MASTER breve di specializzazione per
Agenti e Consulenti Immobiliari
III° edizione (anno 2007)
Genova, 22 novembre 2007
Relatrice: Avv. Cristina Ageno
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INDICE DEGLI ARGOMENTI:
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Il diritto del lavoro e le sue fonti;
Cenni sulle principali differenze tra lavoro subordinato,
autonomo e parasubordinato;
Gli effetti della natura subordinata del rapporto di lavoro
e principali adempimenti;
La Riforma Biagi: esigenze di flessibilità del mercato del
lavoro e diffusione dei contratti atipici di lavoro;
Studio ed analisi di alcune tipologie contrattuali;
La cessazione del rapporto di lavoro:
dimissioni, licenziamenti e risoluzioni consensuali.
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FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO
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La Costituzione della Repubblica Italiana (1.1.1948) che
riconosce una rilevanza superiore del diritto del lavoro
rispetto alle altre branche privatistiche (cfr artt. 1 e 36);
La normativa comunitaria;
Il Codice Civile – libro 5° intitolato “Del lavoro”;
La legislazione nazionale (ad es. lo Statuto dei
Lavoratori, legge n. 300 del 1970) e regionale;
Fonti contrattuali: la contrattazione collettiva (ad es.
CCNL Dipendenti Agenzie Immobiliari del 20.9.2001) e
la contrattazione individuale.
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LAVORO SUBORDINATO
Art. 2094 c.c.: “ E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga
mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il
proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell’imprenditore”
CARATTERISTICHE DELLA SUBORDINAZIONE:
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Collaborazione (intesa come partecipazione di un
soggetto all’attività lavorativa di un altro; si concretizza
nella continuità ideale della disponibilità delle energie
lavorative del prestatore messe a disposizione del datore
di lavoro e nell’inserimento del lavoratore
nell’organizzazione produttiva);
Imputazione al datore di lavoro dell’attività svolta dal
prestatore;
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CARATTERISTICHE DELLA SUBORDINAZIONE:
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Assoggettamento al potere direttivo e
disciplinare del datore di lavoro;
No rischio d’impresa;
Mancanza di una organizzazione propria del
lavoratore che impiega quella del datore;
Forme e modalità della retribuzione;
Orario di lavoro;
Obbligo di diligenza, fedeltà, lealtà, riservatezza
e di non concorrenza.
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IL PATTO DI PROVA
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Art. 2096 c.c.
È una clausola che può essere apposta al contratto di
lavoro con cui le parti subordinano l’assunzione
definitiva all’esito positivo di un periodo di prova.
Durata massima: 6 mesi (cfr art. 89 CCNL)
Atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti
Recesso ad nutum
Compiuto il periodo di prova se nessuna delle parti
recede il rapporto di lavoro diventa definitivo.
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GLI EFFETTI DELLA NATURA SUBORDINATA
DEL RAPPORTO DI LAVORO
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Marcata finalità protettiva e garantista
Diritto del lavoratore al trattamento economico e
normativo stabilito norme di legge e dalla contrattazione
collettiva;
Speciale tutela (la tutela previdenziale dei lavoratori
dipendenti del settore privato fa capo all’INPS; la tutela
assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e malattie
professionali fa capo all’INAIL);
Obbligo del datore di lavoro di provvedere al
finanziamento delle assicurazioni sociali mediante il
pagamento dei contributi previdenziali e dei premi
assicurativi;
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GLI EFFETTI DELLA NATURA SUBORDINATA
DEL RAPPORTO DI LAVORO
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Obbligo del datore di lavoro di registrare i lavoratori nei
libri obbligatori, di comunicare agli uffici competenti
l’avvenuta assunzione, nonché di provvedere alle
denunce obbligatorie nei cfr dell’ente previdenziale;
Limiti all’estinzione del rapporto di lavoro;
Particolare disciplina delle controversie di lavoro (cfr art.
