012. La gara sarà dichiarata aperta alle ore 15.00 del giorno 25/06/2012 presso gli uffici di Lombardia Informatica S.p.A. in Via Don G. Minzoni n. 24, Milano, con le modalità meglio specificate nel Disciplinare di gara. Lombardia Informatica S.p.A. IL DIRETTORE GENERALE ing. Luigi Pellegrini 1. Lotto 1: Euro 1.381.000 2 Lotto 2: Euro 928.000 3. Lotto 3: Euro 601.000 4. Lotto 4: Euro 154.000 5. Lotto 5: Euro 1.012.000 REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANIA ESTRATTO AVVISO DI PROCEDURA APERTA - CIG: 4171015E73 MINISTERO DELLA DIFESA TELEDIFE SEUS - SICILIA EMERGENZA URGENZA SANITARIA SCpA AVVISO DI GARA IN AMBITO UE AVVISO DI PROCEDURA APERTA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Si rende noto che in data 27.04.2012 è stato inviato alla GUUE l'avviso di procedura di gara aperta, suddivisa in lotti, per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alle polizze responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e garanzie accessorie amministrata a libro matricola. Numero gara 4163590. L'avviso, in forma integrale, è stato, altresì, pubblicato sul sito www.ll8sicilia.it, da cui può essere scaricato gratuitamente. IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Dr.ssa Rossana Trovato Si rende noto che è stata espletata la gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili provinciali dell’importo a base d’asta di € 459.918,70. Imprese partecipanti: n. 47. Imprese escluse: n. 11. Aggiudicataria: Gemas scral, sede piazza Cairoli Benedetto 2 Roma con il ribasso offerto del 42,030%. IL RESPONSABILE SERVIZIO GARE E APPALTI Giovanni Battaglia Questa Direzione ha in programma l’affidamento dell'appalto relativo all’espansione, consolidamento ed upgrade (fornitura, installazione, configurazione ed avvio operativa) delle apparecchiature hardware (Server e Storage), switch, sistemi di backup ed il software di base (sistemi operativi e/o drivers) costituenti l’infrastruttura di base del sistema informatico di gestione documentale della Marina Militare Italiana. CPV: 48820000-2 (principale); 48900000-7 (secondario) Luoghi principali delle forniture e servizi: - ACCADEMIA NAVALE Livorno; - MARITELE Roma (loc. Santa Rosa - La Storta Roma). Informazioni in merito possono essere rilevate sul sito WEB: "www.teledife.difesa.it". Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 21 maggio 2012, e dovranno essere formulate come disposto dal bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana - parte prima - 5a serie speciale n. 52 del 07.05.2012. IL DIRETTORE Amm. Isp. Francesco Virgilio Pierucci RISULTANZE DI GARA Questa Azienda, nel ruolo di capofila, ha indetto gara a procedura aperta, da espletarsi in forma consorziata con le Aziende Sanitarie della Provincia di Catania, per l’appalto della durata di cinque anni, rinnovabile per ulteriori due anni, del Servizio di Call Center con fornitura software sovracup per la gestione delle prenotazioni sanitarie territoriali ed ospedaliere. Importo presunto, riferito alla durata massima del servizio, À 17.670.867,20 oltre IVA. Per le modalità e l’inoltro delle offerte si fa riferimento al bando di gara inviato in data 23.04.2012 per la pubblicazione sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I. 5a serie speciale e sulla G.U.R.S., nonché alle norme del capitolato tecnico e del disciplinare di gara. Termine ultimo di ricezione offerte: 28.06.2012, ore 10.00. Apertura offerte: 29.06.2012 ore 10.00. La documentazione utile per la partecipazione alla procedura di gara viene resa disponibile soltanto all’indirizzo www.asct.it. Eventuali informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Provveditorato tel. 0952540363/2540348. IL RESPONSABILE DELL’U.O.C. PROVV.TO Dott. Antonio Falciglia IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Gaetano Sirna ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori Via Santa Maria Maggiore, 4 - BOLOGNA Tel. 051/6436711 - Fax 051/235645 AVVISO D'ASTA PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI È indetta asta pubblica con il metodo delle offerte segrete, in aumento rispetto al prezzo base di Euro 2.280.000,00, secondo le norme di cui agli artt. 73 lett. c) e 76 R.D. 23/05/1924 n. 827 e s.m.i. per la vendita dell'edificio Coltellini, sito a Modena, in via Coltellini, 25. La superficie commerciale è di circa 1.085 mq. Sono possibili sopralluoghi previo appuntamento. Scadenza per la presentazione delle offerte: ore 10,00 del giorno 20/06/2012. I plichi contenenti le offerte saranno aperti in seduta pubblica il giorno 21/06/2012 alle ore 11,00 in una sala di ER.GO in Via S. Maria Maggiore, 4 - Bologna. L'avviso integrale è pubblicato sul sito: www.er-go.it al menù "Gare e Appalti". Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Patrizia Pampolini. IL DIRETTORE Dott.ssa Patrizia Mondin www.ilsole24ore.com/system/legale@@MODI## ROMA CAPITALE AVVISO DI GARA DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE DIREZIONE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Via Ostiense n. 131/L - 00154 ROMA Si rende noto che è stata avviata una "procedura aperta per l’affidamento del servizio di stampa atti contravvenzionali amministrativi occorrenti a Roma Capitale Dipartimento Risorse Economiche Direzione per la Gestione dei Procedimenti connessi alle Sanzioni Amministrative" con decorrenza 01/09/2012 o, comunque, dalla data di effettivo affidamento del servizio, per la durata di mesi 24 naturali e consecutivi. Importo a base di gara: Euro 2.268.640,00 IVA esclusa. Per il termine e le modalità di presentazione delle offerte, nonché per le condizioni dell’appalto, consultare il bando pubblico all’Albo Pretorio on line dal 07/05/2012 al 02/07/2012 e sulla G.U.R.I. del 07/05/2012. Il bando è stato spedito alla UE il 30/04/2012. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Pasquale Libero Pelusi ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI PALERMO Via Quintino Sella, 18 - 90139 PALERMO partita I.V.A. 00257270827 c.f. 80016510820 tel. 0916011111 - fax 0916112714 ESITO GARA Con Provvedimento Dirigenziale n. 195 del 20/04/2012, è stato ratificato il risultato del pubblico incanto tenutosi presso l’Urega il 03 novembre 2011 avente per oggetto l’appalto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria per complessivi n. 52 alloggi popolari dei lotti n. 241-242-243 ubicati in Contrada Punzonotto-Corleone. Importo dei lavori soggetto a ribasso € 816.284,62, oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza € 27.708,89. Totale importo dell’appalto € 843.993,51. Finanziamento con utilizzo economie ex art. 22, comma 9 L.R. n. 19/2005. A conclusione delle operazioni di gara l’impresa "CO. EDI." di Oliveri Fabrizio con sede in C.da Garofalo n˚ 11 90047 Partinico (PA) è risultata prima in graduatoria formulando un ribasso del 23,9651% che più si è avvicinato alla soglia di anomalia pari a 23,974860%, mentre l’impresa CEPI s.r.l. con sede in via Simone Corleo n˚ 7 Favara (AG) è risultata seconda in graduatoria formulando un ribasso del 23,9585%. Codice CIG: 3107287658 - Codice CUP: B66T10000600002". Palermo, lì 24/04/2012 IL DIRETTORE GENERALE Dott. Salvatore Giangrande Il Sole 24 Ore Martedì 8 Maggio 2012 - N. 126 20 La tassa sugli immobili La bozza Le anticipazioni sulla circolare che il ministero dell’Economia sta preparando per fornire le indicazioni operative LE PRIME ISTRUZIONI SULL’IMU Aliquote differenziabili per categoria, ma senza scendere sotto il minimo Il forum online. Ondata di richieste LEGUIDE DELSOLE La tua Imu Ai coniugi residenti in città diverse la possibilità di fruire entrambi dell’agevolazione prima casa Cristiano Dell’Oste Gianni Trovati Il Comune può differenziare le aliquote anche per singole categorie catastali, a patto di non allontanarsi dai principi di «ragionevolezza e non discriminazione»; a differenza di quanto accadeva per l’Ici, però, non può mai andare sotto i limiti minimi fissati dalla normativa statale, che fissa «vincoli invalicabili».IconiugichehannodimoraeresidenzaindueComunidiversipotrannotrattare entrambi gli immobili come abitazione principale e le case dei residenti all’estero o degli anziani lungodegenti che saranno assimilate dai Comuni all’abitazione principale non pagheranno la «quota erariale». Lo stesso beneficio non si applicherà però agli immobili delle Onlus: se i Comuni li vorrannoesentaredall’Imu(loconsentel’articolo 21 delDlgs 460/1997), laloroscelta cancellerà solo la quota comunale, mantenendo invariata la somma dovuta allo Stato. Lo stesso accadràpernegoziebottegheartigianesituati in zone chiuse al traffico per lunghi cantieri (la possibile esenzione è prevista dall’articolo 1, comma 86, legge 549/1995) e per le aziende di servizi alla persona (articolo 4, comma 5 del Dlgs 207/2001). Sono alcuni dei principalichiarimenticontenutiinunacircolare"omnibus" sull’Imua cui stalavorando il ministerodell’Economia.Leanticipazioniarrivano in contemporanea con il Forum online del Sole 24 Ore. Il testo non è definitivo e potrebbe subire qualche correzione prima della stesura ufficiale, ma già indica chiaramente la lettura ministeriale sui tanti snodi problematici portati dalla disciplina Imu. Aliquote Sullealiquote,laleggestatalefissaillimiteminimoemassimoperognitipologiadiimmobile e i Comuni non possono superarli (fissando, per esempio, un’aliquota dello 0,1% per l’abitazioneprincipale).Conl’Ici,invece,l’autonomia regolamentare permetteva ai sindaci di fare scelte più generose