STUDIO DELL'ERA Consulenti del Lavoro Associati Via Bezzecca, 20 – 23900 Lecco (LC) Tel. 0341/363512/3 Fax 0341/282167 E-mail: [email protected] CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO MAGGIO 2014 Lecco, 14/05/2014 Spett.le clientela - Loro sede – La presente circolare ha l'obbiettivo di fornire uno strumento operativo utile per un'informazione ed un aggiornamento sintetico delle principali novità in materia di diritto del lavoro ed amministrazione del personale. OBBLIGHI PER LAVORI A CONTATTO CON MINORI Il Ministero del Lavoro, con circolare n.9 dell’11 aprile, ha offerto precisazioni relativamente all’obbligo, per i datori di lavoro che impieghino lavoratori in attività a contatto diretto e regolare con minori, di chiedere il certificato penale del casellario giudiziale per verificare l’assenza di condanne di cui agli artt.600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600-undecies del codice penale. Campo applicativo L’adempimento riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 6 aprile 2014 e non si applica a tutti i rapporti già in essere a tale data. Le tipologie di lavoro INTERESSATE dalla disposizione sono: • lavoro subordinato; • attività di natura autonoma che comportino un contatto continuativo con i minori: eventuali ipotesi di collaborazione anche a progetto, associazione in partecipazione ecc; • lavoro somministrato, qualora dal contratto di fornitura risulti evidente l’impiego del lavoratore in attività a contatto diretto e regolare con minori. Le tipologie di lavoro ESCLUSE dalla sfera di operatività dell’intervento normativo sono: • i rapporti di volontariato: per le organizzazioni di volontariato l’obbligo di richiedere il certificato sussiste nei soli casi in cui le stesse, per lo svolgimento di attività volontarie organizzate, assumano la veste di datori di lavoro; • i rapporti di lavoro domestico con baby-sitter o persone impiegate in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, poiché nell’ambito familiare il genitore "datore di lavoro" può direttamente attuare tutte le cautele necessarie nei confronti del bambino/ragazzo. Personale interessato Il personale interessato dalla disposizione è solo quello che ha un contatto non mediato e continuativo con i minori, pertanto l’obbligo NON riguarda anche i dirigenti, i responsabili, i preposti e le figure che sovraintendono all’attività svolta dall’operatore diretto e possono avere un contatto solo occasionale con i destinatari della tutela. Pagina 1 di 4 Inoltre rimangono al di fuori della previsione normativa le attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte a un’utenza indifferenziata, ma dove è comunque "possibile" la presenza di minori. Modalità operative Il Ministero ricorda infine che, in attesa del rilascio del certificato del casellario, da richiedere prima dell’inizio del lavoro e previa acquisizione del consenso dell’interessato, è possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da esibire eventualmente agli organi di vigilanza. Richiesta del casellario penale: scheda pratica Si segnala che il Ministero della Giustizia, in data 9 aprile, ha pubblicato sul proprio sito la scheda pratica "Certificato penale del casellario richiesto dal datore di lavoro", contenente le modalità di richiesta del nuovo certificato previsto dalla normativa in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. All'interno della scheda pratica è disponibile una lista di FAQ, che verrà implementata in relazione alle nuove richieste di chiarimento. APPLICABILITÀ DEL LAVORO INTERMITTENTE (A CHIAMATA) – ULTIMI CHIARIMENTI Il Ministero del Lavoro, con risposta a due interpelli, ha offerto chiarimenti in ordine all’applicabilità del lavoro intermittente (a chiamata) al personale delle aziende funebri e agli addetti al call center. Interpello n.9/14: lavoro intermittente per necrofori e portantini addetti ai servizi funebri Il Ministero del Lavoro ha precisato che è possibile instaurare rapporti di lavoro di natura intermittente in relazione alla figure dei necrofori e dei portantini addetti ai servizi funebri, in quanto figure assimilabili alle categorie degli “operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose”, indicate al n.46 della tabella allegata al R.D. n.2657/23, che svolgono un’attività comprensiva di tutte le prestazioni strumentali alla preparazione e allo svolgimento delle celebrazioni civili e dei riti religiosi. Interpello n.10/14: no al lavoro intermittente per il personale addetto al call center Il Ministero del Lavoro, rispondendo all’interpello n.10/14, esclude che si possano instaurare rapporti di lavoro intermittente con il personale addetto alle attività di call center in bound e/o out bound, in quanto non assimilabile agli “addetti ai centralini telefonici privati”, previsti al n.12 della tabella allegata al R.D. n.2657/23. Infatti, mentre l’attività svolta dagli “addetti ai centralini telefonici privati” consiste esclusivamente nello smistamento delle telefonate, la prestazione svolta dagli operatori di call center è invece più articolata, in quanto si inserisce normalmente nell’ambito di un servizio o un’attività promozionale o di vendita da parte dell’impresa. Il Ministero ricorda che resta ferma la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di natura intermittente anche per le attività di call center laddove il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici, di cui all’art.34 del D.Lgs. n.276/03, o qualora ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva. Pagina 2 di 4 JOBS ACT – CHIARIMENTI CONTRIBUTIVI L’Inps, con messaggio n.4152 del 17 aprile, ha fornito i primi chiarimenti relativamente alle disposizioni contributive contenute nel D.L. n.34/14, in attesa di conversione in Legge. Contratti a termine Il D.L. n.34/14 ha generalizzato l’acausalità per i