COMUNE DI LIBRIZZI
(Provincia di Messina)
2° Settore Economico-Finanziario
OPUSCOLO INFORMATIVO
“CHE COS’È L’I.M.U.”
A cura dell’Ufficio Comunale Tributi - Servizio ICI / IMU
Librizzi (ME), maggio 2012
IMU: Imposta Municipale Propria
Tutto quello che c’è da sapere
Dal 2012 entra in vigore la nuova imposta comunale che sostituisce la vecchia ICI, il cui gettito finirà in parte
nelle casse comunali e in parte in quelle erariali.
Di seguito si riportano le schede di sintesi con tutti gli aspetti più importanti e da conoscere assolutamente
per la nuova imposta.
Caratteristiche dell’IMU
L’IMU sostituisce sia la vecchia ICI sia la componente immobiliare IRPEF e le addizionali regionali e
comunali, relativi a redditi di immobili non locati o non affittati.
L’IMU si applica al possesso di qualunque immobile, ivi comprese l’abitazione principale e le
pertinenze della stessa.
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente a:
-
quota di possesso
-
mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
Nota: il mese durante il quale il possesso si sia protratto per almeno 15 giorni va computato per intero.
Cosa colpisce?
L’imposta è dovuta per il possesso di:
-
fabbricati in cui rientrano anche i fabbricati rurali ad uso sia abitativo sia strumentale;
aree fabbricabili;
terreni in cui rientrano sia quelli agricoli sia quelli incolti.
1
Chi deve pagare l’IMU
L’IMU deve essere corrisposta da:
-
proprietari dell’immobile, terreno o area (a prescindere che siano strumentali o merce);
titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
locatari di immobili in base a un contratto di leasing finanziario;
concessionari di beni demaniali.
IMU e uso gratuito a parenti in linea retta
Non è possibile ottenere agevolazioni per case concesse a parenti in uso gratuito.
La nuova normativa Imu non ripropone più la possibilità di assimilare ad abitazione principale
l’immobile dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale con conseguente applicazione
dello stesso regime agevolato previsto per l’abitazione principale.
Calcolo dell’IMU per fabbricati e terreni
Per calcolare l’IMU si parte dalla rendita catastale rivalutata e moltiplicata per opportuni coefficienti,
al fine di ottenere il valore catastale. A tale valore si applica l’aliquota prevista per la particolare
fattispecie.
Per i fabbricati la base imponibile si determina come riportato di seguito.
La rendita catastale va rivalutata del 5% e poi moltiplicata per i seguenti coefficienti:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati
nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio
2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i terreni la base imponibile si determina come segue.
Si moltiplica il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al mese di gennaio dell'anno di
imposizione, rivalutato del 25%, moltiplicando, poi, per:
- 135 per i terreni agricoli;
- 110 per i terreni agricoli utilizzati da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali,
iscritti nella previdenza agricola.
2
Aliquote IMU
L'aliquota IMU di base è pari allo 0,76%.
I Comuni possono innalzare o ridurre l'aliquota di base fino a 0,3 punti percentuali, ottenendo quindi:
- minimo pari a 0,46%
- massimo pari a 1,06%
Abitazione Principale e relative pertinenze: l’aliquota base è pari a 0,4%.
I Comuni possono innalzare o ridurre l'aliquota di base fino a 0,2 punti percentuali, ottenendo quindi:
- minimo pari a 0,2%
- massimo pari a 0,6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale: l’aliquota base è pari a 0,2%.
I Comuni possono innalzare o ridurre l'aliquota di base fino a 0,1%, ottenendo quindi:
- minimo pari a 0,1%
- massimo pari a 0,2%
Immobili non produttivi di reddito fondiario: è prevista la riduzione dell'aliquota IMU di base fino
allo 0,4%.
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: i Comuni possono ridurre
l’aliquota di base, pari allo 0,76% fino ad un livello minimo pari alla sua metà 0,38%, ottenendo
quindi:
- minimo pari a 0,38%
- massimo pari a 1,06%
Nota: la Circolare del Ministero dell’Economia n. 3/DF del 18 maggio2012 ha precisato che il limite sia
minimo che massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del Comune.
Abitazione principale
L’abitazione principale va intesa come l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto nella quale il
possessore e il suo nucleo familiare
- dimorano abitualmente;
- risiedono anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle accatastate nelle
categorie:
- C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare
abitativa;
- C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;
- C/7: tettoie.
Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità
immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti
ciascuna ad una categoria catastale diversa.
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Riduzione del 50% del valore dell’immobile
Previsto il dimezzamento del valore imponibile per
-
i fabbricati di interesse storico o artistico;
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Aliquota ridotta per altre fattispecie
Le aliquote ridotte per l’abitazione principale si applicano anche:
-
alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge;
all’abitazione non locata posseduta da (se il comune lo ha previsto)
anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitario;
cittadini italiani residenti all’estero
Detrazioni
Per l’abitazione principale e relative pertinenze è prevista una detrazione secca pari a 200€ per il
periodo durante il quale si protrae la destinazione.
Nota: se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione
stessa si verifica.
Per ciascun figlio convivente con età non superiore a 26 anni è prevista un’ulteriore detrazione di
50€, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale. La maggiorazione può essere al più pari a 800€.
Nota: il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del 26° anno di età, per cui si decade dal
beneficio dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Per potere computare l’intero
mese nel calcolo della maggiorazione, occorre che:
- il compimento del 26° anno di età si verifichi dal 15° giorno del mese in poi;
- la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni
4
Numero di rate e scadenze
L’IMU va versata:
- per l’abitazione principale, a scelta del contribuente, in due o tre rate
- per gli altri immobili in due rate
Le scadenze sono:
- nel caso di 3 rate:
- I rata: 18 giugno 2012
- II rata: 17 settembre 2012
- III rata: 17 dicembre 2012
- nel caso di 2 rate:
- I rata: 18 giugno 2012
- II rata: 17 dicembre 2012
Come pagare
Il pagamento dell'acconto IMU deve essere effettuato con il modello F24. Da dicembre, in sede di
saldo sarà possibile utilizzare il bollettino postale come avveniva per l'ICI.
Codici di tributo
I codici tributo da utilizzare per il pagamento dell’Imu sono i seguenti:
-
3912 per abitazione principale e relative pertinenze - destinatario Comune
3913 per fabbricati rurali ad uso strumentale - destinatario Comune
3914 per terreni - destinatario il Comune
3915 per terreni - destinatario lo Stato
3916 per aree fabbricabili - destinatario il Comune
3917 per aree fabbricabili - destinatario lo Stato
3918 per altri fabbricati - destinatario il Comune
3919 per altri fabbricati - destinatario lo Stato
3923 per interessi da accertamento - destinatario il Comune
3924 per sanzioni da accertamento - destinatario il Comune
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IMU
Risposte alle domande più frequenti poste dai contribuenti
Premessa
L’IMU comporta un forte aumento del prelievo patrimoniale sugli immobili (pari al 233% dell’ICI)
gran parte del quale va a beneficio dello Stato. Infatti, è riservata allo Stato la quota di imposta pari
alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati
rurali ad uso strumentale. La riserva statale non si applica alle variazioni deliberate dai Comuni.
La legge prevede inoltre che tutto il gettito comunale “in eccesso” rispetto a quanto incassato con
l’ICI sia recuperato dallo Stato attraverso drastiche riduzioni dei trasferimenti. Considerando
anche le riduzioni ulteriori di risorse decise per il 2012, i Comuni ricaveranno dall’IMU risorse
equivalenti al 72% del gettito dell’ICI. Di fatto, quindi, l’IMU è un’imposta “municipale” solo di
nome.
Il presente documento fa parte di un’iniziativa dell’Anci volta a facilitare la comprensione
dell’IMU e gli adempimenti cui i contribuenti saranno chiamati per il calcolo e il pagamento
dell’imposta. Le domande più frequenti di seguito riportate con le relative risposte sono tratte dai
contatti dell’l’IFEL con i cittadini e con gli operatori comunali sull’applicazione della nuova
imposta. Per semplificare i riferimenti di legge, si indicherà il “d.l. n. 201” per intendere il decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, comprensivo delle
modificazioni introdotte dal d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con legge in corso di pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale.
1 Sommario
1. Chi deve pagare l’IMU? .............................................................................................................................. 4 2. Come si calcola la "base imponibile" dell'IMU? ........................................................................................ 4 3. Quali sono le aliquote dell’IMU ? .............................................................................................................. 5 4. … e come si calcola l’imposta dovuta ? ..................................................................................................... 5 5. Cosa si intende per abitazione principale? ................................................................................................ 6 6. Gli anziani o i disabili proprietari di un immobile, che risiedono in casa di cura devono pagare l’IMU con l’aliquota prevista per l’abitazione principale oppure ad aliquota base ? ................................................ 6 7. Gli immobili locati a “canone concordato” beneficiano di un’aliquota ridotta rispetto a quelli a canone libero? ........................................................................................................................................................ 7 8. L’IMU assorbe l’Irpef sui redditi immobiliari? ........................................................................................... 7 9. Quando si paga l'IMU e con quali regole per la suddivisione in rate ? ...................................................... 8 10. Come si paga l’IMU? .................................................................................................................................. 9 11. Sono un cittadino italiano residente all’estero. Come si applica l’IMU all’abitazione che possiedo nel Comune di origine ? ................................................................................................................................. 11 12. Siamo due genitori che hanno affidato in uso gratuito un’abitazione di loro proprietà al figlio che la utilizza come propria dimora e che non possiede altri immobili. L’abitazione in questione beneficia del regime di agevolazione previsto per l’abitazione principale? ................................................................. 11 13. Nel caso di coniugi separati, a chi spetta il pagamento dell’IMU per la casa coniugale? ....................... 12 14. Qual è la disciplina per gli immobili storici? ............................................................................................ 12 15. Qual è la disciplina per i fabbricati inagibili/inabitabili? .......................................................................... 13 16. Possiedo un immobile in un comune dell’Abruzzo, che risulta tuttora inagibile perché fortemente danneggiato dal terremoto del 2009. Devo pagare l’IMU anche per quell’immobile ? .......................... 13 17. Sono diventato proprietario, insieme a mio fratello, di una quota dell’abitazione dei miei genitori a seguito del decesso di mio padre. L’abitazione continua ad essere utilizzata esclusivamente dalla mamma. Chi deve pagare l’IMU ? ........................................................................................................... 13 18. Le pertinenze dell'abitazione principale godono tutte della stessa aliquota ridotta e possono fruire della detrazione spettante per l’abitazione? ........................................................................................... 14 19. Nel caso in cui la pertinenza all’abitazione principale sia autonomamente accatastata rispetto all'appartamento, si può applicare l'aliquota IMU ridotta e la detrazione per l'abitazione principale? . 14 20. Nel caso in cui due coniugi siano comproprietari, ognuno al 50%, della casa abitano, la detrazione abitazione principale spetta per 200 euro ad entrambi, oppure spetta nella misura di 100 euro per ciascuno? ................................................................................................................................................. 14 21. Se l’abitazione è cointestata al 50% ad una coppia convivente, non legata dal vincolo del matrimonio, la detrazione di 200 euro va ugualmente divisa in due (cioè 100 euro a testa), oppure spetta ad entrambi per intero (cioè 200 euro a testa)? .......................................................................................... 15 22. Con l'introduzione dell' IMU, che cosa succederà alle abitazioni rurali di proprietà dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli, che possiedono i requisiti previsti dall'art. 3 del decreto legge n. 557 del 30 dicembre 1993? .................................................................................................................................. 15 2 23. Come si applica l’IMU sui fabbricati rurali strumentali (imponibilità e modalità di pagamento) ? ........ 15 24. Come si calcola l'IMU sui terreni agricoli? ............................................................................................... 16 25. L’IMU per le aree edificabili prevede nuove regole rispetto alla disciplina dell’ICI? ............................... 17 26. Quando va presentata la dichiarazione dell’IMU? .................................................................................. 18 27. Sono assegnatario di una abitazione realizzata da una cooperativa edilizia a proprietà indivisa, che utilizzo come abitazione mia e della mia famiglia. E’ vero che la cooperativa (e quindi io stesso) dovrà pagare l’IMU come se fosse una “seconda casa” ? ................................................................................. 19 3 1.
Chidevepagarel’IMU?
Risposta: sono tenuti al pagamento dell’IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree
edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, o superficie sugli immobili stessi.
Costituisce presupposto per il pagamento dell’IMU il possesso degli immobili già assoggettati ad
ICI (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli) e di altri immobili in precedenza non considerati
imponibili, quali i terreni non coltivati.
Diversamente dall’ICI, l’IMU si applica anche all’abitazione dove il contribuente risiede e dimora
abitualmente (l’abitazione principale).
Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale (cioè utilizzati per l’attività dell’impresa agricola), già
esclusi dall’ICI, sono imponibili, pur se con ampie eccezioni.
2.
Comesicalcolala"baseimponibile"dell'IMU?
Risposta: La base imponibile dell’IMU è il valore degli immobili. Il valore immobiliare si calcola in
modi diversi, a seconda del tipo di immobili. Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal
“valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”, in pratica il valore
di mercato.
Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si
ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (ai sensi dell'art.3, comma
48, della legge 23/12/1996, n. 662), per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto
per l’IMU:
• 160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
con esclusione della categoria catastale A/10;
• 140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
• 60, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
• 80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
• 55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Nel caso dei terreni agricoli o incolti il procedimento è simile. La base imponibile è costituita dal
valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta
dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, che valgono solo per l’IMU:
4 • 110, nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali;
• 135, per tutti gli altri terreni.
3.
Qualisonolealiquotedell’IMU?
Risposta: La disciplina dettata dalla legge stabilisce tre distinte aliquote di base dell’IMU:
-
Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di tre
punti per mille (tra 4,6 e 10,6 per mille);
-
Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 4 per mille, che i Comuni possono
aumentare o diminuire di due punti per mille (tra 2 e 6 per mille);
-
Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille, che i Comuni
possono diminuire di un punto (fino all’1 per mille)
Si ricorda che per il 2012 il calcolo dell’imposta dovuta in acconto va effettuato facendo riferimento
alle aliquote (e alle detrazioni di base. Soltanto con la rata a saldo (dicembre 2012) si dovranno
considerare le variazioni introdotte dai Comuni (o dal Governo, in caso di emanazione del DPCM
correttivo che la legge prevede facoltativamente) e versare l’importo dovuto complessivo a
conguaglio di quanto già pagato in acconto.
4.
…ecomesicalcolal’impostadovuta?
Risposta: L’IMU da pagare dipende dalla base imponibile dell’immobile posseduto, dall’aliquota,
dalla quota di possesso e dal periodo di possesso.
Nel caso di un immobile posseduto per intero e per tutto l’anno, l’imposta annuale dovuta si
calcola moltiplicando il valore imponibile per l’aliquota. Ad esempio, un fabbricato abitativo non
utilizzato come abitazione principale del valore imponibile di 128 mila euro, comporta il
pagamento pari a € 128.000 x 7,6 / 1000 = € 972,80
Se lo stesso fabbricato è posseduto dal contribuente al 30% a decorrere dal 20 maggio 2012, si
dovrà tener conto anche della quota di possesso (30%) e del periodo di possesso (7 mesi, cioè 7
dodicesimi). Il calcolo dell’imposta dovuta per il 2012 sarà il seguente:
€ 972,80 (imposta teorica annua) x 30% / 12 x 7 = € 170,24
5 Per il calcolo del periodo di possesso vale la stessa regola dell’ICI: viene considerato un mese
intero di possesso il mese nel quale il possesso si verifica per almeno 15 giorni. Pertanto, l’acquisto
di un immobile che avviene il 10 del mese comporta il calcolo dell’imposta da parte dell’acquirente
per l’intero mese (il possesso si protrae per oltre 15 giorni); un acquisto che avviene il giorno 20
del mese, comporta il calcolo dell’imposta a partire dal mese successivo (il possesso si protrae per
meno di 15 giorni).
5.
Cosasiintendeperabitazioneprincipale?
Risposta: Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale “il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, come indicato dal comma
2, art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n.16 del 2012. La norma specifica inoltre che “le
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare
si applicano per un solo immobile”, anche nel caso in cui i componenti del nucleo abbiano stabilito
in domicili diversi la propria dimora e la propria residenza.
Già con pronunciamenti della Corte di Cassazione (ved. sentenza n. 14389 del 2010), nel regime ICI
veniva affermato il principio dell’unicità dell’abitazione principale a livello familiare
indipendentemente dalla sua ubicazione, sulla base di considerazioni che non sembrano superate
dalla definizione della norma IMU.
In altri termini, nonostante il tenore letterale della definizione IMU, che esclude esplicitamente
l’applicazione dei benefici per l’abitazione principale a il caso di un nucleo familiare con più di
un’abitazione principale nel territorio dello stesso Comune per effetto della residenza dichiarata
dai suoi componenti, si ritiene che l’unicità dell’abitazione principale rispetto a ciascun nucleo
familiare vada considerata per l’intero territorio nazionale.
6.
Glianzianioidisabiliproprietaridiunimmobile,cherisiedonoincasadi
curadevonopagarel’IMUconl’aliquotaprevistaperl’abitazione
principaleoppureadaliquotabase?
Risposta: Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell'immobile
di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni. In particolare, per
ciò che riguarda le assimilazioni all’abitazione principale, immobili cioè che per il loro particolare
utilizzo erano assoggettate alla stessa aliquota prevista per l’abitazione principale (e per questo
motivo, dal 2008 al 2011, escluse dal pagamento dell’ICI), il nuovo disposto normativo (articolo 13,
co. 10 del d.l. n. 201 del 2011) prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad
abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani
6 o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata.
L’adozione di questa agevolazione dovrà risultare dalla deliberazione comunale riguardante la
disciplina dell’IMU. In questo caso sarà applicabile sia l’aliquota ridotta, sia la detrazione, come
previsto per il regime dell’abitazione principale stabilito dalla legge (ed eventualmente modificato
dalla delibera comunale).
Se il Comune non delibera espressamente nel senso indicato, l’abitazione di anziani o disabili
residenti in case di cura dovrà pagare l’IMU senza agevolazioni, e l’aliquota da applicare sarà
quella ordinaria.
7.
Gliimmobililocatia“canoneconcordato”beneficianodiun’aliquota
ridottarispettoaquelliacanonelibero?
Risposta: La legge istitutiva dell’IMU non prevede alcun trattamento agevolato per gli immobili
locati a canone concordato (secondo i criteri della legge n. 431 del 1998. La norma (articolo 13,
comma 9 del dl 201/2001 convertito nella legge n.214/2001 recentemente modificata dal dl
16/2012), prevede tuttavia che i Comuni possano facoltativamente ridurre l’aliquota di base allo
0,4 per cento per tutti gli immobili locati, non specificando all’interno della categoria generale,
quale tipo di contratto (a canone libero o concordato) potrà beneficiare dell’eventuale riduzione.
In tale contesto tuttavia, si ritiene che seppur in assenza di una precisa indicazione della legge a
favore dei proprietari di immobili che decidano di affittare a canoni calmierati, i Comuni restano
liberi di prevedere un’aliquota ridotta in relazione alle tipologie di affitto che considerano
meritevoli di un maggior sostegno.
Resta inteso tuttavia, che l’aliquota applicata agli immobili in affitto a canone libero non potrà in
ogni caso risultare superiore a quella ordinaria (il 7,6 previsto dalla legge, ovvero la misura
modificata dalla delibera del Comune).
8.
L’IMUassorbel’Irpefsuiredditiimmobiliari?
Risposta: Si, ma limitatamente all’Irpef applicata agli immobili non locati. Ciò significa che il
contribuente persona fisica che prima pagava sul suo immobile non locato l'Irpef in base alla
rendita catastale, dal 2012 pagherà per quell’immobile soltanto l’IMU.
Se si tratta di abitazione principale non cambia nulla, perché era già esente dall’Irpef. Negli altri
casi bisogna tenere presente la scansione temporale dei tributi: sull'Unico o sul 730 del 2012, che
andranno compilati in queste settimane, la rendita catastale va dichiarata e bisogna pagarvi, se
7 dovute, anche l'Irpef e le eventuali addizionali, perché si tratta di quelle riferite ai redditi 2011.
L'IMU è un'imposta entrata in vigore nel 2012 e assorbe Irpef e addizionali dovute per il 2012. Ciò
significa che per il contribuente il beneficio dell’assorbimento dell’Irpef nell’IMU vi sarà nella
dichiarazione dei redditi che si presenterà nella primavera 2013, oltre che nel calcolo dell’acconto
Irpef di novembre 2012.
9.
Quandosipagal'IMUeconqualiregoleperlasuddivisioneinrate?
Risposta: Per il 2012 è previsto un regime speciale per il pagamento dell’IMU.
In primo luogo, la legge stabilisce che l’acconto si deve pagare secondo le regole di base del
tributo, senza tener conto delle eventuali variazioni alle aliquote e alle detrazioni che i Comuni
possono aver già deliberato.
In secondo luogo, mentre per la generalità degli immobili è previsto il pagamento in due rate, nel
caso dell’abitazione principale, il contribuente può decidere di pagare in tre rate.
Inoltre, per gli immobili rurali sono previste modalità specifiche (ved. quesito n. 23)
A) Il pagamento degli immobili diversi dall’abitazione principale
Si paga in due rate: la prima entro il 18 giugno e il saldo il 17 dicembre (ambedue le date sono il
primo giorno feriale utile successivo alla scadenza di legge del 16 del mese). Il pagamento della
prima rata è effettuato in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote
di base. La seconda rata è versata a saldo d’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno
con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina
del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
Si ricorda in proposito che, a causa dell’incertezza circa la determinazione delle risorse previste dalla legge,
fortemente connesse con il gettito dell’IMU, i Comuni potranno eccezionalmente approvare o modificare il
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione entro il 30 settembre 2012.
Inoltre, entro il 10 dicembre 2012, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo potrebbe
modificare la stessa disciplina di base dell’IMU, sulla base del gettito della prima rata e dei risultati
dell’accatastamento dei fabbricati rurali.
B) Il pagamento dell’imposta dovuta per l’abitazione principale
Il contribuente può scegliere se pagare in due o tre rate.
Nel caso in cui il contribuente scelga di pagare in tre rate: la prima entro il 18 giugno, la seconda
entro il 17 settembre (primo giorno feriale utile dopo la scadenza di legge del 16) e la terza entro il
17 dicembre. Le prime due rate dovranno essere corrisposte in misura ciascuna pari ad un terzo
8 dell’imposta annua calcolata applicando l’aliquota di base (0,4 per cento) e la detrazione di 200
euro per l’abitazione principale, più 50 euro per ciascun figlio convivente di età inferiore ai 26 anni.
La terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per
l’intero anno a conguaglio delle precedenti rate, considerando le eventuali variazioni intervenute
nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
Nel caso di scelta per il pagamento in due rate, la prima dovrà essere corrisposta entro il 18 giugno e
dovrà essere pari al 50 per cento dell’imposta annua calcolata ad aliquota e detrazione di base, e la
seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con
conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute.
In ambedue i casi, l’importo dell’ultima rata dipenderà dalle variazioni di aliquota e di detrazione
eventualmente disposte dai Comuni entro il 30 settembre e da quelle disposte dallo Stato entro il
10 dicembre.
10. Comesipagal’IMU?
Risposta: L’IMU si paga esclusivamente attraverso il modello F24.
La legge prevede la possibilità di utilizzare un bollettino postale appositamente predisposto (sulla
base di un decreto ministeriale da emanare), a decorrere dal 1° dicembre 2012.
Pertanto, per il pagamento degli acconti dell’IMU In ogni caso, si dovrà compilare il modello F24.
L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione, n. 35/E) ha previsto che nell'indicazione delle somme
versate, il contribuente dovrà indicare in modo distinto la parte dell’imposta dovuta al Comune da
quella di pertinenza statale. Per quanto riguarda i codici tributo, l’Agenzia delle Entrate ha istituito
i codici necessari per il versamento dell'imposta, che si articolano per tipologia di immobile
imponibile e per ente destinatario del gettito (Comune di ubicazione degli immobili o Stato):
Codici tributo per il pagamento dell'IMU con il modello F24
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E )
Codice IMU
quota Comune
Codice IMU
quota Stato
Abitazione principale
3912
…
Fabbricati rurali ad uso
strumentale
3913
…
Terreni
3914
3915
Tipologia immobili
9 Aree fabbricabili
3916
3917
Altri fabbricati
3918
3919
3923
…
3924
…
INTERESSI DA
ACCERTAMENTO
SANZIONI DA
ACCERTAMENTO
I codici indicati devono essere riportati all’interno del nuovo modello F24, nella “Sezione IMU e
altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito
versati”.
Nel calcolo dell’acconto, che deve essere determinato secondo la disciplina stabilita dalla legge,
l’importo totale dell’IMU dovuta per Terreni, Aree fabbricabili e Altri fabbricati, va suddiviso a
metà tra Comune e Stato, riportando sul modello F24 i relativi importi con il codice tributo
appropriato.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta
dovuta.
Le indicazioni per la compilazione sono presenti all’interno del modello. Si rammenta in proposito
che il codice catastale del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, è reperibile sul sito
Internet www.agenziaentrate.gov.it.
L’Agenzia delle Entrate ha anche modificato i codici tributo per il versamento dell’ICI, ferma
restando l’indicazione dei relativi pagamenti nella “Sezione IMU e altri tributi locali” del modello
F24. I nuovi codici per il pagamento dell’ICI relativa ad annualità fino al 2011 sono i seguenti:
Ricodifica codici tributo per versamento ICI
(annualità 2011 e precedenti)
Nuovo Codice ICI
Tipologia immobile
da 3901 diventa 3940
Abitazione principale
da 3902 diventa 3941
Terreni agricoli
da 3903 diventa 3942
Aree fabbricabili
da 3904 diventa 3943
Altri fabbricati
3906 (invariato)
Interessi ICI
3907 (invariato)
Sanzioni ICI
10 Si precisa che i codici 3901, 3902, 3903 e 3904 non sono più utilizzabili.
Restano invece invariati i codici tributo 3906 e 3907, rispettivamente utilizzati per il versamento
di interessi e sanzioni relativi all’ICI.
Tutte le modifiche indicate sono attive dal 18 aprile 2012.
