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ASSUNZIONI AGEVOLATE
Introduzione
Capitolo n. 1. Lavoratori iscritti alle liste di mobilità
Capitolo n. 2. Lavoratori che fruiscono dell'Aspi
Capitolo n. 3. Lavoratori sospesi in cassa integrazione straordinaria da almeno 3 mesi (e meno di
24 mesi)
Capitolo n. 4. Lavoratori con almeno 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi / Donne di qualsiasi età
prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (se residenti in aree svantaggiate) /
Donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi
Capitolo n. 5. Lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni in possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti:
privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
privi di un diploma di scuola superiore o professionale
Capitolo n. 6. Lavoratori in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale
Capitolo
Capitolo
Capitolo
Capitolo
Capitolo
n.
n.
n.
n.
n.
7. Giovani genitori
8. Lavoratori in start up innovative
9. Credito d'imposta per l’assunzione di personale qualificato
10. Garanzia giovani
11. Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato
Introduzione
Assunzioni agevolate
La presente guida intende delineare un quadro sintetico e sistematico delle agevolazioni alle
assunzioni attualmente previste dal nostro ordinamento.
Capitolo n. 1
Lavoratori iscritti alle liste di mobilità
NORMATIVA
art. 8, comma 4, L. n. 223/1991
N.B.: La legge Monti Fornero (L. 28 giugno 2012 n. 92) ha stabilito l’abrogazione della mobilità e dei
relativi incentivi a decorrere dal 1 ° gennaio 2017 (art. 2, comma 71, L. n. 92/2012). Tuttavia, fino
all’abrogazione, gli incentivi rimangono applicabili.
LAVORATORI INTERESSATI
Lavoratori iscritti nella lista di mobilità ai sensi dell’art. 4 della L. n. 223/1991 (in quanto licenziati al
termine di una Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) oppure ai sensi dell'art. 24 L. n. 223/1991
(procedura di licenziamento collettivo), e che percepiscano la relativa indennità di mobilità.
DATORI DI LAVORO INTERESSATI
Possono procedere all’assunzione di lavoratori dalle liste di mobilità tutti i datori di lavoro del settore
privato (compresi gli enti pubblici economici definibili come impresa) e di qualsiasi classe
dimensionale.
Il beneficio riguarda anche le Agenzie del lavoro che assumono con finalità di somministrazione, in tal
caso saranno queste a percepire direttamente il beneficio contributivo, con l'obbligo poi di trasferirlo
all'azienda utilizzatrice.
Gli incentivi economici previsti per le assunzioni di lavoratori in mobilità sia a tempo determinato che a
tempo indeterminato sono esclusi per i datori di lavoro che assumono lavoratori licenziati al termine di
una procedura di mobilità da datori di lavoro non imprenditori ai sensi del D.Lgs. n. 110/2004 (art. 24,
comma 1bis, L. n. 223/1991);
FORME DI ASSUNZIONE AGEVOLATA
Sia a tanto a tempo indeterminato che a tempo determinato.
A) Assunzione con contratto a termine ai sensi dell ’art. 8, 2° comma L. n. 223/1 991
La durata massima del rapporto a tempo determinato ai sensi dell’art. 8, 2° comma L. n. 223/1991 è di
12 mesi, che possono essere raggiunti anche in virtù di un’eventuale proroga (ad esempio un
contratto iniziale di 7 mesi può essere prorogato di ulteriori 5 mesi). È inoltre possibile il rinnovo del
contratto a termine, cioè la nuova assunzione a termine da parte della medesima azienda dello stesso
lavoratore ancora iscritto nella lista di mobilità a condizione che non venga superato il limite
complessivo di 12 mesi, oltre il quale lo sgravio viene meno.
Per l’assunzione non è richiesta alcuna causale; l’assunzione stessa non è inoltre soggetta al
limite del 20%, nè concorre al computo complessivo dei 36 mesi, non essendo applicabile ad
essa il D.lgs.368/2001 sui contratti a termine.
B) Assunzione con contratto a tempo indeterminato
L’assunzione in questa ipotesi avviene secondo le forme ordinarie ed è possibile anche in regime di
part time.
Si ricorda che in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, il lavoratore assunto viene
definitivamente cancellato dalla lista di mobilità e cessa quindi la possibilità per lo stesso di percepire,
ove dovuta, la relativa indennità.
AGEVOLAZIONI
In caso di assunzione dalle liste di mobilità il datore di lavoro ha diritto per la durata prevista dalla
legge ad una riduzione della contribuzione dell'aliquota contributiva posta a suo carico.
a) Agevolazioni in caso di assunzione con contratto a termine
Per tutta la durata del contratto a termine e comunque nel limite complessivo di 12 mesi il datore di
lavoro ha diritto ad una contribuzione a proprio carico agevolata pari al 10%. Il beneficio non riguarda i
contributi a carico dei lavoratori che, quindi, sono sempre dovuti in misura intera.
L’agevolazione spetta sia in caso di orario a tempo pieno che in caso di orario a tempo parziale (in
questo senso INPS, circ. n. 260/1991).
Si segnala, inoltre, che lo sgravio contributivo non ha alcun effetto nei confronti dei premi
INAIL .
Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento e quindi prima della sua scadenza, il contratto venga
trasformato a tempo indeterminato , al datore di lavoro competono ulteriori benefici quali :
1) il mantenimento della contribuzione agevolata (aliquota fissa del 10%) per ulteriori 12 mesi. Il
mantenimento dell’aliquota agevolata è previsto anche in caso di trasformazione con orario di lavoro
part-time.
2) nel solo caso di trasformazione di un contratto con orario a tempo pieno, il diritto ad un contributo
mensile pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore (art. 8, commi 2, 4 e
4bis, L. n. 223/1991), per una durata massima comunque di:
12 mesi, per i lavoratori fino a 50 anni di età;
24 mesi, per i lavoratori di età superiore a 50 anni (che diventano 36mesi per i datori che
assumono nelle aree del Mezzogiorno o nelle circoscrizioni con un tasso di disoccupazione
superiore alla media nazionale).
ll beneficio non può comunque superare la durata dell’erogazione dell’indennità che sarebbe spettata
al lavoratore in mobilità, detratti i periodi per i quali l’interessato abbia già goduto dell’indennità di
mobilità.
Il contributo mensile a favore del datore di lavoro, non potrà comunque mai avere un valore maggiore
della retribuzione corrisposta al lavoratore.
Alle assunzioni a termine ex art. 8 legge 223/91 non si applica il contributo aggiuntivo Aspi dell’1,4%
(circ. Inps n.44/2013).
Nel caso di assunzione a termine di lavoratore in mobilità già precedentemente utilizzatotramite
somministrazione, il periodo massimo di sgravio sarà quello che residua rispetto all’agevolazione già
goduta durante la somministrazione.
b) Agevolazioni in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato
Contributi a carico del datore di lavoro pari al 10% per i primi 18 mesi, anche se con orario di lavoro
part time.
Il beneficio non riguarda i contributi a carico dei lavoratori che, quindi, sono sempre dovuti in misura
intera. Si segnala, inoltre, che lo sgravio contributivo non ha alcun effetto nei confronti dei premi INAIL
.
In caso di rapporto con orario a tempo pieno, il datore di lavoro ha inoltre diritto ad un contributo
mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità ex L. n. 223/1991 che sarebbe spettata al lavoratore (art.
8, commi 2, 4 e 4bis, L. n. 223/1991), per una durata massima comunque di:
12 mesi, per i lavoratori di età fino a 50 anni;
24 mesi, per i lavoratori di età superiore a 50 anni (che diventano 36 mesi per i datori che
assumono nelle aree del Mezzogiorno o nelle circoscrizioni con un tasso di disoccupazione
superiore alla media nazionale).
ll beneficio non può comunque superare la durata dell’erogazione dell’indennità che sarebbe spettata
al lavoratore in mobilità, detratti i periodi per i quali l’interessato abbia già goduto dell’indennità di
mobilità..
