ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO • LEX AEBUTIA II sec. a.C. • LEX IULIA IUDICIORUM PRIVATORUM 17 a.C. • IUDICIUM LEGITIMUM • IUDICIUM IMPERIO CONTINENTIUM • Vindicatio rei • C. Aquilius iudex esto. Si paret fundum quo de agitur ex iure Quiritium A. Agerit esse neque is fundus arbitrio C. Aquilii A. Agerio restituetur, quanti ea res erit, tantam pecuniam C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato; si non paret absolvito. • Sia giudice Caio Aquilio. Se risulta che il fondo di cui si tratta è di Aulo Agerio e quel fondo non sarà restituito ad A.A. in conformità alla valutazione arbitrale del giudice Caio Aquilio, il giudice C.A. condanni Numerio Negidio nei confronti di A.A. per una somma pari al valore che la cosa avrà, se non risulta lo assolva. • Actio certae pecuniae • C. Aquilius iudex esto. Si paret N. Negidium A. Agerio sestertios XXV nummos dare oportere, qua de re agitur, C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio sestertios XXV nummos condemnato; si non paret absolvito. • Sia giudice Caio Aquilio. Se risulta che Numerio Negidio deve dare ad Aulo Agerio 25 sesterzi – materia del contendere – il giudice C. Aquilio condanni N.N. nei confronti di A.A. per 25 sesterzi • Actio depositi in ius concepta • C. Aquilius iudex esto. Quod A. Agerius apud N. Negidium mensam argenteam deposuit, qua de re agitur, quidquid ob eam rem N. Negidium A. Agerio dare facere oportet ex fide bona, eius C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato; si non paret absolvito. • Sia giudice Caio Aquilio. Poiché Aulo Agerio ha depositato presso Numerio Negidio un tavolo d’argento – materia del contendere – con riguardo a tutto ciò che, per tale causa, Numerio Negidio deve dare o fare in favore di A.A. secondo buona fede, il giudice C.A. condanni N.N. nei confronti di A.A.; se non risulta lo assolva. • Actio Publiciana • C. Aquilius iudex esto. Si quem hominem A. Agerius emit et is ei traditus est anno possedisset, tum si eum hominem de quo agitur ex iure Quiritium eius esse pareret, si ea res arbitrio C. Aquilii iudicis A. Agerio non restituetur quanti ea res erit tantam pecuniam C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato, si non paret absolvito. • Sia giudice C.A. Se qualora A.A. avesse posseduto per un anno lo schiavo che ha comperato e gli è stato consegnato, risultasse che lo schiavo di cui si tratta è suo in base al diritto dei Quiriti e la cosa non sarà restituita ad A.A. in conformità alla valutazione arbitrale del giudice C.A., il giudice C.A. condanni N.N. nei confronti di A.A. per una somma pari al valore che avrà la cosa, se non risulta lo assolva • Actio depositi de peculio et in rem verso • C. Aquilius iudex esto. Quod A. Agerius apud Stichum servum, qui in N. Negidii potestate est, mensam argenteam deposuit, qua de re agitur, quidquid ob eam rem Stichum servum si liber esset ex iure Quiritium A. Agerio dare facere oporteret ex fide bona, eius C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio dumtaxat de peculio et si quid dolo malo N. Negidii factum est quo minus peculii esset vel si quid in rem N. Negidii inde versum est condemnato, si non paret absolvito • Sia giudice C.A. Poiché A.A. ha depositato un tavolo d’argento presso lo schiavo Stico, che è nella potestà di N.N. – materia del contendere – con riguardo a tutto ciò che, per tale causa, lo schiavo Stico, se fosse liber in base al diritto dei Quiriti, dovrebbe dare o fare a favore di A.A., secondo buona fede, il giudice C.A. condanni N.N. nei confronti di A.A., nei limiti del peculio, ivi incluso quanto per dolo di N.N. è stato eventualmente fatto sì che non si trovasse nel peculio oppure nei limiti di quanto da ciò sia stato eventualmente rivolto a profitto di N.N., se non risulta lo assolva. • Actio furti nec manifesti noxalis • C. Aquilius iudex esto. Si paret A. Agerio a Sticho servo opeve consilio Stichi furtum factum esse paterae aureae sestertium X milium plurisve quam ob rem N. Negidium pro fure damnum decidere aut Stichum servum noxae dedere oportet quanti ea res fuit cum furtum factum est tantae pecuniae duplum aut Stichum servum noxae dedere C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato, si non paret absolvito. • Sia giudice C.A. Se risulta che ai danni di A.A. è stato commesso furto di una coppa d’oro del valore di 10.000 sesterzi o superiore, ad opera dello schiavo Stico o con l’aiuto o su istigazione dello schiavo Stico, per la qual cosa N.N. deve pagare la composizione legale in quanto ladro oppure dare in espiazione lo schiavo Stico, il giudice C.A. condanni N.N. nei confronti di A.A. per una somma pari al doppio del valore che aveva la cosa al momento in cui è stato commesso il furto oppure a dare in espiazione lo schiavo Stico, se non risulta lo assolva • Actio doli • C. Aquilius iudex esto. Si paret dolo malo N. Negidii factum esse, ut A. Agerius N. Negidio fundum quo de agitur mancipio daret