Armonizzazione del regolamento
Consob ai principi europei del
CESR
CESR
-comitato regolatore della sicurezza degli scambi finanziari in
Europa
-è stato fondato nel giugno 2001 dall’European Commission
Decision .
-nel 2002 emana due documenti: “A European regime of investor
protection - The harmonization of conduct of business rules" e "A
European regime of investor protection - The professional and the
counterparty regimes" per armonizzare le norme di condotta degli
intermediari finanziari e al fine di formare un unico mercato
comune, in un contesto di tutela degli investitori e di
incoraggiamento alla concorrenza tra operatori
-la Consob recependo i principi della CESR ha redatto una bozza
di modifica del regolamento 1152/98
CESR
- l’esperienza che ha portaro a questa riforma a consigliato:
 rispetto sostanziale degli interessi sottesi alla disciplina
 più puntuale precettività delle procedure attraverso cui
garantire il perseguimento dei risultati
- inoltre ha portato al perseguimento di alcuni obbiettivi:
 effettività della disciplina del conflitto di interessi
 comprensibilità e chiarezza delle informazioni
 effettività dell’obbligo di acquistare comunque informazioni sul
cliente
 più ampio contenuto informativo riconosciuto al contratto
 maggiore ambito di operatività della regola di best execution
 maggiore articolazione e tempestività dei doveri di attestazione,
registrazione e rendicontazione
Art 26 “REGOLE DI COMPORTAMENTO”
comma 1:regole generali di comportamento:
- correttezza (lettera a, b, c)
- diligenza (lettera d,e,f)
Disciplinano il rapporto tra
intermediari ed investitori:
Aspetti soggettivi
Aspetti oggettivi
Nell’ambito dei servizi di
investimento, accessori,
investimenti fuori sede,
trading on line
Al fine di tutelare l’interesse
dei clienti e l’integrità dei
mercati
Art 26 “REGOLE DI COMPORTAMENTO”
comma 2
Se nel prestare servizi di investimento e accessori soggetti
“a riserva” gli intermediari finanziari
intrattengono rapporti d’affari con “soggetti” di altri Paesi
tali “soggetti” DEVONO avere la corrispondente autorizzazione
nel loro Paese d’origine
Art 26 bis “DELEGA DI SERVIZI DI INVESTIMENTO”
comma 1- 4
DISCIPLINA GENERALE DELL’ISTITUTO DELLA DELEGA
4 ASPETTI FONDAMENTALI:
Oggetto della delega
Soggetti delegatari
Forma della delega
Comunicazioni all’investitore
Art 26 ter “AFFIDAMENTO A TERZI DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO”
comma 1- 2
AFFIDAMENTO A TERZI DI MERE ATTIVITÀ DI SUPPORTO
3 ASPETTI FONDAMENTALI:
1) Qualifiche dei soggetti terzi
2) Oggetto dell’affidamento
3) Forma dell’atto di affidamento
Art 27 “CONFLITTI DI INTERESSE ”
comma 1- 7
Se, nelle operazioni di investimento,
si presentano conflitti di interesse allora:
Sequenza
obblighi
Principi
o
Vanno evitati
prevenzio
ne
Obbligo di adottare e osservare procedure
interne (strumento organizzativo)
trasparen
za
Si informa l’investitore circa la natura e
l’estensione di tale conflitto:
 con il contratto di cui all’art. 30
 ove non possibile, prima di ogni singola
operazione per iscritto o comunque
mediante supporto duraturo
(strumento informativo)
consenso
È indispensabile il consenso dell’investitore per
eseguire l’operazione in conflitto di
interesse
a)
b)
Ove non sia
possibile
prevenirli
c)
Ove il conflitto si
manifesta lo
stesso
Descrizione
Art 27 “CONFLITTI DI INTERESSE ”
comma 8- 10
Caso particolare in cui si può presentare
il rischio di conflitti di interesse:
Attività degli
intermediari
Commissions
Condizioni
SOLO :
Gli intermediari possono
offrire o ricevere in
connessione alla
prestazione di un
servizio di
investimento
Denaro, beni,
servizi,
diversi
dalle
normali
