Salvi i contratti a progetto nei call center
Renzo La Costa
E’ in discussione oggi alla Camera dei Deputati la conversione del decreto legge 22 giugno
2012, n. 83( Misure urgenti per la crescita del Paese ) con numerose modifiche rispetto al
testo originario. Modifiche che sono state già concordate nelle apposite commissioni, per
cui può ritenersi pressoché definitivo il testo sottoposto all’aula.
Nell’ambito di talune modifiche apportate alla riforma del mercato del lavoro ( L. 92/2012)
si evidenzia una norma specifica ultimamente inserita, che di fatto salva la possibilità di
stipulare contratti a progetto nei call center che effettuano attività in modalità out bound *.
Le particolari caratteristiche che la legge 92/2012 richiede da ultimo ai fini della genuinità
del progetto ( ad esempio l’impossibilità di un risultato finale analogo all'oggetto
sociale del committente, impossibilità di svolgimento di compiti meramente esecutivi o
ripetitivi, attività svolta dal collaboratore con modalità analoghe a quella svolta dai
lavoratori dipendenti dell'impresa committente ) avevano di fatto sancito l’inammissibilità
di rapporti a progetto nei call center. Nel testo di conversione del decreto in questione,
viene ora inserito l’art. 24-bis.(Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della
sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call
center) , che al comma 7 così recita:
7. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni, dopo le parole:
«rappresentanti di commercio» sono inserite le seguenti: «, nonché delle
attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso call
center “outbound” per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a
progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla
contrattazione collettiva nazionale di riferimento».
Il nuovo comma 1 dell’art. 61 del dlgs.276/2003, come modificato dalla legge 92/2012,
viene , quindi ulteriormente così modificato:
1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio,
nonché delle attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate
attraverso call center “outbound ” per le quali il ricorso ai contratti di
collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo
definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento i rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza
vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di
procedura civile, devono essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici
determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il
progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato
finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del
committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del
committente e indipendentemente dal
tempo impiegato per l'esecuzione
dell'attivita' lavorativa. Il progetto non puo' comportare lo svolgimento di compiti
meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente
piu'
rappresentative sul piano nazionale)).
Sostanzialmente viene espressamente autorizzata la stipula di contratti a progetto nei call
- in evidente deroga alle caratteristiche generali – alle seguenti ulteriori condizioni:
- l’attività dei call center o l’attività del collaboratore devono essere esclusivamente
effettuate in modalità out bound;
- l’attività deve consistere esclusivamente la vendita diretta di beni e servizi; ( ne
consegue, in prima lettura, che l’attività out bound effettuata per ricerche di mercato e/o
sondaggi non rientrerebbe nella ipotesi di legge);
- il corrispettivo da corrispondere al collaboratore non potrà essere concordato tra le parti
ma dovrà essere previsto dalla contrattazione collettiva .
Anche sulla base di tale ultima previsione legislativa, ma unitamente alle pregresse
istruzioni amministrative , la possibilità del lavoro a progetto nei call center per attività in
bound, appare definitivamente archiviata.
* L'attività di telemarketing può essere svolta, nell'ambito del Call center, mediante due modalità principali:
telemarketing outbound;
telemarketing inbound.
Nel primo caso, il contatto telefonico fra cliente e operatore avviene su iniziativa di quest'ultimo, il quale
contatta uno o più clienti mediante liste di numeri di telefono usualmente fornite dall'azienda. Nel secondo
caso, le telefonate giungono al call center direttamente dal cliente, di solito mediante la composizione di un
numero verde; in questo caso l'operatore, oltre a fornire le informazioni richieste dal cliente, avrà il compito
di indirizzare la telefonata verso lo scopo commerciale individuato dall'azienda.
Circ. Ministero del Lavoro nr. 17/2006
“Nelle attività in bound l'operatore non gestisce, come nel caso dell'out bound, la propria attività, né può in
alcun modo pianificarla giacché la stessa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell'utenza,
limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psicofisiche per un dato periodo
di tempo.”
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