rispetto a quelle indicatedallanormativadiriferimento.All’internodiquestivincoli,però,leamministrazionilocalipossonodispiegarealmassimolapropria autonomia, anche differenziando le aliquote per singola categoria catastale: si potrebbero introdurre, per esempio, aliquote più alte per i negozi e i laboratori (categorie LA CORREZIONE Sulle case degli anziani lungodegenti e dei residenti all’estero non si pagherà la quota erariale se l’ente locale deciderà di assimilarle all’abitazione principale STOP AI VECCHI BENEFICI Non sono più ammesse le esenzioni Ici che non siano espressamente richiamate dalle nuove norme: per esempio, le Camere di Commercio saranno tenute al versamento R Le prime risposte introdurredifferenziazionipertutelaresingole categorie di contribuenti, purché la scelta sia«ragionevole»e «nondiscriminatoria». Pubblichiamo le prime risposte ai quesiti inviati dai lettori al Forum online «La tua Imu». A questo tema è stata dedicata la Guida pratica pubblicata ieri sul Sole 24 Ore. Su internet è anche disponibile il Dossier online abbinato alla Guida www.ilsole24ore.com/imu Altre agevolazioni La bozza di circolare coglie poi l’occasione per correggere in via interpretativa un "inciampo" della norma, concedendo la disapplicazione della quota erariale agli immobili non locati di anziani lungodegenti o di residenti all’estero che i Comuni decideranno diassimilare all’abitazioneprincipale. Più in generale, secondo l’interpretazione dell’Economia, l’Imu non permette di applicare agevolazioni Ici non espressamente richiamate dalle nuove regole: a farne le spese sono per esempio le Camere di commercio, che dovranno versare la nuova imposta mentre non pagavano la vecchia. Via libera alla "doppia" abitazione principale per i coniugi che hanno residenza e dimora abituale in due immobili situati in Comunidiversi.Questalettura evitadipenalizzarechi si ètrasferito per lavoro, ma impone ai Comuni di controllare l’effettiva «dimora abituale» dei contribuenti per evitare gli abusidella disciplinaIci con le residenze fittizie nelle case di vacanza. Rurali C/1 e C/3) rispetto a box auto e magazzini (C/6eC/7).Omagarifarpagaredipiùleabitazioni di maggior pregio, anche se questa stradaèresaimperviadalfattocheassairaramente le categorie e i valori catastali riflettono le quotazioni di mercato. Il principio generale, se sarà confermato, supera la previsione del decreto sul federalismo municipale (articolo 8, comma 7 del Dlgs 23/2011), secondo cui le differenziazionieranopossibilisolopergliimmobili strumentali. Anche sulla detrazione per l’abitazione principale (ma non su quella per i figli, fissa a 50 euro), i Comuni possono I primi chiarimenti alle 1.500 domande spedite agli esperti Sul fronte dei rurali, oltre a riprendere le novità inserite con il Dl 16/2012, la bozza di circolare spiega che per ottenere il requisito di ruralità, e quindi l’aliquota Imu allo 0,2%, «non ha rilevanza» la classificazione in D/10. Questo perché, spiega il ministero, il salva-Italia prevede la fissazione dei requisitiinundecretoministeriale(articolo13,comma 14-bis, Dl 201/2011): se il provvedimento nonsaràemanatoinfretta,però,rischiadiriaprirsi il contenzioso infinito con i Comuni, che già si era registrato al tempo dell’Ici. Sonoarrivateoltrequota1.500ledomande che sono state inviate dai lettori del Sole 24Oreedainavigatoriperottenrechiarimenti in materia di Imu. Tanti i temi sotto tiro: si va dalle agevolazioni alle aliquote, dalle modalitàdicalcolodegliaccontiaglieffettidelle nuove disposizioni in materia di bilanci comunali.Oggiunanuovachancedichiarimenti:con lavideo-chatapartiredalle 14.30. Questigli esperticherispondonoaiquesiti: IFEL-FONDAZIONE ANCI 1 Alessandro Beltrami 1 Ennio Dina 1 Andrea Ferri 1 Pasquale Mirto 1 Corrado Pollastri 1 Silvia Scozzese AGEFIS (ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI FISCALISTI) 1 Alberto Bonino 1 Gianni Marchetti 1 Mirco Mion 1 Stefano Perego CONFEDILIZIA 1 Giorgio Spaziani Testa 1Dario dal Verme SOLE 24 ORE 1 Angelo Busani (notaio) 1 Giuseppe Debenedetto (tributarista) 1 Luciano De Vico (tributarista) 1 Luigi Lovecchio (tributarista) 1 Antonio Piccolo (commercialista) 1 Gian Paolo Tosoni (tributarista) 1Marco Zandonà(direttore fiscalità Ance) 1 è sorto dal 1º gennaio 2012, entro il 30 settembre 2012. Dichiarazione Imu per le variazioni del 2012 Oggi alle 14.30 la videochat su internet Appuntamento alle 14.30 di oggi sul sito del Sole 24 Ore con la videochat dedicata all’Imu. Parteciperanno i giornalisti e gli esperti del Sole 24 Ore e gli esperti di Ifel-Fondazione Anci. Collegandosi al sito sarà possibile inviare le proprie domande sugli aspetti problematici della nuova imposta municpale per cittadini e amministratori locali: muovendosi, per esempio, dall’abitazione principale agli effetti delle scelte in materia di Imu sul bilancio preventivo dei comuni, dalle regole per l’acconto a quelle sulle esenzioni. Le risposte degli esperti arriveranno in tempo reale © RIPRODUZIONE RISERVATA In caso di variazione avvenuta nel 2011 deve essere inviata la dichiarazione Ici entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2012, e, per i casi previsti, la dichiarazione Imu dovrà essere spedita per le variazioni dal 1º gennaio 2012 entro settembre 2012? Può quindi accadere che debbano essere inviate due dichiarazioni con la stessa scadenza? Nel 2011 occorrerà presentare la dichiarazione relativa alle variazioni intervenute nel 2011. Tali dichiarazioni restano valide «in quanto compatibili» ai fini Imu. Il decreto di approvazione della dichiarazione Imu prevederà i casi in cui c’è l’obbligo di presentazione della dichiarazione. Nell’Imu è previsto l’obbligo di presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Per il 2012 è previsto un regime transitorio, che impone di presentare la dichiarazione, relativa agli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo R 2 Niente sconto per inagibilità se l’immobile non è fatiscente Ho ereditato dai miei genitori una casa vecchia dove fino a cinque anni fa viveva mia madre in uso gratuito. Ora, siccome mia madre è venuta ad abitare da me, la casa è sfitta non essendo affittabile in quanto non ha gli impianti a norma e i servizi igienici idonei. Posso richiedere la riduzione del 50% della base imponibile e considerarla fabbricato inagibile? Attualmente la casa ha gli allacci per Enel e acqua. Non può richiedere la riduzione del 50 per cento. La domanda per il riconoscimento dell’inagibilità deve essere inoltrata all’ufficio tecnico comunale. L’inagibilità o inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale, con spese di perizia a carico del proprietario, il quale è tenuto ad allegare alla domanda di inagibilità un’idonea documentazione. Per il riconoscimento dell’inagibilità occorre che la fatiscenza dell’immobile non sia superabile con interventi di manutenzione. R Gamma Enterprise è la soluzione ERP di TeamSystem scelta da Umani Ronchi, azienda del settore Viti-Vinicolo, per gestire e automatizzare tutte le fasi produttive, dall’arrivo dell’uva all’imbottigliamento, nel pieno rispetto della specifica normativa di settore. Ho investito in efficienza e innovazione. Grazie a Gamma Enterprise di TeamSystem ora il nostro ciclo produttivo è integrato e totalmente automatizzato. TeamSystem, flessibilità e integrazione per: MEDIE IMPRESE – Un’ampia gamma di verticali e di soluzioni integrate leader di mercato nelle specifiche aree (CRM, SCM, Qualità, CAD/CAM, Business Intelligence, ...) risponde alle peculiari esigenze delle aziende di ogni settore merceologico. Dr. Michele Bernetti Amministratore Delegato PICCOLE IMPRESE – I software TeamSystem garantiscono la certezza dei tempi e dei costi dell’investimento alle piccole imprese che hanno la necessità di introdurre in azienda un sistema gestionale snello ed efficiente. 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Grappa UD - Udine 0432 671496 0424 886711 PN - Pordenone 0422 5225 PD - Padova 049 8070448 VI - Vicenza 0444 971629 TV - Treviso 0422 5225 TN - Trento 0461 936040 SUD E ISOLE AN - Ancona 071 7108384 AN - Ancona 071 71011 AP - San Benedetto del Tronto TE - Ancarano 0735 595652 AQ - Sulmona 0864 2508313 AR - Arezzo 0575 371144 FI - Firenze 055 73341 RM - Roma 06 507501 SI - Chiusi Scalo 0578 21211 CH - Lanciano 0872 714792 0872 719457 BA - Bari 080 9958021 MT - Matera 0835 385591 TA - Taranto 099 9908001 BA - Bari 080 5025466 BA - Molfetta 080 3382183 80 2141350 cell. 348 4109286 PD - Padova 049 8071555 r.a. FM - Fermo 0734 610926 FR - San Giovanni Incarico RM - Roma 800 985 093 LI - Livorno 0586 426184 LT - Latina 0773 1761471 MC - Civitanova Marche 0733 825611 MS - Massa Carrara 0585 855385 CT - Catania 095 4032026 CZ - Catanzaro 0961 61898 FG - Foggia 0881 776767 LE - Cavallino 0832 318686 NA - Napoli 081 19571057 NA - Napoli 081 5540569 AV - Avellino 0825 1911311 TO - Torino 011 7179300 PE - Spoltore 085 414992 PG - Perugia 075 5003936 PI - Santa Croce sull’Arno 0571 33733 PO - Prato 0574 596751 RM - Roma 06 83396601 RM - Roma 06 8076996 NA - Napoli 081 0152628-9 NA - Napoli 081 5534599 r.a. BN - Benevento 0824 311345 PA - Palermo 091 6703347 091 220358 091 6850632 PA - Palermo 091 345746 PZ - Potenza 0971 508400 SA - Salerno 089 9501032 RC - Reggio Calabria 0965 54964 RM - Roma 06 72672880 06 72672952 RM - Roma 06 40501890 TR - Terni 0744 813030 VT - Viterbo 0761 326846 RG - Ragusa 0932 653122 SS - Sassari 079 2678051 TA - Taranto 099 7773077 GE - Genova 0185 64656 VR - Lugagnano di Sona 045 6766282 BT - Barletta 0883 310352 CA - Quartu Sant’Elena 070 826792 070 811925 CS - Cetraro 0982 970086 Il Sole 24 Ore Martedì 8 Maggio 2012 - N. 126 21 I quesiti più frequenti Tanti i dubbi dei lettori sul concetto di abitazione principale, sulle detrazioni e sul loro aumento in funzione del numero di figli La comproprietà Quando un bene è intestato a più soggetti, l’importo ridotto è riservato solo a quelli che vi hanno stabilito la residenza e la dimora abituale presentare ugualmente F24 con il valore zero? Se invece dai calcoli risulta un’Imu di pochi centesimi o di 1-2 euro, tutta la procedura per il pagamento non risulta troppo onerosa rispetto alla cifra da pagare Se l’importo annuo da versare è inferiore a 12 euro, il versamento non è dovuto. In caso contrario, anche se c’è la rateazione, l’importo deve essere versato. Tale disposizione vale anche se il versamento è riferito a più comproprietari. Quindi, supponendo un versamento Imu complessivo annuo di 36 euro riferito a un’abitazione principale, si pagano le prime due rate di acconto di 12 euro ciascuna o soltanto la prima di 18 euro. Si ricorda, inoltre, che il versamento dell’Imu può essere compensato con crediti Irpef spettanti al contribuente, scaturenti dal modello 730/2012 o dal modello Unico/2012 Persone Fisiche per l’anno d’imposta 2011. Se l’imposta non è dovuta, non va presentato il modello F24. R 11 Comodatari e conduttori evitano il pagamento 3 Per la detrazione sul figlio criterio pro quota per mesi Vorrei sapere se nel conteggio della mia Imu posso (o devo) conteggiare anche mio figlio che nascerà a giugno. Il comma 10 dell’articolo 13 del Dl 201/2011, dopo le modifiche apportate da Dl 16/2012, prevede che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione unica per tutti di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Da un’interpretazione letterale della norma, la maggiorazione di 50 euro, a differenza della detrazione di base di 200 euro, non sembrava rapportata al periodo dell’anno. La bozza di circolare, tuttavia, chiarisce il criterio pro quota per mesi: per calcolare il mese occorre la presenza del figlio per almeno 15 giorni. R 4 Una sola agevolazione per due case nel Comune Io e mia moglie abbiamo la residenza in due abitazioni differenti all’interno dello stesso Comune. Pagheremo l’aliquota prima casa sui due immobili? Il comma 2 dell’articolo 13 del Dl 201/2011, dopo le modifiche apportate da Dl 16/2012, prevede che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. R 5 Ivie, basi imponibili catastali nei Paesi «trasparenti» Come viene calcolata l’imposta sugli immobili detenuti all’estero? L’aliquota si applica sul prezzo di acquisto o sul valore catastale previsto dallo Stato in cui si trova l’immobile? L’imposta sugli immobili situati all’estero (Ivie) è calcolata applicando l’aliquota dello 0,76 per cento al valore costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell’assolvimento di imposte sul patrimonio o sui R trasferimenti. In mancanza, si utilizzano i valori citati sopra. 6 La casa in comodato paga l’aliquota piena Vivo con mio marito nella sua prima casa. Nella mia unica casa di proprietà abita mia madre pensionata, a cui l’immobile è concesso in uso gratuito. L’Imu va calcolata come se si trattasse di seconda casa? Il comma 2 dell’articolo 13 del Dl 201/2011, dopo le modifiche apportate da Dl 16/2012, definisce, come abitazione principale, l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Pertanto, l’immobile concesso in uso gratuito a un familiare non può considerarsi abitazione principale del possessore. Per questo motivo, nel caso illustrato sarà applicata l’aliquota relativa agli immobili diversi dall’abitazione principale. R 7 Chipaga in tre rate divide anchele detrazioni I coniugi comproprietari residenti e conviventi versano pro quota l’Imu ognuno per proprio conto? La detrazione di 200 euro e quella ulteriore da 50 euro per il figlio si divide al 50% tra i due proprietari? Se si fanno tre versamenti con F24, sulla casella detrazioni va scritto l’importo totale delle detrazioni diviso per tre? Se l’acconto è in due rate, alla casella «Rate» va indicato 0102 oppure 0103? L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, comprese l’abitazione principale e le sue pertinenze. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso (nel caso specifico 50%). Lo stesso criterio di ripartizione delle detrazioni si applica anche per quelle previste per ogni figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Nello spazio «Detrazione» va iscritto l’importo relativo alla detrazione usufruita rapportato al numero di rate prescelto (ad esempio: in caso di versamento in tre rate da parte di coniugi comproprietari, in sede di versamento della prima rata la detrazione da indicare nel rigo sarà pari al 50% di 1/3 di 200 euro, cioè 33,34 euro). Per quanto concerne il versamento dell’acconto in due rate (18 giugno - 17 settembre) non vi sono a oggi chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate in merito alla compilazione della casella «Rate». R 8 Ilnudo proprietario non versal’imposta Holanuda proprietàdiun appartamentonel qualevivo(dimostrabile daresidenzae utenze),e sulmioappartamentoviè il dirittodi usufruttodaparte dimiopadre.Miopadrenon vivecon mema nelsuoappartamento, postoal pianosotto ilmio. AifiniImu,miopadre pagheràcome abitazioneprincipale sull’appartamentonelqualevive, mentre sul mioappartamentopagherà comesecondacasa? Lanormativa sull’Imu(analogamente aquellasull’Ici)nonprendein considerazioneilnudoproprietario–che restaestraneoal rapportod’imposta–ma il possessoredell’immobile oppureiltitolare dialtro dirittoreale,tracuil’usufruttuario. Occorreinoltre considerareche ilpassaggio dall’Iciall’Imu havistorestringersila nozionedi abitazioneprincipale:in particolare,la «dimora»e la«residenza anagrafica»delcontribuentedevonoora coesistere(mentreconl’Icilerisultanze anagrafichecostituivanounasemplice presunzione);deveperaltrotrattarsidi «unicaunitàimmobiliare», quindinonèpiù possibileapplicareil regimeagevolato in casodi unità immobiliaricontigue, censite incatastoseparatamente.Neconsegue che l’agevolazioneperl’abitazioneprincipale potràessereapplicatasolo perl’abitazione nellaqualel’usufruttuariovive,mentre per l’altroappartamentovapagata l’imposta comesecondacasa. R Possiedo un undicesimo di un fabbricato dove alcuni parenti, senza corrispondermi nessun affitto, esercitano un’attività commerciale. Vi è stata una causa in cui il giudice ha sentenziato che entro l’estate dovranno liberare la mia parte dell’immobile. Gli occupanti non hanno mai pagato la mia parte di Ici, che infatti sto pagando con tanto di mora. Devo pagare anche l’Imu, nonostante gli occupanti godano del bene? Sì.L’Imucolpisce i proprietari dei beni immobili(fabbricati,terreniagricoli e areefabbricabili) e nonanche i comodatari oi conduttori degli stessi,come nel caso prospettato. R 12 Anche la detrazione segue il calendario dei versamenti Nella sezione «Imu - Detrazioni», a giugno, bisogna indicare il 50% o 100 per cento. Ad esempio, con due figli bisogna indicare 150 o 300 euro? A giugno verrà indicato il 50 per cento. Quindi nel caso posto indicherà 150 euro, a meno che non venga scelta il versamento in tre rate: in questo caso andrà indicato 100. R 13 Con ristrutturazione totale si paga come area fabbricabile Sono proprietaria di un immobile avuto in donazione da mio padre, con usufruttuaria mia madre. L’immobile è in fase di ristrutturazione, ferma per la crisi. Come mi verrà calcolata l’Imu, visto che non ci abito e non è finita la casa? Ilsoggetto passivo nei confronti dell’Imu è la madre in quanto titolare deldiritto reale (presumo al 100%). Per quanto riguarda gli immobili oggetto di ristrutturazione, è possibile agire in due modi: 1) se la ristrutturazione è totale si dovrà calcolare l’Imu sul valore dell’area fabbricabile determinatasecondo criteri di mercato fino alla data di ultimazione lavori. Inquesto caso sarebbe opportuno eseguire una variazione catastale attribuendo al fabbricato la categoria F3 (unità immobiliare in corso di costruzione); 2) se la ristrutturazione è parziale ma causa l’inagibilitào l’inabitabilità del fabbricato, si potrà calcolare l’Imu sulla base imponibile scontatadel 50 per cento. R 14 Il comproprietario può avere la detrazione integrale Nel caso di abitazione principale posseduta al 66,67%, si può detrarre l’importo totale di 200 euro dal valore Imu calcolato allo 0,4% sulla quota di possesso del 66,67%? Sulla restante quota del 33,33%, di proprietà dei figli non residenti nell’immobile e con età maggiore di 26 anni, l’Imu è a carico dei figli con importo dello 0,76%? Sì, la detrazione spetta per intero al soggetto passivo in possesso dei requisiti (residenza anagrafica e dimora abituale). R 15 Nuova casa: solo la residenza fa partire l’aliquota leggera Io e la mia compagna abbiamo acquistato la prima casa in ottobre 2011, e ho trasferito la mia residenza a far data 10 gennaio 2012 mentre la mia compagna ha fatto la richiesta con data 14 aprile 2012. Vorrei sapere se l’Imu deve essere calcolata come prima casa per l’intero periodo, anche se non avevamo la residenza, o per il periodo scoperto si deve pagare come seconda casa. La detrazione di 200 euro si può applicare tutta o è in proporzione al periodo? L’applicazione dell’aliquota agevolata con le relative detrazioni decorre dal momento in cui si