Ufficio stampa Rassegna stampa venerdì 9 marzo 2012 Pagina 1 di 39 INDICE Corriere di Bologna Parole per crescere 09/03/12 3 Cultura e turismo Il Sole 24 Ore PRIMA RATA, VERSAMENTO AL BUIO 09/03/12 5 Pubblica amministrazione A MILANO RINCARI RECORD PER I NEGOZI 09/03/12 7 Pubblica amministrazione Aliquote su misura solo per alleggerire settori particolari 09/03/12 Pubblica amministrazione L’arma dell’antieconomicità 09/03/12 10 Pubblica amministrazione Doppia indennità alla polizia locale 09/03/12 12 Pubblica amministrazione Un passo oltre il socialismo municipalizzato 09/03/12 13 Pubblica amministrazione SCATTA IL PIANO PER IL RECUPERO CREDITI 09/03/12 Pubblica amministrazione Salvacondotto alle partecipate pubbliche 09/03/12 17 Pubblica amministrazione «PA» PIù VELOCE, OK ALLA FIDUCIA 09/03/12 18 Pubblica amministrazione Tetto agli stipendi pubblici esteso a Regioni e Authority 09/03/12 Pubblica amministrazione Per multe, tasse e ticket versamenti anche online 09/03/12 14 16 Pubblica amministrazione Cumulabili congedi e permessi 09/03/12 9 Pubblica amministrazione 19 20 Italia Oggi Fino a 337 euro in meno con l'Imu 09/03/12 21 Pubblica amministrazione Grande fratello sugli appalti 09/03/12 23 Pubblica amministrazione Contributo integrativo, la p.a. paga il 2% 09/03/12 24 Pubblica amministrazione Chi esagera con le progressioni verticali paga i danni 09/03/12 Pubblica amministrazione Pubblico impiego, pensione magra 09/03/12 26 Pubblica amministrazione Revisori, un elenco diviso in tre 09/03/12 28 Pubblica amministrazione La salute non si mette in comune 09/03/12 30 Pubblica amministrazione Sbobinature senza segreti 09/03/12 31 Pubblica amministrazione Anagrafe, la legalità innanzitutto 09/03/12 33 Pubblica amministrazione Impianti di videosorveglianza al vaglio del Viminale 09/03/12 Pubblica amministrazione Valutazione, la legge Brunetta ai raggi X 09/03/12 37 Pubblica amministrazione Nella pesca l'unione fa la forza 09/03/12 35 36 Pubblica amministrazione Comuni virtuosi, bonus incerti 09/03/12 25 38 Pubblica amministrazione Pagina 2 di 39 press LITE 09/03/2012 CORRIERE DI BOLOGNA Parole per crescere 1)al 19 al 22 marzo si letTà. la Fiera del libro per ragazzi: ecco le anticipazioni della Stoppani sulle iniziative in città a a parola scritta é mezzo e risultato della creatività, strumento ed evidenza di comprensione. Tratto unico dell'umanità, insieme alla musica. Prima delle parole, però, ci sono le lettere. E da queste comincia La ricerca della Cooperativa (e libreria) Giannino Stoppani nel suo impegno per la Fiera internazionale del libro per ra. gazzi (dal 19 al 22 marzo). Lo fa, più preàsamente ma non solo con una mo\ stra alla biblioteca De Amicis di Anzola, inserita nel ricco programma «Fieri di leggere» che sparge in città una marea di iniziative in occasione della manifestazione fieristica. Molte di n queste ruoteranno intorno a Di.: ckens nei 200 and dalla nascita. .k• Fiera, enti locali, associazione editori, la Stoppavi, l'associazione littmelin e tutte le libreA rie sono dunque chiamate a raccolta per fare ri Bologna la capitale dell'editoria per i più piccoli tra incontri, esposi▪ zioni, spettacoli e laboratori. E mentre la Fiera, come tradizione, apre le porte solo agli operatori, ogni angolo della città accoglie bambini, famiglie e classi già dal 17 marzo e per alme no un mese. • In piazza Nettano, ad sciupio, la Feltrinelli cos à una libreria a cielo perto rigorosamente dedita a bimbi e adolescenti mentre tutti, o quasi, gli auto. 'N ft ospiti faranno tappa in Sala Borsa. Chiediamo a Grazia Gotti, della Stoppani, qual è .0 il contributo della cinerativa alla rassegna. Partiamo dalla mostra sol• l'alfabeto. Perché ad Anzola? «E una biblioteca che trasuda cultura, ristrutturata ad atte dall'architetto Italo Rota. E poi ci pia- i ce coinvolgere la periferia, con i suoi tempi lenti. I tempi della lettura». E per leggere — conoscere e crescere ---- si parte dalle lettere., «Allestiremo tavole originali di Alessandro Sanna. e curiosi alfabetieri di tutte le forme. Poi partirà un laboratorio con la ditta Fiori e le scuole per realizzare un alfabeto "ferroso" ». Curate anche la mostra su Dickens a Palazzo Saraceni: quali aspetti dello scrittore avete valorizzato? «Il contesto in cui ha lavorato con ---- tra le altre cose una ricostruzione scenografica della Londra dell'Soo. Ci sarà anche una selezione di illustrazioni su Dickens realizzate nel mondo ricavate da un catalogo dell'Ibc. Ma quello di Dickens non è l'unico anniversario che celebriamo» a «Tornate» in Italia? «Si, siamo nel centenario della morte di Giovanni Pascoli e al poeta"ortolario e giardiniere" dedichiamo un'azione scenica curata da Giulia Zucchini e Vera Martinelli che girerà tra Casa Carducci, Orto Botanico, liontagnola e altri spazi verdi». il verde è un altro tenia caro alla Fiera di quesranno... «E al centro anche di un'altra nostra iniziativa: la mostra che inaugurerà il 24 a Villa Ghigi con tavole stupende degli ilitistratori Pia Vaientinis e Mauro Evangeli-- A Palazzo Saracenl La mostra su Dickens ospiterà anche una ricostruzione scenica della Londra dell'800 . sta create per un libro Rizzoli, Ii poeta argentino 'orge Lujan racconterà poi, a modo suo, ai bambini, gli alberi del parco». Quali -altri autori porterete a Bologna? «Gli incontri, tra scuole e librerie saranno almeno cento. Noi temiamo molto ai francesi Pascale Estelion (che terrà dei laboratori sui colori a Start) e Stéphane Barroux, una vera scoperta: il suo piccolo Artbur, di sei anni, accompagna i lettori nelle sfide di tutti i giorni. Barroux riesce anche a parlare ai bambini, con il loro linguaggio, di immigrazione, di guerra, senza tabù ne forzarli re». E voi, infrangerete tabù, per i ragazzi bolognesi? «Se la psichiatria è un tabù, lo faremo: il 21 inauguriamo una mostra al Roncati con disegni che raccontano la storia di un bimbo, figlio di una lavandaia nel manicomio di Trieste. B ragazzino vivrà indirettamente l'abolizione dei manicomi e il cambiamento della percezione della malattia mentale dopo la legge Basaglia». L'anno prossimo sarò il 5oenario della Fiera del libro, vi state preparando? «Stiamo facendo una ricerca storica per capire come è nata questa bellissima esperienza, ma il nostro contributo per il 2012 non finisce qui...». Che altro c'è? «Una mostra di Simona Ntulazzani e reading di poesie a Palazzo Fava, e il 25 marzo un giorno interamente dedicato a Bianca Pitzomo, tra le più importanti autrici italiane per l'infanzia» Luciana Cavina luciana.cavina(Ocs.it C ,PROD.CONZ Pagina 13 Pagina 3 di 39 press LITE 09/03/2012 CORRIERE DI BOLOGNA Pagina 13 Pagina 4 di 39 press LinE Il Sole12 09/03/2012 Prima rata, versamento al buio Le aliquote arriveranno in molti casi dopo il termine per pagare l'acconto Luigi Lovecchio L'Imu è ancora un cantiere aperto. Se è vero che il pacchetto di modifiche proposte all'interno del decreto sulle semplificazioni fiscali non ha trovato posto nel testo definitivo è tuttavia possibile che alcune di esse vengano riprese in sede di legge di conversione. Almeno due modifiche sembrano indispensabili. La più urgente riguarda le modalità di calcolo del versamento in scadenza al 18 giugno prossimo. Considerato che i Comuni hanno tempo sino al 3o giugno per deliberare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale, è evidente che i contribuenti e ancor più gli intermediari professionali (Caf e professionisti) non hanno il tempo materiale per conoscere le decisioni locali. Il pagamento della prima rata quindi difficilmente potrà tener conto di quanto deliberato per il 2012. La soluzione è semplice e consiste nello stabilire invia legi- • slativa che l'acconto sia versato adottando le aliquote di base e la detrazione di 200 euro. In pratica questo significa che i cittadini dovranno applicare le misure del 4 per mille per l'abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili. Il conguaglio con quanto deliberato dall'ente locale sarà effettuato in sede di saldo di dicembre. Sarebbe peraltro opportuno che tale modalità di conteggio sia resa facoltativa e non obbligatoria. In questo modo, il contribuente che già conosce il contenuto della delibera potrà tenerne conto da subito, senza attendere il saldo. L'altra modifica che si impone riguarda la dichiarazione Imu. Sebbene la disciplina di riferimento preveda l'approvazione del modello di dichiarazione con decreto delle Finanze, la norma ha dimenticato di stabilire il termine di presentazione. La lacuna non può essere colmata attraverso previsioni regolamen- bh: Contrasti sugli sconti per le case affittate Silvio Rezzonico Giovanni Tucci Il trattamento dell'Imu rispetto alle locazioni è e resta uno dei nodi di più difficile interpretazione, almeno finché non arriveranno chiarimenti definitivi (che avrebbero già dovuto esserci, dal momento che i Comuni, per quanto a rilento, hanno cominciato a partorire le delibere sulle aliquote). La tesi attualmente maggioritaria è che con l'Imu, che limita fortemente l'autonomia comunale, i proprietari di casa tari, poiché l'eventuale violazione della relativa clausola non potrebbe essere sanzionata, in virtù del principio di legalità delle sanzioni. Tale principio richiede che l'illecito consista nella violazione di una disposizione di legge, e non di regolamento. Non è chiaro, inoltre, se per il primo anno di applicazione dell'imposta comunale l'obbligo della denuncia sarà generalizzato oppure se si potrà tener conto di quanto già dichiarato ai fini Ici. A stretto rigore, considerato che l'Imu è un tributo formalmente nuovo, la denuncia dovrebbe essere presentata da tutti gli interessati. A ciò si aggiunga l'esigenza di controllare il corretto pagamento della quota di imposta erariale, che ha regole in parte autonome rispetto al tributo propriamente municipale. In ogni caso, appare necessario ribadire che le informazioni già a disposizione dei Comuni attraverso il sistema di inters cambio dei dati cata- che hanno dato m locazione immobili a canone concordato si mangeranno le mani. Dovranno infatti dire addio alle aliquote Iciridottissime previste da molti Comuni, che li compensavano della funzione sociale esercitata (canoni ridotti per i meno abbienti) con sostanziosi sconti fiscali. Ricordiamo per esempio che a Bologna e a Modena c'era l'esenzione totale dall'Ici, a Torino e Lucca lo 0,1% di aliquota, lo 0,2 a Livorno, Parma, Pavia, Pesaro, Rimini e Bolzano, e via elencando. Ora invece ci sarà da sperare al massimo in una riduzione dall'aliquota media dal o,76% alla minima del 0,46 per cento, con un imponibile comunque rivalutato del 6o% (un bel salto in su). Tra l'altro va segnalato che buona parte degli accordi territoriali che stabilivano l'ammontare massimo dei canoni conteneva una clausola per cui, in caso di incremento dell'imposizione locale, l'accordo andava ri- Pagina 5 di 39 stali non devono essere dichiarate dai contribuenti. Pertanto, le compravendite immobiliari che transitano attraverso il Mui (modello unico informatico), utilizzato da tempo dai notai, non dovrebbero essere oggetto comunicazione. Ma alcune informazioni potranno essere acquisite solo per mezzo della dichiarazione di parte. Si pensi alle situazioni di esenzione oppure al valore delle aree edificabili o ancora al costo contabile dei fabbricati di categoria D, posseduti da imprese e non censiti. Non è chiaro, poi, se gli immobili esenti debbano o meno scontare l'Irp ef sui redditi fondiari. È il caso, per esempio, dei fabbricati iscritti in categoria catastale E. In assenza di precisazioni, la risposta dovrebbe essere negativa, p oiché il fatto che un immobile sia esente da Imu non è previsto come condizione che rende inapplicabile l'esonero dalle imposte dirette. visto: una discreta confusione. Ricordiamo inoltre che alcuni Comuni avevano beneficiato con un Ici ridotta non solo le locazioni concordate, ma anche quelle "normali" (purché ad abitazione principale). Una tesi minoritaria, ma pur sostenibile, afferma invece che le aliquote ridottissime sarebbero ancora possibili. Si basa sul fatto che l'articolo 13 della manovra Monti fa salve contemporaneamente sia le norme istitutive dell'Ici e quelle modificative e integrative (per esempio Dlgs 504/92, Dlgs 446/97 e legge 126/2008) che quelle un po' più recenti sull'Imu (Dlgs 23/2011). Per il resto, vale il principio che dove la nuova disciplina non contraddice la vecchia, quest'ultima resta vigente. Quando ciò accada è oggetto di possibile interpretazione, non di certezze, anche (e non solo) per quanto attiene alle locazioni. ORIPRODUEMEREERVgA ORIPRODUZIONEREERVATA Pagina 14 press LinE II Sole/ /,1 09/03/2012 Diff. % IMARKA Negozio 1 .4 56,6 - Magazzino Laboratorio -•••••••••••••••••••••••-•-•••••• Capannone Ufficio 3.568,0 - 1.252,7 1.28.6 , 8 3.035 0 2.728,1 ••••••••••••••••••••••••••• 19.950,0 • • 2.459 ,8 36.2 5 2,0 ............................ 5.959 ,7 MA AMA 01:1 Negozio 2012 ''''' 63,3 1.128,3 Magazzino 406,7 1.249,4 Laboratorio 471,8 1.004,0 Capannone 800,0 29.491,2 Ufficio .123 5 9.595,4 • 011 2012 Negozio 1.077,4 2.390,3 Magazzino 1.651,2 3.623,3 Laboratorio Capannone Uffido 1.958,7 3.760,7 22.050,0 36.288,0 2.528.1 5.547 3 Diff. % • ARCA . 2011 - • Ne goz i o Ma gazzino - • Laboratorio - • • • • -Capannone • •.• •.• • •• Ufficio •• • • • • • • •• •- • • 2012 ••••••••••••••••••••••••••••• 387,2 1 002 1 556,4 1.424,3 839,4 1.s80 4 ................... 1 .830,0 24 576,0. 2.869 8 7.346 ,7 •• 2011 Negozio Magazzino ....... .................................... Laboratorio 2012 Diff. % 1.067 ,2 1.161,6 2.814,3 1.981 ,5 4.200,8: 19.600,0 35.616,0 4.259,2 10.319,3 -...