neque plus quam annus est, cum experiundi potestas fuit, neque ea res arbitrio C. Aquilii iudicis restituetur, quanti ea res erit tantam pecuniam C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato; si non paret absolvito. • • • • • • • Exceptio doli Si in ea re nihil dolo malo A. Agerii factum sit neque fiat. Se nella questione nulla sia avvenuto o avvenga per dolo di A.A. Exceptio metus Si in ae re nihil metus causa factum est • • • • Se non è stato convenuto tra A.A. e N.N. che quel denaro non fosse richiesto Se nella questione nulla è avvenuto a causa di timore (= violenza) Exceptio pacti conventi Si inter A. Agerium et N. Negidium non convenit, ne ea pecunia peteretur Praescriptio Ea res agatur cuius rei dies fuit L’azione verta sulla prestazione il cui termine è scaduto • FORMULA (CONCEPTA VERBA) • PARTES FORMULARUM • INTENTIO DEMONSTRATIO CONDEMNATIO - ADIUDICATIO • CLAUSOLE ACCESSORIE • EXCEPTIO PRAESCRIPTIO ACTORE - PRO REO) - (PRO • PARTICOLARITA’ ALCUNE ACTIONES • CLAUSOLA ARBITRARIA RESTITUTORIA) • FICTIO • TRASPOSIZIONE DI SOGGETTI • NOSSALITA’ (O • SVOLGIMENTO PROCESSO • In ius vocatio (o vadimonium) - editio actionis • IN IURE (postulatio actionis - eventuale confessio altrimenti litis contestatio) • Effetti litis contestatio: conservativo - preclusivo (ipso iure o ope exceptionis rei iudicatae vel in iudicium deductae) • Problema adempimento convenuto durante fase apud iudicem (contrasto Sabiniani - Proculiani) • INDEFENSIO • Actiones in rem (cosa mobile presente in iure - cosa mobile non presente in iure - cosa immobile) • Actiones in personam (esecuzione personale o patrimoniale) • Processo apud iudicem • Estinzione: 18 mesi (i. legitimum) • Entro la’nno di carica del pretore (i. imperio continens) • Assenza di una parte (solis occasus) • Assunzione mezzi di prova (testimoniale, documentale) • • • • PROCESSO ESECUTIVO Manus iniectio Bonorum venditio Sentenza di condanna - obligatio iudicati - 30 gg. iusti - actio iudicati (in duplum) - sentenza di condanna (= titolo esecutivo) • Missio in bona - proscriptio (30 o 15 gg., procedura concorsuale) - curator bonorum - infamia debitore magister bonorum (lex venditionis) - bonorum emptor • Bonorum distractio - cessio bonorum • MEZZI AUSILIARI DEL PROCESSO FORMULARE • INTERDICTUM • STIPULATIO • RESTITUTIO IN INTEGRUM • MISSIO IN BONA • INTERDICTA • Restitutori • Esibitori • Proibitori • A) adempimento spontaneo • B) giudizio volto ad accertare la fondatezza dell’interdetto • - formula arbitraria • - procedimento per sponsionem • • • • • • • • • FATTI GIURIDICI (atti giuridici) (fatti giuridici in senso stretto) ATTI GIURIDICI (leciti) (illeciti) ATTI GIURIDICI LECITI (negozi giuridici) (atti giuridici in senso stretto) • ELEMENTI COSTITUTIVI DEL NEGOZIO GIURIDICO • (Essenziali) • (accidentali) • LE PARTI (unilaterali, bilaterali, plurilaterali) • NEGOZIO GIURIDICO BILATERALE (o PLURILATERALE) (CONTRATTO) • MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ TRA LE PARTI • Negozi dichiarativi • Negozi non dichiarativi (art.. 1237, 2937 c.c.) • • • • FORMA DICHIARAZIONE NEGOZIALE Vincolata - libera 8art. 1350 c.c.) CONTENUTO (possibili, determinato, lecito) CAUSA (negozi causali - negozi astratti) (artt. 1325, 1343 c.c.) • • • • • VALIDITA’ - INVALIDITA’ NEGOZIO NULLITA’ (art. 1418 c.c.) ANNULLABILITA’ (art. 1441 c.c.) Assenza forma vincolata Divergenza tra volontà e menifestazione (inconsapevole: errore ostativo, art. 1433 c.c. - consapevole: riserva mentale - simulazione, art. 1414 c.c) • Incapacità delle parti • Vizi della volontà (errore vizio, art. 1428 c.c. - dolo, art. 1439 ss. c.c. - violenza, art. 1434 c.c.) • ELEMENTI ACCIDENTALI NEGOZIO GIURIDICO • Condizione (art. 1353 c.c.) • Termine • Modus OBBLIGAZIONI • Nozione • Diritti relativi a contenuto patrimoniale, si distinguono dai diritti reali perché il creditore ottiene la soddisfazione del proprio diritto solo attraverso la collaborazione del debitore, gravato, a tale scopo, di un dovere di comportamento • I. 3.13pr.: Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur solvendae rei secundum nostrae civitatis iura • L’obbligazione è un rapporto giuridico vincolante in base al quale siamo tenuti a prestare una cosa secondo il diritto della nostra città • D. 44.7.3pr.: obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum vel faciendum vel praestandum • L’essenza delle obbligazioni non si trova nella circostanza che ci rendano titolari di un diritto di proprietà o di servitù ì, bensì che vincolino taluno ad eseguire nei nostri confronti una prestazione in dando, in faciendo, in praestando • Prestazione e suoi requisiti • Dare, facere, praestare • Determinata o determinabile, possibile, lecita • Obbligazioni alternative (facoltative) • Obbligazioni generiche/determinate • Obbligazioni parziarie/solidali (cumulative/elettive) • Obbligazioni divisibili/indivisibili • Obbligazioni naturali (solutio retentio) • Fonti delle