Daniele La Rocca Andrea De Rossi Art. 1703 c.c. Il mandato è il contratto col quale una parte, detta mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra, detta mandante. Caratteristiche Il contratto di mandato è una delle fonti di rappresentanza volontaria ed è un contratto consensuale, indifferentemente oneroso o gratuito. CONSENSUALE: è consensuale in quanto si perfeziona con il consenso delle parti. INDIFFERENTEMENTE ONEROSO O GRATUITO: in quanto il mandato, sebbene si presuma oneroso, può essere stipulato senza corrispettivo. Mandato con o senza rappresentanza: MANDATO CON RAPPRESENTANZA: se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante il contratto concluso dal mandatario con contemplatio domini produce direttamente effetto nei confronti del mandante secondo le norme sulla rappresentanza. MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA: se invece il mandato è stato conferito senza rappresentanza il mandatario agisce in nome proprio. Egli acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. Causa ed oggetto: il compimento di uno o più atti giuridici da parte del mandatario per conto del mandante Contenuto: il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito ma anche quelli necessari al loro compimento. MANDATO GENERALE: riguarda tutti gli affari del mandante. MANDATO SPECIALE: riguarda un affare determinato Forma: scritta a pena di nullità Mandato in rem propriam Il mandato solitamente è conferito nell'interesse del mandante. Se il mandato è oneroso, l'unico interesse del mandatario è quello del pagamento del compemso. Tuttavia, il mandato può anche soddisfare oltre all'interesse del mandante un interesse del mandatario. Obbligazioni del mandatario eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710) non eccedere i limiti fissati dal mandato (art. 1711) comunicare senza ritardo l'eseguito mandato (art. 1712) obbligo di rendiconto (art. 1713) rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (art.1713) Obbligazioni del mandante fornire al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato (art. 1719) rimborsare spese e anticipazioni (art. 1720) pagare al mandatario il compenso che gli spetta, se il mandato è oneroso (art. 1720) risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico (art. 1720) Estinzione del mandato Il mandato si estingue per: scadenza del termine compimento dell'affare revoca del mandante rinunzia del mandatario morte, interdizione o inabilitazione del mandante morte, interdizione o inabilitazione del mandatario Mandato senza rappresentanza e arricchimento senza causa Cassazione civile Sentenza 8 ottobre 2008 n° 247772 Massima (poteri del mandante) In materia di azioni esperibili dal mandante, il sistema normativo è fondato su di un rapporto di regola ed eccezione. Secondo la regola, il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, che non hanno alcun rapporto con il mandante. Sono, invece, eccezionali le disposizioni, sostanziali e processuali, che prevedono l´immediata reclamabilità del diritto da parte del mandante. Ne consegue che tali norme eccezionali devono essere interpretate restrittivamente, con esclusione di qualunque integrazione di tipo estensivo, per la necessità di tutelare la posizione del terzo contraente. Pertanto l´espressione “diritti di credito”, di cui all´art. 1705, secondo comma, c.c., va circoscritta all´esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento) Massima(arricchimento senza causa) In tema di arricchimento indiretto, l' azione di arricchimento senza causa è esperibile contro il terzo che abbia conseguito l' arricchimento in via meramente di fatto. La predetta azione invece è inammissibile ove la prestazione sia stata conseguita dal terzo in virtù di un atto a titolo oneroso. Il fatto Tizio (mandante) Stipula un contratto di mandato senza rappresentanza Clausola: risoluzione del contratto nel caso di inadempimento anche di una sola rata Stipula con Alfa un contratto d’acquisto di un immobile Caio non paga due rate e il contratto viene risolto Con Tizio pretende la restituzione delle somme pagate accusando Alfa di essersi arricchito delle somme anticipate (trattasi di arricchimento senza causa) Caio (mandatario) Si impegna ad acquistare un immobile Conclusione Il mandante non ha diritto all’azione contrattuale diretta nei confronti del terzo. Il mandante non può agire con l’azione di arricchimento, trattandosi di arricchimento a titolo oneroso, ed avendo egli a disposizione altri strumenti, così come richiede l’art. 2042 Norme applicate Art. 1705: Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono. Art. 2042: L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto.