Associato n. S11ON326
L’atto di transazione con cui si ottiene il pagamento
dilazionato delle spese condominiali
dev’essere provato per iscritto
(Giudice di Pace di Bari 21 dicembre 2010 n. 9529)
Il fatto
Una Sig.ra, con atto di citazione in opposizione a decreto
ingiuntivo, chiesto ed ottenuto dal condominio cui partecipa.
L’azione giudiziaria era la seguente: richiesta di revoca del
provvedimento giudiziale monitorio provvisoriamente esecutivo
con il quale le veniva ingiunto di pagare un importo a titolo di
oneri condominiali scaduti oltre spese e competenze per il
procedimento ingiuntivo.
La decisione
Il giudice di pace di Bari, ha sancito che “ la domanda dell'
opponente è destituita di ogni fondamento” in quanto, “non ha
pregio alcuno la eccezione di una presunto accordo di pagamento
dilazionato, intervenuto con l'amministratore del condominio per il
pagamento delle quote condominiali e delle competenze, derivanti
dall'approvazione del bilancio giusta delibera dell'assemblea
condominiale del 14-09-2009. Occorre un'apposita delibera
assembleare per accordare al condomino il pagamento delle
competenze: tale delibera non è mai stata adottata, per cui
legittimamente l'amministratore ha avviato il procedimento
monitorio, senza alcun atto preventivo di costituzione in mora nei
confronti della condomino inadempiente. La transazione ove
intervenuta non è stata provata per iscritto, come prescrive
l'art.1967 c.c. ”.
In sostanza, a dire dell’ufficio giudiziario pugliese, non solo
occorrerebbe un’apposita delibera per accordare al comproprietario
il pagamento (dilazionato) delle spese di sua competenza ma per
di più il citato accordo transattivo intercorso con l’amministratore
non è stato nemmeno provato. Insomma alle parole non sono
seguiti atti tali da farle considerare veritiere.
E’ bene ricordare, infine, che al di là di specifiche dimostrazioni di
fatti comprovanti l’inesistenza del credito (es. transazione,
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avvenuto pagamento, ecc.) “ sulla opposizione a decreto ingiuntivo
per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione
approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far
valere questioni attinenti alla validità delle delibere condominiali,
ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima, tale
delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e di per
sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la
concessione del decreto ingiuntivo ma anche la condanna del
condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che
quest'ultimo proponga contro tale decreto, il cui ambito è dunque
ristretto alla sola verifica dell'esistenza e dell'efficacia della
delibera assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione
del relativo onere. ” (così Giudice di pace Bari 27 aprile 2010 n.
3677).
Fonte: condominioweb.com
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