verifica la presenza contemporanea delle condizioni previste: «residenza anagrafica» e «dimora abituale». Per il periodo scoperto, si dovrà calcolare l’Imu applicando l’aliquota ordinaria, mentre la detrazione va rapportata al periodo dell’anno in cui sono stati presenti entrambi i requisiti. Tale periodo si esprime in dodicesimi. Il mese scatta quando si superano i 15 giorni. R 9 I comproprietari si dividonole pertinenze 16 La casa bifamiliare è composta da due abitazioni principali, con intestatari diversi: A per una e B per l’altra. Poi ci sono due pertinenze, un C/6 e un C/2, intestate entrambe ad A+B, al 50% ciascuno. Come si devono regolare i proprietari nel computo dell’Imu circa le pertinenze? Poiché è possibile inserire solo una pertinenza nell’ambito dell’abitazione principale, la scelta di quale considerare è lasciata al contribuente, che agirà secondo la propria convenienza? Nel caso di specie, entrambe le pertinenze possono essere computate al 50% fra i due proprietari. La disciplina dell’Imu ammette al beneficio non una sola pertinenza, ma una pertinenza per ogni tipologia, cioè per ogni unità censita nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7. L’Imu segue il titolare del diritto di abitazione Nel caso di una madre che cede al figlio solo il diritto di abitazione, chi paga l’Imu? Il diritto di abitazione fa ricadere l’obbligo di pagamento dell’Imu su chi detiene tale diritto. Pertanto, nel caso descritto, l’Imu andrà pagata per intero dal figlio. R R 17 10 Possiedo un appezzamento di terreno su cui ho costruito una casa, ancora a rustico non abitabile. Ho chiesto una visura in Comune, e alla voce rendita risulta scritto «in fase di definizione». Dovrò pagare l’Imu? E come, se non ho rendita? Per quanto riguarda i fabbricati in corso di costruzione, l’Imu va calcolata sul valore dell’area edificabile determinata secondo i criteri di mercato al 1˚gennaio di ciascun anno. Sull’areaedificabile valori aggiornati al 1˚ gennaio L’impostanon si paga se l’importo non arriva a12 euro R Se dal calcolo dell’Imu risulta un valore di zero, non devo fare niente, o devo L’imposta nel resto del mondo All’estero? Il prelievo c’è, ma non è così difficile di Saverio Fossati A ll’Imu non si sfugge. Quasi tutti i Paesi alimentano municipalità e governatorati con le imposte sulla proprietà immobiliare e non da oggi. Non solo: le esenzioni per l’abitazione principale sono rare. Ma una cosa è certa: pagare è facile e spesso il conto lo presenta direttamente l’Erario. Si tratta di una certezza che trova riscontro soprattutto quando si parla con gli addetti ai lavori, che ieri e oggi sono riuniti a Roma per il convegno mondiale organizzato dalla Fig International federation of surveyors e dal Consiglio nazionale geometri e geometri laureati. Inutile illudersi, quindi, che il paradiso dei proprietari si trovi altrove. Anche perché il ragionamento di base che tutti hanno seguito è: se hai una casa, userai pure i servizi del Comune. E quindi li devi pagare. Ineccepibile, e forse chi chiede a gran voce l’esenzione dovrebbe riflettere: se l’80% delle famiglie non pagasse una parte così grande dei costi dei servizi comunali, e il resto neppure perché è in affitto, resterebbero solo i padroni di seconda casa e le imprese. Il che non appare esattamente sensato. L’aliquota media oscilla tra lo 0,5% e l’1,5% del valore catastale. Il quale resta comunque un dato estimale e non paragonabile con il valore di mercato. Ci sono, però, profonde differenze con la nostra Imu. La prima: lo Stato non pretende la sua fetta. Quello 0,38% della tassa di proprietà che va all’Erario è un’eccezione nel panorama internazionale, anche se in Russia è la Regione a pretendere un ulteriore balzello. La seconda: la base imponibile è basata sulla rendita catastale o sul valore catastale, che sono però due misure diverse e non il risultato dell’applicazione di moltiplicatori decisi a tavolino in base alle esigenze di gettito come è avvenuto da noi. Semmai sarà l’aliquota a cambiare, non la base imponibile. La terza: le tasse sono facili. Forse perché altrove si segue la logica lapalissiana dell’interesse a incassare, facilitando la procedura il più possibile, ma i calcoli che il cittadino è costretto a fare qui sono una nostra peculiarità. «Abbiamo i valori aggiornati nel 5% dei casi» ammette Igor Okunev del ministero dello sviluppo russo, ma la Russia è partita dalla situazione di avere un’unica particella catastale da dividere in milioni di nuove proprietà. Analoga situazione in Cina, dove di Imu si comincia a parlare adesso: «I primi documenti catastali risalgono alla dinastia Ming» spiega Dong Jiang del management catastale ma ora tutto va rifatto. Mentre in Romania (come in Russia) la