409 cpc) volta a garantire una celere risoluzione delle
stesse al fine di una immediata soddisfazione dei diritti e
dei crediti dei lavoratori.
N.B. Irrilevanza della volontà cartolare o nomen iuris
usato dalle parti! (Principio dell’effettività)
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LAVORO AUTONOMO
Art. 2222 c.c.: “ Quando una persona si obbliga a compiere verso un
corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente
proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il
rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”.
CARATTERISTICHE del lavoro autonomo o contratto d’opera:
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Autonomia nella gestione;
Organizzazione d’impresa;
Oggetto della prestazione: risultato finale dell’attività;
Incidenza del rischio;
Corrispettivo stabilito per il risultato finale.
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LAVORO PARASUBORDINATO
Art. 409, n. 3, c.p.c.: rapporti di collaborazione che si
concretizzano in una prestazione d’opera continuativa e
coordinata a carattere prevalentemente personale.
CARATTERISTICHE del lavoro parasubordinato:
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Si applica la disciplina delle controversie individuali di
lavoro: oralità, immediatezza, concentrazione degli atti
processuali, ampi poteri istruttori del giudice.
Tutela previdenziale (apposita gestione separata presso
l’INPS).
Assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni e
le malattie professionali.
Indennità di maternità e di malattia.
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Evoluzione del mercato del lavoro
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Diffusione dei contratti atipici di lavoro
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Esigenze di maggiore flessibilità e di nuove
opportunità contrattuali
Inadeguatezza del prototipo del lavoro
subordinato
Funzione del d. del lavoro: non solo a difesa del
lavoratore ma promozione dell’occupazione
 RIFORMA
BIAGI
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D.Lgs. 10.9.2003, n. 276)
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Art. 1: “Finalità e campo di applicazione”
1° comma: “le disposizioni di cui al presente
decreto legislativo, …, si collocano nell’ambito
degli orientamenti comunitari in materia di
occupazione e di apprendimento permanente e
sono finalizzate ad aumentare i tassi di
occupazione e a promuovere la qualità e la
stabilità del lavoro, anche attraverso contratti a
contenuto formativo e contratti a orario
modulato compatibili con le esigenze delle
aziende e le aspirazioni dei lavoratori”.
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CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE
D.Lgs. 6-9-2001, n. 368
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Art. 1.
1° comma: L’apposizione di un termine è consentita a
fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo.
2° comma: specificazioni delle ragioni per iscritto.
Art. 4. Proroga del termine iniziale:
- il termine può essere prorogato solo quando la durata
iniziale è inferiore a 3 anni;
- la proroga è ammessa una sola volta;
- deve essere rispettata la durata massima di 3 anni;
- è richiesto il consenso del lavoratore.
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CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
PARZIALE – Part time
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Orizzontale
Verticale
Misto
- FORMA SCRITTA
- Il D.Lgs n. 276/2003 ha introdotto una maggiore
flessibilità nella gestione dell’orario di lavoro
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CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO
Artt. 61/69 D.Lgs. n. 276/2003
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Freno al fenomeno delle finte co.co.co.
Sono escluse dal campo di applicazione le
professioni intellettuali per le quali è necessaria
l’iscrizione in appositi albi professionali.
Lavoro a progetto: contratto di lavoro autonomo
a tempo determinato.
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CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO
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Elementi qualificanti:
Le modalità di svolgimento dell’attività sono quelle della
collaborazione coordinata e continuativa;
Individuazione del progetto, programma di lavoro o fase
di esso da parte del committente;
Autonomia del collaboratore nello svolgimento
dell’attività lavorativa;
Definizione della durata (no a tempo indeterminato);
Forma scritta;
Il collaboratore a progetto non ha un vincolo di esclusiva;
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CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO
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Elementi qualificanti:
Il collaboratore a progetto non ha un vincolo di esclusiva
ma obbligo di fedeltà e di riservatezza;
Corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità del
lavoro eseguito;
Rapporto di lavoro sospeso in caso di gravidanza,
malattia e infortunio;
Applicabilità della normativa vigente in materia di igiene
e sicurezza dei lavoratori; indennità di malattia;
Recesso prima del termine o della realizzazione del
progetto solo per giusta causa.
