Matteo Barbero
Le ultime novità in materia di
Imu, Tares e Patto
Torino, 6 novembre 2013
Imu
• L’art. 1 D.L. 102/2013 ha previsto che “non è dovuta la prima
rata” relativa agli immobili di cui al D.L. 54/2013.
• Il successivo art. 3 ha previsto il ristoro del minor gettito dell'Imu
attraverso l’erogazione ai comuni delle Regioni a statuto ordinario
e delle Regioni Siciliana e Sardegna di un contributo pari ad euro
2.327.340.486,20 per il 2013 e ad euro 75.706.718,47 per il 2014.
• Il riparto per il 2013 è stato operato con il decreto del Ministero
dell’Interno 27 settembre, al netto di una quota pari a 25 milioni
che è stata temporaneamente accantonata per far fronte alle
eventuali esigenze di rettifica del (mancato) gettito rispetto alle
stime pubblicate nel maggio 2013. I conguagli saranno disposti
con un successivo decreto entro il 31 ottobre.
• Gli importi sono stati quantificati rispetto al 2012 e quindi non
compensano lo sforzo fiscale 2013.
• I relativi trasferimenti vanno allocati a titolo II (codice Siope
2102).
Imu
• L’art. 2, comma 1, lettera a), del D.L. 102/2013 stabilisce che per
l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata relativa ai fabbricati
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni
merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati, mentre a partire dal 2014 i beni merce sono esentati
dall’imposta. Resta dovuta l’imposta fino al 30 giugno 2013.
• Con la lettera b) dello stesso comma 2, viene sostituito nell’art. 13,
comma 10, del D.L. 201/2011, il riferimento, per l’applicazione della
detrazione prevista per l’abitazione principale, prevedendo che tale
beneficio si applichi agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,
aventi le stesse finalità degli IACP. Il comma 4 dell'art. 8, del D.Lgs.
504/1992, in precedenza, si riferiva anche agli alloggi appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari che sono equiparati tout court
all’abitazione principale dal comma 4.
Imu
• L’art. 2, comma 3, del D.L. 102/2013 prevede, a decorrere dal 2014,
l'esenzione a favore degli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per
lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.
• Il comma 4 dell'art. 2 prevede che:
• dal 1° luglio 2013, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale;
• dal 1° gennaio 2014, sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di
civile abitazione destinati ad alloggi sociali.
• Con il comma 5 viene stabilito che, dal 1° luglio 2013, all’immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano (ad eccezione delle
categorie A1, A8 e A9) come unica unità immobiliare, posseduto e non
concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente a
Forze armate, di polizia e vigili del fuoco, si applica la disciplina dell’IMU
concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze (C2, C6 e C7) c,
a prescindere dalle condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica.
Imu
• L’art. 2, comma 5-bis, del D.L. 102/2013 ha introdotto
l'obbligo della dichiarazione per accedere alle nuove
agevolazioni introdotte. La dichiarazione ha valore costitutivo
dell’agevolazione e va presentata entro il 30 giugno 2014
utilizzando l’attuale modello (salvo modifiche del Mef).
• Il successivo comma 5-ter ha disposto con norma di
interpretazione autentica che le domande di variazione
catastale relative ai fabbricati rurali presentate ai sensi
dell'articolo 7, comma 2-bis, del D.L. 70/2011 (entro il
30/9/2012), producono effetti retroattivi a decorrere dal quinto
anno antecedente a quello di presentazione.
Imu
• L’art. 2-bis del D.L. 102/2013 ha previsto che, per l’anno 2013,
limitatamente alla seconda rata dell’Imu, i comuni possono equiparare
all’abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze (C2,
C6 e C7), escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9, concesse in
comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo
grado che le utilizzano come abitazione principale.
• In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo
soggetto passivo, l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità
immobiliare.
• Ciascun comune, con deliberazione consiliare da adottare entro il 30
novembre e da pubblicare sul sito istituzionale entro il 9 dicembre,
definisce i criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione di
cui al presente comma, ivi compreso il limite dell’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la
fruizione del beneficio.
• Previsto un rimborso per 18,5 milioni da ripartire entro 45 giorni.
Imu
• L’art. 8, comma 2, del D.L. 102/2013 ha previsto che “Per
l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13,
comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale
propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di
pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che
deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare
l’indicazione della data di pubblicazione” In mancanza,
valgono le aliquote dell’anno precedente.
