L’obbligo d’informazione a carico del mandatario Laura Pollini 727890 Cristina Zoli 732507 Il Caso CASS. CIV., III sez., 24.2.1987, n. 1929 Cassa Trib. Treviso, 18.8.1982 Obblighi dell’agente in qualità di mandatario – Circostanze determinanti revoca o modificazione del mandato – Obbligo d’informazione a carico del mandatario – Responsabilità Art. 1710, Codice Civile Art. 1710 cod. civ. Comma 1 - “Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.” Il contratto di viaggio che abbia per oggetto esclusivamente il mandato a stipulare un contratto di trasporto di persona non si estende all’organizzazione del soggiorno del mandante, ma comprende l’effettivo trasferimento del mandante nel luogo previsto dal contratto di viaggio (principio di diligenza). Comma 2 – “Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.” Nel caso che il trasferimento sia reso impossibile da circostanze preesistenti, ma non considerate al momento della stipulazione del contratto, sorge a carico del mandatario un obbligo d’informazione il cui inadempimento comporta responsabilità in capo al medesimo. I soggetti Mandante: Sig.ra Piera Pantarotto Mandatario: Agenzia Cusinato Viaggi, in persona di Giovanni Cusinato, con sede in Treviso Ricostruzione del fatto 6 febbraio 1975 La sig.ra Pantarotto dà mandato all’AdV Cusinato Viaggi di stipulare contratto di trasporto Venezia – Alessandria d’Egitto A/R, organizzato dalla Società S.p.A. Adriatica Società di Navigazione. 17 febbraio 1975 Negato lo sbarco alla sig.ra Pantarotto dall’autorità egiziana, con obbligo di rientro in Italia. Causa: precedente viaggio in Israele risultante da passaporto. 14 maggio 1975 La sig.ra Pantarotto cita in giudizio il signor Cusinato. Richiede risarcimento del danno per L. 327000. 24/2/87 III° - Cassazione Ricorso sig.ra Pantarotto merita accoglimento. 18/8/82 Rinviato al Tribunale di Venezia. II° - Appello Il Tribunale di Treviso assolve il sig Cusinato. 17/4/80 I° - Il Giudice riconosce la colpa dell’AdV per mancata informazione. Motivazioni Giudici I° Pretore accoglie domanda Pantarotto. Inadempimento dell’AdV per omissione d’informazione. L’AdV ha, infatti, nei confronti del cliente, un preciso obbligo d’informazione al quale, con il suo comportamento negligente, questa era venuta meno. II° Tribunale di Treviso riforma la decisione di I° rigettando la domanda in base all’osservazione che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti aveva avuto a oggetto esclusivamente un mandato a stipulare un contratto di trasporto di persona. L’omesso avviso dell’impossibilità di sbarco non poteva in alcun modo ricollegarsi in adempimento della prestazione contrattualmente assunta. III° - Suprema Corte. In base all’art. 1710, comma 2, il mandatario ha l’obbligo, ogni volta che gli venga fatta richiesta, di rendere edotto il mandante delle circostanze attinenti all’esecuzione del mandato. In particolare, l’Agenzia di Viaggi ha l’elementare dovere di fornire informazioni al mandate sulle condizioni minime per l’effettuazione del viaggio senza ostacoli di sorta. Il ricorso merita accoglimento: causa rinviata al Tribunale di Venezia.