Ufficio stampa
Rassegna stampa
venerdì 9 marzo 2012
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INDICE
Corriere di Bologna
Parole per crescere
09/03/12
3
Cultura e turismo
Il Sole 24 Ore
PRIMA RATA, VERSAMENTO AL BUIO
09/03/12
5
Pubblica amministrazione
A MILANO RINCARI RECORD PER I NEGOZI
09/03/12
7
Pubblica amministrazione
Aliquote su misura solo per alleggerire settori particolari
09/03/12
Pubblica amministrazione
L’arma dell’antieconomicità
09/03/12
10
Pubblica amministrazione
Doppia indennità alla polizia locale
09/03/12
12
Pubblica amministrazione
Un passo oltre il socialismo municipalizzato
09/03/12
13
Pubblica amministrazione
SCATTA IL PIANO PER IL RECUPERO CREDITI
09/03/12
Pubblica amministrazione
Salvacondotto alle partecipate pubbliche
09/03/12
17
Pubblica amministrazione
«PA» PIù VELOCE, OK ALLA FIDUCIA
09/03/12
18
Pubblica amministrazione
Tetto agli stipendi pubblici esteso a Regioni e Authority
09/03/12
Pubblica amministrazione
Per multe, tasse e ticket versamenti anche online
09/03/12
14
16
Pubblica amministrazione
Cumulabili congedi e permessi
09/03/12
9
Pubblica amministrazione
19
20
Italia Oggi
Fino a 337 euro in meno con l'Imu
09/03/12
21
Pubblica amministrazione
Grande fratello sugli appalti
09/03/12
23
Pubblica amministrazione
Contributo integrativo, la p.a. paga il 2%
09/03/12
24
Pubblica amministrazione
Chi esagera con le progressioni verticali paga i danni
09/03/12
Pubblica amministrazione
Pubblico impiego, pensione magra
09/03/12
26
Pubblica amministrazione
Revisori, un elenco diviso in tre
09/03/12
28
Pubblica amministrazione
La salute non si mette in comune
09/03/12
30
Pubblica amministrazione
Sbobinature senza segreti
09/03/12
31
Pubblica amministrazione
Anagrafe, la legalità innanzitutto
09/03/12
33
Pubblica amministrazione
Impianti di videosorveglianza al vaglio del Viminale
09/03/12
Pubblica amministrazione
Valutazione, la legge Brunetta ai raggi X
09/03/12
37
Pubblica amministrazione
Nella pesca l'unione fa la forza
09/03/12
35
36
Pubblica amministrazione
Comuni virtuosi, bonus incerti
09/03/12
25
38
Pubblica amministrazione
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09/03/2012
CORRIERE DI BOLOGNA
Parole per crescere
1)al 19 al 22 marzo si letTà. la Fiera del libro per ragazzi:
ecco le anticipazioni della Stoppani sulle iniziative in città
a
a parola scritta é mezzo e
risultato della creatività,
strumento ed evidenza di
comprensione. Tratto unico dell'umanità, insieme alla musica. Prima delle parole, però, ci
sono le lettere. E da queste comincia La ricerca della Cooperativa (e libreria) Giannino Stoppani
nel suo impegno per la Fiera internazionale del libro per ra. gazzi (dal 19 al 22 marzo).
Lo fa, più preàsamente
ma non solo con una mo\
stra alla biblioteca De Amicis di Anzola, inserita nel ricco
programma «Fieri di leggere»
che sparge in città una marea di
iniziative in occasione della manifestazione fieristica. Molte di
n queste ruoteranno intorno a Di.: ckens nei 200 and dalla nascita.
.k•
Fiera, enti locali, associazione
editori, la Stoppavi, l'associazione littmelin e tutte le libreA rie sono dunque chiamate a
raccolta per fare ri Bologna
la capitale dell'editoria per i
più piccoli tra incontri, esposi▪ zioni, spettacoli e laboratori. E
mentre la Fiera, come tradizione,
apre le porte solo agli operatori,
ogni angolo della città accoglie bambini, famiglie e classi
già dal 17 marzo e per alme
no un mese.
•
In piazza Nettano, ad
sciupio, la Feltrinelli cos
à una libreria a cielo
perto rigorosamente dedita a bimbi e adolescenti
mentre tutti, o quasi, gli auto. 'N ft ospiti faranno tappa in Sala Borsa. Chiediamo a Grazia
Gotti, della Stoppani, qual è
.0 il contributo della cinerativa alla rassegna.
Partiamo dalla mostra sol• l'alfabeto. Perché ad Anzola?
«E una biblioteca che trasuda
cultura, ristrutturata ad atte dall'architetto Italo Rota. E poi ci pia-
i
ce coinvolgere la periferia, con i
suoi tempi lenti. I tempi della lettura».
E per leggere — conoscere
e crescere ---- si parte dalle lettere.,
«Allestiremo tavole originali
di Alessandro Sanna. e curiosi alfabetieri di tutte le forme. Poi partirà un laboratorio con la ditta
Fiori e le scuole per realizzare un
alfabeto "ferroso" ».
Curate anche la mostra su
Dickens a Palazzo Saraceni:
quali aspetti dello scrittore
avete valorizzato?
«Il contesto in cui ha lavorato
con ---- tra le altre cose una ricostruzione scenografica della
Londra dell'Soo. Ci sarà anche
una selezione di illustrazioni su
Dickens realizzate nel mondo ricavate da un catalogo dell'Ibc.
Ma quello di Dickens non è l'unico anniversario che celebriamo»
a
«Tornate» in Italia?
«Si, siamo nel centenario della morte di Giovanni Pascoli e al
poeta"ortolario e giardiniere" dedichiamo un'azione scenica curata da Giulia Zucchini e Vera Martinelli che girerà tra Casa Carducci, Orto Botanico, liontagnola e
altri spazi verdi».
il verde è un altro tenia caro alla Fiera di quesranno...
«E al centro anche di un'altra
nostra iniziativa: la mostra che
inaugurerà il 24 a Villa Ghigi con
tavole stupende degli ilitistratori
Pia Vaientinis e Mauro Evangeli--
A Palazzo Saracenl
La mostra su Dickens
ospiterà anche
una ricostruzione scenica
della Londra dell'800
.
sta create per un libro Rizzoli, Ii
poeta argentino 'orge Lujan racconterà poi, a modo suo, ai bambini, gli alberi del parco».
Quali -altri autori porterete
a Bologna?
«Gli incontri, tra scuole e librerie saranno almeno cento. Noi temiamo molto ai francesi Pascale
Estelion (che terrà dei laboratori
sui colori a Start) e Stéphane Barroux, una vera scoperta: il suo
piccolo Artbur, di sei anni, accompagna i lettori nelle sfide di
tutti i giorni. Barroux riesce anche a parlare ai bambini, con il loro linguaggio, di immigrazione,
di guerra, senza tabù ne forzarli re».
E voi, infrangerete tabù,
per i ragazzi bolognesi?
«Se la psichiatria è un tabù, lo
faremo: il 21 inauguriamo una
mostra al Roncati con disegni
che raccontano la storia di un
bimbo, figlio di una lavandaia
nel manicomio di Trieste. B ragazzino vivrà indirettamente
l'abolizione dei manicomi e il
cambiamento della percezione
della malattia mentale dopo la
legge Basaglia».
L'anno prossimo sarò il
5oenario della Fiera del libro,
vi state preparando?
«Stiamo facendo una ricerca
storica per capire come è nata
questa bellissima esperienza, ma
il nostro contributo per il 2012
non finisce qui...».
Che altro c'è?
«Una mostra di Simona Ntulazzani e reading di poesie a Palazzo
Fava, e il 25 marzo un giorno interamente dedicato a Bianca Pitzomo, tra le più importanti autrici italiane per l'infanzia»
Luciana Cavina
luciana.cavina(Ocs.it
C ,PROD.CONZ
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09/03/2012
CORRIERE DI BOLOGNA
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Il Sole12
09/03/2012
Prima rata, versamento al buio
Le aliquote arriveranno in molti casi dopo il termine per pagare l'acconto
Luigi Lovecchio
L'Imu è ancora un cantiere
aperto. Se è vero che il pacchetto di modifiche proposte all'interno del decreto sulle semplificazioni fiscali non ha trovato
posto nel testo definitivo è tuttavia possibile che alcune di esse vengano riprese in sede di
legge di conversione.
Almeno due modifiche sembrano indispensabili. La più urgente riguarda le modalità di calcolo del versamento in scadenza al 18 giugno prossimo.
Considerato che i Comuni
hanno tempo sino al 3o giugno
per deliberare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale, è evidente che i contribuenti
e ancor più gli intermediari professionali (Caf e professionisti)
non hanno il tempo materiale
per conoscere le decisioni locali. Il pagamento della prima rata
quindi difficilmente potrà tener
conto di quanto deliberato per il
2012. La soluzione è semplice e
consiste nello stabilire invia legi-
•
slativa che l'acconto sia versato
adottando le aliquote di base e la
detrazione di 200 euro. In pratica questo significa che i cittadini
dovranno applicare le misure
del 4 per mille per l'abitazione
principale e del 7,6 per mille per
gli altri immobili.
Il conguaglio con quanto deliberato dall'ente locale sarà effettuato in sede di saldo di dicembre. Sarebbe peraltro opportuno che tale modalità di conteggio sia resa facoltativa e non obbligatoria. In questo modo, il
contribuente che già conosce il
contenuto della delibera potrà
tenerne conto da subito, senza
attendere il saldo.
L'altra modifica che si impone riguarda la dichiarazione
Imu. Sebbene la disciplina di riferimento preveda l'approvazione del modello di dichiarazione
con decreto delle Finanze, la norma ha dimenticato di stabilire il
termine di presentazione. La lacuna non può essere colmata attraverso previsioni regolamen-
bh:
Contrasti
sugli sconti
per le case
affittate
Silvio Rezzonico
Giovanni Tucci
Il trattamento dell'Imu rispetto alle locazioni è e resta
uno dei nodi di più difficile interpretazione, almeno finché non arriveranno chiarimenti definitivi (che avrebbero già dovuto esserci, dal
momento che i Comuni, per
quanto a rilento, hanno cominciato a partorire le delibere sulle aliquote).
La tesi attualmente maggioritaria è che con l'Imu, che limita fortemente l'autonomia comunale, i proprietari di casa
tari, poiché l'eventuale violazione della relativa clausola non potrebbe essere sanzionata, in virtù del principio di legalità delle
sanzioni. Tale principio richiede che l'illecito consista nella
violazione di una disposizione
di legge, e non di regolamento.
Non è chiaro, inoltre, se per
il primo anno di applicazione
dell'imposta comunale l'obbligo della denuncia sarà generalizzato oppure se si potrà tener
conto di quanto già dichiarato
ai fini Ici. A stretto rigore, considerato che l'Imu è un tributo
formalmente nuovo, la denuncia dovrebbe essere presentata
da tutti gli interessati.
A ciò si aggiunga l'esigenza di
controllare il corretto pagamento della quota di imposta erariale, che ha regole in parte autonome rispetto al tributo propriamente municipale. In ogni caso,
appare necessario ribadire che
le informazioni già a disposizione dei Comuni attraverso il sistema di inters cambio dei dati cata-
che hanno dato m locazione
immobili a canone concordato si mangeranno le mani. Dovranno infatti dire addio alle
aliquote Iciridottissime previste da molti Comuni, che li
compensavano della funzione
sociale esercitata (canoni ridotti per i meno abbienti) con
sostanziosi sconti fiscali. Ricordiamo per esempio che a
Bologna e a Modena c'era
l'esenzione totale dall'Ici, a Torino e Lucca lo 0,1% di aliquota, lo 0,2 a Livorno, Parma, Pavia, Pesaro, Rimini e Bolzano,
e via elencando. Ora invece ci
sarà da sperare al massimo in
una riduzione dall'aliquota media dal o,76% alla minima del
0,46 per cento, con un imponibile comunque rivalutato del
6o% (un bel salto in su). Tra
l'altro va segnalato che buona
parte degli accordi territoriali
che stabilivano l'ammontare
massimo dei canoni conteneva una clausola per cui, in caso
di incremento dell'imposizione locale, l'accordo andava ri-
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stali non devono essere dichiarate dai contribuenti. Pertanto, le
compravendite immobiliari che
transitano attraverso il Mui (modello unico informatico), utilizzato da tempo dai notai, non dovrebbero essere oggetto comunicazione. Ma alcune informazioni potranno essere acquisite
solo per mezzo della dichiarazione di parte. Si pensi alle situazioni di esenzione oppure al valore
delle aree edificabili o ancora al
costo contabile dei fabbricati di
categoria D, posseduti da imprese e non censiti.
Non è chiaro, poi, se gli immobili esenti debbano o meno scontare l'Irp ef sui redditi fondiari. È
il caso, per esempio, dei fabbricati iscritti in categoria catastale E.
In assenza di precisazioni, la risposta dovrebbe essere negativa, p oiché il fatto che un immobile sia esente da Imu non è previsto come condizione che rende
inapplicabile l'esonero dalle imposte dirette.
visto: una discreta confusione.
Ricordiamo inoltre che alcuni
Comuni avevano beneficiato
con un Ici ridotta non solo le
locazioni concordate, ma anche quelle "normali" (purché
ad abitazione principale).
Una tesi minoritaria, ma
pur sostenibile, afferma invece che le aliquote ridottissime
sarebbero ancora possibili. Si
basa sul fatto che l'articolo 13
della manovra Monti fa salve
contemporaneamente sia le
norme istitutive dell'Ici e quelle modificative e integrative
(per esempio Dlgs 504/92, Dlgs 446/97 e legge 126/2008)
che quelle un po' più recenti
sull'Imu (Dlgs 23/2011). Per il
resto, vale il principio che dove la nuova disciplina non contraddice la vecchia, quest'ultima resta vigente. Quando ciò
accada è oggetto di possibile
interpretazione, non di certezze, anche (e non solo) per
quanto attiene alle locazioni.
ORIPRODUEMEREERVgA
ORIPRODUZIONEREERVATA
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II
Sole/ /,1
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Diff. %
IMARKA
Negozio
1 .4 56,6
-
Magazzino
Laboratorio
-•••••••••••••••••••••••-•-••••••
Capannone
Ufficio
3.568,0
-
1.252,7
1.28.6 , 8
3.035 0
2.728,1
•••••••••••••••••••••••••••
19.950,0
• •
2.459 ,8
36.2 5 2,0
............................
5.959 ,7
MA AMA
01:1
Negozio
2012
'''''
63,3
1.128,3
Magazzino
406,7
1.249,4
Laboratorio
471,8
1.004,0
Capannone
800,0
29.491,2
Ufficio
.123 5
9.595,4
•
011
2012
Negozio
1.077,4
2.390,3
Magazzino
1.651,2
3.623,3
Laboratorio
Capannone
Uffido
1.958,7
3.760,7
22.050,0
36.288,0
2.528.1
5.547 3
Diff. %
•
ARCA .
