Armonizzazione del regolamento Consob ai principi europei del CESR CESR -comitato regolatore della sicurezza degli scambi finanziari in Europa -è stato fondato nel giugno 2001 dall’European Commission Decision . -nel 2002 emana due documenti: “A European regime of investor protection - The harmonization of conduct of business rules" e "A European regime of investor protection - The professional and the counterparty regimes" per armonizzare le norme di condotta degli intermediari finanziari e al fine di formare un unico mercato comune, in un contesto di tutela degli investitori e di incoraggiamento alla concorrenza tra operatori -la Consob recependo i principi della CESR ha redatto una bozza di modifica del regolamento 1152/98 CESR - l’esperienza che ha portaro a questa riforma a consigliato: rispetto sostanziale degli interessi sottesi alla disciplina più puntuale precettività delle procedure attraverso cui garantire il perseguimento dei risultati - inoltre ha portato al perseguimento di alcuni obbiettivi: effettività della disciplina del conflitto di interessi comprensibilità e chiarezza delle informazioni effettività dell’obbligo di acquistare comunque informazioni sul cliente più ampio contenuto informativo riconosciuto al contratto maggiore ambito di operatività della regola di best execution maggiore articolazione e tempestività dei doveri di attestazione, registrazione e rendicontazione Art 26 “REGOLE DI COMPORTAMENTO” comma 1:regole generali di comportamento: - correttezza (lettera a, b, c) - diligenza (lettera d,e,f) Disciplinano il rapporto tra intermediari ed investitori: Aspetti soggettivi Aspetti oggettivi Nell’ambito dei servizi di investimento, accessori, investimenti fuori sede, trading on line Al fine di tutelare l’interesse dei clienti e l’integrità dei mercati Art 26 “REGOLE DI COMPORTAMENTO” comma 2 Se nel prestare servizi di investimento e accessori soggetti “a riserva” gli intermediari finanziari intrattengono rapporti d’affari con “soggetti” di altri Paesi tali “soggetti” DEVONO avere la corrispondente autorizzazione nel loro Paese d’origine Art 26 bis “DELEGA DI SERVIZI DI INVESTIMENTO” comma 1- 4 DISCIPLINA GENERALE DELL’ISTITUTO DELLA DELEGA 4 ASPETTI FONDAMENTALI: Oggetto della delega Soggetti delegatari Forma della delega Comunicazioni all’investitore Art 26 ter “AFFIDAMENTO A TERZI DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO” comma 1- 2 AFFIDAMENTO A TERZI DI MERE ATTIVITÀ DI SUPPORTO 3 ASPETTI FONDAMENTALI: 1) Qualifiche dei soggetti terzi 2) Oggetto dell’affidamento 3) Forma dell’atto di affidamento Art 27 “CONFLITTI DI INTERESSE ” comma 1- 7 Se, nelle operazioni di investimento, si presentano conflitti di interesse allora: Sequenza obblighi Principi o Vanno evitati prevenzio ne Obbligo di adottare e osservare procedure interne (strumento organizzativo) trasparen za Si informa l’investitore circa la natura e l’estensione di tale conflitto: con il contratto di cui all’art. 30 ove non possibile, prima di ogni singola operazione per iscritto o comunque mediante supporto duraturo (strumento informativo) consenso È indispensabile il consenso dell’investitore per eseguire l’operazione in conflitto di interesse a) b) Ove non sia possibile prevenirli c) Ove il conflitto si manifesta lo stesso Descrizione Art 27 “CONFLITTI DI INTERESSE ” comma 8- 10 Caso particolare in cui si può presentare il rischio di conflitti di interesse: Attività degli intermediari Commissions Condizioni SOLO : Gli intermediari possono offrire o ricevere in connessione alla prestazione di un servizio di investimento Denaro, beni, servizi, diversi dalle normali commissio ni- spese 1. nella misura in cui tali commissions possono ragionevolmente contribuire alla prestazione del servizio al favore degli investitori; 2. agendo nel miglior interesse dell’investitore e informandolo adeguatamente Art 28 “INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI ” comma 2- 3 Art. 28 bis “INFORMAZIONI DAGLI INVESTITORI” comma 1 CONTRATTI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO ED ACCESSORIFASE PRECONTRATTUALE: 1. DOCUMENTO INFORMATIVO 2. DOCUMENTO SUI RISCHI GENERALI DEGLI INVESTIMENTI 3. AVVISARE IL CLIENTE CHE LE INFORMAZIONI SONO UTILI PER CURARE MEGLIO IL SUO INTERESSE INTERMEDIARIO INVESTITORE DARE NOTIZIA SU: LA SUA ESPERIENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI LA SUA SITUAZIONE FINANZIARIA I SUOI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO LA SUA PROPENSIONE AL RISCHIO EVENTUALI RESTRIZIONI OPERATIVE Art 28 “INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI ” comma 1 Informazioni agli investitori devono: ESSERE TEMPESTIVE ESSERE CHIARE ESSERE COMPRENSIBILI EVIDENZIARE ADEGUATAMENTE GLI ELEMENTI RILEVANTI CONSENTIRE AL DESTINATARIO CONSAPEVOLI SCELTE DI INVESTIMENTO O DISINVESTIMENTO Art 28 “INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI ” comma 4- 5 L’intermediario prima di prestare servizi di investimento, effettuare o consigliare operazioni di investimento o disinvestimento HA L’OBBLIGO DI DARE ALL’INVESTITORE ADEGUATE INFORMAZIONI sulla natura, i rischi e le implicazioni dello specifico servizio o dell’operazione A TAL FINE ESSI DEBBONO ADOTTARE ED OSSERVARE PROCEDURE INTERNE finalizzate alla gestione, aggiornamento, conservazione delle informazione da dare agli investitori Art 28 “INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI ” comma 5 Nel corso della gestione di un portafoglio l’intermediario DEVE INFORMARE L’INVESTITORE PER ISCRITTO Sulla riduzione di patrimonio per effetto di perdite in misura pari o maggiore alla percentuale fissata nel contratto Art 29 “OPERAZIONI NON ADEGUATE ” comma 1- 4 REGOLA GENERALE: Gli intermediari si astengono dal consigliare o effettuare operazioni NON ADEGUATE, individuate come tali per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, tenuto conto del profilo attribuito al cliente. ECCEZIONI Gli intermediari… Possono eseguire ADEGUATE: Eccezioni operazioni possono procedere ad operazioni non adeguate NON SOLO dopo aver accertato che il cliente abbia sufficiente disponibilità finanziaria eseguire SOLO con ordine dell’investitore Comma 4: Servizio di “execution only” di conferma scritto Art 30 “CONTRATTI CON GLI INVESTITORI ” comma 1- 3 Condizione per la fornitura di servizi di investimento ed accessori STIPULA DI UIN CONTRATTO- QUADRO (una copia data all’investitore): forma: scritta divieto di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche dell’accordo (art. 23 comma 2 del TUF) sostanza: coerente con l’art. 28 bis chiaro facilmente comprensibile ECCEZIONI all’obbligo della forma scritta del contratto (casi indicati alle lettere a,b dell’art. 30 comma 3): per motivate ragioni tecniche -per la natura professionale del contraente Art 31 “RAPPORTI TRA INTERMEDIARI E SPECIALI CATEGORIE DI INVESTITORI ” comma 1- 4 Gli operatori “qualificati” sono ESONERATI dall’applicazione: delle regole comuni a tutti i servizi di investimento dalle regole relative a singoli servizi di investimento La tutela degli investitori si realizza al meglio, in riferimento ad operazioni di compravendita di strumenti finanziari negoziati in mercati ufficiali, quando le operazioni stesse vengono eseguite nei mercati medesimi. La materia ha subito significative evoluzioni, motivate