Alle origini del diritto internazionale • • • I contesti Le prime teorie sullo ius belli Le regole e la guerra Il contesto: insicurezza sui mari Un contesto di illegalità tollerato o praticato dalle potenze coloniali come normale tattica di guerra commerciale: − la pirateria − la guerra di “corsa” Il contesto: due secoli di guerre • 1562-1598: guerre di religione in Francia • 1618-1648: guerra dei Trent’anni • 1700-1721: grande guerra del Nord • 1700-14: guerra di successione spagnola • 1733-38: guerra di successione polacca • 1740-48: guerra di successione austriaca • 1756-63: guerra dei sette anni Il coinvolgimento delle popolazioni civili es. guerra dei Trent’anni: 4 milioni di morti di cui 50% civili. Teorie per definire: Il contesto teorico-culturale: - Giusnaturalismo - Illuminismo È possibile limitare gli effetti devastanti della guerra? ius ad bellum ius in bello bellum iustum Idea di un diritto superiore agli Stati che ne limiti e regoli il legittimo esercizio del “monopolio della forza fisica”. Il contesto diplomatico: le paci contrattate Vestfalia 1648 Utrecht e Rastadt 1713-14 Aquisgrana 1748 Parigi e Hubertsburg 1763 • Europa di Stati sovrani • Equilibrio di potenze • Diplomazia e guerra come strumenti della politica internazionale La stipula della pace di Vestfalia (1648). 1625 Grozio : “De iure belli ac pacis” “cum iuris naturae sit stare pactis… ab hoc ipso iura civilia fluxerunt ” • Norma universale costitutiva del diritto naturale, • dal quale derivano: – il diritto civile, interno agli stati e fondato sull’utilità dei singoli raggruppamenti; – il diritto delle genti, internazionale e fondato sull’utilità di tutti gli uomini. Natura umana (razionalità) diritto naturale obbligazione consensuale “pacta sunt servanda” diritto “delle genti” Grozio utilità del genere umano diritto positivo Utilità dei singoli raggruppamenti Grozio e le leggi umane “Tanto poco è poi da ammettersi ciò che taluno suppone, e cioè che in guerra ogni diritto venga meno, che la guerra non deve essere intrapresa se non per attuare il diritto, e, intrapresa che sia, non deve essere condotta se non nei limiti del diritto e della lealtà.” Prolegomeni al De iure “Tacciano dunque le leggi in tempo di guerra: ma quelle civili e processuali e proprie del tempo di pace, non le altre, eterne, che convengono a tutti i tempi.” Kant e la “pace perpetua” • Diritto pubblico: − interno, costituzione repubblicana − esterno o “delle genti”, istitutivo della federazione di liberi Stati Universale ragione morale (la “Natura” definisce in diverso modo) Ius gentium • Diritto cosmopolitico “limitato alla universale ospitalità”: − diritto dello straniero a non essere trattato ostilmente; − dovere dello straniero di non trasformare l’ospitalità in conquista. Ius civitatis Ius cosmopoliticum costituzion e civile Diritto umanitario e realismo Clausewitz: Grozio: Il ricorso alla forza in guerra deve rispettare il diritto naturale. La forza si arma degli strumenti della tecnica per offendere e non ammette limitazioni da parte del diritto. La ragione è strumento capace di dare regole alla guerra: − per Grozio derivanti da norme assolute ed eterne; − per Clausewitz derivanti da opportunità e calcoli politici. Le “regole” della guerra Dalle truppe mercenarie… MA la guerra “moderna” ricorre all’impiego di truppe irregolari non ufficiali… La guerra non perde la sua natura distruttiva. … agli eserciti regolari Riconoscibili dalla divisa combattono nel rispetto di: − codici militari; − convenzioni internazionali. MA la guerra richiede un “lavoro sporco”…