contratti a termine, estendendola anche al lavoro somministrato a tempo determinato. Contributo addizionale ASpI La L.n.92/12 ha introdotto un contributo addizionale, pari all’1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, stabilendo che sono escluse da tale obbligo le ipotesi di assunzione a termine in sostituzione di lavoratori assenti. Pertanto, benché sia venuto meno l’obbligo di apporre una causale al contratto a termine per sostituzione, in caso di sostituzione i datori di lavoro dovranno continuare ugualmente a dare notizia della particolare tipologia assuntiva. Sgravio contrib. in favore delle assunzione di dipendenti in sostituzione di lavoratori in congedo L’Inps chiarisce che si mantiene inalterata l’operatività del beneficio che, nelle aziende con meno di 20 dipendenti, prevede uno sgravio contributivo del 50% per assunzione con contratto a termine di dipendenti in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo; pertanto in tali ipotesi si continuerà a seguire la prassi in uso. Contratto di Apprendistato L’Istituto riepiloga le principali novità introdotte in relazione al contratto di apprendistato: 1) abrogazione delle norme che subordinavano l’assunzione di nuovi apprendisti alla stabilizzazione di una percentuale di rapporti in essere; 2) il piano formativo non deve essere più redatto per iscritto; 3) facoltatività della formazione di base e trasversale nell’apprendistato professionalizzante; 4) compenso per le ore di formazione corrisposto nella misura del 35% del monte ore complessivo per l’apprendistato di primo livello. Restituzione del contributo addizionale ASpI L’art.2, co.30, L. n.92/12 prevede la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale ASpI dell’1,40% nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine nonché nei casi di stabilizzazione del rapporto, purché intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a termine. L'Istituto ha chiarito che il contributo verrà restituito anche nelle ipotesi in cui la riassunzione successiva avvenga con contratto di apprendistato. ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN MOBILITÀ E DECORRENZA DELL’AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA Si ritiene utile chiarire, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla c.d. Riforma Fornero alla procedura di licenziamento collettivo, il momento esatto dal quale decorrono, per i datori di lavoro che assumono i lavoratori licenziati secondo i dettami della L. n.223/91, artt.4 e 24, le agevolazioni contributive previste. Agevolazioni Pagina 3 di 4 E' utile ricordare che le agevolazioni, spettanti qualora ricorrano i principi generali fissati dall’art.4 co.12, 13 e 15, L. n.92/12 (regolarità contributiva, rispetto diritti precedenza…) sono così riassumibili: • assunzione a tempo indeterminato: riduzione delle aliquote contributive a carico del datore di lavoro nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende che occupano più di 9 dipendenti, per un massimo di 18 mesi, oltre, qualora spetti al lavoratore l’indennità di mobilità, un incentivo pari al 50% dell’indennità stessa nel limite della durata massima dell’agevolazione spettante al lavoratore medesimo; • assunzione a tempo determinato: riduzione delle aliquote contributive a carico del datore di lavoro nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende che occupano più di 9 dipendenti, per un massimo di 12 mesi; in caso di trasformazione del contratto a termine, nel corso del suo svolgimento, in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha diritto alla proroga dello sgravio per ulteriori 12 mesi oltre al 50% dell’indennità per non più di 12 mesi, elevato a 24 se il lavoratore ha più di 50 anni (36 mesi se lavoratore residente nel Mezzogiorno oppure in territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale e l’azienda opera nei richiamati territori). Decorrenza delle agevolazioni Come anticipato, essendo le agevolazioni di durata preordinata, occorre individuare la data di decorrenza delle stesse, avendo cura di comprendere se essa debba essere individuata in quella di iscrizione nella lista di mobilità o possa validamente decorrere dal giorno immediatamente successivo a quello del licenziamento, anche nelle more della suddetta iscrizione. Il dubbio sorge anche in relazione alle modificazioni introdotte dalla Riforma Fornero all’art.4, co.9, della L. n.223/91, allorquando viene previsto che entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi il datore di lavoro che licenzia deve trasmettere l’elenco dei lavoratori licenziati, con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di famiglia, nonché della puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta, all’Ufficio Regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria. È noto che l’Ufficio regionale, ricevuta la comunicazione, provveda alla compilazione di una lista dei lavoratori in base alle schede contenti le informazioni utili per l’individuazione della professionalità e alla successiva delibera d’iscrizione nella lista di mobilità. Tale ultimo atto amministrativo deve essere considerato quale presupposto costitutivo per la fruizione dei benefici contributivi. Il datore di lavoro assumente dovrà quindi attendere la delibera d’iscrizione nelle liste per usufruire del beneficio, delibera che però non potrà non avere efficacia retroattiva e l’assunzione avvenuta prima della sua emanazione potrà fruire dell’agevolazione. In pratica l’agevolazione compete in ragione dello status soggettivo del lavoratore precedentemente licenziato e non può essere temporalmente condizionata da un adempimento amministrativo che potrebbe essere dilazionato da esigenze non ascrivibili né al lavoratore né all’azienda che lo voglia assumere. Cordiali saluti. STUDIO DELL'ERA Consulenti del Lavoro Associati Pagina 4 di 4