2011
-
•
Ne goz i o
Ma gazzino
- •
Laboratorio
- • • • • -Capannone
• •.• •.• • ••
Ufficio
•• • • • • • • •• •- • •
2012
•••••••••••••••••••••••••••••
387,2
1 002 1
556,4
1.424,3
839,4
1.s80 4
...................
1 .830,0
24 576,0.
2.869 8
7.346 ,7
••
2011
Negozio
Magazzino
....... ....................................
Laboratorio
2012
Diff. %
1.067 ,2
1.161,6
2.814,3
1.981 ,5
4.200,8:
19.600,0
35.616,0
4.259,2
10.319,3
-...-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Capannone
Ufficio
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Il Sole12
09/03/2012
A Milano rincari recor eri negozi
Nel capoluogo lombardo la differenza con l'Ici supera il 200% -Tasse più alte a Bologna
Saverio Fossati
Gianni Trovati
MILANO
Per gli immobili delle categorie produttive l'allarme fiscale era già risuonato a inizio
2011, con la comparsa dell'Imu
nel decreto sul federalismo
dei sindaci.
Da allora, però, il mondo è
cambiato, in peggio: il decreto
«Salva-Italia», che ha anticipato a quest'anno il debutto della nuova imposta, ha introdotto i moltiplicatori per il valore
catastale di negozi e uffici
(6o%) e delle imprese (2o%),
e con l'agricoltura è stato ancor più duro riportando
espressamente a tassazione
gli immobili "rurali" e, soprattutto, cancellando gli abbattimenti che riducevano il valore imponibile dei terreni, in
particolare quelli più piccoli.
Risultato: per negozi e uffici,
le aliquote di riferimento indicate dalla legge statale raddoppiano il conto rispetto a quelle
medie della vecchia Ici, per i
capannoni e gli altri immobili
strumentali all'attività d'impresa l'incremento di base è
del4o%, mentre per un piccolo terreno agricolo l'imposta
si moltiplica di sette-otto volte. Su questi livelli di partenza,
come mostrano gli esempi
pubblicati in queste pagine, intervengono i ritocchi dei sindaci, che nella grande maggioranza stanno studiando aumenti di aliquota per recuperare risorse e tamponare i tagli statali (si veda anche Il Sole
24 Ore di ieri).
I numeri mostrano le dimen-
oni del problema fiscale che
ende su queste categorie di
Dntribuenti. A Milano, dove
disavanzo corrente di 600
'filoni di euro e l'ipotesi di
on toccare nuovamente le adizionali Irpef concentrano
itte le attenzioni sull'Imu,
aliquota «ordinaria» (cioè
uella per gli immobili diversi
alle abitazioni principali) dorebbe attestarsi al 9,6 permilPer un piccolo negozio in
antro, si tratta di passare dai
euro chiesti dall'Ici nel
agli oltre 1.100 che saranno pretesi quest'anno
dall'Imu, con un aumento del
210% che dovrà essere sopportato anche dagli esercizi commerciali in periferia (la proporzione degli incrementi
non dipende dalla zona). Un
po' meno importante dovrebbe essere la stangata per i lavoratori artigiani perché Palazzo Marino, come altri Comuni, sta pensando ad un'aliquota ad hoc un po' più bassa (7,6
per mille nel caso milanese)
2011
per questo tipo di attività. L'entità degli incrementi dipende
ovviamente anche dai livelli
Ici di partenza, che a Milano
erano più bassi della media. A
Caserta, per esempio, le aliquote Imu dovrebbero essere
portate tutte al massimo (10,6
per mille, 6 per mille sull'abitazione principale), ma rispetto
al 7 per mille chiesto dall'Ici
nel 2011 l'aumento per negozi
e uffici è "solo" del 140% (cioè
si pagherà di Imu 2,4 volte ciò
che si è versato di Ici).
Numeri più rotondi sono
quelli che interessano le imprese. Gli esempi si basano
su un capannone di 2mila metri quadri in zona industriale:
a Roma, per esempio, si passerà da un'Ici intorno ai 2omila
euro a un'Imu che sfiora quota 4omila.
Un problema a sé, come accennato, è quello vissuto dai
terreni agricoli. L'Ici abbatteva la base imponibile in modo
proporzionale all'ampiezza
del terreno, riservando un trattamento via via più leggero ai
terreni più piccoli. L'Imu non
abbatte nulla, considera la base imponibile piena e di conseguenza produce rincari più salati per i terreni più piccoli. Negli esempi in fondo si fanno i
conti su due piccoli appezzamenti, al Nord e al Sud: il conto reale dipende dai valori fiscali di base di ogni Comune,
ma l'imposta è destinata a moltiplicarsi di 6-8 volte a seconda dei casi.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Sole/2
09/03/2012
Come si calcola il valore catastale su cui applicare l'aliquota
Tipo di immobile
111=
Reddito dominicale
di. Rendita catastale
Uffici
----------------- -------- ----------------------------- -------prigioni
---------------
-------
Categorie catastali
Il calcolo
A/10
!lì
da
scuole,armpdiPublc, a B/1
1,05
1,05
a
Abh,
gu.
80
140
Negozi
C/1
1 05
55
Box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni principali
C/2,
1,05
160
Laboratori artigiani, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro
C/3, 0/4 e C/5
1,05
140
Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri e cinema, ospedali privati,
palestre e stabilimenti balneari e termali con fini di lucro, compresi i fabbricati rurali strumentali*
da D/1 a D/10 escluso D/5
1,05
60
h,
Istituti dì credito, cambio e assicurazione
D/5
1,05
80
Terreni agricoli
-
1,25
130**
Aree fabbricabili
-
Vai di mercato al l0 gen, di ogni anno
ett
* anche questi fabbricati, così come le abitazioni, devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati entro il 30 novembre 2012, se non lo sono già *" 110 per gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti
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Il Sole/ /,1
09/03/2012
Automm:a I margini
Aliquote su misura
solo per alleggerire
settori particolari
Dai primi orientamenti
emersi a livello comunale traspare l'esigenza di procedere a differenziazioni delle aliquote Imu.
Al riguardo, la prima considerazione da fare riguarda l'inopportunità di una marcata diversificazione di aliquote nel primo anno
di applicazione dell'imposta, sulla base di un duplice ordine di
considerazioni.
Innanzitutto, occorre tener
presente la difficoltà di effettuare stime attendibili del gettito,
anche in considerazione dei tagli ai trasferimenti statali, che
sono stimati sul maggior incasso, calcolato ad aliquota standard. Non è inoltre da sottovalutare la possibile complicazione
che ciò comporterà peri contribuenti, alle prese con il doppio
calcolo che sembra necessario
ai fini della quota di imposta erariale. Per questa quota, infatti, il
conteggio deve sempre avvenire sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille.
Detto questo, i poteri deliberativi dei Comuni sono indubbiamente ampi. L'articolo 13 del
D1201/2011 prevede la facoltà di
ridurre l'aliquota fino al 4 per
mille per gli immobili locati,
per i fabbricati appartenenti alle imprese e per gli immobili
dei soggetti Ires. Si tratta delle
tre categorie che subiscono la
penalizzazione derivante
dall'aggravio dell'aliquota del
tributo patrimoniale insieme alla duplicazione con le imposte
sui redditi. L'articolo 8 del Dlgs
23/2011, inoltre, consente di differenziare queste riduzioni di
aliquote per categorie di immobili. Si ritiene che per categorie
di immobili si possa intendere
non solo categorie catastali ma
anche tipologie d'uso cui gli
stessi sono destinati.
È il caso ad esempio degli immobili appartenenti alle imprese artigiane, oppure alle imprese di nuova costituzione.
Nell'ambito degli immobili lo-
cati, una distinzione "naturale"
è tra contratti a canone concordato e contratti a canone di mercato. Deve però trattarsi di differenziazione in meglio e non
in peggio Non potrà quindi essere deliberata un'aliquota più
elevata di quella ordinaria ad
esempio per gli immobili degli
istituti di credito.
Nell'ambito dei beni appartenenti ai soggetti Ires dovrebbe invece essere possibile adottare una misura di favore per
gli immobili degli enti non
commerciali.
Al di fuori dei casi delle riduzioni di aliquote tipizzate nella
legge, la differenziazione è ammessa ma adottando una certa
cautela. Non pare possibile, ad
esempio, deliberare aliquote di-
Le regole devono ancora
essere chiarite
ma non è possibile
introdurre aumenti
per categorie specifiche
versificate a seconda del numero degli immobili posseduti.
Questo perché le aliquote Imu
non sono progressive ma proporzionali e questo limite legislativo non può essere superato
dal Comune. Sembra invece legittimo deliberare detrazioni aggiuntive per soggetti che hanno
situazioni reddituali o patrimoniali "svantaggiate", individuate
in delibera. La differenziazione
di aliquote per categorie catastali potrebbe rivelarsi un azzardo.
Secondo un orientamento giurisprudenziale, infatti, in queste
ipotesi la specificità di ciascuna
posizione immobiliare è già rappresentata nella rendita catastale e non può quindi essere ulteriormente valutata dal Comune.
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L.Lo.
e RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il sule/ /,1
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09/03/2012
LInerenm Il collegamento fra l'attività svolta e quella promozionale
L'arma dell'antieconomicità
Luca Gaiani
L'antie conomic it à mette
in crisi le sponsorizzazioni
non genuine. E questo il principale aspetto problematico che
si deve affrontare esaminando la deducibilità delle spese
sostenute per sponsorizzare
manifestazioni sportive, artistiche o culturali.
In linea generale, le sponsorizzazioni non presentano mai i
caratteri delle spese di rappresentanza, quanto meno dopo le
modifiche apportate all'articolo io8 del Tuir dalla legge
2 44/0 7. Il Dm 19 novembre
2008 ha, infatti, previsto che la
rappresentanza è caratterizzata, oltre che da fmalità promozionali o di pubbliche relazioni,
dalla gratuità dell'erogazione.
Gratuità che non si riscontra in-
vece nei contratti in esame nei
quali lo sponsor paga un determinato importo solo a fronte di
una specifica prestazione ricevuta. I problemi nascono quando, andando oltre le risultanze
contrattuali, vengono alla luce
elementi che fanno dubitare
delle reali finalità commerciali
della operazione.
Scattano così i rilievi basati
sulla asserita indeducibilità dei
costi derivanti da scelte antieconomiche dell'imprenditore,
L'EFFETTO
Negata la piena deducibilità
dei costi affrontati
per sostenere
manifestazioni sportive
artistiche o culturali
che prendono le mosse, in particolare, dall'esistenza diuna rilevante sproporzione tra il corrispettivo pagato e il valore del
messaggio promozionale fornito dal prestatore.
Quest'ultimo è in genere
un'associazione sportiva locale, un team motoristico non di
eccellenza, o comunque un soggetto che opera verso un bacino
di utenza limitato. Sproporzione che a volte è indice di sovrafatturazioni (con i conseguenti
ritorni di denaro sottobanco allo sponsor), mentre in altre situazioni nasconde (almeno in
parte) vere e proprie elargizioni che lo sponsor effettua per
motivazioni extraziendali (ad
esempio, per legami personali
con il titolare della squadra).
Sia nell'uno che nell'altro ca-
so, i verificatori, non riuscendo
a dimostrare l'esistenza di corrispettivi gonfiati, contestano la
deducibilità totale o parziale
per difetto di inerenza (articolo
109 Tuir), invocando il concetto di antieconomicità della spesa. In altre situazioni si assiste a
sponsorizzazioni per importi
contenuti, ma senza che vi sia alcun possibile ritorno sui ricavi,
vuoi per la tipologia di prodotti
(vendite in canali non influenzabili da messaggi pubblicitari),
vuoi per il tipo di mercato (società che opera solo all'estero
che sponsorizza una squadra di
un piccolo paese).
Qui l'Agenzia contesta o il difetto di inerenza (elargizione
per fmalità extraziendali, come
nel caso precedente) ovvero riqualifica le spese tra quelle di
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Il Sole12
09/03/2012
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rappresentanza, ritenendole caratterizzate da una sostanziale
gratuità e con fmalità di "immagine". Riqualificazione che trova però un ostacolo insormontabile se la controparte è una associazione sportiva dilettantistica e la spesa è inferiore a
zoomila euro, in quanto l'articolo 90 della legge 289/02 considera presuntivamente pubblicitarie queste sponsorizzazioni
(si veda la risoluzione
57/E/2010 che ritiene potenzialmente pubblicitarie anche prestazioni di importo eccedente
la soglia di legge).
Nessun problema può infine
porsi per le sponsorizzazioni
"genuine", nelle quali la prestazione promozionale acquistata
dallo sponsor è coerente sia
con la tipologia della azienda
sia con il corrispettivo pagato.
Né l'antieconomicità, né la rappresentanza possono in questo
caso interferire con la integrale
deduzione del costo.
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Il Sole12
09/03/2012
Decisione del Tribunale di Verona
Doppia indennità
alla polizia locale
Alessandro Bellini
:::::: Con due sentenze pronun-
ciate il 23 febbraio e il i° marzo
i Tribunali di Verona e di
Rimini hanno stabilito che è
possibile corrispondere al personale dell'area della vigilanza
2012,
l'indennità di disagio.
Negli enti locali italiani accade spesso che alla Polizia locale venga riconosciuta, in aggiunta all'indennità di vigilanza, anche quella di disagio. Senonchè in occasione delle ispezioni inviate dalla Ragioneria
dello Stato, frequentemente
vengono sollevati specifici rilievi su questo aspetto. Secondo la Ragioneria - che si rifà
all'orientamento dell'Aran - il
personale dell'area della vigilanza è adeguatamente tutelato per la specificità delle prestazioni richieste e per l'impegno,
la gravosità dei compiti e le re-
LA MOTIVAEON
Si devono compensare
in modo specifico
particolari situazioni
di lavoro
molto gravose
sponsabilità connesse, attraverso l'indennità di vigilanza.
Di conseguenza, il cumulo della predetta indennità con quella di disagio è possibile solo in
casi molto limitati.
Le due controversie decise
dal Tribunale di Verona e da
quello di Rimini originano
proprio da ispezioni ministeriali che avevano sollevato
questa censura. Nelle sentenze in commento, che sono le
prime a occuparsi della questione, i giudici, accogliendo
la tesi dei vigili, hanno giudicato legittima la corresponsione
dell'indennità di disagio al
personale della Polizia locale
e hanno ritenuto validi i relativi accordi decentrati integrativi. Nella sentenza veronese si
legge, infatti, che le due indennità «sono dirette a compensa-
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re particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, le quali non sono necessariamente coincidenti».
Secondo il Tribunale scaligero, «l'indennità di disagio
ha la funzione di compensare
particolari situazioni di lavoro più gravose (turni, rischi, reperibilità, esposizione a intemperie e agenti atmosferici),
mentre l'indennità di vigilanza ha la funzione di attribuire
un riconoscimento economico per lo svolgimento di particolari funzioni (polizia giudiziaria), che comportano particolari respons abilità». Ne consegue che i contratti collettivi
che riconoscono l'indennità di
disagio al personale della vigilanza «non risultano affetti da
nullità ai sensi dell'articolo 4o
del Dlgs 165/2001, per contrasto con norme imperative o
con i vincoli dettati dalla contrattazione nazionale».