CONDIZIONI GENERALI PER IL DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI
- il datore di lavoro deve rispettare la normativa sul lavoro, gli accordi ed i contratti collettivi
art. 1, comma 1175 e 1176, L. n. 296/2006
- il datore di lavoro deve essere in regola con li obblighi di regolarità contributiva
D.M. 24710/2007
- l'assunzione non deve dipendere da un obbligo preesistente previsto dalla legge o dalla
contrattazione collettiva, compreso il caso in cui l'assunzione avvenga tramite somministrazione
- l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza previsto dalla legge o dalla contrattazione
collettiva, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o
cessato da un rapporto a termine. Parimenti nel caso in cui l'assunzione sia ai fini di
somministrazione a favore di azienda obbligata al rispetto del diritto di precedenza
- il datore o l'utilizzatore somministrato non devono avere in atto sospensioni dal lavoro connesse
ad una crisi o riorganizzazione aziendale , nell'unità produttiva in cui viene effettuata l'assunzione.
E' fatta salva l'assunzione finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diversa da
quelle dei lavoratori sospesi
- l'assunzione non deve riguardare i lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da una impresa
avente assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quella che procede all'assunzione. Le
agevolazioni non si applicano inoltre in tutti i casi di trasferimento d ’azienda
- per determinare l'accesso all'incentivo si sommano i periodi di lavoro svolti dal lavoratore, sia
come subordinato che come somministrato , presso la stessa azienda; non si cumulano le
prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori,
anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro
- inoltro tardivo delle Comunicazioni obbligatorie legate all'assunzione/trasformazione comporta la
perdita delle agevolazioni fino alla data della tardiva comunicazione
art. 4, commi 12-15, L. n. 92/2012
Capitolo n. 2
Lavoratori che fruiscono dell'Aspi
NORMATIVA
art.7, co. 5, lett. b) D.L. 76/2013
LAVORATORI INTERESSATI
Soggetti già fruitori o in attesa di percepire il trattamento ASPI
DATORI DI LAVORO BENEFICIARI
Tutti i datori di lavoro privati operanti nel territorio nazionale, comprese le agenzie di
somministrazione.
FORMA DI ASSUNZIONE
Assunzione a tempo pieno e indeterminato .
Agevolazione anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine
già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità ASpI, cui sia stata sospesa (per max 6 mesi) la
corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato (Circ.
INPS 175/2013).
AGEVOLAZIONE
Il beneficio consiste nel 50% del trattamento ASPI che il lavoratore avrebbe ricevuto qualora avesse
mantenuto lo stato di disoccupazione, per una durata massima pari al periodo di spettanza del
trattamento ASPI stesso.
Si ricorda a tal proposito che il trattamento ASPI è pari al 75% della retribuzione mensile pari o
superiore a euro 1.195,37 (importo lordo annualmente rivalutato);
se superiore a tale somma, occorre aggiungere il 25% della differenza tra quanto percepito e euro
1.195,37, senza superare l'importo massimo mensile che per il 2015 è pari ad euro 1.167,91. E'
inoltre prevista una riduzione dell'importo ASPI pari al 15% dopo il sesto mese di fruizione, ed un
ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese.
L'agevolazione è concessa per ogni mensilità di retribuzione erogata; pertanto ove al lavoratore non
spettasse l'intera retribuzione del mese di riferimento (ad es. a causa di una sospensione non
retribuita del rapporto di lavoro), l'importo mensile dell'incentivo dovrà essere rideterminato.
In merito alla durata dell'agevolazione, ricordando che il godimento dell'ASPI spetta in presenza di
due anni di anzianità contributiva di cui 52 settimane nell'ultimo anno, la Circ. INPS 142/2012 precisa
che: “Le nuove norme prevedono un graduale aumento della durata della prestazione, collegata
all'età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, distribuito
nell'arco dei prossimi tre anni - cfr Tabella sottostante:
età
2013
2014
2015
2016
< 50
8
8
10
12
≥50 e <55
12
12
12
12
≥55
12
14
1)
1)
16
1)
18
2)
2) 3)
nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni
2) detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI, nell’arco di
un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico di spettanza della prestazione
3)
nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni
CONDIZIONI GENERALI PER IL DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI
- il datore di lavoro deve rispettare la normativa sul lavoro, gli accordi ed i contratti collettivi
art. 1, comma 1175 e 1176, L. n. 296/2006
- il datore di lavoro deve essere in regola con li obblighi di regolarità contributiva
- l'assunzione non deve dipendere da un obbligo preesistente previsto dalla legge o dalla
contrattazione collettiva, compreso il caso in cui l'assunzione avvenga tramite somministrazione
- l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza previsto dalla legge o dalla contrattazione
collettiva, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o
cessato da un rapporto a termine. Parimenti nel caso in cui l'assunzione sia ai fini di
somministrazione a favore di azienda obbligata al rispetto del diritto di precedenza
- il datore o l'utilizzatore somministrato non devono avere in atto sospensioni dal lavoro connesse
ad una crisi o riorganizzazione aziendale , nell'unità produttiva in cui viene effettuata l'assunzione.
E' fatta salva l'assunzione finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diversa da
quelle dei lavoratori sospesi
- l'assunzione non deve riguardare i lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da una impresa
avente assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quella che procede all'assunzione. Le
agevolazioni non si applicano inoltre in tutti i casi di trasferimento d ’azienda
- per determinare l'accesso all'incentivo si sommano i periodi di lavoro svolti dal lavoratore, sia
come subordinato che come somministrato , presso la stessa azienda; non si cumulano le
prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori,
anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro
- inoltro tardivo delle Comunicazioni obbligatorie legate all'assunzione/trasformazione comporta la
perdita delle agevolazioni fino alla data della tardiva comunicazione
D.M. 24710/2007
art. 4, commi 12-15, L. n. 92/2012
Capitolo n. 3
Lavoratori sospesi in cassa integrazione straordinaria da almeno 3 mesi (e meno di 24
mesi)
NORMATIVA
• art. 4, co. 3, L. 236/1993
LAVORATORI INTERESSATI
Lavoratori, o soci lavoratori, sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento di integrazione salariale
straordinaria da almeno 3 mesi (anche in forma non continuativa) presso azienda in CIGS da almeno
6 mesi continuativi.
DATORI DI LAVORO INTERESSATI
Tutti i datori di lavoro privati che procedono all'assunzione di lavoratori in CIGS (alle condizioni di cui
sopra)
FORMA DI ASSUNZIONE
Assunzione del lavoratore a tempo pieno e indeterminato
AGEVOLAZIONI
a) Contributi a carico del datore di lavoro pari al 10% per un periodo di 12 mesi.
La contribuzione a carico del dipendente è quella intera prevista per la generalità dei lavoratori;
b) Bonus economico:
erogazione all'azienda di un importo mensile pari al 50% della indennità di mobilità che il lavoratore,
ove licenziato alla fine del periodo di CIGS, avrebbe percepito se non fosse stato assunto (art. 8, co.
4, L. n. 223/1991), ridotta di 3 mesi. Tale erogazione mensile avrà una durata legata all'età del
lavoratore assunto:
fino a 50 anni: 9 mesi,
oltre 50 anni: 21 mesi,
oltre 50 anni (Circoscrizione con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale):
33 mesi.
Dal 1° gennaio 2015 opera una graduale riduzione delle predette tempistiche legata alla durata della
indennità di mobilità che andrà gradualmente ad esaurirsi.
CONDIZIONE SPECIFICA
Il beneficio non spetta nei casi in cui la nuova assunzione vada a sostituire dei lavoratori sospesi o per
qualsisasi causa licenziati nei 12 mesi precedenti.
CONDIZIONI GENERALI PER IL DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI
- il datore di lavoro deve rispettare la normativa sul lavoro, gli accordi ed i contratti collettivi
art. 1, comma 1175 e 1176, L. n. 296/2006
- il datore di lavoro deve essere in regola con li obblighi di regolarità contributiva
D.M. 24710/2007
- l'assunzione non deve dipendere da un obbligo preesistente previsto dalla legge o dalla
contrattazione collettiva, compreso il caso in cui l'assunzione avvenga tramite somministrazione
- l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza previsto dalla legge o dalla contrattazione
collettiva, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o
cessato da un rapporto a termine. Parimenti nel caso in cui l'assunzione sia ai fini di
somministrazione a favore di azienda obbligata al rispetto del diritto di precedenza
- il datore o l'utilizzatore somministrato non devono avere in atto sospensioni dal lavoro connesse
ad una crisi o riorganizzazione aziendale , nell'unità produttiva in cui viene effettuata l'assunzione.
