CONSUMATORI TURISTI
DIRITTI DEL CONSUMATORE TURISTA E LE
CONSEGUENZE LEGATE AL MANCATO RISPETTO
DELLA NORMATIVA SULLA SANITÀ ED IGIENE
NELLE STRUTTURE RICETTIVE
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Diritti del consumatore turista
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Diritti del consumatore turista
I VIAGGI
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Diritti del consumatore turista
Eventi e Situazioni:
ƒ
NEGATO IMBARCO (OVERBOOKING)
ƒ
CANCELLAZIONE DEL VOLO
ƒ
RITARDO PROLUNGATO (DELAYED)
ƒ
ERRORI NELLA PRENOTAZIONE
ƒ
BAGAGLI
ƒ
DIFFORMITA’ SULLO STATO DELLE
CAMERE
ƒ
SPORCIZIA/CONDIZIONI NON IGIENICHE
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Diritti del consumatore turista
In aeroporto
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Diritti del consumatore turista
LA NORMATIVA
EUROPEA
• CARTA DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO e REGOLAMENTO CE
N. 261/2004
Normativa vigente dal 17/02/2005 a tutela dei diritti del passeggero in caso di
disservizi. Questo documento è da considerare come il supporto per tutti i passeggeri
che trovandosi a subire pesanti inefficienze organizzative, intendono rivendicare un
risarcimento dagli operatori del trasporto aereo o dell' intero viaggio.
Ad esempio per l'overbooking si ha diritto al risarcimento e alla prenotazione sul volo
successivo
Regolamento CE n. 261/2004 del parlamento Europeo e del Consiglio del 11/02/2004 per regole
comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di
cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Campo di applicazione
•
•
Tutti i voli (di linea e non di linea) in partenza da un aeroporto comunitario
Tutti i voli (di linea e non di linea) in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo con
destinazione un aeroporto comunitario, nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo
sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale
(ad esempio compensazione pecuniaria, prenotazione su volo alternativo o assistenza)
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NEGATO IMBARCO (OVERBOOKING)
A. IL PASSEGGERO RINUNCIA VOLONTARIAMENTE ALL’IMBARCO
1. BENEFICI DA CONCORDARE CON LA COMPAGNIA AEREA
2. RIPRENOTAZIONE O RIMBORSO DEL BIGLIETTO NON USATO
B.
IL PASSEGGERO NON è CONSENZIENTE ALLA RINUNCIA ALL’IMBARCO
1. IL PASSEGGERO SCEGLIE LA RIPRENOTAZIONE
a) COMPENSAZIONE PECUNIARIA
b) RIPRENOTAZIONE SU VOLO ALTERNATIVO
c) ASSISTENZA
2. IL PASSEGGERO RINUNCIA AL VOLO
a) COMPENSAZIONE PECUNIARIA
b) RIMBORSO DEL BIGLIETTO NON USATO
c) ASSISTENZA
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CANCELLAZIONE DEL VOLO
(CANCELLED)
A. CAUSATA DA CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
1. IL PASSEGGERO SCEGLIE LA RIPRENOTAZIONE
a)
RIPRENOTAZIONE SU VOLO ALTERNATIVO
b)
ASSISTENZA
2. IL PASSEGGERO SCEGLIE IL RIMBORSO DEL BIGLIETTO
B.