Valutazione analoga è stata
fatta dal Tribunale di Rimini.
Le conclusioni raggiunte dalle
due sentenze sono condivisibili, anche se desta qualche perplessità l'affermazione secondo cui l'indennità di disagio dovrebbe compensare condizioni di lavoro più gravose quali
turni, rischi, reperibilità. Infatti, per tali caratteristiche della
prestazione sono previste dai
contratti nazionali voci ad hoc
dello stipendio.
Peraltro, anche il Parlamento sembra intenzionato a recepire il punto di vista dei giudici.
Si ricorda, infatti, che sono giacenti alle Camere diversi disegni di legge orientati in tal senso e che il Senato, con l'ordine
del giorno 9/2479/12 del 15 dicembre 2010, ha impegnato il
Governo ad adoperarsi al fine
di garantire al personale della
Polizia locale, in aggiunta a
quelle già previste, una indennità «diretta a remunerare gli
specifici rischi e i disagi correlati all'esercizio delle funzioni di
cui all'articolo 5 della legge 7
marzo 1986, n. 65».
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Il Sole12
09/03/2012
COMUNI E MERCATO
Un passo oltre
il socialismo
municipalizzato
di Giorgio Santilli
agrande rete delle aziende pubbliche del socialismo capitalistico municipale - il vero ostacolo a
, „2 una politica di mercato e di concorrenza nei settori strategici dell'economia italiana - comincia a perdere la sua compattezza di moloch e si apre a una ventata di modernizzazione. Va dato atto al sindaco di Firenze Matteo Renzi di aver aperto una breccia con la
gara europea sul trasporto pubblico locale e a quello
di Roma, Gianni Alemanno, di aver messo in cantiere
per tempo un progetto di modernizzazione della holding romana con la messa in vendita del 4O% delle
aziende di trasporto e di gestione dei rifiuti. Lo stesso
per Torino (si veda l'articolo a fianco). A ben guardare, però, queste tre novità sono soltanto i primi segnali
di un cambiamento che presto investirà tutta Italia.
Dietro queste decisioni c'è infatti la sottovalutata riforma dei servizi pubblici locali, voluta dall'ex ministro Fitto, poi azzoppata dal referendum sull'acqua, rilanciata dallo stesso Fitto e infine consolidata dal Governo Monti con il decreto liberalizzazioni. Quella riforma prevede l'azzeramento alla data del 31 dicembre prossimo di tutti i servizibasati sull'in house, l'affidamento dei servizi da parte del Comune senza gara a
una propria azienda controllata al 100%. Seppellito
l'in house, si potranno salvare le aziende pubbliche solo mettendo sul mercato almeno il 40% del capitale.
Oppure si dovrà passare alla concessione a terzi.
Finora queste riforme erano rimaste sulla carta e
sembravano oggetto di interesse per pochi cultori nei
seminari sul tema. La gara di Firenze e i progetti di Roma trasferiscono dalla carta alla realtà una legge e una
politica e dicono che la riforma- con l'obbligo di gara,
la liberalizzazione dei servizi ove possibile, un ruolo
più forte dell'Antitrust - è ormai largamente condivisa a destra e sinistra. Ci saranno ancora molte resistenze ad attuarla, ma il ghiaccio è rotto e questo porterà
un'accelerazione.
È tutto oro quel che luccica? No, evidentemente.
Per varie ragioni. La prima è che proprio la gara fiorentina dimostra come i colossi stranieri, quelli privati e dinamici e quelli forti di monopoli decennali sul
mercato interno, siano agguerriti e aggressivi. Non è
un male, questa iniezione di competizione vera. Gli
steccati per difendere l'italianità sono troppo spesso
solo argomenti per difendere lo status quo anche se è
auspicabile una politica che favorisca soggetti italiani capaci di competere per dimensione ed efficienza.
Due condizioni, però, sono necessarie. La prima è
che le regole di partenza siano uguali per tutti: la par
conditio e la clausola di reciprocità sono un paletto
di cui non si può fare a meno. Se mercato europeo
deve essere, allora sia: con tutti gli strumenti possibili
in sede europea. La seconda condizione riguarda le
modalità di svolgimento delle gare e i controlli sul rispetto dei patti sottoscritti.
La garaprevista dalla legge - detta «a doppio oggetto» - non solo porta a individuare un soggetto acquirente dell'aziendapubblica o concessionario dei servizi, ma anche le modalità di svolgimento del servizio. È
ora di fare un salto verso il reale rispetto dei patti che
vengono sottoscritti con il contratto di servizio. Dalla
parte pubblica, garantendo all'impresa vincitrice gli
aumenti tariffari previsti, perché il mercato non può
più prescindere da tariffe adeguate (mentre le tariffe
troppo basse favoriscono solo le inefficienze e i costi
nascosti di certi monopolisti pubblici). Dal lato
dell'azienda pubblica perché non sono più tollerabili
da parte di nessuna impresa livelli di qualità del servizio troppo spesso da terzo mondo. Vale per gli autobus, per le ferrovie, per la raccolta dei rifiuti.
I Comuni devono dotarsi di un soggetto tecnicamente adeguato che controlli l'attuazione del contratto di servizio (anche appoggiandosi alle Autorità nazionali) e devono prevedere sanzioni crescenti
(fino alla risoluzione del rapporto con l'impresa privata) in caso di inadempimento. La qualità del servizio non può più essere ignorata se si vuole che da
questa ondata di mercato venga un risultato positivo anche per i cittadini.
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bití dei a P. Una circolare della Ragioneria generale dello Stato detta i tempi sulle passività pregresse delle amministrazioni centrali
Scatta il piano per il recupero cre i
L'operazione dovrebbe sbloccare un miliardo per il rimborso di spese per consumi intermedi
Davide Colombo
Carmine Fotina
ROMA
Per la complessa operazione di recupero dei ritardi nei
pagamenti della Pubblica amministrazione alle imprese è
scattato il conto alla rovescia
della Ragioneria generale dello Stato. Il titolare del dipartimento, Mario Canzio, in una
circolare diramata qualche
giorno fa ha dettato i tempi della due diligence sulle passività
pregresse delle amministrazioni centrali.
Tutti i ministeri dovranno
accertare entro la fine del mese le posizioni debitorie cumulate nel corso del 2011 e segnalarle all'Ispettorato generale
del Bilancio, mentre entro il
3o aprile del prossimo anno
M:IMENCE
Entro fine marzo i ministeri
dovranno accertare le
posizioni debitorie cumulate
ma resta il nodo degli
arretrati di Regioni e Comuni
dovranno aver completato la
ricognizione sui cosiddetti
«residui passivi perenti» che
dovrebbero fotografare lo
stock dei debiti cumulati e, a
scadenza biennale, virtualmente cancellati dai conti di
bilancio e patrimonio nonostante l'esistenza di un vincolo al rimborso.
L'accelerazione della Ragioneria risponde alle indicazioni date dal Governo con il
varo del decreto liberalizzazioni, che impone appunto
questa più veloce ricognizione dei debiti fuori bilancio
che si sono «formati» nel 2011
ed esistenti alla data del 31 dicembre, in vista di un loro primo rimborso alle imprese. In
particolare l'operazione dovrebbe portare allo sblocco di
un miliardo di euro per il rimborso di spese per consumi intermedi, mentre sullo stock
dei vecchi debiti commerciali il finanziamento dei fondi
speciali previsto per quest anno è di 2,7 miliardi (da attingere dalle risorse relative a rimborsi e compensazioni di crediti d'imposta). La Ragioneria, in particolare, nella circolare chiede alle amministrazioni di spiegare dettagliatamente le cause di formazione
dei debiti «e gli interventi e le
misure messi in atto o previsti per evitare o contenere la
formazione dei debiti». Si precisa, inoltre, che «va indicato
il totale dei debiti in essere al
dicembre 2011 anche formatisi in esercizi anteriori al 2011
e non ancora smaltiti».
Va detto che non si tratta
della prima operazione di questo tipo. L'anno scorso era stata fatta un'analoga ricognizione per la reiscrizione a bilancio di vecchie passività e il finanziamento de i fondi speciali per il rimborso fu di 2,5 miliardi (uno per fondi di partita
corrente e 1,5 per fondi in conto capitale). Una cifra che ha
consentito solo il parziale pagamento di una piccola parte
del debito pregresso della pubblica amministrazione centrale, il cui ammontare complessivo non è ancora stato ufficialmente quantificato.
La "due diligence" coordinata dalla Ragioneria dello Stato
sarà dunque fondamentale
per chiarire il quadro di numeri che fino ad oggi rappresentano una sorta di grande buco
nero. L'indagine più attendibile è quella della Banca d'Italia
basata su questionari alle imprese industriali e dei servizi
privati non finanziari con almeno 20 addetti. In base a que-
sta ricognizione, l'indebitamento commerciale complessivo delle amministrazioni
pubbliche, incluse quelle locali, sarebbe rimasto nel 2oio sostanzialmente invariato sui livelli del 2006:4% del Pil, dunque circa 62 miliardi di euro.
Cifra che va però maggiorata
di oltre 3o miliardi di crediti di
natura fiscale. La distribuzione tra i sottosettori, in base alle stesse elaborazioni di via
Nazionale, evidenzierebbe
che, per i soli beni di consumo, circa il 54% è imputabile
alle Asl, il 20% ai Comuni, il
17% ai ministeri e la restante
parte a regioni e ad altre amministrazioni locali.
Tuttavia il monitoraggio
avviato su indicazione della
Ragioneria riguarda, almeno
in questa fase, esclusivamente le amministrazioni centrali. Resta così apertissima la
partita con Regioni e Comuni. La stessa Banca d'Italia sottolinea che «ritardi significativi si registrano tra gli enti locali con riferimento alla spesa in conto capitale». Il patto
di stabilità interno, è il tema
centrale, potrebbe aver spinto gli amministratori a posticipare i pagamenti di conto
capitale proprio per assicurare il rispetto dei vincoli del
patto interno.
A livello regionale i numeri record restano quelli delle
Asl. A Napoli la Asl i ha toccato il picco di 1.676 giorni per
rimborsare le imprese fornitrici di apparecchiature biomedicali.
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Scatta
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per il recuperocredti
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Il Sole/2
09/03/2012
I ritardi nei pagamenti: il caso della sanità
• I farmaci: i giorni di ritardo nei pagamenti alle industrie
farmaceutiche da parte delle Regioni (dicembre 2011)
Calabria.
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Fonte: Farmindustria; Assobiomedica
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Scatta il piano per il recupero crediti
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Il
soler /,1
09/03/2012
Per il Lavoro nero non scatta l'assunzione: le società parificate alle amministrazioni
Salvacondotto alle partecipate pubbliche
Alessandro Sacrestano
Spettano anche alle partecipate pubbliche le deroghe,
previste a favore della pubblica amministrazione, in tema
di violazioni di norme riguardanti l'assunzione o l'impiego
di lavoratori.
Così si è espressa la sezione
lavoro e previdenza del Tribunale di Salerno (sentenza
659/2012), rigettando il ricorso
proposto da due ex lavoratori di
una partecipata del Comune di
Vietri Sul Mare, allo scopo di vedersi riconoscere il diritto a un
contratto di lavoro a tempo indeterminato per le attività rese.
Nel 2010 i due lavoratori erano stati "impiegati" dalla società
in qualità di ausiliari del traffico.
Il loro utilizzo, comunque, avveniva in assenza di un formale
contratto di lavoro. Solo a distanza di qualche mese, la società
propone ai due lavoratori di sottoscrivere un regolare contratto
a tempo determinato, incassando il rifiuto da parte dei due ausiliari che, a scadenza del periodo
di impiego, impugnano tempestivamente il "licenziamento" com-
minatogli. Contestualmente, iricorrenti chiedono al giudice di
accertare la sussistenza di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con richiesta di reintegro. La partecipata si oppone.
Sebbene apparisse anomalo che
la società utilizzasse lavoratori
al di fuori di uno schema contrattuale tipico e formalizzato, nel
costituirsi la stessa ha invocato
l'applicazione dell'articolo 36
comma5 del Testo unico del pubblico impiego (Dlgs 165/2001).
Nel dettaglio, la norma stabilisce che «in ogni caso, la viola-
zione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o
l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con
le medesime pubbliche amministrazioni». Si tratta, ovviamente, di una disposizione posta a tutela degli equilibri economico-finanziari della Pa, introdotta anche con l'obiettivo
di scongiurare ogni possibile
abuso a fini meramente clientelari della cosa pubblica.
Con una singolare, ma condivisibile,presa di posizione, ilTribunale adito haritenuto di condividere la linea di difesa della partecipata, stabilendo che, nel caso di specie, l'assenza di contratto non potesse tradursi automaticamente in una declaratoria di
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Il tutto, in
quanto trattandosi di rapporto
intrattenuto dalle parti con una
società a intera partecipazione
pubblica, cui è affidata, peraltro,
la gestione di un servizio di pubblica utilità, trova applicazione
la disposizione contenuta nell'articolo 35 del medesimo Testo
unico che, di fatto, estende anche alle partecipate pubbl iche le
stesse garanzie, in tema, date dal
legislatore alla Pa.
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II
soler /,1
09/03/2012
NNZMN PUHUCA
Cumulabili
congedi
e permessi
Il dipartimento della
Funzione pubblica illustra
conia circolare 1/20121e novità introdotte dal Dlgs
119/20n in materia di congedo parentale prolungato e di
congedo straordinario per
l'assistenza a familiari con
grave handicap, per gli aspetti che più interessano i dipendenti pubblici. Le maggiori
novitàriguardano la p ossibilità di cumulare le diverse tipologie di permessi e congedi nell'arco dello stesso mese, ma non nello stesso giorno. Deve pertanto intendersi superata la circolare 13 del
2010 che precludeva il cumulo fra congedo straordinario
e permessi ex lege 104/92.
M.R.G.
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Il Sole12
09/03/2012
Le misure principali
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Diverse le sem plificazioni per i
cittadini: i cambi' di residenza
avverranno in tempo reale, la
richiesta di certificati potrà
essere fatta per via telematica,
procedure veloci per le patenti
degli ultraottantennì
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Da li° maggio i versamenti
dell'In ps saranno effettuati solo
ordine. Sa rà possibile pagare
via web anche multe, tasse,
ticket (le amministrazioni
dovranno comunica re L'Iba n) e
marche da bollo
Nei piani dí sanità nazionali e
regionali si privilegia la
gestione elettronica delle
In vigore da subito la norma
che prevede le iscrizioni agli
atenei esclusivamente online.
pratiche, attraverso l'utilizzo
della cartella clinica
elettronica e í sistemi di
Dal prossimo anno
accademico anche i l libretto
con glì esami sostenuti e i voti
sarà telematico
prenotazione elettronica
La soci al ca rd non sarà, più
riservata ai soli cittadini
italiani ma potrà esser e
attribuita anche a quelli
com unitari. Siamplia cosi la
platea dei fruitori della ca ta
acquisti
«Pa» più veloce, ok alla fiducia
Martedì il sì alla Camera: certificati addio, atti via web ma resta il nodo tic
Marco Rogari
ROMA
Addio ai certificati cartacei.