-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Capannone Ufficio Pagina 14 Pagina 6 di 39 press LinE Il Sole12 09/03/2012 A Milano rincari recor eri negozi Nel capoluogo lombardo la differenza con l'Ici supera il 200% -Tasse più alte a Bologna Saverio Fossati Gianni Trovati MILANO Per gli immobili delle categorie produttive l'allarme fiscale era già risuonato a inizio 2011, con la comparsa dell'Imu nel decreto sul federalismo dei sindaci. Da allora, però, il mondo è cambiato, in peggio: il decreto «Salva-Italia», che ha anticipato a quest'anno il debutto della nuova imposta, ha introdotto i moltiplicatori per il valore catastale di negozi e uffici (6o%) e delle imprese (2o%), e con l'agricoltura è stato ancor più duro riportando espressamente a tassazione gli immobili "rurali" e, soprattutto, cancellando gli abbattimenti che riducevano il valore imponibile dei terreni, in particolare quelli più piccoli. Risultato: per negozi e uffici, le aliquote di riferimento indicate dalla legge statale raddoppiano il conto rispetto a quelle medie della vecchia Ici, per i capannoni e gli altri immobili strumentali all'attività d'impresa l'incremento di base è del4o%, mentre per un piccolo terreno agricolo l'imposta si moltiplica di sette-otto volte. Su questi livelli di partenza, come mostrano gli esempi pubblicati in queste pagine, intervengono i ritocchi dei sindaci, che nella grande maggioranza stanno studiando aumenti di aliquota per recuperare risorse e tamponare i tagli statali (si veda anche Il Sole 24 Ore di ieri). I numeri mostrano le dimen- oni del problema fiscale che ende su queste categorie di Dntribuenti. A Milano, dove disavanzo corrente di 600 'filoni di euro e l'ipotesi di on toccare nuovamente le adizionali Irpef concentrano itte le attenzioni sull'Imu, aliquota «ordinaria» (cioè uella per gli immobili diversi alle abitazioni principali) dorebbe attestarsi al 9,6 permilPer un piccolo negozio in antro, si tratta di passare dai euro chiesti dall'Ici nel agli oltre 1.100 che saranno pretesi quest'anno dall'Imu, con un aumento del 210% che dovrà essere sopportato anche dagli esercizi commerciali in periferia (la proporzione degli incrementi non dipende dalla zona). Un po' meno importante dovrebbe essere la stangata per i lavoratori artigiani perché Palazzo Marino, come altri Comuni, sta pensando ad un'aliquota ad hoc un po' più bassa (7,6 per mille nel caso milanese) 2011 per questo tipo di attività. L'entità degli incrementi dipende ovviamente anche dai livelli Ici di partenza, che a Milano erano più bassi della media. A Caserta, per esempio, le aliquote Imu dovrebbero essere portate tutte al massimo (10,6 per mille, 6 per mille sull'abitazione principale), ma rispetto al 7 per mille chiesto dall'Ici nel 2011 l'aumento per negozi e uffici è "solo" del 140% (cioè si pagherà di Imu 2,4 volte ciò che si è versato di Ici). Numeri più rotondi sono quelli che interessano le imprese. Gli esempi si basano su un capannone di 2mila metri quadri in zona industriale: a Roma, per esempio, si passerà da un'Ici intorno ai 2omila euro a un'Imu che sfiora quota 4omila. Un problema a sé, come accennato, è quello vissuto dai terreni agricoli. L'Ici abbatteva la base imponibile in modo proporzionale all'ampiezza del terreno, riservando un trattamento via via più leggero ai terreni più piccoli. L'Imu non abbatte nulla, considera la base imponibile piena e di conseguenza produce rincari più salati per i terreni più piccoli. Negli esempi in fondo si fanno i conti su due piccoli appezzamenti, al Nord e al Sud: il conto reale dipende dai valori fiscali di base di ogni Comune, ma l'imposta è destinata a moltiplicarsi di 6-8 volte a seconda dei casi. RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina 15 Pagina 7 di 39 press LinE Il Sole/2 09/03/2012 Come si calcola il valore catastale su cui applicare l'aliquota Tipo di immobile 111= Reddito dominicale di. Rendita catastale Uffici ----------------- -------- ----------------------------- -------prigioni --------------- ------- Categorie catastali Il calcolo A/10 !lì da scuole,armpdiPublc, a B/1 1,05 1,05 a Abh, gu. 80 140 Negozi C/1 1 05 55 Box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni principali C/2, 1,05 160 Laboratori artigiani, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro C/3, 0/4 e C/5 1,05 140 Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri e cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari e termali con fini di lucro, compresi i fabbricati rurali strumentali* da D/1 a D/10 escluso D/5 1,05 60 h, Istituti dì credito, cambio e assicurazione D/5 1,05 80 Terreni agricoli - 1,25 130** Aree fabbricabili - Vai di mercato al l0 gen, di ogni anno ett * anche questi fabbricati, così come le abitazioni, devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati entro il 30 novembre 2012, se non lo sono già *" 110 per gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti Pagina 15 Pagina 8 di 39 press LinE Il Sole/ /,1 09/03/2012 Automm:a I margini Aliquote su misura solo per alleggerire settori particolari Dai primi orientamenti emersi a livello comunale traspare l'esigenza di procedere a differenziazioni delle aliquote Imu. Al riguardo, la prima considerazione da fare riguarda l'inopportunità di una marcata diversificazione di aliquote nel primo anno di applicazione dell'imposta, sulla base di un duplice ordine di considerazioni. Innanzitutto, occorre tener presente la difficoltà di effettuare stime attendibili del gettito, anche in considerazione dei tagli ai trasferimenti statali, che sono stimati sul maggior incasso, calcolato ad aliquota standard. Non è inoltre da sottovalutare la possibile complicazione che ciò comporterà peri contribuenti, alle prese con il doppio calcolo che sembra necessario ai fini della quota di imposta erariale. Per questa quota, infatti, il conteggio deve sempre avvenire sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille. Detto questo, i poteri deliberativi dei Comuni sono indubbiamente ampi. L'articolo 13 del D1201/2011 prevede la facoltà di ridurre l'aliquota fino al 4 per mille per gli immobili locati, per i fabbricati appartenenti alle imprese e per gli immobili dei soggetti Ires. Si tratta delle tre categorie che subiscono la penalizzazione derivante dall'aggravio dell'aliquota del tributo patrimoniale insieme alla duplicazione con le imposte sui redditi. L'articolo 8 del Dlgs 23/2011, inoltre, consente di differenziare queste riduzioni di aliquote per categorie di immobili. Si ritiene che per categorie di immobili si possa intendere non solo categorie catastali ma anche tipologie d'uso cui gli stessi sono destinati. È il caso ad esempio degli immobili appartenenti alle imprese artigiane, oppure alle imprese di nuova costituzione. Nell'ambito degli immobili lo- cati, una distinzione "naturale" è tra contratti a canone concordato e contratti a canone di mercato. Deve però trattarsi di differenziazione in meglio e non in peggio Non potrà quindi essere deliberata un'aliquota più elevata di quella ordinaria ad esempio per gli immobili degli istituti di credito. Nell'ambito dei beni appartenenti ai soggetti Ires dovrebbe invece essere possibile adottare una misura di favore per gli immobili degli enti non commerciali. Al di fuori dei casi delle riduzioni di aliquote tipizzate nella legge, la differenziazione è ammessa ma adottando una certa cautela. Non pare possibile, ad esempio, deliberare aliquote di- Le regole devono ancora essere chiarite ma non è possibile introdurre aumenti per categorie specifiche versificate a seconda del numero degli immobili posseduti. Questo perché le aliquote Imu non sono progressive ma proporzionali e questo limite legislativo non può essere superato dal Comune. Sembra invece legittimo deliberare detrazioni aggiuntive per soggetti che hanno situazioni reddituali o patrimoniali "svantaggiate", individuate in delibera. La differenziazione di aliquote per categorie catastali potrebbe rivelarsi un azzardo. Secondo un orientamento giurisprudenziale, infatti, in queste ipotesi la specificità di ciascuna posizione immobiliare è già rappresentata nella rendita catastale e non può quindi essere ulteriormente valutata dal Comune. Pagina 9 di 39 L.Lo. e RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina 15 Il sule/ /,1 press LinE 09/03/2012 LInerenm Il collegamento fra l'attività svolta e quella promozionale L'arma dell'antieconomicità Luca Gaiani L'antie conomic it à mette in crisi le sponsorizzazioni non genuine. E questo il principale aspetto problematico che si deve affrontare esaminando la deducibilità delle spese sostenute per sponsorizzare manifestazioni sportive, artistiche o culturali. In linea generale, le sponsorizzazioni non presentano mai i caratteri delle spese di rappresentanza, quanto meno dopo le modifiche apportate all'articolo io8 del Tuir dalla legge 2 44/0 7. Il Dm 19 novembre 2008 ha, infatti, previsto che la rappresentanza è caratterizzata, oltre che da fmalità promozionali o di pubbliche relazioni, dalla gratuità dell'erogazione. Gratuità che non si riscontra in- vece nei contratti in esame nei quali lo sponsor paga un determinato importo solo a fronte di una specifica prestazione ricevuta. I problemi nascono quando, andando oltre le risultanze contrattuali, vengono alla luce elementi che fanno dubitare delle reali finalità commerciali della operazione. Scattano così i rilievi basati sulla asserita indeducibilità dei costi derivanti da scelte antieconomiche dell'imprenditore, L'EFFETTO Negata la piena deducibilità dei costi affrontati per sostenere manifestazioni sportive artistiche o culturali che prendono le mosse, in particolare, dall'esistenza diuna rilevante sproporzione tra il corrispettivo pagato e il valore del messaggio promozionale fornito dal prestatore. Quest'ultimo è in genere un'associazione sportiva locale, un team motoristico non di eccellenza, o comunque un soggetto che opera verso un bacino di utenza limitato. Sproporzione che a volte è indice di sovrafatturazioni (con i conseguenti ritorni di denaro sottobanco allo sponsor), mentre in altre situazioni nasconde (almeno in parte) vere e proprie elargizioni che lo sponsor effettua per motivazioni extraziendali (ad esempio, per legami personali con il titolare della squadra). Sia nell'uno che nell'altro ca- so, i verificatori, non riuscendo a dimostrare l'esistenza di corrispettivi gonfiati, contestano la deducibilità totale o parziale per difetto di inerenza (articolo 109 Tuir), invocando il concetto di antieconomicità della spesa. In altre situazioni si assiste a sponsorizzazioni per importi contenuti, ma senza che vi sia alcun possibile ritorno sui ricavi, vuoi per la tipologia di prodotti (vendite in canali non influenzabili da messaggi pubblicitari), vuoi per il tipo di mercato (società che opera solo all'estero che sponsorizza una squadra di un piccolo paese). Qui l'Agenzia contesta o il difetto di inerenza (elargizione per fmalità extraziendali, come nel caso precedente) ovvero riqualifica le spese tra quelle di Pagina 25 Pagina 10 di 39 press LinE Il Sole12 09/03/2012 DDRIDDRIDDRIDDRIDDRIDDRIDDRIDDIDD pop \ EDICOLA, gote lsecond ?vt tu ed 4.ornankoajt - 1024:0Y0 "fléora:: &t-quotidiana::: rappresentanza, ritenendole caratterizzate da una sostanziale gratuità e con fmalità di "immagine". Riqualificazione che trova però un ostacolo insormontabile se la controparte è una associazione sportiva dilettantistica e la spesa è inferiore a zoomila euro, in quanto l'articolo 90 della legge 289/02 considera presuntivamente pubblicitarie queste sponsorizzazioni (si veda la risoluzione 57/E/2010 che ritiene potenzialmente pubblicitarie anche prestazioni di importo eccedente la soglia di legge). Nessun problema può infine porsi per le sponsorizzazioni "genuine", nelle quali la prestazione promozionale acquistata dallo sponsor è coerente sia con la tipologia della azienda sia con il corrispettivo pagato. Né l'antieconomicità, né la rappresentanza possono in questo caso interferire con la integrale deduzione del costo. D RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina 25 Pagina 11 di 39 press LinE Il Sole12 09/03/2012 Decisione del Tribunale di Verona Doppia indennità alla polizia locale Alessandro Bellini :::::: Con due sentenze pronun- ciate il 23 febbraio e il i° marzo i Tribunali di Verona e di Rimini hanno stabilito che è possibile corrispondere al personale dell'area della vigilanza 2012, l'indennità di disagio. Negli enti locali italiani accade spesso che alla Polizia locale venga riconosciuta, in aggiunta all'indennità di vigilanza, anche quella di disagio. Senonchè in occasione delle ispezioni inviate dalla Ragioneria dello Stato, frequentemente vengono sollevati specifici rilievi su questo aspetto. Secondo la Ragioneria - che si rifà all'orientamento dell'Aran - il personale dell'area della vigilanza è adeguatamente tutelato per la specificità delle prestazioni richieste e per l'impegno, la gravosità dei compiti e le re- LA MOTIVAEON Si devono compensare in modo specifico particolari situazioni di lavoro molto gravose sponsabilità connesse, attraverso l'indennità di vigilanza. Di conseguenza, il cumulo della predetta indennità con quella di disagio è possibile solo in casi molto limitati. Le due controversie decise dal Tribunale di Verona e da quello di Rimini originano proprio da ispezioni ministeriali che avevano sollevato questa censura. Nelle sentenze in commento, che sono le prime a occuparsi della questione, i giudici, accogliendo la tesi dei vigili, hanno giudicato legittima la corresponsione dell'indennità di disagio al personale della Polizia locale e hanno ritenuto validi i relativi accordi decentrati integrativi. Nella sentenza veronese si legge, infatti, che le due indennità «sono dirette a compensa- Pagina 12 di 39 re particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, le quali non sono necessariamente coincidenti». Secondo il Tribunale scaligero, «l'indennità di disagio ha la funzione di compensare particolari situazioni di lavoro più gravose (turni, rischi, reperibilità, esposizione a intemperie e agenti atmosferici), mentre l'indennità di vigilanza ha la funzione di attribuire un riconoscimento economico per lo svolgimento di particolari funzioni (polizia giudiziaria), che comportano particolari respons abilità». Ne consegue che i contratti collettivi che riconoscono l'indennità di disagio al personale della vigilanza «non risultano affetti da nullità ai sensi dell'articolo 4o del Dlgs 165/2001, per contrasto con norme imperative o con i vincoli dettati dalla contrattazione nazionale». Valutazione analoga è stata fatta dal Tribunale di Rimini. Le conclusioni raggiunte dalle due sentenze sono condivisibili, anche se desta qualche perplessità l'affermazione secondo cui l'indennità di disagio dovrebbe compensare condizioni di lavoro più gravose quali turni, rischi, reperibilità. Infatti, per tali caratteristiche della prestazione sono previste dai contratti nazionali voci ad hoc dello stipendio. Peraltro, anche il Parlamento sembra intenzionato a recepire il punto di vista dei giudici. Si ricorda, infatti, che sono giacenti alle Camere diversi disegni