obbligazioni • Gai. 3.88 • quarum summa divisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto • Contratto - delitto • D. 44.7.1pr. (Res cottidianae) • Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut ptoptio quodam iure ex variis causarum figuris • Contratto - delitto - da una serie di altre singole fattispecie (ex variis causarum figuris) • Inst. 3.13.1 • Ex contractu aut quasi ex contractu aut ex maleficio aut quasi ex maleficio • Contratto - quasi da contratto - delitto - quasi da delitto CONTRACTUS • In diritto romano attto ad effetti esclusivamente obbligatori • XII Tavole (sponsio, nexum mutuo infomale) • Istituzione di Gaio: 4 genera contractuum • (obligationes) re - verbis - litteris - consensu • D. 50.16.19 (Ulpiano che riferisce un parere di Labeone • Gestum - contractus (contratto bilaterale) - actum • Gai. 3.88 contratto = negozio giuridico bilaterale (unilaterale, bilaterale o sinallagmatico, bilaterale imperfetto) • D. 2.14.1.3 (Ulpiano che riferisce un parere di Sesto Pedio, giurista della fine I sec. d.C.) • Conventio elemento necessario di ogni contractus • Contratti a titolo oneroso / a titolo gratuito OBLIGATIONES RE CONTRACTAE • Gai. 3.90-91 • Mutuo - indebiti solutio (per i Sabiniani) • Res cottidianae e Istituzioni di Giustiniano • Mutuo, deposito, comodato, pegno (fiducia) • Mutuo • Contratto reale, unilaterale, a titolo gratuito • Pecunia traiecticia • Pegno (reale, bilaterale imperfetto) • Fiducia (mancipatio o in iure cessio, cum amico - cum creditore) CONTRATTI CONSENSUALI • COMPRAVENDITA (emptio-venditio) • Bilaterale, ius gentium • Il veditore si obbliga a trasferire il pacifico godimento della res e a fare in modo che lo stesso sia continuativo (in perpetuum o, se sussistono le condizioni, sino all’acquisto della proprietà civile per usucapione da parte del compratore) • Tardo antico: contratto ad effetti reali e scritto se avente ad oggetto beni immobili • Merx: anche diritto di credito (verum nomen creditoris), eredità (verum nomen heredis), cosa futura (emptio rei speratae, emptio spei) - no res extra commercium • Prezzo: somma di denaro (Proculiani), ogni cosa (Sabiniani) PERMUTA? • Laesio enormis (Giustiniano) • Garanzia per evizione • Nel caso della mancipatio a scopo di vendita, effetto naturale (obligatio e actio auctoritatis, aeterna o 1 o 2 anni, res mobili o immobili, se possibile l’usucapione) • Non applicata alla mancipatio imaginaria venditio (nummo uno) e, comunque, derogabile dalle partiTraditio, res nec mancipi: assunzione garanzia per evizione tramite stipulatio • Lo stesso nel caso della compravendita contratto consensuale di ius gentium (stipulatio habere licere, stipulatio duplae) • GARANZIA PER I VIZI DELLA RES VENDUTA • Stipulatio, a. di compravendita • Edili curuli (editto) per la vendita nel mercato, professionale, di schiavi e di animali (obbligo dichiarare vizi occulti, per gli schiavi anche di stipulare in ordine ad alcune qualità) • A. redhibitoria • A. quanti minoris • Periculum est emptoris • Clausole accidentali tipiche apposte alla compravendita • 1. In diem addictio • 2. Lex commissoria • 3. Pactum displicentiae • Prima considerate condizioni sospensive, poi risolutive • • • • Locazione - conduzione REI OPERIS (contratto d’opera o di applato) OPERARUM (contratto di lavoro) • • • • Società Omnium bonorum Quote (no società leonina) Cause scioglimento società (intuitus personae): conseguimento scopo sociele o sua sopravvenuta impossibilità, cadenza termine, recesso unilaterale socio, morte, capitis deminutio, bonorum venditio • • • • • • Mandato Imperfettamente bilaterale (obbligazione mandante eventuale) Gratuità elemento essenziale Mandatum pecuniae credendae - obbl. mandante e mutuatario solidali - l’a. mandati contraria si estingueva solo nei limiti dell’effettivo soddisfacimento ottenuto dal mandatario, mutuante, per opera del mutuatario • - beneficium cedendarum actionum esercitabile dal mandante • Cause estinzione mandato: morte, revoca mandante (re integra), recesso mandatario (re integra) CONTRATTI VERBALI • • • • • Sponsio (ius civile in senso stretto) - stipulatio (ius gentium) UNILATERALE Interrogazione, risposta, congruità parole ASTRATTEZZA (diversa portata e eventuale) Costituzione dell’Imperatore Leone, a. 472 d.C. (qualsiasi forma, anche scritta) • Riforma Giustiniano lo scritto è previsto ad substantiam, + presenza parti (presunzione derivata dalla presenza del documento scritto quasi assoluta) • DOTIS DICTIO - PROMISSIO IURATA LIBERTI CONTRATTI LETTERALI • Codex accepti et expensi del pater familias • NOMINA TRANSSCRIPTICIA • - a re in personam • - a persona in personam OBL. QUASI EX CONTRACTO • • • • • Indebiti solutio (pagamento d’indebito) Negotiorum gestio (gestione affari altrui) Tutela Comunione Legato ad effetti obbligatori • • • • • NEGOTIORUM GESTIO Requisiti - animus aliena negotia gerendi - no divieto dominus negotii - utiliter coeptum DELICTA • • • • Furtum