Pratiche burocratiche in tempo
reale. Iscrizioni online alle università. Possibilità di produrre il
pane la domenica. Un anno in
più per il b onus Sud. Piano triennale taglia oneri burocratici in
tempibrevi. Cartella clinica elettronica e nuova sperimentazione della social card, estesa a tutti
i cittadini
adini comunitari. Con questa fisionomia, rivista in diversi
punti dalle commissioni della
Camera, il decreto semplificazioni si accinge ad approdare al
Senato. Il via libera di Montecitorio al testo arriverà martedì
dopo che ieri il Governo ha incassato la fiducia della Camera
(la decima) con 479 sì, 75 no e 7
astenuti. Almeno due i nodi che
restano irrisolti: la limitazione
del «fondo imprevisti» del mini-
stero dell'Economia (calamità
naturali) e il pacchetto telecomunicazioni
Un pacchetto, quest'ultimo,
che prevede che gli operatori
non debbano pagare per servizi
non richiesti: per le "attività" accessorie le società potranno rivolgersi anche a imprese terze.
Ma queste misure, secondo l'associazione europea degli operatori di telecomunicazioni (Ftno), e anche a parere
dcll'Agcom, sarebbero in contrasto con la normativa comunitaria (si veda l'altro articolo in
RIT)CCW.
Via la tassa a ca rico delle
Regioni per sovvenzionare
[a protezione civile. Partita
ancora aperta sul «fondo
imprevisti» del Tesoro
pagina). Appare probabile,
quindi, che la questione venga
affrontata al Senato. È lo stesso
ministro della Pubblica amministrazione, Filippo Patroni Griffì, anon chiudere la porta a nuovi ritocchi: «Al Senato c'è abbastanza tempo» per un esame approfondito del testo (va convertito entro il 9 aprile, ndr), «valuteremo le proposte emendative». il ministro si dichiara comunque soddisfattoo per il lavoro della Camera.
Tra i correttivi quasi certi c'è
quello per eliminare, o attenuare, la limitazione, decisa in commissione a Montecitorio, del
fondo spese impreviste del Tesoro, utilizzato per le prime
emergenze in caso di calamità.
Il testo che esce dalla Camera
prevede anche lo stop all'obbligo per le Regioni di sovvenzionare gli interventi della prot ezio-
ne civile dopo le calamità naturali aumentando le accise sulla
benzina.
Al Senato potrebbe riaprirsi
anche la partita sull'assunzione
di tomila insegnanti, saltata alla
fine di un duro braccio di ferro
tra Pd e Pdl e non senza tensioni
con il Governo, così come peraltro sul «fondo imprevisti». Anche se il compromesso trovato
in extremis a Montecitorio, che
prevede lo sblocco degli organici dei docenti rispettando però i
tagli introdotti tre anni fa dal G overno Berlusconi, sembra destinato a tenere. Sul fronte scuola
arrivano anche misure contro il
bullismo.
Anche dopo le modifiche della Camera l'obiettivo di fondo
del provvedimento resta lavelocizzazione della Pa. Dal 2014 le
comun icazioni con gli uffici pubblici dovrarmo avvenire «esclu-
sivamente» attraverso i «canali
telematici e la posta elettronica
certificata». I certificati potranno essere chiesti via web e le
iscrizioni agli atenei saranno
possibili solo online. Dal prossimo anno accademico
(2013-2014) pure il libretto degli
esami universitari sarà "virtuale". Anche le multe viaggeranno
via web e i pagamenti all'Inps
non potranno più essere casti I
cambi di residenza e altri documenti saranno concessi in tempo reale. Viene prolungatala validità del bollino blu per le auto e
sono eliminate le duplicazioni
per i certificati dei disabili. Diventano più semplici le procedure per l'assunzione di immigrati
extracomunitari mentre la semplificazione dei controlli sulle
imprese non si applicherà a salute e sicurezza sul lavoro.
RI P RODUZIO NE RISERVATA
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, Pa,piùveloce.
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-alla fiducia
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09/03/2012
RehlbuzíogA d& manne., In Parlamento proposta di legge bipa rtisa n
Tetto agli stipendi pubblici
esteso a Regioni e Authority
Eugenio Bruno
ROMA
Prove di accordo bipartisan sul tetto agli stipendi pubblici. È stata depositata ieri alla
Camera una proposta di legge
che modifica la stretta sui dirigenti della Pa contenuta nella
manovra di Natale. Estendendola alle amministrazioni lo cali, alle Authority e (almeno sotto forma di moral suasion) alle
Regioni. Con l'obiettivo esplicito dibruciare le tappe e vararlo magari già in legislativa.
Il testo - che si compone di
un articolo unico in tre commi
e ha sei promotori (Gianclaudio Bressa e Roberto Zaccaria,
Pd, Renato Brunetta e Peppino
Calderisi, Pdl, Mario Tassone,
Udc, Linda Lanzillotta, Api) raccoglie gran parte delle osservazioni giunte la settimana
scorsa dal Parlamento. Nel dare parere favorevole sul Dpcm
che attua il giro di vite previsto
dall'articolo 23-ter del Dl «salva-Italia», le commissioniAffari costituzionali e Lavoro di C amera e Senato hanno chiesto
di modificare in più punti la
norma originaria. Così da renderla applicabile all'intera galassia del lavoro pubblico ed
evitare possibili contenziosi.
Ed è l'obiettivo esplicito che
la proposta di legge in esame si
pone. Il primo comma ribadisce che il limite di riferimento
sarà per tutti il trattamento economico del primo presidente
della Corte di Cassazione (circa 3oomila euro) ma ne estende l'applicazione dalle sole Pa
statali a tutte quelle indicate
dall'articolo 1, comma 2, del testo unico sul pubblico impiego: Asl, scuole, università, Comuni, Province e Regioni. Anche se per queste ultime interviene l'ultimo comma a precisare che dovranno adeguare «i
propri ordinamenti alle norme
di cui al presente articolo».
Una formula essenziale per rispettare la competenza esclusiva delle autonomie sulla propria organizzazione.
In realtà, in quell'elenco
mancano le Authority. Il Ddl
interviene per riempire questo "buco" e specifica che la
soglia di stipendio varrà anche «nell'ambito di rapporti
di lavoro dipendente o autonomo con le Autorità amministrative indipendenti». E dunque sia i loro componenti che
i dipendenti.
Sempre nell'ottica di ampliare il più possibile la platea di destinatari, la stessa disposizione prevede che siano computate in modo cumulativo le somme erogate al diretto interessato «anche nel caso di pluralità
di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso
dell'anno ». A proposito di attribuzionimultiple il comma successivo stabilisce che chi aggiunge al trattamento della Pa
di appartenenza il "gettone"
per altre posizioni ne potrà
conservare solo una parte compresa tra il 20 e il 30% «in relazione all'impegno richiesto
dall'incarico» e fermo restando, comunque, il tetto massimo di cui si è detto in precedenza. Sostituendo così il 25% secco indicato dal Dl salva-Italia.
Il largo consenso sul Ddl potrebbe rendere molto rapido il
suo esame. Al punto che i suoi
ideatori ne auspicano l'approvazione in commissione in sede legislativa. Ma per riuscirci
serviranno più dei quattro
quinti dei suoi componenti. E
se l'Idv potrebbe anche appoggiarlo non è detto che il Carroccio, nella sua versione attuale
"tutto lotta e niente governo",
faccia lo stesso.
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Pamm veloce2k alla fiducia
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Il Sole12
09/03/2012
E- goy,gnm2nt, Entro tre mesi le amministrazioni dovranno mettere gli Iban sui propri siti
Per multe, tasse e ticket
versamenti anche online
Davide Colombo
ROMA
Lo slancio verso una sempre più diffusa digitalizzazione
delle procedure amministrative
non sembra aver fine, come dimostra l'iter di conversione del
Dl 5/2012 (Semplifica Italia). Rispetto al testo originario, che sul
fronte dello sportello coni cittadini non andava oltre la promessa del cambio di residenza in
tempo reale, ora s'aggiungono
misure nuove come il via libera
ai pagamenti telematici, compresi i versamenti delle marche
da bollo. Mentre per le gestione
dei servizi di rete delle amministrazioni arriva l'obbligo all'associazione per i Comuni minori
(fino a 5mila abitanti).
Ma vediamo nell'ordine i
provvedimenti principali. Entro tre mesi dal varo della legge, tutte le amministrazioni dovranno pubblicare sui propri siti istituzionali i codici Iban legati ai conti correnti con le relative causali di versamento. In
questo modo pagamenti ordinari come la tassa rifiuti o i ticket
sanitari, una multa o la retta per
la mensa scolastica potranno
essere effettuate con normale
bonifico bancario digitale. Anche il bollo si potrà pagare online, anche utilizzando la carta di
credito o una card prepagata,
ma in questo caso bisognerà
aspettare il decreto attuativo
che l'Economia e il ministero
della Pa dovranno adottare entro i8o giorni dalla pubblicazione della legge in Gazzetta.
Per le comunicazioni tra amministrazioni diverse e la gestione delle procedure, la «svolta digitale» è invece fissata per
il i° gennaio del 2014, data entro
la quale tutto dovrà viaggiare
esclusivamente online e tramite posta elettronica certificata.
Siamo oltre la frontiera di implementazione che era stata indicata nel piano e-government
2012, varato all'inizio della legislatura. E per centrare gli obiettivi contenuti nei vecchi cronoprogrammi, oltre a fissare date
precise, si rafforzano le indicazioni sulla gestione dei servizi
Ict. È il caso dell'obbligo per i
piccoli Comuni di associarsi
per la condivisione di infrastrutture direte.
Altro passo in avanti sulla di-
gitalizzazione è contenuto
nell'articolo che dettaglia i compiti della cabina di regia
sull'Agenda digitale per la promozione di tutte le iniziative di
diffusione dell'utilizzo delle reti
e delle tecnologie più avanzate,
compreso il cloud computing
per le attività e i servizi delle Pa.
In attesa del debutto della ricetta farmaceutica online (previsto entro l'anno dopo il successo dei certificati medici) gli ultimi emendamenti per la Pa digitale riguardano proprio la sanità.
Ma il tono è quello della norma
programmatica, da realizzare
nel rispetto delle autonomie regionale e dei limiti di budget. Si
propone che nei piani sanitari si
privilegi la gestione elettronica
delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica
elettronica, così come i sistemi
di prenotazione elettronica delle visite e l'offerta diretta di cure
attraverso la telemedicina mobile. Si vedrà quale Regione vorrà
lanciarsi per prima su questa
nuova frontiera.
RIPRODUZIONE RISERVATA
Pagina 10
«Pamm veloce2k alla fiducia
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press LITE
ItaliaOggi
09/03/2012
Le previsioni della Cgia di Mestre sulla nuova imposta immobiliare per i comuni capoluogo
Fino a 337 € in meno con l'Imu
Per single e famiglie la tassa sarà più leggera dettici
DI MATTEO RIGAMON'TI
N
ei comuni capoluogo, per
quasi tutte le famiglie con
figli a carico, l'Imu sulla
prima casa sarà più leggera della vecchia Id. E con l'introduzione della nuova imposta
sugli immobili, a guadagnarci più
di tutti saranno Savona, Taranto e Varese. E quanto ipotizzato
dalla Cgia di Mestre che in uno
studio sui comuni capoluogo ha
paragonato quanto si pagava di
Ici nel 2007, tenendo conto delle
aliquote e detrazioni di allora, con
quanto si dovrà pagare quest'anno con l'introduzione dell'Imu,
ipotizzando che i sindaci applicheranno l'aliquota ordinaria del
4 per mille. Nella simulazione la
Cgia di Mestre ha considerato la
detrazione di 200 euro prevista
per l'abitazione principale e gli
ulteriori 50 euro riconosciuti per
ogni figlio a carico di età inferiore
ai 26 anni.
Figli a carico. Relativamente
alle famiglie con figli a carico, solo
in otto comuni capoluogo e soltanto nel caso di un unico figlio a
carico, l'importo previsto dell'Imu
supererà, secondo quanto previsto
dalla Cgia, l'importo precedentemente corrisposto con l'Ici. Si tratta di 28 euro in più a Venezia, 22 a
Lecce, 21 a Roma e 20 a Bari (gli
altri comuni sono indicati nella tabella a lato). In quasi tutte le altre
situazioni ipotizzate il nucleo famigliare si troverà a risparmiare
da importi minimi di qualche de-
cina di euro, fino a un massimo di
oltre 300 euro. Tra chi ci guadagna
di più c'è Savona, dove il risparmio
è di 184 euro con un figlio a carico,
di 234 con due, di 284 con tre e di
334 con quattro, Taranto dove il risparmio previsto è di 183, 233, 283
e 318 euro e Varese con 151, 201,
220 e 220 euro. Se si considerano
le famiglie con 2 figli a carico, sono
10 (su 112 analizzati) i comuni
dove il risparmio è superiore a 150
euro, 39 quelli dove il risparmio è
superiore a 100 e 96 quelli dove il
risparmio è superiore a 50. In 16
comuni il risparmio per famiglia è
inferiore a 50 euro.
No figli a carico. Per le abitazioni di proprietari senza figli
a carico sono stati registrati risparmi sul pagamento dell'Imu
rispetto all'Ici in 68 (su 101) comuni capoluogo, soprattutto per
gli immobili ubicati a Savona
(-134 euro), Taranto (-133 euro),
Varese (-101 euro) e Enna (-108
euro). In 33 comuni capoluogo
(pari al 33% del totale), invece,
con l'Imu ci saranno aumenti rispetto a quanto si pagava di Ici.
Gli incrementi più significativi
saranno a Bari (+70 euro), Roma
(+71 euro), Lecce (+72 euro) e Venezia (+78 euro).
In linea generale, fanno notare
dalla Cgia, quando la rendita catastale di un'abitazione principale
supera i 620 euro, l'Imu diventa
più «pesante» rispetto all'Ici. In
alcuni casi, invece, le detrazioni
applicate all'Imu con aliquota al 4
per mille azzerano l'imposta.
©Riproduzione riservata--§§
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Fino a 337 inmeno mm FInm
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press unE
ItaliaOggi
09/03/2012
ENZA FI
Comun
Capoluogo
Savona
Taranto
Varese
Enna
Cosenza
Caserta
Pisa
Crotone
Benevento
Rimini
CHI CI GUADAGNA...
ici media : Imu
pagata
con aliquota
ne1.2007
4%o
337
204
186
318
220
119
25
108.