di legge orientati in tal senso e che il Senato, con l'ordine del giorno 9/2479/12 del 15 dicembre 2010, ha impegnato il Governo ad adoperarsi al fine di garantire al personale della Polizia locale, in aggiunta a quelle già previste, una indennità «diretta a remunerare gli specifici rischi e i disagi correlati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65». RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina 27 press LinE Il Sole12 09/03/2012 COMUNI E MERCATO Un passo oltre il socialismo municipalizzato di Giorgio Santilli agrande rete delle aziende pubbliche del socialismo capitalistico municipale - il vero ostacolo a , „2 una politica di mercato e di concorrenza nei settori strategici dell'economia italiana - comincia a perdere la sua compattezza di moloch e si apre a una ventata di modernizzazione. Va dato atto al sindaco di Firenze Matteo Renzi di aver aperto una breccia con la gara europea sul trasporto pubblico locale e a quello di Roma, Gianni Alemanno, di aver messo in cantiere per tempo un progetto di modernizzazione della holding romana con la messa in vendita del 4O% delle aziende di trasporto e di gestione dei rifiuti. Lo stesso per Torino (si veda l'articolo a fianco). A ben guardare, però, queste tre novità sono soltanto i primi segnali di un cambiamento che presto investirà tutta Italia. Dietro queste decisioni c'è infatti la sottovalutata riforma dei servizi pubblici locali, voluta dall'ex ministro Fitto, poi azzoppata dal referendum sull'acqua, rilanciata dallo stesso Fitto e infine consolidata dal Governo Monti con il decreto liberalizzazioni. Quella riforma prevede l'azzeramento alla data del 31 dicembre prossimo di tutti i servizibasati sull'in house, l'affidamento dei servizi da parte del Comune senza gara a una propria azienda controllata al 100%. Seppellito l'in house, si potranno salvare le aziende pubbliche solo mettendo sul mercato almeno il 40% del capitale. Oppure si dovrà passare alla concessione a terzi. Finora queste riforme erano rimaste sulla carta e sembravano oggetto di interesse per pochi cultori nei seminari sul tema. La gara di Firenze e i progetti di Roma trasferiscono dalla carta alla realtà una legge e una politica e dicono che la riforma- con l'obbligo di gara, la liberalizzazione dei servizi ove possibile, un ruolo più forte dell'Antitrust - è ormai largamente condivisa a destra e sinistra. Ci saranno ancora molte resistenze ad attuarla, ma il ghiaccio è rotto e questo porterà un'accelerazione. È tutto oro quel che luccica? No, evidentemente. Per varie ragioni. La prima è che proprio la gara fiorentina dimostra come i colossi stranieri, quelli privati e dinamici e quelli forti di monopoli decennali sul mercato interno, siano agguerriti e aggressivi. Non è un male, questa iniezione di competizione vera. Gli steccati per difendere l'italianità sono troppo spesso solo argomenti per difendere lo status quo anche se è auspicabile una politica che favorisca soggetti italiani capaci di competere per dimensione ed efficienza. Due condizioni, però, sono necessarie. La prima è che le regole di partenza siano uguali per tutti: la par conditio e la clausola di reciprocità sono un paletto di cui non si può fare a meno. Se mercato europeo deve essere, allora sia: con tutti gli strumenti possibili in sede europea. La seconda condizione riguarda le modalità di svolgimento delle gare e i controlli sul rispetto dei patti sottoscritti. La garaprevista dalla legge - detta «a doppio oggetto» - non solo porta a individuare un soggetto acquirente dell'aziendapubblica o concessionario dei servizi, ma anche le modalità di svolgimento del servizio. È ora di fare un salto verso il reale rispetto dei patti che vengono sottoscritti con il contratto di servizio. Dalla parte pubblica, garantendo all'impresa vincitrice gli aumenti tariffari previsti, perché il mercato non può più prescindere da tariffe adeguate (mentre le tariffe troppo basse favoriscono solo le inefficienze e i costi nascosti di certi monopolisti pubblici). Dal lato dell'azienda pubblica perché non sono più tollerabili da parte di nessuna impresa livelli di qualità del servizio troppo spesso da terzo mondo. Vale per gli autobus, per le ferrovie, per la raccolta dei rifiuti. I Comuni devono dotarsi di un soggetto tecnicamente adeguato che controlli l'attuazione del contratto di servizio (anche appoggiandosi alle Autorità nazionali) e devono prevedere sanzioni crescenti (fino alla risoluzione del rapporto con l'impresa privata) in caso di inadempimento. La qualità del servizio non può più essere ignorata se si vuole che da questa ondata di mercato venga un risultato positivo anche per i cittadini. RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina 45 Pagina 13 di 39 press LinE Il Sole12 09/03/2012 .• d •ti • , bití dei a P. Una circolare della Ragioneria generale dello Stato detta i tempi sulle passività pregresse delle amministrazioni centrali Scatta il piano per il recupero cre i L'operazione dovrebbe sbloccare un miliardo per il rimborso di spese per consumi intermedi Davide Colombo Carmine Fotina ROMA Per la complessa operazione di recupero dei ritardi nei pagamenti della Pubblica amministrazione alle imprese è scattato il conto alla rovescia della Ragioneria generale dello Stato. Il titolare del dipartimento, Mario Canzio, in una circolare diramata qualche giorno fa ha dettato i tempi della due diligence sulle passività pregresse delle amministrazioni centrali. Tutti i ministeri dovranno accertare entro la fine del mese le posizioni debitorie cumulate nel corso del 2011 e segnalarle all'Ispettorato generale del Bilancio, mentre entro il 3o aprile del prossimo anno M:IMENCE Entro fine marzo i ministeri dovranno accertare le posizioni debitorie cumulate ma resta il nodo degli arretrati di Regioni e Comuni dovranno aver completato la ricognizione sui cosiddetti «residui passivi perenti» che dovrebbero fotografare lo stock dei debiti cumulati e, a scadenza biennale, virtualmente cancellati dai conti di bilancio e patrimonio nonostante l'esistenza di un vincolo al rimborso. L'accelerazione della Ragioneria risponde alle indicazioni date dal Governo con il varo del decreto liberalizzazioni, che impone appunto questa più veloce ricognizione dei debiti fuori bilancio che si sono «formati» nel 2011 ed esistenti alla data del 31 dicembre, in vista di un loro primo rimborso alle imprese. In particolare l'operazione dovrebbe portare allo sblocco di un miliardo di euro per il rimborso di spese per consumi intermedi, mentre sullo stock dei vecchi debiti commerciali il finanziamento dei fondi speciali previsto per quest anno è di 2,7 miliardi (da attingere dalle risorse relative a rimborsi e compensazioni di crediti d'imposta). La Ragioneria, in particolare, nella circolare chiede alle amministrazioni di spiegare dettagliatamente le cause di formazione dei debiti «e gli interventi e le misure messi in atto o previsti per evitare o contenere la formazione dei debiti». Si precisa, inoltre, che «va indicato il totale dei debiti in essere al dicembre 2011 anche formatisi in esercizi anteriori al 2011 e non ancora smaltiti». Va detto che non si tratta della prima operazione di questo tipo. L'anno scorso era stata fatta un'analoga ricognizione per la reiscrizione a bilancio di vecchie passività e il finanziamento de i fondi speciali per il rimborso fu di 2,5 miliardi (uno per fondi di partita corrente e 1,5 per fondi in conto capitale). Una cifra che ha consentito solo il parziale pagamento di una piccola parte del debito pregresso della pubblica amministrazione centrale, il cui ammontare complessivo non è ancora stato ufficialmente quantificato. La "due diligence" coordinata dalla Ragioneria dello Stato sarà dunque fondamentale per chiarire il quadro di numeri che fino ad oggi rappresentano una sorta di grande buco nero. L'indagine più attendibile è quella della Banca d'Italia basata su questionari alle imprese industriali e dei servizi privati non finanziari con almeno 20 addetti. In base a que- sta ricognizione, l'indebitamento commerciale complessivo delle amministrazioni pubbliche, incluse quelle locali, sarebbe rimasto nel 2oio sostanzialmente invariato sui livelli del 2006:4% del Pil, dunque circa 62 miliardi di euro. Cifra che va però maggiorata di oltre 3o miliardi di crediti di natura fiscale. La distribuzione tra i sottosettori, in base alle stesse elaborazioni di via Nazionale, evidenzierebbe che, per i soli beni di consumo, circa il 54% è imputabile alle Asl, il 20% ai Comuni, il 17% ai ministeri e la restante parte a regioni e ad altre amministrazioni locali. Tuttavia il monitoraggio avviato su indicazione della Ragioneria riguarda, almeno in questa fase, esclusivamente le amministrazioni centrali. Resta così apertissima la partita con Regioni e Comuni. La stessa Banca d'Italia sottolinea che «ritardi significativi si registrano tra gli enti locali con riferimento alla spesa in conto capitale». Il patto di stabilità interno, è il tema centrale, potrebbe aver spinto gli amministratori a posticipare i pagamenti di conto capitale proprio per assicurare il rispetto dei vincoli del patto interno. A livello regionale i numeri record restano quelli delle Asl. A Napoli la Asl i ha toccato il picco di 1.676 giorni per rimborsare le imprese fornitrici di apparecchiature biomedicali. © RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina 47 Scatta Pagina 14 di 39 per il recuperocredti press LinE Il Sole/2 09/03/2012 I ritardi nei pagamenti: il caso della sanità • I farmaci: i giorni di ritardo nei pagamenti alle industrie farmaceutiche da parte delle Regioni (dicembre 2011) Calabria. Molise Oltre 301 >1 fflpesitki 30:::d2 (g.enr;:e 2012) 687 686 Campania 386 Lazio Puglia 332 ...••„ 4, ■0 305 „ Emilia R. 256 k Da 201 a 300 Toscana 256 Sicilia 246 Veneto 238 . 228 .•:. Piemonte ,,,, Da 101 a 200 .......'............' . . . Liguria , Abruzzo 154 . ,. 2Il N. .' ‘ . ::_...:..ì-:,,. . 123 Lombardia Marche '' \ '''' '.. 119 ,.‘,.. \ Basilicata 109 . Valle d'Aosta Fino a 100 99 I:r . Umbria 95 Trentino A. A. 78 Friuli V. G. 71 ,..•,.. " \. - . • • Fonte: Farmindustria; Assobiomedica Pagina 47 „,.. Scatta il piano per il recupero crediti Pagina 15 di 39 pressunE Il soler /,1 09/03/2012 Per il Lavoro nero non scatta l'assunzione: le società parificate alle amministrazioni Salvacondotto alle partecipate pubbliche Alessandro Sacrestano Spettano anche alle partecipate pubbliche le deroghe, previste a favore della pubblica amministrazione, in tema di violazioni di norme riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori. Così si è espressa la sezione lavoro e previdenza del Tribunale di Salerno (sentenza 659/2012), rigettando il ricorso proposto da due ex lavoratori di una partecipata del Comune di Vietri Sul Mare, allo scopo di vedersi riconoscere il diritto a un contratto di lavoro a tempo indeterminato per le attività rese. Nel 2010 i due lavoratori erano stati "impiegati" dalla società in qualità di ausiliari del traffico. Il loro utilizzo, comunque, avveniva in assenza di un formale contratto di lavoro. Solo a distanza di qualche mese, la società propone ai due lavoratori di sottoscrivere un regolare contratto a tempo determinato, incassando il rifiuto da parte dei due ausiliari che, a scadenza del periodo di impiego, impugnano tempestivamente il "licenziamento" com- minatogli. Contestualmente, iricorrenti chiedono al giudice di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con richiesta di reintegro. La partecipata si oppone. Sebbene apparisse anomalo che la società utilizzasse lavoratori al di fuori di uno schema contrattuale tipico e formalizzato, nel costituirsi la stessa ha invocato l'applicazione dell'articolo 36 comma5 del Testo unico del pubblico impiego (Dlgs 165/2001). Nel dettaglio, la norma stabilisce che «in ogni caso, la viola- zione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni». Si tratta, ovviamente, di una disposizione posta a tutela degli equilibri economico-finanziari della Pa, introdotta anche con l'obiettivo di scongiurare ogni possibile abuso a fini meramente clientelari della cosa pubblica. Con una singolare, ma condivisibile,presa di posizione, ilTribunale adito haritenuto di condividere la linea di difesa della partecipata, stabilendo che, nel caso di specie, l'assenza di contratto non potesse tradursi automaticamente in una declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Il tutto, in quanto trattandosi di rapporto intrattenuto dalle parti con una società a intera partecipazione pubblica, cui è affidata, peraltro, la gestione di un servizio di pubblica utilità, trova applicazione la disposizione contenuta nell'articolo 35 del medesimo Testo unico che, di fatto, estende anche alle partecipate pubbl iche le stesse garanzie, in tema, date dal legislatore alla Pa. C RPROCU.NE .SERVATA Pagina 27 Pagina 16 di 39 press LinE II soler /,1 09/03/2012 NNZMN PUHUCA Cumulabili congedi e permessi Il dipartimento della Funzione pubblica illustra conia circolare 1/20121e novità introdotte dal Dlgs 119/20n in materia di congedo parentale prolungato e di congedo straordinario per l'assistenza a familiari con grave handicap, per gli aspetti che più interessano i dipendenti pubblici. Le maggiori novitàriguardano la p ossibilità di cumulare le diverse tipologie di permessi e congedi nell'arco dello stesso mese, ma non nello stesso giorno. Deve pertanto intendersi superata la circolare 13 del 2010 che precludeva il cumulo fra congedo straordinario e permessi ex lege 104/92. M.R.G. RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina 27 Pagina 17 di 39 pressunE Il Sole12 09/03/2012 Le misure principali ‘0 \ \ \ . Diverse le sem plificazioni per i cittadini: i cambi' di residenza avverranno in tempo reale, la richiesta di certificati potrà essere fatta per via telematica, procedure veloci per le patenti degli ultraottantennì ,0,, • z Da li° maggio i versamenti dell'In ps saranno effettuati solo ordine. Sa rà possibile pagare via web anche multe, tasse, ticket (le amministrazioni dovranno comunica re L'Iba n) e marche da bollo Nei piani dí sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle In vigore da subito la norma che prevede le iscrizioni agli atenei esclusivamente online. pratiche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica e í sistemi di Dal prossimo anno accademico anche i l libretto con glì esami