Le fonti di produzione del diritto romano: il diritto romano quale «diritto giurisprudenziale» • • • • • Pomponio, giurista del II sec. d.C.: D.1.2.2.12-13: Ita in civitate nostra aut iure, id est lege, constituitur, aut est proprium ius civile, quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit… constare non potest ius, nisi sit aliquis iurisperitus per quem possit cottidie in melius produci [il diritto non può sopravvivere, se non vi è qualche giurista, attraverso cui, giorno dopo giorno, possa evolvere, verso il meglio] (iuris)periti - (iuris)prudentes = gli esperti del diritto denominati anche – con riferimento ai pareri, consulta, che erano soliti esprimere – (iuris)consulti = giureconsulti I GIURISTI NELLE DIVERSE ETA’ DELLA STORIA DI ROMA • Età regia-IV-III sec. a.C. • La giurisprudenza pontificale: il «modello» del responsum • A fungere da primi ed esclusivi giuristi a Roma sono stati – espressione del legame originario intercorrente tra religione e diritto – i sacerdoti pubblici, in modo particolare i pontifices (da pons e facere, alla lettera: i realizzatori di ponti, più latamente: i realizzatori di vie, in chiave figurata: i tracciatori del percorso, dello sviluppo <del diritto>) Giurisprudenza sacerdotale Il collegio sacerdotale dei pontefici Vitalizi, cooptatio, inauguratio pro collegio o pro comitia curiata, inizialmente composti da soli patrizi (dal 300 a.C., lex Ogulnia anche plebei) Depositari e custodi nel segreto delle loro «stanze» e dei loro archivi (Liv. 9.46.4 parla di civile ius, repositum in penetralibus pontificum [diritto civile, custodito negli archivi segreti dei pontefici]) di un sapere specialistico ed esclusivo fondato, in prevalenza, sulla conoscenza ed interpretazione dei mores (mos) Il responsum (consultum) = il parere, rilasciato, in forma orale, dal sacerdote all’interrogante PONTEFICI Collegio pontificale Struttura: Funzioni: collegio presieduto dal pontifex maximus parere su cerimonie religiose deliberate dalla citt e su quesiti giuridici composto da 4 sacerdoti in et monarchica (15 sacerdoti in et tardo - repubblicana) assistenza tecnica ai magistrati destinati a presiedere le cerimonie scelti per cooptazione elaborazione e applicazione di primitive norme relative alla vita della comunit carica vitalizia enunciazione del calendario Il fenomeno della «laicizzazione» della giurisprudenza • La giurisprudenza diviene «laica» (non sacerdotale): si assiste alla sottrazione del ius ai penetralia pontificum • IV-III sec. d.C. (piena età repubblicana) • Cic. De leg. 2.19.47: ‘Ho udito da mio padre che nessun può essere un buon pontefice se non abbia conoscenza del diritto civile’ • Attività del giurista esercitata non più in uno spazio segreto, ma in luoghi pubblici o aperti al pubblico • graduale diffondersi del carattere scientifico del sapere giuridico, • articolata opera di riflessione teorica, sollecitata anche dalla tendenza dei singoli responsa a divenire – spogliati del carattere autoritativo, che era ad essi assicurato dalla provenienza pontificale – «frammenti» di un quadro sempre più sfaccettato e disomogeneo: il ius controversum (fonte del diritto?) • I responsa trovano poi sempre più collocazione all’interno di raccolte organiche (inizio letteratura giurisprudenziale) I momenti che hanno segnato il processo di laicizzazione • • • L’esperimento codificatorio rappresentato dalle XII TAVOLE (451-450 a.C. - i due decemvirati legislativi) «versetti» decemvirali, forma di veri e propri comandi normativi di carattere generale («percezione di esaustività», la qualificazione liviana di fons omnis publici privatique…iuris), rivolti all’intera città, espressione della volontà di un legislatore accettato dal popolo, se non del popolo stesso REDAZIONE SCRITTA DEL CORPO DI REGOLE CHE PRESIEDEVA ALLA VITA DELLA CITTA’, VIENE MENO IL MONOPOLIO DELLA CONOSCENZA E DELLA INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO CITTADINO DA PARTE DEL COLLEGIO DEI PONTEFICI; IL TESTO DECEMVIRALE COSTITUISCE UN LIMITE INVALICABILE DA OGNI INTERPRETATIO (peraltro, anche dopo la codificazione decemvirale l’esclusività sacerdotale fu mantenuta) 304 a.C. Gneo Flavio (Ius Flavianum: liber actionum e calendario) 254 a.C., Tiberio Coruncanio (publice profiteri) 198 a.C., Sesto Elio Peto Cato (Tripertita: nascita della letteratura giuridica, all’attività respondente si affianca quella più propriamente sistematica, di riflessione e di elaborazione generale del diritto, nonché quella di insegnamento - all’oralità di affianca e via via si sostituisce la scrittura)