Dott.ssa Francesca Picciaia
Università di Perugia
Facoltà di Economia
La NI ha un ruolo informativo fondamentale → fornisce una serie di notizie
ed informazioni per comprendere il processo di formazione dei valori di
bilancio consolidato e contiene motivazioni di scelte effettuate in sede di
consolidamento
Ragioni esonero dalla
redazione del bilancio
consolidato (gruppi di piccole
dimensioni e subholding)
Motivazioni sull’uso della
Facoltà di avvalersi di date
deroga generale agli articoli
del decreto e della deroga sul diverse a quella della
capogruppo per la redazione
principio della continuità
del consolidato
Utilizzo di criteri di
Motivazioni sulla scelta
Nota
valutazione diversi da quelli
di non operare rettifiche
integrativa
seguita dalla società madre
sulle operazioni
per la redazione del suo
infragruppo
bilancio di esercizio
Illustrazione delle origini
Scelta di adottare schemi
delle differenze positive e
di SP e CE consolidati
negative da consolidamento
diversi da quelli della
ed i criteri usati per la loro
capogruppo
determinazione
(più idonei)

Nel bilancio consolidato è necessaria la presenza di ulteriori
prospetti che consentano:
 Di fornire informazioni esplicative del processo che ha
portato alla assegnazione dei valori di SP e CE
 Di presentare notizie utili a far meglio comprendere la
complessa realtà del gruppo aziendale
In NI sono riportati dati quantitativi e descrittivi deputati a fornire importanti
informazioni sulla formazione e composizione dei valori di bilancio consolidato oltre
che elementi che integrano il contenuto di SP e CE.
Finalità: aiutare il lettore del bilancio del gruppo a comprendere i valori numerici
iscritti negli altri due prospetti

Tale finalità viene raggiunta attraverso:





Spiegazioni sulla natura e sul significato delle varie voci
Indicazione sui criteri di valutazione adottati
Descrizione analitica di voci dal contenuto non omogeneo oppure in
presenza di valori sintetici
Spiegazione dei motivi del ricorso a deroghe
Altri argomenti non desumibili dagli altri documenti
La Nota Integrativa consolidata DEVE contenere:
a) criteri di valutazione applicati nella redazione del bilancio consolidato
(motivazioni che giustificano l’uso della deroga al principio della continuità;
conseguenza che tale uso comporta ai fini della clausola generale; eventualità
di non omogeneizzazione dei criteri tra le imprese del gruppo);
b) criteri e tassi applicati per la conversione dei bilanci in valuta;
c-g) contenuto e variazione delle principali poste dello SP consolidato. In
particolare:
• Composizione voci “costi di impianto e ampliamento”, “costi di ricerca e
sviluppo e
pubblicità”;
• Ammontare analitico delle voci crediti e debiti con scadenza oltre 5 anni;
• Elencazione debiti assistiti da garanzie reali
• Elencazione ratei e risconti e altri accantonamenti, se di importo significativo;
• Entità oneri finanziari capitalizzati, con imputazione alle singole voci
dell’attivo.
h) se opportuno, gli impegni che non risultano in calce allo SP
i-m) contenuto delle principali voci del CE
• eventuale suddivisione dei ricavi di vendite e prestazioni di servizi
secondo categorie di attività e aree geografiche;
• Scomposizione della voce “interessi passivi ed altri oneri finanziari” in
relazioni ai diversi finanziamenti in essere
• Composizione voci relative a proventi ed oneri straordinari (se
significativi).
Altre informazioni:
1) n° medio dipendenti (distinzione per categoria e per imprese incluse
con metodo proporzionale;
2) ammontare compensi amministratori e sindaci;
3) dati su strumenti finanziari derivati;
4) motivi per cui il valore contabile delle immobilizzazioni finanziarie
superiore al fair value non è stato ridotto.
N.B.: si devono anche allegare elenchi relativi sia alle unità consolidate
con il metodo proporzionale e integrale che quelle secondo il metodo del
PN (a meno che ciò possa comportare pregiudizio alle imprese del
gruppo)
La relazione sulla gestione
Con questo documento sono fornite informazioni utili per la migliore intelligibilità
del bilancio stesso, delineando un quadro, più o meno articolato, sul prevedibile
futuro andamento della gestione stessa
Funzione: evidenziare le linee direttrici di sviluppo della gestione
Obiettivi della relazione (disposizione generale
con carattere programmatico)
Art. 40
Contenuto minimale
La relazione sulla gestione
1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli
amministratori sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e
sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare
riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
2 . Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
a) le attività di ricerca e di sviluppo;
b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;
c) l'evoluzione prevedibile della gestione;
d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante
possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie
o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente.
IL CONTROLLO NEL BILANCIO
CONSOLIDATO (ART. 41)
1 . Il bilancio consolidato deve essere assoggettato ad un controllo, che ne
accerti la regolarità e la corrispondenza alle scritture contabili
dell'impresa controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese
incluse nel consolidamento.
2 . La relazione sulla gestione deve essere assoggettata ad un controllo
che ne accerti la congruenza con il bilancio consolidato.
3 . Il controllo è demandato agli organi o soggetti, cui è attribuito per
legge quello sul bilancio di esercizio dell'impresa controllante.
4 . Gli accertamenti fatti e l'esito degli stessi devono risultare da una
relazione.
5 . Il bilancio consolidato e la relativa relazione devono essere comunicati
per il controllo con il bilancio d'esercizio.
6 . Una copia del bilancio consolidato con le relazioni indicate nei commi
2 e 4 deve restare depositata durante i quindici giorni che precedono
l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e
finché questo sia approvato. i soci possono prenderne visione.
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