sostenuti e i voti sarà telematico prenotazione elettronica La soci al ca rd non sarà, più riservata ai soli cittadini italiani ma potrà esser e attribuita anche a quelli com unitari. Siamplia cosi la platea dei fruitori della ca ta acquisti «Pa» più veloce, ok alla fiducia Martedì il sì alla Camera: certificati addio, atti via web ma resta il nodo tic Marco Rogari ROMA Addio ai certificati cartacei. Pratiche burocratiche in tempo reale. Iscrizioni online alle università. Possibilità di produrre il pane la domenica. Un anno in più per il b onus Sud. Piano triennale taglia oneri burocratici in tempibrevi. Cartella clinica elettronica e nuova sperimentazione della social card, estesa a tutti i cittadini adini comunitari. Con questa fisionomia, rivista in diversi punti dalle commissioni della Camera, il decreto semplificazioni si accinge ad approdare al Senato. Il via libera di Montecitorio al testo arriverà martedì dopo che ieri il Governo ha incassato la fiducia della Camera (la decima) con 479 sì, 75 no e 7 astenuti. Almeno due i nodi che restano irrisolti: la limitazione del «fondo imprevisti» del mini- stero dell'Economia (calamità naturali) e il pacchetto telecomunicazioni Un pacchetto, quest'ultimo, che prevede che gli operatori non debbano pagare per servizi non richiesti: per le "attività" accessorie le società potranno rivolgersi anche a imprese terze. Ma queste misure, secondo l'associazione europea degli operatori di telecomunicazioni (Ftno), e anche a parere dcll'Agcom, sarebbero in contrasto con la normativa comunitaria (si veda l'altro articolo in RIT)CCW. Via la tassa a ca rico delle Regioni per sovvenzionare [a protezione civile. Partita ancora aperta sul «fondo imprevisti» del Tesoro pagina). Appare probabile, quindi, che la questione venga affrontata al Senato. È lo stesso ministro della Pubblica amministrazione, Filippo Patroni Griffì, anon chiudere la porta a nuovi ritocchi: «Al Senato c'è abbastanza tempo» per un esame approfondito del testo (va convertito entro il 9 aprile, ndr), «valuteremo le proposte emendative». il ministro si dichiara comunque soddisfattoo per il lavoro della Camera. Tra i correttivi quasi certi c'è quello per eliminare, o attenuare, la limitazione, decisa in commissione a Montecitorio, del fondo spese impreviste del Tesoro, utilizzato per le prime emergenze in caso di calamità. Il testo che esce dalla Camera prevede anche lo stop all'obbligo per le Regioni di sovvenzionare gli interventi della prot ezio- ne civile dopo le calamità naturali aumentando le accise sulla benzina. Al Senato potrebbe riaprirsi anche la partita sull'assunzione di tomila insegnanti, saltata alla fine di un duro braccio di ferro tra Pd e Pdl e non senza tensioni con il Governo, così come peraltro sul «fondo imprevisti». Anche se il compromesso trovato in extremis a Montecitorio, che prevede lo sblocco degli organici dei docenti rispettando però i tagli introdotti tre anni fa dal G overno Berlusconi, sembra destinato a tenere. Sul fronte scuola arrivano anche misure contro il bullismo. Anche dopo le modifiche della Camera l'obiettivo di fondo del provvedimento resta lavelocizzazione della Pa. Dal 2014 le comun icazioni con gli uffici pubblici dovrarmo avvenire «esclu- sivamente» attraverso i «canali telematici e la posta elettronica certificata». I certificati potranno essere chiesti via web e le iscrizioni agli atenei saranno possibili solo online. Dal prossimo anno accademico (2013-2014) pure il libretto degli esami universitari sarà "virtuale". Anche le multe viaggeranno via web e i pagamenti all'Inps non potranno più essere casti I cambi di residenza e altri documenti saranno concessi in tempo reale. Viene prolungatala validità del bollino blu per le auto e sono eliminate le duplicazioni per i certificati dei disabili. Diventano più semplici le procedure per l'assunzione di immigrati extracomunitari mentre la semplificazione dei controlli sulle imprese non si applicherà a salute e sicurezza sul lavoro. RI P RODUZIO NE RISERVATA Pagina 10 , Pa,piùveloce. Pagina 18 di 39 -alla fiducia press LinE Il soler /,1 09/03/2012 RehlbuzíogA d& manne., In Parlamento proposta di legge bipa rtisa n Tetto agli stipendi pubblici esteso a Regioni e Authority Eugenio Bruno ROMA Prove di accordo bipartisan sul tetto agli stipendi pubblici. È stata depositata ieri alla Camera una proposta di legge che modifica la stretta sui dirigenti della Pa contenuta nella manovra di Natale. Estendendola alle amministrazioni lo cali, alle Authority e (almeno sotto forma di moral suasion) alle Regioni. Con l'obiettivo esplicito dibruciare le tappe e vararlo magari già in legislativa. Il testo - che si compone di un articolo unico in tre commi e ha sei promotori (Gianclaudio Bressa e Roberto Zaccaria, Pd, Renato Brunetta e Peppino Calderisi, Pdl, Mario Tassone, Udc, Linda Lanzillotta, Api) raccoglie gran parte delle osservazioni giunte la settimana scorsa dal Parlamento. Nel dare parere favorevole sul Dpcm che attua il giro di vite previsto dall'articolo 23-ter del Dl «salva-Italia», le commissioniAffari costituzionali e Lavoro di C amera e Senato hanno chiesto di modificare in più punti la norma originaria. Così da renderla applicabile all'intera galassia del lavoro pubblico ed evitare possibili contenziosi. Ed è l'obiettivo esplicito che la proposta di legge in esame si pone. Il primo comma ribadisce che il limite di riferimento sarà per tutti il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione (circa 3oomila euro) ma ne estende l'applicazione dalle sole Pa statali a tutte quelle indicate dall'articolo 1, comma 2, del testo unico sul pubblico impiego: Asl, scuole, università, Comuni, Province e Regioni. Anche se per queste ultime interviene l'ultimo comma a precisare che dovranno adeguare «i propri ordinamenti alle norme di cui al presente articolo». Una formula essenziale per rispettare la competenza esclusiva delle autonomie sulla propria organizzazione. In realtà, in quell'elenco mancano le Authority. Il Ddl interviene per riempire questo "buco" e specifica che la soglia di stipendio varrà anche «nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le Autorità amministrative indipendenti». E dunque sia i loro componenti che i dipendenti. Sempre nell'ottica di ampliare il più possibile la platea di destinatari, la stessa disposizione prevede che siano computate in modo cumulativo le somme erogate al diretto interessato «anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno ». A proposito di attribuzionimultiple il comma successivo stabilisce che chi aggiunge al trattamento della Pa di appartenenza il "gettone" per altre posizioni ne potrà conservare solo una parte compresa tra il 20 e il 30% «in relazione all'impegno richiesto dall'incarico» e fermo restando, comunque, il tetto massimo di cui si è detto in precedenza. Sostituendo così il 25% secco indicato dal Dl salva-Italia. Il largo consenso sul Ddl potrebbe rendere molto rapido il suo esame. Al punto che i suoi ideatori ne auspicano l'approvazione in commissione in sede legislativa. Ma per riuscirci serviranno più dei quattro quinti dei suoi componenti. E se l'Idv potrebbe anche appoggiarlo non è detto che il Carroccio, nella sua versione attuale "tutto lotta e niente governo", faccia lo stesso. O RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina 10 «Pamm veloce2k alla fiducia Pagina 19 di 39 press LinE Il Sole12 09/03/2012 E- goy,gnm2nt, Entro tre mesi le amministrazioni dovranno mettere gli Iban sui propri siti Per multe, tasse e ticket versamenti anche online Davide Colombo ROMA Lo slancio verso una sempre più diffusa digitalizzazione delle procedure amministrative non sembra aver fine, come dimostra l'iter di conversione del Dl 5/2012 (Semplifica Italia). Rispetto al testo originario, che sul fronte dello sportello coni cittadini non andava oltre la promessa del cambio di residenza in tempo reale, ora s'aggiungono misure nuove come il via libera ai pagamenti telematici, compresi i versamenti delle marche da bollo. Mentre per le gestione dei servizi di rete delle amministrazioni arriva l'obbligo all'associazione per i Comuni minori (fino a 5mila abitanti). Ma vediamo nell'ordine i provvedimenti principali. Entro tre mesi dal varo della legge, tutte le amministrazioni dovranno pubblicare sui propri siti istituzionali i codici Iban legati ai conti correnti con le relative causali di versamento. In questo modo pagamenti ordinari come la tassa rifiuti o i ticket sanitari, una multa o la retta per la mensa scolastica potranno essere effettuate con normale bonifico bancario digitale. Anche il bollo si potrà pagare online, anche utilizzando la carta di credito o una card prepagata, ma in questo caso bisognerà aspettare il decreto attuativo che l'Economia e il ministero della Pa dovranno adottare entro i8o giorni dalla pubblicazione della legge in Gazzetta. Per le comunicazioni tra amministrazioni diverse e la gestione delle procedure, la «svolta digitale» è invece fissata per il i° gennaio del 2014, data entro la quale tutto dovrà viaggiare esclusivamente online e tramite posta elettronica certificata. Siamo oltre la frontiera di implementazione che era stata indicata nel piano e-government 2012, varato all'inizio della legislatura. E per centrare gli obiettivi contenuti nei vecchi cronoprogrammi, oltre a fissare date precise, si rafforzano le indicazioni sulla gestione dei servizi Ict. È il caso dell'obbligo per i piccoli Comuni di associarsi per la condivisione di infrastrutture direte. Altro passo in avanti sulla di- gitalizzazione è contenuto nell'articolo che dettaglia i compiti della cabina di regia sull'Agenda digitale per la promozione di tutte le iniziative di diffusione dell'utilizzo delle reti e delle tecnologie più avanzate, compreso il cloud computing per le attività e i servizi delle Pa. In attesa del debutto della ricetta farmaceutica online (previsto entro l'anno dopo il successo dei certificati medici) gli ultimi emendamenti per la Pa digitale riguardano proprio la sanità. Ma il tono è quello della norma programmatica, da realizzare nel rispetto delle autonomie regionale e dei limiti di budget. Si propone che nei piani sanitari si privilegi la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica delle visite e l'offerta diretta di cure attraverso la telemedicina mobile. Si vedrà quale Regione vorrà lanciarsi per prima su questa nuova frontiera. RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina 10 «Pamm veloce2k alla fiducia Pagina 20 di 39 press LITE ItaliaOggi 09/03/2012 Le previsioni della Cgia di Mestre sulla nuova imposta immobiliare per i comuni capoluogo Fino a 337 € in meno con l'Imu Per single e famiglie la tassa sarà più leggera dettici DI MATTEO RIGAMON'TI N ei comuni capoluogo, per quasi tutte le famiglie con figli a carico, l'Imu sulla prima casa sarà più leggera della vecchia Id. E con l'introduzione della nuova imposta sugli immobili, a guadagnarci più di tutti saranno Savona, Taranto e Varese. E quanto ipotizzato dalla Cgia di Mestre che in uno studio sui comuni capoluogo ha paragonato quanto si pagava di Ici nel 2007, tenendo conto delle aliquote e detrazioni di allora, con quanto si dovrà pagare quest'anno con l'introduzione dell'Imu, ipotizzando che i sindaci applicheranno l'aliquota ordinaria del 4 per mille. Nella simulazione la Cgia di Mestre ha considerato la detrazione di 200 euro prevista per l'abitazione principale e gli ulteriori 50 euro riconosciuti per ogni figlio a carico di età inferiore ai 26 anni. Figli a carico. Relativamente alle famiglie con figli a carico, solo in otto comuni capoluogo e soltanto nel caso di un unico figlio a carico, l'importo previsto dell'Imu supererà, secondo quanto previsto dalla Cgia, l'importo precedentemente corrisposto con l'Ici. Si tratta di 28 euro in più a Venezia, 22 a Lecce, 21 a Roma e 20 a Bari (gli altri comuni sono indicati nella tabella a lato). In quasi tutte le altre situazioni ipotizzate il nucleo famigliare si troverà a risparmiare da importi minimi di qualche de- cina di euro, fino a un massimo di oltre 300 euro. Tra chi ci guadagna di più c'è Savona, dove il risparmio è di 184 euro con un figlio a carico, di 234 con due, di 284 con tre e di 334 con quattro, Taranto dove il risparmio previsto è di 183, 233, 283 e 318 euro e Varese con 151, 201, 220 e 220 euro. Se si considerano le famiglie con 2 figli a carico, sono 10 (su 112 analizzati) i comuni dove il risparmio è superiore a 150 euro, 39 quelli dove il risparmio è superiore a 100 e 96 quelli dove il risparmio è superiore a 50. In 16 comuni il risparmio per famiglia è inferiore a 50 euro. No figli a carico. Per le abitazioni di proprietari senza figli a carico sono stati registrati risparmi sul pagamento dell'Imu rispetto all'Ici in 68 (su 101) comuni capoluogo, soprattutto per gli immobili ubicati a Savona (-134 euro), Taranto (-133 euro), Varese (-101 euro) e Enna (-108 euro). In 33 comuni capoluogo (pari al 33% del totale), invece, con l'Imu ci saranno aumenti rispetto a quanto si pagava di Ici. Gli incrementi più significativi saranno a Bari (+70 euro), Roma (+71 euro), Lecce (+72 euro) e Venezia (+78 euro). In linea generale, fanno notare dalla Cgia, quando la rendita catastale di un'abitazione principale supera i 620 euro, l'Imu diventa più «pesante» rispetto all'Ici. In alcuni casi, invece, le detrazioni applicate all'Imu con aliquota al 4 per mille azzerano l'imposta. ©Riproduzione riservata--§§ Pagina 28 Fino a 337 inmeno mm FInm Pagina 21 di 39 press unE ItaliaOggi 09/03/2012 ENZA FI Comun Capoluogo Savona Taranto Varese Enna Cosenza Caserta Pisa Crotone Benevento Rimini CHI CI GUADAGNA... ici media : Imu pagata con aliquota ne1.2007 4%o 337 204 186 318 220 119 25 108. 