Alle origini
del diritto internazionale
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I contesti
Le prime teorie sullo ius belli
Le regole e la guerra
Il contesto: insicurezza sui mari
Un contesto di illegalità
tollerato o praticato
dalle potenze coloniali
come normale tattica di
guerra commerciale:
− la pirateria
− la guerra di “corsa”
Il contesto: due secoli di guerre
• 1562-1598: guerre di
religione in Francia
• 1618-1648: guerra dei
Trent’anni
• 1700-1721: grande
guerra del Nord
• 1700-14: guerra di
successione spagnola
• 1733-38: guerra di
successione polacca
• 1740-48: guerra di
successione austriaca
• 1756-63: guerra dei
sette anni
Il coinvolgimento delle popolazioni civili
es. guerra dei Trent’anni:
4 milioni di morti di cui 50% civili.
Teorie per definire:
Il contesto
teorico-culturale:
- Giusnaturalismo
- Illuminismo
È possibile limitare gli effetti
devastanti della guerra?
ius ad bellum
ius in bello
bellum iustum
Idea di un diritto superiore
agli Stati che ne limiti e
regoli il legittimo esercizio
del “monopolio della forza
fisica”.
Il contesto diplomatico:
le paci contrattate
Vestfalia 1648
Utrecht e Rastadt 1713-14
Aquisgrana 1748
Parigi e Hubertsburg 1763
• Europa di Stati
sovrani
• Equilibrio di potenze
• Diplomazia e guerra
come strumenti della
politica
internazionale
La stipula della pace di
Vestfalia (1648).
1625 Grozio : “De iure belli ac pacis”
“cum iuris naturae sit stare pactis…
ab hoc ipso iura civilia fluxerunt ”
• Norma universale
costitutiva del diritto
naturale,
• dal quale derivano:
– il diritto civile, interno agli
stati e fondato sull’utilità dei
singoli raggruppamenti;
– il diritto delle genti,
internazionale e fondato
sull’utilità di tutti gli uomini.
Natura umana (razionalità)
diritto
naturale
obbligazione consensuale
“pacta sunt servanda”
diritto
“delle
genti”
Grozio
utilità del genere
umano
diritto
positivo
Utilità dei singoli
raggruppamenti
Grozio e le leggi umane
“Tanto poco è poi da
ammettersi ciò che taluno
suppone, e cioè che in
guerra ogni diritto venga
meno, che la guerra non
deve essere intrapresa se
non per attuare il diritto, e,
intrapresa che sia, non
deve essere condotta se
non nei limiti del diritto e
della lealtà.”
Prolegomeni al De iure
“Tacciano dunque le
leggi in tempo di
guerra: ma quelle civili
e processuali e
proprie del tempo di
pace, non le altre,
eterne, che
convengono a tutti i
tempi.”
Kant e la “pace perpetua”
• Diritto pubblico:
− interno, costituzione
repubblicana
− esterno o “delle genti”,
istitutivo della federazione
di liberi Stati
Universale ragione morale
(la “Natura” definisce in diverso
modo)
Ius
gentium
• Diritto cosmopolitico
“limitato alla universale
ospitalità”:
− diritto dello straniero a non
essere trattato ostilmente;
− dovere dello straniero di non
trasformare l’ospitalità in
conquista.
Ius
civitatis
Ius
cosmopoliticum
costituzion
e civile
Diritto umanitario e realismo
Clausewitz:
Grozio:
Il ricorso alla forza in guerra
deve rispettare il diritto
naturale.
La forza si arma degli
strumenti della tecnica
per offendere e non
ammette limitazioni da parte
del diritto.
La ragione è strumento capace di dare regole alla guerra:
− per Grozio derivanti da norme assolute ed eterne;
− per Clausewitz derivanti da opportunità e calcoli politici.
Le “regole” della guerra
Dalle truppe mercenarie…
MA la guerra “moderna”
ricorre all’impiego
di truppe irregolari
non ufficiali…
La guerra
non perde
la sua natura
distruttiva.
… agli eserciti regolari
Riconoscibili dalla divisa
combattono nel rispetto di:
− codici militari;
− convenzioni
internazionali.
MA la guerra richiede un “lavoro sporco”…
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origini del diritto internazionale - Istituto di Istruzione Secondaria