Associato n. S11ON326 L’atto di transazione con cui si ottiene il pagamento dilazionato delle spese condominiali dev’essere provato per iscritto (Giudice di Pace di Bari 21 dicembre 2010 n. 9529) Il fatto Una Sig.ra, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto dal condominio cui partecipa. L’azione giudiziaria era la seguente: richiesta di revoca del provvedimento giudiziale monitorio provvisoriamente esecutivo con il quale le veniva ingiunto di pagare un importo a titolo di oneri condominiali scaduti oltre spese e competenze per il procedimento ingiuntivo. La decisione Il giudice di pace di Bari, ha sancito che “ la domanda dell' opponente è destituita di ogni fondamento” in quanto, “non ha pregio alcuno la eccezione di una presunto accordo di pagamento dilazionato, intervenuto con l'amministratore del condominio per il pagamento delle quote condominiali e delle competenze, derivanti dall'approvazione del bilancio giusta delibera dell'assemblea condominiale del 14-09-2009. Occorre un'apposita delibera assembleare per accordare al condomino il pagamento delle competenze: tale delibera non è mai stata adottata, per cui legittimamente l'amministratore ha avviato il procedimento monitorio, senza alcun atto preventivo di costituzione in mora nei confronti della condomino inadempiente. La transazione ove intervenuta non è stata provata per iscritto, come prescrive l'art.1967 c.c. ”. In sostanza, a dire dell’ufficio giudiziario pugliese, non solo occorrerebbe un’apposita delibera per accordare al comproprietario il pagamento (dilazionato) delle spese di sua competenza ma per di più il citato accordo transattivo intercorso con l’amministratore non è stato nemmeno provato. Insomma alle parole non sono seguiti atti tali da farle considerare veritiere. E’ bene ricordare, infine, che al di là di specifiche dimostrazioni di fatti comprovanti l’inesistenza del credito (es. transazione, Studio Micca, Via Pier Santi Mattarella n. 20, 95016 – Mascali Tel. 3288239936 – Fax. 095.2937177 – e-mail. [email protected] - sito www.giannimicca.it avvenuto pagamento, ecc.) “ sulla opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità delle delibere condominiali, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima, tale delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica dell'esistenza e dell'efficacia della delibera assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. ” (così Giudice di pace Bari 27 aprile 2010 n. 3677). Fonte: condominioweb.com 2