commissio
ni- spese
1. nella misura in cui tali commissions
possono ragionevolmente contribuire
alla prestazione del servizio al favore
degli investitori;
2. agendo nel miglior interesse
dell’investitore e informandolo
adeguatamente
Art 28 “INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI ”
comma 2- 3
Art. 28 bis “INFORMAZIONI DAGLI INVESTITORI”
comma 1
CONTRATTI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO
ED ACCESSORIFASE PRECONTRATTUALE:
1. DOCUMENTO INFORMATIVO
2. DOCUMENTO SUI RISCHI GENERALI DEGLI INVESTIMENTI
3. AVVISARE IL CLIENTE CHE LE INFORMAZIONI SONO UTILI
PER CURARE MEGLIO IL SUO INTERESSE
INTERMEDIARIO
INVESTITORE
DARE NOTIZIA SU:
 LA SUA ESPERIENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI IN STRUMENTI
FINANZIARI
 LA SUA SITUAZIONE FINANZIARIA
 I SUOI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO
 LA SUA PROPENSIONE AL RISCHIO
 EVENTUALI RESTRIZIONI OPERATIVE
Art 28 “INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI ”
comma 1
Informazioni agli investitori devono:
ESSERE TEMPESTIVE
 ESSERE CHIARE
ESSERE COMPRENSIBILI
EVIDENZIARE ADEGUATAMENTE GLI ELEMENTI RILEVANTI
CONSENTIRE AL DESTINATARIO CONSAPEVOLI SCELTE
DI INVESTIMENTO O DISINVESTIMENTO
Art 28 “INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI ”
comma 4- 5
L’intermediario prima di prestare servizi di investimento, effettuare
o consigliare operazioni di investimento o disinvestimento
HA L’OBBLIGO DI DARE ALL’INVESTITORE
ADEGUATE INFORMAZIONI sulla natura, i rischi e le implicazioni
dello specifico servizio o dell’operazione
A TAL FINE ESSI DEBBONO ADOTTARE ED OSSERVARE
PROCEDURE INTERNE finalizzate alla gestione, aggiornamento,
conservazione delle informazione da dare agli investitori
Art 28 “INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI ”
comma 5
Nel corso della gestione di un portafoglio l’intermediario
DEVE INFORMARE L’INVESTITORE PER ISCRITTO
Sulla riduzione di patrimonio per effetto di perdite in misura pari
o maggiore alla percentuale fissata nel contratto
Art 29 “OPERAZIONI NON ADEGUATE ”
comma 1- 4
REGOLA GENERALE:
Gli intermediari si astengono dal consigliare o effettuare operazioni NON
ADEGUATE, individuate come tali per tipologia, oggetto, frequenza o
dimensione, tenuto conto del profilo attribuito al cliente.
ECCEZIONI
Gli intermediari…
Possono eseguire
ADEGUATE:
Eccezioni
operazioni
possono procedere ad
operazioni non adeguate
NON SOLO dopo aver accertato che il cliente abbia
sufficiente disponibilità finanziaria
eseguire SOLO con ordine
dell’investitore
Comma 4: Servizio di “execution only”
di
conferma
scritto
Art 30 “CONTRATTI CON GLI INVESTITORI ”
comma 1- 3
Condizione per la fornitura di servizi di investimento ed accessori
STIPULA DI UIN CONTRATTO- QUADRO (una copia data all’investitore):
forma:
scritta
divieto di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche dell’accordo (art.
23 comma 2 del TUF)
sostanza: coerente con l’art. 28 bis
chiaro
facilmente comprensibile
ECCEZIONI all’obbligo della forma scritta del contratto (casi indicati alle lettere a,b
dell’art. 30 comma 3):
per motivate ragioni tecniche
-per la natura professionale del contraente
Art 31 “RAPPORTI TRA INTERMEDIARI E SPECIALI
CATEGORIE DI INVESTITORI ”
comma 1- 4
Gli operatori “qualificati” sono ESONERATI
dall’applicazione:
delle regole comuni a tutti i servizi di investimento
dalle regole relative a singoli servizi di investimento

La tutela degli investitori si realizza
al meglio, in riferimento ad operazioni
di compravendita di strumenti
finanziari negoziati in mercati ufficiali,
quando le operazioni stesse vengono
eseguite nei mercati medesimi.