148 68 114 181 103 13 271 199 166 Differenz -134 133 -101 -83 -80 -80 -78 -73 -72 -68 - A CARICO ... E CHI CI PERDE lei media ►mgt pagata pagata con aliquota nei 2007 4%o 131 176 71 122 108 164 121 183 162 224 97 166 227 297 326 397 64 137 139 217 Comuni Capoluogo Pordenone Chieti Siracusa Prato Siena Pescara Bari Roma Lecce Venezia +44 +50 +57 +62 +62 +69 +70 +71 +72 +78 A CARICO CHI CI GUADAGNA DI PIÙ... uni Capolu Savona Taranto Varese Caserta Pisa Benevento Rimini Genova Ferrara Catania ...E CHI DI MENO Variazione Itnu-lci Prima casa con figli a carico 1 Figlio 2 Figli 3 Figli 4 Figli -184 -234 -284 -334 -183 -233 -283 -- -318 151 -220 -220 -201 -130 -180 -194 -194 -128 -178 -181 -181 -122-172 -222 -271 -118 -166 -166 -166 -117 -167 -217 -267 -262 -116 -166 -216 -104 -154 -160 -160 Comun Capolu Teramo Lodi ' Siracusa Prato Siena Pescara Bari Roma Lecce Venezia riazione Imu-Ici Prima a con figli a carico 1 Figlio 2 Figli 3 Figli 4 Figli -18 -18 -18 -18 -16 -33 -33 -33 -43 93 -108 -88 -121 -38 -138 -38 -88 -97 +19 -31 -81 +20 -30 -80 -130 +21 -29 -79 -129 +22 -28 -64 +28 -22 -72 -122 - Dati in euro Pagina 28 Fino a 337 Pagina 22 di 39 in meno toni rimo press LinE 09/03/2012 ItaliaOggi SEMPLIFICAZIONI/Nasce la banca dati nazionale dei contratti pubblici Grande fratello sugli appalti Dal 2013 requisiti dei concorrenti vagliati online DI ANDREA MASCOLINI al 2013 negli appalti le verifiche sui requisiti dei concorrenti saranno effettuate esclusivamente online; sarà la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a mettere a punto il delicato e, allo stesso tempo, rivoluzionario sistema telematico; le stazioni appaltanti, con l'avvio del sistema, non potranno - erificare i requisiti dei concorrenti con modalità diverse dalla consultazione della Bdncp; gli appaltatori, non dovranno più produrre certificati. Sono queste alcune delle novità derivanti dall'approvazione alla camera del decreto legge semplificazioni (n. 5/2012) che, per quel che riguarda l'attivazione della Banca dati nazionale sui contratti pubblici, secondo stime del Governo, dovrebbe portare risparmi per 1,3 miliardi L'avvio della Bdncp si inquadra nel filone della cosiddetta «decertificazione» e sburocratizzazione delle procedure che, sempre secondo alcune stime governative, dovrebbe de- D terminare per le piccole e medie imprese un risparmio sui costi vivi della gestione amministrativa delle gare pari a circa 140 milioni all'anno, stando a quanto stimato dal governo. La nonna del decreto-legge approvato dalla camera rivitalizza la banca dati che fu introdotta nel 2010 con il comma 1 dell'art. 44, del dlgs 30 dicembre 2010, n. 235 stabilendo che dal primo gennaio 2013 tutta la documentazione relativa alla prova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa che i concorrenti devono possedere per partecipare agli appalti sia acquisita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Spetterà all'Autorità definire innanzitutto quali dati, utili alla partecipazione alle gare, nonché alla verifica delle offerte, debbano essere inclusi nella banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati contenuti nella predetta Banca dati. La norma prevede che per l'attivazione della banca dati tutti i soggetti pubblici e privati che detengono dati e documenti relativi ai requisiti di partecipazione, abbiano l'obbligo di messa a disposizione dell'Autorità di tali dati e documenti. Parallelamente, gli operatori economici saranno tenuti ad integrare i dati contenuti nella banca dati nazionale dei contratti pubblici, creando un sistema dinamico e non statico come invece è oggi quello basato sulle Soa, ove i certificati hanno validità quinquennale. Il meccanismo avrà una portata fondamentale nel settore dei servizi e delle forniture in cui, diversamente dai lavori, non esiste un sistema di qualificazione dei concorrenti. All'obbligo di acquisizione della documentazione da parte della Bdncp è correlato l'obbligo per i committenti di effettuare le verifiche dei requisiti di capacità dei concorrenti esclusivamente attraverso la banca dati, senza quindi più chiedere documenti ai partecipanti alle gare. Ciò significa che i partecipanti alle gare potranno qualificarsi alle procedure semplicemente con una autodichiarazione del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, mentre sarà cura del committente che ha bandito la gara, verificare che quanto dichiarato sia conforme alle risultanze documentali rese disponibili a questo fine dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Adesso sarà compito dell'organismo di vigilanza sui contratti pubblici presieduto da Sergio Santoro, mettere d'accordo tutti i soggetti che gestiscono le banche dati (o che hanno i dati sui quali effettuare le verifiche) rispetto alla necessità di giungere in tempi rapidi alla messa a regime del sistema, ma anche di fare in modo che l'ingente afflusso di dati non paralizzi tutta l'operazione telematica: --oRiprocluzione riservata—E Pagina 30 ...,.., tirande fratello sugli appalti Pagina 23 di 39 press LinE 09/03/2012 ItaliaOggi EVADE ZA DEI PROFESSI • Contributo integrativo, la p.a. paga il 2% Niente aliquota maggiorata per infermieri, periti industriali e biologi L e casse di previdenza di nuova generazione potranno aumentare il contributo integrativo (a DATA carico del cliente) fino al 5%. Ma i professionisti iscritti a tali enti LE MISURE PER L'ADEGUATEZZA DI PRESENTAZIONE non potranno chiedere più del 2% DELLA DELIBERA alle amministrazioni pubbliche. Dal 2012 il contributo soggettivo aumenterà 17 ottobre 2011 Questo perché la legge 133/2011 (mini-riforma Lo Presti) non può Enpapl progressivamente, in cinque anni, dal 10 ai (approvata prevedere nuovi oneri a carico infermieri 16% del reddito netto. li contributo integra- il 21/12/2011 e cordella finanza pubblica. Se fino a tivo sul fatturato passerà dai 2 ai 4% retta il 7/3/2012) poche settimane fa era solo un orientamento dibattuto, oggi le Dal 2012 aumenterà il contributo soggettivo tre casse di infermieri (Enpapi), Eppi dell'i% annuo fino a raggiungere il 13%. biologi (Enpab) e periti industriaperiti Mentre il contributo integrativo sale al 4%. 15 novembre 2011 li (Eppi) che hanno presentato le industriali Dal 2015 al 2019 sí innalza il soggettivo al apposite delibere di modifica dei loro regolamenti (si veda tabella 18%. L'integrativo sale al 5% in pagina) hanno ricevuto un vero Dal 2012 il contributo soggettivo aumenterà e proprio invito da parte dei miniEnpab dell'i% annuo fino a raggiungerei115% nel steri vigilanti a correggerle. 25 ottobre 2011 Un po' disorientati di fronte biologi 2016. Mentre il contributo integrativo pasad una novità serà dal 2 al 4% che comunque crea una discriminazione fra provveduto all'inserimento del doppio terzo degli iscritti all'ente lavora per conto professionisti, binario (2 o 4% a seconda del comdelle Asl e quindi non potrà sfruttare il i tre istituti mittente). Probabilmente la scelta di meccanismo virtuoso della legge Lo Presti pensionistici seguire l'orientamento ministeriale è (ovvero la destinazione di parte dell'intehanno adottato arrivato dopo una valutazione di imgrativa maggiorata sul montante contristrategie diverpatto minimo della previsione delle butivo dell'iscritto per far lievitare la fuse. L'ente degli due aliquote. tura pensione). Va da sé, infatti, che senza infermieri guiL'Ente dei periti industriali guidato aumento della quota a carico del cliente va dato da Mario da Florio Bendinelli, invece, si sta conin fumo il miglioramento dell'adeguatezza Schiavon, per frontando in questi giorni coni ministeri delle prestazioni. Per questo motivo l'Enesempio, è stato per cercare una soluzione. Anche se, vista pab provvederà a recepire la differenza di il primo a ricel'esigenza di portare a casa una riforma aliquota a seconda del committente, anche vere il via libera inseguita negli anni, è probabile che alla se l'orientamento annunciato è quello di alla riforma con fine l'Eppi provvederà a correggere la avviare successivamente un contenzioso rgio Nunziante il chiarimento mini-riforma interna. per prevenire una discriminazione di tratesplicito che «comunque le amministraIl caso dell'istituto previdenziale dei tamento fra i professionisti. zioni pubbliche non pagheranno più del biologi presieduto da Sergio Nunziante è Ignazio Marino 2% di integrativo». L'Enpapi ha pertanto quello, forse, più critico. Visto che più di un Riproduzione riservata— Pagina 31 Pagina 24 di 39 pressunE ItaliaOggi 09/03/2012 IOR " CN ACC E A UNIVO Chi esagera con le progressioni verticali paga i danni Responsabilità erariale per l'ente che non rispetta il tetto del 50% delle assunzioni dall'esterno numero eccessivo di pro gressioni verticali determina il maturare di responsabilità amministrativa in capo agli amministratori ed ai dirigenti che le hanno disposte. E' questo il principio stabilito per la prima volta dalla Corte dei conti, prima sezione giurisdizionale centrale, sentenza n. 52 del 3 febbraio 2012. Da sottolineare che la sentenza ha ribaltato la pronuncia di primo grado che aveva mandato assolto rettore, componenti il consiglio di amministrazione e dirigenti amministrativi della Università della Basilicata, giudicando assente il requisito della colpa grave. Nel caso specifico viene rilevata una duplice illegittimità: la mancata preventiva programmazione del fabbisogno del personale ed il mancato rispetto del tetto del 50% rispetto alle assunzioni dall'esterno. Il primo elemento che la sentenza mette in evidenza è la necessità del rispetto da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, ivi comprese le università, del vincolo alla programmazione del fabbiso- Un gno delle assunzioni. Per cui la mancata preventiva adozione da parte dell'ente di questo documento deve essere considerato come causa di illegittimità dei provvedimenti di progressione verticale che sono stati adottati in violazione di tale principio. Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle università, ma disposizioni analoghe sono contenute in tutti gli altri contratti collettivi nazionali, ivi compreso quello del personale degli enti locali (esattamente l'articolo 4 del Cari 31.3.1999, cd nuovo ordinamento professionale), prevede la possibilità di effettuare progressioni verticali. In via interpretativa è stato generalmente inteso che questo tetto sia del 50% dei posti da coprire. Si arriva a questa conclusione sulla base del principio di cui all'articolo 35 del dlgs n. 165/2011, che prevede espressamente la necessità di garantire «in misura adeguata l'accesso dall'esterno». Questo tetto deve essere calcolato in termini di bilanciamento tra i posti messi a concorso pubblico e quelli riservati alle progressioni e non con riferimento al bilanciamento della spesa (si consideri che il costo di una progressione verticale è enormemente più basso di una assunzione dall'esterno). A differenza di quanto ritenuto dai giudici contabili di primo grado, non siamo in presenza di una colpa lieve o scusabile; in quanto «gli organi di amministrazione dell'università erano in possesso di tutti gli elementi per poter svolgere una politica del personale esente da forzature del sistema e rispettosa dei principi generali immanenti all'ordinamento amministrativo». Si deve affermare, al contrario, che «le condotte in esame rientrano fra i canoni della colpa intensa». Nella quantificazione del danno occorre tenere conto del fatto che «la gestione del personale stretta fra i principi generale dell'ordinamento, la legislazione primaria e le norme derivanti dalla contrattazione, integra sicuramente una materia di non facile gestione. Se poi si considera l'incertezza descritta del quadro normativo, regolamentare e di indirizzo amministrativo — operativo nel quale i convenuti odierno si sono trovati ad operare e, conseguentemente, a decidere le più opportune e satisfattive soluzioni di strategia e di gestione», si deve arrivare alla conclusione della riduzione della misura del danno. Il formarsi della prescrizione, per giurisprudenza consolidata, non matura «con riferimento alla condotta potenziale quanto piuttosto con il momento in cui l'amministrazione subisce l'effettiva diminuzione patrimoniale. Si deve quindi fare riferimento ad un danno verificatosi con i pagamenti successivi ai provvedimenti di approvazione dei bandi con cui si indicevano le procedure selettive per cui è causa»: da qui il mancato decorso del quinquennio. Nella individuazione dei responsabili, la sentenza evidenza in primo luogo l'importanza del ruolo svolto dai direttori amministrativi, che non possono essere definiti come dei passacarte. Analoga responsabilità matura nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione. Giuseppe Rambaudi Pagina 35 ars rieZ4i ° Pubblico impiego. peosione mwm Pagina 25 di 39 press LinE 09/03/2012 ItaliaOggi Circolare del ministro Patroni Griffi sull'applicazione alla p.a. del decreto salva-Italia Pubblico impiego, pensione magra Non opera l'incentivo della permanenza al lavoro fino a 70 anni DI DANIELE CIRIOLI O bbligati alla pensione i dipendenti pubblici. Nei loro confronti non opera l'incentivo della permanenza al lavoro fino a 70 anni d'età e non opera più neppure la facoltà di rimanere in servizio oltre i limiti d'età per conseguire il massimo della pensione. E non è tutto. Per chi abbia maturato i requisiti nel 2011 (età, quota o anzianità massima), la pubblica amministrazione dovrà procedere con l'immediato collocamento a riposo. È quanto stabilisce, tra l'altro, la circolare n. 2 firmata ieri dal ministro per la p.a. Filippo Patroni Griffi per illustrare la riforma delle pensioni entrata in vigore il 1° gennaio introdotta dall'art. 24 del dl n. 201/2011 Nuovi limiti d'età. Innanzitutto, la circolare illustra i nuovi requisiti di età e contribuzione per maturare il diritto alla pensione, nelle due nuove alternative di pensione di vecchiaia e pensione anticipata; ricorda, tra l'altro, l'abrogazione delle finestre che fissavano la decorrenza della pensione e l'estensione del sistema contributivo, con il prorata, alle anzianità successive al 2011. Le nuove norme non si applicano, tuttavia, nei confronti dei lavoratori che hanno maturato i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2011, i quali potranno conseguire la pensione in qualsiasi momento secondo il vecchio regime (ante riforma). Da questa deroga, la circolare fa scaturire un preciso obbligo per le p.a., ossia quello di dover collocare a riposo nel 2012 o negli anni successivi al compimento dei 65 anni quei dipendenti che nel 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva (40 anni) o della «quota» (era 96) o comunque dei requisiti per la pensione. Limite d'età ordinamentale. Per i pubblici dipendenti l'aspetto cruciale (forse paradossale) della riforma è che, mentre da una parte allontana l'età di pensionamento dall'altro nega di rimanere più a lungo in servizio quando ciò possa voler dire un miglioramento dell'assegno di pensione. Infatti, la riforma non ha modificato il regime dei limiti di età per la permanenza in