PRINCIPALI NOVITA’ IMU PER L’ANNO 2013
Codice catastale comune di ESINO LARIO:
(AGGIORNATA AL 31/08/2013)
D436
PAGAMENTO IMU CON MODELLO F24 O BOLLETTINO POSTALE (D.L. 201/2011)
Scadenze : ACCONTO IMU IN DATA 17/06/2013 - SALDO IMU 16/12/2013
DICHIARAZIONE IMU:
Con Decreto del Ministero delle Finanze del 30/10/2012 è stato approvato il Modello di Dichiarazione Imu
e le relative istruzioni.
Il nuovo termine di presentazione è fissato nel 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui la variazione si
è verificata ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni.
P.S.IL MODELLO E LE ISTRUZIONI MINISTERIALI SI POSSONO SCARICARE DAL SITO DEL COMUNE
DI ESINO LARIO.
FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI:
Il comma 3 dell’art.13 del D.L. n. 201 del 2011 stabilisce che la base imponibile è ridotta al 50%:
a) per i fabbricati di interesse storico e artistico di cui all’art.10 del D.Lgs 22 gennaio 2004,n 42 recante il
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L.6 luglio 2002 n.137.
b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di presentazione della relativa
dichiarazione IMU .
NOTA BENE:
Il regolamento comunale stabilisce i criteri per l’applicabilità di questa agevolazione.
In particolare è previsto che la riduzione spetta esclusivamente ai fabbricati che necessitano di interventi di
restauro/risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia e che si trovino in condizione di degrado fisico
sopravvenuto (fabbricato in precarie condizioni igienico-sanitarie,diroccato,pericolante e fatiscente) non
superabile con semplici interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione.
TERRENI AGRICOLI: NOTA BENE
Per quanto riguarda i terreni agricoli situati in zone montane (Comune di Esino Lario compreso) sono
esonerati dal pagamento dell’imposta IMU.
30/08/2013: notizie flash (in fase di definizione nei prossimi mesi):
L’imu sulla prima casa nell’anno 2013 non si pagherà; e’ la gradita notizia arrivata dal Governo in
questi giorni.
L’acconto che doveva essere versato a settembre non si pagherà e tantomeno il saldo previsto per
dicembre 2013.
Sarà la legge di stabilità DA APPROVARE a ottobre che definirà dove trovare le coperture per il
mancato gettito così importante per i Comuni.
L’Abolizione imu non vale per tutti, poiché l’imposta sulla prima casa dovranno comunque versarla
tre categorie:
-
i proprietari di immobili di pregio classificati come A1
-
i proprietari di ville e di immobili classificati come A2 (attenzione: in fase di definizione)
-
i proprietari di castelli e palazzi storici classificati come A8-A9
Inoltre, abolita l’imu dal 2014 sarà sostituita dalla nuova “Service Tax”, nella quale verrà rintrodotta
l’applicazione Irpef e le addizionali al 50% sulle case di proprietà sfitte o a disposizione.
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Con Deliberazione Consiliare n. 18 del 30/07/2013: APPROVAZIONE aliquote Imu per l’anno 2013.
Aliquote 0,40 % : Aliquota abitazione principale e pertinenze ( IN FASE DI ABOLIZIONE per
determinate categorie).
Detrazione per abitazione principale euro 200,00.
Questa detrazione è maggiorata di € 50,00 PER CIASCUN FIGLIO DI ETA’ NON SUPERIORE A 26 ANNI CHE
DIMORA ABITUALMENTE E RISIEDE ANAGRAFICAMENTE NELL’ABITAZIONE PRINCIPALE FINO AD UN
MASSIMO DI EURO 400,00.
Importo minimo : euro 12,00 (Non si effettua il versamento qualora l’imposta complessivamente
dovuta sia di importo inferiore a dodici euro).
L’importo da pagare và arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49
centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.
Aliquota ordinaria 0,90% : Altri immobili e aree edificabili.
Aliquota ordinaria 0,90%: Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D.
Aliquota 0,20 % : Fabbricati rurali ad uso strumentale.
L’imposta su tutti gli immobili va’ interamente versata al Comune, con la sola esclusione degli
immobili nel gruppo catastale “D” (immobili produttivi);
FABBRICATI DI CATEGORIA D (precisazioni) – Codici tributo F24
- l’imposta corrispondente all’aliquota di base 0,76% và versata a favore dello Stato, con
codice tributo 3925;
-
l’imposta relativa alla maggiorazione di aliquota deliberata dal Comune, pari allo 0,14 %
(0,90%-0,76%), va’ versata a favore del Comune stesso, con codice tributo 3930.
-
Anche gli immobili in categoria D/10, strumentali all’attività agricola, passano di intera
competenza statale, con codice tributo 3925 ed aliquota fissa dello 0,20.
ALTRE CATEGORIE CATASTALI – Codici tributo F24
- Codice tributo 3912 IMU abitazione principale – RELATIVE pertinenze – COMUNE
- Codice tributo 3916 IMU aree fabbricabili – COMUNE
- Codice tributo 3918 IMU altri fabbricati – COMUNE
L’Amministrazione del Comune di Esino Lario
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IMU - 2013 - Novità ed Aliquote