CRITERI PARTICOLARI DI VALUTAZIONE Art. 2426 del Codice Civile MATRIOSCA DELLE REGOLE CONTABILI DAL FINE Dipendono i: PRINCIPI GENERALI DI VALUTAZIONE PRINCIPI PARTICOLARI art. 2426 PRINCIPI GENERALI art. 2423-bis FINE art.2423 DAI PRINCIPI GENERALI DI VALUTAZIONE Dipendono i: PRINCIPI PARTICOLARI DI VALUTAZIONE Impianto normativo contenuto nel codice civile: Aspetti sostanziali Aspetti formali Aspetti collaterali Aspetti sostanziali: Fanno riferimento al fine del bilancio (art.2423), ai principi generali di redazione (art.2423-bis) e ai principi particolari di valutazione (art. 2426) e sono tra loro strettamente correlati Art. 2423 Codice Civile: CLAUSOLA GENERALE “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”. Art. 2423 Codice Civile: Principi generali di redazione: 1) Prudenza (commi 1, 2, 4, 5) 2) Prevalenza della sostanza sulla forma (comma 1) 3) Continuità della gestione (comma 1) 4) Competenza (comma 3) 5) Separatezza valutativa (comma 5) 6) Costanza dei criteri di valutazione (comma 6) CLAUSOLA GENERALE Carattere dominante, il suo rispetto deve essere sempre garantito È obbligatorio fornire informazioni complementari È obbligatorio derogare alle disposizioni normative in “casi eccezionali” Anche la validità dei criteri di valutazione è subordinata al rispetto di tale clausola COSA SONO I CRITERI PARTICOLARI DI VALUTAZIONE? Regole applicative, criteri da adottare nella valutazione delle singole poste dello Stato Patrimoniale, come disposto all’art. 2426 del c.c. Hanno dunque una funzione strumentale: la loro validità è subordinata al raggiungimento del fine generale della chiarezza, verità e correttezza Valutazione delle immobilizzazioni materiali Fattori produttivi destinati ad essere durevolmente utilizzati per lo svolgimento dell’attività aziendale Non sono quindi destinati alla vendita, ma partecipano alla produzione del reddito per più esercizi Es: Terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc. Valutazione delle immobilizzazioni materiali art. 2426 comma 1 Sono iscritte in bilancio al costo storico determinato dal costo di acquisto o di produzione, al netto degli ammortamenti e delle rettifiche. In ogni caso tale valore non può eccedere il valore recuperabile tramite l’uso. Valutazione delle immobilizzazioni materiali art. 2426 comma 1 Il costo di acquisto è rappresentato dal prezzo di acquisto desumibile dalla fattura Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori Costi accessori: necessari per mettere il bene in condizioni di effettivo funzionamento (es. trasporto, montaggio, installazione, collaudo, le spese notarili per la redazione dell’atto, le tasse di registrazione dell’atto ecc.) Valutazione delle immobilizzazioni materiali art. 2426 comma 1 Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e altri costi ragionevolmente imputabili, relativi al periodo di fabbricazione, il quale deve ritenersi concluso quando il bene risulta oggettivamente utilizzabile Valutazione delle immobilizzazioni materiali Costi direttamente imputabili: materie prime dirette, manodopera diretta, ecc. Costi indiretti: es. spese generali di fabbricazione tipo: spese do manutenzione, spese per le utenze, ecc. Valutazione delle immobilizzazioni materiali: capitalizzazione degli oneri finanziari Limiti: Devono essere di costi di competenza, quindi devono essere interessi maturati durante il periodo di fabbricazione (ovvero dal momento dell’esborso dei fondi al fornitore al momento in cui le immobilizzazioni risultano pronte all’uso) Gli interessi derivano da finanziamento specificatamente ottenuto per l’acquisizione dell’immobilizzazione Il valore del cespite, inclusi gli interessi, non può eccedere il valore recuperabile tramite l’uso Valore d’uso Valore d’uso di una immobilizzazione = Valore attuale dei flussi di ricavo futuri attesi dal bene medesimo Art. 2426 comma 2. Ammortamento Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la residua possibilità di utilizzazione (durata fisica, durata economica) Sistematicamente: in conformità a piani aziendali prestabiliti