E' fatta salva l'assunzione finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diversa da
quelle dei lavoratori sospesi
- l'assunzione non deve riguardare i lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da una impresa
art. 4, commi 12-15, L. n. 92/2012
avente assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quella che procede all'assunzione. Le
agevolazioni non si applicano inoltre in tutti i casi di trasferimento d ’azienda
- per determinare l'accesso all'incentivo si sommano i periodi di lavoro svolti dal lavoratore, sia
come subordinato che come somministrato , presso la stessa azienda; non si cumulano le
prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori,
anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro
- inoltro tardivo delle Comunicazioni obbligatorie legate all'assunzione/trasformazione comporta la
perdita delle agevolazioni fino alla data della tardiva comunicazione
Capitolo n. 4
Lavoratori con almeno 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi / Donne di qualsiasi età
prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (se residenti in aree
svantaggiate) / Donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da
almeno
24
mesi
NORMATIVA
art. 4, co. 8 e 11 L. 92/2012
LAVORATORI INTERESSATI
A)
uomini e donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi.
I periodi superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Lo stato di disoccupazione
deve essere attestato dal Centro per l'Impiego.
B) donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente
retribuito da almeno 6 mesi.
Per la localizzazione geografica delle aeree svantaggiate si veda il seguente link:
Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione contributiva non è richiesta una durata minima del
requisito della residenza in capo alla lavoratrice, purché si tratti di una residenza effettiva e non
apparente; il rapporto di lavoro invece potrà svolgersi anche al di fuori delle aree indicate (v.
Messaggio INPS 12212/2013).
C) donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da
un'accentuata disparità occupazionale tra uomo e donna, e prive di un impiego regolarmente
retribuito da almeno 6 mesi.
Per "accentuata disparità" si intende una differenza percentuale di almeno il 25%. Il Ministero del
Lavoro ha pubblicato con apposito decreti i tassi di disparità per settore per l'anno 2014 (D.M. 2
settembre 2013).
D) donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da
almeno 24 mesi
CONCETTO DI "IMPIEGO NON REGOLARMENTE RETRIBUITO "
Le lavoratrici, all'interno del periodo temporale prescritto (6 o 24 mesi precedenti alla assunzione),
non devono aver svolto attività lavorativa legata ad un contratto di lavoro di tipo subordinato di
durata uguale o maggiore a 6 mesi. Pertanto il concetto di regolarità retributiva ha una valenza
prettamente temporale.
In caso di lavoro autonomo o parasubordinato, invece, la regolarità retributiva diviene un
parametro puramente economico, legato al reddito prodotto: le lavoratrici devono avere un reddito
annuale inferiore a € 4.800 per il lavoro autonomo, inferiore a € 8.000 per il lavoro parasubordinato.
In entrambe le ipotesi il concetto di impiego non regolarmente retribuito si differenzia dallo stato di
disoccupazione e di conseguenza non richiede la registrazione presso il Centro per l'Impiego.
DATORI DI LAVORO INTERESSATI
Tutti i datori di lavoro comprese le cooperative e le agenzie di somministrazione, sono esclusi solo i
datori di lavoro domestico.
FORMA DI ASSUNZIONE
L'agevolazione spetta per tutte le assunzioni sia a tempo pieno che parziale effettuate dopo il
01/01/2013:
- a tempo indeterminato
- a tempo determinato
- trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine instaurato con il
medesimo soggetto (la trasformazione dovrà intervenire prima della scadenza del primo contratto
agevolato)
E' bene rilevare che il beneficio potrà spettare anche per le ipotesi in cui un soggetto utilizzi un
lavoratore mediante una somministrazione agevolata e successivamente lo assuma alle proprie
dirette dipendenze, purchè senza soluzione di continuità rispetto all'utilizzazione.
In quest'ultimo caso l'incentivo spetta per il periodo residuo non goduto (dall'agenzia di
somministrazione), se il lavoratore possieda ancora lo stato di disoccupazione superiore a dodici
mesi.
AGEVOLAZIONE
Riduzione del 50% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro, nonché una riduzione del 50%
sui premi INAIL.
Tale beneficio avrà una durata pari a:
> 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato
> 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato (comprensiva di eventuali proroghe)
> 18 mesi per le trasformazioni a tempo indeterminato (comprensiva del precedente rapporto
agevolato).
Per i lavoratori con più di 50 anni e disoccupati da almeno 12 mesi l'incentivo spetterà anche in
caso di nuova assunzione (a tempo determinato o indeterminato) da parte dello stesso datore di
lavoro intervenuta dopo la scadenza del precedente rapporto a termine agevolato, purché il
lavoratore al momento della riassunzione conservi un'anzianità di disoccupazione superiore a 12
mesi.
Il beneficio durerà per il periodo residuo rispetto a quello già fruito col precedente rapporto
agevolato. Tuttavia se il lavoratore dopo il primo rapporto ha cessato di essere disoccupato e poi
sia tornato ad esserlo, maturando da zero un nuovo periodo di disoccupazione superiore a 12
mesi, il beneficio spetterà per la durata intera.
CONDIZIONE SPECIFICA
L'incentivo spetta se la singola assunzione, proroga o trasformazione realizzano un incremento
netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro (inteso come intera organizzazione e non
singolo stabilimento), rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
Base di computo per l'incremento occupazionale – lavoratori da considerare:
TIPOLOGIA DI RAPPORTO
RIENTRA NELLA BASE DI COMPUTO
Lavoratore subordinato a tempo indeterminato
SI
Lavoratore subordinato a tempo determinato
SI
Lavoratore stagionale
SI
Lavoratore assunti in sostituzione
NO
Lavoratore a domicilio
SI
Apprendista
SI
Lavoratore intermittente e ripartito
SI
Lavoratore accessorio
NO
Lavoratore somministrato assunto dall'agenzia di somministrazione a tempo
determinato
SI
Lavoratore somministrato (a t.d. o ind.) assunto dall'agenzia di
somministrazione a tempo indeterminato
NO
Contratti di inserimento
SI
Ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti viene calcolato in
Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.). I 12 mesi successivi all'assunzione / proroga o trasformazione
devono presentare un valore U.L.A. maggiore rispetto ai 12 mesi precedenti.
A titolo esemplificativo:
un lavoratore rimasto in forza all'azienda per 12 mesi vale 1 ULA (esprimibile anche in 12/12
o 365/365),
un lavoratore a termine che nell'anno abbia lavorato solo 6 mesi vale 0,5 ULA (esprimibile
anche in 6/12 o 182/365).
Il lavoratore part-time al 50% varrà 0,5 ULA (6/12, 182/365), se tuttavia esso rimane in forza
all'azienda solo per 6 mesi esso varrà 0,25 ULA (3/12, 91/365)
Il requisito dell'incremento occupazionale si declina nei modi seguenti:
> in caso di nuova assunzione a tempo indeterminato
Si sommano i valori ULA di tutti i lavoratori in forza all'azienda nei 12 mesi precedenti
all'assunzione, prendendo in considerazione i lavoratori di cui alla tabella sopra.
Successivamente si sommano i valori ULA di tutti i lavoratori che presumibilmente presteranno
servizio nei 12 mesi successivi all'assunzione, compreso il valore ULA del lavoratore da ssumere.
Se il monte ULA dei 12 mesi successivi è superiore rispetto al monte ULA dei 12 mesi precedenti
allora si verifica l'incremento occupazionale netto.
Esempio:
> in caso di trasformazione o proroga a tempo indeterminato poichè di per sè non si verifica un
incremento occupazionale, nel computo della forza occupata nei 12 mesi precedenti alla
trasformazione non deve essere conteggiato il lavoratore da trasformare/prorogare. Egli verrà
invece considerato nella forza occupata nei 12 mesi successivi.
Riassumendo:
L'incremento occupazionale netto si verifica quando il monte ULA dei 12 mesi successivi alla
assunzione / proroga / trasformazione è maggiore del monte ULA dei 12 mesi precedenti.
