IL MANDATO
Per compiere atti giuridici spesso, le persone,
sia fisiche sia giuridiche, si avvalgono di un
altro soggetto, cioè si fanno rappresentare da
un’altra persona.
Con il contratto di mandato, infatti, una parte,
detta mandatario, si obbliga a compiere, a
seconda dei casi, uno o più atti giuridici per
conto di un’altra persona, detta mandante.
IL MANDATO CON
RAPPRESENTANZA
Si ha il mandato con rappresentanza quando al
mandato è collegata una
procura; in questa ipotesi il mandatario agisce
non solo per conto (cioè nell’interesse), ma anche
nel nome del mandante (ossia dichiara ai terzi
che non compie l’atto per se ma per il
mandante).
Procura: atto con cui unilateralmente un soggetto autorizza un altro
a compiere uno o più atti per conto proprio.
IL MANDATO SENZA
RAPPRESENTANZA
Il mandato senza rappresentanza, o con
rappresentanza impropria, avviene quando al
mandatario non viene conferita procura. In
questo caso il mandatario agisce in nome
proprio, acquista i diritti e assume gli obblighi
derivanti dal negozio, mentre i terzi non entrano in
alcun rapporto con il mandante. Il mandatario è
poi obbligato a trasmettere al mandante, con un
successivo negozio, i diritti acquisiti in nome
proprio ma per suo conto.
I TIPI DI MANDATO
Rispetto ai poteri che attribuisce alle
parti, il mandato può essere:
• Generale;
• Generico;
• Specifico;
IL MANDATO GENERALE
Il mandato si dice generale, se riveste
globalmente la cura di tutti gli interessi del
mandante (anche se relativi a una data
zona); il mandato generale comprende, però,
solo gli atti di ordinaria amministrazione,
mentre quelli di straordinaria amministrazione
non possono essere compiuti dal mandatario
generale qualora non siano espressamente
menzionati nel mandato;
IL MANDATO GENERICO
Il mandato si dice generico se riguarda
alcuni specifici poteri.
Esempio: potere di vendere
IL MANDATO SPECIFICO
Il mandato si dice specifico, se riguarda
specifici poteri relativamente a
determinati beni.
Esempio: potere di vendere un fondo di
mia proprietà.
CARATTERE DEL MANDATO
Il mandato si presume oneroso, può
essere, però, anche gratuito in quanto
l’onerosità ne è carattere normale ma
non essenziale.
RESPONSABILITA’ DEL
MANDATARIO
La misura del compenso, se non è stabilita dalle
parti, viene determinata dalle tariffe professionali,
dagli usi o dall’autorità giudiziaria. Il mandatario è
tenuto ad eseguire quanto il mandato gli
prescrive con la diligenza del buon padre di
famiglia. A mandato eseguito deve fare relazione
al mandante e presentargli il rendiconto. La sua
responsabilità per colpa è valutata con minor
rigore qualora il mandato sia gratuito.
LA RATIFICA
Il mandatario non può, nell’esecuzione
del mandato, eccedere i limiti fissati nel
contratto: se egli compie un atto che
esorbita dal mandato, tale atto resta a
suo carico qualora non venga ratificato
dal mandante.
Ratifica: un soggetto fa suoi gli effetti di un atto compiuto da altri
che non aveva autorizzato.
LA REVOCA
Il mandato è un contratto di natura personale: pertanto il
mandante può revocare il mandato, se viene meno la fiducia
nei confronti del mandatario ma, se era stata pattuita
l’irrevocabilità, egli risponde dei danni, salvo che la revoca sia
avvenuta per giusta causa (ad esempio, perché il mandatario
non ha rispettato le direttive del mandante o abbia agito con
l’intenzione nascosta di procurargli un danno).
Anche la revoca, quando sia stato conferito a tempo
determinato o per un determinato fare, obbliga il mandante a
risarcire i danni, salvo che ricorra una giusta causa.
Anche il mandatario ha facoltà di rinunzia al mandato, ma se
non ricorre una giusta causa deve risarcire i danni al mandante.
Oltre che nei casi di revoca del mandante e di rinunzia del
mandatario, il mandato si estingue per scadenza del termine,
per il compimento dell’affare, per morte, interdizione o
inabilitazione del mandante o del mandatario.
REALIZZATO DA …
Ariu Sara
Sanna Elisabetta
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Il mandato - E. Mattei