148
68
114
181
103
13
271
199
166
Differenz
-134
133
-101
-83
-80
-80
-78
-73
-72
-68
-
A CARICO
... E CHI CI PERDE
lei media
►mgt pagata
pagata
con aliquota
nei 2007
4%o
131
176
71
122
108
164
121
183
162
224
97
166
227
297
326
397
64
137
139
217
Comuni
Capoluogo
Pordenone
Chieti
Siracusa
Prato
Siena
Pescara
Bari
Roma
Lecce
Venezia
+44
+50
+57
+62
+62
+69
+70
+71
+72
+78
A CARICO
CHI CI GUADAGNA DI PIÙ...
uni
Capolu
Savona
Taranto
Varese
Caserta
Pisa
Benevento
Rimini
Genova
Ferrara
Catania
...E CHI DI MENO
Variazione Itnu-lci
Prima casa con figli a carico
1 Figlio
2 Figli
3 Figli
4 Figli
-184
-234
-284
-334
-183
-233
-283
-- -318
151
-220
-220
-201
-130
-180
-194
-194
-128
-178
-181
-181
-122-172
-222
-271
-118
-166
-166
-166
-117
-167
-217
-267
-262
-116
-166
-216
-104
-154
-160
-160
Comun
Capolu
Teramo
Lodi '
Siracusa
Prato
Siena
Pescara
Bari
Roma
Lecce
Venezia
riazione Imu-Ici
Prima a con figli a carico
1 Figlio 2 Figli 3 Figli 4 Figli
-18
-18
-18
-18
-16
-33
-33
-33
-43
93
-108
-88
-121
-38
-138
-38
-88
-97
+19
-31
-81
+20
-30
-80
-130
+21
-29
-79
-129
+22
-28
-64
+28
-22
-72
-122
-
Dati in euro
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Fino a 337
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in meno toni rimo
press LinE
09/03/2012
ItaliaOggi
SEMPLIFICAZIONI/Nasce la banca dati nazionale dei contratti pubblici
Grande fratello sugli appalti
Dal 2013 requisiti dei concorrenti vagliati online
DI ANDREA MASCOLINI
al 2013 negli appalti le
verifiche sui requisiti
dei concorrenti saranno effettuate esclusivamente online; sarà la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici,
presso l'Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici a mettere
a punto il delicato e, allo stesso
tempo, rivoluzionario sistema telematico; le stazioni appaltanti,
con l'avvio del sistema, non potranno - erificare i requisiti dei
concorrenti con modalità diverse
dalla consultazione della Bdncp;
gli appaltatori, non dovranno più
produrre certificati.
Sono queste alcune delle novità
derivanti dall'approvazione alla
camera del decreto legge semplificazioni (n. 5/2012) che, per
quel che riguarda l'attivazione
della Banca dati nazionale sui
contratti pubblici, secondo stime
del Governo, dovrebbe portare risparmi per 1,3 miliardi L'avvio
della Bdncp si inquadra nel filone
della cosiddetta «decertificazione»
e sburocratizzazione delle procedure che, sempre secondo alcune
stime governative, dovrebbe de-
D
terminare per le piccole e medie
imprese un risparmio sui costi
vivi della gestione amministrativa delle gare pari a circa 140
milioni all'anno, stando a quanto stimato dal governo. La nonna
del decreto-legge approvato dalla
camera rivitalizza la banca dati
che fu introdotta nel 2010 con il
comma 1 dell'art. 44, del dlgs
30 dicembre 2010, n. 235 stabilendo che dal primo gennaio
2013 tutta la documentazione
relativa alla prova dei requisiti
di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa che
i concorrenti devono possedere per partecipare agli appalti
sia acquisita dalla Banca dati
nazionale dei contratti pubblici
presso l'autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici. Spetterà
all'Autorità definire innanzitutto
quali dati, utili alla partecipazione alle gare, nonché alla verifica
delle offerte, debbano essere inclusi nella banca dati, nonché i
termini e le regole tecniche per
l'acquisizione, l'aggiornamento e
la consultazione dei dati contenuti nella predetta Banca dati.
La norma prevede che per l'attivazione della banca dati tutti
i soggetti pubblici e privati che
detengono dati e documenti relativi ai requisiti di partecipazione, abbiano l'obbligo di messa a
disposizione dell'Autorità di tali
dati e documenti. Parallelamente,
gli operatori economici saranno
tenuti ad integrare i dati contenuti nella banca dati nazionale
dei contratti pubblici, creando
un sistema dinamico e non statico come invece è oggi quello
basato sulle Soa, ove i certificati
hanno validità quinquennale. Il
meccanismo avrà una portata
fondamentale nel settore dei
servizi e delle forniture in cui,
diversamente dai lavori, non esiste un sistema di qualificazione
dei concorrenti.
All'obbligo di acquisizione della documentazione da parte della
Bdncp è correlato l'obbligo per i
committenti di effettuare le verifiche dei requisiti di capacità dei
concorrenti esclusivamente attraverso la banca dati, senza quindi
più chiedere documenti ai partecipanti alle gare. Ciò significa che
i partecipanti alle gare potranno
qualificarsi alle procedure semplicemente con una autodichiarazione del possesso dei requisiti di carattere generale e
speciale, mentre sarà cura del
committente che ha bandito
la gara, verificare che quanto
dichiarato sia conforme alle
risultanze documentali rese
disponibili a questo fine dalla
Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Adesso sarà compito dell'organismo di vigilanza sui contratti
pubblici presieduto da Sergio
Santoro, mettere d'accordo tutti
i soggetti che gestiscono le banche
dati (o che hanno i dati sui quali
effettuare le verifiche) rispetto alla necessità di giungere in
tempi rapidi alla messa a regime
del sistema, ma anche di fare in
modo che l'ingente afflusso di dati
non paralizzi tutta l'operazione
telematica:
--oRiprocluzione riservata—E
Pagina 30
...,..,
tirande fratello sugli appalti
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press LinE
09/03/2012
ItaliaOggi
EVADE ZA DEI PROFESSI
•
Contributo integrativo, la p.a. paga il 2%
Niente aliquota maggiorata per infermieri, periti industriali e biologi
L
e casse di previdenza
di nuova generazione
potranno aumentare il
contributo integrativo (a
DATA
carico del cliente) fino al 5%. Ma
i professionisti iscritti a tali enti
LE MISURE PER L'ADEGUATEZZA
DI PRESENTAZIONE
non potranno chiedere più del 2%
DELLA DELIBERA
alle amministrazioni pubbliche.
Dal 2012 il contributo soggettivo aumenterà
17 ottobre 2011
Questo perché la legge 133/2011
(mini-riforma Lo Presti) non può
Enpapl
progressivamente, in cinque anni, dal 10 ai
(approvata
prevedere nuovi oneri a carico
infermieri
16% del reddito netto. li contributo integra- il 21/12/2011 e cordella finanza pubblica. Se fino a
tivo sul fatturato passerà dai 2 ai 4%
retta il 7/3/2012)
poche settimane fa era solo un
orientamento dibattuto, oggi le
Dal 2012 aumenterà il contributo soggettivo
tre casse di infermieri (Enpapi),
Eppi
dell'i% annuo fino a raggiungere il 13%.
biologi (Enpab) e periti industriaperiti
Mentre il contributo integrativo sale al 4%. 15 novembre 2011
li (Eppi) che hanno presentato le
industriali
Dal
2015 al 2019 sí innalza il soggettivo al
apposite delibere di modifica dei
loro regolamenti (si veda tabella
18%. L'integrativo sale al 5%
in pagina) hanno ricevuto un vero
Dal 2012 il contributo soggettivo aumenterà
e proprio invito da parte dei miniEnpab
dell'i% annuo fino a raggiungerei115% nel
steri vigilanti a correggerle.
25 ottobre 2011
Un po' disorientati di fronte
biologi
2016. Mentre il contributo integrativo pasad una novità
serà dal 2 al 4%
che comunque
crea una discriminazione fra
provveduto all'inserimento del doppio
terzo degli iscritti all'ente lavora per conto
professionisti,
binario (2 o 4% a seconda del comdelle Asl e quindi non potrà sfruttare il
i tre istituti
mittente). Probabilmente la scelta di
meccanismo virtuoso della legge Lo Presti
pensionistici
seguire l'orientamento ministeriale è
(ovvero la destinazione di parte dell'intehanno adottato
arrivato dopo una valutazione di imgrativa maggiorata sul montante contristrategie diverpatto minimo della previsione delle
butivo dell'iscritto per far lievitare la fuse. L'ente degli
due aliquote.
tura pensione). Va da sé, infatti, che senza
infermieri guiL'Ente dei periti industriali guidato
aumento della quota a carico del cliente va
dato da Mario
da Florio Bendinelli, invece, si sta conin fumo il miglioramento dell'adeguatezza
Schiavon, per
frontando in questi giorni coni ministeri
delle prestazioni. Per questo motivo l'Enesempio, è stato
per cercare una soluzione. Anche se, vista
pab provvederà a recepire la differenza di
il primo a ricel'esigenza di portare a casa una riforma
aliquota a seconda del committente, anche
vere il via libera
inseguita negli anni, è probabile che alla
se l'orientamento annunciato è quello di
alla riforma con
fine l'Eppi provvederà a correggere la
avviare successivamente un contenzioso
rgio Nunziante
il chiarimento
mini-riforma interna.
per prevenire una discriminazione di tratesplicito che «comunque le amministraIl caso dell'istituto previdenziale dei
tamento fra i professionisti.
zioni pubbliche non pagheranno più del
biologi presieduto da Sergio Nunziante è
Ignazio Marino
2% di integrativo». L'Enpapi ha pertanto
quello, forse, più critico. Visto che più di un
Riproduzione riservata—
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pressunE
ItaliaOggi
09/03/2012
IOR
"
CN
ACC E A UNIVO
Chi esagera con le progressioni verticali paga i danni
Responsabilità erariale per l'ente che non rispetta il tetto del 50% delle assunzioni dall'esterno
numero eccessivo di pro
gressioni verticali determina
il maturare di responsabilità
amministrativa in capo agli
amministratori ed ai dirigenti che le hanno disposte. E' questo il principio stabilito
per la prima volta dalla Corte dei conti,
prima sezione giurisdizionale centrale,
sentenza n. 52 del 3 febbraio 2012.
Da sottolineare che la sentenza ha ribaltato la pronuncia di primo grado che
aveva mandato assolto rettore, componenti il consiglio di amministrazione e
dirigenti amministrativi della Università
della Basilicata, giudicando assente il requisito della colpa grave. Nel caso specifico viene rilevata una duplice illegittimità:
la mancata preventiva programmazione
del fabbisogno del personale ed il mancato rispetto del tetto del 50% rispetto alle
assunzioni dall'esterno.
Il primo elemento che la sentenza mette in evidenza è la necessità del rispetto da parte di tutte le amministrazioni
pubbliche, ivi comprese le università, del
vincolo alla programmazione del fabbiso-
Un
gno delle assunzioni. Per cui la mancata
preventiva adozione da parte dell'ente di
questo documento deve essere considerato come causa di illegittimità dei provvedimenti di progressione verticale che
sono stati adottati in violazione di tale
principio. Il contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale delle università,
ma disposizioni analoghe sono contenute
in tutti gli altri contratti collettivi nazionali, ivi compreso quello del personale
degli enti locali (esattamente l'articolo 4
del Cari 31.3.1999, cd nuovo ordinamento professionale), prevede la possibilità di
effettuare progressioni verticali.
In via interpretativa è stato generalmente inteso che questo tetto sia del 50%
dei posti da coprire. Si arriva a questa
conclusione sulla base del principio di cui
all'articolo 35 del dlgs n. 165/2011, che
prevede espressamente la necessità di
garantire «in misura adeguata l'accesso
dall'esterno». Questo tetto deve essere
calcolato in termini di bilanciamento tra
i posti messi a concorso pubblico e quelli
riservati alle progressioni e non con riferimento al bilanciamento della spesa (si
consideri che il costo di una progressione
verticale è enormemente più basso di una
assunzione dall'esterno). A differenza di
quanto ritenuto dai giudici contabili di
primo grado, non siamo in presenza di
una colpa lieve o scusabile; in quanto «gli
organi di amministrazione dell'università erano in possesso di tutti gli elementi
per poter svolgere una politica del personale esente da forzature del sistema
e rispettosa dei principi generali immanenti all'ordinamento amministrativo».
Si deve affermare, al contrario, che «le
condotte in esame rientrano fra i canoni
della colpa intensa».
Nella quantificazione del danno occorre
tenere conto del fatto che «la gestione del
personale stretta fra i principi generale
dell'ordinamento, la legislazione primaria e le norme derivanti dalla contrattazione, integra sicuramente una materia
di non facile gestione. Se poi si considera
l'incertezza descritta del quadro normativo, regolamentare e di indirizzo amministrativo — operativo nel quale i convenuti
odierno si sono trovati ad operare e, conseguentemente, a decidere le più opportune e satisfattive soluzioni di strategia
e di gestione», si deve arrivare alla conclusione della riduzione della misura del
danno. Il formarsi della prescrizione, per
giurisprudenza consolidata, non matura
«con riferimento alla condotta potenziale
quanto piuttosto con il momento in cui
l'amministrazione subisce l'effettiva diminuzione patrimoniale. Si deve quindi
fare riferimento ad un danno verificatosi
con i pagamenti successivi ai provvedimenti di approvazione dei bandi con cui
si indicevano le procedure selettive per
cui è causa»: da qui il mancato decorso
del quinquennio.
Nella individuazione dei responsabili,
la sentenza evidenza in primo luogo l'importanza del ruolo svolto dai direttori
amministrativi, che non possono essere
definiti come dei passacarte. Analoga
responsabilità matura nei confronti dei
componenti il consiglio di amministrazione.
Giuseppe Rambaudi
Pagina 35
ars
rieZ4i
°
Pubblico impiego. peosione mwm
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press LinE
09/03/2012
ItaliaOggi
Circolare del ministro Patroni Griffi sull'applicazione alla p.a. del decreto salva-Italia
Pubblico impiego, pensione magra
Non opera l'incentivo della permanenza al lavoro fino a 70 anni
DI DANIELE CIRIOLI
O
bbligati alla pensione i
dipendenti pubblici. Nei
loro confronti non opera
l'incentivo della permanenza al lavoro fino a 70 anni
d'età e non opera più neppure
la facoltà di rimanere in servizio
oltre i limiti d'età per conseguire
il massimo della pensione. E non
è tutto. Per chi abbia maturato i
requisiti nel 2011 (età, quota o
anzianità massima), la pubblica
amministrazione dovrà procedere con l'immediato collocamento
a riposo. È quanto stabilisce, tra
l'altro, la circolare n. 2 firmata
ieri dal ministro per la p.a. Filippo Patroni Griffi per illustrare
la riforma delle pensioni entrata
in vigore il 1° gennaio introdotta
dall'art. 24 del dl n. 201/2011
Nuovi limiti d'età. Innanzitutto, la circolare illustra i nuovi
requisiti di età e contribuzione
per maturare il diritto alla pensione, nelle due nuove alternative di pensione di vecchiaia e
pensione anticipata; ricorda, tra
l'altro, l'abrogazione delle finestre che fissavano la decorrenza
della pensione e l'estensione del
sistema contributivo, con il prorata, alle anzianità successive
al 2011. Le nuove norme non si
applicano, tuttavia, nei confronti
dei lavoratori che hanno maturato i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2011, i quali
potranno conseguire la pensione
in qualsiasi momento secondo il
vecchio regime (ante riforma).