L'incentivo è comunque applicabile nei casi in cui il requisito dell'incremento occupazionale netto
non si verifica per:
dimissioni volontarie del lavoratore;
invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
pensionamento per raggiunti limiti di età;
riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
CONDIZIONI GENERALI PER IL DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI
- il datore di lavoro deve rispettare la normativa sul lavoro, gli accordi ed i contratti collettivi
art. 1, comma 1175 e 1176, L. n. 296/2006
- il datore di lavoro deve essere in regola con li obblighi di regolarità contributiva
D.M. 24710/2007
- l'assunzione non deve dipendere da un obbligo preesistente previsto dalla legge o dalla
contrattazione collettiva, compreso il caso in cui l'assunzione avvenga tramite somministrazione
- l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza previsto dalla legge o dalla contrattazione
collettiva, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o
cessato da un rapporto a termine. Parimenti nel caso in cui l'assunzione sia ai fini di
somministrazione a favore di azienda obbligata al rispetto del diritto di precedenza
- il datore o l'utilizzatore somministrato non devono avere in atto sospensioni dal lavoro connesse
ad una crisi o riorganizzazione aziendale , nell'unità produttiva in cui viene effettuata l'assunzione.
E' fatta salva l'assunzione finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diversa da
quelle dei lavoratori sospesi
- l'assunzione non deve riguardare i lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da una impresa
art. 4, commi 12-15, L. n. 92/2012
avente assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quella che procede all'assunzione. Le
agevolazioni non si applicano inoltre in tutti i casi di trasferimento d ’azienda
- per determinare l'accesso all'incentivo si sommano i periodi di lavoro svolti dal lavoratore, sia
come subordinato che come somministrato , presso la stessa azienda; non si cumulano le
prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori,
anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro
- inoltro tardivo delle Comunicazioni obbligatorie legate all'assunzione/trasformazione comporta la
perdita delle agevolazioni fino alla data della tardiva comunicazione
Capitolo n. 5
Lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni in possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti:
privi
di
impiego
regolarmente
retribuito
da
almeno
6
mesi;
privi di un diploma di scuola superiore o professionale
NORMATIVA
art.1 D.L. 76/2013
LAVORATORI INTERESSATI
Lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
1 ) soggetto privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
La mancanza di impiego regolarmente retribuito si riferisce alle ipotesi in cui il lavoratore,
negli ultimi sei mesi, non abbia prestato attività lavorativa di natura subordinata riferita ad un contratto
di lavoro della durata di almeno sei mesi
o che, negli ultimi sei mesi, abbia svolto attività lavorativa di natura autonoma o parasubordinata dalla
quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (ad oggi
fissato in una somma pari a € 8.000 lordi/anno per i redditi di lavoro dipendente e assimilato (es.
co.co.pro) e a euro 4.800,00 per i lavoratori autonomi).
2) soggetto privo di un diploma di scuola media superiore o professionale
DATORI DI LAVORO INTERESSATI
Tutti i "datori di lavoro"
FORMA DI ASSUNZIONE
assunzione con contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo dal 07/08/2013 fino al
30/06/2015
trasformazione con contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo dal 07/08/2013 fino al
30/06/2015
AGEVOLAZIONE
Per ciascuna assunzione viene concesso uno sgravio contributivo pari a 1/3 della retribuzione
mensile lorda (imponibile ai fini previdenziali), fino ad un massimo di 650 euro mensili.
Il beneficio sarà riconosciuto per un periodo di 18 mesi in caso di nuova assunzione, per 12 mesi nel
caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato.
CONDIZIONE SPECIFICA
L'incentivo spetta se la singola assunzione, proroga o trasformazione realizzano un incremento netto
del numero dei dipendenti del datore di lavoro (inteso come intera organizzazione e non singolo
stabilimento), rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Tale incremento deve essere mantenuto per
ogni mese di calendario di vigenza dell'incentivo.
Base di computo per l'incremento occupazionale – lavoratori da considerare:
TIPOLOGIA DI RAPPORTO
RIENTRA NELLA BASE DI COMPUTO
Lavoratore subordinato a tempo indeterminato
SI
Lavoratore subordinato a tempo determinato
SI
Lavoratore stagionale
SI
Lavoratore assunti in sostituzione
NO
Lavoratore a domicilio
SI
Apprendista
SI
Lavoratore intermittente e ripartito
SI
Lavoratore accessorio
NO
Lavoratore somministrato assunto dall'agenzia di somministrazione a tempo
determinato
SI
Lavoratore somministrato (a t.d. o ind.) assunto dall'agenzia di somministrazione
a tempo indeterminato
NO
Contratti di inserimento
SI
Ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti viene calcolato in
Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.). I 12 mesi successivi all'assunzione / proroga o trasformazione devono
presentare un valore U.L.A. maggiore rispetto ai 12 mesi precedenti.
A titolo esemplificativo:
un lavoratore rimasto in forza all'azienda per 12 mesi vale 1 ULA (esprimibile anche in 12/12 o
365/365),
un lavoratore a termine che nell'anno abbia lavorato solo 6 mesi vale 0,5 ULA (esprimibile anche
in 6/12 o 182/365).
Il lavoratore part-time al 50% varrà 0,5 ULA (6/12, 182/365), se tuttavia esso rimane in forza
all'azienda solo per 6 mesi esso varrà 0,25 ULA (3/12, 91/365)
Il requisito dell'incremento occupazionale si determina nei modi seguenti:
A) in caso di nuova assunzione a tempo indeterminato :
si sommano i valori ULA di tutti i lavoratori in forza all'azienda nei 12 mesi precedenti all'assunzione,
prendendo in considerazione i lavoratori di cui alla tabella sopra.
Successivamente si sommano i valori ULA di tutti i lavoratori che presumibilmente presteranno
servizio nei 12 mesi successivi all'assunzione, compreso il valore ULA del lavoratore da assumere.
Se il monte ULA dei 12 mesi successivi è superiore rispetto al monte ULA dei 12 mesi precedenti
allora si verifica l'incremento occupazionale netto. Tale incremento (anche per un valore differenziale
diverso da quello originario) deve essere mantenuto per ciascun mese di vigenza dell'incentivo. Nella
verifica del suo mantenimento il primo termine di confronto è sempre costituito dalla forza media
occupata nei 12 mesi precedenti l’assunzione.
Il secondo termine di confronto è costituito, per i primi dodici mesi di vigenza del rapporto agevolato,
dalla forza media relativa al primo anno successivo all’assunzione; per il terzo semestre di vigenza
del rapporto agevolato, il secondo termine di confronto è invece costituito dalla forza media occupata
nel secondo anno successivo all’assunzione.
Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale
successivo ripristino dell’incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla
sua originaria scadenza (es.: ALFA assume in data 01.10.2013; il beneficio scade il 31.03.2015; se
non mantiene l’incremento per il 4° mese e lo ripristina per il 7° mese, non spetta il beneficio per i
mesi dal 4° al 6°, mentre spetta nuovamente dal 7° e – se il nuovo incremento è mantenuto – per i
mesi successivi fino al 31.03.2015
B) in caso di trasformazione o proroga a tempo indeterminato
poichè di per sè non si verifica un incremento occupazionale, esso può essere realizzato alla data di
decorrenza della trasformazione mediante un'assunzione contestuale, oppure
mediante
un’assunzione compensativa successiva entro un mese da tale data; in caso di assunzione
compensativa successiva, il periodo di spettanza massima del benefico (12 mesi) decorre
comunque dalla data della trasformazione.
Tali assunzioni compensative devono ritenersi necessarie solo nelle ipotesi in cui, altrimenti, –
considerando il valore in ULA del rapporto trasformato e degli altri rapporti in essere alla data di
decorrenza della trasformazione – non si realizzerebbe l’incremento (es.: ALFA ha un solo dipendente
a tempo determinato; dopo 5 mesi il rapporto è trasformato a tempo indeterminato; la forza media
occupata da ALFA prima dell’assunzione è pari a 5/12 di ULA; la forza media occupata da ALFA per
effetto della trasformazione è pari a 12/12 di ULA; 12/12 è maggiore di 5/12; la trasformazione
realizza l’incremento netto dell’occupazione, senza necessità di effettuare alcuna assunzione
ulteriore)
L'assunzione contestuale o compensativa (non necessariamente a tempo indeterminato) non deve
rispettare le condizioni soggettive per la spettanza dell'incentivo (mancanza di impiego regolarmente
retribuito / mancanza di diploma).