11. Sonouncittadinoitalianoresidenteall’estero.Comesiapplical’IMU
all’abitazionechepossiedonelComunediorigine?
Risposta: Il comma 10 dell’ art. 13 del d.l. 201/2011 prevede che i Comuni possono considerare
direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o
di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa
non risulti locata.
Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione
un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in
cui è ubicata l’abitazione.
Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “ di base”
attualmente previsto dalla legge.
Per l’indicazione di modalità di pagamento facilitate nel caso di contribuenti residenti all’estero,
potrebbe essere emanato un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze. Si ricorda,
ad ogni modo, che il pagamento per via telematica del modello F24, da utilizzare anche ai fini
dell’IMU, è possibile attraverso i servizi di home banking delle principale banche italiane e
attraverso il servizio di pagamento reso disponibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
12. Siamoduegenitorichehannoaffidatoinusogratuitoun’abitazionedi
loroproprietàalfigliochelautilizzacomepropriadimoraechenon
possiedealtriimmobili.L’abitazioneinquestionebeneficiadelregimedi
agevolazioneprevistoperl’abitazioneprincipale?
Risposta: No. Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi
dell'immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni. In
particolare, gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti (ad esempio da padre a figlio), che ai
fini ICI scontavano sino al 2008 l’aliquota prevista per l’abitazione principale e dal 2008 al 2011
erano esenti in quanto assimilate all’abitazione principale, con la nuova disciplina IMU sono
trattate come qualsiasi altro fabbricato.
11 A tali abitazioni si applica dunque (secondo la disciplina di base dell’IMU) l'aliquota pari allo 0,76
per cento e non è prevista alcuna detrazione. I Comuni potrebbero decidere trattamenti agevolati,
che in ogni caso non potranno prevedere alcuna “assimilazione” come era avvenuto con l’ICI,
entro il termine di legge, che per il 2012 è fissato al 30 settembre 2012, e la stessa disciplina di base
potrebbe essere modificata dal Governo entro il 10 dicembre 2012.
Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione
un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in
cui è ubicata l’abitazione.
Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “ di base”
attualmente previsto dalla legge.
13. Nelcasodiconiugiseparati,achispettailpagamentodell’IMUperlacasa
coniugale?
Risposta: con le modifiche introdotte dal decreto legge n.16/2012, ai fini IMU, l’assegnazione della
casa coniugale al coniuge in sede di separazione o divorzio, si intende effettuato a titolo di diritto
di abitazione e pertanto costituisce presupposto per il pagamento dell’IMU. Il coniuge assegnatario
dell’abitazione è quindi obbligato dalla legge al pagamento dell’IMU, a prescindere dall’effettivo
possesso dell’immobile, per tutta la durata dell’assegnazione.
Nel caso dell’ICI invece, da circa dieci anni a questa parte e sulla base di pronunciamenti della
Corte di Cassazione, il soggetto passivo restava individuato nel coniuge proprietario.
14. Qualèladisciplinapergliimmobilistorici?
Risposta: la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico
o artistico “di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
L’aliquota e, più in generale, la disciplina per il calcolo dell’imposta saranno invece quelle
ordinariamente risultanti dalla normativa sul tributo e dalle eventuali modifiche adottate dal
Comune.
12 15. Qualèladisciplinaperifabbricatiinagibili/inabitabili?
Risposta: Nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile
è ridotta del 50 per cento.
Per poter accedere alla riduzione di base imponibile, l’inagibilità o inabitabilità è accertata
dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Agli effetti della riduzione alla
metà della base imponibile, i Comuni possono disciplinare, nella delibera comunale, le
caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di ordinaria
manutenzione.
16. Possiedounimmobileinuncomunedell’Abruzzo,cherisultatuttora
inagibileperchéfortementedanneggiatodalterremotodel2009.Devo
pagarel’IMUancheperquell’immobile?
Risposta: No, i fabbricati ubicati nelle zone del sisma che ha colpito l’Abruzzo il 6 aprile 2009, sono
esenti da IMU, Irpef e Ires, se risultano distrutti, ovvero inagibili ed oggetto di ordinanze di
sgombero. L’esenzione si applica sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità degli immobili (art.
4, comma 5-octies del d.l. n. 16 del 2012)
17. Sonodiventatoproprietario,insiemeamiofratello,diunaquota
dell’abitazionedeimieigenitoriaseguitodeldecessodimiopadre.
L’abitazionecontinuaadessereutilizzataesclusivamentedallamamma.
Chidevepagarel’IMU?
Risposta: Il genitore superstite acquisisce automaticamente, mortis causa, il diritto reale di
abitazione sull'intera casa (in quanto “coniuge superstite”), come previsto dall'articolo 540, comma
2, del Codice civile. Così come avveniva per l'ICI prima dell’abolizione del tributo sull’abitazione
principale, anche l'IMU è interamente a carico del genitore che continua a risiedere nella casa
coniugale, con le agevolazioni previste per l'abitazione principale: aliquota base ridotta allo 0,4% e
detrazione di 200 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è stato adibito
ad abitazione del contribuente. I figli, invece, non dovranno pagare l'IMU su tale abitazione.
13 18. Lepertinenzedell'abitazioneprincipalegodonotuttedellastessa
aliquotaridottaepossonofruiredelladetrazionespettanteper
l’abitazione?
Risposta: L'articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/2011 stabilisce che per pertinenze
dell'abitazione principale «si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo».
Per espressa disposizione del successivo comma 7 dello stesso articolo 13, contenente la disciplina
dell'IMU, l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% (4 per
mille). I comuni possono modificare tale aliquota di base, aumentandola o diminuendola sino a 0,2
punti percentuali (2 per mille).
Pertanto, di norma, il valore delle pertinenze si deve considerare unitamente al valore
dell’abitazione principale di riferimento per il calcolo dell’imposta (all’aliquota ridotta del 4 per
mille) e per l’applicazione della detrazione.
19. Nelcasoincuilapertinenzaall’abitazioneprincipalesiaautonomamente
accatastatarispettoall'appartamento,sipuòapplicarel'aliquotaIMU
ridottaeladetrazioneperl'abitazioneprincipale?
Risposta: Si, se l'appartamento è adibito ad abitazione principale si applica l'aliquota ridotta dello
0,4% (4 per mille) e la detrazione base di 200 euro. Le agevolazioni coinvolgono la relativa
pertinenza (cioè il box, o la cantina), anche se distintamente iscritta in catasto. Il numero massimo
di pertinenze associabili ad un’abitazione principale è una unità per ciascuna categoria catastale
c/2, C/6 e C/7. Nel conto delle pertinenze associabili vanno considerate anche le unità non
accatastate in modo autonomo.
20. Nelcasoincuidueconiugisianocomproprietari,ognunoal50%,della
casaabitano,ladetrazioneabitazioneprincipalespettaper200euroad
entrambi,oppurespettanellamisuradi100europerciascuno?
Risposta: Per l'abitazione principale l'aliquota base IMU è pari allo 0,4% (4 per mille), ma il
Comune può modificarla - in aumento o in diminuzione - fino a 0,2 punti percentuali. La
detrazione fissa di 200 euro si suddivide suddivisa in parti uguali fra i comproprietari
dell'immobile che lo utilizzano come abitazione principale, a prescindere dalla quota di possesso.
Nel caso indicato, la detrazione sarà suddivisa in 100 € annuali per ciascuno dei due coniugi
14 21. Sel’abitazioneècointestataal50%adunacoppiaconvivente,nonlegata
dalvincolodelmatrimonio,ladetrazionedi200eurovaugualmente
divisaindue(cioè100euroatesta),oppurespettaadentrambiper
intero(cioè200euroatesta)?
Risposta: La detrazione base di 200 euro prescinde dall'esistenza di vincoli familiari tra i
comproprietari e si suddivide in parti uguali (indipendentemente dalle quote di possesso), alla
sola condizione che i contitolari stessi utilizzino la casa come abitazione principale. Nel caso
specifico, la detrazione dovrà essere suddivisa a metà fra i due contitolari dell'immobile.
22. Conl'introduzionedell'IMU,checosasuccederàalleabitazioniruralidi
proprietàdeicoltivatoridirettiodegliimprenditoriagricoli,che
possiedonoirequisitiprevistidall'art.3deldecretoleggen.557del30
dicembre1993?
Risposta: Le abitazioni possedute da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli che possiedono i
requisiti di cui all’articolo 3, del dl 557/1993 dal 2012, dovranno pagare l’IMU. In questo caso, si
applicano le stesse regole che valgono per le altre abitazioni: la rendita catastale si rivaluta del 5% e
poi il risultato va moltiplicato per 160; le pertinenze (cantine, soffitte e garage) vanno comprese nel
calcolo. Se l'agricoltore proprietario dell'immobile ha la residenza anagrafica e la dimora nella casa,
si applicheranno le agevolazioni per l'abitazione principale:
- aliquota ridotta allo 0,4%, aumentabile o riducibile dello 0,2% da parte dei Comuni;
- detrazione base di 200 euro per l'abitazione principale, più 50 euro per ciascun figlio di età non
superiore a 26 anni, residente nella casa, fino a un massimo complessivo di 600 euro.
Se invece la casa non è abitazione principale del possessore, l'aliquota base è quella ordinaria dello
0,76% e non si applica la detrazione.
23. Comesiapplical’IMUsuifabbricatiruralistrumentali(imponibilitàe
modalitàdipagamento)?
Risposta: La nuova normativa prevede l’assoggettamento ad IMU anche dei fabbricati rurali
strumentali di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, che prima erano esclusi dall’ICI.
Tuttavia, con il d.l. n. 16 del 2012, sono stati esclusi dall’IMU i fabbricati rurali strumentali siti nei
Comuni che risultano “montani” o “parzialmente montani” secondo l’elenco dei Comuni italiani
pubblicato dall’ISTAT, consultabile all’indirizzo Internet: http://www.istat.it/it/archivio/6789.
15 L’aliquota base prevista per i fabbricati rurali strumentali è pari a 0,2 per cento (2 per mille), che
può essere ulteriormente ridotta (e mai aumentata) dai Comuni fino allo 0,1 per cento.
Si ricorda che, per effetto di diverse sentenze della Corte di Cassazione, solo i fabbricati classificati
in catasto nella categoria D/10 possono essere considerati rurali strumentali. Inoltre, nel caso dei
fabbricati rurali strumentali, non è necessaria l’identità soggettiva tra l’utilizzatore del bene
strumentale e il proprietario dell’immobile posto sul fondo asservito, in quanto il carattere rurale
viene automaticamente riconosciuto alla costruzione strumentale all’attività agricola ed è sganciato
dalla necessità di ulteriori requisiti specifici. L’unico criterio oggettivo previsto dall’articolo 9,
comma 3 bis del dl 557/93 è il riconoscimento della ruralità della costruzione in sé e per sé
considerata.
Si ricorda, inoltre, che:
-
i fabbricati rurali (strumentali e non) già iscritti al catasto edilizio urbano ed oggetto di
variazione catastale ai fini del riconoscimento della ruralità (comma 14-bis, art. 13, del d.l.
201), saranno assoggettati all’IMU sulla base dell’avvenuta riclassificazione;
-
i fabbricati rurali (strumentali e non) non ancora iscritti al catasto edilizio urbano devono
essere accatastati entro il 30 novembre 2012 (commi 14-ter e 14–quater del medesimo articolo
13), sulla base del modello DOCFA. Non devono essere accatastati i fabbricati rurali che “non
costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’ articolo 3, comma 3, del decreto del
Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28”.
Il calcolo dell’IMU sui fabbricati rurali strumentali (ad aliquota di base) è il seguente: la base
imponibile si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, aumentata del 5%, per il nuovo
coefficiente pari a 60; il risultato si moltiplica poi per l’aliquota ordinaria del 2 per mille.
Il pagamento dell’IMU relativa ai fabbricati rurali è regolato per il 2012 da norme specifiche.
Fabbricati rurali strumentali: acconto entro il 18 giugno, pari al 30% dell’imposta dovuta annua ad
aliquota di base, da conguagliare al momento del saldo (17 dicembre), sulla base delle modifiche
eventualmente disposte dai Comuni (entro il 30 settembre) o dal Governo (entro il 10 dicembre);
Fabbricati rurali (strumentali e non) in corso di accatastamento entro il prossimo novembre: pagamento a
saldo in unica soluzione, entro il 17 dicembre 2012, sulla base della disciplina definitiva del tributo.
24. Comesicalcolal'IMUsuiterreniagricoli?
Risposta: L’articolo 13, co.5 del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n.16 del 2012, dispone che
per i terreni agricoli il valore imponibile si calcola moltiplicando il reddito dominicale risultante in
16 catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, aumentato del 25 per cento, per un
moltiplicatore pari a 135. Lo stesso procedimento vale anche per i terreni incolti.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a
110.
L'aliquota ordinaria dell'imposta è stabilita nella misura dello 0,76%, aumentabile o riducibile dello
0,3% da parte dei Comuni.
Sono esenti dall’IMU, come già avveniva nel regime dell’ICI, i terreni agricoli situati in aree
montane o di collina, delimitate ai sensi della legge n. 984 del 1977. L’elenco dei territori nei quali
tale esenzione si applica è allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno
1993. L’esenzione non si applica ai terreni incolti.
Le modifiche introdotte con il citato d.l. 16 prevedono inoltre agevolazioni per il calcolo dell’IMU,
nel caso di terreni agricoli posseduti e direttamente condotti da coltivatori diretti o da
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
iscritti nella previdenza agricola.
In questi casi i terreni sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro
6.000
Si applicano inoltre le seguenti riduzioni:
a)
del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e
fino a euro 15.500;
b)
del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro
25.500;
c)
del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro
32.000.
La parte di valore che supera i 32.000 euro è soggetta all’IMU senza alcuna riduzione.
25. L’IMUperleareeedificabiliprevedenuoveregolerispettoalladisciplina
dell’ICI?
Risposta: Per le aree edificabili non sono previste novità rispetto alla disciplina dell’ICI.
La base imponibile è pari al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di
imposizione (così come era previsto per l'ICI), avendo riguardo alla zona territoriale in cui è
ubicato l'immobile, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per
17 eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul
mercato dalla vendita di aree con analoghe caratteristiche.
L'IMU sulle aree fabbricabili si applica con l’aliquota ordinaria del 7,6 per mille (lo 0,76%), con
possibilità per i Comuni di arrivare sino al 10,6 per mille.
La nuova normativa non conferma la facoltà dei Comuni di determinare i valori venali delle aree
fabbricabili per zone omogenee
e sulla base di parametri, al fine di facilitare il calcolo
dell’imponibile e limitare l’accertamento ai casi di dichiarazione di valori imponibili inferiori,
riducendo così la possibilità di controversie con i contribuenti. In mancanza di una espressa
previsione di legge, dunque, l’eventuale deliberazione comunale sui valori parametrici delle aree
fabbricabili emanata ai fini dell’ICI non è formalmente applicabile all’IMU, pur potendo
rappresentare l’espressione di un orientamento per l’attività di accertamento degli uffici tributi del
Comune stesso.
26. Quandovapresentataladichiarazionedell’IMU?
Risposta: l’articolo 13 comma 12-ter del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n. 16 del 2012,
prevede l’obbligo di presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli
immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione
dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dai quali risulti un diverso ammontare
dell'imposta dovuta.
La legge conferma la validità delle dichiarazioni già presentate ai fini dell’ICI. La legge sembra
inoltre confermare la validità del Modello unico informatico (MUI) inviato a cura del notaio
incaricato dell’atto di compravendita, in sostituzione della presentazione dichiarazione a cura del
contribuente (art.37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006). Nella gran parte dei casi, dunque la
presentazione della dichiarazione non sarà necessaria, o perché non sono cambiate le condizioni in
base alle quali è stata presentata una dichiarazione ai fini dell’ICI, o perché in occasione
dell’avvenuta compravendita o altro atto modificativo del possesso per il quale viene prodotto un
MUI, l’invio telematico dell’atto stesso a cura del notaio ha sostituito – e continuerà a sostituire –
ogni altro obbligo dichiarativo a carico del contribuente.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. In questo insieme devono essere ricompresi, ad
esempio i casi di: acquisizione del possesso di un’abitazione principale non dichiarato ai fini
dell’ICI in quanto avvenuto nel periodo in cui l’abitazione principale era esente; il possesso di
terreni non coltivati e di fabbricati agricoli già esclusi dall’ICI e pertanto non dichiarati; il possesso,
da parte di ONLUS o enti religiosi, di immobili che non risultano più esenti dal tributo
18 immobiliare secondo i nuovi criteri di cui all’articolo 91-bis del d.l. n. 1 del 2012 (il cosiddetto
“Decreto Liberalizzazioni“).
Istruzioni dettagliate sulle modalità e sugli obblighi di dichiarazione dell’IMU verranno indicati
con un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Resta infine in vigore l’obbligo di indicazione, nella dichiarazione delle imposte dirette,
dell’importo del tributo locale immobiliare pagato nell’anno precedente (art.1, co. 104 della legge
n. 296 del 2006).
27. Sonoassegnatariodiunaabitazionerealizzatadaunacooperativa
ediliziaaproprietàindivisa,cheutilizzocomeabitazionemiaedellamia
famiglia.E’verochelacooperativa(equindiiostesso)dovràpagare
l’IMUcomesefosseuna“secondacasa”?
Risposta: la legge non equipara ad abitazione principale le unità abitative delle cooperative
edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci e da questi utilizzate come propria dimora. Pertanto,
nella disciplina di base dell’IMU l’aliquota da applicare è quella ordinaria (0,76%).
La stessa disciplina, tuttavia, prevede per queste abitazioni (e anche per le abitazioni regolarmente
assegnate dagli ATER/IACP) la stessa detrazione riservata all’abitazione principale: 200 euro
annui più 50 euro per ogni figlio convivente di età non superiore ai 26 anni (fino ad un massimo
complessivo di 600 euro).
Per il calcolo dell’acconto dovuto entro il 18 giugno, la cooperativa dovrà far riferimento alla
disciplina di base.
Le eventuali agevolazioni deliberate dal Comune (che ha tempo per intervenire fino al 30
settembre 2012) verranno considerate per il pagamento a saldo, a conguaglio di quanto
effettivamente dovuto per l’intero 2012.
19 LE
GUIDE
DEL
SOLE
Lunedì 7 Maggio 2012
I PRIMI.
SECONDO
TUTTI
TUT
TI
LatuaImu
w Le istruzioni per l’uso dei contribuenti
w Le indicazioni Ifel-Anci per sindaci e amministratori
SistemaFrizzera
Qui c’è un regalo per te: www.tuttopiusemplice.it
N. 23
Lunedì 7 maggio 2012
LE CATEGORIE
DOSSIER A CURA DI
IL VERSAMENTO
pag. 14-16
Cristiano Dell’Oste
Gianni Trovati
GLI ENTI LOCALI
pag. 17
pag. 18-20
IN REDAZIONE
Valeria Uva
COORDINAMENTO
Franca Deponti
IL SOLE 24 ORE.COM
FORUM ONLINE
Invio dei quesiti
fino alle 18
L’Esperto
Risponde
?
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cittadinieamministratori
localisull’Imuèpossibile
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GliespertidiIfel-Fondazione
Anci
Casa, tutti i passi per il primo acconto
La bussola per i cittadini alle prese con il prelievo - Le incognite dei Comuni su importi e gettito
Cristiano Dell’Oste
Gianni Trovati
Il rompicapo dell’Imu è arrivato all’ultimo miglio: mancano 41 giorni alla scadenza
per il pagamento dell’acconto
(18 giugno), e i contribuenti e
gli amministratori locali sono
ancora alle prese con una disciplina difficile da inquadrare e da applicare.
L’ultimo restyling è opera del
Parlamento, che pochi giorni fa
ha convertito con la legge
44/2012 il decreto fiscale (il Dl
16). È stato così introdotto, ad
esempio, il limite di una sola
abitazione principale per nucleo familiare, per arginare la
prassi delle residenze diverse
tra i coniugi nello stesso Comune. Ma cosa succede se ad aver
preso laresidenza in un altro alloggio è un figlio maggiorenne?
O se leduecase sitrovano incittà differenti? La legge non lo dice espressamente, e gli interpreti hanno già iniziato a pro-
0,76%
8 AlessandroBeltrami
8 EnnioDina
8 AndreaFerri
8 PasqualeMirto
8 CorradoPollastri
8 SilviaScozzese
GliespertidiAgefis
(Associazionedeigeometri
fiscalisti)
8 AlbertoBonino
8 GianniMarchetti
8 MircoMion
8 StefanoPerego
GliespertidiConfedilizia
8 GiorgioSpazianiTesta
8 DariodalVerme
GliespertidelSole24Ore
8 AngeloBusani(notaio)
8 GiuseppeDebenedetto
(tributarista)
8 LucianoDeVico
(tributarista)
8 LuigiLovecchio
(tributarista)
8 AntonioPiccolo
(commercialista)
8 GianPaoloTosoni
(tributarista)
8 MarcoZandonà
(direttorefiscalitàAnce)
In collaborazione con:
L’aliquota ordinaria
È il prelievo base sui fabbricati
diversi dalla prima casa
porre le proprie letture.
Quando le regole sono chiare, comunque, non è detto che
siano facili da applicare, anche
perlascelta"originale"di finanziareconlastessaimpostailGoverno centrale e quelli locali.
Basti pensare al meccanismo
cheimponeaicittadinidi calcolare la quota di tributo destinata al Comune e quella indirizzataalloStato.Certo,sull’abitazione principale tutto il gettito va
al sindaco, ma basta avere due
pertinenze della stessa categoria catastale (ad esempio, due
garage, oppure una cantina e un
magazzino) per doverne tassare una con l’aliquota ordinaria
dello 0,76% e dover dividere in
due quote – nazionale e locale –
l’ammontare del tributo.
Né le cose sono più semplici
per gli amministratori locali, i
cui bilanci continuano a essere
avvoltinell’ombra.Ipuntiinterrogativi per le amministrazioni
locali – va chiarito subito – non
sono un capitolo a sé, da addetti
ailavori,ma interessanodavicino i contribuenti. E questo per
unaragionesemplice:con ipre-
ventivi stretti dalle urgenze di
cassa, le tante incertezze sulla
disciplinadell’impostaesoprattutto sui frutti reali che questa
può portare producono un’ovvia spinta al rialzo delle aliquote. In altri termini, nella confusione può crescere la tendenza
a tutelarsi alzando il conto.
Le ragioni per un allarme del
genere non mancano, e risiedono primadi tutto nei tanti ingranaggi poco trasparenti nel meccanismo dell’Imu. Le prime
contestazioni, per esempio, si
sono concentrate sulle stime
di gettito indicate dal ministero dell’Economia per ogni Comune. La norma prevede che il
«fondo di riequilibrio», cioè
gli ex trasferimenti, oltre alle
sforbiciate dettate dalle ultime
manovre subisca un taglio ulteriore pari alla differenza fra
l’Imu stimata dall’Economia e
il gettito medio effettivo
dell’Ici nel 2009 e 2010. I numeri ministeriali, lamentano i sindaci, sono ampiamente sovrastimati, con i risultati che i tagli
sono certi e le "compensazioni" in entrata rimangono quantomeno ipotetiche.
Nessuno, poi, ha ancora calcolato l’impatto delle novità introdotte dal Parlamento nella
legge di conversione del decreto fiscale, che hanno ridotto
l’imposta per alcune categorie
a partire dal settore agricolo.
Per il momento, i numeri del
gettitocalcolatiinbasealdecretosalva-Italia sonocuriosamente sopravvissuti alle novità. Le
difficoltà del sistema Imu rendonopoidifficilelaconcretaapplicazione di alcune possibilità
inteoriaoffertedallenorme,come l’aumento delle detrazioni
per l’abitazione principale o un
trattamento di favore su alcune
categorie di immobili ritenute
meritevoli di tutela, come quelli di piccole imprese e commercianti o le abitazioni concesse
in affitto a canone concordato.
Su tutto il panorama, poi, pesa l’incognita delle successive
revisioni di aliquote, che i Comuni possono ritoccare fino al
30 settembre e lo Stato addirittura fino al 10 dicembre. Un’incognita, questa, che non pesa
sull’acconto, da pagare in base
alle aliquote di riferimento indicate nel decreto salva-Italia,
ma che rende per ora impossibile capire quale sarà il peso effettivo dell’imposta su ogni
contribuente nel 2012.
Analisi. Gli effetti della manovra sulle aliquote
Le scadenze data per data
PER I CITTADINI
PER I COMUNI
18 giugno
30 giugno
L’ACCONTO ALLA CASSA
Entroquestadatavaversato
l’accontodell’Imu,pari
al50%dell’impostacalcolata
applicandolealiquotebase
(0,4%primacasa,0,76%
suglialtriimmobilitranne
iruralistrumentali,chehanno
lo0,2%).Perlaprimacasa,
sipuòsceglierel’acconto
di1/3.Suiruralistrumentali,
l’accontoèil30%
L’ORA DEL BILANCIO
Entrolafinedigiugnoi
Comuniapprovanoilbilancio
preventivo,utilizzando
ilgettitoImuconvenzionale,
cioèl’importo"stimato"dal
ministerodell’Economia
edellefinanze.Findaadessoi
Comunipossonoapprovarele
delibereconlealiquoteImue
ilrelativoregolamento,anche
sepoi potrannomodificarli
17 settembre
30 settembre
LA SECONDA RATA
Periproprietaridiabitazioni
principalichescelgonodi
pagarel’Imuintrerate, scade
iltermineperilversamento
dellasecondarata,sempre
paria1/3 dell’impostaannua
calcolatasecondol’aliquota
base(0,4%condetrazione
di200euro)
LE SCELTE SULLE ALIQUOTE
Lealiquotecomunalidevono
esseredefiniteentrolafinedi
settembre:ogniComunedeve
quindistabilireillivellodel
prelievosullaprimacasa
(da0,2%a0,6%)esuglialtri
immobili(da0,46%
a1,06%).Èpossibilestabilire
aliquotedifferenziate.Inoltre,
sonopossibiliscontifinoallo
0,4%sugliimmobililocali
edelleimprese,cosìcomeun
incrementodelledetrazioni
perl’abitazioneprincipale
30 novembre
RURALI DA ACCATASTARE
Ifabbricatirurali(caseealtre
costruzioni)ancoracensiti
alcatastodeiterreni,devono
essereiscrittialcatasto
ediliziourbanoentroquesta
data.Perquestifabbricati,
l’accontoImunonèdovuto:
sipagatuttoadicembre
17 dicembre
CONGUAGLIO COMPLICATO
L’appuntamentoconilsaldo
siannunciacomplicatoperi
proprietari:sidovràcalcolare
l’impostadovutasubase
annuaallalucedell’aliquota
definitivafissatadaStatoe
Comune;poibisognerà
sottrarrel’importogiàversato
inaccontoedividereilsaldo
traquotastataleecomunale
10 dicembre
LE DECISIONI DEL GOVERNO
Finoasettegiornidalla
scadenzaperilversamento
delsaldo,ilGovernopuò
intervenireconunDpcmper
modificarelealiquotebase
dell’Imu,imarginidimanovra
deiComuniel’ammontare
delledetrazioniperlaprima
casa.Inpratica,PalazzoChigi
siriservadirivedereillivello
delprelievoallaluce
delgettitoderivantedalprimo
acconto.SeilDpcmarriverà
doposettembre,però,
l’intreccioconledecisioni
deiComunirischiadicreare
problemidicoordinamento
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Aumenti inevitabili
se i tagli rimangono
quelli previsti oggi
di Silvia Scozzese
I
ldecretosalva-Italia,nell’intervento straordinario per salvaguardare gli equilibri di bilancio del Paese, ha inciso in maniera
radicale sull’assetto della finanza
comunalecontribuendofortementealla grande difficoltà in cui versa
la programmazione del bilancio.
