PRINCIPALI NOVITA’ IMU PER L’ANNO 2013 Codice catastale comune di ESINO LARIO: (AGGIORNATA AL 31/08/2013) D436 PAGAMENTO IMU CON MODELLO F24 O BOLLETTINO POSTALE (D.L. 201/2011) Scadenze : ACCONTO IMU IN DATA 17/06/2013 - SALDO IMU 16/12/2013 DICHIARAZIONE IMU: Con Decreto del Ministero delle Finanze del 30/10/2012 è stato approvato il Modello di Dichiarazione Imu e le relative istruzioni. Il nuovo termine di presentazione è fissato nel 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui la variazione si è verificata ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni. P.S.IL MODELLO E LE ISTRUZIONI MINISTERIALI SI POSSONO SCARICARE DAL SITO DEL COMUNE DI ESINO LARIO. FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI: Il comma 3 dell’art.13 del D.L. n. 201 del 2011 stabilisce che la base imponibile è ridotta al 50%: a) per i fabbricati di interesse storico e artistico di cui all’art.10 del D.Lgs 22 gennaio 2004,n 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L.6 luglio 2002 n.137. b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di presentazione della relativa dichiarazione IMU . NOTA BENE: Il regolamento comunale stabilisce i criteri per l’applicabilità di questa agevolazione. In particolare è previsto che la riduzione spetta esclusivamente ai fabbricati che necessitano di interventi di restauro/risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia e che si trovino in condizione di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato in precarie condizioni igienico-sanitarie,diroccato,pericolante e fatiscente) non superabile con semplici interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione. TERRENI AGRICOLI: NOTA BENE Per quanto riguarda i terreni agricoli situati in zone montane (Comune di Esino Lario compreso) sono esonerati dal pagamento dell’imposta IMU. 30/08/2013: notizie flash (in fase di definizione nei prossimi mesi): L’imu sulla prima casa nell’anno 2013 non si pagherà; e’ la gradita notizia arrivata dal Governo in questi giorni. L’acconto che doveva essere versato a settembre non si pagherà e tantomeno il saldo previsto per dicembre 2013. Sarà la legge di stabilità DA APPROVARE a ottobre che definirà dove trovare le coperture per il mancato gettito così importante per i Comuni. L’Abolizione imu non vale per tutti, poiché l’imposta sulla prima casa dovranno comunque versarla tre categorie: - i proprietari di immobili di pregio classificati come A1 - i proprietari di ville e di immobili classificati come A2 (attenzione: in fase di definizione) - i proprietari di castelli e palazzi storici classificati come A8-A9 Inoltre, abolita l’imu dal 2014 sarà sostituita dalla nuova “Service Tax”, nella quale verrà rintrodotta l’applicazione Irpef e le addizionali al 50% sulle case di proprietà sfitte o a disposizione. ***************************** Con Deliberazione Consiliare n. 18 del 30/07/2013: APPROVAZIONE aliquote Imu per l’anno 2013. Aliquote 0,40 % : Aliquota abitazione principale e pertinenze ( IN FASE DI ABOLIZIONE per determinate categorie). Detrazione per abitazione principale euro 200,00. Questa detrazione è maggiorata di € 50,00 PER CIASCUN FIGLIO DI ETA’ NON SUPERIORE A 26 ANNI CHE DIMORA ABITUALMENTE E RISIEDE ANAGRAFICAMENTE NELL’ABITAZIONE PRINCIPALE FINO AD UN MASSIMO DI EURO 400,00. Importo minimo : euro 12,00 (Non si effettua il versamento qualora l’imposta complessivamente dovuta sia di importo inferiore a dodici euro). L’importo da pagare và arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo. Aliquota ordinaria 0,90% : Altri immobili e aree edificabili. Aliquota ordinaria 0,90%: Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D. Aliquota 0,20 % : Fabbricati rurali ad uso strumentale. L’imposta su tutti gli immobili va’ interamente versata al Comune, con la sola esclusione degli immobili nel gruppo catastale “D” (immobili produttivi); FABBRICATI DI CATEGORIA D (precisazioni) – Codici tributo F24 - l’imposta corrispondente all’aliquota di base 0,76% và versata a favore dello Stato, con codice tributo 3925; - l’imposta relativa alla maggiorazione di aliquota deliberata dal Comune, pari allo 0,14 % (0,90%-0,76%), va’ versata a favore del Comune stesso, con codice tributo 3930. - Anche gli immobili in categoria D/10, strumentali all’attività agricola, passano di intera competenza statale, con codice tributo 3925 ed aliquota fissa dello 0,20. ALTRE CATEGORIE CATASTALI – Codici tributo F24 - Codice tributo 3912 IMU abitazione principale – RELATIVE pertinenze – COMUNE - Codice tributo 3916 IMU aree fabbricabili – COMUNE - Codice tributo 3918 IMU altri fabbricati – COMUNE L’Amministrazione del Comune di Esino Lario