L'incentivo è comunque applicabile nei casi in cui il requisito dell'incremento occupazionale netto non
si verifica per:
dimissioni volontarie del lavoratore;
invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
pensionamento per raggiunti limiti di età;
riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
CONDIZIONI GENERALI PER IL DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI
- il datore di lavoro deve rispettare la normativa sul lavoro, gli accordi ed i contratti collettivi
art. 1, comma 1175 e 1176, L. n. 296/2006
- il datore di lavoro deve essere in regola con li obblighi di regolarità contributiva
D.M. 24710/2007
- l'assunzione non deve dipendere da un obbligo preesistente previsto dalla legge o dalla
contrattazione collettiva, compreso il caso in cui l'assunzione avvenga tramite somministrazione
- l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza previsto dalla legge o dalla contrattazione
collettiva, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o
cessato da un rapporto a termine. Parimenti nel caso in cui l'assunzione sia ai fini di
somministrazione a favore di azienda obbligata al rispetto del diritto di precedenza
- il datore o l'utilizzatore somministrato non devono avere in atto sospensioni dal lavoro connesse
ad una crisi o riorganizzazione aziendale , nell'unità produttiva in cui viene effettuata l'assunzione.
E' fatta salva l'assunzione finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diversa da
quelle dei lavoratori sospesi
- l'assunzione non deve riguardare i lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da una impresa
art. 4, commi 12-15, L. n. 92/2012
avente assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quella che procede all'assunzione. Le
agevolazioni non si applicano inoltre in tutti i casi di trasferimento d ’azienda
- per determinare l'accesso all'incentivo si sommano i periodi di lavoro svolti dal lavoratore, sia
come subordinato che come somministrato , presso la stessa azienda; non si cumulano le
prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori,
anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro
- inoltro tardivo delle Comunicazioni obbligatorie legate all'assunzione/trasformazione comporta la
perdita delle agevolazioni fino alla data della tardiva comunicazione
Capitolo n. 6
Lavoratori in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale
NORMATIVA
art. 4, co. 3, D.Lgs 151/2001
art. 10, L. 53/2000
LAVORATORI INTERESSATI
Lavoratori in congedo ex art. 4 D.Lgs. 151/2001
DATORI DI LAVORO INTERESSATI
Aziende con meno di 20 dipendenti al momento dell'assunzione. Nel computo dei lavoratori
devono essere inclusi tutti i dipendenti con qualunque qualifica; pertanto sono compresi nel
numero i dirigenti, i lavoranti a domicilio, i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, quelli
assenti benché retribuiti es. malattia, gravidanza, ecc.) a meno che non vengano computati i
sostituti, mentre i lavoratori a tempo parziale vanno computati "proquota" (art. 6 D.Lgs. 61/2000) e
quelli intermittenti in proporzione alle giornate lavorate nel semestre precedente (art. 39 D.Lgs.
276/2003).
Sono esclusi gli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento o reinserimento, i
collaboratori coordinati e continuativi, a progetto, prestatori di lavoro occasionale e
accessorio, i lavoratori somministrati.
Aziende nelle quali si assume con contratto a termine per sostituire una lavoratrice autonoma
(attività commerciale, artigiana, coltivatrice diretta)
FORMA DI ASSUNZIONE
L'assunzione (anche in somministrazione) deve avvenire con contratto a tempo determinato, avente
causa sostitutiva.
L'assunzione in sostituzione può avvenire fino ad un mese prima rispetto all'inizio del periodo di
congedo (salvo diversa previsione del CCNL applicabile).
E' ammessa la sostituzione di un lavoratore a tempo pieno con l'assunzione di uno o più lavoratori a
tempo parziale, a patto che la somma dell'orario lavorativo dei soggetti assunti in sostituzione sia pari
o inferiore a quello del lavoratore in congedo. In caso contrario il beneficio non spetta nemmeno in
forma parziale.
AGEVOLAZIONE
L'assunzione permette uno sgravio del 50% sui contributi INPS e sui premi assicurativi INAIL. In caso
di somministrazione, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti
allo sgravio che quest'ultima ha ottenuto.
Lo sgravio viene concesso fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del
lavoratore in astensione. In caso di minore adottato o in affidamento, lo sgravio dura per un anno dalla
sua accoglienza.
CONDIZIONE SPECIFICA
Lo sgravio contributivo non spetta per i periodi in cui la lavoratrice sostituita imputa l'assenza a ferie,
anziché a congedo.
CONDIZIONI GENERALI PER IL DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI
- il datore di lavoro deve rispettare la normativa sul lavoro, gli accordi ed i contratti collettivi
art. 1, comma 1175 e 1176, L. n. 296/2006
- il datore di lavoro deve essere in regola con li obblighi di regolarità contributiva
D.M. 24710/2007
- l'assunzione non deve dipendere da un obbligo preesistente previsto dalla legge o dalla
contrattazione collettiva, compreso il caso in cui l'assunzione avvenga tramite somministrazione
- l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza previsto dalla legge o dalla contrattazione
collettiva, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o
cessato da un rapporto a termine. Parimenti nel caso in cui l'assunzione sia ai fini di
somministrazione a favore di azienda obbligata al rispetto del diritto di precedenza
- il datore o l'utilizzatore somministrato non devono avere in atto sospensioni dal lavoro connesse
ad una crisi o riorganizzazione aziendale , nell'unità produttiva in cui viene effettuata l'assunzione.
E' fatta salva l'assunzione finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diversa da
quelle dei lavoratori sospesi
- l'assunzione non deve riguardare i lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da una impresa
avente assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quella che procede all'assunzione. Le
agevolazioni non si applicano inoltre in tutti i casi di trasferimento d ’azienda
- per determinare l'accesso all'incentivo si sommano i periodi di lavoro svolti dal lavoratore, sia
come subordinato che come somministrato , presso la stessa azienda; non si cumulano le
prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori,
anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro
- inoltro tardivo delle Comunicazioni obbligatorie legate all'assunzione/trasformazione comporta la
perdita delle agevolazioni fino alla data della tardiva comunicazione
art. 4, commi 12-15, L. n. 92/2012
Capitolo n. 7
Giovani genitori
NORMATIVA
art.1, co. 72, L. 24.12.2007, n. 247
D.M. 19.11.2010
Circolare
INPS 5.9.2011, n. 115
LAVORATORI INTERESSATI
Genitori di figli minori o affidatari di minori che, nel rispetto dei requisiti sottoelencati, abbiano
effettuato l'iscrizione presso la banca dati INPS loro dedicata. Tali soggetti devono:
1) avere un'età non superiore a 35 anni (fino al giorno precedente il compimento del 36° anno di età);
2) essere genitori di figli minori (almeno uno, a prescindere dall'eventuale presenza di un altro figlio
maggiorenne) legittimi, naturali o adottivi, ovvero risultare affidatari di minori;
3) essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: lavoro subordinato a tempo determinato; lavoro
in somministrazione; lavoro intermittente; lavoro ripartito; contratto di inserimento; collaborazione a
progetto od occasionale; lavoro accessorio; collaborazione coordinata e continuativa ovvero aver
cessato uno dei suddetti rapporti e risultare iscritto, durante il periodo di inattività, presso un Centro
per l'impiego.
DATORI DI LAVORO INTERESSATI
Possono godere del beneficio le imprese private, le società cooperative, anche per l'assunzione di
soci lavoratori e le imprese sociali ex D.Lgs. 24.3.2006, n. 155.
FORMA DI ASSUNZIONE
L'assunzione deve avvenire con contratto di lavoro a tempo indeterminato , anche parziale.
E' possibile effettuare anche una trasformazione a tempo indeterminato (anche parziale) di un
rapporto a termine in corso di svolgimento.
AGEVOLAZIONE
Il beneficio prevede un bonus del valore di €.5.000 per ciascuna assunzione o trasformazione
effettuata, nel limite massimo di 5 assunzioni/trasformazioni per ogni singola impresa o società
cooperativa (quindi per un ammontare massimo di € 25.000).
Il beneficio opererà fino all'esaurimento delle risorse disponibili, stanziate con D.M. Del 19 novembre
2010 per un valore complessivo di 51 milioni di euro.
CONDIZIONE SPECIFICA
Il lavoratore deve risultare iscritto alla Banca dati INPS "Banca dati per l'occupazione dei giovani
genitori".