Nel 2012 la manovra complessiva a
caricodelcompartoammontaacirca3,5miliardi,parial10%dellaspesacorrente,chesiaggiungeallamedesimamisuravaratanel2011.
L’Imu sperimentale è un intervento molto ampio: il gettito vale
quasi 2,5 volte l’Ici, l’inedita compartecipazione statale è pari alla
metà del gettito non derivante
dall’abitazioneprincipale. L’attribuzione di gettito Imu allo Stato
e la riduzione "compensativa"
dei trasferimenti,per circa 3,2miliardi, fanno sì che ogni Comune
nonriceva un euro in più di quanto incassato con la vecchia Ici; il
risultato è un trasferimento improprio di responsabilità fiscale.
Il meccanismo si basa sulle stime
ministeriali che mostrano divergenzemolto ampie conquelle comunali, come emerge dalla rilevazione Ifel.
Il Dl 16/2012 cerca di rimediare
permettendo all’Economia di rivederelealiquotebase,preferibilmente entro il 31 luglio (il termine
formaleèal10dicembre). Perevitare che i Comuni siano costretti
ad aumentare le aliquote per correggere gli errori di stima, il Dl fiscalehariesumatol’«accertamento convenzionale», utilizzato nel
rimborso statale dell’esenzione
Ici dell’abitazione principale: tagli certi quantificati su stime di
gettito, imprecise, in particolare
inunsistemacomeilnostro,composto da oltre 8mila e senza una
conoscenza capillare a livello nazionale della base imponibile e
delle situazioni soggettive dei
contribuenti. Si disegna per i Comuni,quindi,unbilanciodi previsione «virtuale», in cui i tagli sono per legge corrispondenti con
le entrate comunicate, in attesa
della verità del gettito fiscale, che
sarà anticipata dopo l’acconto
Imudi metàgiugnoechecostituirà il vettore della necessaria revisione dell'entità dei trasferimenti
spettanti ad ogni ente.
Purtroppo, per ora non sono
notiglieffettidelleultimemodifiche, l’entità dei trasferimenti è incerta,lestessealiquotedibasepotrebbero subire revisioni all’esito
dei pagamenti dei cittadini. I Comuni,alorovolta,potrannovariare le aliquote fino al 30 settembre
2012, oltre il termine di deliberazione del preventivo (30 giugno).
Il saldo di dicembre assorbiràtutte queste possibili variazioni.
Il 2012 vede quindi un contraddittorio nuovo avvio dell’autonomia comunale, tanto auspicata
ma di fatto utilizzata dallo Stato
per coprire buona parte della manovra necessaria sulle maggiori
entrate per salvare il Paese dalla
crisi. I Comuni dispongono di risorseinferioririspettoal2011,ilrecupero dei tagli per mantenere le
entrate al livello del 2011 vale un
punto di aumento delle aliquote
ordinarieelacontinuitàdeiservizipotrebberichiedereulterioriincrementi; l’obbligo di mantenere
i bilanci in avanzo porterà a ulterioririduzioni di circa il 20% della
spesa per investimenti, fondamentalevolanoanticrisi;leagevolazioni introdotte in quasi
vent’anni di Ici sono cancellate
mentre perequazione e fabbisogni standard restano sullo sfondo. Eppure i Comuni sono l’unico
comparto pubblico ad aver tenuto ferma la spesa corrente nell’ultimo decennio.
Il peso sui Comuni diventa insostenibile. C’è da domandarsi se
davvero non esiste un’altra via,
che riparta dalla distribuzione
equa della manovra e dal valore
delle funzioni fondamentali che
la spesa locale incarna: garanzia
deiserviziprimari,coesione,solidarietà e sviluppo.
Direttore scientifico Ifel
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Sul web. Le spiegazioni degli esperti e il Codice dell’imposta
RADIO 24
A SALVADANAIO
L’informazione
è di servizio
L’appuntamentocon
l’informazionediservizioèsu
Radio24dallunedìavenerdì
alle12,15conSalvadanaio.
Durantelatrasmissione,
condottadaDeboraRosciani,
gliascoltatoripossono
intervenireindirettasuitemi
affrontatichiamandoil
numero800.240024.
Online i chiarimenti video
La Guida pratica «La tua
Imu» continua su internet. I
lettori potranno trovare ulteriori informazioni e contenuti
a partire da oggi sul sito del Sole 24 Ore (www.ilsole24ore.
com/imu).
Il dossier online, gratuito
per tutti, si apre con il grafico
riepilogativo che spiega con diversi esempi, i soggetti tenuti a
versare l’acconto Imu.
In questo modello anche alcune simulazioni di situazioni
particolari (coniugi separati,
anziani ricoverati, casa rurale). Nel grafico anche il "memo" per i fabbricati delle imprese, quelli commerciali o in-
dustriali e per le seconde abitazioni.
Dal sito è possibile anche
collegarsi al forum online e
mandare il proprio quesito
agli esperti: nei giorni seguenti le risposte verranno man mano pubblicate sul quotidiano.
Sempre online sono consultabili i video curati dagli esperti del Sole 24 Ore che si soffermano sulle ultime modifiche
all’imposta municipale apportate dal decreto fiscale (Dl
16/2012) appena convertito in
legge: in particolare, viene
chiarito cosa si intende per abitazione principale, come trattare le pertinenze e il caso par-
ticolare dei coniugi che mantengono la residenza in abitazioni diverse.
Sul sito è disponibile anche
il calcolatore Imu che, a partire dalla rendita catastale del
proprio immobile, fornisce
l’importo in modo automatico.
Nel dossier online, infine, anche il glossario dell’Imu.
In abbinamento al dossier
online è proposto, al costo di 3
euro, anche il pdf del «Testo
unico dell’Imu», pubblicato
con il Sole 24 Ore del 10 maggio, che raccoglie tutte le ultime disposizioni e le istruzioni
sull’imposta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
www.ilsole24ore.com/imu
crisi
d’impresa?
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con tutti gli
aggiornamenti
in materia.
LevideoistruzionidegliespertidelSole24Oreconleultime
modificheall’Imucontenuteneldecretofiscalesonotrai
contenutiaggiuntividelDossieronline«LatuaImu».
Sulsito ancheilgraficointerattivocongliesempidicalcolo
eilcalcolatoreautomaticodell’imposta
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Il Sole 24 Ore
Lunedì 7 Maggio 2012
14
LE CATEGORIE
IL VERSAMENTO
GLI ENTI LOCALI
Lealtreabitazioni
A giugno lo 0,76%
sulla seconda casa
vuota o affittata
In sintesi
LE ALIQUOTE
CASE DIVERSE
DALL’ABITAZIONE
PRINCIPALE
L’Imu colpisce anche le seconde case. Categoria in cui
rientrano – tra le altre – le abitazioni tenute a disposizione
in una località di villeggiatura,
quelle concesse in uso gratuito (comodato) a parenti o amici, quelle sfitte e quelle date in
locazione a canone calmierato o libero.
Peraltro, in base alla nuova e
più restrittiva definizione di
«abitazione principale», il trattamentodifavorenonèautomatico (per legge) neppure per le
abitazionideglianzianiodisabili rimaste sfitte a seguito del loro ricovero permanente in case
di cura né per quelle dei cittadini italiani residenti all’estero
non concesse in locazione. Per
queste ultime fattispecie, infatti, il legislatore ha attribuito ai
Comunilapotestàregolamentare di assimilarle all’abitazione
principale. Resteranno invece
sempre escluse dal campo del
regime agevolato le abitazioni
di soggetti che per motivi di lavoro hanno l’obbligo della residenzaaltroveocomunquela loro residenza anagrafica non
coincide con la dimora abituale
(carabinieri, poliziotti, militari,
custodi di stabili).
La disciplina originale
dell’Imu, dettata nel contesto
del federalismo municipale,
prevedeva l’aliquota dimezzata
in modo automatico per gli immobili locati (articolo 8, comma 6, del Dlgs 23/2011). La disciplina "sperimentale" introdotta dal decreto salva-Italia, invece, rimette gli sconti sugli immobili locati alle scelte dei Comuni, che possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4% (articolo
13, comma 9, del decreto legge
201/2011). In assenza di diverse
scelte comunali, invece, l’aliquota base su tutte le seconde
case è dello 0,76%, manovrabile dello 0,3% in più o in meno
da parte dei Comuni.
Le scelte degli enti locali, comunque, influiranno solo per il
versamento del saldo, dal momentochel’accontodovràessere versato entro il 18 giugno sullabasedellealiquotebasenazionali (in questo caso, lo 0,76%,
con il gettito diviso a metà tra
Stato e Comune)
Va ricordato che l’Imu ha sostituito anche l’Irpef sui redditi
fondiari degli immobili non locati– quindi anche l’Irpef dovuta sull’abitazione tenuta a propria disposizione, la cui rendita
catastale, rivalutata del 5%, andavamaggiorata diun terzo(articolo 41 del Tuir). Nonostante
Aliquota minima che può essere
stabilita dal Comune per le case
affittate
0,4%
Aliquota minima che può essere
stabilita dal Comune per
le seconde case non locate
L’aliquota standard va applicata
anche agli immobili in uso ai parenti
Antonio Piccolo
IL CASO
questoaccorpamentoè comunque probabile che il prelievo
sulle case tenute a disposizione
risulti nel complesso più elevato di quello che era all’epoca
dell’Ici. Vuoi per l’incremento
del moltiplicatore utilizzato
per il calcolo del valore catastale, che passerà da 100 a 160.
Vuoi perché molti Comuni applicheranno aliquote più elevate rispetto allo 0,76%, avvicinandosi di fatto al livello massimo dell’1,06% per gli immobili
tenuti a disposizione, concentrando altrove le agevolazioni
(abitazioneprincipale,immobili di soggetti Ires, fabbricati locati a canone concordato).
In nessun modo le abitazioni
date in comodato (uso gratuito) a parenti o amici potranno
essere assimilate all’abitazione
principale. I Comuni possono
invececonsideraredirettamente adibite ad abitazione principale, con conseguente applicazionedeibeneficisialeunitàimmobiliari possedute (a titolo di
proprietà o usufrutto) da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero
o sanitari, sia quelle possedute
da cittadini italiani residenti
all’estero, a condizione che non
siano locate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
0,46%
Aliquota ordinaria
0,76%
Aliquota massima che può essere
stabilita dal Comune sulle seconde
case, affittate o no
1,06%
L’ESEMPIO
Casa tenuta a disposizione, con una rendita catastale di 921 euro
Prendere la rendita
catastale dell'abitazione
921,00
Rivalutarla del 5%
921,00
1,05
967,05
Applicare il moltiplicatore
967,05
160
154.728,00
154.728,00
100
1.547,28
1.547,28
0,76
1.175,93
Applicare l'aliquota
ordinaria sul
valore catastale
Calcolare l'acconto
in due rate
(la prima il 18 giugno)
1.175,93
2
588,00
Il pagamento va effettuato con il modello F24 dividendo l'ammontare
dell'acconto a metà tra la quota erariale (294 euro con codice tributo
3919) e la quota comunale (294 euro con codice tributo 3918)
EDICOLA
& LIBRERIA
Tassazione base
per le dimore rurali
Gian Paolo Tosoni
Le abitazioni rurali ai fini
dell’imposta municipale
hanno il medesimo
trattamento delle case civili.
Sulla base della rendita
catastale, rivalutata del 5% e
moltiplicata per 160 si ottiene
il valore imponibile soggetto
ad imposta mediante l’aliquota
ordinaria dello 0,76 per cento.
Ovviamente se l’abitazione
posseduta è quella principale
in cui risiede l’agricoltore
proprietario, l’aliquota è pari
allo 0,4% e si applicano le
detrazioni relative.
Nelle corti agricole si
trovano spesso più abitazioni
utilizzate da persone legate da
vincoli di parentela. Nella
fattispecie si può applicare la
nuova regola introdotta nel Dl
16/2012 secondo la quale se i
componenti del nucleo
familiare hanno stabilito la
dimora e residenza anagrafica
in immobili diversi, si
applicano le agevolazioni per
un solo immobile; quindi si
può scegliere di applicare
l’aliquota ridotta e le
detrazioni sull’abitazione che
ha un maggior valore
imponibile.
Le abitazioni dei dipendenti
dell’impresa agricola assunti
con un numero di giornate
annue superiore a 100 sono
indicate nell’articolo 9 del Dl
557/1993 fra i fabbricati
strumentali; non per questo a
nostro parere possono essere
considerate fra le costruzioni
di categoria D e quindi
soggette al coefficiente 60 e
aliquota dello 0,2 per cento.
Nel modello emanato dal
ministero dell’Economia con
decreto 14 settembre 2011
queste abitazioni vengono
classificate di categoria A.
Ai fini dell’Imu non rileva
neppure la classificazione
catastale nella categoria A/6R
(abitazione rurale), in quanto
non sussiste alcuna
particolare agevolazione.
Infatti occorre fare
riferimento al classamento
originario (articolo 13, comma
14-bis del Dl 210/2011). Semmai
questa categoria è opportuna
per le case già iscritte in
catasto ai fini della esclusione
da Ici per gli anni ancora
suscettibili di accertamento.
Le abitazioni rurali sono
soggette ad imposta anche se
situate in territori montani.
Per le abitazioni rurali già
iscritte in catasto l’Imu deve
essere versata alle scadenze
comuni agli altri immobili, e
cioè la metà al 18 giugno e
l’altra metà entro il 17
dicembre (oppure, a scelta, tre
rate con la seconda al 17
settembre, per l’abitazione
principale). Qualora invece le
abitazioni rurali risultino
ancora annotate nel catasto
terreni, dovranno essere
iscritte nel catasto fabbricati
entro il prossimo 30
novembre, secondo la
procedura Docfa con
attribuzione della rendita
proposta. L’imposta sarà
versata quindi, in un’unica
soluzione entro il 17 dicembre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
IL CONFRONTO
Dall’Ici all’Imu: come
cambia il prelievo
Esempi,calcolieraffronti
nelvolume:«ImueIci:guidaalla
nuovatassazioneimmobiliare»
delSistemaFrizzera24.
Pagine 194
Prezzo: 32,00 euro
IL MANUALE
Versamenti e rimborsi:
quanto pesa l’imposta
Nella«Guidapraticaall’Imu»
gliapprofondimentisullabase
imponibile,lariscossione
eirimborsidellanuovaimposta
immobiliare.
Pagine 240
Prezzo: 29,00 euro
NASCE
IL QUOTIDIANO
ONLINE PER
LE AUTONOMIE
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Sviluppo e Innovazione
PER LEI, IN ANTEPRIMA TUTTE LE INFORMAZIONI SU:
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Il Sole-24 Ore
Lunedì 7 Maggio 2012
15
LE CATEGORIE
IL VERSAMENTO
GLI ENTI LOCALI
Laprimacasa
Abitazione principale a perimetro ristretto
Solo se il contribuente ha residenza e dimora nell’immobile può applicare il prelievo ridotto dello 0,4%
Angelo Busani
L’abitazione principale e le
sue pertinenze ricevono
nell’Imuuntrattamentoagevolato: l’aliquota base è fissata allo
0,4% e al contribuente spetta
una detrazione di 200 euro (aumentabile di 50 euro per ogni figlio,fino all’ottavo,dietànon superiorea26anni,dimoranteeresidente nella casa).
I Comuni possono incrementare il beneficio, abbassando
l’aliquota fino allo 0,2% e aumentando la detrazione fino a
concorrenza dell’intera imposta dovuta. Le decisioni comunali, comunque, peseranno solo al momento del saldo, visto
che l’acconto va calcolato con
l’aliquota base.
Prima casa «di lusso»
Per abitazione principale si intende «l’immobile, iscritto o
iscrivibilenelcatastoedilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il
suo nucleo familiare dimorano
abitualmenteerisiedonoanagraficamente», ma con la precisazione che «nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abitualeelaresidenza anagraficainimmobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni
per l’abitazione principale e per
le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».
La normativa sull’abitazione
principale non allude ad alcuna
caratteristica del bene immobile in questione: pertanto, esso
può essere classificato in qualsiasi categoria catastale (compre-
se quindi le categorie catastali
A/1, A/7, A/8 e A/9, vale a dire le
categoriecheraggruppanoifabbricati di maggior pregio), nonché presentare quelle caratteristichedilusso(dicuialDm2agosto1969)cheimpediscono,insede di acquisto, di beneficiare
dell’aliquota ridotta per l’imposta di registro o per l’Iva.
Inoltre,iltestolegislativopunta l’obiettivo sull’immobile nel
quale il possessore e il suo nucleofamiliaredimorano abitualmente e risiedono anagraficamente: è palese che il legislatore,conquestaespressioneconfinalità antielusiva, abbia voluto
negare il regime agevolato sia
all’unità immobiliare nella quale il possessore risieda anagraficamente ma non dimori (e quindi si tratti di una residenza fittizia)siaall’unitànellaqualeilpossessore dimori (cioè abiti) ma
non risieda anagraficamente.
Da quanto precede discende, ad
esempio, che:
e non può essere considerato
quale abitazione principale l’appartamento di titolarità di Tizio,
da questi concesso in comodato
al figlio Caio, nel quale Tizio
nondimorienon risieda(per beneficiare di un’aliquota ridotta
in questi casi, bisognerebbe ipotizzare la stipula di un contratto
dilocazionetraisoggettiinteressati, nella speranza che il Comune deliberi un’aliquota ridotta
per le abitazioni locate, ma dovrebbetrattarsi diun"vero"contratto, e non già di un contratto
"fittizio" fatto solo per ottenere
l’eventuale aliquota ridotta);
r non può essere considerato
quale abitazione principale l’ap-
partamento di titolarità di Tizio
(nel quale Tizio non dimori e
non risieda), da questi concesso
in locazione a un soggetto che vi
dimori e vi risieda;
t allo stessomodo,le norme introdotte dalla legge 44/2012, che
ha convertito il Dl 16, puntano a
impedirelasituazione didue coniugi che, avendo una casa di
proprietà per ciascuno nello
stesso Comune, prendano la residenza nelle due abitazioni, così da duplicare il trattamento
agevolato riservato all’abitazione principale;
u non può essere considerata
comeabitazioneprincipalelacasa di titolarità dell’appartenente
alle forze armate che abbia l’obbligo di residenza in caserma (si
veda anche l’articolo alla pagine
precedente).
Box, cantine e laboratori
Quanto alle pertinenze, l’abitazione principale può averne al
massimo tre, ognuna delle quali
appartenente a una di queste tre
categorie catastali: C/2 (magazzini, soffitte, cantine, locali di
sgombero),C/6(boxautoegarage) e C/7 (tettoie e posti auto). È
quindi esclusa combinazione:
cosìnonèpossibilecheletrepertinenzeammessesianounadicategoria C/2 e due di categoria
C/6;néèpossibileavereduepertinenze, se entrambe di categoriaC/6;néèpossibile considerarecomepertinenzadell’abitazioneprincipaleun’unitàclassificata come C/3, e cioè come laboratorio,nonostanteilsuopaleseasservimento all’appartamento a
cui servizio essa è destinata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
In sintesi
LE ALIQUOTE
ABITAZIONE
PRINCIPALE
L’ESEMPIO
Abitazione principale con una rendita catastale di 632 euro e un box
auto pertinenziale con rendita catastale di 125 euro
Aliquota minima che può essere stabilita dal Comune
0,2%
Prendere la rendita catastale
Aliquota ordinaria
632,00
Rivalutarla del 5%
632,00
1,05
663,60
Applicare il moltiplicatore
633,60
160
106.176,00
0,4%
Aliquota massima che può essere stabilita dal Comune
Prendere la rendita del box
0,6%
LA DETRAZIONE
Per l’Imu dovuta sull’abitazione principale
è prevista una detrazione. Dati in euro
LE PERTINENZE
Lo stesso regime agevolato dell’abitazione principale
si applica anche alle sue pertinenze, ma solo
nella misura massima di tre, e non più di una
per ognuna di queste categorie catastali:
Per ogni abitazione principale
Magazzini, cantine,
soffitte, locali di sgombero
50
200
C/2
Garage,
box auto
Per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni
che abbia dimora e residenza nella stessa
abitazione, fino a un massimo teorico di otto figli
C/6
Tettoie chiuse o aperte,
posti auto
125,00
Rivalutarla del 5%
125,00
1,05
131,25
Applicare il moltiplicatore
131,25
160
21.000,00
21.000
127.176,00
Sommare i valori
catastali
106.176
Applicare l'aliquota
ordinaria sul valore
catastale complessivo
127.176,00
100
1.271,76
1.271,76
0,4
508,70
Sottrarre
la detrazione
508,70
200
308,70
Calcolare l'acconto
in due rate
308,70
2
154,00
OPPURE calcolare
l’acconto in tre rate
1.175,93
3
103,00
Il pagamento va effettuato con il modello F24
utilizzando il codice tributo 3912
C/7
REGOLE AD HOC
1 IN FAMIGLIA
2 L’AGEVOLAZIONE
3 LE PERTINENZE
Sull’ex casa coniugale
l’assegnatario paga l’Imu
Base imponibile dimezzata
per beni storici o inagibili
Vale anche la cantina
censita con l’alloggio
Luigi Lovecchio
La disciplina Imu degli
immobili inagibili o
inabitabili e degli immobili
d’interesse storico-artistico è
stata resa meno gravosa dalle
modifiche inserite in sede di
legge di conversione del
decreto fiscale (Dl 16/2012). Si
prevede infatti che per queste
unità la base imponibile sia
ridotta alla metà. Nella
formulazione originaria
l’imposizione avveniva con le
regole ordinarie. Per gli
immobili d’interesse
storico-artistico si tratta di
un’agevolazione molto
diversa rispetto a quella
vigente nell’Ici. Nell’ambito
del vecchio tributo comunale,
infatti, la base imponibile era
determinata sulla scorta della
tariffa d’estimo più bassa
applicabile alle abitazioni
ubicate nella medesima zona
censuaria. Al contrario, per le
unità inagibili o inabitabili si
verifica un ritorno al passato,
poiché nel regime Ici era già
disposta la riduzione a metà
dell’imposta. È riprodotta
anche la disciplina per
ottenere il riconoscimento
dello stato di inagibilità o
inabitabilità. È infatti stabilito
Novitàinarrivoperlacasa
assegnatainsedediseparazioneo
divorzio.Conlaleggedi
conversionedeldecretofiscale
(Dl16/2012),infatti,ilconiuge
assegnatariosiconsidera,aisoli
finidell’Imu,titolaredeldirittodi
abitazionesulbene.L’effettoèche
l’unicosoggettopassivoperl’ex
casaconiugalediventailconiuge
assegnatario,anchenell’ipotesiin
cuiilconiugenonassegnatario
dovessevantaredirittirealisul
bene.Sel’assegnatariodimorae
risiedeanagraficamente
nell’immobile(comeaccadenella
normalitàdeicasi),potrà
applicareibeneficidell’abitazione
principale(aliquotaridottae
detrazione).Laddove,inoltre,
nellamedesimaabitazione
dovesseroconvivereifiglidietà
nonsuperiorea26anni,la
maggiorazionedi50europer
figlioandrebbeperinteroa
beneficiodell’assegnatario.
Ilconiugenonassegnatario,
invece,potràsenz’altrofruire
delleagevolazionidell’abitazione
principaleconriferimento
all’immobilediproprietànelquale
eglidimoraerisiede,anchese
ubicatonellostessoComune
dell’excasaconiugale.
Sull’immobileassegnato,infine,
nontrovaapplicazionelaquota
d’impostaerarialedello0,38%,
trattandosidiabitazione
principaleatuttiglieffetti.
Dovràinveceesseremeglio
chiaritalasituazionedelle
residenzeseparatenell’ambito
dellostessonucleofamiliare.La
nuovadefinizionediabitazione
principale–introdottadalla
stessaleggediconversione
44/2012–richiedeche
nell’immobilerisieda nonsolo il
contribuente,maancheilsuo
nucleofamiliare.Viene altresì
precisato che se i componenti del
nucleo acquisiscono residenze
diverse nello stesso Comune, le
agevolazioni di legge si
applicano nei riguardi di una sola
unità immobiliare.
Ilprimodubbioriguarda
l’esattaidentificazionedelnucleo
familiare.Assumendochesitratti
delnucleooriginario,composto
daconiugiefigli,quantomeno
sinoachenonsiverifichila
fratturadelvincoloconiugale,
occorredeterminarequaleèla
condottaelusivacolpitadalla
norma.Sembrainfattieccessivo
disconosceresempreecomunque
laresidenzaseparataacquisitadal
figliomaggiorennenellostesso
Comune.Nelcontempo,c’èda
chiedersicosaaccadaaiconiugi
nonseparaticherisiedonoe
dimoranoinabitazionidiverse:la
normaimponediconsiderare
comeabitazioneprincipalesolo
unadelleduecasesegliimmobili
sitrovanonellostessoComune.
