Mandato senza
rappresentanza
CASSAZIONE CIVILE, sez. un., 8 ottobre 2008, n.
24772
Brendon Giakone
Erica Goglia
Mara Baj
Anno accademico 2014/15
La Massima
In tema di azioni esercitabili dal mandante nell’ipotesi di
mandato senza rappresentanza, il sistema normativo è
imperniato sul rapporto regola-eccezione, nel senso che,
secondo la regola generale (art. 1705, comma 1 c.c.), il
mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti
dagli atti compiuti con i terzi, che non hanno alcun
rapporto con il mandante, mentre costituiscono eccezioni
le disposizioni, tanto sostanziali quanto processuali, che
prevedono l’immediata reclamabilità del diritto (di credito
o reale) da parte del mandante, con conseguente
necessità di stretta interpretazione di queste ultime e
dell’esclusione di qualunque integrazione di tipo analogico
o estensivo, nell’ottica della tutela della posizione del terzo
contraente. Ne deriva che l’espressione “diritti di credito
derivanti dall’esecuzione del mandato”, (art. 1705, comma
2 c.c.), che accorda al mandante pretese dirette nei
confronti del terzo contraente, va circoscritta all’esercizio
dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo
escluse le azioni poste a loro tutela (annullamento,
risoluzione, rescissione, risarcimento del danno).
Mandato senza rappresentanza
(art. 1705 c.c.)
• Si ha quando il mandante non ha
conferito una procura al mandatario.
• In tale ipotesi, il mandatario agirà di
fronte ai terzi per conto del mandante,
ma in nome proprio, e per conseguenza
gli effetti degli atti giuridici compiuti
ricadranno su di lui, che, tuttavia, dovrà
successivamente trasferirli al mandante,
in virtù dell'accordo con questi stipulato.
I soggetti
Giuliano
Pagani
Edoardo
Sala
s.r.l. Lario
Products
MANDANTE
MANDATARIO
TERZI
Il fatto
Sig. Sala (mandatario senza
rappresentanza del sig.
Pagani)
S
T
I
P
U
L
A
Con la s.r.l. Lario un
preliminare di vendita di un
immobile da ristrutturare
CLAUSOLA DEL CONTRATTO
Nel contratto è inserita una
clausola risolutiva espressa
che prevede la risoluzione
del contratto
nell’eventualità di un
inadempimento anche di
una sola rata.
Viene risolto a seguito del
mancato pagamento di
due rate di prezzo da parte
del sig. Sala
Il fatto: le richieste
s.r.l. Lario
Products
Edoardo
Sala
Conviene Sala in giudizio per ottenere il
pagamento di una somma a titolo di
penale, di anticipo fatture e di
risarcimento danni.
Propone un domanda riconvenzionale
per ottenere la restituzione delle
somme da lui versate in conto prezzo.
Il fatto: le richieste/2
Giuliano
Pagani
3. Chiede la restituzione da
parte del sig. Sala delle
somme anticipate per
l’acquisto dell’immobile.
1. Chiede la restituzione da parte
di s.r.l. Lario delle somme
anticipate per l’acquisto
dell’immobile.
2. Richiede la possibilità di
associarsi alla domanda di Sala
per il risarcimento delle somme
anticipate per la ristrutturazione
dell’immobile e per il pagamento
degli oneri di urbanizzazione.
Motivazioni del giudice di
primo grado
• Inconfigurabilità di un
rapporto diretto tra le parti.
Il sig. Pagani doveva, difatti,
qualificarsi mandante del
Sala ex artt. 1703 ss. c.c.
Motivazioni della corte di
appello di Milano
• Il nome del mandante non era
mai stato speso con il terzo
contraente
• Dalla stipula del preliminare di
vendita potevano derivare
effetti in capo al solo
mandatario
• Il mandatario aveva esercitato
un’azione nascente dal
contratto preliminare di
vendita, alla quale il mandante
non era legittimato
• Soltanto il mandatario poteva
ritenersi investito della
speculare legittimazione attiva
all’azione di restituzione delle
somme versate in caso di
accoglimento della
domanda di risoluzione
La Corte di Cassazione a
Sezioni Unite
Il sistema, così delineato
dal codice, è
apparentemente
contraddittorio
PROBLEMA
L’articolo 1705
comma 1
afferma che “i
terzi non hanno
alcun rapporto
col mandante”.
MA
La legge dice che il mandante
può esercitare i diritti di credito
derivanti dal mandato
(art. 1705 comma 2)
e può agire direttamente per la
rivendicazione dei beni mobili
(art. 1706).
Solo per i beni immobili è
necessario un atto di
trasferimento di detti beni al
mandante.
Le posizioni di fondo della
Corte di Cassazione
Orientamento minoritario
Orientamento maggioritario
Una volta che il mandante sia
reso noto al terzo, ed essendo
costui il reale titolare dei diritti
nascenti dal contratto, le
azioni contrattuali possono
proporsi dal terzo nei confronti
del mandante.
In pratica l’articolo 1705
comma 2 sarebbe espressione
di un principio generale, e
non di una eccezione.
Il mandante non
acquisterebbe alcun credito,
essendo gli articoli 1705
comma 2 e 1706 eccezionali.
Da questo punto di vista la
norma che, per i beni immobili,
impone il trasferimento, non
sarebbe un’eccezione ma
sarebbe una riconferma della
regola generale.
Conclusioni
Le Sezioni unite aderiscono all’orientamento maggioritario.
In conseguenza di ciò, essendo eccezionali le norme che prevedono
un’azione diretta del mandante nei confronti dei terzi, esse sono di
stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi in essa
previsti.
In particolare, secondo le Sezioni Unite, ciò che
impedisce di aderire all’orientamento
minoritario è che tale tesi non tiene nella
dovuta considerazione la posizione del terzo.
Se infatti il mandante potesse esercitare
l’azione di risarcimento danni contro il terzo,
sarebbe inapplicabile l’articolo 1225 che limita
il danno risarcibile a quello prevedibile nel
momento in cui è sorta l’obbligazione. Ora,
poiché nel momento in cui sorge
l’obbligazione il terzo non sa dell’esistenza del
mandante, costui non può neanche prevedere
il possibile danno.
Conclusioni /2
Il mandante senza rappresentanza può esercitare le
azioni contrattuali (annullamento, rescissione,
risoluzione, risarcimento) direttamente nei confronti del
terzo?
Ne deriva che l’espressione “diritti di credito
derivanti dall’esecuzione del mandato”, (art.
1705, comma 2 c.c.), che accorda al
mandante pretese dirette nei confronti del
terzo contraente, va circoscritta all’esercizio
dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario,
rimanendo escluse le azioni poste a loro tutela
(annullamento, risoluzione, rescissione,
risarcimento del danno).
Normative
Codice Civile
• Articolo 1703 – Mandato
Il mandato è il contratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere
uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante).
• Articolo 1705 - Mandato senza rappresentanza
Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi
derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza
del mandato.
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi
al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del
mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle
disposizioni degli articoli che seguono.
• Articolo 1706 - Acquisti del mandatario
Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal
mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto
del possesso di buona fede.
Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in
pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso
d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di
contrarre.
• Articolo 1225 - Prevedibilità del danno
Se l' inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è
limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l' obbligazione.
Grazie per
l’attenzione!
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Mandato senza rappresentanza e arricchimento senza causa