CONDIZIONI GENERALI PER IL DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI
- il datore di lavoro deve rispettare la normativa sul lavoro, gli accordi ed i contratti collettivi
art. 1, comma 1175 e 1176, L. n. 296/2006
- il datore di lavoro deve essere in regola con li obblighi di regolarità contributiva
D.M. 24710/2007
- l'assunzione non deve dipendere da un obbligo preesistente previsto dalla legge o dalla
contrattazione collettiva, compreso il caso in cui l'assunzione avvenga tramite somministrazione
- l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza previsto dalla legge o dalla contrattazione
collettiva, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o
cessato da un rapporto a termine. Parimenti nel caso in cui l'assunzione sia ai fini di
somministrazione a favore di azienda obbligata al rispetto del diritto di precedenza
- il datore o l'utilizzatore somministrato non devono avere in atto sospensioni dal lavoro connesse
ad una crisi o riorganizzazione aziendale , nell'unità produttiva in cui viene effettuata l'assunzione.
E' fatta salva l'assunzione finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diversa da
quelle dei lavoratori sospesi
- l'assunzione non deve riguardare i lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da una impresa
art. 4, commi 12-15, L. n. 92/2012
avente assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quella che procede all'assunzione. Le
agevolazioni non si applicano inoltre in tutti i casi di trasferimento d ’azienda
- per determinare l'accesso all'incentivo si sommano i periodi di lavoro svolti dal lavoratore, sia
come subordinato che come somministrato , presso la stessa azienda; non si cumulano le
prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori,
anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro
- inoltro tardivo delle Comunicazioni obbligatorie legate all'assunzione/trasformazione comporta la
perdita delle agevolazioni fino alla data della tardiva comunicazione
Capitolo n. 8
Lavoratori in start up innovative
NORMATIVA
art. 28 D.L. n. 179/2012
DATORI DI LAVORO INTERESSATI
Le imprese definibili come Start-Up innovative e dunque quelle in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere costituite e svolgere attivita' d'impresa da non piu' di 48 mesi;
b) avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
c) a partire dal secondo anno di attivita' della start-up innovativa, il totale del valore della produzione
annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio,
non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
d) non distribuire, e non aver distribuito, utili;
e) avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
f) non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o
di ramo di azienda;
g) possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo
e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e
sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo
provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra
le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali
sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di
incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni
impiegati nelle attivita' di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la
registrazione e protezione di proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano
dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo
anno di vita, la loro effettuazione e' assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante della start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al
terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che
sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso
di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso istituti di
ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi
della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270;
3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una
invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una
nuova varieta' vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore
originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche'
tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attivita' di impresa.
Esse potranno accedere al beneficio unicamente in un periodo-finestra pari a 4 anni che decorre dalla
loro costituzione se intervenuta dopo l'entrata in vigore del decreto, o nel minor periodo di cui all'art. 3
per le società già costituite.
FORMA DI ASSUNZIONE
L'assunzione deve avvenire con contratto a tempo determinato, finalizzata allo svolgimento di attività
inerenti o strumentali all'oggetto sociale dell'azienda.
AGEVOLAZIONE
Alla luce della recente disciplina sul contratto a termine introdotta dal D.L. n.34/2014 le agevolazioni
previste hanno di fatto caratttere residuale; sono infatti previste agevolazioni di tipo normativo per la
deroga alle disposizioni vigenti in materia di contratto a termine prima della recente modifica da parte
del c.d. “decreto Poletti”:
le ragioni di carattere tecnico produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all'art. 1 comma 1 del
D.Lgs. n. 368/2001 vengono date per sussistenti nei contratti di lavoro a tempo determinato aventi
una durata compresa tra i 6 mesi (minimo) e 36 mesi (massimo). Entro il limite di durata massima
di 36 mesi possono essere stipulati con il medesimo lavoratore più contratti a termine senza
l'osservanza dei periodi di intervallo prescritti all'art. 5, comma 3, D.Lgs n. 368/2001, o anche
senza soluzione di continuità.
In deroga al limite di durata massima di 36 mesi dei contratti a termine, è possibile stipulare
un ulteriore contratto a tempo determinato col medesimo lavoratore per una durata pari al
residuo del periodo quadriennale qui l'azienda ha diritto per la fruizione di tali agevolazioni
normative. Tale stipulazione deve avvenire presso la Direzione territoriale del lavoro
competente.
I contratti a termine stipulati saranno esenti dalle limitazioni quantitative di cui all'art.1 0, comma 7,
D.Lgs. n. 368/2001 .
CONDIZIONI
La retribuzione dei lavoratori assunti da una startup innovativa è costituita da una parte che non può
essere inferiore ai minimi tabellari previsti dal CCNL applicabile, e da un'altra parte variabile
parametrata all'efficienza o alla reddititvità dell'impresa, alla produttività del lavoratore o dal gruppo di
lavoro o ad altri obiettivi da concordare tra le parti.
CONDIZIONI GENERALI PER IL DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI
- il datore di lavoro deve rispettare la normativa sul lavoro, gli accordi ed i contratti collettivi
art. 1, comma 1175 e 1176, L. n. 296/2006
- il datore di lavoro deve essere in regola con li obblighi di regolarità contributiva
D.M. 24710/2007
- l'assunzione non deve dipendere da un obbligo preesistente previsto dalla legge o dalla
contrattazione collettiva, compreso il caso in cui l'assunzione avvenga tramite somministrazione
- l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza previsto dalla legge o dalla contrattazione
collettiva, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o
cessato da un rapporto a termine. Parimenti nel caso in cui l'assunzione sia ai fini di
somministrazione a favore di azienda obbligata al rispetto del diritto di precedenza
- il datore o l'utilizzatore somministrato non devono avere in atto sospensioni dal lavoro connesse
ad una crisi o riorganizzazione aziendale , nell'unità produttiva in cui viene effettuata l'assunzione.
E' fatta salva l'assunzione finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diversa da
quelle dei lavoratori sospesi
- l'assunzione non deve riguardare i lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da una impresa
art. 4, commi 12-15, L. n. 92/2012
avente assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quella che procede all'assunzione. Le
agevolazioni non si applicano inoltre in tutti i casi di trasferimento d ’azienda
- per determinare l'accesso all'incentivo si sommano i periodi di lavoro svolti dal lavoratore, sia
come subordinato che come somministrato , presso la stessa azienda; non si cumulano le
prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori,
anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro
- inoltro tardivo delle Comunicazioni obbligatorie legate all'assunzione/trasformazione comporta la
perdita delle agevolazioni fino alla data della tardiva comunicazione
Capitolo n. 9
Credito d'imposta per l’assunzione di personale qualificato
NORMATIVA
Decreto Ministeriale 23 ottobre 2013.
Art. 24 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il primo decreto attuativo relativo al nuovo credito
d’imposta a favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato dottori di ricerca e laureati in
discipline tecnico-scientifiche. Per fruire del credito d’imposta le imprese dovranno presentare un'
istanza telematica, secondo le modalità che verranno definite dal Ministero con un ulteriore decreto.
DATORI DI LAVORO INTERESSATI
Tutti i soggetti - persone fisiche e giuridiche - titolari di reddito di impresa.
AGEVOLAZIONE
Il credito d'imposta è pari al 35% del costo sostenuto per un periodo non superiore a dodici mesi
decorrenti dalla data dell'assunzione, con un limite massimo pari a 200.000 euro annui per azienda..
E' agevolabile il costo aziendale sostenuto per l'assunzione a tempo indeterminato di personale in
possesso di uno dei seguenti titoli:
- dottorato di ricerca universitario conseguito presso un'università italiana o estera;
- laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico.
L'agevolazione spetta anche nel caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a
tempo indeterminato. Le "start-up innovative" e gli "incubatori certificati" possono beneficiare
dell'agevolazione anche nel caso di assunzioni a tempo indeterminato effettuate a valle di un contratto
di apprendistato.
I posti di lavoro creati devono essere mantenuti per almeno due anni, nel caso delle piccole e medie
imprese, per almeno tre anni se si tratta di grandi imprese.