dall’esigenza di rendere compatibile il principio della concentrazione, con le finalità di liberalizzazione dei mercati che caratterizzano la disciplina comunitaria Obbligo di concentrazione Cause di esclusione Cause di esclusione Preventiva autorizzazione del cliente Si garantisce un miglior prezzo Investitori non residenti o non aventi Titoli di Stato o garantiti dallo Stato Blocchi Spezzature Regola per la negoziazione Rispetto della priorità degli ordini Possibilità di rifiuto (se prontamente comunicato) Eccezione alla cd best execution rule sempre soddisfatta, se durante l’orario ufficiale dei mercati regolamentati al di fuori dell’orario ufficiale dei mercati regolamentati od organizzati Nuovo articolo 32 (negoziazione) Nuove opportunità per il rispetto dell’obbligo di priorità Possibilità di raggruppare ordini di clienti diversi, purché sempre identificabili Immediata attribuzione delle operazioni al conto dell’investitore Nuovo articolo 32 bis (best execution) Non solo miglior prezzo Efficace disposizione, funzionalità ed aggiornamento delle procedure Nuovo articolo 32 ter (contratti con gli investitori) Recepimento principi da 85 a 89 CESR Correlazione con art. 31-bis (nuovo) Articolo 33 -Regolamento Consob ricezione e trasmissione di ordini Rispetto della cronologia Eccezionalità del raggruappamento di ordini prima del loro invio al negoziatore Nuovo articolo 33 ricezione e trasmissione ordini Tempestività di trasmissione degli ordini Ricerca della best execution articolo 34 -Regolamento Consob mediazione Articolo 1754 c.c Articolo 1755 c.c. Articolo 1756 c.c Nuovo articolo 34 abrogato Articolo 35 -Regolamento Consob collocamento di strumenti finanziari Conformità alle disposizioni dell’offerente Normativa simile alla “sollecitazione all’investimento” Nuovo articolo 35 abrogato Articolo 36 -Regolamento Consob offerta fuori sede disciplina del TUF Offerta fuori sede Tecniche di comunicazione a distanza Nuovo articolo 36 Aggiunta comma 2 bis Articolo 32 TUF Tecniche di comunicazione a distanza Offerta fuori sede Pubblicità Articolo 36-bis limiti all’attività fuori sede cold calling Any unsolicited interactive communication with a potential cuastomer, for example, a personal visit or a telephone call initiated by a person acting on behalf of an investment firm, and which has not been requested or expressly permitted by the custmer GESTIONE INDIVD. DI PORTAFOGLIO servizio di investimento con il quale con il quale il cliente delega all’intermediario, verso corrispettivo, la gestione su base DISCREZIONALE del proprio portafoglio per investire i strumenti finanziari, con lo SCOPO DI VALORIZZARLO NEL TEMPO. Quindi: - servizio personalizzato - alta qualità del servizio - centralità del cliente ART 24 TUF: caratteristiche del sevizio di gestione di portafoglio Forma scritta Istruzioni vincolanti del cliente No operazioni oltre il patrimonio gestito senza previa autorizzazione del cliente Recesso libero del cliente e diritto di recesso del gestore ex art. 1727 codice civile Possibilità di rilasciare rappresentanza con procura per iscritto al gestore Possibilità di rilasciare rappresentanza con procura per iscritto al gestore 2 TIPI DI INTERVENTO EX ANTE: imponendo una sorta di dipendenza dal cliente e vietando alcuni comportamenti o imponendo autorizzazioni EX POST: qualora nella libertà iniziale l’intermediario compia errori pagherà le conseguenze alla fine ART 37: CONTENUTO DEL CONTRATTO (oltre a quanto stabilito dall’art 30) OBBIETTIVI di investimento Tipi di operazioni Strumenti finanziari Possibilità di delega a terzi Possibilità di recesso Limite perdite MODALITà DI INFORMAZONI NOTA INFORMATIVA EX ART 60 LEVA FINANZIARIA NOVITA’ RICEZIONE PRINCIPI CESR: LETTERA A): PRINCIPI 116 117 118 (cfr BENCHMARK) 119 120 LETTERA F): PRINCIPIO 123 LEVA FINANZIARIA = si basa sull’ipotesi che l’ammontare di un investimento non sia necessariamente uguale al capitale a disposizione ma possa superarlo abbondantemente. Le due tecniche più diffuse per ottenere una leva finanziaria: strumenti derivati prestito di denaro Consente di moltiplicare i profitti ma anche le perdite. Leva finanz = 1 quando DEBITO = RENDIMENTO ART 38 : (riprende lettera a) dell’art 37 NOVITA’ LETTERA A : dovuta alla sostituzione dell’art 39; indicazione dei limiti non più eventuale ma relativa NOVITA’ LETTERA D): viene eliminato come obbiettivo il BENCHMARK ( come per la gestione collettiva ex art 50) ART 39 : sostituito con delibera 13710/2002 STRUMENTI FINANZIARI TITOLI DI DEBITO TITOLI RAPPRESENTATIVI DEL CAPITALE DI RISCHIO QUOTE O AZIONI STRUMENTI DERIVATI TITOLI STRUTTURATI PARAMETRI GENERALI DI DIFFERENZIAZIONE VALUTAZ. DI DENOMINAZIONE NEGOZIAZIONE IN MERCATI REGOLAMENTATI O CMQ REGOLARMENTE FUNZIONANTI AREE GEOGRAFICHE CATEGORIE DI EMITTENTI SETTORI INDUSTRIALIZZATI PARAMETRI SPECIFICI PER TITOLI DI DEBITO = DURATIO E RATING PER TITOLI RAPPRES DI CAPITALE DI RISCHIO = GRADO DI CAPITALIZZAZIONE PER QUOTE E AZIONI = CONFORMITà ALLE NORME COMUNITARIE E VOLATILITà PER TITOLI STRUTTURATI = PAY OFF RATING : GRADO DI SOLVIBILITà DI UN SOGGETTO DEBITORE VOLATILITà: GRADO DI RISCHIOSITà ART 40: TIPOLOGIE DI OPERAZIONI COMPRAVENDITA A PRONTI COMPRAVENDITA A TERMINE VENDITA ALLO SCOPERTO COMPRAVENDITA A PREMIO OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLOI E RIPORTI I PRONTI CONTRO TERMINE ART 41 : LEVA FINANZIARIA MAGGIORE DI 1 = OBBLIGAZIONI SUPERIORI AL PATRIMONIO CONCLUSIONI DISCREZIONALITA’ LIMITATA DE REGOLE FORMALI, DA AMPIO DOVERE DI INFO VERSO IL CLIENTE SIA PRIMA SIA DURANTE SIA DOPO L’OPERAZIONE TUTELA MAGGIORE PER IL CLIENTE SCELTA DI INTERVENIRE EX ENTE SANCITA ANCHE DAI PRINCIPI CESR Art 42 recepisce il principio 121 del CESR benchmark = portafoglio virtuale di attività finanziarie consente di verificare il rendiconto della gestione deve essere stabilito facendo riferimento ad indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo = deve essere replicabile nei casi in cui non è possibile delineare un Benchmark oggettivo di riferimento si utilizza dei parametri differenti, che devono essere indicati all’interno del contratto Art 42-bis introdotto dalla riforma definire gli elementi caratterizzanti lo stile della gestione lo stile deve essere indicato in modo chiaro e preciso lo stile può esser di due tipi:attivo o passivo Art 42-ter introdotto dalla riforma specificare all’interno del contratto le modalità di rappresentazione del grado di rischio correlato alla gestione il grado di rischio deve essere specificato in modo descrittivo Art 43 ha recepito i principi 136;137;139;140 del CESR quattro “doveri” che caratterizzano l’attività gestoria: ;-definire le strategie generali d’investimento;-disporre l’esecuzione dell’operazioni;monitorare le coerenza del patrimonio gestito viene aggiunto un comma2bis=l’intermediario deve osservare determinate procedure per assicurare una corretta esecuzione del servizio gestorio Gli intermediari devono indicare la composizione del patrimonio gestito Gli intermediari devono svolgere le operazioni alle migliori condizioni possibili Gli intermediari autorizzati possono effettuare operazioni aventi a oggetto vendite allo scoperto, contratti a premio, e strumenti finanziari derivati, nonché operazioni di riporto, di prestito titoli e di pronti contro termine