Damnum iniuria datum Rapina Iniuria • Dolo / violenza • Poena: prezzo del riscatto (composizione volontaria - legale - sanzione di carattere pecuniario) • • • • AZIONI PENALI Caratteristiche: 1. Cumulatività 2. Intrasmissibilità passiva (si, di norma, attiva) • 3. nossalità FURTUM • • • • XII Tavole Furtum manifestum Furtum nec manifestum Equiparato al manifestum furtum accertato ex quaestio lance et licio • Furtum conceptum • Furtum prohibitum • Furtum oblatum DAMNUM INIURIA DATUM • XII Tavole • a. de pauperie • a. de arboribus succisis • 286 a.C. LEX AQUILIA DE DAMNO • 1. Uccisione schiavi e pecudes altrui • 2. Acceptilatio verbis posta in essere dall’adstipulator ai danni del creditore principale • 3. Uccisione animali diversi dai pecudes e altri atti dannosi (rompere, bruciare, etc.) • Damnum corpore corpori datum • Actio legis Aquiliae (con litiscrescenza) • I sec. a.C. nell’editto pretorio trovano inserimento: • l’a. de dolo malo vi hominibus armatis damnum datum • l’a. vi bonorum raptorum (RAPINA) INIURIA • • • • • • • XII Tavole - membrum ruptum - os fractum - iniuria (generica) II sec. a.C., editto del pretore: A. iniuriarum aestimatoria (recuperatores) No trasmissibilità attiva (azione strettamente personale) MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI • • • • Principio generale del contrarius actus Stipulatio -> acceptilatio verbis Nomen transscripticium -> acceptilatio litteris Nexum (329 a.C. lex Paetelia), obl. Iudicati (obbl. da legato) -> solutio per aes et libram • SOLUTIO = ADEMPIMENTO (esatto: no parziale, no aliud pro alio art. 1197 c.c., salvo consenso creditore, prestazione in dando) • NOVAZIONE (stipulazione novatoria: idem debitum e aliquid novi - figura particolare stipulazione Aquiliana) • REMISSIONE (2^ caput lex Aquilia) • Ex acceptilatio verbis (litteris), dal I sec. a.C. ex pactum (tutela pretoria) • TRANSAZIONE • COMPENSAZIONE (solo se: i.b.f., pretese ex eadem causa, argentarius, bonorum emptor generalizzazione a partire dal I sec. d.C., in forza dell’exceptio doli praesentis) • • • • • • CONFUSIO CONCURSUS CAUSARUM LITIS CONTESTATIO DELEGAZIONE di debito (promittendi) di pagamento (solvendi) SUCCESSIO MORTIS CAUSA Successione alla persona del de cuius in ogni suo diritto: reale (proprietà, usufrutto, servitù etc.), rapporti obbligatori, crediti ma anche debiti La chiamata (vocatio o delatio = offerta) poteva essere: 1. TESTAMENTARIA (in forza di un valido testamento) 2. LEGITTIMA o AB INTESTATO (sulla base della legge intestatus è colui che è morto senza testamento) 1. CIVILE 2. PRETORIA (bonorum possessio) Nemo pro parte intestatus pro parte testatus decedere potest. Tizio istituisce Caio solo per il 50% dell’asse ereditario Tizio istituisce Caio per il 50%, Sempronio per l’altro 50% ma quest’ultimo non accetta IN ENTRAMBI I CASI OPERA A FAVORE DI CAIO IL IUS ADCRESCENDI • FAMILIA • 1. PROPRIO IURE (composta da tutti coloro che per nascita o per diritto si trovano attualmente sottoposti alla potestà di un determinato pater familias) - AGNATI • 2. COMMUNI IURE (composta da tutti coloro che si troverebbero sottoposti alla potestà di un determinato pater familias se costui non fosse morto - consortium ercto non cito = società da proprietà indivisa: erctum = proprietà, ciere = dividere; l. a. per i.a. pèostulationem - a. familiae erciscundae) • - AGNATIO (parentela civile, per il diritto, non importa se anche naturale, che si instaura tra i discendenti in linea retta o in linea collaterale da un capostipite comune maschio, attraverso altri maschi) • - COGNATIO (parentela naturale, di solito irrilevante per il diritto) SUCCESSIONE LEGITTIMA (AB INTESTATO) • XII TAVOLE • Si intestatus moritur cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto, si agnatus nec escit, gentiles familiam habento • (se qualcuno muore intestato e non ha un erede suo, l’eredità sia attribuita all’agnato prossimo, se non ha agnati,, l’eredità sia attribuita ai gentiles) • SUI HEREDES • Persone che erano sottoposte alla potestà, alla manus, al mancipium di un determinato pater familias e che a seguito della morte di quest’ultimo passavano dalla condizione di alieni iuiris a quella di sui iuris • Eredi necessari (heredes sui et necessarii) Anche ultra vires hereditatis (pretore: IUS ABSTINENDI) • Succedevano per stirpi (non per capita, ovvero per teste) - diritto di rappresentazione • ADGNATUS PROXIMUS (il più prossimo tra i collaterali agnati: fratelli e sorelli, zio e nipote) • Erede volontario • Successione per capita • NO SUCCESSIO GRADUM • GENTILES SUCCESSIONE AB INTESTATO IURE HONORARIO • BONORUM POSSESSIO (possesso dei beni) • SINE TABULIS • (altre tipologie di bonorum possessio: • SECUNDUM TABULAS • CONTRA TABULAS) • BONORUM POSSESSIO SINE RE • BONORUM POSSESSIO CUM RE (II sec. d.C.) • BONORUM POSSESSIO SINE TABULIS4 CLASSI DI SUCCESSIBILI IURE HONORARIO (NON HEREDES MA POSSESSORES DELL’EREDITA’) • 1) LIBERI • 2) LEGITIMI • 