Inoltre, nei due anni successivi all'assunzione per la quale si fruisce del credito (tre anni per le grandi
imprese) il numero complessivo dei dipendenti deve risultare superiore a quello relativo al periodo
d'imposta precedente a quello in cui e' stata effettuata l'assunzione agevolata.
Il personale di cui sopra dovrà essere impiegato nelle attività di "ricerca fondamentale", "ricerca
industriale" e "sviluppo sperimentale", come definite dalla disciplina comunitaria in materia:
"ricerca fondamentale": lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove
conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
"ricerca industriale ": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze,
da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole
miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di
componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la
validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
"sviluppo sperimentale": acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze
e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale, allo scopo di produrre piani,
progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche
di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di
progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.
Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali
e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è
necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato
per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore
sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la
deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.
DECORRENZA AGEVOLAZIONE
Il credito d'imposta spetta per le assunzioni effettuate a partire dal 26 giugno 2012, data di entrata in
vigore del decreto-legge istitutivo dell'agevolazione.
Per gli anni successivi al 2012, sono agevolabili i costi sostenuti a partire dal 1° gennaio di ciascun
anno.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di agevolazione dovranno essere presentate attraverso una piattaforma informatica ad
hoc, che verrà attivata dal Ministero dello Sviluppo economico.
I contenuti della domanda, le procedure per la presentazione e la data di apertura della piattaforma
verranno definiti con un ulteriore decreto.
Il Ministero comunicherà annualmente sul proprio sito web l'avvio della procedura di trasmissione
delle domande di agevolazione e l'ammontare delle risorse disponibili.
CERTIFICAZIONE CONTABILE
Le imprese devono predisporre apposita documentazione contabile relativa alle spese da agevolare,
certificata dal collegio sindacale, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.
Il contenuto minimo della documentazione contabile verrà definito con l'ulteriore decreto attuativo del
quale si attende l'emanazione.
FRUIZIONE DEL CREDITO
Il Ministero dello Sviluppo economico, dopo aver sottoposto le istanze a controllo di ammissibilità,
comunicherà all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei beneficiari e l'importo del credito concesso.
Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24, ed il relativo
importo dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso
del quale il beneficio è maturato.
La norma, peraltro, non precisa in quale modo i beneficiari verranno informati dell'esito dei controlli
svolti dal Ministero dello Sviluppo. Si attendono chiarimenti al riguardo.
FONDI DISPONIBILI
Per il credito d’imposta sono stati stanziati 25 milioni di euro per il 2012 e 50 milioni di euro all’anno a
partire dal 2013.
Capitolo n. 10
Garanzia giovani
NORMATIVA
Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro 8 agosto 2014
LAVORATORI INTERESSATI
Giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere iscritti al Programma "Garanzia Giovani";
2) non debbono essere inseriti in un percorso di studi od in un percorso di formazione, né essere
occupati (NEET- Not [engaged in] Education,Employment or Training ) sia al momento della
registrazione al Programma che al momento dell'assunzione;
3) non aver compiuto 30 anni il giorno della registrazione al Programma "Garanzia Giovani".
Per i minorenni inoltre
1) aver assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione;
2) aver compiuto 16 anni al momento dell'assunzione.
DATORI DI LAVORO INTERESSATI
Tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dal fatto che siano imprenditori.
FORMA DI ASSUNZIONE
Assunzioni effettuate tra il 01/05/2014 ed il 30 giugno 2017:
z
z
z
z
z
z
assunzioni a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata pari o superiore a
sei mesi;
assunzioni con contratto a tempo determinato che, grazie alle proroghe del contratto originario,
abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi,
le assunzioni, anche a scopo di somministrazione, a tempo indeterminato;
assunzioni a tempo determinato (durata pari o superiore a 6 mesi, raggiunta anche mediante
proroghe del contratto originario) part time o indeterminato part time, con un orario di lavoro pari o
superiore al 60% dell’orario normale;
trasformazione a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, di un precedente
rapporto a tempo determinato, per il quale sia stato già stato autorizzato l’incentivo;
assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
Non sono ricomprese le assunzioni per i rapporti di apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale, per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca, i rapporti di lavoro domestico,
intermittente, ripartito e accessorio.
AGEVOLAZIONE
L’ammissibilità e l’importo dell’incentivo sono determinati dalla classe di profilazione attribuita al
giovane (cioè un indice di stima del grado di difficoltà di occupabilità del giovane definito dal centro
per l'impiego in base alle informazioni fornite dal giovane e/o dal colloquio sostenuto) e dal contratto di
lavoro concluso, secondo il seguente schema:
RAPPORTO DI LAVORO
1 BASSA
CLASSE DI PROFILAZIONE
2 MEDIA
3 ALTA
4 MOLTO ALTA
rapporto a tempo determinato la cui
durata è pari o superiore a sei mesi e
inferiore a dodici mesi
-
-
€ 1.500
€ 2.000
rapporto a tempo determinato la cui
durata è pari o superiore a dodici mesi
-
-
€ 3.000
€ 4.000
€1.500
€ 3.000
€ 4.500
€ 6.000
rapporto a tempo indeterminato
In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti: l’importo
spettante si ottiene moltiplicando l’importo pieno per la percentuale che indica l’orario parziale rispetto
all’orario normale.
In caso di rapporto di apprendistato professionalizzante inizialmente previsto inferiore ai 12 mesi
l'importo complessivo è proporzionalmente ridotto.
L’incentivo può essere riconosciuto nei confronti di ogni singolo giovane per un solo rapporto, ad
eccezione di:
trasformazione a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, di un precedente
rapporto a tempo determinato, per il quale sia stato già stato autorizzato l’incentivo, a condizione
che la sede di lavoro, se viene mutata, rimanga nell’ambito della regione (o nella provincia
autonoma) in cui si è svolto il rapporto a tempo determinato. In tale caso l'importo dell'incentivo
sarà pari alla differenza tra la misura prevista per il rapporto a tempo indeterminato e l’importo già
fruito per il tempo determinato ;
assunzione a tempo indeterminato del lavoratore precedentemente utilizzato mediante
somministrazione a tempo determinato già agevolata. E' necessario che l’assunzione a tempo
indeterminato sia effettuata senza soluzione di continuità rispetto alla somministrazione e che la sede
di lavoro sia stabilita nell’ambito della regione (o provincia autonoma) in cui si è svolta la
somministrazione.
L'importo dell'incentivo sarà diminuito dell'importo già autorizzato a favore dell'agenzia di
somministrazione.
L’incentivo viene autorizzato dall'INPS secondo l'ordine cronologico delle domande e spetta nei limiti
delle risorse specificatamente stanziate per le regioni e la provincia autonoma del luogo di
svolgimento della prestazione lavorativa.
L’incentivo è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non
selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori (Ad es. l'esonero contributivo ex Legge di stabilità
2015). L’incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o
contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali.
CONDIZIONE SPECIFICA
L’incentivo è subordinato alla circostanza che il relativo importo non superi i limiti complessivamente
previsti per gli aiuti di stato cosiddetti “de minimis”, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.
CONDIZIONI GENERALI PER IL DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI
- il datore di lavoro deve rispettare la normativa sul lavoro, gli accordi ed i contratti collettivi
art. 1, comma 1175 e 1176, L. n. 296/2006
- il datore di lavoro deve essere in regola con li obblighi di regolarità contributiva
D.M. 24710/2007
- l'assunzione non deve dipendere da un obbligo preesistente previsto dalla legge o dalla
contrattazione collettiva, compreso il caso in cui l'assunzione avvenga tramite somministrazione
- l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza previsto dalla legge o dalla contrattazione
collettiva, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o
cessato da un rapporto a termine. Parimenti nel caso in cui l'assunzione sia ai fini di
somministrazione a favore di azienda obbligata al rispetto del diritto di precedenza
- il datore o l'utilizzatore somministrato non devono avere in atto sospensioni dal lavoro connesse
ad una crisi o riorganizzazione aziendale , nell'unità produttiva in cui viene effettuata l'assunzione.