Macosasuccedeselecasesonoin
Comunidiversi?Lanormanon
citaquestocaso,maèispiratadal
principiochecisiaunasola
abitazioneprincipaleperfamiglia.
Edelrestoleresidenzedisgiunte
sipossonoprestarefacilmentea
praticheelusive.Anchese
potrebberoessercisituazioniin
cuiiconiugirisiedonoedimorano
incittàdiverseperragionidi
lavoro,equindisarebbe
opportunounchiarimento.
È stato infine chiarito che i
Comuni hanno inoltre la facoltà
di assimilare all’abitazione
principale le unità immobiliari
non locate, possedute da
anziani o disabili residenti in
istituti di ricovero e dai
cittadini italiani residenti
all’estero. Si ritiene tuttavia che,
poiché è un’assimilazione
facoltativa, anche in tale
eventualità resti dovuta la
quota di imposta erariale.
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che, a tale scopo, il
contribuente possa
richiedere il sopralluogo
dell’Ufficio tecnico
comunale, a proprie spese,
oppure presentare la
dichiarazione sostitutiva di
notorietà. In quest’ultimo
caso, ovviamente, il Comune
potrà sottoporre a controllo
la veridicità della
dichiarazione. Il beneficio
compete a condizione che
l’immobile non sia comunque
utilizzato.
Secondo l’orientamento di
Cassazione, ai fini
dell’applicazione
dell’agevolazione non è
sufficiente che il bene sia di
fatto inagibile o inabitabile,
occorrendo la formale
comunicazione da parte del
contribuente di questo stato
di fatto. A meno che il
Comune non ne sia già
ufficialmente a conoscenza,
come accade ad esempio nei
casi di ordinanze di
sgombero. È stato inoltre
ripristinato il potere dei
Comuni di disciplinare con
regolamento lo stato di
fatiscenza sopravvenuta dei
fabbricati che danno diritto
alla riduzione d’imponibile.
L’agevolazione per i
fabbricati d’interesse
storico-artistico spetta anche
se l’immobile è l’abitazione
principale del possessore. In
questa eventualità, dunque, la
riduzione si cumulerà con
l’aliquota ridotta e la
detrazione d’imposta.
Un caso particolare, tuttora
privo di specifica
regolamentazione, riguarda i
fabbricati collabenti (cioè
ruderi, diroccati e così via),
identificati con la categoria
catastale F/3, senza
attribuzione di rendita. È
evidente che, mancando un
elemento fondamentale della
base imponibile, gli stessi non
possono essere tassati come
fabbricati. Potrebbe tuttavia
accadere che le unità
collabenti insistano su di
un’area qualificabile come
fabbricabile. In tale ipotesi, il
suolo ricadente nello
strumento urbanistico
generale sarà senz’altro
soggetto a Imu sulla base del
valore di mercato esistente al
primo gennaio dell’anno.
Lu.Lo.
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Antonio Piccolo
Ai fini dell’Imu – fatti salvi
gli altri requisiti – l’abitazione
principale è un immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica
unità immobiliare. Che
succede, dunque, se ci sono due
alloggi adiacenti? Se le due
abitazioni sono state fuse in una
sola, con aggiornamento della
situazione catastale, non ci sono
problemi: c’è un’unica unità, e si
può pagare l’Imu con le
agevolazioni per l’abitazione
principale. Se invece le
abitazioni sono state collegate
con l’apertura di una porta
interna, ma senza informare il
catasto, allora si è in presenza di
un’irregolarità, che andrebbe
sanata per poter beneficiare del
regime agevolato. È vero che la
legge parla di unità «iscrivibili»
e non necessariamente
«iscritte», ma è evidente che
l’accorpamento di due alloggi
contigui può far cambiare la
consistenza, la rendita catastale
e il conto dell’Imu da pagare.
Non è un ostacolo, invece, il
fatto che sulle due unità
immobiliari gravino diritti reali
non omogenei (ad esempio,
un’unità posseduta al 100% e
l’altra posseduta al 50% con il
coniuge): se si viene a creare
un’unica unità immobiliare, è
possibile ottenere una fusione
catastale di fatto e un’unica
rendita ai fini fiscali (agenzia
del Territorio, nota 21 febbraio
2002 protocollo 15232).
Un’altra novità riguarda le
pertinenze dell’abitazione
principale: il limite di una
pertinenza per categoria
catastale C/2, C/6 e C/7 (si veda
l’articolo in alto), riguarda
anche quelle iscritte in catasto
unitamente all’unità abitativa.
Ciò significa che nel computo
delle pertinenze vanno
considerate anche quelle
accatastate con l’abitazione, per
le quali è stata attribuita una
rendita catastale unitaria.
Quando c’è una cantina censita
con l’alloggio, ad esempio, un
eventuale magazzino accastato
a parte va tassato allo 0,76%
(perché entrambe le pertinenze
sono "censibili" in C/2).
Servono istruzioni, però, che
dicano come procedere nei casi
più complessi, ad esempio
quando con l’alloggio sono
censite una soffitta e una
cantina (entrambe in C/2).
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GLOSSARIO
ACCONTO IMU Il decreto fiscale (Dl 16/2012) ha precisato che
ALIQUOTE
IMU
l’acconto Imu da versare entro il 18 giugno è pari
al 50% dell’imposta dovuta su base annua,
calcolata con le aliquote standard nazionali (0,4%
sull’abitazione principale, 0,76% sugli immobili
diversi, 0,2% sui fabbricati rurali strumentali).
Sulla prima casa, si può scegliere di versare
l’acconto del 50% entro il 18 giugno e il saldo a
conguaglio entro il 17 dicembre. Oppure, in
alternativa, la ripartizione in tre rate, aggiungendo
di fatto una rata d’acconto entro il 17 settembre.
L’Imu prevede aliquote standard definite a
livello nazionale, più un margine di
manovra affidato ai Comuni.
Sull’abitazione principale l’aliquota
"nazionale" è dello 0,4%, aumentabile o
riducibile dello 0,2% da parte dei Comuni,
ANZIANI E
DISABILI
RICOVERATI
che possono teoricamente anche aumentare
la detrazione di 200 euro fino ad azzerare
l’imposta.
L’aliquota ordinaria dello 0,76%, invece, può
essere modificata dello 0,3% in più o in meno
Se un anziano o un disabile risiede in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, la sua abitazione - secondo le
norme nazionali - è tassata come seconda casa
(aliquota 0,76%).
Il Comune può equipararla all’abitazione
principale, a patto che la casa non sia
affittata, ma senza intaccare la quota di
gettito statale: quindi, se il Comune dovesse
ridurre l’aliquota allo 0,4% (come per la
prima casa), lo 0,38% del gettito andrebbe
comunque allo Stato
BENI MERCE
CASE
AFFITTATE
I fabbricati costruiti dalle imprese edili per essere
ceduti - e rimasti invenduti per le difficili
condizioni di mercato - pagano l’Imu ad aliquota
piena (0,76%). L’unica agevolazione, prevista dal
Dl 1/2012, è la possibilità per i Comuni di ridurre
l’aliquota fino allo 0,38% per un periodo massimo
di tre anni dall’ultimazione. Resta però fissa la
quota statale di gettito, pari appunto allo 0,38%,
il che rende difficilmente praticabile lo sconto
Sulle case date in affitto si applica l’aliquota
ordinaria dello 0,76%, sia per contratti liberi che
per contratti a canone concordato. Nel decreto sul
federalismo municipale, il prelievo sugli immobili
locati l’aliquota fino allo 0,4%, e differenziandola
in base al tipo di contratto - anche diversi dalle
case - era automaticamente dimezzato: ora,
invece, è lasciata ai Comuni la facoltà di ridurre
CASE SFITTE
Le abitazioni sfitte sono considerate seconde
case e tassate con aliquota Imu ordinaria
(0,76%), che i Comuni potranno aumentare o
diminuire dello 0,3%, anche prevedendo un
prelievo più elevato, colpendo di più, ad
esempio, lo sfitto rispetto al locato: ma molto
dipenderà dalle specificità locali, in alcune
zone di campagna, le case sfitte non sono
abitazioni di villeggiatura, né immobili da
reddito, ma semplicemente case ereditate e
non più utilizzate dalle nuove generazioni che
si sono trasferite altrove per lavoro
CASE RURALI
Dal punto di vista dell’Imu, le abitazioni
rurali sono identiche alle altre abitazioni:
hanno il trattamento previsto per la prima
casa oppure l’aliquota ordinaria a seconda
della presenza dei requisiti di legge
Il Sole 24 Ore
Lunedì 7 Maggio 2012
16
IL VERSAMENTO
LE CATEGORIE
GLI ENTI LOCALI
Immobiliausodiverso
Il moltiplicatore decide
su negozi e capannoni
CASOPERCASO
1 AREE E TERRENI
Zone edificabili tassate
con il valore di mercato
Imposta più cara con i nuovi coefficienti Imu
Gian Paolo Tosoni
Marco Zandonà
Mentre l’Imu sulla prima casa è attenuata dall’aliquota ridotta e dalla detrazione di 200 euro,
nessun beneficio diretto è previsto dalla legge per gli immobili
non abitativi posseduti da persone fisiche o da imprese. L’articolo
13 del Dl 201/2011 prevede, anche
pergliimmobili non abitativi, che
l’Imu sostituisca dal 2012 Ici, Irpef
elerelativeaddizionalidovutesugliimmobilinonlocati,echesiapplichiconl’aliquotaordinariadello 0,76% (e un range di manovra
per i Comuni che varia dallo
0,46% all’1,06%).
In attesa delle decisioni comunali, la prima rata dell’imposta
(pari al 50%, senza possibilità di
scegliere la divisione in tre rate)
vaversataentroilprossimo18giugno, con l’aliquota base dello
0,76%.Labaseimponibiledeifabbricatinonabitativièpariallarendita catastale rivalutata del 5% e
moltiplicata per i coefficienti catastali, aggiornati ad hoc ai soli finiImu.Edèdaquestinuovicoefficienti che dipende buona parte
delrincarorispettoall’Ici.Ilcalcolodell’impostadovràesserequindioperato,moltiplicandolarendita catastale rivalutata del 5% per i
seguenti coefficienti:
1 160 per i fabbricati delle categorie C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (rimesse e autori-
messe) e C/7 (tettoie);
1 140 per i fabbricati di gruppo B
e categorie C/3 (laboratori),
C/4 (palestre) e C/5 (stabilimenti balneari);
1 80 per i fabbricati di categoria D/5 (istituti di credito e assicurativi);
1 80 per i fabbricati di categoria
A/10 (uffici);
1 60 per i fabbricati del gruppo D
(esclusi D/5). Dal 2013, tale moltiplicatore sarà pari a 65;
1 55 per i fabbricati di categoria
C/1 (negozi).
I margini di sconto
I Comuni possano ridurre l’aliquotasinoallo0,4%pergliimmobili non produttivi di reddito fondiario, cioè per gli immobili strumentali per natura o destinazione, utilizzati dalle imprese per
l’esercizio dell’attività (articolo
43 del Tuir 917/1986). Si tratta degli immobili diversi da quelli alla
cuiproduzione o scambio è direttal’attivitàdell’impresa edi quelli
costituenti patrimonio. La stessa
facoltà è prevista per gli immobili
posseduti da soggetti Ires (societàdicapitali),nonché,piùingenerale,perquelliconcessiinlocazione a terzi, sia da parte delle persone fisiche che delle imprese.
L’Imu, anche per gli immobili
non residenziali sostituisce l’Irpef, ma solo per i fabbricati non
locati posseduti da soggetti non
esercenti attività commerciale
(persone fisiche non imprenditori). Se invece l’immobile non
abitativo (ufficio, negozio) posseduto da privato è concesso in
locazione, resta ferma la rilevanza del reddito ritraibile anche ai
fini Irpef.
Perleimprese(ditteindividuali e società di persone, soggetti Irpef) e i soggetti Ires in generale,
l’Imu sul fabbricato strumentale
o patrimonio, non assorbe in nessun caso l’Irpef o l’Ires sul reddito, che si tratti di fabbricato locato o detenuto direttamente
dall’impresa.
Le esenzioni
Anche l’Imu (articolo 9, comma
8, del Dlgs 23/2011), come già l’Ici,
prevede una serie di esenzioni. In
particolare, alla luce anche delle
modifiche apportate dalla legge
44/2012, di conversione del Dl
16/2012, l’Imu non si applica per:
1 gliimmobilipossedutidalloStato, dalle regioni e dagli enti locali,
purché ubicati nei propri territori, dalle comunità montane, dai
consorzi tra tali enti, nonché dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente
a compiti istituzionali;
1 i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da
E/1 a E/9 (si tratta degli immobili
«adestinazioneparticolare»,quali ad esempio le stazioni e i ponti);
1 ifabbricatidestinatiadusiculturali(sediapertealpubblicodimusei, biblioteche, archivi, cineteche, eccetera);
1 i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
1 i fabbricati di proprietà della
Santa Sede;
1 i fabbricati appartenenti a Stati
esterieadorganizzazioniinternazionaliperiqualièprevistal’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
1 i fabbricati utilizzati dai soggetti (diversi dalle società) che non
hanno per oggetto esclusivo, o
principale, l’esercizio di attività
commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, sportive, eccetera. In caso
di utilizzazione "mista", l’esenzione spetta per la sola frazione
nella quale si svolge l’attività
non commerciale (articolo
91-bis, Dl 1/2012, convertito dalla
legge 27/2012);
1ifabbricatidistruttiodanneggiatidalsismachehacolpitol’Abruzzo il 6 aprile 2009 (legge 44/2012,
di conversione del Dl 16/2012).
I MOLTIPLICATORI
Mentre per le abitazioni e le pertinenze il valore catastale si calcola sempre moltiplicando la rendita catastale
per 160, nel caso degli altri immobili il coefficiente cambia a seconda della categoria catastale
Tipo di immobile
Categoria catastale
Moltiplicatore
Ufficio
A/10
80
Negozio
C/1
55
C/2, C/6, C/7
160
C/3
140
da D/1 a D/10
escluso D/5
60
Box auto, garage, magazzini e tettoie non pertinenziali
di abitazioni principali
Laboratori per arti e mestieri
Capannoni, industriali, alberghi, teatri, ospedali e altri
fabbricati commerciali e produttivi con fini di lucro
Banche e assicurazioni
Palestre e stabilimenti balneari senza fine di lucro
Collegi, scuole, ospedali, prigioni, caserme
D/5
80
C/4, C/5
140
da B/1 a B/8
140
LE ALIQUOTE
Il livello del prelievo sugli immobili diversi dalle case
L’ESEMPIO
Negozio con una rendita catastale di 1.651 euro
Aliquota minima che può essere stabilita dal Comune
per i fabbricati rurali strumentali
Prendere la rendita
catastale del negozio
Terreni con deduzione
Per i terreni agricoli la base
imponibile si ottiene
moltiplicando il reddito
dominicale, rivalutato del 25%,
per il coefficiente
moltiplicatore 135.
Il coefficiente è ridotto a 110
per i terreni agricoli, compresi
quelli non coltivati, posseduti
e condotti da coltivatori diretti
e Iap iscritti nella previdenza
agricola. La definizione è
univoca e riguarda anche le
società agricole in possesso
della qualifica di Iap. Sembra
pertanto che – contrariamente
a quanto avveniva per l’Ici –
assumano rilevanza anche i
terreni iscritti in catasto con
attribuzione della tariffa di
reddito dominicale, ancorché
lasciati incolti, i quali sono
soggetti al coefficiente 135 se
non compresi in un fondo
rustico condotto da coltivatori
diretti o Iap. Infine, sempre
con riferimento ai coltivatori
diretti ed imprenditori
agricoli professionali
comprese le società, iscritti
2 FABBRICATI RURALI
Stalle, portici e cascine
si «fermano» allo 0,2%
I fabbricati rurali a uso
strumentale sono soggetti
all’imposta municipale con
l’aliquota ridotta dello 0,2%;
essendo di categoria D/10, il
coefficiente moltiplicatore
della rendita catastale è pari a
60. Quelli ubicati nei Comuni
montani o parzialmente
montani, invece, sono esclusi
dall’Imu (articolo 4 del Dl
16/2012). Attenzione: si tratta di
quelli situati nei Comuni
montani o parzialmente
montani di cui all’elenco
predisposto dall’Istat, e la
norma non fa alcun riferimento
alla collina.
La definizione di fabbricato
rurale strumentale è contenuta
nell’articolo 9, comma 3-bis, del
Dl 557/93. Sono compresi anche
i fabbricati strumentali delle
cooperative agricole di
trasformazione dei prodotti
conferiti dai soci.
Alla luce dell’esenzione da
Imu, per i fabbricati strumentali
rurali situati in montagna
sarebbe inutile
l’accatastamento, in quanto dal
1˚gennaio 2012 è soppressa la
disposizione che condiziona il
requisito di ruralità
all’appartenenza alla categoria
catastale D/10 (articolo 13,
comma 14, Dl 201/2011). Però va
anche sottolineato che
l’esenzione consiste proprio
nella circostanza che il
fabbricato sia rurale. E il comma
14-ter del Dl 201/2012 stabilisce
l’obbligo dell’accatastamento
indipendentemente
dall’assolvimento dell’imposta
municipale. Peraltro la norma
prevede una deroga per i
fabbricati situati nelle provincie
di Trento e Bolzano le quali
possono prevedere comunque
la tassazione dei fabbricati
rurali strumentali, con la
aliquota massima dello 0,2% e
con la facoltà di introdurre
detrazioni o deduzioni. Per
questi l’accatastamento è
necessario.
Per i fabbricati strumentali
rurali la prima rata dell’Imu è
stabilita nella misura del 30%
mentre per i fabbricati iscritti
nel catasto terreni che
dovranno transitare nel catasto
urbano entro il 30 novembre,
l’imposta municipale va versata
in una unica soluzione entro il 17
dicembre 2012.
Per tutti i fabbricati rurali si
presentano quindi gli obblighi
1.651,00
Rivalutarla del 5%
1.651,00
1,05
Applicare il moltiplicatore
corrispondente
alla categoria
1.733,55
55
1.733,55
Per gli alloggi invenduti
sconto affidato ai sindaci
0,2%
Aliquota minima che può essere stabilita dal Comune a favore
dei costruttori per i fabbricati invenduti
0,38%
Aliquota minima che può essere stabilita dal Comune per fabbricati
locati, immobili d’impresa e dei soggetti Ires
Applicare l'aliquota
sul valore catastale
0,4%
Aliquota minima che può essere stabilita dal Comune
per gli altri fabbricati
Calcolare l’acconto
in due rate
(la prima il 18 giugno)
0,46%
95.345,25
95.345,25
100
953,45
953,4525
0,76
724,62
724,62
2
362,00
Aliquota ordinaria
0,76%
Aliquota massima che può essere stabilita dal Comune
1,06%
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di accatastamento. In primo
luogo quelli tuttora annotati nel
catasto terreni devono essere
iscritti nel catasto fabbricati
entro il prossimo 30 novembre
2012. La procedura di
accatastamento è quella
ordinaria mediante le modalità
stabilite con il Dm 19 aprile 1994,
n. 701 (Docfa). Verrà quindi
determinata una rendita
catastale proposta.
Molto opportuna inoltre la
verifica della categoria catastale
dei fabbricati già iscritti in
catasto per i quali, se non
risultano iscritti nella categoria
A/6R per le abitazioni e D/10
per quelli strumentali, possono
scattare delle conseguenze in
ordine all’accertamento ai fini
dell’Ici nonché per il
riconoscimento, per quelli
strumentali, dell’aliquota ridotta
Imu dello 0,2 per cento. Questa
variazione catastale deve essere
presentata agli uffici provinciali
dell’agenzia del Territorio entro
il 30 giugno 2012.
G.To.
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3 BENI MERCE
0,1%
Aliquota ordinaria per i fabbricati rurali strumentali
Sono tuttavia considerati
terreni agricoli le aree
possedute e coltivate da
imprenditori agricoli
professionali (Iap), comprese
le società agricole, e da
coltivatori diretti iscritti
nella previdenza agricola
(articolo 1 del Dlgs 99/2004).
In questo caso, la base
imponibile è determinata
moltiplicando per 110 il
reddito dominicale rivalutato
del 25%. Ora il beneficio è
applicabile anche quando le
società agricole sono in
possesso della qualifica di Iap
o quando un amministratore
per le società di capitale o un
socio per quelle di persone
abbia la medesima qualifica a
titolo personale.
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In sintesi
IMMOBILI
DIVERSI DALLE CASE
Anche i terreni agricoli e
le aree edificabili sono
soggetti all’Imu.
Innanzitutto, bisogna
precisare che – per legge – si
considerano aree edificabili
quelle utilizzabili a scopo
edificatorio in base allo
strumento urbanistico
generale adottato dal
Comune, indipendentemente
dall’approvazione della
Regione e dall’adozione di
strumenti attuativi del
medesimo (articolo 36,
comma 2 del Dl 223/2006).
Purtroppo questa definizione
non si riscontra facilmente
nei nuovi piani del territorio
o simili, che hanno superato il
concetto di piano regolatore.
La base imponibile Imu per
le aree edificabili è pari al
valore corrente di mercato al
1˚gennaio dell’anno di
imposizione.
nella gestione previdenziale,
che coltivano i terreni agricoli
di proprietà (o in forza di altro
diritto reale), viene introdotta
una riduzione della base
imponibile fino al valore del
terreni pari a 32mila euro. La
franchigia opera nel seguente
modo: fino a 6mila euro la base
imponibile è pari a zero; da
6mila a 15.500 è del 30% (e cioè
di 2.850 euro); da 15.500 a
25.500 il 50% (l’imposta è
quindi dovuta sulla metà pari a
5.000); infine da 25.500 a
32.000 l’imponibile è pari al
75% (e cioè a 4.875 euro). In
sostanza la deduzione
ammonta complessivamente a
19.275 euro. Questa deduzione
si applica proporzionalmente
agli aventi diritto in base alla
loro quota di possesso.
Mantengono l’esenzione da
Imu i terreni situati nei
territori montani, ma sarà un
apposito decreto a delimitarne
le zone. Al momento restano
anche le esenzioni per la
cosiddetta "collina depressa"
(articolo 7, lettera h) del Dlgs
504/1992), ma rischiano di non
essere confermate dallo stesso
decreto ministeriale.
Il pagamento va effettuato con il modello F24 dividendo
l'ammontare dell'acconto a metà tra la quota erariale
(181 euro con codice tributo 3919) e la quota comunale
(181 euro con codice tributo 3918)
L’Imu si applica anche sugli
"immobili-merce" delle imprese
edili, cioè sui fabbricati costruiti
per la successiva vendita, che, in
tal modo, continuano a scontare
una tassazione di natura
patrimoniale ancor prima di
essere immessi sul mercato. Si
tratta di un’imposizione
particolarmente penalizzante in
un contesto di mercato difficile
come quello attuale. Tanto più
che in altri casi, come ad
esempio la tassazione sui mezzi
di trasporto di lusso prevista
dall’articolo 16 del Dl 201/2011
vengono esclusi «gli
aeromobili immatricolati a
nome dei costruttori e in attesa
di vendita».
Il Dl 1/2012, convertito, con
modificazioni,nella legge
27/2012(articolo 56), ha
attribuitoai Comuni la facoltà di
ridurrel’aliquota Imu (sino allo
0,38%,dall’ordinario 0,76%) per
i fabbricati costruiti e destinati
dalleimprese costruttrici alla
vendita, per un periodo massimo
ditre anni dall’ultimazione dei
lavori,a condizione che
permangala destinazione alla
venditadel fabbricatoe
l’immobile non sia locato.
L’eventuale riduzione
dell’aliquota deliberata dal
Comunenon riduce però la
quota del gettito Imu destinata
alloStato, rendendo di fatto
molto difficile da attuare tale
disposizione.Lo stesso
problemasi poneper le aree
edificabilipossedute dalle
impresee inedificate o in corso
diedificazione.
Fabbricati «D» senza rendita
Unaltrocaso particolare
riguardagliimmobilidelgruppo
Dnondotatidi rendita.Sitratta
deifabbricati adestinazione
specialetra iquali rientrano
opifici(D/1),alberghi (D/2), case
dicura (D/4),istitutidicredito
(D/5).Aisensidell’articolo 13del
Dl201/2011,la baseimponibile
aglieffetti dell’Imudeifabbricati
delgruppo catastaleD,
interamentepossedutida
impresee noniscrittiincatasto,è
determinatadall’ammontare dei
costirisultantidallescritture
contabili(valoriiscrittiin
bilancioo nellibrodeibeni
ammortizzabili)al1˚gennaio
dell’annodi imposizione(o,se
successiva,alladatadi
acquisizione),al lordodegli
ammortamenti,acuisiapplicano
appositicoefficienti di
rivalutazionestabiliti
annualmenteconspecifico
decretoministeriale.
Comegià previstoai finiIci
(articolo5,Dlgs 504/1992),il
valoreimponibileèpari
all’ammontaredeicostirisultanti
dallescritturecontabili(al 1˚
gennaiodell’annocuièdovuta
l’Imu)rivalutatiinbaseai
coefficientiche peril2012sono
statifissati conildecreto5 aprile
2012(GazzettaUfficialen. 85
dell’11aprile 2012).Insostanza,
l’imponibileImu saràparial
valorecontabiledell’immobileal
1˚gennaio 2012,moltiplicatoper il
coefficienteprevisto inbase
all’annodi sostenimentodei
costidi acquisizione.
