IL MANDATO: Il mandato è il contratto col quale una parte (detta mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (detta mandante). Caratteristiche: Il contratto di mandato è un contratto consensuale, indifferentemente oneroso o gratuito. CONSENSUALE: è consensuale in quanto si perfeziona con il consenso delle parti. INDIFFERENTEMENTE ONEROSO O GRATUITO: in quanto il mandato, sebbene si presuma oneroso, può essere stipulato senza corrispettivo. Mandato con o senza rappresentanza: Il mandatario agisce sempre nell’interesse del mandante, ma può spendere il nome del mandante o tenerlo celato. Mandato con rappresentanza: se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante il contratto concluso dal mandatario con contemplatio domini produce direttamente effetto nei confronti del mandante secondo le norme sulla rappresentanza. Mandato senza rappresentanza: se invece il mandato è stato conferito senza rappresentanza il mandatario agisce in nome proprio. Egli acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. Il conflitto d’interesse art. 1394 c.c. Si verifica un conflitto di interessi quando viene affidata un'alta responsabilità decisionale ad un soggetto che abbia interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, che può venire meno visti i propri interessi in causa. Il verificarsi di un conflitto non costituisce di per sé prova che siano state commesse scorrettezze, può tuttavia costituire un'agevolazione nel caso in cui si cerchi di influenzare il risultato di una decisione per trarne un beneficio. I soggetti coinvolti nel contratto di mandato sono: Mandatario Mandante IL MANDATARIO 1. Deve eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia 2. Non deve eccedere i limiti fissati del mandato 3. Deve comunicare al mandante l’eseguito mandato 4. Ha l’obbligo di rendiconto del proprio operato al mandante e deve comunicargli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato 5. Ha il diritto di ricevere dal mandante il compendo per l’attività svolta. IL MANDANTE 1. Deve fornire al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del contratto 2. Deve rimborsare spese, anticipazioni e pagare il compenso al mandatario 3. Deve in ultimo risarcire i danni subiti dal mandatario a causa del contratto. Il mandato si estingue nel momento in cui la prestazione viene eseguita. Le cause di estinzione possono però essere differenti: 1. Scadenza del termine espressa 2. Compimento dell’affare 3. Revoca del mandante tacita 4. Rinunzia del mandatario 5. Morte, interdizione o inabilitazione del mandante o mandatario Sentenza Il conflitto d’interessi tra rappresentante e rappresentato si verifica quando il rappresentante persegue interessi proprio o di terzi che mal si conciliano con quelli del rappresentato, in modo che mentre il rappresentante o il terzo ricevono una utilità dall’attività negoziale svolta,nella sfera del rappresentato si riverbera un danno immediato, anche solo eventuale Soggetti coinvolti Mandatario Rappresentante: A e B Mandante Rappresentato: XeY Ricostruzione del caso I soggetti X e Y convenivano in giudizio i coniugi A e B , chiedendo l’annullamento dell’atto di compravendita immobiliare. Mentre I soggetti A e B chiedono il rigetto della domanda proposta nei loro confronti. Conclusioni del giudice Riassunta la causa a seguito del decesso delle attrici, a cui subentrava la sig.ra Q in qualità di erede delle medesime, con sentenza del 19 marzo 2004 il Tribunale annullava l’atto di compravendita dichiarandolo privo di qualunque Effetto. L’erede delle attrici X e Y si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello, con Condanna degli appellanti al risarcimento dei danni ex art. 96, c.p.c. La Corte di Appello rigetta l’impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado,confermandola in toto,rilevando in punto di merito la Sussistenza degli estremi della fattispecie di cui all’art. 1394, c.c., tra cui la stessa conoscibilità del conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato. Norme applicate Art. 1394 c.c. Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.