Tares
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L’art. 5, comma 1, del D.L. 102/2013 (cd Tares
“semplificata”) ha previsto la facoltà per i comuni (con
regolamento ex art. 52 da adottare entro il 30 novembre) di
intervenire sulla componente rifiuti tenendo conto di tre
“nuovi” criteri di commisurazione delle tariffe, fatto salvo il
rispetto del principio “chi inquina paga”:
sulla base delle quantità e qualità medie di rifiuti per unità di
superficie;
moltiplicando il costo del servizio per uno o più coefficienti
di produttività quali-quantitativa di rifiuti;
tenendo conto, altresì, dei criteri previsti dal DPR 158/1999.
La misura vale solo per l’anno 2013.
Tares
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Lo stesso art. 5, comma 1, del D.L. 102/2013 consente
l’introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni esenzioni,
diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'art. 14
del D.L. 201/2011, che tengano conto della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione
dell‘ISEE, nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi
di rifiuti avviati all'autocompostaggio.
La competenza al riguardo è sempre del consiglio comunale e
la relativa copertura può essere disposta attraverso la
ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti,
ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non
possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del
servizio.
Tares
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•
L’art. 5, comma 3, del D.L. 102/2013 precisa che in ogni caso deve
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e
di esercizio
relativi
al
servizio, ricomprendendo anche la
discarica, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei
medesimi.
Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di
pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni
regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti. Diversamente,
laddove il versamento relativo all’anno 2013 risulti insufficiente,
non si applicano le sanzioni.
La maggiorazione per i servizi indivisibili (che i comuni nel 2013 non
possono più elevare 0,40 euro al mq) va versata allo Stato insieme
all’ultima rata del tributo. Rimane dubbio se l’”ultima rata” debba
necessariamente essere pagata nel 2013 (così risoluzione 9/DF) o
possa essere differita dai comuni al 2014 (nota IFEL del 30 settembre
2013).
Tares
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Infine, l’art. 5, comma 4-quater, del D.L. 102/2013 ha disposto che,
“In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del D.L.
201/2011, il comune, con provvedimento da adottare entro il termine
fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del
bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative
tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con
riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno”. Sono fatti
comunque salvi la maggiorazione nonché la predisposizione e l'invio
ai contribuenti del relativo modello di pagamento.
Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore
nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente
non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a
risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità
generale del comune stesso.
Patto
• Per il 2013 ed il 2014 non si procederà
all’individuazione degli enti c.d. “virtuosi” ai sensi
dell’art. 20 del D.L. 98/2011.
• In base all’art. 2, comma 5, del D.L. 120/2013, gli
obiettivi vanno ricalcolati applicando i seguenti
coefficienti: 15,61% per i comuni con più di 5.000
abitanti, 12,81% per gli altri comuni
• Per il 2014, al momento occorre ancora utilizzare i
coefficienti maggiorati di un punto percentuale, dal
momento che l’art. 9 del D.L. 102/2013 ha previsto
l’introduzione di un meccanismo di premialità per gli
enti “sperimentatori” analogo a quello dei virtuosi.
Patto
• Entro il 15 novembre possono essere presentate le
domande per accedere alle premialità (poco meno di 11
milioni) ex art. 1, comma 122, della L. 220/2010.
• Possono essere richiesti spazi finanziari per “spese
inderogabili” connesse a
a) debiti relativi a sentenze esecutive, riconosciuti e
finanziati ai sensi dell’articolo 194 Tuel, di importo
superiore al 3% delle spese correnti impegnate nell’anno
2012;
b) donazioni modali private ricevute in anni precedenti al
2013 con riferimento ai pagamenti che devono essere
effettuati nel 2013.
• Riparto entro il 25 novembre.
Patto
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3)
4)
Il disegno di legge di stabilità (ancora molto
provvisorio) prevede diverse novità:
dal 2014 dovrebbe cambiare la base di calcolo (spesa
corrente media 2009-2011) e i coefficienti (15,07%
per il 2014 e 2015, 15,62% per il 2016 e 2017 per tutti
i comuni);
per il 2014 previste deroghe statali per 1,5 miliardi (1
miliardo per pagamenti in conto capitale e 500 milioni
per i debiti al 31/12/2012);
al momento, è prevista l’anticipazione della tempistica
dei Patto di solidarietà;
dalla certificazione del Patto 2013 scatterà la
digitalizzazione del meccanismo.
Grazie per l’attenzione!!
Matteo Barbero
011-4322605
334-6009171
[email protected]
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Il fronte finanziario e la programmazione economica