M.Z.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
GLOSSARIO
CASE RURALI
CODICI TRIBUTO
COEFFICIENTI
MOLTIPLICATORI
Non ci sono esenzioni nemmeno per quelle in
montagna. Se ancora iscritte al catasto dei
terreni, vanno censite al catasto urbano entro
il 30 novembre prossimo
La risoluzione 35/E ha stabilito i codici
tributo per il pagamento dell’Imu, che sono
operativi dallo scorso 18 aprile. I codici
consentono anche di dividere tra Stato e
Comune la quota dell’imposta: ad esempio, i
codici 3918 e 3919 indicano rispettivamente
la quota comunale e statale dell’Imu dovuta
sui fabbricati diversi dall’abitazione
principale e dai rurali strumentali
Sono i coefficienti per i quali va moltiplicata
la rendita catastale (già rivalutata del 5%,
legge 662/1996) per ottenere il valore
catastale, cioè la base imponibile su cui
applicare l’Imu. Mediamente, i
COMODATO
coefficienti utilizzati per l’Imu sono del
60% più alti rispetto a quelli dell’Ici. Ad
esempio, per le abitazioni e le pertinenze
(categorie catastali C/2, C/6 e C/7) si
passa da 100 a 160. I coefficienti sono
stati aumentati solo ai fini Imu e non ai
fini, ad esempio, delle compravendite
Le case concesse in uso gratuito ai parenti,
anche con contratto di comodato
registrato, sono considerate come
seconde case e versano l’Imu con
l’aliquota ordinaria (0,76%). Con l’Ici,
invece, in molti Comuni erano
"assimilate" all’abitazione principale, e
quindi esentate. Ora i Comuni possono
deliberare aliquote ridotte per queste
fattispecie, ma ci rimettono comunque
la quota di imposta statale
CONGUAGLIO IMU Entro il 17 dicembre dovrà essere versato il
DETRAZIONE IMU
SULL’ABITAZIONE
PRINCIPALE
saldo dell’Imu, che avverrà con conguaglio
rispetto alle aliquote decise dai Comuni. Ad
esempio, su un negozio del valore catastale
di 100mila euro, l’acconto di giugno è 380
euro(il 50% di 760, l’imposta calcolata
applicandol’aliquota standard dello
0,76%). Se poi il Comune delibera
un’aliquotadello 0,96%, a dicembre si
dovrannopagare 580 euro (960 - 380, cioè
l’imposta calcolata secondo l’aliquota dello
0,96%, meno l’importogià versato a giugno)
Per l’abitazione principale è prevista una
detrazione di 200 euro, concessa a tutti a
prescindere dal reddito. La detrazione è
maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età
non superiore a 26 anni (fino a un massimo
FABBRICATI
INAGIBILI
di otto figli), purché abbia residenza e
dimora nell’abitazione principale. Se le
condizioni ci sono solo per una parte
dell’anno, la detrazione è rapportata per
dodicesimi: ad esempio, se un figlio
compie 26 anni o cambia residenza il 20
giugno, la detrazione spetta per sei mesi,
quindi è di 25 euro
Per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili - e di fatto non utilizzati - la base
imponibile dell'Imu è ridotta del 50%. Per
ottenere lo sconto, il proprietario deve far
fare una perizia a proprie spese o presentare
un'autocertificazione. I Comuni accertano le
condizioni dello stabile e possono
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza
sopravvenuta del fabbricato
Il Sole-24 Ore
Lunedì 7 Maggio 2012
17
IL VERSAMENTO
LE CATEGORIE
GLI ENTI LOCALI
Ilcalcolopassoperpasso
Alla cassa con aliquote base e modello F24
Entro il 18 giugno si paga la prima tranche - Divisione in tre rate possibile solo per l’abitazione principale
Luigi Lovecchio
Le regole dell’acconto Imu
per il 2012 richiedono particolare
attenzione. Nell’anno di debutto
della nuova imposta patrimoniale,infatti,trovanoapplicazionealcune previsioni eccezionali. Non
va poi dimenticato che per la prima volta i contribuenti si troverannoadaffrontarelaquotadiimposta erariale.
Calcolo con aliquote base
La prima rata in scadenza al 18
giugnoprossimo sarà versata utilizzando le aliquote e la detrazione di base. Ciò, per la semplice
ragione che per l’anno in corso i
Comuni hanno tempo sino al 30
giugno prossimo per deliberare
le misure del prelievo. Questo significa quindi che, in occasione
della scadenza del primo acconto, le aliquote da applicare sarannolo 0,4%per l’abitazioneprincipale, lo 0,76% per le altre unità
immobiliarie lo 0,2% per i fabbricati rurali strumentali. La detrazione per l’abitazione principale, inoltre, è di 200 euro, oltre 50
euro per ciascun figlio di età non
superiore a 26 anni, convivente
nell’immobile.
Lanormasembraescludere,invece, la possibilità di utilizzare le
aliquote comunali già a giugno, a
sceltadelcontribuente,ovepiùfavorevoli di quelle nazionali.
Il calcolo dell’acconto avverrà
assumendo il possesso per l’interoanno eversando il 50%dell’importocosì determinato.Resta peraltropossibile calcolare il periodo di possesso effettivo del primo semestre in tutti i casi in cui il
periodo è inferiore a sei mesi. Si
pensi ad esempio all’immobile
acquistato a fine febbraio 2012.
In tale eventualità, il calcolo non
potrà riguardare la metà del dovuto per l’intero anno, ma l’effettivo periodo di possesso del primo semestre (4 mesi).
Per l’abitazione principale, il
contribuentepuòsceglierediversare l’acconto del 50% entro il 18
giugno e il saldo a conguaglio entro il 17 dicembre. Oppure, in alternativa, può scegliere la ripartizione in tre rate, aggiungendo di
fatto una rata d’acconto entro il 17
settembre. Di queste, le prime
due sono calcolate in misura pari
ad un terzo del totale, applicando
aliquoteedetrazionebase. Later-
I CODICI TRIBUTO
Larisoluzione35/Edel2012
dell’agenziadelleEntrateha
definitoicodicitributo
utilizzabiliperpagarel’Imu
conilnuovomodelloF24:
8 3912:Imusuabitazione
principaleerelative
pertinenze-Comune
8 3913:Imuperfabbricati
ruraliausostrumentaleComune
8 3914:ImuperiterreniComune
8 3915:ImuperiterreniStato
8 3916:Imuperlearee
fabbricabili-Comune
8 3917:Imuperlearee
fabbricabili-Stato
8 3918:Imuperglialtri
fabbricati-Comune
8 3919:Imuperglialtri
fabbricati-Stato
8 3923:Imu-Interessida
accertamento-Comune
8 3924:Imu-Sanzionida
accertamento-Comune
zaèovviamentea saldo.Resta comunque ferma la scelta del pagamento nelle ordinarie due rate.
Per i fabbricati rurali strumentali, il primo acconto è pari al 30%
del totale. Per gli immobili rurali
ancoraiscritti alcatasto dei terreni, strumentali ed abitativi, si versa tutto a saldo, entro il 17 dicembre.Ciòperchélascadenzadilegge per procedere all’accatastamento obbligatorio con attribuzione della rendita è il 30 novembre prossimo.
Gli esempi
A CURA DI Luciano De Vico
LA CASA CON DUE BOX AUTO
CONTRIBUENTE
V R D N D R 6 0 A 1 0 A 6 6 2 L
CODICE FISCALE
giorno
ANDREA
Aifini della determinazione degli
importi minimi da pagare per
l’Imu, si applicano le regole generali stabilite per i tributi locali.
L’articolo 9, Dlgs 23/2011, richiama infatti l’articolo 1, commi da
161 a 170, della legge 296/2006. La
previsione relativa alla quota di
imposta erariale inoltre richiama
a sua volta la disciplina della riscossione riferita all’Imu. Ciò
comporta che, in assenza di regolamenti comunali, il minimo da
versare è pari a 12 euro per ciascunversamento(articolo1,comma 168, legge 296/2006). Ne consegue che se, ad esempio, il pagamento del primo acconto è pari a
10 euro e il dovuto per tutto l’anno è pari a 15 euro (perché il Comune ha deliberato un’aliquota
più bassa di quella ordinaria),
l’Imu dovrà essere versata per intero (cioè, per 15 euro) entro il 17
dicembre. Restano però salve le
diverse determinazioni adottate
nei regolamenti comunali.
La quota fissa statale
Unacomplicazionedeltuttonuova è rappresentata dalla quota di
imposta erariale. Questa si calcola con l’aliquota dello 0,38% (la
metà di quella base) sull’imponibile soggetto a Imu. Ai fini di tale
quota, non si tiene conto delle riduzioni di aliquota e delle detrazioni deliberate dai Comuni. Per
questo motivo, potrebbe anche
accadere che applicando le regole comunali non vi sia nulla da pagare, mentre il debito verso l’Erarioresta.Inrealtà,lemaggioridifficoltà si verificheranno in occasione del saldo di dicembre, perchésoloalloratroverannoingresso le delibere locali. Nella rata di
giugno, infatti, sarà sufficiente dividere a metà l’importo da versare e indicare nel modello F24 una
quota con il codice tributo
dell’Erario e l’altra con il codice
tributo del Comune. A dicembre
invece le complicazioni saranno
tanto maggiori quanto più numerose saranno le aliquote decise
dal singolo Comune. Ad ognuna
di esse, diversa dall’aliquota ordinaria, corrisponderà infatti un
doppio conteggio da eseguire da
parte del contribuente.
La quota erariale non è tuttavia
dovutasututtigliimmobili.Nesono esclusi tutti i casi nei quali la
legge stabilisce una aliquota inferiore a quella ordinaria. Si tratta
pertantodell’abitazioneprincipale e dei fabbricati rurali strumentali.Pereffettodellemodificheapportate nella legge 44/2012, inoltre, la quota statale non si applica
agliimmobilidegliIacpedellecooperativeedilizieaproprietàindivisa nonché agli immobili dei Comuni ubicati sul proprio territorio. Tra l’altro, il calcolo del saldo
risulterà particolarmente imprevedibile, in conseguenza della
possibilitàcheStatoeComuniapportino variazioni in corso d’anno alle misure del prelievo.
10 01
19 60
M
BARI
B A
prov.
comune
DOMICILIO
ROMA
FISCALE
RM
via e numero civico
VIA TRENTO 25
CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare
codice identificativo
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
codice ente/
codice comune
H501
H501
H501
Immob.
Ravv. variati Acc.
X
X
X
Saldo
Luciano De Vico
prov.
sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita
anno
mese
numero
immobili
rateazione/
mese rif.
codice tributo
002
001
001
3912
3918
3919
anno di
riferimento
2012
2012
2012
importi a debito versati
importi a credito compensati
7700
48 00
48 00
+/ –
125 00
detrazione
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
codice sede
codice ditta
c.c.
TOT ALE
G
numero
di riferimento causale
173 00H
importi a debito versati
SALDO
(G-H)
SALDO
(I-L)
SALDO
(M-N)
173 00
importi a credito compensati
INAIL
+/ –
codice ente
codice sede
causale
contributo
TOT ALE
I
periodo di riferimento:
da mm/aaaa
a mm/aaaa
codice posizione
L
importi a credito compensati
importi a debito versati
+/ –
TOT ALE
FIRMA
M
N
SALDO FINALE
EURO
173 00
+
DUE CASE E UN NEGOZIO
Uncontribuentepossiedel’abitazioneprincipale
(renditacatastale1.250euro),incuivivesenzafigli,
unasecondacasa(renditadi600euro)eunnegozio
(categoriaC/1,rendita2.450euro).L’Imuannuasulla
primacasa,calcolataconl’aliquotabase,èdi640
euro.Ilcontribuentescegliediversaredueaccontidi
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
codice ente/
codice comune
H501
H501
H501
Immob.
Ravv. variati Acc.
X
X
X
Saldo
numero
immobili
002
002
001
rateazione/
mese rif.
codice tributo
3919
3918
3912
1/3ciascuno(213,33,arrotondatoa213):ilprimo
entroil18giugnoeilsecondoentroil17settembre.
L’Imusuglialtriimmobiliè1841,39euroel’acconto
èobbligatoriamentedel50%(920,69euro),
dadividereametàtralaquotadelloStatoedel
Comune(460,34europerrigo,arrotondatoa460)
anno di
riferimento
2012
2012
2012
importi a debito versati
importi a credito compensati
46000
460 00
213 00
+/ –
66 66
detrazione
TOT ALE
G
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
codice sede
codice ditta
c.c.
numero
di riferimento causale
1.133 00H
importi a debito versati
SALDO
1.133 00
importi a credito compensati
+/ –
codice ente
codice sede
causale
contributo
I
periodo di riferimento:
da mm/aaaa
a mm/aaaa
codice posizione
FIRMA
M
(I-L)
SALDO
(M-N)
importi a credito compensati
+/ –
TOT ALE
SALDO
L
importi a debito versati
N
SALDO FINALE
EURO
SEZIONE ERARIO
rateazione/regione/
prov./mese rif.
codice tributo
IMPOSTE
DIRETTE – IV A
RITENUTE
ALLA FONTE
AL TRI TRIBUTI
codice ufficio
4001
0101
importi a credito compensati
400 00
ED INTERESSI
+/ –
codice atto
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
H501
H501
H501
importi a debito versati
2011
TOT ALE
codice ente/
codice comune
è139,64euro,dicuimetàinaccontoagiugno(69,82
euro,arrotondatoa70).Lostessocontribuente
possiedeal100%unasecondacasa(rendita1.100
euro),perlaqualedevepagare702,24eurodiacconto
Imu,dadividereametàtraquotastataleecomunale
(351,12euroarrotondatia351).Ilcontribuenteha
inoltreuncreditodi400eurodal730chescegliedi
usareperpagarel’Imu
anno di
riferimento
Immob.
Ravv. variati Acc.
X
X
X
Saldo
numero
immobili
001
001
001
rateazione/
mese rif.
codice tributo
3919
3918
3912
A
B
anno di
riferimento
2012
2012
2012
importi a debito versati
400 00
+/ –
64 58
detrazione
TOT ALE
G
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
codice sede
codice ditta
c.c.
numero
di riferimento causale
SALDO
(A-B)
400 00
importi a credito compensati
35100
351 00
70 00
772 00H
importi a debito versati
SALDO
(G-H)
SALDO
(I-L)
SALDO
(M-N)
772 00
importi a credito compensati
INAIL
+/ –
codice ente
codice sede
causale
contributo
TOT ALE
codice posizione
I
periodo di riferimento:
da mm/aaaa
a mm/aaaa
L
importi a credito compensati
importi a debito versati
+/ –
FIRMA
TOT ALE
M
N
SALDO FINALE
EURO
momento non debba essere
utilizzato. Se il versamento si
riferisce ad un ravvedimento
operoso, oltre a barrare la
relativacasella, sideve indicare
l’annoin cui il pagamento
doveva essere effettuato.
Idati vanno raggruppati in
funzionedel codicetributo. Ad
esempio,se il versamento si
riferisce all’abitazione
principale ealla pertinenza,
occorreindicare due immobili.
Sesi possiede una seconda casa,
anche nello stesso Comune,
occorreadoperare altridue
righi, in corrispondenza dei quali
siutilizza l’apposito codice
tributo, anzigli appositi codici
tributo, consideratoche il
versamento deve essere
suddiviso a metà tra Comune e
Stato. Fino al 31 maggio 2013 è
possibile adoperare il
preesistente modello F24,
indicandoil versamento
dell’Imunella sezione Ici.
Il modello èintestato a un solo
contribuente, percui, in caso di
comproprietà, occorre
compilaretanti modelli di
versamento per quanti sono i
debitori d’imposta, anche nel
casodi coniugi.
Il pagamento va effettuato con
arrotondamentoall’euro per
difettose la frazione è inferiore a
49 centesimi, o pereccesso se
superiore (articolo 1, comma 166,
della legge 296/2006, applicabile
anche all’Imu, richiamato
dall’articolo9, comma 7, Dlgs
23/2011).
Il versamento puòessere
effettuato presso gli sportelli di
qualunque agente della
riscossione o banca
convenzionata e presso gli uffici
postali in contanti, con
bancomat(presso gli sportelli
abilitati), con carta Postamat,
Postepay o con addebitosu c/c
postale(presso le poste). Si
possono adoperare anche
assegni bancari o postali tratti
dalcontribuente a favore di se
stessooppure, presso gli agenti
della riscossione,assegni
circolari evaglia cambiari. Per i
soggetti titolari di partita Iva il
versamento deve essere
effettuato con modalità
telematica,direttamente o
tramite un intermediario.
Lamodalità online può essere
adoperatada tutti i contribuenti,
mediante i servizi di home
banking messi a disposizione da
banche ePoste, oppure
attraversoil servizio telematico
Entratel o Fisconline.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
2 IN DICHIARAZIONE
L’imposta si può saldare
usando il credito del 730
1.133 00
+
L’ALLOGGIO IN COMPROPRIETÀ E LA CASA EREDITATA
Uncontribuenteècomproprietarioal50%conla
mogliedellaprimacasa(rendita800euro),incuivive
conduefigli:unodi24anni,l’altrodi26anni
(compiutiil10marzo2012,quindiladetrazionedi50
eurospettaper2/12,cioè8,33euro;ladetrazione
totaleèdi258,33eurodadividereametàtraiconiugi,
epoiancoraametàtrasaldoeacconto).Secondo
l’aliquotabase,l’Imuannuasullapropriametàdicasa
L’acconto Imusi versa con il
modello F24. Con la conversione
del decreto fiscale (Dl 16/2012), è
statoprevisto che dal 1˚
dicembre 2012 sipotrà usare
anche il bollettinopostale. Il
nuovo modello, approvato con
provvedimento del 12 aprile,
contienela sezione dedicata
all’Imu,in cui vanno indicati il
codicecatastale del Comune nel
cui territorio sono situati gli
immobili, ilnumero degli
immobiliper cui siesegue il
versamento (divisi per codice
tributo), l’annod’imposta cui si
riferisce il pagamentoe
l’importo da versare.
Quest’ultimo va riportato al
netto dell’eventuale detrazione
spettante,da esporre nella
casella in bassoa sinistra,
rapportata al periodo (metà o un
terzo). Deveessere inoltre
barrata la casella corrispondente
all’acconto o al saldo, oppure
entrambe, se si versa in unica
soluzione.
Si ritieneche lo spazio
«immobilivariati», da barrare
solo se sono intervenute delle
variazioniper uno o più
immobiliche richiedono la
presentazionedella
dichiarazione divariazione, al
(G-H)
INAIL
TOT ALE
I coniugi comproprietari
presentano due moduli
nome
VERDI
data di nascita
1 LA COMPILAZIONE
barrare in caso di anno d’imposta
non coincidente con anno solare
cognome, denominazione o ragione sociale
DA TI ANAGRAFICI
L’importo minimo
di153,20euro:ilcontribuentescegliel’accontodel
50%(76,60euro,arrotondatoa77)daversareentro
il18giugno.L’impostadovutasulsecondoboxautoè
191,52euro:l’accontoèobbligatoriamentedel50%
(95,76),mavadivisoametàtralaquotadelloStatoe
delComune(47,88europerrigo,arrotondatoa48)
Uncontribuentehal’usufruttosuunacasache
costituiscelasuaabitazioneprincipale.Vivenella
casaconunfigliodi10anni.Larenditacatastaleè
450euro.Lacasahaanchedueboxauto(renditadi
150eurociascuno).L’Imuannuasullaprimacasae
sulprimoboxauto,calcolataconall’aliquotabase,è
IN PRATICA
+
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372 00
Il vantaggio di utilizzare il
modello F24 consiste
principalmente nella
possibilità di compensare
eventuali crediti vantati nei
confronti di diversi enti
impositori (Stato, Regioni,
Comuni, Inps, Inail, Enpals),
purché non richiesti a
rimborso.La compensazione
deve essere evidenziata
nell’F24, che va presentato o
trasmesso anche se a saldo
zero. Ovviamente, non deve
presentare il modello chi non
deve sostenere alcuna spesa.
Anche coloro che si
avvalgono del 730 possono
decidere di compensare il
versamento dell’Imu,
attraverso la compilazione del
quadro I. Se si intende
adoperare l’intero credito
risultante dal 730, occorre
barrare la colonna 1 del rigo I1,
mentre la colonna 2 è riservata
all’indicazione dell’importo del
creditoche si vuole utilizzare
incompensazione. In sede di
conguaglio il sostituto
d’imposta non effettuerà il
rimborsodei crediti in busta
paga, o rimborserà solo la
differenza tra il credito
spettante e l’importo indicato
nel quadro I.
I crediti residui utilizzabili
in compensazione per l’Imu
sono riportati nel prospetto
di liquidazione, modello
730-3, nei righi da 161 a 165, già
suddivisi per tipologia
d’imposta. Questi crediti
dovranno essere riportati nel
modello F24, ciascuno nella
sezione di competenza, in
corrispondenza della
colonna «importi a credito
compensati». Se, ad esempio,
nel rigo 161 del 730-3 compare
un credito Irpef di 400 euro,
l’importo deve essere
indicato nella sezione erario
del modello F24 con il codice
tributo 4001 (già indicato nel
730), rateazione 0101, anno di
riferimento 2011.
Per i contribuenti che
hanno compilato il quadro I,
o si accingono a farlo, quindi,
è utile attendere che il
sostituto d’imposta, il Caf o il
professionista abilitato
consegnino il prospetto di
liquidazione.
Il differimento dei termini
disposto dal decreto del
presidente del Consiglio dei
ministri lo scorso 26 aprile,
può complicare le cose. È
previsto, infatti, che il
sostituto, in caso di
assistenza fiscale diretta,
consegni la copia della
dichiarazione e il prospetto
di liquidazione entro il 15
giugno, mentre il termine per
i Caf e i professionisti è stato
prorogato al 2 luglio.
Considerato che il
versamento dell’Imu scade il
18 giugno, chi si è affidato a un
Caf potrebbe venire a
conoscenza dell’esatto
ammontare dei crediti
compensabili oltre il tempo
utile. A questo punto, o si
chiede all’intermediario di
conoscere in anticipo il
risultato del 730, oppure è
preferibile non compilare il
quadro I.
Va infine ricordato che la
compilazione del quadro Imu
non esime il contribuente
dalla presentazione o
trasmissione del modello F24
per versare l’imposta
municipale. Per chi presenta
Unico, invece, i crediti da
compensare devono risultare
dalla dichiarazione annuale.
Il quadro RX del modello
Unico contiene il riepilogo di
tutti i crediti risultanti dalla
dichiarazione relativa al 2011.
L.D.V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
GLOSSARIO
FABBRICATI
RURALI
STRUMENTALI
IMMOBILI
COLLABENTI
Stalle, cascine e altri fabbricati rurali
strumentali pagano l’aliquota Imu allo 0,2%
(riducibile allo 0,1% da parte dei Comuni) e
versano l’acconto del 18 giugno nella misura
del 30%, anziché del 50 per cento. Se sono
ancora iscritti al catasto dei terreni, vanno
accatastati tra i fabbricati entro il 30
novembre, e in quel caso non versano
acconto. La nozione di fabbricato rurale è
data dalle sue caratteristiche e non
dall’inquadramento catastale (vedi anche la
voce Variazione catastale)
La legge non disciplina espressamente
questa fattispecie, ma gli immobili crollati e
i ruderi, accatastati nella categoria F3
(fabbricati "collabenti"), che ha rendita
catastale pari a zero, sono di fatto esenti
dall’Imu, salvo che non insistano su un’area
fabbricabile, nel quale caso si dichiara il
valore dell’area
MODELLO F24
I fabbricati di interesse storico o artistico,
IMMOBILI
come definiti dall’articolo 10 del Codice
STORICI-ARTISTICI così
dei beni culturali (Dlgs 42/2004)
beneficiano di una riduzione del 50% della
base imponibile. La norma vale anche per
gli immobili diversi dalle case e per
l’abitazione principale. La nuova regola si
traduce in un incremento del prelievo,
perché con l’Ici questi fabbricati erano
tassati in base al valore catastale risultante
dalla tariffa d’estimo più bassa tra quelle
delle propria zona censuaria
PERTINENZE
Fino al prossimo 1˚dicembre, quando
torneranno i vecchi bollettini già utilizzati al
tempo dell’Ici, il pagamento dell’Imu potrà
avvenire solo con il modello F24, la cui
versione aggiornata all’Imu è stata corretta
con il provvedimento del direttore delle
Entrate del 12 aprile scorso (il vecchio
modello, comunque, è utilizzabile fino al 31
maggio 2013). Il pagamento può avvenire
anche online utilizzando il canale dedicato
delle Entrate (il servizio telematico Entratel o
Fisconline) o, in alternativa, utilizzando i
servizi di home banking messi a disposizione
dalle banche
Il trattamento agevolato previsto per
l’abitazione principale si applica anche sulle
pertinenze (accatastate in C/2, C/6 o C/7),
ma per una sola pertinenza per categoria
Quindi una casa con due garage dovrà
tassare il primo con l’aliquota dello 0,4%
(più la detrazione) e il secondo con quella
allo 0,76%
SEPARATI E
DIVORZIATI
L’ex casa coniugale, di proprietà di un
coniuge e assegnata all’altro, è sempre
tassata come abitazione principale. L’Imu
deve essere versata dal coniuge cui è stata
assegnata. Attenzione: la casa assegnata
diventa tassabile solo in capo al coniuge
assegnatario. L’altro coniuge quindi potrà
beneficiare delle agevolazioni per
l’abitazione principale sull’eventuale altro
immobile nel quale risiede e dimora
Il Sole 24 Ore
Lunedì 7 Maggio 2012
18
IL VERSAMENTO
LE CATEGORIE
GLI ENTI LOCALI
Comunialconfrontosugliincassiprevisti
Sindaci,contialtestdelgettito
Darivederelestimedell’Economiachedeterminanoitagliaibilanci
Andrea Ferri
Corrado Pollastri
L’Imu "sperimentale" mette a dura prova i bilanci dei Comuni. Il classico (e corretto)
percorsobasatosullavalutazione delle entrate si scontra con
l’intreccio tra stime del gettito nazionali e per singolo Comune - e ammontare dei trasferimenti statali (o del fondo di riequilibrio,per iComunidelleRegioniordinarie).Lamanovradetermina le risorse comunali per
il2012 secondo unasempliceregola di fondo: i Comuni possonocontaresurisorseequivalentialgettito dell’Ici, piùi trasferimenti statali 2011, ridotti di 2,5
miliardi. L’esigenza di maggiori
entrate viene affidata alla facoltà di aumentare le aliquote sui
tributi comunali, in primo luogo l’Imu. Considerando le sole
risorsecoinvolte(lametàdelbilancio corrente), rispetto ai circa 23 miliardi del 2011, i fondi di
base disponibili nel 2012 passano a circa 20,5 miliardi. Parte
della riduzione è proporzionata all’Imu di ciascun Comune.
Ma invece di delineare soluzioni tecniche aderenti a questa
regola,il riferimento perl’intero
percorso è il gettito stimato
dell’Imu per singolo Comune.