distinzione più complicata è quella delle due aliquote per persone fisiche e imprese. A sentir parlare di moltiplicatori, quote erariali, migliaia di aliquote a discrezione dei Comuni, differenziazioni in base alle tipologie immobiliari (quando al massimo si distingue tra fabbricati e terreni) e naturalmente di contenziosi proporzionali al caos normativo, gli stranieri scuotono il capo. Non per compatire ma proprio perché non capiscono. Come noi contribuenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA ANALISI Regole complicate e distanti dalla realtà di Cristiano Dell’Oste e Gianni Trovati V istele1.500domandearrivatealForum online del Sole 24 Ore e viste le52paginedellabozzadicircolare cui sta lavorando il ministero dell’Economia, sorge una domanda: ma non si potevaproprioprevedereun’impostapiùsemplice?LavecchiaIci,maiamatadaicontribuenti italiani, aveva almeno il pregio di essere ben rodata, e di offrire un "modello" che potevaessere sfruttato meglio. A giudicare dai quesiti, uno dei problemi maggiori per i proprietari di immobili è tracciare correttamente i confini dell’abitazione principale, che beneficia dell’aliquota base allo 0,4% (anziché allo 0,76%), e della detrazione di 200 euro, eventualmente maggiorata per i figli. Molti contribuenti faticano a capire perché situazioni in apparenza simili siano trattate diversamente. Ad esempio, se un genitore compra una casa per il figlio e gliela intesta, il figlio che ci abita potrà beneficiare del regime agevolato. Se invece il genitore concede in uso gratuito al figlio la propria casa – senza cambiare l’intestazione – e ne compra un’altra per sé, sull’abitazione data al figlio dovrà pagare l’Imu ad aliquota piena. La ragione tecnica è evidente: il comodato non è un diritto reale. Ma è altrettanto evidente che, nel sentire comune, le due situazioni non sono poi così diverse: sempre di soldi del padre si tratta. PAESE REALE I contribuenti non si spiegano perché situazioni analoghe che differiscono solo per particolari formali siano trattate diversamente Un altro caso frequente riguarda l’abitazione utilizzata dal coniuge superstite, mapossedutainpartedaifigli,chenehanno ereditato una quota al momento della morte del genitore. In questo caso, a doverpagareil100%dell’Imuèilconiugesuperstite, che ha il diritto d’abitazione e può beneficiare dell’aliquota Imu ridotta edella detrazionedi 200euro(apatto che abbia dimora e residenza nell’immobile). Se però la vedova ha rinunciato al suo diritto a favore dei figli, ecco allora che si ricadenellasituazionedelcomodato,quindi sono i figli a dover pagare l’Imu come secondacasa.Finoadarrivarealparadosso dei due nuclei familiari che si sono "scambiati" le case: se i genitori vivono in un’abitazione di proprietà del figlio e il figlio in una casa dei genitori, entrambi dovranno versare l’imposta municipale in misura piena. Anche se quello fosse l’unico immobile posseduto da entrambi. Nella stessa definizione di «abitazione principale» si annida uno degli aspetti più impopolari della nuova imposta. Chi possiede una sola casa, ma risiede per lavoroinunalloggiopresoinaffittoinun’altracittà,dovràpagaresuquellacasal’Imu all0 0,76%. «Ma è la mia unica abitazione di proprietà e ci torno tutti i fine settimana!», protesta il contribuente. Poco importa: la norma chiede residenza e dimora.Allo stesso modo, la moglie che vive in un appartamento di proprietà del marito, epossiedelavecchiacasaruraleereditata annifadai genitori,su quell’immobiledovràversare l’Imu ordinaria. Casi limite? Solo in parte. La realtà dell’Italia è fatta di successioni complicate,dicomunioni indivise trafratelli, dicase concesse in uso ai parenti, anche temporaneamente. La bozza di circolare dell’Economia – quanto meno – spazza via alcuni punti controversi, anche "forzando"la lettera della legge. Nel caso dellafamigliacheviveinduealloggiadiacenti,ildecretosalva-Italiaconsentediapplicare l’aliquota ridotta a entrambi, purché siano «iscritti o iscrivibili» in catasto come unica unità immobiliare. Nellalettura del ministero, «iscrivibili» sparisce. E quindidiventanecessarioaggiornarelasituazione catastale per avere il trattamentodifavore,ancheselecasesonogiàstate fuse insieme in via di fatto. Questo senza contare le tante domandedi lettori in cerca dilumi sulle modalità di calcolo dell’imposta e, soprattutto, su come si separa la quota comunale da quella riservata allo Stato. Questione che già agita molti contribuenti oggi, ma che è destinata a deflagrare in vista del saldo di dicembre, quando bisognerà tener conto di eventuali variazioni all’aliquota nazionale e delle scelte dei sindaci a livello locale e poi conguagliare il tutto con un’infinità di calcoli multipli. © RIPRODUZIONE RISERVATA