 La materia ha subito significative
evoluzioni, motivate dall’esigenza di
rendere compatibile il principio della
concentrazione, con le finalità di
liberalizzazione dei mercati che
caratterizzano la disciplina comunitaria
Obbligo di concentrazione
Cause di esclusione
Cause di esclusione
 Preventiva
autorizzazione del
cliente
 Si garantisce un
miglior prezzo
 Investitori non
residenti o non aventi
 Titoli di Stato o
garantiti dallo Stato
 Blocchi
 Spezzature
Regola per la negoziazione
 Rispetto della priorità degli ordini
 Possibilità di rifiuto (se prontamente
comunicato)
Eccezione alla cd
best execution rule
sempre soddisfatta, se
 durante l’orario ufficiale dei mercati
regolamentati
 al di fuori dell’orario ufficiale dei mercati
regolamentati od organizzati
Nuovo articolo 32
(negoziazione)
 Nuove opportunità per il rispetto dell’obbligo di
priorità
 Possibilità di raggruppare ordini di clienti
diversi, purché sempre identificabili
 Immediata attribuzione delle operazioni al
conto dell’investitore
Nuovo articolo 32 bis
(best execution)
 Non solo miglior prezzo
 Efficace disposizione, funzionalità ed
aggiornamento delle procedure
Nuovo articolo 32 ter
(contratti con gli investitori)
 Recepimento principi da 85 a 89 CESR
 Correlazione con art. 31-bis (nuovo)
Articolo 33 -Regolamento Consob
ricezione e trasmissione di ordini
 Rispetto della cronologia
 Eccezionalità del raggruappamento di ordini
prima del loro invio al negoziatore
Nuovo articolo 33
ricezione e trasmissione ordini
 Tempestività di trasmissione degli ordini
 Ricerca della best execution
articolo 34 -Regolamento Consob
mediazione
 Articolo 1754 c.c
 Articolo 1755 c.c.
 Articolo 1756 c.c
Nuovo articolo 34
abrogato
Articolo 35 -Regolamento Consob
collocamento di strumenti finanziari
 Conformità alle disposizioni dell’offerente
 Normativa simile alla “sollecitazione
all’investimento”
Nuovo articolo 35
abrogato
Articolo 36 -Regolamento Consob
offerta fuori sede
disciplina del TUF
 Offerta fuori sede
 Tecniche di comunicazione a distanza
Nuovo articolo 36
 Aggiunta comma 2 bis
Articolo 32 TUF
 Tecniche di comunicazione a distanza
 Offerta fuori sede
 Pubblicità
Articolo 36-bis
limiti all’attività fuori sede
cold calling
Any unsolicited interactive communication with
a potential cuastomer, for example, a personal
visit or a telephone call initiated by a person
acting on behalf of an investment firm, and
which has not been requested or expressly
permitted by the custmer
GESTIONE INDIVD. DI PORTAFOGLIO
servizio di investimento con il quale con il quale il
cliente delega all’intermediario, verso corrispettivo,
la gestione su base DISCREZIONALE del proprio
portafoglio per investire i strumenti finanziari, con lo
SCOPO DI VALORIZZARLO NEL TEMPO.
Quindi: - servizio personalizzato
- alta qualità del servizio
- centralità del cliente
ART 24 TUF: caratteristiche del sevizio di
gestione di portafoglio
 Forma scritta
 Istruzioni vincolanti del cliente
 No operazioni oltre il patrimonio gestito senza previa
autorizzazione del cliente
 Recesso libero del cliente e diritto di recesso del gestore ex
art. 1727 codice civile
 Possibilità di rilasciare rappresentanza con procura per
iscritto al gestore
 Possibilità di rilasciare rappresentanza con procura per
iscritto al gestore
2 TIPI DI INTERVENTO
 EX ANTE: imponendo una sorta di dipendenza dal
cliente e vietando alcuni comportamenti o
imponendo autorizzazioni
 EX POST: qualora nella libertà iniziale
l’intermediario compia errori pagherà le
conseguenze alla fine
ART 37: CONTENUTO DEL CONTRATTO
(oltre a quanto stabilito dall’art 30)









OBBIETTIVI di investimento
Tipi di operazioni
Strumenti finanziari
Possibilità di delega a terzi
Possibilità di recesso
Limite perdite
MODALITà DI INFORMAZONI
NOTA INFORMATIVA EX ART 60
LEVA FINANZIARIA
NOVITA’ RICEZIONE PRINCIPI CESR:
LETTERA A): PRINCIPI 116
117
118 (cfr BENCHMARK)
119
120
LETTERA F): PRINCIPIO 123
LEVA FINANZIARIA = si basa sull’ipotesi che l’ammontare
di un investimento non sia necessariamente uguale al
capitale a disposizione ma possa superarlo
abbondantemente.