Questastimadeterminalavariazionecompensativadeitrasferimenti, attraverso la quale lo Statoprelevaladifferenzaperriportare la nuova entrata allo stesso
gettitodell’Icicherisultadaiconsuntivi 2009 e 2010. Si tratta di
ben3,2miliardi,parialladifferenza tra il gettito dell’Imu destinataaiComuni (12,4miliardi, dicui
3,4 per l’abitazione principale) e
EDICOLA
& LIBRERIA
ENTI LOCALI
il gettito Ici (9,2 miliardi). Questocomplicatodispositivoimpone all’Economia una missione
impossibile, "centrare" il gettito
Imu di 8.094 Comuni; ogni scostamento dal gettito effettivo
produrrà differenze non dovute
sullerisorsediciascunComune.
La legge prevede ora l’accertamento «convenzionale» di
Imu e trasferimenti, nella misura indicata dalle stime governative.Sitrattadiun’obiettivafacilitazione, ma i Comuni dovranno prodursi in equilibrismi nella gestione dei bilanci, anche
per le incertezze su come verranno riviste le stime alla luce
del gettito effettivo Imu. Il rischio è duplice: l’ulteriore aumento del prelievo, con la manovra delle aliquote, non commisurato all’effettiva riduzione
dellerisorse, eun adeguamento
dellestimeministerialiallarealtà degli incassi che risulti incompleto, rivelando così livelli
di entrata più bassi del previsto.
Le stime Imu formulate dai
Comuni, che l’Ifel sta rilevando,evidenzianoampiedifferenze di percezione dell’impatto
del nuovo tributo rispetto
all’Economia. La distanza tra
Imu "ministeriale" e Imu "comunale" raggiunge anche il
50% del gettito Ici. Guardando
alla sola abitazione principale,
emerge la sensazione che i dati
dell’Economia portino una generalizzata sovrastima. Inoltre,
lestimenonconsideranolemodifiche nella disciplina dell’Imu
e nella ripartizione del gettito
tra Stato e Comuni introdotte
dal Dl 16/2012.
Le decisioni comunali su bi-
lanci ed entrate devono essere
caratterizzate da grande freddezza. Il principio compensativo del Dl 201/2011 deve guidare
ogniprevisione.Gliscostamenti tra le stime Imu ministeriali e
comunali non possono essere
valutatisenzaconsiderarelevariazioni dei trasferimenti che
ne discendono. Ciò che conta è
la somma delle risorse movimentate (Imu e trasferimenti).
In pratica, più alto è il gettito
Imu stimato e più alto sarà il taglio derivante dall’articolo 28
della manovra, in costanza della restante parte delle risorse.
Non sono trascurabili i rischi
di eccessiva "generosità" delle
stime ministeriali. Il Dl 16/2012
nega qualsiasi diritto al riconoscimentodelgettitoconvenzionaleprevistoe accertato edè lecito dubitare che il Governo saràingradodiesercitareconfacilità la facoltà di aumento in corso d’anno delle aliquote di base
tramite Dpcm. Si tratta, tuttavia
dimarginidirischiodanonconfondereconl’eventualità -da rigettare - che i trasferimenti statali resteranno allo stesso livello delle attuali elaborazioni ministerialiancheafronte digettitiImudiversirispettoalleprevisioni. Dare stabilità ai bilanci e
razionalità alla manovra sulle
entrate locali è ancora possibile, ma a condizione di riprendere relazioni costruttive tra Governo e Comuni, definendo in
due-tre settimane al massimo il
percorsoconcordatoperlarevisione delle stime Imu sulla base
dellanuovanormativaedeigettiti incassati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
I conti sul territorio
IL MECCANISMO
Gli effetti del gettito Imu stimato dall’Economia sulle risorse comunali
Trasferimenti statali (fondo di riequilibrio)*
100
Gettito Ici 2009/10
80
Gettito Imu stimato dal ministero
100
Taglio ulteriore dei trasferimenti
20
Accertamento convenzionale
Gettito Imu
100
Trasferimenti statali
80
NELLE CITTÀ
Il gettito Imu stimato dal ministero dell’Economia a confronto
con il gettito Ici 2010. Dati in milioni di euro
Imu
Ici
Roma
1.092,5
Differenza %
Milano
Torino
Napoli
417
239,2
162,6
62%
27,4%
650,4
324,8
(*) Al netto dei tagli prodotti dalle manovre 2011
54,9%
151,3
15,9%
138,5
GLI EFFETTI
1 ITRASFERIMENTI
Fondo di riequilibrio
incerto fino a marzo 2013
Alessandro Beltrami
Definitoilquadroentroil
qualeiComunipossono
delineareilbilanciodi
previsione2012.Quasi
contestualmente,mentrealla
Camerasivotavalafiduciaper
blindareilDlfiscale,Viminale
edEconomiapubblicavanoi
datiriguardantilestimedel
nuovotributoeilfondo
sperimentalediriequilibrio.
Ilfondosperimentale
pubblicato(ivecchi
trasferimentirelativiaiComuni
delleRegioniastatuto
ordinario)tienecontodituttigli
interventinormativirealizzati
nelcorsodiquestimesi,dalla
riduzioneoperataperil2012in
attuazionedell’articolo14,
comma2delDl78/2010,
all’attribuzionedell’addizionale
energiaelettricaealla
compartecipazioneIva,finoalla
riduzione(decisanella
Finanziaria2010)deicostidella
politicaeaglieffettidella
manovra«SalvaItalia».
L’effettodituttociòha
rideterminatoilfondo
sperimentalediriequilibrioper
il2012in6,8miliardi,controgli
11,2miliardiprevistiperlo
scorsoanno.Lapartepiù
consistentedellariduzioneè
dovutadallacompensazione
definitadall’articolo13,comma
17delDl201/2011aseguito
dell’introduzionedell’Imu
«sperimentale»giàadecorrere
daquest’anno(sivedaanche
l’articoloafianco).
Perattribuireadognisingolo
Comunel’Ici2010da
confrontare,ilministeroha
operatounaripartizionedei9,2
miliardiprevistinellarelazione
tecnicaaldecreto,senzaquindi
utilizzareinmodopuntualei
datiinseritineicertificati
consuntivi.
Idubbisullafondatezzadelle
stimeministerialirispetto
all’effettivogettitodell’Imu
hannospintoillegislatorea
rivedereladisciplinadell’Imue
lasuacontabilizzazionenei
bilancilocali.
Larivisitazionedella
disciplinasièconcretizzatain
unemendamentogovernativo
introdottoinsededi
conversionedeldecretofiscale
cheaggiungeilnuovocomma
12-bisall’articolo13delDl
201/2011.Ladisposizione
prevedeche,aifinidelbilancio
diprevisione,iComuni
iscrivonol’entratadaImuin
baseagliimportistimatidal
ministerodell’Economia–
dipartimentodellePolitiche
fiscali,dallaqualedeve
necessariamentederivare
anchel’ammontaredelfondodi
riequilibrio2012daconsiderare
nellaprevisione,inpraticail
valorepubblicatodalministero
dell’Interno.Pertutelarelo
Statoegliaccordigià
sottoscrittiinsededi
conferenzaStato-Città,
l’emendamentorimarcache
l’accertamentoconvenzionale
nondàdirittoalriconoscimento
dapartedelloStato
dell’eventualedifferenzatra
gettitoaccertatoegettitoreale,
echel’accertamentoèrivisto,
insiemeagliaccertamenti
relativialfondosperimentale(e
aitrasferimentierarialiperi
ComunidiSiciliaeSardegna),
inesitoadatiaggiornatidaparte
delministero,comeprevisto
nell’accordoinconferenza
Stato-cittàeautonomielocali
del1˚marzo2012.
In sostanza, la nuova
disposizione lascia
indeterminato l’ammontare
del fondo sperimentale di
riequilibrio definitivamente
riconosciuto, fino alla fine
delle verifiche previste in sede
di accordo, ossia fino
all’ultima verifica prevista
entro febbraio 2013.
Pergarantire,inognicaso,la
correttezzadegliimportiiscritti
sianeibilancideglientilocalisia
inquellostatale,lostesso
emendamentoprevedeche,con
Dpcmsuproposta
dell’Economia,sipossa
provvedereentroilprossimo10
dicembre,sullabasedelgettito
dellaprima rataImu,alla
modificadellealiquote,delle
relativevariazioniedelle
detrazionestabilitadalpresente
articoloperassicurare
l’ammontaredelgettito
complessivoprevistoperil2012.
Ladisposizionedovrebbe
esseresufficientementegarante
degliequilibridibilanciodei
Comuni:nelcasoincuiilgettito
agiugnononconfermassele
stimeministeriali,ilGoverno
incrementalealiquotebasefino
agarantireleprevisionisiadel
bilanciostatale,siadeibilanci
locali.
Pergarantirel’attendibilità
delleprevisionialivellolocale,è
datafacoltàancheaiComunidi
rivedere,sullabasedelgettito
effettivodigiugno,lealiquotee
ladetrazioneentroil30
settembreinderogaalle
disposizionicheobbliganole
modifichedialiquoteentrola
datadiapprovazionedel
bilanciodiprevisione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
2 LA GESTIONE
Da tempi lunghi e rate
doppio colpo alla cassa
Gestire il bilancio
secondo il Testo unico
Ilnuovo«Manualedi
programmazionecontabilità
econtrolloneglientilocali»
analizzailsistemadibilancio
deglientilocaliallalucedelle
nuovedisposizionicontenute
nelTueleneiprincipicontabili
definitidall'osservatoriosulla
finanzaelacontabilitàdegli
entilocali.
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IL CONTENZIOSO
Liti sui tributi: come
evitare i vizi di notifica
Attraversolagiurisprudenzadi
legittimitàedimeritoilvolume
«Ivizidinotificadegliatti
tributari»svelaleinsidieche
possonovanificareglieffetti
dellanotificaeneoffreirimedi.
Èunlavoroditecnicagiuridica,
madi facilelettura,per
funzionarideglientilocalieper
chisioccupadicontenzioso
tributario.
Pagine 160
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Le ultime novità in tema
di Imu e la pubblicazione
degli importi (ancora
provvisori) del fondo
sperimentale di riequilibrio
per l’anno 2012 (si veda
l’articolo sopra),
determineranno con ogni
probabilità forti tensioni ai
Comuni sul versante delle
disponibilità di cassa.
La drastica riduzione del
fondo sperimentale di
riequilibrio (ridotto di 4,4
miliardi in un solo anno) e le
incertezze sul reale gettito
prodotto dalla nuova imposta
immobiliare, dovute sia alle
stime ministeriali sia alla
maggiore rateizzazione del
tributo introdotta con la
conversione del Dl fiscale,
determinano una modifica
strutturale dei flussi di cassa
dei Comuni.
I trasferimenti fiscalizzati,
infatti, sono erogati dal
ministero dell’Interno
secondo scadenze predefinite
(in tre rate corrisposte a
marzo, maggio e ottobre), e
anticipate rispetto alle
scadenze previste per il
pagamento dell’Imu, e sono
disponibilità certe a favore
degli enti locali.
In regime ordinario,
benché la modifica della
tempistica di incasso dell’Imu
rispetto al fondo sperimentale
di riequilibrio sia comunque
sfavorevole per i Comuni, i
flussi di cassa possono essere
adeguatamente calibrati e
programmati con una
maggiore attenzione,
adeguando i pagamenti in
funzione degli incassi.
Per l’anno 2012, però, la
forte contrazione del fondo
sperimentale di riequilibrio
(circa il 40% a livello
complessivo) riduce
drasticamente l’afflusso nelle
casse degli enti di ingenti
somme, senza avere,
contestualmente e con
certezza, un incremento di
gettito di pari importo a titolo
di imposta municipale. Prova
ne sia l’introduzione, da parte
del legislatore, della
possibilità di accertare
convenzionalmente le stime
governative dell’Imu.
L’accertamento
convenzionale, se garantisce
gli enti locali sotto il profilo
degli equilibri di bilancio,
espone i sindaci a forti
criticità in termini di cassa. Il
decreto fiscale, infatti,
stabilisce espressamente che
l’iscrizione delle stime nei
bilanci locali non dà diritto al
riconoscimento da parte dello
Stato dell’eventuale
differenza tra gettito
accertato convenzionalmente
e gettito reale. In sostanza,
come peraltro ribadito
nell’accordo in sede di
conferenza Stato-Città e
autonomie locali del 2 marzo
scorso, ad oggi non è previsto
un incremento della
dotazione del fondo
sperimentale di riequilibrio.
Nel caso in cui i dati
ministeriali risultassero
sovrastimati, si rischierebbe
nel corso del 2012 una crisi di
liquidità del comparto
comunale.
In caso di sovrastima,
infatti, non resterebbe che
attendere febbraio 2013 per
rivedere complessivamente,
sulla base del gettito Imu a
quella data definitivo, la
corretta ripartizione a ogni
singolo Comune del fondo
sperimentale di riequilibrio.
A ciò si aggiungano, come
più volte ribadito dal
Presidente dell’Anci
Graziano Delrio, gli effetti (ad
oggi non stimabili) derivanti
dalla rateizzazione dell’Imu
sia per le abitazioni principali
sia per i fabbricati strumentali
che, affluiscono direttamente
nelle casse dei Comuni e non
riguardano la quota statale
dell’imposta.
maggio e ottobre
03 | ACCERTAMENTI
La norma prevede
l’accertamento
«convenzionale» delle
grandezze indicate da
Economia (Imu) e Interno
(fondo di riequilibrio), ma
questo aspetto influisce solo
sulla competenza, non sulla
cassa
A.Bel.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
GLI ELEMENTI IN GIOCO
01 | FONDO SPERIMENTALE
Il fondo sperimentale
assegnato nel 2012 risente
dei tagli operati con le
manovre del 2011 e degli
effetti delle
«compensazioni» con il
gettito Imu. Questi fattori
assottigliano del 40% le tre
consuete rate di marzo,
02 | GETTITO IMU
Il gettito Imu accertato
dall’Economia determina
ulteriori tagli al fondo di
riequilibrio, perché la norma
prevede una riduzione pari al
maggior gettito Imu rispetto
all’Ici del 2009/2010
Il Sole-24 Ore
Lunedì 7 Maggio 2012
19
IL VERSAMENTO
LE CATEGORIE
GLI ENTI LOCALI
Lesceltedegliamministratori
I MARGINI
DI SCELTA
DEI COMUNI
Immobili delle imprese
Immobili Locati
Possibile ridurre
l’aliquota fino allo 0,4%,
eventualmente
differenziandola in base
al tipo di contratto
(es. riduzione solo
per i canoni concordati)
Possibile ridurre l’aliquota
fino allo 0,46% (fino allo
0,38% per i fabbricati
“merce”), eventualmente
differenziandola in base
al tipo di attività (es.
agevolando gli immobili
delle imprese artigiane)
Immobili a disposizione
Possibile aumentare
l’aliquota fino
all’1,06%, ma solo se
non viene aumentata
la detrazione
per l’abitazione
principale fino
alla concorrenza
dell’imposta dovuta
Abitazioni concesse
in uso gratuito
a parenti (comodati)
Possibile ridurre
l’aliquota fino
allo 0,46%:
è agevolazione
selettiva, non
assimilazione
all’abitazione
principale
I MECCANISMI
1 L’OSTACOLO
Suanzianieimprese
l’ente paga il «bonus»
Pasquale Mirto
Sconti selettivi per categoria
I sindaci possono agevolare tipologie di immobili o settori di attività
Giuseppe Debenedetto
Dopo la legge 44/2012, di
conversione del decreto 16/
2012 sulle «semplificazioni fiscali», bisogna decidere come
azionare la leva fiscale dell’Imu attraverso l’adozione
delle delibere sulle aliquote.
Si tratta di scelte importanti e
delicate, sulle quali tuttavia
permangono diversi nodi da
sciogliere.
In particolare occorre chiedersi se, accanto alle normali
possibilità di aumento o riduzione entro i limiti stabiliti
dal Dl 201/11, esistono anche i
margini per differenziare le
aliquote di singole categorie
di immobili.
La disciplina statale presenta alcune situazioni tipizzate:
è possibile infatti diminuire
l’aliquota fino allo 0,4% per gli
immobili delle imprese e per
quelli locati, oltre alla facoltà
di riduzione fino allo 0,38%
prevista per i fabbricati "mer-
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ce" (articolo 56 del Dl 1/12).
Inoltre l’articolo 13, comma
10 del Dl 201/11 consente indirettamente di adottare un’aliquota più elevata per gli immobili a disposizione.
Il ricorso alla potestà regolamentare dell’articolo 52, Dlgs
446/97 dovrebbe consentire
ai Comuni di intervenire anche al di fuori di questi casi,
ma le decisioni degli enti dovranno essere dettate da esigenze di logicità e coerenza
con la normativa.
Ad esempio non sarebbe ammissibile adottare per l’abitazione principale o per gli immobili locati un’aliquota superiore a quella prevista per gli
altri immobili, considerato il
trattamento di favore che il legislatore riserva a tali categorie. Occorre comunque fare i
conti con la quota statale dello
0,38% che deve comunque essere garantita anche in caso di
riduzione dell’aliquota (si ve-
da l’altro articolo in pagina).
In questo contesto le possibilità concrete si riducono a
quelle strettamente necessarie e ritenute rilevanti dall’ente. Tra queste potrebbero rientrare le abitazioni locate, in
particolare quelle a canone
concordato che negli anni
scorsi sono state spesso trattate ad aliquote vicine allo zero.
Andrebbe inoltre alleggerito il carico per gli immobili delle imprese che, unitamente
agli immobili locati, subiscono la penalizzazione derivante dall’aggravio dell’aliquota
Imu e dalla duplicazione con
le imposte sui redditi.
In tal caso si ritiene possibile diversificare le aliquote in
base alle tipologie di attività,
ad esempio agevolando gli immobili delle imprese artigiane
oppure quelli delle imprese
neo-costituite.
Anche le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti po-
trebbero scontare un’aliquota
più bassa, trattandosi di agevolazione e non già di assimilazione alla prima casa.
In realtà sui comodati si registrano pareri contrari, basati sull’abrogazione della lettera e) dell’articolo 59 Dlgs
446/97, nonché sull’eliminazione del riferimento allo stesso articolo 59 disposta dalla
legge 44/12, sostenendo che
un’eventuale agevolazione si
porrebbe in contrasto alla volontà del legislatore. Tuttavia
qui non si tratta di assimilare i
comodati alle prime case, operazione evidentemente vietata poiché si andrebbe ad applicare lo stesso regime previsto
per le abitazioni principali incidendo sulla quota statale; si
tratta invece di introdurre
un’aliquota agevolata di tipo
selettivo. Tra le altre possibilità di manovra, si dovrebbe
invece aumentare l’aliquota
per le abitazioni a disposizio-
ne, considerato che non pagano l’Irpef sui redditi fondiari.
Da scartare invece la diversificazione delle aliquote in base
alle categorie catastali, in
quanto si andrebbe indirettamente a incidere sui moltiplicatori e sulla base imponibile,
ipotesi vietata dall’articolo 52
Dlgs 446/97.
Insomma la possibilità di diversificare le aliquote è apparentemente molto ampia ma i
confini non sono tuttora ben
delineati. Peraltro in sede di
conversione del Dl 16/12 il legislatore avrebbe potuto codificare la possibilità di diversificare le aliquote anche con riferimento alle diverse destinazioni d’uso degli immobili
e caratteristiche socioeconomiche dei soggetti passivi. La
soluzione avrebbe sicuramente offerto agli enti locali una
più adeguata copertura alle
scelte effettuate.
LadisciplinaImu dà ai
Comunila possibilità di
disporreagevolazioni perben
individuatecategoriedi
contribuenti,oltrea quelleche
possonoessere
autonomamentedecise,
ricorrendoallapotestà
regolamentare(articolo52 del
Dlgs446/1997) che nonpone
limitiallariduzionedelle
aliquote.Occorrefare
attenzioneallatempistica
iniziale.IlComune può
«approvare»o«modificare»il
regolamentoe ladeliberazione
entroil30 settembre2012.
Moltedecisioni saranno
rinviateall’autunno, quando si
avrannoi primi dati sul gettitoe
sipotràstimare ilcosto delle
agevolazioni.
Edè proprio questoiltema
chiave,perché loStatoha
accollatoai Comuni ilpesodi
tuttigliinterventiper
alleggerireilcaricosu
particolaricategorie.Si pensi
all’abitazioneprincipale di
famigliea bassoreddito
(pensionati),perlequali si può
ancheaumentarela detrazione,
accollandosenel’interoonere.
L’articolo13delDl201/2011
prevedeche i Comunipossano
ridurrel’aliquota dibase fino
allo0,4% nelcasodiimmobili
utilizzatisoloperl’eserciziodi
artieprofessioni odaimprese
commerciali,diimmobili
possedutidaisoggetti Irese di
immobililocati;possono poi
ridurrel’aliquota dibase sino
allo0,38%per i fabbricati
costruitiedestinati dal
costruttoreallavendita, purché
nonlocati,perun periodo non
superiorea treanni
dall’ultimazionedei lavori.
IComunipossono anche
prevederechel’aliquota ridotta
perl’abitazione principale ela
detrazionesiapplichino
all’abitazionepossedutada
cittadiniitaliani residenti
all’esteroodaanziani odisabili
cheacquisiscono laresidenza
inistituti diricovero osanitari,
aseguito diricovero
permanente,a condizioneche
l’abitazionenon risultilocata.
IlComune potrà,poi,
disporreriduzioni dialiquote
perripristinare,parzialmente,
leagevolazioniIci. Così,ad
esempio,sipotranno
prevederealiquoteridotte,fino
ancheallo0,39 percento
(stantel’intangibilitàdella
quotastatale) perleabitazioni
concesseinuso gratuitoa
parentioperquellelocate con
contrattiacanone concordato.
Conriferimento
all’abitazioneprincipale i
Comunipotranno elevarela
detrazionefinoa concorrenza
dell’impostadovuta. Inquesto
caso,però nonsipotrà stabilire
un’aliquotasuperiore aquella
ordinariaper gliimmobili
vuoti.Siritiene che tale
limitazioneoperi soloseil
Comunedisponga pertutti
l’esenzionedell’abitazione
principale,manonnel casoin
cuisisiaaumentata la
detrazionediun importofisso
osisiaagevolata una categoria
dicontribuenti,come
pensionaticon redditonon
superiorea unacerta soglia.
Infine,con lasoppressione
dellariserva della quotastatale,
dispostadal Dl16/2012, le
abitazionipossedutedalle coop
aproprietàindivisae dagliex
Iacp,perlequali già competela
detrazione,possonoessere
difattiassimilateall’abitazione
principalericonoscendola
medesimaaliquota.
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2 OPZIONI LIBERE
Comuni e coop
senza quota statale
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Lescelte dei Comuni sulle
agevolazioniImu sono
condizionatedalla quota del
tributoriservata allo Stato. Il Dl
201/2011prevede infatti il
versamentoall’Erario dello
0,38%con l’eccezione di
abitazioniprincipali e
pertinenze e fabbricatirurali
strumentali.La legge 44/2012
hapoi aggiunto altricasi,
innescandotuttavia alcuni
dubbiinterpretativi.
Con la conversione del Dl
16/2012 è stata comunque
risolta la questione degli
immobili comunali non
istituzionali, per i quali «non è
dovuta la quota di imposta
riservata allo Stato». La
formulazione della norma è
chiara: i Comuni non saranno
più costretti a pagare la quota
statale dell’Imu anche sui loro
immobili.
Nonaltrettanto chiara è la
modificaper gli immobili delle
cooperativeedilizie a proprietà
indivisae per gli alloggi
assegnatidagli Iacp, aiquali
«non si applicala riserva della
quotadi imposta statale». La
disposizionein questo caso è
stata interpretatain due modi
diversi: 1) i presidenti dei vari
Iacp/Ateraffermano diessere
esentidall’Imu per la quota
statale, sostenendo di dover
pagare l’impostacon aliquota
ridotta allo 0,38%;2) l’Ifel
ritiene invece checooperative
eIacp non godano dialcuno
sconto,mache «l’intero gettito
spettaai Comuni». La norma
dovrebbequindi spingere i
sindaciaridurre il prelievo
senzadover girare alcuna
somma all’Erario.
Rischiadi esseregrottesca
poila soluzione che la legge
44/12offre agli immobili dei
ricoverati in strutturedi
lungodegenzao degli italiani
residentiall’estero. L’intento
inizialeera di alleggerire il
caricosu queste categorie
senzadover gravare sui
Comuni.Tuttavia, prima della
votazionefinale, è stata
cancellatala frase che
disapplicavala quotaerariale
su questi immobili. In primo
luogo non sicomprende la
portatainnovativa della parte
riguardante glianziani, che di
fattocoincide con quanto già
previstodall’ultimo periodo
delcomma 10.In secondo
luogo l’assimilazione
introdotta dalla legge 44/2012
nonpuò comportare la
disapplicazione dellaquota
statale, limitataalle abitazioni
principali indicate al comma 7
dell’articolo13 e nonestensibile
aquelle «assimilate» dai
Comuniai sensidel comma 10.
Diconseguenza nel caso in cui
ilComune decida di concedere
l’agevolazione aquesti
immobili, l’Erariodeve
comunquericevere il 3,8 per
mille,peraltro nonè chiaro da
chie con quali modalità. La
detrazione di200 euro o
l’eventualeriduzione
dell’aliquota sull’abitazione
principalepotrebbe infatti
comportarel’azzeramento del
tributo:in tal caso non si
capisce sele agevolazioni
erodonol’intera imposta o la
solaquota comunale, e quindi
sel’eventualecredito maturato
possa essereo menodetratto
dalla quotastatale. In questo
contesto è evidente chela
normaspinge i Comuni a
rinunciarea tale facoltà.
G. Deb.
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3 LE STRATEGIE
Le vie per tutelare
i redditi più bassi
Andrea Ferri
Corrado Pollastri
Lemanovresulla finanza
localeconsentono alloStatodi
recuperareoltre13miliardi con
tagliai trasferimenti,
inasprimentidelPatto e
appropriazionediuna grossa
quotadelgettito Imu.In questo
nuovoassetto, lemanovre (Dl
138/2011e201/2011)
attribuisconoai Comuni
l’eserciziodinuove levefiscali
sulleimpostesul reddito
(addizionaleIrpef) esul
patrimonio(Imu). IComuni
potrannointervenirea
compensazionedeinuovi tagli
edegli inasprimentidel Patto
incrementandolealiquote
dell’addizionaleIrpef finoallo
0,8%,conla possibilità di
differenziarleperlivello di
reddito.Il piùrilevante
marginesull’Imu riguardale
aliquote.Gliinterventi sull’Imu
potrebberorisultarepiù
attrattiviperi Comuni rispetto
agliincrementi
dell’addizionale,almenoper
quantoriguardailgettito
ottenibile:per l’intero
comparto,infatti,il
raggiungimentodell’aliquota
massimadell’addizionalevale
1,9miliardi,circa unquinto
dellaleva fiscalepotenziale
complessivasull’Imu.Si
consideriinoltre chemolti enti
giàadottanol’aliquota massima
(13%deiComuni)o comunque
relativamenteelevata (nel56%
deiComuni l’aliquota2010 era
maggioredi0,4%).