servizio che, anzi, è stata espressamente confermato (comma 4 dell'art. 24). Ciò vuol dire, spiega la circolare, che i predetti limiti continuano a costituire il tetto massimo di permanenza in servizio; pertanto, il lavoratore che li dovesse raggiungere potrà proseguire il rapporto d'impiego solo fino a garantirsi la decorrenza della pensione; viceversa, il dipendente già in possesso del diritto alla pensione, una volta raggiunto il limite d'età vedrà la p.a. intimargli la cessazione dell'impiego (è un obbligo per la p.a.). Stop agli incentivi. Dalla sopravvivenza dei limiti di età ordinamentale, spiega la circolare, discende che nel settore pubblico non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio fino a 70 anni di età. Si tratta, in particolare, della possibilità di rimanere più a lungo a lavoro al fine di maturare il diritto alla pensione, perché all'età di 70 anni non opera più il requisito dell' «importo minimo» di pensione (pari a 1,5 volte l'assegno sociale). Dunque, tale opportunità non vale per i pubblici dipendenti e non vale neppure l'altra facoltà, specifica per il settore pubblico, del concetto di «massima anzianità contributiva». In particolare spiega la circolare, l'estensione a tutti i lavoratori, dal 1° gennaio 2012, del criterio contributivo rende inapplicabili le disposizioni che consentivano al personale pubblico di proseguire il servizio sino al raggiungimento della massima anzianità contributiva al fine di conseguire il massimo della pensione (maggiormente interessati, nello specifico, erano i dirigenti civili dello stato e il personale del comparto scuola). Pagina 35 Pagina 26 di 39 press LinE 09/03/2012 ItaliaOggi Il periodo transitorio. La riforma, tra l'altro, ha fatto salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età adottati prima del 6 dicembre 2011 (entrata in vigore del dl n. 20112011). La salvaguardia, spiega la circolare, concerne solo le ipotesi di raggiunti limiti d'età; mentre travolge gli eventuali provvedimenti di pensionamento adottati per altri motivi. In tal caso, pertanto, i dipendenti devono tornare al lavoro salvo che non possano comunque far valere il diritto alla pensione per altre ragioni. La circolare fa riferimento a quegli atti con decorrenza dal 2013 per pensionamento di lavoratori con 40 anni di servizio (e finestra mobile) e che, invece, non raggiungono in quell'anno i 42 anni e 5 mesi se uomini ovvero 41 anni e 5 mesi se donne; oppure ai casi di accettazione, già nel 2011, di dimissioni per il raggiungimento della quota nell'anno 2012 o in anni successivi. o Riproduzione riservata— —M Pagina 35 Pagina 27 di 39 press LinE 09/03/2012 ItaliaOggi In questi giorni stanno partendo le domande indirizzate ai comuni necessarie per l'iscrizione Revisori, un elenco diviso in tre Necessario aver svolto o chiesto di svolgere attività di revisione DI MASSIMO VENTURATO embra ormai imminente la pubblicazione del decreto del ministero dell'interno sulle nuove modalità di nomina dei revisori degli enti locali. Così, almeno è emerso in occasione dell'ultima riunione della Commissione enti locali del consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili presieduta da Antonino Borghi (che è anche il presidente Ancrel) tenutasi a Roma il 27 febbraio scorso. Dalla lettura dell'ultima bozza, che sembra abbia già ricevuto il benestare del Consiglio di stato, emergono le seguenti indicazioni: tutti coloro che saranno in grado di dimostrare il possesso dei requisiti previsti potranno chiedere l'iscrizione in un apposito elenco che verrà tenuto dalla prefettura del capoluogo di regione. L'elenco sarà suddiviso in tre parti: prima fascia, revisori per enti con un numero di abitanti inferiori a cinquemila; seconda fascia, revisori per enti con numero di abitanti superiore ai cinquemila ma inferiore ai quindicimila; terza fascia, revisori per enti con numero abitanti superiori a 15 mila. Nella prima fascia avrà diritto a iscriversi chi è iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o dei revisori legali e abbia conseguito crediti formativi specifici sulla contabilità finanziaria e sulle disposizioni normative che riguardano gli S enti locali. Nella seconda fascia, pur rimanendo l'obbligo del conseguimento dei crediti formativi, avrà diritto ad iscriversi chi possiede un'anzianità di iscrizione all'Odcec o al registro dei revisori legali da almeno cinque anni, mentre per iscriversi nella terza fascia verrà richiesta un'anzianità di iscrizione di almeno dieci anni. Per tutti vale la regola di dimostrare, per poter chiedere l'iscrizione, di aver già svolto l'attività di revisione in un ente locale o perlomeno di aver richiesto di svolgerla. Ecco perché in questi giorni molti comuni si sono visti recapitare moltissime richieste di svolgere l'attività di. revisore. Il primo ad attivarsi a favore dei colleghi comunicando tramite stampa di presentare almeno una domanda a un ente per evitare di rimanere fuori dall'elenco, è stato il consigliere nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili delegato agli enti pubblici Giosuè Boldrini. Rimane ancora incerto se sia sufficiente presentare un'unica domanda oppure se va presentata una domanda per ogni fascia. Nel dubbio c'è chi, per non sbagliare, ne ha inviata più d'una. Quel che è importante è che ci sia la dimostrazione dell'invio della domanda all'ente e quindi che la stessa venga inoltrata a mezzo lettera raccomandata o meglio ancora, se si vuole risparmiare, con posta elettronica certificata. Ma torniamo al decreto. Se verrà confermata la bozza, la prefettu- ra del capoluogo di regione verificherà, quindi, tutte le richieste di iscrizione all'elenco a seconda dei requisiti e (speriamo) comunicherà l'accoglimento o meno della domanda e la fascia di appartenenza. In seguito, un comune oppure una provincia che vorranno procedere alla nomina del revisore o dei revisori invieranno una richiesta alla prefettura che procederà all'estrazione di tre nominativi, nel caso di revisore unico, ovvero di nove nominativi se ci sarà da nominare il collegio.. Anche qui non è ancora da sapersi se i nominativi avranno un ordine di priorità nella nomina ovvero se tale nomina avverrà a discrezione del consiglio comunale. In un primo momento sembrava che a seguito della richiesta da parte del comune o della provincia ci fosse un bando in modo da raccogliere le disponibilità di chi volesse assumere l'incarico e sui richiedenti si effettuasse l'estrazione di un nominativo o di tre, in presenza del collegio. Questo avrebbe sicuramente evitato casi di rinuncia da parte di chi venisse estratto in un comune troppo lontano dalla propria residenza oppure non nella condizione di poter accettare l'incarico per cause di ineleggibilità o incompatibilità. Quello che ci si è chiesti, in questi giorni, è quando entrerà in vigore la nuova procedura. Sicuramente bisognerà attendere che le prefetture abbiano eseguito tutte le procedure per istituire l'elenco dei revisori da cui estrarre i nominativi. Nel frattempo valgono le vecchie regole e quindi valgono ancora le nomine da parte del consiglio comunale. Qualcuno prudentemente scrive nelle delibere di nomina «vecchia maniera», che in caso il decreto attuativo prevedesse l'applicazione della norma anche per gli incarichi dati nel periodo transitorio, il compenso spettante al revisore previsto in delibera debba essere ricalcolato sulla base dei giorni effettivi di svolgimento dell'incarico, ma ciò mi sembra pleonastico; normalmente sono sempre fatte salve le nomine in essere fino alla scadenza del mandato, anche se la prudenza non è mai troppa. Ci sono poi ancora delle zone grigie: la competenza territoriale e il recepimento della norma comunitaria. Per quanto riguarda la prima, mi sembra che la bozza non lasci dubbi e che quindi si guardi alla regione ove il revisore ha la residenza. Per la seconda questione si apre uno scenario che se trovasse fondamento sarebbe allarmantg. Anche se è vero che nel 2010 è stata recepita la direttiva comunitaria del 2006 che prevede che l'attività di revisione venga svolta solo da coloro che sono iscritti nel registro dei revisori legali, mi viene da pensare che se ciò fosse considerato in via assoluta, tutte le nomine di revisori effettuate da enti locali dal 2010 in poi in conformità alla legge 267/2000 (quindi tutte le nomine di revisori iscritti al solo Pagina 41 1(eViS011. 1M Pagina 28 di 39 Cieli.co dhiS0 in ire press LinE 09/03/2012 ItaliaOggi Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e non anche al registro dei revisori legali) dovrebbero essere considerate «contra legem» e di conseguenza tutti gli atti di tali enti ove sia previsto l'intervento dell'organo di controllo dovrebbero essere considerati nulli. Su questi presupposti, un Istituto (che di Istituto ha solo il nome in quanto trattasi di un'associazione) ha fatto scrivere dal proprio studio legale ad un comune che aveva emesso un avviso per la nomina del revisore richiamando i requisiti previsti dal dlgs n. 267/2000 (quindi anche la sola iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e non necessariamente l'iscrizione al registro dei revisori legali), chiedendo di armonizzare l'avviso con le prescrizioni comunitarie, minacciando, in caso contrario, azioni legali con richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non. E si dice che copia di questa lettera circoli in molti comuni, quasi come dire «state attenti alle nomine che fate». Si tratta più un'operazione di marketing per farsi notare piuttosto che un'azione atta a evitare errori nell'applicazione della legge. Ciò che mi preme sottolineare è che dopo vent'anni di attività dedicata ai revisori degli enti locali, l'unica associazione che si possa considerare significativa in Italia è l'Ancrel Il ministero dell'interno di questo ne è già informato. Pagina 41 „.„ Revisori. nn Cieli.co diviso in ire Pagina 29 di 39 press LITE 09/03/2012 ItaliaOggi PRITACY/ La Cassazione: per il. risarcimento è sufficiente aver creato imbarazzo e disagio La salute non si mette in comune L'ente non può pubblicare i dati sanitari del lavoratore DI ANTONIO CICCIA E ALESSIO UBALDI 1 comune non può pubblicare, senza un valido motivo di interesse pubblico, lo stato di salute del dipendente. Se lo fa deve risarcire il danno, che potrà essere accertato in base alla sola esistenza del paterna d'animo del lavoratore, provocato dalla arbitraria divulgazione dei suoi dati supersensibili. Lo ha stabilito la sentenza n. 2034 del 13 febbraio 2012 emessa dalla Corte di cassazione, con la quale è stata confermata la pronuncia del giudice di primo grado che ha condannato un comune sardo al risarcimento di ben 16.000 euro nei confronti di un suo dipendente, per violazione del codice della privacy. Nel caso di specie, il lavoratore ha chiesto all'ente di appartenenza che venisse riconosciuto il legame tra la malattia cui andava affetto e il lavoro prestato per lo stesso ente. Quest'ultimo ha rigettato la domanda e, successivamente, ha pubblicato un provvedimento nel quale sono stati inseriti tutti i particolari relativi alla malattia del lavoratore, comprese diagnosi, cause, natura ed effetti della stessa. Il lavoratore ha, quindi, deciso di rivolgersi al giudice per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale pati- to a seguito della divulgazione delle informazioni attinenti alla sua intimità. La Corte di primo grado, oltre a stabilire l'illegittimità del provvedimento, ha condannato l'amministrazione a risarcire il danno patito dal dipendente. Secondo il giudice cagliaritano, infatti, con la pubblicazione di quei dati il comune avrebbe violato, oltre che l'articolo 2 della Costituzione, i limiti di pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati personali previsti all'articolo 11 del decreto legislativo 193/2006. L'ente non ha condiviso il verdetto del giudice cagliaritano e ha deciso portare la lite in Cassazione. Secondo lo stesso, infatti, il danno patito dal dipendente non sarebbe stato concretamente provato. La Corte romana, con la sentenza in rassegna, chiarisce che se è vero che la semplice pubblicazione illegittima non comporta sempre un danno, è altrettanto vero che per ottenere un risarcimento basta che il giudice accerti un patema d'animo nel lavoratore, provocato della divulgazione dei suoi dati riservati. Ciò perché il provvedimento che rivela, senza un valido motivo, i richiamati dati provoca nel dipendente non solo un stato di disagio, imbarazzo o preoccupazione, ma anche —deve risarcire il danno il comune che diffonde dati sanitari del dipendente pubblicando un provvedimento all'albo pretorio —è indennizzabile il patema d'animo del lavoratore in ansia perché non sa quanti siano venuti a conoscenza della sua patologia ~>~~, un'incertezza sul numero di persone che verranno a conoscenza dei fatti. In tal senso, il dipendente si troverebbe nell'incapacità di relazionarsi con le persone che incontra, perché non sarebbe in grado di capire se i suoi interlocutori sono o meno a conoscenza del suo stato di salute. Per tali motivi la Corte romana ha scelto di confermare quanto già stabilito dal giudice di primo grado, confermando la condanna dell'ente L'effetto della sentenza è quello di rendere più facile la prova del danno per il lavoratore nel caso in cui il datore si renda colpevole di violazioni del codice della privacy. La decisione, peraltro, può essere estesa anche ai datori di lavoro privati, essendo anche questi ultimi tenuti, al pari dei primi, a osservare le norme che tutelàno la riservatezza dei lavoratori. Riproduzione riservata d) l ( 1,§)1 sui o tit. ) dann o niellaprivi e s111 .ilvvr^`^ r,iiall '111i Pagina 36 l ---- si nielle Pagina 30 di 39 in curtavo. press unE 09/03/2012 ItaliaOggi Le registrazioni sono da equiparare a un documento amministrativo Sbobinature senza segreti Accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari i ente locale è ten uto a dare positivo riscontro alla richiesta di accesso al c.d. «sbobinamento» della registrazione sonora di una seduta di consiglio comunale? L' Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241/1990, deve intendersi per «documento amministrativo» di cui può essere chiesto l'accesso «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale». A tale proposito, la giurisprudenza amministrativa si è più volte pronunciata nel senso di ritenere che semplici appunti, come devono essere