3) COGNATI • 4) VIR ET UXOR • 1) LIBERI • I figli (sui e emancipati, questi ultimi, però, solo se figli naturali e previa COLLATIO = CONTRIBUZIONE) • 2) LEGITIMI (gli heredes legitimi, ovvero coloro che erano già riconosciuti eredi per il ius civile) • 3) COGNATI (tutti i parenti di sangue sia in linea maschile sia in linea femminile) • 4) VIR ET UXOR (moglie e marito; ci si riferiva ai matrimoni sine manu; in caso contrario la moglie per il ius civile diviene loco filiae del proprio marito e, quindi, è libera per il pretore e suus heres per il ius civile) • Sc. Tertulliano (emanato sotto Adriano, 117-138 d.C.): la madre se munita di ius liberorum (anche se non sposata con conventio in manu, in questo caso sarebbe agnata, loco sororis, dei propri figli) poteva succcedere ai propri figli maschi (erano a lei preposti il padre e i fratelli del de cuius) • Sc. Orifiziano (178 d.C.?): l’eredità della madre veniva acquistata dai di lei figli • Riforme giustinianee (Nov. 118 del 543 d.C. e Nov. 127 del 548 d.C.): definitivo superamento divisione tra sistema civilistico e sistema pretorio - affermazione definitiva della cognatio sull’agnatio SUCCESSIONE TESTAMENTARIA • Inst. 2.10 • Testamentum ex eo appellatur, quod testatio mentis est • Il testamento ha questo nome perché è una attestazione di volontà compiuta innanzi a testimoni • (emerge l’idea del testamento = manifestazione di ultima volontà solenne e da comoiersi innanzi a testimoni, diretta ad evere efficacia dopo la morte del testatore) • Dal punto di vista giuridico il testamento è: atto unilaterale, personale (il testaore deve quindi necessariamente essere titolare non solo della capacità giuridica ma anche di quella d’agire), mortis causa, riguardante la titolarità dell’asse ereditario, fondato sull’istituzione di erede (heredis institutio) • 1) TESTAMENTUM CALATIS COMITIIS (a comizi convocati) • 2) TESTAMENTUM IN PROCINCTU (sul piede di guerra) • 3) MANCIPATIO FAMILIAE • 4) TESTAMENTUM PER AES ET LIBRAM • TESTAMENTO PRETORIO = BONORUM POSSESSIO SECUNDUM TABULAS = tabulae munite di 7 sigilli (familiae emptor, libripens e 5 testimoni puberi romani) e della sottoscrizione del testatore • 1) no mancipatio familiae • 2) nuncupatio • 3) no auctoritas tutoris nel caso di donna sui iuris • 4) testamentum civile inritum (reso nullo) • 5) testamentum civile ruptum (infranto) • 6) testamentum civile iniustum (iniquo) • TESTAMENTUM TRIPETITUM (DI IUS CIVILE): • 7 testimoni (ex diritto civile) • 7 sottoscrizioni (costituzioni imperiali) + sottoscrizione testatore • 7 sigilli apposti (ius honorarium) • REVOCA DEL TESTAMENTO • 1) Ius civile (confezione di un nuovo valido testamento) • 2) Ius honorarium (confezione di un nuovo valido testamento, semplice distruzione delle tabulae: b.p. sine tabulis) • 3) periodo postclassico (nuovo testamento, distruzione tebulae, dichiarazione apud acta e innanzi a 3 testimoni di volere revocare) • CHIAMATA CONTRO IL TESTAMENTO O SUCCESSIONE NECESSARIA (FORMALE MATERIALE) • 1) omissione testamentaria degli heredes sui (formale) • 2) omissione testamentaria liberi (formale) • 3) violazione testamentaria dell’officium pietatis = doveroso affetto verso i parenti (materiale) • 1) SUI HEREDES AUT INSTITUENDI SUNT AUT EXHEREDANDI (nominatim = nominalmente o inter ceteros = cumulativamente) • Per il ius civile, in caso di omissione di un suus heres filius maschio discendente in linea retta di 1^ grado, il testamento è invalido (si apre la successione legittima); negli altri casi, i sui heredes omessi concorrono con gli eredi testamentari e, se questi ultimi non rientrano nella categoria dei sui heredes, hanno diritto a 1/2 dell’asse ereditario. • 2) LIBERI (B.P. CONTRA TABULAS) sul modello del ius civile il ius honorarium dispose che i LIBERI AUT INSTITUENDI SUNT AUT EXHEREDANDI (nominatim o inter ceteros) • Nel caso di omissione del figlio maschio discendente in linea retta di 1^ grado: testamento invalido: b.p. sine tabulis - negli altri casi, invalida solo l’istituzione di erede: b.p. contra tabulas • 3) VIOLAZIONE OFFICIUM PIETATIS (successione necessaria materiale) • dal I sec. d.C. QUERELA INOFFICIOSI TESTAMENTO (reclamo contro il testamento impietoso) esercitata dai parenti più stretti (liberi, genitori, fratelli e sorelle del defunto), non beneficiati o non beneficiati in modo adeguato, contro gli eredi testamentari (centumviri) - PORTIO DEBITA: almeno 1/4 quota che sarebbe loro spettata ab intestato • ACQUISTO EREDITA’ • 1) EREDI NECESSARII (sui et necessarii - solo necessarii: schiavi manomessi nel testamento e contestualmente istituiti eredi) - ACQUISTO AUTOMATICO (pretore: beneficium abstinendi pro sui heredes: exceptio contro i creditori ereditari; separatio bonorum pro eredi solo necessarii - ius civile, ‘si volet’ nel testamento) • 2) EREDI VOLONTARI - ACQUISTO TRAMITE ACCETTAZIONE (CRETIO o PRO HEREDE GESTIO) pactum ut minus solvatur - aditio mandato creditorum beneficium