Inuovimargini dimanovra
possonoinoltreporre aglienti
complessealternative nella
distribuzionedelcaricofiscale
tradiverse tipologie di
contribuenti.Il bilanciamento
trainterventi IrpefeImu
consentirebbedidistribuireil
caricofiscale tralavoro e
rendita,mentre
un’articolazioneprogressiva
dellealiquoteIrpef
concentrerebbeil prelievo sui
redditialtialleggerendo le
famigliecon redditiinferiori.
Tuttaviarispettoa queste
opzioniche,perla dimensione
dellegrandezze in gioco,
possonoassumere unvalore
piùche altro segnaletico,
appaionopiù concrete le
opzionidiinterventoselettivo
pergarantirelasostenibilità
dell’impostasui contribuentia
redditopiù basso.
Questotemariguardain
primoluogol’Imu. Seinfatti la
sostenibilitàdell’Irpefè
direttamentecontrollata
dall’aliquota,l’incidenza
dell’Imusul reddito puòessere
rilevante.Ad esempio nelcaso
diunpensionatocon assegno
sociale(5.577euro annui), con
abitazioneprincipale "media"
(rendita513euro), l’incidenza
dell’Imusul reddito superail
2,6percento.
Esenzionidall’Irpef dei
contribuentia bassoreddito,
inoltre,sonoarischiosia per
l’evasione,siaper ilcarattere
"personale"dell’Irpef,che non
distinguetrai redditipiù bassi
quelliche sonoinseriti inun
contestofamiliaredi
benessere;agevolazioni
commisurateaun indicatoredi
condizioneeconomicapiù
complesso,come l’Isee,
consentirebbediescluderedai
beneficiunnumeromaggiore
di«falsipoveri».
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Il Sole 24 Ore
Lunedì 7 Maggio 2012
20
IL VERSAMENTO
LE CATEGORIE
GLI ENTI LOCALI
Leprocedure
Addio premi anti-evasione
Il decreto fiscale ha abolito gli incentivi sull’emersione dell’Ici
Pasquale Mirto
Il «federalismo municipale» anziché ampliare l’autonomia dei Comuni la restringe
sempre più. Con l’abolizione
dell’articolo 59 del Dlgs
446/1997, contenuta nella legge di conversione del Dl
16/2012, il regolamento Imu si
assottiglia ulteriormente, creando molti problemi, sia agli
enti locali sia ai cittadini (si
veda anche Il Sole 24 Ore del
23 aprile).
Nel regolamento andranno
disciplinate, se non già previste nel regolamento generale
delle entrate, la misura degli
interessi, gli importi fino a
concorrenza dei quali l’Imu
non è dovuta e non sono effettuati i rimborsi, le modalità
con le quali i contribuenti
possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune.
Con la reintroduzione della
riduzione a metà della base imponibile dei fabbricati inagibili o inabitabili, disposta dal Dl
16/2012, il Comune dovrà disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione, che
danno diritto alla riduzione.
Per quanto riguarda le possibilità previste nell’articolo 59,
non potranno più trovare ingresso quelle previsioni che
permettevano di intervenire
sulle fattispecie imponibili, come la possibilità di disporre
l’esenzione per gli immobili
posseduti dallo Stato, Regioni,
Province e altri enti pubblici
non destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali. Stesso
discorso per la possibilità di limitare ai soli fabbricati l’esenzione prevista per gli enti non
commerciali. Ciò implica che
nell’Imu sarà esente un’area
fabbricabile posseduta da ente
non commerciale e utilizzata
per una delle attività previste
nella lettera i) dell’articolo 7
del Dlgs 504/1992.
Dal lato dei contribuenti è sicuramente penalizzante il divieto di prevedere il diritto al
rimborso dell’imposta pagata
con riferimento ad aree successivamente divenute inedifica-
AUTONOMIA RIDOTTA
Cancellato l’articolo 59
del Dlgs 446/1997
è impossibile per l’ente
intervenire su basi imponibili
e discipline di rimborso
bili. Il problema sussiste soprattutto nella fase che va dall’adozione all’approvazione
dello strumento urbanistico,
dove la possibilità di avere
aree che ritornano a essere
agricole è più frequente.
Dovrebbe essere ancora possibile determinare periodicamente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, non solo a fini "informativi" ma anche al fine della
limitazione del potere di accertamento del Comune, a condizione però che siano individuati valori venali realistici.
Non sarà possibile però stabilire differimenti dei termini
di versamento, in caso di situazioni particolari, perché si interverrebbe sulla quota statale
dell’Imu e un differimento della sola quota comunale non
avrebbe molto senso.
Non sarà possibile, e non si
comprendono le ragioni, riconoscere incentivi anti-evasione. Non sembra ammissibile
neanche ricorrere alla previsione contenuta nell’articolo 3,
comma 57 della legge 662/
1996, la quale autorizzava l’utilizzo di una percentuale dell’Ici per il potenziamento degli
uffici tributari del Comune,
stante la soppressione dell’Ici
e il principio generale che le disposizioni Ici sono applicabili
all’Imu solo se espressamente
richiamate.
Non dovrebbe più essere
possibile neanche considerare come regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un
contitolare anche per conto
degli altri.
Infine, a complicare ulteriormente il quadro normativo, occorre domandarsi se siano applicabili all’Imu quelle norme
che permettono genericamente di agevolare o esentare i tributi comunali, quali: a) l’articolo 21 del Dlgs 460/1997, con riferimento alle Onlus; b) l’articolo 1 della legge 549/1995, con riferimento a esercizi commerciali situati in zone precluse al
traffico per la realizzazione di
opere pubbliche; c) l’articolo 4
del Dlgs 207/2011, con riferimento alle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza (ex Ipab).
Nei regolamenti
Ritardi Pagamenti
La misura degli interessi da applicare
ai contribuenti che pagano fuori termine
Esenzioni
Gli importi minimi al di sotto dei quali l’imposta
non è dovuta e non vengono effettuati rimborsi
(in mancanza, vale il tetto “nazionale” di 12 euro
per versamento)
Compensazioni
Le modalità che i contribuenti dovranno seguire
per compensare i propri crediti con le somme
dovute al Comune
Fabbricati inagibili
Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta
dei fabbricati inagibili, che non siano superabili
con interventi di manutenzione
LE OPZIONI
ELIMINATE
L’F24 non impedisce
la riscossione esterna
Giuseppe Debenedetto
I criteri per la definizione delle regole locali sull’imposta
ASPETTI
DA DISCIPLINARE
L’INCASSO
Premi antievasione
Vietato riconoscere incentivi al personale
impegnato nell’attività di contrasto all’evasione
fiscale Imu
Fattispecie imponibili
Non è più possibile definire localmente
le fattispecie di immobili esenti dall’imposta
Rimborsi
Impossibile prevedere il diritto al rimborso
dell’imposta pagata su aree poi divenute
inedificabili
Calendario
Non è possibile introdurre differimenti
dei termini di versamento per situazioni
particolari
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Il passaggio dall’Ici
all’Imu comporta alcune
conseguenze anche sul
fronte della riscossione e sui
contratti di affidamento
all’esterno.
L’Ici prevedeva diverse
modalità di pagamento:
conto corrente postale,
versamento diretto in
tesoreria o all’agente della
riscossione, F24. L’Imu
cambia invece registro e si
affida allo strumento
esclusivo dell’F24,
necessario per assicurare il
versamento della quota
statale.
Tuttavia la disciplina
dell’Imu non individua il
soggetto a cui versare
direttamente l’imposta,
diversamente dal tributo Res
che riserva al Comune la
riscossione spontanea dello
stesso, soluzione peraltro
criticabile in quanto non
considera che in molti
Comuni a Tia il servizio non
è gestito dall’ente.
L’utilizzo dell’F24 non
dovrebbe quindi impedire
una gestione esternalizzata,
dal momento che il
provvedimento dell’agenzia
delle Entrate del 26 aprile
2007 prevedeva
l’accreditamento ai
«concessionari o agenti della
riscossione» dell’Ici riscossa
con i modelli F24. Tuttavia il
recente provvedimento,
adottato il 12 aprile scorso,
prevede l’accreditamento
dell’Imu solo «ai Comuni»,
modificando l’assetto
precedente senza
considerare che molti
Comuni hanno affidato
all’esterno la gestione dei
loro tributi.
Occorre peraltro
considerare che la legge
44/2012 ha modificato il Dl
70/2011 consentendo di
esternalizzare la riscossione
delle entrate pur imponendo
agli affidatari di aprire uno o
più conti correnti "dedicati",
con obbligo di riversamento
IL PASSAGGIO
Il cambiamento d’imposta
permette di mantenere
i vecchi affidamenti
ma restano da capire
i margini per rinegoziazioni
alla tesoreria delle somme
riscosse.
Soluzione peraltro in
sintonia con il Ddl di delega
fiscale approvato dal
Governo il 16 aprile scorso.
La questione andrebbe
quindi riconsiderata, anche
perché lo strumento dell’F24
è limitato al versamento
"spontaneo", mentre le
maggiori somme derivanti
dall’attività di recupero della
quota erariale saranno
interamente incamerate dai
Comuni con strumenti
diversi. Infatti il modello F24
non consente di indicare gli
estremi dell’avviso e non può
essere quindi utilizzato
per i versamenti da
accertamenti Imu, così come
accadeva per l’Ici.
In tale contesto il Comune
è libero di utilizzare qualsiasi
strumento per effettuare
l’attività di recupero,
compresa la possibilità di
esternalizzare il servizio.
Andrebbe inoltre chiarita
la sorte degli affidamenti
disposti prima dell’entrata in
vigore del decreto di Natale,
quando cioè non si sapeva
ancora nulla
sull’anticipazione dell’Imu al
2012. Il passaggio dall’Ici
all’Imu dovrebbe
comportare la prosecuzione
dei contratti aventi a oggetto
l’Ici, in quanto «l’Imu
sostituisce in tutto e per
tutto l’Ici e il gettito di
competenza del Comune
dovrebbe essere equivalente
a quello dell’Ici» (risposta
Ancitel del 12 aprile 2012).
Inoltre il Dl 201/2011, entrato
in vigore successivamente
all’aggiudicazione del
servizio, non determina
alcuna «illegittimità
sopravvenuta» della
disciplina di gara e non altera
l’assetto degli interessi del
rapporto di concessione
(Tar Bari, ordinanza n. 282
del 18 aprile 2012).
Resta comunque da capire
se ci sono margini per una
eventuale rinegoziazione dei
contratti.
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LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.
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Estratto Bando di gara 5/2012/LI
Lombardia Informatica S.p.A. ha indetto una gara mediante "Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento dei
servizi di sviluppo e manutenzione, assistenza, supporto all'analisi
dei processi/demand management e territorio per la realizzazione
dei modelli di e-health della Regione Lombardia (Gara 5/2012/LI)". Il
valore della base d'asta è pari ad euro 29.633.525,00 (ventinovemilioniseicentotrentatremilacinquecentoventicinque/00 Euro), IVA esclusa. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 70 punti per l'Offerta tecnica e 30 punti per
l'Offerta economica.
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dal seguente sito internet: www.lispa.it (profilo committente). Sul sito internet è disponibile, altresì, la
versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente.
L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire a Lombardia Informatica S.p.A., Via Don G. Minzoni n. 24 - 20158 Milano, entro e non oltre
il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 25/06/2012.
La gara sarà dichiarata aperta alle ore 15.00 del giorno 25/06/2012
presso gli uffici di Lombardia Informatica S.p.A. in Via Don G. Minzoni n.
24, Milano, con le modalità meglio specificate nel Disciplinare di gara.
Lombardia Informatica S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE
ing. Luigi Pellegrini
1. Lotto 1: Euro 1.381.000
2
Lotto 2: Euro 928.000
3. Lotto 3: Euro 601.000
4. Lotto 4: Euro 154.000
5. Lotto 5: Euro 1.012.000
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE CATANIA
ESTRATTO AVVISO DI PROCEDURA
APERTA - CIG: 4171015E73
MINISTERO DELLA DIFESA
TELEDIFE
SEUS - SICILIA EMERGENZA URGENZA SANITARIA SCpA
AVVISO DI GARA IN AMBITO UE
AVVISO DI PROCEDURA APERTA
PROVINCIA
REGIONALE DI ENNA
Si rende noto che in data
27.04.2012 è stato inviato alla GUUE l'avviso di procedura di gara
aperta, suddivisa in lotti, per l'affidamento dei servizi assicurativi
relativi alle polizze responsabilità
civile derivante dalla circolazione
di veicoli a motore e garanzie accessorie amministrata a libro matricola. Numero gara 4163590.
L'avviso, in forma integrale, è stato, altresì, pubblicato sul sito
www.ll8sicilia.it, da cui può essere scaricato gratuitamente.
IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Rossana Trovato
Si rende noto che è stata espletata la gara a procedura aperta
per l’affidamento del servizio
di pulizia degli immobili provinciali dell’importo a base
d’asta di € 459.918,70. Imprese partecipanti: n. 47. Imprese
escluse: n. 11. Aggiudicataria:
Gemas scral, sede piazza Cairoli Benedetto 2 Roma con il ribasso offerto del 42,030%.
IL RESPONSABILE SERVIZIO
GARE E APPALTI
Giovanni Battaglia
Questa Direzione ha in programma l’affidamento dell'appalto relativo all’espansione, consolidamento ed upgrade (fornitura, installazione,
configurazione ed avvio operativa) delle apparecchiature hardware (Server e Storage), switch, sistemi di backup ed il software di base (sistemi
operativi e/o drivers) costituenti l’infrastruttura
di base del sistema informatico di gestione documentale della Marina Militare Italiana.
CPV: 48820000-2 (principale); 48900000-7 (secondario)
Luoghi principali delle forniture e servizi:
- ACCADEMIA NAVALE Livorno;
- MARITELE Roma (loc. Santa Rosa - La Storta Roma).
Informazioni in merito possono essere rilevate
sul sito WEB: "www.teledife.difesa.it".
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 21 maggio 2012, e dovranno essere
formulate come disposto dal bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana - parte
prima - 5a serie speciale n. 52 del 07.05.2012.
IL DIRETTORE
Amm. Isp. Francesco Virgilio Pierucci
RISULTANZE DI GARA
Questa Azienda, nel ruolo di capofila, ha
indetto gara a procedura aperta, da
espletarsi in forma consorziata con le
Aziende Sanitarie della Provincia di Catania, per l’appalto della durata di cinque
anni, rinnovabile per ulteriori due anni,
del Servizio di Call Center con fornitura
software sovracup per la gestione delle
prenotazioni sanitarie territoriali ed
ospedaliere. Importo presunto, riferito
alla durata massima del servizio, À
17.670.867,20 oltre IVA.
Per le modalità e l’inoltro delle offerte si
fa riferimento al bando di gara inviato
in data 23.04.2012 per la pubblicazione
sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I. 5a serie speciale e sulla G.U.R.S., nonché alle norme
del capitolato tecnico e del disciplinare
di gara.
Termine ultimo di ricezione offerte:
28.06.2012, ore 10.00.
Apertura offerte: 29.06.2012 ore 10.00.
La documentazione utile per la partecipazione alla procedura di gara viene resa disponibile soltanto all’indirizzo
www.asct.it.
Eventuali informazioni potranno essere
richieste all’U.O.C. Provveditorato tel.
0952540363/2540348.
IL RESPONSABILE DELL’U.O.C. PROVV.TO
Dott. Antonio Falciglia
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Gaetano Sirna
ER.GO Azienda
Regionale per il Diritto
agli Studi Superiori
Via Santa Maria Maggiore, 4 - BOLOGNA
Tel. 051/6436711 - Fax 051/235645
AVVISO D'ASTA PER LA VENDITA
DI BENI IMMOBILI
È indetta asta pubblica con il metodo delle offerte segrete, in aumento rispetto al prezzo base di Euro
2.280.000,00, secondo le norme
di cui agli artt. 73 lett. c) e 76 R.D.
23/05/1924 n. 827 e s.m.i. per la
vendita dell'edificio Coltellini, sito
a Modena, in via Coltellini, 25. La
superficie commerciale è di circa
1.085 mq. Sono possibili sopralluoghi previo appuntamento.
Scadenza per la presentazione delle
offerte: ore 10,00 del giorno
20/06/2012. I plichi contenenti le
offerte saranno aperti in seduta
pubblica il giorno 21/06/2012 alle
ore 11,00 in una sala di ER.GO in
Via S. Maria Maggiore, 4 - Bologna. L'avviso integrale è pubblicato sul sito: www.er-go.it al menù
"Gare e Appalti". Responsabile del
Procedimento: Dott.ssa Patrizia
Pampolini.
IL DIRETTORE
Dott.ssa Patrizia Mondin
www.ilsole24ore.com/system/legale@@MODI##
ROMA CAPITALE
AVVISO DI GARA
DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE
DIREZIONE PER LA GESTIONE DEI
PROCEDIMENTI CONNESSI ALLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Via Ostiense n. 131/L - 00154 ROMA
Si rende noto che è stata avviata
una "procedura aperta per l’affidamento del servizio di stampa atti
contravvenzionali amministrativi
occorrenti a Roma Capitale Dipartimento Risorse Economiche Direzione per la Gestione dei Procedimenti connessi alle Sanzioni Amministrative" con decorrenza 01/09/2012
o, comunque, dalla data di effettivo affidamento del servizio, per la
durata di mesi 24 naturali e consecutivi. Importo a base di gara: Euro
2.268.640,00 IVA esclusa.
Per il termine e le modalità di presentazione delle offerte, nonché
per le condizioni dell’appalto, consultare il bando pubblico all’Albo
Pretorio on line dal 07/05/2012 al
02/07/2012 e sulla G.U.R.I. del
07/05/2012. Il bando è stato spedito
alla UE il 30/04/2012.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Pasquale Libero Pelusi
ISTITUTO AUTONOMO
PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA
DI PALERMO
Via Quintino Sella, 18 - 90139 PALERMO
partita I.V.A. 00257270827 c.f. 80016510820
tel. 0916011111 - fax 0916112714
ESITO GARA
Con Provvedimento Dirigenziale n. 195 del
20/04/2012, è stato ratificato il risultato del
pubblico incanto tenutosi presso l’Urega il
03 novembre 2011 avente per oggetto l’appalto relativo ai "Lavori di manutenzione
straordinaria per complessivi n. 52 alloggi
popolari dei lotti n. 241-242-243 ubicati
in Contrada Punzonotto-Corleone. Importo dei lavori soggetto a ribasso €
816.284,62, oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza € 27.708,89. Totale importo dell’appalto € 843.993,51. Finanziamento con utilizzo economie ex art. 22,
comma 9 L.R. n. 19/2005. A conclusione
delle operazioni di gara l’impresa "CO.
EDI." di Oliveri Fabrizio con sede in C.da
Garofalo n˚ 11 90047 Partinico (PA) è risultata prima in graduatoria formulando un
ribasso del 23,9651% che più si è avvicinato alla soglia di anomalia pari a
23,974860%, mentre l’impresa CEPI s.r.l.
con sede in via Simone Corleo n˚ 7 Favara
(AG) è risultata seconda in graduatoria formulando un ribasso del 23,9585%. Codice
CIG: 3107287658
- Codice CUP:
B66T10000600002".
Palermo, lì 24/04/2012
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Salvatore Giangrande
Il Sole 24 Ore
Martedì 8 Maggio 2012 - N. 126
20
La tassa sugli immobili
La bozza
Le anticipazioni sulla circolare che il ministero dell’Economia
sta preparando per fornire le indicazioni operative
LE PRIME ISTRUZIONI SULL’IMU
Aliquote differenziabili
per categoria, ma senza
scendere sotto il minimo
Il forum online. Ondata di richieste
LEGUIDE
DELSOLE
La tua
Imu
Ai coniugi residenti in città diverse la possibilità
di fruire entrambi dell’agevolazione prima casa
Cristiano Dell’Oste
Gianni Trovati
Il Comune può differenziare le aliquote
anche per singole categorie catastali, a patto
di non allontanarsi dai principi di «ragionevolezza e non discriminazione»; a differenza di quanto accadeva per l’Ici, però, non
può mai andare sotto i limiti minimi fissati
dalla normativa statale, che fissa «vincoli invalicabili».IconiugichehannodimoraeresidenzaindueComunidiversipotrannotrattare entrambi gli immobili come abitazione
principale e le case dei residenti all’estero o
degli anziani lungodegenti che saranno assimilate dai Comuni all’abitazione principale
non pagheranno la «quota erariale».
Lo stesso beneficio non si applicherà però
agli immobili delle Onlus: se i Comuni li vorrannoesentaredall’Imu(loconsentel’articolo 21 delDlgs 460/1997), laloroscelta cancellerà solo la quota comunale, mantenendo invariata la somma dovuta allo Stato. Lo stesso
accadràpernegoziebottegheartigianesituati in zone chiuse al traffico per lunghi cantieri (la possibile esenzione è prevista dall’articolo 1, comma 86, legge 549/1995) e per le
aziende di servizi alla persona (articolo 4,
comma 5 del Dlgs 207/2001). Sono alcuni dei
principalichiarimenticontenutiinunacircolare"omnibus" sull’Imua cui stalavorando il
ministerodell’Economia.Leanticipazioniarrivano in contemporanea con il Forum online del Sole 24 Ore. Il testo non è definitivo e
potrebbe subire qualche correzione prima
della stesura ufficiale, ma già indica chiaramente la lettura ministeriale sui tanti snodi
problematici portati dalla disciplina Imu.
Aliquote
Sullealiquote,laleggestatalefissaillimiteminimoemassimoperognitipologiadiimmobile e i Comuni non possono superarli (fissando, per esempio, un’aliquota dello 0,1% per
l’abitazioneprincipale).Conl’Ici,invece,l’autonomia regolamentare permetteva ai sindaci di fare scelte più generose rispetto a quelle
indicatedallanormativadiriferimento.All’internodiquestivincoli,però,leamministrazionilocalipossonodispiegarealmassimolapropria autonomia, anche differenziando le aliquote per singola categoria catastale: si potrebbero introdurre, per esempio, aliquote
più alte per i negozi e i laboratori (categorie
LA CORREZIONE
Sulle case degli anziani lungodegenti
e dei residenti all’estero
non si pagherà la quota erariale
se l’ente locale deciderà di assimilarle
all’abitazione principale
STOP AI VECCHI BENEFICI
Non sono più ammesse le esenzioni Ici
che non siano espressamente
richiamate dalle nuove norme:
per esempio, le Camere di Commercio
saranno tenute al versamento
R Le prime risposte
introdurredifferenziazionipertutelaresingole categorie di contribuenti, purché la scelta
sia«ragionevole»e «nondiscriminatoria».
Pubblichiamo le prime risposte ai quesiti
inviati dai lettori al Forum online «La tua
Imu». A questo tema è stata dedicata la
Guida pratica pubblicata ieri sul Sole 24
Ore. Su internet è anche disponibile il
Dossier online abbinato alla Guida
www.ilsole24ore.com/imu
Altre agevolazioni
La bozza di circolare coglie poi l’occasione
per correggere in via interpretativa un "inciampo" della norma, concedendo la disapplicazione della quota erariale agli immobili
non locati di anziani lungodegenti o di residenti all’estero che i Comuni decideranno
diassimilare all’abitazioneprincipale. Più in
generale, secondo l’interpretazione dell’Economia, l’Imu non permette di applicare
agevolazioni Ici non espressamente richiamate dalle nuove regole: a farne le spese sono per esempio le Camere di commercio,
che dovranno versare la nuova imposta
mentre non pagavano la vecchia.
Via libera alla "doppia" abitazione principale per i coniugi che hanno residenza e dimora abituale in due immobili situati in Comunidiversi.Questalettura evitadipenalizzarechi si ètrasferito per lavoro, ma impone
ai Comuni di controllare l’effettiva «dimora
abituale» dei contribuenti per evitare gli
abusidella disciplinaIci con le residenze fittizie nelle case di vacanza.
Rurali
C/1 e C/3) rispetto a box auto e magazzini
(C/6eC/7).Omagarifarpagaredipiùleabitazioni di maggior pregio, anche se questa stradaèresaimperviadalfattocheassairaramente le categorie e i valori catastali riflettono le
quotazioni di mercato. Il principio generale,
se sarà confermato, supera la previsione del
decreto sul federalismo municipale (articolo
8, comma 7 del Dlgs 23/2011), secondo cui le
differenziazionieranopossibilisolopergliimmobili strumentali. Anche sulla detrazione
per l’abitazione principale (ma non su quella
per i figli, fissa a 50 euro), i Comuni possono
I primi chiarimenti
alle 1.500 domande
spedite agli esperti
Sul fronte dei rurali, oltre a riprendere le novità inserite con il Dl 16/2012, la bozza di circolare spiega che per ottenere il requisito di
ruralità, e quindi l’aliquota Imu allo 0,2%,
«non ha rilevanza» la classificazione in
D/10. Questo perché, spiega il ministero, il
salva-Italia prevede la fissazione dei requisitiinundecretoministeriale(articolo13,comma 14-bis, Dl 201/2011): se il provvedimento
nonsaràemanatoinfretta,però,rischiadiriaprirsi il contenzioso infinito con i Comuni,
che già si era registrato al tempo dell’Ici.
Sonoarrivateoltrequota1.500ledomande che sono state inviate dai lettori del Sole
24Oreedainavigatoriperottenrechiarimenti in materia di Imu. Tanti i temi sotto tiro: si
va dalle agevolazioni alle aliquote, dalle modalitàdicalcolodegliaccontiaglieffettidelle
nuove disposizioni in materia di bilanci comunali.Oggiunanuovachancedichiarimenti:con lavideo-chatapartiredalle 14.30.