Da questa deroga, la circolare fa
scaturire un preciso obbligo per
le p.a., ossia quello di dover collocare a riposo nel 2012 o negli
anni successivi al compimento
dei 65 anni quei dipendenti che
nel 2011 erano già in possesso della massima anzianità
contributiva (40 anni) o della
«quota» (era 96) o comunque
dei requisiti per la pensione.
Limite d'età ordinamentale. Per i pubblici dipendenti
l'aspetto cruciale (forse paradossale) della riforma è che,
mentre da una parte allontana
l'età di pensionamento dall'altro nega di rimanere più a
lungo in servizio quando ciò possa voler dire
un miglioramento
dell'assegno di pensione. Infatti, la riforma
non ha modificato il
regime dei limiti di
età per la permanenza in servizio
che, anzi, è stata espressamente
confermato (comma 4 dell'art. 24).
Ciò vuol dire, spiega la circolare,
che i predetti limiti continuano
a costituire il tetto massimo di
permanenza in servizio; pertanto, il lavoratore che li dovesse
raggiungere potrà proseguire il
rapporto d'impiego solo fino a garantirsi la decorrenza della pensione; viceversa, il dipendente
già in possesso del
diritto alla pensione, una volta raggiunto
il limite d'età
vedrà la p.a.
intimargli la
cessazione
dell'impiego
(è un obbligo
per la p.a.).
Stop agli
incentivi. Dalla sopravvivenza
dei limiti di età ordinamentale,
spiega la circolare, discende che
nel settore pubblico non opera il
principio di incentivazione alla
permanenza in servizio fino a 70
anni di età. Si tratta, in particolare, della possibilità di rimanere più a lungo a lavoro al fine
di maturare il diritto alla pensione, perché all'età di 70 anni
non opera più il requisito dell'
«importo minimo» di pensione
(pari a 1,5 volte l'assegno sociale). Dunque, tale opportunità
non vale per i pubblici dipendenti e non vale neppure l'altra
facoltà, specifica per il settore
pubblico, del concetto di «massima anzianità contributiva». In
particolare spiega la circolare,
l'estensione a tutti i lavoratori,
dal 1° gennaio 2012, del criterio
contributivo rende inapplicabili le disposizioni che consentivano al personale pubblico di
proseguire il servizio sino al
raggiungimento della massima anzianità contributiva al
fine di conseguire il massimo
della pensione (maggiormente interessati, nello specifico,
erano i dirigenti civili dello
stato e il personale del comparto scuola).
Pagina 35
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press LinE
09/03/2012
ItaliaOggi
Il periodo transitorio. La
riforma, tra l'altro, ha fatto salvi
i provvedimenti di collocamento
a riposo per raggiunti limiti di
età adottati prima del 6 dicembre 2011 (entrata in vigore del
dl n. 20112011). La salvaguardia,
spiega la circolare, concerne solo
le ipotesi di raggiunti limiti d'età;
mentre travolge gli eventuali
provvedimenti di pensionamento adottati per altri motivi. In tal
caso, pertanto, i dipendenti devono tornare al lavoro salvo che non
possano comunque far valere il
diritto alla pensione per altre ragioni. La circolare fa riferimento
a quegli atti con decorrenza dal
2013 per pensionamento di lavoratori con 40 anni di servizio
(e finestra mobile) e che, invece,
non raggiungono in quell'anno i
42 anni e 5 mesi se uomini ovvero 41 anni e 5 mesi se donne;
oppure ai casi di accettazione, già
nel 2011, di dimissioni per il raggiungimento della quota nell'anno 2012 o in anni successivi.
o Riproduzione riservata— —M
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09/03/2012
ItaliaOggi
In questi giorni stanno partendo le domande indirizzate ai comuni necessarie per l'iscrizione
Revisori, un elenco diviso in tre
Necessario aver svolto o chiesto di svolgere attività di revisione
DI MASSIMO VENTURATO
embra ormai imminente la pubblicazione del
decreto del ministero
dell'interno sulle nuove
modalità di nomina dei revisori
degli enti locali. Così, almeno è
emerso in occasione dell'ultima
riunione della Commissione enti
locali del consiglio nazionale dei
dottori commercialisti ed esperti
contabili presieduta da Antonino
Borghi (che è anche il presidente Ancrel) tenutasi a Roma il 27
febbraio scorso. Dalla lettura
dell'ultima bozza, che sembra
abbia già ricevuto il benestare
del Consiglio di stato, emergono le seguenti indicazioni: tutti
coloro che saranno in grado di
dimostrare il possesso dei requisiti previsti potranno chiedere
l'iscrizione in un apposito elenco
che verrà tenuto dalla prefettura
del capoluogo di regione. L'elenco
sarà suddiviso in tre parti: prima fascia, revisori per enti con
un numero di abitanti inferiori
a cinquemila; seconda fascia,
revisori per enti con numero di
abitanti superiore ai cinquemila ma inferiore ai quindicimila;
terza fascia, revisori per enti con
numero abitanti superiori a 15
mila. Nella prima fascia avrà
diritto a iscriversi chi è iscritto
all'albo dei dottori commercialisti
ed esperti contabili o dei revisori
legali e abbia conseguito crediti
formativi specifici sulla contabilità finanziaria e sulle disposizioni normative che riguardano gli
S
enti locali. Nella seconda fascia,
pur rimanendo l'obbligo del conseguimento dei crediti formativi,
avrà diritto ad iscriversi chi possiede un'anzianità di iscrizione
all'Odcec o al registro dei revisori legali da almeno cinque anni,
mentre per iscriversi nella terza
fascia verrà richiesta un'anzianità di iscrizione di almeno dieci
anni. Per tutti vale la regola di
dimostrare, per poter chiedere
l'iscrizione, di aver già svolto
l'attività di revisione in un ente
locale o perlomeno di aver richiesto di svolgerla. Ecco perché
in questi giorni molti comuni si
sono visti recapitare moltissime
richieste di svolgere l'attività di.
revisore. Il primo ad attivarsi a
favore dei colleghi comunicando
tramite stampa di presentare
almeno una domanda a un ente
per evitare di rimanere fuori
dall'elenco, è stato il consigliere
nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili delegato
agli enti pubblici Giosuè Boldrini. Rimane ancora incerto se sia
sufficiente presentare un'unica
domanda oppure se va presentata una domanda per ogni fascia.
Nel dubbio c'è chi, per non sbagliare, ne ha inviata più d'una.
Quel che è importante è che ci sia
la dimostrazione dell'invio della
domanda all'ente e quindi che la
stessa venga inoltrata a mezzo
lettera raccomandata o meglio
ancora, se si vuole risparmiare,
con posta elettronica certificata.
Ma torniamo al decreto. Se verrà
confermata la bozza, la prefettu-
ra del capoluogo di regione verificherà, quindi, tutte le richieste
di iscrizione all'elenco a seconda
dei requisiti e (speriamo) comunicherà l'accoglimento o meno
della domanda e la fascia di appartenenza. In seguito, un comune oppure una provincia che vorranno procedere alla nomina del
revisore o dei revisori invieranno
una richiesta alla prefettura che
procederà all'estrazione di tre
nominativi, nel caso di revisore
unico, ovvero di nove nominativi
se ci sarà da nominare il collegio..
Anche qui non è ancora da sapersi se i nominativi avranno un
ordine di priorità nella nomina
ovvero se tale nomina avverrà a
discrezione del consiglio comunale. In un primo momento sembrava che a seguito della richiesta da
parte del comune o della provincia ci fosse un bando in modo da
raccogliere le disponibilità di chi
volesse assumere l'incarico e sui
richiedenti si effettuasse l'estrazione di un nominativo o di tre,
in presenza del collegio. Questo
avrebbe sicuramente evitato casi
di rinuncia da parte di chi venisse estratto in un comune troppo
lontano dalla propria residenza
oppure non nella condizione di
poter accettare l'incarico per cause di ineleggibilità o incompatibilità. Quello che ci si è chiesti, in
questi giorni, è quando entrerà
in vigore la nuova procedura.
Sicuramente bisognerà attendere che le prefetture abbiano
eseguito tutte le procedure per
istituire l'elenco dei revisori da
cui estrarre i nominativi. Nel
frattempo valgono le vecchie
regole e quindi valgono ancora
le nomine da parte del consiglio
comunale. Qualcuno prudentemente scrive nelle delibere di
nomina «vecchia maniera», che
in caso il decreto attuativo prevedesse l'applicazione della norma
anche per gli incarichi dati nel
periodo transitorio, il compenso
spettante al revisore previsto in
delibera debba essere ricalcolato
sulla base dei giorni effettivi di
svolgimento dell'incarico, ma ciò
mi sembra pleonastico; normalmente sono sempre fatte salve
le nomine in essere fino alla scadenza del mandato, anche se la
prudenza non è mai troppa. Ci
sono poi ancora delle zone grigie:
la competenza territoriale e il
recepimento della norma comunitaria. Per quanto riguarda la
prima, mi sembra che la bozza
non lasci dubbi e che quindi si
guardi alla regione ove il revisore
ha la residenza. Per la seconda
questione si apre uno scenario
che se trovasse fondamento sarebbe allarmantg. Anche se è
vero che nel 2010 è stata recepita
la direttiva comunitaria del 2006
che prevede che l'attività di revisione venga svolta solo da coloro
che sono iscritti nel registro dei
revisori legali, mi viene da pensare che se ciò fosse considerato
in via assoluta, tutte le nomine di
revisori effettuate da enti locali
dal 2010 in poi in conformità alla
legge 267/2000 (quindi tutte le
nomine di revisori iscritti al solo
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1(eViS011. 1M
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Cieli.co dhiS0
in ire
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ItaliaOggi
Albo dei dottori commercialisti
ed esperti contabili e non anche
al registro dei revisori legali)
dovrebbero essere considerate
«contra legem» e di conseguenza
tutti gli atti di tali enti ove sia
previsto l'intervento dell'organo
di controllo dovrebbero essere considerati nulli. Su questi
presupposti, un Istituto (che di
Istituto ha solo il nome in quanto trattasi di un'associazione) ha
fatto scrivere dal proprio studio
legale ad un comune che aveva
emesso un avviso per la nomina
del revisore richiamando i requisiti previsti dal dlgs n. 267/2000
(quindi anche la sola iscrizione
all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e non
necessariamente l'iscrizione al
registro dei revisori legali), chiedendo di armonizzare l'avviso
con le prescrizioni comunitarie,
minacciando, in caso contrario,
azioni legali con richiesta di risarcimento danni patrimoniali e
non. E si dice che copia di questa
lettera circoli in molti comuni,
quasi come dire «state attenti
alle nomine che fate». Si tratta
più un'operazione di marketing
per farsi notare piuttosto che
un'azione atta a evitare errori
nell'applicazione della legge.
Ciò che mi preme sottolineare
è che dopo vent'anni di attività
dedicata ai revisori degli enti locali, l'unica associazione che si
possa considerare significativa
in Italia è l'Ancrel Il ministero
dell'interno di questo ne è già
informato.
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„.„
Revisori. nn Cieli.co diviso in ire
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ItaliaOggi
PRITACY/ La Cassazione: per il. risarcimento è sufficiente aver creato imbarazzo e disagio
La salute non si mette in comune
L'ente non può pubblicare i dati sanitari del lavoratore
DI ANTONIO CICCIA
E ALESSIO UBALDI
1 comune non può pubblicare, senza un valido
motivo di interesse pubblico, lo stato di salute del
dipendente. Se lo fa deve risarcire il danno, che potrà essere accertato in base alla sola
esistenza del paterna d'animo
del lavoratore, provocato dalla arbitraria divulgazione dei
suoi dati supersensibili.
Lo ha stabilito la sentenza
n. 2034 del 13 febbraio 2012
emessa dalla Corte di cassazione, con la quale è stata
confermata la pronuncia del
giudice di primo grado che ha
condannato un comune sardo
al risarcimento di ben 16.000
euro nei confronti di un suo
dipendente, per violazione del
codice della privacy.
Nel caso di specie, il lavoratore ha chiesto all'ente di appartenenza che venisse riconosciuto il legame tra la malattia
cui andava affetto e il lavoro
prestato per lo stesso ente.
Quest'ultimo ha rigettato la
domanda e, successivamente,
ha pubblicato un provvedimento nel quale sono stati inseriti
tutti i particolari relativi alla
malattia del lavoratore, comprese diagnosi, cause, natura
ed effetti della stessa.
Il lavoratore ha, quindi, deciso di rivolgersi al giudice per
ottenere il risarcimento del
danno non patrimoniale pati-
to a seguito della divulgazione delle informazioni attinenti
alla sua intimità.
La Corte di primo grado,
oltre a stabilire l'illegittimità
del provvedimento, ha condannato l'amministrazione a
risarcire il danno patito dal
dipendente. Secondo il giudice cagliaritano, infatti, con la
pubblicazione di quei dati il
comune avrebbe violato, oltre
che l'articolo 2 della Costituzione, i limiti di pertinenza e
non eccedenza del trattamento dei dati personali previsti
all'articolo 11 del decreto legislativo 193/2006.
L'ente non ha condiviso il
verdetto del giudice cagliaritano e ha deciso portare la lite
in Cassazione. Secondo lo stesso, infatti, il danno patito dal
dipendente non sarebbe stato
concretamente provato.
La Corte romana, con la sentenza in rassegna, chiarisce
che se è vero che la semplice
pubblicazione illegittima non
comporta sempre un danno,
è altrettanto vero che per ottenere un risarcimento basta
che il giudice accerti un patema d'animo nel lavoratore,
provocato della divulgazione
dei suoi dati riservati.
Ciò perché il provvedimento che rivela, senza un valido
motivo, i richiamati dati provoca nel dipendente non solo
un stato di disagio, imbarazzo o preoccupazione, ma anche
—deve risarcire il danno il comune che diffonde dati
sanitari del dipendente pubblicando un provvedimento
all'albo pretorio
—è indennizzabile il patema d'animo del lavoratore in
ansia perché non sa quanti siano venuti a conoscenza
della sua patologia
~>~~,
un'incertezza sul numero di
persone che verranno a conoscenza dei fatti.
In tal senso, il dipendente
si troverebbe nell'incapacità
di relazionarsi con le persone
che incontra, perché non sarebbe in grado di capire se i
suoi interlocutori sono o meno
a conoscenza del suo stato di
salute.
Per tali motivi la Corte romana ha scelto di confermare
quanto già stabilito dal giudice di primo grado, confermando la condanna dell'ente
L'effetto della sentenza è
quello di rendere più facile la
prova del danno per il lavoratore nel caso in cui il datore si
renda colpevole di violazioni
del codice della privacy. La
decisione, peraltro, può essere estesa anche ai datori di
lavoro privati, essendo anche
questi ultimi tenuti, al pari dei
primi, a osservare le norme
che tutelàno la riservatezza
dei lavoratori.
