Legge Finanziaria 2008 Modifiche alla disciplina del consolidato fiscale Gianluca Cristofori Cristofori & Partners s.s.t.p. – Milano e Verona Modifiche alla disciplina del consolidato fiscale Le disposizioni contenute nelle lettere da r) a z), dell’articolo 1, comma 33, della Legge Finanziaria 2008, modificano la disciplina del consolidato fiscale nazionale e mondiale. Le modifiche, generalmente penalizzanti per il contribuente, sono così giustificate nella Relazione illustrativa: “[...] gli interventi operati, pur riconoscendo che l’introduzione del regime della tassazione di gruppo costituisca uno degli elementi di maggior innovazione attuati dall’ultima riforma, muovono dalla considerazione che l’accesso al regime di consolidamento rappresenti un beneficio in sé e che, dunque, non siano strettamente necessari ulteriori benefici per incentivare l’applicazione di una disciplina già di per sé agevolativa [...]”. Modifiche alla disciplina del consolidato fiscale “Ciò, tanto più considerando che, a differenza di quanto previsto in altre legislazioni, la percentuale di controllo che garantisce l’ingresso nella tassazione di gruppo è relativamente bassa. Peraltro, pur non potendosi escludere in futuro effetti restrittivi sulle stesse condizioni di accesso al regime attraverso l’innalzamento delle percentuali di controllo, si è ritenuto opportuno in questa fase di non creare interferenze con le scelte già fatte delle società e con quelle programmate e di operare solo a livello di eliminazione dei vantaggi ultronei previsti dalle norme attuali” (cfr. Relazione illustrativa alla Legge Finanziaria per l’anno 2008). Modifiche al consolidato fiscale – eliminazione dei benefici L’articolo 1, comma 33, lettera s), della Legge Finanziaria per l’anno 2008, prevede la sostituzione dell’articolo 122 del TUIR con conseguente “perdita” di alcuni benefici ivi previsti. Più precisamente, tale intervento ha comportato l’abrogazione implicita: del beneficio relativo ai dividendi (abrogazione della lettera a), del comma 1, dell’articolo 122, del TUIR: variazione in diminuzione nella dichiarazione “consolidata” della quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società consolidate); Tale modifica è stata effettuata anche con riferimento al consolidato fiscale mondiale (abrogazione della lettera a), del comma 1, dell’articolo 134, del TUIR); Modifiche al consolidato fiscale – eliminazione dei benefici − del beneficio relativo al pro-rata patrimoniale (abrogazione della lettera b), del comma 1, dell’articolo 122, del TUIR: irrilevanza ai fini del calcolo del pro-rata patrimoniale – in quanto abrogato - delle partecipazioni detenute in società consolidate); − del beneficio relativo alla neutralità dei trasferimenti infragruppo di beni singoli (abrogazione della lettera c), del comma 1, dell’articolo 122, del TUIR e dell’articolo 123, del TUIR, per il consolidato fiscale nazionale). Per consolidato fiscale mondiale vedi abrogazione articolo 135 TUIR. Modifiche al consolidato fiscale – eliminazione dei benefici Articolo 135, TUIR → Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle cessioni, inclusi i conferimenti, di beni diversi da quelli di cui agli articoli 85 e 87, fra le società non residenti incluse nel perimetro di consolidamento (mondiale), concorrono alla formazione del reddito complessivo in misura corrispondente alla differenza tra la percentuale di partecipazione agli utili del soggetto controllante e delle società controllate residenti (di cui all’articolo 131, comma 2) nella controllata cedente e quella se minore nella controllata acquirente. La Legge Finanziaria per l’anno 2008 abroga tale disposizione. Modifiche al consolidato fiscale – termine per l’opzione Articolo 119, comma 1, lettera d): “l’avvenuto esercizio congiunto dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate entro il ventesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 129”. L’articolo 1, comma 33, lettera r), della Legge Finanziaria 2008 anticipa il termine per la comunicazione dell’opzione al sedicesimo giorno “del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta [...]” (coordinamento con articolo 37, comma 11, D.L. n.223/2006, relativo al termine per il versamento del saldo e del primo acconto delle II.DD. per i soggetti IReS). Modifiche al consolidato fiscale: decorrenza delle novità Con riferimento alla decorrenza delle disposizioni in commento, l’articolo 1, comma 34, della Legge Finanziaria 2008 ha stabilito che : l’eliminazione della rettifica di consolidamento concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dal 1° settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell’utile relativo all’esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007; l’eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo si applica a quelli effettuati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. Modifiche alla disciplina del consolidato fiscale nazionale Deducibilità degli interessi passivi In seguito