Questigli esperticherispondonoaiquesiti:
IFEL-FONDAZIONE ANCI
1 Alessandro Beltrami
1 Ennio Dina
1 Andrea Ferri
1 Pasquale Mirto
1 Corrado Pollastri
1 Silvia Scozzese
AGEFIS (ASSOCIAZIONE
DEI GEOMETRI FISCALISTI)
1 Alberto Bonino
1 Gianni Marchetti
1 Mirco Mion
1 Stefano Perego
CONFEDILIZIA
1 Giorgio Spaziani Testa
1Dario dal Verme
SOLE 24 ORE
1 Angelo Busani (notaio)
1 Giuseppe Debenedetto (tributarista)
1 Luciano De Vico (tributarista)
1 Luigi Lovecchio (tributarista)
1 Antonio Piccolo (commercialista)
1 Gian Paolo Tosoni (tributarista)
1Marco Zandonà(direttore fiscalità Ance)
1
è sorto dal 1º gennaio 2012, entro il 30
settembre 2012.
Dichiarazione Imu
per le variazioni del 2012
Oggi alle 14.30
la videochat su internet
Appuntamento alle 14.30 di oggi sul sito
del Sole 24 Ore con la videochat
dedicata all’Imu. Parteciperanno i
giornalisti e gli esperti del Sole 24 Ore e
gli esperti di Ifel-Fondazione Anci.
Collegandosi al sito sarà possibile
inviare le proprie domande sugli aspetti
problematici della nuova imposta
municpale per cittadini e amministratori
locali: muovendosi, per esempio,
dall’abitazione principale agli effetti
delle scelte in materia di Imu sul bilancio
preventivo dei comuni, dalle regole per
l’acconto a quelle sulle esenzioni. Le
risposte degli esperti arriveranno in
tempo reale
© RIPRODUZIONE RISERVATA
In caso di variazione avvenuta nel 2011 deve
essere inviata la dichiarazione Ici entro la
scadenza per la presentazione della
dichiarazione dei redditi 2012, e, per i casi
previsti, la dichiarazione Imu dovrà essere
spedita per le variazioni dal 1º gennaio 2012
entro settembre 2012? Può quindi accadere
che debbano essere inviate due dichiarazioni
con la stessa scadenza?
Nel 2011 occorrerà presentare la
dichiarazione relativa alle variazioni
intervenute nel 2011. Tali dichiarazioni
restano valide «in quanto compatibili» ai
fini Imu. Il decreto di approvazione della
dichiarazione Imu prevederà i casi in cui
c’è l’obbligo di presentazione della
dichiarazione. Nell’Imu è previsto
l’obbligo di presentazione della
dichiarazione entro 90 giorni dalla data in
cui il possesso degli immobili ha avuto
inizio o sono intervenute variazioni
rilevanti ai fini della determinazione
dell’imposta. Per il 2012 è previsto un
regime transitorio, che impone di
presentare la dichiarazione, relativa agli
immobili per i quali l’obbligo dichiarativo
R
2
Niente sconto per inagibilità
se l’immobile non è fatiscente
Ho ereditato dai miei genitori una casa
vecchia dove fino a cinque anni fa viveva mia
madre in uso gratuito. Ora, siccome mia
madre è venuta ad abitare da me, la casa è
sfitta non essendo affittabile in quanto non ha
gli impianti a norma e i servizi igienici idonei.
Posso richiedere la riduzione del 50% della
base imponibile e considerarla fabbricato
inagibile? Attualmente la casa ha gli allacci
per Enel e acqua.
Non può richiedere la riduzione del
50 per cento. La domanda per il
riconoscimento dell’inagibilità deve
essere inoltrata all’ufficio tecnico
comunale. L’inagibilità o inabitabilità
deve essere accertata dall’ufficio tecnico
comunale, con spese di perizia a carico del
proprietario, il quale è tenuto ad allegare
alla domanda di inagibilità un’idonea
documentazione. Per il riconoscimento
dell’inagibilità occorre che la fatiscenza
dell’immobile non sia superabile con
interventi di manutenzione.
R
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TO - Torino
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VI - Bassano d. Grappa
UD - Udine 0432 671496
0424 886711
PN - Pordenone 0422 5225 PD - Padova 049 8070448
VI - Vicenza 0444 971629
TV - Treviso 0422 5225
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071 7108384
AN - Ancona
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TE - Ancarano
0735 595652
AQ - Sulmona
0864 2508313
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RM - Roma 06 507501
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0872 714792
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BA - Molfetta
080 3382183
80 2141350
cell. 348 4109286
PD - Padova
049 8071555 r.a.
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NA - Napoli
081 5540569
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0825 1911311
TO - Torino
011 7179300
PE - Spoltore
085 414992
PG - Perugia
075 5003936
PI - Santa Croce sull’Arno
0571 33733
PO - Prato
0574 596751
RM - Roma
06 83396601
RM - Roma
06 8076996
NA - Napoli
081 0152628-9
NA - Napoli
081 5534599 r.a.
BN - Benevento
0824 311345
PA - Palermo
091 6703347
091 220358
091 6850632
PA - Palermo
091 345746
PZ - Potenza
0971 508400
SA - Salerno
089 9501032
RC - Reggio Calabria
0965 54964
RM - Roma
06 72672880
06 72672952
RM - Roma
06 40501890
TR - Terni
0744 813030
VT - Viterbo
0761 326846
RG - Ragusa
0932 653122
SS - Sassari
079 2678051
TA - Taranto
099 7773077
GE - Genova
0185 64656
VR - Lugagnano di Sona
045 6766282
BT - Barletta
0883 310352
CA - Quartu Sant’Elena
070 826792
070 811925
CS - Cetraro
0982 970086
Il Sole 24 Ore
Martedì 8 Maggio 2012 - N. 126
21
I quesiti più frequenti
Tanti i dubbi dei lettori sul concetto di abitazione principale,
sulle detrazioni e sul loro aumento in funzione del numero di figli
La comproprietà
Quando un bene è intestato a più soggetti, l’importo ridotto è riservato
solo a quelli che vi hanno stabilito la residenza e la dimora abituale
presentare ugualmente F24 con il valore
zero? Se invece dai calcoli risulta un’Imu di
pochi centesimi o di 1-2 euro, tutta la
procedura per il pagamento non risulta
troppo onerosa rispetto alla cifra da pagare
Se l’importo annuo da versare è
inferiore a 12 euro, il versamento
non è dovuto. In caso contrario, anche
se c’è la rateazione, l’importo deve
essere versato. Tale disposizione vale
anche se il versamento è riferito a più
comproprietari. Quindi, supponendo
un versamento Imu complessivo
annuo di 36 euro riferito a
un’abitazione principale, si pagano le
prime due rate di acconto di 12 euro
ciascuna o soltanto la prima di 18 euro.
Si ricorda, inoltre, che il versamento
dell’Imu può essere compensato con
crediti Irpef spettanti al contribuente,
scaturenti dal modello 730/2012
o dal modello Unico/2012 Persone
Fisiche per l’anno d’imposta 2011. Se
l’imposta non è dovuta, non va
presentato il modello F24.
R
11
Comodatari e conduttori
evitano il pagamento
3
Per la detrazione sul figlio
criterio pro quota per mesi
Vorrei sapere se nel conteggio della mia Imu
posso (o devo) conteggiare anche mio figlio
che nascerà a giugno.
Il comma 10 dell’articolo 13 del Dl
201/2011, dopo le modifiche apportate
da Dl 16/2012, prevede che per gli anni 2012
e 2013 la detrazione unica per tutti di 200
euro è maggiorata di 50 euro per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni,
purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione
principale. Da un’interpretazione letterale
della norma, la maggiorazione di 50 euro, a
differenza della detrazione di base di 200
euro, non sembrava rapportata al periodo
dell’anno. La bozza di circolare, tuttavia,
chiarisce il criterio pro quota per mesi: per
calcolare il mese occorre la presenza del
figlio per almeno 15 giorni.
R
4
Una sola agevolazione
per due case nel Comune
Io e mia moglie abbiamo la residenza in due
abitazioni differenti all’interno dello stesso
Comune. Pagheremo l’aliquota prima casa sui
due immobili?
Il comma 2 dell’articolo 13 del Dl
201/2011, dopo le modifiche apportate
da Dl 16/2012, prevede che nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano
stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nello
stesso Comune, le agevolazioni per
l’abitazione principale e per le relative
pertinenze in relazione al nucleo familiare
si applicano per un solo immobile.
R
5
Ivie, basi imponibili catastali
nei Paesi «trasparenti»
Come viene calcolata l’imposta sugli
immobili detenuti all’estero? L’aliquota si
applica sul prezzo di acquisto o sul valore
catastale previsto dallo Stato in cui si trova
l’immobile?
L’imposta sugli immobili situati
all’estero (Ivie) è calcolata
applicando l’aliquota dello 0,76 per cento
al valore costituito dal costo risultante
dall’atto di acquisto o dai contratti e, in
mancanza, secondo il valore di mercato
rilevabile nel luogo in cui è situato
l’immobile. Per gli immobili situati in
Paesi appartenenti all’Unione europea o
in Paesi aderenti allo Spazio economico
europeo che garantiscono un adeguato
scambio di informazioni, il valore è quello
utilizzato nel Paese estero ai fini
dell’assolvimento
di imposte sul patrimonio o sui
R
trasferimenti. In mancanza,
si utilizzano i valori citati sopra.
6
La casa in comodato
paga l’aliquota piena
Vivo con mio marito nella sua prima casa.
Nella mia unica casa di proprietà abita mia
madre pensionata, a cui l’immobile è
concesso in uso gratuito. L’Imu va calcolata
come se si trattasse di seconda casa?
Il comma 2 dell’articolo 13 del Dl
201/2011, dopo le modifiche
apportate da Dl 16/2012, definisce, come
abitazione principale, l’immobile nel
quale il possessore e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente. Pertanto,
l’immobile concesso in uso gratuito a un
familiare non può considerarsi
abitazione principale del possessore. Per
questo motivo, nel caso illustrato sarà
applicata l’aliquota relativa agli immobili
diversi dall’abitazione principale.
R
7
Chipaga in tre rate
divide anchele detrazioni
I coniugi comproprietari residenti e
conviventi versano pro quota l’Imu ognuno
per proprio conto? La detrazione di 200 euro
e quella ulteriore da 50 euro per il figlio si
divide al 50% tra i due proprietari? Se si
fanno tre versamenti con F24, sulla casella
detrazioni va scritto l’importo totale delle
detrazioni diviso per tre? Se l’acconto è in due
rate, alla casella «Rate» va indicato 0102
oppure 0103?
L’imposta municipale propria ha per
presupposto il possesso di immobili di
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, comprese
l’abitazione principale e le sue pertinenze.
Se l’unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota di
possesso (nel caso specifico 50%). Lo
stesso criterio di ripartizione delle
detrazioni si applica anche per quelle
previste per ogni figlio dimorante
abitualmente e residente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale. Nello spazio
«Detrazione» va iscritto l’importo relativo
alla detrazione usufruita rapportato al
numero di rate prescelto (ad esempio: in
caso di versamento in tre rate da parte di
coniugi comproprietari, in sede di
versamento della prima rata la detrazione
da indicare nel rigo sarà pari al 50% di 1/3 di
200 euro, cioè 33,34 euro). Per quanto
concerne il versamento dell’acconto in due
rate (18 giugno - 17 settembre) non vi sono a
oggi chiarimenti da parte dell’agenzia
delle Entrate in merito alla compilazione
della casella «Rate».
R
8
Ilnudo proprietario
non versal’imposta
Holanuda proprietàdiun appartamentonel
qualevivo(dimostrabile daresidenzae
utenze),e sulmioappartamentoviè il dirittodi
usufruttodaparte dimiopadre.Miopadrenon
vivecon mema nelsuoappartamento, postoal
pianosotto ilmio. AifiniImu,miopadre
pagheràcome abitazioneprincipale
sull’appartamentonelqualevive, mentre sul
mioappartamentopagherà comesecondacasa?
Lanormativa sull’Imu(analogamente
aquellasull’Ici)nonprendein
considerazioneilnudoproprietario–che
restaestraneoal rapportod’imposta–ma il
possessoredell’immobile oppureiltitolare
dialtro dirittoreale,tracuil’usufruttuario.
Occorreinoltre considerareche ilpassaggio
dall’Iciall’Imu havistorestringersila
nozionedi abitazioneprincipale:in
particolare,la «dimora»e la«residenza
anagrafica»delcontribuentedevonoora
coesistere(mentreconl’Icilerisultanze
anagrafichecostituivanounasemplice
presunzione);deveperaltrotrattarsidi
«unicaunitàimmobiliare», quindinonèpiù
possibileapplicareil regimeagevolato in
casodi unità immobiliaricontigue, censite
incatastoseparatamente.Neconsegue che
l’agevolazioneperl’abitazioneprincipale
potràessereapplicatasolo perl’abitazione
nellaqualel’usufruttuariovive,mentre per
l’altroappartamentovapagata l’imposta
comesecondacasa.
R
Possiedo un undicesimo di un fabbricato
dove alcuni parenti, senza corrispondermi
nessun affitto, esercitano un’attività
commerciale. Vi è stata una causa
in cui il giudice ha sentenziato che entro
l’estate dovranno liberare la mia parte
dell’immobile. Gli occupanti
non hanno mai pagato la mia parte
di Ici, che infatti sto pagando
con tanto di mora. Devo pagare anche
l’Imu, nonostante gli occupanti
godano del bene?
Sì.L’Imucolpisce i proprietari dei beni
immobili(fabbricati,terreniagricoli e
areefabbricabili) e nonanche i comodatari
oi conduttori degli stessi,come nel caso
prospettato.
R
12
Anche la detrazione segue
il calendario dei versamenti
Nella sezione «Imu - Detrazioni», a giugno,
bisogna indicare il 50% o 100 per cento. Ad
esempio, con due figli bisogna indicare 150
o 300 euro?
A giugno verrà indicato il 50 per
cento. Quindi nel caso posto
indicherà 150 euro, a meno che non venga
scelta il versamento in tre rate: in questo
caso andrà indicato 100.
R
13
Con ristrutturazione totale
si paga come area fabbricabile
Sono proprietaria di un immobile avuto in
donazione da mio padre, con usufruttuaria
mia madre. L’immobile è in fase di
ristrutturazione, ferma per la crisi. Come mi
verrà calcolata l’Imu, visto che non ci abito e
non è finita la casa?
Ilsoggetto passivo nei confronti
dell’Imu è la madre in quanto titolare
deldiritto reale (presumo al 100%). Per
quanto riguarda gli immobili oggetto di
ristrutturazione, è possibile agire in due
modi: 1) se la ristrutturazione è totale si
dovrà calcolare l’Imu sul valore dell’area
fabbricabile determinatasecondo criteri di
mercato fino alla data di ultimazione lavori.
Inquesto caso sarebbe opportuno eseguire
una variazione catastale attribuendo al
fabbricato la categoria F3 (unità
immobiliare in corso di costruzione); 2) se
la ristrutturazione è parziale ma causa
l’inagibilitào l’inabitabilità del fabbricato, si
potrà calcolare l’Imu sulla base imponibile
scontatadel 50 per cento.
R
14
Il comproprietario può avere
la detrazione integrale
Nel caso di abitazione principale posseduta al
66,67%, si può detrarre l’importo totale di
200 euro dal valore Imu calcolato allo 0,4%
sulla quota di possesso del 66,67%? Sulla
restante quota del 33,33%, di proprietà dei
figli non residenti nell’immobile e con età
maggiore di 26 anni, l’Imu è a carico dei figli
con importo dello 0,76%?
Sì, la detrazione spetta per intero al
soggetto passivo in possesso dei
requisiti (residenza anagrafica e dimora
abituale).
R
15
Nuova casa: solo la residenza
fa partire l’aliquota leggera
Io e la mia compagna abbiamo acquistato la
prima casa in ottobre 2011, e ho trasferito la
mia residenza a far data 10 gennaio 2012
mentre la mia compagna ha fatto la richiesta
con data 14 aprile 2012. Vorrei sapere se
l’Imu deve essere calcolata come prima casa
per l’intero periodo, anche se non avevamo
la residenza, o per il periodo scoperto si
deve pagare come seconda casa. La
detrazione di 200 euro si può applicare tutta
o è in proporzione al periodo?
L’applicazione dell’aliquota
agevolata con le relative detrazioni
decorre dal momento in cui si verifica la
presenza contemporanea delle
condizioni previste: «residenza
anagrafica» e «dimora abituale». Per il
periodo scoperto, si dovrà calcolare l’Imu
applicando l’aliquota ordinaria, mentre la
detrazione va rapportata al periodo
dell’anno in cui sono stati presenti
entrambi i requisiti. Tale periodo si
esprime in dodicesimi. Il mese scatta
quando si superano i 15 giorni.
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9
I comproprietari
si dividonole pertinenze
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La casa bifamiliare è composta da due
abitazioni principali, con intestatari diversi:
A per una e B per l’altra. Poi ci sono due
pertinenze, un C/6 e un C/2, intestate
entrambe ad A+B, al 50% ciascuno. Come si
devono regolare i proprietari nel computo
dell’Imu circa le pertinenze? Poiché è
possibile inserire solo una pertinenza
nell’ambito dell’abitazione principale, la
scelta di quale considerare è lasciata al
contribuente, che agirà secondo la propria
convenienza?
Nel caso di specie, entrambe le
pertinenze possono essere
computate al 50% fra i due proprietari. La
disciplina dell’Imu ammette al beneficio
non una sola pertinenza, ma una
pertinenza per ogni tipologia, cioè per
ogni unità censita nelle categoria
catastali C/2, C/6 e C/7.
L’Imu segue il titolare
del diritto di abitazione
Nel caso di una madre che cede al figlio solo
il diritto di abitazione, chi paga l’Imu?
Il diritto di abitazione fa ricadere
l’obbligo di pagamento dell’Imu su
chi detiene tale diritto. Pertanto, nel caso
descritto, l’Imu andrà pagata per intero
dal figlio.
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10
Possiedo un appezzamento di terreno su cui
ho costruito una casa, ancora a rustico non
abitabile. Ho chiesto una visura in Comune, e
alla voce rendita risulta scritto «in fase di
definizione». Dovrò pagare l’Imu? E come,
se non ho rendita?
Per quanto riguarda i fabbricati in
corso di costruzione, l’Imu va
calcolata sul valore dell’area edificabile
determinata secondo i criteri di mercato
al 1˚gennaio di ciascun anno.
Sull’areaedificabile
valori aggiornati al 1˚ gennaio
L’impostanon si paga
se l’importo non arriva a12 euro
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Se dal calcolo dell’Imu risulta un valore di
zero, non devo fare niente, o devo
L’imposta nel resto del mondo
All’estero? Il prelievo c’è, ma non è così difficile
di Saverio Fossati
A
ll’Imu non si sfugge. Quasi tutti i
Paesi alimentano municipalità e
governatorati con le imposte sulla
proprietà immobiliare e non da oggi. Non
solo: le esenzioni per l’abitazione
principale sono rare. Ma una cosa è certa:
pagare è facile e spesso il conto lo presenta
direttamente l’Erario. Si tratta di una
certezza che trova riscontro soprattutto
quando si parla con gli addetti ai lavori, che
ieri e oggi sono riuniti a Roma per il
convegno mondiale organizzato dalla Fig International federation of surveyors e dal
Consiglio nazionale geometri e geometri
laureati.
Inutile illudersi, quindi, che il paradiso
dei proprietari si trovi altrove. Anche
perché il ragionamento di base che tutti
hanno seguito è: se hai una casa, userai pure
i servizi del Comune. E quindi li devi
pagare. Ineccepibile, e forse chi chiede a
gran voce l’esenzione dovrebbe riflettere:
se l’80% delle famiglie non pagasse una
parte così grande dei costi dei servizi
comunali, e il resto neppure perché è in
affitto, resterebbero solo i padroni di
seconda casa e le imprese. Il che non appare
esattamente sensato.
L’aliquota media oscilla tra lo 0,5% e
l’1,5% del valore catastale. Il quale resta
comunque un dato estimale e non
paragonabile con il valore di mercato. Ci
sono, però, profonde differenze con la
nostra Imu. La prima: lo Stato non pretende
la sua fetta. Quello 0,38% della tassa di
proprietà che va all’Erario è un’eccezione
nel panorama internazionale, anche se in
Russia è la Regione a pretendere un
ulteriore balzello. La seconda: la base
imponibile è basata sulla rendita catastale o
sul valore catastale, che sono però due
misure diverse e non il risultato
dell’applicazione di moltiplicatori decisi a
tavolino in base alle esigenze di gettito
come è avvenuto da noi. Semmai sarà
l’aliquota a cambiare, non la base
imponibile. La terza: le tasse sono facili.
Forse perché altrove si segue la logica
lapalissiana dell’interesse a incassare,
facilitando la procedura il più possibile, ma
i calcoli che il cittadino è costretto a fare qui
sono una nostra peculiarità.
«Abbiamo i valori aggiornati nel 5% dei
casi» ammette Igor Okunev del ministero
dello sviluppo russo, ma la Russia è partita
dalla situazione di avere un’unica particella
catastale da dividere in milioni di nuove
proprietà. Analoga situazione in Cina, dove
di Imu si comincia a parlare adesso: «I
primi documenti catastali risalgono alla
dinastia Ming» spiega Dong Jiang del
management catastale ma ora tutto va
rifatto. Mentre in Romania (come in
Russia) la distinzione più complicata è
quella delle due aliquote per persone
fisiche e imprese.
A sentir parlare di moltiplicatori, quote
erariali, migliaia di aliquote a discrezione
dei Comuni, differenziazioni in base alle
tipologie immobiliari (quando al massimo
si distingue tra fabbricati e terreni) e
naturalmente di contenziosi proporzionali
al caos normativo, gli stranieri scuotono il
capo. Non per compatire ma proprio
perché non capiscono. Come noi
contribuenti.
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ANALISI
Regole
complicate
e distanti
dalla realtà
di Cristiano Dell’Oste e Gianni Trovati
V
istele1.500domandearrivatealForum online del Sole 24 Ore e viste
le52paginedellabozzadicircolare
cui sta lavorando il ministero dell’Economia, sorge una domanda: ma non si potevaproprioprevedereun’impostapiùsemplice?LavecchiaIci,maiamatadaicontribuenti italiani, aveva almeno il pregio di
essere ben rodata, e di offrire un "modello" che potevaessere sfruttato meglio.
A giudicare dai quesiti, uno dei problemi maggiori per i proprietari di immobili
è tracciare correttamente i confini dell’abitazione principale, che beneficia dell’aliquota base allo 0,4% (anziché allo
0,76%), e della detrazione di 200 euro,
eventualmente maggiorata per i figli.
Molti contribuenti faticano a capire perché situazioni in apparenza simili siano
trattate diversamente. Ad esempio, se
un genitore compra una casa per il figlio
e gliela intesta, il figlio che ci abita potrà
beneficiare del regime agevolato. Se invece il genitore concede in uso gratuito
al figlio la propria casa – senza cambiare
l’intestazione – e ne compra un’altra per
sé, sull’abitazione data al figlio dovrà pagare l’Imu ad aliquota piena. La ragione
tecnica è evidente: il comodato non è un
diritto reale. Ma è altrettanto evidente
che, nel sentire comune, le due situazioni non sono poi così diverse: sempre di
soldi del padre si tratta.
PAESE REALE
I contribuenti non si spiegano
perché situazioni analoghe
che differiscono solo
per particolari formali
siano trattate diversamente
Un altro caso frequente riguarda l’abitazione utilizzata dal coniuge superstite,
mapossedutainpartedaifigli,chenehanno ereditato una quota al momento della
morte del genitore. In questo caso, a doverpagareil100%dell’Imuèilconiugesuperstite, che ha il diritto d’abitazione e
può beneficiare dell’aliquota Imu ridotta
edella detrazionedi 200euro(apatto che
abbia dimora e residenza nell’immobile).
Se però la vedova ha rinunciato al suo diritto a favore dei figli, ecco allora che si ricadenellasituazionedelcomodato,quindi sono i figli a dover pagare l’Imu come
secondacasa.Finoadarrivarealparadosso dei due nuclei familiari che si sono
"scambiati" le case: se i genitori vivono in
un’abitazione di proprietà del figlio e il figlio in una casa dei genitori, entrambi dovranno versare l’imposta municipale in
misura piena. Anche se quello fosse l’unico immobile posseduto da entrambi.
Nella stessa definizione di «abitazione
principale» si annida uno degli aspetti
più impopolari della nuova imposta. Chi
possiede una sola casa, ma risiede per lavoroinunalloggiopresoinaffittoinun’altracittà,dovràpagaresuquellacasal’Imu
all0 0,76%. «Ma è la mia unica abitazione
di proprietà e ci torno tutti i fine settimana!», protesta il contribuente. Poco importa: la norma chiede residenza e dimora.Allo stesso modo, la moglie che vive in
un appartamento di proprietà del marito,
epossiedelavecchiacasaruraleereditata
annifadai genitori,su quell’immobiledovràversare l’Imu ordinaria.
Casi limite? Solo in parte. La realtà
dell’Italia è fatta di successioni complicate,dicomunioni indivise trafratelli, dicase concesse in uso ai parenti, anche temporaneamente. La bozza di circolare
dell’Economia – quanto meno – spazza
via alcuni punti controversi, anche "forzando"la lettera della legge. Nel caso dellafamigliacheviveinduealloggiadiacenti,ildecretosalva-Italiaconsentediapplicare l’aliquota ridotta a entrambi, purché
siano «iscritti o iscrivibili» in catasto come unica unità immobiliare. Nellalettura
del ministero, «iscrivibili» sparisce. E
quindidiventanecessarioaggiornarelasituazione catastale per avere il trattamentodifavore,ancheselecasesonogiàstate
fuse insieme in via di fatto.
Questo senza contare le tante domandedi lettori in cerca dilumi sulle modalità di calcolo dell’imposta e, soprattutto,
su come si separa la quota comunale da
quella riservata allo Stato. Questione
che già agita molti contribuenti oggi, ma
che è destinata a deflagrare in vista del
saldo di dicembre, quando bisognerà tener conto di eventuali variazioni all’aliquota nazionale e delle scelte dei sindaci
a livello locale e poi conguagliare il tutto
con un’infinità di calcoli multipli.
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comune di librizzi opuscolo informativo “che cos`è l`imu”