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09/03/2012
ItaliaOggi
Le registrazioni sono da equiparare a un documento amministrativo
Sbobinature senza segreti
Accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari
i
ente locale è ten uto a dare positivo
riscontro alla richiesta di accesso
al c.d. «sbobinamento» della registrazione sonora di
una seduta di consiglio comunale?
L'
Ai sensi dell'art. 22, comma 1,
lett. d) della legge n. 241/1990,
deve intendersi per «documento
amministrativo» di cui può essere chiesto l'accesso «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di
qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non
relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti
attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura
pubblicistica o privatistica della
loro disciplina sostanziale».
A tale proposito, la giurisprudenza amministrativa si è più
volte pronunciata nel senso di
ritenere che semplici appunti,
come devono essere considerate
le registrazioni effettuate dal segretario comunale a proprio uso,
non ancora tradotti in atti, «non
assurgono alla qualificazione
di documento amministrativo».
(Tar Veneto n. 60 del 2002, Tar
Lombardia, Milano, n. 1914 del
2009).
In senso contrario si è espresso recentemente il Tar Piemonte
ritenendo che «la registrazione
sonora delle sedute consiliari
è suscettibile di essere inclusa
nella nozione di documento amministrativo rilevante, ai sensi
dell'art. 22, comma 1, lettera
d), della legge n. 241/90, ai fini
dell'esercizio del diritto di accesso» (Tar Piemonte sentenza
27/5/2011, n. 563).
Con parere reso in data 22
ottobre 2002 in riferimento alla
medesima problematica, la commissione per l'accesso •ai documenti amministrativi, istituita
nell'ambito della presidenza del
consiglio dei ministri, ha precisato che occorre «distinguere il
caso in cui il segretario comunale
raccolga per proprio uso personale dei meri appunti informali
dell'adunanza consiliare, anche
eventualmente su supporto
magnetico per la redazione del
successivo verbale, dall'ipotesi in cui la registrazione dello
svolgimento della seduta consiliare costituisca adempimento
di una mansione d'ufficio. Nel
primo caso, gli appunti raccolti
dal segretario sono da considerarsi alla stregua di una bozza
strettamente personale, che
potendo essere liberamente modificata non ha alcun carattere
di documento amministrativo.
Nel secondo caso, invece, la registrazione non è modificabile,
ed il segretario o il personale
espressamente incaricato di essa
rispondono della sua genuinità;
sicché la registrazione, dovendosi ritenere fedele riproduzione
del dibattito consiliare, costituisce documento amministrativo,
come tale accessibile da parte
degli interessati».
Nel parere del 25 novembre
2008, la medesima Commissione ha ritenuto ostensibile
la registrazione della seduta
di un consiglio comunale confermandone la natura di documento amministrativo al quale
è garantito il diritto di accesso
degli interessati, «senza che
sia necessario fare richiamo
alla normativa di speciale favore prevista per i consiglieri
comunali». Pertanto, nel caso
in cui il comune si avvalga, in
via istituzionale, di un apposito
servizio di trascrizione da nastro di interventi delle sedute
consiliari, sussistono i presupposti oggettivi circa la natura
di documento amministrativo
delle registrazioni in discorso,
richiesti dall'art. 22, comma 1,
lett. d) della legge n. 241/1990
ai fini dell'esercizio del diritto
di accesso. Per quanto concerne
il requisito soggettivo previsto
dalla normativa in commento, si
rammenta che ai sensi dell'art.
22, comma 1, lett. b) della legge
n. 241/1990 si definiscono «interessati» tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di
interessi pubblici o diffusi, che
abbiano un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata
al documento al quale è chiesto
l'accesso. Tale nozione è stata
interpretata in giurisprudenza in senso più ampio rispetto
all'interesse all'impugnativa
qualificabile in termini di diritto soggettiva o di interesse
legittimo. «La legittimazione
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Sholtinature senza segreti
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ItaliaOggi
all'accesso, conseguentemente,
viene riconosciuta a chiunque
possa dimostrare che gli atti
procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano
idonei a spiegare effetti diretti o
indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di
una posizione giuridica, stante
l'autonomia del diritto d'accesso, inteso come interesse ad un
bene della vita distinto rispetto
alla situazione legittimante alla
impugnativa dell'atto» ( Cds sez.
VI, sent. n. 6440 del 27/10/2006,
Tar Lazio, n. 3115 del 2008).
La sussistenza dell'interesse,
quale requisito soggettivo ex
art. 22, comma 1, lett. b) citato,
del soggetto richiedente l'accesso dovrà essere valutata alla luce
dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati e in base alle disposizioni regolamentari recanti
la disciplina del diritto di accesso
adottate dall'ente locale.
LE RISPOSTE AI QUESITI
SONO A CURA
DEL DIPARTIMENTO AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO
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ItaliaOggi
presidente Anusca, Paride Gullini, ha scritto al ministro della ftmzione pubblica Patroni Grilli
Anagrafe, la legalità innanzitutto
Il cambio di residenza in tempo reale solleva molti problemi
DI SILVIA ZINI
I
l recente decreto del 9 febbraio 2012 n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e sviluppo, ha
introdotto importanti novità anche per il settore demografico.
Le previsioni dell'articolo 5
impattano fortemente con la precedente normativa relativa alle
iscrizioni anagrafiche, in nome
del principio ispiratore del decreto stesso ossia di una semplificazione che possa snellire l'attività
degli uffici e al contempo rendere più agevole per i cittadini il
percorso per ottenere l'iscrizione
nell'anagrafe della popolazione
residente.
Il fatto che un decreto così importante in questa particolare
congiuntura storico-politica abbia inteso normare anche aspetti demografici, segna ancora una
volta l'importanza dei servizi demografici per l'ordinato svolgersi
della vita civile, per l'esplicazione
dei diritti di persona e cittadino
e per il regolare funzionamento
della macchina comunale. Nonostante quindi il fatto che gli uffici
di anagrafe e stato civile spesso
siano considerati la cenerentola
dei servizi comunali sia sul piano di assegnazione delle risorse
economiche e di personale, sia su
quello dell'importanza strategica, il decreto 5/2012 ne consacra
invece un ruolo di primo piano.
Non è la prima volta, a dire
il vero, che i concetti espressi
dall'articolo 5 conoscono la luce;
ricordiamo infatti che già nel
2007 l'allora ministro per l'innovazione Luigi Nicolais aveva
avanzato le medesime proposte,
poi le vicende politiche avevano
lasciato spirare la questione, che
oggi torna prepotentemente alla
ribalta, in un momento in cui i
temi dello snellimento e dell'efficienza dell'agire amministrativo
sono particolarmente sentiti, sia
dalla classe politica, sia e soprattutto dalla cittadinanza.
Anusca, da sempre convinta
sostenitrice dei temi legati all'innovazione e alla semplificazione,
non solo su un piano meramente
programmatico, ma soprattutto
operativo, essendo stata in questi anni fautrice e attiva protagonista in progetti di e-gov come
la certificazione automatica, la
trasmissione telematica degli
atti di stato civile, l'implementazione della carta di identità
elettronica, la firma digitale e
il timbro digitale, tanto per fare
qualche esempio, a fronte delle
novità introdotte dal decreto in
parola ha ritenuto di esprimere
la propria opinione, con una lettera aperta al ministro, preoccupata che la nuova norma, anziché
semplificare la vita dei cittadini,
la complichi ulteriormente. Tale
lettera è stata inviata successivamente anche ai presidenti dei
gruppi parlamentari più rappresentativi, poiché è presso le
due camere che il decreto nella
giornata di oggi, per proseguire il
proprio cammino e avere validità
definitiva, dovrà essere convertito in legge.
L'Associazione, in questo senso,
gode di un punto di vista privilegiato, potendo essere al contempo
interlocutore qualificato delle più
alte istituzioni nazionali e internazionali del settore e centro di
una rete di oltre 4.200 comuni
e 7.200 operatori demografici
in tutta Italia (a tanto ammontano gli associati), che è viva ed
esprime indirizzi e opinioni. Non
essendo né lobby, né cenacolo ristretto di studiosi del settore, ma
espressione vivente e vivace degli
operatori demografici di tutto il
paese e al tempo stesso voce in
dialettica continua e proficua
con il ministero dell'interno ha
il dovere di esprimere le proprie
riflessioni da una visione di insieme più completa e ponderata.
Alla luce di ciò, Anusca, con
una lettera firmata dal suo presidente Paride Gullini, ha ritenuto fosse giunto il momento
di esprimere il proprio parere su
una soluzione che rischia di non
raggiungere quegli obiettivi di
semplificazione cui è ispirata la
norma, con ricadute non positive,
non solo sulla vita dei cittadini,
ma anche sull'attività dei comuni
e della pubblica amministrazione
in generale.
Vediamo prima di tutto in cosa
consiste la novità finora solamente accennata nei contenuti.
L'articolo 5 è significativamente
rubricato come «Cambio di residenza in tempo reale» e in sostanza prescrive che le dichiara-
zioni anagrafiche riguardanti il
trasferimento da diverso comune
italiano e da e per l'estero, la costituzione/mutazione di famiglia
o convivenza e di cambiamento
di abitazione, rese direttamente
davanti al funzionario o per fax o
modalità telematica devono tradursi, entro due giorni lavorativi, in iscrizioni anagrafiche, con
effetti giuridici decorrenti dalla
data di dichiarazione. Il comma
quinto dell'articolo prevede poi
degli accertamenti ex post, alla
luce di una presunzione di conformità tra la situazione di fatto
e quanto dichiarato.
La ratio della norma è quella
di uno snellimento delle procedure finora seguite, ma l'applicazione dell'articolo 5 che, così come
formulato, anticipa gli effetti
derivanti dall'iscrizione anagrafica al momento della richiesta
del cittadino lascia prevedere
anziché una effettiva e auspicata
semplificazione, una complicazione, in primo luogo per il cittadino
stesso, ma anche per i comuni e
per la pubblica amministrazione
in generale.
«Nel nostro ordinamento», scrive infatti il presidente Anusca al
ministro Filippo Patroni Griffi,
«una molteplicità di benefici, prerogative e diritti è subordinata
all'iscrizione anagrafica; questo
perché, ogni qual volta il legislatore ha voluto riconoscere benefici legati alla residenza, lo ha fatto
potendo contare sulla sostanziale
correttezza e affidabilità delle re-
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nagrafe.l legali/à irmanzihItto
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09/03/2012
gistrazioni anagrafiche. Si hanno
fondati motivi per ritenere che il
riconoscimento degli effetti giuridici immediati, prima ancora di
avere verificato la veridicità della
dichiarazione di parte, finirebbe
per favorire comportamenti intesi ad ottenere illegittimi benefici,
sia a livello nazionale che locale,
in contrasto con l'interesse pubblico e a scapito dei diritti degli
effettivi beneficiari».
Il principio secondo cui prima
si deve accertare la sussistenza
del requisiti di legge, poi decidere
se accogliere o rigettare la richiesta di iscrizione anagrafica, anche perché si ritiene che, in caso
di controlli ex post negativi sulla
veridicità di quanto dichiarato,
possibili provvedimenti di annullamento di iscrizioni anagrafiche
sarebbero privi di una concreta
possibilità di essere attuati per i
conseguenti benefici già ottenuti.
In base alla nuova norma, per il
solo fatto di aver presentato domanda di iscrizione anagrafica in
un dato registro della popolazione residente, i cittadini potrebbero godere di benefici immediati e
rilevanti anche per la sfera giuridica non solo individuale, ma
anche collettiva.
È il caso ad esempio dell'iscrizione nelle liste elettorali. Potrebbero diventare probabili fenomeni di migrazione elettorale
dell'ultima ora verso comuni politicamente «in bilico», dove spostamenti anche modesti possono
determinare il risultato.
«Va sottolineato», scrive a que-
ItaliaOggi
sto proposito Paride Gullini, «che
l'annullamento di una iscrizione
anagrafica per dichiarazioni non
corrispondenti al vero può portare a conseguenze anche penali
per il dichiarante (ammesso che
sia possibile dimostrare il dolo),
ma certamente non consente
di riparare i danni prodotti, ad
esempio, dalla partecipazione al
voto di chi non ne ha il diritto nel
caso tutt'altro che raro, in cui un
sindaco venga eletto con uno scarto minimo di voti. Per arrivare
all'annullamento dell'iscrizione
anagrafica e, conseguentemente, di quella elettorale, potrebbe
in realtà passare un tempo ben
superiore a quello che intercorre
tra una domanda di iscrizione
anagrafica e la partecipazione
a una consultazione elettorale:
tra accertamenti, comunicazioni, osservazioni dell'interessato
e provvedimento definitivo, si
può facilmente arrivare a una
data successiva alla proclamazione degli eletti con effetti a quel
punto ormai irreversibili, a meno
che si voglia prendere in considerazione l'ipotesi estrema di una
ripetizione della consultazione in
seguito ai ricorsi che verrebbero
inevitabilmente presentati».
Altri effetti legati all'iscrizione
anagrafica potrebbero riguardare l'accesso a benefici economici
di varia natura previsti da norme
nazionali, regionali e comunali;
benefici fiscali o agevolazioni di
vario genere (es. acquisto della
prima casa); mutui agevolati pre-
visti per determinate categorie
di residenti (es. ristrutturazione
immobili in centri storici; ingresso per le auto nei centri storici,
agevolazioni di parcheggio ecc.);
accesso a contributi finalizzati a
disincentivare lo spopolamento
di alcuni comuni. O ancora, assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica o fruizione di servizi erogati dal comune
come iscrizione agli asili, ricoveri
in Rsa e case protette.
Si tratta di un elenco non
esaustivo, ma semplicemente
esemplificativo delle varie ricadute che la norma potrebbe avere
nella pratica.
Anusca, lo ripetiamo, condivide ogni affiato di innovazione
e nello spirito che ha sempre
contraddistinto il suo cammino,
non contempla solo una dimensione di critica fine a se stessa,
bensì, nella lettera indirizzata al
ministro, descrive le proprie proposte operative che si ispirano al
medesimo indirizzo della norma,
ma tengono conto delle ricadute
pratiche che una legge definitiva potrebbe avere, come prima
descritto:
L'Associazione, nella conclusione della lettera, avanza le
proprie proposte concrete in
tre punti. Prima di tutto, ferma restando la necessità di un
controllo preventivo di quanto
dichiarato dal cittadino e non
successivo da parte del comune
di nuova residenza, la fissazione
della chiusura del procedimento
entro 30 giorni (secondo i principi
della legge 241/90), quindi in un
tempo addirittura minore dei 45
giorni previsti dal decreto.