che consentono di individuare la residua vita utile del bene DURATA ECONOMICA: Periodo di tempo entro il quale si considera il cespite idoneo a produrre benefici reddituali all’impresa che ne dispone. Dipende dai seguenti fattori: • Obsolescenza tecnologica del cespite o del prodotto per il quale il cespite viene utilizzato • Piani aziendali per la sostituzione dei cespiti • Fattori ambientali I piani di ammortamento debbono quindi essere periodicamente ricontrollati ed adeguati (Impairment test) Valutazione delle immobilizzazioni materiali Svalutazioni Se alla data di chiusura dell’esercizio l’immobilizzazione risulti di valore durevolmente inferiore rispetto al costo storico rettificato dall’ammortamento, deve essere iscritta a tale minore valore. È vietato mantenere in bilancio svalutazioni se sono venuti meno i motivi che le avevano determinate. Valutazione delle immobilizzazioni materiali Svalutazioni Possibili cause di perdita durevole di valore: Obsolescenza di prodotto o processo Errori di progetto Danneggiamenti Cambiamenti nei piani aziendali Generano una riduzione del grado di utilità delle immobilizzazioni, con la conseguenza che i flussi di ricavi attesi risulteranno insufficienti a coprire SVALUTAZIONE tutti i costi incluso l’ammortamento In ottemperanza al principio di prudenza art. 2423 c.c. Immobilizzazioni immateriali Comprendono le poste che possono essere classificate nel seguente modo: Costi pluriennali: capitalizzazione di oneri che non costituiscono l’acquisto o la produzione interna di beni o diritti, ma che non esauriscono la loro utilità nell’esercizio in cui sono sostenuti. Avviamento: capacità dell’azienda di conseguire redditi medi prospettici in misura superiore a quella ritenuta normale. Beni immateriali veri e propri quali diritti di brevetto, concessioni, licenze marchi. Valutazione delle immobilizzazioni immateriali Come le materiali partecipano all’attività produttiva per più esercizi e concorrono alla formazione del risultato economico dell’esercizio attraverso le quote di ammortamento Complessità: è difficile valutare il valore nonché la possibilità di iscrizione in bilancio soprattutto per gli oneri pluriennali; presentano un elevato grado di aleatorietà, molto incerta è la presunta vita utile. Oneri pluriennali: costi di impianto, di ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità Per la loro iscrizione occorre il consenso del collegio sindacale Devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni Fino al completamento dell’ammortamento si possono distribuire dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire il costo non ammortizzato Indicare in nota integrativa composizione, ragione di iscrizione e criteri di ammortamento. Oneri pluriennali: costi di impianto e di ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità Valutazione sulla base del loro valore d’uso ovvero l’utilità che gli stessi saranno in grado di generare attraverso il futuro svolgimento della gestione Per essere capitalizzati devono avere come corrispettivo futuri flussi di ricavo Avviamento E’ il complesso delle condizioni immateriali che influiscono sulla redditività aziendale Valore economico>valore del capitale di funzionamento in base alla valutazione analitica dei singoli elementi patrimoniali Es. di condizioni immateriali: ubicazione, clientela, organizzazione, esperienza, … Avviamento Iscrivibile solo se acquisito a titolo oneroso Iscrivibile nei limiti del costo per esso sostenuto Parere del Collegio Sindacale Ammortamento entro 5 anni: anche superiore, ma motivato in nota integrativa e non superiore al periodo di utilizzo di tale posta Attività finanziarie: titoli e partecipazioni Possono essere collocate: Nelle immobilizzazioni finanziarie Nell’attivo circolante In base alla destinazione economica loro attribuita Valutazione delle immobilizzazioni finanziarie Nell’ambito di tale categoria sono ricompresi sia i titoli quali: titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito che le partecipazioni (azioni o quote). Titoli immobilizzati: Titoli immobilizzati: il criterio di valutazione è il criterio del costo, come previsto al punto 1) dell’art 2426. Tale valore dovrà essere svalutato solo se si verificano condizioni che comportano una durevole riduzione di valore. Titoli immobilizzati Le riduzioni di valore dei titoli immobilizzati rispetto al costo dovrà essere iscritta nel Conto Economico nel gruppo D) Rettifiche di valore di attività finanziarie, punto 19) “svalutazioni”, voce b) “di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni”. L’eventuale ripristino di valore dovrà essere iscritto al punto 18) rivalutazioni. Partecipazioni Una partecipazione rappresenta una cointeressenza al risultato d’esercizio ed alla consistenza patrimoniale di un’altra impresa, ed è costituita da azioni o quote sociali. Attraverso la sottoscrizione di azioni o quote si conferisce capitale di rischio nell’impresa partecipata Partecipazioni Immobilizzate Criterio di valutazione: 1. Criterio del costo (come per le altre immobilizzazioni) 2. Per le partecipazioni in imprese controllate e collegate è possibile utilizzare il Metodo del patrimonio netto Consiste nell’iscrizione della partecipazione in base alla corrispondente frazione di patrimonio netto della società partecipata come risulta dall’ultimo bilancio approvato. Partecipazioni Immobilizzate Società controllata: Quando un’altra società dispone della maggioranza dei voti in assemblea Quando un’altra società dispone di voci sufficienti per esercitare un’influenza dominante Quando l’influenza dominante è esercitata in virtù di vincoli contrattuali Società collegata: Quando un’altra società detiene almeno un quinto dei voti in assemblea ordinaria (influenza notevole) Valutazione dei titoli e delle partecipazioni non immobilizzati Sono collocati nell’Attivo Circolante insieme alle rimanenze di magazzino e sono valutati in maniera unitaria con le disposizioni previste al punto 9) dell’art. 2426: Al minore tra il costo d’acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. In virtù dell’applicazione del principio di prudenza Titoli e partecipazioni non immobilizzati, rimanenze di magazzino Le configurazioni di costo utilizzabili sono: il costo specifico, così come previsto per le immobilizzazioni, punto 1) art. 2426 Oppure per i titoli fungibili altre configurazioni di costo quali: 1. Media ponderata 2. LIFO (Last in First out) 3. FIFO (First in First out) Titoli e partecipazioni non immobilizzati, rimanenze di magazzino Media ponderata: si effettua una media dei costi d’ acquisto ponderati per le quantità acquistate. LIFO (Last in first out) : si ipotizza che i prelievi di magazzino vengono effettuati prima utilizzando la merce entrata più recentemente. FIFO (First in first out): si ipotizza che i prelievi di magazzino vengono effettuati prima utilizzando la merce più vecchia. Crediti Devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione, punto 8) art. 2426 Apportare al valore nominale le rettifiche necessarie per tener conto di perdite di esigibilità e di altri elementi che possono ridurre l’importo realizzabile Valore presumibile di realizzazione = Valore nominale – costi per presunte perdite di insolvenza – oneri da sostenere fino all’effettivo realizzo dei crediti (es. spese giudiziali) compresi sconti e abbuoni concessi al pagamento Crediti Occorre distinguere i crediti tra: parzialmente o totalmente inesigibili e altri crediti normalmente esigibili Crediti parzialmente o totalmente inesigibili = Voce dell’attivo-rettifiche (deduzione diretta) Si stralciano i crediti e si rileva perdita (C.E.) Crediti normalmente esigibili = Si costituisce Fondo Svalutazione Crediti Valore dei crediti indirettamente rettificato Crediti Fondo svalutazione crediti: fondo rischi costituito a fronte di ipotesi di presunte insolvenze future da parte dei clienti Consente di rilevare componenti economici negativi di competenza: condizioni di inesigibilità manifestatesi nell’esercizio Perdite devono essere imputate al Conto Economico del periodo in cui hanno avuto origine o si sono rese prevedibili