inventarii (con Giustiniano) • LEGATO • Il legato può essere definito come una DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA ACCESSORIA, FORMALE, con cui il testatore conferiva un singolo bene o più singoli beni a un soggetto a titolo di libearalità. • Legatum est donatio testamento relicta = il legato è una donazione lasciata col testamento • Nelle XII Tavole si legge: UTI LEGASSIT SUAE REI ITA IUS ESTO = COME ABBIA LEGATO LE SUE COSE, SIA LEGGE • 4 GENERA LEGATORUM • 1) PER VINDICATIONEM • 2) PER DAMNATIONEM • 3) PER PRAECEPTIONEM • 4) SINENDI MODO • LEGATUM PER VINDICATIONEM • E’ disposto così: Titio fundum Cornelianum do, lego (do e lego a Tizio il fondo Corneliano) • Effetti reali • Al testatore si richiede di essere dominus ex iure quiritium della cosa legata nel momento del testamento e in quello della morte se la cosa è una species; solo nel momento della morte se la cosa è di genere • LEGATUM PER DAMNATIONEM • La sua forma seguiva questo schema: Heres meus Stichum servum meum dare damnas esto (il mio erede sia obbligato LETT. SIA CONDANNATO a dare il mio schiavo a Stico). • Era quindi il tipico legato con EFFETTI OBBLIGATORI • Il mancato adempimento della prestazione dovuta da parte dell’erede era sanzionato con l’ACTIO TESTAMENTI 3) LEGATUM PER PRAECEPTIONEM Aveva EFFETTI REALI. La sua forma seguiva questo schema: Tizio prenda prima lo schivo Stico. Esso, in altri termini, serviva ad assegnare un bene determinato ad uno fra più coeredi, il quale lo poteva prendere prima della divisione, aggiungendolo alla sua quota 4) LEGATUM SINENDI MODO. Aveva anch’esso EFFETTI OBBLIGATORI e si distingueva da quello per damnationem perché obbligava l’erede a semplicemente PERMETTERE al legatario di prendere il bene che ne era oggetto (il mio erede sia obbligato a permettere che Tizio prenda a tenga per sè lo schivo Stico). Potevano esserne oggetto beni di proprietà dell’ereditando o dell’erede, non di un terzo. • Sc. Neronianum • Leggi limitatrici della facoltà di legare • 1) lex Furia • 2) lex Voconia (169 a.C.) • 3) lex Falcidia (40 a.C.) DIRITTI REALI • Dal latino res (cosa) • Diritti soggettivi su una res a carattere assoluto (erga omnes = opponibili nei confronti di tutti i consociati) • Diritto di proprietà (ius in re propria) • Altri diriiti reali limitati (iura in re aliena) • IURA IN RE ALIENA • - di godimento: attribuiscono su una res di cui altri è proprietario facoltà di godimento più o meno ampie (usufrutto, servitù, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) • - di garanzia: attribuiscono al titolare il diritto di soddisfare un proprio credito rivaldendosi su una cosa altrui, non necessariamente del debitore, in caso di inadempimento (pegno, ipoteca) • LA PROPRIETA’ (MEGLIO LE PROPRIETA’) A ROMA • Affermazioni di appartenenza ricorrenti in sede negoziale e processuale • ‘dico che questa cosa è mia’ - ‘ secondo il diritto dei Quiriti’ • (mancipatio, in iure cessio, nexum, vindicatio l.a.s. in rem) • DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM (ius civile in senso stretto) = PROPRIETA’ CIVILE • ALTRE PROPRIETA’ • - PRETORIA • - PEREGRINA • - PROVINCIALE • DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM • Modi di acquisto • - Per il ius civile (mancipatio, in iure cessio, legato per damnationem, usucapio) • - Per il ius honorarium (occupazione, accessione, specificazione, traditio) • - A titolo originario (occupazione, accessione, specificazione) • - A titolo derivativo (mancipatio, in iure cessio, traditio, legato per damnationem, adiudicatio, pagamento della litis aestimatio) • - A titolo particolare • - A titolo universale (bonorum venditio, adrogatio, conventio in manum di donna sui iuris, successione ereditaria, bonorum possessio) • • • • • OCCUPAZIONE (OCCUPATIO) Res nullius Res hostiles (ius postliminii) Res derelictae Tesoro • ACCESSIONE • Immobiliari • Fluviali (alluvione, avulsione, alveo abbandonato, isola nata nel fiume) • Seminagione, piantagione, edificazione (superficies solo cedit = ciò che è costruito sopra un suolo accede ad esso) • Concorso proprietario civile possessore ad usucapionem • 1) Possessore ad usucapionem spossessato dal nudo proprietario: • A. Publiciana (possessore ad usuc. spossessato) - exceptio iusti dominii (nudo proprietario, se non ha dato causa al possesso ad usucapionem, altrimenti exceptio paralizzata da una replicatio doli) • Nudo proprietario intenta la rei vindicatio contro il possessore ad usucapionem (costui potrà chiedere l’exceptio rei venditae et traditae, sempre che il nudo proprietario abbia dato causa al possesso ad usuc.) MANCIPATIO • In origine vendita ad effetti reali (trasferimento del dominium di una res mancipi contro il pagamento contestuale del prezzo: aes rude) • Successivamente imaginaria venditio (quindi anche semplice modo di trasferimento della proprietà civile su res mancipi) • Mancipio dans- mancipio accipiens - libripens - 5 testimoni cittadini