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CONTRATTO D’INSERIMENTO (ex cfl)
Artt. 54/59 D.Lgs. n. 276/2003
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Marcata finalità occupazionale più che formativa.
Mira a realizzare mediante un progetto individuale di
adattamento delle competenze professionali del lavoratore a
un determinato contesto lavorativo l’inserimento o il
reinserimento nel mercato del lavoro di categorie socialmente
deboli.
Definizione di un progetto individuale di inserimento.
Forma scritta.
Durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi.
Per il datore di lavoro notevoli vantaggi economici e
normativi.
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CONTRATTO D’INSERIMENTO (ex cfl)
Art. 54, 1° comma D.Lgs. n. 276/2003
Categorie di lavoratori:
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Soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
Disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni;
Lavoratori con più di 50 anni senza posto di lavoro;
Lavoratori che desiderino riprendere un’attività
lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni;
Donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche con
elevato tasso di disoccupazione;
Soggetti affetti da un grave handicap fisico, mentale o
psichico.
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CONTRATTO D’INSERIMENTO (ex cfl)
Art. 54, 2° comma D.Lgs. n. 276/2003
Categorie di datori di lavoro:
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Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
Gruppi di imprese;
Associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
Fondazioni;
Enti di ricerca, pubblici e privati;
Organizzazioni e associazioni di categoria.
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CONTRATTO D’APPRENDISTATO
Artt. 47/53 D.Lgs. n. 276/2003
3 Tipologie:
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Per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione;
Professionalizzante, per il conseguimento di una
qualifica;
Per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione.
- Rilevanza della funzione formativa.
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CONTRATTO D’APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
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Per giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
Mira al conseguimento di una qualificazione attraverso
una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze
di base, trasversali e tecnico-professionali;
Redazione di un piano formativo individuale;
Può essere stipulato in tutti i settori di attività;
Durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 6;
Forma scritta.
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CONTRATTO D’AGENZIA
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Art. 1742 c.c. definisce l’agenzia come quel
contratto con il quale una parte assume
stabilmente l’incarico di promuovere per conto
di un’altra, verso retribuzione, la conclusione di
contratti in una zona determinata.
Se sussistono i requisiti della
continuità,coordinazione e personalità 
parasubordinazione
La provvigione (% sugli affari andati a buon fine)
costituisce una integrazione della retribuzione.
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CONTRATTO di PROCACCIAMENTO
D’AFFARI
La figura del procacciatore d’affari è atipica (non
regolamentata dal cod.civ.)
 Attività di chi collabora con il proponente
promuovendo la stipulazione di contratti, senza vincolo
di stabilità e in via episodica, senza esclusiva e senza
limitazioni di zona
Se sussistono i requisiti della continuità,coordinazione e
personalità  parasubordinazione
La provvigione (% sugli affari andati a buon fine)
costituisce una integrazione della retribuzione.
Ricorso analogico alla disciplina del contratto d’agenzia,
per quanto sia assente il requisito della stabilità.
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CONTRATTO D’ASSOCIAZIONE IN
PARTECIPAZIONE
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Art. 2549 c.c. quel contratto mediante il quale un soggetto
(l’associante) attribuisce a un altro (l’associato) una partecipazione
agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo
di un determinato apporto.
Contratto di scambio: apporto dell’associato/partecipazione agli utili
ASSOCIANTE: spetta l’esclusività della conduzione dell’affare e
della gestione dell’impresa; obbligo di rendiconto periodico.
ASSOCIATO: il suo apporto può consistere in qls bene suscettibile di
valutazione economica (ad es. prestazione lavorativa); matura un
diritto di credito avente ad oggetto una quota di utili nella misura
pattuita che deriveranno dalla gestione dell’impresa o di un
determinato affare.