Secondariamente, si ritiene
che entro 20 giorni il comune
di nuova iscrizione deve inviare
telematicamente la richiesta di
cancellazione al comune di precedente iscrizione (con obbligo
per questo di provvedere entro 5
giorni dal ricevimento, inviando
i dati anagrafici in suo possesso);
tale soluzione consente addirittura un'accelerazione della conclusione del procedimento, grazie
all'eliminazione dei tempi morti
finora registratisi nel comune di
cancellazione e all'obbligo da parte del nuovo comune di residenza
di effettuare accertamenti puntuali, ma rapidissimi (appena 20
giorni). Infine, al fine di ridurre il
contenzioso giurisdizionale, inevitabile in caso di controversia
insorta successivamente alla
conclusione del procedimento,
Anusca propone di riportare
la maggior parte delle controversie sul piano amministrativo (ricorso allo stesso ufficiale
d'anagrafe o al prefetto). Resta
evidente che nonostante questo tentativo di fornire il proprio contributo nell'interesse
comune, Anusca sosterrà in
ogni caso l'azione di governo,
qualsiasi siano gli indirizzi seguiti in sede di conversione del
decreto, proseguendo nel suo
percorso, iniziato oramai più di
trent'anni fa, di impegno, professionale e formativo, al fianco
degli operatori, della funzione
pubblica e del ministero dell'interno, che sarà chiamato a rendere concretamente applicabile
le nuove disposizioni con la modifica del vigente regolamento
anagrafico.
Pagina a cura di Primo Mingozzi
Ufficio Stampa
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09/03/2012
ItaliaOggi
Impianti di videosorveglianza
al vaglio del Viminale
Gli impianti di videosorveglianza comunale devono essere installati o potenziati in conformità alle nuova direttive ministeriali e vagliati preventivamente dal comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza. Lo ha chiarito il
Ministero dell'interno con la nota n. 224632 del 2 marzo 2012. Il ricorso ai sistemi elettronici di controllo del
territorio è un fenomeno consolidato che è stato favorito anche dal mutato quadro normativo che ha ammesso i
comuni alla gestione diretta della sicurezza urbana. La
complessità delle regole, la tutela della privacy e delle
opzioni tecnologiche a disposizione dei sindaci non ha
però portato sempre a scelte razionali. Per ,questo motivo anche sulla base dell'indicazione espressa dall'Anci è
stato avviato un tavolo tecnico di confronto con polizia e
carabinieri finalizzato alla redazione di una direttiva ad
hoc, adeguata a supportare le scelte concrete dei comuni.
Ha così visto la luce la piattaforma della videosorveglianza
integrata, specifica il ministero, ovvero un articolato documento che fornirà ai comuni interessati le linee guida
per attivare o potenziare un sistema di videosorveglianza
efficiente. Spetterà però ai comitati provinciali per l'ordine
e la sicurezza pubblica, specifica il ministero, validare preventivamente le scelte comunali utilizzando il documento
appena realizzato. Nell'ottica di un sempre maggior coinvolgimento della polizia locale sulle questioni di sicurezza
in senso lato il documento promuove innanzitutto a pieno
titolo il sistema della sicurezza integrata ovvero il rapporto
di stretta collaborazione tra vigili, polizia e carabinieri. Gli
impianti di videosorveglian-
za urbana hanno certamente
importanza strategica anche
per le forze di polizia dello
stato, prosegue il decalogo.
Per questo motivo il ministero dell'interno già con una
circolare del 6 agosto 2010
ha evidenziato la necessità
di un esame preliminare di
queste installazioni da parte
del locale comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Questa indicazione è stata
ribadita dalle recenti linee
guida Anci sugli impianti di
videosorveglianza. In buona
sostanza il luogo più idoneo
per valutare l'idoneità strategica dei progetti di controllo elettronico del territorio
sono gli uffici del prefetto
in occasione dei comitati
periodici sull'ordine e la sicurezza. Il mutato quadro
normativo che ha declinato
a livello locale competenze
prima riservate solo agli organi dello stato in materia di
sicurezza urbana, deve essere adeguatamente preso in
considerazione nella fase di
progettazione o implementazione degli impianti. Per
elevare e uniformare per
quanto possibile lo standard
tecnologico dei sistemi il documento stabilisce di istituire un tavolo permanente
presso il Viminale deputato
a presidiare l'evoluzione
tecnologica. Pieno appoggio all'interconnessione dei
sistemi tra polizia locale e
nazionale, infine, ma anche un decalogo operativo
per i comuni che intendono
ampliare o installare nuovi
apparati.
Stefano Manzelli
-© Riproduzioneriservata
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La salute non si melte in comune
t o
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09/03/2012
ItaliaOggi
PROMO P.A.
Valutazione,
la Brunetta
ai raggi X
Redazione del manuale della
performance, creazione di un
nuovo sistema dei controlli
interni, individuazione degli
obiettivi e degli indicatori, misurazione e rendicontazione
della performance individutde
e organizzativa. Sono molte le
problematiche per gli enti locali in merito all'attuazione della
riforma Brunetta.
Uno degli aspetti più critici
riguarda la possibilità di finanziamento della premialità.
L'unica possibilità che hanno gli
enti è quella di adottare i piani
triennali di razionalizzazione e
riqualificazione della spesa ex
dl 98/11: in caso di raggiungimento di economie aggiuntive
rispetto a quelle già previste
dalla normativa vigente, queste possono essere utilizzate,
nell'importo massimo del 50%,
per la contrattazione integrativa e il sistema premiante. Le
problematiche applicative del
dlgs n. 150/09 saranno affrontate nel corso del seminario
«La gestione del sistema di
valutazione: obiettivi, indicatori, modelli e finanziamento
del sistema premiante dopo
il dl 98/11 convertito in legge
111111», organizzato da Promo
P.a. Fondazione a Firenze il 28
e 29 marzo. Info: 0583/582783;
e-mail [email protected], www.
promopa.it.
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Comuni -virtuosi, bonus incerti
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press LinE
09/03/2012
ItaliaOggi
Il dubbio nasce dalle norme della manovra di luglio 2011. Sarà il Mef a dividere buoni e cattivi
Comuni virtuosi, bonus incerti
Patto soft per i bravi. Ma c'è chi vorrebbe una riduzione dei tagli
DI MATTE() BARBERO
S
olo alleggerimento del
Patto o anche recupero
dei tagli previsti dal dl
78/2010 per i virtuosi?
È questa una delle domande
che ancora si pongono amministratori e tecnici degli enti locali,
impegnati nella difficile quadratura del cerchio relativa al bilancio di previsione 2012.
Il dubbio nasce dalla formulazione dell'art. 20, comma 3,
del dl 98/2011, come modificato
dapprima dall'art. 1, comma 9,
del dl 138/2011 e in seguito anche dall'art. 30, comma 2, della
legge 183/2011.
Tale disposizione prevede che
gli enti che risulteranno collocati nella classe più virtuosa «non
concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2012, dal comma 5, nonché
dall'articolo 14 del decreto legge
n. 78 del 2010».
In termini di Patto, ciò significa che essi avranno un obiettivo
strutturale più agevole, dovendo
conseguire un saldo finanziario
pari a zero o, come chiarito dalla
L'art. 20, comma 3, del dl
98/2011 prevede che gli enti
virtuosi non concorrono alla
realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica fissati,
a decorrere dall'anno 2012,
dall'art. 14 del dl 78/2010
circolare n. 5/2012 della Ragioneria generale dello stato (si veda
ItaliaOggi del 16 e 17 febbraio),
a un valore compatibile con il
riconoscimento, a favore degli
altri enti, di un tetto massimo
all'incremento dei rispettivi targets necessario per compensare
gli sconti riservati ai primi della
classe.
Ma il punto è che l'art. 14 del
dl 78, espressamente richiamato
dal comma 3 dell'art. 20 del dl
98/2011, declina il concorso alla
L'art. 14 del dl 78/2010
prevede la riduzione dei
trasferimenti (ora fiscalizzati
nei fondi sperimentali di
riequilibrio) nei confronti
di province (-500 milioni) e
comuni (-2.500 milioni), cui
In seguito si sono aggiunti gli
ulteriori tagli previsti dall'art.
28 del di 201/2011 (pari,
rispettivamente, 415 e 1.51a
milioni).
manovra degli enti locali anche
in termini di riduzioni dei trasferimenti erogati dallo stato, trasferimenti che (con il federalismo
fiscale) sono stati fiscalizzati e di
fatto rimpiazzati dai fondi Sperimentali di riequilibrio• i tagli, a
regime, valgono 500 milioni per
le province e 2.500 milioni per i
comuni (con esclusione di quelli
con meno di 5.000 abitanti).
Al momento, non è chiaro se
la mannaia colpirà anche gli enti
virtuosi (che, in tal caso, potrebbero contare solo su un Patto più
leggero). Invero, i provvedimenti
di riparto delle risorse 2012 licenziati la scorsa settimana dalla
Conferenza stato-città e autonomie locali (si veda ItaliaOggi del
2 marzo) non dispongono nulla
in tal senso, accreditando, in tal
modo, la tesi negativa.
Tuttavia, va anche rilevato
che, al momento, non si conosce
quali enti rientrano nell'una e
nell'altra categont: sarà, infatti,
un decreto del ministero dell'eco-
Non è chiaro se gli enti virtuosi,
oltre all'alleggerimento degli
obiettivi di Patto, saranno
anche esonerati dal tagli
previsti dal di 78/2010.
I provvedimenti di riparto
licenziati la scorsa settimana
non prevedono nulla in tal
senso, ma al momento non
è ancora stato approvato il
l'elenco degli enti che saranno
inclusi in tale categoria.
nomia e delle finanze, d'intesa
con la Conferenza unificata, a
individuare i buoni e i cattivi.
Del resto, la previsione di tre
rate di pagamento consentirebbe di operare anche questo tipo
di aggiornamenti delle singole
assegnazioni, oltre che di quelli
relativi alle compensazioni del
maggior o minor gettito derivante dall'Imu.
In ogni caso, è evidente che
la questione degli enti virtuosi
va risolta in tempi brevi, per
fornire certezze a tutti gli enti
rispetto sia alla misura degli
obiettivi sia all'entità effettiva
delle spettanze.
A quest'ultimo proposito, va
segnalato che, se dovesse prevalere la tesi dell'esclusione dei
virtuosi dai tagli previsti dall'art.
14 del dl 78/2010, il conto per i
non virtuosi potrebbe essere più
salato di quello relativo al Patto,
considerata la mancanza di una
clausola di salvaguardia che limiti l'esborso a carico dei primi
per equilibrare il peso dei bonus
concessi ai secondi. In altri termini, le risorse restituite ai primi
della classe sarebbero tagliate
per intero a tutti gli altri.
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virtriosi. Itottos incerti
press LITE
09/03/2012
ItaliaOggi
Bandi attivi in Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Sicilia, Lazio e Liguria. Stanziati circa 20 rnln
Nellap esca l'unione fa la forza
L'Ue incentiva gli enti a costituire Gruppi di azione costiera
Pagina a cura
DI ROBERTO LENZI
I
ncentivi dal Fondo europeo
per la pesca agli enti locali
per valorizzare lo sviluppo
locale della pesca, attraverso la promozione di Gruppi di
azione costiera (Gac). Sono operativi in diverse regioni i bandi
che mettono in gioco risorse del
Fondo europeo per la pesca per
finanziare i piani di sviluppo di
aree costiere presentati da associazioni di soggetti con interesse
nel settore ittico. Gli enti locali
costieri sono quindi chiamati a
promuovere la costituzione dei
Gac per partecipare ai bandi
della propria regione o, comunque, ad aderire alle proposte già
formulate per la costituzione dei
gruppi. Lo scopo dell'azione è
attuare strategie di sviluppo locale a favore delle aree costiere
nelle quali la pesca professionale e l'acquacoltura rappresenta
una importante risorsa economica ed un importante elemento di coesione sociale attraverso
strategie e processi innovativi di
sviluppo duraturi nel tempo e
capaci di rendere maggiormen-
te competitive le imprese della
filiera della pesca e dell'acquacoltura. Il Gac deve essere costituito dai rappresentanti del
settore della pesca per un minimo del 20% e un massimo il 40%
del numero dei soci, da enti
pubblici per un minimo del
20% e un massimo del 40%
del numero dei soci, da rappresentanti di altri settori
locali di rilievo in ambito
socioeconomico e ambientale per un minimo de 20%
a un massimo del 40% del
numero dei soci. La suddetta composizione deve essere rispettata sia a livello
del gruppo espressione del
partenariato sia a livello di
organo decisionale.
possono inoltre essere rivolte a
rafforzare la competitività delle zone di pesca, ristrutturare e
riorientare le attività economiche, in particolare promuovendo
l'ecoturismo senza determinare
Gli obiettivi dei Gac.
I bandi regionali hanno lo
scopo di finanziare piani
di sviluppo delle aree costiere
promossi dai Gac. I piani di
sviluppo hanno l'obiettivo di
sostenere le infrastrutture e i
servizi per la piccola pesca e il
turismo a favore delle piccole
comunità che vivono di pesca
e aggiungere valore ai prodotti
della pesca. Le misure dei piani
però un aumento dello sforzo di
pesca, diversificare le attività
mediante la promozione della
pluriattività dei pescatori, creando posti di lavoro aggiuntivi
all'esterno del settore della pesca. Inoltre, saranno rivolti a tutelare l'ambiente nelle zone di
pesca per conservarne l'attrat-
tiva, rivitalizzare e sviluppare
le località e i paesi costieri con
attività di pesca e preservare e
migliorare il patrimonio naturale e architettonico, recuperare il potenziale produttivo nel
settore della pesca,
se danneggiato da
calamità naturali o
industriali, promuovere la cooperazione
nazionale e transnazionale tra gruppi
delle zone di pesca,
soprattutto mediante l'istituzione di reti
e la diffusione delle
migliori pratiche. I
fondi saranno anche
destinati ad acquisire
competenze e agevolare la preparazione
e l'attuazione di una
strategia di sviluppo
locale, nonché contribuire alle
spese operative dei gruppi.
Bandi attualmente aperti
in Veneto, Toscana, Sicilia,
Lazio, Liguria ed Emilia
Romagna. Attualmente sono
aperti i bandi di selezione dei
Gac in sei legioni italiane: Veneto, Toscana, Sicilia, Lazio, Li-
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Nella pesca l'unione fa la forza
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press LinE
09/03/2012
ItaliaOggi
guria ed Emilia Romagna.
Il Veneto mette in campo risorse per oltre 2,1 milioni di
euro da destinare ai comuni costieri delle province di Venezia e
Rovigo; la scadenza per presentare le candidature da parte dei
Gac è fissata al 15 marzo 2012.
La Toscana mette in campo risorse per oltre 1 milione di euro
da destinare ai comuni costieri
delle province di Grosseto, Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara; la scadenza per presentare
le candidature da parte dei Gac
è fissata al 30 marzo 2012.
In Sicilia, i Gac hanno tempo fino al 14 'marzo 2012 per
presentare domanda; i fondi a
disposizione ammontano a 12,5
milioni di euro e ogni Gac può
richiedere fino ad un massimo di
circa 2 milioni di euro. Domande
al 2 maggio 2012 in Lazio, per
una dotazione di circa 870 mila
euro. In Liguria la scadenza
del bando è fissata al 31 marzo 2012 e le risorse disponibili
ammontano a circa 570 mila
euro. Ammontano a 1,3 milioni
di euro le risorse messe in campo dall'Emilia-Romagna, il cui
bando scade il 2 aprile 2012.
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Nella pesca l'unione fa la forza
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Rassegna stampa - Comune di Anzola dell`Emilia