considerate le registrazioni effettuate dal segretario comunale a proprio uso, non ancora tradotti in atti, «non assurgono alla qualificazione di documento amministrativo». (Tar Veneto n. 60 del 2002, Tar Lombardia, Milano, n. 1914 del 2009). In senso contrario si è espresso recentemente il Tar Piemonte ritenendo che «la registrazione sonora delle sedute consiliari è suscettibile di essere inclusa nella nozione di documento amministrativo rilevante, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d), della legge n. 241/90, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso» (Tar Piemonte sentenza 27/5/2011, n. 563). Con parere reso in data 22 ottobre 2002 in riferimento alla medesima problematica, la commissione per l'accesso •ai documenti amministrativi, istituita nell'ambito della presidenza del consiglio dei ministri, ha precisato che occorre «distinguere il caso in cui il segretario comunale raccolga per proprio uso personale dei meri appunti informali dell'adunanza consiliare, anche eventualmente su supporto magnetico per la redazione del successivo verbale, dall'ipotesi in cui la registrazione dello svolgimento della seduta consiliare costituisca adempimento di una mansione d'ufficio. Nel primo caso, gli appunti raccolti dal segretario sono da considerarsi alla stregua di una bozza strettamente personale, che potendo essere liberamente modificata non ha alcun carattere di documento amministrativo. Nel secondo caso, invece, la registrazione non è modificabile, ed il segretario o il personale espressamente incaricato di essa rispondono della sua genuinità; sicché la registrazione, dovendosi ritenere fedele riproduzione del dibattito consiliare, costituisce documento amministrativo, come tale accessibile da parte degli interessati». Nel parere del 25 novembre 2008, la medesima Commissione ha ritenuto ostensibile la registrazione della seduta di un consiglio comunale confermandone la natura di documento amministrativo al quale è garantito il diritto di accesso degli interessati, «senza che sia necessario fare richiamo alla normativa di speciale favore prevista per i consiglieri comunali». Pertanto, nel caso in cui il comune si avvalga, in via istituzionale, di un apposito servizio di trascrizione da nastro di interventi delle sedute consiliari, sussistono i presupposti oggettivi circa la natura di documento amministrativo delle registrazioni in discorso, richiesti dall'art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241/1990 ai fini dell'esercizio del diritto di accesso. Per quanto concerne il requisito soggettivo previsto dalla normativa in commento, si rammenta che ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 si definiscono «interessati» tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Tale nozione è stata interpretata in giurisprudenza in senso più ampio rispetto all'interesse all'impugnativa qualificabile in termini di diritto soggettiva o di interesse legittimo. «La legittimazione Pagina 39 Sholtinature senza segreti Pagina 31 di 39 press LinE 09/03/2012 ItaliaOggi all'accesso, conseguentemente, viene riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto d'accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante alla impugnativa dell'atto» ( Cds sez. VI, sent. n. 6440 del 27/10/2006, Tar Lazio, n. 3115 del 2008). La sussistenza dell'interesse, quale requisito soggettivo ex art. 22, comma 1, lett. b) citato, del soggetto richiedente l'accesso dovrà essere valutata alla luce dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati e in base alle disposizioni regolamentari recanti la disciplina del diritto di accesso adottate dall'ente locale. LE RISPOSTE AI QUESITI SONO A CURA DEL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO Pagina 39 Sholzinature senza segreti Pagina 32 di 39 press LinE 09/03/2012 ItaliaOggi presidente Anusca, Paride Gullini, ha scritto al ministro della ftmzione pubblica Patroni Grilli Anagrafe, la legalità innanzitutto Il cambio di residenza in tempo reale solleva molti problemi DI SILVIA ZINI I l recente decreto del 9 febbraio 2012 n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, ha introdotto importanti novità anche per il settore demografico. Le previsioni dell'articolo 5 impattano fortemente con la precedente normativa relativa alle iscrizioni anagrafiche, in nome del principio ispiratore del decreto stesso ossia di una semplificazione che possa snellire l'attività degli uffici e al contempo rendere più agevole per i cittadini il percorso per ottenere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Il fatto che un decreto così importante in questa particolare congiuntura storico-politica abbia inteso normare anche aspetti demografici, segna ancora una volta l'importanza dei servizi demografici per l'ordinato svolgersi della vita civile, per l'esplicazione dei diritti di persona e cittadino e per il regolare funzionamento della macchina comunale. Nonostante quindi il fatto che gli uffici di anagrafe e stato civile spesso siano considerati la cenerentola dei servizi comunali sia sul piano di assegnazione delle risorse economiche e di personale, sia su quello dell'importanza strategica, il decreto 5/2012 ne consacra invece un ruolo di primo piano. Non è la prima volta, a dire il vero, che i concetti espressi dall'articolo 5 conoscono la luce; ricordiamo infatti che già nel 2007 l'allora ministro per l'innovazione Luigi Nicolais aveva avanzato le medesime proposte, poi le vicende politiche avevano lasciato spirare la questione, che oggi torna prepotentemente alla ribalta, in un momento in cui i temi dello snellimento e dell'efficienza dell'agire amministrativo sono particolarmente sentiti, sia dalla classe politica, sia e soprattutto dalla cittadinanza. Anusca, da sempre convinta sostenitrice dei temi legati all'innovazione e alla semplificazione, non solo su un piano meramente programmatico, ma soprattutto operativo, essendo stata in questi anni fautrice e attiva protagonista in progetti di e-gov come la certificazione automatica, la trasmissione telematica degli atti di stato civile, l'implementazione della carta di identità elettronica, la firma digitale e il timbro digitale, tanto per fare qualche esempio, a fronte delle novità introdotte dal decreto in parola ha ritenuto di esprimere la propria opinione, con una lettera aperta al ministro, preoccupata che la nuova norma, anziché semplificare la vita dei cittadini, la complichi ulteriormente. Tale lettera è stata inviata successivamente anche ai presidenti dei gruppi parlamentari più rappresentativi, poiché è presso le due camere che il decreto nella giornata di oggi, per proseguire il proprio cammino e avere validità definitiva, dovrà essere convertito in legge. L'Associazione, in questo senso, gode di un punto di vista privilegiato, potendo essere al contempo interlocutore qualificato delle più alte istituzioni nazionali e internazionali del settore e centro di una rete di oltre 4.200 comuni e 7.200 operatori demografici in tutta Italia (a tanto ammontano gli associati), che è viva ed esprime indirizzi e opinioni. Non essendo né lobby, né cenacolo ristretto di studiosi del settore, ma espressione vivente e vivace degli operatori demografici di tutto il paese e al tempo stesso voce in dialettica continua e proficua con il ministero dell'interno ha il dovere di esprimere le proprie riflessioni da una visione di insieme più completa e ponderata. Alla luce di ciò, Anusca, con una lettera firmata dal suo presidente Paride Gullini, ha ritenuto fosse giunto il momento di esprimere il proprio parere su una soluzione che rischia di non raggiungere quegli obiettivi di semplificazione cui è ispirata la norma, con ricadute non positive, non solo sulla vita dei cittadini, ma anche sull'attività dei comuni e della pubblica amministrazione in generale. Vediamo prima di tutto in cosa consiste la novità finora solamente accennata nei contenuti. L'articolo 5 è significativamente rubricato come «Cambio di residenza in tempo reale» e in sostanza prescrive che le dichiara- zioni anagrafiche riguardanti il trasferimento da diverso comune italiano e da e per l'estero, la costituzione/mutazione di famiglia o convivenza e di cambiamento di abitazione, rese direttamente davanti al funzionario o per fax o modalità telematica devono tradursi, entro due giorni lavorativi, in iscrizioni anagrafiche, con effetti giuridici decorrenti dalla data di dichiarazione. Il comma quinto dell'articolo prevede poi degli accertamenti ex post, alla luce di una presunzione di conformità tra la situazione di fatto e quanto dichiarato. La ratio della norma è quella di uno snellimento delle procedure finora seguite, ma l'applicazione dell'articolo 5 che, così come formulato, anticipa gli effetti derivanti dall'iscrizione anagrafica al momento della richiesta del cittadino lascia prevedere anziché una effettiva e auspicata semplificazione, una complicazione, in primo luogo per il cittadino stesso, ma anche per i comuni e per la pubblica amministrazione in generale. «Nel nostro ordinamento», scrive infatti il presidente Anusca al ministro Filippo Patroni Griffi, «una molteplicità di benefici, prerogative e diritti è subordinata all'iscrizione anagrafica; questo perché, ogni qual volta il legislatore ha voluto riconoscere benefici legati alla residenza, lo ha fatto potendo contare sulla sostanziale correttezza e affidabilità delle re- Pagina 38 nagrafe.l legali/à irmanzihItto Pagina 33 di 39 press LinE 09/03/2012 gistrazioni anagrafiche. Si hanno fondati motivi per ritenere che il riconoscimento degli effetti giuridici immediati, prima ancora di avere verificato la veridicità della dichiarazione di parte, finirebbe per favorire comportamenti intesi ad ottenere illegittimi benefici, sia a livello nazionale che locale, in contrasto con l'interesse pubblico e a scapito dei diritti degli effettivi beneficiari». Il principio secondo cui prima si deve accertare la sussistenza del requisiti di legge, poi decidere se accogliere o rigettare la richiesta di iscrizione anagrafica, anche perché si ritiene che, in caso di controlli ex post negativi sulla veridicità di quanto dichiarato, possibili provvedimenti di annullamento di iscrizioni anagrafiche sarebbero privi di una concreta possibilità di essere attuati per i conseguenti benefici già ottenuti. In base alla nuova norma, per il solo fatto di aver presentato domanda di iscrizione anagrafica in un dato registro della popolazione residente, i cittadini potrebbero godere di benefici immediati e rilevanti anche per la sfera giuridica non solo individuale, ma anche collettiva. È il caso ad esempio dell'iscrizione nelle liste elettorali. Potrebbero diventare probabili fenomeni di migrazione elettorale dell'ultima ora verso comuni politicamente «in bilico», dove spostamenti anche modesti possono determinare il risultato. «Va sottolineato», scrive a que- ItaliaOggi sto proposito Paride Gullini, «che l'annullamento di una iscrizione anagrafica per dichiarazioni non corrispondenti al vero può portare a conseguenze anche penali per il dichiarante (ammesso che sia possibile dimostrare il dolo), ma certamente non consente di riparare i danni prodotti, ad esempio, dalla partecipazione al voto di chi non ne ha il diritto nel caso tutt'altro che raro, in cui un sindaco venga eletto con uno scarto minimo di voti. Per arrivare all'annullamento dell'iscrizione anagrafica e, conseguentemente, di quella elettorale, potrebbe in realtà passare un tempo ben superiore a quello che intercorre tra una domanda di iscrizione anagrafica e la partecipazione a una consultazione elettorale: tra accertamenti, comunicazioni, osservazioni dell'interessato e provvedimento definitivo, si può facilmente arrivare a una data successiva alla proclamazione degli eletti con effetti a quel punto ormai irreversibili, a meno che si voglia prendere in considerazione l'ipotesi estrema di una ripetizione della consultazione in seguito ai ricorsi che verrebbero inevitabilmente presentati». Altri effetti legati all'iscrizione anagrafica potrebbero riguardare l'accesso a benefici economici di varia natura previsti da norme nazionali, regionali e comunali; benefici fiscali o agevolazioni di vario genere (es. acquisto della prima casa); mutui agevolati pre- visti per determinate categorie di residenti (es. ristrutturazione immobili in centri storici; ingresso per le auto nei centri storici, agevolazioni di parcheggio ecc.); accesso a contributi finalizzati a disincentivare lo spopolamento di alcuni comuni. O ancora, assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o fruizione di servizi erogati dal comune come iscrizione agli asili, ricoveri in Rsa e case protette. Si tratta di un elenco non esaustivo, ma semplicemente esemplificativo delle varie ricadute che la norma potrebbe avere nella pratica. Anusca, lo ripetiamo, condivide ogni affiato di innovazione e nello spirito che ha sempre contraddistinto il suo cammino, non contempla solo una dimensione di critica fine a se stessa, bensì, nella lettera indirizzata al ministro, descrive le proprie proposte operative che si ispirano al medesimo indirizzo della norma, ma tengono conto delle ricadute pratiche che una legge definitiva potrebbe avere, come prima descritto: L'Associazione, nella conclusione della lettera, avanza le proprie proposte concrete in tre punti. Prima di tutto, ferma restando la necessità di un controllo preventivo di quanto dichiarato dal cittadino e non successivo da parte del comune di nuova residenza, la fissazione della chiusura del procedimento entro 30 giorni (secondo i principi della legge 241/90), quindi in un tempo addirittura minore dei 45 giorni previsti dal decreto. Secondariamente, si ritiene che entro 20 giorni il comune di nuova iscrizione deve inviare telematicamente la richiesta di cancellazione al comune di precedente iscrizione (con obbligo per questo di provvedere entro 5 giorni dal ricevimento, inviando i dati anagrafici in suo possesso); tale soluzione consente addirittura un'accelerazione della conclusione del procedimento, grazie all'eliminazione dei tempi morti finora registratisi nel comune di cancellazione e all'obbligo da parte del nuovo comune di residenza di effettuare accertamenti puntuali, ma rapidissimi (appena 20 giorni). Infine, al fine di ridurre il contenzioso giurisdizionale, inevitabile in caso di controversia insorta successivamente alla conclusione del procedimento, Anusca propone di riportare la maggior parte delle controversie sul piano amministrativo (ricorso allo stesso ufficiale d'anagrafe o al prefetto). Resta evidente che nonostante questo tentativo di fornire il proprio contributo nell'interesse comune, Anusca sosterrà in ogni caso l'azione di governo, qualsiasi siano gli indirizzi seguiti in sede di conversione del decreto, proseguendo nel suo percorso, iniziato oramai più di trent'anni fa, di impegno, professionale e formativo, al fianco degli operatori, della funzione pubblica e del ministero dell'interno, che sarà chiamato a rendere concretamente applicabile le nuove disposizioni con la modifica del vigente regolamento anagrafico. Pagina a cura di Primo Mingozzi Ufficio Stampa Viale Terme, 1056 40024 Caste! San Pietro Tenne (BO) Tel. +39 051/944641 ra. - fax +39 051/942733 Internet: www.anuscajt ma: segreteria@anuscait ufficiostampa@antiscait Pagina 38 nagrafe.l legali/à irmanzihItto Pagina 34 di 39 press LinE 09/03/2012 ItaliaOggi Impianti di videosorveglianza al vaglio del Viminale Gli impianti di videosorveglianza comunale devono essere installati o potenziati in conformità alle nuova direttive ministeriali e vagliati preventivamente dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Lo ha chiarito il Ministero dell'interno con la nota n. 224632 del 2 marzo 2012. Il ricorso ai sistemi elettronici di controllo del territorio è un fenomeno consolidato che è stato favorito anche dal mutato quadro normativo che ha ammesso i comuni alla gestione diretta della sicurezza urbana. La complessità delle regole, la tutela della privacy e delle opzioni tecnologiche a disposizione dei sindaci non ha però portato sempre a scelte razionali. Per ,questo motivo anche sulla base dell'indicazione espressa dall'Anci è stato avviato un tavolo tecnico di confronto con polizia e carabinieri finalizzato alla redazione di una direttiva ad hoc, adeguata a supportare le scelte concrete dei comuni. Ha così visto la luce la piattaforma della videosorveglianza integrata, specifica il ministero, ovvero un articolato documento che fornirà ai comuni interessati le linee guida per attivare o potenziare un sistema di videosorveglianza efficiente. Spetterà però ai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, specifica il ministero, validare preventivamente le scelte comunali utilizzando il documento appena realizzato. Nell'ottica di un sempre maggior coinvolgimento della polizia locale sulle questioni di sicurezza in senso lato il documento promuove innanzitutto a pieno titolo il sistema della sicurezza integrata ovvero il rapporto di stretta collaborazione tra vigili, polizia e carabinieri. Gli impianti di videosorveglian- za urbana hanno certamente importanza strategica anche per le forze di polizia dello stato, prosegue il decalogo. Per questo motivo il ministero dell'interno già con una circolare del 6 agosto 2010 ha evidenziato la necessità di un esame preliminare di queste installazioni da parte del locale comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Questa indicazione è stata ribadita dalle recenti linee guida Anci sugli impianti di videosorveglianza. In buona sostanza il luogo più idoneo per valutare l'idoneità strategica dei progetti di controllo elettronico del territorio sono gli uffici del prefetto in occasione dei comitati periodici sull'ordine e la sicurezza. Il mutato quadro normativo che ha declinato a livello locale competenze prima riservate solo agli organi dello stato in materia di sicurezza urbana, deve essere adeguatamente preso in considerazione nella fase di progettazione o implementazione degli impianti. Per elevare e uniformare per quanto possibile lo standard tecnologico dei sistemi il documento stabilisce di istituire un tavolo permanente presso il Viminale deputato a presidiare l'evoluzione tecnologica. Pieno appoggio all'interconnessione dei sistemi tra polizia locale e nazionale, infine, ma anche un decalogo operativo per i comuni che intendono ampliare o installare nuovi apparati. Stefano Manzelli -© Riproduzioneriservata Pagina 36 La salute non si melte in comune t o • " Pagina 35 di 39 press unE 09/03/2012 ItaliaOggi PROMO P.A. Valutazione, la Brunetta ai raggi X Redazione del manuale della performance, creazione di un nuovo sistema dei controlli interni, individuazione degli obiettivi e degli indicatori, misurazione e rendicontazione della performance individutde e organizzativa. Sono molte le problematiche per gli enti locali in merito all'attuazione della riforma Brunetta. Uno degli aspetti più critici riguarda la possibilità di finanziamento della premialità. L'unica possibilità che hanno gli enti è quella di adottare i piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ex dl 98/11: in caso di raggiungimento di economie aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, queste possono essere utilizzate, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa e il sistema premiante. Le problematiche applicative del dlgs n. 150/09 saranno affrontate nel corso del seminario «La gestione del sistema di valutazione: obiettivi, indicatori, modelli e finanziamento del sistema premiante dopo il dl 98/11 convertito in legge 111111», organizzato da Promo P.a. Fondazione a Firenze il 28 e 29 marzo. Info: 0583/582783; e-mail [email protected], www. promopa.it. Pagina 37 Comuni -virtuosi, bonus incerti Pagina 36 di 39 press LinE 09/03/2012 ItaliaOggi Il dubbio nasce dalle norme della manovra di luglio 2011. Sarà il Mef a dividere buoni e cattivi Comuni virtuosi, bonus incerti Patto soft per i bravi. Ma c'è chi vorrebbe una riduzione dei tagli DI MATTE() BARBERO S olo alleggerimento del Patto o anche recupero dei tagli previsti dal dl 78/2010 per i virtuosi? È questa una delle domande che ancora si pongono amministratori e tecnici degli enti locali, impegnati nella difficile quadratura del cerchio relativa al bilancio di previsione 2012. Il dubbio nasce dalla formulazione dell'art. 20, comma 3, del dl 98/2011, come modificato dapprima dall'art. 1, comma 9, del dl 138/2011 e in seguito anche dall'art. 30, comma 2, della legge 183/2011. Tale disposizione prevede che gli enti che risulteranno collocati nella classe più virtuosa «non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2012, dal comma 5, nonché dall'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010». In termini di Patto, ciò significa che essi avranno un obiettivo strutturale più agevole, dovendo conseguire un saldo finanziario pari a zero o, come chiarito dalla L'art. 20, comma 3, del dl 98/2011 prevede che gli enti virtuosi non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2012, dall'art. 14 del dl 78/2010 circolare n. 5/2012 della Ragioneria generale dello stato (si veda ItaliaOggi del 16 e 17 febbraio), a un valore compatibile con il riconoscimento, a favore degli altri enti, di un tetto massimo all'incremento dei rispettivi targets necessario per compensare gli sconti riservati ai primi della classe. Ma il punto è che l'art. 14 del dl 78, espressamente richiamato dal comma 3 dell'art. 20 del dl 98/2011, declina il concorso alla L'art. 14 del dl 78/2010 prevede la riduzione dei trasferimenti (ora fiscalizzati nei fondi sperimentali di riequilibrio) nei confronti di province (-500 milioni) e comuni (-2.500 milioni), cui In seguito si sono aggiunti gli ulteriori tagli previsti dall'art. 28 del di 201/2011 (pari, rispettivamente, 415 e 1.51a milioni). manovra degli enti locali anche in termini di riduzioni dei trasferimenti erogati dallo stato, trasferimenti che (con il federalismo fiscale) sono stati fiscalizzati e di fatto rimpiazzati dai fondi Sperimentali di riequilibrio• i tagli, a regime, valgono 500 milioni per le province e 2.500 milioni per i comuni (con esclusione di quelli con meno di 5.000 abitanti). Al momento, non è chiaro se la mannaia colpirà anche gli enti virtuosi (che, in tal caso, potrebbero contare solo su un Patto più leggero). Invero, i provvedimenti di riparto delle risorse 2012 licenziati la scorsa settimana dalla Conferenza stato-città e autonomie locali (si veda ItaliaOggi del 2 marzo) non dispongono nulla in tal senso, accreditando, in tal modo, la tesi negativa. Tuttavia, va anche rilevato che, al momento, non si conosce quali enti rientrano nell'una e nell'altra categont: sarà, infatti, un decreto del ministero dell'eco- Non è chiaro se gli enti virtuosi, oltre all'alleggerimento degli obiettivi di Patto, saranno anche esonerati dal tagli previsti dal di 78/2010. I provvedimenti di riparto licenziati la scorsa settimana non prevedono nulla in tal senso, ma al momento non è ancora stato approvato il l'elenco degli enti che saranno inclusi in tale categoria. nomia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, a individuare i buoni e i cattivi. Del resto, la previsione di tre rate di pagamento consentirebbe di operare anche questo tipo di aggiornamenti delle singole assegnazioni, oltre che di quelli relativi alle compensazioni del maggior o minor gettito derivante dall'Imu. In ogni caso, è evidente che la questione degli enti virtuosi va risolta in tempi brevi, per fornire certezze a tutti gli enti rispetto sia alla misura degli obiettivi sia all'entità effettiva delle spettanze. A quest'ultimo proposito, va segnalato che, se dovesse prevalere la tesi dell'esclusione dei virtuosi dai tagli previsti dall'art. 14 del dl 78/2010, il conto per i non virtuosi potrebbe essere più salato di quello relativo al Patto, considerata la mancanza di una clausola di salvaguardia che limiti l'esborso a carico dei primi per equilibrare il peso dei bonus concessi ai secondi. In altri termini, le risorse restituite ai primi della classe sarebbero tagliate per intero a tutti gli altri. Pagina 37 ,,,,, Pagina 37 di 39 , virtriosi. Itottos incerti press LITE 09/03/2012 ItaliaOggi Bandi attivi in Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Sicilia, Lazio e Liguria. Stanziati circa 20 rnln Nellap esca l'unione fa la forza L'Ue incentiva gli enti a costituire Gruppi di azione costiera Pagina a cura DI ROBERTO LENZI I ncentivi dal Fondo europeo per la pesca agli enti locali per valorizzare lo sviluppo locale della pesca, attraverso la promozione di Gruppi di azione costiera (Gac). Sono operativi in diverse regioni i bandi che mettono in gioco risorse del Fondo europeo per la pesca per finanziare i piani di sviluppo di aree costiere presentati da associazioni di soggetti con interesse nel settore ittico. Gli enti locali costieri sono quindi chiamati a promuovere la costituzione dei Gac per partecipare ai bandi della propria regione o, comunque, ad aderire alle proposte già formulate per la costituzione dei gruppi. Lo scopo dell'azione è attuare strategie di sviluppo locale a favore delle aree costiere nelle quali la pesca professionale e l'acquacoltura rappresenta una importante risorsa economica ed un importante elemento di coesione sociale attraverso strategie e processi innovativi di sviluppo duraturi nel tempo e capaci di rendere maggiormen- te competitive le imprese della filiera della pesca e dell'acquacoltura. Il Gac deve essere costituito dai rappresentanti del settore della pesca per un minimo del 20% e un massimo il 40% del numero dei soci, da enti pubblici per un minimo del 20% e un massimo del 40% del numero dei soci, da rappresentanti di altri settori locali di rilievo in ambito socioeconomico e ambientale per un minimo de 20% a un massimo del 40% del numero dei soci. La suddetta composizione deve essere rispettata sia a livello del gruppo espressione del partenariato sia a livello di organo decisionale. possono inoltre essere rivolte a rafforzare la competitività delle zone di pesca, ristrutturare e riorientare le attività economiche, in particolare promuovendo l'ecoturismo senza determinare Gli obiettivi dei Gac. I bandi regionali hanno lo scopo di finanziare piani di sviluppo delle aree costiere promossi dai Gac. I piani di sviluppo hanno l'obiettivo di sostenere le infrastrutture e i servizi per la piccola pesca e il turismo a favore delle piccole comunità che vivono di pesca e aggiungere valore ai prodotti della pesca. Le misure dei piani però un aumento dello sforzo di pesca, diversificare le attività mediante la promozione della pluriattività dei pescatori, creando posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca. Inoltre, saranno rivolti a tutelare l'ambiente nelle zone di pesca per conservarne l'attrat- tiva, rivitalizzare e sviluppare le località e i paesi costieri con attività di pesca e preservare e migliorare il patrimonio naturale e architettonico, recuperare il potenziale produttivo nel settore della pesca, se danneggiato da calamità naturali o industriali, promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca, soprattutto mediante l'istituzione di reti e la diffusione delle migliori pratiche. I fondi saranno anche destinati ad acquisire competenze e agevolare la preparazione e l'attuazione di una strategia di sviluppo locale, nonché contribuire alle spese operative dei gruppi. Bandi attualmente aperti in Veneto, Toscana, Sicilia, Lazio, Liguria ed Emilia Romagna. Attualmente sono aperti i bandi di selezione dei Gac in sei legioni italiane: Veneto, Toscana, Sicilia, Lazio, Li- Pagina 40 Nella pesca l'unione fa la forza Pagina 38 di 39 press LinE 09/03/2012 ItaliaOggi guria ed Emilia Romagna. Il Veneto mette in campo risorse per oltre 2,1 milioni di euro da destinare ai comuni costieri delle province di Venezia e Rovigo; la scadenza per presentare le candidature da parte dei Gac è fissata al 15 marzo 2012. La Toscana mette in campo risorse per oltre 1 milione di euro da destinare ai comuni costieri delle province di Grosseto, Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara; la scadenza per presentare le candidature da parte dei Gac è fissata al 30 marzo 2012. In Sicilia, i Gac hanno tempo fino al 14 'marzo 2012 per presentare domanda; i fondi a disposizione ammontano a 12,5 milioni di euro e ogni Gac può richiedere fino ad un massimo di circa 2 milioni di euro. Domande al 2 maggio 2012 in Lazio, per una dotazione di circa 870 mila euro. In Liguria la scadenza del bando è fissata al 31 marzo 2012 e le risorse disponibili ammontano a circa 570 mila euro. Ammontano a 1,3 milioni di euro le risorse messe in campo dall'Emilia-Romagna, il cui bando scade il 2 aprile 2012. Pagina 40 Nella pesca l'unione fa la forza Pagina 39 di 39