Salvi i contratti a progetto nei call center Renzo La Costa E’ in discussione oggi alla Camera dei Deputati la conversione del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83( Misure urgenti per la crescita del Paese ) con numerose modifiche rispetto al testo originario. Modifiche che sono state già concordate nelle apposite commissioni, per cui può ritenersi pressoché definitivo il testo sottoposto all’aula. Nell’ambito di talune modifiche apportate alla riforma del mercato del lavoro ( L. 92/2012) si evidenzia una norma specifica ultimamente inserita, che di fatto salva la possibilità di stipulare contratti a progetto nei call center che effettuano attività in modalità out bound *. Le particolari caratteristiche che la legge 92/2012 richiede da ultimo ai fini della genuinità del progetto ( ad esempio l’impossibilità di un risultato finale analogo all'oggetto sociale del committente, impossibilità di svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, attività svolta dal collaboratore con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente ) avevano di fatto sancito l’inammissibilità di rapporti a progetto nei call center. Nel testo di conversione del decreto in questione, viene ora inserito l’art. 24-bis.(Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center) , che al comma 7 così recita: 7. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: «rappresentanti di commercio» sono inserite le seguenti: «, nonché delle attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso call center “outbound” per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento». Il nuovo comma 1 dell’art. 61 del dlgs.276/2003, come modificato dalla legge 92/2012, viene , quindi ulteriormente così modificato: 1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso call center “outbound ” per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attivita' lavorativa. Il progetto non puo' comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale)). Sostanzialmente viene espressamente autorizzata la stipula di contratti a progetto nei call - in evidente deroga alle caratteristiche generali – alle seguenti ulteriori condizioni: - l’attività dei call center o l’attività del collaboratore devono essere esclusivamente effettuate in modalità out bound; - l’attività deve consistere esclusivamente la vendita diretta di beni e servizi; ( ne consegue, in prima lettura, che l’attività out bound effettuata per ricerche di mercato e/o sondaggi non rientrerebbe nella ipotesi di legge); - il corrispettivo da corrispondere al collaboratore non potrà essere concordato tra le parti ma dovrà essere previsto dalla contrattazione collettiva . Anche sulla base di tale ultima previsione legislativa, ma unitamente alle pregresse istruzioni amministrative , la possibilità del lavoro a progetto nei call center per attività in bound, appare definitivamente archiviata. * L'attività di telemarketing può essere svolta, nell'ambito del Call center, mediante due modalità principali: telemarketing outbound; telemarketing inbound. Nel primo caso, il contatto telefonico fra cliente e operatore avviene su iniziativa di quest'ultimo, il quale contatta uno o più clienti mediante liste di numeri di telefono usualmente fornite dall'azienda. Nel secondo caso, le telefonate giungono al call center direttamente dal cliente, di solito mediante la composizione di un numero verde; in questo caso l'operatore, oltre a fornire le informazioni richieste dal cliente, avrà il compito di indirizzare la telefonata verso lo scopo commerciale individuato dall'azienda. Circ. Ministero del Lavoro nr. 17/2006 “Nelle attività in bound l'operatore non gestisce, come nel caso dell'out bound, la propria attività, né può in alcun modo pianificarla giacché la stessa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell'utenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psicofisiche per un dato periodo di tempo.”