a)
RIMBORSO DEL BIGLIETTO NON USATO
b)
ASSISTENZA
NON CAUSATA DA CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
1. IL PASSEGGERO SCEGLIE LA RIPRENOTAZIONE
a)
COMPENSAZIONE PECUNIARIA
b)
RIPRENOTAZIONE SU VOLO ALTERNATIVO
c)
ASSISTENZA
2. IL PASSEGGERO RINUNCIA AL VOLO
a)
COMPENSAZIONE PECUNIARIA
b)
RIMBORSO DEL BIGLIETTO NON USATO
c)
ASSISTENZA
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RITARDO PROLUNGATO
(DELAYED)
A. RITARDO SUPERIORE ALLE 2 , 3 O 4 ORE
SULLA BASE DELLE DISTANZE IN KM DEL
VOLO
1. ASSISTENZA
B. RITARDO SUPERIORE ALLE 5 ORE
1. DIRITTO A RICHIEDERE IL RIMBORSO DEL
BIGLIETTO NON USATO
2. ASSISTENZA
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ERRORI E MODIFICHE DELLA
PRENOTAZIONE
A. MODIFICA AL CALL-CENTER
1. DIRITTO A RICHIEDERE LA REVISIONE O CAMBIO
DELLA PRENOTAZIONE
B. MODIFICA AL BANCO DI CHECK-IN
1. DIRITTO A RICHIEDERE LA REVISIONE O CAMBIO
DELLA PRENOTAZIONE E BAGAGLI
C. ESUBERO DI BAGAGLI
1. TRASPORTO OGGETTI NON CONSENTITI NEL
BAGAGLIO A MANO
2. MISURE E PESO MAGGIORI DEL BAGAGLIO A MANO
3. NUMERO DI BAGAGLI SUPERIORI AL CONSENTITO
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BAGAGLI
ƒ
DANNEGGIAMENTO
1. RECARSI ALL’UFFICIO “Lost&Found”
DELL’AEROPORTO PER SPORGERE
DENUCIA DI DANNEGGIAMENTO BAGAGLI
ƒ
RITARDO NELLA CONSEGNA
1. CONTATTARE LA COMPAGNIA AEREA
ƒ
SMARRIMENTO DEI BAGAGLI
1. RECARSI ALL’UFFICIO “Lost&Found”
DELL’AEROPORTO PER SPORGERE
DENUCIA DI SMARRIMENTO BAGAGLI
2. CONTATTARE LA COMPAGNIA AEREA
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In albergo
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STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE
Tipologie
ƒ
Alberghi e pensioni
ƒ
Strutture ricettive extra alberghiere
ƒ
Case per ferie
ƒ
Ostelli per la gioventù
ƒ
Esercizi affittacamere (Bed&Breakfast)
ƒ
Case appartamenti per vacanze
ƒ
Alloggi agrituristici
ƒ
Abitazioni collettive
ƒ
Dormitori pubblici
ƒ
Villaggi turistici
ƒ
Campeggi
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STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE
Normative di riferimento
Legge 217/83 “Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell'offerta turistica” e s.m.i. (L. 284/91, L. 203/95, D.M. 12/7/96
e Leggi Regionali)
Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto delle
dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti. Le
leggi regionali prevedono cinque classi di alberghi contrassegnati, in ordine decrescente, da
5, 4, 3, 2 o 1 stella.
Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono:
ƒ
capacità ricettiva non inferiore a sette stanze;
ƒ
almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
ƒ
un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
ƒ
un locale ad uso comune;
ƒ
impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della
struttura.
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STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE
Normative di riferimento
Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono a classificare le residenze turistico-alberghiere,
contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle.
Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando siano in
possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale.
I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 e 1 stella in rapporto al servizio offerto, alla
loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.
I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto al servizio di attrezzature ricreative,
culturali e sportive.
Vengono contrassegnate con una stella le miniaree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di
trenta piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra- turistiche, al
supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.
I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "A" (annuale) quando sono aperti per la
doppia stagione estivo-invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero arco
dell'anno. La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente comma può essere consentita per un
periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore e deve essere indicata nelle guide specializzate
nonché segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico. Le regioni individuano con legge i
requisiti minimi necessari all'esercizio dell'attività di affittacamere
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DIFFORMITA’ SULLO STATO
DELLE CAMERE
ƒ
PRENOTAZIONE
1. RIVOLGERSI ALLA RECEPTION
2. CONTATTARE L’AGENZIA DI VIAGGIO
ƒ
PULIZIA
1. RIVOLGERSI ALLA RECEPTION
2. CONTATTARE L’AGENZIA DI VIAGGIO
ƒ
DISSERVIZI
1. RIVOLGERSI ALLA RECEPTION
ƒ
SMARRIMENTO DEI BAGAGLI
1. RIVOLGERSI ALLA RECEPTION
2. CONTATTARE LE AUTORITA’
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SPORCIZIA/CONDIZIONI
NON IGIENICHE
ƒ
PULIZIA CAMERA E BAGNO
1. RIVOLGERSI ALLA RECEPTION
2. CONTATTARE L’AGENZIA DI VIAGGIO
ƒ
CONDIZIONI IGIENICHE DEL CIBO
1. RIVOLGERSI AL CAPOSALA
2. RIVOLGERSI ALLA RECEPTION
3. CONTATTARE LE AUTORITA’
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Buon viaggio!
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