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LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
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Per scadenza del termine (se contratto a tempo
determinato)
Per morte del lavoratore
Per accordo delle parti (cd. mutuo consenso)
Per impossibilità sopravvenuta della
prestazione o per forza maggiore
Per cause previste dalla legge (ad es,
superamento del periodo di comporto)
Per recesso del lavoratore (dimissioni)
Per recesso del datore di lavoro (licenziamento)
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IL RECESSO DEL PRESTATORE DI
LAVORO (DIMISSIONI)
Atto unilaterale recettizio; atto di natura estintiva
Artt. 2118 e 2119 c.c.- artt. 154/160 CCNL
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In caso di contratto di lavoro a tempo
indeterminato  dimissioni sempre ammesse
purchè sia rispettato il periodo di preavviso
previsto dal CCNL (cfr art. 159 CCNL)
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Se ricorre una giusta causa (v. art. 155 CCNL)
 dimissioni in tronco (non è necessario
rispettare il termine di preavviso se c. a tempo
indet.; è possibile recedere prima della
scadenza del termine se contratto a tempo det.)
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IL RECESSO DEL DATORE DI LAVORO
(LICENZIAMENTO)
Notevoli limiti disciplina garantistica in materia di
licenziamenti il licenziamento del lavoratore non può
avvenire che per giusta causa o giustificato motivo
Artt. 2118 e 2119 c.c.; art. 155 CCNL - legge n.
604/1966; legge n. 300/1970 e legge n. 108/1990
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Ristretto regime di libera recedibilità: - per i dirigenti; per gli atleti professionisti; - per gli addetti ai servizi
domestici; - per i lavoratori in possesso dei requisiti
pensionistici; - per i lavoratori assunti in prova.
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IL RECESSO DEL DATORE DI LAVORO
(LICENZIAMENTO)
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Procedura di intimazione di licenziamento
Il licenziamento deve essere intimato dal datore di lavoro in forma
scritta;
La motivazione del recesso non deve essere necessariamente
enunciata nell’atto di intimazione del licenziamento; il lavoratore
può chiedere entro 15 g. dalla comunicazione i motivi che hanno
determinato il recesso;
Il datore di lavoro, deve comunicare per iscritto i motivi entro 7 g.
dalla richiesta;
L’intimazione del licenziamento deve avvenire con immediatezza;
Il lavoratore ha l’onere di impugnare entro 60 g. (decorrenti dalla
comunicazione del recesso) il licenziamento con qualsiasi atto
scritto;
Prima di adire l’autorità giudiziaria per l’impugnativa del
licenziamento il lavoratore ha l’onere di attivare la procedura
obbligatoria di conciliazione.
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IL RECESSO DEL DATORE DI LAVORO
(LICENZIAMENTO)
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Disciplina sanzionatoria del
licenziamento illegittimo
TUTELA REALE  Art. 18 Statuto dei
Lavoratori: reintegrazione del lavoratore nel
posto di lavoro (o indennità sostitutiva della
reintegra pari a 15 mensilità) + risarcimento
del danno (minimo 5 mensilità) – si applica ai
datori di lavoro con + di 15 dipendenti in
ciascuna unità produttiva o ufficio, o nello
stesso Comune sebbene in più uffici, o + di 60
dipendenti ovunque essi si trovino.
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IL RECESSO DEL DATORE DI LAVORO
(LICENZIAMENTO)
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Disciplina sanzionatoria del
licenziamento illegittimo
TUTELA OBBLIGATORIA  Art. 8 legge n.
604/1966, art. 2, legge n. 108/1990:
riassunzione del lavoratore entro 3 giorni o
risarcimento del danno (indennità compresa
tra 2,5 e 6 mensilità) – si applica ai datori di
lavoro che occupano fino a 15 dipendenti in
ciascuna unità produttiva o ufficio, o + di 60
dipendenti ovunque essi si trovino.
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