all’abrogazione dell’articolo 97 del TUIR (contenente la disciplina relativa al pro-rata patrimoniale) e all’introduzione della nuova disciplina relativa alla deducibilità degli interessi, sono state previste speciali regole specifiche per i gruppi che accedono al consolidato. “Per evitare, infatti, effetti che sarebbero stati troppo penalizzanti per le c.d. holding di partecipazione, si è riconosciuta la possibilità di sfruttare a livello di consolidamento l’eventuale capienza di deduzione non sfruttata da una società del gruppo a favore di un’altra società del gruppo” (cfr. Relazione illustrativa alla Legge Finanziaria per l’anno 2008). Consolidato fiscale nazionale: deducibilità degli interessi L’articolo 1, comma 33, lettera i), della Legge Finanziaria 2008 prevede che l’articolo 96, comma 7, del TUIR stabilisca che: “In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l’eventuale eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale”. Consolidato fiscale nazionale: deducibilità degli interessi L’articolo 1, comma 33, lettera i), della Legge Finanziaria 2008 prevede, inoltre, che l’articolo 96, comma 8, del TUIR stabilisca che: “Ai soli effetti dell’applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato, devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2”. Modifiche al consolidato fiscale - riallineamenti Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 49, della Legge Finanziaria per l’anno 2008 “L’ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio precedente a quello di esercizio dell’opzione per l’adesione al consolidato o di rinnovo dell’opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141” del TUIR, “al netto delle rettifiche già operate, può essere assoggettato a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società nella misura del 6 per cento”. Modifiche al consolidato fiscale nazionale: interruzione prima del compimento del triennio Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 34, della Legge Finanziaria per l’anno 2008, in caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio, resta valido quanto stabilito dall’articolo 124, comma 1, del TUIR: “Se il requisito del controllo [...] cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il reddito della società [...] controllante [...] viene aumentato o diminuito per un importo corrispondente: a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto previsto dall’articolo 97, comma 2, del TUIR”; Modifiche al consolidato fiscale nazionale: interruzione prima del compimento del triennio [Continua] Articolo 124, comma 1, del TUIR: “Se il requisito del controllo [...] cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il reddito della società [...] controllante [...] viene aumentato o diminuito per un importo corrispondente: [...] b) alla residua differenza fra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquistati dalla stessa società o ente controllante o da altra società controllata secondo il regime di neutralità fiscale”. Modifiche al consolidato fiscale nazionale: mancato rinnovo dell’opzione Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 34, della Legge Finanziaria per l’anno 2008, in caso di mancato rinnovo dell’opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale, resta valido quanto stabilito dall’articolo 125, comma 1, del TUIR: “Le disposizioni dell’articolo 124, comma 1, lettera b), si applicano sia nel caso di mancato rinnovo dell’opzione di cui all’articolo 117, sia nel caso in cui l’opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla predetta lettera b)”. Modifiche al consolidato fiscale mondiale: interruzione prima del compimento del quinquennio Con riferimento all’interruzione del consolidato fiscale mondiale, limitatamente a una o più controllate non residenti, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 34, della Legge Finanziaria per l’anno 2008, resta valido il disposto dell’articolo 138, comma 1: “[...] nel caso in cui il requisito del controllo venga meno relativamente a una o più società controllate non residenti” prima del compimento del quinquennio di cui all’articolo 132, comma 1, “il reddito complessivo viene aumentato in misura corrispondente agli interessi passivi dedotti per effetto della disposizione di cui all’articolo 97, comma 2, nei due esercizi precedenti” rientranti nel suddetto quinquennio. Modifiche al consolidato mondiale: recupero delle perdite compensate L’articolo 1, comma 33, lettera z), della Legge Finanziaria 2008 ha, infine, introdotto l’articolo 139-bis, il quale prevede che: “Nell’ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o realizzate dell’ente o società consolidante dal periodo d’imposta successivo all’ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato [...]”. Modifiche al consolidato mondiale: recupero delle perdite compensate “[...] La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo. Con il decreto di cui all’articolo 142 sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e 138”.