L’obbligo d’informazione a carico del
mandatario
Laura Pollini 727890
Cristina Zoli 732507
Il Caso

CASS. CIV., III sez., 24.2.1987, n. 1929
Cassa Trib. Treviso, 18.8.1982

Obblighi dell’agente in qualità di mandatario –
Circostanze determinanti revoca o modificazione
del mandato – Obbligo d’informazione a carico
del mandatario – Responsabilità

Art. 1710, Codice Civile
Art. 1710 cod. civ.

Comma 1 - “Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la
diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito,
la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.”
Il contratto di viaggio che abbia per oggetto esclusivamente il
mandato a stipulare un contratto di trasporto di persona non si
estende all’organizzazione del soggiorno del mandante, ma
comprende l’effettivo trasferimento del mandante nel luogo
previsto dal contratto di viaggio (principio di diligenza).

Comma 2 – “Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le
circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la
modificazione del mandato.”
Nel caso che il trasferimento sia reso impossibile da circostanze
preesistenti, ma non considerate al momento della stipulazione
del contratto, sorge a carico del mandatario un obbligo
d’informazione il cui inadempimento comporta responsabilità in
capo al medesimo.
I soggetti
Mandante:
Sig.ra Piera
Pantarotto
Mandatario:
Agenzia Cusinato
Viaggi, in persona di
Giovanni Cusinato,
con sede in Treviso
Ricostruzione del fatto
6 febbraio 1975
La sig.ra Pantarotto dà mandato all’AdV Cusinato Viaggi di stipulare contratto di
trasporto Venezia – Alessandria d’Egitto A/R, organizzato dalla Società S.p.A. Adriatica
Società di Navigazione.
17 febbraio 1975
Negato lo sbarco alla sig.ra Pantarotto dall’autorità egiziana,
con obbligo di rientro in Italia.
Causa: precedente viaggio in Israele risultante da passaporto.
14 maggio 1975
La sig.ra Pantarotto cita in giudizio il signor Cusinato.
Richiede risarcimento del danno per L. 327000.
24/2/87 III° - Cassazione
Ricorso sig.ra Pantarotto
merita accoglimento.
18/8/82
Rinviato al Tribunale di
Venezia.
II° - Appello
Il Tribunale di Treviso
assolve il sig Cusinato.
17/4/80
I° - Il Giudice riconosce
la colpa dell’AdV per
mancata informazione.
Motivazioni Giudici

I°
Pretore accoglie domanda Pantarotto. Inadempimento
dell’AdV per omissione d’informazione. L’AdV ha,
infatti, nei confronti del cliente, un preciso obbligo
d’informazione al quale, con il suo comportamento
negligente, questa era venuta meno.

II°
Tribunale di Treviso riforma la decisione di I°
rigettando la domanda in base all’osservazione che il
rapporto contrattuale intercorso tra le parti aveva avuto
a oggetto esclusivamente un mandato a stipulare un
contratto di trasporto di persona. L’omesso avviso
dell’impossibilità di sbarco non poteva in alcun modo
ricollegarsi in adempimento della prestazione
contrattualmente assunta.

III° - Suprema Corte.
In base all’art. 1710, comma 2, il mandatario
ha l’obbligo, ogni volta che gli venga fatta
richiesta, di rendere edotto il mandante
delle circostanze attinenti all’esecuzione
del mandato.
In particolare, l’Agenzia di Viaggi ha
l’elementare dovere di fornire informazioni
al mandate sulle condizioni minime per
l’effettuazione del viaggio senza ostacoli di
sorta.

Il ricorso merita accoglimento:
causa rinviata al Tribunale di Venezia.
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