E' fatta salva l'assunzione finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diversa da
quelle dei lavoratori sospesi
- l'assunzione non deve riguardare i lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da una impresa
art. 4, commi 12-15, L. n. 92/2012
avente assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quella che procede all'assunzione. Le
agevolazioni non si applicano inoltre in tutti i casi di trasferimento d ’azienda
- per determinare l'accesso all'incentivo si sommano i periodi di lavoro svolti dal lavoratore, sia
come subordinato che come somministrato , presso la stessa azienda; non si cumulano le
prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori,
anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro
- inoltro tardivo delle Comunicazioni obbligatorie legate all'assunzione/trasformazione comporta la
perdita delle agevolazioni fino alla data della tardiva comunicazione
Capitolo n. 11
Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato
NORMATIVA
Art. 1 comma 118 e ss, L. n. 190/2014 (c.d. “legge di stabilità 2015”)
Circ. INPS n. 17/2015
LAVORATORI INTERESSATI
Tutti i lavoratori
DATORI DI LAVORO INTERESSATI
L’incentivo è riconosciuto ai seguenti datori di lavoro:
•
datori di lavoro imprenditori ai sensi dell'art. 2082 cod. civ. (compresi gli enti
pubblici economici e gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione);
•
datori di lavoro non imprenditori (quali, ad esempio, le associazioni culturali,
politiche, sindacali o di volontariato, gli studi professionali, ecc..).
FORME DI ASSUNZIONE
Assunzioni effettuate tra il 1.01.2015 ed il 31.12.2015:
1. Assunzione a tempo indeterminato, sia full time che part-time , per qualunque
categoria di lavoratori, compreso il personale con qualifica dirigenziale;
2. Trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine;
3. Contratto di lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato ai sensi degli
artt. 41-45 del D.lgs. n. 276/2003, purché le condizioni per l'applicazione dell'esonero
siano possedute da ambedue i lavoratori coobbligati;
4. Assunzione a tempo indeterminato in attuazione del vincolo associativo con una
cooperativa di lavoro;
5. Assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione di lavoro, anche
quando la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo
determinato;
L’esonero spetta anche quando l’assunzione avvenga in attuazione di un obbligo stabilito
dalla legge o da un contratto collettivo di lavoro (ad. es. assunzione in osservanza del diritto
di precedenza ex art. 5 comma 4-quater d.lgs. n. 92/2012 oppure quelle effettuate in caso di
trasferimento di azienda ex art. 47, comma 6 L. n. 428/1990, nonché le assunzioni di
lavoratori disabili ex art. 3 L. n. 68/1999).
L’esonero non spetta per le assunzioni relative a:
a) contratti di apprenditato;
b) lavoro domestico;
c) contratto di lavoro intermittente o a chiamata.
AGEVOLAZIONE
Natura
Tale esonero contributivo ha la natura di incentivo all’occupazione in quanto volto
all’assunzione di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, risultano privi di un rapporto di
lavoro sbordinato a tempo indeterminato.
Non consiste in un aiuto di stato dal momento che è rivolto in maniera generalizzata a tutti i
datori di lavoro privati che operano sul territorio nazionale ed in ogni settore produttivo.
Misura dell’incentivo
L'incentivo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro
(esclusi i premi e i contributi INAIL ed il contributo al fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui al’art. 2120 del c.c.) nella
misura massima di Euro 8.060,00 su base annua.
La durata dell’incentivo è di 36 mesi a partire dalla data di assunzione.
In relazione ai rapporti di lavoro a tempo parziale (part-time orizzontale, verticale o
misto), la misura della soglia di Euro 8.060,00 va riproporzionata sulla base della riduzione
dell’orario di lavoro rispetto alla normale durata stabilita dalla legge o dai contratti collettivi
di lavoro. Ugualmente per i contratti di lavoro ripartito si adegua la soglia sulla base della
durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno dei due lavoratori coobbligati in rapporto a
quella ordinaria stabilita dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
La soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile e corrisponde
a Euro 671,66 (Euro 8.060,00/12) mentre, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso
del mese, la predetta soglia deve essere riproporzionata assumendo come riferimento la
misura di Euro 22,08 (Euro 8.060,00/365 giorni) per ogni giorno di fruizione dell’esonero
contributivo.
A livello operativo l'esonero deve applicarsi fino al limite della soglia mensile indicato, ma
l'eventuale contribuzione eccedente la soglia potrà formare comunque oggetto di esonero nel
corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima (Euro
8.060,00).
Somministrazione
In caso di assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore precedentemente utilizzato
presso lo stesso datore di lavoro, godendo dell’esonero contributivo di cui alla Legge di
Stabilità, il datore di lavoro fruisce dell’esonero contributivo a condizione che il lavoratore
medesimo non sia stato occupato a termpo indeterminato nel corso degli ultimi sei mesi
presso qualsiasi datore di lavoro (compreso quindi anche il somministratore) e per il periodo
residuo di utilizzo dell’esonero.
Compatibilità con altre forme di incentivo all'occupazione
L'esonero contributivo è totalmente cumulabile con i seguenti incentivi economici:
•
•
•
l'incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili (art. 13, l.n. 68/1999);
l'incentivo per l’assunzione di giovani genitori pari a Euro 5.000,00 fruibili, dal
datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda,
per un massimo di cinque lavoratori (D. M. 19 novembre 2010);
l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento ASpI pari al 50%
•
dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la
durata residua del trattamento (art. 2, comma 10-bis, l. n. 92/2012);
l'incentivo inerente il "Programma Garanzia Giovani" (D.M. n. 8/2014, come
modificato dal D.M. n. 11/2015).
Il cumulo è limitato in relazione a tali incentivi:
•
•
l'incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i ventinove anni di
età pari a un terzo della retribuzione lorda entro il limite mensile di 650 Euro (art.1,
d.l. n. 76/2013). Tale incentivo opera solo con riferimento all’eventuale quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro superiore alla soglia mensile di Euro
671,66 (8.060,00/12);
l'incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 6, l. n.
223/1991): In caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori
in liste di mobilità il datore di lavoro può usufruire dell’esonero contributivo ex legge
di stabilità e dell’incentivo economico pari al 50% dell’indennità mensile ex L. n.
223/1991 per una durata massima comunque di:
- 12 mesi, per i lavoratori di età fino a 50 anni,
- 24 mesi, per i lavoratori di età superiore a 50 anni (che diventano 36 mesi per i
datori che assumono nelle aree del Mezzogiorno o nelle circoscrizioni con un
tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale)
L'esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con
più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di impiego regolarmente
retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a
particolari aree (art. 4, commi 8 e ss., l. n. 92/2012).
CONDIZIONI
Il beneficio spetta a condizione che:
1. il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato,
presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato;
2. il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge
di stabilità 2015 (1 ottobre 2014 - 31 dicembre 2014), non abbia avuto rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero
con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.,
nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;
3. il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai
sensi della legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume.
CONDIZIONI NECESSARIE PER IL DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI
art. 1, comma 1175 e 1176, L. n.
- il datore di lavoro deve rispettare la normativa sul lavoro, gli
296/2006
accordi ed i contratti collettivi
- il datore di lavoro deve essere in regola con gli obblighi di
regolarità contributiva
D.M. 24710/2007
- l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza previsto
dalla legge o dalla contrattazione collettiva, alla riassunzione di un
altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o
cessato da un rapporto a termine. Parimenti nel caso in cui
l'assunzione sia ai fini di somministrazione a favore di azienda
obbligata al rispetto del diritto di precedenza.
- il datore o l'utilizzatore non devono avere in atto sospensioni dal
lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o
in deroga, nell'unità produttiva in cui viene effettuata l'assunzione.
E' fatta salva l'assunzione finalizzata all'acquisizione di
professionalità sostanzialmente diversa da quelle dei lavoratori
sospesi.
Art. 4 commi 12-15, L n.
- l'assunzione non deve riguardare i lavoratori licenziati nei 6
92/2012
mesi precedenti da una impresa avente assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quella che procede all'assunzione.
Tale condizione si applica anche all'utilizzatore.
- per determinare l'accesso all'incentivo si sommano i periodi di
lavoro svolti dal lavoratore, sia come subordinato che come
somministrato, presso la stessa azienda; non si cumulano le
prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore
nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima
agenzia di somministrazione di lavoro
- inoltro tardivo delle Comunicazioni obbligatorie legate
all'assunzione/trasformazione comporta la perdita delle
agevolazioni fino alla data della tardiva comunicazione
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