Le due tecniche più diffuse per ottenere una leva finanziaria:
 strumenti derivati
 prestito di denaro
Consente di moltiplicare i profitti ma anche le perdite.
Leva finanz = 1 quando DEBITO = RENDIMENTO
ART 38 : (riprende lettera a) dell’art 37
NOVITA’ LETTERA A : dovuta alla sostituzione dell’art 39;
indicazione dei limiti non più eventuale ma relativa
NOVITA’ LETTERA D): viene eliminato come obbiettivo il
BENCHMARK ( come per la gestione collettiva ex art
50)
ART 39 : sostituito con delibera 13710/2002
STRUMENTI FINANZIARI
 TITOLI DI DEBITO
 TITOLI RAPPRESENTATIVI DEL CAPITALE DI
RISCHIO
 QUOTE O AZIONI
 STRUMENTI DERIVATI
 TITOLI STRUTTURATI
PARAMETRI GENERALI DI
DIFFERENZIAZIONE
 VALUTAZ. DI DENOMINAZIONE
 NEGOZIAZIONE IN MERCATI REGOLAMENTATI O
CMQ REGOLARMENTE FUNZIONANTI
 AREE GEOGRAFICHE
 CATEGORIE DI EMITTENTI
 SETTORI INDUSTRIALIZZATI
PARAMETRI SPECIFICI
 PER TITOLI DI DEBITO = DURATIO E RATING
 PER TITOLI RAPPRES DI CAPITALE DI RISCHIO =
GRADO DI CAPITALIZZAZIONE
 PER QUOTE E AZIONI = CONFORMITà ALLE NORME
COMUNITARIE E VOLATILITà
 PER TITOLI STRUTTURATI = PAY OFF
RATING :
GRADO DI SOLVIBILITà DI
UN SOGGETTO DEBITORE
VOLATILITà:
GRADO DI RISCHIOSITà
ART 40: TIPOLOGIE DI OPERAZIONI






COMPRAVENDITA A PRONTI
COMPRAVENDITA A TERMINE
VENDITA ALLO SCOPERTO
COMPRAVENDITA A PREMIO
OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLOI E RIPORTI
I PRONTI CONTRO TERMINE
ART 41 : LEVA FINANZIARIA MAGGIORE
DI 1 = OBBLIGAZIONI SUPERIORI AL
PATRIMONIO
CONCLUSIONI
 DISCREZIONALITA’ LIMITATA DE REGOLE
FORMALI,
DA AMPIO DOVERE DI INFO VERSO IL CLIENTE SIA
PRIMA SIA DURANTE SIA DOPO L’OPERAZIONE
 TUTELA MAGGIORE PER IL CLIENTE
 SCELTA DI INTERVENIRE EX ENTE SANCITA ANCHE
DAI PRINCIPI CESR
Art 42
 recepisce il principio 121 del CESR
 benchmark = portafoglio virtuale di attività finanziarie
 consente di verificare il rendiconto della gestione
 deve essere stabilito facendo riferimento ad
indicatori
finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo =
deve essere replicabile
 nei casi in cui non è possibile delineare un Benchmark
oggettivo di riferimento si utilizza dei parametri differenti,
che devono essere indicati all’interno del contratto
Art 42-bis
 introdotto dalla riforma
 definire gli elementi caratterizzanti lo stile della gestione
 lo stile deve essere indicato in modo chiaro e preciso
 lo stile può esser di due tipi:attivo o passivo
Art 42-ter
 introdotto dalla riforma
 specificare all’interno del contratto le modalità di
rappresentazione del grado di rischio correlato alla gestione
 il grado di rischio deve essere specificato in modo
descrittivo
Art 43
 ha recepito i principi 136;137;139;140 del CESR
 quattro “doveri” che caratterizzano l’attività gestoria: ;-definire le
strategie generali d’investimento;-disporre l’esecuzione dell’operazioni;monitorare le coerenza del patrimonio gestito
 viene aggiunto un comma2bis=l’intermediario deve osservare
determinate procedure per assicurare una corretta esecuzione del
servizio gestorio
 Gli intermediari devono indicare la composizione del patrimonio gestito
 Gli intermediari devono svolgere le operazioni alle migliori condizioni
possibili
 Gli intermediari autorizzati possono effettuare operazioni aventi a
oggetto vendite allo scoperto, contratti a premio, e strumenti finanziari
derivati, nonché operazioni di riporto, di prestito titoli e di pronti contro
termine
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5 - Armonizzazione del regolamento Consob ai principi europei del