puberi romani di sesso maschile • IN IURE CESSIO • Finto processo (l.a.s. in rem) • Res mancipi e nec mancipi • TRADITIO = consegna (res nec mancipi) • Intento comune a chi dà e a chi riceve che la proprietà della res passi dall’uno all’altro (negozio giuridico bilaterale consenso + consegna + il tradente proprietario civile) • Corporis - longa manu - brevi manu - costituto possessorio • ADIUDICATIO - LITIS AESTIMATIO • LEGATO PER VINDICATIONEM - PER PRAECEPTIONEM • DIFESA DELLA PRPRIETA’ CIVILE • 1) L. A. S. IN REM • 2) FORMULA REI VINDICATIO • (a. civile, in rem, con clausola arbitraria, condanna al quanti ea res erit, previa valutazione attore) • RIMBORSO SPESE AL POSSESSORE CONVENUTO (B.F., M.F.) • RESTITUZIONE FRUTTI NATURALI E CIVILI DA PARTE DEL POSSESSORE CONVENUTO (B.F., M.F.) • ALTRI STRUMENTI A TUTELA DELLA PROPRIETA’ CIVILE • - ACTIO NEGATORIA (SERVITUTIS, USUFRUCTUS) • - CAUTIO DAMNI INFECTI (promessa di garanzia per il danno temuto) SERVITU’ PREDIALI • Diritti reali limitati su cosa altrui di godimento (iura in re aliena) • Diritti soggettivi di natura reale in forza dei quali il proprietario di un fondo può pretendere dal proprietario di un fondo vicino un determinato comportamernto di tolleranza (pati) o di omissione (non facere) • Nemini res sua servit = a nessuno serve la cosa propria = non è concepitbile una servitù su cosa propria • Servitus in faciendo consistere nequit = la servitù non può consistere in un fare • Servitù positive / negative91 • • • • • • • • Servitù rustiche (res mancipi) - iter, via, actus (XII Tavole) - aquae ductus (XII Tavole) - aquae hastus - pecoris pascendi Servitù urbane (res nec mancipi) - Altius non tollendi COSTITUZIONE: mancipatio, in iure cessio, deductio servitutis, adiudicatio, l. x vindicationem, pactum + stipulatio, usucapio (lex Scribonia, I sec. a.C.) • ESTINZIONE: confusione, rinunzia, non usus, impossibilità fisica o giuridica • TUTELA GIUDIZIARIA: vindicatio servitutis USUFRUTTO • Diritto reale soggettivo su cosa altrui di godimento, consistente nell’usare di una cosa (inconsumabile e fruttifera) di proprietà altrui e di farne propri i frutti senza ledere l’integrità fisica della stessa • Inalienabile e intrasmissibile agli eredi (quindi, di necessità, temporaneo) • Cautio fructuaria = stipulatio • COSTITUZIONE: l. x vindicationem, in iure cessio, deductio, adiudicatio, pactio + stipulatio • ESTINZIONE: morte usufruttuario (= capitis deminutio), scadenza del termine, rinunzia, non usus, consolidazione • TUTELA GIUDIZIARIA: vindicatio usus fructus POSSESSO • DETENZIONE E USO DI UNA COSA AL MODO DEL PROPRIETARIO SENZA NECESSITA’ DI UN TITOLO DI LEGITTIMAZIONE • DETENZIONE = disposizione materiale della cosa (deve essere corporale) • USARE DA PROPRIETARIO = adoperare la cosa, ed eventualmente ricavarne utile • IRRILEVANZA DEL TITOLO DI LEGITTIMAZIONE = si può essere possessori anche senza essere proprietari (possessio = res facti) • ALLA BASE VI E’ L’ANIMUS POSSIDENDI (intenzione di tenere la cosa come propria) • ELEMENTI DEL POSSESSO (detto possessio civilis o ad interdicta) • 1. DETENZIONE (da sola detta possessio naturalis) • 2. ANIMUS POSSIDENDI • Se poi ricorrono anche • 1) b.f. iniziale • 2) titulus o iusta causa • 2) carattere habilis della res • 4) tempus • 5) cittadinanza romana possessore • ecco che si ha una POSSESSIO AD USUCAPIONEM (proprietà pretoria, in bonis habere) • E’ capace di possedere solo chi sia sui iuris, le persone alieni iuris detengono in nome del padre o del padrone (sono degli strumenti del vero possessore) • Possessori civili o ad interdicta anomali (senza animus possidendi): • - precarista - sequestratario - creditore pignoratizio • Di regola il possesso si perde per il venir meno della detenzione e dell’animus possidendi (diverse, però, le deroghe: es. del servus fugitivus si conserva il possesso solo animo) • TUTELA PROCESSUALE (POSSESSO CIVILE O AD INTERDICTA) • INTERDICTA (INTERDETTI) • RETINENDAE (al fine di conservare il possesso) TUTTI PROIBITORI (VIM FIERI VETO: VIETO CHE SIA FATTA VIOLENZA) • 1) UTI POSSIDETIS (come possedete), relativo ai beni immobili, parte integrante della sua formulazione (non doveva cioè essere richiesta) era l’exceptio vitiosae possessionis, proteggeva colui chel possedeva la res nec vi nec clam nec precario ab altero (in modo non violento, non clandestino, non per concessione precaria rispetto all’avversario); al limite quindi può operare come interdetto recuperatorio del possesso (autodifesa privata legittima) • 2) UTRUBI (in quello dei due luoghi), relativo ai beni mobili, proteggeva colui chel possedeva la res nec vi nec clam nec precario ab altero (in modo non violento, non clandestino, non per concessione precaria rispetto all’avversario); non tanto chi possedesse attualmente bensì colui che avesse posseduto per più tempo durante l’ultimo anno (poteva, quindi, assumere funzione recuperatoria, difesa privata legittima) • RECIPERANDAE (al fine di recuperare il possesso) • 1) UNDE VI (donde con la violenza), in favore di chi avesse subito uno spossessamento violento, purchè, non fosse trascorso più di 1 anno e purchè, vista la presenza dell’exceptio vitiosae possessionis, lo spossessato avesse posseduto la res nec vi nec clam nec precario ab altero (in modo non violento, non clandestino, non per concessione precaria rispetto all’avversario autore dello spoglio, in caso contrario lo spoglio sarebbe stato legittimo) • 2) DE VI ARMATA (con violenza armata, ca opera di una banda armata), vista la gravità della violenza con cui si era consumato lo spoglio, era dato allo spossessato anche nell’ipotesi in cui avesse posseduto la res vi clam precario ab altero (in modo violento, clandestino, per concessione precaria rispetto all’avversario autore dello spoglio, anche cioè nel caso di possessio iniusta) PERSONAE • A Roma la CAPACITA’ GIURIDICA (idoneità ad essere titolari di diritti e di obblighi o di situazione giuridiche soggettive) si fonda sulle seguenti 3 regole: • - E’ PIENAMENTE CAPACE CHI E’ LIBERO, CITTADINO ROMANO, SUI IURIS • - LA CAPACITA’ CORRE TRA DUE ESTREMI LA NASCITA E LA MORTE (presuppone quindi l’esistenza dell’uomo) • - OGNUNO SEGUE LA CONDIZIONE DEL PADRE SE NASCE DA NOZZE LEGITTIME QUELLA DELLA MADRE IN CASO CONTRARIO • ESISTENZA (NASCITA) • Vivo e forme umane • Il nascituro rileva (ad esempio in ambito successorio) a condizione che venga a nascere (effetto retroattivo) • Nozze legittime: la condizione del figlio è riferita a quella del padre al momento del concepimento • Nozze non legittime: la condizione del figlio è riferita a quella della madre al momento della nascita (se, però, la madre schiava è stata libera in qualche momento durante la gestazione, allora il figlio nasce libero) • LIBERTA’ • Nasce libero (INGENUUS) chi è procreato in iustae nuptia da genitori liberi o chi non procreato in iusta nuptiae ha la madre libera • Diventa libero il servo manomesso (LIBERTUS) • La libertà si perde per riduzione in schiavitù • Lo schiavo è uomo per natura, res per il diritto • Nasce schiavo il figlio di schiava • Diventa schiavo: il prigioniero di guerra (salvo il ius postliminii, se muore in prigionia si considera morto nell’istante precedente alla cattura, cioè libero, fictio legis Corneliae); il condannato a morte o ai lavori forzati a vita (servus poenae); vendita da parte del pater (in causa mancipi); la donna libera che si congiunge con uno schiavo altrui senza il consenso del dominus diventa schiava di costui, post triplice diffida (sc. Claudiano 52 d.C.) • Lo schiavo • - soggetto alla potestà del padrone (ius vitae ac necis) • - per assenza di capacità giuridica non può concludere un valido matrimonio (solo unioni di fatto, contubernium, non ha né familia legitima nè relazioni di parentela agnatizia, solo cognatio), non ha res di sua proprietà, non ha crediti o debiti. • - E’ capace di agire (può cioè operare direttamente nel modno del diritto e pertanto compiere personalmente atti giuridici) - principio generale: può solo migliorare la situazione del suo padrone Modificata col tempo iure honorario) • - col tempo il padrone gli concede un piccolo PECULIUM in amministrazione (non titolarità) • - col tempo punito l’omicidio di uno schiavo altrui e sanzionati i maltrattamenti di schiavi propri • LIBERAZIONE SCHIAVO (MANUMISSIO) • Manomissioni civili (libertà + cittadinanza romana): • 1) vindicta (= in iure cessio: parti il dominus e l’adsertor in libertatem) • 2) censu • 3) testamento • Manomissioni pretorie: inter amicos, per epistulam, per entrambe col tempo si richiede la presenza di 5 testimoni (il pretore in questi casi assicura allo schiavo una libertà di fatto, lascia cioè che viva da uomo libero • Il manomissore = patronus, il manomesso = libertus. Costui deve al patrono: obsequium (es. no chiamata in giudizio, no azioni infamanti); operae (giornate lavorativo ogni anno); bona (il patrono è erede legittimo del liberto senza figli o ulteriori discendenti) • Lex Fufia Caninia (2 a.C.), m. testamentarie • Lex Aelia Sentia (4 d.C.) - 20 anni solo vindicta e ex iusta causa (consilium domesticum), no manomissioni in frode ai creditori, schiavo - 30 anni solo vindicta e ex iusta cuasa (consilum domesticum), schiavi colpe turpi se manomessi = peregrini dediticii • Lex Iunia Norbana (19 d.C.) manomessi i.h. = latini coloniarii (Latini Iuniani) • Diventa libero senza manomissione • - lo schiavo infermo abbandonato dal padrone • - la schiava venduta col patto che non sia prostituita che subisce ugualmente tale sorte • - lo schiavo che denuncia l’uccisione del suo padrone • - lo schiavo che in buona fede vice per 20 anni come libero CITTADINANZA ROMANA SI OTTIENE - per nascita: figlio di padre o di madre cittadini romani - per manomissione civile - concessione della cittadinanza da parte dello Stato romano (socii italici, constitutio Antoniniana 212 d.C.) SI PERDE